Bollettino. n /15 agosto Anno XXXI. 18 agosto Delibere e provvedimenti urgenti. 1/15 agosto 2014

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1 Bollettino Anno XXXI n agosto

2 Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 3 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento 3 2 Comunicazioni 29 3 Altre decisioni 33 Indice cronologico 35 Indice per materia 36 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Direzione e redazione: via G. B. Martini, ROMA, tel. 06/84771 Direttore responsabile: Antonella Nibaldi Redazione: Laura Ferri (coordinatrice) Elaborazione e composizione: Claudia Amadio, Alfredo Gloria 2

3 Provvedimenti adottati dalla Commissione 1 adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento Delibera n Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del sig. Constantinos D. Messios e, a titolo di responsabilità solidale, di Anyoption Holdings Limited per violazione dell art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 58/98 La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n del 2 agosto 2000, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni; VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del quale per strumenti finanziari si intendono contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ( ), e l art. 18, comma 1, secondo cui l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche ; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; RILEVATO che la Commissione Europea ha pubblicato in data 28 marzo 2012 la risposta a quesito ( Questions on Single Market Legislation, nr. ID 955. Definitions ) in cui ha precisato che le opzioni binarie costituiscono una forma di contratti derivati regolati in contanti e rientrano nel novero degli strumenti finanziari di cui all'allegato 1, sez. C della direttiva 2004/39/Ce ("MiFID"); RILEVATO che all esito degli accertamenti svolti dalla Divisione Ispettorato nel mese di settembre 2011 è emerso che la società Anyoption offriva agli investitori italiani di operare su opzioni binarie aventi diversi sottostanti (azioni, indici, valute e commodities), mediante una piattaforma di negoziazione denominata Anyoption tm. In particolare, sono emerse le seguenti circostanze: - sul web sono stati riscontrati numerosi banner pubblicitari di Anyoption che promettevano guadagni consistenti sia in termini percentuali che monetari, e che, una volta cliccati, indirizzavano mediante link al sito - la presenza sul sito di un invito ad investire in opzioni binarie utilizzando la piattaforma di trading Anyoption tm, con cui era possibile per il potenziale investitore conseguire rendimenti elevati fino al 71%. All investitore si offriva la possibilità, previa apertura di un conto mediante versamento, di operare sulla piattaforma on line acquistando opzioni digitali call o put su numerosi sottostanti di natura finanziaria (azioni, indici, valute), aventi una scadenza temporale ben definita (un ora, un giorno, una settimana). Inoltre, qualora il sottostante alla scadenza quoti un valore coerente con la previsione dell investitore il profitto promesso sarebbe pari al 65/71% del premio versato, mentre in caso di previsione sbagliata il risparmiatore perderebbe l 85% del versamento ; - la redazione del sito in lingua italiana, essendo il sito visualizzato automaticamente e immediatamente in italiano; - la possibilità per i risparmiatori eventualmente interessati di accedere ai servizi di trading offerti e di utilizzare la piattaforma di negoziazione Anyoption mediante la registrazione on line sul sito attraverso la compilazione di un apposito form, ove è richiesta l indicazione dei relativi dati personali; - la circostanza secondo cui l effettuazione delle operazioni di trading richiederebbe un investimento di denaro. In particolare, nel sito sono indicate le varie modalità di deposito e prelievo accettate (carta di credito/debito, bonifico, ecc); - la riconducibilità del sito, prima facie, alla società Anyoption Payment Services Ltd con sede dichiara- 3

4 ta a Cipro, come risultante dal sito in parola, nella sezione Chi siamo ; - il riferimento dei termini generali alla Anyoption Ltd ; - la mancanza di autorizzazione in capo, tra l altro, alla Anyoption Payment Services Ltd alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, non essendo la Società iscritta negli albi e/o elenchi delle imprese di investimento italiane ed estere abilitate ad operare verso il pubblico italiano tenuti dalla Consob, né autorizzata dall Autorità di vigilanza cipriota (Cysec); RILEVATO che, sulla scorta di quanto emerso dalle verifiche svolte, in data 1 giugno 2011 la Consob ha inviato alla Anyoption Payment Services Ltd un richiamo di attenzione, con cui ha richiesto alla Società precisazioni sul servizio di trading su opzioni offerto sul sito e sulle cautele adottate al fine di evitare il rischio di svolgere un attività configurabile come un servizio di investimento, per la cui prestazione la normativa italiana vigente richiede apposita autorizzazione; detta nota, ricevuta in data 6 settembre 2011 presso la sede della Anyoption Holdings Ltd, è rimasta priva di riscontro; RILEVATO che all esito di ulteriori verifiche la Divisione Ispettorato, in data 3 novembre 2011 e 24 gennaio 2012, ha rappresentato alla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, di avere riscontrato le seguenti circostanze: - la Anyoption aveva continuato ad offrire servizi di investimento per il tramite della piattaforma di trading su opzioni binarie Anyoption m presente sul sito web ed a pubblicizzare attraverso una strategia promozionale sempre più aggressiva i propri servizi e prodotti, tramite banner presenti nei siti di taluni quotidiani di diffusione nazionale; - la medesima Società aveva ampliato i prodotti oggetto dell offerta di trading con la piattaforma Anyoption tm con l attivazione di una nuova piattaforma di negoziazione denominata option+ ; VISTE le note - inviate tra gennaio e settembre con cui la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, avendo riscontrato che la campagna pubblicitaria del marchio Anyoption tm era proseguita sul web, ha informato le concessionarie delle pubblicità interessate dell avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del predetto warning del dicembre 2011, richiedendo informazioni sulle caratteristiche e sulla durata della campagna pubblicitaria in oggetto; in riscontro a ciò, tutte le Società hanno comunicato di avere provveduto ad interrompere la predetta campagna pubblicitaria dichiarando, in un caso, che la medesima era stata commissionata da Anyoptions Holding Ltd ; VISTA la nota dell 8 giugno 2012, con la quale il Sig. Constantinos D. Messios ha comunicato alla Consob l avvenuta presentazione da parte di Anyoption group di un istanza all Autorità di controllo sui mercati finanziari cipriota (Cysec) per il rilascio dell autorizzazione necessaria alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto le opzioni binarie, chiedendo di voler considerare l avvio del procedimento autorizzatorio come condizione sufficiente per continuare ad operare in Italia sino all ottenimento della abilitazione da parte della Cysec, tenuto conto del periodo transitorio di sei mesi concesso dalla medesima Autorità; RILEVATO che con nota congiunta inviata all interessato il 25 giugno 2012, la Divisione Intermediari e la Divisione Tutela del Consumatore hanno ribadito che tutti i soggetti che intendono prestare servizi di investimento, anche aventi ad oggetto opzioni binarie, verso il pubblico italiano devono essere abilitati ad operare in Italia con apposita autorizzazione; VISTA la nota in data 13 settembre 2012, ricevuta il 17 settembre 2012, con la quale la Cysec ha rappresentato, tra l altro, che la Anyoption Holdings Ltd aveva presentato istanza per ottenere l autorizzazione come impresa di investimento cipriota e che, dal 26 giugno 2008, il Sig. Messios rivestiva la carica di director della medesima Società; VISTE le note del 5 dicembre 2012, ricevute in data 20 dicembre 2012 e 7 gennaio 2013, con cui la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, in relazione ai fatti sopra rappresentati ha contestato al Sig. Constantinos D. Messios e alla Anyoption Holdings Ltd, quale responsabile in solido, la violazione dell art. 18, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998, per aver svolto in Italia, tramite la citata piattaforma di trading Anyoption tm presente sul sito la riferita attività di negoziazione di opzioni binarie, in assenza dell autorizzazione all esercizio in via professionale e nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento (art. 1, comma 5 del d.lgs 58/98) aventi ad oggetto strumenti finanziari (art. 1, comma 2, del d.lgs 58/98); VISTA la nota ricevuta il 9 aprile 2013, con cui Anyoption Holdings Limited e il Sig. Messios, hanno presentato proprie deduzioni che vengono di seguito sintetizzate: - ad avviso dei deducenti sarebbero state confuse le due realtà societarie, posto che Anyoption Holdings è stata destinataria delle missive e delle contestazioni in luogo della Anyoption Payment Services; - l atto di contestazione non sarebbe coerente con i principii ispiratori della legge 241/90 e 262/2005 e, in particolare, quelli relativi all individuazione del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull accesso agli atti amministrativi, necessari per il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, posto che Anyoption Holdings Ltd non risulta essere mai stata destinataria di richiami richieste e inviti, principii da cui non si può prescindere nell esercizio della potestà sanzionatoria; - l attività conoscitiva svolta non avrebbe contemperato le esigenze di vigilanza con la tutela dei diritti dei soggetti indagati, su cui grava un obbligo di collaborazione correlato tuttavia con la garanzia a loro favore della conoscenza degli esatti termini della sua soggezione, sia in fase di esecuzione dell indagine che in quella di utilizzo dei risultati. In mancanza di tale conoscenza, verrebbe nella fase d indagine compromesso il diritto di difesa, con conseguente inutizzabilità degli atti d indagine; - con riferimento ad Anyoption Payment Services Ltd, i deducenti hanno eccepito la tardività della lettera di 4

5 contestazioni (ritenendo che il dies a quo vada individuato nel 6 settembre 2011, data in cui risulta ricevuta la nota di richiamo da parte di Anyoption Payment Services presso la sede della Anyoption Holdings, ovvero nel 16 dicembre 2011, data della pubblicazione della comunicazione a tutela ); - con riferimento, invece, alla Anyoption Holdings Ltd e al suo director, la difesa ha eccepito che non esisterebbe neppure la possibilità di individuazione di un dies a quo, non essendo stati gli stessi resi partecipi dell indagine e non potendo verificare in alcun modo l eventuale momento dell accertamento nei loro confronti delle contestate responsabilità; VISTA la nota del 6 dicembre 2013, con la quale la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su meni Abusivi, ha trasmesso all Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria ed il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto; RILEVATO che nella suddetta Relazione la medesima Divisione ha ritenuto accertato nei confronti degli interessati quanto oggetto di contestazione, non ritenendo le deduzioni difensive formulate idonee a rimuovere gli addebiti ascritti; VISTA la nota del 9 dicembre 2013, ricevuta l 11 dicembre 2013, con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato agli interessati l avvio della parte istruttoria della decisione relativa al procedimento in oggetto, rendendo edotte le parti della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione ed allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria predisposta dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi; RILEVATO che, con nota del 7 gennaio 2014, il legale degli interessati, nel ribadire le precedenti deduzioni difensive, ha inteso sottolineare, tra l altro, che anche nella denegata ipotesi in cui Consob riconducesse il dies a quo alla data del 17 settembre 2012 ( ), l Autorità dovrebbe prendere atto dell invalidità ed inefficacia della lettera di contestazioni proprio in base ai principi da essa enunciati secondo cui ( ) [il soggetto passivo di un procedimento sanzionatorio] deve potersi difendere in ordine ai fatti a lui contestati avendo cognizione degli elementi informativi e documentali posti a base dell addebito ; VISTA la ulteriore nota di deduzioni dell 8 gennaio 2014, con cui il Sig. Messios, aderendo a quanto già argomentato, ha peraltro rappresentato che la condotta dei deducenti sarebbe stata caratterizzata da un incessante opera volta ad eliminare od attenuare le conseguenze della presunta violazione contestata, avendo il Sig. Messios e la stessa Anyoption Holdings fatto tutto ciò che era in loro potere per regolarizzare la propria posizione ed operare nel mercato italiano in termini di totale trasparenza ; VISTA l istanza di accesso agli atti del procedimento presentata in data 10 gennaio 2014 dal Sig. Messios, cui è stato dato seguito in data 12 febbraio 2014; VISTA le Relazione per la Commissione del 12 maggio 2014 con la quale l Ufficio Sanzioni Ammnistrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione sopra richiamata, formulando conseguente proposta in ordine alla quantificazione della relativa sanzione; CONSIDERATO, in particolare, che: - sotto il profilo oggettivo, l attività in oggetto si è sostanziata in un ipotesi di svolgimento di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari ed è stata effettuata mediante mezzi di comunicazione a distanza, rilevante ai sensi del citato art. 18, comma 1; - dalle indagini svolte è emerso che sul sito di cui si tratta, consultabile anche in lingua italiana, Anyoption Holdings Ltd invitava i clienti italiani ad eseguire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto opzioni binarie, tramite la piattaforma di trading online denominata Anyoption tm ; - a fronte di tali risultanze, le medesime parti non hanno smentito di avere tenuto il comportamento in questione; - non rileva ad escludere la sussistenza dell illecito l asserita incertezza normativa sulla natura delle opzioni binarie e la buona fede del comportamento; - in seguito alla diffusione nel mercato di operazioni aventi ad oggetto opzioni binarie, la Commissione Europea in data 28 marzo 2012 ha pubblicato un parere in materia, in cui ha indicato che le stesse rappresentano strumenti finanziari rientranti nell ambito della disciplina della Direttiva Mifid, fornendo un chiaro indirizzo per l applicazione della normativa comunitaria negli Stati membri; - dopo il richiamo di attenzione indirizzato ad Anyoption Payment Services, Anyoption Holdings (per conto della quale essa operava facendo parte del medesimo gruppo societario) non poteva non essere a conoscenza del fatto che, in assenza della relativa autorizzazione, la riferita attività avente ad oggetto opzioni binarie potesse costituire un ipotesi di violazione della normativa di settore e non si è astenuta dal compierla, continuando ad offrire i propri servizi anche ai risparmiatori italiani; - quanto alle deduzioni di parte, esse non si ritengono idonee a rimuovere gli addebiti ascritti; - in merito all asserita carenza di legittimazione passiva di Anyoption Holdings e del suo director Sig. Messios, si deve richiamare la menzionata comunicazione - pervenuta alla Consob in data 17 settembre con la quale l Autorità cipriota di vigilanza sui mercati (Cysec) oltre ad individuare nella Anyoption Holdings il soggetto cui ricondurre la condotta in parola, ha fatto presente che è stato lo stesso amministratore della Anyoption Holdings Ltd, a comunicare alla medesima il coinvolgimento della società da lui diretta nella prestazione dei servizi di investimento per il tramite della predetta piattaforma; - del resto, in tal senso depongono anche le circostanze che il mandato è stato conferito sin dall inizio (ai 5

6 primi legali incaricati) dalla Anyoption Holdings Ltd, e che solo questa ha richiesto alla Cysec il rilascio di abilitazione come impresa di investimento; - l imputazione dei contratti e la conseguente responsabilità dell abusiva prestazione dei servizi di investimento in capo alla società Anyoption Holdings Ltd, non è solo confermata dalla comunicazione della Cysec, ma anche dalla registrazione da parte della Anyoption Holdings Ltd del marchio Anyoption tm, identificativo della piattaforma di trading on line su opzioni presente sul sito, il cui utilizzo è necessario per fruire dei servizi di investimento in opzioni; - nessun rilievo possono assumere le argomentazioni difensive volte ad affermare un asserita compromissione del diritto di difesa connessa alla pretesa carenza di conoscenza da parte del soggetto interessato dagli accertamenti propedeutici alla contestazione degli esatti termini della sua soggezione, sia in fase di esecuzione dell indagine che in quella di utilizzo dei risultati ; - quanto alla presunta tardività delle contestazioni, è documentalmente provato che l attività volta al completamento dell accertamento degli elementi costitutivi della condotta sanzionabile si è perfezionata non prima del 17 settembre 2012, data in cui Cysec ha fornito riscontro alla Consob comunicando - come detto - le informazioni richieste; - con riguardo al profilo soggettivo, dalle indagini svolte è emerso che il director di Anyoption Holdings Ltd risultava essere - sin da giugno il Sig. Constantinos D. Messios, la cui condotta, sulla base delle evidenze in atti, è qualificabile quantomeno come gravemente colposa; RILEVATO, in merito alla quantificazione della sanzione, che: Ltd, residente, la sanzione amministrativa pecuniaria di ,00 della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento; B. è ingiunto ad Anyoption Holdings Limited con sede legale a Nicosia (Cipro), 36, Agias Elenis, quale responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/98, il pagamento della sopra indicata sanzione amministrativa pecuniaria, con obbligo di regresso nei confronti dell autore della violazione sopra nominativamente indicato. Il pagamento della indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica. - l art. 190, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 prevede l irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila per la violazione dell articolo 18, comma 1, del medesimo decreto; 21 maggio 2014 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas - l art. 11 della legge n. 689/1981 stabilisce che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche ; - nel caso di specie, la società si è attivata per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione soltanto dopo ripetuti inviti al rispetto della normativa di settore; D E L I B E R A: A. per effetto di quanto sopra è applicata, nei confronti del Sig. Constantinos D. Messios, director della Anyoption Holdings Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni, di Michele Nasoni dall esercizio dell attività di promotore finanziario La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge del 7 giugno 1974, n. 216, come successivamente modificata ed integrata; VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007; VISTA la propria delibera n del 18 dicembre 2008; VISTA la delibera dell Organismo per la tenuta dell Albo Promotori Finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009; 6

7 VISTA la propria delibera n del 22 febbraio 2000, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari del sig. Michele Nasoni, nato a Volterra (PI) il 28 novembre 1972 ed.. residente in ; PREMESSO che con note del 6 marzo 2014 (prot. n /14 del 10 marzo 2014) e del 9 aprile 2014 (prot /14 del 10 aprile 2014 ) Finecobank S.p.a. ha segnalato che il sig. Nasoni avrebbe tenuto un comportamento irregolare nello svolgimento dell attività di promotore finanziario; PREMESSO che dalle informazioni e dalla documentazione trasmesse da Finecobank S.p.a. emerge che il sig. Nasoni avrebbe utilizzato i carnet di assegni di alcuni clienti, apponendo firme false sulla relativa richiesta di rilascio e sui singoli assegni. In particolare risulta che il promotore, tramite l utilizzo di tali assegni, avrebbe acquisito disponibilità di pertinenza della clientela, ovvero avrebbe distratto somme a favore di terzi; PREMESSO, più precisamente, che gli assegni oggetto di segnalazione sono i seguenti: 1) Assegni emessi a valere sul conto corrente n., cointestato a e : Assegno Ass. XelionBanca n. Ass. XelionBanca n. Ass. XelionBanca N Ass. XelionBanca n. Ass. XelionBanca n. Ass. XelionBanca n. Ass. XelionBanca n. Ass. XelionBanca n. Ass. XelionBanca n. Ass. Fineco n. Ass. Fineco n. Ass. Fineco n. Data Importo Beneficiario emissione in euro 25/02/ ,00 04/03/ ,00 07/03/ ,00 Nasoni Michele 11/03/ ,00 14/03/13 500,00 Nasoni Michele 03/04/ ,00 Nasoni Michele 11/04/ ,00 15/04/ ,00 Nasoni Michele 29/04/ ,00 18/10/ ,00 04/12/ ,00 05/02/ ,00. Totale ,00 Contattato da funzionari della Banca su linea telefonica registrata, il sig. ha disconosciuto l emissione e la firma di traenza dei suddetti assegni, precisando di non conoscere i beneficiari, sigg. e. Al riguardo il cliente ha dichiarato di aver ricevuto da Fineco un libretto di assegni ma di averlo restituito integro al sig. Michele Nasoni in quanto mai richiesto e la Banca ha riferito di aver ricevuto due richieste di carnet successive all apertura del rapporto con tali clienti: la prima per il tramite del sig. Nasoni, mediante modulo cartaceo, e la seconda con modalità telematiche, attraverso l utilizzo dei codici segreti dei titolari del rapporto. Con riferimento ai summenzionati assegni tratti a favore della sig.ra, e dalla stessa versati sul conto a lei intestato presso la BCC di Castagneto Carducci, la cliente ha comunicato di non conoscere il traente ed ha precisato di aver ricevuto dal sig. Nasoni degli assegni riferibili a disinvestimenti e di averli versati presso la predetta BCC; 2) Assegni emessi a valere sul conto corrente n, cointestato a e : Assegno Ass. XelionBanca n Ass. XelionBanca n. Data emissione Importo in euro Beneficiario 13/06/ ,00 20/08/ ,00 Totale ,00 Contattata da funzionari della Banca su linea telefonica registrata, la sig.ra non ha confermato l emissione dei summenzionati assegni, precisando di non essere in possesso di alcun libretto di assegni. Al riguardo, i sigg. e, per il tramite dell avv., hanno disconosciuto l emissione dei predetti assegni, che facevano parte di un carnet solo in parte utilizzato dai clienti, poi restituito al sig. Michele Nasoni per procedere al relativo annullamento, in quanto non più utilizzabili a seguito dell intervenuta variazione dell Istituto di Credito da Xelion a Finecobank; 3) Assegni emessi a valere sul conto corrente n., intestato al sig. : Assegno Data Importo in emissione euro Beneficiario Ass. n. 17/02/ ,00 Nasoni Michele Ass. n. 28/02/ ,00 Ass. n. 05/03/ ,00 Ass. n. 12/03/ ,00 Totale ,00 Con dichiarazioni rese alla Banca in data 20 febbraio 2014 il sig. ha affermato di non aver emesso personalmente i predetti assegni; 4) Assegni emessi a valere sul conto corrente n., intestato alla sig.ra : Assegno Data emissione Importo in euro Ass. n 29/06/ ,00 Ass. n 01/07/ ,00 Ass. n 01/07/ ,00 Ass. n 23/07/ ,00 Ass. n 27/07/ ,00 Ass. n. 27/07/ ,00 Ass. n 03/08/ ,00 Ass. n 03/08/ ,00 Ass. n. 12/08/ ,00 Ass. n 12/08/ ,00 Ass. n 14/08/ ,00 Ass. n. 14/08/ ,00 7

8 Ass. n. 28/08/ ,00 Totale ,00 Con lettera del 3 marzo 2014 indirizzata alla Banca, la cliente sig.ra ha disconosciuto l emissione dei suddetti assegni ed ha dichiarato di non essere mai stata in possesso del carnet di assegni; 5) Assegni emessi a valere sul conto corrente n , intestato ai sigg. e : Assegno Data emissione Importo in euro Ass. n 16/08/ ,00 Ass. n. 14/09/ ,00 Totale 4.000,00 Con lettera del 12 marzo 2014 indirizzata alla Banca, i clienti e hanno disconosciuto l emissione dei suddetti assegni (unitamente ad altri n. 9 assegni emessi nel periodo dicembre 2008 febbraio 2009) ed hanno dichiarato di non essere mai stati in possesso del carnet di assegni; 6) assegni emessi a valere sul conto corrente n., intestato ai sigg. e : Assegno Data emissione Importo in euro Ass. n. 11/10/ ,00 Ass. n. 25/10/ ,00 Totale 5.000,00 Con lettera del 12 marzo 2014 indirizzata alla Banca, i clienti e, per il tramite degli avv. ed, hanno disconosciuto l emissione dei suddetti assegni (unitamente ad altri n. 8 assegni emessi nel periodo ottobre 2008 aprile 2009) ed hanno dichiarato di non essere mai stati in possesso del carnet di assegni; PREMESSO, inoltre, che a seguito di un attività di verifica presso la clientela, è emerso che il sig. Nasoni avrebbe fornito informazioni non veritiere ad alcuni clienti, in merito alla valorizzazione del rispettivo portafoglio. In particolare: - sig.ra..(ndg ): la cliente ha dichiarato che il rendiconto ricevuto dalla Banca alla data del 19 febbraio 2014 differisce in negativo per circa euro rispetto alle informazioni fornite dal promotore; - sigg..., e e (ndg ): i clienti hanno dichiarato che il rendiconto ricevuto dalla Banca alla data del 20 novembre 2013 differisce in negativo per circa euro rispetto alle informazioni fornite dal promotore nel medesimo mese di novembre 2013, riportando queste ultime anche il riferimento al prodotto Aviva Top Selection per un controvalore pari a ,04 euro; - sig.ra (ndg ): la cliente ha dichiarato che il rendiconto ricevuto dalla Banca alla data del 22 novembre 2013 differisce in negativo per circa euro rispetto alle informazioni fornite dal promotore alla medesima data; - sigg. e (ndg ): i clienti hanno dichiarato che il rendiconto ricevuto dalla Banca alla data del 27 febbraio 2014 differisce in negativo per circa euro rispetto alle informazioni fornite dal promotore; PREMESSO che nel corso dei menzionati contatti su linea telefonica registrata, tenutisi nei giorni febbraio 2014, il sig. ha altresì affermato di non ricordare di aver disposto un ordine di disinvestimento delle quote di fondi per un ammontare pari a 9.924,70 euro accreditati in data 3 febbraio 2014; PREMESSO che tale ordine risulta disposto online con le credenziali di accesso del sig. e che in proposito il cliente ha dichiarato di non accedere al conto dal sito Fineco, di non disporre di alcun pc e di avvalersi sempre del sig. Nasoni per qualsiasi tipo di operatività sul proprio conto Fineco; PREMESSO, infine, che dalla documentazione acquisita emerge che nel corso dell incontro svoltosi in data 14 febbraio 2014 presso la sede della Banca il sig. Nasoni non ha fornito alcun chiarimento in merito alle evidenze emerse ed ha tenuto un comportamento non collaborativo; RITENUTI sussistenti, in considerazione di quanto sopra rappresentato, elementi che facciano presumere il perfezionamento da parte del sig. Nasoni delle seguenti fattispecie: acquisizione, anche mediante distrazione a favore di terzi, della disponibilità di somme e di valori di pertinenza dei clienti; elaborazione e consegna ai clienti di documentazione riportante informazioni non rispondenti al vero; esecuzione di operazioni non autorizzate dai clienti; utilizzo di codici personali di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti; CONSIDERATO che i comportamenti del promotore sig. Nasoni, come sopra rappresentati, integrano ipotesi di violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n adottato con delibera del 29 ottobre 2007: - art. 107, comma 1, per aver: acquisito, anche tramite distrazione a favore di terzi, disponibilità di pertinenza della clientela; fornito ai clienti informazioni non rispondenti al vero; perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti; - art. 108, comma 7, per aver utilizzato i codici personali di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti senza rispettare le cautele ivi previste; CONSIDERATO che, ai sensi dell art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob, in caso di necessità ed urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del promotore finanziario dall esercizio dell attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob; CONSIDERATO che, ai sensi dell art. 111, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n del 29 8

9 ottobre 2007, ai fini dell eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione; CONSIDERATO che i comportamenti innanzi descritti sono tali da compromettere l affidabilità del promotore nei confronti dei risparmiatori; CONSIDERATO, in particolare, che le condotte sopra indicate, in ragione della loro gravità, dell entità dei danni cagionati, della continuazione, delle modalità fraudolente con cui sono state realizzate dal promotore finanziario sig. Nasoni, sono sanzionabili con la radiazione dall Albo; RITENUTA la necessità e l urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il sig. Nasoni dall esercizio dell attività di promotore finanziario; RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti di questa Commissione, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob e che, pertanto, sussistano i presupposti per l adozione del provvedimento di sospensione, in via cautelare, del medesimo sig. Nasoni dall esercizio dell attività di promotore finanziario, per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998; D E L I B E R A: Il sig. Michele Nasoni, nato a Volterra (PI) il 28 novembre 1972 ed, è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di promotore finanziario per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera. La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione. 28 maggio 2014 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, dall albo unico dei promotori finanziari del sig. Piergiorgio Formigaro La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni; VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n del 2 agosto 2000, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 20 luglio 2004, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo Unico dei promotori finanziari del sig. Piergiorgio Formigaro, nato il 20 gennaio 1956 a Castagnaro (VR) e residente ; VISTE le note inviate in data 28 dicembre 2012 e in data 8 aprile 2013, con cui Banca Mediolanum ha comunicato al sig. Formigaro il recesso dal rapporto di agenzia, per giusta causa, in ragione delle gravi irregolarità riscontrate a suo carico nello svolgimento dell attività di promotore, di seguito rappresentate: - il promotore avrebbe, come da dichiarazione orale dal medesimo rilasciata in data 11 dicembre 2012, disposto, mediante l utilizzo delle credenziali di accesso telematico al conto di pertinenza di un cliente e senza alcuna autorizzazione del cliente medesimo, un operazione di bonifico dell importo di 2.600, in data 29 novembre 2012, a valere sul conto corrente intestato al sig. e con accredito sul conto corrente intestato al cliente sig. ; - al riguardo, è inoltre risultato che il sig. avrebbe disconosciuto l operazione sopra menzionata, dichiarando di non conoscere il beneficiario del bonifico e di non utilizzare il canale internet per disporre operazioni dal proprio conto corrente; VISTA la nota del 30 luglio 2013, notificata all interessato in data 16 agosto 2013, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Promotori e Consulenti Finanziari, in relazione ai fatti di cui sopra, ha contestato al sig. Formigaro la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n del 29 ottobre 2007: - art. 107, comma 1, per aver: acquisito, mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza di un cliente; disposto e perfezionato operazioni non autorizzate; - art. 108, comma 7, per avere utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza di un cliente; RILEVATO che nel corso della prima fase del procedimento il promotore non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive; VISTA la nota trasmessa in data 13 febbraio 2014, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Promotori e Consulenti Finanziari, ha trasmesso all Ufficio Sanzioni Am- 9

10 ministrative la Relazione Istruttoria e il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto; CONSIDERATO che nella suddetta Relazione la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Promotori e Consulenti Finanziari, ha ritenuto accertate le ipotesi di violazione contestate al promotore sulla base dei documenti agli atti; VISTA la nota del 17 febbraio 2014, ricevuta dal promotore in data 21 febbraio 2014, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Formigaro l avvio della parte istruttoria della decisione relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria; RILEVATO che anche in tale fase del procedimento il sig. Formigaro non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive; VISTA la Relazione per la Commissione del 26 maggio 2014 con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati: A. dall esame della documentazione in atti, emergono elementi idonei a far ritenere pienamente accertata l illiceità delle condotte poste in essere dal promotore, il quale, nel corso di un incontro con esponenti dell intermediario, risulta aver confermato l effettuazione del bonifico a valere sul conto del sig. utilizzando le credenziali di accesso telematico, sostenendo, peraltro, di aver operato in accordo con il cliente, che ha tuttavia smentito tale accordo. Le risultanze istruttorie attestano, in particolare, che il sig. Formigaro ha distratto a vantaggio di un cliente liquidità di pertinenza di un altro cliente (il sig. ) con un bonifico disposto utilizzando le credenziali di accesso telematico al conto di pertinenza dello stesso sig. e a sua insaputa. Al riguardo, non risulta adeguatamente provata, in atti, la dichiarazione resa dal promotore all intermediario secondo cui vi sarebbe stato il consenso del sig. al compimento del bonifico a favore del sig.. Il promotore non ha infatti ritenuto di porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione. In tale contesto, può ritenersi attendibile il disconoscimento dell operazione da parte dello stesso sig. ; B. relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, l Ufficio Sanzioni Amministrative ha proposto, nei confronti del sig. Formigaro, l adozione del provvedimento di sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, dall Albo unico dei promotori finanziari, di cui all art. 196, comma 1, lett. c), del d.lgs n. 58/1998, posto che: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del proprio Regolamento n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4) e 7), del Regolamento n /2007, la Consob dispone la radiazione dall Albo del promotore nell ipotesi, rispettivamente, di acquisizione della disponibilità di somme di pertinenza dei clienti e di perfezionamento di operazioni non autorizzate; - con riguardo all ulteriore irregolarità, concernente l utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti, la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto, tra quelle previste dall art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998. Anche tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la sua connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi; - ai sensi dell art. 110, comma 3, del Regolamento n /2007, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore; - nel caso di specie, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, occorre tener conto, in senso attenuativo della gravità oggettiva dell illecito, del carattere isolato della condotta illecita, rivolta a danno di un solo cliente e sostanziatasi in un unica operazione di bonifico, RITENUTO di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie; D E L I B E R A: Il sig. Piergiorgio Formigaro, nato il 20 gennaio 1956 a Castagnaro (VR) e residente, è sospeso, per un periodo di quattro mesi, dall Albo Unico dei promotori finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 4 giugno 2014 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Radiazione del sig. Domenico Savio del Prete dall albo unico dei promotori finanziari La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni; 10

11 VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n del 2 agosto 2000, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 22 maggio 1995, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo Unico dei promotori finanziari del sig. Domenico Savio Del Prete, nato il 26 marzo 1971 a Caserta e ; VISTA la propria delibera n del 12 giugno 2013, notificata all interessato in data 24 agosto 2013, adottata sulla base di fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con cui il sig. Del Prete è stato sospeso in via cautelare dall esercizio dell attività di promotore finanziario per sessanta giorni, ai sensi dell art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998; VISTA la nota trasmessa in data 15 marzo 2013, con cui Fineco Bank S.p.A. ha segnalato di aver comunicato al sig. Del Prete il recesso dal rapporto di agenzia con lo stesso intrattenuto, per giusta causa, in ragione delle gravi irregolarità riscontrate a suo carico nello svolgimento dell attività di promotore; VISTE le ulteriori note inviate in data 19 aprile e 22 maggio 2013, con cui Fineco Bank ha comunicato nel dettaglio le irregolarità del medesimo promotore emerse in esito alle verifiche effettuate, come di seguito rappresentato: - dalla documentazione acquisita risulta che il sig. Del Prete avrebbe distratto denaro ad alcuni clienti allo stesso assegnati (i sigg.ri, / e ), per quasi euro, effettuando numerosi bonifici bancari on-line, dal mese di luglio 2008 al mese di settembre 2012, utilizzando i codici di accesso personali dei clienti medesimi. I bonifici, indicati nella seguente tabella, hanno avuto quali destinatari i sigg.ri, promotore, e ; Data Ordinante Importo in euro Beneficiario IP 26/09/ /09/ /09/ /08/ /08/2012 / /08/2012 / /08/2012 / /08/2012 / /07/2012 / /06/2012 / /06/2012 / /05/2012 / /05/2012 / /05/2012 / /04/2012 / /02/2012 / /02/2012 / /09/2011 / /08/2011 / /08/2011 / /07/2011 / /07/2011 / /04/2011 / /04/2011 / /04/2011 / /03/2011 / /02/2011 / /01/2011 / /12/2010 / /12/2010 / /12/2010 / /11/2010 / /11/2010 / /11/2010 / /10/2010 / /10/2010 / /10/2010 / /09/2010 / /09/2010 / /07/2010 / /07/2010 / /07/2010 / /06/2010 / /06/2010 / /04/2010 / /04/2010 / /03/2010 / /02/2010 / /01/2010 / /01/2010 / /01/2010 / /12/2009 / /12/2009 / /12/2009 / /11/2009 / /11/2009 / /10/2009 / /09/2009 / /04/ /11/ /10/ /10/ /10/ /08/ /08/ /08/ /07/ /07/ /07/ /04/ /08/ /07/ /06/ /06/ /05/ /02/ /02/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/

12 TOTALE RILEVATO, inoltre, che dalle ulteriori verifiche svolte da Fineco Bank sull attività del sig. Del Prete, è emerso che: - i clienti sigg.ri /,.. e, contattati dallo stesso intermediario, hanno disconosciuto i bonifici in discorso, effettuati in favore dei sigg.ri e ; - il promotore risulta, inoltre, aver commesso le seguenti ulteriori irregolarità: non avrebbe trasmesso a Fineco Bank due ordini sottoscritti dai sigg.ri / in data 26 gennaio 2012 e 31 gennaio 2013, per un controvalore, rispettivamente, di euro e ; avrebbe consegnato ai sigg.ri / un rendiconto non veritiero, riferito al 3 ottobre 2012; VISTA la nota del 5 luglio 2013, notificata all interessato in data 24 agosto 2013, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Promotori e Consulenti Finanziari, in relazione ai fatti di cui sopra, ha contestato al sig. Del Prete la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n del 29 ottobre 2007: 1) art. 107, comma 1, per aver: acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, somme di pertinenza dei clienti; comunicato ai clienti documentazione non rispondente al vero; omesso di trasmettere operazioni di investimento; 2) art. 108, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela; RILEVATO che nel corso della prima fase del procedimento il promotore non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive; VISTA la nota del 28 gennaio 2014, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Promotori e Consulenti Finanziari, ha trasmesso all Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria e il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto; CONSIDERATO che nella suddetta Relazione la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Promotori e Consulenti Finanziari, ha ritenuto accertate le ipotesi di violazione contestate al promotore sulla base dei documenti agli atti; VISTA la nota, recapitata al promotore in data 30 aprile 2014, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Del Prete l avvio della parte istruttoria della decisione relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria; RILEVATO che anche in tale fase del procedimento il sig. Del Prete non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive; VISTA la Relazione per la Commissione del 9 giugno 2014 con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati: A. dall esame della documentazione in atti, emergono elementi idonei a far ritenere pienamente accertata l illiceità delle condotte poste in essere dal promotore. Le risultanze istruttorie attestano, in particolare, che il sig. Del Prete ha acquisito liquidità di pertinenza di alcuni clienti, tramite distrazione, effettuando bonifici bancari con i codici di accesso personali dei clienti all insaputa degli stessi. Il promotore risulta, inoltre, non aver trasmesso a Fineco Bank due ordini sottoscritti dai clienti ed aver consegnato ad un cliente un rendiconto non veritiero; B. relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, l Ufficio Sanzioni Amministrative ha proposto, nei confronti del sig. Del Prete, l adozione del provvedimento di radiazione dall Albo Unico dei promotori finanziari di cui all art. 196, comma 1, lett. d), del d.lgs n. 58/1998, posto che: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del proprio Regolamento n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4) e 5), del Regolamento n /2007, la Consob dispone la radiazione dall Albo del promotore nell ipotesi, rispettivamente, di acquisizione di liquidità di pertinenza della clientela e di consegna alla clientela di documenti non veritieri; - con riguardo alle ulteriori irregolarità, concernenti l utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti e l omessa trasmissione di operazioni di investimento, la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto, tra quelle previste dall art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998. Anche tali condotte illecite costituiscono, nel caso di specie, violazioni particolarmente gravi della normativa di riferimento, stante la loro connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi; - la significativa entità delle disponibilità liquide sottratte, la reiterazione delle condotte illecite, la pluralità dei clienti coinvolti, il rilevante arco temporale durante il quale sono state poste in essere le condotte illecite accertate, unitamente alle modalità fraudolente con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori; RITENUTO di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla 12

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