ORIENTAMENTI. Visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.

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1 L 347/37 ORIENTAMENTI INDIRIZZO (UE) 2016/2249 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 3 novembre 2016 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/34) (rifusione) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, Visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, Visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4, visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del secondo e terzo trattino dell'articolo 46.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, considerando quanto segue: (1) L'Indirizzo BCE/2010/20 ( 1 ) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. Poiché ora esso deve essere nuovamente modificato, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. (2) Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è soggetto a obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»). (3) Ai sensi dell'articolo 26.3 dello statuto del SEBC, il Comitato esecutivo redige uno stato patrimoniale consolidato del SEBC a fini analitici e operativi. (4) Ai sensi dell'articolo 26.4 dello Statuto del SEBC, per l'applicazione dell'articolo 26 il Consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali (BCN). (5) La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, alla remunerazione dei crediti ovvero dei debiti netti interni all'eurosistema che derivano dalla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'eurosistema e al reddito monetario dovrebbe essere armonizzata nelle situazioni contabili annuali pubblicate dalle BCN, HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO: 1. Ai fini del presente indirizzo: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni a) per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro; b) per «fini della rilevazione e della rendicontazione contabile dell'eurosistema» si intendono i fini ai quali la BCE redige le situazioni contabili elencate nell'allegato I conformemente agli articoli 15 e 26 dello Statuto del SEBC; ( 1 ) Indirizzo BCE/2010/20 dell'11 novembre 2010, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (GU L 35 del , pag. 31).

2 L 347/ c) per «entità che redige il bilancio» si intende la BCE o una BCN; d) per «data di rivalutazione trimestrale» si intende l'ultimo giorno di un trimestre; e) per «anno della sostituzione del contante» s'intende un periodo di 12 mesi decorrente dalla data in cui le banconote e le monete in euro acquistano corso legale nello Stato membro la cui moneta è l'euro; f) per «schema di distribuzione delle banconote» si intendono le percentuali risultanti dal calcolo della quota della BCE sull'emissione totale di banconote in euro e dall'applicazione dello schema di capitale sottoscritto alla quota delle BCN sul suddetto totale, ai sensi della decisione BCE/2010/29 ( 1 ) relativa all'emissione delle banconote in euro; g) per «consolidamento» s'intende il procedimento contabile mediante il quale i dati finanziari di entità giuridiche distinte vengono aggregati come se queste costituissero un'unica entità; h) per «ente creditizio» si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), sottoposto alla vigilanza di un'autorità competente; ovvero b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato che sia soggetto a controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente; 2. Le definizioni di altri termini tecnici utilizzati nel presente indirizzo sono contenute nell'allegato II. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente indirizzo si applica alla BCE e alle BCN ai fini della rilevazione e della rendicontazione contabile dell'eurosistema. 2. L'ambito di applicazione del presente indirizzo è limitato al regime della rilevazione e della rendicontazione contabile dell'eurosistema previsto dallo Statuto del SEBC. Pertanto, esso non si applica alla attività di rendicontazione in ambito nazionale delle BCN e ai loro bilanci. A fini di coerenza e comparabilità fra il regime dell'eurosistema e quelli nazionali, si raccomanda alle BCN di conformarsi alle regole stabilite nel presente indirizzo, per quanto possibile, nello svolgimento della propria attività di rendicontazione in ambito nazionale e nei propri bilanci. Si applicano le seguenti caratteristiche qualitative: Articolo 3 Caratteristiche qualitative 1) realtà economica e trasparenza: i metodi contabili e la rendicontazione finanziaria rispecchiano la realtà economica, sono trasparenti e soddisfano i requisiti qualitativi di comprensibilità, significatività, attendibilità e comparabilità. Le operazioni sono contabilizzate e rappresentate secondo la loro essenza e realtà economica e non soltanto secondo la loro forma giuridica; 2) prudenza: la valutazione delle attività e passività e la rilevazione delle componenti reddituali sono effettuate in modo prudente. Nel contesto del presente indirizzo, ciò implica che le plusvalenze non realizzate non vengano rilevate come reddito nel conto economico, ma vengano iscritte direttamente in un conto di rivalutazione e che le minusvalenze non realizzate siano imputate al conto economico di fine esercizio se eccedono precedenti plusvalenze non realizzate da rivalutazione iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione. Le riserve nascoste o le dichiarazioni deliberatamente scorrette di voci nello stato patrimoniale e nel conto economico non rispondono alla presunzione di prudenza; 3) rilevanza: scostamenti dalle regole contabili, compresi quelli che incidono sul calcolo del conto economico delle singole BCN e della BCE, sono ammessi solo se possono essere ragionevolmente ritenuti irrilevanti nel contesto generale e nella presentazione del bilancio dell'entità che redige il bilancio; 4) coerenza e comparabilità: i criteri per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale e la rilevazione delle componenti reddituali sono applicati con coerenza, in termini di uniformità e di continuità metodologica, nell'ambito dell'eurosistema, al fine di assicurare la comparabilità dei dati contenuti nelle situazioni contabili. ( 1 ) Decisione BCE/2010/29 del 13 dicembre 2010 relativa all'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 35 del , pag. 26). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del , pag. 1).

3 L 347/39 Articolo 4 Principi contabili fondamentali Si applicano i seguenti principi contabili fondamentali: 1) continuità operativa: i conti sono redatti secondo il criterio della continuità operativa; 2) competenza: i redditi e le spese sono rilevati nel periodo contabile in cui essi sono conseguiti o sostenuti e non nel momento in cui hanno luogo gli effettivi incassi o esborsi; 3) considerazione dei fatti successivi alla data di chiusura del bilancio: le attività e le passività sono oggetto di aggiustamenti relativi ad eventi che si manifestano fra la data di riferimento del bilancio e quella in cui il bilancio stesso è approvato dagli organi competenti, qualora tali fatti incidano sulla condizione delle attività e passività alla predetta data di riferimento del bilancio. Non hanno luogo aggiustamenti delle attività e passività, ma di esse viene data debita notizia, se non incidono sulla condizione delle attività e delle passività alla medesima data ma sono di rilevanza tale che la loro mancata indicazione influirebbe sulla capacità degli utilizzatori del bilancio di compiere valutazioni e assumere decisioni appropriate. Articolo 5 Criterio economico e criterio di cassa 1. Il criterio economico è adottato come base per iscrivere le operazioni in valuta estera, gli strumenti finanziari denominati in valuta estera e i relativi ratei e risconti. Sono state sviluppate due tecniche differenti per attuare tale criterio: a) il «metodo ordinario» di cui ai capitoli III e IV e nell'allegato III; e b) il «metodo alternativo» di cui all'allegato III. 2. Le operazioni in titoli, ivi inclusi gli strumenti azionari denominati in valuta estera, possono continuare ad essere iscritte in base al criterio di cassa. I relativi interessi maturati, inclusi i premi o gli sconti, sono iscritti su base giornaliera dalla data di regolamento a pronti. 3. Le BCN, per l'iscrizione in bilancio di operazioni specifiche denominate in euro, di strumenti finanziari e dei relativi ratei e risconti, possono utilizzare sia il criterio economico, sia quello di cassa. 4. Fatta eccezione per le rettifiche contabili di fine trimestre e di fine esercizio e per le voci riportate sotto «Altre attività» e «Altre passività», gli importi presentati come parte della situazione contabile giornaliera ai fini della rilevazione e rendicontazione contabile dell'eurosistema, devono rappresentare solo i movimenti di cassa nelle poste di bilancio. A fine trimestre e a fine esercizio, l'ammortamento è altresì incluso nel valore contabile dei titoli. Articolo 6 Rilevazione di attività e passività Le attività ovvero le passività finanziarie o di altro tipo sono rilevate nello stato patrimoniale dell'entità che redige il bilancio solo quando: 1) è probabile che i futuri benefici economici connessi all'attività o alla passività affluiscano all'entità che redige il bilancio, o defluiscano dalla stessa; 2) sostanzialmente tutti i rischi e i benefici connessi con l'attività o la passività sono stati trasferiti all'entità che redige il bilancio; 3) il costo o il valore dell'attività per l'entità che redige il bilancio, ovvero l'ammontare dell'obbligazione, può essere misurato in modo attendibile.

4 L 347/ CAPO II COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE Articolo 7 Composizione dello stato patrimoniale La composizione dello stato patrimoniale della BCE e delle BCN ai fini della rilevazione e della rendicontazione contabile dell'eurosistema si basa sulla struttura stabilita nell'allegato IV. Articolo 8 Fondo di accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell'oro Tenuta in debita considerazione la natura delle attività delle BCN, una BCN può costituire nel proprio stato patrimoniale un accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell'oro. La BCN decide sull'ammontare e sull'utilizzo dell'accantonamento in base ad una stima motivata dell'esposizione al rischio della BCN stessa. Articolo 9 Regole di valutazione dello stato patrimoniale 1. Se non specificato altrimenti nell'allegato IV, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale vengono utilizzati i tassi e i prezzi correnti di mercato. 2. La rivalutazione di posizioni in oro, di strumenti denominati in valuta estera, di titoli (diversi dai titoli classificati come detenuti fino a scadenza, dai titoli non negoziabili, e dai titoli detenuti per finalità di politica monetaria che sono contabilizzati al costo ammortizzato), così come di strumenti finanziari, sia in bilancio sia fuori bilancio, è effettuata alla data della rivalutazione trimestrale ai tassi e prezzi medi di mercato. Ciò non preclude che le entità che redigono il bilancio rivalutino i propri portafogli più frequentemente a fini interni, a condizione che durante il trimestre rilevino le voci nelle loro situazioni contabili solo al valore di negoziazione. 3. Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra le differenze da rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì è contabilizzata un'unica differenza da rivalutazione dell'oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro, derivante dal cambio euro/dollaro statunitense alla data della rivalutazione trimestrale. La rivalutazione è effettuata separatamente per ogni valuta per le posizioni in valuta estera, comprese le operazioni in bilancio e fuori bilancio. Ai fini del presente articolo, le quote di diritti speciali di prelievo (DSP), comprese le singole consistenze designate nelle valute estere sottostanti il paniere dei DSP, sono trattate come un'unica posizione. Per i titoli, la rivalutazione è effettuata separatamente per ogni singolo codice, vale a dire per lo stesso tipo/numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN), mentre le opzioni incorporate non sono separate a fini valutativi. I titoli detenuti per finalità di politica monetaria o ricompresi nelle voci «Altre attività finanziarie» o «Varie» sono trattati come disponibilità separate. 4. Le rivalutazioni contabilizzate sono stornate al termine del trimestre successivo, fatta eccezione per le minusvalenze non realizzate imputate al conto economico di fine esercizio; durante il trimestre le operazioni sono segnalate in base ai prezzi e ai tassi di negoziazione. 5. I titoli negoziabili detenuti per finalità di politica monetaria sono trattati come disponibilità separate e valutati al prezzo di mercato o al costo ammortizzato (tenendo conto di eventuali riduzione durevoli di valore), secondo considerazioni di politica monetaria. 6. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza sono trattati come disponibilità separate, valutati al costo ammortizzato tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore. Il medesimo trattamento si applica ai titoli non negoziabili. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza possono essere venduti prima della loro scadenza: a) se la quantità venduta è considerata non significativa rispetto all'ammontare totale del portafoglio titoli detenuto fino a scadenza; b) se i titoli sono venduti durante il mese precedente la data di scadenza; c) in circostanze eccezionali, quali un deterioramento significativo del merito di credito dell'emittente.

5 L 347/41 Articolo 10 Operazioni temporanee 1. Un'operazione temporanea effettuata in base ad un'operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine è iscritta nel passivo dello stato patrimoniale come un deposito ricevuto garantito, mentre il valore dato in garanzia rimane iscritto nell'attivo del medesimo stato patrimoniale. I titoli ceduti che devono essere riacquistati nell'ambito dell'operazione in questione sono considerati dall'entità che redige il bilancio, che è tenuta a riacquistarli, come ancora facenti parte del portafoglio da cui provengono. 2. Un'operazione temporanea effettuata in base a un'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine è iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale, come erogazione di un prestito garantito, per l'ammontare del prestito stesso. I titoli acquisiti nell'ambito dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine non sono rivalutati, e nel conto economico dell'entità che redige il bilancio che ha erogato i fondi non figurano profitti o perdite relativi ai titoli stessi. 3. Nel caso di operazioni di prestito di titoli, questi ultimi rimangono iscritti nello stato patrimoniale del prestatore. Le modalità di contabilizzazione delle operazioni di prestito titoli per le quali è fornita una garanzia sotto forma di contante sono uguali a quelle prescritte per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine. Le operazioni di prestito titoli per le quali è fornita una garanzia sotto forma di titoli sono iscritte nello stato patrimoniale solo se il contante: a) è scambiato come parte del processo di regolamento; e b) rimane su un conto del prestatore o del prestatario. Il prestatario, nel caso in cui nel frattempo i titoli siano stati venduti, rappresenta una passività per il ritrasferimento di tali titoli. 4. Le operazioni garantite in oro sono trattate come operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine. Le variazioni dell'ammontare dell'oro connesse con queste operazioni garantite non sono iscritte nelle situazioni contabili e la differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine è contabilizzata in base al criterio di competenza. 5. Le operazioni temporanee, incluse le operazioni di prestito titoli, effettuate in base a un programma di prestito titoli automatizzato, sono iscritte nello stato patrimoniale, come minimo, alla fine del periodo di rendicontazione laddove la garanzia sia fornita in forma di contante depositato su un conto della relativa BCN o della BCE e tale contante non risulti ancora investito. Articolo 11 Strumenti azionari negoziabili 1. Il presente articolo si applica agli strumenti azionari negoziabili, vale a dire azioni ordinarie o fondi di investimento azionario, sia per le operazioni effettuate direttamente dall'entità che redige il bilancio o da un suo agente, con l'esclusione delle attività effettuate per fondi pensione, interessi da partecipazione, investimenti in controllate o interessi rilevanti. 2. Gli strumenti azionari denominati in valuta estera e inclusi sotto «Altre attività» non fanno parte della posizione complessiva in valuta ma fanno parte di una separata consistenza in valuta. Il calcolo dei relativi profitti e perdite sui cambi può essere effettuato con il metodo del costo medio netto oppure con il metodo del costo medio. 3. La rivalutazione dei portafogli azionari è effettuata conformemente all'articolo 9, paragrafo 3. La rivalutazione avviene voce per voce. Per i fondi di investimento azionario, la rivalutazione del prezzo è calcolata su base netta e non su base individuale azione per azione. Non vi è compensazione tra le diverse azioni ordinarie o tra i diversi fondi di investimento azionario. 4. Le operazioni sono riportate nello stato patrimoniale al prezzo dell'operazione. 5. La commissione per l'intermediazione può essere iscritta come un costo inerente all'operazione da includere nel costo dell'attività, oppure come una spesa nel conto economico. 6. L'importo del dividendo distribuito è incluso nel costo dello strumento azionario. Alla data di stacco del dividendo, l'importo del dividendo distribuito può essere trattato come voce separata, finché il pagamento dello stesso non sia stato ancora ricevuto.

6 L 347/ Gli importi maturati sui dividendi non sono registrati a fine periodo, in quanto si riflettono già sul prezzo di mercato degli strumenti azionari, con eccezione delle azioni quotate ex dividendo. 8. I diritti di sottoscrizione sono considerati come attività separate quando avviene l'emissione. Il costo di acquisto è calcolato sulla base dell'attuale costo medio delle azioni, del prezzo di esercizio delle nuove azioni e della proporzione tra le vecchie e le nuove azioni. In alternativa, il prezzo del diritto di sottoscrizione può basarsi sul suo valore di mercato, sull'attuale costo medio dell'azione e sul prezzo di mercato dell'azione, prima dell'emissione del diritto di sottoscrizione. Articolo 12 Copertura del rischio di tasso d'interesse sui titoli mediante strumenti derivati 1. Per copertura del rischio di tasso d'interesse su un titolo mediante uno strumento derivato si intende la designazione di uno strumento derivato tale per cui variazioni del suo fair value (valore equo) compensino le variazioni stimate del fair value del titolo derivanti da oscillazioni del tasso d'interesse. 2. Gli strumenti coperti e di copertura sono rilevati conformemente alle disposizioni generali, alle regole di valutazione, alla rilevazione delle componenti reddituali e ai requisiti relativi ai singoli strumenti stabiliti nel presente indirizzo e trattati in conformità ad essi. 3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, 9, paragrafo 4, 15, paragrafi 1 e 2, all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera d), nonché all'articolo 17, paragrafo 2, può applicarsi, per la valutazione dei titoli coperti e degli strumenti derivati di copertura, il seguente trattamento alternativo: a) il titolo e lo strumento derivato sono entrambi rivalutati e iscritti nello stato patrimoniale al loro valore di mercato di fine trimestre. Il seguente approccio valutativo asimmetrico è applicato all'importo netto di plusvalenze ovvero minusvalenze non realizzate sugli strumenti coperti e di copertura: i) una minusvalenza netta non realizzata è iscritta nel conto economico a fine esercizio e se ne raccomanda l'ammortamento nell'arco della vita residua dello strumento coperto; e ii) una plusvalenza netta non realizzata è registrata in un conto di rivalutazione ed è stornata alla successiva data di rivalutazione; b) copertura di un titolo già posseduto: se il costo medio del titolo coperto è diverso dal prezzo di mercato del titolo all'inizio della copertura, si applica il seguente trattamento: i) le plusvalenze non realizzate sul titolo a tale data sono registrate in un conto di rivalutazione mentre le minusvalenze non realizzate sono iscritte nel conto economico; e ii) le disposizioni di cui al punto a) si applicano ai mutamenti del valore di mercato successivi alla data di inizio del rapporto di copertura; c) si raccomanda che il saldo dei premi e degli sconti non ammortizzati alla data di costituzione della copertura, venga ammortizzato nell'arco della vita residua dello strumento coperto. 4. Se la contabilità di copertura è interrotta, il titolo e lo strumento derivato che siano rimasti iscritti nei libri contabili dell'istituto dichiarante sono valutati come strumenti a sé stanti a partire dalla data di interruzione, conformemente alle disposizioni generali stabilite nel presente indirizzo. 5. Il trattamento alternativo di cui al paragrafo 3 può essere applicato solo se: a) all'inizio della copertura esiste una documentazione formale relativa alla relazione di copertura e agli obiettivi e alla strategia di gestione del rischio per l'avvio della copertura. Tale documentazione include: i) l'identificazione dello strumento derivato utilizzato come strumento di copertura; ii) l'identificazione del relativo titolo coperto; e iii) una valutazione dell'efficacia dello strumento derivato ai fini della compensazione dell'esposizione alle variazioni del fair value del titolo attribuibili al rischio di tasso di interesse;

7 L 347/43 b) si ritiene che la copertura sia altamente efficace e l'efficacia della copertura deve poter essere misurata in maniera attendibile. Devono essere sottoposte a valutazione tanto l'efficacia attesa che quella retrospettiva. Si raccomanda che: i) l'efficacia attesa sia misurata comparando le variazioni del fair value della voce coperta verificatesi in passato con le variazioni del fair value dello strumento di copertura verificatesi in passato, o dimostrando un'elevata correlazione statistica tra il fair value dello strumento coperto e il fair value dello strumento di copertura; e ii) l'efficacia retrospettiva sia dimostrata quando il rapporto tra l'utile effettivo o la perdita effettiva realizzati sulla voce coperta e la perdita effettiva o l'utile effettivo realizzati sullo strumento di copertura sia compreso tra l'80 % e il 125 %. 6. Alla copertura di un gruppo di titoli si applicano le seguenti disposizioni: titoli aventi un tasso d'interesse simile possono essere aggregati come un gruppo e coperti come tali solo quando: a) i titoli hanno durata simile; b) il gruppo di titoli soddisfa i termini della valutazione di efficacia attesa e retrospettiva; c) si prevede che il mutamento del fair value attribuibile al rischio coperto per ogni titolo del gruppo sia all'incirca proporzionale al mutamento complessivo del fair value attribuibile al rischio coperto del gruppo di titoli. Articolo 13 Strumenti sintetici 1. Gli strumenti combinati per formare uno strumento sintetico sono riconosciuti e trattati separatamente dagli altri strumenti, in conformità delle disposizioni generali, delle norme di valutazione, della rilevazione delle componenti del reddito e dei requisiti relativi a strumenti specifici stabiliti nel presente indirizzo. 2. In deroga all'articolo 3, lettera b), e agli articoli 9, paragrafo 4, 15, paragrafo 1, e 17, paragrafo 2, per la valutazione degli strumenti sintetici, si possono applicare i seguenti trattamenti contabili alternativi: a) le plusvalenze e le minusvalenze non realizzate di strumenti combinati per formare uno strumento sintetico si compensano tra loro a fine esercizio. In tal caso, le plusvalenze nette non realizzate sono iscritte in un conto di rivalutazione. Le minusvalenze nette non realizzate sono iscritte nel conto economico nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze nette iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione; b) i titoli detenuti come parte di uno strumento sintetico non fanno parte delle consistenze di questi titoli, ma fanno parte di una consistenza distinta; c) le minusvalenze non realizzate imputate al conto economico di fine esercizio e le plusvalenze non realizzate corrispondenti vengono ammortizzate separatamente negli esercizi successivi. 3. Se uno degli strumenti combinati scade, è venduto, estinto o esercitato, l'entità che redige il bilancio cessa il trattamento alternativo di cui al paragrafo 2 e storna immediatamente qualsiasi utile da valutazione non ammortizzato accreditato sul conto economico negli esercizi precedenti. 4. Il trattamento alternativo specificato al paragrafo 2 può essere applicato solo se: a) i singoli strumenti sono gestiti e sono valutati per il loro rendimento come un unico strumento combinato, sulla base di una strategia di gestione del rischio o di investimento; b) al momento della rilevazione iniziale, i singoli strumenti sono strutturati e designati come uno strumento sintetico; c) l'applicazione del trattamento alternativo elimina o riduce sensibilmente un'incoerenza valutativa (valutation mismatch) che potrebbe aver luogo se venissero applicate le disposizioni generali indicate nel presente indirizzo a livello di singolo strumento; d) è disponibile la documentazione formale che consente la realizzazione delle condizioni previste nelle precedenti lettere a), b) e c).

8 L 347/ Articolo 14 Banconote 1. Per l'attuazione dell'articolo 49 dello statuto del SEBC, le banconote di altri Stati membri la cui moneta è l'euro detenute da una BCN non sono contabilizzate come banconote in circolazione, ma come saldi interni all'eurosistema. La procedura per il trattamento delle banconote di altri Stati membri la cui moneta è l'euro è la seguente: a) la BCN che riceve banconote denominate in valute nazionali dell'area dell'euro emesse da un'altra BCN notifica giornalmente alla BCN emittente il valore delle banconote pagate che devono essere scambiate, a meno che l'ammontare giornaliero sia di modesta entità. La BCN emittente effettua il corrispondente pagamento in favore della BCN ricevente attraverso il sistema TARGET2; e b) la rettifica dei dati relativi all'ammontare delle «banconote in circolazione» è apportata nei libri contabili della BCN emittente al ricevimento della suddetta notifica. 2. L'ammontare delle «banconote in circolazione» nello stato patrimoniale delle BCN è il risultato di tre componenti: a) il valore non rettificato delle banconote in euro in circolazione, incluse le banconote dell'anno di sostituzione del contante denominate in valuta nazionale dell'area dell'euro per la BCN che adotta l'euro, che deve essere calcolato secondo uno dei due metodi seguenti: Metodo A: B = P D N S Metodo B: B = I R N dove: B è il valore non rettificato delle «banconote in circolazione»; P è il valore delle banconote prodotte o ricevute dalla stamperia incaricata o da altre BCN; D è il valore delle banconote distrutte; N è il valore delle banconote nazionali della BCN emittente detenute da altre BCN (notificate ma non ancora rimpatriate); I è il valore delle banconote immesse in circolazione; R è il valore delle banconote ricevute; S è il valore delle scorte di banconote giacenti o conservate nel caveau; b) meno l'ammontare del credito non remunerato nei confronti della banca ECI relativo al programma di custodia di banconote in euro (Extended Custodial Inventory ECI), nel caso di trasferimento di proprietà delle banconote collegate al programma ECI; c) più o meno l'ammontare delle rettifiche risultanti dall'applicazione dello schema di distribuzione delle banconote. CAPO III RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDUALI Articolo 15 Rilevazione delle componenti reddituali 1. Per la rilevazione delle componenti reddituali si applicano le seguenti regole: a) gli utili e le perdite realizzati sono imputati al conto economico; b) le plusvalenze non realizzate non sono rilevate come reddito, bensì iscritte direttamente in un conto di rivalutazione; c) a fine esercizio le minusvalenze non realizzate sono iscritte nel conto economico nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze da rivalutazione iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione; d) le minusvalenze non realizzate imputate al conto economico non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di nuove plusvalenze non realizzate;

9 L 347/45 e) non viene effettuata alcuna compensazione di minusvalenze non realizzate relative a un titolo, o a una valuta o a disponibilità di oro, con plusvalenze non realizzate riguardanti altri titoli, valute o oro; f) a fine anno le perdite dovute a riduzioni durevoli di valore (impairment) sono imputate al conto economico e non vengono stornate negli esercizi successivi, a meno che la riduzione durevole di valore non diminuisca e tale diminuzione possa essere collegata ad un evento osservabile avvenuto dopo la registrazione iniziale della perdita. 2. I premi o gli sconti relativi ai titoli emessi e acquistati sono calcolati e rappresentati come interessi attivi e vengono ammortizzati nell'arco della vita residua dei titoli, secondo il metodo a quote costanti oppure secondo quello del tasso interno di rendimento (TIR). Il metodo TIR, tuttavia, è obbligatorio per i titoli a sconto con vita residua superiore a un anno al momento dell'acquisizione. 3. I ratei e risconti a fronte di attività e passività finanziarie, ad esempio per interessi maturati e premi o sconti ammortizzati denominati in valuta estera sono calcolati e contabilizzati giornalmente, sulla base degli ultimi tassi disponibili. I ratei e risconti a fronte di attività e passività finanziarie denominati in euro sono calcolati e contabilizzati almeno trimestralmente. I ratei e risconti per altre voci sono calcolati e contabilizzati almeno annualmente. 4. Le entità che redigono il bilancio segnalano i dati al valore di negoziazione durante il trimestre, a prescindere dalla frequenza del calcolo dei ratei e risconti, ma nel rispetto delle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo I ratei e risconti denominati in valuta estera sono convertiti al tasso di cambio della data di registrazione e hanno un impatto sulla posizione in valuta. 6. In generale, per il calcolo dei ratei e risconti durante l'esercizio si possono applicare gli usi locali, ossia possono essere calcolati fino all'ultimo giorno lavorativo o di calendario del trimestre. Tuttavia, a fine esercizio la data di riferimento obbligatoria è il 31 dicembre. 7. I deflussi di valuta che comportano una variazione della consistenza in una data valuta possono dare luogo alla realizzazione di utili o perdite sui cambi. Articolo 16 Costo delle operazioni 1. Al costo delle operazioni si applicano le seguenti norme generali: a) per l'oro, gli strumenti valutari e i titoli è adottato il metodo del costo medio giornaliero, al fine di determinare il costo di acquisto di voci vendute, tenendo conto degli effetti delle oscillazioni dei tassi di cambio e dei prezzi; b) il costo medio dell'attività o della passività è diminuito o aumentato delle minusvalenze non realizzate imputate al conto economico di fine esercizio; c) nel caso di acquisto di titoli con cedola, l'importo dell'interesse cedolare riconosciuto al venditore è trattato come voce distinta. Nel caso di titoli denominati in valuta estera, esso è ricompreso nelle disponibilità in valuta, ma non incide sul costo medio del titolo o della relativa valuta. 2. Ai titoli si applicano le seguenti norme specifiche: a) le operazioni sono iscritte al prezzo di negoziazione e contabilizzate al corso secco; b) le commissioni di custodia e gestione, le commissioni di conto corrente e gli altri oneri indiretti non sono considerati costi dell'operazione e vengono imputati al conto economico. Tali oneri non concorrono a determinare il costo medio di una determinata attività; c) i proventi sono iscritti al lordo, contabilizzando separatamente le ritenute fiscali e gli altri oneri tributari; d) ai fini del calcolo del costo medio di acquisizione di un titolo sussistono due possibilità alternative: i) tutti gli acquisti effettuati durante il giorno vengono aggiunti, al prezzo di acquisto, alla consistenza del giorno precedente, così da ottenere un nuovo costo medio ponderato prima di considerare le vendite effettuate nel giorno di cui trattasi; oppure ii) vengono considerati i singoli acquisti e vendite di titoli nell'ordine in cui essi hanno avuto luogo durante il giorno, al fine di calcolare il costo medio modificato.

10 L 347/ Per l'oro e le valute estere si applicano le seguenti norme specifiche: a) le operazioni in una valuta estera che non comportano alcuna variazione nella consistenza in quella valuta sono convertite in euro, utilizzando il tasso di cambio della data di contrattazione o di regolamento, e non incidono sul costo di acquisizione di tale consistenza; b) le operazioni in una valuta estera che comportano una variazione nella consistenza di quella valuta sono convertite in euro utilizzando il tasso di cambio della data di contrattazione; c) il regolamento degli importi risultanti dalle operazioni temporanee in titoli denominati in valuta estera o in oro non si ritiene comporti una modifica nella disponibilità di quella valuta o dell'oro; d) gli incassi e gli esborsi effettivi sono convertiti al tasso di cambio del giorno in cui ha luogo il regolamento; e) laddove esista una posizione lunga, gli afflussi netti di valute estere e di oro effettuati nel corso di un dato giorno sono sommati, al tasso medio o al prezzo dell'oro degli afflussi di quel giorno di ogni singola valuta e dell'oro, alla rispettiva consistenza del giorno precedente, al fine di determinare un nuovo costo medio ponderato. In caso di deflussi netti, il calcolo degli utili o delle perdite realizzati è basato sul costo medio delle rispettive consistenze in valuta o in oro del giorno precedente, cosicché il costo medio rimanga invariato. Anche le differenze in termini di tasso medio di cambio/prezzo medio dell'oro relative alle acquisizioni e cessioni effettuate nel corso della medesima giornata danno luogo a utili o perdite realizzati da negoziazione. Qualora sussista una posizione debitoria in oro o in una data valuta, si applica un trattamento inverso rispetto a quello dinanzi descritto. Pertanto, il costo medio della posizione debitoria è influenzato dai deflussi netti, mentre gli afflussi netti sono portati in diminuzione della posizione al costo medio ponderato esistente, e si traducono utili o perdite realizzati; f) i costi per le operazioni in valuta estera e gli altri oneri generali sono imputati al conto economico. CAPO IV NORME CONTABILI PER GLI STRUMENTI FINANZIARI «FUORI BILANCIO» Articolo 17 Regole generali 1. Le operazioni a termine in cambi, la componente a termine delle operazioni di swap su valute estere e gli altri strumenti finanziari in valuta che comportano uno scambio di valute a una data futura sono ricompresi nelle posizioni nette in valuta estera ai fini del calcolo dei costi medi e degli utili e perdite in valuta. 2. Gli swap su tassi d'interesse, i futures, i contratti su tassi a termine (forward rate agreement), gli altri strumenti finanziari su tassi d'interesse e le opzioni, ad eccezione delle opzioni incorporate nei titoli, vengono contabilizzati e rivalutati considerando ogni singola operazione come a sé stante. Tali strumenti vengono trattati separatamente dalle voci iscritte in bilancio. 3. Gli utili e le perdite derivanti dagli strumenti finanziari «fuori bilancio» sono rilevati e trattati secondo modalità analoghe a quelli derivanti dagli strumenti finanziari iscritti in bilancio. Articolo 18 Operazioni a termine in valuta estera 1. Gli acquisti e le vendite a termine vengono rilevati in conti «fuori bilancio», dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al tasso di cambio a pronti dell'operazione a termine. Gli utili e le perdite realizzati sulle operazioni di vendita sono calcolati utilizzando il costo medio della posizione in valuta alla data di contrattazione, secondo il procedimento di compensazione giornaliera tra acquisti e vendite. 2. La differenza fra i tassi di cambio a pronti e a termine è trattata come interesse passivo o attivo in base al principio della competenza. 3. Alla data di regolamento sono stornate le registrazioni nei conti «fuori bilancio». 4. La posizione in valuta è influenzata da operazioni a termine dalla data di contrattazione al tasso a pronti.

11 L 347/47 5. Le posizioni a termine sono valutate congiuntamente alle posizioni a pronti nella stessa valuta, compensando le eventuali differenze risultanti per la valuta stessa. I saldi passivi netti sono imputati al conto economico qualora essi eccedano precedenti utili da rivalutazione iscritti nel conto di rivalutazione. I saldi attivi netti sono iscritti nel conto di rivalutazione. Articolo 19 Swap in valuta 1. Gli acquisti e le vendite a termine e a pronti sono rilevati in bilancio alla relativa data di regolamento. 2. Gli acquisti e le vendite a termine e a pronti vengono rilevati in conti «fuori bilancio», dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al tasso di cambio a pronti delle operazioni. 3. Le operazioni di vendita sono rilevate al tasso di cambio a pronti delle operazioni. Pertanto non ne derivano né utili né perdite. 4. La differenza fra i tassi di cambio a pronti e a termine viene considerata alla stregua di interesse passivo o attivo e contabilizzata in base al principio della competenza sia per gli acquisti che per le vendite. 5. Alla data di regolamento sono stornate le registrazioni nei conti «fuori bilancio». 6. Le posizioni in valuta estera cambiano solo come risultato di ratei e risconti denominati in valuta estera. 7. La posizione a termine è valutata congiuntamente alla relativa posizione a pronti. Articolo 20 Contratti futures 1. I contratti futures sono iscritti alla data di negoziazione in conti fuori bilancio. 2. Il margine iniziale di garanzia è iscritto come attività distinta se depositato in contanti. Se depositato sotto forma di titoli, esso non comporta variazioni nello stato patrimoniale. 3. Le modifiche giornaliere nei margini di variazione sono imputate al conto economico e incidono sulla posizione in valuta. La medesima procedura si applica al giorno di chiusura della posizione aperta, a prescindere dal fatto che la consegna abbia luogo o meno. Se vi è consegna, la registrazione dell'acquisto o della vendita è effettuata al prezzo di mercato. 4. Le commissioni vengono imputate al conto economico. Articolo 21 Swap sui tassi di interesse 1. Gli swap su tassi di interesse sono iscritti alla data di contrattazione in conti «fuori bilancio». 2. I pagamenti di interessi correnti, sia in entrata che in uscita, vengono iscritti in base al principio della competenza. I pagamenti possono essere liquidati su base netta per swap su tassi di interesse, ma gli interessi attivi e passivi maturati sono segnalati su base lorda. 3. Le commissioni vengono imputate al conto economico. 4. Gli swap su tassi di interesse che non siano compensati attraverso una controparte centrale di compensazione (central clearing counterparty) sono rivalutati individualmente e, se del caso, convertiti in euro al tasso di cambio a pronti. Si raccomanda che minusvalenze non realizzate riportate nel conto economico a fine esercizio siano ammortizzate negli anni successivi decorrenti, nel caso di swap su tassi d'interesse a termine (forward interest rate swap), dalla data di valuta dell'operazione, e che l'ammortamento sia lineare. Le plusvalenze da rivalutazione non realizzate vengono accreditate su un conto di rivalutazione.

12 L 347/ Per gli swap su tassi di interesse compensati attraverso una controparte centrale di compensazione: a) il margine iniziale di garanzia è iscritto come attività distinta se depositato in contanti. Se depositato sotto forma di titoli, esso non comporta variazioni nello stato patrimoniale; b) le modifiche giornaliere nei margini di variazione sono imputate al conto economico e incidono sulla posizione in valuta; c) la componente di interessi maturati è separata dal risultato realizzato e iscritta su base lorda nel conto economico. Articolo 22 Contratti su tassi a termine 1. I contratti su tassi a termine sono iscritti alla data di contrattazione in conti «fuori bilancio». 2. Il pagamento compensativo effettuato da un contraente all'altro alla data di regolamento viene registrato alla data di regolamento nel conto economico. I pagamenti non sono iscritti in base al principio della competenza. 3. Qualora si detengano contratti su tassi a termine in valuta estera, i pagamenti compensativi incidono sulla posizione in valuta. I pagamenti compensativi sono convertiti in euro al tasso di cambio a pronti alla data di regolamento. 4. Tutti i contratti su tassi a termine vengono valutati singolarmente ai prezzi correnti di mercato e, se del caso, convertiti in euro al tasso di cambio a pronti. Le minusvalenze non realizzate imputate al conto economico di fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze non realizzate a meno che lo strumento non sia liquidato o estinto. Le plusvalenze non realizzate da valutazione vengono accreditate su un conto di rivalutazione. 5. Le commissioni vengono imputate al conto economico. Articolo 23 Operazioni in titoli a termine Le operazioni a termine in titoli sono contabilizzate secondo uno dei due metodi seguenti. 1. Metodo A: a) le operazioni a termine in titoli sono iscritte in conti «fuori bilancio», dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al prezzo a termine fissato nel contratto; b) le operazioni in esame non incidono sul costo medio della consistenza del titolo negoziato fino al regolamento; il risultato economico delle vendite a termine è computato alla data di regolamento; c) alla data di regolamento sono stornate le registrazioni nei conti «fuori bilancio» e l'eventuale saldo del conto di rivalutazione è accreditato al conto economico. I titoli acquistati sono contabilizzati al prezzo a pronti alla data di scadenza (prezzo effettivo di mercato), mentre la differenza rispetto al prezzo a termine originario è rilevata come utile o perdita da negoziazione realizzato/a; d) nel caso di titoli denominati in una valuta estera, non si hanno effetti sul costo medio della posizione netta in valuta se l'entità che redige il bilancio detiene già una posizione in quella valuta. Se invece il titolo acquistato a termine è denominato in una valuta nella quale l'entità che redige il bilancio non detiene una posizione, cosicché la valuta stessa deve essere acquistata, si applicano le norme per l'acquisto di valute estere di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera e); e) le posizioni a termine sono valutate singolarmente in base al prezzo di mercato a termine per la rimanente durata dell'operazione. Una perdita da rivalutazione di fine esercizio è addebitata al conto economico, mentre un utile da rivalutazione è accreditato al conto di rivalutazione. Le minusvalenze non realizzate rilevate a conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze non realizzate a meno che lo strumento non sia liquidato o estinto.

13 L 347/49 2. Metodo B: a) le operazioni a termine in titoli sono iscritte in conti «fuori bilancio» dalla data di contrattazione alla data di regolamento al prezzo a termine fissato nel contratto. Alla data di regolamento sono stornate le iscrizioni nei conti «fuori bilancio»; b) a fine trimestre un titolo è rivalutato sulla base della posizione netta risultante dallo stato patrimoniale e dalle vendite dello stesso titolo iscritte nei conti «fuori bilancio». L'ammontare della rivalutazione è pari alla differenza fra tale posizione netta valutata al prezzo di rivalutazione e la stessa posizione valutata al costo medio della posizione risultante dallo stato patrimoniale. A fine trimestre gli acquisti a termine vengono assoggettati al procedimento di rivalutazione descritto all'articolo 9. L'importo della rivalutazione è pari alla differenza fra il prezzo a pronti e il costo medio degli impegni di acquisto; c) il risultato economico di una vendita a termine è iscritto nell'esercizio in cui è stato assunto l'impegno. Tale risultato è pari alla differenza fra il prezzo a termine contrattuale e il costo medio della posizione risultante dal bilancio, o il costo medio degli impegni di acquisto «fuori bilancio» se la posizione iscritta in bilancio è insufficiente al momento della vendita. Articolo 24 Opzioni 1. Le opzioni sono rilevate nei conti «fuori bilancio» dalla data di contrattazione alla data di esercizio o di scadenza al prezzo di esercizio dello strumento sottostante. 2. I premi denominati in valuta estera sono convertiti in euro al tasso di cambio della data del contratto o della data di regolamento. Il premio pagato è rilevato come un'attività separata, mentre quello ricevuto è rilevato come una passività separata. 3. Se l'opzione viene esercitata, lo strumento sottostante è iscritto nello stato patrimoniale al prezzo di esercizio più o meno il valore originario del premio. L'ammontare originario del premio dell'opzione è rettificato sulla base delle minusvalenze non realizzate imputate al conto economico a fine esercizio. 4. Se l'opzione non è esercitata, l'ammontare del relativo premio, rettificato sulla base delle minusvalenze non realizzate relative alla fine dell'esercizio precedente, è imputato al conto economico convertito al tasso di cambio disponibile alla data di scadenza. 5. La posizione in valuta è influenzata dal margine di variazione giornaliero per le opzioni analoghe a futures, da qualunque svalutazione di fine esercizio del premio dell'opzione, dalla contrattazione sottostante alla data di esercizio o, alla data di scadenza, dal premio dell'opzione. Le variazioni giornaliere nei margini di variazione sono imputate al conto economico. 6. Ad eccezione delle opzioni incorporate nei titoli, ogni contratto di opzione è rivalutato singolarmente. Le minusvalenze non realizzate imputate al conto economico non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze non realizzate. Le plusvalenze da valutazione non realizzate vengono accreditate su un conto di rivalutazione. Non vi è compensazione di minusvalenze non realizzate relative ad un'opzione a fronte di plusvalenze relative a qualunque altra opzione. 7. Per l'attuazione del paragrafo 6, i valori di mercato sono costituiti dai prezzi quotati quando tali prezzi sono messi a disposizione dalla borsa, da un operatore di borsa, da un intermediario o soggetti analoghi. Quando i prezzi non sono disponibili, il valore di mercato è determinato attraverso una tecnica di valutazione. Tale tecnica è utilizzata coerentemente nel tempo e deve essere possibile dimostrare che essa produce stime affidabili dei prezzi che sarebbero ottenuti in reali operazioni di mercato. 8. Le commissioni vengono imputate al conto economico. CAPO V OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE Articolo 25 Schemi di rendicontazione 1. Le BCN segnalano i dati alla BCE ai fini della rendicontazione contabile dell'eurosistema conformemente al presente indirizzo.

14 L 347/ Gli schemi di rendicontazione dell'eurosistema contengono tutte le voci specificate nell'allegato IV. In tale allegato è altresì descritto il contenuto delle voci da includere nei vari schemi delle situazioni contabili. 3. Gli schemi delle varie situazioni contabili pubblicate sono conformi a tutti i seguenti allegati: a) allegato V: la situazione contabile consolidata settimanale dell'eurosistema pubblicata dopo la fine del trimestre; b) allegato VI: la situazione contabile consolidata settimanale dell'eurosistema pubblicata nel corso del trimestre; c) allegato VII: lo stato patrimoniale consolidato annuale dell'eurosistema. CAPOLO VI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNUALI PUBBLICATI Articolo 26 Stato patrimoniale e conto economico pubblicati Si raccomanda alle BCN di adattare il proprio stato patrimoniale e il proprio conto economico annuali pubblicati ai modelli riportati rispettivamente nell'allegato VIII e nell'allegato IX. CAPOLO VII REGOLE DI CONSOLIDAMENTO Articolo 27 Regole generali per il consolidamento 1. Lo stato patrimoniale consolidato dell'eurosistema comprende tutte le voci iscritte nello stato patrimoniale della BCE e delle BCN. 2. I documenti di rendicontazione contabile risultanti dal processo di consolidamento devono essere coerenti fra loro. Tutte le situazioni contabili dell'eurosistema sono redatte in modo analogo, applicando gli stessi processi e tecniche di consolidamento. 3. La BCE predispone lo stato patrimoniale consolidato dell'eurosistema. Tale stato patrimoniale consolidato deve tenere conto della necessità che vi siano principi e tecniche contabili uniformi, periodi finanziari coincidenti nell'eurosistema, rettifiche di consolidamento derivanti da operazioni e transazioni interne all'eurosistema e di qualunque modifica nella composizione dell'eurosistema. 4. Tutte le voci dello stato patrimoniale, ad esclusione dei saldi interni all'eurosistema delle BCN e della BCE, sono aggregate ai fini del consolidamento. 5. Nel processo di consolidamento i saldi delle BCN e della BCE verso terzi sono iscritti al lordo. 6. I saldi interni all'eurosistema sono presentati nello stato patrimoniale della BCE e delle BCN in conformità dell'allegato IV. CAPOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 28 Elaborazione, applicazione e interpretazione delle norme 1. Il comitato per le questioni contabili e per il reddito monetario del SEBC è l'organo del SEBC che riferisce al Consiglio direttivo, tramite il Comitato esecutivo, in merito all'elaborazione, all'applicazione e all'attuazione delle norme per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel SEBC. 2. Nell'interpretare le disposizioni del presente indirizzo si tiene conto dei lavori preparatori, dei principi contabili armonizzati dalla legislazione dell'unione e dei principi contabili generalmente accettati.

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