APPRENDISTATO INDUSTRIA METALMECCANICA
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- Bernadetta Palmisano
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1 Art. 1 - Norme generali APPRENDISTATO INDUSTRIA METALMECCANICA La disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto. Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 gennaio DICHIARAZIONE A VERBALE Per quanto riguarda il trattamento economico per infortunio e malattia degli apprendisti resta confermato che le aziende dovranno sopportare oneri corrispondenti a quelli derivanti dal trattamento previsto dagli art.18 e 19 della Disciplina speciale, Parte prima. Art. 2 - Periodo di prova L' degli apprendisti è fatta tramite l'ufficio di collocamento in conformità alle norme di legge. Per l' in prova dell'apprendista non è richiesto l'atto scritto. Il periodo di prova non dovrà superare le quattro settimane, riducibili a due per gli apprendisti in possesso di certificato di licenza di scuole professionali o di avviamento; durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva, col solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate. Superato il periodo di prova l' in qualità di apprendista sarà confermata mediante comunicazione scritta all'interessato. Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purchè non separati da interruzioni superiori ad un anno e purchè si riferiscano alle stesse attività. Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare,all'atto dell',i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge. Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro all'apprendista sarà rilasciato dall'azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati. La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di tirocinio è stato interrotto. Art. 4 - Durata del tirocinio La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall'apprendista in scuole statali o parificate sono stabilite nella tabella seguente. Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l'apprendista, all'atto
2 dell' o all'atto del conseguimento del titolo scolastico se conseguito durante il periodo di tirocinio, dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato. Gli apprendisti saranno inquadrati nella 3 categoria alla scadenza dei periodi di tirocinio indicati nella tabella che segue: TABELLA DELLA DURATA DEL PERIODO DI TIROCINIO Titolo di studio A) Scuola d'obbligo + diploma di istituto B) Scuola d'obbligo + corso generic di formazione C) Scuola elementare + licenza di scuola media unificata mesi 3 mesi 3 mesi - 1 anno 1 anno 1 anno 1 anno 24 mesi* 18 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi * Le parti in sede di redazione del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18/1/87 convengono che, per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della legge 28/02/1987, n. 56 la durata del periodo di tirocinio è di 18 mesi. Eventuali scuole o corsi riconosciuti potranno essere esaminati dalle parti stipulanti per determinare concordemente la validità ai fini della riduzione del periodo di apprendistato e dell'eventuale incasellamento nei vari gruppi Art. 5 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria A decorrere dal 1/2/87 il minimo tabellare dell'apprendista viene determinato applicando le percentuali della tabella che segue al minimo tabellare del lavoratore di cui alla Disciplina speciale, Parte prima inquadrato nella 3 categoria, in atto alle singole scadenze ( 01/02/87/ e 01/03/88 e 01/03/89) Il minimo di paga oraria viene determinato divid. per 173 il minimo tabellare come sopra individuato. Pertanto le paghe risultanti dall'applicazione dei criteri uddetti si intendono comprensive di tutti gli elementi retributivi in precedenza corrisposti, esclusa la sola contingenza post conglobamento. Le quote orarie dell'indennità di contingenza continueranno ad essere erogate con i valori previsti per il manovale comune dell'età dell'apprendista dall'accordo 29/07/63, maggiorati del 10% successivamente al 1/12/72. Per i punti che matureranno a decorrere dal 01/01/74 le quote relative saranno corrisposte nelle misure previste per il 1liv. della classificazione unica e per tutta la durata dell'apprendistato. TABELLA DELLE PERCENTUALI DI PAGA BASE Gruppi per titoli di studio diploma di istituto diploma di istituto Età 1 semestre 3 mesi 1 semestre 3 mesi sem 2 sem 3 sem % %
3 diploma di istituto 19 88% corso generico di formazione 16-84% 88% - - corso generico di formazione 17-84% 88% - - corso generico di formazione 18-84% 88% - - corso generico di formazione 19-84% 88% - - C) Apprendisti con scuola d'obbligo 15-76% 82% 86% 88 % C) Apprendisti con scuola d'obbligo 16-82% 86% 86% - C) Apprendisti con scuola d'obbligo 17-82% 86% 86% - % C) Apprendisti con scuola d'obbligo 18-82% 86% 86% - % C) Apprendisti con scuola d'obbligo 19-82% 86% 86% - % * Le parti in sede di redazione finale del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18/01/1987 convengono che, per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della legge 28/02/1987, n. 56, la percentuale di paga base è l'88%. Art. 6 - Lavoro a cottimo o ad incentivo L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, nè a lavori di manovalanza o di produzione in serie. Art. 7 - Orario di lavoro L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali. Art. 8 - Ferie A norma dell'art.14 della Legge 19/01/1955, n. 25, agli apprendisti di età non superiore ai 16 anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario ed agli apprendisti che abbiano superato i 16 anni, un periodo feriale retribuito di 20 giorni di calendario. A partire dal 01/07/74 gli apprendisti di età superiore a 16 anni compiuti matureranno un periodo di ferie pari a quelle dei lavoratori di cui alla Disciplina speciale, Parte prima. All'apprendista che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora uno anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetteranno tanti 12mi dei periodi suddetti per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 gg. sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di licenziamento o di dimissioni, all'apprendista spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei 12/12 maturati. La frazione di mese superiore ai 15 gg. sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
4 Art. 9 - Gratifica natalizia L'azienda corrisponderà all'apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 173 ore di retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti 12mi dell'ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 gg.viene considerata a questi effetti come mese intero. Art Insegnamento complementare Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza-ai sensi dell'art.17 del regolamento approvato con D.P.R. 30/12/56, n.1668-dei corsi di istruzione complementare,sono concesse 3 ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 7 fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive. Art Attribuzione della qualifica All'apprendista che, terminato il periodo di tirocinio, venga mantenuto in servizio senza essere ammesso, entro un mese dalla fine del tirocinio stesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova di idoneità - che deve essere effettuata solamente in relazione allo addestramento praticato dall'apprendista - si intenderà attribuita la qualifica. Art Inscindibilità La progressione delle percentuali salariali, nei vari semestri, di cui alla tabella annessa all'art. 5, forma un tutto inscindibile con il risultato globale, concordato per i singoli gruppi A), B) e C) e per ciascuna età di inizio dell'apprendistato. Art Decorrenza Il presente contratto - che forma parte integrante del contratto nazionale 18/01/1987 di cui segue le sorti - entra in vigore dal 01/01/87 salvo quanto specificatamente previsto per la decorrenza dei singoli istituti. Apprendistato dall' Possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai dall'l/ e non superiore ai 24 anni ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obbiettivi I, 2, Reg. CEE n. 2081/93. I limiti di età sono elevati di 2 anni qualora l'apprendista sia portatore di handicap. Le qualifiche conseguibili sono articolate in due livelli in funzione del loro contenuto : il primo comprende le professionalità definite nella 3 categoria; il secondo comprende le professionalità definite nella 4 categoria (1 alinea). La durata del tirocinio S fissata in: 30 mesi per il 1livello ; 4 anni per il 2 livello. Per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto, ovvero di scuola media superiore, o di attestato di qualifica inerenti alla professionalità da acquisire le suddette durate sono ridotte a: 24 mesi per il primo livello di professionalità; 36 mesi per il secondo livello di profssionalità Il periodo di prova non pu superare i 20 giorni di effettivo servizio per gli operai e i 30 giorni per gli impiegati. Retribuzione apprendisti assunti dall'01/09/1997
5 La retribuzione dell'apprendista per il primo livello di professionalità e assunti dall'01/9/1997 per i primi 30 mesi del secondo livello di professionalità, viene determinata applicando le seguenti percentuali al minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR del lavoratore inquadrato nella 3 categoria. Per i restanti 18 mesi previsti per il secondo livello di professionalità le percentuali di riferimento sono applicate sulla 4 categoria. Durata sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 4 anno 1 livello (30 mesi) 67% 72% 77% 82% 90% livello (4 anni) 67% 72% 77% 82% 90% 95% 95% Per gli apprendisti con diploma di scuola media superiore l'applicazione delle percentuali previste in tabella sono anticipate di un semestre.
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TABELLA B - CONFEZIONI - PELLICCERIA CONFEZIONI - PELLI E CUOIO - MAGLIE E CALZE - CAPPELLI AGGIORNAMENTI ccnl: dicembre 2010 ex contingenza: novembre 1991 ccril: aprile 2000 prossimo aumento settembre
Totale E.R.R. 01/05/ , , ,44 Operaio specializzato 7, , ,15 12,80 Operaio qualificato 7,48387
Divisore orario 173 Imprese artigiane settore OCCHIALERIA Coefficiente giornaliero 26 CCNL del 03.12.2010 e Accordo di Rinnovo del 25.07.2014 Mensilità 13 CCRL del 14.12.2016 Orario settimanale 40 Tabella
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I minimi riportati in tabella sono comprensivi dell'e.d.r. confederale di 10,33.
Metalmeccanica - PMI - Confapi Retribuzioni minime mensili - 1 giugno 2015 Dal 1 giugno 2015 Qualificati Livello Minimo Elemento retributivo Superm.coll. Indennità di funzionetotale 9Q 2.492,75 59,39 69,72
TABELLE PAGA SETTORE ORAFI E ARGENTIERI ARTIGIANI CCNL 16/06/2011 CCRL 2/11/2010
CCNL 6/06/20 CCRL 2//200 Adeguamento salariale da LUGLIO 203 Prossimo adeguamento: luglio 204 AUMENTO 694,07 7,0 0,44 230,87 32,32 34,00 2 578,32 63,27 0,44 274,97 29,46 3,68 3 436,68 53,45 0,44 208,39
Il minimo di retribuzione del livello 8Q e 7 è comprensivo rispettivamente dell'indennità di funzione e dell'elemento retributivo.
Metalmeccanica - Aziende industriali Retribuzioni minime mensili - 1 gennaio 2015 Dal 1 gennaio 2015 Qualificati Livello Minimo Totale 8Q 2.333,17 2.333,17 7 2.278,56 2.278,56 6 2.040,98 2.040,98 5S 1.902,42
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CCNL 6/06/20 CCRL 5/0/200 Adeguamento salariale da SETTEMBRE 202 Prossimo adeguamento: rinnovo ccnl LIV. RETRIBUZIONE TABELLARE I.R.R. E.R.R. TOTALE E.E.T.* E.E.T.** AUMENTO 692,63 70,75 0,44 763,82 0,02
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C.C.N.L Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da pubblici esercizi (CONFESERCENTI)
C.C.N.L. 06-07-2001 Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da pubblici esercizi (CONFESERCENTI) Epigrafe Scadenze contrattuali Verbale di stipula Premessa al C.C.N.L. Protocollo in materia
CCNL EDILIZIA ED AFFINI
CCNL Imprese Artigiane e Piccole Imprese Industriali Verbale accordo integrativo del 16.12.10 del C.C.N.L. 23.07.08 Verbale accordo del 06.05.13 del C.C.N.L. 23.07.08 Verbale accordo del 24.01.14 del C.C.N.L.
I NUOVI CONTRATTI DI LAVORO Il lavoro a tempo parziale
Il lavoro a tempo parziale Aliquota contributiva complessiva 39,67% 4 OP. P.T. IMP. P.T. O00 Y00 MA00 FZ00 1 26 1.680 636 1 26 2.000 757 1 1 4 3 106 142 1.120 1.710 424 648 11 300 6.510 2.465 2.465 140
