Proc. Pen. 253/10 R.G. Noti. Ill.mo Tribunale Monocratico de L Aquila Dott. Marco Billi MEMORIA RIASSUNTIVA IN DIFESA DEL PROF.

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1 Proc. Pen. 253/10 R.G. Noti Ill.mo Tribunale Monocratico de L Aquila Dott. Marco Billi MEMORIA RIASSUNTIVA IN DIFESA DEL PROF. CLAUDIO EVA 1

2 Indice 1. Introduzione 2. Breve commento ai capi di accusa 3. L ordine del giorno della Riunione del giorno 31 Marzo 2009 della Commissione 4. Composizione della Commissione 5. Organizzazione e funzionamento della CGR 6. L informazione 7. Personalità e ruolo Prof. Eva 8. Informazioni in possesso del Prof. Eva all atto della convocazione 9. Conoscenze di cui erano portatori i rappresentanti degli Enti locali 10. La riunione 11. Il verbale 12. La sismicità storica 13. Lo sciame sismico 14. Il problema dello scarico di energia 15. Lo scarico di energia e i mass media 16. I precursori 17. Analisi degli interventi dal Prof. Eva 18. Commenti alle accuse del PM 19. Considerazioni generali conclusive 20. Breve nota sulle colpe 21. La cooperazione nel delitto colposo 2

3 1. Introduzione 1) Bisogna tenere conto che la riunione ha avuto luogo ex ante l accadimento luttuoso del 6 Aprile 2009 e quindi quanto detto o dichiarato non può essere inficiato dagli eventi susseguenti. Bisogna, pertanto, tenere conto delle conoscenze e delle indagini presenti allo stato del 31 Marzo. Tale concetto viene confermato dal Prof. Gasparini, durante la sua deposizione che asserisce: non è lecito nel giudicare le valutazioni effettuate prima del terremoto, utilizzare conoscenze acquisite dopo il terremoto. Questo è particolarmente importante per il terremoto de L Aquila del 6 aprile 2009, perché un sacco di conoscenze che poi sono state prodotte, sono state in realtà acquisite dopo il terremo. 2) Il mio assistito deve essere giudicato in base a quanto asserito, in qualità di esperto sismologo nominato in seno alla Commissione Grandi Rischi Settore Rischio Sismico, durante la riunione della Commissione di esperti tenutasi presso l Aquila in data 31 Marzo 2009, e non per quanto possa avere detto o fatto al di fuori della sede de L Aquila. 3) Il mio assistito, non ha rilasciato dichiarazioni di qual si voglia natura, prima o in periodi successivi alla riunione del 31 marzo, ai mass media, che possano modificare in qualche modo la sostanza di quanto dichiarato durante la riunione e tanto meno possano aver contribuito a dare indicazioni di qualsivoglia natura alla cittadinanza de L Aquila. Quindi né informazioni allarmanti né rassicuranti. Durante il suo intervento in sede di Commissione, il Prof. Eva ha espresso le sue considerazioni in scienza e coscienza in qualità di consulente, senza che queste potessero derivare da pressioni esterne o aver subito in qualche modo condizionamenti a priori Per quanto si vedrà nel paragrafo 4 da ora in poi quando si parla di Commissione si deve intendere Commissione di Esperti e non di Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei Grandi Rischi. 2. Breve commento ai capi di accusa Con riferimento anche al paragrafo 7 (pag.81) della requisitoria scritta del PM, il capo di accusa fondamentale, che non vuol essere la possibilità (o, meglio, l impossibilità) di prevedere i terremoti, è: colpa per imperizia, negligenza e imprudenza nel trattare i diversi punti successivi: a) qualificando lo sciame sismico che interessa L Aquila da circa tre mesi come un normale fenomeno geologico; esso si colloca diciamo in una fenomenologia senz altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all Abruzzo però, ha colpito un po il Lazio, un po le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia ; b) affermando che allo stato attuale, non vi è pericolo, la situazione è favorevole perché c è uno scarico di energia continuo, non c è un pericolo, io l ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni ; 3

4 Le frasi riportate sono relative all intervista rilasciata dal Prof. De Bernardinis al suo arrivo a L Aquila, cioè prima dell inizio della riunione della Commissione, come risulta dalla registrazione in audio e video e dalla relativa trascrizione presente negli atti. Queste frasi non possono essere ascritte ad alcun altro componente della Commissione e non furono mai espresse durante la riunione della Commissione. Probabilmente l equivoco deriva dal montaggio effettuato dagli operatori della televisione che, mentre l intervista procedeva e l intervistato era fuori campo, venivano trasmesse delle immagini dei membri della Commissione nella sala della riunione. Per quanto concerne il capo di accusa: affermando che: non è possibile fare previsioni (frase attribuibile a Boschi), è estremamente difficile fare previsioni temporali sull evoluzione dei fenomeni sismici (frase attribuibile a Barberi e ripresa da Boschi ed Eva) la semplice osservazione dei piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore (frase attribuibile Boschi e ripresa da Eva) e nel contempo l esatto contrario ovvero qualunque previsione non ha fondamento scientifico (Barberi). Questi spezzoni di frase, artatamente estratte dal verbale della riunione per costruire l impianto accusatorio, così come trascritte sono state presentate come concetti contradditori ma essi viceversa trovano una precisa corrispondenza scientifica qualora contestualizzati nell ambito di una discussione che da un lato doveva informare le autorità locali presenti e dall altro intendeva fare chiarezza sulle informazioni e dichiarazioni fatte divulgare da parte di persone estranee all ambiente scientifico istituzionale Tutte queste frasi debbono essere poste nel loro contesto. La considerazione : non è possibile fare previsioni è riferibile al fatto che non esistono metodi e strumenti in grado di garantire una previsione deterministica (prediction=predizione) cioè determinare quando, dove e quanto grande sarà una futura scossa. La frase è estremamente difficile fare previsioni temporali sull evoluzione dei fenomeni sismici deve essere vista nel seguente contesto. Nello studio della previsione, come anche indicato dalla relazione degli esperti internazionali convocati dalla protezione civile, possono essere effettuati diversi approcci statistici a breve ed a lungo termine. Entrambi i metodi sono di tipo probabilistico. Nel caso di previsione a lungo termine (processi indipendenti dal tempo) si parla di pericolosità in termini di probabilità di eccedenza, rappresenta il metodo di base per il calcolo della pericolosità a scala nazionale e regionale. Nel caso del breve termine gli approcci matematici considerano processi dipendenti dal tempo. Questi richiedono la buona conoscenza dei processi sismici che precedono un evento distruttivo e possono trarre le mosse dalla microsismicità che caratterizza la fase preparatoria della scossa principale. Queste metodologie hanno intrinsecamente degli alti - altissimi livelli di possibili falsi allarmi. Le incertezze dipendono essenzialmente dalle conoscenze statistiche delle scosse premonitrici. I processi di rilascio di energia prima di una scossa distruttiva hanno delle peculiarità molto specifiche che richiedono una base dati piuttosto significativa applicata alle singole aree di studio. Risulta spesso molto complessa l estrapolazione tra zone tettonicamente molto diverse. La frase: la semplice osservazione dei piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore deriva dall assunto precedente. In Italia si verificano molteplici sequenze e/o sciami di terremoti ogni anno. La quasi totalità di questi fenomeni si esauriscono in un arco temporale compresa fra pochi giorni ed alcuni mesi, senza innescare forti terremoti. Applicazioni statistiche su tali serie di eventi non hanno portato a significativi 4

5 miglioramenti sulle conoscenze di causa ed effetti dei terremoti. Talora sciami di terremoti hanno portato ad avere una pluralità di eventi principali con magnitudo molto prossime tra di loro. Va sottolineato che in Italia non sono mai state fatte ricerche in tal senso La frase qualunque previsione non ha fondamento scientifico deve essere contestualizzata. La frase detta in risposta all Ass. Stati si riferisce alla previsione di Giuliani in cui a verbale si legge: oggi non ci sono strumenti per fare previsioni (deterministiche) e qualunque previsione (deterministica) non ha valore scientifico. Come si può notare non esistono contraddizioni qualora, come detto precedentemente, ciascuna frase venga correttamente collocata nel suo giusto contesto. Effettuando, in occasione della detta riunione, una valutazione dei rischi connessi all attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008 approssimativa, generica ed inefficace in relazione alle attività e ai doveri di previsione e prevenzione ; Questa asserzione deve essere fortemente rigettata in quanto gli esperti, qualora si rilegga attentamente il verbale, ed in particolare la bozza di verbale del 2 Aprile 2009, diedero ampie e motivate informazioni sulla pericolosità sismica dell area e conseguentemente del rischio a cui la Città de L Aquila poteva essere soggetta per il fatto di essere contenuta in una zona considerata tra le più sismiche dell Italia. fornendo, in occasione della detta riunione, sia con dichiarazioni agli organi di informazione sia con redazione di un verbale, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, all Assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al Sindaco dell Aquila, alla cittadinanza aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell attività sismica in esame, in tal modo vanificando le finalità di tutela dell integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio,(di competenza della Protezione Civile) Non corrisponde al vero che la Commissione di esperti, nella sua collegialità, abbia fornito sia con dichiarazioni agli organi di stampa, sia con la redazione di un verbale, al dipartimento di Protezione Civile, al Sindaco de L Aquila, all assessore regionale, alla cittadinanza aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla pericolosità, sugli sviluppi dell attività sismica, vanificando le finalità di tutela dell integrità della vita, dei beni, dei danni e del pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinano situazioni di grande rischio. L enunciazione di questi tragici effetti non può essere addebitata alla Commissione come mancata previsione. Si tratta della descrizione della natura dei precedenti sismici, propri del territorio aquilano, con la considerazione dell andamento della sequenza sismica, già a partire dal novembre 2008, e ancora in atto, e dalla documentazione dei rilievi costantemente effettuati dall INGV non consentivano previsioni né rassicuranti né catastrofiche. Perciò non esiste il nesso di causalità tra l attività della Commissione ed i tragici eventi che ebbero a verificarsi perché l oggettiva rappresentazione, a livello di analisi scientifica, della realtà era stata chiaramente evidenziata senza avventure prognostiche. 5

6 Da quanto si evince dai capi d accusa, così come si dimostrerà nel prosieguo commentando la requisitoria del P.M. Picuti, si può affermare che:. vi è un uso scorretto e distorsivo delle dichiarazioni che, prese singolarmente, estrapolate dal contesto nel quale sono pronunciate, assumono significato diverso da quello reale; si confondono volutamente dichiarazioni scientifiche rilasciate in riunione con dichiarazioni individuali, non espresse durante la riunione, che di scientifico hanno poco; si confonde volutamente che oggetto della riunione non era dare interpretazioni predittive sulla base di quanto accaduto, ma interpretare ciò che era accaduto e stava accadendo sulla base delle conoscenze scientifiche e dell esperienza. 3. L ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 31 MARZO 2009 DELLA COMMISSIONE GRANDI RISCHI Per meglio comprendere su quali argomenti la Commissione è stata chiamata a discutere, si ritiene importante riportare integralmente il testo della convocazione prot. DPC/SISM del 30/3/2009 a firma del Dott. Bertolaso pervenutami in data 30 Marzo 2009 via fax alle ore 19,30 ed anticipata al Prof. Eva per via telefonica alle ore 19. La convocazione era indirizzata all On. Zamberletti (Presidente Commissione G.R.), al Prof. F. Barberi (Presidente vicario Commissione G.R.), Prof. E. Boschi (Presidente INGV- Roma) e Proff. Michele Calvi e Claudio Eva (membri della Commissione G.R, settore rischio sismico). Il testo era il seguente: Oggetto: Convocazione riunione presso Regione Abruzzo per valutazioni della recente sequenza sismica nel territorio abruzzese. Voglia codesta Presidenza e codesti esperti del settore Rischio sismico partecipare alla riunione convocata per il giorno 31 Marzo 2009 all Aquila alle ore 18,30 presso la sede che verrà comunicata successivamente per un attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi, verificatasi nei territori della Provincia de L Aquila e culminata nella scossa di Magnitudo 4.0 del 30 marzo 2009 alle ore 15,38 locali. Il Capo Dipartimento Guido Bertolaso La convocazione è inviata solo a 5 membri della Commissione GR, ed assume l aspetto della convocazione dei soli esperti del settore rischio sismico e non di tutta la Commissione GR. Analizzando il testo questo può essere diviso in due parti: un attenta disamina degli aspetti scientifici relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi, verificatasi nei territori della Provincia de L Aquila e culminata nella scossa di Magnitudo 4.0 del 30 marzo 2009 alle ore 15,38 locali. 6

7 un attenta disamina degli aspetti di protezione civile Per quanto attiene agli aspetti scientifici la richiesta appare molto chiara e precisa : fare il punto della situazione sismica dell area aquilana alla data della convocazione Non viene richiesta alcuna previsione per il futuro. Decisamente meno chiara e molto più complessa appare la richiesta di un attenta disamina degli aspetti di protezione civile che ha importanti ricadute e coinvolgimenti delle Autorità di Protezione Civile a livello locale. Solo successivamente, in apertura della riunione a L Aquila, venne formulata una scaletta dei lavori, come riportato nel verbale della riunione, e così sintetizzata: Fare una valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto in relazione a quanto si possa prevedere, Discutere e fornire indicazioni sugli allarmi diffusi nella popolazione. 4. Composizione della Commissione In base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n del 03 aprile 2006 venivano dettate composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. Art. 1. Composizione 1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è composta da ventuno rappresentanti di specifica e qualificata esperienza in tale ambito, di cui: il Presidente ed il Presidente vicario scelti tra indiscusse e riconosciute personalità di fama nazionale ed internazionale con comprovata esperienza nel campo della protezione civile; il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.); il Presidente dell'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.); il Direttore dell'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (A.P.A.T.); tre esperti in materia di rischio sismico; tre esperti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico; tre esperti in materia di rischio vulcanico; un esperto in materia di rischio chimico nucleare industriale; un esperto in materia di rischio ambientale e sanitario; cinque esperti in materia di protezione civile. Da ciò emerge che il numero totale dei componenti è 25 Art. 2. Nomina dei componenti 1. L on. Giuseppe Zamberletti ed il prof. Franco Barberi, per l indiscussa fama nazionale ed internazionale e gli alti incarichi di responsabilità e direzione ricoperti nella struttura nazionale di protezione civile sin dal suo nascere, sono nominati rispettivamente Presidente e Presidente vicario. 7

8 Sono altresì, componenti della Commissione Il Presidente del C.N.R. prof. Fabio Pistella; il Presidente dell I.N.G.V. prof Enzo Boschi; il Direttore dell A.P.A.T. dott. Giorgio Cesari; nonché i seguenti esperti: rischio sismico prof. Gian Michele Calvi, Ordinario di Tecnica delle costruzioni presso l Università di Pavia; prof. Claudio Eva, Ordinario di Fisica terrestre presso l Università di Genova; prof. Michele Jamiolkowski, Ordinario di Geotecnica presso il Politecnico di Torino; Gli esperti di protezione civile previsti dall art.1 non vengono definiti All art.3 Organizzazione e funzionamento, commi 2, 3, 5, 9, 10 si legge: 2. Possono partecipare alle riunioni della Commissione in relazione alle diverse situazioni di rischio in esame, senza diritto di voto, i direttori degli enti, istituti, centri di competenza e delle strutture competenti dell'i.n.g.v., individuati dal Presidente o dal Presidente vicario di intesa con il capo del Dipartimento. 3. Qualora si rilevasse la necessità di approfondire problematiche specifiche o di disporre di ulteriori contributi tecnico-scientifici su determinati argomenti di interesse, il Presidente o il Presidente vicario possono invitare a partecipare alle riunioni senza diritto di voto anche esperti esterni o autorità competenti in materia di protezione civile. A tal fine, di intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile, sentiti anche i componenti della Commissione, provvedono a realizzare un registro di nominativi di personalità competenti nei settori specifici di rischio, da cui attingere in funzione delle esigenze. 5. Alle riunioni della Commissione può partecipare, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento della protezione civile e, su richiesta del medesimo, i direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno. 6. La Commissione si riunisce di norma presso la sede del Dipartimento della protezione civile, opera con la presenza di almeno dieci componenti e delibera a maggioranza dei presenti 9. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio incombenti o potenziali, il capo del Dipartimento della protezione civile può richiedere al Presidente o al Presidente vicario la convocazione urgente della Commissione. 10. Il capo del Dipartimento può, altresì, richiedere in ogni momento ai componenti della Commissione di effettuare ricognizioni, verifiche ed indagini. Sulla base di quanto previsto alla riunione erano presenti: 8

9 In qualità di membri ufficiali: BARBERI Franco, Presidente vicario della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, BOSCHI Enzo, Presidente dell Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, CALVI Gian Michele, Direttore della Fondazione Eucentre (European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering), EVA Claudio, Ordinario di fisica terrestre dell Università degli Studi di Genova, Membri senza diritto al voto: DE BERNARDINIS Bernardo, Vice Capo settore tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, DOLCE Mauro, Direttore dell Ufficio Rischio Sismico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; ( in base al comma 3) SELVAGGI Giulio, Direttore del Centro Nazionale Terremoti (in base all art.3 comma 2) Manca la nomina degli esperti in materia di Protezione Civile a meno che si consideri quale esperto Il Prof. Dolce ed eventualmente il Dott Altero Leone In questo caso i membri ufficiali presenti salgono a 6 A pag.67 della requisitoria scritta del PM si legge: gli altri soggetti presenti, che erano stati invitati a partecipare alla riunione in rappresentanza delle amministrazioni locali quali massimi organi di protezione civile territoriali, ovvero il Sindaco dell Aquila Massimo Cialente, l Assessore alla Protezione Civile della Regione Abruzzo Daniela Stati, il dirigente responsabile della Protezione Civile della Regione Abruzzo Altero Leone, rappresentanti della Prefettura dell Aquila, del Dipartimento della Protezione Civile e della Regione.. Trattandosi di invitati tutte queste persone non fanno parte della Commissione e non hanno diritto al voto art.3 comma 3 Il considerare Stati e Cialente esperti di Protezione Civile appare una forzatura Essi come recita il comma 3 debbono essere considerati, in base alla loro specifica carica, autorità locali di Protezione Civile invitate.. Sulla base di quanto detto si ravvisa che la Commissione non era regolarmente composta in quanto mancava il numero legale e pur facendo alcuni funambulismi non erano presenti i dieci membri aventi diritto al voto. Il poter assistere alla riunione non fa titolo ad essere considerati membri della Commissione, Bertolaso avrebbe dovuto preannunciare queste sue intenzioni al Presidente o Presidente vicario della Commissione Quindi i rappresentanti degli Enti locali avrebbero dovuto essere testimoni per una immediata divulgazione. Resta quindi il problema del numero legale. A pag 67/68 della requisitoria, il PM scrive : nel corso della sua deposizione Bertolaso, spiegava che la presenza degli amministratori locali si giustificava, oltre che per il ruolo di organi territoriali di protezione civile, per il fatto che erano appunto i cittadini abruzzesi, e aquilani in particolare, i primi destinatari dei messaggi della Commissione medesima aventi lo scopo di tranquillizzare la popolazione interessata. 9

10 A proposito della presenza dei rappresentanti degli enti locali diceva testualmente il dott. Bertolaso: Pubblico Ministero, Dottoressa D Avolio - Utile, se lo può rispecificare, forse non l ho compreso io, utile in che senso, quindi, la presenza a L Aquila? Indagato in procedimento connesso, Bertolaso G. Utile così potevano partecipare a questa Commissione anche quelle che erano le autorità competenti in materia di protezione civile a livello locale, che pur non essendo componenti della Commissione, come non lo sono neppure De Bernardinis e Dolce potevano però assistere alla riunione. Perché se fosse stata una riunione segreta probabilmente l avremmo fatta da qualche altra parte, ed invece si voleva proprio fare in modo che ci fosse questa visibilità degli scienziati che avevano il compito di fare una serena valutazione di quelli che erano i dati scientifici in possesso della Comunità Scientifica per dare alcune considerazioni sul momento, sugli episodi che erano in corso. Queste frasi smontano ancor più le funamboliche operazioni del PM Picuti nel voler inserire come membri della Commissione le autorità locali. La riunione della CGR, a termini di legge, non era valida giuridicamente ed amministrativamente per due motivi: il primo dato dall irritualità della convocazione operata dal Direttore della PC e non dal Presidente o dal Vice, a meno che non si consideri la riunione come attività di ricognizione, ed a ben guardare la richiesta conteneva appunto un opera di ricognizione dello stato dell arte. Ulteriore motivo di invalidità fu dato dal fatto che il numero utile di componenti (10) non fu raggiunto. Certo questo comma 6 dell art.3 del dpcm 23582/06 getta una luce particolare sull intero quadro normativo. Scomposto e ricomposto più volte. Incerto ed ambiguo per molti versi. Ha costretto il PM ad arrampicarsi sugli specchi ed a contraddirsi pesantemente per dimostrare che il numero legale per operare la riunione c era. Così facendo, però, ha dovuto scoprire il fianco ad una critica che le stesse parti civili hanno sollevato: se erano componenti a tutti gli effetti, perché non incriminarli? Ma chi incriminare: tutti i presenti, anche gli invitati, anche coloro che erano arrivati in ritardo ed assistettero in silenzio (Es: il Responsabile della Rete sismica del Molise) o soltanto quelli che il PM ha espressamente individuato nella sua requisitoria? Quindi sulla base degli indirizzi a cui la convocazione era destinata, per le competenze definite, per gli argomenti da discutere contenuti nella convocazione, dato che la riunione è convocata a firma di Bertolaso, non sussistendo per la riunione un carattere di urgenza (come previsto dalle procedure di allerta della Protezione Civile) appare chiaro che ci troviamo di fronte ad una convocazione in base al comma 10 dell art. 3. Pertanto trattasi di una convocazione di una riunione di esperti che debbono effettuare una ricognizione (come definita giuridicamente: atto con cui si attesta la natura e la veridicità di un fatto) intesa a definire la natura dello sciame sismico e la veridicità degli allarmi a cui la popolazione era soggetta. Non si può parlare di Commissione Grandi Rischi ma bensì di commissione di esperti 10

11 5. Organizzazione e funzionamento della CGR Come anche riportato a pag. 11 della requisitoria scritta dal PM Picuti : la Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi è l organo di consulenza tecnico scientifica del Dipartimento della protezione civile.(legge n. 21/2006, art.4) E incaricata di rendere al Dipartimento della protezione civile pareri e proposte di carattere tecnico-scientifico in relazione alle problematiche relative ai settori di rischio (Art. 3. Organizzazione e funzionamento, DPCM n del 03 aprile 2006) se e quando convocata ai sensi e con le procedure di cui al comma 9 dell art.3, invece, se convocata dal Capo Dipartimento si avvera l ipotesi di cui al comma 10. Se così non fosse, in termini di diritto amministrativo, la riunione sarebbe nulla, in quanto convocata irritualmente da chi non ne aveva competenza. Né può valere la debole affermazione (pag.82) della requisitoria secondo la quale i componenti non si sarebbero recati da nessuna parte e, quindi non avrebbero operato alcuna ricognizione. Infatti il termine ricognizione, quando non accompagnato dalla locuzione dei luoghi significa, molto più genericamente, (ricognizione /rikoɲi'tsjone/ (ant. recognizione) s. f. [dal lat. recognitio - onis, der. di recognoscĕre "riconoscere, osservare attentamente"] a. (ant.) [identificazione di qualcuno o qualcosa che già si conosce] riconoscimento. b. (giur.) [atto con cui si attesta di riconoscere l'esistenza, la veridicità o la natura di un fatto: r. di cadavere; r. di debito] ) accertamento, identificazione, riconoscimento. Dunque anche la ricognizione di documenti, quale quella richiesta, è perfettamente coerente con la convocazione. Questa osservazione, che porta a considerare che esistono due tipi diversi di convocazione, conduce anche ad un altra osservazione: il DPCM che regola esattamente il funzionamento della CGR affida ad essa competenze più specifiche e ristrette rispetto alla norma generale. Infatti in esso non si fa menzione alcuna alla previsione prevenzione delle ipotesi di rischio, ma al comma 1 dell art.3, si limita a specificare che pareri e proposte sono in relazione alle problematiche relative ai settori del rischio. Problematiche di ordine scientifico, ovviamente e non operativo. Abilità del Procuratore a porre in ordine crescente la definizione delle competenze, esponendo per ultima la norma primigenia (l. 225), ma fuorviante. Infatti, se la legge del 27 gennaio 2006 avesse voluto confermare le competenze attribuite alla CGR dalla precedente norma (l.225) avrebbe proposto, nell articolo che la riguarda, una formulazione similare e non, invece, molto più stringata e specifica. Sostanzialmente il Procuratore sceglie la norma che gli fa più comodo quando, per evidenti motivi temporali e contenutistici ciò deve essere impedito per motivi di non contraddittorietà e di coerenza giuridica, oltre che di giustizia a meno di non consentire un vulnus decisamente gratuito verso gli accusati. Infatti il Procuratore usa, nel prosieguo, sempre la definizione delle competenze date dalla l.225, ignorando completamente la ben più recente e coerente norma. Peraltro, non va dimenticato che la norma specifica che regola il funzionamento si collega direttamente, in quanto a contenuti, con la legge del 2006, ignorando completamente quella precedente e ben più antica. Questo vorrà pur dire 11

12 qualcosa o fingiamo di ignorarlo? Se lo ignorassimo consentiremmo l esistenza di una evidente contraddizione legislativa con tre norme successive che si contraddicono. La questione è ulteriormente confermata dalla lettura, volutamente ignorata dal Procuratore, dell art.7 del vecchio Decreto PCM n.429/98 che regolava la vecchia Commissione. La lettura dello stesso conferma due fatti importanti 1. Il nome della Commissione che fa riferimento alle competenze di previsione prevenzione non è confermato, fin dalla genesi della stessa, dall esistenza di reali competenze verso la prevenzione. Infatti il comma 4 dell art. 7 recita testualmente: 4. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dall art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n.225, ed alla valutazione dei rischi connessi e dei conseguenti interventi atti a prevenirli. Per tali attività la Commissione si avvale della collaborazione dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica del CNR, individuati con decreto 10 febbraio 1993 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 1993, n.37, dell Istituto nazionale di geofisica, dei Servizi tecnici nazionali, nonché di quegli organismi esistenti o che verranno successivamente costituiti con finalità di protezione civile. La Commissione partecipa inoltre alla gestione scientifica delle emergenze. SOSTANZIALMENTE LA COMMISSIONE SI AVVALEVA DI ORGANISMI TECNICO SCIENTIFICI (GRUPPI, INGV, SERVIZI TECNICI NAZIONALI) CHE OGGI, ALL INFUORI DELL INGV, NON ESISTONO PIU. NE RACCOGLIEVA GLI STUDI ARMONIZZANDOLI E TRAEVA DELLE CONCLUSIONI. SEMPRE D ORDINE TECNICO SCIENTIFICO E NON OPERATIVO. Per esempio il suggerimento principale dato dalla CGR fin dal primo momento fu: ridurre la vulnerabilità degli edifici come unica soluzione per ridurre i danni da sisma. La medesima soluzione indicata nel verbale. Essendo improntata e basata sulla ricerca scientifica (che, peraltro non conduce direttamente in quanto il braccio scientifico del Dip. È l INGV) l attività della CGR non è stata certamente quella diretta a salvaguardare con attività operative la vita delle persone o lo stato delle cose. Oltre tutto Dipartimento e Commissione non sono la stessa cosa come tende a far capire, invece, il procuratore. Non sono soprattutto sovrapponibili. Infatti il Dipartimento ha competenze proprie che non includono la CGR ma che la vedono fiancheggiata da essa, appunto da attività di consulenza. Non c è un rapporto di pretermissione o sottomissione. L una ha competenze esclusivamente tecnico scientifiche mente l altro è l organismo decisore sia della qualità che della quantità degli interventi. Peraltro non da solo. Infatti esistono specifiche competenze assegnate alle regioni, alle provincie, ai comuni ed al prefetto che non possono essere totalmente ignorate in questa disamina o prese in considerazione soltanto quando fanno comodo e, cioè, quando si tratta di individuare il numero dei componenti reali della CGR stante la norma del comma 6 dell art. 3 del DPCM n.23582/2006 che impone, per la validità della seduta, la presenza di almeno 10 membri di diritto e la decisione a maggioranza. Comunque che le competenze siano state modificate rispetto a quelle originarie e che, quindi, in questa parte la legge 225 sia da ritenersi inapplicabile unitamente al decreto 12

13 successivo, lo si ritrova in una scheda del Servizio Studi della Camera dei Deputati allegata alla relazione sul rendiconto dello Stato del 25 giugno 2004, che detta: In merito alle funzioni di tali organi previste dalla legge n. 225 del 1992, sono state confermate le funzioni della Commissione grandi rischi, costituitasi con il DM 12 aprile 2002, quale organo consultivo tecnico - scientifico e propositivo con compiti di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio e le cui modalità di funzionamento sono state, successivamente, modificate dall art. 4 del decreto legge 30 novembre 2005, n convertito nella legge n.21/ del resto la commissione presenta 6 sottosezioni in cui è possibile considerare attività previsionali 6. L informazione QUANDO nella requisitoria si cita la l. legge 9 novembre 2001, n. 401, art.5, comma 4, lo si fa riportando correttamente la norma ( il Dipartimento della protezione civile promuove l'attività di informazione alle popolazioni interessate; e l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni ; riportando pure il contenuto dell art. 7 bis della richiamata Legge n. 401/2001 che stabilisce che al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilità ; ma Il P.M accolla la competenza alla CGR, inoltre dimentica che il comma 4 recita pure: Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresì, l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali, nonché l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali. Da ultimo va citato che, al fine di diffondere in maniera più efficace la cultura della protezione civile e della prevenzione delle calamità, il decreto legge n. 343 ha introdotto anche norme dirette ad incentivare una serie di iniziative di sensibilizzazione e di informazione, quali la realizzazione di un programma informativo nazionale di pubblica utilità, per la cui operatività è stata assegnata una frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza e la garanzia di un sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, sia in situazioni ordinarie che di emergenza. LE DUE INFORMAZIONI : PER TUTTA LA TRATTAZIONE DEL PROCURATORE APPARE EVIDENTE CHE EGLI FA RIFERIMENTO, TENTANDO a bella posta DI CONFONDERLE DIETRO LO STESSO NOME, A DUE TIPI DIVERSI E BEN DISTINGUIBILI DI 13

14 INFORMAZIONE. Una è quella che si sarebbe dovuta dare all esterno della (e dalla) CGR e l altra è quella che avrebbe dovuto darsi all interno della CGR durante la riunione. Le due informazioni spettano, è ovvio da quanto appena detto, a due entità diverse ed hanno, peraltro, anche natura diversa: l una, spetta al DPC, l altra spetta alla CGR; l una è rivolta alla popolazione ed è competenza esclusiva del DPC; l altra è rivolta dalla CGR al DPC; l una ha natura politica; l altra ha natura strettamente scientifico tecnica. L accusa è quella di non aver dato una informazione completa nella riunione al DPC (non dunque alla popolazione). Peraltro delle due l una. Se i presenti in rappresentanza dei vari Enti (Regione, Comune, Prefettura, ospiti) erano parte integrante della Commissione non possono essere considerati pubblico, come invece li considera (a comodo) il Procuratore. Di qui, anche, un altra considerazione. Se non erano pubblico ma parte integrante della CGR (cosa ampiamente smentita dalla lettura del Verbale che intesta diversamente indicando come CGR soltanto gli elementi che effettivamente ne facevano parte) quali responsabilità avevano i presenti che erano anche componenti della PC? Cosa avrebbe dovuto fare il Sindaco e non ha fatto? Il Presidente della Provincia e della Regione e non hanno fatto? Il Prefetto e non ha fatto? Queste persone, oltre ad avere competenze specifiche che sono state completamente non applicate (soprattutto dal Sindaco e dalla Regione) tutti, in forza delle loro funzioni e, se non personalmente, i loro uffici di Protezione Civile, erano perfettamente a conoscenza a far tempo dal 1998 della vulnerabilità del patrimonio edilizio dell Aquila. Se lo erano, come lo erano, (vedasi testimonianza della Dr.ssa La Ponzina) quale ulteriore informazione dovevano ricevere da Claudio Eva che era coordinatore del Censimento di vulnerabilità o come comunemente ribattezzato Rapporto Barberi? Di più, anzi. Poiché la Regione aveva operato un aggiornamento di quei dati attraverso Abruzzo Engineering, avrebbe dovuto essere la Regione ad informare dei risultati la CGR nel corso della seduta. Perché il Procuratore ha tralasciato questa parte delle indagini? Non è forse la regione, a seguito della riforma del titolo V della Cost. (L. cost. N.3/01) ad avere competenza legislativa primaria anche in materia di PC? E perché non rilevare allora anche il fatto che con lo stesso decreto-legge n. 343 del 2001 di riforma della PC ha statuito che spetta al DPC la definizione, d'intesa con le Regioni, in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza, degli interventi e della struttura organizzativa per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il Prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica? Chi doveva operare in questo senso se non il DPC? Del resto è lo stesso Bertolaso che consegna alla Procura (Pag. 18 della requisitoria)le conclusioni elaborate dalla Commissione internazionale sulla previsione dei terremoti per la Protezione Civile e nel testo si legge chiaramente: Raccomandazione H: il DPC dovrebbe informare con continuità il pubblico. Il DPC, appunto non la CGR, che è soltanto un organismo consultivo del DPC. Sostanzialmente si rimprovera alla CGR di non aver dato una adeguata comunicazione quando in realtà i concreti interventi per impedire che si verificasse quello che già il DPC, la Regione, il Prefetto, soprattutto il Sindaco, sapevano di dover impedire disponendo da molti anni di dati certi (Censimento) e confermati (Studio Abruzzo Engineering) sono stati ignorati. 14

15 Dalla disamina fin qui compiuta appare sempre più in modo evidente la differenziazione di competenze tra DPC e CGR. Non erano la stessa cosa e non sono confondibili né sovrapponibili in alcuna parte. La CGR non aveva competenza nelle comunicazioni esterne. Se uno dei suoi componenti effettivi ha esternato, perciò, lo ha fatto assolutamente a titolo personale perché la CGR, a conclusione della riunione, non ha redatto alcun documento scientifico. Né il verbale può esser millantato per tale essendo per propria natura amministrativa un semplice resoconto sommario ed impreciso (scientificamente) dell accaduto. 7. Personalità e ruolo del Prof. Eva Curriculum Può giovare ricordare brevemente il curriculum del Prof. Eva per poter comprendere compiutamente il suo ruolo nella Commissione e le sue competenze specifiche: Il Prof. Eva, ordinario di Fisica Terrestre presso l Università di Genova, è stato: Direttore del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti del CNR dal 1997 al 2002 Il Gruppo aveva il compito di coordinare le attività scientifiche nel campo della sismologia, geofisica, geologia ed ingegneria sismica di supporto alle attività di protezione civile. In tal senso coordina le attività per la predisposizione della classificazione sismica del territorio nazionale, coordina, in collaborazione del Servizio Sismico Nazionale, le attività tecnico- scientifiche a seguito del terremoto di Colfiorito. Coordina in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile l attività degli interventi tecnici dei Lavori Socialmente Utili per la determinazione della vulnerabilità degli edifici pubblici e strategici delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nel 2002 coopera alla creazione dell Istituto per le tecnologie della costruzione del CNR con sede a L Aquila. Tale Istituto che inizialmente raccoglie i ricercatori che avevano operato come istruttori e collaudatori degli elaborati predisposti dagli operatori nel progetto Lavori Socialmente Utili, rappresenta un centro di esperti dell analisi della vulnerabilità Nel 2002 le attività del Gruppo vengono assorbite dall INGV di Roma e dall EUCENTRE di Pavia ed il Gruppo viene soppresso. Nel periodo è Presidente della Commissione Sismologica Europea ed in questa veste collabora al rilancio di alcuni programmi scientifici internazionali atti alla mitigazione del rischio sismico. Dal 1970 al 2010 è stato il responsabile della rete sismica dell Italia Nord Occidentale. Ha partecipato ad attività scientifiche post sismiche a seguito dei terremoti del Friuli, Irpinia, Colfiorito, Molise e L Aquila. Il Prof. Eva può essere considerato un sismologo sperimentale, la sua attività scientifica ha riguardato lo studio della sismicità sia naturale che artificiale, la sismotettonica delle Alpi e dell Appennino Settentrionale, l analisi della 15

16 pericolosità sismica con particolare riguardo alle aree dell Italia Settentrionale, la microzonazione sismica. NELLA SUA ATTIVITA SCIENTIFICA NON HA MAI FATTO STUDI SPECIFICI SULL ITALIA CENTRO MERIDIONALE. RUOLO DEL PROF. EVA In base all art. 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n del 03 aprile 2006 che dettate la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi viene nominato quale membro del settore Rischio Sismico In base all art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n.225, con cui veniva sancito che per esigenze di studio in materia di protezione civile la Commissione si avvale della collaborazione dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica del CNR, individuati con decreto 10 febbraio 1993 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 1993, n.37, il Prof. Eva in qualità di Direttore del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT) dal 1997 al 2002 partecipa alla Commissione Grandi Rischi. La sua partecipazione diviene più saltuaria nel periodo , venendone invitato quale esperto per particolare problemi generali. Quale è il suo ruolo nell ambito della riunione del 30 marzo? In sede di Commissione il Prof. Eva, precedentemente documentatosi presso l INGV, sulla base della sua esperienza personale contribuì all illustrazione di quanto richiesto nella convocazione. Le sue dichiarazioni, fatte in scienza e coscienza, non furono nè tranquillizzanti nè allarmanti. Va sottolineato che il Prof. Eva non rilasciò interviste né prima né dopo della riunione della Commissione e non partecipò alla conferenza stampa convocata alla fine della riunione. In tal modo non ebbe la possibilità di contribuire alla diffusione di notizie relative ai temi trattati durante la riunione 8. Informazioni in possesso del Prof. Eva all atto della convocazione Non avendo ricevuto alcun documento da parte del Dipartimento come previsto dalla norme che regolano l organizzazione e funzionamento del la Commissione G.R., vi è da chiedersi quali erano le informazioni che il Prof. Eva aveva all atto della convocazione? Quando riceve la chiamata di convocazione gli viene detto che il giorno 30 alle ore 16 circa, un terremoto di M=4,1 aveva colpito la Città de L Aquila. Alla specifica richiesta del perché doveva svolgersi la riunione a L Aquila gli viene risposto che a causa dell evento sismico e per le scosse che perduravano da un qualche tempo si era istaurato un alto livello di apprensione e d ansia nella popolazione. Di fronte a queste vaghe indicazioni, telefona alla segreteria del Prof. Boschi per avere un appuntamento per il giorno successivo e per eventualmente poter utilizzare il mezzo dell Istituto per giungere a L Aquila. La mattina del giorno 31 il Prof. Eva si reca presso l INGV per avere informazioni più precise. 16

17 Prima, passa alla Sala sismica per avere informazioni su eventuali scosse sismiche verificatesi a seguito del terremoto del 30 marzo. Viene informato che dopo la principale replica di M=3.5 circa 30 minuti dopo la scossa principale, nella notte e alla mattina del 31 marzo, erano state registrate una quarantina di scosse tutte di bassa magnitudo. Dopo l ora di pranzo incontra il Prof. Boschi. Durante il colloquio vennero discussi tutti i dati relativi alla sismicità in corso ed i loro riferimenti sia alla sismicità strumentale degli ultimi anni sia a quella storica che ha portato alla classificazione del territorio aquilano in quanto considerato ad elevatissima pericolosità sismica. (Per inciso si ricorda che il Prof. Eva ha coordinato in qualità di Presidente del GNDT ricerche in merito alla pericolosità sismica del territorio nazionale e successivamente di aver fatto parte nel della Commissione per la riclassificazione sismica del territorio nazionale istituita a seguito del terremoto del Molise detto anche Terremoto di San Giuliano di Puglia). Durante la riunione presso l INGV, valutata e ponderata l attività sismica in atto, fu considerato che non vi era alcuna possibilità di fare una precisa previsione di eventuali scosse successive, anche se date le caratteristiche dell evoluzione spazio temporale della sequenza in atto sussisteva la possibilità del verificarsi di nuove scosse. Tale considerazione comunque non consentiva di poter escludere nel futuro l accadimento di una scossa distruttiva. Venne anche discusso il problema delle previsioni di Giuliani, documentandosi della loro scarsissima fondatezza. Poco prima di partire incontra il Prof. Selvaggi con cui discute in macchina della relazione che questi aveva appena preparato ed intendeva produrre nella riunione della Commissione. In questo modo sulla base delle informazioni fornitegli dall INGV riesce ad avere un quadro sufficientemente aggiornato della situazione aquilana. 9. Conoscenze di cui erano portatori i rappresentanti degli Enti locali I rappresentanti ufficiali della Regione, della Provincia e del Comune de L Aquila avrebbero dovuto essere a conoscenza di: Stato di vulnerabilità del patrimonio edilizio de L Aquila, vedi studio Barberi e studio della Consulting Engeenering Conoscenza della pericolosità sismica del territorio, sulla base delle mappe prodotte dal INGV e facenti corpo della legge sulle norme per le costruzioni antisismiche. Un indagine sulla pericolosità sismica del territorio aquilano, commissionata dalla Regione Abruzzo all Università di Rieti; tale documento era stato consegnato nel 2008 come riferito dal Prof. Stoppa all Avvocato Della Vigna durante la sua deposizione del 1 febbraio Scenari di danno per tre terremoti di riferimento, previsti dalla normativa, relativi allo stato limite di danno, stato limite di esercizio e stato limite di collasso. Questi tre scenari, relativi a tutti i comuni italiani, erano stati distribuiti alle varie Regioni dall Ufficio 3- Rischio Sismico- del Dipartimento della Protezione Civile. Questo fatto trova conferma nella deposizione del Dott. Sabetta (responsabile del servizio Pericolosità e Rischio Sismico del Dipartimento) nella sua deposizione resa nell udienza del 25 gennaio 2012, in risposta alle domande sull uso del sistema SIGE agli Avvocati De Napoli, Alessandroni, e Petrelli. Il teste specificò che Queste informazioni avevano ad oggetto, per ciascun comune italiano, la previsione del livello di danneggiamento a fronte di tre possibili eventi: uno a breve periodo di ritorno, uno a medio periodo di ritorno, e l altro al massimo storico verificato nel comune ai fini di una pianificazione di emergenza dei diversi comuni italiani a fronte del rischio sismico 17

18 Tutte le informazioni che sono state base della discussione ed analisi della Commissione derivano direttamente ed esclusivamente dall INGV e dal Dipartimento Protezione Civile. Nessuno dei Commissari ha avuto modo di conoscere i documenti presentati prima della riunione, salvo il Prof. Eva che ebbe modo di esaminare la documentazione prodotta da INGV in macchina con Selvaggi Stato di vulnerabilità del patrimonio edilizio de L Aquila, vedi studio Barberi e studio della Consulting Engeenering A riprova dell attenta disamina. Da quanto sin qui detto si evince che tutti i rappresentanti degli Enti locali presenti alla riunione avrebbero dovuto avere ben chiaro lo stato della vulnerabilità dell edificato de L Aquila, il livello di pericolosità, e degli eventuali danni che una forte scossa di terremoto poteva causare all abitato. Ma gli amministratori erano veramente a conoscenza di questi documenti fondamentali? Un fortissimo dubbio assale quando si ascolta la deposizione del 7/12/2011 del vice Prefetto Dott. Braga, in cui egli conferma che la sala operativa per l emergenza era stata allocata presso la Prefettura. Come mai egli non era a conoscenza del fatto che nel Rapporto Barberi l edifico in cui si trovava la Prefettura era considerato uno dei più vulnerabili in caso di scossa sismica. Non a caso il Vice Prefetto dichiara che: Dopo la scossa del 30 marzo, o meglio in occasione della scossa, nel Palazzo di Governo, sede della Prefettura, si crearono alcune lesioni superficiali, però comunque erano ben visibili, tanto che la Prefettura fu visitata successivamente Ciò significa inequivocabilmente che il Vice Prefetto non era a conoscenza del rapporto Barberi ma non solo c è da chiedersi come mai i responsabili di Protezione Civile comunali, provinciali e regionali non hanno fatto presente questo piccolo problema che automaticamente avrebbe dovuto inibire l uso della Prefettura come sede di una Sala Operativa o di un COM? Da ciò si arguisce che non sono gli scienziati, come asserito dal PM Picuti a nascondere i documenti, ma piuttosto sono le istituzioni a farlo. 10. La riunione Definito a priori che l attività di studio della pericolosità sismica e le analisi di sismicità si basano esclusivamente su dati di eventi già avvenuti e che, come vedremo in seguito, non esistono fenomeni che possano essere definiti a priori (almeno allo stato delle conoscenze attuali) quali precursori di (grandi) terremoti, la Commissione viene chiamata a riunirsi con un obiettivo perfettamente conforme allo stato ed alla prassi della scienza sismologica: fornire tutte le informazioni disponibili sull attività sismica delle ultime settimane (Comunicato del DPC pag.41 della requisitoria). Ugualmente conforme il testo della convocazione che accenna, senza denominarlo come tale, ad un Ordine del Giorno. Si parla, infatti di una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla 18

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