Sent. n. 73/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Sent. n. 73/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO"

Transcript

1 Sent. n. 73/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO In composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. Gennaro Di Cecilia, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n del registro di Segreteria, proposto con ricorso, depositato in data 16/6/2014, da IANNOTTA Raffaele, residente a Portogruaro (VE), Via Veneto n. 21/B, codice fiscale NNTRFL49D14D843A rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Tibald (c.f. TBLMHL72E12G284R) e Diego Modesti (c.f. MDSDG166H09L144M) del foro di Udine ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Pietro Mario (C.F. MRAPTR74B15B563O), con studio sito in Cittadella (PD), via Porta Bassanese, 9, il quale ha indicato per le successive comunicazioni e notificazioni da effettuate a mezzo pec l'indirizzo mail pec michele.tibald@avvocatiudine.it e diego.modesti@avvocatiudine.it o a mezzo fax al n. 0431/ contro MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro pro tempore, con sede in Roma, via XX settembre, 8 e, in particolare, COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO ITALIANO, CENTRO AMMINISTRATIVO DELL'ESERCITO ITALIANO, in persona del direttore pro tempore, con sede in Roma, via Sforza, 17, rappresentato ex lege dall'avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede in Venezia, piazza San Marco n. 63 sono domiciliati; 1

2 per l'annullamento del decreto n emesso in data dal direttore del Centro Amministrativo dell'esercito Italiano del Comando Logistico dell'esercito del Ministero della Difesa ; Letto l atto introduttivo del giudizio e la relazione del Comado di Stato Maggiore dell E.I.; Visti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo processuale d ufficio; Udito, all udienza del 17/4/2015, celebrata con l assistenza del Segretario Sig. Nicoletta Niero, l Avv. Michele Tibald per la ricorrente, e il Ten.Col. Marini Fabrizio per l Amministrazione della Difesa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il presente ricorso, notificato ritualmente al Ministero della Difesa, il Sig. Iannotta Raffaele, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe invocandone l annullamento nella parte in cui liquida l'indennità di ausiliaria, chiedendo di accertare il suo diritto a vedersi computare nel calcolo dell'indennità di ausiliaria, anche in sede di transito nella distinta posizione della riserva, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna di cui all'art. 3 della legge n. 78/1983, anziché l'indennità di impiego operativo di cui all'art. 2 della legge n. 78/1983, condannando l'amministrazione a riliquidare detta indennità di ausiliaria, a versare le somme arretrate maturate e alla rifusione delle spese di giudizio. Il ricorrente, già sottufficiale dell'esercito Italiano, ha riferito che durante il periodo di servizio, svolto dal al , ha prestato servizio presso comandi, enti, reparti e unità di campagna per oltre 29 anni percependo la relativa indennità d'impiego operativo per i reparti di campagna di cui all'art. 3 della legge 78/1983. In data il ricorrente veniva collocato in ausiliaria, posizione nella quale permaneva fino al , per transitare poi nella riserva dal

3 Precisava, inoltre che in data , il direttore del Centro Amministrativo dell'esercito Italiano del Comando Logistico dell'esercito del Ministero della Difesa emetteva il decreto n (doc. 1 all. al ricorso) con il quale: a) a decorrere dalla cessazione del servizio attivo, conferiva al ricorrente la pensione ordinaria annua lorda che liquidava, b) dalla data del passaggio alla posizione dell'ausiliaria, attribuiva, in aggiunta alla pensione, l'indennità di ausiliaria annua lorda che liquidava, c) dalla data del transito alla riserva riliquidava, la pensione annua lorda. Nel liquidare l'indennità di ausiliaria e, di conseguenza, nel riliquidare la pensione annua lorda dal momento del collocamento nella riserva, il Ministero ha commesso però un errore, non considerando l'indennità d'impiego operativo per reparti di campagna, per cui la somma liquidata a titolo di indennità di ausiliaria, sia quella riliquidata a titolo di pensione annua lorda al momento del collocamento nella riserva, risultano inferiori rispetto a quelle effettivamente dovute. Nel ricostruire il quadro normativo di riferimento della materia controversa, in estrema sintesi ha ricordato come al sottufficiale in ausiliaria, ai sensi dell'art. 46 delle legge 212/1983 spetti, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un indennità annua lorda pari all'80% della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il "trattamento economico omnicomprensivo spettante nel tempo" al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Ha ricordato che l'interpretazione autentica dell'art..46 della legge offerta dall'art. 6 comma 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 comporta il riconoscimento dell indennità 3

4 d'impiego operativo per reparti di campagna come indennità completamente autonoma e sganciata o alternativa a quella di "impiego operativo". Circostanza che si ricava sia dall interpretazione della norma che non solo non parla di una maggiorazione della seconda, ma fa riferimento alla indennità di base solo per quanto riguarda l'indicazione della cifra spettante, sia per effetto della sua formulazione "nella misura del 115 per cento", anziché "aumentata del 15 per cento"; con conseguente esclusione che essa possa ritenersi semplice maggiorazione della indennità operativa "di base" e, in quanto tale, da prendere in considerazione nella sua interezza per quanto concerne il calcolo dell'indennità di ausiliaria commisurato al trattamento economico spettante ad un sottufficiale avente pari grado e pari anzianità di servizio, causando all'odierno ricorrente un danno patrimoniale visto che, riducendo il trattamento economico da prendere in considerazione, l'indennità di ausiliaria liquidata con il decreto impugnato è inferiore rispetto a quella che sarebbe legittimamente spettata. Inoltre, l'errata liquidazione dell'indennità di ausiliaria, riducendone l entità, comporta conseguenze anche sulla liquidazione del trattamento di pensione al momento del transito in nella riserva. Il MINISTERO DELLA DIFESA - STATO MAGGIORE DELL' ESERCITO CENTRO UNICO STIPENDIALE ESERCITO - Ufficio Relazioni con il Pubblico ed Assistenza Fiscale, Sezione Staccata di TORINO, costituitosi in giudizio in data 27/8/2014, come richiesto ha prodotto ampia documentazione amministrativa concernente la posizione pensionistica del sottufficiale, deducendo, nella relazione del 22/8/2014 allegata, l infondatezza dell assunto avversario tendente al computo, nel calcolo della pensione, dell indennità di ausiliaria tenendo conto dell indennità di impiego operativo per reparti di campagna la cui esclusione è dettata proprio dall interpretazione autentica della norma 4

5 richiamata dalla difesa del ricorrente che fonda la domanda giudiziale proposta (art. 6, co. 2, L. 27/ , n. 404, attesa la chiara natura di maggiorazione di tale indennità rispetto a quella di base, costituente trattamento economico accessorio o aggiuntivo, concludendo per il rigetto del ricorso. All odierna pubblica udienza, dopo una breve relazione del processo illustrata dal giudicante, l avv. Tibald, per il ricorrente, ha richiamato integralmente il ricorso proposto, insistendo per il suo accoglimento e precisando, su espressa richiesta del giudice, che l indennità d impiego operativo per i reparti di campagna deve intendersi richiesta come maggiorazione da computarsi ai fini della base di calcolo dell indennità di ausiliaria e della pensione. Il rappresentante del Ministero della Difesa ha, ex adverso, confermato le argomentazioni addotte nella relazione o memoria di costituzione, concludendo in conformità. La causa, ritenuta ormai matura, è stata quindi trattenuta per la decisione dando pubblica lettura del dispositivo, al termine della camera di consiglio in cui è stato deliberato, riservando il deposito della sentenza integrale nel termine di sessanta giorni (art. 5, co. 2, L. n. 205/2000 e 429, co. 1, c.p.c. ivi richiamato, come sostituito dall art. 53, co. 2, del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6/8/2008, n. 133). MOTIVI DELLA DECISIONE L esatta delimitazione del thema decidendum oggetto dell odierno giudizio e risultante dall esame degli atti difensivi e dalle precisazioni espresse dalle parti, appositamente interpellate nell udienza di trattazione, riguarda la questione di diritto dell accertamento della spettanza dell inclusione nella base pensionabile dell indennità di ausiliaria - e della conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico percepito dal ricorrente comprensivo dei relativi incrementi o benefici - della maggiorazione percentuale 5

6 dell indennità di impiego operativo per reparti di campagna indicata nell art. 3 della L.23/3/1983, n. 78. Per un avveduta decisione della vicenda giudiziale che ci occupa non può prescindersi dal delineare il contesto normativo di riferimento. La norma contenuta nell art. 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 ha riconosciuto «Al personale militare dell'esercito, della Marina e dell'aeronautica ( ) l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella». L art. 3 della medesima legge ha, poi, riconosciuto che «Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito, della Marina e dell'aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2». La natura indennitaria emerge in modo perspicuo dal disposto di cui all'art. 1, primo comma, secondo alinea, della L. n. 78/1983, che ne prevede l'istituzione quale compenso per il rischio, per i disagi e le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio, per quanto innanzi esposto, ove anche se ne potesse ritenere la natura retributiva, le indennità di impiego operativo non potrebbero, comunque, essere incluse nella base pensionabile (conformi, Sez. Giur. Umbria, n 618 e , n 171; Sez. Giur. Puglia, n. 204/2012; Sez. Centr. III, n. 636 depositata il ; Sez. II Centr., n. 292/2011 e Sez. III Centrale d App., n. 397/2012). Quest ultima, in particolare, ha posto in risalto che la indennità di impiego operativo prevista dall art. 2 della legge n. 78 del 1983 spetta al personale militare delle tre forze armate che non percepisce le altre indennità previste dalla stessa legge e nemmeno le 6

7 indennità d impiego operativo per reparti di campagna o di imbarco previste agli artt. 3 e 4 della legge medesima. Si tratta, in tutti i casi, di indennità istituite quale specifico compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio (art. 1 della legge n. 78 del 1983), indennità che fanno quindi parte del complessivo trattamento retributivo del militare ma che restano indubbiamente distinte - per finalità e disciplina - dallo stipendio. Ne discende, pertanto, che esse sono insuscettibili di aumento, come nel caso ad esempio dell incremento del 18%, dal momento che l'art. 53 del d.p.r. n del 1973, modificato dall art. 16 della legge n. 177 del 1976, stabilisce che la base pensionabile è costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili espressamente elencati e aggiunge che agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati, se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.(sez. Giur. Sicilia, , n. 3321). Giova ricordare, in proposito, che analogo principio di ritenuta non sufficienza della pensionabilità di un assegno o di un indennità per il suo inserimento nella base pensionabile aumentabile - in assenza di una specifica disposizione di legge che ciò espressamente preveda, è stato affermato anche per l assegno funzionale (SS.RR. n. 6/QM del 2006); per l indennità di ausiliaria (Sez. I App., n. 55 del 2007, idem n. 440 del 2007, ecc.); per la retribuzione annua di posizione dirigenziale (Sezione del Controllo, n. 2 del 2004); per l indennità integrativa speciale (Sezione del Controllo n. 24 del 1998; idem n. 2 del 2004 e n. 6 del 2005). Base pensionabile in cui rientrano, invece, le voci stipendiali di cui fa parte eccezionalmente l indennità di aeronavigazione o di volo (artt. 5 e 6 L. n. 78/1983), come 7

8 riconosciuto da SS.RR. n. 3/2002/QM sulla scorta di quanto espressamente stabilito dalla legge (artt. 19 e 23 della citata L. n. 78/83). Per completezza espositiva, occorre pure precisare che le indennità di impiego operativo, disciplinate, come esplicitato, dalla richiamata L.n. 78/83, disposizione innovativa del previgente regime (L. 5 maggio 1976, n. 187), consistono in un trattamento economico accessorio corrisposto in relazione ad una molteplicità di previsioni normative (artt. 3-16), con riguardo alle specializzazioni ed alle attività dei militari, ferma restando l'attribuzione di un'indennità di impiego operativo di base, consistente, come dianzi precisato, in una maggiorazione mensile spettante a tutti i militari a seconda del grado e dell'anzianità di servizio (art. 2). Tutte le altre indennità - supplementari e le altre ordinarie - sono rapportate, in percentuale, agli importi della predetta indennità di base. Le indennità operative, infatti, si distinguono in ordinarie (o fondamentali) e supplementari. Tre le prime, oltre alla predetta indennità di impiego operativo di base, vanno annoverate l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna e per reparti di campagna di pronto intervento (supercampagna) (art. 3); l'indennità di imbarco (art. 4); l'indennità di aeronavigazione (art. 5), l'indennità di volo (art. 6); l'indennità per il controllo dello spazio aereo (art. 7). La predetta distinzione si riflette sul regime della cumulabilità, poiché le indennità fondamentali sono tra loro incumulabili, fatta salva la possibilità per il militare di optare per quella più favorevole, ai sensi dell'art. 17 (sulla portata generale del divieto, in giurisprudenza amministrativa v.. Cons. St., Sez. IV, 1/3/2006, n e TA.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 1/3/2013, n. 560). Costituiscono, invece, indennità supplementari: l'indennità supplementare di marcia e prontezza operativa (art. 8); l'indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità 8

9 anfibie e per aerosoccorso (art. 9); l'indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede (art. 10); l'indennità supplementare per servizio idrografico e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali (art. 11); l'indennità supplementare per pronto intervento aereo, per piloti collaudatorisperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo (art. 13); l'indennità per allievi piloti, per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti (art. 14); l'indennità di volo oraria (art. 15); l'indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale (art. 16). Le situazioni d'impiego operativo suddescritte danno diritto alla percezione continuativa della corrispondente indennità - per il periodo di effettivo svolgimento - che si riflette in termini di incremento sull'indennità operativa di base (conforme, Sez. Giur. Lombardia, n. 235/2006). Operata tale indispensabile premessa ed esplicitazione della cornice normativa della materia in esame, nel merito il ricorso deve essere respinto per le conseguenti ragioni di diritto. Invero - come del resto sostenuto dal Ministero della Difesa nella memoria di costituzione e nonostante lo sforzo esegetico compiuto dalla difesa del ricorrente - ciò che osta all accoglimento della domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento del ricorrente è proprio la natura rivestita dall indennità mensile di impiego operativo in reparti e unità di campagna svolto dal ricorrente durante il servizio che spetta nella misura del 115 per cento di quella stabilita nell art. 2 della medesima legge, vale a dire dell indennità di impiego operativo di base. 9

10 A siffatto convincimento è possibile pervenire proprio a seguito dell interpretazione autentica peraltro invocata dallo stesso ricorrente - operata dall' art.. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, che stabilisce specificamente che il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio va inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità (lett. a) e per il calcolo delle predette differenze non si tiene conto, oltre che della indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia, anche..delle maggiorazioni delle indennità che costituiscono trattamento economico aggiuntivo (lett. b, n. 3) Pertanto, va escluso che l indennità di impiego operativo per reparti di campagna (art. 3), quale maggiorazione di indennità che costituisce un trattamento economico accessorio o aggiuntivo rispetto all indennità di impiego operativo di base, possa rientrare nella base di calcolo per essere computata, in aggiunta al trattamento di quiescenza, nell indennità di ausiliaria annua lorda pari all'80% del trattamento di quiescenza percepito e quello spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal ricorrente al momento del suo collocamento in ausiliaria, ai sensi dell'art. 46 delle legge 212/1983. Indennità operativa di base (art. 2), invece, che risulta correttamente calcolata nel computo dell indennità di ausiliaria e nella base pensionabile dal Ministero della Difesa, come si evince dall esame del prospetto Allegati A e B del decreto di liquidazione. Le spese di giudizio possono essere, tuttavia, compensate integralmente tra le parti in ragione della particolarità e complessità della materia trattata. P.Q.M. 10

11 La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, in composizione monocratica con funzioni di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 aprile Il Giudice F.to (Dott. Gennaro Di Cecilia) Depositata in Segreteria il 13/05/2015 IL FUNZIONARIO PREPOSTO F.to Nadia Tonolo 11

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA

Dettagli

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Sent. 616/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,

Dettagli

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI S E N T E N Z A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI S E N T E N Z A . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Nella persona del Primo Referendario dott.ssa. ha pronunciato la seguente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA N. 03046/2012 REG.PROV.COLL. N. 10099/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato

Dettagli

S E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA Indirizzo Postale: Viale dell Esercito 186-00143 Roma Posta Elettronica: previmil@previmil.difesa.it Posta Elettronica Certificata:

Dettagli

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA N. 1414 DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio SENT 284/2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio In composizione monocratica Il Giudice Unico delle pensioni dott. Marcovalerio

Dettagli

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 02812/2014REG.PROV.COLL. N. 06363/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

N. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale. per la Regione Lazio

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale. per la Regione Lazio Sent. 516/2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in composizione monocratica, nella persona del cons. Agostino Basta, in funzione

Dettagli

1. Premessa. Roma, 03/04/2002 Alla Direzione Centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali S E D E

1. Premessa. Roma, 03/04/2002 Alla Direzione Centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali S E D E Istituto nazionale Di previdenza Per i dipendenti Dell amministrazione Pubblica DIREZIONE CENTRALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI UFF. 1 NORMATIVA Roma, 03/04/2002 Alla Direzione Centrale per la Segreteria

Dettagli

La questione sottoposta all'esame di questo Collegio concerne la misura della

La questione sottoposta all'esame di questo Collegio concerne la misura della REPUBBLICA ITALIANA 88/2009/A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE di APPELLO composta dai seguenti magistrati: dr. Giuseppe David Presidente dr. David Morgante

Dettagli

Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza

Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza Autore: sentenza In: A norma del R.D.L 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni, riguardante la professione di avvocato, i relativi esami

Dettagli

contro nei confronti di per l'accesso

contro nei confronti di per l'accesso R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro

Dettagli

Privilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei è quinquennale (Corte dei Conti, II sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n.

Privilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei è quinquennale (Corte dei Conti, II sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n. Privilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei è quinquennale (Corte dei Conti, II sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n. 40) Nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 428

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A N. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent. ANNO Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater composto da dr. Mario Di Giuseppe dr. Carlo Taglienti dr. Umberto Realfonzo

Dettagli

28/2012/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

28/2012/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE 28/2012/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Piera MAGGI Dott.ssa Maria FRATOCCHI Dott. Mauro

Dettagli

sul ricorso iscritto al n /PM del registro di Segreteria, proposto dal sig.

sul ricorso iscritto al n /PM del registro di Segreteria, proposto dal sig. REPUBBLICA ITALIANA sent.754/2003 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO Art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO Art. 1 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO 1996-1997 Art. 1 Durata e decorrenza del contratto biennale 1. Il presente contratto biennale

Dettagli

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica

Dettagli

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA Pensioni Inpdap: il termine di prescrizione delle rate è quinquennale (Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Appello, Sentenza 21 settembre 2004 n. 311) Ancora in tema di prescrizione delle rate di pensione

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n.140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n.140 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n.140 Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 04/03/2013 20.07 N. 00038/2013 REG.PROV.COLL. N. 00243/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana www.ildirittoamministrativo.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 532/11 Reg.Sent. N. 459 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Sentenza n. 515/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Il Giudice unico delle pensioni Cons, dr.ssa Giuseppina Maio, alla pubblica

Dettagli

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: L. 2 ottobre 1997, n. 334 Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto (2) (1/circ). Pubblicata

Dettagli

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di e con l'intervento di N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE LAVORO RICORSO ex Art. 414 c.p.c.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE LAVORO RICORSO ex Art. 414 c.p.c. TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE LAVORO RICORSO ex Art. 414 c.p.c. STUDIO LEGALE e SOCIETARIO NASO & PARTNERS Tel. 06.42.01.47.95 Fax 06.42.00.56.58 Salita di S. Nicola da Tolentino, 1/b 00187 Roma

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO SENT. 1106/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 00217/2012 REG.PROV.COLL. N. 01501/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente (Sezione

Dettagli

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012 CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012 rappresentata ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal consigliere dr. Andrea Lupi, assistito dal segretario

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RAGUSA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RAGUSA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RAGUSA Determinazione del Vice Segretario Generale n. 134/2016 - Collocamento a riposo del Segretario Generale - Dott. Carmelo Arezzo - Determinazione

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione

Dettagli

CCNL DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE ECONOMICA II BIENNIO

CCNL DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE ECONOMICA II BIENNIO CCNL DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE ECONOMICA II BIENNIO 2004-2005 In data 5 giugno 2006 ha avuto luogo l'incontro tra l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle

Dettagli

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE

Dettagli

sul ricorso iscritto al NRG. 1522/08, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro in

sul ricorso iscritto al NRG. 1522/08, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro in R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) N.1377 /2008 Reg. Dec. N. 1522 Reg. Ric. Anno 2008 ha pronunciato la seguente

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno

Dettagli

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI MILITARI DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI E DELLA LEVA

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI MILITARI DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI E DELLA LEVA . ; MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI MILITARI DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI E DELLA LEVA ;'-O

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.02.2015 n. 62; Materia: benefici invalidi e mutilati guerra REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE

Dettagli

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO 1996-1997 Art. 1 Durata e decorrenza del contratto biennale 1. Il presente contratto biennale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00077/2016 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5605/06 Reg.Dec. N. 12147 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

ACCORDO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 TITOLO I. Forze di polizia ad ordinamento civile

ACCORDO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 TITOLO I. Forze di polizia ad ordinamento civile ACCORDO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 TITOLO I Forze di polizia ad ordinamento civile 1. Ambito di applicazione e durata. 1. Ai sensi dell'articolo

Dettagli

Allegato alla delibera n. 133 del 31 ottobre Regolamento. Trattamento di quiescenza e di previdenza

Allegato alla delibera n. 133 del 31 ottobre Regolamento. Trattamento di quiescenza e di previdenza Allegato alla delibera n. 133 del 31 ottobre 2017 Regolamento Trattamento di quiescenza e di previdenza SOMMARIO ART. 1 DISCIPLINA ED AMBITO DI APPLICAZIONE... 1 ART. 2 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA...

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 01575/2015 REG.PROV.COLL. N. 01011/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 24/01/2013 8.20 N. 00086/2013REG.PROV.COLL. N. 02095/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5378/04 Reg.Dec. N. 5970 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) Pubblicato il 14/11/2016 N. 01485/2016 REG.PROV.COLL. N. 00790/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia

Dettagli

Roma, 07/03/2011. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati

Roma, 07/03/2011. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Previdenza Ufficio I - Pensioni Ufficio III - TFS, TFR, ASV e Previdenza Complementare Roma, 07/03/2011

Dettagli

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso in appello

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO. Nell Adunanza del 4 giugno 2004

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO. Nell Adunanza del 4 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell Adunanza del 4 giugno 2004 Visto il decreto n. 96 del 9 aprile 2003 del Prefetto della Provincia di Padova concernente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 764/2011. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello

REPUBBLICA ITALIANA 764/2011. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello Pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA 764/2011 In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello composta dai seguenti Magistrati : Dott. Angelo DeMarco Dott.

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 08032/2010 REG.SEN. N. 00874/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 01408/2016 REG.PROV.COLL. N. 01168/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente ex

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Deliberazione n. 7 /2012 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria composta dai seguenti magistrati: Ennio COLASANTI Luisa D EVOLI Alessandro BENIGNI Francesco

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00727/2016 REG.PROV.COLL. N. 00251/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 06131/2016 REG.PROV.COLL. N. 00857/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4958/06 REG.DEC. N. 2577 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

Roma, 17/10/2002. Ai Direttori degli Uffici Centrali e Periferici LORO SEDI. Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali LORO SEDI

Roma, 17/10/2002. Ai Direttori degli Uffici Centrali e Periferici LORO SEDI. Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali LORO SEDI Roma, 17/10/2002 istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica DIREZIONE CENTRALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI UFF. 1 NORMATIVA Alla Direzione Centrale per la Segreteria

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9. REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.2000 MODIFICHE E ADEGUAMENTO AI SENSI DELL ART. 9 DL 90/2014 CONV. CON

Dettagli

Tribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n. 22-09-2010 (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE C.P. DI VERONA SEZIONE LAVORO Nella causa

Dettagli

(2) Titolo così corretto con Comunicato 29 agosto 2006 (Gazz. Uff. 29 agosto 2006, n. 200).

(2) Titolo così corretto con Comunicato 29 agosto 2006 (Gazz. Uff. 29 agosto 2006, n. 200). D.L. 28 agosto 2006, n. 253 (1). Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL ridefinita dalla

Dettagli

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 2/2013/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: Dott.ssa Enrica LATERZA Presidente

Dettagli

Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri

Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri Autore: Vanacore Giorgio In: Diritto processuale civile A) Se è pacifico, presso gli operatori, che

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 7034 del 2004,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 4107/06 Reg.Dec. N.5740 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RAGUSA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RAGUSA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RAGUSA Determinazione del Segretario Generale n.125/161 - Collocamento a riposo della dipendente sig.ra Maria Rosa Guastella - Determinazione del

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Pubblicato il 31/01/2017 N. 00380/2017REG.PROV.COLL. N. 03741/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) N. 01672/2015 REG.PROV.COLL. N. 01847/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha

Dettagli

PensioniOggi.it 1. - PREMESSA

PensioniOggi.it 1. - PREMESSA INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Nota Operativa n. 28 - Roma, 31 dicembre 2004 OGGETTO: Gestione delle attività pensionistiche del personale del

Dettagli

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus, REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 1000/2007 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 2303/1995 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2303/1995

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 05357/2011REG.PROV.COLL. N. 08404/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

OGGETTO: Applicazione dei benefici di cui all articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

OGGETTO: Applicazione dei benefici di cui all articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336. ! Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali e per il loro tramite: "#$"%!%&#'%("%" - Alle Amministrazioni dello Stato )""*#&"+ - Agli Enti con personale iscritto *"',-&#&%(.)/"%-"& alle Casse

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00563/2011 REG.PROV.COLL. N. 00240/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL AREA VIII PER IL BIENNIO ECONOMICO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL AREA VIII PER IL BIENNIO ECONOMICO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL AREA VIII PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004 2005 Il giorno 13 aprile 2006 alle ore 10,00, presso la sede dell Aran, ha avuto luogo

Dettagli