REGOLAMENTO PER LA VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI

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1 REGOLAMENTO PER LA VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI Data prima emissione Data aggiornament o Edizione Revisione Emesso da RGQ Verificato da Gestione Qualità SEDE LEGALE Via C. Tramontano, Pagani (SA) Approvato da Direttore Istituto SEDE OPERATIVA Tel Via C. Tramontano, 66 Fax Pagani (SA) info@accerta.it sito web: Pag. 1 di 9

2 PARTE 1 DEFINIZIONI Nel presente documento si fa rinvio alle definizioni contenute nel DPR 462 del 22/10/2001 e direttiva dell 11/3/2002 e nelle norme UNI EN ISO 9000, UNI CEI EN ISO/IEC (ex UNI CEI EN 45004) e UNI CEI EN Valgono altresì le definizioni di seguito riportate. Reclamo: qualsiasi osservazione dell Organizzazione dall'o.d.c. nello svolgimento delle proprie attività; inerente le procedure poste in essere Ricorso: qualsiasi opposizione da parte dell Organizzazione al contenuto della documentazione avente influenza sul rilascio della certificazione; Organizzazione: la Società certificata o in certificazione; O.d.I.: organismo di ispezione (ACCERTA S.p.A.) Ispezione: esame di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un processo, di un impianto e determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti di carattere generale. di Tipo A : organismo che effettua attività di ispezione in maniera indipendente dalle parti coinvolte ; tale organismo è chiaramente di Parte Terza e, pertanto, deve garantire una gestione non discriminante delle operazioni (imparzialità ed obiettività). Committente di servizio ispettivo o di controllo tecnico (C.S.I.): persona fisica o giuridica indicata con tale denominazione nel contratto di servizio ispettivo o controllo tecnico, per volontà e per conto della quale l attività di controllo è eseguita e che incarica direttamente l organismo ispettivo, specificando l oggetto e l obiettivo del servizio. PARTE 2 - CONDIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO 1. Nel presente Regolamento sono descritte le regole procedurali che regolano i rapporti tra l Organizzazione e l O.d.I., il quale e tenuto ad operare in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC (ex UNI CEI EN 45004), per l attività inerente il servizio di ispezione/controllo. Lo scopo delle attività di ispezione è quello di fornire un rapporto ed un certificato/rapporto di ispezione che attestino la conformità dei parametri di misura, come disciplinato dalle norme tecniche CEI, e, quindi, dell impianto, per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le sacriche atmosferiche e di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici alimentati fino ed oltre 1000V in ambienti di lavoro (con almeno 1 dipendente o un lavoratore ad esso equiparato) in ottemperanza al D.P.R. 22 ottobre 2001 n.462, integrato dalla direttiva dell 11/3/2002 emessa dal Ministero delle Attività Produttive. Il presente documento costituisce il Regolamento di Verifica Periodica e Straordinaria di Impianti Elettrici e definisce e descrive le condizioni e le procedure applicate da per l attività di Ispezione/controllo. In particolare, si tratta delle verifiche periodiche e straordinarie ai seguenti impianti: installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione fino a 1000 V; impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V. 2. Si precisa che, nell esecuzione delle suddette verifiche elettriche, Accerta opera con assoluta indipendenza dalle parti interessate al processo di verifica. In particolare, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'effettuazione delle verifiche stesse, Accerta ed il suo personale non svolgono (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate): attività di progettazione, fabbricazione, manutenzione, installazione, consulenza o servizio relative in maniera specifica agli oggetti sottoposti alle verifiche; Pag. 2 di 9

3 qualsiasi altra attività che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di verifica in questione. Inoltre Accerta garantisce che tutte le parti interessate hanno accesso ai suoi servizi di verifica, senza indebiti condizionamenti o discriminazioni di carattere finanziario o di altro tipo. Quindi, il presente regolamento viene applicato da Accerta in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni che utilizzano i servizi di verifica; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; inoltre l'accesso ai suddetti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di installazioni / dispositivi / impianti già verificati. ART. 2 - ATTIVITÀ DI ISPEZIONE/CONTROLLO 1. L O.d.I. si impegna ad effettuare tutte le valutazioni ritenute necessarie per valutare la conformità alle norme di riferimento di cui al precedente art. 1, nei limiti ed alle condizioni che seguono; 2. Le modalità generali di svolgimento delle verifiche elettriche sono in accordo al DPR 462 del 22/10/2001 e alla direttiva dell 11/3/2002. In particolare, la verifica in campo è preceduta da un esame della documentazione relativa all oggetto della verifica; l esame della documentazione è volto ad accertare che essa sia innanzitutto completa ossia soddisfi tutti i requisiti applicabili; inoltre la documentazione deve essere chiara ossia non deve lasciare adito a dubbi interpretativi, deve essere congruente tra le sue varie parti e deve essere facilmente leggibile. Le modalità dettagliate adottate da Accerta per l'esecuzione delle diverse tipologie di esami, controlli, valutazioni, ecc. previste nei suddetti documenti legislativi sono precisate per quanto ritenuto necessario a giudizio di Accerta in apposite procedure operative; tali procedure di dettaglio sono a disposizione del cliente su sua richiesta, limitatamente al caso specifico di pertinenza. Da parte sua il cliente è impegnato a fornire ai rappresentanti di Accerta incaricati delle attività di verifica la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte consentendo l accesso alle aree in cui si devono svolgere le attività e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento delle stesse. Peraltro il cliente conserva il diritto di fare obiezione sui nominativi degli incaricati da Accerta, nel caso sussista un conflitto di interessi. ART. 3 - ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO/CONTRATTO 1. L Organizzazione comunica in forma scritta l'accettazione del presente Regolamento e delle altre condizioni inerenti l attività dell O.d.I.; quest'ultimo comunica l'accettazione dell'incarico conferito dall Organizzazione, o le ragioni del rifiuto. 2. L Organizzazione può richiedere all O.d.I. ulteriori informazioni riguardanti il sistema di ispezione adottato; l O.d.I. si riserva di richiedere ulteriori notizie a completamento della documentazione ricevuta. 3. L O.d.I. può richiedere modifiche delle condizioni in corso, qualora le ulteriori informazioni acquisite comportino una variazione sul offerta iniziale proposta all Organizzazione. La non accettazione delle nuove condizioni dovrà essere comunicata dall Organizzazione in forma scritta; l O.d.I. avrà la facoltà di considerare tale rifiuto equivalente alla disdetta dal servizio da parte dall Organizzazione. Il silenzio da parte di quest'ultimo è considerato equivalente all accettazione delle nuove condizioni. 4. Le condizioni contrattuali sono da considerarsi valide se le attività di controllo hanno inizio entro 1 (un) anno dalla data della Richiesta di Ispezione; in caso contrario si riserva il diritto di rivedere i termini del contratto. ART. 4 - MODIFICAZIONI E TRASFORMAZIONI 1. Nei casi di fusione, trasformazione, scissione, cambiamento di denominazione o di ragione sociale dell Organizzazione, il contratto continua con la Società che legalmente subentra nei preesistenti impegni contrattuali; 2. Nel caso di modifica dell impianto; 3. Dei casi di cui al precedente punto 1 e 2 deve essere data comunicazione formale all O.d.I.; Pag. 3 di 9

4 4. Ad avvenuta comunicazione l O.d.I. provvederà a valutare l eventuale necessità di effettuare visite straordinarie al prezzo stabilito dall offerta economica secondo tariffario. ART. 5 - RECLAMI 1. L Organizzazione (e comunque qualsiasi fonte esterna) può presentare reclami in forma verbale o scritta aventi ad oggetto suoi rapporti contrattuali con l O.d.I.. 2. Il reclamo è la manifestazione di insoddisfazione dell'organizzazione rispetto ad aspetti amministrativi, tecnici e prestazionali delle attività svolte da. Il reclamo deve essere indirizzato alla Direzione di che provvede a registrarlo (in apposito registro), analizzare la situazione di insoddisfazione descritta e dare una risposta scritta allo scrivente entro 20 giorni dal ricevimento. ART. 6 RICORSI E CONTENZIOSI 1. I ricorsi riguardano comunicazioni dell O.d.I. inerenti al risultato della valutazione della documentazione in sede di analisi documentale e in campo e la decisione sull emissione, il mantenimento, l estensione, la riduzione, la sospensione o l annullamento e il ritiro della certificazione. Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da nell'ambito dello svolgimento delle attività di certificazione e del seguente iter decisionale. Il contenzioso deriva dalla eventuale non accettazione da parte dell'organizzazione delle decisioni comunicate a fronte dei ricorsi presentati dalla stessa. Il ricorso va indirizzato ad entro 30 giorni dal formale ricevimento da parte dell Organizzazione della decisione di facendo esplicito riferimento al fatto che si presenta un ricorso in accordo al presente paragrafo del regolamento. procederà quindi ad un accertamento in merito e a trasmettere una risposta scritta all'organizzazione, entro 90 giorni dal ricevimento, circa l esito dell accertamento e le relative decisioni, a firma del legale rappresentante p.t., che è responsabile nei confronti dei terzi e rappresenta l organismo anche per eventuali contenziosi. Tale tempistica può subire delle variazioni in funzione delle attività dell OdI e della periodicità di convocazione del Consiglio Direttivo, organo deputato alla gestione dei ricorsi. In ogni caso l OdI comunica in forma scritta all Organizzazione ricorrente tale eventualità con le motivazioni del caso. La generazione di un eventuale contenzioso viene trasmesso all ufficio legale che cura gli interessi dell OdC in sede giudiziale e riportato al giudizio di una terna arbitrale: due arbitri vengono scelti dalle due parti tra esperti del settore mentre il terzo viene scelto dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Tribunale di Nocera Inferiore (SA). 2. Il ricorso deve pervenire all O.d.I. in forma scritta e deve contenere gli estremi del ricorrente, l indicazione dell atto contro cui viene presentato e la motivazione supportata da evidenze documentali, se esistenti. Il ricorso non ammissibile è considerato reclamo. 3. L O.d.I. comunica in forma scritta il ricevimento del ricorso. 4. I ricorsi sono gestiti dal Consiglio Direttivo al fine di garantire al Ricorrente l assoluta imparzialità delle decisioni in merito al ricorso stesso. Per la trattazione del ricorso, i membri del Consiglio Direttivo possono, se lo ritengono opportuno, invitare il Ricorrente presso la sede operativa dell O.d.I. o in altra sede da definirsi caso per caso, al fine di pervenire ad una soluzione amichevole della controversia in conformità a quanto descritto nella procedura PC-B2-B Gestione Ricorsi e Reclami disponibile su richiesta per le Organizzazioni che intendono presentare o hanno presentato formale ricorso. 5. Qualora la controversia non abbia trovato soluzione entro 90 giorni dalla data del primo incontro, si applica quanto indicato all art. 9. ART. 7 - RISERVATEZZA 1. L O.d.I. assicura la riservatezza su tutte le informazioni acquisite, applicando apposite procedure conformi alla normativa internazionale di riferimento ed alle vigenti disposizioni di legge. L unica deroga all impegno di riservatezza assunto dal personale dell OdI, ed in particolare dal personale che espleta funzioni di verifica (interno ed esterno), è ammessa soltanto qualora si verificasse una vocatio in ius (chiamata in giudizio). 2. Inoltre l O.d.I. gestisce un registro delle certificazioni rilasciate che contiene le informazioni relative al nominativo dell Organizzazione, i dati anagrafici, il campo di applicazione della certificazione e la norma di riferimento. Pag. 4 di 9

5 3. In parziale deroga a quanto stabilito nel precedente punto, l O.d.I. potrà comunicare al proprio organo di controllo (Ministero Sviluppo Economico D.G.S.P.C.) dati anagrafici delle Organizzazioni certificate, esclusivamente a fini di aggiornamento dei registri nazionali da questo eventualmente tenuti. 4. assicura la completa riservatezza sulle informazioni ricevute e sulle valutazioni espresse dal proprio personale. Per la natura del lavoro svolto, ed il suo personale possono venire a conoscenza di informazioni tecniche e commerciali riguardanti i prodotti e/o servizi dell organizzazione. I dipendenti di sottoscrivono e sono tenuti ad assicurare il proprio impegno a non divulgare a terzi, se non a seguito di autorizzazione scritta dell organizzazione, eventuali informazioni raccolte durante le attività di ispezione/controllo. 5. opera nella piena conformità ed applicazione del D. Lgs. 196/2003 circa il trattamento dei dati forniti dalla Vs Organizzazione. In particolare rimandiamo ad una espressa condivisione degli artt del citato D. Lgs. e per maggiore trasparenza si richiama, compreso nel Titolo II Diritti dell Interessato, l articolo 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti previsto dal Decreto stesso. Il testo integrale di tale articolo è riportato nel documento Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03, parte integrante del presente contratto. Il documento Informativa deve essere preso in carico dall Organizzazione e conservato unitamente agli altri documenti richiamati all interno del presente regolamento. Vi informiamo che il titolare del trattamento dei dati è, nella persona dell Amministratore Unico, con sede in Pagani (SA). La firma del presente regolamento costituisce anche evidenza della presa visione del documento Informativa, nella revisione corrente, reperibile sul sito web 6. L Organizzazione deve fornire all OdI il supporto necessario per la conduzione dell ispezione, inclusa la messa a disposizione di tutta la documentazione inerente l impianto sottoposto a verifica, incluse le pertinenti registrazioni. Si precisa che nell ambito delle attività di verifica, gli ispettori di considerano come interlocutori i rappresentanti dell organizzazione oggetto di ispezione/controllo e sono incaricati di pubblico servizio. Se l organizzazione intende far partecipare altre persone (es: consulenti), è tenuta in ogni caso a comunicare all OdC la loro presenza sui luoghi di verifica e ad assicurare che il loro ruolo sia quello di osservatore. 7. Tutta la documentazione che fornisce e fornirà, per il regolare e corretto svolgimento dell attività di certificazione, è di proprietà esclusiva di. Per tale documentazione è fatto divieto ogni tipo di riproduzione, totale e/o parziale e su ogni tipo di supporto, se non espressamente autorizzata da. 8. L Organizzazione s impegna, infine, a non divulgare a terzi le registrazioni relative agli espletamenti degli incarichi assegnati ad. Qualora la Direzione venga a conoscenza di tale inosservanza, fin d ora si riserva di richiedere eventuali risarcimenti per danni subiti se coinvolta in qualsiasi controversia in qualità di Ente di Ispezione. ART. 8 - DICHIARAZIONI INESATTE O INCOMPLETE 1. Nel caso di dichiarazioni inesatte e/o incomplete nelle comunicazioni dell Organizzazione l O.d.I. si riserva di richiedere modifiche contrattuali e/o integrazioni dei compensi, valutandone l'opportunità caso per caso. 2. Qualora l Organizzazione non accetti le nuove condizioni, l O.d.I. si riserva la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta. Resteranno in ogni caso acquisiti dall O.d.I. gli importi già versati. ART. 9 - CLAUSOLA ARBITRALE 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'applicazione del presente Regolamento e non risolte di comune accordo tra l'o.d.i. e il ricorrente, potranno essere deferite alla decisione di un Arbitro Unico da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale di Salerno (foro di Salerno). Le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare il citato Regolamento Arbitrale Nazionale. 2. L'Arbitro Unico decide in via rituale secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile (artt. 816 e seguenti CPC). 3. Le spese sono a carico della parte soccombente. PARTE 3 - CONDIZIONI PER L ISPEZIONE/CONTROLLO Pag. 5 di 9

6 ART. 10 ATTIVITA DI ISPEZIONE/CONTROLLO 1. All Organizzazione viene comunicata di volta in volta la tipologia di visita tramite il piano di ispezione/controllo applicabile. 2. L Organizzazione deve per tempo (possibilmente 20 giorni prima della visita ispettiva) inviare la documentazione richiesta alla sede di. consegna tale documentazione al RGI incaricato di condurre la verifica di ispezione/controllo. 3. Nel caso in cui l Organizzazione introduca modifiche sostanziali alla propria struttura organizzativa o all impianto oggetto di ispezione/controllo, la stessa avrà il compito di comunicare ad Accerta S.p.A. le modifiche introdotte. valuta la natura delle modifiche e la possibilità di effettuare una verifica straordinaria. 4. Le verifiche hanno la finalità di valutare la conformità alle prescrizioni legali cogenti per la quale viene richiesta ispezione. 5. Prima di effettuare le verifiche ispettive presso l azienda, l organizzazione deve comunicare ad i siti da verificare. 6. L Organizzazione è tenuta a mantenere una registrazione di tutti i reclami ricevuti. 7. si impegna ad emettere il certificato di ispezione relativo all azienda oggetto di ispezione/controllo entro 45 giorni dalla data di effettuazione della visita. 8. In caso di esito negativo dell attività di ispezione/controllo, è tenuta a darne comunicazione All ASL/USL/ARPA territorialmente competente. ART. 11 VISITE STRAORDINARIE si riserva di eseguire specifiche verifiche straordinarie presso l azienda nel caso di modifiche che influenzano significativamente l impianto dell azienda stessa, oppure nel caso in cui l analisi di reclami od ogni altra informazione indica che l azienda non è più conforme ai requisiti di (si richiama espressamente per le condizioni economiche sostenibile per tale attività l art.4 del presente regolamento punto 3). ART RILASCIO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE E DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ/ISPEZIONE 1. Il rapporto di ispezione è rilasciato all Organizzazione dall ispettore al termine della verifica, mentre il certificato di conformità/ispezione è rilasciato dalla Direzione di. 2. La certificazione ha validità di due anni per gli impianti installati nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, mentre ha validità di cinque anni per i restanti impianti. ART PUBBLICITÀ DELLA CERTIFICATO DI CONFORMITÀ/ISPEZIONE 1. I dati dell Organizzazione che ha ottenuto il certificato di ispezione sono inseriti in apposita lista delle Società ispezionate predisposta dall O.d.I.. Tale lista è pubblica e potrà essere consegnata a chiunque ne faccia richiesta; 2. Una volta ottenuto il certificato/rapporto di ispezione che attesti l esito favorevole della verifica e per tutto il periodo di validità dello stesso, il cliente può far riferimento ad esso. Ciò alla sola condizione che il riferimento avvenga in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare, deve risultare chiaramente che la conformità attestata nel certificato/rapporto riguarda esclusivamente quella determinata attrezzatura e non altre e nemmeno il sistema di gestione dell'organizzazione (ad esempio il sistema qualità o altro tipo di sistema). Ad esempio il cliente può fare detti riferimenti utilizzando: copie integrali del certificato/rapporto di ispezione. Per quanto concerne il certificato/ apporto di ispezione, sono ammesse solo copie integrali (non copie parziali) e sono consentiti ingrandimenti o riduzioni, purché senza distorsioni della struttura e purché uniformi e leggibili. Nel caso il cliente intenda adottare modalità di riferimento alla conformità diverse da quanto sopra esposto, il cliente deve contattare Accerta per riceverne lo specifico benestare. ART RINNOVO DELLA CERTIFICATO DI CONFORMITÀ/ISPEZIONE Pag. 6 di 9

7 1. Il contratto stipulato si intende tacitamente rinnovato se non disdettato da una delle due Parti entro 120 giorni dalla data di scadenza del certificato di conformità/ispezione. 2. La comunicazione di disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. ART ESTENSIONE O MODIFICA DELLA CERTIFICATO DI CONFORMITÀ/ISPEZIONE 1. L Organizzazione può richiedere l'estensione o la modifica del certificato. 2. L O.d.I. si riserva di decidere se dovrà provvedersi ad una verifica straordinaria. Della decisione è data in ogni caso comunicazione scritta all Organizzazione. Tale comunicazione potrà altresì contenere un adeguamento dei compensi, previa accettazione da parte dell Organizzazione dell integrazione sia del contratto precedentemente stipulato, che della domanda di variazione. ART RINUNCIA AL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ/ISPEZIONE 1. L Organizzazione può rinunciare all certificato entro e non oltre 120 gg prima della scadenza contrattuale, salvo la possibilità di recedere in qualunque momento per giusta causa o giustificato motivo, e comunque, in entrambi i casi, dandone avviso all O.d.I. mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La rinuncia alla certificazione senza giusta causa o giustificato motivo comporterà il pagamento di una penale da parte dell Organizzazione pari al 15% del residuo del contratto stipulato. 2. Contestualmente alla comunicazione di cui al punto precedente, l Organizzazione deve restituire l'originale del certificato di conformità. 3. A seguito della rinuncia alla certificazione, il nome dell Organizzazione verrà cancellato dall'elenco delle società ispezionate di cui all'art. 13 del presente Regolamento. 4. Dell avvenuta cancellazione l Organizzazione dovrà darne notizia con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 gg dal provvedimento a tutti gli Enti Pubblici e Privati cui aveva dato prova del suo certificato. 5. Qualora l O.d.I. venga a conoscenza che l Organizzazione non ha adempito all obbligo richiesto al punto 4, vi provvederà il Direttore dell O.d.I. 6. L O.d.I. si riserva di richiedere il risarcimento per eventuali danni subiti, o di promuovere azioni per ottenere il rispetto delle presenti condizioni. ART SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ/ISPEZIONE 1. L O.d.I. può sospendere la certificazione quando l Organizzazione non si adegua alle regole del sistema di ispezione. 2. Il provvedimento di sospensione viene comunicato all Organizzazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella stessa comunicazione è indicata la motivazione del provvedimento. 3. A seguito del provvedimento di sospensione l'o.d.i. effettua una verifica straordinaria presso l Organizzazione, al fine di verificare il superamento delle condizioni che hanno portato al provvedimento. Tale verifica effettuata entro due mesi dalla data della sospensione e gli oneri saranno a carico dell Organizzazione 4. Della sospensione viene fatta menzione nel Registro delle società ispezionate e tale menzione avrà durata per tutto il periodo della sospensione del certificato (inoltre il punto richiama espressamente le prescrizioni già previste dall art. 18 punti 4 e 5). ART ANNULLAMENTO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ/ISPEZIONE 1. L O.d.I. annulla la certificazione, provvedendo al ritiro del certificato di conformità/ispezione, quando l Organizzazione : a) comunichi in forma scritta la rinuncia alla certificazione; b) non si uniformi allo schema di ispezione dell O.d.I.; c) cessi l'attività di produzione/fornitura dei prodotti per un periodo superiore ad un anno solare; d) non rispetti gli impegni finanziari assunti nei confronti dell O.d.I.. Il certificato è altresì annullata nel caso in cui siano riscontrate inadempienze dell Organizzazione rispetto a norme cogenti. Pag. 7 di 9

8 2. Il provvedimento di annullamento del certificato viene notificato all Organizzazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; nella comunicazione sono indicati i motivi del provvedimento. 3. L'annullamento dell certificato implica la cancellazione dell Organizzazione dalla lista delle società ispezionate (inoltre il punto richiama espressamente le prescrizioni già previste dall art. 17 punti 4 e 5). 4. L O.d.I. si riserva di richiedere risarcimento per eventuali danni subìti. ART TARIFFARIO 1. Le tariffe di ACCERTA relative alle verifiche elettriche sono riportate nelle singole offerte redatte specificamente per ciascun cliente sulla base della modulistica standard di Accerta. Nel caso più generale le voci del tariffario sono: cifra forfettaria per la verifica; rimborso chilometrico; rimborso spese vive; extra, ad esempio in caso di possibili inconvenienti, nella programmazione e/o nella esecuzione delle verifiche, non imputabili ad Accerta. ART FATTURAZIONE 1. La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte. Vale inoltre quanto segue: nel caso il cliente disdica le attività di verifica programmate nell'arco dei 20 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, Accerta si riserva la facoltà di addebitare l'importo della verifica; nel caso di interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo, il cliente riceve una fattura da parte di Accerta relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione; dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia Accerta si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta. ART. 22 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE 1. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali, le parti faranno riferimento alla Legge ed al Regolamento e,in subordine, alla legislazione vigente. Pagani, lì / / L ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE Il Legale Rappresentante L Organizzazione richiedente dichiara che sono state sottoposte alla sua attenzione le clausole contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, di aver letto con attenzione il loro contenuto e di approvarle in maniera specifica e separatamente una per una. L ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE Il Legale Rappresentante L Organizzazione richiedente autorizza espressamente al trattamento dei propri dati in maniera conforme a quanto descritto nell articolo 7. Pag. 8 di 9

9 L ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE Il Legale Rappresentante Pag. 9 di 9

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