Regolamento Progetto per il miglioramento dei maschi riproduttori della Federazione svizzera d allevamento caprino (FSAC) cooperativa
|
|
- Adriano Baldi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Regolamento Progetto per il miglioramento dei maschi riproduttori della Federazione svizzera d allevamento caprino (FSAC) cooperativa In vigore dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
2 Indice 1 OBIETTIVO DEL PROGETTO DISPOSIZIONI GENERALI Responsabilità del progetto Partecipanti al progetto Durata e finanziamento del progetto Diritto ai contributi finanziari Versamento dei contributi Reclami Importo dei contributi SOTTOPROGETTO ALPEGGIO COMUNE DI BECCHI NELLE ZONE DI MONTAGNA Obiettivo Termine trasmissione dati Aventi diritto Requisiti Iscrizione dei becchi Iscrizione Responsabile dell alpeggio comune Requisiti Alpeggio comune / Responsabile Importo dei contributi SOTTOPROGETTO TENUTA DI BECCHI Obiettivo Termine trasmissione dati Aventi diritto Requisiti Genetica rara Importo dei contributi SOTTOPROGETTO CONTROLLO DELL ASCENDENZA Obiettivo Termine trasmissione dati Aventi diritto Requisiti Importo dei contributi INFORMAZIONI Rivista Forum Sito internet FSAC DISPOSIZIONI FINALI Esclusione della responsabilità Casi particolari Foro giuridico Entrata in vigore... 7 Versione Versione Data di approvazione Data di entrata in vigore Firmato per conto del comitato e della direzione del progetto, da: Andreas Michel, Presidente Ursula Herren, Amministratrice Kurt Pfister, Direzione del progetto Versione 02 (marzo 2015) Pagina 2/9
3 La Federazione svizzera d allevamento caprino, di seguito chiamata FSAC, emana le seguenti disposizioni per l applicazione del Progetto per il miglioramento dei maschi riproduttori , in conformità a quanto segue: Statuti della Federazione svizzera d allevamento caprino (FSAC), cooperativa, Regolamento per l applicazione riguardante la supervisione dell ascendenza dei caprini iscritti al Libro genealogico Ordinanza sull allevamento di animali (OAlle) decretata dal Consiglio federale svizzero Contratto di aiuto finanziario con l Ufficio federale dell agricoltura UFAG e della FSAC, nell ambito della conservazione di risorse zoogenetiche Il presente regolamento può essere scaricato dal sito Internet della FSAC ( in tedesco, francese e italiano. Per una buona leggibilità delle prescrizioni che seguono, sarà sempre usata la forma maschile anche per quella femminile. È comunque sottinteso che esse si riferiscono senza discriminazione alle persone di entrambi i sessi. Con la partecipazione agli esami funzionali e alla tenuta del Libro genealogico, l utente accetta di essere vincolato dai termini e dalle condizioni stabiliti dal presente Regolamento. 1 Obiettivo del progetto Obiettivi generali Con l adozione di provvedimenti di sostegno adeguati e concreti, il progetto mira ai seguenti obiettivi specifici: Conservare e aumentare la popolazione di becchi, applicando misure pratiche e adeguate alla realtà dell allevamento caprino. Ridurre la consanguineità nelle popolazioni caprine e favorire la variabilità genetica delle razze. Obiettivi del sottoprogetto Alpeggio comune di becchi nelle zone di montagna Incentivare la tenuta di becchi da allevamento delle razze a rischio di estinzione durante il periodo estivo. Obiettivi del sottoprogetto Tenuta di becchi Incentivare la tenuta di becchi da allevamento delle razze caprine di Appenzello, Nera di Verzasca e Pavone, durante il periodo invernale. Obiettivi del sottoprogetto Controlli dell ascendenza Accertare la discendenza mediante la determinazione del DNA per la razza Nera di Verzasca. 2 Disposizioni generali 2.1 Responsabilità del progetto La direzione del progetto si assume la responsabilità della corretta esecuzione dello stesso. Essa verifica annualmente il successo delle misure intraprese e potrà adeguare le misure vigenti (requisiti, importo dei contributi, eccetera) a nuove condizioni operative. La direzione del progetto decide la ripartizione dei mezzi finanziari a disposizione. Versione 02 (marzo 2015) Pagina 3/9
4 2.2 Partecipanti al progetto 2.3 Durata e finanziamento del progetto 2.4 Diritto ai contributi finanziari 2.5 Versamento dei contributi La partecipazione ai progetti volti alla salvaguardia delle razze a rischio di estinzione è aperta a tutte le aziende iscritte al Libro genealogico. Gli interessati al sottoprogetto finalizzato all alpeggio comune di becchi e gli organizzatori dell alpeggio sono tenuti ad annunciarsi per iscritto. Non è richiesta l iscrizione per i sottoprogetti riguardo alla tenuta di becchi e ai controlli di ascendenza. Ad ogni modo, il pagamento dei contributi avviene unicamente qualora sia fornito un conto bancario valido, al più tardi entro il 30 novembre dell anno in corso. L Ufficio federale dell agricoltura ha approvato il progetto e stanziato un contributo finanziario per il periodo Per quanto possibile, gli aventi diritto ricevono un compenso finanziario per i provvedimenti messi in atto, come pure per le conseguenze subite dagli oneri che ne derivano. Il versamento dei contributi si basa sui dati trasmessi entro la scadenza del termine stabilito alla FSAC e verrà effettuato non appena saranno raccolte tutte le informazioni e i dati relativi, di norma entro la fine dell anno in corso. Per ricevere i pagamenti per gli animali aventi diritto ai contributi alla scadenza del termine stabilito, fa stato chi è registrato al Libro genealogico come proprietario. La trasmissione tardiva delle notifiche riferite ai dati e alle informazioni comporta la perdita del diritto ai contributi di sostegno. I termini di scadenza sono indicati ciascuno sotto i singoli sottoprogetti. 2.6 Reclami Eventuali reclami sono da presentare alla FSAC entro il termine di trenta giorni dal versamento dei contributi, in forma scritta, dandone adeguata motivazione. 2.7 Importo dei contributi Per le singole misure di provvedimento sono definite delle quote massime. Qualora il numero effettivo di animali sia superiore a quello previsto dal sottoprogetto, l importo corrispondente del singolo contributo finanziario sarà ridotto per non oltrepassare l importo complessivo del finanziamento stanziato. 3 Sottoprogetto Alpeggio comune di becchi nelle zone di montagna 3.1 Obiettivo L obiettivo del progetto è volto ad aumentare l attrattiva della tenuta di becchi negli allevatori, offrendo luoghi d estivazione dove caricare i becchi. Ciò consentirà di disporre di un maggior numero di aziende che tengono becchi, rispettivamente di aumentare la quantità di becchi tenuti per ogni azienda. Un tale intervento è mirato all aumento dell entità della popolazione maschile. 3.2 Termine trasmissione dati 31 ottobre 3.3 Aventi diritto Avente diritto ai contributi è il responsabile dell alpe comune per becchi. A titolo provvisorio, il pascolo alpino è messo gratuitamente a disposizione dei proprietari di becchi. Sono riservate eventuali modifiche delle condizioni per gli anni successivi. Versione 02 (marzo 2015) Pagina 4/9
5 3.4 Requisiti Età del becco al momento del carico dell alpe: 4 18 mesi. Nel caso che siano iscritti pochi becchi giovani, anche quelli più vecchi saranno ammessi. Il becco deve adempiere ai requisiti relativi all allevamento secondo il regolamento per esposizioni e mercati caprini della FSAC. Il responsabile dell alpe comune per i becchi attesta che il becco ha passato almeno 75 giorni all alpeggio. Alla fine dell anno, il responsabile dell alpeggio comune redige un rapporto con fotografie sull esperienza acquisita da trasmettere alla FSAC. Sono riservate eventuali modifiche delle condizioni per gli anni successivi. 3.5 Iscrizione dei becchi Il proprietario o il responsabile dell alpe comune per becchi annuncia al più tardi entro il 30 aprile dell anno in corso alla FSAC tutti i becchi da alpeggiare, specificando il numero della marca auricolare. La FSAC fornisce tutti i dati necessari al responsabile dell alpe comune. Al carico dell alpe sono da presentare i documenti di accompagnamento e il referto dello stato sanitario di CAE emesso all ultimo controllo dell azienda. Becchi destinati alla pratica dell'alpeggio comune che non corrispondono ai requisiti sanitari (CAE, Pseudotubercolosi), possono essere respinti. Il Segretariato centrale ne viene immediatamente informato. 3.6 Iscrizione Responsabile dell alpeggio comune 3.7 Requisiti Alpeggio comune / Responsabile 3.8 Importo dei contributi Persone interessate a gestire un alpeggio in comune per i becchi possono mettersi in contatto per iscritto con la FSAC. La concessione dell alpeggio per i becchi è rilasciata solamente dopo la conclusione di un contratto scritto con la FSAC. L alpe o il pascolo comune per becchi deve essere situato nella zona di montagna a un altitudine minima di 500 m.s.l.m. Per l estivazione sul pascolo alpestre destinato ai becchi, occorre che vi siano almeno due proprietari di becchi. Almeno tre becchi appartenenti alle specie a rischio di estinzione devono pascolare sull alpeggio destinato ai becchi. Fanno parte delle razze in pericolo di estinzione la capra d Appenzello, la Striata grigionese, la Nera Verzasca, la capra dal Collo nero del Vallese e la capra Pavone. Pure becchi di altre razze possono estivare sul medesimo pascolo, tuttavia non hanno diritto ai contributi d estivazione. La stagione dell alpeggio comune per becchi deve durare almeno 75 giorni. Il responsabile ha l obbligo di applicare le disposizioni sanitarie imposte dalla direzione del progetto. Per la gestione dell alpeggio comune vige l obbligo di applicare le disposizioni dell Ordinanza sulla protezione degli animali. A questo proposito vale rammentare che è necessario garantire la disponibilità di foraggio grezzo, acqua e sali minerali in quantità sufficiente. Il responsabile è tenuto ad informarsi sulle disposizioni da parte dell Ufficio del veterinario cantonale e ha la premura di applicarle. Al massimo fr per becco per un periodo di pastura di almeno 75 giorni. Al massimo fr per becco quale contributo per l infrastruttura dell alpeggio. Versione 02 (marzo 2015) Pagina 5/9
6 4 Sottoprogetto Tenuta di becchi 4.1 Obiettivo L obiettivo del progetto è volto a promuovere la tenuta di becchi. In questo modo è aumentata l entità effettiva della popolazione maschile. Con iniziative miranti a promuovere becchi distinti di genetiche rare, ossia maschi di allevamento con relativamente pochi parenti vivi, si vuole evitare la perdita della variabilità genetica. 4.2 Termine trasmissione dati 1 giugno 4.3 Aventi diritto I detentori di bestiame che, al termine per la trasmissione dei dati sono registrati al Libro genealogico, hanno diritto ai contributi. 4.4 Requisiti Età: pari o superiore ai 2 anni. Sottoposto alla valutazione morfologica per almeno due volte. Punteggio della valutazione minimo di 3/3/3. Al minimo un parto registrato nell anno in cui viene effettuato il contributo. 4.5 Genetica rara La direzione del progetto decide quali becchi rientrano nella definizione di genetica rara e stabilisce le modalità di selezione. 4.6 Importo dei contributi Primo becco: mass. fr Dal secondo becco: mass. fr Primo becco, con genetica rara: mass. fr Dal secondo becco, con genetica rara: mass. Fr Sottoprogetto Controllo dell ascendenza 5.1 Obiettivo L obiettivo del progetto è volto a ottenere discendenze accertate, premessa irrinunciabile per una corretta qualità dell allevamento e dell accoppiamento. 5.2 Termine trasmissione dati 31 ottobre 5.3 Aventi diritto I committenti sono i destinatari della fattura e si assumono i costi per il genotipaggio e il controllo di ascendenza nell anno in corso. Di norma la FSAC emette la fattura per l ordinazione addebitando pure il relativo importo. 5.4 Requisiti Iscrizione corretta per il prelievo di campioni di tessuto presso la FSAC, oppure prelievo di campioni di tessuto ordinato dalla FSAC. Prelievo di campioni di tessuto nell anno in corso. Ascendenza corretta. 5.5 Importo dei contributi I destinatari della fattura si assumono i costi effettivi per il genotippagio e il controllo dell ascendenza, purché non superino la cifra di fr per animale. Versione 02 (marzo 2015) Pagina 6/9
7 6 Informazioni 6.1 Rivista Forum Sulla rivista Forum sono pubblicate varie informazioni su ciò che avviene nell ambito dell allevamento. Inoltre sono fornite indicazioni su nuovi progetti relativi alle razze a rischio di estinzione, sulle modalità d iscrizione e sulla concretizzazione e l andamento del progetto. 6.2 Sito internet FSAC Sulla pagina iniziale del sito della FSAC sono pubblicate notizie di attualità inerenti ai progetti delle razze a rischio di estinzione. I regolamenti e i moduli d iscrizioni possono essere scaricati dal nostro sito internet. 7 Disposizioni finali 7.1 Esclusione della responsabilità La FSAC s impegna a eseguire l insieme degli incarichi applicando con diligenza il presente regolamento. Tuttavia, non sempre si riescono ad evitare gli errori. La FSAC declina, nella misura in cui la legislazione lo permette, ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura, in particolare danneggiamenti indiretti dovuti a infrastrutture mal funzionanti o non funzionanti del tutto, a dati lacunosi o insufficienti o a errori commessi dai collaboratori o dal personale ausiliario. 7.2 Casi particolari Casi particolari non disciplinati dal presente regolamento saranno assoggettati alle decisioni del Comitato della FSAC. 7.3 Foro giuridico Il foro giuridico si trova presso la sede operativa della FSAC. 7.4 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1 gennaio Federazione svizzera d allevamento caprino (FSAC) cooperativa Andreas Michel Ursula Herren Kurt Pfister Presidente Amministratrice Direzione del progetto Zollikofen, Versione 02 (marzo 2015) Pagina 7/9
8 Federazione svizzera d allevamento caprino Cooperativa Schützenstrasse 10 CH-3052 Zollikofen Svizzera Telefono +41 (0) Fax +41 (0) Sito Internet info@szzv.ch
9 Regolamento del Progetto di ottimizzazione della popolazione maschile d allevamento Versione 01 (2011) Pagina 9/9
Regolamento del progetto per la conservazione delle razze a rischio di estinzione (GefRa)
Regolamento del progetto per la conservazione delle razze a rischio di estinzione (GefRa) 2016 2018 della Federazione svizzera d allevamento caprino (FSAC) cooperativa In vigore dal 1 gennaio 2016 al 31
DettagliRegolamento Distintivo di produttività duratura per capre
Regolamento Distintivo di produttività duratura per capre della Federazione svizzera d allevamento caprino (FSAC) Cooperativa in vigore dal 1 gennaio 2014 Indice 1 GENERALITÀ... 3 1.1 Generalità... 3 2
DettagliRegolamento per la stima dei valori genetici e la valutazione genetica (latte)
Regolamento per la stima dei valori genetici e la valutazione genetica (latte) della Federazione svizzera d allevamento caprino (FSAC) cooperativa Valido dal 1 gennaio 2018 Indice 1 GENERE, PORTATA E METODI
DettagliRegolamento del progetto "Conservazione e promovimento della capra Nera Verzasca. della Federazione svizzera d allevamento caprino (FSAC) cooperativa
Regolamento del progetto "Conservazione e promovimento della capra Nera Verzasca della Federazione svizzera d allevamento caprino (FSAC) cooperativa Valevole dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 Indice
DettagliRegolamento per la stima dei valori genetici / valutazione genetica (latte) della Federazione svizzera d allevamento caprino (FSAC)
Regolamento per la stima dei valori genetici / valutazione genetica (latte) della Federazione svizzera d allevamento caprino (FSAC) del 1 gennaio 2010 Indice 1 GENERE, PORTATA E PROCEDURA DELLA STIMA DEI
DettagliRegolamento per esposizioni e mercati caprini
Regolamento per esposizioni e mercati caprini della Federazione svizzera d allevamento caprino (FSAC) Cooperativa in vigore dal 1 gennaio 2014 Indice INDICE... 2 1 SCOPO... 4 1.1 Scopo... 4 1.2 Campo d
DettagliRegolamento d'applicazione relativo alla supervisione
Regolamento d'applicazione relativo alla supervisione dell esame funzionale del latte delle capre iscritte nel Libro genealogico della Federazione svizzera d allevamento caprino (FSAC) cooperativa in vigore
DettagliRegolamento d'applicazione relativo alla supervisione
Regolamento d'applicazione relativo alla supervisione dell esame funzionale del latte delle capre iscritte nel Libro genealogico della Federazione svizzera d allevamento caprino (FSAC) cooperativa in vigore
DettagliRegolamento per l esecuzione del controllo del DNA in caprini iscritti al Libro genealogico
Regolamento per l esecuzione del controllo del DNA in caprini iscritti al Libro genealogico della Federazione svizzera d allevamento caprino (FSAC) cooperativa in vigore dal 1 gennaio 2019 Indice 1 SCOPO...
DettagliREGOLAMENTO DEL LIBRO GENEALOGICO PER CAPRINI
REGOLAMENTO DEL LIBRO GENEALOGICO PER CAPRINI Federazione svizzera di allevamento caprino (FSAC) Cooperativa In vigore dal 1 gennaio 2016 Indice 1 SCOPO E FONDAMENTI GIURIDICI... 5 1.1 Scopo... 5 1.2 Campo
DettagliRegolamento per fiere, mercati ed esposizioni caprini
Regolamento per fiere, mercati ed esposizioni caprini della Federazione svizzera d allevamento caprino (FSAC) Cooperativa in vigore dal 1 agosto 2018 Indice 1 SCOPO... 4 1.1 Scopo... 4 1.2 Campo d applicazione...
DettagliRegolamento delle fiere ed esposizioni e dei mercati di bestiame caprino
Regolamento delle fiere ed esposizioni e dei mercati di bestiame caprino della Federazione svizzera d allevamento caprino (FSAC) Cooperativa in vigore dal 1 gennaio 2019 Indice 1 SCOPO... 4 1.1 Scopo...
DettagliCertificato di ascendenza e produttività (CAP)
Schützenstrasse 10 3052 Zollikofen Tel. 031 388 61 11 / Fax 031 388 61 12 info@szzv.ch / www.szzv.ch / www.schweizer-gitzi.ch / www.capranet.ch Certificato di ascendenza e produttività (CAP) Spiegazioni
DettagliREGOLAMENTO DEL LIBRO GENEALOGICO PER LE RAZZE CAPRINE
REGOLAMENTO DEL LIBRO GENEALOGICO PER LE RAZZE CAPRINE Federazione svizzera di allevamento caprino (FSAC) Cooperativa In vigore dal 1 gennaio 2019 Indice 1 FINALITÀ E BASE LEGALE... 5 1.1 Finalità... 5
DettagliSiete gentilmente pregati di rispettare le disposizioni del regolamento e di osservare, in modo particolare, i termini per l invio delle iscrizioni
Signori tenitori dei Registri genealogici dei Consorzi allevamento Caprino Muzzano, 25 agosto 2015 Il nostro comitato ha deciso d'organizzare e vi invita in data 26 settembre 2015, all esposizione Cantonale
DettagliOrdinanza sull allevamento di animali
Ordinanza sull allevamento di animali (OAlle) Modifica del 12 novembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2007 1 sull allevamento di animali è modificata come segue:
DettagliRegolamento sull esecuzione dell esame funzionale del latte caprino
Regolamento sull esecuzione dell esame funzionale del latte caprino della Federazione svizzera d allevamento caprino (FSAC) Cooperativa in vigore dal 1 gennaio 2014 Indice 1 SCOPO... 4 1.1 Scopo... 4 1.2
DettagliRegolamento sull esecuzione dell esame funzionale del latte caprino
Regolamento sull esecuzione dell esame funzionale del latte caprino della Federazione svizzera d allevamento caprino (FSAC) Cooperativa in vigore dal 1 gennaio 2016 Indice 1 SCOPO... 4 1.1 Scopo... 4 1.2
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali del 18 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso 2 della legge del 1 luglio
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali 916.404 del 18 agosto 1999 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso
DettagliPer facilitare la lettura, si userà nel documento solo la forma maschile. Sono però sempre intesi i due generi.
Direttive relative al registro genealogico dell associazione Capra Grigia Svizzera Versione del 18.3.2017 Per facilitare la lettura, si userà nel documento solo la forma maschile. Sono però sempre intesi
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1 luglio
DettagliPROGETTO SUIS SUINICOLTURA ITALIANA SOSTENIBILE
NEWSLETTER SUIS 03_2018 PROGRAMMI ACCOPPIAMENTO RAZZE AUTOCTONE Novità del Progetto SUIS ANAS Le razze autoctone sono costituite da piccole popolazioni di animali tra di loro altamente imparentati. La
DettagliRegolamento comunale
Regolamento comunale concernente il promuovimento dell allevamento del bestiame bovino e del bestiame minuto Art. 1. In consonanza alle rispettive leggi e ordinanze federali e cantonali il Comune di Brusio
DettagliPROGETTO SUIS SUINICOLTURA ITALIANA SOSTENIBILE
NEWSLETTER SUIS 04_2019 PROGRAMMI ACCOPPIAMENTO RAZZE AUTOCTONE Servizio Progetto SUIS ANAS Le razze autoctone sono costituite da piccole popolazioni di animali tra di loro altamente imparentati. La loro
DettagliBanca dati sul traffico di animali. Ovini e caprini Stato: marzo 2019
Banca dati sul traffico di animali Ovini e caprini Stato: marzo 2019 1 Perché introdurla Migliore rintracciabilità per ovini e caprini Presupposto per una lotta efficacie alle epizoozie Presupposto per
DettagliGUSTAVO GANDINI 6 SEMINARIO S.A.T.A. CAPRINI E OVINI
6 SEMINARIO S.A.T.A. CAPRINI E OVINI IN COLLABORAZIONE CON PROGETTO INTERREG NERA DI VERZASCA ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA LOMBARDIA APPROCCIO GESTIONALE NELL ALLEVAMENTO DELLA CAPRA DA LATTE
DettagliOrdinanza concernente i contributi d estivazione nell agricoltura
Ordinanza concernente i contributi d estivazione nell agricoltura (Ordinanza sui contributi d estivazione, OCEst) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 77 capoversi 2 e
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 916.404 del 23 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53
DettagliRegolamento Verifica di idoneità della Capra Grigia. Versione del
Regolamento Verifica di idoneità della Capra Grigia Versione del 7.12.2014 Per una migliore leggibilità è usata nel seguente documento solo la forma maschile. È intesa sempre anche la forma femminile.
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) del 26 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della
DettagliOrdinanza sull allevamento di animali
Ordinanza sull allevamento di animali (OAlle) Modifica del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 2012 1 sull allevamento di animali è modificata come segue:
DettagliC.T.C. Registro Anagrafico razze bovine autoctone Notiziario n. 18
Associazione Italiana Allevatori (Ente Morale D.P.R. n.l051 del 27/10/1950 COMMISSIONE TECNICA CENTRALE DEL REGISTRO ANAGRAFICO DELLE RAZZE BOVINE AUTOCTONE A LIMITATA DIFFUSIONE Si riportano nel presente
DettagliSEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI: ANALISI DELLA CAPRA NERA DI VERZASCA
SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI: ANALISI DELLA CAPRA NERA DI VERZASCA Rita Rizzi Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica Giornata tematica GESTIONE GENETICA DELLE POPOLAZIONI CAPRINE
Dettagliil certificato dell Associazione svizzera dei guardiani della selvaggina 1
DIRETTIVE per il certificato dell Associazione svizzera dei guardiani della selvaggina 1 del 31 marzo 2017 1 INTRODUZIONE 1.1 Scopo delle direttive Le direttive regolano l esame del certificato per guardiani
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 (Stato 1 giugno 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 12 maggio 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 novembre 2005 1 concernente la banca
DettagliSTATUTO REGOLAMENTO DEL CONSORZIO ALLEVAMENTO RAZZE CAPRINE SVIZZERE
STATUTO REGOLAMENTO DEL CONSORZIO ALLEVAMENTO RAZZE CAPRINE SVIZZERE TI I.Denominazione Scopo Sede Art. 1. Con il nome di consorzio allevamento razze caprine svizzere è costituito un consorzio ai sensi
DettagliComune di Mesocco Regolamento per la gestione del suolo agricolo
Comune di Mesocco Regolamento per la gestione del suolo agricolo 1 I. DISPOSIZIONI GENERALI...3 Art. 1 Scopo...3 Art. 2 Applicazione...3 Art. 3 Diritto subordinato...3 Art. 4 Parificazione dei sessi...3
DettagliComune di Roveredo Cantone dei Grigioni LEGGE SUGLI ALPI
Comune di Roveredo Cantone dei Grigioni LEGGE SUGLI ALPI Legge sugli alpi Pagina 1 di 5 Indice Art. 1... 3 Art. 2... 3 Art. 3... 3 Art. 4... 3 Art. 5... 3 Art. 6... 4 Art. 7... 4 Art. 8... 4 Art. 9...
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 1 è modificata come
DettagliGiunta Regionale della Campania. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 LEGGE REGIONALE N. 3 dell 1 Febbraio 2005 INTERVENTI URGENTI PER LA TUTELA DELLA BUFALA MEDITERRANEA ITALIANA IN CAMPANIA. IL CONSIGLIO
Dettagli~ Barumini, Aprile 2018
RASSEGNA DEL SUD SARDEGNA DEGLI OVINI DI RAZZA SARDA ISCRITTI AL LIBRO GENEALOGICO ~ REGOLAMENTO GENERALE ~ ~ Barumini, 28-29 Aprile 2018 Art. 1 L Associazione Interprovinciale Allevatori di Cagliari,
DettagliOrdinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 12 maggio 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli
DettagliOrdinanza sugli emolumenti per il traffico di animali
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA) 916.404.2 del 16 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15b della legge del 1 luglio 1966 1
DettagliStatuti dell associazione Capra Grigia Svizzera
Statuti dell associazione Capra Grigia Svizzera Versione 5.3.2016 Per facilitare la comprensione e la leggibilità del testo, nei presenti statuti si è scelto di evitare l uso della versione maschile/femminile.
Dettagli~ REGOLAMENTO GENERALE ~
MOSTRA INTERPROVINCIALE DEL CENTRO SARDEGNA DEGLI OVINI DI RAZZA SARDA ISCRITTI AL LIBRO GENEALOGICO ~ REGOLAMENTO GENERALE ~ ~ MACOMER, 05-06 Maggio 2018 Art. 1 L Associazione Regionale Allevatori della
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico
Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 6 giugno 2014 1 concernente
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 (Stato 1 maggio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso
DettagliOrdinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sui
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) del... (disegno per indagine conoscitiva) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti
Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli 19 capoverso 4, 43
DettagliOrdinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo
Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016 2019 del 28 gennaio 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del Disegno dell'08.06.2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 1 è modificata
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti
Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 (Stato 28 dicembre 2001) L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli
DettagliCOMUNE DI CEVIO. Questo documento contiene: A) Indice degli articoli del Regolamento I. B) Regolamento 1 5
COMUNE DI CEVIO Regolamento comunale concernente l erogazione di incentivi per l efficienza ed il risparmio energetico e a favore dell uso di energie rinnovabili nell edilizia Questo documento contiene:
DettagliArticolo 1. Articolo 2. In base alle caratteristiche specifiche le manifestazioni possono essere: Articolo 3
NORME PER LE MOSTRE DELLE RAZZE DI CONIGLI ISCRITTE AL REGISTRO ANAGRAFICO (Secondo il disposto dell art. 28 del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie cunicola.) Articolo
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico
[Signature] [QR Code] Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 16 settembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 1 è modificata
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 1 è modificata come
DettagliOrdinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 16 maggio 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. 2 lett. i Sono considerate
DettagliOrdinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti
Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliLibro genealogico à la carte
Libro genealogico à la carte Il Programma Braunvieh Schweiz per ogni azienda Braunvieh Schweiz Chamerstrasse 56 6300 Zugo Tel. 041 729 33 11 Fax 041 729 33 77 info@braunvieh.ch www.braunvieh.ch Indice
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 916.404 del 23 novembre 2005 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso
DettagliDirettive tecniche Programma di lotta contro la pseudotubercolosi nei caprini
BGK / SSPR Postfach 3360 Herzogenbuchsee Tel.: 062 956 68 58 Fax: 062 956 68 79 bgk.sspr@caprovis.ch www.piccoli-ruminanti.ch Direttive tecniche Programma di lotta contro la pseudotubercolosi nei caprini
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale
Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull assistenza amministrativa fiscale, OAAF) del 23 novembre 2016 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza
DettagliREGOLAMENTO GENERALE
10 ª MOSTRA NAZIONALE OVINI DI RAZZA SARDA ISCRITTI AL LIBRO GENEALOGICO Macomer (NU) 22,23,24, APRILE 2016 ------------------------------------------------------ REGOLAMENTO GENERALE Art. 1 L Associazione
DettagliOrdinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del 3 marzo 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliDELIBERAZIONE N. 25/9 DEL
Oggetto: Contributi alle Associazioni Interprovinciali e Provinciali degli Allevatori per l anno 2017. Trasferimenti all Agenzia LAORE per la gestione e l erogazione delle attività di cui all art. 1 della
DettagliOrdinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute
Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) Modifica
Dettaglipubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1999
Legge 3 Agosto 1999, n. 280 " Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del
DettagliPolitica agricola Retrospettiva e analisi a un anno dall inizio dell attuazione
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Politica agricola 2014-2017 Retrospettiva e analisi a un anno dall inizio dell attuazione
DettagliLegge sulle epizoozie
[Signature] [QR Code] Legge sulle epizoozie (LFE) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: I La legge del 1 luglio
DettagliAccordo amministrativo
Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente la collaborazione fra la Confederazione Svizzera, i Cantoni, i Comuni e il Principato del Liechtenstein sull istituzione e l esercizio di un Centro di coordinamento
DettagliRegolamento di applicazione del Fondo formazione professionale dell Oml AgriAliForm
Regolamento di applicazione del Fondo formazione professionale dell Oml AgriAliForm Contenuto Sezione 1 : Basi legali, decisioni, responsabili, forma guridica... Sezione : Scopi... Sezione : Prestazioni...
Dettagli5 Registrazione Registrazione... 36
5 Registrazione... 36 5.1 Notifica degli effettivi a VMS... 37 5.2 Notifica delle nascite e degli acquisti... 37 5.3 Vitelli di sostituzione... 38 5.4 Notifica delle monte... 39 5.5 Controllo dell ascendenza
DettagliRegolamento d esame per il conseguimento della qualifica professionale d intermediario assicurativo del 23 novembre 2012
Regolamento d esame per il conseguimento della qualifica professionale d intermediario assicurativo del novembre 0 Sulla base della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e della relativa ordinanza
DettagliOrdinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliAccordo amministrativo
Traduzione Accordo amministrativo concernente la collaborazione fra la Confederazione Svizzera, i Cantoni, i Comuni e il Principato del Liechtenstein sull istituzione e l esercizio di un Centro di coordinamento
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC) del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1 bis della legge del 29 aprile 1998 1
DettagliOrdinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) 512.30 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliOrdinanza sull esecuzione di rilevazioni statistiche federali
Ordinanza sull esecuzione di rilevazioni statistiche federali Modifica del 15 giugno 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L allegato all ordinanza del 30 giugno 1993 1 sull esecuzione di rilevazioni
DettagliOrdinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e
DettagliRegolamento mediatore FSA / mediatrice FSA
Regolamento mediatore FSA / mediatrice FSA Il consiglio della FSA emana il seguente regolamento. A. Titolo di mediatore FSA/mediatrice FSA 1. La Federazione Svizzera degli Avvocati attribuisce ai suoi
DettagliOrdinanza sulle epizoozie
[Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 10 gennaio 2018 Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Attenzione: Questa versione è a scopo informativo. È determinante l'ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU). Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione
DettagliOrdinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L
DettagliOrdinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d appoggio e servizi attivi
Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d appoggio e servizi attivi (OMob) del 22 novembre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 1 e 150 capoverso 1 della legge
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE)
16.11.2016 L 308/29 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2002 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2016 che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, l'allegato III della decisione 2010/470/UE
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE)
26.4.2017 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 109/9 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/717 DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del
DettagliOrdinanza sullo sport militare 1. Capitolo 1: Disposizioni generali. del 29 ottobre 2003 (Stato 1 gennaio 2018)
Ordinanza sullo sport militare 1 512.38 del 29 ottobre 2003 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 30 capoverso 1 della legge del 17 giugno
DettagliContratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione
DettagliOrdinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliDECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
23.4.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 111/107 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2013 relativa alle relazioni annuali sulle ispezioni non discriminatorie effettuate a
DettagliBOZZA STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB) -
Comune di Balerna BOZZA STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB) - Versione definitiva dopo incontro del 3 novembre 2009 CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Art. 1.
Dettagli