La Somministrazione di lavoro. Ufficio Legale Adecco Italia

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1 La Ufficio Legale Adecco Italia Torino, 3 dicembre 2012

2 Il D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 ( Riforma del Mercato del Lavoro) entrato in vigore in data 24 ottobre 2003 ha introdotto delle importantissime novità : nascono le Agenzie per il Lavoro (APL) abrogazione del contratto di lavoro temporaneo introduzione del contratto di somministrazione di manodopera 2

3 AGENZIE PER IL LAVORO Ai sensi dell art. 4 del D.Lgs 276/03 viene istituito presso il Ministero del Lavoro apposito Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro articolato in 5 sezioni: a)agenzie di somministrazione abilitate alla realizzazione dei contratti di somministrazione ( sia a TD che a TI) b) Agenzie abilitate a svolgere solo staff leasing in un solo settore di attività c)agenzie di intermediazione d)agenzie di ricerca e selezione e)agenzie di supporto alla ricollocazione OPERATORE POLIVALENTE: autorizzazione lettera a) permette automaticamente lo svolgimento di tutte le attività previste dall Albo 3

4 Il contratto di somministrazione: un rapporto triangolare CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO ( a td o ti) AGENZIA PER IL LAVORO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (a td o ti) LAVORATORE PRESTAZIONE LAVORATIVA IMPRESA UTILIZZATRICE 4

5 Il negozio complesso della somministrazione (1) Il Contratto di somministrazione è la relazione commerciale tra i due datori di lavoro (agenzia per il lavoro e impresa utilizzatrice). Può essere stipulato a tempo determinato a tempo indeterminato (staff leasing) 5

6 Il negozio complesso della somministrazione (2) Il Contratto di lavoro a scopo di somministrazione è un contratto di lavoro subordinato tra lavoratore e Agenzia per il Lavoro. Può essere stipulato a tempo determinato e a tempo indeterminato Per tutta la somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività: - nell interesse, - sotto la direzione, - sotto il controllo dell utilizzatore. Codatorialità Sull utilizzatore grava la cd responsabilità in vigilando 6

7 Disciplina rapporto lavoro L attività lavorativa viene svolta nell interesse, sotto la direzione ed il controllo dell utilizzatore (art. 20 comma 3 D.Lgs 276/03) L utilizzatore è responsabile nei confronti di terzi per i danni a questi causati dal lavoratore somministrato nello svolgimento delle sue mansioni (art 26 D.Lgs 276/03) I lavoratori somministrati hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell utilizzatore, a parità di mansioni svolte. (art. 23 comma 1 D.Lgs 276/03 così come modificato dal D.Lgs n. 24 del 2012) Trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo è quello del settore Terziario (art. 25 comma 1 D.Lgs 276/03) Fanno eccezione il comparto agricoltura e lavoro domestico dove trovano applicazione i criteri, gli oneri previdenziali ed assistenziali previsti nei relativi settori. 7

8 Comunicazioni a carico dell Utilizzatore Comunicazione posti di lavoro vacanti I lavoratori in somministrazione devono essere informati dall utilizzatore dei posti vacanti di lavoro a tempo indeterminato presso l utilizzatore stesso. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso affisso all interno dei locali dell utilizzatore. 8

9 Comunicazione ai sindacati (art. 24 c.4 del DLgs 276/03) L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale: a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessita' di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi; b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. 9

10 Forma del contratto di somministrazione A pena di nullità il contratto di somministrazione deve: - avere forma scritta (ab substantiam) - Il contratto deve menzionare: autorizzazione ministeriale numero lavoratori causale durata modulo rischi In mancanza il contratto è nullo ed il dipendente può richiedere la conversione del contratto a tempo indeterminato in capo all utilizzatore. Le informazioni previste nel contratto di somministrazione, nonchè la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore. 10

11 Divieti di fornitura: (art. 20 comma 5) Lett. a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; Lett. b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione i lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 23 (lavoratori in mobilità), ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;(aggiornato con le novità previste dalla L. n.191/2009) Lett. c) per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs 626/94 e s.m.i. 11

12 La somministrazione a tempo determinato 12

13 Causali di utilizzo ( art. 20 comma 4 D.Lgs. 276/03) è ammesso il ricorso a fronte di esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo anche se riferibili all ordinaria attività dell utilizzatore Le esigenze devono essere specificate, concrete e comprovabili per tutta la durata del contratto Si pone la necessità di dare indicazione puntuale dei casi e delle ragioni - concreti e specifici - di carattere tecnico, produttivo o organizzativo, evitando l utilizzo di una pluralità di ragioni alternative o congiunte 13

14 Le ragioni/esigenze di carattere tecnico e produttivo Ragioni di carattere tecnico: lavorazioni in fase successive complesse, che richiedono lo svolgimento di mansioni non rintracciabili, nell attuale contesto aziendale, perché comportano particolari attitudini o specializzazioni Ragioni di carattere produttivo: necessità di provvedere ad un incremento straordinario, occasionale e non prevedibile, in forza delle commesse che hanno determinato una specifica punta di lavoro, ovvero per l esecuzione di un attività lavorativa determinata dalla stagionalità dell attività produttiva considerata 14

15 Le ragioni/esigenze di carattere organizzativo/sostitutivo Ragioni di carattere organizzativo: necessità di provvedere alla copertura di posti temporaneamente vacanti a causa di un processo di riorganizzazione e/o ristrutturazione in atto in azienda; necessità di provvedere alla organizzazione di una linea produttiva commerciale; provvedere alla inizializzazione di un nuovo processo lavorativo, legato all utilizzo di attrezzature o macchinari appena acquistati Ragioni di carattere sostitutivo: necessità di provvedere alla copertura di posti di lavoro resi temporaneamente vacanti, ad esempio, per sostituire lavoratrici madri in astensione obbligatoria; per sostituire lavoratori in servizio militare; per sostituire dipendenti che hanno subito un infortunio o che si trovano in malattia o in ferie 15

16 La causale sostitutiva dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 214 del 22 luglio 2009 L'onere di specificazione previsto dal comma 2 dell art. 1 del decreto legislativo n. 368/2001 impone che, tutte le volte in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. 16

17 TRE ipotesi di acausalità 1) Finanziaria 2010 (L. 191/2009) 2) Decreto Legislativo n. 24 del 2 marzo 2012 di recepimento della direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale (in vigore dal 6 aprile 2012) 3) Riforma del Mercato del lavoro ( L. 92 del 18 luglio 2012) 17

18 1) L. n. 191/2009 (Finanziaria 2010) acausalità e superamento % Art. 20, d.lgs. n. 276/2003 nuovo comma 5-bis Qualora il contratto di somministrazione preveda l utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,(lavoratori in mobilità) non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. (causali e percentuali di utilizzo) Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica l articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n Pertanto, in caso di assunzione a termine a scopo di somministrazione di lavoratori in mobilità, sarà possibile stipulare: contratti di somministrazione a tempo indeterminato a prescindere dai settori di utilizzo dell istituto; contratti di somministrazione a tempo determinato senza l indicazione della causale e senza tener in considerazione gli eventuali limiti quantitativi introdotti dalla contrattazione collettiva. Limite temporale 12 mesi complessivi anche in ragione di più contratti. 18

19 2) Acausalità d.lgs. n. 24/2012 Nel contratto di somministrazione a tempo determinato non deve essere indicata la causale e non trovano applicazione i limiti quantitativi, nel caso di utilizzo di: soggetti disoccupati percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola, da almeno 6 mesi soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno 6 mesi (mobilità, cassa integrazione, solidarietà) lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (ai sensi dei numeri 18 e 19 dell articolo 2 del regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800) 19

20 2) Acausalità d.lgs. n. 24/2012 Lavoratori svantaggiati a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (in attesa DM); b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (in attesa DM); c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico (in attesa risposta Interpello); e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato (in attesa DM); 20

21 2) Acausalità d.lgs. n. 24/2012 Lavoratori svantaggiati f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche,di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile (in attesa risposta Interpello). Lavoratori molto svantaggiati lavoratori senza lavoro da almeno 24 mesi. 21

22 2) Acausalità d.lgs. n. 24/2012 Ulteriori ipotesi di acausalità (non di superamento dei limiti quantitativi) potranno essere individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro 22

23 3) La Riforma del Mercato del Lavoro ( L. 92 del 18 luglio 2012) 1. Eliminazione della necessità di specificare la causale di utilizzo per la prima missione a fronte di somministrazione a TD, di durata non superiore a 12 mesi, tra stesso lavoratore e stesso utilizzatore Presupposto tra lavoratore e Utilizzatore non vi deve essere stato precedente rapporto di lavoro subordinato (sia diretto che indiretto e anche a tempo indeterminato Circolare 18 del ) 23

24 3) La Riforma del Mercato del Lavoro ( L. 92 del 18 luglio 2012) 2. In alternativa ai requisiti di durata massima (12 mesi) e di primo rapporto di lavoro, i CCNL (anche in via delegata) possono prevedere la acausalità - nel limite del 6% dei lavoratori occupati nell unità produttiva - se la assunzione/somministrazione a tempo determinato avviene nell ambito di un processo organizzativo determinato da: Avvio di nuova attività Lancio di un prodotto o di un servizio innovativo Implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico Fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo Rinnovo o proroga di una commessa consistente 24

25 Disciplina delle proroghe (art. 42 CCNL APL) il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per 6 volte nell arco di 36 mesi. Il periodo temporale dei 36 mesi si intende comprensivo del periodo iniziale di missione, Se, nell ambito della medesima somministrazione del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, vengono utilizzate al massimo due proroghe nell arco dei primi 24 mesi comprensivi del periodo iniziale, le proroghe residue, in deroga a quanto previsto al comma precedente, potranno prevedere il raggiungimento di una durata complessiva del contratto fino a 42 mesi. 25

26 Disciplina delle proroghe (art. 42 CCNL APL) Il periodo iniziale può essere prorogato con il consenso del lavoratore e, ai soli fini probatori, deve essere formalizzato con atto scritto. Le proroghe sono da intendersi continuative, senza alcuna soluzione di continuità del rapporto di lavoro. Resta inteso che, nei casi di somministrazione per la sostituzione di lavoratori assenti, il periodo iniziale della missione può essere prorogato fino alla permanenza delle ragioni che hanno causato le assenze. 26

27 Stabilizzazione a carico dell Utilizzatore (novita RMdL) Stabilizzazione a carico dell Utilizzatore Nel calcolo della durata massima di 36 mesi di contratto a tempo determinato (compresi proroghe e rinnovi) vanno computati anche eventuali periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, in esecuzione di contratti di somministrazione a tempo determinato se la STD non è preceduta o seguita da CTD la stessa non produce gli effetti della stabilizzazione in capo all utilizzatore. 27

28 Stabilizzazione a carico dell Utilizzatore (novità RMdL) Criteri di computo Dal computo resta esclusa la somministrazione a TI (staff leasing) Dal computo resta esclusa la STD ex art. 20 co. 5bis, 5ter e 5quater del d.lgs. 276/2003 Decorrenza: contratti di STD stipulati dal 18 luglio 2012 (Circolare Min Lav n. 18/2012) Il limite dei 36 mesi è derogabile dalla contrattazione collettiva Dal computo restano esclusi i contratti stipulati per attività stagionali 28

29 Contratto a tempo determinato trasformazione a TI In sede di prima interpretazione, si ritiene che qualora il lavoratore sia impiegato da un azienda utilizzatrice unicamente nell ambito di una somministrazione a tempo determinato, e quindi senza un impiego diretto con contratto a termine, i relativi periodi di somministrazione non rientrano nel limite dei 36 mesi di flessibilità consentita, non operandosi in tale ipotesi il cumulo tra le due fattispecie. (Circolare Assolavoro n. 6/2012) Si ricorda in ogni caso, che il periodo massimo di 36 mesi, peraltro derogabile dalla contrattazione collettiva, rappresenta un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non al ricorso alla somministrazione di lavoro. Ne consegue che raggiunto tale limite il datore di lavoro potrà comunque ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi. (Circolare Ministero del Lavoro n. 18/2012 confermata da Interpello) 29

30 Stabilizzazione a carico dell Agenzia (art 43 CCNL APL) 42 MESI quando il lavoratore ha prestato attività lavorativa a favore della stessa Agenzia per il Lavoro 1. anche presso diverse imprese utilizzatrici 2. in esecuzione di due o più contratti di lavoro in somministrazione 3. per un periodo complessivo pari a 42 mesi anche non consecutivi art. 43 co. 2 CCNL ApL 30

31 Stabilizzazione a carico dell Agenzia (art 43 CCNL APL) 36 MESI quando il lavoratore ha prestato attività lavorativa a favore della stessa Agenzia per il Lavoro 1. in esecuzione di un unico contratto di somministrazione (eventualmente prorogato) con la stessa impresa utilizzatrice 2. il periodo di 42 mesi è ridotto a 36 mesi art. 43 co. 4 CCNL ApL 31

32 Stabilizzazione a carico dell Agenzia (art 43 CCNL APL) 36 MESI quando il lavoratore ha prestato attività lavorativa a favore della stessa Agenzia per il Lavoro 1. in esecuzione di diversi contratti di somministrazione con la stessa impresa utilizzatrice 2. se i contratti sono rinnovati senza interruzione tra l uno e l altro 3. prevedono le stesse mansioni 4. il periodo di 42 mesi è ridotto a 36 mesi art. 43 co. 5 CCNL ApL 32

33 Contributo ASPI : novità RMdL Contributo ASPI Dal 1 gennaio 2013 si applica il contributo addizionale del 1,4% anche alle assunzioni a TD a scopo di somministrazione (a compensazione prevista riduzione del contributo Forma.Temp dal 4% al 2,6%) 33

34 Art. 26 CCNL APL Trattamento retributivo 1. Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa. 34

35 Art. 26 CCNL APL Trattamento retributivo 1. Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa. 2. La retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensile, sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell anno, assumendo come coefficiente divisore orario mensile quello risultante dalla seguente formula, valida anche per ferie e mensilità aggiuntive: orario sett. aziendale x 52/12 3. La definizione della paga oraria avviene secondo la seguente formula Retribuzione mensile/divisore orario mensile 15. Il pagamento e la consegna della busta paga deve avvenire dal giorno 12 al giorno 15 del mese successivo, presso le filiali dell ApL. 35

36 Art. 26 CCNL APL Trattamento retributivo 7. Premi di produzione I premi di produzione di qualsiasi natura non collegati a risultati e/o obiettivi aziendali sono erogati in rapporto alla durata della missione. I premi di risultato sono erogati in base ad un importo che faccia riferimento all ultimo PDR effettivamente e complessivamente erogato dall utilizzatore rapportato alla durata della missione, salvo esplicita esclusione contrattuale prevista per i rapporti a tempo determinato o in somministrazione. 36

37 Somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) 37

38 Reintroduzione staff leasing L art. 1, comma 46, della legge n. 247/2007, aveva abolito lo staff leasing, ossia la somministrazione a tempo indeterminato. Il Legislatore con la L. n. 191/2009 lo reintroduce ampliandone l ambito di applicazione con una nuova causale che consente l utilizzo nell area dei servizi di assistenza alla persona, anche nel settore pubblico e consentendo l individuazione di nuovi casi non solo alla contrattazione nazionale o territoriale, ma anche a quella aziendale 38

39 I casi (art. 20 comma 3 D.Lgs 276/03)) a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa; i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. (inserito dalla L 247/2007) i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. 39

40 Indennità di disponibilità (art. 22 comma 3 D.Lgs 276/03) Nei casi in cui il lavoratore assunti a TI dall Agenzia non è inviato in missione percepisce un indennità di disponibilità che è pari a 700 euro mensili Divisibile in quote orarie corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura in oggetto è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo (art. 22, c. 3, D.Lgs. n. 276/2003); nei periodi di disponibilità non maturano ratei ma la sola contribuzione.. 40

41 Apprendistato in somministrazione 41

42 Definizione: apprendistato e somministrazione Dlgs 14 settembre 2011 n. 167 (Testo Unico sull apprendistato) Art 1.- definizione L apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Il Testo Unico prevede (art. 2 comma 3) che il datore di lavoro possa assumere apprendisti sia direttamente che indirettamente per il tramite delle Agenzie di Somministrazione 42

43 Le Fonti normative CCNL Utilizzatore Apprendistato Riforma del lavoro Testo Unico Decreto Sviluppo Accordo 5 Aprile Dlgs167/2011 (Testo Unico dell apprendistato): Introduzione dell apprendistato in somministrazione Riforma del Lavoro: integra e modifica il Testo Unico Accordo 5 aprile 2012 in materia di apprendistato professionalizzante in somministrazione: si applica solo alla tipologia di apprendistato professionalizzante o di mestiere con esclusivo riferimento ai lavoratori compresi tra i 18 e i 29 anni ai sensi dell art. 4 del Testo Unico sull apprendistato. CCNL dell utilizzatore: disciplina inquadramento, retribuzione e orario di lavoro dell apprendista. Disciplina gli aspetti formativi: è il centro di regolamentazione dell istituto. Legge n. 134/2012 di conversione del DL n. 83/2012 (decreto sviluppo): introduzione dell apprendistato acausale 43

44 Le Fonti normative CCNL Utilizzatore Apprendistato Riforma del lavoro Testo Unico Decreto Sviluppo CCNL Utilizzatore Accordo 5 Aprile Periodi (massimi) Modalità di inquadramento e retribuzione, orario di lavoro Periodi di prova Modalità di erogazione della formazione Profili e attività formativa 44

45 Le Fonti normative CCNL Utilizzatore Apprendistato Riforma del lavoro Testo Unico Decreto Sviluppo Testo unico DLgs 167/2011 Accordo 5 Aprile Età : 18* e 29 anni Periodo massimo: 36 mesi Inquadramento: fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante o riduzione della retribuzione in misura percentuale (la modalità dipende dal CCNL utilizzatore) Benefici contributivi: sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione Inadempimenti nella erogazione della formazione e relativi provvedimenti Violazioni delle disposizioni contrattuali collettive e relative sanzioni 45

46 Le Fonti normative CCNL Utilizzatore Apprendistato Riforma del lavoro Testo Unico Decreto Sviluppo Accordo 5 Aprile Accordo 5 5 Aprile L apprendista viene assunto a TI con contratto di apprendistato Professionalizzante Piano formativo individuale basato sulla disciplina del ccnl utilizzatore sottoposto al al parere di conformità di formatemp entro 30gg dall inizio della missione Tutor di agenzia (limiti quantitativi) e tutor aziendale: il tutor diretto de agenzia (TDA) è responsabile del corretto adempimento degli obblighi formativi Recesso dell agenzia: preavviso di 30gg a decorrere dal termine del periodo di formazione. 46

47 Le Fonti normative CCNL Utilizzatore Apprendistato Riforma del lavoro Testo Unico Decreto Sviluppo Decreto sviluppo Accordo 5 Aprile Legge n.134/2012 di conversione del DL n. 83/2012 (decreto sviluppo): introduzione dell apprendistato acausale Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e Successive modificazioni, dopo la lettera i -bis ) è aggiunta la seguente: "i-ter ) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato Pertanto, se il lavoratore viene assunto dall Agenzia per il Lavoro con un contratto di apprendistato, il correlato contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato cui viene associato tale lavoratore sarà acausale, vale a dire possibile in ogni settore produttivo dell utilizzatore (quindi anche, ad esempio ed in particolare, in ambito produttivo) indipendentemente dal fatto che la mansione cui è adibito il lavoratore sia riconducibile o meno all elenco di attività previste dalle legge o, eventualmente, dalla contrattazione collettiva. 47

48 Le Fonti normative CCNL Utilizzatore Apprendistato Riforma Lavoro Testo Unico Decreto Sviluppo Riforma del Lavoro Accordo 5 Aprile Durata minima: 6 mesi Rapporto rispetto ai lavoratori qualificati: 3 a 2 (1 a 1 sotto le dieci unità) L assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti, di almeno il 50% degli apprendisti. Per i primi 36 mesi dall entrata in vigore della riforma la % è fissata nella misura del 30% 48

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