Chi è responsabile in caso di operazioni in equipe?

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1 Chi è responsabile in caso di operazioni in equipe? Nota a Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 6 ottobre 2006, n dicembre 2006 Luca D Apollo La massima. "In materia di colpa professionale di "equipe", ogni sanitario è responsabile non solo del rispetto delle regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri componenti dell "equipe" in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri, purché siano evidenti per un professionista medio, giacché le varie operazioni effettuate convergono verso un unico risultato finale". L esperienza odierna assegna all attività medica svolta nella forma d equipe un ruolo del tutto peculiare, sotteso alla crescente specializzazione delle singole materie e alla costante necessità che, per i trattamenti sanitari, intervengano più specialisti in regime di collaborazione (1). L attività in equipe potrebbe inquadrarsi nell ambito del concorso di attività giuridicamente autorizzate di più soggetti con obblighi divisi di diligenza. Il quesito che si pone è di stabilire se ed in che misura il singolo sanitario possa rispondere di comportamenti colposi riferibili ad altri componenti dell equipe e fino a che punto si estende il dovere dello stesso di agire con prudenza, diligenza e perizia laddove egli si trovi ad operare unitamente ad altre persone. In dottrina si sostiene che il problema può essere concretamente risolto in base al duplice principio del corretto comportamento proprio e dell affidamento nel corretto comportamento degli altri soggetti (2). Tale soluzione: a) presuppone obblighi divisi tra più soggetti, nel senso che ciascuno di essi è tenuto all osservanza delle norme cautelari delle rispettive attività; b) si fonda sul principio dell autoresponsabilità, per cui ciascuno risponde dell inosservanza delle relative regole cautelari; c) persegue la duplice finalità di conciliare il principio della responsabilità penale con la specializzazione e divisione dei compiti; d) comporta l obbligo accessorio di adottare le misure cautelari per ovviare ai rischi dell altrui scorrettezza. La giurisprudenza ha recepito questi principi e li ha applicati, oltre alla tipica ipotesi di lavoro in equipe, anche alla sempre più crescente tendenza ai lavori di coordinamento di più equipe, soprattutto in materia di trapianti di organi. La Corte di Cassazione (3) ha di recente confermato il principio in base al quale, nel caso in cui fattori umani e materiali diversi abbiano avuto incidenza nella produzione di un evento, tutti vanno, nel loro insieme e ciascuno per sé, considerati causa dell evento medesimo, come se ne fossero causa esclusiva, con la conseguenza che ognuno di essi e tutti costituiscono fattori causali pieni, senza che sia possibile il 1

2 frazionamento o la divisione della causalità e, quindi, della responsabilità che va attribuita a tutti ed a ciascuno di coloro che hanno posto in essere le rispettive condotte concorrenti o cooperanti; nella fattispecie, relativa alla complessa procedura del trapianto di organi, ogni sanitario non potrà esimersi dal conoscere e valutare l attività precedente o contestuale svolta da un altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza ponendo, se del caso, rimedio - ovvero facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio- ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. In giurisprudenza (4) si afferma che la complessa procedura dei trapianti di organi - una volta acquisito il consenso alla donazione e prescindendo dall attività di natura tecnico-amministrativa connesso all accertamento della morte del donatore - si instaura e si sviluppa attraverso la sequenza di una serie di attività tecnico-scientifiche poste in essere da tutti i sanitari o gruppi di sanitari chiamati a svolgere i lori compiti in successione e sul presupposto di una o più precedenti attività svolte da altri e tutte finalizzate alla salvaguardia della salute del trapiantato, normalmente affetto da gravi mali o da gravi anomalie. Tutte le attività sono interdipendenti e debbono essere tra loro coordinate verso l esito finale della guarigione del malato, senza che possa immaginarsi né una assoluta autonomia tra le varie fasi né una sorta di compartimentazione o segmentazione degli specifici interventi delle singole competenze che, al contrario, non possano prescindere l una dall altra e si integrano a vicenda concretandosi in un apporto collaborativo interdisciplinare che, unificato dal fine, può configurarsi come una attività unica anche se, per la sue peculiari caratteristiche, è scandita da cadenze diverse in un arco temporale anche piuttosto ampio ed anche se i singoli interventi, convergenti e coordinati verso l unico fine, attingono a fonti scientifiche ed a tecniche affatto diversi tra loro. E, come per le equipes chirurgiche, anche nel caso in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell attività medico-chirurgica, sia pure svolta non contestualmente come nel caso dei trapianti, ogni sanitario oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, sarà anche astretto dagli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. In virtù di tali obblighi ogni sanitario non potrà esimersi dal conoscere e valutare l attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza ponendo, se del caso rimedio - o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio - ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. In ipotesi di errori dello specialista che siano evidenti e non settoriali, pertanto conoscibili ictu oculi da ogni professionista, il Supremo collegio ha ritenuto esistente una tipica ipotesi di cooperazione colposa ex art. 113 cp. Ulteriore problema, che si compenetra al primo, precedentemente proposto, è rappresentato dall individuazione, più o meno rigorosa, di un capo dell equipe, che abbia il compito di sovrintendere e coordinare il lavoro degli altri specialisti. La giurisprudenza (5) riconosce in capo al primario di un reparto una specifica posizione di garanzia nei confronti dei suoi pazienti (6) alla quale non può sottrarsi adducendo che ai reparti sono assegnati altri medici o che il suo intervento è dovuto solo nei casi di particolare difficoltà o complicazione (7). 2

3 Se è indubbia l esigenza di non contraddire il legittimo affidamento che il malato presta nei confronti della figura del primario, nel senso di aspettarsi dalla sua esperienza e capacità tecnica la supervisione dell intervento, è anche vero che al primario - o comunque al capo equipe - non si possono attribuire sic et simpliciter responsabilità per ogni e qualsiasi evento dannoso che si verifichi in capo al malato. Invero le sue indubbie funzioni di controllo e supervisione non possono prescindere dall analisi della realtà pratica dell attività operatoria d equipe, nella quale gli specialisti che intervengono assumono diverse incombenze sotto la propria responsabilità, rispondendo con la loro professionale condotta dell operato dei loro ausiliari. La posizione della dottrina è divisa in tre teorie fondamentali (8): una prima, secondo cui andrebbe affermata una sorta di "responsabilità di gruppo", essendo particolarmente gravoso individuare, nell ambito di una equipe, colui o coloro che hanno personalmente errato: detta teoria contrasterebbe tuttavia con il principio costituzionalmente garantito della personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.). Una seconda teoria, invoca il principio secondo cui dovrebbe ricadere sul capo-équipe il dovere di controllo sull attività dei propri aiuti od assistenti, principio che ammetterebbe deroghe solo in casi particolari in cui il responsabile dell equipe avesse avuto ragionevoli motivi per fare completo affidamento sull attività del collaboratore, autore dell errore. A parere dei sostenitori della terza teoria, non può invece essere condivisa tale opinione, in quanto si finirebbe per riconoscere aprioristicamente la mancanza di fiducia del capo-équipe nei confronti di tutti gli altri collaboratori. Detta teoria sostiene pertanto il principio dell affidamento, secondo cui ciascuno risponderà solo del proprio operato, che dovrà naturalmente essere impostato ai noti principi di diligenza, prudenza e perizia, senza essere gravato dell obbligo di sorvegliare altresì l operato altrui; obbligo questo che potrebbe comunque insorgere in relazione a particolari circostanze ovvero in capo a chi ha il dovere di controllare l operato dei propri collaboratori, e cioè colui che riveste una posizione giuridica di supremazia gerarchica. Nell ambito di tale corrente di pensiero, che riscuote tutt oggi il maggior numero di adesioni, si rappresenta tuttavia come ciascuno dei componenti l equipe medico-chirurgica sia investito, nella pratica quotidiana, di un generico "dovere di controllo", stante che, laddove dovesse essere riscontrato da chiunque un comportamento anomalo da parte di uno qualsiasi dei componenti del gruppo, detto comportamento andrà immediatamente segnalato al capo-équipe (intendendosi per "comportamento anomalo" anche un atteggiamento distratto, incerto, o relativo a condizioni psico-fisiche dello stesso). Il capogruppo risulta pertanto investito di un ruolo estremamente delicato, in quanto vincolato al duplice dovere di controllo e di coordinamento, da concretizzarsi in una formale verifica di regolarità all inizio dell attività da svolgersi in equipe. Secondo autorevole dottrina nell ambito del dovere di controllo spettante al capo-équipe, il medesimo assolve alla responsabilità per la sorveglianza, non solo effettuando il controllo iniziale del tipo appena specificato, ma ripetendo lo stesso nel prosieguo dell intervento ad intervalli di tempo e specialmente in relazione ai passaggi ritenuti più delicati. Se le verifiche eseguite non danno adito a rilievi, e cioè a situazioni o condizioni per così dire "sospette" e perciò da seguire, certo gli sarà consentito dedicarsi senz altro allo svolgimento delle proprie specifiche mansioni e concentrarsi su di esse; ed ancora, in relazione al dovere di coordinamento, esso va inteso come necessità di disporre previa ed opportuna ripartizione delle varie 3

4 mansioni tra i componenti del gruppo, a garantire la copertura di tutte le esigenze che l intervento comporta. Ciò posto, la responsabilità del capo-équipe per esito infausto ricollegabile a colpa professionale altrui, si profilerà laddove verrà dimostrato che lo stesso ha tenuto un comportamento omissivo in relazione ai doveri cui è vincolato, al quale sia riconducibile l evento infausto verificatosi. La Corte di Cassazione ( Sez. IV sent. 1410, 14 giugno 2000) afferma che "capo dell equipe, in occasione di un intervento è il chirurgo, i cui poteri direttivi e di coordinamento riguardano anche l attività dell anestesista"(9). Tale posizione è oggi predominante nell orientamento della Corte di cassazione (SEZ. IV- 6 ottobre 2006, n ) che riprende e fa proprio il principio secondo cui "in materia di colpa professionale di "equipe", ogni sanitario è responsabile non solo del rispetto delle regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri componenti dell "equipe" in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri, purché siano evidenti per un professionista medio, giacché le varie operazioni effettuate convergono verso un unico risultato finale". (1) Sul tema delle operazioni in equipe si veda FIANDACA- MUSCO, Diritto penale, 2000, 500; GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Parte generale, 2005, 474 ss. MARINUCCI- MARRUBINI, Profili penalistici del lavoro medico- chirurgico in equipe, in Temi, 1968; BELFIORE, Sulla responsabilità colposa dell attività medico- chirurgico in <>, in Foro It., 1983, II, 167; ID, Profili penali dell attività medicochirurgica in <>, in Arch. Pen., 1986, 1. (2) Sul punto si veda FIANDACA- MUSCO, op. cit, 2000, 500; MANTOVANI, op. cit. (3) Corte di Cassazione, IV Sezione Pen., sentenza n. 2285, 1/10/ /2/2000. (4) Corte di Cassazione, Sezione IV, sentenza del 17 febbraio 2000 n (5) Cassazione, sez. IV, 9 novembre 2000, n (6) In tal senso si veda anche GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Parte generale, 2005, 476. (7) Ciò è deducibile dall art. 7comma 3, dpr 27 marzo 1969, n. 128; nonché art. 63, comma 5, dpr 20 dicembre 1979, n. 761 (8) Per una disamina generale degli orientamenti dottrinali si veda FIANDACA- MUSCO, Diritto penale, 2000, 500 e ss. MARINUCCI- MARRUBINI, Profili penalistici del lavoro medico- chirurgico in equipe, in Temi, 1968; BELFIORE, Sulla responsabilità colposa dell attività medico- chirurgico in <>, in Foro It., 1983, II, 167; ID, Profili penali dell attività medico- chirurgica in <>, in Arch. Pen., 1986, 1. (9) Corte di Cassazione, Sez. IV sent. 1410, 14 giugno 2000, Il caso riguardava l esito di un procedimento che vedeva un anestesista ed un chirurgo imputati di omicidio colposo a danno di una bambina di sei anni il cui decesso era riconducibile a problemi respiratori insorti in fase di risveglio. La Suprema Corte osserva come fosse stata erroneamente chiamata in causa la teoria dell affidamento: questa presuppone che in una ripartizione di compiti all interno dell equipe, ciascun medico ed in particolare il "capo dell equipe", possa (ed in alcuni casi debba) delegare singole parti del trattamento medico-chirurgico ad altri 4

5 componenti dell equipe che abbiano particolari specializzazioni. Se quindi nel caso in esame il chirurgo capo-équipe avesse delegato all anestesista la fase della vigilanza post-operatoria sino al risveglio della paziente, certamente non avrebbe risposto del mancato intervento in tale fase, ben potendo egli fare affidamento sia sulla continuità che sull adeguatezza tecnica della vigilanza nella fase anteriore al risveglio. Il fatto è che tale delega non vi fu, e che anzi i due medici, al termine dell intervento sulla bambina, si dedicarono immediatamente alla preparazione di un altra operazione. Articolo pubblicato in: Diritto della responsabilitã civile e del risarcimento danni, Diritto penale, Diritto sanitario Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" ( con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. 5

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