Misura I.1 Più lavoro - Piano straordinario per l occupazione - L.R. 34/08

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1 Misura I.1 Più lavoro - Piano straordinario per l occupazione - L.R. 34/08 Richiesta erogazione saldo Domande frequenti sulla rendicontazione 1. A partire da quando è possibile richiedere l erogazione del saldo? L erogazione del saldo può essere richiesta al compimento del dodicesimo mese: dalla data di presentazione della domanda di contributo se l assunzione/trasformazione è avvenuta prima della presentazione della domanda di contributo; dall assunzione/trasformazione se questa è avvenuta successivamente alla presentazione della domanda di contributo. 2. A quale data devono essere aggiornati i documenti da trasmettere? I documenti devono essere aggiornati: ASSUNZIONE/TRASFORMAZIONE AVVENUTA PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: al compimento del dodicesimo mese successivo alla data di presentazione della domanda di contributo; ASSUNZIONE/TRASFORMAZIONE AVVENUTA DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: al compimento del dodicesimo mese successivo alla data di assunzione/trasformazione; nel caso di richiesta relativa a più lavoratori, il compimento del dodicesimo mese decorre dalla data di assunzione/trasformazione dell ultimo lavoratore. 3. Cosa significa che i documenti devono essere aggiornati al compimento del dodicesimo mese? ASSUNZIONE/TRASFORMAZIONE AVVENUTA PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: I documenti devono riportare tutti i dati relativi al periodo intercorso dalla data di assunzione/trasformazione fino ai 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda; Esempi: I. Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà riguardante la permanenza del rapporto di lavoro e dei requisiti richiesti dal bando:

2 domanda presentata il 10 dicembre 2010 dichiarazione datata a partire dall 11 dicembre 2011; II. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.u.r.c.) in originale; assunzione/trasformazione avvenuta in data 26 ottobre domanda presentata il 10 dicembre 2010: il D.u.r.c. deve contenere evidenza del pagamento degli oneri contributivi relativi alle giornate lavorate nel mese di dicembre In considerazione del fatto che gli oneri contributivi relativi al cedolino della mensilità di dicembre saranno versati entro il giorno 16 del gennaio successivo, e che in media sono necessari 30 gg per ottenere il D.u.r.c., la richiesta del saldo potrà essere inviata solo dopo aver ottenuto il D.u.r.c. richiesto a partire dal 17 gennaio, e quindi prevedibilmente emesso successivamente al 17/02/2012. III. copia semplice del Libro Unico del Lavoro: assunzione/trasformazione avvenuta in data 26 ottobre domanda presentata il 10 dicembre 2010 il Libro Unico deve essere aggiornato al 10 dicembre 2011 e deve contenere cioè evidenza delle compilazioni relative al mese di dicembre 2011; IV. copia dei cedolini mensili del dipendente dalla data di assunzione/trasformazione alla data di richiesta di erogazione del saldo; assunzione/trasformazione avvenuta in data 26 ottobre domanda presentata il 10 dicembre 2010: devono essere inviati tutti i cedolini relativi al periodo ottobre 2010/dicembre 2011: in questo caso, i cedolini inviati dovranno essere 15. N.B. Per quanto sopra esposto risulta evidente che tutta la documentazione potrà essere spedita a Finpiemonte solo dopo aver ottenuto il D.u.r.c. richiesto dopo il versamento degli oneri dell ultimo cedolino; nel caso di esempio quindi dopo il 17/02/2012. ASSUNZIONE/TRASFORMAZIONE AVVENUTA DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: I documenti devono riportare tutti i dati relativi al periodo intercorso dalla data di assunzione/trasformazione fino ai 12 mesi successivi alla data di assunzione/trasformazione dell ultimo lavoratore. Esempi: I. Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà riguardante la permanenza del rapporto di lavoro e dei requisiti richiesti dal bando: domanda presentata il 9 dicembre assunzione/trasformazione dell ultimo lavoratore in data 2 febbraio 2011 dichiarazione datata a partire dal 3 febbraio II. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.u.r.c.) in originale;

3 domanda presentata il 9 dicembre assunzione/trasformazione dell ultimo lavoratore in data 2 febbraio 2011: il D.u.r.c. deve contenere evidenza del pagamento degli oneri contributivi relativi alle giornate lavorate nel mese di febbraio In considerazione del fatto che gli oneri contributivi relativi al cedolino della mensilità di febbraio 2012 saranno versati entro il giorno 16 del marzo successivo, e che in media sono necessari 30 gg per ottenere il D.u.r.c., la richiesta del saldo potrà essere inviata solo dopo aver ottenuto il D.u.r.c. richiesto a partire dal 17 marzo, e quindi prevedibilmente emesso successivamente al 17/04/2012. III. copia semplice del Libro Unico del Lavoro: domanda presentata il 10 dicembre assunzione/trasformazione dell ultimo lavoratore in data 2 febbraio 2011: il Libro Unico deve essere aggiornato al 2 febbraio 2012 e deve contenere cioè evidenza delle compilazioni relative al mese di febbraio 2012; IV. copia dei cedolini mensili del dipendente dalla data di assunzione/trasformazione alla data di richiesta di erogazione del saldo; domanda presentata il 10 dicembre assunzione/trasformazione dell ultimo lavoratore in data 2 febbraio 2011: devono essere inviati tutti i cedolini relativi al periodo febbraio 2011/febbraio 2012: in questo caso, i cedolini inviati dovranno essere 13. N.B. Per quanto sopra esposto risulta evidente che tutta la documentazione potrà essere spedita a Finpiemonte solo dopo aver ottenuto il D.u.r.c. richiesto dopo il versamento degli oneri dell ultimo cedolino; nel caso di esempio quindi dopo il 17/04/ Entro quale termine deve essere trasmessa la richiesta di erogazione del saldo? In considerazione delle tempistiche sopra indicate, la richiesta di erogazione del saldo deve essere trasmessa entro 60 giorni dai 12 mesi: dalla data di presentazione della domanda di contributo se l assunzione/trasformazione è avvenuta prima della presentazione della domanda di contributo; dall assunzione/trasformazione se questa è avvenuta successivamente alla presentazione della domanda di contributo. Eventuali proroghe potranno essere richieste scrivendo un al seguente indirizzo: finanziamenti@finpiemonte.it. 5. Quali sono le tempistiche previste per l esame della richiesta del saldo? Si prevede che la richiesta di erogazione del saldo venga esaminata entro 90 giorni dalla data di ricevimento. In caso di documentazione incompleta, i tempi saranno prolungati. L erogazione avverrà entro un mese dalla data di conclusione dell esame.

4 6. Cosa si intende per data di presentazione della domanda? Ai soli fini della rendicontazione del saldo, per data di presentazione si intende la data di invio telematico della domanda. 7. Quale documentazione è necessario inviare a supporto della richiesta di erogazione del saldo? L azienda deve trasmettere la documentazione sotto elencata: dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà riguardante la permanenza del rapporto di lavoro (scaricabile dal sito internet Finanza Agevolata Più Lavoro); Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.u.r.c.); copia semplice del Libro Unico del Lavoro; copia dei cedolini mensili del dipendente dalla data di assunzione/trasformazione alla data di richiesta di erogazione del saldo (compimento del dodicesimo mese); copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante (la copia del documento di identità è necessaria ogni volta che si sottoscrive una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà D.P.R. 445/2000); eventuale riepilogo delle giornate di assenza non retribuite; solo per i contributi concessi sulla base del Regolamento 800/08, tabella di calcolo della retribuzione del dipendente assunto comprensiva di: a. retribuzione lorda prima delle imposte; b. contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali; c. contributi assistenziali per figli e familiari. 8. Perché è necessario presentare sia i cedolini sia la copia del Libro unico del lavoro? Qual è la differenza tra i due documenti richiesti? La copia dei cedolini è richiesta per verificare l effettiva retribuzione del lavoratore secondo le modalità contrattuali previste e aver riscontro delle eventuali giornate di assenza non retribuite effettuate nei mesi soggetti a verifica, al fine calcolare correttamente il contributo spettante. La copia del Libro unico del lavoro è richiesta invece al fine di verificare la permanenza del lavoratore in azienda nel periodo soggetto a rendicontazione, anche successivamente a eventuali variazioni di contratto, o di orario. Ad esempio, si vuole verificare che, a seguito di dimissioni/licenziamenti avvenute entro i 12 mesi dall assunzione/trasformazione, lo stesso lavoratore non sia stato reinserito in azienda con un contratto peggiorativo (es: contratto di collaborazione a progetto). 9. A quali lavoratori e a quali mesi deve far riferimento l estratto del Libro unico del lavoro? Per ogni lavoratore per il quale è stato richiesto il contributo, l estratto dovrà riferirsi a tutti i mesi trascorsi dalla data di trasformazione del contratto /assunzione a tempo indeterminato alla data di rendicontazione. (per le tempistiche di rendicontazione si veda FAQ 1 e 2.III.) 10. Non siamo in grado di fornire copia/estratto del Libro unico del lavoro: i cedolini possono comunque bastare? In caso un azienda abbia difficoltà a fornire copia/estratto del Libro unico del lavoro, i cedolini sono sufficienti; tuttavia potranno essere effettuati da parte della Regione Piemonte controlli congiunti con l Ispettorato del Lavoro, al fine di constatare l effettiva permanenza del lavoratore presso l azienda e la regolare posizione contrattuale.

5 11. Se l azienda ha assunto più di un lavoratore in date diverse successivamente alla presentazione della domanda, è possibile presentare diverse richieste di saldo mano a mano che scadono i 12 mesi per ciascun lavoratore? No, si deve presentare una sola richiesta di saldo successivamente allo scadere dei 12 mesi dalla data di assunzione/trasformazione dell ultimo lavoratore. 12. Nel caso in cui non si disponesse della documentazione completa al compimento dei 12 mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla data di assunzione/trasformazione, è possibile inviare la documentazione già in possesso dell azienda e integrare poi successivamente? No. Le richieste di erogazione del saldo non complete di tutta la documentazione necessaria non saranno esaminate e sarà richiesto di ritrasmettere nuovamente tutta la modulistica. 13. E necessario comunicare eventuali giornate di assenza non retribuite effettuate dal lavoratore? Sì, è necessario comunicare le giornate di assenza non retribuite effettuate dal lavoratore a partire dal settimo mese dalla data di assunzione/trasformazione, fino alla data di rendicontazione. Questa informazione è richiesta al punto 3 della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, alla quale, solo in caso di giornate di assenza non retribuite, deve essere allegato l apposito prospetto delle giornate di assenza non retribuite, adeguatamente compilato. 14. Cosa non va inserito nel calcolo delle giornate di assenza non retribuite? Non sono da considerare giornate di assenza non retribuite le giornate di mutua retribuite dall Inps o da altri Istituti di previdenza sociale, i giorni di ferie retribuiti, le assenze retribuite. 15. Come ci si comporta in caso di errata comunicazione delle eventuali giornate di assenza non retribuite effettuate dal lavoratore nei primi 6 mesi dalla data di assunzione/trasformazione (comunicazione errata in sede della richiesta di erogazione del I acconto)? Al fine di sanare eventuali errori, è necessario allegare alla richiesta di erogazione del saldo una comunicazione in cui si segnali l errore e compilare il prospetto delle giornate di assenza non retribuite per l intero periodo (un solo prospetto riepilogativo). I dati verranno verificati con i cedolini trasmessi e il contributo ricalcolato di conseguenza. 16. Cosa accade se il lavoratore ha effettuato giornate di assenza non retribuite? Come già accaduto per l erogazione del primo acconto, si effettuerà un ricalcolo del contributo sulla base delle giornate di assenza non retribuite. Il calcolo sarà così effettuato: contributo erogabile = 50% contributo totale : 183 = x : giorni effettivamente lavorati I giorni effettivamente lavorati corrispondono alla differenza tra 183 (cifra convenzionalmente corrispondente ai 6 mesi) e le giornate interamente non lavorate. Non si tiene conto quindi delle mezze giornate, ore o frazioni di ora.

6 17. Quali variazioni devono essere menzionate al punto 2 della dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante la permanenza del rapporto di lavoro? Al punto 2 della dichiarazione devono essere menzionate le eventuali variazioni avvenute successivamente alla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, quali ad esempio: variazione dell orario di lavoro, distacco del lavoratore presso altre sedi o altri soggetti, concessione di aspettativa, ecc. 18. Cosa accade se un lavoratore viene trasferito per un periodo limitato presso un altra azienda diversa da quella beneficiaria del contributo? Qualora un lavoratore sia stato trasferito presso un altra azienda per periodo limitato di tempo compreso tra la data di assunzione/trasformazione e la data di presentazione della richiesta di erogazione del saldo, è necessario indicare tale variazione al punto 2 della Dichiarazione sostitutiva sulla permanenza del rapporto di lavoro e allegare alla rendicontazione la seguente documentazione: prospetto delle giornate lavorative effettuate presso l azienda non beneficiaria; comunicazione/contratto tra le due aziende, contente le motivazioni e le tempistiche del trasferimento. Il contributo verrà ricalcolato sulla base delle indicazioni fornite alla FAQ n. 16 (giornate di assenza non retribuite). 19. Cosa accade se il lavoratore ha variato l orario di lavoro (passaggio da full time a part time )? In caso il lavoratore abbia diminuito il monte ore, si applica un ricalcolo del contributo secondo la seguente proporzione: ore tempo pieno : 6.300,00 (o 4.500,00 in caso di contratti di apprendistato) = ore tempo parziale : contributo da erogare 20. Cosa accade se il lavoratore ha variato l orario di lavoro (passaggio da part time a full time)? In caso il lavoratore abbia aumentato il monte ore non accade nulla, verrà erogato il restante 50% del contributo concesso. In nessun caso sarà erogato un contributo maggiore a quello inizialmente concesso. 21. Cosa accade se il lavoratore ha variato l orario di lavoro (passaggio da full time a part time e ritorno a full time)? Diversamente, se il contributo concesso è relativo a un rapporto di lavoro full time, ed in seguito il rapporto di lavoro varia da full time a part time e nuovamente full time, il contributo viene ricalcolato proporzionalmente. Es: importo concesso: 6.300,00 (full time) Il lavoratore svolge: 60 giorni a 40 ore (full time): 30 giorni a 30 ore (part time) 90 giorni a 40 ore (full time) il contributo viene ricalcolato dividendo l importo concesso per le giornate totali lavorate ( importo unitario giornata lavorata ); si calcola il contributo relativo ad una singola giornata part time (utilizzando una proporzione rispetto al full time) e si ottiene l importo unitario giornata part time ; si moltiplicano le giornate lavorate full time per l importo unitario giornata lavorata ;

7 si moltiplicano le giornate lavorate part time per l importo unitario giornata part time ; si sommano le due quote del contributo ottenute. 22. Cosa accade se il rapporto di lavoro oggetto di contributo è terminato entro i 6 mesi dalla data di assunzione/trasformazione e l azienda non ha inviato la richiesta di acconto e intende rinunciare al contributo? In questo caso l azienda dovrà trasmettere a Finpiemonte una comunicazione semplice di rinuncia al contributo, anche tramite o fax. 23. Cosa accade in caso di interruzione del rapporto di lavoro tra i 6 e i 12 mesi dalla data di assunzione/trasformazione? In caso di risoluzione del rapporto di lavoro tra i 6 mesi e i 12 mesi dalla data di assunzione/trasformazione (dimissioni volontarie, licenziamento per giusta causa, invalidità, riduzione volontaria dell'orario di lavoro) l agevolazione sarà revocata parzialmente, e il contributo sarà ricalcolato ed erogato proporzionalmente, sulla base delle indicazioni inserite alla FAQ n. 16. In questo caso il beneficiario, oltre alla documentazione già elencata necessaria per la richiesta del saldo, deve inviarci copia della comunicazione obbligatoria della cessazione del rapporto di lavoro e copia della lettera di dimissioni o di licenziamento. Finpiemonte si riserva inoltre di effettuare ulteriori controlli anche successivamente all erogazione del contributo ricalcolato. 24. Quali circostanze possono comportare la revoca totale dell agevolazione? La revoca dell agevolazione sarà disposta al verificarsi dei casi sotto elencati: a. il beneficiario non rispetta gli obblighi previsti dal punto 8 del Bando, dal provvedimento di concessione dell agevolazione e dalla normativa di riferimento; b. il beneficiario rilascia dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti; c. il beneficiario subisce protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compie atti che possano diminuire la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi assunti verso la Regione; d. il beneficiario cessa l attività entro 3 anni dalla data di assunzione/trasformazione del contributo; e. il beneficiario è assoggettato a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura concorsuale entro 3 anni dalla data di assunzione/trasformazione; f. in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei primi 6 mesi dalla data di assunzione/trasformazione; g. in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro entro tre anni dalla data di assunzione/trasformazione, ad eccezione dei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo. 25. Cosa accade se un azienda ha variato ragione sociale (ad esempio da S.n.c. a S.r.l.) mantenendo invariati codice fiscale, legale rappresentante, soci, sede e attività? Ogni variazione rispetto all iniziativa ammessa a contributo deve essere comunicata a Finpiemonte, così come previsto al punto 8 lett. b) del bando. Finpiemonte si riserva di valutare l ammissibilità di eventuali variazioni riscontrate in fase di esame della richiesta di saldo finale e non preventivamente comunicate. L azienda dovrà inoltre trasmettere una nuova attestazione antiriciclaggio. In assenza della nuova attestazione non si procederà all erogazione del saldo.

8 26. Le variazioni quali scissioni/fusioni/cessioni d azienda ecc., sono ammissibili ai fini del mantenimento dell agevolazione? No, i casi sopra menzionati costituiscono cause di revoca dell agevolazione nel caso in cui il lavoratore per cui è stata presentata la domanda passi alle dipendenze del nuovo soggetto. 27. Nel caso in cui il contributo sia stato interamente erogato e solo successivamente sopraggiungano cause di revoca, cosa succede? L azienda è tenuta a comunicare a Finpiemonte, fino ai tre anni dalla data di concessione dell agevolazione, il verificarsi di situazioni citate all art. 9 del bando. In caso di revoca totale dell agevolazione, Finpiemonte richiederà la restituzione dell intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali. 28. Quali controlli vengono effettuati successivamente all erogazione del saldo? Finpiemonte, di propria iniziativa o su indicazione degli organi della Regione, effettua controlli anche presso il beneficiario allo scopo di verificare: lo stato di attuazione delle iniziative finanziate; il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dal bando; la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rilasciate dall impresa.

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