FILIPPO RIMINI I CERTIFICATES
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1 FILIPPO RIMINI I CERTIFICATES Il Commerci@lista M O N O G R A F I E
2 Filippo Rimini, Biella Il Biella Proprietà letteraria e tecnica riservata Edito in Biella nel mese di settembre 2014 Direttore responsabile: Domenico Calvelli Commissione di Studio sulla Finanza Aziendale presso l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella 1
3 Definizione I certificates (fonte: Borsa Italiana) sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati che replicano, con o senza effetto leva, l andamento dell attività sottostante. Si distinguono i certificates senza effetto leva e i certificates con leva. I certificates senza effetto leva costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un alternativa all investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi: i certificates che replicano semplicemente la performance dell underlying (detti comunemente benchmark) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento) e i certificates che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato). I certificates con leva, detti anche leverage certificates, possono essere sia bull che bear. I bull leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l appunto bull) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo bull equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello strike price. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all investitore. 2
4 I bear leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l appunto bear) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo bear equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificate anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike), sia infruttifero. Questi strumenti, come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i bull che i bear vengono ricompresi nel segmento "leverage certificates" di SeDeX. Mentre i certificates con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i certificates senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio-lungo termine. Il valore dei certificates, sia con leva che senza leva, non dipende, a differenza dei covered warrant, dal trascorrere del tempo (time decay) e dalla volatilità del sottostante. Fanno chiaramente eccezione gli investment certificates classe b) a causa della componente opzionale accessoria che, come detto sopra, li caratterizza. 3
5 Fiscalità Per quanto attiene alla tassazione dei certificates, questi rappresentano una peculiare forma di contratto a termine: ovvero, i contratti a termine di tipo traslativo (da distinguersi dai contratti a termine di tipo differenziale, come ad esempio i cross currency swap o gli interest rate swap), essendo riconducibili ai rapporti da cui deriva l obbligo di ricevere o effettuare a termine pagamenti collegati all andamento di strumenti finanziari, valute estere, metalli preziosi o merci sottostanti. Ai fini fiscali, quindi, i certificates si possono ricondurre ai contratti derivati ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-quater) del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 (TUIR), e del Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n I proventi scaturenti dall operatività in derivati sono qualificati come reddito-entrata, caratteristica tipica della categoria dei redditi diversi ex art. 67 del TUIR, la cui produzione è contraddistinta dall aleatorietà, ovvero, frutto dell attività di negoziazione, nei quali l impegno del capitale, ove previsto, non comporta la certezza del risultato. Se l'investitore è residente in Italia ed è: a. una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale i certificates siano connessi; b. una società di persone o un'associazione di cui all'art. 5 del TUIR, che non svolga attività commerciale (con l'esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); c. un ente privato o pubblico, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; d. un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le plusvalenze derivanti dalla cessione o dalla liquidazione dei certificates sono soggetti ad un'imposta sostitutiva pari al 20% (26% sulle plusvalenze realizzate dal 1 luglio 2014). In tutti i casi succitati il percipiente può optare per i tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati: (1) Secondo il cosiddetto "regime della dichiarazione", che è il regime fiscale applicabile in via residuale ed in assenza di opzione per gli altri regimi impositivi, alle suddette tipologie di investitori, l imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle 4
6 eventuali minusvalenze realizzate, in relazione a tutte le vendite o i rimborsi dei certificates effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Tali investitori sono tenuti ad indicare le plusvalenze complessive - realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze - nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi. (2) In alternativa al regime della dichiarazione, i suddetti investitori possono optare per l'applicazione dell imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna vendita o liquidazione dei certificates, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato". Questo regime è applicabile a condizione che: a. i certificates siano depositati presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati; b. l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato sia tempestivamente esercitata dall'investitore, per mezzo di una comunicazione scritta effettuata all'intermediario presso cui i certificates sono depositati. Il depositario è responsabile per l'applicazione dell imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate a seguito di ciascuna cessione, trasferimento o liquidazione dei certificates, al netto delle eventuali minusvalenze. Il depositario è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all Amministrazione finanziaria, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dalla liquidazione dei certificates derivi una minusvalenza, tale minusvalenza può essere dedotta dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale. (3) Le plusvalenze realizzate dalle suddette categorie di investitori che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, compresi i certificates, ad un intermediario autorizzato, optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito", 5
7 sono incluse nel calcolo del risultato maturato della gestione. Sul risultato annuale di gestione è applicata un'imposta sostitutiva del 20% (26% sulle plusvalenze realizzate dal 1 luglio 2014), che deve essere prelevata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito, eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione, possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, non oltre il quarto. Ai fini del regime del risparmio gestito, l'investitore non è tenuto ad indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale. Quando l'investitore italiano è una società o un ente commerciale, o una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente alla quale i certificates siano connessi, le plusvalenze derivanti dai certificates stessi non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma devono concorrere a determinare il reddito imponibile dell'investitore stesso ai fini IRES. Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti dalla vendita o dalla liquidazione dei certificates non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che i certificates stessi (i) siano trasferiti in mercati regolamentati, o (ii) non siano detenuti in Italia. *** In conformità ad una differente interpretazione della vigente normativa fiscale, i certificates potrebbero essere considerati come titoli "atipici" ai sensi e per gli effetti dell Articolo 8 del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella Legge 25 novembre 1983, n Infatti l art. 8 del suddetto Decreto Legge afferma che: Per i titoli ed i certificati di cui all'articolo 5, nonché per i titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo immobiliari, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta è operata dai soggetti residenti incaricati che intervengono nel pagamento dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, nonché dalle società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 87 del predetto TUIR e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87. Nell'ipotesi di titoli o certificati ad emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nell'art. 6 e provvedere agli 6
8 adempimenti stabiliti nell'art. 7 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate. I pagamenti di importi di liquidazione, premi e gli altri proventi relativi ai certificates potranno essere assoggetti a ritenuta in Italia, con l aliquota del 27%. A partire dal 1 Gennaio 2012, in considerazione della riforma fiscale di cui al Decreto 138, anche qualora i certificates fossero considerati titoli atipici la tassazione è in misura pari al 20%. La menzionata ritenuta del 20% (26% sui proventi divenuti esigibili dal 1 luglio 2014) non si applica ai pagamenti effettuati al possessore dei certificates che non sia residente in Italia ed al possessore dei certificates residente in Italia che sia: (i) una società o altro ente commerciale (ivi compresa la stabile organizzazione in Italia di soggetti esteri); (ii) una società in nome collettivo, in accomandita semplice o ad esse assimilata; (iii) un ente privato o pubblico che svolga una attività commerciale. *** Le fattispecie impositive sopra menzionate comportano entrambe l imposizione ordinaria (nel caso di imprenditori individuali, società di persone, società di capitali ed enti commerciali) oppure una percentuale di tassazione del 26% (nel caso delle persone fisiche, società semplici e enti non commerciali). In quest ultimo caso, la differenza è riscontrabile nell applicazione di un imposta sostitutiva nel caso in cui si tratti nello specifico di contratti a termine di tipo traslativo rientranti nella definizione di contratti derivati ovvero l applicazione di una ritenuta a titolo d imposta nel caso di titoli atipici. Per una valutazione più approfondita del caso specifico sarebbe opportuna una analisi mirata degli strumenti finanziari in oggetto. 7
9 Indice Pag. 2 Pag. 4 Definizione Fiscalità 8
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