PROGETTO PROTETTO CASA

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1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (ed. Ottobre 2011) POLIZZA COLLETTIVA n. 5373/02 PROGETTO PROTETTO CASA DEFINIZIONI: Anno Assicurativo: periodo continuativo di 12 mesi in cui l assicurazione è efficace, il primo dei quali inizia alle ore della Data di Decorrenza. Aderente: titolare di finanziamento stipulato con Findomestic Banca S.p.A., che abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e a cui siano state consegnate da Findomestic Banca S.p.A le Condizioni di Assicurazione. Assicurato: soggetto aderente alle coperture assicurative offerte ai sensi di Polizza, il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicuratore/Compagnia: Cardif Assurances Risques Divers S.A., Rappresentanza generale per l Italia, corrente in Milano, Via Tolmezzo n. 15, iscritta al Reg. Imprese di Milano ed avente P.IVA n , autorizzata all esercizio delle assicurazioni con D.M. del , iscritta nell Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I Collaboratori Domestici: prestatori di lavoro assunti dall Assicurato in forza di un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano ed addetti al funzionamento della vita familiare od alla convivenza familiarmente strutturata di cui è parte l Assicurato medesimo. Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una determinata specie e categoria, rari o curiosi. Contenuto: l insieme dei beni mobili e non ancorati al Fabbricato, di proprietà dell Assicurato o di terzi, posti nel Fabbricato ed aventi un uso domestico e/o personale, e più precisamente: 1) mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e personale, compresa attrezzatura per attività del tempo libero, nonché mobilio, arredamento e dotazioni dell ufficio o dello studio professionale eventualmente annesso; 2) oggetti pregiati: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, statue ed altri oggetti d arte, orologi non in metallo prezioso, servizi d argenteria, oggetti d argento per arredamento, Collezioni non di oggetti preziosi; 3) oggetti preziosi: gioielli, oggetti d oro, di platino e d argento o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate, anche se costituenti Collezioni; Valori; 4) lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature radiotelericetrasmittenti, impianti quali quelli del gas, luce, acqua e telefono di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall Assicurato, suscettibili o no di essere considerati immobili per natura o per destinazione, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti. Restano in ogni caso esclusi dall assicurazione i veicoli a motore. Contraente: Findomestic Banca S.p.A., Via Jacopo da Diacceto, 48 - Villa Giulia Firenze che stipula le Polizze per conto dei propri clienti e, in qualità di intermediario di assicurazione iscritto alla sezione D del Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 e art. 4 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, propone l'adesione alle coperture su incarico della Compagnia. Data di Decorrenza: giorno di erogazione del finanziamento da parte della Contraente. Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricato: l intero immobile o la porzione di immobile indicato nel Modulo di Adesione (in ogni caso ubicato in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano) e tutte le relative opere murarie e di finitura ivi compresi: fissi, infissi, opere di fondazione ed interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione o comunque al servizio dell immobile; dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di un abitazione - compresa l attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi; recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati; ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, antenne radiotelericetrasmittenti nonché affreschi e statue non aventi valore artistico. Il Fabbricato contiene i beni assicurati ai sensi di Polizza e costituisce, come anche dichiarato dall Aderente nel Modulo di Adesione, dimora abituale dello stesso Aderente. Franchigia: importo fino alla cui concorrenza, per ciascun Sinistro, il danno resta in ogni caso a carico dell Assicurato. Fulmine: fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica. Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Implosione: repentino cedimento di apparecchiature, serbatoi o contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna. Pagina 1 di 11

2 Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma. Incombustibilità: la proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno. Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall Assicuratore in base alle Condizioni di Assicurazione. Isvap: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Lastre: tutte le lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale o orizzontale, appartenenti al Fabbricato o contenute in esso. Luci: aperture, con o senza vetro, presenti nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande o inferriate), che consentono il passaggio di luce o aria oppure anche semplicemente la visione esterna. Massimale: importo indicato nelle Condizioni di Assicurazione fino alla cui concorrenza, per ciascun Sinistro e per ciascun Anno Assicurativo, l Assicuratore della civile responsabilità garantisce la Prestazione assicurativa ai fini del risarcimento del danneggiato. Modulo di Adesione: documento da sottoscrivere ai fini dell accesso alle coperture assicurative offerte dall Assicuratore. Parti: Contraente, Aderente/Assicurato e Assicuratore. Polizza: la polizza collettiva n. 5373/02 sottoscritta tra l Assicuratore e la Contraente, di cui le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante. Premio: la somma dovuta all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione con la quale la Compagnia rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art Codice Civile. Pertanto il danno sarà indennizzato entro i limiti della Somma Assicurata, con l applicazione di eventuali ulteriori e più stringenti limiti, Scoperti e Franchigie. Rapina: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Scoperto: somma contrattualmente stabilita che costituisce la parte dell ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell Assicurato, espressa in percentuale. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio. Serramenti: manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento o di protezione. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. Somma Assicurata: importo indicato nelle Condizioni di Assicurazione fino alla cui concorrenza, per ciascun Sinistro e per ciascuna Anno Assicurativo, i danni diretti subiti dai beni assicurati per gli eventi previsti in Polizza possono essere indennizzati. Tetto: l insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici. Titoli di Credito: i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni circolari, gli assegni postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili. Valori: denaro, Titoli di Credito ed ogni carta rappresentante un valore. Pagina 2 di 11

3 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Operatività della Polizza L importo della Prestazione assicurativa non potrà in ogni caso superare, per ogni Anno Assicurativo, le Somme Assicurate ed i Massimali previsti dalle Condizioni di Assicurazione, fatto salvo quando previsto dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle Norme che Regolano le Garanzie e le Condizioni di Assicurazione. Art. 2 Premio dell assicurazione Il Premio relativo all iniziale durata della copertura, variabile da 1 a 5 anni a scelta dell Aderente, è unico, anticipato ed incluso nel capitale finanziato e il pagamento avverrà con le stesse modalità previste per la restituzione del finanziamento. Il suo ammontare dipende dalla durata della copertura inizialmente prescelta ed è indicato sul Modulo di Adesione; si intende comprensivo dell imposta di assicurazione. Il Premio relativo alle annualità successive all iniziale periodo di copertura prescelto dall Aderente, è annuale, anticipato ed il suo pagamento, per espressa autorizzazione dell assicurato nel Modulo di Adesione, avverrà con i medesimi mezzi di pagamento utilizzati per il pagamento del Premio relativo all iniziale durata della copertura. Il suo ammontare è indicato sul Modulo di Adesione e si intende comprensivo dell imposta di assicurazione. Art. 3 Decorrenza, durata, e cessazione delle garanzie L assicurazione decorre dalle ore della Data di Decorrenza. La copertura assicurativa avrà una durata iniziale variabile da 1 a 5 anni, in base a quanto scelto dall Assicurato. Tale durata viene specificata nel Modulo di Adesione e non è modificabile in corso di garanzia. Alla scadenza del periodo prescelto dall Assicurato, la copertura si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta. La disdetta potrà essere effettuata dall Assicurato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi a Cardif Assurances Risques Divers S.A. Rappresentanza Generale per l Italia, almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo prescelto, ovvero delle successive scadenze annuali. La Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di disdetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all indirizzo indicato dall Assicurato sul Modulo di Adesione almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo prescelto dall Assicurato, ovvero delle successive scadenze annuali. La copertura assicurativa ha in ogni caso termine, con esclusione di qualsiasi rinnovo: alla prima scadenza successiva alla cessazione della Polizza stipulata tra la Compagnia e la Contraente; con effetto immediato, a seguito di mancato versamento del primo Premio anticipato; relativamente ai rinnovi taciti annuali, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del Premio senza che il Premio sia stato versato. Limitatamente alla copertura assicurativa denominata Responsabilità civile della committenza lavori, l assicurazione decorre dalle ore della Data di Decorrenza e termina alla scadenza del primo Anno Assicurativo. Tale copertura assicurativa, indipendentemente dalla durata prescelta per le altre coperture, dura dunque un anno senza possibilità di proroga o di rinnovo. Art. 4 Diritto di recesso dell Aderente L Aderente può recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione all Aderente, per il tramite della Contraente, del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. La Compagnia potrà trattenere dall importo dovuto anche le spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto come quantificate nel Modulo di adesione. Art. 5 Esclusioni Ferme le specifiche esclusioni indicate nelle Norme che Regolano le Garanzie e le Condizioni di Assicurazione con riferimento alle singole coperture assicurative, la Compagnia non è tenuta a fornire Prestazioni o liquidare Indennizzi per tutti i Sinistri: 1) verificatisi in conseguenza di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, inondazione, allagamento, alluvione, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, mareggiata, marea e penetrazione di acqua marina, franamento, assestamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, gelo, umidità, stillicidio; 2) verificatisi in conseguenza di guerra dichiarata e non, guerra civile, occupazione militare e non militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, serrata, sequestro, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che l Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 3) verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 4) dolo dell Assicurato. 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4 Art. 6 Ispezione dei beni assicurati La Compagnia ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l Assicurato ha l obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 8 Altre assicurazioni La Contraente o l Assicurato sono esonerati dall obbligo di comunicare per iscritto alla Compagnia l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tale eventualità riamane comunque fermo l obbligo per l Assicurato, in caso di Sinistro di darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del Codice Civile. L omissione dolosa può consentire alla Compagnia di non corrispondere l Indennizzo. Art. 9 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche della Polizza devono essere provate per iscritto. Art. 10 Variazione del Premio e delle condizioni di assicurazione La Compagnia si riserva il diritto di variare le condizioni di assicurazione e/o l importo del Premio dell assicurazione per giustificato motivo e, segnatamente, qualora venga accertato l andamento tecnico negativo della Polizza in esito alla valutazione dei dati statistici di riferimento. Le variazioni di premio potranno essere applicate solo in relazione agli Anni Assicurativi successivi all iniziale periodo di copertura prescelto dall Aderente. La Compagnia comunicherà all Aderente l esercizio di tale diritto ed i termini della modifica con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza del periodo di copertura. L Aderente che non accetti la variazione ha la facoltà di recedere dalla copertura con comunicazione da inviarsi alla Compagnia almeno 30 (trenta) giorni prima della data di efficacia della stessa variazione a mezzo lettera raccomandata AR. In tal caso, l assicurazione cessa con effetto dalla fine del periodo di assicurazione per il quale il Premio è stato pagato. In ogni caso, prestando la propria adesione alle coperture assicurative l Aderente ha concordato che a fronte della comunicazione di variazione dell importo del Premio o delle condizioni di assicurazione il proprio silenzio sia considerato come assenso alla variazione stessa. Art. 11 Aggravamento del rischio L Aderente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C.. Art. 12 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo, l Aderente o la Compagnia possono recedere dall assicurazione dandone preavviso all altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dall Aderente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Compagnia ha efficacia dopo trenta giorni dalla ricezione della comunicazione stessa. In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa all Aderente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. Il pagamento o la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altra iniziativa delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso. Art. 13 Oneri Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli Indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell Aderente anche se il relativo pagamento sia stato anticipato da altre Parti. Art. 14 Legge che regola la polizza e giurisdizione La legge applicabile alla Polizza è quella italiana; per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Art. 15 Beneficiari delle Prestazioni L Assicuratore e la Contraente hanno stipulato l assicurazione per conto, ai sensi dell art del Codice Civile, in forma di Polizza collettiva, in favore dei clienti della Contraente. Beneficiario delle Prestazioni liquidate in base alle garanzie dirette è l Assicurato. Gli importi liquidati in base alla garanzie denominate Ricorso Terzi e Responsabilità civile committenza lavori sono egualmente prestati a vantaggio dell Assicurato, che viene tenuto indenne per quanto sia tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile ai sensi di legge. Art. 16 Periodo di prescrizione Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all'art del Codice Civile. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. Pagina 4 di 11

5 Art. 17 Reclami RECLAMI ALL IMPRESA Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o all Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, al seguente recapito: Cardif Assurances Risques Divers S.A Rappresentanza Generale per l Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, 15 Palazzo D Milano - n fax indirizzo reclami@cardif.com Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'isvap - Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all ISVAP sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all Impresa nonché dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. RECLAMI ALL ISVAP I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all ISVAP al recapito sopraindicato. Il reclamo inviato all ISVAP deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: il nome, cognome e domicilio del reclamante; l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato; la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l Autorità giudiziaria. In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: direttamente all Autorità di vigilanza/sistema competente del Paese dello Stato membro in cui ha sede legale l impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile sul sito: all ISVAP che provvede all inoltro alla suddetta Autorità/sistema, dandone notizia al reclamante. Art. 18 Comunicazioni Fatto salvo quanto specificato nel precedente art. 17 Reclami, tutte le comunicazioni da parte dell Aderente alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif Gestione Linea Persone - Via Tolmezzo 15 - Palazzo D Milano, fax n Eventuali comunicazioni da parte dell Assicuratore saranno indirizzate all ultimo domicilio comunicato dall Aderente. Art. 19 Tutela dati - informativa ai sensi dell art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell Aderente (di seguito l Interessato ), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l instaurazione o l esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati sensibili il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto dell Interessato. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. All interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta catena assicurativa (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi Titolari, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia Responsabili dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all estero, anche al di fuori dell UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati. Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per ottenere ulteriori informazioni e per l esercizio dei diritti di cui all art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a: Cardif Assurances Risques Divers S.A.- Rappresentanza Generale per l Italia, in persona del Rappresentante Generale per l Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo n. 15 Palazzo D, Milano; privacy_it@cardif.com Pagina 5 di 11

6 NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEZIONE I - INCENDIO E GARANZIE COMPLEMENTARI Art. 20 INCENDIO E ALTRI RISCHI La Compagnia si obbliga a indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono e nella forma a Primo Rischio Assoluto i danni materiali e diretti causati al Contenuto da: 1) Incendio; 2) Fulmine; 3) Esplosione o Scoppio; 4) Implosione; 5) caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi; 6) onda sonica provocata da aeromobili e simili; 7) caduta di meteoriti e di altri corpi celesti; 8) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d acqua; 9) sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell ambito di 20 metri da essi; 10) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte o di pertinenza del Fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini; 11) caduta di ascensori e montacarichi; 12) guasti cagionati per ordine dell Autorità o causati dall Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l Incendio o altro evento assicurato, indennizzabili a termini di polizza; Art. 21 DANNI DA ACQUA La Compagnia si obbliga ad indennizzare nei limiti ed alle condizioni che seguono e nella forma a Primo Rischio Assoluto i danni materiali e diretti causati al Contenuto da spargimento d acqua conseguente alla rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici, in ogni caso al servizio del Fabbricato, nonché al rigurgito e traboccamento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento di gronde e pluviali a seguito di intasamento dovuto a grandine e neve. La garanzia è prestata fino a concorrenza della Somma Assicurata di Euro ,00 (Ventimila/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo. La garanzia viene prestata con l applicazione di una Franchigia di Euro 100,00 per Sinistro. La garanzia non opera per i danni derivanti: a) da umidità e stillicidio; b) da gelo; c) dalla rottura di apparecchi elettrodomestici. La garanzia in ogni caso non comprende i costi di ricerca, ripristino e riparazione del guasto. Art. 22 ROTTURA DI LASTRE La Compagnia si obbliga rimborsare, nei limiti ed alle condizioni che seguono e nella forma a Primo Rischio Assoluto, le spese sostenute dall Assicurato in caso di rottura delle Lastre per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, ivi compresi i costi di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e/o danno indiretto. La garanzia è prestata fino a concorrenza della Somma Assicurata di Euro 500,00 (Cinquecento/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo. La garanzia non opera per i danni: a) derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione; b) verificatisi in occasione di: traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano l impiego di operai; lavori sulle Lastre stesse e/o relativi supporti; crollo dell immobile o distacco di parti di esso; c) a lucernari o a Lastre aventi valore storico e artistico; d) estetici, che non compromettano la funzionalità delle Lastre. Art. 23 FENOMENO ELETTRICO La Compagnia si obbliga a indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono e nella forma Primo Rischio Assoluto i danni causati ai beni elettrici o elettronici facenti parte del Contenuto, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, comprese le conseguenze dell azione del Fulmine e dell elettricità atmosferica. La garanzia è prestata alla fino a concorrenza della Somma Assicurata di Euro 2.500,00 (Duemilacinquecento/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo, e con l applicazione di una Franchigia di Euro 100,00 (Cento/00=) per Sinistro. Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) causati da usura o da carenza di manutenzione; b) verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova; c) dovuti a difetti noti all Assicurato all atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore. Pagina 6 di 11

7 Art. 24 EVENTI ATMOSFERICI La Compagnia si obbliga a indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono e nella forma a Primo Rischio Assoluto, i danni causati al Contenuto da eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, trombe d aria, grandine, vento e cose da esso trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati e non, ed inoltre a condizione che il danno sia occasionato da rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra. Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; b) da gelo, neve, valanghe e spostamenti d aria da queste ultime provocati; c) da cedimento o franamento del terreno; d) causati a tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno e a cose mobili poste all aperto su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati; e) subiti da giardini e parchi privati. Art. 25 RICORSO TERZI La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato, nei limiti ed alle condizioni che seguono e fino a concorrenza del Massimale di Euro ,00 (Cinquantamila/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni, materiali e diretti, alle cose di terzi - che non abbia in consegna, custodia o che detenga a qualsiasi titolo - causati da un Sinistro indennizzabile a termini della garanzia Incendio ed altri rischi. Non sono considerati terzi, ai fini della presente garanzia: 1) le persone la cui responsabilità è coperta dall assicurazione; 2) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell Assicurato o le persone conviventi con l Assicurato, nonché eventuali Collaboratori Domestici presenti al momento del Sinistro; 3) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; 4) le società le quali rispetto all Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificate come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell art del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime. Art. 26 ESCLUSIONI E SOMME ASSICURATE Le coperture prestate in forza della presente Sezione Incendio e garanzie complementari non comprendono in ogni caso i danni: 1) da atti vandalici di scritte o di imbrattamento di muri; 2) da nevicate (salvo quanto previsto dall art. 21 Danni da acqua ); 3) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l assicurazione; Le coperture prestate in forza della presente Sezione Incendio e garanzie complementari, non comprendono altresì lo smarrimento o il Furto dei beni facenti parte del Contenuto avvenuti in occasione degli eventi in essa garantiti. Le garanzie relative agli Artt. 20 (Incendio e altri rischi), 21 (Danni da acqua) e 24 (Eventi Atmosferici) della presente Sezione sono prestate complessivamente fino alla concorrenza della Somma Assicurata di Euro ,00 (Ventimila/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo e con un sottolimite per il denaro di Euro 1.500,00. (Millecinquecento/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo. Art. 27 CARATTERISTICHE ED USO DEL FABBRICATO Le coperture previste dalla presente Sezione Incendio e garanzie complementari vengono prestate a condizione che il Fabbricato, contenente i beni assicurati, sia costruito in materiale avente caratteristiche di Incombustibilità e si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione. Tuttavia i Solai e la struttura portante del Tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo. È consentito non considerare: le caratteristiche costruttive di una sola porzione di Fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell area coperta dal Fabbricato stesso; i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali Incombustibili, purché non usati per strutture portanti; i soppalchi costruiti con materiali combustibili. Il Fabbricato contenente i beni assicurati deve essere ubicato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. Esso viene indicato nel Modulo di Adesione. Come anche dichiarato dall Aderente nello stesso Modulo di Adesione, il Fabbricato costituisce dimora abituale dello stesso Aderente. L assicurazione può avere ad oggetto il Contenuto di immobili o porzioni di immobile, (ivi comprese eventuali quote spettanti delle parti comuni), che siano adibiti a civile abitazione, anche con eventuale studio professionale annesso e intercomunicante che non valga a mutarne la destinazione abitativa principale. Nel caso di garanzia costituita da porzione di immobile, l intero immobile deve essere adibito per non meno di due terzi ad uso di civile abitazione, uffici e studi professionali. Inoltre, nell'area circostante/limitrofa (20 metri) all'immobile o porzione di immobile, non devono essere presenti siti industriali e/o depositi commerciali che accidentalmente potrebbero provocare danni al bene oggetto delle copertura assicurativa. Art. 28 DOLO E COLPA GRAVE La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dagli eventi per i quali è prestata l assicurazione anche se avvenuti con: 1) colpa, anche grave, dell Assicurato e dei familiari con esso conviventi; sono in ogni caso escluse le ipotesi di dolo salvo quanto previsto sub punto 2); 2) dolo e colpa grave dei soggetti dei quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge. Pagina 7 di 11

8 SEZIONE II - FURTO E RAPINA Art. 29 FURTO E RAPINA La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni che seguono e nella forma a Primo Rischio Assoluto si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti al Contenuto derivati da: 1) Furto all interno del Fabbricato indicato sul Modulo di Adesione, a condizione che l autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi in uno dei seguenti modi: a) violandone le difese esterne e/o i mezzi di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, rimozione, uso di grimaldelli o di arnesi simili o praticando aperture o brecce nei soffitti, pareti o pavimenti; ovvero attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del solo vetro retrostante; b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in modo clandestino, purché l asportazione della refurtiva sia poi avvenuta con mezzi di chiusura operanti all insaputa dell Assicurato. 2) Rapina all interno del Fabbricato. La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l Assicurato, i suoi familiari, i suoi dipendenti o i suoi ospiti vengano costretti a consegnare, all interno dei locali del Fabbricato, i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone. Le garanzie operano solo a condizione che il Fabbricato costituisca la dimora abituale dell Assicurato. Sono parificati ai danni da Furto e Rapina anche i danni: 1) causati al Contenuto per commettere o tentare di commettere il Furto o la Rapina; 2) da atti vandalici sul Contenuto e i guasti arrecati al Fabbricato contenente le cose assicurate, cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina, tentati o consumati. La presente estensione di garanzia opera con il limite di Euro 300,00 (Trecento/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo. Sono in ogni caso esclusi i Furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le Luci di Serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. La garanzia per Furto e Rapina è prestata alla fino a concorrenza della Somma Assicurata di Euro 3.000,00 (Tremila/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo. Le garanzie sono inoltre operanti: 1) in caso di Furto, operato con le modalità sopra elencate, e Rapina di: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero, sportiva e non, posti nelle dipendenze di pertinenza dell abitazione in locali non comunicanti con la medesima, sempre che ad uso esclusivo dell Assicurato e dei suoi familiari conviventi, con il massimo indennizzo di Euro 250,00 (Duecentocinquanta/00=) per singolo oggetto; 2) per il denaro con il massimo indennizzo di Euro 300,00 (Trecento/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo. Art. 30 ESCLUSIONI Sono esclusi dall Assicurazione i danni: 1) agli oggetti preziosi: gioielli, oggetti d oro, di platino e d argento o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate, anche se costituenti Collezioni; Valori ad eccezione del denaro; 2) commessi o agevolati con dolo o colpa grave: da persone che abitano con l Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; da persone delle cui azioni l Assicurato deve rispondere; da incaricati della custodia delle chiavi, della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono; da persone legate all Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; 3) causati ai beni assicurati da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dall autore del Sinistro; 4) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45 giorno, se i locali del Fabbricato rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; Art. 31 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DEI LOCALI Le coperture previste dalla presente Sezione Furto e Rapina sono prestate a condizione che i locali del Fabbricato siano costruiti in muratura e che ogni apertura verso l esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da mezzi di protezione e chiusura quali robusti Serramenti di legno, materia plastica rigida, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento, che siano chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall interno oppure protetti da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse Luci con le seguenti caratteristiche: - se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e lato minore non superiore a 18 cm; - se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Qualora l autore del Furto si sia introdotto nei locali: - forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori rispetto a quelle sopra indicate o attraverso Luci aventi caratteristiche difformi da quelle sopra indicate, la Compagnia corrisponderà l importo liquidato a termini di Polizza dopo aver detratto uno Scoperto del 20%. - attraverso porte, finestre e portefinestre quando non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura e nel Fabbricato assicurato vi sia presenza di una o più persone, la Compagnia corrisponderà l importo liquidato a termini di Polizza dopo aver detratto uno Scoperto del 10%; - forzando mezzi di protezione e di chiusura o attraverso Luci con caratteristiche conformi rispetto a quelle sopraindicate, la Compagnia corrisponderà l importo liquidato a termini di Polizza anche in presenza di altre aperture protette da mezzi di protezione e chiusura e/o aventi Luci con caratteristiche difformi a quanto sopra disciplinato. Pagina 8 di 11

9 SEZIONE III - RESPONSABILITÀ CIVILE COMMITTENZA LAVORI Art. 32 RC COMMITTENZA La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato, nei limiti ed alle condizioni che seguono, e fino a concorrenza del Massimale di Euro ,00 (Cinquantamila/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo, di quanto questi siano tenuti a corrispondere a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni, materiali e diretti, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali del Fabbricato, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori e quelli verificatisi quando i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione non siano stati affidati ad imprese che svolgano tale attività come principale. L assicurazione si estende, nei medesimi termini e condizioni, anche all ipotesi di civile responsabilità dei familiari conviventi dell Assicurato. L assicurazione si estende altresì, con il sottolimite di Euro ,00 (Venticinquemila/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo e con l applicazione di uno Scoperto pari al 10% dell importo risarcibile per ogni Sinistro, anche ai danni a cose e animali di terzi derivanti da: - inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo; - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. La copertura assicurativa di cui alla presente Sezione Responsabilità civile committenza lavori decorre dalle ore della Data di Decorrenza e termina alla scadenza del primo Anno Assicurativo. Tale copertura assicurativa, indipendentemente dalla durata prescelta per le altre coperture, dura dunque un anno senza possibilità di proroga o di rinnovo. Art. 33 ESCLUSIONI Sono esclusi dalla presente garanzia i danni: 1) da Furto; 2) derivanti dalla proprietà di locali e dei relativi impianti fissi; 3) alle cose che l Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti, quali gli impianti di gas, luce, acqua o telefono, posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione o somministrazione dei citati servizi; 4) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate e/o sulle quali si eseguono i lavori; 5) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, se pure in parte, dall asbesto o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura. Sono, inoltre, in ogni caso esclusi tutti gli interventi anche parziali, riguardanti fondamenta, strutture portanti, Solai e coperture del Tetto. Art. 34 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi ai fini della presente garanzia: 1) le persone la cui responsabilità è coperta dall assicurazione; 2) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell Assicurato o le persone conviventi con l Assicurato, nonché eventuali Collaboratori Domestici presenti al momento del Sinistro; 3) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; 4) le società le quali rispetto all Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificate come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell art del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime. NORME GENERALI IN CASO DI SINISTRO Art. 35 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di Sinistro l Assicurato/Aderente deve: 1) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell Assicuratore nei limiti di quanto previsto ai sensi dell art del Codice Civile; 2) darne avviso alla Compagnia, il più presto possibile e comunque entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell art del Codice Civile; 3) in presenza di più polizze sottoscritte per il medesimo rischio con più assicuratori, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del Codice Civile. L avviso di sinistro, di cui al punto 2) che precede, dovrà essere inviato in forma scritta a Back Office Protezione Gestione Sinistri Via Tolmezzo, Milano. Il relativo modulo potrà essere recuperato telefonando al numero verde Servizio Clienti , attraverso il quale potrà altresì chiedere informazioni relative alle modalità di avviso e denuncia (lunedì-venerdì dalle ore ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00), oppure scaricandolo dal sito internet L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo ai sensi dell art del Codice Civile. L Assicurato/Aderente deve altresì: 1) predisporre, entro 10 giorni dalla data del Sinistro o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, dichiarazione scritta da trasmettere alla Compagnia in cui si precisi, in particolare, il luogo, il giorno e le circostanze dell evento dannoso, oltre alle cause presunte del Pagina 9 di 11

10 Sinistro e l importo approssimativo del danno. Su richiesta della Compagnia, e comunque sempre in caso di Incendio, Furto, Rapina o Sinistro presumibilmente doloso, l Assicurato dovrà presentare analoga dichiarazione dall Autorità Giudiziaria, inviando copia alla Compagnia di tale denuncia; 2) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Compagnia non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui; 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, precisando qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, mettendo a disposizione la documentazione probatoria in suo possesso, quale ad esempio conti, fatture, ricevute, fotografie, e qualsiasi altro documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; 4) relativamente ai titoli di credito, denunciare il fatto al debitore ed esperire la procedura di ammortamento, qualora consentita per legge. Le comunicazioni scritte alla Compagnia devono essere fatte ai sensi dell art. 18 Comunicazioni. Art. 36 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO L Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del Sinistro, decade da ogni diritto all Indennizzo. Art. 37 VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno è concordato mediante accordo diretto tra la Compagnia, o persona da questa incaricata, e l Assicurato, o persona da lui designata, ovvero, quando una delle Parti lo richieda, mediante periti nominati uno dalla Compagnia e l altro dall Assicurato, con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se la Compagnia o l Assicurato non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad iniziativa della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle dell eventuale terzo perito sono ripartite a metà. Art. 38 MANDATO DEI PERITI I periti devono: 1) indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; 3) verificare se la Contraente o l Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all Art. 35 Obblighi in caso di Sinistro ; 4) verificare l esistenza, la qualità, la quantità ed il valore al momento del Sinistro delle cose assicurate; 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità di legge. Art. 39 DETERMINAZIONE DEL DANNO La determinazione del danno viene eseguita a valore a nuovo, stimando per i beni distrutti, danneggiati e/o sottratti, il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove, uguali o equivalenti (per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità), al netto del valore ottenibile dai recuperi. Qualora il bene sia danneggiato il danno sarà invece pari alle spese di riparazione. Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al costo di rimpiazzo. L Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero Indennizzo purché il rimpiazzo e/o la riparazione del Contenuto avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia. Diversamente, qualora ciò non avvenga, la Compagnia limita l Indennizzo delle cose al valore allo stato d uso al momento del Sinistro, ottenuto deducendo, dal valore a nuovo come sopra descritto, un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di vetustà, al grado di conservazione/manutenzione, all uso e/o destinazione, alla qualità e funzionalità, nonché ad ogni altra circostanza influente e concomitante. In ogni caso agli effetti dell Indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun bene, un importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d uso. Dal calcolo degli Indennizzi è sempre escluso ogni valore di affezione, artistico, scientifico o commerciale e comunque diverso dagli evidenziati costi di riparazione, rimpiazzo o ricostruzione. Pagina 10 di 11

11 Per le Collezioni, la Compagnia indennizzerà, in caso di danno parziale, soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, distrutti o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Collezione o delle rispettive parti illese. Relativamente ai Titoli di Credito, si stabilisce che: 1) la Compagnia non pagherà l importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze; 2) l Assicurato deve restituire alla Compagnia l Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i Titoli di Credito siano divenuti inefficaci; 3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda gli effetti cambiari, in particolare, rimane stabilito che l Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l esercizio dell azione cambiaria. Art. 40 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sui medesimi beni e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, qualora la somma complessiva degli Indennizzi, autonomamente calcolati con le singole assicurazioni, escluso dal conteggio l Indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente, superi l ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Nel caso di operatività di garanzie previste nella presente Assicurazione, ma non prestate nelle suddette altre assicurazioni, l Indennizzo sarà a carico del presente contratto in conformità alle norme dell Art. 39 Determinazione del danno. Art. 41 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dall Aderente e dalla Compagnia. Spetta in particolare all Aderente compiere gli atti necessari all accertamento e alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L Indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art. 42 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 43 RECUPERO DEI BENI RUBATI Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l Assicurato deve darne comunicazione alla Compagnia appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se il danno è stato indennizzato integralmente. Se il danno è stato indennizzato parzialmente, il valore delle cose recuperate sarà ripartito tra l Assicurato e la Compagnia in proporzione tra l Indennizzo ed il valore dei beni. È facoltà dell Assicurato trattenere i beni recuperati restituendo alla Compagnia l importo riscosso a titolo d Indennizzo. Art. 44 COPERTURA ASSICURATIVA RICORSO TERZI e RESPONSABILITÀ CIVILE COMMITTENTI - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA L Assicurato/Aderente deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili e penali promosse contro di lui, facendo pervenire ogni atto o istanza a lui ritualmente notificata entro 5 giorni dalla notifica, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro. Inoltre, l Assicurato/Aderente deve segnalare alla Compagnia qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento. La Compagnia avrà facoltà di assumere, fino quando ne ha interesse, la direzione della causa e la difesa dell'assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all Assicurato stesso. L Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. La Compagnia ha diritto di rivalersi sull Assicurato del pregiudizio derivatole dall inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Pagina 11 di 11

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