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1 Consigio Nazionae Consuenti de Lavoro EN1ìi ìni'ìiì'i ii~r Làzùh~o de/ :fcwtj-po e ~ fj'jtj&~ 3'bcr:at Direzione Generae degi Ammortizzatori sociai e 1.0. Circoare n. 19 de 11/09/ 2014 Oggetto: Articoo 4, comma 2, decreto egge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, daa egge 18 ugio 2013, n. 85. Decreto interministeriae sui criteri di concessione degi ammortizzatori sociai in deroga aa normativa vigente. 1. Quadro normativa A fine di garantire a graduae transizione verso i nuovo regime deineato daa riforma degi ammortizzatori sociai/ assicurando a gestione dee situazioni derivanti da perdurare deo stato di deboezza dei ivei produttivi de Paese 1 'articoo 2 1 commi 64, 65, 66 e 67, dea egge 28 giugno 2012, n.92 1 ha previsto anche per gi anni sia pure in un quadro finanziario di progressiva riduzione dee risorse a ciò destinate - a possibiità di disporre a concessione o a proroga di trattamenti di integrazione saariae e di mobiità in deroga aa normativa vigente. Ne perdurare dee conseguenze occupazionai dea crisi, i egisatore è successivamente intervenuto, con i D.L. 54/2013, convertito/ con modificazioni, daa egge n. 85/2013, ad incrementare e risorse destinate a finanziamento degi ammortizzatori sociai in deroga/ a contempo prevedendo a'articoo 4 1 comma 2, a necessità di fissare dei criteri per a concessione di tai prestazioni. Aa uce dee disposizioni normative innanzi iustrate, è stato emanato i decreto interministeriae n de o agosto 2014, pubbicato su sito istituzionae de Ministero de Lavoro e dee Poitiche Socia i ( in data 4 agosto Pertanto/ e disposizioni contenute ne decreto si appicano agi accordi stipuati - in sede regionae per e imprese ubicate ne territorio di una singoa Regione e in sede governativa per e imprese c.d. puriocaizzate -da giorno dea data di pubbicazione de decreto medesimo, ferme restando e imitazioni e e previsioni di cui a'articoo 6.

2 2 2. Finaità generai L'articoo de decreto ne enuncia e finaità generai reative aa discipina dei criteri per a concessione di ammortizzatori sociai in deroga aa normativa vigente, in una prospettiva di superamento de sistema, secondo quanto previsto da'articoo 2, comma 64, dea egge 28 giugno 2012, n. 92 innanzi iustrato. La norma stabiisce che e disposizioni contenute ne decreto andranno ad appicarsi a tutte e prestazioni concesse ai sensi de'articoo 2, commi 64 e 66, dea egge 28 giugno 2012, n Accordi Quadro I decreto affida i compito di individuare e priorità d'intervento in sede territoriae agi accordi quadro e ae intese stipuate tra Regioni, Province autonome e parti sociai, a fine di discipinare e modaità di accesso agi ammortizzatori socia i in deroga di competenza territoriae, fermo restando i rispetto dei principi stabiiti da decreto medesimo. 4. Fattispecie previste I decreto interministeriae discipina i criteri di concessione dei trattamenti di integrazione saariae e mobiità in deroga aa normativa vigente, con particoare riferimento ae tipoogie di criteri individuate daa norma di cui a'articoo 4, comma 2, decreto egge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, daa egge 18 ugio 2013, n. 85: termine di presentazione dee istanze, a pena di decadenza; causai di concessione; imiti di durata e reiterazione dee prestazioni anche in reazione aa continuazione rispetto ad atre prestazioni di sostegno a reddito; tipoogie di datori di avoro; avoratori beneficiari. 4.1 Cassa integrazione guadagni in deroga L'articoo 2 de decreto fissa i criteri per a concessione de trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga Requisiti soggettivi Le disposizioni contenute a'articoo 2 prevedono, a comma 1, i requisiti soggettivi per accedere a trattamento di integrazione saariae in deroga. Con riferimento ai avoratori destinatari de trattamento, i decreto dispone che esso può essere concesso o prorogato ai avoratori subordinati, con quaifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gi apprendisti e i avoratori somministrati, subordinatamente a conseguimento di una anzianità avorativa presso 'impresa di ameno 12 mesi aa data d~nizio de periodo d'intervento. Con riferimento ae prestazioni in deroga reative a'anno 2014, 'articoo 6, comma 1, de decreto dispone che e prestazioni possano essere concesse ai avoratori subordinati che siano in possesso di un'anzianità avorativa presso 'impresa di ameno 8 mesi (anziché 12) aa data di inizio de periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga.

3 3 Dato i carattere restrittivo di tae requisito rispetto a queo già previsto daa normativa previgente (3 mesi), si ritiene che i requisito si appichi ae prestazioni concesse in base ad accordi stipuati successivamente aa data di entrata in vigore de decreto. I comma 3 de'articoo 2 prevede che i trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga possa essere richiesto sotanto dai soggetti giuridici quaificati come imprese, così come individuate da'articoo 2082 de codice civie. A riguardo, si precisa che rientrano ne'ambito di appicazione definito da comma 3 anche i piccoi imprenditori di cui a'articoo 2083 de codice civie (cotivatori diretti de fondo, artigiani, piccoi commercianti). I piccoo imprenditore, infatti, è sottoposto ao statuto generae de'imprenditore, sia pure con acune pecuiarità definite daa egge con a finaità di uno sneimento e sempificazione degi adempimenti Causai di concessione de trattamento La medesima disposizione stabiisce e causai di concessione de trattamento che può essere erogato ai avoratori che siano sospesi da avoro o effettuino prestazioni di avoro a orario ridotto per contrazione o sospensione de'attività produttiva: a) situazioni aziendai dovute ad eventi transitori e non imputabii a'imprenditore o ai avoratori; b) situazioni aziendai determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendai; d) ristrutturazione o riorganizzazione. I trattamento non può essere in nessun caso concesso per a causae di cessazione de'attività de'impresa o di parte dea stessa (articoo 2, comma 2). Con riferimento aa sussistenza dee causai si appicano, ove compatibii, e norme anche secondarie reative ae prestazioni di Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria. Infine, a comma 5 de'articoo 2, si precisa che, in reazione ae casuai di concessione, i trattamento di integrazione saariae in deroga in favore dei avoratori de settore dea pesca è concesso sua base dee causai individuate in sede di specifici accordi ministeriai Tempi e modaità per a presentazione dee domande di concessione o proroga de trattamento d 'integrazione saariae in deroga sua base di accordi regionai. L'articoo 2, ai commi da 6 a 11, detta a discipina dei tempi e dee modaità di presentazione dee domande di concessione o proroga de trattamento di integrazione saariae in deroga sua base di accordi stipuati presso e sedi dee Regioni o ad esse comunque inviati prontamente. Le Regioni e e P.A., ao scopo di assicurare a verifica preventiva dee compatibiità finanziarie, sono tenute a comunicare prontamente aii'inps gi accordi stipuati, ne rispetto dei termini di cui a comma 7 e con e modaità che saranno definite successivamente da'istituto. Ai sensi de comma 7 sopra citato, a domanda, corredata de'accordo, deve essere presentata da'azienda in via teematica aii'inps e aa Regione entro i termine di venti giorni daa data in cui ha avuto inizio a sospensione o a riduzione de'orario di avoro. In caso di presentazione tardiva dea domanda, è prevista a decurtazione de trattamento, in quanto i trattamento di CIG in deroga, in caso di decorso de termine di decadenza di cui sopra, sarà concesso da'inizio dea settimana anteriore aa data di presentazione dea domanda.

4 Nee more de riascio dea procedura teematica da parte deii1nps per a presentazione dea domanda da parte dee aziende, fermo restando i termine di presentazione de'istanza, si considerano vaidamente presentate e istanze trasmesse secondo e procedure e e modaità discipinate da ciascuna Regione e P.A. con riferimento agi accordi anteriori aa data di entrata in vigore de decreto e nee more de'emanazione de medesimo. In fase di prima appicazione, e domande reative ad eventi iniziati in un momento antecedente a data di entrata in vigore de decreto, si considerano vaide se presentate entro venti giorni daa data di pubbicazione dea presente circoare su sito de Ministero de avoro e dee poitiche sociai. In riferimento aa necessità prevista daa egge di stabiire criteri anche in ordine aa reiterazione dee prestazioni nonché in reazione aa continuazione rispetto ad atre prestazioni di sostegno de reddito, i comma 8 de'articoo 2 precisa che, ao scopo di fruire dei trattamenti di integrazione saariae in deroga, 'impresa deve aver previamente utiizzato gi strumenti ordinari di fessibiità (ferie residue e maturate, permessi, banca ore, ecc.) Tempi e modaità per a presentazione dee domande di concessione o proroga de trattamento d'integrazione saariae in deroga sua base di accordi sottoscritti in sede governativa. Ne caso di crisi che coinvogano unità produttive site in diverse Regioni o P.A., 'accordo viene sottoscritto in sede governativa presso i Ministero de Lavoro e dee Poitiche Sociai - Direzione Generae dea tutea dee condizioni di avoro e dee reazioni industriai - e trasmesso teematicamente unitamente aa domanda da'azienda aii'inps. Nee more de riascio dea procedura teematica da parte deii1nps per a presentazione dea domanda da parte dee aziende, fermo restando i termine di presentazione de'istanza, si considerano vaidamente presentate e istanze trasmesse entro i termine di venti giorni a Ministero de Lavoro e dee Poitiche Sociai - Direzione Generae per gi ammortizzatori sociai e gi incentivi a'occupazione utiizzando a moduistica ancora disponibie su sito web > Area avoro > ammortizzatori sociai > concessioni in deroga ejo normative speciai. In fase di prima appicazione, e domande reative ad eventi iniziati in un momento antecedente a data di entrata in vigore de decreto, si considerano vaide se presentate entro venti giorni daa data di pubbicazione dea presente circoare su sito de Ministero de avoro e dee poitiche sociai Limiti massimi di durata de trattamento La norma ai commi 9 e 10 individua i imiti di durata massima di concessione de trattamento - in reazione a ciascuna dee unità produttive coinvote - distinguendo tra imprese non soggette aa discipina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e aa discipina dei fondi di soidarietà di cui a'articoo 3, commi da 4 a 41, dea egge 28 giugno 2012, n. 92, e imprese, invece, soggette a tae discipina. In tae utimo caso, a disposizione prevede atresì che a concessione de trattamento, in caso di superamento dei imiti temporai disposti da'articoo 6 dea egge 20 maggio 1975, n. 164 e da'articoo 1 dea egge 23 ugio 1991, n. 223, possa essere disposta unicamente in caso di eccezionaità dea situazione, egata aa necessità di savaguardare i ivei occupazionai, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa de'attività produttiva. Si riportano sinteticamente di seguito i imiti temporai mass1m1 di concessione de trattamento di integrazione saariae in deroga aa normativa vigente. 4

5 5 a) Imprese non soggette aa discipina in materia di CJG e aa discipina dei fondi di soidarietà Annuaità di riferimento Durata massima consentita o gennaio dicembre mesi ne'arco di un anno o gennaio dicembre mesi ne'arco di un anno b) Imprese soggette aa discipina in materia di CIG e aa discipina dei fondi di soidarietà 1 Annuaità di riferimento Durata massima consentita 1 1 gennaio dicembre mesi ne'arco di un anno :! o gennaio dicembre 2_0_1_5.. 5::; ;_;. m.:..;c e:..::..s;_ i n;_e::;,:..:...; 'a::..:.r..::.co=-=d.:..._ i =un:..:...::a:..: nn:...:.:o~--- J Si precisa che a fine dea determinazione dee durate massime di concessione de trattamento si computano tutti i periodi di integrazione saariae in deroga precedentemente fruiti, anche afferenti a diversi prowedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriae e/o in sede governativa Modaità e termini per 'istruttoria dee domande di concessione o proroga de trattamento d'integrazione saariae in deroga sua base di accordi regionai. I comma 12 de'articoo 2 stabiisce modaità e termini per 'istruttoria dee istanze ne caso di crisi che coinvogano unità produttive site in un'unica Regione o PA ossia di competenza regionae. La Regione o PA - entro trenta giorni daa presentazione dea domanda da parte de'azienda - effettua 11struttoria e, una vota verificata a sussistenza dei presupposti, prowede ad una prima quantificazione de'onere connesso ed emana i prowedimento di concessione de trattamento di integrazione saariae in deroga, ne rispetto dei imiti dee risorse finanziarie assegnate a fine dea concessione ejo proroga degi ammortizzatori sociai in deroga. Per i tramite de Sistema Informativo Percettori, quindi, a Regione o P.A. interessata trasmette a determinazione confessoria aii'inps. L 'INPS, una vota verificata a coerenza dea determinazione con 'onere stimato in riferimento a'accordo, eroga i trattamento concesso. Le aziende destinatarie dei prowedimenti di concessione devono trasmettere mensimente aii'inps i modei per 'erogazione de trattamento - a conguagio o a pagamento diretto - entro e non otre i venticinquesimo giorno de mese successivo a queo di fruizione de trattamento Modaità e termini per 11struttoria dee domande di concessione o proroga de trattamento d'integrazione saariae in deroga sua base di accordi sottoscritti in sede governativa. I comma 13 de'articoo 2 stabiisce che, ne caso di crisi che coinvogano unità produttive site in diverse Regioni o P.A., ossia di competenza ministeriae, i Ministero de Lavoro e dee Poitiche Sociai - Direzione Generae per gi ammortizzatori sociai e gi incentivi a//vccupazioneentro trenta giorni daa data in cui I'INPS trasmette a Ministero medesimo a domanda - effettua 11struttoria e, una vota verificata a sussistenza dei presupposti, prowede aa quantificazione de'onere connesso, ne rispetto dei imiti di spesa programmati a egisazione vigente, ed invia o schema de decreto di concessione a Ministero de'economia e dee Finanze per acquisirne i concerto entro i successivi quindici giorni. Entro cinque giorni da'adozione de decreto di concessione, i Ministero de Lavoro e dee Poitiche Sociai ne trasmette copia aii'inps, a cui è affidato i monitoraggio di cui a'articoo 5 de decreto.

6 6 Le aziende destinatarie dei prowedimenti di concessione devono trasmettere mensimente aii'inps i modei per 'erogazione de trattamento - a conguagio o a pagamento diretto - entro e non otre i venticinquesimo giorno de mese successivo a queo di fruizione de trattamento. 4.2 Mobiità in deroga L'articoo 3 de decreto fissa deroga. criteri per a concessione de trattamento di mobiità in Tae disposizione prevede che e Regioni e e Province Autonome territoriamente competenti possono concedere con proprio decreto, nei imiti dee disponibiità assegnate con decreto de Ministro de avoro e dee poitiche sociai, di concerto con i Ministro de'economia e dee finanze, i trattamento di mobiità in deroga aa normativa vigente ai avoratori che siano in possesso di determinati requisiti soggettivi. I medesimi requisiti, di seguito riportati, si appicano con riferimento ai avoratori già dipendenti di unità produttive site in diverse Regioni e P.A., ai quai i trattamento è concesso con prowedimento adottato da Ministero de Lavoro e dee Poitiche Sociai, di concerto con i Ministero de'economia e dee Finanze Requisiti soggettivi Possono accedere ai trattamenti di mobiità in deroga, anche per 'anno 2014, i avoratori che abbiano i requisiti di anzianità aziendae di cui a'articoo 16, comma 1 dea egge 23 ugio 1991, n La concessione dei trattamenti di mobiità in deroga è subordinata a presupposto che per i avoratori interessati non sussistano e condizioni di accesso ad ogni atra prestazione a sostegno de reddito connessa aa cessazione de rapporto di avoro prevista daa normativa vigente (articoo 3, comma 1). In particoare si precisa che, in mancanza dei requisiti previsti da'articoo 2 dea egge n. 92/2012 ai fini de riconoscimento de~ndennità ASpi, a avoratore che sia comunque in possesso de requisito contributivo di cui a'articoo 2, comma 20, è iquidato i trattamento di Mini ASpi. In tae ipotesi, quindi, è da escudersi 'accesso ai trattamenti di mobiità in deroga. I riferimento di cui a comma 1, de'articoo 3, che individua quai destinatari de trattamento i avoratori che provengono da imprese di cui a'articoo 2, comma 5, de medesimo decreto è da intendersi mero errore materiae di redazione. I riferimento corretto è a'articoo 2, comma 3, de medesimo decreto, intendendosi quindi che i trattamento di mobiità in deroga può essere concesso sotanto ai avoratori provenienti da soggetti giuridici quaificati come imprese, così come individuate da'articoo 2082 de codice civie. A riguardo, vagono e medesime considerazioni svote con riferimento ai piccoi imprenditori (dr ) Limiti massimi di durata de trattamento La norma ai commi da 4 a 6 individua i imiti di durata massima di concessione de trattamento, moduati in base ae durate dee prestazioni di mobiità in deroga di cui abbiano già beneficiato i avoratori. La disposizione distingue, pertanto, tra i avoratori che aa data di decorrenza de trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobiità in deroga per ameno tre anni, anche non continuativi, e avoratori che abbiano compessivamente beneficiato dea medesima prestazione per un periodo inferiore a tre anni.

7 a) Lavoratori che aa data di decorrenza de trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobiità in deroga per ameno tre anm~ anche non continuativi! Periodo di riferimento 1 o gennaio dicembre 2014 Durata massima consentita 5 mesi ne'arco de periodo(t) 5 + uteriori 3 mesi ne'arco de periodo per i avoratori residenti nee aree di cui a D.P.R. n. 218/1978 () I trattamento NON può essere erogato o gennaio dicembre 2016 r Da o gennaio 2017 I trattamento NON può essere più erogato (} La durata massima consentita è cacoata considerando anche tutt1 1 periodi di mobiità g1à concessi ne'annuaità di rifenmento (anno 2014) per effetto d1 accordi stipuati in data anteriore a'entrata in vigore de decreto I periodi massimi di concessione de trattamento non sono in nessun caso prorogabii uteriormente. b) Lavoratori che aa data di decorrenza de trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobiità in deroga per un periodo inferiore a tre anni Periodo di riferimento 1 o gennaio dicembre o gennaio dicembre 2016 Da 1 o qennaio 2017 Durata massima consentita 7 mesi ne'arco de periodo () 7 + uteriori 3 mesi ne'arco de periodo per i avoratori residenti nee aree di cui a D.P.R. n. 218/1978 (} 6 mesi ne'arco de periodo mesi ne'arco de periodo per i avoratori residenti nee aree di cui a D.P.R. n. 218/1978 I trattamento NON può essere più erogato () La durata massima consentita è cacoata considerando anche tutti 1 oeriodi di mobiità già concessi ne'annuaità di riferimento per effetto di accordi stipuati in data antenore a'entrata in vigore de decreto Per questi avoratori (sub b) a durata compessiva de trattamento - comprensiva dei periodi autorizzati ne non può in ogni caso eccedere i periodo massimo di tre anni e cinque mesi (più uteriori tre mesi ne caso di avoratori residenti nee aree di cui a D.P.R. n. 218/1978) ovvero di tre anni e quattro mesi/ incudendo i periodi autorizzati ne biennio A far data da o gennaio 2017, ai sensi de'articoo 2 1 commi 70 e seguenti, dea egge n. 92/ 2012 sono abrogate e disposizioni normative che regoano 'istituto dea mobiità ordinaria 1 anche con riferimento a specifici settori Modaità di presentazione de'istanza Le istanze di mobiità in deroga vanno presentate dai avoratori interessati aii1n PS 1 a pena di decadenza, entro i termine di 60 giorni daa data di icenziamento o daa data di scadenza de periodo di prestazione precedentemente fruito o, se successiva, daa data in cui è stato emesso i provvedimento di concessione dea prestazione da parte dea Regione o P.A. ovvero daa data de decreto interministeriae, ne caso di imprese puriocaizzate. 7

8 4.2.4 Modaità e termini oer 11struttoria e 'adozione dei prowedimenti di concessione Le Regioni e e P.A. adottano i prowedimenti di concessione dei trattamenti di mobiità in deroga in favore dei avoratori ex dipendenti dee imprese ubicate ne proprio territorio, e ne quantificano 'onere finanziario, ne imite dee risorse finanziarie assegnate. A fine de rispetto dee disponibiità finanziarie, e Regioni e P.A. trasmettono i prowedimenti, per i tramite de sistema informativo percettori, a Ministero de Lavoro e dee Poitiche Sociai - Direzione Generae per gi ammortizzatori sociai e gi incentivi a'occupazione e aii1nps. Ne caso di prestazioni che coinvogano avoratori dipendenti da imprese con unità produttive site in diverse Regioni o P.A., i Ministero de Lavoro - Direzione Generae per gi ammortizzatori sociai e gi incentivi a'occupazione effettua a reativa istruttoria entro trenta giorni da ricevimento dea domanda e, ne caso verifichi a sussistenza dei presupposti, quantifica 'onere finanziario - fermo restando i imite di spesa programmato a egisazione vigente - e trasmette o schema di decreto a Ministero de'economia e dee Finanze per acquisirne i concerto ne termine dei successivi quindici giorni. Entro i termine di cinque giorni da'adozione de decreto interministeriae di concessione, i Ministero de Lavoro ne trasmette copia aii1nps, cui è affidato i monitoraggio di cui a'articoo 5 de decreto. S. Lavoratori destinatari degi ammortizzatori sociai in deroga L'articoo 4 de decreto individua i avoratori destinatari degi ammortizzatori sociai in deroga, precisando che i trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobiità in deroga non possono in nessun caso essere concessi in favore dei avoratori per i quai ricorrono e condizioni di accesso ae anaoghe prestazioni previste daa normativa vigente. Pertanto, è da escudersi a concessione dei trattamenti di mobiità in deroga in favore dei avoratori che siano in possesso dei requisiti per accedere prioritariamente ai trattamenti di mobiità ordinaria di cui aa egge n. 223/1991, ae indennità ASpi e MiniASpi, ae Indennità di disoccupazione agricoa con requisiti ordinari e ridotti. Non è ammissibie a concessione dei trattamenti di mobiità in deroga ne caso di rigetto dee domande di indennità ASpi per mancanza dei requisiti contributivi e/o assicurativi, potendosi riconoscere in subordine 'indennità di MiniASpi, ove sussistano e condizioni soggettive. Con riferimento agi interventi di cassa integrazione in deroga, i avoratori dipendenti di imprese soggette aa discipina in materia di CIG e aa discipina dei Fondi di soidarietà devono essere ammessi in via prioritaria ai trattamenti di integrazione saariae ordinaria e/ o straordinaria, ove ne sussistano e condizioni di accesso, owero devono essere ammessi a beneficiare dee prestazioni ordinarie erogate da Fondo di soidarietà di appartenenza o, in via sussidiaria, da Fondo di soidarietà residuae ne caso di sospensione e/ o riduzione de'orario di avoro, come previste e discipinate dai rispettivi Regoamenti. 6. Monitoraggio L'articoo 5 de decreto pone a carico deii'inps 'obbigo di effettuare i monitoraggio mensie dee domande presentate, dee prestazioni corrisposte e dei fussi finanziari correnti e prevedibii. Tai dati saranno comunicati contestuamente a Ministero de avoro e dee poitiche sociai - Direzione Generae per gi ammortizzatori sociai e gi incentivi a'occupazione e aa Direzione Generae dea tutea dee condizioni di avoro e dee reazioni industriai a Ministero de'economia 8

9 9 e dee finanze, nonché aa Regione o Provincia Autonoma imitatamente ae prestazioni riconosciute per i tramite dea stessa. 7. Disposizioni finai e transitorie. L'articoo 6 de decreto è voto a regoare 'appicazione de decreto nea fase transitoria. Le disposizioni in esso contenute si appicano agi accordi stipuati successivamente a'entrata in vigore de decreto, fermo restando i rispetto dei imiti di durata fissati agi articoi 2, commi 9 e 10 e a'articoo 3, commi 4 e 5, che è cacoato computando anche tutti i periodi di mobiità e di integrazione saariae concessi, per 'anno 2014, sua base di accordi sottoscritti in data anteriore a'entrata in vigore de decreto. Nea fase transitoria e a fine di assicurare a graduae tra nsizione a sistema introdotto da decreto, 'articoo 6, commi 2 e 3 detta una specifica discipina derogatoria rispetto ai criteri di cui agi articoi 2 e 3 de decreto, determinandone atresì i imiti di spesa ne'ambito dee risorse destinate a egisazione vigente per i finanziamento degi ammortizzatori sociai in deroga. In primo uogo è prevista a possibiità che, con decreto de Ministero de avoro e dee poitiche sociai di concerto con i Ministero de'economia e dee finanze, su proposta de Ministero deo sviuppo economico, sia disposta a proroga dei trattamenti di integrazione saariae e di mobiità concessi precedentemente aa data di entrata in vigore de decreto, anche in deroga ai criteri di cui agi articoi 2 e 3. I presupposto è costituito daa presenza di programmi di reindustriaizzazione o riconversione di specifiche aree territoriai e i imite di spesa fissato è pari compessivamente a euro In ogni caso, gi effetti dei prowedimenti di concessione dei suddetti trattamenti non possono prodursi otre a data de 31 dicembre Infine, è consentito ae Regioni e P.A. di disporre a concessione dei trattamenti di integrazione saariae, anche in deroga ai criteri di cui a'articoo 2, escusivamente entro i imite di spesa di euro e comunque in misura non superiore a 5 per cento dee risorse ad esse attribuite. Pertanto, con riferimento ae risorse finanziarie già assegnate per 'anno 2014 ciascuna Regione e P.A. può disporre di una quota pari a 5% dee suddette risorse. Con i successivi decreti interministeriai di assegnazione dee risorse finanziarie saranno individuate e quote disponibii per ogni Regione e P.A. ne rispetto dei imiti previsti da'articoo 6, comma 3. Ne caso in cui a concessione dei suddetti trattamenti comporti 'eccedenza di tae quota è previsto che 'integrae copertura degi oneri connessi sia carico dee finanze regionai owero dee risorse assegnate aa Regione ne'ambito di Piani o programmi coerenti con a specifica destinazione, ai sensi de'articoo, comma 253, dea egge 24 dicembre 2012, n In ogni caso, gi effetti dei prowedimenti di concessione dei suddetti trattamenti non possono prodursi otre a data de 31 dicembre IL DIR8TTORE GE)'JERALE (D9tt. Ugo ~enziani).....-"----' f ~ /t '... " '

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