LEGGE. n del 18/11/1999. Sullo status dei parlamentari
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- Martina Festa
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1 LEGGE n del 18/11/1999 Sullo status dei parlamentari (Modificato dalla Legge n del 24/12/2002 G.U. n. 90) (Modificata dalla Legge n. 153 / 2013 G.U. n. 95) Ai sensi degli articoli 78 e 83 paragrafo 1 della Costituzione, con la proposta di un gruppo di deputati, L ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA REPUBBLICA D ALBANIA DECIDE: Trad. ita. a cura del dot. Eris Sheshi
2 CAPITOLO I I RAPPORTI GIURIDICI Articolo 1 Ogni membro del Parlamento rappresenta il popolo ed esercita le sue funzioni all'interno del più alto organo legislativo, l'assemblea della Repubblica d Albania. Agisce nelle forme e nei limiti, sia della Costituzione sia delle leggi, e rispetta il suo giuramento di deputato. Articolo 2 Il membro dell'assemblea gode di uno status speciale durante l'esercizio del suo mandato; i poteri, le competenze e le garanzie che spettano a ciascun membro della Camera derivano dalla Costituzione e dalle leggi. Le conseguenze dello status derivante dal mandato parlamentare sono di tipo giuridico; vengono riconosciute nei rapporti con gli organi amministrativi dello Stato e gli enti del governo locale, se comportano diritti ed obblighi, sia finanziari sia protocollari. Articolo 3 Il deputato gode dell'immunità garantita dalla Costituzione della Repubblica d Albania. Il mandato del deputato inizia, finisce o diventa nullo quando si verificano i requisiti dell'articolo 71 della Costituzione. Altri casi di incompatibilità del mandato, diversi da quelli di cui all'articolo 70, paragrafo 2 e 3 della Costituzione, sono equivalenti a quelle di un membro del Consiglio dei ministri, come previsto dall'articolo 103 della Costituzione.
3 Articolo 4 Il deputato partecipa regolarmente alle sessioni plenarie, nelle commissioni e in tutte le attività del Parlamento, in conformità con i requisiti del regolamento dell'assemblea. Il deputato ha il diritto di esercitare, in prima persona, ma anche nel quadro delle attività della commissione, il controllo, sull applicabilità delle leggi, delle decisioni e altri atti emanati dall'assemblea, il Consiglio dei ministri, i ministeri, gli enti locali e altre istituzioni centrali. Il deputato ha il diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente, e degli elettori che rappresenta, attraverso le discussioni, le proposte, i dibattiti, le domande e le interpellanze, le mozioni, le dichiarazioni e il voto. Articolo 5 (Modificato dalla Legge n.153 / 2013) Il deputato si riunisce in incontri periodici con i suoi elettori, o quando gli stessi lo richiedano. Il deputato rappresenta le loro istanze, raccoglie i loro pareri o da loro spiegazioni su tutti i progetti di legge, emendamenti, decisioni, risoluzioni o dichiarazioni esaminati ed approvati dall'assemblea.
4 CAPITOLO II I RAPPORTI CON GLI ENTI STATALI CENTRALI E LOCALI Articolo 6 (II Comma modificato dalla Legge n.153 / 2013) Il deputato ha il diritto di partecipare alle riunioni e alle discussioni che vengono organizzate dagli enti del governo locale. Gli enti locali e le prefetture, all'inizio di ogni mese, informano i deputati, che fanno parte della regione in cui sono stati eletti, per il calendario delle riunioni, comprese eventuali modifiche che potrebbero essere apportate ad esso. Articolo 7 Gli alti dirigenti dei ministeri e delle altre istituzioni centrali non possono rifiutare di ricevere il deputato, e devono favorirlo, in ogni sua richiesta di appuntamenti per i problemi connessi con l'esercizio delle loro funzioni. Articolo 8 (Articolo modificato dalla Legge n. 153 / 2013) Il deputato ha il diritto di chiedere spiegazioni su qualsiasi questione riguardante l'adempimento dei suoi doveri, ai ministri o ai capi delle altre istituzioni centrali, e ai leader di tutte le altre istituzioni della pubblica amministrazione o di governo locale.
5 I dirigenti delle istituzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono obbligati a rispondere al deputato entro 15 giorni dalla presentazione della sua domanda. In caso di violazione del paragrafo 2 del presente articolo, questa viene notificata al primo ministro il quale rileva le giuste responsabilità. Nel caso di enti o altre istituzioni centrali, questa viene notificata all organo da cui esse sono state istituite. Articolo 9 (Articolo modificato dalla Legge n. 153 / 2013) Il deputato ha il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio dei ministri, dei ministeri o delle altre istituzioni di governo centrale e locale, quando, all'interno del loro ordine del giorno, vengono esaminate questioni da lui stesso sollevate e che sono legate alla regione in cui è stato eletto. Articolo 10 (Articolo modificato dalla Legge n. 153 / 2013) Le autorità statali e locali hanno l'obbligo di prendere in considerazione le richieste, i reclami e le proposte fatte da parte degli elettori, ma che sono presentate loro dal deputato. Questi enti, entro 1 mese dalla data della loro denuncia, sono tenuti a informare il deputato sui modi in cui queste verranno trattate o risolte. Articolo 11 (I Comma modificato dalla Legge n.153 / 2013) Qualora un deputato ritenga che, un atto normativo del Consiglio dei Ministri, dei ministeri, delle istituzioni centrali, amministrazioni locali o la pubblica amministrazione, possa essere in grado
6 di produrre un contenzioso, egli propone per iscritto alle autorità competenti, il suo riesame o la sua abrogazione. I rispettivi organi di governo hanno l'obbligo di prendere in considerazione il prima possibile la proposta avanzata dal deputato; questa deve essere trattata nel corso delle loro riunioni entro 15 giorni dalla notifica scritta della proposta di riesame o abrogazione. Articolo 12 Il deputato qualora constati che gli impiegati nominati della pubblica amministrazione stiano violando la legge, ha il diritto di chiedere alle autorità competenti di adottare le misure previste dalle normative vigenti per sanare queste violazioni. I titolari di questi organismi sono tenuti a prendere in considerazione le proposte avanzate immediatamente, o comunque entro 30 giorni dalla relativa decisione notificata dal deputato.
7 CAPITOLO III I RAPPORTI FINANZIARI Articolo 13 (V Comma modificato dalla Legge n.153 / 2013) Nella graduatoria degli stipendi quello del deputato viene dopo lo stipendio del ministro; lo stipendio del Presidente dell'assemblea viene immediatamente dopo quello del Presidente della Repubblica; e quello dei vice presidenti dell Assemblea è eguale a quello del Vice Primo Ministro. Lo stipendio del deputato consiste nel salario per la sua partecipazione alla sessione parlamentare, ai comitati ed alle altre attività parlamentari. Inoltre, egli ha diritto al compenso per la partecipazione alle commissioni, come capo della Commissione o come leader del gruppo parlamentare. La non partecipazione, senza giusta causa, del deputato durante la sessione parlamentare, in commissione, o di altre attività parlamentari porta al divieto parziale dello stipendio o della retribuzione. La paga del deputato, la misura delle retribuzioni, i diversi tipi di bonifici incluso anche il trasporto, che beneficano, il deputato, il presidente della commissione parlamentare e del sottocommissione e il presidente del gruppo parlamentare sono determinati dall'assemblea. La non partecipazione del deputato, senza giusta causa, durante la sessione, in commissione, o di altre attività parlamentari comporta il divieto della diaria giornaliera.
8 Articolo 14 (Articolo modificato dalla Legge n del 24/12/2002) (IV Comma abrogato dalla Legge n del 15/10/2009) Il deputato che non risiede nella città di Tirana, beneficia delle diarie, durante la partecipazione alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni, e del gruppo parlamentare, mentre i membri che risiedono a Tirana ricevono diarie di servizio per i giorni al di fuori di Tirana. Le modalità di indennità previdenziali sono regolate dalle decisioni dell'assemblea. La diaria del presidente, dei vice Presidenti, e dei deputati è pari al 4 % del loro stipendio mensile. Il deputato mandato in servizio all'estero dall'assemblea, riceve una diaria quotidiana, in base agli atti adottati dall'assemblea stessa. Nei casi in cui venga incaricato di partecipare a delegazioni governative o di altri enti, i costi sono a carico dell istituzione che ha proposto l invito, beneficiando della diaria secondo gli atti emanati dal Consiglio dei Ministri. (Abrogato) Articolo 15 Il deputato ha il diritto di avere ferie annuali. Con il termine, Ferie, si intende il periodo che intercorre tra due sessioni dei lavori dell'assemblea, e che non può essere inferiore ai 30 giorni. Articolo 16 Al deputato ed al suo coniuge viene riconosciuto il diritto ad essere munito di passaporto diplomatico durante il periodo di vigenza del suo mandato del parlamentare, e, al termine dello stesso, nei successivi 3 anni.
9 I servizi consolari ai deputati durante l'esercizio del loro mandato sono svolti dal personale dell'assemblea. L immunità diplomatica del deputato vengono garantiti dai stati stranieri secondo l obbligo derivante dalle convenzioni internazionali. Articolo 17 Al deputato è consentito solo una volta durante il suo mandato di non pagare i dazi doganali per gli strumenti di lavoro, in relazione al suo lavoro come un parlamentare. Articolo 18 (III Comma modificato dalla Legge n del 24/12/2002) (Articolo modificato dalla Legge n. 153 / 2013) La sede degli uffici spettanti alle commissioni, ai gruppi parlamentari ed ai parlamentari, con il loro personale ausiliario, è ubicata nei pressi della sede dell'assemblea. I deputati, della maggioranza e dell opposizione, rappresentanti di quel distretto, in ogni caso ricevono dal Parlamento, in collaborazione con gli enti locali, uffici distrettuali speciali,. Nei distretti in cui vi è un solo partito rappresentato in parlamento si apre un solo ufficio. Il presidente dell'assemblea, decide in merito alla nomina di specialisti, di regola con formazione giuridica ad alto livello, proposta dai capi dei gruppi parlamentari nei rispettivi uffici. L assemblea offre agli uffici gli strumenti di lavoro necessari. I fondi per le esigenze di cui sopra menzionate sono coperte dal bilancio pubblico dell'assemblea.
10 Articolo 19 (Articolo modificato dalla Legge n. 8988, del 24/12/2002) Il deputato viene dotato di un servizio per le sue comunicazioni. L'ammontare della spesa per servizi di telecomunicazione e telefonia è determinata da una decisione del Parlamento. I costi sopra menzionati, per i presidenti dei gruppi parlamentari e delle commissioni permanenti parlamentari, possono essere superiori del 20 % rispetto a quelli dei singoli deputati. Articolo 20 Il deputato ha il diritto di ricevere un trattamento di fine rapporto ed una previdenza complementare in base alla legge n 7703 del 1993/05/11, Sulle assicurazioni sociali nella Repubblica d'albania, e successive modifiche, e della legge n del 21/03/1996, Per le pensioni statali aggiuntivi ai soggetti, che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, e dei dipendenti statali ", e successive modifiche. Nel caso in cui si verificassero delle malattie durante il periodo di mandato parlamentare, ed in cui il personale medico abbia riscontrato la necessità di un trattamento specializzato per il deputato, questo può essere inviato all'estero per un periodo di ricovero ospedaliero. I fondi a ciò necessari vengono forniti dal Ministero della Salute. Il deputato, gode, e si avvantaggia del diritto di chiedere, presso gli organi competenti, mutui, e prestiti a lungo termine, riguardanti la sua abitazione. Articolo 21 Il deputato riceve copia gratuita della Gazzetta Ufficiale, dei bollettini dell'assemblea o di altre istituzioni centrali, degli ordini e delle decisioni del Consiglio dei ministri, e, da parte degli enti locali della zona dove è stato eletto, sia dei regolamenti sia delle decisioni ed ordinanze.
11 Articolo22 (Articolo modificato dalla Legge n del 24/12/2002) Le istituzioni della pubblica amministrazione, in cui i parlamentari siano stati impiegati prima di ricevere il loro mandato, dopo la scadenza dello stesso, se non hanno raggiunto l'età pensionabile, sono obbligati al loro reintegro nel precedente posto di lavoro o di fornire, entro un anno dal momento della scadenza del mandato, un altro incarico, le cui mansioni siano assimilabili a quelle precedentemente svolte. Articolo 23 (II Comma abrogato dalla Legge n. 153 / 2013) Alla sicurezza personale del deputato viene assicurata una tutela speciale; le misure a ciò necessarie vengono predisposte dal Ministero dell'ordine Pubblico, il quale è responsabile per la vigilanza della sua abitazione, e, in caso di sua richiesta, garantisce allo stesso un servizio di scorta in tutto il territorio della Repubblica d'albania.
12 CAPITILO IV LE RELAZIONI PROTOCOLLARI Articolo 24 Il presidente dell Assemblea, i vice capi dei gruppi parlamentari, i capi delle commissioni permanenti, e i deputati del Parlamento godono nelle relazioni protocollari di uno speciale status. Nelle relazioni protocollari: il Presidente del Parlamento viene dopo il Presidente della Repubblica; i vice presidenti dell Assemblea dopo il Primo ministro; i presidenti dei gruppi parlamentari e delle commissioni sono uguali nel protocollo con il Ministro. Il deputato, nel protocollo del municipio distrettuale della regione di appartenenza o della quale è stato eletto, come tale, fa parte e viene dopo il ministro. Il deputato viene invitato a partecipare alle delegazioni ufficiali, cerimonie, ricevimenti ed alle attività della vita politica, culturale, sociale e sportive, secondo il protocollo definito in questo articolo. Articolo 25 L'Assemblea fornisce al deputato un documento di riconoscimento, valido fino alla fine del suo mandato. Questo documento sostituisce qualsiasi altra licenza di accesso a luoghi e strutture diverse rilasciata dagli organi statali, civili e militari, ad eccezione di quei luoghi e strutture la cui entrata sia vietata dalla legge.
13 Articolo 26 Il deputato non è soggetto al controllo doganale. Nei punti di controllo doganale i suoi bagagli non vengono sottoposti a tale controllo; non vengono sottoposte a tale controllo anche le spedizioni inviategli dall'estero
14 CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 27 Viene dato incarico al Consiglio dei Ministri ed all'assemblea di emanare tutti gli atti necessari e la normativa per l'attuazione di questa legge. Articolo 28 I diritti garantiti ai deputati da questa legge non devono essere violati. Articolo 29 La legge n. 7503, del 27/07/1991 "Sullo status dei deputati dell'assemblea Nazionale", con le successive modifiche, nonché ogni altra disposizione in contrasto con questa legge è abrogata. Articolo 30 Questa legge entrerà in vigore il 01/01/2000. Promulgato con Decreto n del 06/12/1999 del Presidente della Repubblica d Albania, Rexhep Meidani.
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