INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE EDILIZIA

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1 COMUNE DI ROANA Rep. n. PROVINCIA DI VICENZA VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "PRIME CASE" IN VIA MURARO LOCALITÀ CAMPOROVERE PER IL RICAVO DI STANDARD URBANISTICI PRIMARI. INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE EDILIZIA REPUBBLICA ITALIANA L anno 201_ ( ) addì ( ) del mese di, in Roana, presso la Sede Municipale. Avanti a me dott. Segretario Generale del Comune di Roana, nato a, il, abilitato a ricevere e rogare contratti ai sensi dell art. 97, c. 4, d.lgs. 267/2000 e ss. modifiche e dallo Statuto comunale, senza l assistenza di testimoni avendovi le parti con il mio consenso rinunciato, sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità personale e della loro capacità giuridica io sono certo: Da un parte: il sig., nato a il in qualità di del Comune di Roana, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con atto del Sindaco n. in data, nel seguito del presente atto denominato semplicemente Comune, il quale dichiara di agire per conto e nell interesse dell Amministrazione che rappresenta, C.F ; Dall altra parte: la Sig.ra TESSARI ELISA GIULIA, nata ad Asiago (VI) il e residente a Roana (VI) in Via VIII Agosto n. 7, C.F. TSS LGL 60L46 A465R ed il Sig. COLUCCELLI FABIO, nato a Milano (MI) il e residente a Roana (VI) in Via VIII Agosto n. 7, C.F. CLC FBA 61P04 F205Z quali proprietari del terreno catastalmente individuato nel Comune di Roana, foglio n. 47, mapp. n e 1215 della superficie catastale complessiva di mq. 683,00; che nel presente atto saranno indicati come Ditta lottizzante ; PREMESSO CHE: - i sigg. Elisa Giulia Tessari e Fabio Coluccelli sono proprietari di un lotto di terreno localizzato in via Muraro (località Camporovere), individuato catastalmente al foglio n. 47, mapp. n e 1215 e compreso all'interno del piano di lottizzazione denominato Prime Case che attribuisce una cubatura urbanistica massima di mc. 806,00; - allo stato attuale, è in corso la realizzazione del primo stralcio d'intervento che prevede la costruzione dell'edificio residenziale dei proprietari ad uso prima casa, progetto autorizzato con Permesso di costruire n. 222/2008 del e successiva variante con D.I.A. piano casa (ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 14 del ) n. 193/2009 del ; - in data (Vs. rif. prot. n. 1425) i proprietari hanno richiesto di svincolare la rimanente cubatura da realizzare pari a mc. 520,00 (stralcio 2 e 3) dall'uso prima casa, ottenendo parere favorevole in data (Vs. rif. prot. n. 1673) previa corresponsione della quota perequativa prevista; - a seguito di tale richiesta si rende necessario il reperimento di adeguati standards urbanistici da destinare a parcheggio e verde pubblici in aggiunta alle superfici individuate dal piano di

2 lottizzazione approvato. La normativa comunale vigente prevede che dette aree siano calcolate come differenza tra le superfici richieste nel caso di destinazione d'uso prima casa e quelle necessarie nel caso di utilizzo turistico, applicando i seguenti parametri: - abitanti teorici insediabili - residenza stabile ( prime case ) = 150,00 mc./ab.; - abitanti teorici insediabili - residenza turistica = 60,00 mc./ab.; - superficie a parcheggio pubblico per abitante = 3,50 mq./ab.; - superficie a verde pubblico per abitante = 5,00 mq./ab. - a tale scopo i proprietari hanno presentato al Comune di Roana in data prot. n. un progetto a firma dell'architetto Luigino Lovato di Schio (iscritto all'albo degli architetti della provincia di Vicenza al n. 630) per una variante al piano di lottizzazione Prime case finalizzata a ricavare superfici integrative da destinare a standard urbanistici primari (verde e parcheggi). Tutto ciò premesso e dichiarato dalla ditta contraente, le parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 1. Il lottizzante s'impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per lui vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune. 2. Il lottizzante è obbligato in solido per lui e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal lottizzante con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune. 3. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dal lottizzante non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il loro successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. 4. L attuazione del progetto di variante al piano di lottizzazione Prime Case deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, delle norme della presente convenzione e degli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 5. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione nonché presupposto di applicazione e di interpretazione delle clausole in essa contenute. 6. La presente convenzione integra la convenzione urbanistica per il piano di lottizzazione denominato Prime Case sottoscritta dagli aventi titolo nel comune di Roana in data 20 febbraio 2004 rep. n e registrata a Thiene (VI) il 03 marzo 2004 al Vol. 1 n ART. 2 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 1. Il lottizzante s'impegna ad iniziare le opere previste dalla presente variante al piano di lottizzazione Prime Case entro 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica del permesso a costruire tali opere. 2. Tutte le opere di urbanizzazione integrative, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica del permesso a costruire tali opere, con possibilità di motivata proroga autorizzata dall Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica e Edilizia Privata. 3. Qualora allo scadere dei termini suddetti le opere risultassero incomplete o non iniziate, il Comune potrà

3 revocare il permesso a costruire tali opere, oppure potrà eseguire direttamente le opere, previa diffida ad ultimarle entro congruo termine non superiore a sei mesi, con addebito di ogni onere relativo alla ditta lottizzante. 4. Il rilascio dei certificati di agibilità dei due edifici previsti nello stralcio n. 2 e 3, è subordinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione integrative indicate al successivo articolo n. 3 ed al loro collaudo di cui al successivo articolo 9. ART. 3 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA INTEGRATIVE Il lottizzante si obbliga a prevede il reperimento all'interno del lotto in proprietà ed a realizzare a totali proprie spese le opere di urbanizzazione integrative necessarie così come evidenziate nell'elaborato grafico del progetto di variante al piano di lottizzazione. In particolare tali opere di urbanizzazione integrative riguardano: - parcheggio pubblico: nuovo posto auto avente una superficie di mq. 15,00; - verde pubblico: aree da destinare a verde d'uso pubblico per una superficie complessiva di mq. 30,56. Non si prevede la realizzazione di altre opere di urbanizzazione primaria o secondaria. L'importo complessivo delle opere di urbanizzazione da realizzare ammonta ad 1.875,00 (milleottocento settantacinque/00). Come previsto nella convenzione urbanistica prime case, rimane inteso che qualora tale importo risulti superiore a quello degli oneri tabellari calcolati, non sarà dovuto alcun conguaglio in sede di rilascio dei singoli permessi a costruire. ART. 4 - CAUZIONE 1. La Ditta lottizzante costituisce quale garanzia finanziaria per l adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione fidejussione, bancaria o assicurativa, per l ammontare di 1.875,00 pari al 100% (cento percento) del presunto importo delle opere di cui all art. 3 (polizza.). 2. Nell ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte la Ditta lottizzante autorizza il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con esonero ad ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare. 3. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento. 4. La garanzia sarà svincolata all avvenuto collaudo con esito favorevole previsto dall art. 9 ed eseguiti altresì gli obblighi previsti dall art. 10. ART. 5 - PEREQUAZIONE URBANISTICA 1. Ai sensi dell art. 36 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio approvato in sede di Conferenza di Servizi in data e quindi ratificato dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n. 704 del 2 maggio 2012 e della successiva Deliberazione del C.C. n. 18 del avente per oggetto la Atto di Indirizzo criteri perequativi per il Piano degli Interventi, la perequazione si attuerà attraverso la monetizzazione di tutta la quota perequativa a favore del Comune secondo un principio di equivalenza del valore economico della stessa determinato in conformità all Atto di Indirizzo deliberato dal Consiglio Comunale.

4 2. L importo totale della quota di perequazione da corrispondere al Comune è di ( ) e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità: - 1 rata pari al 40% al ritiro del permesso di costruire dei fabbricati di cui agli stralci n. 2 e 3 del lotto 1; - 2 rata pari al 30% entro il 6 mese successivo; - 3 rata pari al 30% entro l anno dal ritiro del permesso di costruire. ART. 6 - VINCOLO AD USO PUBBLICO DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1. Il lottizzante si obbliga a vincolare ad uso pubblico a favore del Comune le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione integrative richieste; tali aree sono indicate nella tavola di progetto n Al vincolo di uso pubblico delle aree di cui sopra si provvederà con apposito atto notarile, successivo a quello di stipula della presente convenzione, sulla base degli esatti frazionamenti catastali; ogni inerente spesa, incluse le formalità di frazionamento e/o approntamento di ogni atto preliminare alla cessione, sarà a carico della ditta lottizzante. ART. 7 - VARIANTI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE INTEGRATIVE 1. E' consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione in Consiglio Comunale di preventiva variante, modificazioni planimetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e non diminuiscano la dotazione standard integrativi previsti. 2. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Piano di lottizzazione che tenga conto di quanto già realizzato. 3. Le varianti non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all art. 2. ART. 8 - MANUTENZIONE DELLE OPERE 1. Durante l'attuazione delle opere previste nella presente variante al piano di lottizzazione Prime Case e fino alla costituzione delle servitù di uso pubblico sulle aree e sulle opere di cui al successivo art. 10 tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente alla attuazione ed all uso delle aree, sono a totale ed esclusivo carico della dita lottizzante. 2. All'atto della consegna le opere citate dovranno risultare in perfette condizioni di manutenzione. 3. Per le aree a verde la ditta lottizzante s'impegna ad effettuare lo sfalcio dell'erba ed alla cura e pulizia generale con particolare riguardo all'immagine pubblica ed al decoro fornito. Nel caso in cui la ditta lottizzante non provveda di sua iniziativa, l'amministrazione Comunale procederà a propria cura addebitando alla ditta lottizzante le spese sostenute. ART. 9 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE INTEGRATIVE 1. Per il collaudo delle opere da realizzare di cui al precedente articolo 3, si farà riferimento alla convenzione urbanistica del piano di lottizzazione denominato Prime Case di cui all'articolo 1, comma Qualora il collaudo da effettuare accerti un valore delle opere inferiore a quello indicato, la ditta lottizzante verserà la differenza. Nulla sarà dovuto dalla pubblica amministrazione nel caso in cui il collaudo accerti un valore superiore. ART CONSEGNA DELLE OPERE 1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dall approvazione definitiva favorevole del collaudo di cui al

5 precedente articolo la ditta lottizzante consegnerà al Comune le aree e le opere realizzate di cui all'articolo 3 mediante costituzione delle servitù di uso pubblico. 2. Considerato che le superfici vincolate ad uso pubblico sono principalmente a servizio degli abitanti insediabili nella lottizzazione, la manutenzione delle stesse rimarrà a totale carico della Ditta Lottizzante o dei suoi aventi titolo e di ciò dovrà essere esplicitamente trascritto l impegno nei registri immobiliari. ART VIGILANZA 1. In qualsiasi momento l Amministrazione Comunale può esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti a regola d arte ed in conformità alle previsioni della variante al piano di lottizzazione Prime Case approvata. 2. In caso di accertate violazioni o difformità, l Amministrazione Comunale potrà ordinare la sospensione dei lavori ed adottare i provvedimenti di legge oppure sostituirsi alla Ditta Lottizzante per l'esecuzione delle opere con addebito di ogni relativo costo. ART SANZIONI 1. Le inadempienze poste in essere in violazione delle destinazioni d uso fissate nel progetto allegato e non consentite comportano l applicazione di una penale convenzionale a carico dei lottizzanti o degli aventi causa pari al doppio del valore delle aree di cui è stato modificato l uso, secondo la stima degli uffici comunali. 2. Per le inadempienze relative al mancato rispetto dei termini il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all esecuzione delle opere in sostituzione dei lottizzanti e a spese degli stessi, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando i predetti lottizzanti non vi abbiano provveduto e siano stati messi in mora con preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni. 3. Resta salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno. ART SPESE 1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei lottizzanti. ART PUBBLICITA' DEGLI ATTI 1. Il progetto della variante al piano di lottizzazione Prime Case è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune ed i lottizzanti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti costituenti la variante al piano di lottizzazione quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, NON vengono allegati materialmente alla convenzione. ART TRASFERIMENTO A TERZI 1. In caso di trasferimento anche parziale delle aree la Ditta Lottizzante, mediante specifica clausola da inserire nei contratti di cessione, dovrà rendere edotti i cessionari di tutti gli obblighi ed oneri a loro derivanti dalla presente convenzione che dovrà essere richiamata nell'atto di trasferimento. 2. La Ditta Lottizzante e i singoli acquirenti saranno comunque responsabili verso il Comune per tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione.

6 ART TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 1. La Ditta Lottizzante rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione. 2. La Ditta Lottizzante autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. 3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale. 4. Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della Ditta Lottizzante con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della legge 28/06/1943, n Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne perfetta conoscenza. Io sottoscritto Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, il quale ad alta ed intelligibile voce, ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni sua parte, (ivi compresi gli allegati, dei quali, essendo ben noti e cogniti alle parti, ho omesso la lettura), sottoscrivendolo insieme a me Segretario Comunale, in calce alla presente pagina e firmando il margine esterno dei primi fogli. Letto, confermato, sottoscritto. IL RAPPRESENTANTE DELL ENTE LA DITTA LOTTIZZANTE arch. IL SEGRETARIO COMUNALE dott.

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