NEWSLETTER 07/2014 del
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- Elena Morelli
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1 NWR 07/2014 del NR RNBÀ M: ZN RR RRR MN, RN RNBÀ XRNR N R rib. Milano, 17 luglio 2014; st. atrizio attari 2. RNBÀ M RMN NR NR N R : ZN RR NZ NR RMN ass. civ., sez., 6 ottobre 2014, n RM MÀ ZN R. 139 RZN R (R 7 MBR 2005, N. 209) orte ost., n. 235/2014 del 16 ottobre 2014; res. esauro galleria a. de gasperi, 4 - pd r.a. info@studiolocatelli.it
2 1. NR RNBÀ M: ZN RR RRR MN, RN RNBÀ XRNR N R rib. Milano, 17 luglio 2014; st. atrizio attari a pronuncia in esame offre una interpretazione decisamente rivoluzionaria della egge Balduzzi del 2012, ed in particolare dell art. 3, secondo cui quando il medico si attiene alle linee guida non risponde penalmente per colpa lieve, ma resta comunque fermo l obbligo di cui all art c.c. i tale ultimo inciso, sinora depotenziato e considerato sia dai giudici di merito che dalla orte di legittimità una sorta di svista od equivoco del egislatore, il ribunale milanese offre, invece, una lettura opposta affermando che compito dell interprete non è quello di svuotare di significato la previsione normativa, bensì di attribuire alla norma il senso che può avere in base al suo tenore letterale e all intenzione del legislatore (art. 12 preleggi). chematicamente, il iudice di primo grado ha ritenuto che in ambito sanitario l art. 3 della egge Balduzzi ( l. n. 189/2012): a) non incida né sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata) né su quello del medico che ha concluso con il paziente un contratto d opera professionale (anche se nell ambito delle c.d. attività libero professionale svolta dal medico dipendente pubblico): in tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall art c.c..; b) non ha nessun riflesso sulla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che ha concluso un contratto atipico con il paziente ed è chiamata a rispondere ex art c.c. dell inadempimento riferibile direttamente alla struttura anche quando derivi dall operato dei suoi dipendenti e/o degli ausiliari di cui si è avvalsa (art c.c.); c) conduca a ritenere che la responsabilità del medico ( e quella degli esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art c.c. e che, dunque, l obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell illecito aquiliano (che il danneggiato ha l onere di provare). a tale elaborazione deriva che: - se il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti del solo medico con il quale è venuto il contatto presso una struttura sanitaria, senza allegare la conclusione di un contratto con il convenuto, la responsabilità risarcitoria del medico va affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell illecito ex art c.c. che l attore ha l onere di provare; - se oltre al medico è convenuta dall attore anche la struttura sanitaria presso la quale l autore materiale del fatto illecito ha operato, la disciplina delle responsabilità andrà distinta (quella ex art c.c. per il medico e quella ex art c.c. per la struttura), con conseguente diverso atteggiarsi dell onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento, fermo restando il fatto che comunque trattandosi di un unico evento dannoso, qualora le domande risultino fondate nei confronti di entrambi i convenuti, essi saranno tenuti in solido al risarcimento del danno a norma dell art c.c. nfine, secondo il ribunale, tale elaborazione (responsabilità extracontrattuale del medico e contrattuale della struttura) non correrebbe il pericolo di tradursi in una compromissione del diritto alla salute del paziente ma, al contrario, dovrebbe favorire la cd alleanza terapeutica fra medico e paziente, senza che venga inquinata da un sottinteso e strisciante obbligo di risultato (al quale non è,
3 però, normativamente tenuto) spesso alla base di scelte terapeutiche difensive, pregiudizievoli per la collettività e talvolta anche per le stesse possibilità di guarigione del malato. 2. RNBÀ M RMN NR NR N R : ZN RR NZ NR RMN ass. civ., sez., 6 ottobre 2014, n ll innovazione ora esaminata del ribunale di Milano ha risposto la orte di legittimità con la pronuncia in commento, finalizzata a ricordare e ribadire la natura contrattuale della responsabilità derivante da attività medico-chirurgica. n buona sostanza, la orte ha precisato che l attore deve provare l esistenza del contratto (o il contatto sociale) ed allegare l insorgenza (o l aggravamento) della patologia e l inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa sufficiente) il danno lamentato, rimanendo a carico del medico convenuto e/o della struttura sanitaria dimostrare che tale inadempimento non vi sia stato, ovvero che, pur essendovi stato, lo stesso non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno. n costante orientamento giurisprudenziale che, per ora, sembrerebbe essere integralmente confermato senza alcuna ripensamento. 3. RM MÀ ZN R. 139 RZN R (R 7 MBR 2005, N. 209) orte ost., n. 235/2014 del 16 ottobre 2014; res. esauro on questa recentissima decisione la orte ostituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 139 del odice delle assicurazioni private sollevata da quattro giudici di merito. n particolare, secondo la prospettiva assunta dai giudici rimettenti, la normativa si poneva in evidente contrasto con i seguenti parametri costituzionali: a) art. 2 ost., per la fissazione di un limite al risarcimento del danno alla persona senza un adeguato contemperamento degli interessi in gioco; b) art. 3, comma, ost., perché per un verso comporterebbe che ad identici danni corrispondano risarcimenti diseguali dato che i valori risarcibili in base alle tabelle ministeriali in caso di lesione da sinistro stradale sarebbero inferiori rispetto a quelli fissati dalle tabelle adottate dai tribunali per il risarcimento di lesioni aventi diversa eziologia e, per altro verso, anche con riguardo ai danneggiati da sinistro stradale, non terrebbe conto della diversa incidenza che le lesioni, pur identiche, potrebbero avere in ragione delle peculiari condizioni soggettive dei medesimi; c) art. 24 ost., perché la facoltà del giudice prevista dal comma 3 della norma impugnata di aumentare fino ad un quinto l ammontare del danno biologico non sarebbe, poi, comunque sufficiente a coprire la reale entità del danno medesimo, donde la sussistenza anche di una irragionevole compressione del diritto ad un effettiva tutela giudiziale; d)
4 art. 76 ost., per la previsione di un limite al risarcimento non contemplato dalla legge delega 29 luglio 2003, n. 229; e) art. 32 ost., per il precluso risarcimento integrale del danno alla salute; f) art. 117 ost., per incompatibilità con la tutela fornita nell ambito del diritto comunitario (diritto all integrità della persona, art. 3 comma della arta dei diritti fondamentali dell nione uropea, art. 2 e art. 6 della stessa, diritto ad un equo processo). econdo il iudice delle eggi, le questioni sollevate non risulterebbero fondate poiché: - con riguardo alla dedotta violazione dell art. 76 ost., è evidente come il legislatore delegato del 2005 si sia mosso lungo il binario di scelte rientranti nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi, della legge delega e del decreto legislativo; - con riguardo alla violazione dell art. 24 ost. e art. 6, la limitazione del diritto risarcitorio denunciato dai rimettenti attiene alla garanzia dell oggetto di tale diritto, e non all aspetto della azionabilità in giudizio che quei parametri tutelano la quale non è in alcun modo pregiudicata dalla norma denunciata; - con riguardo alla violazione dell art. 3 ost. è opportuno distinguere. a prospettazione di una disparità di trattamento è smentita dalla constatazione che, nel sistema, la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale è, viceversa, più incisiva e sicura, rispetto a quella dei danneggiati in conseguenza di eventi diversi. nfatti, solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore che si risolve in garanzia dell an stesso del risarcimento. assunto per cui gli introdotti limiti tabellari non consentirebbero di tener conto della diversa incidenza che pur identiche lesioni possano avere nei confronti di singoli soggetti, trascura di dare adeguato rilievo alla disposizione di cui al comma 3 del denunciato art. 139, in virtù della quale è consentito al giudice di aumentare fino ad un quinto l importo liquidabile ai sensi del precedente comma 1, con equo e motivato apprezzamento, appunto, delle condizioni soggettive del danneggiato ; - con riguardo alla mancata previsione della liquidabilità de danno morale, la norma denunciata non sarebbe, poi, chiusa alla risarcibilità dello stesso dato che ricorrendone i presupposti il giudice può avvalersi della possibilità di incremento del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 3. ul punto, si rileva come la orte costituzionale abbia ricordato l unitarietà del danno non patrimoniale proclamata con le c.d. sentenze gemelle del 2008, le quali chiarirono che il cosiddetto danno morale e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell ipotesi in cui l illecito configuri reato rientra nell area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente ; - con riguardo all ulteriore profilo del limite all integrale risarcimento del danno alla persona, il controllo di costituzionalità deve essere condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censurata. ertamente, la disciplina in esame supera il predetto vaglio di ragionevolezza trattandosi di un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e
5 nel quale l interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi. noltre, l introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi (nove) gradi della tabella lascia, comunque, spazio al giudice per personalizzare l importo risarcitorio, risultante dall applicazione delle suddette tabelle, eventualmente maggiorandolo fino ad un quinto in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato. mmediatamente percepibile l importanza di tale pronuncia che ha il merito di aver risolto alcune tematiche che quotidianamente ci si trova ad affrontare ed in ordine alle quali la giurisprudenza di merito e di legittimità si è spesso espressa in termini contraddittori.
ROMA, Ospedale San Camillo, 19 maggio Dott. Francesco M. Cirillo, Consigliere della Corte di cassazione
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