CONSIGLIO DELL ORDINE FORENSE di SASSARI RELAZIONE ANNO SEMESTRE

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1 CONSIGLIO DELL ORDINE FORENSE di SASSARI RELAZIONE ANNO SEMESTRE 1

2 INDICE : Presenze alle sedute :.. pag. 3 Delibere di interesse generale : pag. 4 Sintesi Attività :... pag. 12 2

3 PRESENZE alle SEDUTE del CONSIGLIO dell ORDINE degli AVVOCATI di SASSARI 2012 CONSIGLIERI 1 Semestre 2 Semestre Pres. F. MILIA 16 C.Segr. S. ZICCONI 15 C.Tes. F. SOLINAS 16 Cons. D. ALICICCO 14 Cons. G. ARRU 15 Cons. M. BOZZO 14 Cons. P.L. CARTA 15 Cons. E. LICHERI 11 Cons. P.F. LOI 13 Cons. A. MANDRAS 16 Cons. M. MAMELI 14 Cons. M. PALMIERI 13 Cons. V.PINNA 14 Cons. C. SARDU 13 Cons. M.T. SPANU 13 TOTALE 3

4 DELIBERE di INTERESSE GENERALE Seduta Sentita la relazione del Presidente, reputatane la necessità, il Consiglio, all unanimità indice l ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ISCRITTI per il ore 09-13,00 per discutere del seguente Ordine del Giorno : 1) Elezione Delegati XXXI Congresso Nazionale Forense che si terrà a Bari il 22,23 24 novembre ) Varie ed eventuali. Si comunichi. Viste le istanze aventi ad oggetto il riconoscimento di crediti per il prossimo triennio acquisiti e da acquisire senza obbligo formativo nel corso dell anno 2012, il Consiglio, stante l assenza di alcun obbligo formativo attualmente in essere e l impossibilità di valutare la riconoscibilità o meno di crediti, anche acquisiti in via facoltativa, sino al momento del compimento dell evento formativo, invitando gli istanti a ripresentare la domanda una volta che insorgerà per i medesimi l obbligo formativo, delibera non poter procedere in merito alle domande presentate. Seduta ORGANISMO DI MEDIAZIONE Sentita la relazione del Presidente, sentito altresì il referente avv. Cristina Sardu, ritenutane l opportunità, il Consiglio nella sua qualità di Direttivo dell Organismo di Mediazione del Consiglio dell Ordine di Sassari delibera la costituzione di una COMMISSIONE denominata Commissione Mediazione, avente il compito di : Verificare il lavoro svolto dall Organismo e valutare la rispondenza del servizio offerto alle aspettative ed esigenze dell utenza, segnalando eventuali aspetti problematici, criticità, lacune interpretative e applicative del Regolamento che dovessero essere stati posti in luce dall attività svolta in questi primi mesi; Individuare eventuali possibilità di miglioramento dell organizzazione da realizzare tramite direttive di attuazione e/o interpretazione del Regolamento sia tramite modifiche da apportare al Regolamento stesso, formulando relative proposte al Consiglio/Direttivo dell O.d.M. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio avv.francesco Milia e composta dagli avv.ti Silvio Zicconi e Cristina Sardu, cui all uopo il Consiglio conferisce ampio mandato, autorizzando i medesimi a procedere anche disgiuntamente alla raccolta dati e alle audizioni reputate opportune. Riservata ogni ulteriore delibera all esame della redigenda Relazione. ASTENSIONE O.U.A. OMISSIS, il Consiglio, condividendo integralmente le censure sollevate nei confronti dei recenti provvedimenti normativi adottati dal Governo in tema di Giustizia, da ultimo con il D.M. n.140/ e D.L n.83 convertito con modificazioni dalla L. n.134/2012, delibera di aderire all astensione dalle udienze nelle giornate del 20 e 21 settembre 2012 proclamata dalla Giunta 4

5 dell O.U.A., evidenziando tuttavia come tale strumento di protesta appaia costituire una risposta non adeguata alla gravità della situazione, non pienamente compresa dall opinione pubblica e che spesso si traduce solo in un pregiudizio per l avvocato e il proprio Cliente. Si autorizza la pubblicazione. Seduta TUTELA DELL AVVOCATURA Sentita la relazione del Presidente, il Consiglio dell Ordine Forense di Sassari, condividendo le pressanti sollecitazioni e vive preoccupazioni dei propri iscritti alla luce dei recenti provvedimenti normativi adottati dal Governo in tema di Giustizia, da ultimo con il D.M. n.140/12 e D.L n.83 convertito con modificazioni dalla L. n.134/2012; reputando doverose le iniziative al riguardo adottate dal CNF con particolare riferimento alle impugnative giudiziali; rilevato tuttavia come ogni iniziativa sino ad oggi adottata sia rimasta del tutto inascoltata e sia risultata insufficiente rispetto alla gravità del momento attraversato dall avvocatura e dalla stessa comunità civile; delibera di esprimere solidarietà e sostegno al C.N.F. e di invitare tuttavia lo stesso ad adottare con urgenza iniziative di maggior peso ed efficacia, senza escludere la stessa ipotesi di DIMISSIONI IN BLOCCO da parte di tutti i Consiglieri Forensi Nazionali e Locali. Si comunichi al CNF e a tutti i Consigli dell Ordine d Italia. Si autorizza la pubblicazione. Seduta CONVENZIONI Il Consiglio delibera di approvare le proposte di convenzione presentate da SERPIONE & COMPANY relativa alla fornitura Toghe Avvocati e DEUTSCHE BANK spa avente ad oggetto l offerta di prodotti e servizi/finanziari. Si trasmette al Tesoriere per quanto di competenza, con delega al Presidente per la relativa sottoscrizione. Le convenzioni una volta sottoscritte vengano pubblicate sul sito del Consiglio. CONTRIBUTO OPINAMENTO PARCELLE Il Consiglio, considerato che la nuova normativa reputerebbe applicabili i nuovi parametri ministeriali in luogo delle previgenti tariffe, con riguardo a tutte le liquidazioni successive al 23 agosto 2012, a prescindere dal momento di svolgimento dell attività professionale riportata in parcella, con conseguente rischio di inutilità del parere di congruità formulato dal Consiglio, in attesa di verificare eventuali modifiche alla normativa, delibera di non richiedere agli istanti il contributo del 4% sugli onorari. Seduta PUBBLICAZIONE SU SITO CORSA CAMPESTRE Sentita a relazione del Presidente, il Consiglio delibera la pubblicazione sul sito (con avviso via mail agli iscritti) della comunicazione dell avv. Andrea Piredda avente ad oggetto il XXVII Campionato Italiano Forense di Corsa Campestre. SS.UU. SENT n Sentita la relazione del Consigliere Segretario, cui il Presidente cede la parola, il consiglio delibera la pubblicazione sul sito (con avviso via mail agli iscritti) della sentenza delle SS.UU. CASS. N.17406/2012 in tema di applicazione dei nuovi parametri di cui al DM n

6 ASTENSIONE OUA Sentita la relazione del Presidente il Consiglio delibera di inviare comunicazione agli iscritti in merito all astensione dalle udienze proclamata dall OUA per il PARERE avente ad oggetto ammissione al patrocinio a spese dello Stato e reddito rilevante nelle procedure di stato di adottabilità del minore L art comma del DPR 30 maggio 2005 n. 115 prevede testualmente che si tenga conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità. Un esame di ordine sistematico sul valore giuridico della persona nel nostro ordinamento consente di affermare che al suo complesso atteggiarsi sono riconducibili svariati significati; le norme di riferimento sono l art. 2 della Cost. (persona, capacità giuridica ecc ) e gli artt. 5 e 6 e segg. del c.c.. Tra le concrete fattispecie sono ricompresse senz altro la condizione inerente lo stato di adattabilità del minore che rimanda a questioni di status e valore giuridico della persona singolarmente considerabile ovvero proiettata nell ambito del nucleo famigliare di riferimento. Dunque si esprime parere favorevole alla ammissibilità di siffatta controversia tra quelle per le quali e consentito lo scorporo delle risorse reddituali di eventuali altri componenti il nucleo familiare. Seduta RICORSO AL TAR Sentita la relazione del Presidente in merito all assemblea straordinaria degli iscritti tenutasi il , il Consiglio, visto il deliberato della medesima, delibera di proporre ricorso al TAR avverso il Provvedimento del Presidente del Tribunale di Sassari in data , e di conferire relativo mandato al prof.avv. Benedetto Ballero. ORGANISMO DI MEDIAZIONE RINUNCE ALLA MEDIAZIONE Il Consiglio, nella sua qualità di Direttivo dell OdM del Consiglio, delibera che ove la parte istante abbia dichiarato di rinunciare alla procedura di mediazione prima della nomina del Mediatore e della fissazione dell udienza o comunque prima dello svolgimento di qualunque attività da parte dell Organismo di Mediazione, si proceda alla restituzione delle somme versate dall istante sia a titolo di indennità che di spese. Ove pervenga dichiarazione di rinuncia la procedura resta sospesa in attesa di decisione da parte del Direttivo. Seduta ORGANISMO DI MEDIAZIONE DIRETTIVE Il Consiglio nella sua qualità di Direttivo dell Organismo di Mediazione del Consiglio dell Ordine di Sassari, sentito il Consigliere Segretario in merito ai lavori della Commissione Mediazione di cui alla relazione che si allega, previo mantenimento in essere della COMMISSIONE MEDIAZIONE che, quale espressione del Direttivo, si occuperà dell attività di verifica e controllo dell operato dell Organismo e dei suoi operatori, verifica delle note-pro forma dei Mediatori, verifica e aggiornamento delle schede personali dei Mediatori; di costituire il referente dell utenza per ogni segnalazione, osservazione e proposta da sottoporre all attenzione del Consiglio; 6

7 nonché di svolgere infine le funzioni di studio con riguardo all istituto della Mediazione, fornendo il necessario supporto ai Mediatori; delibera di adottare le seguenti direttive: DIRETTIVA n.1 (del ) Viste le esigenze e le perplessità manifestate al riguardo da molti Mediatori, il Direttivo nella sua funzione di guida dell Organismo chiarisce: MEDIATORI. INCOMPATIBILITA'. Considerato che il C.S.M. nella seduta del ha deliberato i seguenti pareri: Alla luce della disciplina positiva, deve escludersi la possibilità di esercitare contemporaneamente le funzioni di mediatore professionista di cui al D.Lgs. 28/2010 e quelle di Giudice onorario di Tribunale, per il venir meno dei requisiti di indipendenza ed imparzialità previsti per l esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie. E analogamente: l attività di mediatore professionista di cui al D.Lgs. 28/2010 non è compatibile con le funzioni di Giudice di Pace anche se svolte in ambiti territoriali di circondari di Tribunale diversi da quelli nel quale sono esercitate le funzioni onorarie ; In considerazione di ciò, visto l art.7 del Regolamento adottato dall Organismo del Consiglio, e in particolare la lettera E) del comma 1 del medesimo, non può essere inserito negli Elenchi dei Mediatori di questo Organismo chi sia GOT o GdP anche se al di fuori del circondario del Tribunale di Sassari. Chi versasse in tale situazione dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio chiedendo di essere escluso dagli Elenchi, pena l estromissione dai medesimi ai sensi dell art.13 Regolamento, ferme le più gravi conseguenze previste dalla Legge e dal Codice Deontologico. DURATA DELLE SESSIONI E IN PARTICOLARE DI QUELLE SEPARATE. Pur essendo tale valutazione lasciata al prudente apprezzamento del Mediatore, si segnala che rientra nei compiti e nel ruolo del Mediatore quello di mantenersi equidistante dalle parti; da ciò ne consegue l opportunità che non vi sia sproporzione nella durata delle sessioni separate, in considerazione dei sospetti che ciò farebbe nascere nella parte che si sentisse meno considerata. Quanto alla durata delle sessioni, anche congiunte, pur non potendo adottarsi una direttiva rigorosa, è opportuno che il Mediatore la determini in stretta considerazione delle esigenze delle parti (tali intendendosi anche i loro rappresentanti nel procedimento) e di quelle manifestatesi nel procedimento, evitando qualsiasi eccesso. LUOGO DELLE SESSIONI. Le sessioni devono tenersi presso la sede dell Organismo, ovvero presso il Tribunale, nei locali all uopo destinati e riservati dall'organismo medesimo come da relativa apposita direttiva. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA ISTANZA DI MEDIAZIONE con particolare riguardo a quelli anagrafici/fiscali e quelli inerenti i poteri rappresentativi (v. visure CCIAA e delibere condominiali). Vista il D.Lgs.n.28/2010, l art.23 del Regolamento e tenuto conto di quanto prescritto dalla normativa di legge a tutela della sicurezza dei dati personali e sensibili nonché in materia di patrocinio a spese dello stato, all istanza di mediazione dovranno allegarsi copia dei documenti anagrafici/fiscali e attestanti i poteri rappresentativi delle parti istanti e aderenti e dei loro rappresentanti. In caso di società dovrà allegarsi pertanto visura CCIAA e copia dei documenti di identità del legale rapp.te. Le istanze e adesioni, prive delle prescritte allegazioni non potranno accogliersi da parte dalla segreteria e, ove accolte per errore, dovranno essere sospese con provvedimento del Direttivo su segnalazione del Coordinatore, che disporrà la sospensione del procedimento ai sensi dell art.25 Reg. Decorso il termine di 4 mesi il procedimento verrà chiuso con verbale negativo per improcedibilità ai sensi dell art.44 Reg. RIUNIONE DELLE PROCEDURE (tra le medesime parti e inerenti il medesimo sinistro) DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE, FISSAZIONE DELL UDIENZA. OBBLIGHI DI INFORMATIVA ALLE PARTI Visti gli artt.27 e 30 del Regolamento, la fissazione dell udienza non può avvenire ad opera della segreteria ma solo ad opera del Coordinatore e solo una volta che è stato nominato il Mediatore che, in tale sede, concorderà con il Coordinatore la data di fissazione della prima udienza. Nel fissare l udienza, Mediatore e Coordinatore si avvarranno della doverosa collaborazione della segreteria che, avendo a disposizione il calendario aggiornato, potrà fornire indicazioni circa data, orario e aula di udienza disponibili. Con riguardo alla Prima Udienza, considerate le difficoltà incontrate in sede di comunicazione alle parti e rientro della racc.a.r., considerato che il termine di gg.15 previsto dal D.Lgs. 28/10 e dall art.27 del Regolamento deve intendersi non perentorio, non dovrà più essere fissata una data di prima convocazione (di fatto mai rispettata) e una di seconda convocazione bensì un unica data certa. Al momento della presentazione dell istanza, la Segreteria dovrà rammentare alla parte istante i suoi doveri e responsabilità di cui all art.21 bis del Regolamento e per l effetto chiedere se tra le medesime parti e per il medesimo oggetto (ad esempio sinistro stradale con più soggetti lesi) è stata o viene contestualmente presentata altra istanza di mediazione; in caso positivo dovrà segnalare il caso al Coordinatore che provvederà a designare uno stesso Mediatore per la trattazione delle procedure, riunite. Al momento della presentazione di istanze rientranti nell ambito della previsione di cui all art.5 del D.Lgs.n.28/2010 7

8 presentate prima della pubblicazione della sentenza della C.Cost., la Segreteria, ai sensi della Circolare del Ministero della Giustizia del , dovrà avvisare la parte del venir meno dell obbligatorietà del tentativo di mediazione, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale. Per le procedure in corso, in virtù della citata medesima circolare ministeriale, analogo obbligo di informativa è a carico anche dei Mediatori in sede di sessione di mediazione e comparizione delle parti. ACCERTAMENTO DEL VALORE DELLA PRATICA E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA Il Mediatore, non essendo un Giudice, non è chiamato a svolgere alcun tipo di accertamento in merito alla veridicità o meno di quanto dichiarato dalle parti circa il valore della pratica; l accertamento del valore cui deve procedere è solo ed unicamente finalizzato alla determinazione dell indennità di mediazione dovuta dalle stesse. Pertanto, per il caso in cui, in base a quanto dichiarato dalle parti ed emerso in sede di procedimento di mediazione, dovesse ritenere contestabile (in quanto non corretto) il valore dichiarato dalle parti, dovrà, ai sensi dell art.33 del Regolamento, segnalare la contestazione al Direttivo, per il tramite del Coordinatore ed eventualmente anche della Commissione Mediazione, affinchè provveda in merito. La procedura verrà dal Mediatore rinviata o sospesa in attesa della decisione del Direttivo. Visti gli artt.25, 33, 43 una volta determinato il valore della pratica, il Mediatore procede alla liquidazione dell indennità dovuta da ciascuna delle parti partecipanti alla Mediazione. Procede alla comunicazione della stessa invitando le parti al relativo pagamento e rinviando la procedura ad altra udienza, prima della quale le parti istanti e aderenti dovranno presentare la ricevuta di pagamento delle relative spese. Prima della conclusione del procedimento e della stesura del relativo verbale (positivo o negativo) il Mediatore provvederà alla liquidazione definitiva dell indennità, invitando le parti al saldo e rinviando per consentire i dovuti versamenti. Ove dovesse rilevare la necessità di restituzioni in favore di alcuna delle parti, ne darà comunicazione al Coordinatore e al Direttivo affinchè si provveda a quanto dovuto. In tale ultimo caso potrà chiudere la Mediazione anche prima dell'effettuazione del pagamento da parte dell'organismo. In caso di dubbi o contestazioni in merito alle liquidazioni, il Mediatore rinvierà la procedura ad altra udienza, ove del caso facendosi autorizzare per iscritto dalle parti alla proroga del termine di 4 mesi per la definizione della procedura di mediazione, in attesa della decisione del Direttivo, cui verrà trasmesso il fascicolo per il tramite del Coordinatore e della Segreteria. DELEGA ALLA PARTECIPAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI UN VALIDO ACCORDO DI MEDIAZIONE. Visto quanto prescritto all art.21 bis del Regolamento in merito ai doveri e responsabilità delle parti, nonché dagli artt. 23 e 32 del Regolamento in tema di contenuto della domanda di mediazione e adesione alla stessa; visto quanto stabilito dall art.35 comma 2 del Regolamento in merito ai soggetti legittimati a partecipare alla mediazione; visto l art.83 c.p.c., tenuto conto che il verbale di accordo ha natura stragiudiziale, fatto per cui dovrà essere sottoscritto solo dalla parte personalmente o da suo rappresentante munito dei necessari poteri; si reputa che agli incontri di mediazione la parte possa farsi rappresentare in forza di delega/procura scritta non necessariamente in forma di atto pubblico; quest'ultima, tuttavia, appare necessaria in caso di raggiungimento dell accordo. Ove la scrittura dell accordo raggiunto dalle parti venga stesa a cura delle parti su foglio separato allegato al verbale di mediazione, il Mediatore nel proprio verbale darà atto dell allegazione procedendo alla sottoscrizione dell allegato solo ai fini dell attestazione della sua allegazione al verbale di mediazione. In caso di persone giuridiche, alla mediazione potrà partecipare il legale rapp.te o suo delegato. L accordo dovrà essere sottoscritto dal legale rapp.te o da suo procuratore speciale, munito di procura notarile. E compito e dovere del Mediatore verificare l identità delle parti e i poteri rappresentativi dei partecipanti alla Mediazione, se del caso rinviando la procedura invitando le parti alle necessarie regolarizzazioni e produzioni. NUMERO MASSIMO DI TIROCINANTI E POSSIBILITA' DI TIROCINIO DA PARTE DI MEDIATORI NON ISCRITTI ALL'ORGANISMO DEL CONSIGLIO. CONDOTTA DEL TIROCINANTE E OBBLIGHI DELLO STESSO. RAPPORTO MEDIATORE TIROCINANTE Visto l art.13 Bis del regolamento, non vi sono limiti nel numero dei Mediatori Tirocinanti che potranno partecipare alle sedute di Mediazione. Tuttavia, considerata l esigenza di un corretto e non caotico svolgimento delle sedute di mediazione è opportuno che non si superi il numero di tre Tirocinanti con riguardo a ciascuna seduta di mediazione, salvo che il Mediatore, in considerazione del numero delle parti presenti, di loro avvocati e consulenti non reputi opportuno ridurre ulteriormente tale numero fino ad escluderlo totalmente. Il Tirocinante ha i medesimi doveri di riservatezza e imparzialità ed è soggetto alle medesime incompatibilità cui è soggetto il Mediatore. Il Tirocinante, durante le sedute, non può rivolgere domande se non previamente autorizzato dal Mediatore e deve seguire in silenzio lo svolgimento della procedura. Ove il Mediatore rilevi comportamenti del Tirocinante non consoni, è autorizzato ad invitare lo stesso ad allontanarsi. Ogni comportamento sconveniente e non conforme a quanto stabilito dalla legge, dal Regolamento e dal Codice Deontologico dovrà essere segnalato al Direttivo dell Organismo/Consiglio dell Ordine, per i necessari 8

9 provvedimenti. ATTRIBUZIONI DEL MEDIATORE. a) PUO IL MEDIATORE PRETENDERE DI SENTIRE LE PARTI PERSONALMENTE, PUR OVE ASSISTITE DA AVVOCATI? b) E CONSENTITO AL MEDIATORE DI NON TENERE CONTO DI COMUNICAZIONI INVIATE DA PARTI NON ADERENTI ALLA MEDIAZIONE E CHE RILEVANZA HANNO NEL PROCEDIMENTO? c) PUO IL MEDIATORE DISPORRE L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E MODALITA' ATTUATIVE Vedasi al riguardo quanto stabilito dal D.Lgs. 28/10 e dall art. 35 del Regolamento. Appare opportuno tuttavia rammentare che ove la parte, non potendo presenziare personalmente, si sia fatta rappresentare da un terzo, il Mediatore è tenuto a tenere conto delle manifestazioni di volontà dei legittimi rappresentanti delle parti. Le comunicazioni provenienti da parti non aderenti non hanno alcun valore; la parte che decide di non aderire decide di non interloquire all interno della procedura di mediazione. E comunque facoltà del Mediatore tenere conto di tali manifestazioni di volontà reputate propedeutiche al raggiungimento di un accordo e sempre che la parte istante non si opponga al rinvio richiesto dal convenuto non aderente alla procedura. Il Mediatore non è giudice, fatto per cui è cura ed onere dell istante, ai sensi dell art.21 bis del Regolamento, premunirsi di invitare al procedimento di mediazione tutti gli eventuali litisconsorti, pena l inutilità del procedimento nei confronti dei litisconsorti pretermessi. Appare, comunque diligente e corretto il Mediatore che, rilevando degli errori o omissioni, le segnali alla parte affinchè provveda a porvi rimedio, avvisando delle conseguenze dell omissione ed eventualmente rinviando la procedura sì da consentire le regolarizzazioni. SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE. Visto l art.29 del regolamento, il Mediatore che non accetti nei termini o non compaia all udienza dev essere sostituito con provvedimento del Coordinatore, sottoposto al vaglio del Direttivo che potrà revocarlo o confermarlo. In tali casi, in assenza di giustificato motivo, la sostituzione comporta la perdita del turno di assegnazione delle pratiche. Ove al contrario la sostituzione sia giustificata o sia conseguenza dell adempimento di un suo preciso dovere (ad esempio quando la rinuncia sia determinata da incompatibilità) il Mediatore dovrà ricevere l incarico immediatamente successivo. Il Mediatore impedito per giustificato motivo dovrà comunicarlo dando notizia del periodo di impedimento a conclusione del quale riprenderà a ricevere incarichi nel rispetto della turnazione. Il Coordinatore non può avocare la pratica a sè in caso di sostituzione del Mediatore, bensì solo nominare nuovo Mediatore come previsto dal Regolamento. Ogni negligenza, ritardo o comportamento non corretto posto in essere dal Mediatore dev essere segnalato al Consiglio, eventualmente per il tramite del Coordinatore, della commissione Mediazione o di qualsiasi Consigliere. La segnalazione non richiede particolari forme. In caso di reiterate o gravi negligenze o inadempienze, il Direttivo può deliberare l estromissione del Mediatore dagli Elenchi ai sensi degli artt.13 e 29, salve le più gravi conseguenze previste dalla legge e dal C.D. VERBALI DI ACCORDO O NEGATIVI E TIPOLOGIA DI VERBALI. Il Mediatore è tenuto a redigere un verbale di accordo, negativo per mancato accordo o mancata partecipazione al procedimento di mediazione e di rinvio. Il Mediatore non è obbligato a inserire nel verbale che conclude il procedimento le proposte transattive formulate dalle parti, stante l irrilevanza delle medesime nell ambito del giudizio e la riservatezza del procedimento. Il Mediatore non procede alla liquidazione dell'indennità nel verbale di Mediazione; può però dare atto del rinvio ai fini della regolarizzazione dei versamenti da parte degli intervenuti nel procedimento. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE. La valutazione spetta al Consiglio, quale Direttivo, su segnalazione della Segreteria che, prima di qualsiasi altro adempimento, salvo l attribuzione di un numero di protocollo, dovrà trasmettere il relativo fascicolo al Consiglio, per il tramite del suo Consigliere Segretario; questi, verificata la regolarità ne curerà l inserimento all ordine del giorno della seduta consiliare. Il Direttivo, ai sensi del D.Lgs.28/2010, potrà richiedere i documenti giustificativi del reddito così come gli altri requisiti autocertificati dalla parte e, in difetto, dichiarare l istanza inammissibile. POSSIBILITA di MEDIAZIONI per via TELEFONICA O IN VIDEO CONFERENZA Non sono consentite sessioni telefoniche, in quanto non previste dalla legge e in considerazione dell impossibilità di verificare l identità del partecipante; per quelle in video conferenza, pur previste dalla legge, l Organismo del Consiglio non è allo stato attrezzato. Si comunichi ai Mediatori e a tutti gli iscritti. Si pubblichi sul sito del Consiglio dell Ordine. DIRETTIVA n.2 (del ) SEGRETERIA dell ORGANISMO e RAPPORTI CON I MEDIATORI SEGRETERIA. APERTURA AL PUBBLICO. La SEGRETERIA continuerà ad osservare il seguente calendario e orario di apertura settimanale al pubblico: il 9

10 Martedi e Giovedi dalle h.9,00 h.11,00; Alla segreteria con riguardo allo Sportello per il pubblico e con decorrenza immediata dalla comunicazione e pubblicazione della presente direttiva (27/11/2012) è applicata la Sig.ra MASIA Antonella o in alternativa la Sig.ra MASIA Nicoletta. Questa si occuperà della ricezione delle domande di mediazione così come di ogni informativa all utenza e di una prima verifica delle istanze di gratuito patrocinio. Di ogni attività conseguente e connessa al ricevimento delle domande ivi compresa l attività di registrazione delle medesime si continueranno ad occupare gli altri addetti alla Segreteria Amministrativa nei restanti orari di apertura pomeridiana della stessa. Durante l orario di apertura al pubblico, ai Mediatori non è consentito l accesso ai locali della segreteria. SEGRETERIA. LAVORO INTERNO Dal 1 lunedi successivo alla comunicazione e pubblicazione della presente direttiva, la Segreteria rimarrà aperta, esclusivamente per lo svolgimento del lavoro interno, tutti i pomeriggi dal Lunedi al Venerdi dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e sarà accessibile esclusivamente ai Mediatori, agli Organi e al personale dell Organismo di Mediazione. Durante detti orari di apertura non estesa al pubblico, la Segreteria è tenuta a fornire al pubblico e all utenza in genere, esclusivamente comunicazioni e informazioni telefoniche, a mezzo fax o posta elettronica. ACCESSO AL LOCALE SEGRETERIA I Mediatori hanno facoltà di visionare i fascicoli nel locale segreteria durante le ore pomeridiane di apertura dello stesso per l espletamento del lavoro interno. I fascicoli potranno essere consegnati ai Mediatori affinchè ne estraggano copia uso studio previa sottoscrizione di relativo registro tenuto dalla Segreteria e solo per il tempo necessario ad estrarre copia dei documenti. La Segreteria e il personale alla medesima addetto, è responsabile della custodia delle chiavi di accesso al locale; queste non potranno essere consegnate a nessuna persona estranea alla Segreteria medesima o agli organi dell Organismo. Non è consentito l uso dei timbri dell Organismo se non da parte della Segreteria, del Coordinatore e del Direttivo dell Organismo. INFORMATIVA ALL UTENZA. Vengano pubblicati sul Sito e comunicati via mail agli iscritti, gli orari di apertura al pubblico, numero di telefono, fax e l indirizzo dell Organismo di Mediazione con la precisazione che a tale recapito potranno e dovranno essere inviate esclusivamente le richieste di informativa e comunicazioni in merito alle pratiche di mediazione; nonché l indirizzo della Commissione Mediazione con la precisazione che a tale recapito potranno e dovranno essere inviate esclusivamente le segnalazioni di problemi, criticità e proposte operative. Vengano altresì pubblicate la composizione della Commissione Mediazione e le sue competenze, nonché i nominativi degli Organi dell Organismo di Mediazione. PATROCINIO A SPESE DELLE STATO. Al momento della presentazione dell istanza di ammissione al Gratuito Patrocinio allegata alla domanda di Mediazione, l addetta allo Sportello della segreteria verifica in prima battuta la completezza della stessa e regolarità. L addetta allo sportello della Segreteria, attribuito il numero di protocollo, trasmette l istanza e il relativo fascicolo al Consigliere Segretario del Consiglio dell Ordine che, effettuata la relativa verifica, curerà l inserimento della istanza all ordine del giorno della seduta consiliare immediatamente successiva. Il Consiglio nella sua qualità di direttivo dell Organismo di Mediazione delibererà in merito all ammissione o meno della domanda. Il Direttivo, ai sensi del D.Lgs.28/2010, potrà richiedere i documenti giustificativi del reddito così come gli altri requisiti autocertificati dalla parte e, in difetto, dichiarare l istanza inammissibile. Le SEDUTE DI MEDIAZIONE. Con decorrenza immediata, salve quelle già fissate, le sedute si terranno tutti i pomeriggi dal Lunedi al Venerdi ad ora fissa: alle h.15,00, h,16,00 e h.17,00; in numero di due per ora. Si terranno esclusivamente nelle due aule avvocati site in Tribunale; non potranno per nessun motivo tenersi nei locali della segreteria dell Organismo di Mediazione. In casi eccezionali, ove disponibile e compatibilmente con gli impegni del Consiglio, sentita la Segreteria amministrativa dello stesso, per le sessioni di mediazione congiunte o separate potrà essere utilizzata anche la Biblioteca del Consiglio dell Ordine. Altri locali a disposizione del Consiglio dell Ordine potranno essere utilizzati solo in casi eccezionali e solo previa autorizzazione del Direttivo, nella persona del suo Presidente o del Consigliere Segretario. Le udienze di rinvio verranno fissate dai Mediatori sentita la Segreteria in merito alle date e orari disponibili, provvedendo alla relativa prenotazione, registrata immediatamente dalla Segreteria nel programma in uso all'organismo. STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEI MEDIATORI. Ai fini della stesura dei relativi verbali, su carta intestata dell'organismo, loro fornita dalla segreteria, i Mediatori (due per ora) utilizzeranno il pc portatile e l altro pc fisso posizionato nel locale segreteria, a loro esclusivamente riservati. Su detti pc, in uso esclusivo dei Mediatori, è caricato l albo dei CTU del Tribunale aggiornato. TIROCINIO Riguardo a svolgimento, numero massimo di tirocinanti per udienza e loro obblighi di condotta si richiama quanto 10

11 riportato nella DIRETTIVA n.1/al punto 10. Per ciò che inerisce invece l'assolvimento dell'obbligo imposto dalla legge, l'avvocato iscritto nell'elenco dei mediatori dell'odm del Consiglio deve autocertificare nei modi di legge i Tirocini cui abbia partecipato in forma assistita presso l'organismo del Consiglio, allegando relativo certificato rilasciato dagli altri organismi di mediazione con riguardo ai restanti procedimenti seguiti. Ai fini di cui sopra la presenza del Tirocinante dovrà essere certificata a verbale dal Mediatore, sotto la sua responsabilità. Il Tirocinante può sottoscrivere i verbali delle sedute cui partecipa. Il Direttivo eventualmente tramite la Commissione Mediazione verifica, secondo le modalità reputate più opportune, anche a campione, la regolarità delle autocertificazioni. Eventuali dichiarazioni mendaci e irregolarità commesse dai Mediatori o dai Tirocinanti, ferme le più gravi conseguenze previste dalla legge e dal C.D costituiranno motivo di estromissione dagli elenchi dei Mediatori dell'odm del Consiglio. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEI MEDIATORI. Concluso il procedimento di Mediazione, i Mediatori provvederanno all'emissione di nota pro forma che verrà verificata dalla Commissione Mediazione e dal fiscalista incaricato dal Direttivo. Una volta ottenuto il nulla osta, i Mediatori potranno provvedere all'emissione della relativa fattura, utilizzando all'uopo gli schemi predisposti dal fiscalista. Si comunichi ai Mediatori, agli Organi dell'odm del Consiglio e a tutti gli iscritti. Si pubblichi sul sito del Consiglio dell'ordine. CONTRIBUTO OPINAMENTO PARCELLE Sentito il Coordinatore della Commissione, il Consiglio tenuto conto del periodo di crisi attraversato dal paese e dagli stessi avvocati delibera di non richiedere alcun contributo per l opinamento delle parcelle professionali. TABELLE TRIBUNALE DI MILANO Sentita la relazione del Presidente in merito alla Tabelle delle spese e dei compensi professionali adottate dal Tribunale di Milano, il Consiglio esaminate le medesime delibera di sottoporle all attenzione del Presidente del Tribunale e al Coordinatore dei GdP di Sassari per la loro eventuale adozione da parte degli Uffici Giudiziari al fine di favorire e accelerare le procedure di liquidazione dei compensi. Seduta PROTOCOLLO UDIENZA PENALE Il Consiglio, tenuto conto delle ormai continue disapplicazioni da parte delle maggioranza dei giudici della Sezione Penale del Tribunale di Sassari tali da rendere del tutto inutile il medesimo, delibera la Sospensione del Protocollo da parte del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Sassari fintanto che il medesimo continuerà ad essere di fatto disapplicato dai magistrati dell Ufficio Giudiziario sottoscrittore. Si comunichi agli altri sottoscrittori del Protocollo e a tutti gli iscritti. Si pubblichi la presente delibera sul sito. Seduta REGOLAMENTO PRATICA FORENSE Sentita la relazione del Coordinatore il Consiglio delibera l adozione del nuovo regolamento della Pratica Forense. Si pubblichi sul sito dandone relativa comunicazione agli iscritti. Seduta CONTRIBUTO OPINAMENTO PARCELLE Il Consiglio delibera di reintrodurre, con decorrenza dal , il contributo per l opinamento delle parcelle nella misura del 4% sugli onorari, per le ipotesi di applicabilità della 11

12 Tariffa ex DM 2004 e del 3% del compenso per i casi di applicazione dei parametri ex DM n.140/2012. Si comunichi e pubblichi sul sito del Consiglio. SINTESI ATTIVITA 2 SEMESTRE 2012 ALBO PRATICANTI n. Iscrizioni Registro Praticanti 26 Cancellazione da Registro Speciale dei Praticanti avvocati 10 Sospensione Pratica Rigetto istanza iscr.sez.spec. DL.n.96/2001 (avvocati stabiliti) Accoglimento Istanza Iscr.Sez.Spec.D.L.n.96/2001 (avvocati stabiliti) Iscrizioni Elenco dei Praticanti Abilitati all esercizio del patrocinio 02 Cancellazioni da Elenco dei Praticanti Abilitati all esercizio del patrocinio 06 Rilascio nulla osta al trasferimento ai fini dell iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di altro Ordine 01 Mancata convalida semestre 01 Autorizzazioni all esercizio del patrocinio in forma autonoma 02 Autorizzazioni sostituzione 1 /2 anno/ 3 semestre di pratica con la frequenza della Sc.Specializzazione 05 Autorizzazioni Integrazione della Pratica in materie giuridiche d15erse 01 Rilascio certificati compiuta pratica 49 12

13 Rigetto certificato compiuta pratica 01 Iscrizioni Albo Avvocati AVVOCATI n. 19 Cancellazioni Albo Avvocati 04 Iscrizioni Elenco Speciale ex art.11 DPR n.382/ Cancellazioni da Elenco Speciale ex art.11 DPR n.382/ Iscrizioni Sezione Speciale ex DL n.96/ Cancellazione Sezione Speciale ex DL n.96/ Iscrizioni Elenco Speciale Avvocati c/o Uff.Legale Enti 02 DISCIPLINA Apertura d Ufficio 01 Archiviazioni 08 Trasmissione Fascicolo Consiglio dell Ordine Distrettuale/COA competente 02 Apertura Fase Predibattimentale 04 ( violaz. art.22 C.D., violaz.artt.48, 6, 20 CD violaz. artt.40,42, 43 violaz. artt.38,40, 42, 43) Archiviazione Post Fase Predibattimentale (art. 8 Reg.) --- Sospensione Procedimento Disciplinare per pendenza proc.penale

14 Apertura Fase Dibattimentale (violazione art.28, violaz.art.16 CD, viol. Artt.38 e 40) 01 SENTENZE di Condanna di Proscioglimento PARCELLE n. Parcelle Opinate 17 PATROCINIO SPESE DELLO STATO n. Ammissioni al Patrocinio a spese dello Stato 545 Amm.per procedimenti di mediazione nanti l Organismo di Mediazione del Consiglio Concessione termine per regolarizzazione istanze incomplete/irregolari Correzione Errore Materiale 02 Rigetto / Declaratorie inammissibilità 10 14

15 Iscrizione in Elenco Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato 18 FORMAZIONE Convegni / gruppi lavoro accreditati, organizzati, coorganizzati 13 Rigetto richiesta accreditamento convegno 01 Esoneri parziali dallo svolgimento dell attività formativa 10 Esoneri totali dallo svolgimento dell attività formativa 03 Riconoscimento crediti ai Colleghi partecipanti a Gruppi di Lavoro / Corsi / Eventi / Commissari d esame -- Riconoscimento crediti ad avvocati per attività di docenza in corsi formativi 01 Rigetto Domanda riconoscimento crediti attività formative 02 Riconoscimento crediti ad avvocati per pubblicazioni -- VARIE Indicazione Rosa di Colleghi per cause c/ Colleghi domiciliazioni - Gratuito Patrocinio ed in ogni caso in cui l istante non abbia rinvenuto avvocati disposti ad assumere la difesa 06 Contributi a Colleghi in stato di necessità 04 15

16 Contributi per eventi 01 Indicazione Rosa di Colleghi per incarichi Tutore / Protutore / Amm.re di sostegno -- Pareri circa Giudici e Giudici di Pace 01 Proposta assegnazione Contributi Cassa Previdenza Forense 05 Autorizzazioni alla tenuta di registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile, amministrativa e stragiudiziale ex D.M Il Consigliere Segretario Avv. Silvio Zicconi Il Presidente Avv. Francesco Milia 16

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