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1 Le Unioni di Comuni

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3 Sommario Premessa... 1 La normativa sull dei Comuni... 2 Le Unioni di Comuni nelle regioni italiane... 9 Le Unioni di Comuni nelle città metropolitane I comuni obbligati alla gestione associata dei servizi Modelli di Unioni a confronto Appendice 1 Le Unioni di Comuni nelle regioni italiane Appendice 2 Le Unioni di Comuni nelle città metropolitane... 41

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5 Premessa L di Comuni è una istituzione pubblica fondata da enti comunali e finalizzata alla gestione associata di servizi pubblici locali. In generale, l non si presenta come un terzo ente cui delegare attività e funzioni, ma come casa comune attraverso cui razionalizzare e coordinare le azioni di tutti i comuni e, più in generale, del sistema amministrativo locale. Con la nascita di una, torna al territorio ed alle sue rappresentanze la possibilità di confrontarsi e decidere su politiche che assumono valore e significato soltanto a livello di area sovracomunale. Lo sviluppo economico, la promozione del turismo, le politiche educative, sociali, per la salute, la tutela ambientale, ecc.. hanno infatti senso se trattate ad un livello dimensionale adeguato, che possa attuare quanto elaborato a livello di indirizzo politico. Negli ultimi anni, grazie alla peculiarità di non essere ente altro rispetto ai Comuni che decidono di costituirla, ma Ente strumentale degli stessi, vi è stata una spinta verso questa forma di associazionismo tra comuni. Due ulteriori forze convergenti hanno dato impulso alla costituzione di nuove Unioni di comuni nel territorio italiano: la prima è rappresentata dalle difficoltà crescenti delle amministrazioni comunali, soprattutto le più piccole, ad assicurare negli anni le medesime prestazioni di servizio ai cittadini; la seconda determinata da una norma, più volte prorogata, che impone ai comuni sotto i abitanti l obbligo di una gestione associata dei servizi. Insomma, difficoltà nel pareggio dei bilanci delle amministrazioni e una recente legislazione hanno fatto sì che il numero di Unioni sia cresciuto in modo significativo negli anni. Le analisi seguenti fanno riferimento all universo delle Unioni di Comuni censito da ANCI e che conta, a giugno 2015, 414 Unioni di Comuni e comuni in. 1

6 La normativa sull dei Comuni Appare utile ripercorrere l evoluzione legislativa sul tema dell di Comuni per comprendere appieno la sua attuale utilità ed importanza. L unione è stata prevista per la prima volta dalla legge n.142 del Il legislatore concepì essenzialmente tale istituto come una nuova figura di Ente locale costituito volontariamente tra comuni in previsione di una loro fusione. L unione dei comuni era dunque da vedere non solo e non tanto come forma di cooperazione fra Enti locali, ma soprattutto come un accordo tra Comuni per la loro successiva fusione, a condizione che la sperimentazione della gestione in comune desse buoni esiti. Era possibile attivare la fusione entro 10 anni dell unione, ma il comma 8 dell art. 26 prevedeva che qualora l unione fosse promossa con legge regionale ed incentivata con erogazione di contributi regionali aggiuntivi, dovesse obbligatoriamente sfociare nella fusione. Successivamente il legislatore, con l approvazione della legge n. 265 del 3 Agosto 1999, ha preso atto che, tranne alcune sporadiche esperienze, l obiettivo prefissato era rimasto praticamente inattuato, in quanto le Unioni di Comuni erano ben poche e ancora più deludente era stato l esito delle fusioni. La svolta operata con la riforma 265/99 prende atto della realtà, puntando non più sulle fusioni a breve termine, ma sulle forme associative, sulla cooperazione, sull incentivazione, sulla distribuzione delle funzioni. Vengono introdotte alcune modifiche significative, in particolare vengono meno il vincolo della successiva fusione dei comuni uniti, il precedente limite relativo alla dimensione demografica e il carattere prescrittivo della contiguità territoriale dei comuni. In base all'articolo 32, comma 1, possono unirsi in via ipotetica enti di tutte le dimensioni: le esigenze di massima flessibilità nell'individualizzazione degli ambiti prevale sulla preoccupazione che un ente di maggiori dimensioni posta prevaricare sugli altri. Con la legge 265 e con il Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti locali sono mutate le prospettive e le finalità stesse dell unione, non più proiettate verso una fusione coatta, ma concretamente incentivate a favorire la creazione di nuove e più efficienti forme di associazionismo tra i comuni di minore dimensione demografica. 2

7 Inoltre, i comuni di norma devono essere confinanti per poter realizzare l unione, ma ciò non toglie che anche enti non confinanti e persino di province diverse, possono unirsi previa adeguata motivazione. L'unione di comuni costituisce la forma più promettente di cooperazione in funzione di un ampio progetto di sviluppo dei territori, in quanto presuppone un'integrazione stabile e duratura, pur facendo salva l'identità delle amministrazioni delle comunità locali coinvolte. Grazie a tale istituto si possono massimizzare i benefici della gestione associata in termini di efficacia ed efficienza. Le unioni di comuni trovavano delle limitazioni nei commi 1 e 2 dell originaria stesura dell articolo 26 della legge 142/1990, potevano infatti costituire un solamente i comuni appartenenti alla medesima Provincia, con popolazione non superiore ai abitanti ed era ammessa la possibilità che solo un Ente con popolazione compresa tra i e abitanti potesse prendere parte all. Preso atto dell inefficienza del modello di proposto dal testo originario dell articolo 26 della legge 142/1990, il legislatore del 99 ha trasformato il significato dell. Essa da Ente a scadenza diviene una forma di gestione coordinata di funzioni e servizi tra i piccoli comuni, che può, ma non deve, eventualmente sfociare anche in fusione, sulla base della autonoma decisione degli Enti che ne fanno parte. Scompare anche il termine massimo decennale di durata dell, così come è eliminata l unione forzosa promossa dalla regione, prevista dall abrogato comma 8 dell articolo 26. Tra i maggiori cambiamenti è stato soppresso il limite di abitanti per i Comuni partecipanti all, corrispondente alla preoccupazione immotivata - che un rapporto di popolazione non equilibrato conferisca una posizione dominante al Comune di maggiore dimensione. Infatti la preoccupazione può essere superata dallo statuto dell, assicurando con apposite norme gli equilibri necessari perché a tutti i partecipanti sia attribuito un ruolo che consenta loro di concorrere con pari dignità ed impegno all esercizio congiunto delle funzioni di competenza dell. L unione, infatti, adesso è dotata di un proprio Statuto che individua gli organi, le modalità per la costituzione, le funzioni svolte e le risorse corrispondenti. Lo statuto deve essere approvato, con l atto di adesione all, dai Consigli dei Comuni partecipanti che possono così concordare le regole fondamentali per l amministrazione, l attività ed i mezzi finanziari dell e adeguare, in qualsiasi momento, le regole predette secondo le esperienze effettuate e le eventuali difficoltà che si sono presentate. Fra i contenuti obbligatori dello Statuto vi è la previsione del Presidente dell scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e la previsione che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza della minoranza. 3

8 Viene così assicurata la necessaria continuità di programmazione, indirizzo e amministrazione. L organizzazione interna delle Unioni, invece, è prevista attraverso un regolamento. Ovviamente tale organizzazione dovrà essere diversa da quella dei singoli Comuni perché riguarda un territorio più ampio. Il regolamento di organizzazione dovrà fare riferimento alle funzioni attribuite e potrà estendersi anche ai rapporti finanziari, sia per definire le risorse attribuite o riservate all unione, sia per disciplinare le funzioni che l potrà esercitare per acquistarle. Con il Testo Unico dell Ordinamento degli Enti locali il legislatore inserisce, in modo chiaro e inconfutabile, le Unioni di Comuni nella definizione di Enti locali, donando più dignità alle Unioni non solo perché le ha interamente equiparate ai Comuni ma soprattutto perché vi ha esteso l intera disciplina giuridica. L articolo 32, comma 1, del T.U.E.L. stabilisce che le Unioni sono costituite per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e lascia alle Unioni la competenza a gestire anche i servizi al posto dei Comuni partecipanti. Nel comma 5 è previsto che Alle Unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l ordinamento dei Comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei Comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell Ente. Il testo consolidato della norma che istituisce e regolamenta le Unioni di Comuni è oggi l art. 32 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) che così definisce le Unioni: Art Unioni di Comuni (Articolo così come modificato dal comma 3 dell art. 19, D.L. del 6 luglio 2012, n. 95 e dal comma 6 dell art. 2 del D.L. del 18 ottobre 2012, n. 179 e dal comma 105 della legge 7 aprile 2014, n. 56) 1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani. 2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni. 3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli 4

9 consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. 4. L unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all ordinamento finanziario e contabile, al personale e all organizzazione. Lo statuto dell unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell unione. 5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell' non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. 5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell' possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell' stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n ter. Il presidente dell unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell unione, senza che ciò comporti l erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni. 6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. 7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati. 8. Gli statuti delle unioni sono inviati al stero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6. La legge n. 56 del 7 aprile 2014, cosiddetta legge Delrio, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni rappresenta una tappa fondamentale nella legislazione sulle Unioni di Comuni. La legge infatti, oltre a ridisegnare gli enti locali, ampliandone competenze ed istituendone i 5

10 nuovi enti (come sono appunto le città metropolitane), rappresenta una norma che incentiva in modo significativo le Unioni di Comuni. La legge, costituita da un unico articolo e da diversi commi. Le principali novità introdotte riguardano: L abrogazione del modello di Speciale previsto dall art. 16 della legge 148/2011 per i piccoli Comuni fino a abitanti per l esercizio associato di tutte le funzioni amministrative e dei servizi pubblici, la programmazione economica e finanziaria, la gestione contabile, la titolarità della potestà impositiva e di quella patrimoniale (comma 104) Inoltre, per tutti i Comuni fino a abitanti resta la facoltà di avvalersi della convenzione e/o dell di Comuni per l esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, di cui al decreto-legge n. 78/2010 e s.m.i, secondo le modalità indicate dagli articoli 30 e 32 del TUEL. Sono apportate alcune modifiche all articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010: è indicato un limite demografico minimo di abitanti per le Unioni di Comuni e le Convenzioni, fissato in abitanti qualora si tratti di Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane, in tal caso le Unioni devono essere formate da almeno tre Comuni; fatto salvo il diverso limite demografico stabilito dalle Regioni. Tale limite non si applica alle Unioni già costituite (comma 107). Interviene in ordine al trattamento economico dei titolari delle cariche negli organi delle Unioni di Comuni, confermandone la gratuità (comma 108). Dispone l attribuzione al Presidente dell, ove previsto dallo Statuto, delle funzioni di polizia locale, laddove siano state conferite all le funzioni di polizia municipale (comma 111). Stabilisce l estensione alle Unioni composte da Comuni con popolazione inferiore a abitanti delle disposizioni normative relative ai piccoli Comuni (comma 115). Le Regioni possono individuare misure di incentivazione alle Unioni e fusioni nella definizione del patto di stabilità interno verticale nel rispetto dell obiettivo attribuito alla medesima Regione (comma 131). Questi i commi di riferimento delle novità introdotte: comma 4. Le Unioni di Comuni, disciplinate dai successivi commi , sono definite enti locali costituiti da due o più Comuni per l esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza comma 104. Il comma 104 abroga il modello di Speciale previsto dall art. 16 della legge 148/2011 per i piccoli Comuni fino a abitanti per l esercizio associato di tutte le funzioni amministrative e dei servizi pubblici, la programmazione economica e finanziaria, la gestione contabile, la titolarità della potestà impositiva e di quella patrimoniale. Tale sarebbe, inoltre, stata assoggettata al Patto di Stabilità dal Per tutti i Comuni fino a abitanti resta la facoltà di avvalersi della convenzione e/o dell di Comuni per l esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, di cui al decreto-legge n. 78/2010 e s.m.i, secondo le modalità indicate dagli articoli 30 e 32 del TUEL. 6

11 comma 105. Novellando il citato articolo 32 del TUEL, il comma modifica la disciplina del Consiglio dell, il cui numero dei componenti è definito nello Statuto senza predeterminazione di limiti numerici ex lege, ma garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune. Inoltre attribuisce all la potestà statutaria e regolamentare e prevede che il Presidente dell si avvalga obbligatoriamente del segretario comunale di uno dei Comuni associati, facendo comunque salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle Unioni o dei Comuni. comma 106. Lo statuto dell di Comuni deve rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime qualora siano previsti dalle leggi regionali. comma 107. Sono apportate alcune modifiche all articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010: è indicato un limite demografico minimo di abitanti per le Unioni di Comuni e le Convenzioni, fissato in abitanti qualora si tratti di Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane, in tal caso le Unioni devono essere formate da almeno tre Comuni; fatto salvo il diverso limite demografico stabilito dalle Regioni. Tale limite non si applica alle Unioni già costituite. comma 108. Interviene in ordine al trattamento economico dei titolari delle cariche negli organi delle Unioni di Comuni, confermandone la gratuità. comma 109. Per il primo mandato degli amministratori del Comune nato dalla fusione o delle Unioni di Comuni comprendenti Comuni con popolazione inferiore a abitanti, si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità così come previste per i Comuni con popolazione inferiore a abitanti. comma 110. Nell ottica della semplificazione dell attività amministrativa, si prevede che le funzioni di responsabile anticorruzione e di responsabile per la trasparenza possono essere rispettivamente svolte da un funzionario nominato dal Presidente dell, tra i funzionari dell e dei Comuni che la compongono, anche per i Comuni associati. Si dispone, inoltre, che le funzioni di revisione possono essere demandate ad un revisore unico per le Unioni formate da Comuni che complessivamente non superano i abitanti e ad un collegio di revisori per le Unioni che superano tale limite demografico, mentre le funzioni di valutazione e controllo di gestione possono essere attribuite dal Presidente dell sulla base di un apposito regolamento. comma 111. Dispone l attribuzione al Presidente dell, ove previsto dallo Statuto, delle funzioni di polizia locale, laddove siano state conferite all le funzioni di polizia municipale. comma 112. Concerne l attribuzione all di funzioni di protezione civile, sul territorio dei comuni che abbiano conferito all unione tale funzione, limitatamente ai compiti di approvazione e aggiornamento dei piani di emergenza e alle connesse attività di prevenzione e approvvigionamento. Rimangono in capo al sindaco dei singoli comuni dell, in qualità di autorità comunale di protezione civile, la direzione dei servizi di emergenza, i compiti di coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni, nonché gli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale. comma 113. Nel caso di Unioni a cui siano state conferite le funzioni di polizia municipale, la disciplina vigente relativa alle funzioni di polizia giudiziaria si intende riferita al territorio dei Comuni in cui l esercita le medesime funzioni. comma 114. In caso di trasferimento di personale dal Comune all, le risorse già quantificate dal Comune e destinate a finanziare istituti contrattuali ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell. 7

12 comma 115. Stabilisce l estensione alle Unioni composte da Comuni con popolazione inferiore a abitanti delle disposizioni normative relative ai piccoli Comuni. 8

13 Le Unioni di Comuni nelle regioni italiane Le analisi che seguono utilizzano quale fonte informativa i dati di Anci. L Anci da anni svolge un attività di monitoraggio sulle Unioni di Comuni in Italia e grazie a questa attività di continua vigilanza sul tema si conferma essere la fonte informativa più affidabile sulle Unioni di Comuni. Al giugno 2015 Anci conta 414 Unioni di Comuni in Italia; i comuni interessati sono e la popolazione in ammonta a abitanti. Il maggior numero di Unioni nasce intorno ad un numero di comuni compreso tra 3 e 5 (203 Unioni). Ben 60 sono le Unioni costituite da soli 2 comuni. Elevato è il numero di Unioni costituite intorno a sei o più comuni (151). Tabella 1. Numero di comuni che compongono le Unioni Dimensione dell' N. Unioni due comuni 60 da tre a cinque comuni 203 da sei a dieci comuni 130 da undici a venti comuni 21 Totale 414 Fonte: elaborazione Cittalia su dati ANCI 2015 La regione che in assoluto conta il maggior numero di Unioni è la Lombardia (59 Unioni), seguita da Piemonte e Sicilia. In Valle d Aosta le Unioni non sono presenti, rare in Umbria (una), Basilicata (una) e Trentino (due Unioni). 9

14 Tabella 2. Le Unioni di Comuni per regione Regione N. Unioni Piemonte 51 Valle d'aosta Lombardia 59 Trentino - Alto Adige 2 Veneto 30 Friuli-Venezia Giulia 6 Liguria 20 Emilia Romagna 40 Toscana 25 Umbria 1 Marche 10 Lazio 20 Abruzzo 12 Molise 8 Campania 11 Puglia 23 Basilicata 1 Calabria 12 Sicilia 48 Sardegna 35 Totale 414 Fonte: elaborazione Cittalia su dati ANCI 2015 Le Unioni formate da due soli comuni sono frequenti in Lombardia e in Sicilia; relativamente frequenti anche in Friuli-Venezia Giulia dove quattro delle sei Unioni presenti è costituita solo da coppie di comuni. Unioni costituite da molti comuni (sei e oltre) sono diffuse in Piemonte ed Emilia Romagna. 10

15 Tabella 3. Numero di comuni che compongono le Unioni, per regione Regione da tre a cinque comuni da sei a dieci comuni da undici a venti comuni Totale due comuni Piemonte Valla d'aosta Lombardia Trentino - Alto Adige 2 2 Veneto Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia Romagna Toscana Umbria 1 1 Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata 1 1 Calabria Sicilia Sardegna Totale Fonte: elaborazione Cittalia su dati ANCI 2015 Molte delle Unioni attualmente vigenti sono nate nel decennio (ben 201); nel quinquennio successivo ( ) sono nate 111 Unioni. Nel triennio sono nate ulteriori 54 Unioni; nell ultimo anno e mezzo (da gennaio 2014 a giugno 2015) sono nate ulteriori 30 Unioni. Le Unioni nate più di recente sono localizzate principalmente in Toscana, Emilia-Romagna e Liguria; quelle di più antica costituzione sono principalmente del sud Italia. 11

16 Figura 1. Le Unioni di Comuni vigenti per anno di costituzione Fonte: elaborazione Cittalia su dati ANCI 2015 Ma qual è la dimensione media delle Unioni italiane? L tipo conta poco più di 5 comuni (5,2 per la precisione) e gestisce in forma associata servizi a beneficio di una popolazione di circa 22mila abitanti ( il valore medio). Il dato regionale rileva tuttavia delle profonde differenze. La Sardegna è la regione in cui le Unioni contano il maggior numero di comuni (8,1), l Emilia Romagna è invece la regione con le unioni più grandi in termini di popolazione ( abitanti la dimensione media delle Unioni nella regione). All opposto nel Friuli-Venezia Giulia ci sono le unioni più piccole (per numero di comuni), 12

17 mentre nel Trentino-Alto Adige la dimensione demografica media è la più bassa (5.199 abitanti). Tabella 4. I caratteri delle Unioni, per regione Regione N. Unioni N. comuni Popolazione N. medio comuni N. medio popolazione Piemonte , Valla d Aosta Lombardia , Trentino - Alto Adige , Veneto , Friuli-Venezia Giulia , Liguria , Emilia Romagna , Toscana , Umbria , Marche , Lazio , Abruzzo , Molise , Campania , Puglia , Basilicata , Calabria , Sicilia , Sardegna , Totale , Fonte: elaborazione Cittalia su dati ANCI 2015 E interessante notare che ben 80 delle 414 Unioni gestiscono in forma associata servizi per una popolazione che non supera i abitanti. All opposto ci sono 14 Unioni di Comuni che gestiscono servizi per una popolazione superiore ai 100mila abitanti. Le Unioni di Comuni sono dunque realtà estremamente eterogenee. Si aggiunga una singolarità presente nella legislazione regionale siciliana e cioè la possibilità di un comune di partecipare a più unioni contemporaneamente. 13

18 Le Unioni di Comuni nelle città metropolitane La legge Delrio (legge 56/2014) ha istituito le città metropolitane. Alle 10 città definite dalla nuova legge si aggiungono le città metropolitane individuate dalle regioni a statuto speciale, per un totale di 14 città metropolitane. Nelle città metropolitane sono presenti numerose Unioni (83 Unioni); inoltre quasi il 28% dei comuni inclusi nelle città metropolitane sono già in (371 comuni su comuni); la popolazione in ammonta a più di 2,2 milioni di persone. Nelle città metropolitane di Bologna, Firenze e Palermo la percentuale più alta di comuni in (rispettivamente 75%, 73,8% e 68,3%). All opposto Milano, Napoli, Reggio Calabria e Bari sono le città metropolitane con meno comuni in. Tabella 5. Le Unioni presenti nelle città metropolitane N comuni Città metropolitana N Unioni v.a. % su totale comuni Popolazione v.a. % su totale popolazione Torino ,4% ,3% Genova ,3% ,0% Milano 2 4 3,0% ,4% Venezia ,0% ,8% Bologna ,0% ,3% Firenze ,8% ,7% Roma ,6% ,0% Napoli 1 6 6,5% ,8% Bari ,2% ,4% Reggio Calabria 1 6 6,2% ,7% Palermo ,3% ,4% Messina ,1% ,0% Catania ,4% ,0% Cagliari ,6% ,3% Totale ,9% ,1% Fonte: elaborazione Cittalia su dati vari 14

19 Figura 2. Le Unioni di comuni nelle città metropolitane Fonte: elaborazione Cittalia su dati vari 15

20 I comuni obbligati alla gestione associata dei servizi La normativa impone ai comuni con popolazione inferiore ai abitanti, attualmente non ancora in, di associasi per la gestione unificata delle funzioni fondamentali. Quando la normativa entrerà finalmente in vigore saranno moltissimi i comuni italiani destinati ad associarsi. Sono infatti i piccoli comuni attualmente non ancora in. La figura seguente illustra come molte regioni del nord (Piemonte, Lombardia in testa) e molte regioni del sud (in particolare Abruzzo, Campania, Basilicata e Calabria) si trovano nella condizione di includere molti comuni obbligati alla gestione associata di servizi. 16

21 Figura 3. Unioni di comuni e comuni obbligati alla gestione associata dei servizi Fonte: elaborazione Cittalia su dati vari 17

22 Modelli di Unioni a confronto Ma è possibile tipizzare le unioni? Un approccio di classificazione è quello proposto da IFEL, che identifica cinque diverse tipologie di Unioni, e cioè 1 : le coppie, ovvero le Unioni formate da soli due comuni i piccoli, ovvero le Unioni formate solo da piccoli comuni (sotto i abitanti) l arcipelago, ovvero le unioni formate da comuni di taglia diversa (piccoli e grandi comuni), ma che al massimo contano abitanti i satelliti, ovvero le Unioni che includono piccoli comuni ed anche grandi comuni con altre abitanti solo grandi, ovvero Unioni composte da soli grandi comuni (oltre abitanti) Utilizzando il sistema classificatorio proposto da IFEL ed applicandolo all universo attuale delle Unioni di Comuni, ne risulta il quadro seguente. Sessanta sono le Unioni costituite da soli due comuni, mentre ben 171 sono quelle a cui partecipano solo piccoli comuni (sotto i abitanti). Interessante è inoltre il caso delle Unioni composte da soli grandi comuni (ovvero comuni con popolazione superiore ai abitanti), se ne contano ben Per ulteriori informazioni confronta 18

23 Tabella 6. La classificazione IFEL delle Unioni di Comuni Regione coppie solo piccoli arcipelago satelliti solo grandi Totale Piemonte Valle d'aosta 0 Lombardia Trentino - Alto Adige 2 2 Veneto Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia Romagna Toscana Umbria 1 1 Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata 1 1 Calabria Sicilia Sardegna Totale Fonte: elaborazione Cittalia su dati Ifel e ANCI 2015 Lo schema classificatorio proposto da IFEL presenta tuttavia dei limiti. Ad esempio le Unioni classificate come coppie sono un sottoinsieme estremamente eterogeneo in quanto comprende Unioni come la ZERBO E COSTA DE' NOBILI costituita dai comuni di Costa de Nobili e di Zerbo, che hanno rispettivamente 361 e 434 abitanti; all altro estremo abbiamo l Area Urbana Chieti-Pescara- Unica che conta abitanti ed è composta dai comuni di Montesilvano e Spoltore che contano rispettivamente e residenti. Questo esempio illustra chiaramente che il modello classificatorio IFEL non descrive la dimensione demografica complessiva dell, che è invece un parametro fondamentale per approcciare ad un modello di efficienza funzionale nell erogazione dei servizi che punti alle economie di scala. Per questa motivazione si propone di seguito uno schema di classificazione basato su due distinti parametri: la dimensione demografica complessiva dell la dimensione demografica dei comuni che fanno parte dell 19

24 Si sono dunque utilizzate, sia per le Unioni nel loro complesso, che per i comuni, tre taglie demografiche significative: fino a residenti da a residenti oltre residenti i parametri sopra esposti consentono una doppia classificazione, dell e della composizione dell. In particolare, per quanto riguarda la classificazione delle Unioni, queste sono classificate in:, con popolazione complessiva dell superiore a abitanti, con popolazione complessiva dell compresa tra e abitanti Piccola, con popolazione complessiva dell inferiore o uguale a abitanti La composizione interna dell unione introduce la dimensione dei comuni che fanno parte dell medesima, secondo la classificazione: comuni, con popolazione superiore a abitanti Medi comuni, con popolazione compresa tra e abitanti comuni, con popolazione inferiore o uguale a abitanti Riguardo la dimensione delle Unioni, emerge un gran numero di Unioni, ovvero di Unioni con popolazione complessiva superiore a 15mila abitanti (sono 182); le Unioni di media dimensione (tra i e i 15mila residenti) sono 153; le Unioni piccole (popolazione complessiva inferiore o uguale a residenti) sono

25 Tabella 7. La dimensione demografica delle Unioni, per regione Regione Unioni Medie Unioni Piccole Unioni Totale Piemonte Valla d'aosta Lombardia Trentino - Alto Adige Veneto Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia Romagna Toscana Umbria 1 1 Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata 1 1 Calabria Sicilia Sardegna Totale Fonte: elaborazione Cittalia su dati ANCI

26 Figura 4. La dimensione demografica delle Unioni Fonte: elaborazione Cittalia su dati ANCI 2015 Riguardo la dimensione demografica dei comuni che fanno parte delle Unioni si ritrova che una sola è composta da soli grandi comuni (oltre abitanti) e si trova in Abruzzo. Le Unioni composte da soli comuni medi (da a abitanti) sono abbastanza rare (13 Unioni in totale); molto frequenti invece le Unioni formate da soli piccoli Comuni (sono ben 206 e sono presenti in quasi tutte le regioni italiane). Per quanto riguarda le altre fattispecie, ovvero le Unioni eterogenee composte da comuni di taglie demografiche diverse, la più frequente è quella costituita da un mix di comuni piccoli e medi (130 casi), la più rara è invece quella 22

27 formata da comuni piccoli (fino a abitanti) e grandi (oltre abitanti). Tabella 8. La dimensione demografica dei comuni delle Unioni, per regione Dimensione demografica dei comuni Regione Medi, Medi, Medi,,, Medi Totale Piemonte Valla d'aosta 0 Lombardia Trentino - Alto Adige 2 2 Veneto Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia Romagna Toscana Umbria 1 1 Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata 1 1 Calabria Sicilia Sardegna Totale Fonte: elaborazione Cittalia su dati ANCI

28 Figura 5. La dimensione demografica dei comuni delle Unioni Fonte: elaborazione Cittalia su dati ANCI

29 Appendice 1 Le Unioni di Comuni nelle regioni italiane Si riporta di seguito l elenco completo delle Unioni di Comun italiane, così come risulta dal monitoraggio Anci aggiornato al 30 giugno Le Unioni sono raggruppato in ordine alfabetico e per regione. A ciascuna è associata la denominazione ufficiale, l anno di costituzione, la popolazione residente complessiva (al 31/12/2014). Sono inoltre riportati due forme di classificazione, ovvero: la tipologia di, che fa riferimento alla dimensione demografica (grande unione => oltre abitanti; media unione => da a abitanti; piccola unione => fino a abitanti); la tipologia dei comuni dell. In questo caso si fa riferimento alla dimensione demografica dei comuni che compongono l. Le classi demografiche sono (fino a abitanti = piccoli; da a = medi; oltre = grandi). Regione Abruzzo Nome Anno di costituzione N comuni Popolazione complessiva 2014 AREA URBANA CHIETI - PESCARA - UNICA Abruzzo CITTÀ TERRITORIO VAL VIBRATA Abruzzo COLLINE DEL MEDIO VOMANO Abruzzo DEI MIRACOLI Abruzzo DELLE COLLINE TEATINE UNIONE DEI COMUNI MONTANI Abruzzo DELLA LAGA UNIONE DEI COMUNI MONTANI MAIELLA ORIENTALE - VERDE Abruzzo AVENTINO Abruzzo UNIONE DEL SINELLO UNIONE DI COMUNI MONTANI Abruzzo MAIELLA ALTA VAL DI FORO UNIONE MONTANA DEL Abruzzo SANGRO Tipologia Tipologia comuni Medi Medi Medi Medi 25

30 Abruzzo VALLATA DEL FORO Abruzzo VALLE DEL NORA Basilicata ALTO BRADANO Calabria "LA VIA DEL MARE" Calabria ARBERIA Calabria DEI CASALI Calabria DEL VERSANTE JONICO Calabria MARANO Calabria MONTE CONTESSA MONTI MA.RE. DA TEMESA A Calabria TERINA Calabria PRE SILA CATANZARESE Calabria PRESILA Calabria SOLEO Calabria UNIONE TERRE DEL SAVUTO Calabria VALLE DEL TORBIDO Campania ALTO CALORE Campania ALTO CILENTO Campania ANTICO CLANIS Campania AREA CASERTA SUD OVEST Campania ATELLA Campania DELL'IRNO Campania MEDIO CALORE Campania NUOVA LIBURIA Campania VALLE DELL'ALENTO Campania VALLE DELL'ORCO Campania VELINI Emilia Romagna ALTO FERRARESE Emilia Romagna ALTO RENO Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Grand i Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Emilia Romagna APPENNINO BOLOGNESE Medi 26

31 Emilia Romagna BASSA EST PARMENSE Emilia Romagna BASSA REGGIANA Emilia Romagna BASSA ROMAGNA Emilia Romagna BASSA VAL D'ARDA FIUME PO BASSA VAL TREBBIA E VAL Emilia Romagna LURETTA Emilia Romagna CIVICA TERRE DEL PO Emilia Romagna DEL SORBARA Emilia Romagna DELLA VALCONCA Emilia Romagna MODENESI AREA NORD Emilia Romagna PEDEMONTANA PARMENSE Emilia Romagna PIANURA REGGIANA Emilia Romagna RENO GALLIERA Emilia Romagna RUBICONE E MARE Emilia Romagna TERRA DI MEZZO Emilia Romagna TERRE D'ACQUA Emilia Romagna TERRE D'ARGINE Emilia Romagna TERRE DI PIANURA Emilia Romagna TERRE E FIUMI Emilia Romagna TERRE VERDIANE Emilia Romagna TRESINARO SECCHIA Emilia Romagna UNIONE COLLINE MATILDICHE UNIONE DEI COMUNI DELLA Emilia Romagna ROMAGNA FAENTINA UNIONE DELLA ROMAGNA Emilia Romagna FORLIVESE UNIONE DI COMUNI DEL Emilia Romagna DISTRETTO CERAMICO UNIONE DI COMUNI DEL Emilia Romagna FRIGNANO UNIONE DI COMUNI VALLE DEL Emilia Romagna RENO,LAVINO E SAMOGGIA UNIONE MONTANA APPENNINO Emilia Romagna PARMA EST UNIONE MONTANA Emilia Romagna DELL'APPENNINO REGGIANO Medi Medi Medi Medi Medi Grand i Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Grand i Medi Grand i Medi Medi Medi Grand i Medi Medi Medi Medi 27

32 Emilia Romagna UNIONE MONTANA VALLI SAVENA IDICE Emilia Romagna UNIONE VALLE DEL TIDONE Emilia Romagna VAL D'ENZA Emilia Romagna VALLE DEL SAVIO Emilia Romagna VALLI E DELIZIE Emilia Romagna VALLI TARO E CENO Emilia Romagna VALMARECCHIA Emilia Romagna VALNURE E VALCHERO Emilia Romagna VIA EMILIA PIACENTINA Friuli-Venezia AIELLO DEL FRIULI E S.VITO AL Giulia TORRE Friuli-Venezia Giulia BUJA TREPPO GRANDE Friuli-Venezia CENTRO ECONOMICO DELLA Giulia BASSA FRIULANA Friuli-Venezia Giulia FIUMICELLO VILLA VICENTINA Friuli-Venezia Giulia FRIULI ISONTINA Friuli-Venezia Giulia TERRE DI CASTELLI Lazio ALTA VALLE DEL SACCO Lazio ANTICA TERRA DI LAVORO Lazio BASSA SABINA Lazio CINQUE CITTÀ Lazio CIVITAS D EUROPA Lazio DEL LACERNO E DEL FIBRENO Lazio DELL ALTA SABINA Lazio DELLA SABINA ROMANA Lazio DELLA VAL D AIA Lazio MEDANIENE Lazio MUNICIPI D'EUROPA Lazio NOVA SABINA Lazio PAESI DELLA CIOCIARIA Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Lazio UNIONE DEGLI ERNICI

33 Lazio UNIONE DELLE MAINARDE Lazio VALLE DEL GIOVENZANO Lazio VALLE DEL TEVERE SORATTE Lazio VALLE DELL OLIO Lazio VALLE DI COMINO Lazio VALLE USTICA Liguria ALTA VALLE D'ARROSCIA Liguria CINQUE TERRE - RIVIERA Liguria DEL BEIGUA Liguria DELLA VAL DI VARA Liguria DELLA VITE E DELL'ULIVO Liguria DELLE CINQUE TERRE DELLE VALLI ARGENTINA E Liguria ARMEA Liguria DELLE VALLI NERVIA E ROJA Liguria DELLO SCRIVIA Liguria GOLFO PARADISO Liguria LE VALLI DELL'ENTELLA Liguria MONTANA DELLA VALLE PRINO MONTANA DELL'ALTA VAL Liguria D'AVETO RIVIERA DELLE PALME E DEGLI Liguria ULIVI UNIONE DEI COMUNI DEL GOLFO DIANESE E I SUOI Liguria BORGHI UNIONE DEI COMUNI MONTANI Liguria DELL'ALTA VAL TREBBIA Liguria VALLE DEL TEMPO Liguria VALLE IMPERO E DEL MARO Liguria VALLI STURA, ORBA E LEIRA Liguria VALMERULA E MONTAROSIO Lombardia VALVARRONE Medi Medi Medi Medi Lombardia AGORA'

34 Lombardia ALMÈ VILLA D'ALMÈ Lombardia ALPI OROBIE BRESCIANE Lombardia ALTA VALLECAMONICA ANTICHI BORGHI DI Lombardia VALLECAMONICA Lombardia BASIANO E MASATE BASSA BRESCIANA Lombardia OCCIDENTALE Lombardia BASSA VALLE CAMONICA Lombardia BASSO PAVESE Lombardia CALVATONE E TORNATA CAMPOSPINOSO E ALBAREDO Lombardia ARNABOLDI CASALBUTTANO ED UNITI, CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE Lombardia BORDOLANO CENTRO VALSASSINA DELLA Lombardia GRIGNA SETTENTRIONALE CERVESINA, PANCARANA, Lombardia PIZZALE Lombardia CETO, CIMBERGO E PASPARDO Lombardia DEI FONTANILI Lombardia DEI NAVIGLI Lombardia DEL SORESINESE Lombardia DELL ALTA VAL VERSA Lombardia DELLA PRESOLANA Lombardia DELLA VAL MALENCO Lombardia DELLA VALSAVIORE FERRERA ERBOGNONE-PIEVE Lombardia ALBIGNOLA E VALEGGIO Lombardia FOEDUS FRASCAROLO TORREBERETTI Lombardia CASTELLARO Lombardia LARIO E MONTI Lombardia LOMELLO E GALLIAVOLA Lombardia MEDIA VAL CAVALLINA Medi Medi Lombardia MEDIA VALLE CAMONICA

35 Lombardia MUNICIPIA Lombardia OLTRE ADDA LODIGIANO Lombardia OLTREPADANI Lombardia OLTREPÒ CENTRALE Lombardia PALVARETA NOVA Lombardia PIADENA E DRIZZONA PIEVE DEL CAIRO E Lombardia GAMBARANA PIEVE PORTO MORONE BADIA Lombardia PAVESE Lombardia PRIMA COLLINA Lombardia SAN ZENONE AL PO E SPESSA SPRIANA E TORRE DI SANTA Lombardia MARIA TERRA DEI GELSI DELL'OLTRE PO Lombardia PAVESE Lombardia TERRE DI FRONTIERA Lombardia TERRE VISCONTEE BASSO PAVESE Lombardia UNIONE COMUNALE DEI COLLI UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA LONATE POZZOLO E Lombardia FERNO Lombardia UNIONE DEL MEDIO VERBANO Lombardia UNIONE DELLA VALLETTA Lombardia UNIONE DELLE OROBIE UNIONE DI COMUNI DELL'ALTA Lombardia VAL TROMPIA Lombardia UNIONE INSIEME SUL SERIO UNIONE LOMBARDA COLLINE Lombardia D'OLTREPO' UNIONE LOMBARDA OGLIO Lombardia CIRIA UNIONI DI COMUNI LOMBARDA Lombardia VALLE IMAGNA Lombardia VALLE DEL GARZA Lombardia VALLE DEL PO' Lombardia VALTENESI Medi Medi Medi Medi Medi Medi Lombardia VERRUA PO E REA

36 Lombardia ZERBO E COSTA DE' NOBILI AGUGLIANO CAMERATA Marche PICENA POLVERIGI BELVEDERE OSTRENSE, MORRO Marche D ALBA, SAN MARCELLO Marche MEDIA VALLESINA Marche MISA - NEVOLA MONTEMARCIANO E MONTE Marche SAN VITO Marche PIAN DEL BRUSCOLO Marche ROVERESCA Marche VALDASO Marche VALLATA DEL TRONTO Marche VALLE DEL METAURO Molise ALTO BIFERNO Molise ALTO VOLTURNO Molise BASSO BIFERNO Molise DELLA VALLE DEL TAMMARO Molise DELLE SORGENTI DEL BIFERNO Molise MEDIOSANNIO Molise PENTRI Molise UNIONE DEL TAPPINO Piemonte ALTO MONFERRATO ACQUESE Piemonte BARAGGIA VERCELLESE Piemonte BASSA SESIA Piemonte BASSA VALLE SCRIVIA Piemonte COLLINARE DEL GAVI Piemonte COLLINARE VIA FULVIA Piemonte COLLINE E RIVE DEL CERVO COM.COLL.PICCOLO ANFITEATRO MORENICO Piemonte CANAVESANO Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Piemonte COMUNITÀ COLLINARE VAL

37 Piemonte Piemonte Piemonte Piemonte Piemonte Piemonte Piemonte Piemonte Piemonte Piemonte Piemonte Piemonte TIGLIONE E DINTORNI COMUNITA' COLLIN. COLLINE ALFIERI COMUNITA' COLLIN. TRA LANGA E MONFERRATO COMUNITA' COLLIN. VALCERRINA COMUNITA' COLLIN. VALTRIVERSA COMUNITA' COLLIN.VIGNE E VINI COMUNITÀ COLLINARE ALTO ASTIGIANO COMUNITA' COLLINARE BASSO GRUE CURONE COMUNITA' COLLINARE CANAVESANA QUATTRO IN UNO COMUNITA' COLLINARE IL GIRASOLE COMUNITA' COLLINARE ROERO TARTUFO ED ARNEIS COMUNITA' COLLINARE TRA BARAGGIA E BRAMATERRA COMUNITÀ COLLINARE VAL RILATE Piemonte COSER- BASSA VERCELLESE Piemonte CUSIO DEI COLLI DIVINI NEL CUORE DEL Piemonte MONFERRATO DEL CIRIACESE E DEL BASSO Piemonte CANAVESE Piemonte DELLA SERRA Piemonte GRANGIA VERCELLESE Piemonte INTORNO AL LAGO MONCALIERI TROFARELLO LA Piemonte LOGGIA Piemonte NORD EST TORINO Piemonte PIANALTO ASTIGIANO Piemonte ROERO TRA TANARO E CASTELLI Piemonte SAN NAZZARO SESIA E VILLATA Piemonte TERRE DEL CHIUSELLA Piemonte TERRE DELLA PIANURA TERRE DI PO E COLLINE DEL Piemonte MONFERRATO Piemonte TRA STURE E PO Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Grand i 33

38 Piemonte Piemonte Piemonte Piemonte UNIONE CAMINO CONIOLO PONTESTURA E SOLONGHELLO UNIONE CINQUE TERRE DEL MONFERRATO UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI UNIONE COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO Piemonte UNIONE COMUNI DEL VERGANTE Piemonte UNIONE DEI COMUNI BETLEMME Piemonte UNIONE DEL FOSSANESE UNIONE MONTANA DAL TOBBIO Piemonte AL COLMA UNIONE MONTANA DEI COMUNI Piemonte DEL MONVISO Piemonte UNIONE NOVARESE Piemonte UNIONE VAL PITTA UNIONE VALLI ANTIGORIO Piemonte DIVEDRO FORMAZZA Piemonte UNIONE VALLI ASTIGIANE Piemonte VAL SANGONE Puglia NORD SALENTO Puglia ANDRANO, SPONGANO, DISO Puglia ARO 2 BARLETTA ANDRIA TRANI Puglia COSTA ORIENTALE Puglia CRISPIANO,MASSAFRA,STATTE Puglia DEI CINQUE REALI SITI Puglia DELL'ALTA MURGIA Puglia DELLE SERRE SALENTINE Puglia ENTROTERRA IDRUNTINO Puglia GRECIA SALENTINA Puglia JONICA SALENTINA Puglia MONTEDORO PRESICCE, ACQUARICA DEL Puglia CAPO Puglia TALASSA-MARE DI LEUCA Grand i Grand i Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Puglia TERRA DI LEUCA Medi 34

39 Puglia TERRA DI LEUCA BIS Puglia TERRE DEL MARE E DEL SOLE Puglia TERRE DI ACAYA E ROCA Puglia TERRE DI MEZZO Puglia TERRE D'ORIENTE Puglia UNION Puglia UNIONE MESSAPIA Puglia VALESIO Sardegna ALTA GALLURA Sardegna ALTA MARMILLA Sardegna ARCIPELAGO DEL SULCIS Sardegna BARBAGIA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL Sardegna GRIGHINE Sardegna BASSO CAMPIDANO Sardegna COROS Sardegna DEI FENICI Sardegna DEL BARIGADU Sardegna DEL GUILCER Sardegna DEL LOGUDORO Sardegna DEL MARGHINE Sardegna DEL MEILOGU Sardegna DEL MONTALBO DEL PARTEOLLA E BASSO Sardegna CAMPIDANO Sardegna DEL SINIS MONTIFERRU Sardegna DEL SULCIS Sardegna DEL TERRALBESE Sardegna DEL VILLANOVA Sardegna DELLA GALLURA Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi 35

40 Sardegna DELLA MARMILLA DELL'ANGLONA E BASSA VALLE Sardegna DEL COGHINAS Sardegna D'OGLIASTRA Sardegna GERREI I NURAGHI DI MONTE IDDA E Sardegna FANARI Sardegna METALLA E IL MARE Sardegna NORA E BITHIA Sardegna NORD OGLIASTRA Sardegna PARTE MONTIS PLANARGIA E DEL MONTIFERRU Sardegna OCCIDENTALE Sardegna SARRABUS Sardegna TERRE DEL CAMPIDANO Sardegna TREXENTA Sardegna VALLE DEL CEDRINO Sardegna VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI Sicilia BASSA VALLE DEL TORTO Sicilia ALTO VERDURA GEBBIA Sicilia BOVO MARINA COMPRENSORIO NAXOS Sicilia TAORMINA Sicilia CORLEONESE Sicilia CORONE DEGLI EREI Sicilia CORVO ELEUTERIO Sicilia COSTA ALESINA DALLE TERME ARABE AD OLTRE Sicilia ALPE CUCCO Sicilia DEI VENTIMIGLIA Sicilia DELLA BARONIA Sicilia DELLE TORRI FRA MARE E MONTI Sicilia ELIMO ERICINI Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Grand i Medi Medi Sicilia FEUDO D ALI Medi 36

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