IL PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE
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- Simona Ferro
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1 INSEGNAMENTO DI: ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LE OBBLIGAZIONI NASCENTI DA FATTO ILLECITO IN GENERALE PROF. BERNARDINO IZZI
2 Indice 1 IL PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE L IMPUTABILITÀ E LA COLPEVOLEZZA IL NESSO DI CAUSALITÀ L INGIUSTIZIA DEL DANNO LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE di 12
3 1 Il principio del neminem laedere Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (art c.c). (cd. illecito civile) Si tratta di una norma cardine dell ordinamento con cui si pone il principio generale del cd. neminen laedere che sanziona mediante un obbligo risarcitorio la violazione della fondamentale regola di convivenza secondo cui nessuno deve cagionare un ingiusto danno ad altri. Caratteristica dell illecito civile è la sua atipicità, nel senso che qualunque fatto che cagiona un danno ingiusto comporta (in presenza dei requisiti che esamineremo) l obbligo risarcitorio. Si tratta, quindi, di una clausola generale che rimette al giudice il potere di stabilire se, nel caso concreto, sia ravvisabile la violazione del principio neminem laedere e se vengono integrati i requisiti previsti dall art c.c. La responsabilità civile può concorrere con altre ipotesi di sanzioni previste dall ordinamento. Innanzitutto uno stesso fatto può (ma non deve necessariamente) sia costituire un ipotesi di danno ingiusto e dar luogo ad un obbligazione risarcitoria, sia integrare una fattispecie sanzionata penalmente (si pensi alle lesioni personali). In questo caso le conseguenze (quelle previste dal diritto civile e quelle stabilite dal diritto penale) rimangono comunque distinte, nel senso che chi ha commesso il fatto illecito verrà punito con una sanzione penale e dovrà anche risarcire il danno subito dal danneggiato. Normalmente l ambito della responsabilità civile (detta anche extracontrattuale o aquiliana) (art c.c.) è distinto dal risarcimento derivante dall inadempimento dell obbligazione (cd. responsabilità contrattuale) (art c.c.). Infatti si ha responsabilità c.d. contrattuale tutte le volte in cui all obbligazione risarcitoria preesiste un vincolo obbligatorio (avente la sua fonte ad es. nel contratto, nella legge, ecc.), mentre si ha responsabilità extracontrattuale quando tale vincolo non preesiste (si pensi all incidente stradale). In alcuni casi, però, i due ambiti di applicazione si sovrappongono (cd. concorso di responsabilità). Ciò si verifica quando uno stesso comportamento viola sia un obbligazione preesistente, sia contravviene alla regola del neminem laedere 1. 1 Si pensi all ipotesi del cd. contratto di spedalità. Se un operazione chirurgica riesce male, si ha sia l inadempimento dell obbligazione di tenere indenne il paziente (responsabilità contrattuale), sia la violazione dell integrità fisica 3 di 12
4 Gli elementi strutturali della responsabilità aquiliana sono: a) Il comportamento umano imputabile e colpevole; b) il nesso di causalità; c) l ingiustizia del danno. (responsabilità aquiliana). Tale ultimo diritto, infatti, poiché assoluto (rientrando nei diritti della persona) viene tutelato erga omnes attraverso l art c.c. 4 di 12
5 2 L imputabilità e la colpevolezza Per integrare l illecito civile é innanzi tutto necessario un comportamento umano, che può essere (e di regola é) commissivo, ma può anche essere omissivo. Nel primo caso il soggetto tiene un comportamento attivo (scontro stradale); nel secondo caso egli evita di agire nonostante un preciso obbligo in tal senso (un impianto industriale cagiona lesioni personali a causa del suo malfunzionamento determinato dal mancato controllo di chi ne era addetto). Ai sensi dell art c.c. il comportamento (commissivo o omissivo) deve essere imputabile, nel senso che non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e volere al momento in cui l ha commesso. L esclusione della responsabilità risarcitoria in capo al soggetto non in grado di intendere e volere non comporta, però, il totale e definitivo sacrificio del danneggiato (profilo dell imputabilità). L art. 2047, comma 1, c.c., infatti, dispone che, se il danno è cagionato da un incapace, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Inoltre l art. 2047, comma 2, c.c. stabilisce che, nell ipotesi in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, l autore del danno, sebbene incapace di intendere e di volere al momento dell azione, possa essere condannato dal giudice al pagamento (non del risarcimento del danno ma ) di un equa indennità. L art c.c. stabilisce, poi, che chi è in grado di intendere e volere è tenuto al risarcimento se ha cagionato il danno con un comportamento (commissivo o omissivo) colposo o doloso (profilo della colpevolezza). La colpa ricorre quando l evento lesivo, anche se previsto, non è stato voluto e si verifica a causa di negligenza o di imprudenza o di imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline (art. 43 c.p.). 2 2 La nozione di colpa civile ancora oscilla tra due poli che vanno dalla valutazione del profilo psicologico, alla valutazione oggettiva del comportamento del modello astratto fondato sulla diligenza dell uomo medio ex art c.c. Secondo tale orientamento, che si sta sempre più rafforzando (cd. fenomeno della oggettivizzazione della colpa), la valutazione della condotta dell agente non viene fatta in relazione al comportamento normalmente tenuto dallo stesso 5 di 12
6 Ricorre il dolo quando un soggetto con coscienza e volontà commette l azione lesiva 3. In alcune ipotesi tassativamente previste dalla legge, il soggetto comunque risponde per i danni cagionati a prescindere dalla sua colpa o dolo ed anche se questi non derivano da un suo comportamento (cd. responsabilità oggettiva). Secondo l impostazione tradizionale la colpevolezza è un requisito fondamentale della responsabilità aquiliana, potendosi obbligare al risarcimento solo chi ha commesso una condotta rimproverabile e cioè posta in essere con colpa o dolo. In quest ottica all obbligazione risarcitoria viene attribuita prevalentemente una funzione sanzionatorio, con l effetto che non sono ammissibili obbligazioni risarcitorie a carico di chi non versa in colpa o dolo. Diversamente, attualmente si ritiene che la colpevolezza non possa essere considerata un requisito essenziale della responsabilità civile. Infatti le economie moderne si caratterizzano per lo sviluppo di attività imprenditoriali intrinsecamente rischiose, in cui una certa percentuale di danni si determina a prescindere da ogni colpa o dolo 4. Inoltre, prevedere in questi casi una responsabilità solo in caso di colpa o dolo significherebbe rendere impossibile il risarcimento per l estrema complessità del processo produttivo (a cui spesso prendono parte un gran serie di imprese) con conseguente difficoltà di individuare il responsabile. Per tutte tali ipotesi la responsabilità oggettiva diviene un modo per favorire i traffici e le attività imprenditoriali, senza addossare ai danneggiati i rischi derivanti da tale sviluppo. Essa, più che uno strumento dissuasivo, è un mezzo efficiente per allocare il rischio d impresa a carico dei soggetti che sono più in grado di adottare le opportune contromisure atte a prevenire i rischi di danno o a tenerli sotto controllo, indipendentemente dalla valutazione della condotta secondo il parametro della colpa. (onde verificare se in quel determinato caso esso abbia agito in modo negligente), ma con riferimento alla diligenza dell uomo medio individuata secondo parametri oggettivi (seppur secondo criteri elastici che tengano conto delle peculiari e diverse situazioni concrete). 3 A differenza della colpa, che opera come criterio di valutazione della condotta, il dolo rinvia essenzialmente ad un dato psicologico. Quest ultimo non si esaurisce nella semplice previsione dell evento, ma richiede necessariamente la consapevole assunzione dello stesso quale esito dell azione. Proprio per la difficoltà di dare la dimostrazione di tale elemento subiettivo, l art c.c. non ha previsto conseguenze diverse a seconda che il fatto illecito sia stato commesso con dolo o con colpa. Si tratta di una delle più rilevanti differenziazioni tra l illecito civile e quello penale, dove la distinzione tra i due criteri di imputazione rileva grandemente. Più ampiamente v. A JANNARELLI, La responsabilità civile, in Istituzioni di diritto privato, cit., p. 995 ss. 4 Si pensi al danno cagionato da aeromobili ai terzi sulla superficie, ecc. 6 di 12
7 Inoltre, l imprenditore che svolge un attività intrinsecamente pericolosa si assicurerà contro il rischio del risarcimento del danno. Per questo egli dovrà pagare un premio alla Compagnia d assicurazione. Tale premio entrerà (pro quota) a far parte del prezzo del prodotto e del servizio. In questo modo il costo del risarcimento del danno verrà di fatto sostenuto da tutti coloro che utilizzano il servizio o il prodotto. In base a tali considerazioni, oggi viene dato pieno ingresso alla categoria della responsabilità oggettiva, sottolineandosi addirittura, da parte di alcuni autori, che, nelle moderne economie, essa assuma un ruolo di gran lunga più importante rispetto a quella fondata sulla colpevolezza. 7 di 12
8 3 Il nesso di causalità Tra fatto (comportamento) ed effetto (evento lesivo) deve ravvisarsi il c.d nesso di causalità, nel senso che il fatto deve essere stato la causa efficiente dell effetto e cioè deve, secondo la terminologia del codice, averlo cagionato. Ciò avviene ogniqualvolta quell effetto non si sarebbe prodotto a prescindere da quel fatto (cd. condicio sine qua non). Il rigore di tale criterio viene temperato attraverso l utilizzo delle seguenti regole. Innanzitutto se nella causazione dell evento dannoso interviene un altro fatto di per sé solo idoneo a produrlo, si avrà interruzione del nesso di causalità 5. In secondo luogo non ogni effetto dannoso è riconducibile al primitivo fatto, ma solo quello che da tale fatto direttamente ed immediatamente scaturisce, con la conseguente irrisarcibilità, almeno di principio, dei cd. danni indiretti 6. Tale criterio, seppur così mitigato, viene sempre più criticato perché incapace di rispondere alle esigenze delle moderne economie. Per tale ragione si è elaborato il cd. criterio della causalità adeguata, secondo cui il danno non è imputabile se non può immediatamente collegarsi ad un dato fatto in termini di normalità e verosimiglianza 7. Ancora più complesse sono le ipotesi dei cosiddetti torti di massa (mass torts) e cioè quelli caratterizzati dalla incidenza di un evento su una moltitudine di individui e per i quali, secondo le attuali conoscenze scientifiche, non è possibile individuare una precisa relazione di causa effetto. Qui si propone di abbandonare il criterio della condicio sine qua non ed utilizzare criteri di imputazione probabilistici 8 5 Se, in seguito ad incidente stradale, un ferito trasportato all'ospedale in ambulanza muore in conseguenza di un nuovo scontro, l autore del ferimento non risponderà per la morte ma solo per il ferimento. 6 Il criterio naturalistico della cd. condicio sine qua non va temperato da considerazioni giuridiche perché, in astratto, ogni evento è in grado di determinare una catena infinita di conseguenze. Per questo si limita il risarcimento agli effetti direttamente riconducibili al fatto dannoso, con le mitigazioni giurisprudenziali che vedremo nel prosieguo. 7 E questo il classico esempio del conducente di un autotreno che investe il ciclista ubriaco che effettua un manovra non prevedibile. La causalità adeguata richiede la comparazione della situazione effettuale con un modello costruito sulla base dell esperienza, adattato al caso concreto dal giudice con criteri flessibili, in modo da escludere rischi che presentano caratteri di eccezionalità. 8 E questo il classico esempio del Talidomide e cioè di un farmaco che fu venduto soprattutto negli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso come sedativo ed anti-nausea alle donne in gravidanza (e poi ritirato dal commercio). Dopo la diffusione del farmaco si scoprì che, nelle zone dove maggiore era l assunzione, si verificava un aumento anomalo 8 di 12
9 dell affezione dei neonati di una rara malattia (la focomelia). Tuttavia, non si era a conoscenza sul piano scientifico della relazione tra l assunzione del farmaco e l insorgere della malformazione. Con l applicazione degli ordinari criteri in tema di nesso di causalità, la responsabilità delle case farmaceutiche non si sarebbe potuta dimostrare. Al contrario, con un criterio basato sul principio statistico, ciò si sarebbe potuto fare. 9 di 12
10 4 L ingiustizia del danno Ulteriore requisito richiesto dall art c.c. è l ingiustizia del danno 9. Si tratta di un campo dove maggiormente ha inciso l opera adeguatrice della dottrina e della giurisprudenza. Poiché l area dell illecito civile coincide con quella del danno ingiusto, più si allarga la nozione di quest ultimo e più si ampliano le ipotesi in cui è possibile dar corso all obbligazione risarcitoria e, quindi, di riparare il torto subito e rispondere alle istanze di giustizia. Tradizionalmente l ingiustizia del danno veniva fatta coincidere solo con la violazione del diritto di proprietà e dei diritti della personalità (e cioè dei diritti soggettivi assoluti), con l effetto di lasciar fuori dall ambito dell art c.c. ( e quindi dell obbligazione risarcitoria) la violazione delle altre situazioni giuridiche tutelate dall ordinamento. Attraverso un complesso iter, la giurisprudenza inizialmente ha aperto alle situazioni giuridiche soggettive assolute diverse dai diritti assoluti come il possesso, la detenzione e l aspettativa. Successivamente ha ammesso la protezione in via aquiliana anche del diritto di credito ad opera di un terzo 10. Solo nel 1999 si è ammessa la risarcibilità della lesione dell interesse legittimo cagionata da un provvedimento illegittimo della Pubblica Amministrazione 11. Il processo di evoluzione è comunque in corso. Innanzitutto quelle citate sono solo alcune delle tante ipotesi elaborate dalla giurisprudenza. 9 Secondo l art c.c., quindi, non ogni danno è risarcibile, ma solo quello che può essere qualificato come ingiusto. 10 Nel 1971 la Corte di Cassazione ammise il diritto dell Associazione Calcio Torino di chiedere il risarcimento per l uccisione di un suo giocatore (cd. caso Meroni), mentre nel 1953 la stessa Suprema Corte aveva negato il diritto al risarcimento al Torino calcio in seguito alla morte dei giocatori della squadra nel disastro aereo di Superga. In quest ultimo caso il ragionamento fu che l art c.c. tutela solo la lesione dei diritti assoluti per cui, vantando il Torino calcio solo un diritto di credito nei confronti dei suoi giocatori (il diritto a ricevere la prestazione sportiva), non poteva agire ex art c.c. nei confronti della compagnia aerea. Nel 1971, invece, si ritenne che, se il diritto di credito viene leso non dal debitore (nel qual caso vale la regola dell art c.c.), ma da un terzo, allora è possibile agire nei confronti di quest ultimo in via aquiliana, perché anche per il diritto di credito vale il principio del neminem laedere e cioè il dovere dei terzi di non violare i diritti altrui. 11 Prima di tale data, la giurisprudenza negava la possibilità che la Pubblica Amministrazione potesse essere chiamata a rifondere il danno in caso di un provvedimento illegittimo capace di ledere un interesse legittimo (pretensivo). Ad es., in caso di illegittima esclusione di un candidato da un concorso, si negava che, oltre che all annullamento del provvedimento, il concorrente potesse richiedere il risarcimento dei danni cagionati dalla illegittima estromissione. 10 di 12
11 Inoltre la discussione si sta indirizzando verso nuovi campi (si pensi ad es. al c.d. illecito endofamiliare e cioè alla possibilità di richiedere il risarcimento ex art c.c. anche per la violazione degli obblighi non patrimoniali previsti nel diritto di famiglia). Alla luce di tale evoluzione può quindi affermarsi che è ingiusto il danno che consiste nella lesione di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela Ovviamente ciò può affermarsi al di fuori dell ambito dello specifico rapporto giuridico di carattere obbligatorio, in quanto in quest ultimo caso, come detto, il risarcimento è assoggettato alla norma dell art c.c. (responsabilità del debitore per l inadempimento di un obbligazione). 11 di 12
12 5 Le cause di giustificazione Affinché si dia luogo al risarcimento non è sufficiente che venga violata una situazione giuridica tutelata dall ordinamento, ma è anche necessario che non sussistano nel caso concreto cause che giustificano tale lesione 13. Tra le cause di giustificazione vengono innanzitutto in rilievo ipotesi previste in ambito penalistico come il consenso dell avente diritto (art. 50 c.p.), nei limiti in cui concerne situazioni soggettive disponibili 14 e l esercizio di un diritto 15, ovviamente nei limiti dell adeguatezza 16. Non è responsabile nemmeno chi cagiona un danno per legittima difesa (art c.c.) 17 Altra ipotesti di esclusione dell'antigiuridicità é lo stato di necessità che si verifica quando l agente ha compiuto il fatto dannoso costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona; pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile 18. In tal caso egli deve al danneggiato un indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice (art. 2045) Per tale ragione si afferma che il requisito dell antigiuridicità è integrato quando il danno sia al contempo non iure ( non con il diritto e cioè quando manca una causa di giustificazione) e contra ius ( contro il diritto - inteso tale temine in senso ampio e cioè quando viene violata una situazione giuridica tutelata dall ordinamento nei termini indicati nelle pagine precedenti). 14 Si pensi agli sport violenti (boxe, ecc.). Qui il consenso dell avente diritto, che accetta le regole del gioco, esime dal risarcimento delle lesioni personali ricevute. Naturalmente tale esclusione non vale quando le lesioni sono inferte in violazione della regola di gioco. 15 E il caso del giornalista che, nel legittimo esercizio del diritto di cronaca o di critica o di satira, provoca un danno alla persona dell intervistato. 16 Per esimersi dalla responsabilità non è sufficiente la dimostrazione di aver esercitato un proprio diritto, ma anche che la produzione di danni in capo ai terzi è inevitabile ai fini dell esercizio del diritto. 17 L obbligo risarcitorio permane, però, quando v è un eccesso di legittima difesa e cioè quando si reagisce in modo spropositato ad un offesa minima. Al di là di tale ipotesi, ad esempio, la lesione personale provocata per difendersi (legittimamente) non comporta l obbligo al risarcimento del danno. 18 Si pensi all automobilista che, per non investire una persona, sbanda e urta un automobile parcheggiata. 19 E questa la principale differenza rispetto alla legittima difesa dove non è prevista alcuna indennità. La ragione di ciò sta nel fatto che il danneggiante, nell ipotesi di legittima difesa, riceve comunque un aggressione; cosa che non si verifica nello stato di necessità. 12 di 12
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