MARCONI L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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1 Provvedimento n ( C3742 ) GRUPPO CECCHI GORI/CINEMA MARCONI L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 1999; SENTITO il Relatore Professor Giuseppe Tesauro; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in forza del quale, nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato realizzato nell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione; VISTO l'articolo 13 della legge 1 marzo 1994, n. 153, in base al quale devono essere preventivamente comunicate all'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge n. 287/90, qualora attraverso le stesse si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle città capozona della distribuzione cinematografica, una quota di mercato superiore al 25% del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTI gli atti del procedimento C3601, a conclusione del quale, in data 2 dicembre 1999, è stata irrogata una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, alle società Cecchi Gori Distribuzione Srl e Cecchi Gori Cinema Firenze Srl, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva, disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e dall'articolo 13 della legge 1 marzo 1994, n. 153, delle operazioni di acquisizione del controllo dei cinema Adriano e Manzoni; VISTI gli atti acquisiti dal procedimento I363, avviato in data 13 ottobre 1999, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti dell'associazione Nazionale Esercenti Cinematografici, della Federazione Italiana Distributori-Editori Audiovisivi e Multimediali e dell'unione Nazionale delle Imprese Industriali e di Distribuzione Multimediale, di Twentieth Century Fox Italia Spa, di Cecchi Gori Distribuzione Srl, di United International Pictures Srl, di Medusa Film Spa, di Warner Bros Italia Spa, di Columbia Tristar Film Italia Srl, di Buena Vista International Italia Srl, di Filmauro Srl e di tutti gli esercenti che operano sul territorio nazionale e che hanno avuto rapporti contrattuali con i distributori, nei quali il noleggio di uno o più film di successo viene subordinato al noleggio di una serie di film minori; nonché di tutti gli esercenti che operano sulla piazza di Roma e che hanno goduto delle condizioni di esclusiva; VISTO l'atto pervenuto in data 1 settembre 1999, con il quale le società Medusa Film Spa e Cinema 5 Gestione Spa hanno comunicato l'acquisizione di una sala cinematografica nella città di Firenze (procedimento C3655), nonché le informazioni successivamente pervenute in data 7 ottobre 1999 da parte della società Medusa Spa; VISTA la propria delibera del 2 dicembre 1999, con la quale è stato avviato un procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 nei confronti delle società Cecchi Gori Cinema Firenze Srl e Safin Cinematografica Spa, per inottemperanza

2 all'obbligo di comunicazione preventiva, disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e dall'articolo 13 della legge 1 marzo 1994, n. 153, dell'operazione di acquisizione del controllo del cinema Marconi nella città di Firenze; SENTITI in data 11 febbraio 2000 il rappresentante legale delle società Safin cinematografica Spa e Cecchi Gori Cinema Firenze Srl; VISTE le memorie delle società Safin cinematografica Spa e Cecchi Gori Cinema Firenze Srl, pervenute in data 21 febbraio 2000; RITENUTA la propria competenza; CONSIDERATO quanto segue; I. Le parti 1. Safin Cinematografica Spa è una società controllata da Cecchi Gori Holding Srl che gestisce e programma direttamente sale cinematografiche. 2. Cecchi Gori Cinema Firenze Srl è una società, controllata da Safin Cinematografica Spa che gestisce e programma sale cinematografiche. II. Le risultanze istruttorie a) gli elementi documentali 3. Nella fase preistruttoria del procedimento C3601, avviato in data 16 luglio 1999 nei confronti delle società Cecchi Gori Group Fin. Ma.Vi. Srl, Cecchi Gori Distribuzione Srl e Cecchi Gori Cinema Firenze Srl, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di acquisizione del controllo dei cinema Adriano e Manzoni, il gruppo Cecchi Gori ha dichiarato di programmare e gestire nella città di Firenze le seguenti sale: CG Firenze, Ariston, Della Compagnia, Eolo, Fiamma, Manzoni e Principe 1, specificando altresì di non detenere sale cinematografiche programmate ma non gestite e di non gestire sale che non siano contestualmente programmate. Nel corso del medesimo procedimento, la società M.B. Cinema Srl ha affermato che il cinema Marconi è gestito dalla stessa società ed è programmato dalla società Giglio Cinematografica Srl, controllata dal signor Poggi Tuttavia, nel corso degli accertamenti ispettivi svolti in data 21 ottobre 1999 nell'ambito del procedimento I363, avviato in data 13 luglio 1999, sono stati acquisiti alcuni documenti dai quali risulta che il cinema Marconi è gestito e programmato, sin dalla fine del 1995, dalla società Safin Cinematografica Spa anche tramite la propria controllata, la società Cecchi Gori Cinema Firenze Srl. 5. In particolare, diverse lettere inviate dal signor Poggi al programmatore delle sale facenti capo alla Safin Cinematografica, includono sempre nell'elenco delle sale appartenenti al circuito Cecchi Gori anche il Marconi 3. In tali lettere il Signor Poggi comunica la programmazione prevista nei cinema del circuito Cecchi Gori di Firenze, tra i quali figura anche il Marconi, chiedendo "come al solito" "l'indispensabile ok" al programmatore della Safin 4. Anche la Cecchi Gori Cinema Firenze Srl in alcuni fax inviati a tale programmatore, nel comunicare le chiusure estive delle proprie sale, include nell'elenco il cinema Marconi 5. 1 Informazioni pervenute da Cecchi Gori Cinema Firenze S.r.l. in data 19 maggio e 24 giugno I soci della MB Cinema S.r.l. sono Federica e Mario Bartolelli, figli del signor Sergio Bartolelli, che detiene lo 0,05% di Cecchi Gori Group Media Holding e riveste alcune cariche nell Associazione Fiorentina Calcio S.p.A.. 3 Lettere del 30 novembre 1995, 27 marzo 1996, 23 aprile 1998 e 29 aprile 1998 (doc. 7, 5,10,9, acquisti nel corso dell ispezione presso la Safin Cinematografica). 4 Doc. 10 acquisito presso la Safin cinematografica S.p.A. 5 Lettere del 10 luglio 1996, del 1 luglio 1997 (doc. 6 e 11 acquisiti nel corso dell ispezione presso la Safin Cinematografica). 2

3 6. Inoltre, dai documenti acquisiti emerge che le società di distribuzione si rivolgono direttamente alla Safin Cinematografica Spa per la programmazione del cinema Marconi. Ciò emerge dal fax, con allegato il contratto di noleggio relativo alla programmazione del film Pocahontas nel cinema Marconi, che la Buena Vista International, in data 23 novembre 1995, ha inviato al programmatore delle sale facenti capo alla Safin Cinematografica, "con preghiera di ritornarcelo firmato" A questo va aggiunto che nelle informazioni fornite nella comunicazione del 1 settembre 1999, Medusa Spa, uno dei principali operatori sulla piazza di Firenze, ha incluso nelle quote di mercato del circuito Cecchi Gori anche il cinema Marconi, attribuendo, quindi, la programmazione della sala allo stesso. 8. Da ultimo, i documenti acquisiti evidenziano che la Safin Cinematografica Spa, anche attraverso la propria controllata Cecchi Gori Cinema Firenze Srl, svolge di fatto anche la gestione della sala. Al riguardo, si osserva che quanto meno fino alla fine del 1998 il cinema Marconi riportava il marchio Cecchi Gori, che caratterizza tutte le sale gestite e programmate dal circuito 7. La ditta di forniture e posa di poltrone, poi, scrive alla Safin Cinematografica Spa per confermare la data di consegna e dell'inizio delle operazioni di montaggio presso il cinema Marconi 8. Inoltre, la Direzione Commerciale della società Iberia, in data 27 novembre 1997, ha richiesto agli uffici della amministrazione della Safin Cinematografica l'affitto della sala cinematografica Marconi per la proiezione di un film, chiedendo alla società di indicare l'indirizzo a cui desiderava fosse effettuato il pagamento. Al riguardo gli uffici della Safin Cinematografica Spa specificano che il pagamento deve essere effettuato alla società M.B. Cinema Srl e che "copia del bonifico, dovrà essere rimesso entro [...] presso i nostri uffici di Roma in via Valadier n. 42 [...]" 9. Infine, l'anec Toscana, in data 2 febbraio 1998, in un prospetto "Multisale e Multiplex" inviato all'anec nazionale attribuisce la gestione del cinema Marconi a Cecchi Gori Cinema Firenze Srl 10. b) L'assetto dell'esercizio cinematografico nella città di Firenze 9. I documenti acquisiti attestano che, almeno dal 24 ottobre 1995, la società Safin Cinematografica Spa, anche attraverso la propria controllata Cecchi Gori Cinema Firenze Srl, ha assunto la gestione e, dal 23 novembre 1995, la programmazione del cinema Marconi. Pertanto, ai fini della verifica dell'esistenza dell'obbligo di comunicazione preventiva di tale operazione rileva il numero delle sale controllate dal gruppo Cecchi Gori sul mercato rilevante, ovvero sul mercato dell'esercizio cinematografico di prima visione di Firenze, il giorno 24 ottobre 1995 (ovvero nella prima data di cui si hanno elementi in relazione all'assunzione della gestione del gruppo Cecchi Gori sul cinema Marconi) e il giorno 23 novembre 1995 (ovvero nella prima data di cui si hanno elementi in relazione all'assunzione della programmazione del gruppo Cecchi Gori sul cinema Marconi), nonché il fatturato realizzato sul mercato rilevante dal complesso di tali sale nell'anno solare precedente l'acquisizione, ovvero il Sia in data 24 ottobre 1995, che in data 23 novembre 1995 le sale appartenenti al circuito facente capo al gruppo Cecchi Gori erano pari a 10 (Ariston, Astra, Astra 2, Della Compagnia, Eolo, Excelsior, Fiamma, Gambrinus, Odeon e Principe). Gli esercizi di prima visione nella città di Firenze nelle medesime date erano 22. Le 10 sale controllate dal gruppo Cecchi Gori nell'anno 1994 avevano realizzato un fatturato pari a lire , mentre il fatturato complessivamente realizzato in quell'anno dall'esercizio cinematografico di prima visione di Firenze era pari a lire Con l'acquisizione del cinema Marconi il gruppo Cecchi Gori veniva a detenere una quota pari al 50% del numero delle sale attive di prima visione e al 58% del fatturato da queste realizzato nel Doc. 13 acquisito nel corso dell ispezione presso la Safin Cinematografica. 7 Informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza in data 23 luglio 1998 nella fase preistruttoria del procedimento C/ Doc. 8 acquisito nel corso dell ispezione presso la Safin Cinematografica, lettera del 24 ottobre Doc. 68 acquisito nel corso dell ispezione presso la Cecchi Gori Distribuzione S.r.l.. 10 Doc. 50 acquisito nel corso dell ispezione presso l ANEC Toscana. 11 Il cinema Marconi non compare tra quelli attivi nell anno 1994 e pertanto non può essere attribuito ad esso alcun fatturato. 3

4 III. Le argomentazioni delle parti 12. Il rappresentante legale delle parti, che sono state convocate dall'autorità in un'audizione che si è tenuta l'11 febbraio 2000, ha sostenuto che "per quanto riguarda la ricostruzione fattuale presente nella contestazione non ho al momento elementi per contestare i fatti che mi sono stati esposti. In termini di diritto, invece mi riservo di presentare eventuali memorie. " Il rappresentante legale ha specificato che l'impossibilità di esprimere una documentata contestazione della ricostruzione dell'autorità è stata determinata dal breve termine di preavviso con cui è stata convocata l'audizione. 13. In data 21 febbraio 2000 sono pervenute la memorie della società Safin Cinematografica Spa e Cecchi Gori Cinema Firenze Srl. Le due società hanno in via pregiudiziale contestato che l'acquisizione e l'uso nel presente procedimento dei documenti acquisiti nel corso del distinto procedimento I363, contrasterebbe con l'articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 217/98, in quanto lo scopo degli accertamenti ispettivi nel corso del quale sono stati acquisiti i documenti era quello di verificare l'esistenza di violazioni all'articolo 2 della legge n. 287/ Nel merito, la società Safin Cinematografica ha contestato la detenzione del controllo di fatto della programmazione e gestione della Safin cinematografica del cinema Marconi. Al riguardo, la Safin Cinematografica sostiene che non può costituire una prova del controllo la lettera inviata dalla Buena Vista alla Safin avente ad oggetto la stipulazione del contratto di noleggio del film Pocahontas. Tale contratto, infatti, a differenza di quanto riportato nella lettera, è stato firmato dalla M.B. Cinema e solo successivamente è stato inviato agli uffici della Cecchi Gori di Roma con la finalità di agevolare la consegna del contratto stesso al responsabile della Buena Vista. 15. Né possono essere tratti elementi di prova dalle informazioni fornite dalla società Medusa che, essendo il principale concorrente della Cecchi Gori, manca di obiettività. Nella denegata ipotesi in cui l'autorità volesse sostenere l'esistenza di un controllo di fatto della programmazione del Cinema Marconi da parte del gruppo Cecchi Gori si potrebbe, tutt'al più ricollegare tale programmazione alla società Cecchi Gori Cinema Firenze, in quanto tale società per "competenza territoriale", programma i cinema di Firenze che appartengono al Gruppo. D'altra parte il motivo dell'invio a Roma delle lettere del Signor Poggi e della Cecchi Gori Cinema Firenze è dovuto al fatto che il Presidente della Cecchi Gori Cinema Firenze, il Ragionier Luigi Barone vive e lavora stabilmente a Roma, e quindi è più facilmente reperibile presso gli uffici di Roma. 16. Inoltre, la Safin contesta di aver assunto la gestione del cinema Marconi. Al riguardo, la società ha prodotto alcuni documenti, tra cui la fattura e la copia dell'assegno bancario, per dimostrare che il pagamento della fornitura delle poltrone è stato effettuato dalla M.B. Cinema Srl 17. La società Cecchi Gori Cinema Firenze Srl, dal canto suo, dopo aver contestato anch'essa in via pregiudiziale l'acquisizione e l'uso di alcuni documenti nel presente procedimento ha nel merito contestato l'assunzione della gestione del cinema Marconi. Al riguardo la società sostiene che l'attribuzione del marchio CG, potrebbe essere indice del possesso della programmazione e non della gestione, dal momento che tale interesse è riconducibile in capo al programmatore. Inoltre, la società contesta anche l'assunzione di fatto della programmazione, in quanto "se è pur vero che sono sempre intercorsi tra la M.B. cinema e la Cecchi Gori Cinema Firenze vari rapporti commerciali nel settore cinematografico, anche in considerazione del carattere non esclusivo del rapporto con la Giglio cinematografica, non si reputa che essi siano stati tali da configurare l'esistenza di un controllo di fatto della programmazione del cinema Marconi". 18. La società Cecchi Gori Cinema Firenze Srl sostiene, inoltre, che non possa costituire una prova di tale controllo di fatto il documento dell'anec Toscana che si riferisce ad una società non esistente, ovvero la Cecchi Gori Cinema Srl., e che anche ammettendo che il documento si riferisse alla Cecchi Gori Cinema Firenze Srl. nello stesso non vengono chiariti i motivi in base ai quali è stata raggiunta tale conclusione, circostanza che avrebbe reso necessario una specifica audizione. Inoltre, come già sostenuto dalla Safin, anche la Cecchi Gori Cinema Firenze non ritiene che possa essere miglior prova la dichiarazione del principale concorrente di Cecchi Gori. 4

5 19. In ogni caso, le società Safin e Cecchi Gori Cinema Firenze ritengono non sussistenti i presupposti per determinare l'esistenza di un obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 287/90. In primo luogo le parti contestano il difetto d'istruttoria relativamente all'eventuale superamento da parte del gruppo Cecchi Gori del 25% del fatturato della distribuzione cinematografica. In via subordinata, le parti contestano la violazione dell'articolo 13 della legge n. 153/94 e il conseguente difetto d'istruttoria. In particolare le parti non condividono l'interpretazione secondo la quale l'articolo 13 della legge n. 153/94 si riferirebbe alle sale di prima visione. Tale interpretazione contrasta con il dato normativo, richiamato dalla stessa Autorità, previsto dal rubricato articolo 2, comma 10 della legge n. 153/94, il quale recita "Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico". 20. Infine, le parti non ritengono sussistenti i presupposti per l'irrogazione di una sanzione, in quanto con riferimento all'assunzione della gestione del cinema Marconi, a fronte della lettura della norma e della prassi dell'autorità, non avrebbero avuto alcun indizio per poter prevedere il presunto obbligo di comunicazione. IV. Valutazione delle risultanze istruttorie 21. Dalla documentazione acquisita sono emerse circostanze fattuali che dimostrano che, benché formalmente la gestione del cinema Marconi sia attribuita alla società M.B. Cinema Srl e la programmazione alla società Giglio Cinematografica Srl, di fatto, lo svolgimento di tali attività viene effettuato dalla società Safin Cinematografica Spa, anche tramite la propria controllata Cecchi Gori Cinema Firenze Srl 22. In relazione alla contestazione avanzata pregiudizialmente dalle società Cecchi Gori Cinema Firenze Srl e Safin Cinematografica Spa circa l'acquisizione e l'uso dei documenti del procedimento I363, si osserva che i fatti messi in evidenza da tale documentazione, ed in particolare l'inclusione del cinema Marconi da parte del Signor Poggi nell'elenco dei cinema del circuito Cecchi Gori di Firenze, non sono stati contestati dalle parti. È, quindi, del tutto irrilevante ed ininfluente ogni altra considerazione circa la documentazione e la sua provenienza; i citati documenti, peraltro, sono stati legittimamente acquisiti nell'ambito del procedimento I363, concernente il mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico. Né la circostanza che tale documentazione sia stata utilizzata per contestare violazioni delle norme poste a tutela della concorrenza ulteriori e diverse da quelle contestate nel procedimento I363 ha ostacolato l'esercizio dei diritti di difesa delle parti del presente procedimento, le quali hanno avuto pieno accesso a tutta la documentazione agli atti dello stesso. 23. Lo svolgimento della programmazione da parte della società Safin Cinematografica Spa è attestato da diverse lettere nelle quali il Signor Poggi scrivendo al programmatore della Safin cinematografica include il cinema Marconi tra le sale appartenenti al circuito Cecchi Gori. La Safin ha escluso che ciò rappresenti una prova a suo carico dell'assunzione della programmazione del cinema Marconi, ritenendo che tutt'al più si potrebbe ricollegare la programmazione alla Cecchi Gori Cinema Firenze, giustificando l'invio di tali lettere presso i propri uffici con il fatto che il Presidente della Cecchi Gori Cinema Firenze è più facilmente reperibile a Roma. 24. La motivazione addotta dalla Safin per giustificare l'invio delle lettere da parte del Signor Poggi presso i propri uffici è palesemente contraddetta dalla circostanza che tali lettere sono indirizzate al programmatore della Safin cinematografica e non al Presidente della Cecchi Gori Cinema Firenze Srl. In ogni caso il Presidente della Cecchi Gori Cinema Firenze è anche amministratore unico della Safin cinematografica. Pertanto, anche se le lettere fossero state indirizzate a quest'ultimo, ma così non era, ciò non avrebbe dimostrato una responsabilità della Cecchi Gori Cinema Firenze Srl piuttosto che della Safin cinematografica Spa. Peraltro, le parti non hanno né contestato, né giustificato il contenuto delle lettere inviate dal Signor Poggi al programmatore della Safin cinematografica, nelle quali non solo il Signor Poggi includeva il cinema Marconi nell'elenco dei cinema del circuito Cecchi Gori di Firenze, ma chiedeva al programmatore della Safin la sua indispensabile conferma per la programmazione che era stata concordata per le vie brevi. 25. Lo svolgimento della programmazione da parte della società Safin Cinematografica Spa è inoltre attestato dal contratto di noleggio del cinema Marconi inviato dalla Buena Vista al programmatore delle sale facenti capo alla Safin Cinematografica affinché lo restituisse firmato. Secondo la Safin, a differenza di 5

6 quanto riportato nella lettera, il contratto è stato firmato dalla M.B. Cinema e solo successivamente è stato inviato agli uffici della Cecchi Gori di Roma con la finalità di agevolare la consegna del contratto stesso al responsabile della Buena Vista. A riprova di ciò la Safin ha inviato un documento composto di un foglio di accompagnamento fax inviato il 23 novembre 1995 da M.B. Cinema al programmatore della Safin avente ad oggetto il contratto Buena Vista, nonché di un contratto Buena Vista per il film Pocahontas per la programmazione del 24 novembre 1995 intestato ad M.B. Cinema Srl e firmato da quest'ultima. Al riguardo si obbietta che il documento inviato a riprova di ciò è diverso e chiaramente successivo a quello a disposizione dell'autorità, che è composto di un foglio di accompagnamento fax inviato da Buena Vista al programmatore Safin, con la precisazione allo stesso programmatore di rinviarlo firmato e di un contratto di programmazione Buena Vista per il film Pocahontas per la programmazione del 24 novembre 1995 con l'intestazione e la firma in bianco. Pertanto, non è sostenibile che la Safin abbia ricevuto solo successivamente il contratto firmato dalla M.B. Cinema per agevolarne il passaggio alla Buena Vista, dal momento che il documento in possesso dell'autorità inviato al programmatore della Safin è certamente precedente alla firma del contratto stesso. Di conseguenza, il documento inviato dalla parte non solo non smentisce affatto quello a disposizione dell'autorità, dal quale si evince che è la Safin che viene contattata direttamente dalla Buena Vista per prendere visione del contratto di noleggio, ma evidenzia che la Safin ha ricevuto il contratto di programmazione sia prima che M.B Cinema lo firmasse a suo nome, sia dopo. 26. Per quanto riguarda la circostanza che anche Medusa attribuisce la programmazione del Cinema Marconi al gruppo Cecchi Gori, anche volendo accogliere l'obiezione delle parti circa la presunta non obiettività di un concorrente, va evidenziato che la circostanza si inserisce in un contesto di elementi probatori, descritti in precedenza, molto ampi e non rappresenta certo l'elemento fondamentale e unico su cui l'autorità ha basato l'accertamento dell'esistenza del controllo di fatto del cinema Marconi. 27. Inoltre, la documentazione attesta che la società Safin Cinematografica Spa, anche tramite la società Cecchi Gori Cinema Firenze Srl, di fatto cura anche la gestione del cinema Marconi. In particolare: a) la sala riportava il marchio Cecchi Gori. Al riguardo l'obiezione sollevata dalla Cecchi Gori Cinema Firenze, secondo cui l'attribuzione del marchio CG, potrebbe essere indice del possesso della programmazione e non della gestione, non è influente, dal momento che ai fini dell'acquisizione del controllo rilevano sia l'assunzione della programmazione che della gestione. Peraltro, la circostanza rileva anche ai fini della dimostrazione di un controllo di fatto nella gestione del cinema Marconi, in quanto, quando la sala riportava il marchio Cecchi Gori, tutte le altre sale gestite e programmate dal circuito riportavano il medesimo marchio. Pertanto, l'apposizione del marchio anche sulla sala Marconi conferma che, analogamente alle altre che riportavano detto marchio, si trattava di una sala sia gestita che programmata dal circuito Cecchi Gori; b) i terzi ritengono che tale sala sia gestita dal circuito Cecchi Gori, come attesta il prospetto inviato dall'anec Toscana all'anec Nazionale nel quale il gestore del cinema Marconi è individuato nella società Cecchi Gori Cinema Firenze Srl. L'obiezione della società Cecchi Gori Cinema Firenze che pone in dubbio il riferimento alla propria società sulla base del fatto che nel prospetto è indicata la società "Cecchi Gori Cinema Srl" piuttosto che la Cecchi Gori Cinema Firenze Srl non può essere accolta. La circostanza che nel caso di specie la società fosse indicata in modo abbreviato è confermata dal fatto che nello stesso modo è individuata anche con riferimento alla gestione delle altre multisala (Eolo, Fiamma, Firenze, Principe) gestite dalla società Cecchi Gori Cinema Firenze Srl; c) i terzi, anche per i rapporti di gestione della sala si rivolgono di fatto direttamente alla Safin Cinematografica Spa, come attesta la comunicazione inviata a questa società dalla ditta che rifornisce le poltrone nonché la richiesta di affitto della sala da parte della società Iberia inoltrata alla Safin. Né i documenti prodotti dalla società Safin Cinematografica attestanti che il pagamento della fornitura di poltrone è stato poi materialmente effettuato dalla società M.B. Cinema Srl sono idonei a confutare tale circostanza. Tali documenti infatti non giustificano in alcun modo per quali motivi tali soggetti si rivolgono alla Safin cinematografica e non direttamente alla M.B. Cinema e confermano il ruolo solo formale rivestito da questa società nella gestione del cinema. 28. Tutto ciò evidenzia che di fatto la società Safin Cinematografica Spa, anche attraverso la società Cecchi Gori Cinema Firenze Srl, esercita un'influenza determinante nell'attività di programmazione e gestione del cinema Marconi, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 287/90. 6

7 29. Le attività di programmazione e gestione di una sala cinematografica costituiscono elementi essenziali dell'esercizio cinematografico, integrando specifiche ipotesi di controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 287/ Con le 10 sale già controllate e l'acquisizione del controllo del Marconi, il gruppo Cecchi Gori, al momento del perfezionamento dell'operazione veniva a detenere una quota pari al 50% del numero delle sale di prima visione, mentre il fatturato realizzato dal complesso delle sale controllate, misurato nell'anno 1994, ammontava al 58,9%. 31. Per quanto concerne il presunto mancato accertamento del superamento della quota del 25% del fatturato della distribuzione cinematografica da parte delle società acquirenti, si rileva che il termine "distribuzione cinematografica" di cui all'articolo 13 della legge n. 153/94 si riferisce non all'attività di distribuzione in senso stretto ovvero allo sfruttamento commerciale dei diritti cinematografici dei film, bensì a una nozione più ampia che comprende lo sfruttamento in sala degli stessi. Sulla base di questa interpretazione, che è stata adottata dall'autorità nei precedenti provvedimenti concernenti l'applicazione della legge n. 153/94, è stato accertato che, con l'acquisizione del controllo del Cinema Marconi, gli incassi realizzati dal complesso delle sale controllate dal Gruppo Cecchi Gori nella città di Firenze superavano di gran lunga la quota del 25% stabilità dalla legge n. 153/ In ordine alla contestazione circa l'individuazione, da parte dell'autorità, delle sole sale di prima visione quale mercato rilevante ai fini dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13 della legge n. 153/94, va osservato quanto segue. Le quote di mercato di cui alla legge 153/94, fungono da punto di riferimento per una presunzione iuris et de iure di irrilevanza delle operazioni di concentrazione nel mercato rilevante inferiori alle soglie previste. Nel caso di specie, quindi, riferire le quote rilevanti ai fini della comunicazione a un mercato diverso da quello in cui vengono valutate le operazioni di concentrazione sarebbe illogico e incoerente con la ratio della norma, secondo cui è da ritenere che nel settore del cinema non sono soggette all'obbligo di comunicazione solo quelle operazioni realizzate sul mercato rilevante per le quali, non superando le quote fissate, sussiste la presunzione che non possano incidere in modo sensibile sullo stesso. In ogni caso, il complesso delle sale cinematografiche di una città su cui le parti ritengono debbano essere misurate le quote, non rappresenta un mercato, in quanto comprende sale che offrono tipologie di prodotti le cui caratteristiche le rendono scarsamente sostituibili tra di loro, mentre il mercato rilevante comprende tutti i beni e servizi che sono intercambiabili o sostituibili dal consumatore. 33. Infine, in relazione all'obiezione delle parti circa la non sussistenza dei presupposti per l'irrogazione di una sanzione, in quanto con riferimento all'assunzione della gestione del cinema, a fronte della lettura della norma e della prassi dell'autorità, non avrebbero avuto alcun indizio per poter prevedere il presunto obbligo di comunicazione, va osservato che tale circostanza nel caso di specie è del tutto ininfluente, atteso che la società Safin Cinematografica Spa ha assunto di fatto sia la gestione che la programmazione del Cinema Marconi. V. Valutazione della concentrazione a) il mercato rilevante 34. Il mercato rilevante del prodotto è costituito dall'attività di esercizio di sale cinematografiche di prima visione. Il mercato geografico ha dimensioni locali, in ragione della ridotta distanza che il consumatore è disposto a percorrere per assistere alla proiezione di un prodotto cinematografico. Pertanto, il mercato rilevante, ai fini delle presenti operazioni, corrisponde all'attività di esercizio di sale cinematografiche di prima visione svolta nella città di Firenze Tabella 1-Quote di mercato dei principali operatori nella città di Firenze nella stagione Principali operatori Quote (%) Quote (%) Quote (%) incassi esercizi schermi Cecchi Gori 32,8 34,6 41 7

8 Cinema 5 37,4 19,2 17,5 Atelier 15,5 19, Come emerge dalla tabella 1, il gruppo Cecchi Gori detiene attualmente una quota di mercato pari al 32,8% in termini di incassi, al 34,6% in termini di esercizi e al 41% in termini di sale. b) effetti dell'operazione 36. Come già evidenziato nel provvedimento C3601 Gruppo Cecchi Gori/Cinema Firenze (provv. n del 2 dicembre 1999, pubblicato sul Boll. 48/99) alla cui valutazione si rinvia, in quanto comprensiva anche del Cinema Marconi, il mercato dell'esercizio cinematografico di Firenze è caratterizzato da un'elevata concentrazione. Infatti, come emerge dalla tabella 1, i due principali operatori detengono attualmente oltre il 50% degli esercizi, quasi il 60% delle sale e oltre il 70% degli incassi. La situazione attuale, tuttavia, sotto il profilo concorrenziale risulta migliorata rispetto a come si presentava solo pochi anni fa, nella quale la posizione del circuito Cecchi Gori non era contrastata da nessun operatore. 37. In particolare, la quota di mercato del circuito Cecchi Gori, benché sia tutt'oggi elevata soprattutto in termini di sale, nel corso del tempo ha subito un decremento significativo, sia in termini di incassi che di sale e di esercizi. A fronte di ciò, Cinema 5, il principale concorrente del circuito Cecchi Gori nel mercato rilevante, ha incrementato costantemente la propria quota in termini di incassi, superando quella del circuito Cecchi Gori e dimostrando di essere un efficace concorrente. CONSIDERATO che le circostanze descritte, in quanto hanno comportato l'acquisizione del controllo di una impresa, costituiscono una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90 e dell'articolo 13 della legge n. 153/94; CONSIDERATO che, in seguito all'operazione di acquisizione del controllo del cinema Marconi, il gruppo Cecchi Gori, tramite la società Safin Cinematografica Spa, è venuto a detenere o a controllare una quota superiore al 25% del fatturato della distribuzione cinematografica nella città di Firenze e, contemporaneamente, del numero di sale cinematografiche ivi in attività e che, pertanto, l'operazione sopraindividuata era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e dall'articolo 13 della legge n. 153/94; CONSIDERATO che l'operazione in esame non è stata comunicata preventivamente, ai sensi dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e dell'articolo 13 della legge n. 153/94 e che, pertanto, l'autorità, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 può infliggere alle imprese sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione; CONSIDERATO che la mancata comunicazione preventiva dell'operazione di concentrazione non può essere ricondotta a un errore di diritto scusabile in base ad una diligente lettura della norma e alla costante interpretazione fornitane dall'autorità; RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 nei confronti della società Safin Cinematografica Spa per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva dell'operazione di acquisizione del controllo del Cinema Marconi; CONSIDERATO in ordine alla quantificazione della sanzione prevista per l'omessa comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, tenuto conto dell'articolo 11 della legge n. 689/81, che: a) per quanto riguarda la gravità della violazione, sotto il profilo oggettivo, la concentrazione non ha determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; b) sotto il profilo soggettivo, il gruppo Cecchi Gori, a cui la società Safin Cinematografica appartiene, non poteva non essere a conoscenza di tali requisiti, essendo già stato assoggettato a un altro procedimento ai sensi dell'articolo 19, comma 2, per omessa comunicazione dell'acquisizione di sale cinematografiche nella 8

9 città di Roma (caso C1737, Cecchi Gori/Cinema Roma, provv. n. 2768, deliberato in data 26 gennaio 1995, pubblicato sul Boll. 4/95); c) per quanto riguarda il comportamento tenuto dell'impresa nel corso del procedimento, la Safin Cinematografica Spa dal 1995, anno in cui ha acquisito il controllo del cinema, non ha provveduto a comunicare, neppure tardivamente, l'operazione in esame; d) per quanto riguarda infine le caratteristiche soggettive dell'impresa con particolare riguardo alle sue condizioni economiche, si osserva che Safin cinematografica Spa ha realizzato nel 1998 un fatturato netto di lire ed ha conseguito una perdita pari a lire ; RITENUTI pertanto sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, a carico della società Safin cinematografica Spa, nella misura dello 0,2% del fatturato, corrispondente a lire ; RITENUTO, con riferimento alla valutazione dell'impatto concorrenziale dell'operazione in esame che la stessa non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; ORDINA a Safin cinematografica Spa di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di lire (cinquantamilionisettecentotrentacinquemila). INGIUNGE alla società Safin cinematografica Spa di pagare la suddetta somma entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane Spa, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n Dell'avvenuto pagamento della stessa la Safin Cinematografica Spa è tenuta a darne immediata comunicazione all'autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90 Il presente provvedimento verrà notificato al soggetto interessato e pubblicato ai sensi di legge. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * * 9

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