Giandomenico Andreetta Dottore Commercialista e Revisore contabile Febbraio 2006 REQUISITI PER L ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

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1 REQUISITI PER L ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE 1

2 SOMMARIO NOZIONE DI IMPRENDITORE ARTIGIANO...3 DEFINIZIONE DI ATTIVITA ARTIGIANA...3 FORMA GIURIDICA DELL IMPRESA...4 REGOLE SPECIFICHE PER ALCUNI TIPI DI SOCIETA...5 PRASSI AMMINISTRATIVA...6 2

3 NOZIONE DI IMPRENDITORE ARTIGIANO Il primo comma dell'articolo 2 della legge 443/85 così definisce l'imprenditore artigiano: "E` imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualita` di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilita` con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo". Il riferimento all assunzione del rischio d impresa va considerato non essenziale nel caso di soci di società a responsabilità limitata. Quello che non deve mai mancare è il lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo. Il lavoro deve essere svolto con carattere di prevalenza. DEFINIZIONE DI ATTIVITA ARTIGIANA Secondo il 1 comma dell art. 3 della L. 443/1985 1, è artigiana l'impresa che, non superando i limiti dimensionali previsti nell art. 4 della stessa legge, abbia per scopo 1 L , n. 443 Legge-quadro per l'artigianato. Art. 3. Definizione di impresa artigiana. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma: a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice; b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice. 3

4 prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. Non possono essere considerate artigiane le imprese che esercitano attività: agricole di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che le predette attività siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. FORMA GIURIDICA DELL IMPRESA Per effetto del 2 comma dell art. 3 della L. 443/1985, oltre all impresa individuale, possono essere artigiane anche le società, comprese quelle cooperative, escluse solamente le società per azioni, le società in accomandita per azioni, nelle quali la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Quanto precede dovrebbe costituire la regola-base per l iscrizione delle società nell Albo artigiani. La formula utilizzata dal legislatore nel successivo 3 comma dell art. 3 della citata legge, ( E altresì artigiana l impresa costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice ), suscita il dubbio se la suddetta regola generale debba ritenersi: In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. 4

5 integrata in senso estensivo, ovvero derogata, dalle regole particolari previste in tema di srl unipersonale e di sas, di cui si argomenterà più diffusamente nel successivo paragrafo. Qualora le disposizioni del citato terzo comma fossero da intendersi estensive della regola generale, potrebbero essere considerate entrambe artigiane: a) sia la sas con prevalenza numerica dei soci accomandanti (capitalisti) sugli accomandatari in possesso dei requisiti (in questo caso, sulla base della sola regola generale, difetterebbe il requisito della maggioranza); b) sia la sas in cui, per esempio, accanto a tre soci accomandatari di cui uno solo con occupazione prevalente, operassero due accomandanti, entrambi con occupazione prevalente (su cinque soci, ben tre lavorano). Se, al contrario, le suddette disposizioni del 3 comma fossero da ritenersi di tipo speciale, le stesse prevarrebbero sulla disciplina generale e, conseguentemente, la sas di cui all esempio sub b) non potrebbe essere considerata artigiana. Risulta allo scrivente che quest ultimo sia proprio l orientamento accolto dalla generalità delle Camere di Commercio; tuttavia, rimane oscura la ragione per la quale ai soci accomandatari sarebbe richiesto un requisito ulteriore rispetto ai soci di srl pluripersonali, nelle quali è sufficiente la presenza della maggioranza di soci lavoratori. Probabilmente, la risposta è implicita nella evoluzione normativa, finalizzata alla trasformazione dell originario privilegio dell iscrizione all Albo in vero e proprio obbligo, con conseguente allargamento dei soggetti iscrivibili nella Gestione Artigiani dell Inps; è opinione dello scrivente che il legislatore abbia preferito, diversamente dalle srl (per le quali l iscrizione è facoltativa), imporre l obbligo di iscrizione anche ai soci di sas, limitandolo, peraltro, agli accomandatari e a condizione che tutti lavorino nell impresa (infatti, altrimenti, perché privilegiare i soci di srl rispetto ai soci di sas?). REGOLE SPECIFICHE PER ALCUNI TIPI DI SOCIETA Come sopra in parte già anticipato, regole particolari sono stabilite nei seguenti casi: nella società in accomandita semplice, occorre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice; 5

6 nella società a responsabilità limitata con unico socio è necessario che l unico socio: sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio (accomandatario 3 ) di una società in accomandita semplice; nella società a responsabilità limitata pluripersonale, dal dettato del 3 c. dell art. 5 della L. 443/ si ricava che l iscrizione all Albo delle imprese artigiane: è facoltativa e subordinata alla presentazione di apposita domanda di iscrizione; è ammessa sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo ed, altresì, semprechè che i soci che lavorano detengano la maggioranza: del capitale sociale nonché negli organi deliberanti della società. PRASSI AMMINISTRATIVA L Inps ha emanato, sull argomento, le seguenti circolari, cui si rinvia: 2 2. Imprenditore artigiano. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali previsti dalle leggi statali. 3 Circolare Inps 126/97). 4 l'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. 6

7 circolare n. 126 del 2 giugno Gestione artigiani. Estensione dell'obbligo assicurativo ai soci unici di società a responsabilità limitata e ai soci accomandatari di società in accomandita semplice; circolare n. 180 del 2 agosto A) classificazione dei datori di lavoro - B) attività di prestazione di servizi e sgravi contributivi - C) Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 68 e seg. Trasformazione delle società di fatto o irregolari; circolare , n Società a responsabilità limitata con qualifica artigiana; circolare , n Disposizioni in materia di classificazione delle imprese nel settore artigianato. 7

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