Anno 2012 N.RF040 DEFINIZIONE LITI PENDENTI - PROROGA DEI TERMINI

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1 Anno 2012 N.RF040 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 8 OGGETTO DEFINIZIONE LITI PENDENTI - PROROGA DEI TERMINI RIFERIMENTI ART. 16-BIS DL MILLEPROROGHE CONVERTITO INFO FISCO 143/2011 CIRCOLARE DEL 27/02/2012 Sintesi: con la recente conversione in legge del Decreto Milleproroghe 2012, il legislatore ha effettuato una riapertura dei termini per la definizione delle liti pendenti, differendo: il termine per la pendenza della lite: al 31 dicembre 2011 in luogo del 1 maggio 2011; il termine per il versamento dell'imposta straordinaria: al 2 aprile 2012 (il 31 marzo 2012 cade di sabato) in luogo del 30 novembre 2011; il termine viene così a coincidere con il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di definizione. Rimangono invariate le altre scadenze. L'art. 39 c. 12 DL 98/2011 (cd. "Manovra correttiva 2011") aveva effettuato una riedizione della "definizione delle liti fiscali" pendenti originariamente prevista dai Condoni 2002, mutuandone le modalità applicative. Con la conversione in legge del DL 216/2011 (cd. "Decreto Milleproroghe 2012") è stata prevista una riapertura dei termini per avvalersi della nuova edizione di tali definizioni. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, le liti fiscali: di valore non superiore a pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio anche a seguito di rinvio possono essere definite: a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 289/2002. PROROGA DEFINIZIONE LITI PENDENTI NUOVI TERMINI DEL DECRETO MILLEPROROGHE TERMINE DI PENDENZA DELLA LITE VAERSAMENTO AL 31/12/2011 (in luogo del 1/05/2011) AL 2/04/2012 (in luogo del 30/11/2011) Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - CONCETTO DI LITE PENDENTE AL 31/12/2011 Si considerano "pendenti" le liti fiscali per le quali: alla data del 31/12/2011 l'atto impositivo (avviso di accertamento) non sia da considerarsi "definitivo" in quanto alternativamente:

2 Redazione Fiscale Info Fisco 040/2012 Pag. 2 / 8 1) sia già stato notificato tempestivo ricorso in 1 grado 2) sia già intervenuta una pronuncia (anche se "di inammissibilità") della Commissione tributaria Provinciale o Regionale e non siano ancora decorsi i termini per appellare 3) vi sia pendenza a seguito di rinvio all organo che ha precedentemente deciso LITI POTENZIALI - NON AMMESSE: non è ammessa a definizione la lite per la quale al 31/12/2011 non erano decorsi i termini per la proposizione del ricorso (60 gg in via ordinaria; 150 gg in presenza di richiesta di adesione da parte del contribuente). SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO Costituisce causa ostativa alla definizione: la definitività dell'atto (accertamento o sentenza) intervenuta prima del 31/12/2011 (in tal caso non si può parlare di lite "pendente" a tale data) Esempi: accertamento notificato fino al 1/11/2011 senza che nei 60gg sia stato proposto ricorso sentenza di CTP (o CTR): - il cui testo integrale sia stato notificato dalla controparte ed i 60gg per la proposizione dell'appello (o ricorso in Cassazione) siano spirati prima del 31/12/ il cui testo integrale non sia stato notificato ma il "termine lungo" per l'appello (o ricorso in Cassazione) è spirato ante 31/12/2011 sentenza di Cassazione depositata ante 31/12/2011. GIUDICATI FORMATISI TRA IL 1/05/2011 ED IL 6/07/ DUBBIO In considerazione del disallineamento temporale intervenuto tra la prima stesura del decreto 98/2011 e la sua definitiva conversione, nella versione originaria era stato introdotto l'ulteriore vincolo per cui non si consideravano definibili i giudicati intervenuti tra il 1 maggio 2011 ed il 6 luglio 2011 (in tal senso l'interpretazione della CM 48/2011), venendosi così ad applicare un doppio vincolo. Mantenere tale vincolo anche in sede di proroga (dunque a distanza di svariati mesi rispetto alla data di riferimento iniziale del 1/05/2011) appare contraddittorio, in quanto vanificherebbe di fatto l'applicabilità della definizione ad una buona parte dei contenziosi. In attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell'agenzia delle entrate si ritiene pertanto che la lite sia definibile se: al 31/12/2011 erano pendenti i termini per l'appello (o la riassunzione causa rinvio) al non si era formato il giudicato RICORSO PROPOSTO TEMPESTIVAMENTE Ai fini dell'accesso alla definizione: è sufficiente che alla data del 31/12/2011 il ricorso sia stato notificato all'ufficio nei termini l'ancorché alla stessa data non sia stato effettuato il deposito presso la segreteria di Commissione per la costituzione in giudizio.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 040/2012 Pag. 3 / 8 LITI DEFINIBILI Rientrano nella definizione atti che originano (art. 16 c. 3 L. 289/2002): da avvisi di accertamento o di rettifica da provvedimenti di irrogazione di sole sanzioni da qualsiasi altro "atto impositivo". LITI NON DEFINIBILI: non possono essere oggetto di definizione (oltre ai PVC): OMESSI VERSAMENTI Non si verte infatti su questioni valutative ATTI NON IMPOSITIVI AGEVOLAZIONI RIMBORSI Cartelle esattoriali, ingiunzioni di pagamento, avvisi di liquidazione ed atti simili che assolvono una mera funzione di riscossione Diniego o revoca di agevolazioni o aiuti di Stato Sono definibili, al contrario, ove assolvano anche la funzione di atto impositivo (es.: cartella di pagamento emesse a fronte di una avviso bonario non pagato) Se l'ufficio procede alla contestuale richiesta di maggiori tributi e/o sanzioni, l'eventuale contenzioso pendente diviene definibile. Diniego o silenzio rifiuto (es: diniego del rimborso Irap per i soggetti non organizzati) AVVISI DI LIQUIDAZIONE, INGIUNZIONI E RUOLI La possibilità di accedere alla definizione agevolata della lite instaurata (pendente al 31/12/2011) è direttamente collegata alla "procedibilità" della lite stessa (ex art. 19 Dlgs 546/92). In sostanza: se è ammesso impugnare l'atto (es: la cartella): tale impugnazione diventa definibile in caso contrario: la lite instaurata non è definibile (il processo tributario dovrà proseguire ed il giudice sarà tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso). A tal fine occorre distinguere tra gli atti: cd. "impositivi": sono quelli con la funzione di "accertamento" un tributo; la relativa lite instaurata è definibile in via agevolata con mera "funzione di riscossione": si tratta di atti il cui presupposto è un atto di accertamento precedentemente notificato; la relativa lite eventualmente instaurata non è definibile. AVVISO BONARIO - RECUPERO DETRAZIONI ART. 36-TER - PENDENZA DI GIUDIZIO Il sig. Bianchi, professionista, in data 9/09/2011 riceve un avviso bonario a seguito del recupero di una detrazione del 36% ritenuta non spettante dall'ufficio in seguito al controllo della documentazione: maggiore Irpef sanzione interessi Esempio2 Il contribuente non ha proceduto al versamento delle somme entro il 9/10/2011 (30 gg successivi alla notifica) per l'abbattimento delle sanzioni e la definizione dell'avviso bonario; viene pertanto notificata la relativa cartella di pagamento in data 5/12/2011. Ove il contribuente abbia impugnato la cartella di pagamento prima del 31/12/2011 (prima dei 60 gg disponibili): potrà avvalersi della definizione agevolata col pagamento di (pari al 30% della sola imposta - v. oltre). Tuttavia, laddove abbia proceduto a pagare la cartella (magari a seguito del sollecito di Equitalia, cui bisogna in tutti i modi opporsi), si troverà a non poter più recuperare la differenza (pari ad ).

4 Redazione Fiscale Info Fisco 040/2012 Pag. 4 / 8 IMPUGNAZIONE DI CARTELLE DI PAGAMENTO PER CONTROLLI AUTOMATIZZATI PER CONTROLLI FORMALI PER OMESSI VERSAMENTI / RETTIFICA RIPORTO DI CREDITI O RATEAZIONI RECUPERO DI DETRAZIONI/DEDUZIONI, DI RITENUTE E DI CREDITI D'IMPOSTA NON DEFINIBILI DEFINIBILI OGGETTO DELLA LITE Sono definibili tutte le liti: in cui è parte l'agenzia delle Entrate (cioè fiscali in senso proprio) che vertano su tributi, ancorché non erariali (es: rientrano l Irap e le addizionali Irpef) LITI ESCLUSE: sono dunque liti non definibili quelle in materia di: contributi previdenziali (INPS: IVS, gestione separata, ecc,) e assistenziali (INAIL) tributi locali AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE ENTRATE VALORE DELLA LITE CONDONI 2002 DEFINIZIONE LITI PENDENTI MONOPOLI DI STATO AGENZIA DELLE DOGANE La determinazione del valore della lite è necessario: per verificare se la lite stesse definibili (rientrino nel limite di ) per quantificare l'ammontare delle somme per la definizione agevolata AGENZIA DEL DEMANIO Il valore della lite è individuato nell oggetto dell impugnativa in 1 grado e dunque: dall imposta o maggior imposta accertata con esclusione: degli interessi delle sanzioni correlate al tributo (anche se erogate in atto separato) dalle sole sanzioni: se il contenzioso si è instaurato avendo ad oggetto le sole sanzioni (es: si è contestata la quantificazione delle sanzioni, senza aver impugnato l'ammontare dell'imposta, per errato conteggio del cumulo giuridico, per l'errata applicazione delle sanzioni edittali, ecc.) indipendentemente dal numero di soggetti interessati (es: coobbligati) e dai tributi in esso indicati (art.16 c. 3 lett c) L. 289/2002). Rettifica di perdite: il valore della lite è determinato a seconda che l'atto: ha quantificato le maggiori imposte: sulla base dell'imposta non ha quantificato le maggiori imposte: sulla base dell'imposta teorica determinata applicando le aliquote allora vigenti alla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata

5 Redazione Fiscale Info Fisco 040/2012 Pag. 5 / 8 ONERE DELLA DEFINIZIONE L'importo delle somme da versare varia in funzione del valore della lite : VALORE LITE COSTO DELLA DEFINIZIONE DA A AMMONTARE (*) SITUAZIONE AL 1/05/2011 RIMBORSO DEL RUOLO PROVVISORIO zero importo fisso Non spetta % (**) 50% (**) ove l'ultima sentenza emessa alternativamente: ha dato ragione al contribuente nel merito ha considerato inammissibile l'appello dell'ufficio (Amministrazione soccombente in 1 o 2 grado) ove l'ultima sentenza emessa alternativamente: ha dato ragione all Ufficio nel merito ha considerato inammissibile il ricorso o l'appello del contribuente (contribuente soccombente in 1 o 2 grado) ove alternativamente: il giudizio è ancora al 1 grado e non è ancora stata 30% resa alcuna pronuncia giurisdizionale sul merito (nè sulla ammissibilità del ricorso del contribuente) > Non definibile (*) Da applicare sul valore della lite (**) in percentuale alla eventuale parziale soccombenza. PARZIALE SOCCOMBENZA Ai fini della definizione gli importi della tabella si rendono applicabili: in proporzione alla percentuale di soccombenza rispetto al valore complessivo della lite Non spetta Spetta Non spetta IMPOSTE GIA ISCRITTE PROVVISORIAMENTE A RUOLO Ove l'atto dell'ufficio sia stato impugnato (in primo grado o successivamente) e siano state iscritte provvisoriamente a ruolo delle somme: le somme pagate sono detratte dal dovuto, dovendosi versare solo l'eccedenza. ISCRIZIONI A RUOLO PROVVISORIE ANTE 13/07/11 alla impugnazione in CTP (*) BASE DI CALCOLO alla impugnazione in CTR BASE DI CALCOLO IMPOSTE DIRETTE IVA 1/2 dell imposta sull imponibile accertato + interessi dell imposta accertata + interessi 2/3 dell imposta sull imponibile accertato + interessi + sanzioni dell imposta accertata + interessi + sanzioni IMPOSTA DI REGISTRO IMP. DI SUCC./DONAZ. 1/3 dell imposta sull imponibile accertato + interessi dell imposta sull imponibile accertato + interessi + sanzioni

6 Redazione Fiscale Info Fisco 040/2012 Pag. 6 / 8 IMPORTO PAGATO CAPIENTE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA: per la chiusura della lite occorre solo presentare la domanda di definizione entro i termini, senza ulteriori versamenti inoltre, ove quanto pagato ecceda il costo di definizione della lite: se il contribuente è stato vittorioso nell'ultima o unica sentenza resa (in 1 o 2 grado): ha diritto al rimborso dell'eccedenza in caso contrario: non spetta alcun rimborso VALORE DELLA LITE SI VERSA. 150 COSTO DEFINIZ. > RUOLO PROVV. VA VERSATA LA DIFFERENZA NO RIMBORSO VALORE DELLA LITE > COSTO DEFINIZ. = RUOLO PROVV. NON SI VERSA NULLA COSTO DEFINIZ. < RUOLO PROVV. MODALITÀ DI DEFINIZIONE RESA SENTENZA FAVOREVOLE SENTENZA NON RESA O SFAVOREVOLE Per la definizione di delle liti fiscali pendenti il Decreto dispone quanto segue: data del versamento: le somme dovute vanno versate entro il 2 aprile 2012 termine domanda: la domanda di definizione va presentata entro il 2 aprile 2012 Entrambi i termini sono così differiti dal 31 marzo 2011, in quanto cadente di sabato. VERSAMENTO RIMBORSO NO RIMBORSO codice tributo: Liti fiscali pendenti - definizione ai sensi dell'articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 Luglio 2011, n. 98 (RM 82/2011) va utilizzato il mod. F24 Elementi identificativi, indicando, tra l'altro: "codice ufficio": codice della direzione provinciale o regionale delle entrate competente "codice atto": può non essere compilato tipo : valorizzato con la lettera R elementi identificativi : la sigla "DLF" (definizione liti fiscali) anno di riferimento : anno d'imposta cui si riferisce l'atto impugnato. COMPENSAZIONE R RATEIZZAZIONE ESCLUSE: non è ammessa: né la compensazione con eventuali crediti; né la rateazione del debito (che va versato in soluzione unica). PRESENTAZIONE DEL MODELLO La domanda deve essere presentata: in via telematica da parte dei soggetti abilitati agli enti telematici.

7 Redazione Fiscale Info Fisco 040/2012 Pag. 7 / 8 MODALITÀ CARTACEA: al fine di rendere il più tempestivo possibile la presentazione della domanda rispetto al pagamento, la CM 48/2011 ha chiarito che: in attesa che l'agenzia ponga in essere le funzionalità tecniche per la trasmissione telematica è possibile la consegna del modello cartaceo all'ufficio; in tal caso farà fede come data di presentazione quella di consegna all'ufficio. Dal momento in cui le modalità telematiche saranno resi disponibili, tornerà ad esservi il divieto della consegna cartacea. PLURALITÀ DI AVVISI DI ACCERTAMENTO: il modello va trasmesso: per ogni singolo atto di accertamento non dunque per singolo ricorso presentato. PERFEZIONAMENTO La definizione si perfeziona solo in seguito: sia al versamento dell'intera somma dovuta entro la scadenza del 30/11/2011 che alla successiva presentazione della relativa istanza telematica entro il 31/03/2011 Mancata trasmissione del modello: impedisce il perfezionamento della definizione. Errore scusabile: l'ufficio potrà valutare la presenza di errori scusabili nella liquidazione dell'imposta straordinaria; in tal caso liquida il maggior importo dovuto invitando il contribuente ad effettuare il versamento integrativo entro i 30 giorni successivi, a pena di decadenza dalla definizione SOSPENSIONE DI TUTTE LE LITI PENDENTI La possibilità che la lite pendente possa essere definita in via agevolata comporta la sospensione di una pluralità di termini: A) SOSPENSIONE AL 30/06/ TUTTE LE LITI PENDENTI DEFINIBILI le liti passibili di definizione: vengono sospese sino al 30/06/2012 sono altresì sospesi fino alla medesima data del 30/06/2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ecc., compreso il termine per la costituzione in giudizio. B) SOSPENSIONE AL 30/09/ SOLE LITI PER CUI SI È PRESENTATA L ISTANZA: entro il 15/07/2012 gli Uffici devono trasmettere alle Commissioni tributarie competenti (o altro organi giurisdizionali competente: tribunali, corti d appello e Corte di cassazione) l elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione fino al 30/09/2012 tali liti saranno ulteriormente sospese; infatti entro data entro gli Uffici dovranno depositare in Commissione: l attestazione di regolarità della domanda di definizione e del pagamento integrale ovvero l'eventuale diniego della definizione. La sospensione: riguarda solo gli atti processuali non anche la riscossione provvisoria conseguente ad un provvedimento impugnato.

8 Redazione Fiscale Info Fisco 040/2012 Pag. 8 / 8 LE SCADENZE DELLA DEFINIZIONE ENTRO IL 2/04/2012 VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA FINO AL 30/06/2012 SOSPENSIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI DEFINIBILI ENTRO IL 15/07/2012 TRASMISSIONE ALLE COMMISSIONI COMPETENTI DI UN ELENCO DELLE LITI FISCALI PENDENTI PER I QUALI IL CONTRIBUENTE HA PRESENTATO L'ISTANZA ENTRO IL 30/09/2012 L'UFFICIO DEPOSITA UNA COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA REGOLARITÀ DELLA DEFINIZIONE OVVERO IL DINIEGO FINO AL 30/09/2012 SOSPENSIONE DELLE LITI PER LE QUALI IL CONTRIBUENTE HA PRESENTATO ISTANZA Irpef Ires Irap DEFINIBILI Controparte l'agenzia delle Entrate Addizionali regionale e comunale Imposte sostitutive Imposta di registro e ipocatastali Imposta di successione/donazione Violazioni dell'intermediario Imposta di bollo Tasse di Concessione governativa Tasse sui contratti di borsa Imposta sugli intrattenimenti Canone Rai Controparte l'agenzia delle Entrate Rifiuto rateizzazioni LITI FISCALI ICI Tarsu o TIA Tosap Imposta sulle affissioni NON DEFINIBILI Controparte un Ente locale Controparte un'altra Agenzia Fiscale Liti con l'agenzia delle Dogane Liti con l'agenzia del Territorio Liti con l'agenzia del Demanio Controparte un'altra P.A. Liti per le Tasse automobilistiche (per le Regioni che hanno acquisito la competenza) LITI NON FISCALI Controparte un Ente Previdenziale IVS Gestione separata Enasarco Sanzioni per impiego di lavoro nero Iscrizione atti cautelari Rifiuto di rateizzazione Controparte Equitalia

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