L.I.A. Lingua In Azione. Informazioni sulle pratiche che si possono sbrigare in Questura e Prefettura

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1 Progetto co-finanziato dall Unione Europea Casa di Carità Arti e Mestieri Cooperativa OrSO Ministero dell Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione Fondo Europeo per l Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi L.I.A. Lingua In Azione Informazioni sulle pratiche che si possono sbrigare in Questura e Prefettura

2 Il percorso è stato strutturato in 2 parti dove sono state elencate e approfondite le più importanti tematiche legate all immigrazione. Nella prima parte sono state spiegate nozioni come: l ingresso in Italiana paesi dell Unione Europea e fuori dall Unione Europea i visti per periodi inferiori ai 90 giorni ( soggiorni brevi che non obbligano alla richiesta di un permesso di soggiorno ) i soggiorni di lunga durata determinati dal tipo di visto che ha permesso l ingresso e che permette di soggiornare in Italia per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per agevolare l unità familiare (ricongiungimento familiare ) la richiesta del codice fiscale che identifica il cittadino nell'ambito dei rapporti col fisco il domicilio e la residenza la richiesta della tessera sanitaria uno schema riassuntivo dei diversi tipi di permessi di soggiorno con esempi dei moduli corrispondenti. Nella seconda parte invece sono state presentate le problematiche legate all immigrazione in Prefettura ( Sportello Unico per L Immigrazione e Ufficio Cittadinanza), come : il Decreto Flussi Ingressi in Italia per lavoro subordinato, stagionale e autonomo il Ricongiungimento Familiare Il certificato di idoneità abitativa Carta di soggiorno Carta di soggiorno CEE Espulsioni Assistenza sociali: quali categorie ne hanno diritto e dove Come e chi può richiedere la cittadinanza italiana. Si è parlato anche delle coesioni familiari e delle richieste di permesso di soggiorno che si possono fare direttamente in Questura

3 PARTE PRIMA L INGRESSO DEGLI STRANIERI PROVENIENTI DAI PAESI DELL UNIONE EUROPEA (UE) È regolato dagli accordi di Schengen che hanno reso possibile la creazione di uno spazio comune di libera circolazione tra gli Stati aderenti ed eliminato i controlli alle frontiere. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno, in questo caso, è esente da visto per soggiorno non superiore a tre mesi, a condizione che l ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio. PER ENTRARE IN ITALIA DA UN PAESE CHE NON FA PARTE DELL UNIONE EUROPEA (EE) Lo straniero deve possedere un visto che autorizza l ingresso e che deve essere applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio. Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile. Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto. Alcuni Stati sono esenti dall'obbligo del visto per turismo. Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l Accordo di Schengen l obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera. Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall ingresso, al questore della provincia in cui si trova. ( modulo ) Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti. I REQUISITI PER L INGRESSO 1) possesso di passaporto o altro documento di viaggio; 2) possesso di visto di ingresso (salvi i casi di esenzione); 3) disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per il viaggio, il soggiorno e il rientro in Patria : la disponibilità di mezzi economici necessari al sostentamento durante il soggiorno in Italia: essi possono essere comprovati mediante esibizione di valuta o fidejussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati (p. es. vouchers, travellers cheques) o con atti comprovanti la disponibilità di fonti di reddito nel territorio italiano. l indicazione dell'esistenza di idoneo alloggio nel territorio italiano la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno I titolari di visti per motivi di lavoro sono esonerati dal dimostrare il possesso dei mezzi sufficienti per il rientro in patria fermo restando invece l obbligo di provare la disponibilità di mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno. 4) possesso di documentazione atta a confermare lo scopo del viaggio ; 5) inesistenza di cause ostative all ingresso, cioè:

4 mancanza dei requisiti richiesti per l ingresso ; segnalazione, anche in base agli Accordi internazionali (p.es. Accordi di Schengen), ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali; divieto di rientro per gli stranieri espulsi salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione al rientro del Ministero dell Interno o che sia trascorso il periodo (di norma cinque anni) di divieto di ingresso. I mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il rilascio del visto e per l'ingresso nel territorio nazionale per turismo e per ogni altro caso di ingresso previsto dal T.U. (affari, gara sportiva, invito, missione, motivi religiosi, transito, transito aeroportuale, trasporto, vacanze-lavoro) sono definiti secondo la tabella allegata, la quale prevede importi monetari che saranno annualmente rivalutati previa applicazione dei parametri relativi alla variazione media annua, elaborata dall'istat. Gli importi previsti da tale tabella sono i seguenti: classe di durata del viaggio numero dei partecipanti al viaggio 1 partecipante 2 o più partec. Euro Euro Da 1 a 5 giorni: - quota fissa complessiva 269,60 212,81 Da 6 a 10 giorni: - quota a persona giornaliera 44,93 26,33 Da 11 a 20 giorni: - quota fissa 51,64 25,82 - quota giornaliera a persona 36,67 22,21 Oltre i 20 giorni: - quota fissa 206,58 118,79 - quota giornaliera a persona 27,89 17,04 TIPOLOGIE DEI VISTI : Sono state elencate le varie tipologie di visti d ingresso e corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso e alla durata del soggiorno. Le seguenti: a) per soggiorni di breve durata ( meno di 90gg.) = visti Schengen uniformi -VSU Transito aeroportuale ( tipo A) transito solo in zone internazionali Transito per meno di 5 gg. ( tipo B) Breve durata / viaggio meno di 90gg ( tipo C) per visite, turismo, affari non devono chiedere più il permesso di soggiorno. Il costo di questo tipo di visto è 60 E +1E per ogni persona in più. b) per soggiorni di lunga durata più di 90gg. = visti nazionali VN (tipo D) che consentono il rilascio del permesso di soggiorno per motivo identico a quello del visto: - ricongiungimento familiare

5 - familiare a seguito /coesione familiare - ingresso per lavoro ( Decreto Flussi) Il costo di questo tipo di visto è 75 E. E prevista l esenzione dal pagamento dei visti per le seguenti categorie di persone : studenti, minori di 6 anni, parenti fino al 4 grado di citt. UE, ricercatori. Lo straniero già presente in Italia ad altro titolo può, in particolari circostanze e nell'ambito delle quote previste, svolgere un'attività lavorativa chiedendo alla Questura competente per territorio la conversione del proprio titolo di soggiorno. SE SI CONSIDERANO LE MOTIVAZIONI I VISTI DI INGRESSO POSSONO ESSERE I SEGUENTI: 1) adozione; 2) affari; 3) cure mediche; 4) diplomatico; 5) gara sportiva; 6) invito; 7) missione; 8) motivi religiosi; 9) residenza elettiva; 10) transito aeroportuale; 11) transito; 12) trasporto; 13) vacanze-lavoro 14) turismo; 15) studio 16) ricongiungimento familiare; 17) familiare al seguito; 18) inserimento nel mercato del lavoro; 19) lavoro subordinato; 20) lavoro autonomo; 21) reingresso Abbiamo quindi trattato nella precedente sezione i principale i tipi di visti: turismo, ingresso per lavoro subordinato ( Decreto Flussi ), per i familiari a seguito di un cittadino italiano o comunitario, per ricongiungimento familiare e per studio, consegnando ai presenti il fascicolo con i vari tipi di visto e i moduli per richiedere il visto per cure mediche e turismo con le rispettive spiegazioni

6 DOPO L INGRESSO QUALI SONO I PRINCIPALI PASSI DA SEGUIRE PRIMA E DOPO LA RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO? 1. Codice Fiscale- agenzia delle entrate con la domanda di attribuzione del codice fiscale (modulo) e i documenti necessari per richiederlo,gli indirizzi e gli orari delle agenzie delle entrate territoriali e il manuale : IL FISCO INCONTRA LO STRANIERO 2. Iscrizione anagrafica- anagrafe: definizione della dimora, l obbligo di segnalazione dello straniero da parte dell ospitante alle forze dell ordine :la cessione del fabbricato.stranieri e l anagrafe - iscrizione e residenza.orari e indirizzi degli uffici anagrafici presenti nelle 10circonscrizioni di Torino. 3. La tessera sanitaria ASL SOGGIORNO IN ITALIA Richiesta del permesso di soggiorno Rinnovo del permesso di soggiorno Conversione del permesso Gli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 286/98 prevedono le condizioni di ingresso e di soggiorno nel territorio italiano. In generale i cittadini di Paesi non appartenenti all'unione europea che intendono far ingresso in Italia devono richiedere il visto di ingresso presso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel loro paese di residenza. Se intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a 8 giorni, indipendentemente dalla durata della loro permanenza, devono richiedere obbligatoriamente il permesso di soggiorno, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia. Chi, anche in possesso di un regolare visto di ingresso, non richiede entro questo termine il rilascio del permesso di soggiorno, è soggetto ad un provvedimento di espulsione. SI PUO SOGGIORNARE IN ITALIA SOLE SE: 1).si è in possesso di un passaporto o documento equivalente; 2).si è richiesto un visto di ingresso; 3).si è entrati regolarmente attraverso uno dei valichi di frontiera appositamente istituiti; 4).si è richiesto un permesso di soggiorno entro 8 giorni tassativi dall'ingresso in Italia. Oppure si è già in possesso di un permesso di soggiorno o titolo equivalente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato dell'unione Europea. I DIVERSI TIPI DI PERMESSO DI SOGGIORNO Il permesso di soggiorno può essere richiesto per i seguenti motivi: cure mediche, ricongiungimento familiare, familiare al seguito, lavoro dipendente, lavoro stagionale, lavoro artistico, lavoro autonomo, rifugiati politici, missione, studio, religione o culto, protezione sociale. Importante: in generale, sia nel momento dell'ingresso in Italia, sia durante il soggiorno, il cittadino extracomunitario deve sempre essere in grado di dimostrare, con dei documenti in regola, tre cose: 1) lo scopo e le condizioni del soggiorno; 2) i mezzi di sussistenza;

7 3) che tali mezzi siano sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel proprio Paese allo scadere del permesso di soggiorno. Per queste ragioni, è opportuno portare sempre con se il passaporto ed il permesso di soggiorno,al fine di esibirli ad ogni richiesta della polizia o di altra autorità pubblica. NOVITÀ PER I PERMESSI INFERIORI A 3 MESI Dal 2 giugno c.a. gli stranieri possono soggiornare in Italia per turismo, affari, visite o studio senza dover chiedere il permesso di soggiorno. È la novità contenuta nella legge n. 68 del 28 maggio 2007, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 1 giugno. Secondo le nuove disposizioni i cittadini stranieri che intendono soggiornare nel nostro Paese per un periodo non superiore a 3 mesi, devono semplicemente dichiarare la loro presenza sul territorio nazionale: al momento dell ingresso, direttamente all Autorità di Frontiera se provengono da paesi extra Schengen; entro 8 giorni, al Questore della provincia in cui si trovano se provengono da paesi Schengen. Le modalità di presentazione della dichiarazione verranno stabilite con un decreto del ministro dell Interno. L importante è che la loro permanenza sul territorio italiano non superi i 3 mesi o il minor termine previsto dal visto di ingresso ove richiesto e che siano rispettate le condizioni di ingresso. RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CHE SI PRESENTA DIRETTAMENTE IN QUESTURA Il cittadino extracomunitario è obbligato a richiedere direttamente all'ufficio Immigrazione della Questura del luogo in cui dimora il rilascio/rinnovo/aggiornamento del permesso di soggiorno per - Asilo politico (solo primo rilascio) - Status apolide (solo primo rilascio) - Motivi Umanitari - Minore età - Integrazione minore - Primo Rilascio permessi di soggiorno per famiglia ex art. 19 del D. Lgs. 286/98 - Minori età accompagnati - Donne in stato di gravidanza Deve presentare entro i termini di legge la richiesta di rinnovo depositando, oltre alla documentazione necessaria a seconda del tipo di richiesta, l'attestato del versamento per titolo di soggiorno elettronico pari a Le richieste di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno/carta di soggiorno presentate prima dell'entrata in vigore della nuova procedura devono essere istruite secondo la vecchia procedura e il titolo di soggiorno rilasciato è cartaceo PERMESSI DI SOGGIORNO TRAMITE LA CONVENZIONE MINISTERO INTERNO CON LE POSTE In virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell'interno e Poste Italiane SPA, ai sensi dell'art. della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, a partire dall'11 dicembre 2007, le istanze di rilascio del permesso e carta di soggiorno devono essere presentate dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati. I kit La domanda deve essere inviata utilizzando appositi kit distribuiti gratuitamente

8 presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati. Costo per il titolo di soggiorno elettronico, una marca da bollo da da allegare alla domanda; costo della raccomandata I CITTADINI EXTRAUE devono obbligatoriamente presentare la richiesta alle Poste per richiedere: - Primo rilascio - Rinnovo - Conversione - Aggiornamento/duplicato del permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto) delle SEGUENTI tipologie di permesso di soggiorno - Famiglia (primo rilascio solo per ricongiungimento) - Famiglia minore anni - Adozione / Affidamento - Missione - Motivi Religiosi - Residenza elettiva - Studio - Attesa riacquisto cittadinanza - Lavoro Subordinato (flussi) - Lavoro subordinato-stagionale (flussi) - Lavoro casi particolari previsti (art. 27) - Lavoro Autonomo (flussi) - Tirocinio formazione professionale - Ricerca scientifica - Attesa occupazione - Rinnovo Asilo politico - Rinnovo status apolide - Aggiornamento permesso / carta di soggiorno - Conversione permesso di soggiorno - Duplicato permesso /carta di soggiorno Anche la richiesta del rilascio del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) deve essere presentata obbligatoriamente tramite gli uffici postali abilitati: la richiesta per sé e per i propri familiari deve però essere presentata con un unico kit contenente il modulo 1 (2 se il familiare percepisce un reddito) per ciascun componente il nucleo familiare. Se hai il nullaosta e chiedi il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o famiglia rivolgiti allo Sportello Unico Immigrazione. Se sei familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino dell Unione e chiedi la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE puoi scegliere di presentare la domanda tramite l ufficio postale o direttamente in Questura

9 QUANDO VA PRESENTATA LA RICHIESTA - Almeno 90 giorni prima della scadenza per permessi di soggiorno per lavoro e famiglia di durata biennale - Almeno 60 giorni prima della scadenza per i permessi di soggiorno annuali - Almeno 30 giorni prima della scadenza per le restanti tipologie Al Questore della provincia in cui il cittadino extracomunitario dimora. DOVE Richiesta presso 5332 uffici postali abilitati uffici dove è presente lo Sportello Amico oppure tramite i Patronati o i Comuni abilitati al servizio di compilazione e invio telematico. PROCEDURA Il cittadino extra Ue munito di documento di riconoscimento deve presentarsi personalmente all'operatore postale che ha il potere/dovere di identificarlo (esclusa presentazione istanze per delega) L'istanza deve essere presentata in busta aperta L'operatore compie un'attività di "front office' - Controlla il modulo 1 e/o 2 - Controlla o esegue il pagamento del bollettino di euro per il soggiorno elettronico (obbligatorio) - Controlla il numero delle pagine totali - Controlla che sia stata apposta la marca da bollo da euro Provvede a consegnare la ricevuta della raccomandata. La Ricevuta della raccomandata deve essere esibita unitamente al passaporto o al titolo di viaggio equipollente o in caso di rinnovo esibita insieme al permesso in scadenza o scaduto e SOSTITUISCE a tutti gli effetti di legge il "CEDOLINO" che rilasciava la Questura con la vecchia procedura (Direttiva Amato del 5 agosto 2006). TITOLO DI SOGGIORNO ELETTRONICO Per i soggiorno di durata superiore a tre mesi (inclusi i soggiorni per motivi di giustizia, richiesta asilo politico/apolidia, cure mediche, minore età o per esigenze di carattere temporaneo e socio-assistenziale anche se di durata superiore ai tre mesi), in attuazione del Regolamento CE 1030/02, è previsto il rilascio obbligatorio del permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in formato elettronico. Ai figli minori di anni 14 da iscrivere sul permesso/carta di soggiorno dei genitori regolarmente soggiornanti in Italia viene rilasciata una tessera complementare, la "CARTA MINORE" che ha validità solo se esibita insieme a quella del genitore (ha la stessa numerazione e scadenza). I PERMESSI DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO, LAVORO AUTONOMO E MOTIVI FAMILIARI: TIPOLOGIA E DURATA I permessi di soggiorno per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari (o, più esattamente, per motivi familiari; cfr. art. 30 T.U.), hanno una durata massima di 2 anni (cfr. art. 5, comma 3, lett. d) T.U.). 1) Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rilasciato allo straniero che abbia fatto ingresso in Italia munito di visto di ingresso per lavoro autonomo (cfr. art. 26 T.U. e art. 39 regolamento); in sede di conversione del permesso di soggiorno,

10 agli stranieri che erano titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari che al momento del rinnovo del loro permesso svolgano legalmente un attività di lavoro autonomo (cfr. art. 14, commi 1, 2 e 3 regolam.); agli stranieri che erano titolari di permesso di soggiorno per studio (cfr. art. 14, comma 5 regolam.) o di altri permessi di soggiorno i quali producano la documentazione richiesta nei commi 1, 2 e 3 dell art. 39 regolam. e l attestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta di conversione rientra nelle quote di ingresso per lavoro autonomo determinate dal D.P.C.M. che è emanato (di solito ogni anno) ai sensi dell art. 3 T.U. (cfr. art. 39, comma 7 regolam.); agli stranieri che erano titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età (cfr. art. 30, comma 5 T.U.); ai minori legalmente affidati al compimento della maggiore età (cfr. art. 32 T.U.). Per rinnovare il P.S. de sogg. per lavoro autonomo si deve presentare alla Posta il kit con i moduli 1 e 2 compilate, la fotocopia di tutto il passaporto, fotocopia dell autorizzazione o della licenza, fotocopia iscrizione alla CCIAA, fotocopia della dichiarazione di redditi, il codice fiscale, fotocopia del perm. Di sogg. e una marca da bollo di 14,62 E. 2) Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rilasciato allo straniero che faccia ingresso in Italia munito del visto di ingresso per lavoro subordinato (cfr. art. 22, comma 6 T.U.); in sede di conversione del permesso di soggiorno, a) agli stranieri che erano titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari che al momento del rinnovo del loro permesso abbiano in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato (cfr. art. 14 regolamento); b) agli stranieri che erano titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età (cfr. art. 30, comma 5 T.U.) ; ai minori legalmente affidati al compimento della maggiore età (cfr. art. 32 T.U.). Per rinnovare il P.S. de sogg. per lavoro subordinato si deve presentare alla Posta il kit con i moduli 1 e 2 compilate, la fotocopia di tutto il passaporto, fotocopia del perm. di sogg., fotocopia del contratto di soggiorno che il datore di lavoro ha fatto al lavoratore in seguito all assunzione, controfirmato da tutte 2 le parti e inviato allo Sportello Unico per l Immigrazione Prefettura di residenza del datore di lavoro o del lavoratore, fotocopia della dichiarazione di reddito del lavoratore, l ultima busta paga, il codice fiscale e 1 marca da bollo di 14,62E. 3) Il permesso di soggiorno per motivi familiari di norma ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 T.U. ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo (art. 30, comma 3 T.U.). Esso è rilasciato: allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29 T.U., ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore (art. 30, comma 1 lett. a) T.U.);

11 agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti (art. 30, comma 1, lett. b) T.U.); al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare e in tal caso qualora tale cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare (art. 30, comma 1, lett. c) T.U.); al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la L. italiana (art. 30, comma 1, lett. d) T.U.); agli stranieri inespellibili ai sensi dell art. 19 T.U. perché convivono con parenti entro il quarto grado o con coniugi cittadini italiani (art. 28, comma 1, lett. b) regolam.); al minore straniero iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore o dello straniero affidatario è rilasciato al compimento dei 14 anni ed è valido fino al compimento della maggiore età (art. 31, comma 2 T.U.). Per rinnovare il P.S. de sogg. per famiglia si deve presentare alla Posta il kit con il modulo 1 compilato, la fotocopia di tutto il passaporto, fotocopia del perm. di sogg. suo e del familiare che provvede al suo mantenimento, la fotocopia della dichiarazione di reddito dello stesso familiare, una dichiarazione di mantenimento che quest ultimo firma, il certificato di stato di famiglia e residenza dal anagrafe di residenza, il codice fiscale e la marca da bollo di 14,62E. I PERMESSI DI SOGGIORNO PER STUDIO E FORMAZIONE:TIPOLOGIA E DURATA I permessi di soggiorno per studio o per formazione, hanno una durata massima di 1 anno, ma rinnovabile annualmente in caso di studi pluriennali (cfr. art. 5, comma 3, lett. c) T.U.). 1) Il permesso di soggiorno per studio è rilasciato e rinnovato agli stranieri entrati in Italia in possesso di visto di ingresso per studio per frequentare corsi scolastici o univ. (cfr. art. 39 T.U. e art. 46, co. 4 regolam.) o per l espletamento degli esami di abilitazione all esercizio professionale da parte dei laureati in Italia (cfr. art. 47, co. 1 regolam. e D. Min. Aff. esteri 12 luglio 2000), e, a titolo di conversone del permesso di soggiorno, agli stranieri che erano titolari di un permesso di sogg. per motivi di protezione sociale e siano regolarmente iscritti ad un corso di studio (cfr. art. 18, co. 5 T.U.), nonché agli stranieri che erano titolari di un permesso di sogg. per motivi familiari in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di sogg., al compimento del diciottesimo anno di età (cfr. art. 30, comma 5 T.U.) e ai minori legalmente affidati al compimento della maggiore età (cfr. art. 32 T.U.). 2) Specifici permessi di soggiorno per formazione dovrebbero essere invece rilasciati agli stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia in possesso di specifici visti rilasciati al di fuori

12 del sistema delle quote annuali per motivi di formazione professionale e/o di temporaneo addestramento presso datori di lavoro italiano (cfr. art. 27, comma 1, lett. f) T.U. e art. 40, comma 9 regolam.). ALTRI TIPI DI PERMESSO DI SOGGIORNO:TIPOLOGIA E DURATA Altri tipi di permessi di soggiorno, diversi rispetto a quelli sopra illustrati, sono consentiti dal T.U. o dal regolamento e sono rilasciati per una durata non superiore a quella delle documentate necessità (art. 5, comma 3 lett. e T.U.). per inserimento nel mercato del lavoro, avente la durata di un anno, rilasciato allo straniero che fa ingresso in Italia munito del visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro (cfr. art. 23 T.U. e artt. 34, 35 e 36 regolamento) il permesso di soggiorno per cure mediche, avente durata pari alla durata presunta del trattamento indicata nella dichiarazione della struttura sanitaria in cui è ricoverato, che è rilasciato a) allo straniero (malato ed eventuale accompagnatore) che sia entrato in Italia munito di visto di ingresso per cure mediche (cfr. art. 36, comma 3, T.U.), a condizione però che si tratti di un soggiorno di durata superiore a 30 giorni (cfr. art. 10, comma 1 regolamento); b) alle donne straniere inespellibili perché incinte o perché hanno partorito da meno di 6 mesi un figlio al quale provvedono, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria (art. 28, comma 1, lett. C) regolamento); c) al compimento della maggiore età, allo straniero che era stato legalmente affidato (cfr. art. 32 T.U.); i permessi di soggiorno per motivi umanitari sono rilasciati a) agli stranieri che non possano essere respinti o espulsi dal territorio dello Stato ai sensi dell art. 19 T.U., nel caso in cui nel Paese di appartenenza o di invio possano essere oggetto di persecuzione (art. 28, comma 1, lett. d) regolamento), anche sulla base di raccomandazioni in tal senso avanzate nel provvedimento di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato adottato dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato (circ. Min. Interno, serv. Immigraz. e polizia di frontiera del 23 dicembre 1999); b) agli stranieri in tutti i casi in cui il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possano comunque essere adottati perchè sussistono gravi motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti dagli obblighi internazionali di "non refoulement" ovvero da quelli costituzionali inerenti al diritto d'asilo (art. 5, comma 6 T.U.); c) agli stranieri accolti in Italia in virtù della protezione temporanea loro accordata sulla base di uno specifico D.P.C.M. che può essere adottato ai sensi dell art. 20 T.U. in caso di guerre, guerre civili o altri eventi eccezionali; d) agli stranieri che si trovano nelle situazioni di violenza e di grave sfruttamento che in base all art. 18 T.U. e all art. 27 regolam. Consentono il rilascio dello speciale permesso per motivi di protezione sociale. i permessi di soggiorno per attesa emigrazione in altro Stato (art. 5, comma 2 T.U.) o per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti (art. 11, comma 1 lett. b) regolamento); i permessi di soggiorno per motivi religiosi o per l esercizio delle funzioni di ministro di culto sono soltanto menzionati dagli artt. 5, comma 2, e 28, comma 1, e 29, comma 4 T.U. e si può ritenere che essi siano rilasciabili per breve o lungo soggiorno agli stranieri che siano ministri di culto o religiosi che siano entrati in Italia muniti del visto di ingresso per motivi religiosi se sono verificati i requisiti e le condizioni per il rilascio di tale visto previsti dal D. Min. Aff. esteri 12 luglio 2000, a

13 condizione che si tratti di soggiorni per motivi religiosi di durata superiore a 30 giorni (cfr. art. 10, comma 1 regolam.); i permessi di soggiorno per acquisto della cittadinanza (art. 34, comma 1, lett. b) T.U.) o dello stato di apolide, da rilasciarsi a favore dello straniero già in possesso di permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento (art. 11, comma 1 lett. c) regolam.; i permessi di soggiorno per motivi di giustizia (art. 5, comma 2 T.U.); essi potrebbero essere rilasciati agli stranieri che debbano fare ingresso in Italia per esercitare il proprio diritto di difesa nei limitati casi indicati nell art. 17 T.U.; manca uno specifico visto di ingresso per motivi di giustizia, anche se il D. Min. Aff. Esteri 12 luglio 2000 prevede il rilascio del visto di ingresso per missione anche allo straniero che sia invitato o convocato in Italia dall autorità giudiziaria. Peraltro in base alla circ. Min. Interno, serv. Immigrazione e polizia di frontiera 1 luglio 2000 tale permesso, di breve durata, può essere altresì rilasciato soltanto nei casi in cui sia stata accolta la domanda di sospensione dell esecuzione di un diniego di permesso di soggiorno impugnato innanzi al T.A.R. e si sia in presenza di un'istanza di sospensiva non più opponibile e/o confermata dal Consiglio di Stato, e non sussistano le condizioni per rilasciare un altro tipo di permesso di soggiorno per i motivi espressamente previsti dalla legge; i permessi di soggiorno per affidamento e per attesa adozione (cfr. artt. 29 e seguenti L. 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla L. 31 dicembre 1998, n. 476) hanno una validità che viene a cessare al momento dell iscrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione da parte dei genitori italiani, poiché in base all art. 34, comma 3 L. n. 184/1983, nel testo modificato dall art. 3 L. n. 476/ 1998, da tale data il minore straniero acquista di diritto la cittadinanza italiana ai sensi dell art. 3 L. n. 91/1992. Tali permessi sono rilasciati a) ai minori stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia muniti dei visti di ingresso per adozione; b) ai minori stranieri che siano destinatari di un provveddimento giudiziario di affidamento o di adozione in favore di un genitore adottivo che sia cittadino italiano (nel caso di genitori adottivi stranieri si rilascia un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell art. 31, comma 2 T.U.). I permessi di soggiorno per richiesta di asilo sono rilasciati per la durata della procedura occorrente allo straniero che abbia presentato in Italia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (cfr. art. 1 legge n. 39/1990 e regolamento sulla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato approvato con D.P.R. n. 136/1990, nonché art. 34, comma 1, lett. b) T.U. e art. 11, comma 1 lett. a) regolamento); I permessi di soggiorno per asilo politico o per asilo umanitario (cfr. art. 34, comma 1, lett. b), o per asilo (cfr. art. 28, comma 1, e 11, comma 1, lett. a) regolam.) pur essendo espressamente menzionati sono di incerta definizione; essi dovrebbero essere rilasciati allo straniero che abbia ottenuto in Italia il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell art. 1 legge n. 39/1990, nonché agli stranieri che siano destinatari di altre misure di protezione umanitaria ai sensi del diritto d asilo costituzionalmente previsto; I permessi di soggiorno per residenza elettiva dovrebbero essere rilasciati agli stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia muniti di visti di ingresso per residenza elettiva, cioè allo straniero che intenda stabilirsi in Italia (ed eventualmente anche al suo coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, ed ai genitori conviventi a carico) e dimostri di disporre in Italia di cospicue e durature

14 risorse economiche che consentano di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa (cfr. D. Min. Aff. esteri 12 luglio 2000). Di per sé la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Però il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento soltanto per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad 1 anno (art. 22, comma 9 T.U.). L esibizione della ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno alla competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità dell iscrizione al Servizio sanitario nazionale. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o per i permessi di soggiorno di durata biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri e comprovati motivi (art. 13 co. 4 regolam.). *** N.B.: il ritorno in patria proprio o dei propri figli minori per periodi prolungati non permette di rinnovare più il permesso di soggiorno. Non è più possibile pensare di rinviare i propri figli in patria per molti anni per poi farli ritornare in Italia regolarmente STRANIERO EXTRACOMUNITARIO TITOLARE DI UN TITOLO DI SOGGIORNO RILASCIATO DA UN ALTRO STATO DELL UNIONE EUROPEA Lo straniero extracomunitario titolare di un valido titolo di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro dell Unione europea può essere utilizzato anche in Italia nei casi in cui il soggiorno (in Italia) non superi i 90 gg. I titolari di tali permessi di soggiorno devono dichiarare la loro presenza in Italia entro 8 gg.lavorativi. Dal loro ingresso. In mancanza della presentazione della dichiarazione entro 60 gg. dal loro ingresso il Prefetto può disporre il provvedimento amministrativo di espulsione (art. 5 co. 7). CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO I motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. Al momento della richiesta di rinnovo del permesso, tuttavia, lo straniero dovrà richiedere la conversione del suo titolo di soggiorno dalla tipologia del permesso di cui è in possesso ad altra tipologia relativa Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per all'attività che questi effettivamente svolge, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 394/99 come sostituito dall'art. 13 del D.P.R. 334/ Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente

15 allo straniero l'esercizio di lavoro autonomo, dietro presentazione dei titoli abilitativi o delle autorizzazioni eventualmente prescritte e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative. 2. Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente allo straniero l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, se lo stesso si è iscritto nell'elenco anagrafico del Centro per l'impiego, o previe comunicazioni del datore di lavoro alle autorità competenti (Centro per l'impiego, Inps, Inail, ecc..). 3.Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori di cui all'articolo 32 commi 1 bis e 1 ter del Testo Unico, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni e secondo i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle rispettive attività. Il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato al minore può essere convertito, al raggiungimento della maggiore età, in permesso di soggiorno per motivi di studio o di accesso al lavoro. Il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato al minore può essere convertito, al raggiungimento della maggiore età, in permesso di soggiorno per motivi di studio o di accesso al lavoro. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta. 4. Permesso per motivi di studio Il permesso per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, con il limite annuale di ore. Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito in quello per lavoro, acquisendo una quota nell'ambito del decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività lavorativa, dallo straniero già regolarmente presente sul territorio nazionale allo Sportello Unico per l immigrazione. Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, al di fuori delle quote, dallo straniero che ha conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza del relativo corso di studi in Italia. Le domande di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato potranno essere presentate allo Sportello Unico soltanto nei limiti delle quote stabilite annualmente dal Governo attraverso il decreto flussi. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, invia allo Sportello Unico per l'immigrazione competente la domanda di verifica della sussistenza di quote per lavoro subordinato (Mod. V), allegando alla stessa il contratto di soggiorno sottoscritto dal solo datore di lavoro (Mod. Q). Lo Sportello Unico competente, nel caso di insufficienza di quote, ne dà comunicazione allo straniero, il quale potrà ripresentare la domanda nell'ambito del decreto flussi dell'anno successivo. In caso di sussistenza della quota, lo straniero, convocato presso lo Sportello Unico,

16 provvede a sottoscrivere il contratto di soggiorno e a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità, che, al raggiungimento della maggiore età o dopo il conseguimento in Italia del diploma di laurea o di laurea specialistica, intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inoltra allo Sportello Unico competente, per raccomandata, la richiesta di convocazione presso lo Sportello medesimo per la stipula del contratto di soggiorno (Mod. Q) allegando il contratto stesso già sottoscritto dal datore di lavoro. Verificata la regolarità del contratto, lo Sportello Unico convoca lo straniero che sottoscrive il contratto e inoltra la richiesta di conversione del permesso di soggiorno tramite la procedura postale. Nel caso, invece, di conversione del permesso di soggiorno da studio in lavoro autonomo, lo straniero che ha raggiunto la maggiore età o che ha conseguito la laurea in Italia, presenta allo Sportello Unico la richiesta di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Testo Unico Immigrazione. Tale richiesta di conversione avviene al di fuori delle quote annuali, tuttavia, il numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo andrà decurtato dalle quote di ingresso definite nei decreti flussi dell'anno successivo. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, inoltra allo Sportello Unico competente la domanda di conversione attraverso il Modello Z. Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, che provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso per lavoro autonomo e ne comunica l esito allo Sportello. Nel caso in cui non vi sia disponibilità di quote o non sussistano i requisiti previsti dall'art. 26 del T.U. sull'immigrazione come sostituito dall'art. 18 della Legge 189/2002 per l esercizio di attività di lavoro autonomo, lo Sportello Unico ne dà comunicazione allo straniero.nel caso, invece, di sussistenza delle quote, lo Sportello Unico convoca lo straniero per il rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei prescritti requisiti. Ogni tipo di permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari anche fino ad un anno successivo alla scadenza, in caso di possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con italiano, cittadino dell UE, extracomunitario regolare (art. 30 co. 1 lett. c) T.U.). Permesso di soggiorno per motivi familiari in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio (morte del coniuge o divorzio) o di compimento dei 18 anni può essere convertito in permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio (art. 30 co. 5 T.U.);

17 Permesso di soggiorno per protezione sociale può essere convertito in permesso di soggiorno per studio qualora lo straniero sia iscritto ad un corso regolare di studio (cfr. art. 18 co. 5 T.U.); Se titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale può svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente conversione del permesso di soggiorno, purché abbia ottenuto l'anno precedente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e, alla scadenza, abbia fatto rientro nello Stato di provenienza I MINORI STRANIERI Anche se entrati clandestinamente in Italia, i minori stranieri sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il superiore interesse del minore. L organo costituito dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e coordinare le attività delle amministrazioni interessate, é il Comitato per i minori stranieri, incardinato presso il Ministero della Solidarietà Sociale. I minori presenti in Italia possono essere: - accompagnati, minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti - non accompagnati, minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza.

18 TUTELA DELLA FAMIGLIA (Art T.U.) Stranieri a cui è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30, co. 1 T.U.) In generale il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato alle seguenti categorie di persone (art. 30, co. 1 T.U.): a) straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare; b) straniero che soggiorna regolarmente in Italia ad altro titolo da almeno un anno che abbia contratto matrimonio in Italia con cittadino italiano o dell UE o extracomunitario titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno che consente il ricongiungimento familiare; c) familiare straniero già regolarmente soggiornante ad altro titolo e in possesso dei requisiti per il ricongiungimento. In questo caso il permesso di soggiorno viene convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può anche essere richiesta anche entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto. Qualora tale straniero sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare; d) genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno a condizione che il genitore non sia stato privato dalla potestà genitoriale. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche alle seguenti categorie di stranieri: a) al coniuge o parente fino al 4^ grado di cittadino italiano con cui convive che non può essere espulso con espulsione amministrativa (art. 19, comma 2 T.U.) e che, anche se clandestino, documenta lo stato di matrimonio o di parentela ed esibisce il proprio passaporto (art. 28, co. 1 lett. b) regolam.); b) al minore straniero iscritto sul permesso di soggiorno del genitore o dell affidatario straniero al compimento del 14 anno di età e fino alla maggiore età (art. 31 co. 1 T.U.), salvo che possa ottenere la carta di soggiorno. N.B.: Allo straniero che effettua il ricongiungimento con cittadino italiano o membro dell UE o con straniero titolare della carta di soggiorno è rilasciata fin dall inizio del suo soggiorno in Italia una carta di soggiorno (art.30 co.4 T.U.), salvo che sussistano cause ostative (nel qual caso si rilascia un permesso di soggiorno per motivi familiari).

19 Facoltà riconosciute allo straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari Separazione legale o scioglimento del matrimonio Tutela giurisdizionale contro il diniego del nulla-osta al ricongiungi mento del permesso di soggiorno per motivi familiari Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari possono (fin dall ingresso in Italia): (cfr. art. 30, co. 2 T.U.) accedere ai servizi assistenziali; iscriversi a corsi di studio o formazione professionale; accedere all iscrizione alle liste di collocamento; svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma. Essi hanno altresì l obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale (cfr. art. 34 T.U.) Nei casi di separazione legale o di scioglimento del matrimonio (cioè in caso di morte o divorzio) è consentita la conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per lavoro subordinato o per studio (art.30 co.5 T.U.) - Contro il diniego di nulla-osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari nonchè contro gli altri provvedimenti dell autorità amministrativa in materia di diritto all unità familiare l interessato può presentare gratuitamente ricorso al Giudice del Tribunale ordinario del luogo ove risiede (art.30 co.6 T.U.) il quale provvede, sentito l interessato con la procedura sommaria e accelerata prevista dagli artt. 737 ss. C.P.C. - Il decreto del giudice che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare anche in assenza di nulla-osta.

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