ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale DIRETTIVA NITRATI. Giuseppe Michelutti Ufficio del suolo - ERSA
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1 DIRETTIVA NITRATI Giuseppe Michelutti Ufficio del suolo - ERSA
2 Sommario I nitrati: salute umana ed eutrofizzazione La Direttiva nitrati (91/676/CEE) Criteri per la delimitazione delle ZVN Il recepimento della Direttiva nitrati in Friuli Venezia Giulia Decreto ministeriale 7 aprile 2006 Programma d azione per Montereale Valcellina (D.P.Reg. 272/2007) Comunicazione di spandimento e PUA (DGR 536/2007) 2
3 Sommario I nitrati: salute umana ed eutrofizzazione La Direttiva nitrati (91/676/CEE) Criteri per la delimitazione delle ZVN Il recepimento della Direttiva nitrati in Friuli Venezia Giulia Decreto ministeriale 7 aprile 2006 Programma d azione per Montereale Valcellina (D.P.Reg. 272/2007) Comunicazione di spandimento e PUA (DGR 536/2007) 3
4 I Nitrati - Definizione I nitrati sono i sali dell acido nitrico, ovvero sono composti in cui è presente lo ione NO 3-. Sono caratterizzati da un alta solubilità in acqua. 4
5 I nitrati - Il ciclo dell azoto 5
6 I nitrati - Salute umana Il problema è costituito principalmente dal fatto che, nell acqua stessa e anche all interno del nostro organismo, vi sono dei batteri che trasformano i nitrati in nitriti, i quali: sono tossici, in quanto, ostacolano il trasporto di ossigeno alle cellule del nostro corpo attraverso il sangue; possono formare le nitrosamine che sono ritenute cancerogene. In Italia, il valore limite ammissibile del contenuto di nitrati nell acqua potabile è pari a 50 mg per litro. 6
7 I nitrati - Salute umana 7
8 I nitrati - Eutrofizzazione 8
9 I nitrati - Eutrofizzazione 9
10 Sommario I nitrati: salute umana ed eutrofizzazione La Direttiva nitrati (91/676/CEE) Criteri per la delimitazione delle ZVN Il recepimento della Direttiva nitrati in Friuli Venezia Giulia Decreto ministeriale 7 aprile 2006 Programma d azione per Montereale Valcellina (D.P.Reg. 272/2007) Comunicazione di spandimento e PUA (DGR 536/2007) 10
11 La Direttiva nitrati (91/676/CEE) La direttiva nitrati (91/676/CEE) si basa sui seguenti considerando : considerando che i nitrati di origine agricola sono la causa principale dell'inquinamento proveniente da fonti diffuse che colpisce le acque comunitarie; considerando che è indispensabile che gli Stati membri individuino le zone vulnerabili e progettino ed attuino i necessari programmi d'azione per ridurre l'inquinamento idrico provocato da composti azotati nelle zone vulnerabili; considerando che i suddetti programmi d'azione dovrebbero comportare misure intese a limitare l'impiego in agricoltura di tutti i fertilizzanti contenenti azoto e a stabilire restrizioni specifiche nell'impiego di concimi organici animali. 11
12 La Direttiva nitrati (91/676/CEE) Art. 3: 1. Gli Stati membri individuano (allegato I) le acque inquinate e quelle che potrebbero divenirlo se non si interviene adeguatamente (art. 5) 2. Gli Stati membri designano le zone vulnerabili entro 2 anni a decorrere dalla notifica della direttiva ( ) 3. Gli stati membri rivedono le zone vulnerabili almeno ogni 4 anni. Art. 4: Gli Stati membri nelle more di ottemperare al comma 1 e 2 dell art. 3, fissano entro 2 anni dalla notifica: un codice di Buona Pratica Agricola; un programma per la formazione e l informazione degli agricoltori. 12
13 Art. 5: ERSA La Direttiva nitrati (91/676/CEE) Entro 2 anni dalla prima designazione delle zone vulnerabili (ed entro un anno dalle designazioni successive) gli stati membri fissano i Programmi d azione Art. 6: 1. Entro 2 anni gli Stati membri controllano la concentrazione di nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno ; 2. Gli Stati membri ripetono il controllo ogni 4 anni; 3. Gli stati membri riesaminano ogni 4 anni lo stato eutrofico delle acque dolci superficiali, estuarine e costiere. 13
14 La Direttiva nitrati - Allegati Allegato I: criteri per individuare le acque di cui all art. 3 Allegato II: codice di buona pratica agricola Allegato III: misure da inserire nei programmi d azione Allegato IV: metodi di misura di riferimento Allegato V: informazioni da inserire nelle relazioni 14
15 Direttiva nitrati - Zone vulnerabili al 2006 (EU-15) Germania Austria Danimarca Irlanda Olanda (Fiandre) Belgio (Vallonia) Finlandia Francia Inghilterra Spagna 15
16 Direttiva nitrati - Zone vulnerabili al 2006 (EU-25) In marrone chiaro aree che secondo la CE sono da designare come ZVN: tutta la pianura padana rientra tra queste 16
17 Sommario I nitrati: salute umana ed eutrofizzazione La Direttiva nitrati (91/676/CEE) Criteri per la delimitazione delle ZVN Il recepimento della Direttiva nitrati in Friuli Venezia Giulia Decreto ministeriale 7 aprile 2006 Programma d azione per Montereale Valcellina (D.P.Reg. 272/2007) Comunicazione di spandimento e PUA (DGR 536/2007) 17
18 Direttiva nitrati Criteri definizione ZVN La direttiva nitrati (91/676/CEE) è stata recepita prima con il D.Lgs. 152/99, poi con il successivo D.Lgs. 258/2000 e oggi con il D.Lgs. 152/
19 Direttiva nitrati Criteri definizione ZVN Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) devono essere individuate secondo i criteri di cui all Allegato 7/A-I alla parte terza del D.Lgs. 152/2006. Con riferimento alla normativa in parola Si considerano zone vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi. 19
20 Direttiva nitrati Criteri definizione ZVN Per la valutazione dell inquinamento delle acque si utilizzano i seguenti criteri: la presenza di nitrati o la loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/l (espressi come NO 3 - ) nelle acque dolci superficiali, in particolare quelle destinate alla produzione di acqua potabile, se non si interviene; la presenza di nitrati o la loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/l (espressi come NO 3 - ) nelle acque dolci sotterranee, se non si interviene; la presenza di nitrati in concentrazioni tali da determinare eutrofizzazione oppure la possibilità di verificarsi di tale fenomeno nell immediato futuro nei laghi naturali di acque dolci o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, se non si interviene. 20
21 Direttiva nitrati Valutazione inquinamento Elaborazione ARPA - FVG 21
22 Direttiva nitrati Valutazione inquinamento 22
23 Direttiva nitrati Valutazione inquinamento Elaborazione ARPA - FVG 23
24 Direttiva nitrati Valutazione inquinamento Elaborazione ARPA - FVG 24
25 Direttiva nitrati Valutazione inquinamento Elaborazione ARPA - FVG 25
26 Direttiva nitrati Criteri definizione ZVN Gli aspetti metodologici per l individuazione delle ZVN vengono indicati nella parte AII dell Allegato 7. Per l individuazione delle ZVN si deve tenere conto: dei carichi di azoto di fonte agricola (specie animali allevate, intensità degli allevamenti e loro tipologia, tipologia dei reflui che ne derivano e modalità di applicazione al terreno e fertilizzazioni in uso); del tipo di ordinamento colturale e relative pratiche agronomiche; dei fattori ambientali che possono concorrere a determinare uno stato di contaminazione. I fattori ambientali sono legati alla vulnerabilità intrinseca delle formazioni acquifere, alla capacità di attenuazione del suolo ed alle condizioni climatiche e morfologiche. 26
27 Direttiva nitrati Criteri definizione ZVN Elaborazione ARPA - FVG 27
28 Direttiva nitrati Criteri definizione ZVN Elaborazione ARPA - FVG 28
29 Direttiva nitrati Criteri definizione ZVN CARTA DELLA CAPACITA DI ATTENUAZIONE DEL SUOLO 29
30 Direttiva nitrati Criteri definizione ZVN Capacità protettiva dei suoli Pianura e colline del pordenonese Province di Gorizia e Trieste 30
31 Direttiva nitrati Criteri definizione ZVN 31
32 Direttiva nitrati Criteri definizione ZVN 32
33 Direttiva nitrati Criteri definizione ZVN Vulnerabilità intrinseca del territorio 33
34 Direttiva nitrati Criteri definizione ZVN Valutazione del rilascio di azoto in zone pilota Elaborazione UNIUD 34
35 Direttiva nitrati Criteri definizione ZVN Valutazione del rilascio di azoto in zone pilota Elaborazione UNIUD 35
36 Direttiva nitrati Criteri definizione ZVN Valutazione del rilascio di azoto in zone pilota Elaborazione UNIUD 36
37 Direttiva nitrati Criteri definizione ZVN Valutazione del rilascio di azoto in zone pilota Elaborazione UNIUD 37
38 Sommario I nitrati: salute umana ed eutrofizzazione La Direttiva nitrati (91/676/CEE) Il recepimento della Direttiva nitrati in Friuli Venezia Giulia Decreto ministeriale 7 aprile 2006 Programma d azione per Montereale Valcellina (D.P.Reg. 272/2007) Comunicazione di spandimento e PUA (DGR 536/2007) 38
39 Recepimento Direttiva nitrati in Friuli V. G. Maggio 2003 Aprile 2006 Aprile 2006 Aprile 2006 Giugno 2006 Ottobre 2006 Individuazione del Comune di Montereale Valcellina come ZVN DGR n del 23/05/2003 Norme in materia ambientale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 S.O. della G.U. 88 del 14/04/2006 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina dell utilizzazione agronomica dei reflui di allevamento D.M. 7 aprile 2006 G.U. 120 del 12/05/2006 Commissione europea PROCEDURA DI INFRAZIONE 10/04/2006 n Individuazione in via preliminare della ZVN coincidente Con il Comprensorio di bonifica della Bassa Friulana istituito con D.P.G.R. n 0419 del 31 luglio 1989 Individuazione definitiva della bassa friulana come ZVN DGR n del 06/10/
40 Direttiva nitrati - Procedura d infrazione 2006/ APRILE 2006 SG-Greffe(2006)D/ Costituzione in mora Infrazione n. 2006/
41 Direttiva nitrati - Procedura d infrazione 2006/2163 RISCHI E RIPERCUSSIONI IN CASO DI CONDANNA 1. Blocco di tutti i finanziamenti erogati dal fondo FEASR: PSR dal 15 ottobre 2006 PSR Erogazione della sanzione comunitaria direttamente alla Regione inadempiente nel caso di condanna (comma previsto dalla Legge Finanziaria 2006) 3. Blocco dei fondi PAC seminativi e zootecnia alle aziende agricole per mancato rispetto degli obblighi della Condizionalità 41
42 Recepimento Direttiva nitrati - Zone vulnerabili 42
43 Recepimento Direttiva nitrati in Friuli V. G. Ottobre 2006 Approvazione in via preliminare del Programma d azione per la ZVN di Montereale Valcellina DGR n del 27/10/2006 L approvazione preliminare è avvenuta con riserva di procedere ad una eventuale revisione o integrazione del PdA a seguito delle disponibilità dei necessari dati scientifici. A tal fine la Giunta ha incaricato l ERSA, d intesa con la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di rilevare ed elaborare i dati scientifici idonei ad assumere in via definitiva le opportune misure atte a contrastare le cause di inquinamento da nitrati di origine agricola delle acque del territorio del Comune di Montereale Valcellina. Inizio 2007 Ricorso al TAR regionale in merito alla individuazione definitiva della bassa friulana come ZVN DGR n del 06/10/
44 Recepimento Direttiva nitrati Gruppo di lavoro Marzo 2007 Costituzione gruppo di lavoro interdirezionale per adempimenti Direttiva Nitrati Decreto del Direttore generale n. 63/DG del 14 marzo 2007 COMPONENTI: 1. Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione agricoltura 1. Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento della Direzione ambiente 1. ARPA 2. ERSA 3. Autorità di bacino regionale del Friuli Venezia Giulia ESPERTI ESTERNI: 1. Università di Udine 2. Università di Trieste 44
45 Recepimento Direttiva nitrati Gruppo di lavoro OBIETTIVI: 1. acquisire nuovi dati sulla situazione del comune di Montereale Valcellina per chiarire definitivamente se l intero comune debba essere considerato come zona vulnerabile ai nitrati o se sia possibile restringere la zona vulnerabile solo ad una parte del territorio comunale; 2. redigere un programma d azione definitivo per la zona vulnerabile del comune di Montereale Valcellina; 3. definire criteri e metodologie generali per l individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati in Friuli Venezia Giulia secondo quanto riportato nell art. 92 del D.lgs. n. 152/2006, criteri che siano condivisi da tutti i partecipanti al gruppo di lavoro e che vengano presi come punto di riferimento per l individuazione di eventuali nuove zone vulnerabili in futuro; 4. redigere un programma d azione per la zona vulnerabile della Bassa Friulana; 5. produrre mappe di vulnerabilità della falda per l intero territorio regionale. 45
46 Recepimento Direttiva nitrati Gruppo di lavoro Maggio 2007 Decisione del gruppo di lavoro interdirezionale per adempimenti Direttiva Nitrati di confermare per l intero territorio comunale di Montereale Valcellina la condizione di zona vulnerabile Luglio 2007 Agosto 2007 Agosto 2007 Novembre 2007 Programma d azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola del Comune di Montereale Valcellina. Approvazione definitiva. DGR n del 13 luglio 2007 Sentenza di annullamento del TAR regionale in merito alla individuazione definitiva della bassa friulana come ZVN DGR n del 06/10/2006 Programma d azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola del Comune di Montereale Valcellina. D.PReg n. 272 del 30 agosto 2007 BUR n del 12/09/2007 Proposta progettuale per L individuazione delle zone vulnerabili da nitrati in Friuli Venezia Giulia 46
47 Sommario I nitrati: salute umana ed eutrofizzazione La Direttiva nitrati (91/676/CEE) Il recepimento della Direttiva nitrati in Friuli Venezia Giulia Decreto ministeriale 7 aprile 2006 Programma d azione per Montereale Valcellina (D.P.Reg. 272/2007) Comunicazione di spandimento e PUA (DGR 536/2007) 47
48 Decreto ministeriale 7 aprile 2006 Il Programma d azione per Montereale Valcellina si basa su quanto prescritto dal Titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006: Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Divieti di utilizzazione (ZO e ZVN) Stoccaggio (ZO e ZVN) Modalità di utilizzazione agronomica Disciplina delle comunicazioni e del trasporto degli effluenti Prescrizioni, controlli e sanzioni 48
49 Sommario I nitrati: salute umana ed eutrofizzazione La Direttiva nitrati (91/676/CEE) Il recepimento della Direttiva nitrati in Friuli Venezia Giulia Decreto ministeriale 7 aprile 2006 Programma d azione per Montereale Valcellina (D.P.Reg. 272/2007) Comunicazione di spandimento e PUA (DGR 536/2007) 49
50 Programma d azione Montereale Valcellina DIVIETI DI UTILIZZAZIONE Letami liquami 50
51 Programma d azione Montereale Valcellina LETAMI - DIVIETI DI UTILIZZAZIONE L utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 217/2006, è vietato: entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d acqua superficiali non significativi ai sensi dell allegato 1 della Parte Terza del decreto legislativo 152/2006 e della DGR 21 ottobre 2005, n. 2667; entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d acqua superficiali significativi. ai sensi dell allegato 1 della Parte Terza del decreto legislativo 152/2006 e della DGR 21 ottobre 2005, n. 2667; nelle aree golenali del Cellina, o comunque nelle aree soggette ad ingressione delle acque, intese quali zone delimitate dalla scarpata principale o da arginatura artificiale; sulle superfici non interessate dall attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; nei boschi ai sensi della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell allevamento brado; 51
52 Programma d azione Montereale Valcellina LETAMI - DIVIETI DI UTILIZZAZIONE su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; in tutte le situazioni in cui l autorità competente provvede ad emanare specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l uomo e per la difesa dei corpi idrici; nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di cui all articolo 94 del decreto legislativo 152/2006, per un estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione; su terreni non sistemati con terrazzamenti, aventi pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, a meno che il letame e i materiali assimilati non siano incorporati entro 24 ore dalla distribuzione; nei terreni a prato stabile naturale, secondo la definizione di cui all articolo 2 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9, ricadenti nella ZPS IT Magredi di Pordenone designata con DGR 4 maggio 2007, n
53 Programma d azione Montereale Valcellina LETAMI - DIVIETI DI UTILIZZAZIONE Le disposizioni previste per le distanze dalle sponde dei corsi d acqua non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. Nelle stesse fasce di divieto ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. 53
54 Programma d azione Montereale Valcellina LIQUAMI - DIVIETI DI UTILIZZAZIONE L utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 è vietato: entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d acqua superficiali; nelle aree golenali del Cellina, o comunque nelle aree soggette ad ingressione delle acque, intese quali zone delimitate dalla scarpata principale o da arginatura artificiale; sulle superfici non interessate dall attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; nei boschi ai sensi della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell allevamento brado; su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; 54
55 Programma d azione Montereale Valcellina LIQUAMI - DIVIETI DI UTILIZZAZIONE in tutte le situazioni in cui l autorità competente provvede ad emanare specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l uomo e per la difesa dei corpi idrici; in prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dal Comune di Montereale Valcellina; nei casi in cui i liquami possano venire a contatto con i prodotti destinati al consumo umano; in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; dopo l impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico; 55
56 Programma d azione Montereale Valcellina LIQUAMI - DIVIETI DI UTILIZZAZIONE nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di cui all articolo 94 del decreto legislativo 152/2006, per un estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione; su terreni con pendenza media, riferita ad un area aziendale omogenea, superiore al 10%; nelle aree caratterizzate da fenomeni di carsismo evidenziati dalla presenza di doline, inghiottitoi, ingressi di cavità, campi solcati secondo quanto individuato nel Piano Regolatore Generale Comunale; nei terreni a prato stabile naturale, secondo la definizione di cui all articolo 2 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9, ricadenti nella ZPS IT Magredi di Pordenone designata con DGR 4 maggio 2007, n
57 Programma d azione Montereale Valcellina LIQUAMI - DIVIETI DI UTILIZZAZIONE Le disposizioni previste per le distanze dalle sponde dei corsi d acqua non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. Nelle stesse fasce di divieto ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. 57
58 Programma d azione Montereale Valcellina STOCCAGGIO E ACCUMULO EFFLUENTI ZOOTECNICI stoccaggio materiali palabili accumulo materiali palabili stoccaggio materiali non palabili 58
59 Programma d azione Montereale Valcellina STOCCAGGIO MATERIALI PALABILI E NON PALABILI Piccoli allevamenti di tipo familiare (con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 1000 kg) I letami e/o i liquami prodotti devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l incolumità pubblica e da non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. 59
60 Programma d azione Montereale Valcellina STOCCAGGIO MATERIALI PALABILI CAPACITÀ DI STOCCAGGIO: 90 GIORNI DIMENSIONAMENTO DELLA PLATEA Per ottenere la superficie in mq della platea, dividere il volume in mc del materiale palabile per il coefficiente: 2 per il letame; 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli; 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli; fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione; 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami; 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all utilizzo agronomico; 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio; 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di preessiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. 60
61 Programma d azione Montereale Valcellina Sono considerate utili ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio le superfici: delle lettiere permanenti, purché impermeabilizzate; le fosse profonde dei ricoveri a due piani degli allevamenti di galline ovaiole e riproduttori; le fosse sottostanti i pavimenti fessurati nell allevamento a terra degli allevamenti di galline ovaiole e riproduttori. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m per bovini, 0,15 m per gli avicoli, 0,30 metri per gli altri animali allevati. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni. 61
62 Programma d azione Montereale Valcellina CAPACITÀ DI STOCCAGGIO MATERIALI PALABILI TEMPI DI ADEGUAMENTO: 31 DICEMBRE 2008 è in corso la definizione nel PSR delle priorità per le aziende che ricadono in zone vulnerabili e devono adeguarsi a quanto prescritto nei Programmi d azione. 62
63 Programma d azione Montereale Valcellina ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAMI L accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli è ammesso su suolo agricolo solo: dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni; per un periodo non superiore ai 90 giorni; e alle seguenti condizioni: l altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri; la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un area di pertinenza superiore a 5 ha; gli accumuli devono garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ai fini del l accumulo temporaneo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche; la superficie del terreno su cui viene depositato il materiale, se presenta una granulometria grossolana, deve essere impermeabilizzata con l impiego di una copertura di materiale e spessore adeguati ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell accumulo temporaneo. 63
64 Programma d azione Montereale Valcellina ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAMI L accumulo non è ammesso: a distanze inferiori a 5 metri dalle scoline; a distanze inferiori a 30 metri dai corpi idrici; nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di cui all art. 94 del D.Lgs. 152/2006 per 200 m di raggio dal punto di captazione o derivazione; nello stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza, nell ambito di una stessa annata agraria; ovunque lo prevedano le norme di tutela paesaggistica ed ambientale, igieniche-sanitarie e la regolamentazione urbanistica ed edilizia. 64
65 Programma d azione Montereale Valcellina STOCCAGGIO MATERIALI NON PALABILI CARATTERISTICHE CONTENITORI Lo stoccaggio dei materiali non palabili deve avvenire in contenitori con fondo e pareti adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti all esterno. I contenitori in terra devono essere costruiti in modo da: avere pareti e fondo impermeabilizzate con materiale artificiale posto su uno strato di argilla di riporto; avere attorno al piede esterno dell argine un fosso di guardia perimetrale isolato idraulicamente dalla rete di sgrondo; garantire il mantenimento della impermeabilità. 65
66 Programma d azione Montereale Valcellina STOCCAGGIO MATERIALI NON PALABILI Oltre agli effluenti devono poter contenere: le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti delle attrezzature, fatta eccezione per le trattrici agricole; le acque meteoriche convogliate nelle vasche da superfici interessate dalla presenza di effluenti; le acque meteoriche che cadono nelle vasche non coperte. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio le aziende che producono più di 6000 kg di azoto al campo devono prevedere almeno 2 contenitori, non comunicanti, di eguali dimensioni e da riempire in successione. 66
67 Programma d azione Montereale Valcellina CAPACITÀ DI STOCCAGGIO MATERIALI PALABILI Tipologia di allevamento In aziende con terreni a prati di media o lunga durata e cereali a. v. In aziende con terreni con assetti colturali diversi Allevamenti di bovini, bufalini, equini e ovicaprini 120 gg 180 gg Altre tipologie di allevamento 180 gg 180 gg 67
68 Programma d azione Montereale Valcellina Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti, non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati. Per gli allevamenti esistenti con produzione annua di azoto al campo pari o inferiore a 6000 kg, i volumi delle fosse sottostanti i pavimenti e i grigliati sono considerati utili al fine dello stoccaggio, tenuto conto di un franco di 50 cm, per un periodo massimo di: 60 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini; 90 giorni per tutti gli altri allevamenti. 68
69 Programma d azione Montereale Valcellina CAPACITÀ DI STOCCAGGIO MATERIALI NON PALABILI TEMPI DI ADEGUAMENTO: 31 DICEMBRE 2008 è in corso la definizione nel PSR delle priorità per le aziende che ricadono in zone vulnerabili e devono adeguarsi a quanto prescritto nei Programmi d azione. 69
70 Programma d azione Montereale Valcellina MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA La scelta delle tecniche per una corretta applicazione al suolo: di effluenti di allevamento, di acque reflue di cui all articolo 101 del decreto legislativo 152/2006, di concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 217/2006, deve tenere conto: delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito; delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo; del tipo di fertilizzante; delle colture praticate e della loro fase vegetativa. 70
71 Programma d azione Montereale Valcellina MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA Le tecniche di distribuzione devono assicurare: l uniformità di applicazione del fertilizzante; la massima efficienza tramite tempestività e frazionamento; la priorità all impiego degli effluenti; il contenimento delle perdite per deriva, volatilizzazione, ruscellamento e lisciviazione; Devono essere attuati inoltre: sistemi di avvicendamento colturale; pratiche irrigue conformi al CBPA. 71
72 Programma d azione Montereale Valcellina MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA PERIODI DI DIVIETO 90 giorni - tra 15 novembre e 15 febbraio - per: concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al D.Lgs. 217/2006 letami e i materiali ad essi assimilati liquami e assimilati e per le acque reflue se utilizzati nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente 120 giorni - tra 1 novembre e fine di febbraio - per: liquami e assimilati e per le acque reflue se utilizzati nei terreni con altre colture deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65% 72
73 Programma d azione Montereale Valcellina MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DOSE MASSIMA La quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 170 kg/ha/anno inteso come quantitativo medio aziendale. Tale quantità, da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, alle precessioni colturali, è calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell allegato I al DM ed è comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici e dalle acque reflue. 73
74 Programma d azione Montereale Valcellina Azoto al campo al netto delle perdite Categoria animale e tipologia di stabulazione Totale Nel liquame Nel letame Kg/capo/anno Kg/t p.v./anno Kg/ t p.v. anno Kg/ t p.v. anno Tabella 2 - Allegato 1 Bovini Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo) fissa o libera senza lettiera libera su lettiera permanente fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata libera a cuccette con paglia (groppa a groppa) libera a cuccette con paglia (testa a testa) Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo) libera in box su pavimento fessurato libera a cuccette senza paglia o con uso modesto fissa con lettiera libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo) libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata vitelli su pavimento fessurato 120 vitelli su lettiera
75 Programma d azione Montereale Valcellina Tabella 2 - Allegato 1 Suini Categoria animale e tipologia di stabulazione Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v. stabulazione senza lettiera stabulazione su lettiera Suini: accrescimento/ingrasso stabulazione senza lettiera stabulazione su lettiera kg/capo/ann o 26,4 9,8 Azoto al campo (al netto delle perdite) Totale kg/t p.v./anno nel liquame kg/t p.v./anno nel letame kg/t p.v./anno
76 Programma d azione Montereale Valcellina Azoto al campo (al netto delle perdite) Categoria animale e tipologia di stabulazione Totale nel liquame nel letame kg/capo/y o kg/t p.v./y kg/t p.v./y kg/t p.v./y Tabella 2 - Allegato 1 Ovini Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo) ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda) ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posaotio) Pollastre (peso vivo: 0,7 kg/capo) pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda) pollastre a terra su lettiera Broilers (peso vivo: 1 kg/capo) a terra con uso di lettiera Tacchini Maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 9 kg/capo) 0,46 0,23 0,25 1, Femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) 0, Faraone (peso vivo: 1 kg/capo) 0, la terra con uso di lettiera
77 Programma d azione Montereale Valcellina Limiti di allevamento Categoria 1000 kg azoto Capi allevati 3000 kg azoto 6000 kg azoto Capi allevabili per ettaro in zona vulnerabile (170 kg/ha di azoto) Vacche da latte Bovini da latte rimonta ,7 Bovini da carne ,1 Vitelli a carne bianca ,8 Suini scrofe ,4 Suini ingrasso ,3 Ovaiole Broilers Tacchini Conigli fattrici
78 Programma d azione Montereale Valcellina MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA Conforme al Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) Aziende che producono quantitativi di N da effluenti * kg kg >6000 kg Allevamenti ricadenti nel D.Lgs.59/2005 > 500 UBA Comunicazione** DGR n. 536/2007 Semplificata (All. V al DM Parte C) Completa Completa Aut.Integr.Am + comunicazione completa Completa PUA DGR n. 536/2007 Non richiesto Semplificato (All. C1) Completo (All. C2) Completo (All. C2) Completo (All. C2) Registro dei fertilizzanti azotati D.PReg. 272/2007 Non richiesto Da compilare conformemente all allegato 4 Da compilare conformemente all allegato 4 Da compilare conformemente all allegato 4 Da compilare conformemente all allegato 4 Trasporto D.PReg.272/2007 Al di fuori della viabilità aziendale è necessario il documento di trasporto *Le aziende che producono quantitativi di azoto inferiori a 1000 kg/anno sono comunque tenute al rispetto degli impegni previsti per l utilizzazione agronomica degli effluenti. ** La presentazione della comunicazione e dei PUA dovrà pervenire ai Comuni almeno 30 giorni prima dell inizio dell attività di utilizzazione agronomica. 78
79 Programma d azione Montereale Valcellina LIMITI MASSIMI DI FERTILIZZAZIONE IN RELAZIONE ALLE COLTURE 79
80 Programma d azione Montereale Valcellina LIMITI MASSIMI DI FERTILIZZAZIONE IN RELAZIONE ALLE COLTURE 80
81 Programma d azione Montereale Valcellina REGISTRO DEI FERTILIZZANTI I titolari delle aziende tenuti alla presentazione del PUA sono obbligati a compilare un Registro dei fertilizzanti azotati in cui va riportata: la situazione di magazzino Le uscite (fertilizzazioni) specificando: il tipo di fertilizzante azotato la quantità distribuita la superficie dell appezzamento con i relativi estremi catastali o numeri progressivi dell appezzamento omogeneo la coltura oggetto dell intervento la data dell intervento le entrate: il tipo di fertilizzante azotato la quantità acquistata la data di acquisto La tenuta del Registro dei fertilizzanti azotati è finalizzata all accertamento: della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di quelli ubicati ai margini dell azienda e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell azienda del rispetto del buon utilizzo agronomico e delle dosi, dei volumi e dei periodi di distribuzione 81
82 Programma d azione Montereale Valcellina Documento di trasporto 1. Il titolare dell allevamento che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue in terreni al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento di trasporto contenente almeno le seguenti informazioni: gli estremi identificativi dell azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa; la natura e la quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate; l identificazione del mezzo di trasporto; gli estremi identificativi dell azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa; gli estremi della Comunicazione redatta dal legale rappresentante dell azienda da cui origina il materiale trasportato ai sensi della DGR n. 536 del 16/03/ La Regione prevede forme di semplificazione della documentazione da utilizzarsi nel caso di trasporto effettuato tra terreni in uso alla stessa azienda da cui origina il materiale trasportato ovvero nel caso di aziende con allevamenti con produzione annua di azoto non superiore a 6000 kg. 82
83 Programma d azione Montereale Valcellina Controlli 1. L ARPA verifica la concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee 2. La Regione verifica il rispetto degli obblighi con: il controllo dei dati contenuti nella Comunicazione, nel PUA e nel registro dei fertilizzanti l analisi dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti per la determinazione della concentrazione di rame, zinco, fosforo e sodio 3. La Regione, tramite appropriati modelli di simulazione valuta l entità della percolazione di azoto al fine di stimare l efficacia delle misure assunte con il Programma d azione 83
84 Sommario I nitrati: salute umana ed eutrofizzazione La Direttiva nitrati (91/676/CEE) Il recepimento della Direttiva nitrati in Friuli Venezia Giulia Decreto ministeriale 7 aprile 2006 Programma d azione per Montereale Valcellina (D.P.Reg. 272/2007) Comunicazione di spandimento e PUA (DGR 536/2007) 84
85 Comunicazione di spandimento 1. Il legale rappresentante dell azienda che produce e intende utilizzare gli effluenti zootecnici è tenuto a presentare al Comune, sede della Unità Tecnica Economica (UTE), la comunicazione di spandimento, ed ove previsto, il Piano di Utilizzazione Agronomica. Il Comune provvederà a trasmettere copia della comunicazione alle altre amministrazioni comunali nel cui territorio viene effettuata l attività di spandimento; 2. La comunicazione deve pervenire all amministrazione comunale almeno 30 giorni prima dell inizio dell attività di utilizzazione agronomica; 3. La comunicazione ha validità per i 5 anni successivi alla data di presentazione, fermo restando l obbligo dell interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti, nonché le variazioni relative ai terreni interessati. 85
86 Comunicazione di spandimento MODALITÀ DI COMUNICAZIONE Aziende che producono quantitativi di N da effluenti * kg kg >6000 kg Allevamenti ricadenti nel D.Lgs.59/2005 > 500 UBA Comunicazione** DGR n. 536/2007 Semplificata (All. V al DM Parte C) Completa Completa AIA + comunicazione completa Completa PUA DGR n. 536/2007 Non richiesto Semplificato (All. C1) Completo (All. C2) Completo (All. C2) Completo (All. C2) Registro dei fertilizzanti azotati D.PReg. 272/2007 Non richiesto Da compilare conformemente all allegato 4 Da compilare conformemente all allegato 4 Da compilare conformemente all allegato 4 Da compilare conformemente all allegato 4 Trasporto D.PReg.272/2007 Al di fuori della viabilità aziendale è necessario il documento di trasporto *Le aziende che producono quantitativi di azoto inferiori a 1000 kg/anno sono comunque tenute al rispetto degli impegni previsti per l utilizzazione agronomica degli effluenti. ** La presentazione della comunicazione e dei PUA dovrà pervenire ai Comuni almeno 30 giorni prima dell inizio dell attività di utilizzazione agronomica. 86
87 Piano Utilizzazione Agronomica Aziende che producono quantitativi di N da effluenti * kg kg >6000 kg Allevamenti ricadenti nel D.Lgs.59/2005 > 500 UBA Comunicazione** DGR n. 536/2007 Semplificata (All. V al DM Parte C) Completa Completa AIA + comunicazione completa Completa PUA DGR n. 536/2007 Non richiesto Semplificato (All. C1) Completo (All. C2) Completo (All. C2) Completo (All. C2) Registro dei fertilizzanti azotati D.PReg. 272/2007 Non richiesto Da compilare conformemente all allegato 4 Da compilare conformemente all allegato 4 Da compilare conformemente all allegato 4 Da compilare conformemente all allegato 4 Trasporto D.PReg.272/2007 Al di fuori della viabilità aziendale è necessario il documento di trasporto *Le aziende che producono quantitativi di azoto inferiori a 1000 kg/anno sono comunque tenute al rispetto degli impegni previsti per l utilizzazione agronomica degli effluenti. ** La presentazione della comunicazione e dei PUA dovrà pervenire ai Comuni almeno 30 giorni prima dell inizio dell attività di utilizzazione agronomica. 87
88 Piano Utilizzazione Agronomica Calcolo dei fabbisogni di azoto Nel PUA si devono determinare dei parametri idonei alla formulazione del bilancio azotato relativo al sistema suolo-pianta, in particolare occorre bilanciare: - i fabbisogni prevedibili di azoto delle colture; - gli apporti alle colture di azoto proveniente dal terreno e dalle fertilizzazioni. 88
89 Piano Utilizzazione Agronomica Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) contiene le informazioni utili per la valutazione dei fabbisogni delle colture al fine di calcolare le quantità di azoto da applicare al terreno. E necessario, prima della redazione del PUA, individuare e suddividere i terreni aziendali in appezzamenti omogenei. Per appezzamento omogeneo si intende quella porzione delle superficie aziendale uniforme per caratteristiche dei suoli, avvicendamento colturale, tecniche colturali e rese. Un azienda può presentare uno o più appezzamenti omogenei. Il numero di appezzamenti omogenei presenti in azienda potrà essere individuato in base a: - caratteristiche fisico-chimiche; - ordinamento colturale; - fertilizzazione ordinaria. Le caratteristiche chimico-fisiche dei suoli possono essere desunte da indagini territoriali effettuate o da analisi effettuate ad hoc (es. indagini pedologiche effettuate dall ERSA). Le determinazioni riguardano i seguenti parametri: tessitura, ph, Calcare totale e attivo, sostanza organica, azoto totale, rapporto C/N, fosforo assimilabile, capacità di scambio cationico, potassio scambiabile, sodio scambiabile. I referti analitici costituiscono parte integrante del PUA. Potranno essere impiegate anche analisi eseguite nei cinque anni precedenti la predisposizione del PUA. 89
90 Calcolo dei fabbisogni di azoto ERSA Piano Utilizzazione Agronomica Per determinare l impiego di metodi del bilancio dell azoto, si applica la seguente equazione: Nc + Nf + An + (Kc x Fc) + (Ko x Fo) = Y x B dove: Nc = Disponibilità di azoto da precessioni colturali Nf = Disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti ed è pari ad una percentuale minima del 30% dell azoto apportato An = Apporti naturali consistenti in fornitura di azoto dal suolo e fornitura di azoto da deposizioni atmosferiche Kc = Coefficiente di efficienza relativo ai concimi chimici Fc = Quantità di N apportata con concime chimico e minerale Ko = Coefficiente di efficienza relativo ai concimi organici (Fo) Fo = Quantità di N apportata con fertilizzanti organici (letame, liquame, separato liquido e separato solido) Y = B = Produzione prevista t/ha Asportazioni unitarie kg N/t 90
91 Grazie per l attenzione 91
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