CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

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1 CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. Tuttavia l omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell Assicurato/ Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. L Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi dell art Cod. Civ. Resta fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art. 1. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio in corso al momento della comunicazione dell Assicurato/Contraente, ai sensi dell art Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 2 - Pagamento del premio L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art C.C. Fermo restando quanto previsto al 1 comma del presente articolo, la Società avrà diritto al pagamento della prima annualità, della prima rata di premio, entro i 30 giorni successivi alla data di effetto del contratto. Art. 3 - Periodo di assicurazione e proroga del contratto La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (tre), con effetto alle ore del , alle ore del , scadenza alla quale lo stesso si intende risolto senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. E' facoltà del Contraente, entro 60 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo contratto assicurativo. La Società si impegna quindi a prorogare la presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, ai sensi del precedente comma, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga. Anche se la presente polizza è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà dell Assicurato di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. L Ente Camerale avrà piena facoltà di recedere dal contratto, senza onere alcuno, a seguito di Decreto Ministeriale con cui venga stabilito l accorpamento delle Camere di Commercio e di Matera. In tal caso il contratto si intenderà risolto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all invio di formale comunicazione all Impresa aggiudicataria oppure la nuova Camera costituitasi potrà valutare la possibilità di rinegoziare il contratto in essere Art. 4 - Regolazione del premio Il premio di polizza, convenuto in base ad elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, in proporzione alle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito. Ai fini della regolazione del premio l Assicurato è tenuto, oltre agli adempimenti già previsti dal contratto, a segnalare ulteriormente, nel rispetto dei termini previsti, tutte le informazioni necessarie alla regolazione integrativa rispetto a quanto già disciplinato dal contratto stesso, mediante applicazione dello stesso tasso riportato nella polizza. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, l Assicurato deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni. Le differenze, attive o passive, del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione. Se l Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, o il pagamento della differenza dovuta, la garanzia resta sospesa fino alle ore del giorno in cui l Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi anche se ha corrisposto i premi provvisori successivi al periodo assicurativo a cui si riferisce la mancata regolazione, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del premio. 1

2 Per i contratti scaduti, se l Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art. 5 - Modifiche del contratto Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti. Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a diminuire a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione del Contraente/dell Assicurato (articolo 1897 del C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro nell anno assicurativo e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, entrambe le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni se la disdetta viene intimata dal Contraente, di 90 giorni se viene intimata dalla Società; in quest ultima circostanza, essa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile, relativa al periodo di rischio non corso. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell Assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente e conseguente immediata riduzione del premio. Art. 8 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 - Foro competente Il foro competente è esclusivamente quello dell autorità giudiziaria di Potenza. Art. 10 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall una all altra parte con lettera raccomandata o telegramma o posta certificata (PEC). Art. 11 Interpretazione del contratto Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato. Art Informazione sinistri La Società si impegna a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa. Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve spedire avviso scritto alla Società o all agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 (quindici) giorni lavorativi da quando il Contraente/Assicurato ne hanno avuto conoscenza. La denuncia deve contenere, le modalità del sinistro, le eventuali conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e di eventuali testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro, ed eventuale altra documentazione in possesso del Contraente e/o dell Assicurato. Alla denuncia dovrà far seguito tutta la documentazione inerente eventuali atti giudiziari. Agli effetti dell assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) l Assicurato deve denunciare, entro i termini di cui sopra, soltanto i sinistri per i quali: a. Abbia luogo l inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge, per infortunio o per insorgenza di malattia professionale; b. Abbia ricevuto avviso di procedimento penale aperto; c. Abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte dell I.N.A.I.L. e/o dall I.N.P.S. d. Abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali o suoi aventi diritto. 2

3 Art Gestione delle vertenze La Società assume a proprio carico, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando ove occorra, legali o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. La Società si impegna a comunicare all Assicurato, al ricevimento della comunicazione del sinistro, e comunque in tempo utile, la designazione del legale incaricato. La Società garantisce le spese relative alla prosecuzione dell assistenza dell Assicurato in sede penale (con esclusione di multe od ammende) sino all esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l Assicurato. La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto. Art Altre assicurazioni Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio quello dovuto dall assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo/risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 16- Clausola arbitrale In caso di divergenza sulle condizioni e sulle norme che regolano il presente contratto le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno dalla Società, uno dal Contraente, il terzo dagli altri due o, in difetto di accordo, dal Presidente del tribunale competente. Il collegio arbitrale decide a maggioranza dei suoi componenti ed è dispensato da ogni formalità di legge e le sue decisioni sono vincolanti tra le Parti anche se uno degli arbitri rifiuti di firmare il verbale. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e concorre, per il 50% alle spese del terzo. Art. 17 Risoluzione del contratto Posto che il D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, obbliga le amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si precisa che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione. L Ente Camerale avrà piena facoltà di recedere dal contratto, senza onere alcuno, a seguito di Decreto Ministeriale con cui venga stabilito l accorpamento delle Camere di Commercio e di Matera. In tal caso il contratto si intenderà risolto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all invio di formale comunicazione all Impresa aggiudicataria oppure la nuova Camera costituitasi potrà valutare la possibilità di rinegoziare il contratto in essere Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 19 Rinvio al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16/4/2013 N. 62) Incompatibilità Con la sottoscrizione del presente contratto, l aggiudicatario o l incaricato attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445 e ss.mm. e ii., in applicazione delle disposizioni di cui all art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e di cui all art. 12 bis del codice di comportamento adottato dalla Camera di Commercio di Potenza, di non aver stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità dai dipendenti addetti all Ufficio Economato o comunque incaricati di espletare le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori. Lo stesso altresì attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm. e ii., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Camera di Commercio di Potenza che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione nei confronti del medesimo aggiudicatario o incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE Art. 1 - Oggetto dell assicurazione - Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) La Società si obbliga nei limiti dei massimali pattuiti a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi dell attività descritta in polizza. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere. 3

4 - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23/02/2000 n.38 per gli infortuni compresi gli infortuni in itinere - sofferti dai Prestatori di lavoro dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l Assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all articolo 5 del D.Lgs. n.38/2000, dai lavoratori interinali, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, stagisti, borsisti ed eventuali altre nuove tipologie, compresi i volontari in servizio civile, nonché dai lavoratori dipendenti dell Azienda Speciale e dell Unione regionale e da quelli di società partecipate del sistema camerale affidatarie di servizi da parte dell ente; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e D.Lgs. 23/02/2000 n.38 o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai Prestatori di lavoro di cui alla precedente lett. a), per morte e per lesioni personali. L assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi dell assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale presso l INAIL, se ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL. Tanto l assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222. Malattie Professionali L assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall INAIL e dalla Magistratura, con esclusione dell asbestosi e silicosi. Tale garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell assicurazione. Il massimale della garanzia R.C.O. rappresenta la massima esposizione della Società: a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie professionali conseguenti: - a volontaria mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente; - a volontaria mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali del Contraente; La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3. per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato delle strutture del Contraente, ispezioni per le quali il Contraente stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme in quanto compatibili le disposizioni dell Art. 14 Obblighi in caso di sinistro il Contraente ha l obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. Art. 2 Inizio e termine della garanzia. L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli assicurati nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto. Art. 3 - Estensioni di garanzia e/o garanzie complementari sempre operanti L assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile derivante all Assicurato per: 1) la proprietà e/o conduzione e/o utenza e/o uso degli immobili sia propri che occupati, oppure destinati a pubblici servizi od attività istituzionali, di strutture mobili, stand espositivi e loro attrezzature e macchinari, nonché proprietà di ruderi o manufatti che, per tipologia e destinazione d uso, non possono considerarsi dei fabbricati veri e propri. La Società rinuncia alla descrizione in polizza dei fabbricati assicurati e della loro ubicazione, facendo riferimento per la loro identificazione ad idonea documentazione depositata presso il Contraente. Per quanto riguarda la manutenzione, la garanzia è efficace sia per quella ordinaria che straordinaria eseguita direttamente dal Contraente. L'operatività della presente garanzia è pure estesa ai danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di parchi, giardini, alberi, piante, antenne, strade, aree in genere.la garanzia non comprende i danni derivanti: da lavori per ampliamenti, sopraelevazioni e/o demolizioni non eseguiti direttamente in economia; 4

5 da umidità o stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali. 2) la proprietà, uso, installazione ovunque di cartelli pubblicitari, cartelli stradali, striscioni, attrezzature, antenne, insegne e simili; 3) l esercizio e/o uso di mezzi e/o macchine speciali durante l esplicazione delle loro attività, nonché per l uso di gru e bracci caricati su detti mezzi; 4) l esercizio di strutture speciali: scuole e centri di formazione, laboratori tecnici, poli fieristici, (con relativi impianti e macchinari), Qualora l attività fosse affidata a Terzi, l assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all Assicurato nella sua qualità di committente; 5) l esercizio e/o gestione di mense, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai i generi somministrati o smerciati durante il periodo di validità della garanzia, esclusi quelli dovuti a vizio di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente dall Ente, l assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da vizio di origine del prodotto. L assicurazione riguarda solamente i danni verificatisi non oltre la data di scadenza della polizza: 6) l esercizio di tutti i pubblici servizi istituzionali, gestiti direttamente dal Contraente, compresi quelli di affissioni, beneficenza, pubblica sicurezza compreso l impiego per servizio da parte di personale autorizzato all uso di armi da fuoco e cani. Si intende compreso il rischio dell eccesso colposo di responsabilità civile derivante all Assicurato nella sua qualità di committente; 7) l organizzazione, sia direttamente che in collaborazione o compartecipazione di altri Enti, organizzazioni, associazioni, di visite guidate, incontri, convegni ed esposizioni negli uffici dell Assicurato, in strutture collegate o aziende, per danni subiti da terzi durante le manifestazioni, compreso l allestimento e lo smontaggio degli stands, tribune e tensostrutture, carico e scarico e danni ai beni mobili e immobili di terzi in consegna o non dell assicurato; 8) la responsabilità civile personale degli Amministratori, del Legale rappresentante, del Segretario Generale, dei dirigenti e dei dipendenti anche se distaccati presso altre società od enti - del Contraente, nonché dei lavoratori parasubordinati, lavoratori interinali, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto,lavoratori socialmente utili, stagisti e borsisti ed altre nuove tipologie, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento dello loro mansioni, ivi compresa la responsabilità ai sensi del D.Lgs.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Si intende compresa la responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall Assicurato, nonché la responsabilità civile personale derivante al responsabile dei lavori e dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere ai sensi della legge 494/96 per l attività da questi svolta unicamente a favore dell Assicurato nominato, e la responsabilità civile personale derivante al responsabile del procedimento, del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore per l attività da questi svolta esclusivamente a favore dell assicurato stesso. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti e gli Amministratori del Contraente oltre a tutte le categorie sopra esposte; 9) le attività assistite dalle garanzie del presente contratto, in tutto o in parte affidate a terzi, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all Assicurato nella sua qualità di committente Compreso la committenza per lavori e/o servizi in genere come previsto dalle norme di cui al D.Lgs.494/96. Sono esclusi i danni derivanti dalla committenza del trasporto di merci o sostanze pericolose come definite e considerate dalla legge; 10) le lesioni personali per danni subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito all eventuale assunzione nell organico del Contraente, nonché per i danni a persone e/o cose causate da detti partecipanti sempreché sia riscontrata la responsabilità dell Ente nell evento dannoso e si tratti di sinistro indennizzabile a termini di polizza;. 11) i danni cagionati a terzi da persone che pur non essendo dipendenti dello stesso, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, stagisti o di dipendenti di società od enti distaccati presso l Assicurato anche saltuarie od occasionali, per conto dell Ente; la garanzia vale anche per gli infortuni da questi subiti in occasione di lavoro o di servizio escluse le malattie professionali; la garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti sopra descritti per danni involontariamente cagionati a terzi o tra loro nello svolgimento delle rispettive mansioni per conto dell Ente; 12) i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e/o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati, ai sensi dell articolo 2049 del Codice Civile. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. 13) i danni provocati ad autoveicoli in genere di terzi, rimossi con autoveicoli appositamente attrezzati. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale 5.200,00 e di ,00 per periodo assicurativo annuo e con applicazione di una franchigia fissa di 520,00 per singolo sinistro. 14) i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio in genere di cose dell Assicurato o da lui detenute, con esclusione dei danni conseguenti ad incendio dei fabbricati e loro contenuto in proprietà e/o uso all Assicurato. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo di ,00 e con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di 520,00 per singolo sinistro. 15) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo e con applicazione dello scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di 1.500,00 per singolo sinistro. 16) i danni alle cose che si trovano nell ambito di esecuzione dei lavori. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, ma comunque con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo di ,00 e con applicazione di una franchigia fissa di 520,00 per singolo sinistro. 5

6 17) i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l esclusione dei danni alle cose caricate dall Assicurato sui mezzi stessi; tale garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di 260,00 per sinistro. 18) i danni cagionati alle cose temporaneamente in consegna, custodia o detenute dall Assicurato, ferme le esclusioni per danni da furto, incendio, trasporti e circolazione stradale. La garanzia è prestata fino ad un massimo di ,00 per sinistro e per anno assicurativo, con una franchigia fissa di 520,00 per sinistro. 19) l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato per danni subiti dal conducente degli autoveicoli di proprietà dell'assicurato stesso, a causa di vizi occulti di costruzione o di difetti di manutenzione e di cui l'assicurato deve rispondere ai sensi di legge. 20) Sono compresi i danni a terzi ai sensi della legge 675 del ( tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modificazioni compreso la responsabilità del responsabile designato secondo quanto stabilito dalla legge stessa ( art.8). Art. 4 Qualifica di Terzi Si conviene tra le parti che agli effetti della presente polizza, tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche vengono considerati Terzi rispetto all Assicurato. Non sono considerati Terzi, limitatamente a morte o lesioni personali, i dipendenti, i parasubordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori interinali, ed ogni altra nuova categoria, compreso il legale rappresentante quando subiscano il danno in occasione di servizio, per quanto coperto dalla garanzia RCO. Art. 5 - Massimali di polizza La garanzia è prestata, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, entro seguenti limiti di massimale: Responsabilità civile verso terzi: ,00 per ogni sinistro; ,00 per persona danneggiata ; ,00 per danni a cose; Responsabilità civile verso prestatori di lavoro: ,00 per ogni sinistro; per persona danneggiata. Art. 6- Pluralità di Assicurati In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società. Art. 7 - Esclusioni L assicurazione non comprende i danni: a) derivanti dalla proprietà, dal possesso e dall uso di veicoli a motore, natanti ed aeromobili, nonché alle persone ed alle cose su di essi trasportate, nonché i rischi soggetti all assicurazione obbligatoria come previsto dalla Legge n. 990 e successive modificazioni; b) derivanti da fatti dolosi compiuti dagli Amministratori del Contraente; c) da furto; d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; e) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente ( fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi; h) derivanti da alluvioni, inondazioni, caduta di valanghe e slavine, terremoti e calamità naturali in genere; i) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente, seppure in parte, dall esposizione e/o contatto con l asbesto, l amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l asbesto o l amianto, derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e asbesto e di prodotti contenenti tali minerali; j) conseguenti a responsabilità derivanti dall emissione di onde e campi elettromagnetici; k) derivanti da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, da guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra; 6

7 Art. 8 - Franchigia La garanzia RCT è prestata, limitatamente ai danni a cose, con una franchigia frontale per ogni sinistro pari a 500,00, fatte salve le diverse franchigie e/o scoperti riportati in alcuni articoli di polizza. La Società provvederà comunque a liquidare al danneggiato l intero importo del sinistro, provvedendo alla richiesta dell'importo della franchigia e/o scoperto direttamente al Contraente. Art. 9 Determinazione del premio Il Premio garantito è rapportato all ammontare lordo delle retribuzioni al 28 febbraio di ciascun anno; per l anno 2016 tale ammontare è valutato in ,00 con un premio complessivo di 3.000,00 imposta compresa. 7

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