FILIAZIONE LE FONTI: Parma, 23 maggio 2011 LA FILIAZIONE E L ADOZIONE OGGI GLI EFFETTI DELLA CRISI DELLA COPPIA SUI FIGLI CASISTICA
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1 Parma, 23 maggio 2011 LA FILIAZIONE E L ADOZIONE OGGI GLI EFFETTI DELLA CRISI DELLA COPPIA SUI FIGLI CASISTICA Avv. Emanuella Uberti FILIAZIONE LE FONTI: Costituzione 1948 RD 262/42 (C.C.) libro I L. 151 del (modifica diritto di famiglia)
2 Art. 29 Costituzione Italiana La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell unità familiare. Art. 30 È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità.
3 LEGGI COMPLEMENTARI L. 898/1970: introduzione del divorzio L. 74/1987: modifica la disciplina del divorzio L. 54/2006: sull affidamento condiviso Codice Civile: libro I, titolo VII FILIAZIONE: LEGITTIMA (capo I) Sez. I: Dello stato di figlio legittimo Da art. 231 ad art. 235 Sez. II: Delle prove della filiazione legittima Da art. 236 ad art. 243 Sez. III: Dell azione di disconoscimento contestazione e reclamo di legittimità Da art. 244 ad art. 249
4 AZIONE DI DISCONOSCIMENTO Art. 235 c.c.: I CONIUGI NON HANNO COABITATO NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 300 ED IL 180 GIORNO PRIMA DELLA NASCITA; SE NELL INDICATO PERIODO IL MARITO ERA AFFETTO DA IMPOTENZA solo a procreare e non a congiungersi carnalmente; SE NELL INDICATO PERIOSO LA MOGLIE HA COMMESSO ADULTERIO, HA NASCOSTO LA GRAVIDANZA E LA NASCITA DEL FIGLIO *2006 AZIONE DISCONOSCIMENTO Art.244 c.c.: legittimati e termini MADRE - 6 MESI DALLA NASCITA MARITO - 1 ANNO DALLA NASCITA SE CONVIVENTE o DAL RITORNO SE NON CONVIVENTE FIGLIO - 1 ANNO DALLA MAGGIORE ETA
5 Cass.civ. n.2315 del Il marito che ha prestato consenso alla fecondazione assistita dell ovulo della moglie con seme di donatore ignoto, non ha legittimazione all azione di disconoscimento in relazione al bambino concepito per effetto di tale inseminazione. CONTESTAZIONE / RECLAMO Art. 248 c.c. esperibile da parte del genitore o da chiunque vi abbia interesse è azione imprescrittibile (può essere esperita in relazione alla supposizione di parto o alla sostituzione di neonato oppure con riferimento alla nullità del matrimonio idonea ad escludere lo stato di figlio legittimo - bigamia o incesto). Art. 249 c.c. spetta al figlio ed ai suoi successori, è imprescrittibile ed incide in senso acquisitivo
6 PROVE DELLA FILIAZIONE La filiazione legittima può essere provata, sostanzialmente, in due modi 1. Con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile (art. 236 c.c.) 2. Con il possesso continuativo dello stato di figlio legittimo se manca l'atto di nascita (art.237c.c.) Art. 237 c.c. Il possesso di stato scaturisce dalla necessaria dimostrazione di tre elementi: «Nomen»: aver sempre portato il cognome del padre; «Tractatus»: essere sempre stato trattato e ritenuto dal padre come un figlio; «Fama»: essere sempre stato considerato nei rapporti sociali e della famiglia come figlio.
7 FILIAZIONE: NATURALE E LEGITTIMAZIONE (capo II) SEZ. I: Della filiazione naturale 1: del riconoscimento dei figli naturali (Da art. 250 ad art. 268) 2: della dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (Da art. 269 ad art. 279) SEZ. II: Della legittimazione dei figli naturali (da art. 280 ad art. 290) IN ASSENZA DI MATRIMONIO La filiazione non si costituisce automaticamente ma per effetto di: un atto volontario del genitore: riconoscimento accertamento a opera del giudice: dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità
8 Riconoscimento ex art. 250 c.c. è l'atto con il quale uno od entrambi i genitori si attribuiscono la paternità o maternità di una data persona creando un rapporto giuridico con il figlio riconosciuto Legittimati: il padre, la madre o entrambi congiuntamente (anche se già uniti in matrimonio con un'altra persona all'epoca del concepimento) FORMA DEL RICONOSCIMENTO - Forma: A) nell'atto di nascita(art. 254 c.c.) B) con una successiva apposita dichiarazione resa: 1. all'ufficiale dello stato civile 2. al giudice tutelare 3. in un atto pubblico 4. in un testamento - Limiti: il riconoscimento ex art. 250 non può essere effettuato da genitori che non abbiano compiuto 16 anni Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto 16 anni non può essere fatto senza consenso dall'altro genitore che lo abbia già effettuato.
9 NATURA DELL ATTO Il RICONOSCIMENTO è atto giuridico unilaterale, discrezionale volontario e non recettizio (seppur il legislatore abbia dato ampio spazio alla volontà delle parti tanto da farlo sembrare negozio giuridico) EFFETTI DELL ATTO Si producono ex tunc, cioè sin dalla nascita del figlio Il genitore che l'ha effettuato assume tutti i diritti e doveri che ha nei confronti dei figli legittimi e da il cognome al figlio (se effettuato da entrambi i figlio prenderà il cognome del padre ex art. 262 c.c.) Creazione di rapporti di parentela solo tra genitore e figlio (art. 258 co. 1 c.c.) Equiparazione del figlio naturale al figlio legittimo per i diritti successione (salvo il diritto di commutazione previsto dall'art. 537 co. 3) Se il figlio naturale di uno dei coniugi è stato riconosciuto durante il matrimonio può essere inserito nella famiglia legittima (solo con il consenso dell'altro coniuge e degli altri figli legittimi se hanno compiuto i 16 anni ex art. 252 c.c.)
10 Dichiarazione giudiziale ex art. 269 c.c. LEGITTIMATI: il figlio i suoi discendenti entro due anni dalla morte se non aveva agito (art. 270 c.c.); il genitore che esercita la patria potestà il tutore previa autorizzazione del tribunale (art. 273 c.c.) L'azione è proposta nei confronti del presunto genitore o dei suoi eredi (art. 276 c.c.) Caso «Andrea» Figlia nata fuori dal matrimonio Il presunto padre non la riconosce La madre ricorre al Tribunale dei Minorenni di Bologna ai sensi dell art. 269 c.c. La madre dimostra la relazione intercorsa con il presunto padre a mezzo di fotografie, epistole amorose e documenti vari Il Giudice dispone CTU ematica (DNA) ed il convenuto - pur non opponendosi ad essa omette di sottoporsi all esame
11 Il Tribunale così decideva: il comportamento del padre rappresenta un argomento di prova valido e sicuramente contrario al convenuto stesso, valutabile ai sensi dell art. 116 co. 2 c.p.c., che unito ai documenti prodotti ed alle ammissioni rese dal medesimo convenuto in udienza, attesta la fondatezza della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità avanzata dalla ricorrente P.Q.M. dichiara Andrea figlia naturale di X Legittimazione (art. 280 e ss.) per successivo matrimonio dei genitori del figlio naturale per provvedimento giurisdizionale La pronuncia sulla legittimazione produce gli stessi effetti della legittimazione per successivo matrimonio, ma gli effetti decorreranno dalla data del provvedimento e solo nei riguardi del genitore cui legittimazione è stata concessa (art. 290 c.c.)
12 ADOZIONE A) SOGGETTI MAGGIORENNI B) SOGGETTI MINORENNI FONTI Codice Civile: dall art. 291 all art. 314 Titolo VIII capo I: dell adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti; Titolo VIII capo II: delle forme dell azione di persone maggiori di età] Legge 431/1967: integra gli articoli del c.c. sull adozione e l affido Legge 184/1983 sui minori (modificata da legge 149/2001)
13 ADOZIONE DEI MINORI Legge 184 del 4 maggio 1983 [TITOLO I principi generali ] Titolo II: dell adozione Capo I: diposizioni generali; Capo II: della dichiarazione di adottabilità; Capo III: dell affidamento pre-adottivo; Capo IV: della dichiarazione di adozione. ADOZIONE INTERNAZIONALE Art. 29 e ss. L. 184 /1983
14 Titolo III: adozione internazionale Capo I: dell adozione di minori stranieri Capo II: dell espatrio di minori a scopo di adozione Titolo IV: adozione in casi particolari - Effetti e forma EFFETTI DELLA CRISI DEL MATRIMONIO SUI FIGLI
15 Art. 147 c.c.: doveri verso i figli Art. 155 c.c.: provvedimenti riguardo ai figli Art. 155-bis c.c.: affidamento ad un solo genitore e opposizione all affidamento condiviso Art. 155-ter c.c.: revisione delle disposizioni concernenti l affidamento dei figli Come modificati dalla legge 54 del 8 febbraio 2006 Artt. 6 e 12-sexies della legge n. 898 del 1 dicembre 1970 Art. 155 c.c. Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale
16 In base alla nuova norma la REGOLA è che: la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere assunte di comune accordo dai coniugi, sempre tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli IN CASO DI DISACCORDO - l'art. 155 codice civile stabilisce che il giudice valuti prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori («favor» per l affidamento condiviso) Tale valutazione del giudice deve ritenersi pure necessaria, tanto che il successivo art. 155-bis prevede l'obbligo di motivare il provvedimento che dispone l'affidamento ad uno solo dei genitori
17 LONTANANZA Corte di Cassazione, ord. 2 dicembre 2010 n : l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (artt. 155 co. 2, e 155-quater co. 2 c.c.) Caso «Rada» Madre Moldava e padre Italiano Separazione giudiziale La madre chiede affidamento condiviso Il padre si oppone e chiede l esclusivo in proprio favore adducendo che la madre si reca 6 mesi all anno a Chisinau dalla propria famiglia recando seco la figlia minore L avvocato della madre cita l ord. Cass. 2 dicembre 2010 e ottiene affidamento condiviso
18 CASO «TWINS» Separazione giudiziale prima dell anno 2006 con affidamento esclusivo alla madre e trasferimento all estero del padre per lavoro Divorzio nel il padre tornato da mesi in Italia chiede affidamento condiviso La madre si oppone adducendo che il padre non si era curato molto dei figli fino ad allora I figli (15 anni) dichiarano agli assistenti sociali di voler passare più tempo con papà Il Presidente, letta la relazione degli assistenti sociali ritenuto che per la tutela degli interessi dei minori l affidamento debba essere condiviso emette ordinanza continua La madre non si rassegna e reclama la decisione al Collegio Il Collegio conferma i provvedimenti provvisori del Presidente del Tribunale Gli avvocati convocano le parti con un mediatore familiare affinché ragionino in punto alle esigenze dei figli e li portano a sottoscrivere accordo consensuale sia sull affidamento (tipo e termini) che sul mantenimento dei minori
19 MANTENIMENTO L'art. 155 co. 4 c.c. stabilisce che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità FIGLI MAGGIORENNI L obbligo di mantenimento è legato all età e alla non autonomia economica dei figli. Cass. civ. n del : permane l obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne anche se questi si sposa e finché non raggiunga l indipendenza economica Cass. civ. n. 18 del : l assegno di mantenimento in favore del figlio va versato anche quando l attività di lavoro precaria svolta da quest ultimo non comporti la di lui indipendenza economica
20 Avvertenza: Le sentenze appena citate costituiscono mero materiale didattico e non devono essere intese come un velato invito a dormire sugli allori rivolto ai maggiorenni non lavoratori presenti in sala Parma 23 maggio 2011
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