LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE DEGLI IMMOBILI

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1 LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE DEGLI IMMOBILI IVA e altre imposte indirette Tavole sinottiche a cura di Docente alla Scuola Superiore dell Economia e delle Finanze di Roma e alla Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza dottore commercialista Studio Legale e Tributario A & A Milano Firenze - Roma 1

2 LA NUOVA DISCIPLINA IVA relativa agli IMMOBILI LE NORME (LOCAZIONI) ART. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/1972: Sono esenti dall imposta: le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del successivo numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l opzione per l imposizione; 2

3 LA NUOVA DISCIPLINA IVA relativa agli IMMOBILI Ne discende che: 1) le locazioni di immobili residenziali (anche finanziarie) sono ESENTI; 2) le locazioni di fabbricati strumentali (anche finanziarie) sono ESENTI, tranne quelle: a) effettuate nei confronti di soggetti d imposta che non hanno diritto a detrazione ovvero che possono esercitare tale diritto in misura non superiore al 25%; b) effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell esercizio di impresa, arti o professioni; c) soggette ad IVA negli altri casi su base opzionale, che dovrà risultare dal corrispondente atto. 3

4 LA NUOVA DISCIPLINA IVA relativa agli IMMOBILI LE NORME (CESSIONI) ART. 10, n. 8 bis, D.P.R. n. 633/1972: Sono esenti dall imposta: le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al successivo numero 8-ter), cioè da quelli strumentali, escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n

5 LA NUOVA DISCIPLINA IVA relativa agli IMMOBILI Ne discende che: le cessioni di fabbricati residenziali sono ESENTI, con l unica eccezione riguardante i fabbricati ultimati o ristrutturati da non più di quattro anni, cedute dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione. Tale termine, inizialmente fissato dal decreto legge in cinque anni, in sede di conversione, è stato ridotto a quattro allo scopo di ampliare l ambito oggettivo di esenzione. 5

6 LA NUOVA DISCIPLINA IVA relativa agli IMMOBILI Imprese di costruzione o di ristrutturazione Il regime di imponibilità ad IVA previsto per le cessioni di immobili residenziali: - interessa le imprese che hanno costruito i fabbricati stessi e le imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero edilizio previsti dall art. 31, lett. c), d) ed e), L. 457/78 (interventi di recupero e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica); - si rende applicabile anche se le imprese che eseguono interventi di recupero edilizio affidano i lavori a terzi mediante contratto di appalto; Per imprese costruttrici si intendono, oltre alle imprese che realizzano direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, anche quelle che si avvalgono di imprese terze per la esecuzione dei lavori. 6

7 LA NUOVA DISCIPLINA IVA relativa agli IMMOBILI LE NORME (CESSIONI) ART. 10, n. 8 ter, D.P.R. n. 633/1972: Sono esenti dall imposta: le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse: a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457; 7

8 LA NUOVA DISCIPLINA IVA relativa agli IMMOBILI LE NORME (CESSIONI) b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento; c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell esercizio di impresa, arti o professioni; d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l opzione per l imposizione. 8

9 LA NUOVA DISCIPLINA IVA relativa agli IMMOBILI Ne discende che: le cessioni di fabbricati diversi da quelli residenziali sono ESENTI, salvo le eccezioni riguardanti le seguenti operazioni, IMPONIBILI ad IVA: a) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici e di ristrutturazione per gli immobili ceduti entro quattro anni dall ultimazione della costruzione o dell intervento di recupero edilizio. per la nozione di impresa costruttrice si veda la tav. 6 b) le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d imposta che hanno diritto ad esercitare la detrazione dell imposta pagata sugli acquisti in misura 25%. 9

10 LA NUOVA DISCIPLINA IVA relativa agli IMMOBILI La percentuale di detrazione è ricavabile provvisoriamente dal pro-rata dell anno precedente; nelle ipotesi in cui non sia possibile fare riferimento alla % di detraibilità spettante nel periodo d imposta precedente (es. in caso di attività iniziata nell anno in cui è stato acquistato l immobile) deve farsi riferimento ad una % di detrazione calcolata in via presuntiva. Nell atto deve essere riportata menzione della dichiarazione con cui il cessionario comunica al cedente se la propria % di detraibilità supera o meno il 25% (necessità di disciplinare i rapporti cedente/cessionario). Qualora al termine del periodo d imposta in cui è avvenuta la cessione il cessionario rilevi che la propria % di detraibilità è 25%, deve comunicarlo al cedente per l assoggettamento ad IVA dell operazione. 10

11 LA NUOVA DISCIPLINA IVA relativa agli IMMOBILI c) le cessioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell esercizio d impresa, arti o professioni. Nell atto deve essere fatto riportata menzione della dichiarazione resa dal cessionario attestante che lo stesso non agisce nell esercizio di impresa, arte o professione. Per gli enti che svolgono sia attività rilevante ai fini IVA che attività esclusa dall ambito di applicazione IVA, nell atto deve essere dichiarato che l acquisto è effettuato in relazione allo svolgimento di attività non commerciale. d) in caso di opzione da parte dei soggetti interessati (cedente) alla cessione, da far risultare nell atto di vendita. Tale possibilità di opzione riguarda le ipotesi diverse da quelle precedenti, per le quali è invece obbligatorio l assoggettamento ad IVA. In sostanza, trattasi delle cessioni di immobili strumentali effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA che non subiscono limitazioni all esercizio della detrazione (opportunità in ogni caso dell opzione). 11

12 LA NUOVA DISCIPLINA IVA relativa agli IMMOBILI LA RETTIFICA EX ART. 19-BIS 2 La legge di conversione, in accordo con i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria per garantire la tutela del legittimo affidamento, ha tenuto conto della circostanza che la radicale trasformazione dell impianto normativo non ha lasciato ai soggetti passivi, vincolati da contratti già in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del D.L., il tempo necessario per adattarsi alla nuova regolamentazione legislativa. Ha, pertanto, limitato, in sede di prima applicazione della nuova normativa, gli obblighi di rettifica, previsti dall art. 19-bis 2 D.P.R. n. 633/

13 LA NUOVA DISCIPLINA IVA relativa agli IMMOBILI LA RETTIFICA EX ART. 19-BIS 2 Immobili residenziali Non è richiesto che si proceda alla rettifica della detrazione dell IVA a suo tempo operata con riferimento a: a) fabbricati posseduti al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L.); b) fabbricati posseduti dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati, per i quali il termine di quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o di ultimazione dei lavori di ristrutturazione è scaduto entro il 4 luglio 2006 (disposizione speciale rispetto a quella sub a). L ipotesi di cui alla lett. a) riguarda esclusivamente i soggetti per i quali il regime fiscale è mutato in conseguenza del nuovo assetto normativo. 13

14 LA NUOVA DISCIPLINA IVA relativa agli IMMOBILI LA RETTIFICA EX ART. 19-BIS 2 Immobili strumentali E escluso in via generale l obbligo di procedere alla rettifica della detrazione dell IVA a suo tempo operata per gli immobili già posseduti al 4 luglio La rettifica della detrazione deve essere posta in essere esclusivamente nel caso in cui nel primo atto, stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (12 agosto 2006), non sia stata esercitata l opzione per l assoggettamento ad imposta. di cessione o di locazione 14

15 LA NUOVA DISCIPLINA dell IMPOSTA DI REGISTRO e delle IMPOSTE IPOTECARIA e CATASTALE relativa agli IMMOBILI LE NORME L art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 è modificato come segue: 1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d uso quelli indicati nella parte seconda. 2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all IVA. Si considerano soggette all IVA anche le cessioni e le prestazioni per le quali l imposta non è dovuta a norma dell art. 7 del D.P.R. n. 633/1972, e quelle di cui al sesto comma dell art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell art. 10, nn.. 8), 8-bis), 8 8-ter) 8 e 27-quinquies) dello stesso decreto. Ne discende che i contratti aventi ad oggetto locazioni e cessioni di immobili (di qualsiasi natura) sono sempre soggetti a registrazione in termine fisso. 15

16 LA NUOVA DISCIPLINA dell IMPOSTA DI REGISTRO e delle IMPOSTE IPOTECARIA e CATASTALE relativa agli IMMOBILI LE NORME Dopo il comma 1 dell art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 è stato aggiunto un comma (1-bis) come segue: 1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all IVA, l imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all IVA anche le cessioni e le prestazioni per le quali l imposta non è dovuta a norma dell art. 7 del D.P.R. n. 633/1972, e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell art. 10, nn. 8, 8-bis, non derivanti da contratti di locazione finanziaria, e 27-quinquies, dello stesso decreto. 1-bis. Sono soggette all imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorchè assoggettate all IVA, di cui all art. 10, primo comma, n. 8) del D.P.R. n. 633/ (omissis) non il n. 8-ter vedi art. 5 tariffa, prima parte 16

17 LA NUOVA DISCIPLINA dell IMPOSTA DI REGISTRO e delle IMPOSTE IPOTECARIA e CATASTALE relativa agli IMMOBILI Ne discende che: 1) sono sempre soggette a imposta nella misura fissa di 168,00 le cessioni di immobili strumentali (in quanto considerate in ogni caso soggette a IVA); 2) sono soggette a imposta di registro nella misura del 7% le cessioni di immobili residenziali esenti da IVA (salvo le riduzioni previste dalla legge); 3) sono soggette a imposta di registro nella misura fissa di 168,00 le cessioni di immobili residenziali cui si applica l IVA. 17

18 LA NUOVA DISCIPLINA dell IMPOSTA DI REGISTRO e delle IMPOSTE IPOTECARIA e CATASTALE relativa agli IMMOBILI Ne discende altresì che: le locazioni (anche finanziarie) di immobili (residenziali e strumentali) sono sempre soggette a imposta di registro in misura proporzionale, che ai sensi del novellato comma 1 dell art. 5 della tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986 sono le seguenti: a) se hanno ad oggetto immobili strumentali, anche se assoggettati a IVA: 1% b) in ogni altro caso: 2% 18

19 LA NUOVA DISCIPLINA dell IMPOSTA DI REGISTRO e delle IMPOSTE IPOTECARIA e CATASTALE relativa agli IMMOBILI LE NORME L art. 10 del D.Lgs. n. 347/1990 è stato modificato come segue: 1. Le volture catastali sono soggette all imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell art. 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorchè assoggettati all IVA, di cui all art. 10, primo comma, n. 8-ter), del D.P.R. n. 633/ L imposta è dovuta nella misura fissa di 168,00 per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all IVA, di fusioni e di scissioni.. (omissis).. 3. (omissis) 19

20 LA NUOVA DISCIPLINA dell IMPOSTA DI REGISTRO e delle IMPOSTE IPOTECARIA e CATASTALE relativa agli IMMOBILI Ne discende che l imposta catastale è dovuta: a) nella misura proporzionale dell 1% sulle cessioni di immobili strumentali (sempre, anche se soggette a IVA) b) nella misura proporzionale dell 1% sulle cessioni di immobili residenziali esenti da IVA (salvo eventuali riduzioni) c) nella misura fissa di 168,00 sulle cessioni di immobili residenziali con applicazione dell IVA 20

21 LA NUOVA DISCIPLINA dell IMPOSTA DI REGISTRO e delle IMPOSTE IPOTECARIA e CATASTALE relativa agli IMMOBILI LE NORME Nel D.Lgs. 347/1990 dopo l art. 1 della Tariffa è stato aggiunto l art. 1-bis: Art. 1. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento : 2 per cento Nota. L imposta si applica nella misura fissa di 168,00 per i trasferimenti soggetti all IVA, nonché per quelli di cui. Art. 1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all art. 10, 1 co., n. 8- ter), D.P.R. n. 633/1972, anche se assoggettati all IVA, o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari: 3 per cento. 21

22 LA NUOVA DISCIPLINA dell IMPOSTA DI REGISTRO e delle IMPOSTE IPOTECARIA e CATASTALE relativa agli IMMOBILI Ne discende che l imposta ipotecaria si applica nelle seguenti misure: a) nella misura proporzionale del 3% sulle cessioni di immobili strumentali (anche se soggette a IVA), tranne che nel caso in cui il cedente non sia un soggetto passivo IVA (ove è applicabile la misura del 2%) b) nella misura proporzionale del 2% sulle cessioni di immobili residenziali esenti da IVA (salvo eventuali riduzioni) c) nella misura fissa di 168,00 sulle cessioni di immobili residenziali con applicazione dell IVA 22

23 LA NUOVA DISCIPLINA dell IVA e delle ALTRE IMPOSTE INDIRETTE relativa agli IMMOBILI LE LOCAZIONI FINANZIARIE Le operazioni di leasing immobiliare risultano assoggettate al medesimo regime previsto per le locazioni. Pertanto, i canoni, nonché le relative quote di riscatto, sono assoggettate ai fini IVA alla medesima disciplina illustrata nelle tavole precedenti. Anche per le operazioni di leasing immobiliare è concessa la facoltà di optare per la applicazione separata dell imposta in relazione alle locazioni finanziarie di immobili a destinazione abitativa, esenti ai fini IVA, che comportano la riduzione del diritto a detrazione. 23

24 LA NUOVA DISCIPLINA dell IVA e delle ALTRE IMPOSTE INDIRETTE relativa agli IMMOBILI LE LOCAZIONI FINANZIARIE Acquisto (da parte del concedente) e riscatto (da parte dell utilizzatore) di fabbricati strumentali da concedere o concessi in locazione finanziaria riduzione dal 4% al 2% del totale delle imposte ipotecarie e catastali, data dalla somma di 1,5% di imposta ipotecaria e 0,5% di imposta catastale. L agevolazione è rivolta alle imprese di locazione finanziaria nonché alle banche ed agli intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 D.Lgs. 385/1993. La riduzione si applica agli acquisti e ai riscatti effettuati a decorrere dal 1 ottobre Per evitare una doppia imposizione relativamente ai trasferimenti di immobili derivanti da contratti di locazione finanziaria, è prevista la possibilità per l acquirente di scomputare dalle imposte ipotecarie e catastali dovute in sede di riscatto l imposta proporzionale di registro dell 1% pagata sui canoni di locazione (vale solo per gli immobili strumentali). 24

25 LA NUOVA DISCIPLINA dell IVA e delle ALTRE IMPOSTE INDIRETTE relativa agli IMMOBILI NORMA ANTIELUSIVA riguardante gli AFFITTI DI AZIENDA In determinate ipotesi il nuovo regime di tassazione applicabile alle locazioni di fabbricati si estende anche alle locazioni di azienda, allo scopo di evitare manovre elusive. Deroga al regime di tassazione previsto per la locazione di azienda quando si verificano contemporaneamente due condizioni: a) il valore normale dei fabbricati è > 50% del valore complessivo dell azienda; b) l eventuale applicazione dell IVA e dell imposta di registro secondo le regole previste per gli affitti d azienda, unitariamente considerata, consente di conseguire un risparmio d imposta rispetto a quella previsto per le locazioni di fabbricati. 25

26 LA NUOVA DISCIPLINA dell IVA e delle ALTRE IMPOSTE INDIRETTE relativa agli IMMOBILI LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO IL 4 LUGLIO 2006 In base alla nuove disposizioni, tutti i contratti di locazione di fabbricati sia strumentali che residenziali sono soggetti all obbligo di registrazione e all applicazione proporzionale dell imposta di registro (vedi tav. 18). L obbligo di registrazione e il nuovo regime di tassazione si rendono applicabili anche ai contratti di locazione e affitto in corso di esecuzione che alla data di entrata in vigore del D.L. (4 luglio 2006) non sono stati assoggettati a registrazione in quanto imponibili ai fini IVA in base alle regole previgenti (es. locazioni di immobili strumentali o locazioni di immobili residenziali costruiti per la vendita da parte dell impresa costruttrice). A tal fine le parti devono presentare per la registrazione un apposita dichiarazione. 26

27 LA NUOVA DISCIPLINA dell IVA e delle ALTRE IMPOSTE INDIRETTE relativa agli IMMOBILI LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO IL 4 LUGLIO 2006 Nella dichiarazione da presentare la registrazione, il locatore potrà manifestare l opzione per rendere le locazioni di fabbricati strumentali (altrimenti esenti da IVA in base alle nuove disposizioni) imponibili ai fini IVA, con effetto retroattivo dal 4 luglio E prevista l emanazione entro il 15 settembre di un apposito provvedimento dell Agenzia delle Entrate volto a definire le modalità e i termini per la registrazione e il versamento dell imposta di registro. 27

28 LA NUOVA DISCIPLINA dell IVA e delle ALTRE IMPOSTE INDIRETTE relativa agli IMMOBILI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DI CUI SIANO PARTE FONDI IMMOBILIARI La riduzione del totale delle imposte ipotecarie e catastali dal 4% al 2%, prevista per i trasferimenti di immobili strumentali effettuati da società di leasing o nei confronti di dette società, è disposta anche per i trasferimenti dei medesimi fabbricati, ancorchè assoggettati ad IVA, di cui siano parte i Fondi immobiliari chiusi disciplinati dall art. 37, del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e dall art. 14-bis della legge n. 86/

29 CASISTICA CASO 1.a): Imprese di costruzione o ristrutturazione - Locazioni Soggetto Operazione Vecchio Regime Nuovo regime D.L. n. 223/2006 IVA*: Imponibile 10% IVA: Esente Soggetto che ha costruito Locazione di o ristrutturato il fabbricato fabbricato Registro: 168 Registro: 2% residenziale In base al vecchio regime era imponibile la locazione di fabbricati costruiti per la vendita. La locazione di fabbricati ristrutturati era al contrario esente da IVA. 29

30 CASISTICA CASO 1.a): Imprese di costruzione o ristrutturazione - Locazioni Soggetto Operazione Vecchio Regime Nuovo regime D.L. n. 223/2006 IVA: Imponibile 20% 1. IVA: Esente Registro: 1% Registro: 168 Soggetto che ha costruito Locazione di 2. Tuttavia imponibilità IVA se: o ristrutturato il fabbricato fabbricato a) il locatario è un soggetto strumentale passivo IVA con una % di per natura detraibilità IVA <= 25%; b) il locatario non è soggetto passivo IVA; c) l'impresa di costruzione o ristrutturazione ha optato per l'imposizione IVA. Registro: 1% 30

31 CASISTICA CASO 1.b): Imprese di costruzione o ristrutturazione - Cessioni Soggetto Operazione Vecchio Regime Nuovo regime D.L. n. 223/2006 IVA: Imponibile 20% IVA: Imponibile 20% se il Società che ha costruito Cessione di Registro: 168 fabbricato è ceduto entro i 4 o ristrutturato il fabbricato fabbricato Ipotecaria: 168 anni dalla data di ultimazione residenziale Catastale: 168 della costruzione o della ristrutturazione. Registro: 168 Ipotecaria: 168 Catastale: 168 Dopo i 4 anni, la cessione è esente ai fini IVA,con imposta registro 7%,imposta ipotecaria 2% e imposta castatale 1%. 31

32 CASISTICA CASO 1.b): Imprese di costruzione o ristrutturazione - Cessioni Soggetto Operazione Vecchio Regime Nuovo regime D.L. n. 223/2006 IVA: Imponibile 20% IVA: Imponibile 20% se il fabbricato Registro: 168 è ceduto entro i 4 anni dalla data di Cessione di Ipotecaria: 168 ultimazione della costruzione o della Società che ha costruito fabbricato Catastale: 168 ristrutturazione. o ristrutturato il fabbricato strumentale per natura Dopo i 4 anni, imponibilità IVA se: a)il cessionario è soggetto passivo IVA con una % di detraibilità IVA <= 25%; b) il cessionario non è soggetto passivo IVA; c) l'impresa di costruzione o ristrutturarazione ha optato per l'imposizione IVA. Registro: 168 Ipotecaria: 3% Catastale: 1% Negli altri casi la cessione è esente ai fini IVA, con imposta di registro 168, ipotecaria 3% e catastale 1% 32

33 CASISTICA CASO 1.c): Imprese di costruzione o ristrutturazione - Acquisti Soggetto Tipologia di Regime della cessione nei confronti dell' cedente fabbricato impresa di costruzione o ristrutturazione IVA: Fuori campo IVA Fabbricato Registro: 7% Persona fisica residenziale Ipotecaria: 2% No Soggetto passivo IVA Catastale: 1% IVA: Fuori campo IVA Fabbricato Registro: 7% strumentale Ipotecaria: 2% per natura Catastale: 1% 33

34 Soggetto Tipologia di Regime della cessione nei confronti dell' cedente fabbricato impresa di costruzione o ristrutturazione IVA: Esente Fabbricato Registro: 7% Società di gestione residenziale Ipotecaria: 2% immobiliare; Catastale: 1% Società di compravendita immobiliare; 1. IVA: Esente con imposta di registro 168 Fondi immobiliari; Fabbricato imposta ipotecaria 3%, imposta catastale 1%. Società di leasing CASISTICA CASO 1.c): Imprese di costruzione o ristrutturazione - Acquisti strumentale per natura 2. Tuttavia imponibilità IVA se: a) l'impresa di costruzione o ristrutturazione ha una % di detraibilità <= 25%; b) il soggetto cedente ha optato per l'imposizione IVA. Registro: 168 Ipotecaria: 3% Catastale: 1% 34

35 CASISTICA CASO 2.a): Società di gestione immobiliare - Locazioni Soggetto Operazione Vecchio Regime Nuovo regime D.L. n. 223/2006 IVA: Esente IVA: Esente Società di gestione Locazione di immobiliare fabbricato Registro: 2% Registro: 2% Attività prevalente: residenziale locazione di fabbricati Per le locazioni di fabbricati costruiti o ristrutturati dalla società di gestione immobiliare, vedasi Caso 1.a). 35

36 CASISTICA CASO 2.a): Società di gestione immobiliare - Locazioni Soggetto Operazione Vecchio Regime Nuovo regime D.L. n. 223/2006 IVA: Imponibile 20% 1. IVA: Esente Registro: 1% Registro: 168 Società di gestione Locazione di 2. Tuttavia imponibilità IVA se: immobiliare fabbricato a) il locatario è un soggetto Attività prevalente: strumentale passivo IVA con una % di locazione di fabbricati per natura detraibilità IVA <= 25%; b) il locatario non è soggetto passivo IVA; c) la società di gestione ha optato per l'imposizione IVA Registro: 1% Per le locazioni di fabbricati costruiti o ristrutturati dalla società di gestione immobiliare, vedasi Caso 1.a). 36

37 CASISTICA CASO 2.b): Società di gestione immobiliare - Cessioni Soggetto Operazione Vecchio Regime Nuovo regime D.L. n. 223/2006 Società di gestione Cessione di IVA: Esente IVA: Esente immobiliare fabbricato Registro: 7% Registro: 7% Attività prevalente: residenziale Ipotecaria: 2% Ipotecaria: 2% locazione di fabbricati Catastale: 1% Catastale: 1% Per le cessioni di fabbricati costruiti o ristrutturati dalla società di gestione immobiliare, vedasi Caso 1.b). 37

38 CASISTICA CASO 2.b): Società di gestione immobiliare - Cessioni Soggetto Operazione Vecchio Regime Nuovo regime D.L. n. 223/2006 IVA: Imponibile 20% 1. IVA: Esente Cessione di Registro: 168 Registro: 168 Società di gestione fabbricato Ipotecaria: 168 Ipotecaria: 3% immobiliare strumentale Catastale: 168 Catastale: 1% per natura Attività prevalente: 2. Tuttavia imponibilità IVA se: locazione di fabbricati a)il cessionario è soggetto passivo IVA con una % di detraibilità IVA <= 25%; b) il cessionario non è soggetto passivo IVA; c) la società di gestione ha optato per l'imposizione IVA. Registro: 168 Ipotecaria: 3% Catastale: 1% Per le cessioni di fabbricati costruiti o ristrutturati dalla società di gestione immobiliare, vedasi Caso 1.b). 38

39 CASISTICA CASO 2.c): Società di gestione immobiliare - Acquisti Soggetto Tipologia di Regime della cessione nei confronti della cedente fabbricato società di gestione IVA: Fuori campo IVA Fabbricato Registro: 7% Persona fisica residenziale Ipotecaria: 2% No Soggetto passivo IVA Catastale: 1% IVA: Fuori campo IVA Fabbricato Registro: 7% strumentale Ipotecaria: 2% per natura Catastale: 1% 39

40 Soggetto Tipologia di Regime della cessione nei confronti della cedente fabbricato società di gestione IVA: Esente Fabbricato Registro: 7% Società di gestione residenziale Ipotecaria: 2% immobiliare; Catastale: 1% Società di compravendita immobiliare; 1. IVA: Esente con imposta di registro 168 Fondi immobiliari; Fabbricato imposta ipotecaria 3%, imposta catastale 1%. Società di leasing CASISTICA CASO 2.c): Società di gestione immobiliare - Acquisti strumentale per natura 2. Tuttavia imponibilità IVA se: a) la società di gestione ha una % di detraibilità <= 25%; b) il soggetto cedente ha optato per l'imposizione IVA. Registro: 168 Ipotecaria: 3% Catastale: 1% 40

41 CASISTICA CASO 2.c): Società di gestione immobiliare - Acquisti Soggetto Tipologia di Regime della cessione nei confronti della cedente fabbricato società di gestione IVA: Imponibile 20% se il fabbricato è ceduto entro i 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o della ristrutturazione. Impresa che ha costruito Fabbricato Registro: 168 o ristrutturato il residenziale Ipotecaria: 168 fabbricato Catastale: 168 Dopo i 4 anni, la cessione è esente ai fini IVA con imposta di registro 7%, imposta ipotecaria 2% e imposta catastale 1%. 41

42 CASISTICA CASO 2.c): Società di gestione immobiliare - Acquisti Soggetto Tipologia di Regime della cessione nei confronti della cedente fabbricato società di gestione IVA: Imponibile 20% se il fabbricato è ceduto entro i 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o della ristrutturazione. Impresa che ha costruito Fabbricato Registro: 168 o ristrutturato il strumentale Ipotecaria: 3% fabbricato per natura Catastale: 1% Dopo i 4 anni, imponibilità IVA se: a) la società di gestione ha una % di detraibilità <= 25% o b) il soggetto cedente ha optato per l'imposizione IVA. Negli altri casi,regime di esenzione ai fini IVA con imposta di registro 168, imposta ipotecaria 3% e imposta catastale 1%. 42

43 CASISTICA CASO 3.a): Società di compravendita immobiliare - Locazioni Soggetto Operazione Vecchio Regime Nuovo regime D.L. n. 223/2006 IVA: Esente IVA: Esente Società di compravendita immobiliare Locazione di Registro: 2% Registro: 2% fabbricato Attività prevalente: residenziale acquisto e cessione di fabbricati Per le locazioni di fabbricati costruiti o ristrutturati dalla società di compravendita, vedasi Caso 1.a). 43

44 CASISTICA CASO 3.a): Società di compravendita immobiliare - Locazioni Soggetto Operazione Vecchio Regime Nuovo regime D.L. n. 223/2006 IVA: Imponibile 20% 1. IVA: Esente Registro: 1% Registro: 168 Società di compravendita Locazione di 2. Tuttavia imponibilità IVA se: immobiliare fabbricato a) il locatario è un soggetto strumentale passivo IVA con una % di Attività prevalente: per natura detraibilità IVA <= 25%; acquisto e cessione di b) il locatario non è soggetto fabbricati passivo IVA; c) la società di compravendita ha optato per l'imposizione IVA. Registro: 1% Per le locazioni di fabbricati costruiti o ristrutturati dalla società di compravendita, vedasi Caso 1.a). 44

45 CASISTICA CASO 3.b): Società di compravendita immobiliare - Cessioni Soggetto Operazione Vecchio Regime Nuovo regime D.L. n. 223/2006 Società di compravendita IVA: Imponibile 20% IVA: Esente immobiliare Cessione di Registro: 168 Registro: 7% fabbricato Ipotecaria: 168 Ipotecaria: 2% Attività prevalente: residenziale Catastale: 168 Catastale: 1% acquisto e rivendita di fabbricati Per le cessioni di fabbricati costruiti o ristrutturati dalla società di compravendita, vedasi Caso 1.b). 45

46 CASISTICA CASO 3.b): Società di compravendita immobiliare - Cessioni Soggetto Operazione Vecchio Regime Nuovo regime D.L. n. 223/2006 IVA: Imponibile 20% 1. IVA: Esente Registro: 168 Registro: 168 Cessione di Ipotecaria: 168 Ipotecaria: 3% Società di compravendita fabbricato Catastale: 168 Catastale: 1% immobiliare strumentale per natura 2. Tuttavia imponibilità IVA se: Attività prevalente: a) il cessionario è soggetto passivo acquisto e rivendita IVA con una % di detraibilità IVA di fabbricati <= 25%; b) il cessionario non è soggetto passivo IVA; c) la società di compravendita ha optato per l'imposizione IVA. Registro: 168 Ipotecaria: 3% Catastale: 1% Per le cessioni di fabbricati costruiti o ristrutturati dalla società di compravendita, vedasi Caso 1.b). 46

47 CASISTICA CASO 3.c): Società di compravendita immobiliare - Acquisti Soggetto Tipologia di Regime della cessione nei confronti della cedente fabbricato società di compravendita IVA: Fuori campo IVA Fabbricato Registro: 7% Persona fisica residenziale Ipotecaria: 2% No Soggetto passivo IVA Catastale: 1% IVA: Fuori campo IVA Fabbricato Registro: 7% strumentale Ipotecaria: 2% per natura Catastale: 1% 47

48 Soggetto Tipologia di Regime della cessione nei confronti della cedente fabbricato società di compravendita IVA: Esente Fabbricato Registro: 7% Società di gestione residenziale Ipotecaria: 2% immobiliare; Catastale: 1% Società di compravendita immobiliare; 1. IVA: Esente con imposta di registro 168 Fondi immobiliari; Fabbricato imposta ipotecaria 3%, imposta catastale 1%. Società di leasing CASISTICA CASO 3.c): Società di compravendita immobiliare - Acquisti strumentale per natura 2. Tuttavia imponibilità IVA se: a) la società di compravendita ha una % di detraibilità <= 25%; b) il soggetto cedente ha optato per l'imposizione IVA. Registro: 168 Ipotecaria: 3% Catastale: 1% 48

49 CASISTICA CASO 3.c): Società di compravendita immobiliare - Acquisti Soggetto Tipologia di Regime della cessione nei confronti della cedente fabbricato società di compravendita IVA: Imponibile 20% se il fabbricato è ceduto entro i 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o della ristrutturazione. Impresa che ha costruito Fabbricato Registro: 168 o ristrutturato il residenziale Ipotecaria: 168 fabbricato Catastale: 168 Dopo i 4 anni, la cessione è esente ai fini IVA con imposta di registro 7%, imp. ipotecaria 2% e imp. catastale 1%. 49

50 CASISTICA CASO 3.c): Società di compravendita immobiliare - Acquisti Soggetto Tipologia di Regime della cessione nei confronti della cedente fabbricato società di compravendita IVA: Imponibile 20% se il fabbricato è ceduto entro i 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o della ristrutturazione. Impresa che ha costruito Fabbricato Registro: 168 o ristrutturato il strumentale Ipotecaria: 3% fabbricato per natura Catastale: 1% Dopo i 4 anni, imponibilità IVA se: a) la società di compravendita ha una % di detraibilità <= 25% o b) il soggetto cedente ha optato per l'imposizione IVA. Negli altri casi,regime di esenzione ai fini IVA con imposta di registro 168, imposta ipotecaria 3% e imposta catastale 1%. 50

51 CASISTICA CASO 4.a): Società di leasing immobiliare - Locazioni Soggetto Operazione Vecchio Regime Nuovo regime D.L. n. 223/2006 IVA: Imponibile 20% IVA: Esente Società di leasing immobiliare Locazione Registro: 168 Registro: 2% finanziaria di Attività prevalente: fabbricato locazione finanziaria residenziale di fabbricati 51

52 CASISTICA CASO 4.a): Società di leasing immobiliare - Locazioni Soggetto Operazione Vecchio Regime Nuovo regime D.L. n. 223/2006 IVA: Imponibile 20% 1. IVA: Esente Registro: 1% Registro: 168 Società di leasing Locazione 2. Tuttavia imponibilità IVA se: immobiliare finanziaria di a) il locatario è un soggetto fabbricato passivo IVA con una % di Attività prevalente: strumentale detraibilità IVA <= 25%; locazione finanziaria di per natura b) il locatario non è soggetto fabbricati passivo IVA; c) la società di leasing ha optato per l'imposizione IVA. Registro: 1% 52

53 CASISTICA CASO 4.b): Società di leasing immobiliare - Cessioni Soggetto Operazione Vecchio Regime Nuovo regime D.L. n. 223/2006 Società di leasing IVA: Imponibile 20% IVA: Esente immobiliare Cessione di Registro: 168 Registro: 7% fabbricato Ipotecaria: 168 Ipotecaria: 2% Attività prevalente: residenziale Catastale: 168 Catastale: 1% locazione finanziaria di fabbricati 53

54 CASISTICA CASO 4.b): Società di leasing immobiliare - Cessioni Soggetto Operazione Vecchio Regime Nuovo regime D.L. n. 223/2006 IVA: Imponibile 20% 1. IVA: Esente Registro: 168 Registro: 168 Cessione di Ipotecaria: 168 Ipotecaria: 3% Società di leasing fabbricato Catastale: 168 Catastale: 1% immobiliare strumentale per natura 2. Tuttavia imponibilità IVA se: Attività prevalente: a) il cessionario è soggetto passivo locazione finanziaria IVA con una % di detraibilità IVA di fabbricati <= 25%; b) il cessionario non è soggetto passivo IVA; c) la società di leasing ha optato per l'imposizione IVA. Registro: 168 Ipotecaria: 3% Catastale: 1% 54

55 CASISTICA CASO 4.c): Società di leasing immobiliare - Acquisti Soggetto Tipologia di Regime della cessione nei confronti della cedente fabbricato società di leasing IVA: Fuori campo IVA Fabbricato Registro: 7% Persona fisica residenziale Ipotecaria: 2% No Soggetto passivo IVA Catastale: 1% IVA: Fuori campo IVA Fabbricato Registro: 7% strumentale Ipotecaria: 2% per natura Catastale: 1% 55

56 Soggetto Tipologia di Regime della cessione nei confronti della cedente fabbricato società di leasing IVA: Esente Fabbricato Registro: 7% Società di gestione residenziale Ipotecaria: 2% immobiliare; Catastale: 1% Società di compravendita immobiliare; 1. IVA: Esente con imposta di registro 168 Fondi immobiliari; Fabbricato imposta ipotecaria 3%, imposta catastale 1%. Società di leasing CASISTICA CASO 4.c): Società di leasing immobiliare - Acquisti strumentale per natura 2. Tuttavia imponibilità IVA se: a) la società di leasing ha una % di detraibilità <= 25%; b) il soggetto cedente ha optato per l'imposizione IVA. Registro: 168 Ipotecaria: 3% Catastale: 1% 56

57 CASISTICA CASO 4.c): Società di leasing immobiliare - Acquisti Soggetto Tipologia di Regime della cessione nei confronti della cedente fabbricato società di leasing IVA: Imponibile 20% se il fabbricato è ceduto entro i 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o della ristrutturazione. Impresa che ha costruito Fabbricato Registro: 168 o ristrutturato il residenziale Ipotecaria: 168 fabbricato Catastale: 168 Dopo i 4 anni, la cessione è esente ai fini IVA con imposta di registro 7%, imposta ipotecaria 2% e imposta catastale 1%. 57

58 CASISTICA CASO 4.c): Società di leasing immobiliare - Acquisti Soggetto Tipologia di Regime della cessione nei confronti della cedente fabbricato società di leasing IVA: Imponibile 20% se il fabbricato è ceduto entro i 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o della ristrutturazione. Impresa che ha costruito Fabbricato Registro: 168 o ristrutturato il strumentale Ipotecaria: 3% fabbricato per natura Catastale: 1% Dopo i 4 anni, imponibilità IVA se: a) la società di leasing ha una % di detraibilità <= 25% o b) il soggetto cedente ha optato per l'imposizione IVA. Negli altri casi,regime di esenzione ai fini IVA con imposta di registro 168, imposta ipotecaria 3% e imposta catastale 1%. 58

59 CASISTICA CASO 5.a): Fondi immobiliari - Locazioni Soggetto Operazione Vecchio Regime Nuovo regime D.L. n. 223/2006 Fondi immobiliari IVA: Esente IVA: Esente Locazione di fabbricato Registro: 2% Registro: 2% residenziale 59

60 CASISTICA CASO 5.a): Fondi immobiliari - Locazioni Soggetto Operazione Vecchio Regime Nuovo regime D.L. n. 223/2006 IVA: Imponibile 20% 1. IVA: Esente Registro: 1% Registro: 168 Fondi immobiliari Locazione di 2. Tuttavia imponibilità IVA se: fabbricato a) il locatario è un soggetto strumentale passivo IVA con una % di per natura detraibilità IVA <= 25%; b) il locatario non è soggetto passivo IVA; c) il fondo immobiliare ha optato per l'imposizione IVA. Registro: 1% 60

61 CASISTICA CASO 5.b): Fondi immobiliari - Cessioni Soggetto Operazione Vecchio Regime Nuovo regime D.L. n. 223/2006 Se l'attività prevalente è di gestione: Fondi immobiliari Cessione di IVA: Esente IVA: Esente fabbricato Registro: 7% Registro: 7% residenziale Ipotecaria: 2% Ipotecaria: 2% Catastale: 1% Catastale: 1% Se l'attività prevalente è di rivendita: IVA: Imponibile 20% Registro: 168 Ipotecaria: 168 Catastale:

62 Soggetto Operazione Vecchio Regime Nuovo regime D.L. n. 223/2006 IVA: Imponibile 20% 1. IVA: Esente Registro: 168 Registro: 168 Cessione di Ipotecaria: 168 Ipotecaria: 3% Fondi immobiliari fabbricato Catastale: 168 Catastale: 1% strumentale per natura CASISTICA CASO 5.b): Fondi immobiliari - Cessioni 2. Tuttavia imponibilità IVA se: a) il cessionario è soggetto passivo IVA con una % di detraibilità IVA <= 25%; b) il cessionario non è soggetto passivo IVA; c) il fondo ha optato per l'imposizione IVA Registro: 168 Ipotecaria: 3% Catastale: 1% 62

63 CASISTICA CASO 5.c): Fondi immobiliari - Acquisti Soggetto Tipologia di Regime della cessione nei confronti del cedente fabbricato fondo immobiliare IVA: Fuori campo IVA Fabbricato Registro: 7% Persona fisica residenziale Ipotecaria: 2% No Soggetto passivo IVA Catastale: 1% IVA: Fuori campo IVA Fabbricato Registro: 7% strumentale Ipotecaria: 2% per natura Catastale: 1% 63

64 Soggetto Tipologia di Regime della cessione nei confronti del cedente fabbricato fondo immobiliare IVA: Esente Fabbricato Registro: 7% Società di gestione residenziale Ipotecaria: 2% immobiliare; Catastale: 1% Società di compravendita immobiliare; 1. IVA: Esente con imposta di registro 168 Fondi immobiliari; Fabbricato imposta ipotecaria 3%, imposta catastale 1%. Società di leasing CASISTICA CASO 5.c): Fondo immobiliare - Acquisti strumentale per natura 2. Tuttavia imponibilità IVA se: a) il fondo immobiliare ha una % di detraibilità <= 25%; b) il soggetto cedente ha optato per l'imposizione IVA. Registro: 168 Ipotecaria: 3% Catastale: 1% 64

65 CASISTICA CASO 5.c): Fondo immobiliare - Acquisti Soggetto Tipologia di Regime della cessione nei confronti del cedente fabbricato fondo immobiliare IVA: Imponibile 20% se il fabbricato è ceduto entro i 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o della ristrutturazione. Impresa che ha costruito Fabbricato Registro: 168 o ristrutturato il residenziale Ipotecaria: 168 fabbricato Catastale: 168 Dopo i 4 anni, la cessione è esente ai fini IVA con imposta di registro 7%, imposta ipotecaria 2% e imposta catastale 1%. 65

66 CASISTICA CASO 5.c): Fondo immobiliare - Acquisti Soggetto Tipologia di Regime della cessione nei confronti del cedente fabbricato fondo immobiliare IVA: Imponibile 20% se il fabbricato è ceduto entro i 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o della ristrutturazione. Impresa che ha costruito Fabbricato Registro: 168 o ristrutturato il strumentale Ipotecaria: 3% fabbricato per natura Catastale: 1% Dopo i 4 anni, imponibilità IVA se: a) il fondo immobiliare ha una % di detraibilità <= 25% o b) il soggetto cedente ha optato per l'imposizione IVA. Negli altri casi,regime di esenzione ai fini IVA con imposta di registro 168, imposta ipotecaria 3% e imposta catastale 1%. 66

67 POTERI DI RETTIFICA dell A.F. L art. 54, co. 3, D.P.R. 633/1972 è stato integrato come segue: L ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai nn. 2), 3) e 4) dell art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso. 67

68 POTERI DI RETTIFICA dell A.F. Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s intende integrata anche se l esistenza delle operazioni imponibili o l inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell art. 14 del presente decreto. Analoga integrazione è stata prevista, ai fini delle imposte sul reddito d impresa, nell art. 39 del D.P.R. 600/

69 POTERI DI RETTIFICA dell A.F. E stata inoltre introdotta una presunzione nella determinazione del valore normale ai fini del citato art. 54, co. 3, prevedendo che per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA, finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, il valore normale da assumere quale parametro di riferimento ai fini della eventuale rettifica della dichiarazione ione non può comunque essere inferiore all ammontare del mutuo o finanziamento erogato. E stata corrispondentemente abrogata la disposizione che escludeva la rettifica ai fini IVA del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, qualora lo stesso fosse stato indicato nell atto in misura non inferiore al valore determinato in base all art. 52, co. 4 e 5, D.P.R. 131/1986, cioè al valore catastale. 69

70 POTERI DI RETTIFICA dell A.F. Ai fini dell imposta di registro nell art. 52 del D.P.R. 131/1986 è stata integrata come segue la disposizione recata dal comma 4 di detto articolo, secondo cui non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a 60 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabili per le II.RR.: 5-bis.. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall art. 1, co. 497, L. 266/2005, e successive modificazioni. sulla non rettificabilità cessioni fra persone fisiche che non agiscono nell esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze. 70

71 POTERI DI RETTIFICA dell A.F. Ne discende che: a) limitatamente alla cessioni di immobili ad uso abitativo che intervengono fra persone fisiche che non agiscono nell esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la parte acquirente (ex. L. 266/2005) può richiedere con dichiarazione resa al notaio e recepita nell atto che la base imponibile sia costituita dal valore catastale dell immobile, determinato ai sensi dell art. 52, co. 4 e 5, D.P.R..R. 131/1986, indipendentemente dal corrispettivo indicato nell atto medesimo. Pertanto, il corrispettivo pattuito dalle parti nell atto è irrilevante ai fini della tassazione indiretta in quanto la base imponibile viene sempre determinata tenendo conto del dato catastale. b) le cessioni che hanno caratteristiche soggettive/oggettive diverse sono rettificabili. 71

72 POTERI DI RETTIFICA dell A.F. L art. 35, co. 21, della L. 248/2006 ha ribadito che le parti hanno l obbligo di indicare nell atto l effettivo corrispettivo pattuito per la cessione, fermo restando che la tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale avviene sulla base del valore catastale. Tale criterio agevolato di determinazione della base imponibile, tuttavia, viene meno nell ipotesi in cui le parti occultino, anche in parte, il corrispettivo effettivamente pattuito e lo dichiarino nell atto in misura inferiore. In questo caso, le parti dovranno corrispondere le imposte calcolate late sull intero corrispettivo effettivamente pattuito, con applicazione della sanzione amministrativa del 50% della differenza tra l imposta dovuta d e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato. 72

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