STATUTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI (dal )
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- Gianluigi Tommasi
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1 STATUTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI (dal ) Art. 1 Costituzione degli Organi Collegiali La Comunità scolastica Laura Sanvitale, per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico-educative della Scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, istituisce il Consiglio d Istituto, la cui attività è regolata dal presente Statuto. A tal fine, si stabilisce la costituzione di un unico Consiglio per le scuole presenti nell Istituto: scuola primaria e scuola secondaria. Oltre a tale Consiglio si articoleranno anche i seguenti organi collegiali: consigli di classe e interclasse, collegio dei docenti. Art. 2 Finalità istituzionali Data la particolare fisionomia dell Istituto, gestito dalla Cooperativa sociale Scuola Cattolica, e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello statuto della cooperativa e nello specifico Progetto Educativo, che è assunto come centro ispiratore di tutta l attività formativa dell Istituto. Al suddetto Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sull eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti. Capitolo I - CONSIGLIO D ISTITUTO Art. 3 Composizione Il Consiglio d Istituto (C.I.) è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie: Ente Gestore: un rappresentante designato dal Consiglio di Amministrazione (C.d A.); Dirigenza scolastica: il Dirigente di ogni tipo di scuola; Insegnanti: 6 rappresentanti eletti; Genitori: 6 rappresentanti eletti; Personale non docente: un rappresentante eletto. In particolare si precisa: Personale docente: 3 rappresentanti per ogni settore scolastico. Genitori: 3 rappresentanti per ogni settore scolastico. (Solo nel caso di mancanza di eletti, docenti e genitori, è possibile costituire il C.I. con solo 2 rappresentanti di un settore e 4 dell altro). L appartenenza ai 1
2 rispettivi settori dei docenti e dei genitori rappresentanti è condizione essenziale per l elezione a membro del C.I., ma non per la permanenza in esso, che perdura anche se essi nel corso del triennio dovessero mutare settore; in caso, però, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico docenti- o di frequenza dell alunno genitori-), si procederà alla sua sostituzione preferendo un membro del settore eventualmente privo di rappresentanti, secondo quanto prescritto dall art. 6 comma 2. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C.I. a titolo consultivo gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento, ed anche altri esperti esterni, a giudizio del Presidente o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio. N.B. Tutte le distinzioni per settore che il presente Statuto definisce, decadranno non appena i settori venissero unificati. Art. 4 Attribuzioni Il C.I., fatte salve le competenze specifiche dell Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe e Interclasse, ha potere deliberante per quanto concerne l organizzazione e la programmazione della vita e dell attività della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio. In particolare: a) elegge nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori, il Presidente e il Vice-Presidente a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza; b) definisce gli indirizzi generali per le attività delle scuole funzionanti sulla base delle finalità fondamentali del Progetto Educativo; c) adotta il Piano dell Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dall art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99); d) provvede all adozione di un regolamento interno dell Istituto, che dovrà stabilire, tra l altro, le modalità per l uso delle attrezzature culturali didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l uscita dalla medesima; e) dispone l adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia; f) promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 reti di scuole); g) promuove la partecipazione dell Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; h) regola forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali, che possono essere assunte dall Istituto; i) propone all Amministrazione dell Istituto indicazioni per l acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi, multimediali e le dotazioni librarie; l) Propone altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all adattamento dell orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali ed esprime parere sull andamento generale didattico e amministrativo dell Istituto. Le relazioni vanno consegnate all Ente Gestore (Consiglio di Amministrazione). Art. 5 Funzioni del Presidente Il Presidente del C.I. designa tra i membri del Consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento 2
3 delle riunioni consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dall'art. 7. Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del C.I., stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli. Spetta anche al Presidente rappresentare il Consiglio presso l'ente Gestore, gli altri organi collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo. Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni. Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente. Art. 6 Durata in carica del C.I. Il Consiglio d'istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I Consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti necessari per la permanenza, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni supplettive da tenersi possibilmente insieme alle elezioni annuali per i Consigli di Classe e di interclasse. Art. 7 Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere Il C.I. dovrà riunirsi almeno una volta al quadrimestre, nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico. La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche "ad horam" e con qualsiasi mezzo. Il Presidente invierà l'elenco completo dell'ordine del giorno ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo "ordine del giorno" dovrà essere affisso nello stesso termine nell'apposito albo della Scuola a cura del segretario del C.I. Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti. 3
4 Le deliberazioni del C.I., integralmente o per estratto, vengono pubblicate a cura del suo segretario nell'apposito albo della Scuola. Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Se il consiglio all unanimità non decide per altra modalità la votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente e Vice-Presidente ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta. Art. 8 Riunione congiunta dei vari Organi Collegiali Su convocazione del rappresentante dell'ente Gestore, dopo preventivo accordo col Presidente del C.I., possono aver luogo riunioni congiunte dei vari Organi Collegiali per discutere e decidere su problemi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita dell'istituto. Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del Consiglio d'istituto, sotto la Presidenza del rappresentante dell'ente Gestore. Capitolo II - CONSIGLIO DI CLASSE E INTERCLASSE Art. 9 Composizione I Consigli di Classe sono composti da tutti i docenti di classe e da un rappresentante dei genitori nelle elementari e da due per la scuola media, eletti da tutti i genitori della classe stessa. I Consigli di Interclasse nella Scuola Elementare sono composti dai Docenti di classi parallele o dello stesso ciclo, convocati dalla Direzione, di volta in volta, secondo la necessità, e dal rappresentante dei genitori di ogni classe. I Consigli di Classe e di Interclasse sono presieduti dal Dirigente o, dietro sua delega, dal Vice- Dirigente o da un Docente membro del Consiglio stesso. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe e di Interclasse sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso. 4
5 Art. 10 Competenze I Consigli di Classe e di Interclasse con la presenza dei genitori rappresentanti si riuniscono almeno due volte all anno in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con il compito di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. I Consigli di Classe possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi (disciplina, rendimento della classe ), proporre eventuali soluzioni agli organi competenti. Le competenze relative alla programmazione, alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe e di Interclasse con la sola partecipazione dei docenti. Capitolo III - COLLEGIO DEI DOCENTI Art. 11 Composizione e riunioni Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nei singoli settori di scuola Primaria e Secondaria. E' presieduto dal Dirigente. Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dal Dirigente che redige il verbale di ogni riunione. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Può essere convocato unitariamente con i docenti di ambedue i settori. Art. 12 Competenze Il Collegio dei Docenti: ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare elabora il Piano dell'offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal C.I.; cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere 5
6 nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo; formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal C.I. e dalla normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche; valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; provvede all'adozione dei libri di testo, sentito il Consiglio di Classe o Interclasse; adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica; promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto; propone i docenti incaricati di collaborare col Dirigente; esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento. Nell adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe e Interclasse. Capitolo IV - ASSEMBLEA DEI GENITORI Art. 13 Assemblee dei Genitori I genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli. Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe o d Istituto. I rappresentanti di Classe e d Istituto costituiscono il Comitato dei Genitori dell Istituto, che è presieduto dal Genitore eletto Presidente del C.I. Le Assemblee si svolgono nei locali dell Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente. L Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o del 30% dei genitori della classe. 6
7 L Assemblea di Istituto è convocata su richiesta del Comitato dei Genitori o del 20% dei genitori del plesso interessato. Il Dirigente, autorizza la convocazione ed i promotori ne danno comunicazione a tutti i genitori almeno 5 giorni prima mediante convocazione scritta, rendendo noto anche l ordine del giorno. L Assemblea di Classe è presieduta da uno dei genitori rappresentanti di classe. L Assemblea d Istituto è presieduta dal Presidente del Consiglio d Istituto, affiancato da un segretario, scelto in seno al Comitato dei Genitori. All Assemblea di Classe e d Istituto possono partecipare il Dirigente e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell Istituto. Possono aver luogo anche, su convocazione del Dirigente, assemblee dei genitori di classe, d interclasse e d Istituto, con l eventuale partecipazione dei docenti e degli alunni, per l esame di problemi riguardanti o specifiche classi o l andamento generale didattico e formativo dell Istituto. Art.14 Conclusioni delle Assemblee Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato,un breve verbale con l indicazione dell ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte. I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell Istituto. Le conclusioni delle assemblee dei genitori possono essere comunicate al Consiglio d Istituto, per eventuali decisioni di sua competenza. Capitolo V - ESERCIZIO DEL VOTO NORME COMUNI Art. 15 Elettorato L Elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente Statuto, spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, non docenti, genitori. L appartenenza a diversi gradi di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell ambito di ciascun tipo di scuola. L elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza. Per ogni tipo di scuola viene formata, per la componente genitori, una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine alfabetico. 7
8 Art. 16 Candidature Per il Consiglio d Istituto: personale docente: tutti i docenti, suddivisi nei rispettivi settori di appartenenza, godono del diritto di voce attiva e passiva; personale non docente: esercita il diritto di voce attiva e passiva nell ambito dell Istituto; genitori: l elettorato passivo spetta a tutti i genitori (padre e madre) o a coloro che esercitano la potestà parentale, che presentino la propria candidatura almeno sette giorni prima della data delle elezioni Per la rappresentanza di classe tutti i genitori godono di voce passiva nell ambito delle rispettive classi di appartenenza. I genitori esercitano tale diritto di voto per ogni classe frequentata dai rispettivi figli. Art. 17 Svolgimento delle elezioni Le modalità e le norme particolari per l esercizio del voto vengono fissate dall apposita Commissione Elettorale, nominata dal Dirigente in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali. Art. 18 Interpretazione, integrazione e modificabilità dello Statuto In caso di dubbi d interpretazione di qualche punto del presente Statuto e di eventuale carenza normativa, l organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio d Istituto. Il presente Statuto può essere modificato solo quando ne facciano richiesta almeno 1/5 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti o 1/5 dei membri del Consiglio d Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto a ciascun consigliere con l indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta. I consiglieri esprimeranno il loro parere in una successiva riunione, passando poi ai voti per l approvazione o il rigetto della richiesta di modifica. Nel caso di richiesta di modifica sostanziale dell art. 4, essa deve ottenere il parere vincolante del rappresentante del c.d.a. Art. 19 Vigore del presente Statuto Il presente Statuto, proposto dall Ente Gestore della Scuola, discusso ed approvato dai rappresentanti delle varie componenti della Comunità scolastica, entra in vigore nell anno scolastico , dopo che il Consiglio d Istituto ha approvato le modifiche allo Statuto precedente, in vigore dal
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