Pocket Centro Studi Giuslavoristici. Normativa coordinata. Comunicazioni obbligatorie. DECRETO 30 Ottobre 2007 (GU n. 299 del )

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1 Centro Studi Giuslavoristici Comunicazioni obbligatorie DECRETO 30 Ottobre 2007 (GU n. 299 del ) Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti. Pocket Normativa coordinata DECRETO 30 Ottobre 2007 (GU n. 299 del ) Adozione della scheda anagrafico - professionale del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati. DECRETO 30 Ottobre 2007 (GU n. 299 del ) Standard tecnici della borsa continua nazionale del lavoro. contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro

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3 Comunicazioni obbligatorie DECRETO 30 Ottobre 2007 (GU n. 299 del ) Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti. DECRETO 30 Ottobre 2007 (GU n. 299 del ) Adozione della scheda anagrafico - professionale del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati. DECRETO 30 Ottobre 2007 (GU n. 299 del ) Standard tecnici della borsa continua nazionale del lavoro.

4 Sito internet di riferimento: Sito internet per le trasmissioni: 2

5 DECRETO 30 Ottobre 2007 (GU n. 299 del ) Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti. ^^^^^ IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 1, commi da 1180 a 1185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Legge Finanziaria 2007"; All articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. 2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro» L articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è abrogato Fino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in 3

6 vigore l obbligo di comunicazione all INAIL di cui all articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo Al comma 5 dell articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere: «e-bis) trasferimento del lavoratore; e-ter) distacco del lavoratore; e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; e-quinquies) trasferimento d azienda o di ramo di essa» All articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 è sostituito dai seguenti: «6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del Governo. 6-bis. All articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze sono soppresse» 6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma» E abrogato l articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Visto l'art. 17, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; Art Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro omissis 3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, così come la definizione di tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'istat e dell'isfol. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dell'istat, dell'isfol e del Ministero dell'economia e delle finanze oltre che del 4

7 Ministero del lavoro e delle politiche sociali. da 4. a 8. omissis Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n Codice dell'amministrazione digitale; D. Lgs , n. 82, pubblicato in G.U. del , n S.O. n. 93 Codice dell'amministrazione digitale, aggiornato dal D. Lgs , n. 159 pubblicato in G.U. del , n. 99 S.O. n. 105 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale" visionabile su pdf Visto l'accordo in Conferenza unificata dell'11 luglio 2002, concernente "Linee guida per rendere operativo in tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL)"; visionabile su Acquisito il parere dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in data 25 maggio 2007; Considerato che ai sensi dell'art. 4-bis, commi 6-ter e 7 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, occorre definire i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese di somministrazione, le modalità di trasferimento dei dati nonché i tempi di applicazione con i quali i datori di lavoro pubblici e privati debbono avvalersi dei servizi informatici dei servizi competenti; Art. 4-bis - Modalità di assunzione e adempimenti successivi 6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma. 7. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata. D'intesa con la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in data 30 ottobre 2007; visionabili su e su Nota circolare congiunta 8371 del PREMESSA 5

8 A seguito dell emanazione del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana concernente le comunicazioni obbligatorie rese dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi per l impiego, si forniscono gli indirizzi attuativi per una corretta ed uniforme applicazione di quanto disposto. Il provvedimento ha la sua base giuridica nell articolo 4-bis del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato ed integrato dall articolo 1, comma 1184, della legge 27 dicembre 2006, n Il suo scopo è quello di definire gli standard e le regole della trasmissione informatica delle comunicazioni di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ed altre esperienze lavorative assimilate, che i datori di lavoro pubblici e privati e le agenzie di somministrazione sono tenuti ad effettuare ai servizi per l impiego. In allegato alla presente circolare, viene rilasciato il documento Modelli e Regole, la cui funzione è quella di specificare in forma analitica e sistematica le regole d uso del sistema, con riguardo ai singoli aspetti procedurali, tecnici e gestionali. 2. CONTENUTI Il Decreto Interministeriale in esame interviene per completare in via regolamentare la disciplina di legge, definendo nel dettaglio gli aspetti relativi all adempimento degli obblighi esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti (art. 4-bis, comma 6-ter d.lgs. n. 181/2000). L insieme della disciplina concorre a istituire il Servizio informatico C.O., quale sistema nazionale strutturato secondo i principi ed i criteri generali introdotti dall articolo 15 del d.lgs. n. 276/2003. Esso è fondato sulla cooperazione applicativa ed è costituito da una rete di nodi regionali, realizzati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, secondo gli standard tecnologici definiti con il citato decreto, tra di loro interconnessi mediante un nodo centrale di coordinamento, assicurato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Art Principi e criteri generali 1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese. 2. La borsa continua nazionale del lavoro è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete 6

9 attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati. 3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto. 4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono: a) un livello nazionale finalizzato: 1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio; 2) alla interoperabilità dei sistemi regionali; 3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro; b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro: 1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio; 2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro; 3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione. 5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze. Il provvedimento in esame contiene una regolamentazione organica del predetto sistema, definendo i moduli di comunicazione, i dizionari terminologici, le modalità di trasmissione e di trasferimento dei dati. 3. ASPETTI GENERALI Il preambolo contiene i riferimenti normativi e la ricostruzione sintetica dell iter logico e procedimentale su cui si basa la legittimità del decreto. In particolare, oltre alle specifiche disposizioni che compongono il quadro normativo di riferimento in materia di comunicazioni obbligatorie, viene richiamato il codice dell amministrazione digitale, che disciplina in forma organica l uso appropriato delle tecnologie informatiche all interno della pubblica amministrazione e nei rapporti tra amministrazione e privati. Il Decreto Interministeriale, altresì, fa riferimento all Accordo in Conferenza Unificata dell 11 luglio 2002, mediante il quale sono state condivise le linee guida per la realizzazione del sistema informativo lavoro (SIL). Sempre in via generale, l articolo 1 introduce le definizioni dei principali termini e locuzioni utilizzati nel testo normativo, non solo per consentire una formulazione più efficace delle singole norme, ma soprattutto per assicurare uniformità interpretativa rispetto al loro significato. Nel prosieguo le definizioni saranno indicate in carattere corsivo. Circolare Dipartimento della funzione pubblica UPPA n. 1 del 08 gennaio

10 1. Premessa Con la presente nota circolare si forniscono le indicazioni utili alle pubbliche amministrazioni per l adempimento delle prescrizioni di legge in tema di comunicazioni obbligatorie, tenuto conto delle numerose richieste di chiarimento finora pervenute e delle risultanze della collaborazione avviata sul tema con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I commi da 1180 a 1185 dell articolo unico della legge finanziaria per l anno 2007 sono intervenuti a ridisegnare il sistema, già delineato dall articolo 9-bis del decreto legge n. 510 del 1996, delle comunicazioni obbligatorie per i datori di lavoro, privati e pubblici, relative ai rapporti di lavoro da essi instaurati, da effettuarsi nei confronti del Servizio competente nel cui ambito territoriale ha sede il datore di lavoro, cioè i Centri per l impiego individuati dall articolo 1, comma 2, lett. g) del decreto legislativo n. 181 del Tali disposizioni sono, sostanzialmente, riconducibili a finalità antielusione delle norme in tema di copertura assicurativa e previdenziale, ma si prefiggono anche di realizzare un sistema capillare di monitoraggio del mercato del lavoro, compreso il settore pubblico. Le nuove previsioni sono efficaci dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per l anno 2007 e per la gestione on-line delle comunicazioni è stato predisposto un apposito decreto, previsto dal decreto legislativo n. 181 del 2000, all articolo 4-bis, adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il 30 ottobre 2007, nel quale sono definiti i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro ed il trasferimento dei dati ai soggetti interessati, che assicurano l unitarietà e l omogeneità del Sistema informativo lavoro. Il decreto detta anche un regime transitorio che stabilisce la decorrenza dell obbligo di trasmissione delle comunicazioni per il tramite dei servizi informatici a partire dal 1 marzo In tal modo sarà possibile consentire il necessario adeguamento delle procedure informatiche dei datori di lavoro e dei soggetti abilitati. Circolare Inail n. 2 del 10 gennaio Premessa In data 30 ottobre 2007, è stato emanato il decreto interministeriale 2 attuativo del nuovo sistema di comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, previsto dalla legge finanziaria Sull'argomento il Ministero del Lavoro ha già emanato una nota circolare esplicativa 4, allegata alla presente, alla quale si fa integrale rinvio. Dall'11 gennaio è quindi operativo il sistema di trasmissione telematica ai servizi competenti 6 delle comunicazioni per l'assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga dei rapporti di lavoro. 2. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2007 n Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, Supplemento ordinario n Nota n del 21 dicembre 2007 della Direzione Generale per il mercato del lavoro e della Direzione Generale per l innovazione tecnologica e la comunicazione. 8

11 5. Il decreto interministeriale 30 ottobre 2007 entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come stabilito dall articolo 9 dello stesso decreto. 6. Ai sensi dell articolo 1, lettera g, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 come sostituito dall art. 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, i ser-vizi competenti sono i centri per l impiego di cui all articolo 4, comma 1, lettera e, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Messaggio Inps n. 846 del 10 gennaio 2008 OGGETTO: comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro relative alle assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni dei rapporti di lavoro Con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero per le riforme e le innovazioni tecnologiche per la pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. del 27 dicembre 2007, che entrerà in vigore il giorno 11 gennaio 2008, sono state definite le modalità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro relative alle assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni dei rapporti di lavoro. Le predette comunicazioni obbligatorie avvengono con le seguenti modalità: dall 11 gennaio 2008 per le comunicazioni potranno essere utilizzati esclusivamente i moduli adottati nel Decreto citato che sostituiscono ogni altro modello utilizzato in precedenza; dal 1 marzo 2008 i moduli dovranno essere trasmessi ai Centri per l impiego esclusivamente in via telematica. Fino a tale data, la c.d. pluriefficacia della comunicazione anche nei confronti degli Enti Previdenziali, si applica solo a quelle trasmesse in via telematica. Nel caso di invio cartaceo ai Centri per l impiego permane, ove previsto, l ulteriore obbligo di comunicazione nei confronti degli Enti Previdenziali; per i datori di lavoro domestico il decreto prevede una deroga all obbligo generale di invio telematico. In questo caso, la pluriefficacia della comunicazione, a decorrere dall 11 gennaio 2008, è assicurata dai servizi informatici regionali del Ministero del Lavoro, attraverso l inserimento del modulo nei sistemi applicativi dei servizi competenti ed è resa disponibile agli Enti Previdenziali attraverso il sistema di cooperazione applicativa telematica. Con successivo messaggio saranno fornite istruzioni di dettaglio. Ministero dell'interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione n. 465 del 29 gennaio 2008 Oggetto: Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro. D. Lgs. n. 181/2000 e D. M. 30 Ottobre Con la legge finanziaria dello scorso anno n. 296/2007 sono state introdotte modifiche al D. Lgs. n. 181/2000, "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro". Tale decreto stabilisce i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e favorisce la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione. 9

12 L'art. 4 bis, in particolare, prevede gli obblighi a carico dei datori di lavoro circa le modalità di assunzione e gli adempimenti successivi: il primo comma prevede che, in materia di assunzione, sono fatte salve le norme speciali di cui al testo unico per l'immigrazione (D. Lgs. n. 286/98) per l'assunzione di persone aventi cittadinanza non comunitaria; il successivo comma 6 (anch'esso riformato dalla legge finanziaria 2006) prevede che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'istituto nazionale della previdenza sociale, dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. Di conseguenza, tale disposizione è direttamente applicabile anche alle comunicazioni concernenti i rapporti di lavoro con cittadini non comunitari. Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre è stato inoltre pubblicato il decreto interministeriale previsto dall'art. 5 comma 2 bis, adottato dai Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, con il quale sono stati definiti la modulistica, le modalità di trasferimento dei dati, nonché i tempi di applicazione delle nuove disposizioni, entrato in vigore l'11 gennaio Dunque, nel far presente che l'obbligo di effettuare le comunicazioni con le nuove modalità elettroniche avrà decorrenza dal 1 marzo 2008, si evidenzia che durante il regime transitorio sarà possibile soddisfare gli adempimenti o utilizzando le nuove procedure oppure continuando a seguire le procedure sino ad ora in vigore, inviando le comunicazioni necessarie a ciascun ente competente. Unica eccezione prevista per i datori di lavoro domestici per i quali viene precisato (all art. 4 comma 2 del decreto di attuazione ) che, fin dall'entrata in vigore del Decreto interministeriale, la trasmissione dei moduli al Centro per l'impiego può avvenire anche con modalità diverse. Pertanto, l'obbligo previsto dall'art. 22 comma 7 del Testo Unico concernente la necessità di comunicare ogni variazione sopravvenuta nel rapporto di lavoro con lo straniero è sicuramente assolto con l'invio del modello unico secondo le modalità stabilite dal decreto in esame. Nel caso,in cui venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, permane l'obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere il contratto di soggiorno (mod. Q), atteso che con tale atto il datore di lavoro e tenuto ad indicare la sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero e assume l'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza. Ciò premesso, si rappresenta che sono in corso le procedure per assicurare i necessari adeguamenti del sistema informatico dello Sportello Unico ai fini dell'acquisizione della comunicazione in argomento in via informatica e che è stato avviato lo studio per esaminare la possibilità di inserire i contenuti del modello Q nel 10

13 modello di comunicazione obbligatoria. Pertanto, nel far riserva di comunicare le modalità di consultazione dei dati messi a disposizione dal Ministero del Lavoro, si confida nell'attività di sensibilizzazione che le SS. LL. vorranno avviare a livello territoriale affinché le nuove modalità di comunicazione vengano quanto prima adottate dall'utenza interessata. Decreta: 11

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15 Art. 1. Definizioni Ai fini del presente decreto si intende per: a) "modulo", modello in base al quale, ai fini degli adempimenti degli obblighi previsti dal presente provvedimento, devono essere redatti i documenti di cui alle successive lettere b), c), d) ed e); b) "Unificato Lav", il modulo per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 9-bis, comma 2 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni; di cui all'art. 21, comma 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni; all'art. 4-bis, comma 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni; art. 9-bis, comma 2 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni 2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. art. 21, comma 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni 1. I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione. art. 4-bis, comma 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a 13

16 comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro: a) proroga del termine inizialmente fissato; b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato. e-bis) trasferimento del lavoratore; e-ter) distacco del lavoratore; e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; e-quinquies) trasferimento d azienda o di ramo di essa. c) "Unificato Somm", il modulo per le comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione, di cui all'art. 4-bis, comma 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni; 4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente. d) "Unificato Urg", il modulo per le comunicazioni di assunzione effettuate in casi di urgenza connessa ad esigenze produttive, di cui all'art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro e) "Unificato VARDatori", il modulo per la comunicazione di variazione della ragione sociale, del trasferimento d'azienda o di ramo di essa, di cui all'art. 4- bis, comma 5, lettera e-quater ed e-quinques del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni; omissis e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; e-quinquies) trasferimento d azienda o di ramo di essa f) "servizi competenti", i servizi di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; g) "servizi competenti, i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate «centri per l'impiego»; a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, 14

17 n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1; Art. 2. d. Lgs , n Funzioni e compiti conferiti 1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare: a) collocamento ordinario; b) collocamento agricolo; c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale; d) collocamento obbligatorio; f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'unione europea; g) collocamento dei lavoratori a domicilio; h) collocamento dei lavoratori domestici; i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli ufffici centrali degli enti pubblici; l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro; m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile. Art. 4 d. Lgs , n Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego 1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: omissis g) "soggetti obbligati", i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici, le pubbliche amministrazioni; h) "soggetti abilitati", i soggetti obbligati direttamente, nonché gli organismi che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto, secondo le modalità stabilite da ciascuna regione e provincia autonoma; i) "sede operativa", la sede legale o altra sede individuata dalle agenzie di somministrazione per effettuare le comunicazioni di cui al presente decreto; j) "servizi informatici", le procedure applicative messe a disposizione dai servizi competenti ai soggetti abilitati per consentire la trasmissione informatica dei moduli, secondo le modalità stabilite da ciascuna regione e provincia autonoma, in conformità a quanto previsto al comma 1-bis dell'art. 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni; 15

18 k) "data certa di trasmissione", la data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui il modulo è stato ricevuto dai servizi informatici di cui alla precedente lettera j). 16

19 Art. 2. Finalità ed ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti, al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del Sistema Informativo Lavoro su tutto il territorio nazionale. 2. I servizi competenti rendono disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione informatica dei moduli, assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel presente decreto. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle comunicazioni di cui all'art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27 dicembre 2006, n legge Finanziaria Nota circolare congiunta 8371 del FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE Le finalità e l ambito di applicazione sono specificate all articolo 2 del decreto medesimo. Rispetto alle finalità, si ribadisce che la definizione degli standard e delle regole per l effettuazione delle comunicazioni ha come scopo la realizzazione del Sistema Informativo Lavoro in forma unitaria ed omogenea su tutto il territorio nazionale in quanto, anche in virtù del citato Accordo dell 11 luglio 2002, ciascuna Regione e Provincia Autonoma è chiamata a realizzare un proprio sistema informativo del lavoro. E evidente, pertanto, che la determinazione di standard tecnici e di regole condivise, cui le singole Regioni e Province Autonome sono tenute ad attenersi, sia una condizione essenziale per consentire lo sviluppo, la condivisione, l integrazione e la circolarità delle informazioni, preservando l autonomia organizzativa e gestionale dei SIL regionali. Il Decreto Interministeriale prevede che presso ogni Regione e Provincia Autonoma sia garantita la disponibilità di servizi informatici, vale a dire delle procedure applicative utilizzabili dai soggetti abilitati per effettuare l invio dei moduli, nonché delle infrastrutture tecnologiche per la fornitura dei servizi di connettività ed interoperabilità. Con riguardo all ambito di applicazione, il comma 3 del citato art. 2 richiama le comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro privati, le pubbliche amministrazioni e le agenzie di somministrazione devono effettuare ai sensi dell articolo 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Legge Finanziaria Al riguardo, poiché le norme richiamate costituiscono una evoluzione della normativa precedente, in parte già applicata ed in parte non ancora in vigore, sembra utile chiarire in termini puntuali quali siano gli obblighi di comunicazione cui in concreto il Decreto Interministeriale si riferisce: 1. art. 9-bis, comma 2, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con 17

20 modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comunicazione di instaurazione); 2. art. 4-bis, comma 5, d.lgs. n. 181 del 21 aprile 2000, come modificato dall art. 1, comma 1183 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comunicazione di proroga e trasformazione); 3. art. 21, comma 1, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall art. 6, comma 3, d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 (comunicazione di cessazione); 4. art. 10, comma 5, legge 12 marzo 1999, n. 68 (comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro dei disabili); Art. 10. Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti 5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio. 5. art. 9-bis, comma 2 D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comunicazioni delle agenzie di somministrazione); 6. art. 4-bis, comma 6, d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall art. 1, comma 1184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro, inviate con le modalità del Decreto Interministeriale in esame, sono valide ai fini dell assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle DRL e DPL, dell INPS, dell INAIL, di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, della Prefettura-UTG (comunicazione unica). Il Decreto Interministeriale non si applica alle comunicazioni obbligatorie concernenti il reclutamento dei marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare, in quanto per esse si dovrà attendere l emanazione del decreto ministeriale previsto all articolo 11 del D.P.R. 18 aprile 2006, n Per quanto attiene l ambito soggettivo di applicazione, particolare rilievo assume l esatta identificazione dei soggetti obbligati e abilitati, vale a dire di coloro i quali, per espressa previsione normativa (art. 4-bis, comma 6, d.lgs. 181/2000, così come sostituito dall art. 1, comma 1184 della l. 296/2006) devono avvalersi del Servizio Informatico CO per effettuare le comunicazioni di cui sopra. A. Soggetti obbligati Per quanto attiene ai soggetti obbligati si fa rinvio alle note circolari del MLPS 13/SEGR/ del , 13/SEGR/ del e 13/II/ del

21 Roma, 04/01/2007 Prot. 13 / SEGR / La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto alcuni significativi correttivi alla disciplina del collocamento, in particolare per quanto attiene al sistema delle comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare nel caso di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. Come è noto, infatti, con l introduzione del principio generale dell assunzione diretta di tutti i lavoratori per tutte le tipologie di rapporto di lavoro, salvo poche esplicite eccezioni, il legislatore ha apprestato un impianto normativo volto a canalizzare verso il sistema informativo del lavoro un insieme unitario ed omogeneo di informazioni utili a garantire un costante monitoraggio del mercato del lavoro. L aspetto più rilevante consiste nella circostanza che i predetti obblighi di comunicazione decorrano dall entrata in vigore della legge n. 296/2006 (1 gennaio 2007), senza dover attendere l emanazione del citato decreto di attuazione. La normativa nel suo complesso, se in via prioritaria persegue il fine di realizzare una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro (art. 17 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276), è altresì funzionale a supportare le azioni di contrasto al lavoro irregolare, completando un pacchetto di misure espressamente definite a tale scopo. Le principali innovazioni che sulla materia la legge n. 296/2006 apporta al quadro normativo preesistente possono così riassumersi: 1. Estensione dell obbligo di comunicazione a tutti i datori i lavoro per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, nonché per alcune tipologie di lavoro autonomo, per il lavoro associato e per le altre esperienze lavorative. 2. Anticipazione del termine di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, che da contestuale diviene preventiva, estendendosi a tutti i settori l obbligo già vigente per il settore dell edilizia (art. 36bis della legge n. 248/2006). 3. Ampliamento dell obbligo di comunicazione a tutti i principali eventi modificativi che possono intervenire nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro. 4. Rafforzamento della pluriefficacia della comunicazione ai centri per l impiego rispetto agli obblighi complessivi in capo al datore di lavoro nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni e degli enti previdenziali. 5. Previsione della obbligatorietà dell invio telematico delle comunicazioni, secondo modalità e tempi da stabilire con decreto interministeriale, d intesa con la Conferenza Unificata. Per tali ragioni si rende necessario, sentite le Direzioni Generali competenti, ferme restando le competenze che fanno capo alle Regioni e alle Province Autonome, fornire le prime indicazioni per una uniforme applicazione, soprattutto in considerazione dei connessi aspetti sanzionatori che vi sono implicati. NUOVO QUADRO NORMATIVO I commi da 1180 a 1185 dell articolo 1 della Legge n. 296/2006 contengono importanti integrazioni e modifiche alla previgente disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie, in ordine alle quali pare utile fornire una prima illustrazione. Il quadro complessivo della normativa risulta essere il seguente: Art. 9-bis, comma 2, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall art. 1, co della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Art. 4-bis, comma 5, d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall art. 1, co della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 19

22 Art. 4-bis, commi 6, 6-bis, 6-ter, d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall art. 1, co della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Art. 4-bis, comma 7. d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181; Art. 21 comma 1, della legge n. 264/1949, come sostituito dall articolo 6, comma 3, d.lgs. 10 settembre 2002, n. 276; Art. 17, commi 1, 2, 3, d.lgs. 10 settembre 2002, n. 276; Art. 19, commi 2, 3, 4, d.lgs. 10 settembre 2002, n Instaurazione del rapporto di lavoro La nuova formulazione del comma 2 dell articolo 9-bis del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, estende a tutti i datori di lavoro, privati e pubblici, senza alcuna esclusione settoriale, l obbligo di comunicare al Servizio competente l instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente, mediante documentazione avente data certa di comunicazione. Numerosi e sostanziali sono gli aspetti innovativi che la norma in esame contiene, sia con riguardo all ambito di applicazione in senso soggettivo ed oggettivo, sia con riguardo al termine di assolvimento dell obbligo, sia ancora con riguardo alle sue modalità. Soggetti obbligati L obbligo in parola sussiste in capo a tutti i datori di lavoro, nella più ampia accezione del termine, vale a dire qualsivoglia persona fisica e giuridica, nonché ente pubblico e pubblica amministrazione, titolare del rapporto di lavoro. Nessuna eccezione viene contemplata, né con riguardo alla natura giuridica, né al settore economico di appartenenza ovvero alla dimensione o all ubicazione. La norma - si ritiene a mero scopo rafforzativo - ricomprende esplicitamente anche i datori di lavoro agricoli, che in precedenza erano tenuti ad effettuare la comunicazione di assunzione di cui all art. 9 ter della legge n. 608/1996 direttamente all Inps, secondo quanto disposto dall art. 1, co. 9 del DL 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Ciò al fine di ristabilire il principio che vede nel Servizio competente il principale destinatario delle comunicazioni in materia di collocamento, in considerazione della funzione che le stesse assumono ai sensi dell art. 17 del d.lgs. n. 276/2003. In virtù di questa premessa va sottolineato, pertanto, che la norma trova attuazione anche nei confronti dei datori di lavoro di quei settori per i quali vige una disciplina speciale del collocamento ovvero sussistono norme particolari per il reclutamento e l assunzione dei lavoratori. L obbligo di comunicazione preventiva riguarda, pertanto, anche i datori di lavoro pubblici, qualunque sia la modalità di assunzione (concorso, chiamata diretta, selezione dopo avviamento da graduatorie pubbliche, ecc.). In questo caso l obbligo di comunicazione grava sul dirigente responsabile del procedimento di assunzione. Inoltre, seppur a titolo puramente esemplificativo, vanno citate particolari categorie di datori di lavoro, quali quelli dello spettacolo, del lavoro marittimo, del lavoro domestico, ovvero particolari categorie di lavoratori (extracomunitari nuovi ingressi, disabili, dirigenti) per le quali, al di là della specifica disciplina in materia di assunzione, non può non trovare applicazione anche l obbligo di cui trattasi. Nel caso di tirocini o di altre esperienze lavorative assimilate, l obbligo di comunicazione sussiste in capo al soggetto ospitante. Oggetto della comunicazione L obbligo riguarda l instaurazione di un qualsiasi rapporto di lavoro riconducibile ai tipi legali espressamente richiamati dal comma in parola: lavoro subordinato (entro cui si ricomprendono tutte le tipologie di lavoro a tempo indeterminato, a termine, decentrato, a orario ridotto, a causa mista); 20

23 lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (agenti e rappresentanti di commercio; collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n.3, c.p.c.; lavoro a progetto ex art. 61, co. 1 del d.lgs. n. 276/2003); socio lavoratore di cooperativa (art. 1, comma 3, legge 3 aprile 2001, n. 142); associazione in partecipazione con apporto lavorativo (art cod.civ.). Come già in passato, l obbligo viene esteso anche ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Si tratta in particolare dei tirocini previsti dall art. 18 della legge n. 196/1997 e dal suo regolamento di attuazione (DM n. 142/1998), nonché di quelli disciplinati dalle vigenti leggi regionali in materia di occupazione e mercato del lavoro. Sono, inoltre, assimilati i tirocini inclusi nei piani di studio che le istituzioni scolastiche realizzano sulla base di norme regolamentari. Altre esperienze lavorative assimilate sono senza dubbio quelle previste dalla citata legge n. 196/97 (borse lavoro) e i lavori socialmente utili (lsu). La comunicazione relativa all instaurazione del rapporto di lavoro ha per oggetto le seguenti informazioni minime: a) i dati anagrafici del lavoratore (codice fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio); b) la data di assunzione (coincide con la data di iscrizione del lavoratore nei libri obbligatori); c) la data di cessazione (salvo il caso di rapporto a tempo indeterminato). Si precisa che nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro è certa nell an ma incerta nel quando (come nei casi di contratti a termine a fronte di ragioni di natura sostitutiva) vada comunque indicata all atto dell instaurazione una data presunta di cessazione; d) l esatta tipologia contrattuale tra quelle previste dall ordinamento (vedasi infra modulistica ); e) la qualifica professionale attribuita al lavoratore all atto dell assunzione; f) il trattamento economico e normativo riconosciuto (normalmente è sufficiente l indicazione del CCNL applicato dal datore di lavoro e il relativo inquadramento nel livello retributivo spettante in base alla qualifica professionale attribuita). Qualora il datore di lavoro non applichi un CCNL esso è tenuto a comunicare l importo della retribuzione lorda giornaliera pattuita. Nel caso di lavoro autonomo dovrà essere indicato il corrispettivo lordo complessivo concordato tra le parti. Destinatario della comunicazione La comunicazione deve essere inviata al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. La definizione di Servizio competente è quella di cui all art. 1, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 181/2000, così come sostituito dal d.lgs. n. 297/2002, vale a dire i centri per l impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità alle norme regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Ciò che rileva, pertanto, è la specifica normativa che sul piano legislativo e regolamentare le singole regioni e province autonome hanno emanato in materia di organizzazione dei servizi per l impiego. Al riguardo nulla è mutato rispetto alla vigente normativa e, pertanto, sarà cura delle medesime Regioni e Province Autonome confermare o modificare le disposizioni fino ad oggi in vigore. Per sede di lavoro si intende il luogo, indicato nel contratto individuale, in cui si svolge la prestazione di lavoro. Pertanto, allorché questa non coincida con la sede legale del datore di lavoro, il Servizio competente va individuato con riferimento al Comune ove è ubicata l unità locale cui il lavoratore è adibito all atto dell assunzione. Edilizia, agricoltura, gente di mare Alcune precisazioni si rendono necessarie per le assunzioni dei lavoratori nei settori 21

24 dell agricoltura e dell edilizia e della gente di mare, in ragione delle peculiarità che il luogo della prestazione riveste in questi settori. - Nel caso dell edilizia, la locuzione sede di lavoro è valida anche per il cantiere mobile, essendo lo stesso una vera e propria unità produttiva. In questo caso, il datore di lavoro comunicherà l assunzione del lavoratore al servizio competente del comune dove è stata fissata l apertura del cantiere mobile e a nulla rileveranno i successivi spostamenti fisici del cantiere medesimo. Le comunicazioni modificative dovranno riguardare esclusivamente i casi di distacco e trasferimento del lavoratore e non già del cantiere. - Un caso ancora diverso è quello previsto per la gente di mare, la cui comunicazione, disciplinata dall articolo 11 del DPR 18 aprile 2006, n. 231, va resa nei confronti degli uffici di collocamento della gente di mare - già istituiti ai sensi dell articolo 2 del regio decreto legge 24 maggio 1925, n territorialmente competenti in base al luogo ove si verifica l imbarco, - Per quanto riguarda il datore di lavoro agricolo, ferma restando la regola generale che vede nella circoscrizione in cui insiste il fondo il criterio di individuazione del corrispondente servizio competente, qualora il fondo insista su più circoscrizioni, il datore di lavoro può a sua discrezione individuare il servizio competente al quale inviare la comunicazione. Data le specificità proprie del settore, al fine di valutare l impatto che l entrata in vigore delle disposizioni contenute nei commi 1180 e ss. della Legge Finanziaria 2007 ha sul reclutamento dei lavoratori agricoli, verrà effettuato un attento monitoraggio che gli esiti della presente nota hanno sull evoluzione e le dinamiche organizzative dell intero settore. Termine e modalità di comunicazione Il termine di comunicazione, come stabilito nel novellato comma 2 dell art. 9-bis, scade alle ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e nulla rileva se trattasi di giorno festivo. Infatti, stante il tenore letterale della previsione normativa e la sua finalità, la scadenza del termine in un giorno festivo non può comportare un suo automatico differimento al giorno successivo. L avvenuto adempimento deve essere provato dal datore di lavoro mediante documentazione da cui si possa evincere la data certa in cui la trasmissione è stata effettuata. Tale circostanza è desumibile, oltre che dalla tradizionale raccomandata a/r e dalla consegna diretta allo sportello del servizio competente, anche dai servizi telematici quali il fax ovvero la procedura informatica di validazione temporale attestante il giorno e l ora in cui il modulo è stato ricevuto dal servizio competente. In proposito, si ritiene che, in attesa dell emanazione del decreto interministeriale di cui al comma 7 dell art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000 (vedi infra), nelle Regioni in cui sono stati attivati servizi informatici per l invio delle comunicazioni obbligatorie gli stessi possano essere normalmente utilizzati a condizione che garantiscano la predetta procedura di validazione temporale. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l obbligo di effettuare entro il giorno antecedente, mediante comunicazione con data certa di trasmissione, una prima informativa al Servizio competente, limitata alla data di inizio della prestazione e alle generalità del lavoratore e del datore di lavoro, intendendo per generalità almeno nome e cognome (ragione sociale) e codice fiscale. Benché la norma faccia riferimento a motivi di urgenza di carattere produttivo, si ritiene che la formulazione possa ricomprendere anche le ipotesi in cui l assunzione venga effettuata per evitare danni alle persone ed agli impianti ed in tutti quei casi in cui sussistano motivate esigenze produttive, tecniche ed organizzative che non consentano di 22

25 procrastinare l impiego dei lavoratori. In tali casi, infatti, può verificarsi una oggettiva impossibilità per il datore di lavoro di acquisire le informazioni complete necessarie per adempiere all obbligo. Restano escluse dall obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente, quelle assunzioni effettuate a causa di forza maggiore, ovvero di avvenimenti di carattere straordinario, che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l esercizio dell ordinaria diligenza e che sono tali da imporre un assunzione immediata. In via esemplificativa (ma non limitativa) sono da ricomprendere gli eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, gli uragani; terremoti, ecc.) ovvero nelle ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell assenza (es. i supplenti del settore scolastico). Solo in tali casi, in cui la comunicazione non può essere oggettivamente effettuata il giorno prima il verificarsi dell evento, che risulta per sua stessa natura imprevedibile, la medesima deve essere effettuata entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre il 5 giorno. Qualora, per una qualsiasi ragione, il rapporto di lavoro di cui si è data comunicazione preventiva non si instauri effettivamente, il datore di lavoro è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio competente, comunque non oltre i cinque giorni successivi. Trasformazione del rapporto di lavoro Già il comma 5, dell art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000 aveva esteso l obbligo di comunicazione ad alcune vicende modificative del rapporto di lavoro. In virtù del comma 1183 della legge in esame alle ipotesi già previste si aggiungono altri casi, per cui si determina il seguente assetto complessivo: a) trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza assimilata a rapporto di lavoro subordinato; b) proroga del termine inizialmente fissato; c) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; d) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; e) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; f) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato; g) trasferimento del lavoratore; h) distacco del lavoratore; i) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; j) trasferimento d azienda o di ramo di essa. Benché manchi una esplicita previsione si ritiene che in via interpretativa l obbligo di comunicazione sussista anche per l ipotesi di trasformazione del contratto di inserimento (ex art. 54, d.lgs. n. 276/2003) in contratto a tempo indeterminato, stante l assimilazione di tale contratto con il contratto a termine (ai sensi del comma 1 dell art. 58 del decreto citato). Nulla è modificato in ordine al termine ed alle modalità di comunicazione, che deve avvenire entro cinque giorni Cessazione del rapporto di lavoro Nessuna modifica a quanto già previsto al riguardo dall art. 21, comma 1, della legge n. 264/1949, come sostituito dall articolo 6, comma 3 del d.lgs. n. 181/2000. Pertanto, la cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero la diversa data di cessazione dei rapporti di lavoro a termine (precedentemente comunicata all atto di assunzione) va comunicata al servizio competente presso il quale è ubicata la sede di lavoro, entro cinque giorni dal verificarsi dell evento. Allo stesso modo, restano valide le disposizioni previste da normative speciali quali quelle del collocamento mirato, la cui 23

26 cessazione, per effetto dell articolo 10 della legge n. 68/99, va effettuata entro 10 giorni dalla data della cessazione medesima. Disciplina speciale per le agenzie di somministrazione Una regolamentazione particolare è prevista per le Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro. Quest ultime possono effettuare le comunicazioni di assunzione, cessazione e proroga dei lavoratori somministrati entro il 20 del mese successivo alla data di assunzione (ovvero di proroga o cessazione). L obbligo posticipato al 20 del mese successivo per le Agenzie per il lavoro trova la propria ragione nel fatto che la prova dell avvenuta instaurazione del rapporto tra il lavoratore e l Agenzia si rinviene nel contratto di somministrazione che deve essere sottoscritto prima dell invio in missione, con obbligo di comunicazione per iscritto al prestatore di lavoro (art. 21, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276/2003). Le comunicazioni a consuntivo effettuate dalle Agenzie devono essere inviate al Servizio competente ove è ubicata la sede operativa dell Agenzia. Pluriefficacia della comunicazione Il comma 1184, che novella il comma 6 dell articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, dispone che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell Istituto nazionale della previdenza sociale(inps), dell Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Si tratta, come evidente, di una disposizione di carattere generale volta, da un lato a semplificare gli oneri di natura burocratica in capo ai datori di lavoro, dall altro finalizzata a rendere più omogenei i flussi informativi, creando le condizioni per una maggiore integrazione degli archivi informatici della pubblica amministrazione. La pluriefficacia della comunicazione effettuata al Servizio competente riguarda naturalmente tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in capo al datore di lavoro in ordine all instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. In virtù di tale norma, l adempimento effettuato secondo la normativa in esame realizza l assolvimento anche degli altri obblighi di comunicazione, in quanto il trasferimento dei dati a tutti gli enti interessati deve essere garantito dal servizio competente secondo le modalità stabilite con il decreto interministeriale di cui al comma 7 del medesimo articolo (vedi infra). Una puntuale ricognizione degli obblighi, che si intendono assolti tramite la comunicazione unica, sarà effettuata in sede di emanazione del citato decreto, dopo aver acquisito il parere delle amministrazioni e degli enti interessati. Per la fase di prima applicazione si rinvia al successivo paragrafo Disposizioni transitorie. Entrata in vigore Il comma 1181, abrogando la previsione di cui all art. 7, comma 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 ( le disposizioni di cui all articolo 6, commi 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto dell articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 200, n. 181, introdotto dall articolo 6, comma 2 ) sancisce l immediata entrata in vigore delle nuove disposizioni, senza la necessità di attendere il decreto interministeriale, di cui al comma 7 dell art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000. Con riguardo alla comunicazione di trasformazione, non essendo intervenuta sul 24

27 punto alcuna modifica al comma 2 bis dell art. 5 del d. l.vo n. 181/2000 (comma aggiunto dall art. 7, comma 1, lettera b, del d. l.vo n. 297/2002), l obbligo dovrebbe scattare con l emanazione del modello unificato. Tuttavia, sul piano logico e della ratio sottostante, questa distinzione non ha una ragion d essere, essendo evidente l intento del legislatore di dare rapido corso alla messa a regime del sistema nel suo impianto complessivo. Pertanto, pur non essendo tecnicamente possibile, per gli effetti sanzionatori che vi sono connessi, imporre l obbligo prima della entrata in vigore del richiamato decreto, nulla impedisce che laddove sussistano le condizioni operative si possa avviare una pragmatica anticipazione dell adempimento. Peraltro, in molte realtà è prassi molto diffusa la comunicazione di trasformazione dei contratti a termine e dei contratti di apprendistato. Provvedimenti attuativi Il citato comma 7 dell art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000 stabilisce che, al fine di assicurare l unitarietà e l omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d intesa con la Conferenza Unificata. Il decreto medesimo deve stabilire anche le modalità informatiche di trasferimento dei dati e i tempi di entrata in vigore dell obbligo di effettuare la comunicazione esclusivamente per via telematica. Appare evidente la pluralità di fini che il rinvio al decreto persegue: a) la definizione e la manutenzione di standard informatici e statistici, al fine di assicurare l omogeneità e l unitarietà del sistema informativo del lavoro; b) l utilizzo pieno dei servizi informatici per migliorare l efficienza della pubblica amministrazione e migliorare i rapporti con i cittadini; c) la semplificazione amministrativa a vantaggio delle imprese. Poiché la materia attiene per alcuni aspetti alla competenza esclusiva dello Stato (standard statistici, aspetti sanzionatori) e per altri alla competenza concorrente delle Regioni e Province Autonome, il decreto interministeriale dovrà essere adottato d intesa con la Conferenza Unificata. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Alla luce degli approfondimenti fin qui condotti ed in attesa che il quadro normativo si completi con l emanazione del sopracitato decreto e delle disposizioni integrative che le Regioni e le Province Autonome vorranno adottare, si forniscono di seguito alcune prime indicazioni operative per garantire una uniforme e corretta applicazione della normativa al momento della sua entrata in vigore. Modalità degli adempimenti Per ciascuno degli adempimenti previsti, i datori di lavoro, ovvero i soggetti per il tramite dei quali gli adempimenti possono essere effettuati, si atterranno alle seguenti indicazioni. Modulistica Comunicazione di instaurazione Per tutte le tipologie di lavoro subordinato, l adempimento sarà effettuato utilizzando il mod. C/ASS o altra analoga modulistica in uso presso i centri per l impiego. Per i datori di lavoro agricolo si continuerà ad utilizzare copia della Sezione Matricola del Registro d impresa. Per i rapporti autonomi in forma coordinata e continuativa, fermi restando i quadri relativi al datore di lavoro e al lavoratore, il modulo dovrà contenere le seguenti informazioni minime: tipo di rapporto (rapporto di agenzia, co.co.co., lavoro a progetto) - data inizio e data fine del rapporto corrispettivo lordo attività e mansioni (descrittivo). Per i rapporti di socio di cooperativa, oltre all indicazione della sussistenza di un rapporto associativo, per quanto attiene al rapporto di lavoro ci si atterrà a quanto previsto per il 25

28 lavoro subordinato o per il lavoro autonomo (a seconda dei casi). Per i tirocini e le altre esperienze lavorative sarà sufficiente indicare il tipo di rapporto, data di inizio e fine. Comunicazione di cessazione Per tutte le tipologie di rapporto si continuerà ad utilizzare il mod. C/CRL o altro analogo in uso presso i centri per l impiego. Si ricorda che tale comunicazione va effettuata solo nel caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato ovvero per rettificare la data di cessazione indicata all atto dell assunzione. Comunicazione di trasformazione Nei casi previsti potrà essere utilizzato il mod. C/CTRL, indicando la data di trasformazione. Comunicazione di assunzione, proroga e cessazione ( Agenzie per il lavoro) La comunicazione al Servizio competente sarà effettuata utilizzando il mod. Unificato/Temp, istituito con il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1 settembre Inail - Ipsema (disposizione transitoria) La comunicazione all INAIL, ex art. 14, comma 2, del d.l.vo n. 38/2000 attraverso gli strumenti informatici, resta in vigore, per tutti i datori di lavoro ivi compresi le Agenzie per il Lavoro con le medesime modalità fino alla piena operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie previste dal modello individuato dall art. 4 bis, comma 7, del D.L.vo n. 181/2000. La stessa considerazione vale anche per i datori di lavoro marittimi nei confronti dell IPSEMA (comma 1182). Inps (datori di lavoro agricolo) Anche la comunicazione che i datori di lavoro agricolo effettuano all INPS, ai sensi dell art. 1, comma 9, del DL 10 gennaio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dovrà essere effettuata fino a quando non entrerà in vigore il decreto sopracitato. Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Anche l obbligo che impone la comunicazione allo Sportello Unico, entro 5 giorni dalla assunzione e dalla cessazione dei rapporti con i cittadini extra comunitari (Art. 22, comma 7 del T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 e dal DPR n. 394/1999), potrà essere assolto attraverso il modello unificato. Nelle more della sua entrata in vigore si ritiene che l adempimento vada mantenuto nelle modalità attuali. E stata, invece, abrogata (comma 1184) quella parte dell art. 7, comma 1, del d. l.vo n. 286/1998 che imponeva al datore che assume al proprie dipendenze un cittadino extra comunitario di comunicarlo in Questura entro 48 ore. Sanzioni Nulla viene innovato riguardo alle sanzioni previste dall art. 19, comma 3, del d.lgs. 276/2003 per la violazione degli obblighi di comunicazione di assunzione e di cessazione. Pertanto le sanzioni ivi previste ed applicate ai vecchi precetti, come chiarito dalla circolare di questo Ministero n. 37/2003 del 24 novembre 2003, troveranno applicazione anche con riferimento alle violazioni dei nuovi adempimenti a far data dall entrata in vigore della legge in esame (1 gennaio 2007). Al contrario la sanzione correlata all obbligo di comunicare le trasformazioni del rapporto di lavoro sarà applicabile solo dalla data stabilita dal decreto interministeriale di unificazione dei moduli. Abrogazione ravvedimento operoso Viene abrogato (comma 1185) il comma 5 dell art. 19 del d.lvo n. 276/2003 che prevedeva 26

29 in materia di comunicazioni ai centri per l impiego il c.d. ravvedimento operoso, peraltro mai entrato in vigore. Disposizioni regionali integrative Il comma 6-ter dell art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000, come introdotto dal comma 1184, nello stabilire per i datori di lavoro pubblici e privati l obbligo di avvalersi dei servizi informatici messi a disposizione dalle regioni, rinvia al più volte citato decreto interministeriale la disciplina delle modalità e dei tempi di applicazione delle comunicazioni on line. Tuttavia, nelle more dell approvazione del provvedimento, le Regioni e le Province Autonome presso le quali i servizi in parola sono già attivi, potranno con propria deliberazione anticipare in via sperimentale l utilizzo del canale telematico quale unica modalità di adempimento. Il testo è pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: Roma, 14/02/2007 Prot. 13 / SEGR / Oggetto: Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Legge Finanziaria 2007) Ulteriori indirizzi operativi Con precedente nota n. 13/SEGR/ del 4 gennaio 2007 sono stati forniti i primi indirizzi applicativi della normativa indicata in oggetto. Contestualmente sul sito del Ministero ( è stata aperta una linea diretta con i soggetti interessati al provvedimento, al fine di raccogliere riflessioni, commenti e segnalazioni di problematiche connesse alla fase di attuazione. Attraverso tale strumento sono pervenuti numerosi quesiti a cui la scrivente Direzione ha risposto fornendo i chiarimenti, al fine di risolvere le più immediate esigenze dei datori di lavoro e degli altri soggetti abilitati ad effettuare le comunicazioni. La proficua interlocuzione con i diretti interessati ha consentito di mettere a fuoco vari aspetti della complessa materia rimasti non ancora chiariti. Per tale ragione si ritiene utile integrare la precedente nota in modo da dare diffusione generale alle principali indicazioni già fornite con le risposte ai quesiti e chiarire, alla luce degli approfondimenti effettuati, ulteriori aspetti controversi. Per una migliore organicità e sistematicità dell esposizione viene mantenuta la medesima struttura per paragrafi della precedente nota del 4 gennaio Soggetti obbligati Ad integrazione di quanto già anticipato, sulla base del tenore letterale del novellato art. 9- bis della legge n. 608/1996, si forniscono ulteriori precisazioni circa i soggetti cui viene imposto l obbligo di comunicazione. 1. Datori di lavoro privati La locuzione utilizzata dal legislatore indica senza ombra di dubbio la volontà di ricomprendere nell ambito della disciplina qualsiasi persona fisica e giuridica che instauri uno dei rapporti di lavoro indicati dalla norma citata. Pertanto nel caso di lavoro autonomo in forma coordinata e continuata, il datore di lavoro si identifica con il committente, nel caso di contratto di agenzia e di rappresentanza con il preponente, così come nel caso di associazione in partecipazione esso si identifica con l associante. Infine, con riguardo ai tirocini ed alle altre esperienze lavorative ad essi assimilate, per le quali non si configura un rapporto di lavoro, per datore di lavoro deve intendersi il soggetto 27

30 ospitante. 2. Enti pubblici economici Rientrano in questa categoria quegli enti che operano nel campo della produzione di beni e servizi svolgendo attività prevalentemente o esclusivamente economiche. Ad essi si applica lo statuto dell impresa privata, compresa l iscrizione nel registro delle imprese (artt cod. civ.). La disciplina dei rapporti di lavoro è di natura privatistica, pertanto, ai fini della normativa in esame, per tali Enti valgono le regole dei datori di lavoro privati. Nel recente passato i più importanti enti pubblici economici sono stati trasformati in società per azioni, con attribuzione della titolarità delle relative azioni al Ministero dell economia e delle Finanze. Per alcune di esse sono state avviate procedure di dismissione attraverso il trasferimento delle azioni a soggetti privati. Tutto ciò, tuttavia, non ha alcuna implicazione sulla disciplina dei rapporti di lavoro e di conseguenza sulla normativa in esame. 3. Pubbliche Amministrazioni Le Pubbliche Amministrazioni che rientrano nel campo di applicazione della normativa sulle comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, sono quelli richiamati all art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, ossia: Le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio,industria, agricoltura e artigianato e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale, l agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n Tali soggetti quindi hanno l obbligo di effettuare le comunicazioni come disposto dall art. 1 commi da 1180 a1185 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007). Oggetto delle comunicazioni A seguito dei quesiti pervenuti, si reputa necessario fornire un quadro generale degli indirizzi espressi da questo Ministero circa l applicazione della disciplina in esame a taluni particolari rapporti di lavoro o esperienze lavorative. Rapporti di lavoro Il dato da cui partire è senza dubbio l esame della lettera della norma che così recita: In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo. Si chiariscono pertanto i seguenti aspetti: A. Per quanto attiene al rapporto di lavoro subordinato, nel riconfermare il contenuto della precedente nota, si ribadisce che la formula comprende tutte le figure di lavoro dipendente, anche quelle che presentano caratteri di specialità rispetto alla disciplina del lavoro subordinato nell impresa di cui all art cod.civ. In tal senso sono da considerarsi ricompresi il rapporto di lavoro nautico e aeronautico (disciplinato dal Codice della Navigazione), il rapporto di lavoro sportivo (disciplinato dalla legge 23 marzo 1981 n. 91), il rapporto di lavoro dei dirigenti, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (disciplinato dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Con riferimento all ultima fattispecie si chiarisce, tuttavia, che l obbligo non sussiste per quelle categorie del pubblico impiego che, ai sensi dell art. 3 del sopracitato D.Lgs. 165/2001, sono state escluse dalla c.d. privatizzazione e per le quali il rapporto di lavoro 28

31 non ha natura contrattuale ma è regolato dalla legge (magistrati, avvocati dello stato, personale militare e delle forze di polizia, personale della carriera diplomatica e prefettizia, professori e ricercatori universitari, ecc.). B. Per quanto concerne il lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, corre l obbligo di ben specificare quali siano in concreto questi rapporti e quali viceversa siano da escludere. Come si evince, il legislatore ha inteso includere nella speciale disciplina del collocamento non tutta l area del lavoro autonomo, ma solo quello reso in forma coordinata e continuativa. Di tali tipologie contrattuali si trova menzione nell art. 409, punto 3, del cod. proc. civ., che ha esteso l applicazione delle norme del processo del lavoro a un insieme eterogeneo di rapporti di lavoro autonomo. Successivamente la legge di riforma del sistema pensionistico (n. 335/95) ha previsto l iscrizione dei collaboratori coordinati e continuativi a una apposita Gestione Separata dell Inps, al fine di estendere loro l assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti. Inoltre, l art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000 ha esteso loro l obbligo dell assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Da ultimo il D.Lgs. n. 276/2003 ha disciplinato, nel Titolo VII Capi I e II (articoli da 61 a 74), il lavoro a progetto, il lavoro occasionale, il lavoro accessorio e le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro con specifico riguardo alle attività agricole, cui va aggiunta anche l ipotesi prevista per gli imprenditori artigiani dall art. 21, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 269/2003, convertito con modificazioni in Legge n. 326/2003. Si ritiene, pertanto, anche in relazione alle finalità che la disciplina persegue, che il legislatore abbia voluto fare riferimento a tutte quelle tipologie di lavoro che la dottrina ha qualificato come parasubordinati, vale a dire caratterizzati da: Collaborazione, nel senso che si esclude qualsiasi vincolo di subordinazione del prestatore di lavoro nei confronti del destinatario della prestazione; Coordinamento, che consiste nel collegamento funzionale della attività del prestatore d opera con la struttura del committente; Continuità, nel senso che la prestazione non ha carattere occasionale ma continuativo; Personalità della prestazione, vale a dire la prevalenza del carattere personale dell apporto lavorativo. Ciò premesso, sulla base della duplice finalità della normativa, vale a dire da un lato di realizzare un sistema di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dall altro di supportare le azioni di contrasto al lavoro irregolare, si ritiene ragionevole circoscrivere l obbligo in parola a quelle tipologie che siano significative sotto il profilo della conoscenza dell andamento del mercato del lavoro e che al contempo presentino rischi consistenti di abuso o di elusione di normative inderogabili. Alla luce di ciò vanno considerate incluse le seguenti tipologie: contratto di lavoro a progetto (art. 61, comma 1, D.Lgs.n. 276/2003); contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale; collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche amministrazioni (art. 7, D.Lgs. n. 165/2001 art. 110, comma 6 D.Lgs. 267/2000 circ. Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004); collaborazione occasionale, di cui all art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella quale pur mancando la continuità sussiste il coordinamento con il 29

32 committente (c.d. mini-co.co.co. ); prestazione sportiva, di cui all art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n, 289; prestazioni rientranti nel settore dello spettacolo, ai sensi dell art. 1 della Legge n. 8/1979, per le quali vige l obbligo di assicurazione E.N.P.A.L.S. Di converso, si ritiene, alla luce del criterio interpretativo esplicitato, che vadano esclusi dall obbligo di comunicazione quei rapporti, che, pur rientrando astrattamente nell area della c.d. parasubordinazione, non presentino rischi consistenti di abuso o elusione della normativa inderogabile in materia di lavoro: le attività rientranti nell esercizio di una professione intellettuale, per la quali è necessaria l iscrizione in appositi albi professionali; le nomine dei componenti di organi di amministrazione e controllo di società; le partecipazioni a collegi e commissioni; le prestazioni di lavoro accessorio, di cui all art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003; le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell art. 74 del D.Lgs. n. 276/2003 e quelle previste dall art. 21, comma 6-ter, del D.L. n. 269/2003, convertito in Legge n. 326/2003. C. Per quanto concerne i rapporti di lavoro del socio lavoratore di cooperativa, si ricorda che, ai sensi dell art. 1, c. 3, L. n. 142/2001, tra la cooperativa ed il socio lavoratore si instaura un rapporto di lavoro ulteriore a quello associativo e che tale rapporto può assumere qualsiasi forma prevista dall ordinamento. Pertanto, le società cooperative sono tenute a comunicare ai servizi competenti i rapporti di lavoro subordinati o di collaborazione coordinata e continuativa, così come individuati alle lettere precedenti, stipulati con i soci lavoratori. D. Per quanto concerne i rapporti di associazione in partecipazione, di cui all art cod. civ., essi rilevano solo se caratterizzati dall apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte dell associato, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali (Legge Finanziaria 2005). E. In via generale, oltre agli specifici rapporti indicati nei punti precedenti, restano totalmente esclusi dall ambito di applicazione della specifica disciplina tutte le forme di lavoro autonomo reso ai sensi dell art cod. civ., sia in forma professionale che occasionale - ai sensi dell art. 67, lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) - così come, a maggior ragione, tutte le attività lavorative di tipo autonomo esercitate in forma imprenditoriale. Pertanto, con riguardo alle categorie più significative, sono da escludere: I lavoratori agricoli autonomi; I collaboratori familiari; Gli agenti e i rappresentanti di commercio costituiti in società o che si avvalgono di una autonoma struttura imprenditoriale. Per altro verso si ritengono escluse quelle prestazioni rese nell ambito del c.d. volontariato, nelle quali, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, manca qualsiasi vincolo contrattuale di corrispettività. Tirocini ed altre esperienze lavorative Come previsto espressamente nella normativa, la comunicazione preventiva si applica anche ai tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. A questo riguardo con la nota del 4 gennaio 2007, in ragione della formula ampia usata dal legislatore, si è ritenuto di includere non solo i tirocini previsti dall art. 18 della legge n. 196/97 e dal relativo regolamento di attuazione 30

33 (DM n. 142/1998), nonché quelli disciplinati da leggi regionali, ma anche quelli inclusi nei piani di studio dalle università e dagli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari. In fase di prima attuazione, tuttavia, perplessità sono emerse circa l opportunità di estendere l obbligo anche a quelle esperienze previste all interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di formazione. Pertanto, alla luce del suesposto criterio interpretativo, basato su esigenze di monitoraggio e di prevenzione del lavoro irregolare, rivedendo il primo orientamento, si ritiene di escludere l obbligo di comunicazione per i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Tutto ciò si sostanzia allorché si verifichino le seguenti condizioni: Promozione da parte di una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la regione o la provincia; Destinatari studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso; Svolgimento all interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione. Di converso, rientrano negli obblighi di comunicazione i tirocini promossi dai centri per l impiego e da altri soggetti operanti nel campo delle politiche del lavoro a favore di soggetti inoccupati o disoccupati, nonché di soggetti svantaggiati o di disabili, con la finalità di favorirne l inserimento lavorativo. Sempre in tema di tirocini, si chiarisce altresì che, fermo restando l obbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie. Con riguardo alle altre esperienze lavorative assimilabili ai tirocini, oltre a quelle già indicate con la precedente nota (borse lavoro, lsu), si segnalano le borse post-dottorato di ricerca. I periodi di pratica professionale regolarmente comunicati ai rispettivi Ordini, sono invece esclusi dall obbligo di comunicazione preventiva, in quanto finalizzati ad una futura attività libero professionale, di per sé esclusa dall ambito di applicazione della norma. Termini per le comunicazioni Il termine per inviare la comunicazione di assunzione scade alle ore 24 del giorno precedente l inizio del rapporto di lavoro. Per inizio del rapporto di lavoro si intende la data da cui decorrono l obbligo della prestazione lavorativa e l obbligo della remunerazione, che normalmente si evince dal libro matricola. Ai fini della norma ciò che rileva è che la data di comunicazione sia antecedente a quella di effettivo inizio della prestazione lavorativa. Se l ultimo giorno utile cade in un giorno festivo non si può far valere la regola della proroga automatica del termine al giorno successivo, poiché ciò, come appare evidente, equivarrebbe non a differire un termine ma a vanificarne la finalità, dal momento che la comunicazione non sarebbe più preventiva. In questi casi la comunicazione può essere fatta in un giorno precedente non festivo, ovvero nel giorno festivo con gli strumenti disponibili, purché attestanti la data certa di trasmissione. Come già anticipato nella precedente nota del 4 gennaio 2007, si prevedono due ipotesi derogatorie: 31

34 a) assunzione d urgenza per esigenze produttive: in questo caso il datore di lavoro può comunicare l assunzione entro i cinque giorni successivi, salvo l invio entro il giorno antecedente della comunicazione sintetica provvisoria; b) assunzione per cause di forza maggiore : in questo caso il datore di lavoro può comunicare l assunzione il primo giorno utile successivo senza neppure l obbligo di una preventiva comunicazione sintetica. Ciò in quanto l evento è di tale natura imprevedibile da rendere non solo improcrastinabile l assunzione, ma anche impossibile la sua previsione nel giorno precedente. Le due eccezioni sopra richiamate consentono di risolvere in via generale ogni possibile situazione, anche con riguardo a quei settori produttivi, che in ragione delle peculiarità delle produzioni, hanno sollevato dubbi circa la possibilità di adempiere all obbligo di comunicazione preventiva. La prima deroga (comunicazione in forma sintetica) soccorre, infatti, in tutti quei casi in cui il datore di lavoro non è in condizione di effettuare una comunicazione ordinaria (ad es. non dispone per tempo di tutti i dati) ma per ragioni produttive non può rinviare l assunzione. In questi casi il datore di lavoro dovrà essere in grado di dimostrare il sussistere di una effettiva esigenza produttiva che non consente di procrastinare neppure di un giorno l assunzione. La seconda deroga (comunicazione non preventiva ma contestuale o successiva) soccorre solo in caso di forza maggiore, vale a dire allorché il datore di lavoro sia in grado di dimostrare non solo che l assunzione non poteva essere procrastinata, ma anche che non era possibile prevederla il giorno prima. Tale ultima circostanza è ricorrente nel caso di conferimento di supplenze temporanee al personale docente (art. 1, comma 1, lett. c) del DM 25 maggio 2000, n. 20) e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (art. 1, comma 1. lettera c) del DM 13 dicembre 2000, n. 430) negli istituti scolastici pubblici. In tali casi, sembra ragionevole disporre in via preventiva e generale, che le assunzioni a tempo determinato del predetto personale, rientranti nella tipologia della supplenza temporanea, ai sensi dei citati regolamenti, siano comunicate anche dopo l instaurazione del rapporto, nel primo giorno utile. Le soluzioni prospettate risultano idonee a soddisfare tutte le esigenze del datore di lavoro, senza arrecare pregiudizio al normale andamento delle attività produttive, ma altresì garantendo la finalità della norma. Il termine per comunicare la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro è stabilito entro cinque giorni dall evento. In questi casi la scadenza del termine in un giorno festivo comporta la proroga automatica al primo giorno lavorativo utile. In questi casi, infatti, lo slittamento del termine non inficia la finalità della norma e non vanifica l obbligo di legge. Destinatari delle comunicazioni Fermo restando quanto già disposto con la precedente nota del 4 gennaio 2007, si rende necessario fornire più precise indicazioni per l individuazione del servizio competente nei casi di comunicazioni relative a rapporti di lavoro di tipo autonomo o rapporti di lavoro che si svolgono in più sedi di lavoro. In questi casi, infatti, il criterio indicato dalla legge (il luogo di svolgimento della prestazione di lavoro) mal si adatta al tipo di rapporto, in quanto, in virtù della natura stessa della prestazione, il luogo di esecuzione dell attività o non è indicato o è identificato in forma ampia e generica nel contratto individuale. Ciò premesso, al fine di evitare comportamenti difformi, basati su criteri diversi, si ritiene possa essere conveniente che per tipologie di lavoro si applichi il seguente criterio: la sede del committente presso la quale si realizza il coordinamento anche temporale della prestazione lavorativa (art. 62, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 276/2003) 32

35 Contenuti delle comunicazioni Rispetto alle indicazioni già fornite con la nota del 4 gennaio 2007, occorre precisare solo alcuni aspetti generali, rinviando al DM di attuazione, in corso di emanazione, per una compiuta regolamentazione. La comunicazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro va effettuata solo nel caso di rapporto a tempo indeterminato oppure nei casi di risoluzione anticipata del contratto a termine per qualsiasi causa (consensuale, recesso durante il periodo di prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa, ecc.). In caso di rapporto a tempo determinato che si protrae oltre il termine inizialmente fissato dovrà essere effettuata entro cinque giorni da tale data una comunicazione di proroga. La comunicazione relativa alle trasformazioni del rapporto di lavoro va effettuata solo nei casi previsti dalla legge. La citata nota ministeriale ha ritenuto di ricomprendere anche la trasformazione del contratto di inserimento, in ragione della sua assimilazione al contratto a termine. Analogamente, dovranno essere comunicate entro cinque giorni le proroghe e le cessazioni delle collaborazioni autonome, qualora il termine non fosse stato già indicato nella comunicazione iniziale, perché anticipato rispetto a quello pattuito o perché inizialmente non determinato, ma determinabile in seguito. Nel caso di tirocinio, la comunicazione di trasformazione va effettuata solo allorché si procede da parte del datore di lavoro ospitante all assunzione del tirocinante con uno qualsiasi dei contratti di lavoro subordinati previsti dalla normativa in esame. In tal caso, affinché si parli di trasformazione è necessario che l assunzione avvenga prima della scadenza del tirocinio o alla scadenza senza soluzione di continuità. Comunicazione unica Fino all emanazione del Decreto Interministeriale che dovrà definire i moduli di trasmissione e le modalità di inoltro dei dati in via telematica, alcune comunicazioni dovranno essere ancora effettuate con le modalità precedenti: - La comunicazione all INAIL ex art. 14, comma 2, del D.L.vo n. 38/2000, nonché quella effettuata dai datori di lavoro marittimi nei confronti dell IPSEMA; - La comunicazione dei datori di lavoro agricolo all INPS, ai sensi dell art. 1, comma 9, del DL 10 gennaio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; - La comunicazione allo Sportello Unico della Prefettura dell assunzione e dalla cessazione dei rapporti con i cittadini extra comunitari (Art. 22, comma 7 del T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 e dal DPR n. 394/1999). E stata, invece, abrogata quella parte dell art. 7, comma 1, del D. L.vo n. 286/1998 che imponeva al datore di lavoro, che assume alle proprie dipendenze un cittadino extra comunitari, di comunicarlo in Questura entro 48 ore. Roma, Prot. 13/II/ Oggetto: Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro nel settore scolastico (art 2, comma 4, legge 25 ottobre 2007, n. 176). Indirizzi operativi. La Legge 25 ottobre 2007, n. 176 ha introdotto, per il settore scolastico, alcuni correttivi alla disciplina delle comunicazioni che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare in caso di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comini da 1180 a 1185, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). L'articolo 2, comma 4 della Legge 25 ottobre 2007, n. 176 contiene una modifica ai tempi 33

36 di comunicazione dei rapporti di lavoro, previsti dal citato articolo 1, comma 1180 e ss. La norma, infatti, così recita: "le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui... entro dieci giorni successivi alla instaurazione. Variazione o cessazione del rapporto di lavoro. Si introduce, pertanto, una deroga generale per il settore scolastico, prevedendo che le comunicazioni possono essere effettuate entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento. Al riguardo, sentite le Direzioni Generali competenti, si forniscono le indicazioni, di seguito riportate, per una uniforme applicazione della normativa in parola. A. Soggetti obbligati Il suddetto termine di invio delle comunicazioni riguarda tutte le istituzioni scolastiche vale a dire tutti gli "istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie" così come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprendendo pertanto anche quelli privati, seppur paritari. B. Oggetto e tipologia della comunicazione L'obbligo di comunicazione riguarda l'instaurazione, la variazione (ovvero proroga e trasformazione) e la cessazione dei rapporti di lavoro che intercorrono tra l'istituto scolastico ed i l proprio personale. C. Standard tecnici e modalità di trasmissione Le modalità di trasmissione delle comunicazioni e gli standard tecnici sono quelli previsti dalla disciplina generale e, in particolare, dal decreto ministeriale di prossima pubblicazione con il quale vengono definite le modalità di trasmissione delle informazioni ai servizi infornatici regionali. B. Soggetti abilitati Una più approfondita delucidazione, viceversa, merita la definizione di soggetti abilitati, dal momento che il Decreto Interministeriale si limita ad un generico rinvio alla normativa vigente, nell evidente scopo di non precludere mediante un elenco tassativo la possibilità che successive modifiche normative siano immediatamente applicabili. Si reputa utile, pertanto, identificare i soggetti che, allo stato della normativa, rientrano nella categoria, unitamente ai prerequisiti per poter legittimamente essere abilitati ad operare tramite il Servizio Informatico CO: a) i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni; b) le agenzie di somministrazione, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni relative ai lavoratori somministrati; c) i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l amministrazione del personale dipendente. Prerequisito è l iscrizione all albo a norma dell art. 9 della legge citata; Art. 1. Esercizio della professione di consulente del lavoro 1. Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a 34

37 mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra. Art. 2. Oggetto dell'attività 1. I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma dell'articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente. d) gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre secondo quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Per essi costituisce prerequisito l iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro; e) i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l esecuzione secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4 della medesima l. n. 12/1979 e successive modificazioni. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni; Art. 1. Esercizio della professione di consulente del lavoro Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni. 5. Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore. f) le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall articolo 9-bis, comma 6 della legge 28 novembre 1996, n. 608; 35

38 6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5. g) le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall articolo 6, comma 1 del d.lgs. 11 dicembre 2002, n. 297; h) le agenzie per il lavoro, di cui all articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), d.lgs. 276/2003, per tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell attività di intermediazione; Art Agenzie per il lavoro 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni: a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20; b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h); c) agenzie di intermediazione; d) agenzie di ricerca e selezione del personale; e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. i) i soggetti promotori dei tirocini. Per l adempimento degli obblighi mediante i servizi informatici, i soggetti obbligati ed abilitati devono accreditarsi presso le strutture, con le modalità indicate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma ove è ubicata la sede di lavoro ovvero, per le agenzie di somministrazione, la sede operativa. Al momento dell accreditamento gli stessi devono autocertificare il possesso dei prerequisiti, fatte salve le verifiche in ordine alla veridicità di quanto dichiarato da parte dell amministrazione. Le specifiche disposizioni sulle modalità di accreditamento saranno diramate dalle Regioni e Province Autonome e rese pubbliche anche dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite una specifica sezione del portale nazionale In un apposito Quadro denominato DATI INVIO, presente in tutti i moduli (vedasi paragrafo successivo), il soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal datore di lavoro, deve farsi identificare, indicando la categoria di appartenenza ed il proprio codice fiscale. 7. ACCENTRAMENTO INVIO COMUNICAZIONI Il sistema di cooperazione applicativa consente ai datori di lavoro che hanno 36

39 sedi di lavoro ubicate in territori regionali diversi di effettuare le comunicazioni avvalendosi di uno dei servizi informatici, scelto tra quelli ove si trova una delle sue sedi di lavoro. Ciò al fine di evitare di accreditarsi e registrarsi presso più servizi informatici. La facoltà di accentrare le comunicazioni presso un servizio informatico regionale è concessa sia se le stesse vengono effettuate direttamente sia per il tramite di un intermediario. I soggetti abilitati, così come individuati al paragrafo 4, che rientrano nel quadro normativo della legge n. 12/1979, possono effettuare tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove ubicata la sede legale. Le agenzie di somministrazione possono accentrare l invio delle comunicazioni attraverso un unico servizio informatico regionale, individuato tra quelli ove è ubicata una delle loro sedi operative. L accentramento è consentito previa comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le modalità operative indicate nell apposita sezione del sito L elenco dei datori di lavoro che scelgono l accentramento sarà pubblicato nella medesima sezione. Nei predetti casi, l adempimento degli obblighi di legge si realizza con l invio delle comunicazioni esclusivamente attraverso il nodo regionale prescelto. L accentramento non è consentito per le comunicazioni inerenti particolari rapporti, le cui modalità di comunicazione sono integrate a livello regionale, al fine di acquisire informazioni specifiche necessarie per la loro gestione (ad esempio contratto di apprendistato). In tali casi l adempimento dell obbligo si verifica secondo le modalità previste da ciascuna regione, fermo restando l utilizzo degli standard definiti dal Decreto Interministeriale per le informazioni comuni a tutti i servizi informatici. 10. RUOLO DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI I soggetti istituzionali interessati alla comunicazione sono: i centri per l impiego ove è ubicata la sede di lavoro; i servizi regionali; le singole direzioni provinciali del Lavoro e il Ministero del Lavoro; gli enti previdenziali ed assistenziali, nonché gli Uffici Territoriali di Governo. A ciascuno di essi è affidato un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento del sistema, che deve essere conosciuto anche dai soggetti abilitati che con una sola comunicazione adempiono a tutti gli obblighi sopra previsti nei casi di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro. I centri per l impiego, identificati come servizi competenti, ricevono le comunicazioni esclusivamente mediante il nodo di coordinamento del sistema informatico della propria Regione o Provincia autonoma. I servizi informatici delle Regioni provvedono attraverso le regole di 37

40 cooperazione applicativa, identificate nell allegato E, ad inviare tutte le comunicazioni al nodo di coordinamento nazionale, ubicato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale mette a disposizione le informazioni relative ai rapporti di lavoro comunicati su tutto il territorio nazionale alle direzioni provinciali del lavoro attraverso i propri servizi di rete interna nonché agli ispettorati del lavoro ubicati presso le Regioni e Province Autonome che hanno regionalizzato tali funzioni, attraverso il sistema di cooperazione applicativa. Sempre con il sistema di cooperazione applicativa, tali informazioni vengono rese disponibili sia agli enti previdenziali ai quali vengono versati i contributi a favore del lavoratore sia all INAIL e agli UTG per le relative competenze. Il trasferimento dei dati avviene secondo le modalità inserite nell allegato G del Decreto Interministeriale. Attraverso la costruzione dell indice nazionale delle comunicazioni, i servizi competenti non dovranno più trasmettere alle direzioni provinciali e agli ispettorati del lavoro le segnalazioni di tardiva comunicazione. 38

41 Art. 3. Adozione dei moduli di comunicazione 1. Sono adottati i moduli "Unificato-Lav", "Unificato-Somm", e "Unificato- VARDatori" di cui rispettivamente agli allegati A, B, e C, secondo i sistemi di classificazione di cui all'allegato D e il formato di trasmissione di cui all'allegato E. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. È adottato il modulo "Unificato Urg" di cui allegato F per le comunicazioni sintetiche d'urgenza da effettuare entro il giorno antecedente ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come modificato dall'art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n I moduli di cui ai commi precedenti sostituiscono ogni altro modello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente decreto. Moduli e regole 2. Moduli 2.1 Aspetti generali L invio dei dati al Servizio Informatico C.O, per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti, avviene secondo gli standard definiti ed allegati al citato DM. Il decreto, infatti, ha adottato specifici moduli, secondo predefiniti sistemi di classificazione e formato di trasmissione, che gli utenti sono tenuti a compilare. Premesso che per modulo si intende il modello in base al quale devono essere redatti i documenti di comunicazione, ad integrazione della disciplina regolamentare e per garantire comportamenti uniformi, si rende, tuttavia, necessario fornire una descrizione dei contenuti e delle funzioni dei singoli moduli, unitamente alle regole di compilazione. Nota circolare congiunta 8371 del MODULI DI COMUNICAZIONE L articolo 3, commi 1 e 2, dispone l adozione di quattro moduli di comunicazione, rinviando a specifici allegati tecnici per la dettagliata identificazione dei dati, dei sistemi di classificazione e del formato di trasmissione degli stessi. I moduli sono denominati Unificato Lav, Unificato Somm, Unificato VARDatori, Unificato Urg, i cui tracciati sono descritti rispettivamente negli allegati A, B, C ed F. Ciascun modulo rappresenta il modello in base al quale i documenti devono essere redatti in forma standardizzata. Gli allegati D ed E definiscono rispettivamente i sistemi di classificazione ed il formato di trasmissione dei dati. Una dettagliata analisi della struttura dei moduli, dei campi e dei rispettivi significati, nonché delle regole di compilazione è contenuta nel documento Modelli e Regole, allegato alla presente circolare Unificato Lav 39

42 Moduli e regole 2.2 Unificato Lav E il modulo mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici e privati, di qualsiasi settore (ad eccezione delle agenzie per il lavoro, relativamente ai rapporti di somministrazione) adempiono all obbligo di comunicazione dell assunzione dei lavoratori, della proroga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di lavoro, direttamente o tramite i soggetti abilitati. Nel dettaglio, il modulo Unificato Lav consente la gestione delle comunicazioni inerenti: instaurazione di rapporto di lavoro; proroga di rapporto di lavoro; trasformazione di rapporto di lavoro; distacco; trasferimento del lavoratore; cessazione del rapporto di lavoro. Le sezioni: 1. Datore di lavoro 2. Lavoratore 3. Dati invio vengono sempre compilate, indipendentemente dal tipo di comunicazione. 2.3 Struttura del modulo Il modulo è composto da otto sezioni (quadri). E il modulo mediante il quale i soggetti abilitati assolvono all obbligo di comunicare l instaurazione, la trasformazione, la proroga e la cessazione di un qualsiasi rapporto di lavoro riconducibile ai tipi legali espressamente indicati dalla normativa, nonché ai tirocini e altre esperienze assimilate, per la cui esatta individuazione si rinvia alle citate note circolari emanate in materia da questo Ministero. Il modulo riguarda tutti i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni ed è utilizzabile per adempiere a tutti gli obblighi elencati ai numeri da 1 a 4 del paragrafo precedente. Le agenzie di somministrazione utilizzano questo modulo, come tutti i datori di lavoro privati, per i rapporti di lavoro del personale alle loro dirette dipendenze. Nel dettaglio, l Unificato Lav consente la gestione delle comunicazioni inerenti: instaurazione di rapporto di lavoro; proroga di rapporto di lavoro; trasformazione di rapporto di lavoro; distacco del lavoratore; trasferimento del lavoratore; cessazione del rapporto di lavoro. Esso si compone di otto sezioni (Quadri), di cui quelle relative al datore di 40

43 lavoro, al lavoratore ed ai dati invio devono essere sempre compilate, indipendentemente dal tipo di comunicazione. Per quanto attiene alla comunicazione di instaurazione, oltre ai tre quadri precedenti deve essere compilato anche il quadro inizio, che contiene tutte le informazioni essenziali indicate dalle norme specifiche (precetti) ed inoltre una serie di dati utili per l analisi statistica dei fenomeni, il monitoraggio e la valutazione delle politiche del lavoro, così come previsto dall art. 17 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come richiamato nel preambolo del Decreto Interministeriale. Pertanto, con riguardo agli elementi obbligatori il modulo contiene: a) i dati identificativi del datore di lavoro e della sede di lavoro; b) i dati identificativi del lavoratore; c) la data di assunzione e la data di cessazione; d) la tipologia di contratto di lavoro che regola il rapporto; e) la qualifica professionale assegnata al momento dell assunzione; f) il trattamento economico e normativo. Moduli e regole Quadro datore di lavoro In questa sezione vengono indicati i dati identificativi del datore di lavoro obbligato e della sede di lavoro. Campi e significato Si inserisce il codice fiscale numerico a 11 cifre. Le ditte individuali ed i professionisti Codice fiscale inseriscono il proprio codice fiscale alfanumerico. Si inserisce la ragione sociale del datore di Denominazione datore di lavoro lavoro ovvero il cognome e il nome in caso di ditta individuale o di professionista Si inserisce il settore merceologico Settore selezionando un codice della tabella ATECOFIN Comune CAP - Indirizzo Si inseriscono i dati di localizzazione della sede 41

44 della sede legale Telefono - Fax - della sede legale Comune CAP - Indirizzo della sede di lavoro Telefono Fax - della sede di lavoro legale del datore di lavoro. Il comune viene selezionato dalla tabella comuni e stati esteri Si inserisce almeno una di queste informazioni. Si inseriscono i dati di localizzazione del luogo ove si svolge la prestazione di lavoro. In caso di lavoro a domicilio si riferiscono alla sede di lavoro in cui viene tenuto il registro aziendale dei lavoratori a domicilio. In caso di telelavoro si riferiscono alla sede di lavoro cui il lavoratore è assegnato come risultante dall informativa scritta fornitagli ai sensi della Direttiva 91/533/CEE. Per la comunicazione di instaurazione o proroga del rapporto di lavoro si riferiscono alla sede di lavoro assegnata all atto dell assunzione. In caso di comunicazione di trasferimento si riferiscono alla sede di lavoro cui il lavoratore viene trasferito. Per la comunicazione di distacco si riferiscono alla sede di lavoro del distaccante. Per la comunicazione di cessazione si riferiscono alla sede di lavoro cui il lavoratore è assegnato al momento della cessazione. Il comune si seleziona dalla tabella comuni e stati esteri. Il campo comune sede di lavoro identifica il servizio competente. Questi campi devono essere compilati anche se uguali a quelli della sede legale. Si inserisce almeno una di queste informazioni. Questi campi devono essere compilati anche se uguali a quelli della sede legale Quadro lavoratore In questa sezione vengono indicati i dati identificativi del lavoratore 42

45 Campi e significato Si inserisce il codice fiscale del lavoratore anche Codice fiscale nei casi in cui lo stesso viene rilasciato in via provvisoria. In questi ultimi casi esso è composto da 11 caratteri numerici Si inseriscono le informazioni anagrafiche del Cognome nome - sesso - data lavoratore. I campi relativi al sesso e comune o di nascita - comune o stato stato estero di nascita vengono selezionati dalle estero di nascita tabelle di riferimento Si inserisce la cittadinanza del lavoratore Cittadinanza selezionandola dalla tabella cittadinanza Questo campo viene compilato nel caso in cui il lavoratore sia di cittadinanza extracomunitaria o neo comunitaria in regime transitorio. La tipologia viene selezionata dall apposita tabella Tipo di documento status straniero. La voce in rinnovo indica il possesso di un documento scaduto per il quale è stata avanzata richiesta di rinnovo non ancora evasa. Si inserisce il numero della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità. In caso di documento in rinnovo viene indicato Numero documento il numero di ricevuta rilasciata dall ufficio postale presso il quale è stata inoltrata l istanza di rinnovo. Si inserisce il motivo del permesso attingendo Motivo di permesso Scadenza del permesso di soggiorno Comune di domicilio - CAP indirizzo di domicilio Livello di istruzione dalla tabella motivo permesso Si inserisce la data di scadenza del permesso di soggiorno, o documento equivalente, al momento della comunicazione, sia nel caso di primo permesso che dei successivi rinnovi. Si inseriscono il Comune, il CAP e l indirizzo del domicilio del lavoratore. il Comune si seleziona dalla tabella Comuni e stati esteri. Tale campo identifica il servizio competente nel cui elenco anagrafico va inserito il lavoratore Si inserisce il livello di istruzione del lavoratore selezionando l informazione livello di studio dalla tabella titolo di studio Quadro lavoratore co-obligato In questa sezione vengono indicati i dati identificativi del lavoratore coobbligato, in caso di contratto di lavoro ripartito (art. 41 d.lgs 276/2003). I campi ed il loro significato sono gli stessi del quadro lavoratore. 43

46 2.3.4 Quadro inizio In questa sezione vengono indicati i dati identificativi del rapporto di lavoro da instaurare. Campi e significato Si inserisce la data di inizio del rapporto di Data Inizio lavoro Si inserisce la data di fine rapporto per tutti i contratti diversi da quelli a tempo Data fine rapporto indeterminato. Nel caso di contratto a tempo determinato per sostituzione va indicata la data presunta di fine rapporto. Si inserisce l Ente Previdenziale, al quale vengono versati i contributi previdenziali a favore del lavoratore, selezionandolo dalla Ente previdenziale tabella co_entiprevidenziali. Il campo identifica l Ente Previdenziale a cui trasferire la comunicazione. Codice ente previdenziale Si inserisce il codice rilasciato dall Ente 44

47 Pat INAIL Codice agevolazioni Tipologia contrattuale Socio lavoratore Tipo Orario Ore settimanali medie Qualifica professionale ISTAT Legge 68 data nulla osta/convenzione Previdenziale (esempio matricola INPS) indicato al campo precedente, ove esistente. Tale codice coincide con quello rilasciato dall INPS alle Aziende agricole a seguito della Denuncia di Azienda (DA) Si inserisce la Posizione Assicurativa Territoriale del datore di lavoro assegnata dall INAIL. In caso di ditta di nuova costituzione che non ha ancora la PAT attribuita, va inserito il seguente codice: In attesa di codice PAT Alcune categorie di datori di lavoro non essendo soggette all obbligo assicurativo inseriranno uno tra i seguenti codici: Ditta Estera Studi Professionali/Altro Impiegati Agricoli Colf Operai Agricoli Ministeri Si inserisce il codice agevolazione selezionandolo dalla tabella agevolazioni, secondo la codifica INPS per il versamento agevolato dei contributi previdenziali. Si inserisce il tipo di contratto che regola il rapporto di lavoro che si instaura, ivi compresi i tirocini e le altre esperienze lavorative assimilate. Il codice relativo viene selezionato dalla tabella Tipo contratti Si inserisce nel caso in cui il datore di lavoro è una società cooperativa ed il lavoratore è o meno socio della stessa. Negli altri casi si inserisce sempre NO Si inserisce la tipologia dell orario di lavoro, secondo la tabella tipo orario Si inserisce il numero di ore medio settimanale nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, arrotondando gli eventuali decimali sempre per eccesso Si inserisce la qualifica professionale assegnata al lavoratore all atto dell assunzione, selezionandola dalla tabella ISTAT 2001Livello5 Si inserisce la data del nulla osta di avviamento rilasciato dal servizio competente, ovvero la data della convenzione stipulata con il medesimo servizio, nel caso in cui l assunzione è computabile ai sensi della legge n 68 del 12 45

48 Legge 68 numero atto Contratto collettivo applicato Livello di inquadramento Retribuzione/Compenso Giornate lavorative previste Tipo lavorazione Marzo 1999 Si inserisce il numero dell atto di cui al campo Precedente Si inserisce il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, selezionando dalla tabella CCNL. Per tutte le situazioni in cui non venga applicato alcuno dei contratti collettivi indicati in tabella si utilizza il codice CD. Qualora non venga applicato alcun contratto si utilizza il codice ND Si inserisce il livello di inquadramento così come previsto dal sistema di classificazione professionale del CCNL applicato al rapporto di lavoro. Per tutte le situazioni in cui non venga applicato alcun contratto collettivo si utilizza il codice ND Da compilare solo per i rapporti di lavoro ai quali non si applica alcun CCNL. Si inserisce il compenso lordo annuo Per le sole comunicazioni riferite agli operai agricoli a tempo determinato si inseriscono le giornate lavorative presunte. La comunicazione delle giornate effettive non è oggetto del modulo Unificato Lav Si inserisce il tipo di lavorazione solo per le comunicazioni dei rapporti di lavoro agricoli Con riguardo alle predette informazioni, occorre fornire alcune precisazioni: Il campo data fine rapporto non va compilato quando il rapporto è a tempo indeterminato, viceversa va sempre compilato in tutti gli altri casi, sia se il rapporto si configuri come contratto a termine (d.lgs. 368/2001 e discipline speciali), sia come contratto di durata (apprendistato, contratto di formazione e lavoro, contratto di inserimento, contratto di lavoro a progetto, co.co.co nelle pubbliche amministrazioni), sia in tutti i casi in cui il contratto individuale di lavoro di qualsiasi tipologia contenga l indicazione di una scadenza temporale. Qualora il termine non sia determinato ma determinabile, come nell ipotesi di contratto a termine per ragioni sostitutive e di contratto di lavoro a progetto, va sempre indicata la data presunta. Nel caso di tirocinio o di altra esperienza assimilata la durata è sempre specificata. Nel campo tipologia contrattuale, cui è associata la Tabella tipo contratti, deve essere indicato il tipo legale che disciplina il rapporto oggetto della comunicazione, così come specificato nel contratto individuale di lavoro. Naturalmente va precisato che alcuni contratti si riferiscono solo a 2 46

49 3 4 determinate categorie di datori di lavoro (ad es. pubbliche amministrazioni, datori di lavoro domestico, ecc.). Il campo qualifica professionale ISTAT, che in quanto obbligatorio deve essere sempre valorizzato, impone di ricondurre in ogni caso ad una qualifica della Tabella ISTAT 2001 livello 5 l insieme delle mansioni oggetto della prestazione di lavoro. Qualora il rapporto di lavoro sia non di tipo subordinato ovvero nel caso di tirocinio e altra esperienza assimilata, è necessario comunque indicare la qualifica ISTAT che più si avvicina all attività lavorativa oggetto del rapporto, ricorrendo al criterio della prevalenza in caso di promiscuità. Le informazioni inerenti il trattamento economico e normativo vanno 5 fornite con modalità alternative: compilando congiuntamente i campi contratto collettivo applicato e livello di inquadramento qualora al rapporto si applichi un contratto collettivo di lavoro; compilando solo il quadro retribuzione/compenso in tutti gli altri casi (rapporto di tipo subordinato cui non si applica un contratto collettivo, rapporto di tipo autonomo, tirocinio e altre esperienze assimilate). Anche con riferimento alla comunicazione di proroga e trasformazione, da effettuare compilando i relativi Quadri (oltre ai tre Quadri comuni a tutte le comunicazioni), vanno fatte alcune avvertenze: Si ha proroga in tutti i casi di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) e di tirocinio o altra esperienza assimilata che si prolunghi oltre il termine inizialmente fissato, senza che sia intervenuta una trasformazione del contratto medesimo. Moduli e regole Quadro proroga Questa sezione viene compilata solo se il rapporto di lavoro è a termine o comunque di durata temporanea (es. co.co.pro), allorché lo stesso venga prorogato oltre il termine stabilito inizialmente, senza una trasformazione del rapporto stesso. 47

50 Si ha trasformazione solo nei casi espressamente indicati dalla norma, allorché il prolungamento del rapporto iniziale comporti una trasformazione legale dello stesso (da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato, da tempo parziale a tempo pieno, da apprendistato a contratto a tempo indeterminato, da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato, da contratto di inserimento a contratto a tempo indeterminato). La trasformazione da tirocinio o altra esperienza assimilata a rapporto subordinato va comunicata solo allorché l evento si verifichi in corso di svolgimento o al termine senza soluzione di continuità. Tuttavia, in questi casi, fermo restando che la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni, va utilizzato il Quadro inizio. In tutti gli altri casi, non trattandosi di trasformazioni in senso tecnico, occorre procedere con una nuova assunzione, inviando l Unificato Lav entro il giorno antecedente l inizio del nuovo rapporto. Il Quadro Trasformazione consente di comunicare anche il trasferimento del lavoratore, vale a dire la fattispecie disciplinata dall art del codice civile, così come integrata dalla contrattazione collettiva. Per consolidata giurisprudenza si ha trasferimento allorché si verifichi lo spostamento definitivo del lavoratore da una sede di lavoro ad un altra del medesimo datore di lavoro. Alcuni contratti collettivi di lavoro (es. Settore Assicurazioni e Credito) escludono l ipotesi di trasferimento nei casi in cui lo spostamento avvenga tra due sedi ubicate nello stesso Comune; in questi casi non sussiste alcun obbligo di comunicazione. Anche per quanto concerne il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione il trasferimento del lavoratore, 48

51 per i fini della normativa in materia di comunicazioni obbligatorie, va inteso come provvedimento definitivo interno alla medesima amministrazione, escludendo pertanto tutti gli spostamenti non definitivi e tutti i casi di mobilità da una amministrazione all altra. In quest ultimo caso (artt. 30, 31 e 33, d.lgs. 165/2001) la comunicazione ai servizi competenti dovrà essere effettuata dall ente cedente (comunicazione di cessazione) e dall ente ricevente (comunicazione di assunzione). Il Quadro Trasformazione consente di comunicare anche il distacco, vale a dire quel particolare istituto disciplinato dall art. 30 del d.lgs. 276/2003 per i settori privati e dagli artt. 23-bis e 32 del d.lgs. 165/2001 per il settore pubblico. Esso consiste nella temporanea messa a disposizione del lavoratore presso un altro datore di lavoro per svolgere una determinata attività lavorativa nell interesse del distaccante. Moduli e regole Quadro trasformazione Questa sezione viene compilata nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore, di distacco del lavoratore. Nel caso in cui il rapporto di lavoro è oggetto di più tipologie di trasformazione (esempio trasformazione contestuale del rapporto di lavoro da tempo determinato parziale a tempo indeterminato pieno), il modulo deve essere compilato ed inviato per ogni singola tipologia di trasformazione. Ad eccezione del campo data inizio tutti i campi si riferiscono al rapporto di lavoro dopo la sua trasformazione. Campi e significato Si inserisce la data in cui ha inizio il Data trasformazione rapporto di lavoro trasformato Si inserisce la tipologia della trasformazione del rapporto di lavoro, Codice trasformazione selezionandola dalla tabella co_trasformazionerl Si inserisce la data in cui ha avuto inizio il Data Inizio rapporto di lavoro originario oggetto della trasformazione Si inserisce la data di fine rapporto del contratto trasformato, eccetto i casi in cui la trasformazione è a tempo indeterminato. In caso di distacco si Data fine rapporto inserisce la data di fine distacco. Qualora lo stesso venga prorogato è necessario effettuare una nuova comunicazione di trasformazione per distacco 49

52 Campi aggiuntivi per trasferimento del lavoratore Questi campi si riferiscono alla tipologia trasferimento del lavoratore, vale a dire allorché si verifica l assegnazione definitiva del lavoratore da una sede ad altra sede di lavoro dello stesso datore di lavoro. Comune sede di lavoro precedente Indirizzo sede di lavoro Si inserisce il Comune della sede di lavoro assegnata al lavoratore prima del trasferimento, selezionandolo dalla tabella comuni e stati esteri Si inserisce l indirizzo della sede di lavoro 50

53 precedente indicata al campo precedente Campi aggiuntivi in caso di Distacco Questi campi si riferiscono alla tipologia distacco, vale a dire allorché il lavoratore è posto temporaneamente a disposizione di un altro datore di lavoro ai sensi dell articolo 30 del d.lgs 297/2003 e degli articoli 23-bis e 32 del d.lgs 165/2001. Codice fiscale datore distaccatario Denominazione datore di lavoro distaccatario Settore PAT INAIL Comune CAP - Indirizzo della sede di lavoro Telefono Fax - della sede di lavoro Si inserisce il codice fiscale del datore di lavoro presso il quale il lavoratore è distaccato (distaccatario). Si inserisce il codice fiscale numerico a 11 cifre. Le ditte individuali ed i professionisti inseriscono il proprio codice fiscale alfanumerico Si inserisce la ragione sociale del datore di lavoro distaccatario ovvero cognome e nome in caso di ditta individuale o professionista Si inserisce il settore d attività del datore di lavoro distaccatario, selezionandolo dalla tabella Atecofin Si inserisce la Posizione Assicurativa Territoriale del datore di lavoro distaccatario assegnata dall INAIL. In caso di ditta di nuova costituzione che non ha ancora la PAT attribuita, va inserito il seguente codice: In attesa di codice PAT Alcune categorie di datori di lavoro non essendo soggette all obbligo assicurativo inseriranno uno tra i seguenti codici: Ditta Estera Studi Professionali/Altro Impiegati Agricoli Colf Operai Agricoli Ministeri Si inseriscono i dati relativi alla localizzazione della sede di lavoro del distaccatario Si inserisce almeno una di queste informazioni, riferite alla sede di lavoro di cui ai campi precedenti. Tutte le informazioni relative al rapporto di lavoro, ad eccezione del campo data inizio, vanno riferite al momento della proroga, della trasformazione, del trasferimento e del distacco. Infine, per quanto attiene alla comunicazione di cessazione, da effettuare compilando l omonimo Quadro (oltre ai tre Quadri comuni a tutte le comunicazioni), va precisato quanto segue: La norma prevede che l obbligo di comunicare la cessazione di un rapporto sussista allorché trattasi di un rapporto di lavoro a tempo 51

54 indeterminato che si risolve per qualsiasi causa. L indicazione della causa, utilizzando la correlata tabella Codice causa, ha solo valore statistico. Allorché la causa di risoluzione del rapporto di lavoro rilevi per l applicazione di determinati istituti (es. iscrizione del lavoratore in lista di mobilità), la sua attestazione deve essere acquisita per altra via. La comunicazione di cessazione va effettuata anche in caso di rapporto di lavoro a termine, di durata o comunque con scadenza temporale, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata altresì anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto (art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 368/2001); Ad eccezione dei campi data inizio, e data fine rapporto, tutte le informazioni relative al rapporto di lavoro si riferiscono alla data di cessazione. Moduli e regole Quadro cessazione Questa sezione viene compilata per comunicare la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Viene altresì compilata per comunicare la cessazione di un rapporto di lavoro temporaneo, allorché la cessazione avviene in data antecedente a quella originariamente comunicata al momento dell instaurazione del rapporto di lavoro, o della sua proroga, o della sua trasformazione. Viene inoltre compilata in caso di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in data successiva a quella originariamente comunicata nelle ipotesi di prosecuzione di fatto ovvero allorché la data effettiva di cessazione sia successiva a quella presunta comunicata originariamente. Analogamente, questa sezione viene compilata qualora intervengano sospensioni legali del rapporto che fanno slittare il termine finale precedentemente comunicato all atto dell assunzione (esempio malattia di lungo periodo) Ad eccezione del campo data inizio e data fine rapporto tutti i campi si riferiscono al rapporto di lavoro al momento della cessazione. 52

55 Data cessazione Codice Causa Data Inizio Data fine rapporto Campi e significato Si inserisce la data in cui termina il rapporto di lavoro oggetto della comunicazione Si inserisce il motivo della cessazione selezionandolo dalla tabella CO_Cessazionirl Si inserisce la data di inizio del rapporto di lavoro al momento dell instaurazione anche se lo stesso è stato successivamente prorogato o trasformato Si inserisce la data di fine rapporto comunicata al momento dell instaurazione, ovvero della proroga o trasformazione del rapporto di lavoro, per tutti i contratti diversi da quelli a tempo indeterminato. Nel caso di cessazioni di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il campo non va compilato Più in generale, ferma restando l unicità del modulo, appare evidente che, in ragione del tipo di datore di lavoro o del settore di appartenenza, nonché del tipo di lavoratore, alcuni campi sono classificati come condizionati, vale a dire da compilarsi obbligatoriamente solo in determinate circostanze. Nello specifico: Quadro lavoratore: i campi tipo di documento, numero documento, motivo del permesso attengono esclusivamente al caso che trattasi di lavoratore di cittadinanza extracomunitaria ovvero neocomunitaria in regime transitorio. Quadri relativi al rapporto di lavoro (inizio, proroga, trasformazione, 53

56 cessazione): a) i campi relativi alla l. 68/1999 vanno compilati solo se l assunzione è computabile ai sensi della medesima legge; b) il campo giornate lavorative previste riguarda esclusivamente gli operai agricoli a tempo determinato, mentre il campo tipo lavorazione si riferisce solo ai rapporti di lavoro agricoli e non riguarda gli altri settori; c) il campo socio lavoratore va sempre compilato, ma può essere valorizzato con un SI solo se il datore di lavoro è una società cooperativa ed il lavoratore è anche socio, segnando viceversa NO in tutti gli altri casi; d) il campo ore settimanali medie riguarda esclusivamente un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, con l avvertenza che qualunque sia il tipo di riduzione (orizzontale, verticale, misto) l orario va quantificato prendendo a calcolo le ore complessive annue pattuite diviso 52 settimane, ovvero in caso di frazione di anno le ore complessive diviso il numero di settimane ricomprese nell arco temporale di durata del rapporto arrotondando gli eventuali decimali sempre per eccesso; e) il campo retribuzione/compenso si compila in alternativa ai campi contratto collettivo applicato e livello di inquadramento, allorché al rapporto di lavoro non venga applicato alcun contratto collettivo. In tal caso deve essere indicato il compenso annuo lordo, ovvero in caso di frazione di anno il compenso lordo complessivo dell intero rapporto. Ove non sia previsto alcun compenso (es. tirocinio) va inserito il valore zero; f) i campi del quadro invio assunzione per cause di forza maggiore e descrizione causa forza maggiore vanno utilizzati obbligatoriamente per specificare se l assunzione rientri o meno tra quelle inviate oltre il termine per causa di forza maggiore (vedasi precedente nota circolare di questo Ministero del 4 gennaio 2007 n. 13/SEGR/ ); Anche per quanto riguarda le tabelle di codifica il modulo è predisposto per consentirne l utilizzo da parte di tutti i soggetti abilitati. Resta fermo che l elenco completo delle voci non ne implica l utilizzo in maniera indistinta da parte di tutti i datori di lavoro. Esempio tipico è la tabella Tipo contratti, nella quale sono elencate tipologie contrattuali che trovano applicazione solo in alcuni settori ovvero solo con riferimento alle pubbliche amministrazioni Unificato Somm Il modulo in parola è funzionale alla gestione degli obblighi di comunicazione da parte delle agenzie di somministrazione con riguardo ai rapporti di lavoro tra le medesime e i prestatori di lavoro che con l invio in missione vengono messi a disposizione di un utilizzatore mediante un contratto di somministrazione di lavoro. Viceversa, per i rapporti di lavoro dei dipendenti diretti, l agenzia di somministrazione assolve agli obblighi connessi

57 all instaurazione, allo svolgimento e alla cessazione del rapporto di lavoro, con le medesime modalità e tempi applicati agli altri datori di lavoro, utilizzando il Modulo Unificato Lav. La compilazione e l invio dell Unificato Somm, entro il giorno 20 del mese successivo, consente, pertanto, di comunicare in forma massiva ai servizi per l impiego, all INAIL e agli enti previdenziali tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese di riferimento. Il modulo è strutturato in maniera tale da consentire l acquisizione delle informazioni relative all agenzia, al lavoratore, al rapporto intercorrente tra l agenzia ed il lavoratore, all utilizzatore ed al rapporto intercorrente tra questi ed il lavoratore. Ciascun modulo riguarderà un lavoratore ed una missione. A seconda delle possibili vicende che concernono i rapporti di somministrazione, si possono identificare le seguenti ipotesi: a) inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione: si tratta dell assunzione del lavoratore senza il contestuale invio in missione nel corso del mese di riferimento. In questo caso sarà sufficiente compilare i quadri relativi all agenzia di somministrazione, al lavoratore ed al rapporto tra agenzia e lavoratore; b) inizio contestuale del rapporto di lavoro e della missione: in questa circostanza l assunzione del lavoratore coincide con il suo invio in missione. Si dovranno, pertanto, compilare anche i quadri relativi all utilizzatore e al rapporto tra quest ultimo ed il lavoratore (missione); c) proroga della missione: nei casi di somministrazione a termine devono essere comunicate le eventuali proroghe intervenute nel mese utilizzando il quadro relativo alla missione; d) trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione: nel caso in cui nel corso della missione si verifichi una delle trasformazioni del rapporto tra agenzia e lavoratore, rientranti tra quelle indicate dalla legge (es. da parttime a tempo pieno, da apprendistato a contratto a tempo indeterminato, ecc.) se ne deve dare comunicazione, utilizzando i campi specifici del quadro missione; e) trasferimento del lavoratore in missione: allorché nel corso di una missione si verifichi uno spostamento definitivo del lavoratore da una sede di lavoro ad altra sede del medesimo utilizzatore, occorre darne comunicazione utilizzando i campi specifici del quadro missione; f) cessazione anticipata della missione: si tratta dell ipotesi di cessazione di una missione a termine in data antecedente a quella comunicata al momento dell assunzione. Anche in tal caso occorre darne comunicazione utilizzando i campi specifici del quadro missione; g) cessazione contestuale del rapporto di lavoro e della missione: si tratta del caso di rapporto a tempo indeterminato con invio in missione, che venga a cessare per qualsiasi causa, ovvero di contratto a termine con invio in 55

58 missione che cessi in data successiva a quella inizialmente comunicata. L informazione va indicata sia nel quadro relativo al rapporto agenzia/lavoratore sia nel quadro missione; h) cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione: si verifica nel caso di lavoratore assunto a tempo indeterminato. In questo caso va valorizzato il campo data di cessazione del quadro relativo al rapporto agenzia/lavoratore Unificato VARdatori Moduli e regole 2.8 Unificato VARDatori Il modulo viene utilizzato per le seguenti comunicazioni: 1. variazione della ragione sociale del datore di lavoro 2. trasferimento d azienda per cessione 3. trasferimento d azienda per fusione 4. cessione ramo d azienda Per la comunicazione di cui al punto 1 vanno compilati esclusivamente i seguenti quadri: Quadro datore di lavoro Quadro variazione ragione sociale Dati invio Per le comunicazioni relative ai punti vanno compilati esclusivamente i seguenti quadri: Quadro datore di lavoro Quadro trasferimenti Quadro datore di lavoro precedente Quadro elenco sedi di lavoro interessate Quadro elenco lavoratori interessati Dati invio Il modulo viene inviato ad uno solo dei servizi informatici presso cui il datore di lavoro è registrato. 2.9 Struttura del modulo Il modulo è composto da sei sezioni (quadri) Quadro datori di lavoro La funzione del modello è quella di consentire l adempimento dell obbligo derivante dall art. 4-bis, comma 5, lettere e-quater ed e-quinquies, d.lgs. 181/2000, come modificato dall art. 1, comma 1183, l. 296/2006. Si tratta di ipotesi ben distinte: Modifica della ragione sociale del datore di lavoro: è l ipotesi di semplice variazione della ragione / denominazione sociale dello stesso soggetto giuridico, sia esso una ditta individuale, una società, una associazione, una fondazione, un ente pubblico, una pubblica amministrazione. In questo caso l evento non ha riflessi sui rapporti di lavoro in essere. Pertanto, poiché non cambia il numero di codice fiscale, valido per l iscrizione all anagrafe 56

59 tributaria ed utilizzato come unico identificativo anche dal Servizio Informatico CO, è sufficiente comunicare l avvenuta variazione compilando i quadri datore di lavoro e denominazione precedente. Nei casi in cui oltre alla ragione sociale cambia anche il codice fiscale del datore di lavoro, tale evento va comunicato utilizzando il quadro trasferimento di cui al punto successivo. Moduli e regole Quadro Variazione Ragione Sociale Il quadro viene compilato allorché la comunicazione ha per oggetto la variazione di ragione sociale. In questa sezione viene indicata la ragione sociale del datore di lavoro prima dell avvenuta variazione. Campi e significato Si inserisce la ragione sociale del datore di lavoro ovvero il cognome e il nome in caso di Denominazione precedente ditta individuale o di professionista prima della variazione di ragione sociale Trasferimento d azienda o di ramo di essa: si tratta della fattispecie disciplinata dall art del codice civile e dall art. 47, della l. 428/1990, così come modificati dal d.lgs. 18/2001 e dall art. 32, d.lgs. 276/2003. Per esso si intende qualsiasi operazione che, a seguito di cessione o fusione, comporti il mutamento della titolarità dei rapporti di lavoro. Infatti i rapporti di lavoro in essere continuano con il c.d. cessionario. Il cessionario ha sempre un codice fiscale diverso dal datore di lavoro cedente. Per la gestione delle comunicazioni relative a tale fattispecie è necessario distinguere i seguenti casi: a) trasferimento d azienda per cessione: in capo al cessionario sorge l obbligo di comunicare, entro cinque giorni dall evento, mediante la compilazione dei rispettivi Quadri, la data e il tipo di trasferimento, i dati identificativi del datore di lavoro cedente, i dati identificativi di ciascuna sede di lavoro cui i lavoratori vengono destinati, i dati identificativi dei lavoratori interessati al trasferimento; b) trasferimento d azienda per fusione: in questo caso il cessionario avrà l obbligo di inviare tante comunicazioni distinte per quanti sono i datori di lavoro cedenti a seguito della fusione, identificando in ciascuna i lavoratori per i quali, per effetto della fusione, ha acquisito la titolarità dei rapporti di 57

60 lavoro; c) cessione di ramo d azienda: anche in questo caso compete al cessionario inviare la comunicazione, che ovviamente riguarderà solo i lavoratori per i quali, per effetto della cessione, ha acquisito la titolarità dei rapporti di lavoro. Nessun onere incombe sul datore di lavoro cedente, salvo che prima del trasferimento non abbia proceduto a licenziamenti dei lavoratori o si siano verificate delle dimissioni, nel qual caso dovrà provvedere a farne comunicazione, mediante il modulo Unificato Lav, entro cinque giorni dall evento. Nel caso di pubbliche amministrazioni la modifica della ragione sociale si verifica a seguito di processi di riordino che hanno come unica conseguenza una diversa denominazione dell ente senza alcuna interferenza sui rapporti di lavoro. È assimilabile, invece, al trasferimento d azienda o di ramo di essa allorché i processi di riordino comportino la trasformazione, soppressione o accorpamento di enti diversi con relativo passaggio dei lavoratori da un ente all altro. Moduli e regole Quadro Trasferimenti In questa sezione si indicano il tipo di trasferimento d azienda e la data di decorrenza dello stesso. Campi e significato Si inserisce il tipo di trasferimento d azienda, Codice trasferimento azienda selezionandolo della tabella co_tipotrasferimento Si inserisce la data dalla quale, per effetto del Data inizio trasferimento d azienda, hanno inizio i rapporti di lavoro con il nuovo datore di lavoro Quadro Datore di lavoro precedente In questa sezione si indicano i dati identificativi del datore di lavoro precedente nei casi di: 1. trasferimento d azienda per cessione 2. trasferimento d azienda per fusione 3. cessione ramo d azienda 58

61 Quadro Elenco sedi di lavoro interessate In questa sezione si indicano i dati identificativi delle sedi di lavoro del nuovo datore di lavoro, presso cui vengono inseriti i lavoratori interessati al trasferimento d azienda. Questo quadro deve essere compilato più volte in caso di più sedi di lavoro. Comune CAP - Indirizzo della sede di lavoro Telefono Fax - della sede di lavoro Campi e significato Si inseriscono i dati di localizzazione del luogo ove si svolge la prestazione di lavoro. Il comune si seleziona dalla tabella comuni e stati esteri. Questi campi devono essere compilati anche se uguali a quelli della sede legale. Si inserisce almeno una di queste informazioni. Questi campi devono essere compilati anche se uguali a quelli della sede legale Quadro Elenco lavoratori interessati In questa sezione si indicano i dati identificativi di ciascun lavoratore interessato al trasferimento d azienda, nonché i dati identificativi del rapporto di lavoro all atto del trasferimento stesso. La comunicazione è riferita a ciascuna sede di lavoro indicata al quadro precedente Unificato Urg Moduli e regole 59

62 2.6 Unificato Urg E il modulo informatico mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici e privati, di qualsiasi settore, ad eccezione delle agenzie per il lavoro relativamente ai rapporti di somministrazione, adempiono all obbligo di comunicazione di assunzione dei lavoratori, effettuate in casi di urgenza connesse ad esigenze produttive, fermo restando l obbligo di invio della comunicazione mediante il modulo Unificato Lav entro il primo giorno utile. Nel caso di non corretto funzionamento del servizio informatico il modulo Unificato Urg viene utilizzato in forma cartacea per effettuare la comunicazione sintetica d urgenza al fax server messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dalle Regioni. 2.7 Struttura del modulo Il modulo si compone di quattro sezioni (quadri), tutte da compilare. Questo modulo è finalizzato a consentire ai soggetti abilitati di adempiere agli obblighi di comunicazione nell ipotesi introdotta dall art. 1, comma 1180, ultimo capoverso della l. 296/2006. Con le note circolari di questo Ministero, citate in premessa, sono state fornite le indicazioni utili per identificare la fattispecie della urgenza connessa ad esigenze produttive. In questa sede si tratta di integrare gli aspetti più squisitamente operativi. Il modulo per l invio informatico deve essere utilizzato solo in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, compilando sempre tutti i quadri che lo compongono. Esso consente, così come previsto dalla norma citata, di identificare in forma sintetica il datore di lavoro (codice fiscale e denominazione), il lavoratore (codice fiscale, cognome e nome), la data di inizio del rapporto di lavoro (che deve essere posteriore a quella di invio) e i dati relativi all invio. Tra questi si segnala il campo motivo dell urgenza, mediante il quale è possibile inserire in formato testo una descrizione dei motivi che hanno determinato il ricorso alla comunicazione d urgenza. E appena il caso di sottolineare che l invio dell Unificato Urg da solo non soddisfa il corretto adempimento, in quanto permane l obbligo di integrare la comunicazione con l invio dell Unificato Lav entro cinque giorni dall instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione d urgenza non riguarda le agenzie di somministrazione, le quali inviano le comunicazioni sempre a posteriori. Premesso che trattasi di fattispecie affatto diverse da quella sopra specificata, si ricorda peraltro che il modulo Unificato Urg, può essere usato in forma cartacea per la comunicazione sintetica d urgenza prevista dal Decreto Interministeriale in esame (art. 6, commi 5 e 6) in caso di mancato funzionamento dei servizi informatici (vedasi infra, par. 8). Moduli e regole Quadro datori di lavoro In questa sezione vengono indicati i dati identificativi essenziali inerenti il datore di lavoro che instaura il rapporto di lavoro. 60

63 Campi e significato Si inserisce il codice fiscale numerico a 11 cifre. Le ditte individuali ed i Codice fiscale professionisti inseriscono il proprio codice fiscale alfanumerico Si inserisce la ragione sociale del datore di Denominazione datore di lavoro lavoro ovvero il cognome e il nome in caso di ditta individuale o di professionista Quadro lavoratore In questa sezione vengono indicati i dati identificativi essenziali inerenti il lavoratore. Codice fiscale Cognome e nome Campi e significato Si inserisce il codice fiscale del lavoratore anche nei casi in cui lo stesso viene rilasciato in via provvisoria. In questi ultimi casi esso è composto da 11 caratteri numerici Si inseriscono le informazioni anagrafiche del lavoratore limitatamente a cognome e nome Quadro rapporto di lavoro In questa sezione viene indicata la data di inizio del rapporto di lavoro. Data inizio Campi e significato Si inserisce la data di inizio del rapporto di lavoro Moduli e regole Quadro di invio (Unificato Lav) Quadro di invio (Unificato Somm) 61

64 2.9.7 Quadro di invio (Unificato VARDatori) In questa sezione vengono indicati i dati identificativi del soggetto abilitato che effettua la comunicazione e le informazioni che caratterizzano il tipo di comunicazione. Campi e significato È la data che viene rilasciata dal servizio Data di invio informatico che riceve la comunicazione Si inserisce la categoria di soggetto abilitato Soggetto che effettua la all invio della comunicazione per conto del comunicazione se diverso dal datore di lavoro, selezionandola dalla tabella datore di lavoro Co_soggettiabilitati Codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione se diverso dal datore di lavoro Tipo comunicazione Assunzione per cause di forza maggiore Descrizione cause forza maggiore Codice identificativo della comunicazione Codice comunicazione precedente Si inserisce il codice fiscale numerico a 11 cifre. Le ditte individuali ed i professionisti inseriscono il proprio codice fiscale alfanumerico. Si inserisce il tipo di comunicazione selezionandolo dalla tabella CO_tipocomunicazione Quadro di invio (Unificato Urg) - particolarità Si indica se la comunicazione viene effettuata o meno per cause di forza maggiore Si indicano le cause della forza maggiore È il codice identificativo della comunicazione rilasciato dal servizio informatico che la riceve Si inserisce il codice della comunicazione da annullare o rettificare, precedentemente rilasciato dal sistema, o nel caso in cui il modulo Unificato Urg sia stato inviato per via telematica. 62

65 Motivo dell urgenza Campi e significato Si indica il motivo che giustifica la comunicazione d urgenza Circolare Dipartimento della funzione pubblica UPPA n. 1 del 08 gennaio Contenuto delle comunicazioni Le modifiche apportate all articolo 9-bis del decreto legge n. 510 del 1996 dal comma 1180 dell articolo 1 della legge n. 296 del 2006, prevedono che i datori di lavoro pubblici diano comunicazione al Servizio competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (Centri per l impiego), della instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo anche in forma coordinata e continuativa, entro il giorno antecedente ad essa, mediante documentazione avente data certa di comunicazione. Debbono, pertanto, essere oggetto di comunicazione: I contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; I contratti di formazione lavoro; I contratti di lavoro occasionale; I contratti di collaborazione coordinata e continuativa; Debbono essere, inoltre, comunicati, per espressa previsione normativa, i tirocini di formazione e di orientamento ed ogni altro tipo di esperienza ad essi assimilata, nonostante non tali tipologie non costituiscano rapporto di lavoro. Il comma 1183 ha integrato il comma 5 dell articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, sono, dunque, oggetto della medesima comunicazione anche: la trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato nonché: la proroga del termine inizialmente fissato; la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; la trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; la trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato; il trasferimento del lavoratore; il distacco del lavoratore; la modifica della ragione sociale del datore di lavoro; 63

66 il trasferimento d'azienda o di ramo di essa. Ciò premesso occorre considerare le specifiche peculiarità del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Non sorgono problemi circa le comunicazioni inerenti l instaurazione e la cessazione dei rapporti di lavoro mentre è necessario soffermarsi sulle variazioni dei rapporti di lavoro. Conseguentemente non riguardano le pubbliche amministrazioni: la trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato; trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato. Infatti si accede ai pubblici impieghi solo per concorso ed è vietata la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per espressa previsione dell articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del Inoltre nella pubblica amministrazione non si stipulano contratti di apprendistato. Riguardano le pubbliche amministrazioni, e pertanto debbono essere comunicate: le proroghe del termine inizialmente fissato nei contratti a tempo determinato; la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e viceversa; la trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato. Si applicano, infatti al lavoro pubblico, le normative comunitarie in tema di tempo determinato e parziale recepite nei decreti legislativi n. 368 del 2000 e n. 61 del Per i contratti di formazione lavoro, cui si accede con procedura concorsuale, si procede con una verifica della formazione effettuata alla immissione in ruolo. Pertanto tali contratti, compatibilmente con la normativa vigente in materia saranno soggetti ad una prima comunicazione relativa alla instaurazione del rapporto di lavoro e ad una successiva relativa alla cessazione se il soggetto non risulta idoneamente formato o alla trasformazione del rapporto di lavoro. Ulteriormente occorre comunicare anche: il trasferimento del lavoratore; l assegnazione temporanea del lavoratore. Quindi rilevano quali fatti inerenti il rapporto di lavoro il mutamento di sede all interno dell organizzazione del medesimo datore di lavoro, anche temporaneo, nonché l assegnazione temporanea presso altro datore di lavoro pubblico o privato, diversamente normata negli ordinamenti delle singole amministrazioni o nei contratti collettivi di comparto, nonché nell articolo 23-bis e 32 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativi alla mobilità fra pubblico e privato ed il temporaneo servizio all estero dei funzionari. Ulteriormente sono oggetto di comunicazione alcune vicende relative ai datori di lavoro e, segnatamente: vicende equivalenti alla modifica della ragione sociale del datore di lavoro; vicende equivalenti al trasferimento d'azienda o di ramo di essa. Ciò in quanto le pubbliche amministrazioni possono essere soggette a processi di 64

67 riordino che ne possono disporre la trasformazione, la soppressione, la fusione e/o l accorpamento. Infine per quanto concerne alcune fattispecie tipiche del lavoro pubblico le amministrazioni si atterranno alle seguenti indicazioni. Nei processi di mobilità in senso tecnico, cioè nelle cessioni del contratto di lavoro, disciplinate dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l amministrazione che cede il lavoratore comunicherà una cessazione mentre l amministrazione che lo acquisisce comunicherà l assunzione. Ciò indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro prosegua, ai fini della carriera del dipendente, senza soluzione di continuità e che la perdita del lavoratore sia considerata o meno cessazione per l amministrazione cedente ai fini del rispetto delle normative sulle assunzioni. Come noto le progressioni in carriera fra le aree o categorie costituiscono, dal punto di vista della spesa, delle nuove assunzioni, pertanto saranno conseguentemente comunicate le cessazioni e le correlate nuove assunzioni indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità agli effetti della carriera. Le riammissioni in servizio sono comunicate come nuove assunzioni indipendentemente dagli effetti sulla ricostruzione della carriera del dipendente. I rapporti di lavoro costituiti presso gli uffici di diretta collaborazione, di cui all articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e alle diverse normative regionali, quali contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa sono comunicati in apposita sezione separata. 3. Esclusioni Le disposizioni previste nel comma 2-bis dell articolo 1180 della legge n. 296 del 2006, concernenti le comunicazioni delle assunzioni dovute a casi di urgenza connessa ad esigenze produttive non si applicano in caso di rapporti in caso di rapporti di lavoro posti in essere dal Dipartimento della protezione civile a seguito di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanate previa dichiarazione dello stato di emergenza, e finalizzati al superamento del contesto critico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, O.P.C.M. 3 aprile 2007, n (Gazz. Uff. 7 aprile 2007, n. 82). Inoltre il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, come convertito dalla legge 25 ottobre 2007 n. 176, all articolo 2, comma 4, ha disposto in ordine alle istituzioni scolastiche. Queste ultime provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ed al primo comma dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro. Ulteriormente debbono ritenersi esclusi dall obbligo di comunicazione quei contratti relativi alla remunerazione di particolari funzioni quali, ad esempio, quella di componente degli organi di revisione o servizi di controllo interno, o ad organismi collegiali, laddove, dunque, non sia ravvisabile l esigenza di prevenire il rischio di 65

68 elusione o di abuso delle normative a tutela dei lavoratori. Circolare Inail n. 2 del 10 gennaio 2008 Comunicazioni ai Servizi per l'impiego I datori di lavoro pubblici e privati e le agenzie di somministrazione devono effettuare le comunicazioni obbligatorie con i moduli allegati al decreto 7, che sostituiscono ogni altro modello utilizzato 8. I moduli devono essere trasmessi esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti 9. Per i datori di lavoro domestico, la trasmissione dei moduli è consentita anche con modalità diverse, purché idonee a documentare la data certa di trasmissione 10. Tutte le informazioni normative e operative riguardanti il nuovo sistema sono reperibili nel sito appositamente realizzato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al quale si rinvia per la descrizione dettagliata della nuova disciplina, per le istruzioni di compilazione dei moduli e per le modalità di trasmissione degli stessi. Per quanto riguarda le agenzie di somministrazione, fermo restando l'attuale regime degli obblighi di comunicazione relativi ai lavoratori somministrati (procedura di nuovo lavoro temporaneo), sono allo studio misure di semplificazione, in linea con le nuove disposizioni, per le quali si fa riserva di ulteriori notizie. 8. Articolo 3 del decreto interministeriale 30 ottobre L art. 7 dello stesso de-creto ha disposto l abrogazione dei precedenti decreti ministeriali riguardanti i l adozione dei moduli C/ASS e Modello Unificato Temp. 9. Articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale 30 ottobre Articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale 30 ottobre

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71 Art. 4. Modalità di trasmissione 1. I moduli di cui al precedente art. 3, comma 1 devono essere trasmessi esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti. I moduli trasmessi con le modalità di cui al presente comma soddisfano i requisiti della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 2. Per i datori di lavoro domestico la trasmissione dei moduli è consentita anche con modalità diverse, purché idonee a documentare la data certa di trasmissione. 3. La trasmissione del modulo "Unificato Urg", di cui all'art. 3, comma 2 è consentita anche con la modalità di cui al successivo comma I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi informatici, una ricevuta dell'avvenuta trasmissione indicante la data e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge. 5. In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, che non consenta di adempiere nei termini previsti dalla legge, i servizi competenti rilasciano su richiesta degli interessati idonea documentazione attestante l'adempimento. 6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i soggetti obbligati sono comunque tenuti ad effettuare una comunicazione sintetica d'urgenza, utilizzando il modulo "Unificato Urg" ad un fax service messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dalle regioni; resta fermo l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile successivo. 7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblica sul proprio sito telematico l'elenco dei servizi informatici. Nota circolare congiunta 8371 del MODALITÀ DI TRASMISSIONE L articolo 4 del Decreto Interministeriale in parola disciplina le modalità mediante le quali i soggetti abilitati effettuano le comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro avvalendosi esclusivamente dei servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti. L invio telematico può essere effettuato con due modalità: a) compilando i moduli on line mediante la soluzione applicativa messa a disposizione dai servizi informatici presso cui l utente è stato abilitato ad operare; b) inviando un file XML, i cui contenuti e modalità di predisposizione sono indicati nell allegato E del decreto, direttamente ai servizi informatici. Pertanto, dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale, sono abrogati tutti i modelli preesistenti, eventualmente utilizzati (articolo 3 comma 3), mentre dalla data del 1 marzo 2008 vengono precluse modalità diverse da quella informatica. Indipendentemente dalla modalità informatica scelta (compilazione on line o trasmissione del file XML), i servizi informatici rilasciano una ricevuta dell avvenuta trasmissione, indicante la data e l ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente. Tale ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l adempimento di legge. Infatti, ogni singola comunicazione inviata viene contrassegnata con un codice univoco a livello nazionale che ne consente la puntuale identificazione. La comunicazione processata dai sistemi informatici che ottiene la 69

72 protocollazione ed il rilascio del codice univoco è valida ai fini dell obbligo di comunicazione e non deve essere seguita dalla trasmissione di alcun documento cartaceo. Per poter adempiere agli obblighi di comunicazione ciascun soggetto abilitato deve accreditarsi e registrarsi presso i servizi informatici ove è ubicata la sede di lavoro, secondo le modalità indicate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma. Il più volte citato documento Modelli e Regole contiene puntuali informazioni sulle modalità di accreditamento e registrazione. L obbligo di invio informatico non si applica ai datori di lavoro domestico, che potranno effettuare le comunicazioni anche con modalità diverse, purché atte a documentare la data certa di trasmissione. Anche per questi ultimi, infatti, vale il principio secondo il quale, indipendentemente dal mezzo prescelto, la comunicazione deve contenere la data certa di trasmissione. L invio non per via telematica, da parte dei datori di lavoro domestico, dovrà essere effettuato utilizzando un facsimile cartaceo del modello Unificato Lav, allegato alla presente circolare. 8. MALFUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI Il Decreto Interministeriale ai commi 5 e 6 dell art. 4 prevede che in caso di mancato funzionamento dei servizi informatici il soggetto abilitato possa adempiere all obbligo inviando, nei termini previsti dalla legge, una comunicazione sintetica d urgenza ad un fax server nazionale ( ) ovvero a fax server regionali, ove istituiti. Fermo restando l obbligo di effettuare la comunicazione completa per via telematica entro il primo giorno utile al ripristino dell anomalia, la comunicazione sintetica d urgenza va effettuata utilizzando un facsimile cartaceo del modello Unificato Urg, allegato alla presente circolare. Questa comunicazione serve esclusivamente per attestare agli organi di vigilanza la buona fede del datore di lavoro e la circostanza che l inosservanza dei termini è stata determinata da un oggettivo impedimento. L ipotesi di malfunzionamento può riguardare il servizio informatico al quale il soggetto abilitato è registrato oppure il temporaneo non funzionamento del sistema informatico di quest ultimo. Nel primo caso l anomalia dovrà essere attestata dall amministrazione ricevente, mentre nel secondo dovrà essere cura dell utente interessato documentare le cause del non funzionamento. 11. ANNULLAMENTO E RETTIFICA Il soggetto che ha effettuato l invio del file XML o la compilazione on line di una comunicazione ha facoltà di annullarla o rettificarla. L annullamento di una comunicazione è previsto: Per qualsiasi motivazione prima della scadenza del termine stabilito dalla legge per effettuare la comunicazione; Per il mancato verificarsi dell evento oggetto della comunicazione. La comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro può essere annullata entro la data prevista di inizio rapporto. Per l annullamento di una comunicazione attraverso il sistema informatico on line occorre individuare, mediante il codice univoco di comunicazione, la comunicazione da annullare ed utilizzare la funzione di annullamento prevista dall applicativo. Se l invio è stato effettuato tramite file XML occorre reinviare il modello di comunicazione che si intende annullare con l indicazione della tipologia di comunicazione annullamento, comprendendo il relativo codice di 70

73 comunicazione precedente. Premesso che il corretto utilizzo dell invio informatico previene qualunque possibilità che la comunicazione sia priva degli elementi essenziali tassativamente previsti dalla legge, nonché dei dati aggiuntivi previsti obbligatoriamente ai fini del monitoraggio (nei moduli contrassegnati da *), può verificarsi che la comunicazione contenga indicazioni errate. Nel caso in cui l errata indicazione concerne i dati non essenziali, il soggetto abilitato può attivare la funzione di rettifica nei modi seguenti: mediante il sistema informatico on line, utilizzando il codice di comunicazione al fine di ricercare la comunicazione da rettificare e provvedere ad effettuare le necessarie correzioni; mediante l invio di un file XML, reinviando la comunicazione rettificata ed indicando il codice di comunicazione attribuito a quella da rettificare Qualora l errore concerne uno degli elementi essenziali della comunicazione, più volte richiamati, riscontrato attraverso il controllo della ricevuta rilasciata dal servizio informatico, è possibile intervenire con una comunicazione di rettifica provvedendo nel più breve tempo possibile e comunque entro i cinque giorni successivi. La rettifica di una comunicazione può avvenire a seguito di iniziativa di chi l ha effettuata ovvero su richiesta dei soggetti che la ricevono. Successivamente all invio di una comunicazione di rettifica il sistema informatico rilascia una nuova ricevuta con il relativo codice di comunicazione; la comunicazione precedente alla rettifica non ha più alcuna efficacia fatto salvo quello della data di invio per l assolvimento dell obbligo temporale. E appena il caso di sottolineare che una comunicazione annullata non può essere oggetto di rettifica. Messaggio Inps n del 17 gennaio 2008 Oggetto: Dl Comunicazioni obbligatorie per i rapporti di lavoro domestico. Dall 11 gennaio 2008, con l entrata in vigore del decreto interministeriale , tutti i datori di lavoro domestico, in caso di assunzione, proroga, trasformazione o cessazione dei rapporti di lavoro, devono inoltrare un unica comunicazione ai Servizi per l Impiego, efficace anche nei riguardi dell Inps, come comunicato con messaggio n. 846 del I datori di lavoro domestico possono inviare la comunicazione obbligatoria ai Servizi per l Impiego, oltre che telematicamente, anche con modulo cartaceo consegnato a mano, o spedito via fax o con raccomandata A/R. Pertanto, come precisato dal Ministero del lavoro con la circolare n del , sono abrogati, a decorrere dall 11 gennaio 2008, i modelli precedentemente utilizzati, tra cui il mod. LD09. In risposta alle segnalazioni pervenute dalle Sedi si precisa che, nel caso di denunce di rapporto di lavoro domestico per le quali è stata presentata la comunicazione di assunzione (mod. C/ASS) al Centro per l Impiego entro il 10 gennaio 2008, deve essere accettato il mod. LD09 cartaceo presentato all Inps anche oltre tale data. A supporto dell accettazione del mod. LD09 oltre il termine dell entrata in vigore del decreto interministeriale 30 ottobre 2007, dovrà essere acquisita agli atti copia della ricevuta del mod. C/ASS con data non successiva al 10 gennaio Nell acquisizione del modello LD09 deve essere inserita come data di denuncia la data di presentazione del C/ASS, mentre, nelle note, deve essere segnalata la data di effettiva presentazione del mod. LD09. Si comunica, inoltre, che tutti i dati contenuti nei bollettini di conto corrente per la contribuzione dei lavoratori domestici, pagati a partire dal 1 gennaio 2008, saranno 71

74 ricevuti in via telematica, in applicazione di apposita convenzione stipulata con Poste Spa. Comunicato Ministero del Lavoro 15 gennaio 2008 Nuove regole per i datori di lavoro domestico Con l'entrata in vigore delle comunicazioni obbligatorie on line (DI 30 ottobre 2007), cambiano anche le regole per l'assunzione dei collaboratori domestici (badanti, colf, ecc.). Oltre alla comunicazione telematica, accreditandosi al Sistema Informatico della propria Regione, i datori di lavoro domestico potranno effettuare le comunicazioni attraverso il Centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro, attraverso i seguenti mezzi: consegna a mano, avendo cura di farsi rilasciare dall'ufficio un protocollo contenente data di consegna e ufficio che lo rilascia; via fax, in questo caso bisogna conservare la ricevuta con l'indicazione della data di invio; raccomandata A/R. Queste modalità saranno sempre valide, anche dopo il 1 marzo Per i datori di lavoro domestico, infatti, non c'è obbligo di comunicazione telematica e dunque non vale il periodo transitorio previsto per le altre tipologie di datori di lavoro. I modelli per la comunicazione sono disponibili nell'apposita sezione del sito; le informazioni da inserire nel modello sono quelle inserite nell'allegato D del Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 sulle comunicazioni obbligatorie. Nota Ministero del Lavoro 467 del Gestione delle comunicazioni obbligatorie per i lavoratori domestici A seguito dei dubbi recentemente espressi sul momento di entrata in vigore della pluriefficacia delle comunicazioni in formato cartaceo relative ai lavoratori domestici, si ribadisce che essa e vigente sin dall 11 gennaio 2008, momento di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 30 ottobre Non vi è relazione, infatti tra tale problematica ed il periodo transitorio (che si conclude il 29 febbraio 2008), nel corso del quale le altre categorie di datori di lavoro hanno la possibilità di avvalersi del formato cartaceo rinunciando alla pluriefficacia. Nel caso del lavoro domestico, i servizi competenti sono pertanto tenuti, a partire dall 11 gennaio 2008, ad accettare i modelli cartacei di comunicazione del lavoro domestico conformi a quelli allegati alla circolare del 21 dicembre 2007 e ad assicurare l inserimento nel sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie dei dati contenuti in tali moduli che, fra l altro, sono scaricabili anche dal sito In attesa di trovare una soluzione standard, valida per tutti i servizi informatici regionali, le modalità di tale inserimento varieranno da Regione a Regione in funzione del sistema informatico adottato. Le regioni che si avvalgono del dominio transitorio utilizzeranno le apposite funzionalità che è stata rilasciata dal 15 gennaio A tal proposito, il Ministero, ove non già avvenuto, sta provvedendo all accreditamento dei Centri per l Impiego, utile per l inserimento nel sistema informatico. In conclusione, sembra utile ricordare che la scrivente direzione generale è in continuo coordinamento con il competente ufficio dell INPS al fine di segnalare comportamenti difformi sul territorio e che nei prossimi giorni l Istituto emanerà un apposito messaggio, di cui si darà notizia sul sito 72

75 Si invitato le regioni e rappresentanti dell UPI dare la massima diffusione al fine di non creare disagi all utente che si possono tradurre anche in sanzioni previste dall ordinamento in caso di mancata comunicazione. 73

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77 Art. 5. Pluriefficacia della comunicazione Le comunicazioni inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro sono valide ai fin dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali, previsti dalla normativa seguente: a) art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all'inail. ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni. b) art. 9 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n Disposizioni concernenti l ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo 9. L'impresa ha l'obbligo di denunziare all'ente le persone da essa occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie che saranno richieste dall'ente per l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi. L'impresa è, inoltre, obbligata a notificare all'ente ogni variazione nei dati contenuti nella denunzia iniziale. Le denunzie di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all'ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni. In caso di inosservanza alle disposizioni suddette l'impresa è punita con la sanzione amministrativa da lire a lire Messaggio Inps n del 17 gennaio 2008 Oggetto: Dm Comunicazioni obbligatorie inerenti ai rapporti di lavoro subordinato contributivamente agevolati. Con il messaggio n. 846 del 10 gennaio 2008 è stata data notizia dell entrata in vigore del Dm , riguardante i modelli per le comunicazioni obbligatorie di instaurazione/trasformazione/cessazione dei rapporti di lavoro, da inoltrarsi - a cura dei datori di lavoro - ai Centri per l impiego (1). I nuovi modelli prevedono uno specifico spazio per l indicazione della tipologia di agevolazione contributiva, eventualmente connessa all instaurazione/trasformazione del rapporto. Pertanto, come precisato dal Ministero del lavoro con la circolare n del (2), sono abrogati - a decorrere dall 11 gennaio i modelli precedentemente utilizzati. Rimane invece la necessità di integrare le informazioni provenienti dal datore di lavoro con le verifiche dei Centri per l impiego, in materia di stato di disoccupazione e iscrizione nelle liste di mobilità. Le verifiche dei Centri per l impiego continuano infatti ad essere necessarie affinché l operatore dell Inps consenta all azienda - mediante l attribuzione dei consueti codici di autorizzazione - la fruizione di specifiche agevolazioni contributive. A tale scopo la Direzione generale intende promuovere la realizzazione di una modalità di scambio delle informazioni tra i Centri per l impiego e le Direzioni territoriali dell Inps omogenea su tutto il territorio nazionale, conforme ai nuovi standard introdotti dal decreto e rispettosa dell autonomia riconosciuta in materia alle Regioni e agli Enti locali. Nel frattempo le Direzioni territoriali dell Istituto potranno continuare ad operare secondo le sinergie finora realizzate con i vari Centri per l impiego (3). Si coglie l occasione per evidenziare i termini per l inoltro delle comunicazioni ai Centri per l impiego, validi anche per la corretta attribuzione dei codici di autorizzazione, da 75

78 parte degli operatori Inps: 1. l assunzione deve essere comunicata entro il giorno precedente a quello in cui inizia il rapporto di lavoro (questo termine è in vigore dal 1 gennaio 2007) (4); 2. la trasformazione e la proroga debbono essere comunicate entro 5 giorni dalla data in cui decorre l inizio della trasformazione o proroga (questo termine è entrato in vigore dall 11 gennaio 2008); 3. le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro debbono comunicare l instaurazione/trasformazione/proroga entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui decorre l inizio del rapporto/trasformazione/proroga. (1) Il decreto è consultabile presso il sito del Ministero del lavoro all indirizzo (2) Anche la circolare è consultabile presso il sito di cui alla nota precedente. (3) Si veda la circolare Inps n. 117 del 30 giugno Premessa. Nell ambito del processo di riforma del collocamento e di decentramento dei servizi all impiego, è stato emanato il Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (allegato n. 1 omissis) recante Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n Il provvedimento, oltre a prevedere nuove misure di politica attiva del lavoro, introduce rilevanti modifiche in merito al sistema delle comunicazioni riguardanti l instaurazione, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro. Con la presente circolare si fornisce una sintesi del nuovo quadro normativo delineatosi, con particolare riferimento ai riflessi che, in materia di accesso alle agevolazioni contributive, discendono dall entrata in vigore del D.lgs in commento. 1. Contenuto della norma. Occorre preliminarmente osservare che, in forza dalle innovazioni legislative introdotte, sono soppressi sia il libretto di lavoro, sia le liste di collocamento ordinarie e speciali, salvo quelle previste dal DPR 24 settembre 1963, n (personale artistico), dall'art. 6 della legge n. 223/1991 (liste di mobilità) e dall'art. 8 della legge n. 68/1999 (elenchi e graduatorie per i disabili); è inoltre previsto che sarà disciplinato con regolamento il collocamento della gente di mare, attraverso il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio. L intervento completa quindi il processo di riordino e di semplificazione delle procedure del collocamento e di modifica della disciplina, già avviato con il DPR n. 442/2000 che, tuttavia, non aveva abrogato le precedenti disposizioni sul collocamento ordinario. L'esplicita soppressione delle liste di collocamento si realizza, quindi, attraverso le disposizioni del D. Lgs. n. 297/2002, il quale prevede anche la definizione, con apposito DM, del modello di comunicazione, del formato di trasmissione nonché del sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori Disposizioni in materia di accertamento dello stato di disoccupazione. Oltre alle definizioni di soggetti e situazioni (giovani, disoccupati, inoccupati, disoccupati di lunga durata), il decreto prevede che lo stato di disoccupazione sia comprovato dalla presentazione dell interessato presso il centro per l impiego competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. É, inoltre, demandata alle Regioni la definizione degli indirizzi operativi per l accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei competenti centri per l impiego ai quali è affidata la verifica dell effettiva permanenza del soggetto interessato in tale status. I criteri dovranno essere individuati sulla base dei seguenti principi: - conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (lavoratori socialmente utili); - perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione pervenuta al lavoratore da parte del centro per l'impiego per lo sviluppo delle misure di prevenzione; - perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto da parte del lavoratore, e senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno, determinato o indeterminato, o di lavoro temporaneo superiore agli otto mesi. Tale ultimo periodo si riduce a quattro mesi ove a rifiutare siano i "giovani"; - sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore agli otto mesi, ovvero di quattro se si tratta di 76

79 "giovani" Modalità di assunzione ed obblighi di comunicazione. Importanti innovazioni sono introdotte riguardo alle modalità di assunzione ed agli obblighi di comunicazione. L impianto del D.lgs. prevede che, ad eccezione delle assunzioni di lavoratori extracomunitari e di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero, per le quali continuano a valere le particolari disposizioni di legge, per tutte le altre assunzioni, il datore di lavoro può provvedervi direttamente. Per l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa, i datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione al centro per l'impiego entro lo stesso giorno dell'effettiva assunzione. La comunicazione dovrà contenere i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo. Tale obbligo opera anche per i soci lavoratori delle cooperative, nei casi in cui instaurino, oltre al rapporto associativo, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con la cooperativa stessa. Il medesimo iter deve essere inoltre seguito con riguardo ai tirocini di formazione e orientamento e per ogni altro tipo di esperienza lavorativa assimilata. La possibilità di effettuare la comunicazione entro e non oltre il giorno successivo è circoscritta esclusivamente ai rapporti di lavoro instaurati durante un giorno festivo, nelle ore serali o notturne o in caso di emergenza. Un diverso termine per le comunicazioni (cinque giorni) è previsto, invece, nei casi di proroga del rapporto, nonché nelle seguenti ipotesi di trasformazione di rapporti: - da tempo determinato ad indeterminato; - da tempo parziale a tempo pieno; - da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; - da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato. Anche le cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato devono essere comunicate entro i cinque giorni successivi. Occorre al riguardo osservare che, nei rapporti a tempo determinato, tale obbligo sussiste esclusivamente quando la cessazione avviene in data diversa da quella indicata nella comunicazione di assunzione (art. 6, comma 3). Tutte le comunicazioni, da effettuare al competente centro per l'impiego, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'inps e dell'inail o di altri eventuali Istituti previdenziali. Peraltro, la modulistica concernente le comunicazioni obbligatorie, nonché le modalità di trasferimento dei dati saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l innovazione e le tecnologie, d intesa con la Conferenza Unificata. Fino ad allora rimane fermo il termine di cinque giorni per comunicare, al centro per l'impiego, l'avvenuta assunzione di dipendenti. Dalla data di entrata in vigore del decreto (30 gennaio 2003), invece, non trova più applicazione l'art. 9- bis della legge n. 608/1996, comma 1 (disposizioni in materia di collocamento), e comma 5 (assunzioni con agevolazioni). 2. Altre disposizioni. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. in esame, sono state espressamente abrogate una serie di norme divenute incompatibili con la nuova disciplina, ed in particolare: - la legge n. 112/1935, recante norme in materia di libretto di lavoro; - la legge n. 56/1987, recante norme in materia di collocamento, ad eccezione dell'art. 3 (oneri a carico dei Comuni), dell'art. 16 (assunzione di personale da parte di enti pubblici), dell'art. 19 (norme per detenuti ed internati), e degli artt. 21 e 22 (norme in materia di apprendistato e assunzione di giovani), ancora vigenti; - l'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge n. 223/1991 (procedure di avviamento al lavoro e riserva del 12%); - l'articolo 2 del DPR n. 2053/1963 (collocamento dei lavoratori dello spettacolo). - l articolo 9-bis della legge n. 608/1996, commi 1 (disposizioni in materia di collocamento) e 5 (assunzioni con agevolazioni mod C/AssAG). Il provvedimento stabilisce, infine, la riduzione a 6 mesi del periodo entro cui vige, in caso di nuove assunzioni, il diritto di precedenza alla riassunzione dei lavoratori licenziati per riduzione di personale. 3. Riflessi in materia di agevolazioni ex lege n. 407/1990. Il nuovo quadro normativo assume rilievo ai fini della disciplina delle agevolazioni contributive nel loro complesso e, in particolare, per l applicabilità delle disposizioni di cui all articolo 8, comma 9 della legge 29 dicembre 1990, n Quest ultimo, come noto, prevede la concessione di taluni incentivi in favore di tutti i privati datori di lavoro e degli Enti pubblici economici, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto. 77

80 L avvenuta soppressione delle liste del collocamento unitamente all abrogazione delle disposizioni di cui all articolo 9-bis della legge n. 608/1996 (modelli C/Ass e C/AssAG), rendono meno snella l operatività della disposizione agevolativa. Poiché, tuttavia, il particolare status dei lavoratori continua ad essere condizione per le assunzioni ai sensi della normativa in argomento e considerato che tale condizione deve essere comprovata dal servizio competente, é di tutta evidenza la necessità che i centri per l impiego svolgano un indispensabile ruolo di verifica sulla sussistenza, in capo ai lavoratori, dei requisiti per le assunzioni disciplinate dalla legge n. 407/1990. Occorre infatti, considerare che qualsiasi tipologia di assunzione deve avvenire nel rispetto delle procedure di avviamento al lavoro. Da ciò discende la necessità che le norme che disciplinano l attribuzione delle agevolazioni siano coordinate con le disposizioni specifiche che regolano le assunzioni e le comunicazioni. L intento di agevolare il reinserimento dei lavoratori che hanno perso l impiego deve, quindi, essere contemperato con le esigenze pubblicistiche di certezza e di regolare svolgimento dell iter che presiede a qualsiasi tipologia di assunzione. Occorre inoltre tenere conto delle esigenze sottese all ordinato svolgimento delle funzioni, anch esse di rilevanza pubblicistica, che competono all Istituto relativamente alla concessione e gestione delle agevolazioni contributive. Il legislatore si è reso interprete di queste esigenze. Pur essendo infatti approdato ad un sistema di assunzione diretta, ha previsto, a regime, che l instaurazione di un rapporto di lavoro sia comunicata al servizio competente entro lo stesso giorno dell'effettiva assunzione, attraverso un modello unificato che avrà effetto nei confronti di tutti gli Enti interessati. Nelle more che si pervenga alla definizione del modello unico di comunicazione per l'avviamento al lavoro e per la risoluzione del rapporto di lavoro, si ribadisce, quindi, la necessità che le Sedi Regionali promuovano ogni sinergia con le competenti strutture territoriali (Regione e/o Provincia) al fine di pervenire, anche tramite apposite convenzioni, ad un sistema di comunicazione che consenta di ottimizzare la gestione delle informazioni relative agli avviamenti al lavoro nel loro complesso, con particolare riguardo alle assunzioni che danno titolo a specifiche agevolazioni contributive (assunzioni ex lege n. 407/1990, n. 223/1991, n. 236/1993 ecc ). A tale ultimo riguardo, anche al fine di superare l impasse che si è determinato in diverse realtà territoriali in merito alla concessione delle agevolazioni contributive ex art. 8, c. 9 della legge n. 407/1990, sarà possibile considerare utile la dichiarazione di responsabilità ex DPR n. 445/2000, prodotta dal lavoratore al competente centro per l impiego ai sensi di quanto disposto dall articolo 3 del D.lgs. n. 297/2002, accompagnata da una certificazione del centro medesimo che attesti l assenza di comunicazioni di assunzione, prodotte ai sensi della precedente normativa, relative al lavoratore interessato dal beneficio contributivo. (4) Cfr. art. 1, commi 1180 e 1181, legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007). Nota Min. Lavoro n del Oggetto: Comunicazioni obbligatorie ex Decreto Interministeriale del 30 ottobre Ulteriori precisazioni concernenti il rapporto di lavoro agricolo. Con riferimento alla nota circolare di questo Ministero del 21 dicembre 2007, concernente disposizioni attuative del Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007, alla luce di alcuni quesiti pervenuti, si ritiene di fornire ulteriori precisazioni operative in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro agricolo, al fine di garantire, anche durante il periodo transitorio (11 gennaio febbraio 2008), la pluriefficacia della comunicazione. Tali disposizioni sono state concordate con la direzione generale per l innovazione tecnologica e comunicazione ed il Presidio unificato previdenza agricola dell INPS Nella citata nota del 21 dicembre era sottolineato che durante il regime transitorio, i datori di lavoro agricolo continuavano ad inviare la comunicazione secondo le modalità indicate nella circolare INPS n. 80 del 27 aprile Pertanto, durante tale periodo, i datori di lavoro agricolo potranno inviare le comunicazioni in uno dei modi di seguito illustrati: - utilizzare il sistema applicativo fornito dall INPS, inviando i modelli all istituto secondo quanto definito nella citata circolare n. 80 del 27 aprile In questo caso, la pluriefficacia della comunicazione è assicurata verso le regioni per il tramite del ndo di coordinamento nazionale; 78

81 - inviare la comunicazione per il tramite dei servizi informatici regionali, accreditandosi secondo le regole definite da ciascuna regione, ovvero utilizzando l accentramento delle comunicazioni, secondo le modalità indicate nella circolare del 21 dicembre Tali modalità sono reperibili nel sito nelle apposite sezioni GUIDA ALL ACCREDITAMENTO e ACCENTRAMENTO. In tal caso la pluriefficacia verso l INPS è assicurata dai servizi informatici regionali per il tramite del nodo di coordinamento nazionale. - compilando i modelli cartacei UNILAV allegati al Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 e scaricabili dal sito nell apposita sezione SCARICA I MODULI e inviandoli al servizi per l impiego competenti con una modalità idonea ad attestare la data certa di trasmissione (consegna a mano con apposizione, da parte dell ufficio ricevente di un protocollo, fax che rilascia una ricevuta attestante la data di invio, raccomandata a/r). In questo ultimo caso, non vale la pluriefficacia e i datori di lavoro agricoli dovranno inviare la comunicazione all INPS, secondo le regole dettate dall istituto nella già citata circolare n. 80/2006. Resta inteso che alla data del 1 marzo 2008 tutte le comunicazioni dovranno essere inviate esclusivamente per il tramite dei servizi informatici regionali, secondo quanto definito nel decreto interministeriale del 30 ottobre 2007 e con le modalità operative illustrate nella circolare del 21 dicembre Nota circolare congiunta 8371 del PLURIEFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE Con l entrata in vigore del Decreto Interministeriale, così come espressamente indicato all art. 5, entra in vigore la c.d. pluriefficacia della comunicazione. Per gli aspetti generali si fa rinvio a quanto già specificato con la nota circolare di questo Ministero del 4 gennaio In questa sede si provvede a fornire una puntuale ricognizione degli obblighi che attraverso la comunicazione unica vengono assolti con la semplice trasmissione al Servizio informatico C.O.. Allo stato della normativa vigente si fornisce l elenco ed il riferimento normativo delle comunicazioni che per effetto dell entrata in vigore del Decreto Interministeriale non devono più essere effettuate agli organismi competenti: comunicazione INAIL, ai sensi dell art. 14, comma 2, d.lgs. 38/2000; comunicazione INPS dei datori di lavoro agricolo, ai sensi dell art. 1, comma 9, D.L. 10 gennaio 2006 convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81; comunicazione alla Prefettura dell assunzione e della cessazione dei rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari, ai sensi dell art. 22, comma 7, del TU n. 286/1998, come modificato dalla l. 189/2002 e dal d.p.r. 39/1999; comunicazione all ENPALS riguardante lavoratori dello spettacolo, ai sensi di quanto previsto dall art. 9 d.lgs. CpS 708/1947; ogni altra comunicazione di denuncia di rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente nei confronti delle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive. Si precisa che, ai sensi del comma 2 dell art. 8 del DM in esame, nel periodo transitorio acquistano immediata pluriefficacia solo le comunicazioni inviate per il tramite dei servizi informatici e non quelle inviate con altri strumenti. La pluriefficacia delle comunicazioni dei datori di lavoro domestico inviate non per via telematica è assicurata dai servizi informatici regionali, attraverso 79

82 l inserimento del modulo nei sistemi applicavi dei servizi competenti. La medesima sarà resa disponibile agli enti previdenziali ed assistenziali attraverso il sistema di cooperazione applicativa. Circolare Dipartimento della funzione pubblica UPPA n. 1 del 08 gennaio Pluriefficacia delle comunicazioni Le comunicazioni sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'istituto nazionale della previdenza sociale, dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (art. 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000). Per quanto concerne, pertanto, gli obblighi previdenziali la comunicazione on-line deve essere effettuata relativamente alla instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro nonché per la trasformazione del rapporto di lavoro, nei termini indicati nel paragrafo successivo. Infatti l entrata in vigore del decreto ministeriale del 30 novembre 2007 produce l abrogazione delle norme già esistenti relativamente alla comunicazione istantanea del rapporto di lavoro (si veda l articolo 14 del decreto legislativo n. 38 del 2000). I Centri per l impiego attraverso il sistema di cooperazione applicativa trasferiranno l informazione all Istituto. Restano fermi, invece, tutti gli obblighi relativi alle altre comunicazioni che i datori di lavoro effettuano agli istituti di previdenza non coincidenti con l ambito di applicazione del decreto ministeriale. E il caso, ad esempio, della cosiddetta denuncia mensile analitica (DMA) all INPDAP. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale si producono gli effetti dell abrogazione, già prevista dal decreto legislativo n. 181 del 2000, della disposizione relativa all obbligo di comunicazione contestuale dell instaurazione del rapporto di lavoro o della cessazione all INAIL, contenuta nell articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 38 del Tale obbligo risulta, infatti, assorbito dalla nuova formulazione dell articolo 4-bis del citato decreto n. 181 del Fino a tale data si applica il regime transitorio definito dall articolo 1, comma 1182, della legge n. 296 del Circolare Enpals n. 16 del 10 dicembre 2007 Cessazione dell'obbligo della DNA all'inail 3. Pluriefficacia della comunicazione di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro ai Servizi per l impiego (art. 1, commi 1180 e segg., L. n. 296/2006) Come noto, l art. 9 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 prevede l obbligo in capo all impresa di denunciare all Enpals, entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti, le persone da essa occupate indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie richieste dall'ente ai fini dell'iscrizione e dell'accertamento dei contributi. Inoltre, sempre in ottemperanza alla citata disposizione normativa, l impresa è tenuta a notificare ogni variazione dei dati contenuti nella denuncia iniziale di assunzione entro cinque giorni dal verificarsi delle variazioni medesime. A tal proposito, pare opportuno evidenziare le innovazioni introdotte dalla legge finanziaria per il In particolare, sulla base delle nuove norme, le comunicazioni in materia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, trasmesse dal datore di lavoro al competente Centro per l impiego, sono valide anche ai fini dell assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell Enpals previsti dal citato art. 9. Infatti, l articolo unico, comma 1184 della L. n. 296/2006, che modifica l art. 4-80

83 bis, comma 6 del D.Lgs. n. 181/2000, introducendo la pluriefficacia della comunicazione ai Centri per l impiego, prevede che detta comunicazione sia sufficiente ai fini dell adempimento degli obblighi informativi nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'istituto nazionale della previdenza sociale, dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive ( ). Affinché si integri l istituto della pluriefficacia della comunicazione è indispensabile che la stessa venga effettuata utilizzando i moduli di trasmissione e le procedure di inoltro in via telematica (c.d. servizi informatici) ai centri competenti, definiti da apposito Decreto Interministeriale 3. Si fa presente che, sulla base delle disposizioni contenute in detto decreto emanato in data 30 ottobre 2007, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l obbligo di trasmettere i moduli esclusivamente con le nuove modalità informatiche decorre dal 1 marzo (cfr. art. 8 del citato Decreto Interministeriale). Pertanto, dall entrata in vigore del decreto e fino al 29 febbraio 2008, la comunicazione ai Centri per l impiego è da considerarsi pluriefficace solo se trasmessa per il tramite dei servizi informatici. anagrafici dei lavoratori che hanno diritto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. In ordine alle scadenze temporali per le comunicazioni ai Servizi per l impiego, si segnala che - in applicazione di quanto previsto dal comma 1180 dell articolo unico della L. n. 296/ la comunicazione di assunzione dovrà essere effettuata entro il giorno antecedente 5 a quello di instaurazione del relativo rapporto di lavoro. Mentre nulla è variato in relazione alle comunicazioni di trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro che continueranno a dover essere effettuate entro cinque giorni dal verificarsi dell evento 6. Alla luce delle innovazioni normative sopra evidenziate, si precisa che ogni datore di lavoro o committente, che occupi lavoratori obbligatoriamente iscritti all Enpals, è tenuto ad effettuare, con le previste modalità, al competente Centro per l impiego, la preventiva comunicazione relativa all instaurazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla natura del rapporto medesimo (subordinato, parasubordinato o autonomo). Detta comunicazione sarà valida anche ai fini dell assolvimento dell obbligo di denuncia di occupazione del lavoratore da effettuarsi nei confronti dell Enpals (ex art. 9, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947). Analogamente, la comunicazione di trasformazione/cessazione e proroga dei rapporti di lavoro al Servizio per l impiego, entro cinque giorni dall evento, assorbe il relativo obbligo di comunicazione nei confronti dell Enpals. Resta inteso che fino al 1 marzo 2008, qualora la denuncia di assunzione/trasformazione/cessazione sia effettuata al Centro per l impiego senza l utilizzo dei c.d. servizi informatici - e come tale non pluriefficace - la medesima continuerà ad essere trasmessa all Enpals entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni, con le modalità indicate al precedente paragrafo e alla circolare relativa all attivazione delle nuove procedure telematiche (cfr. n. 17/2007). Per una visione completa delle innovazioni relative all accentramento dei flussi informativi in capo ai Servizi per l impiego, nonché per i dettagli concernenti le modalità di svolgimento degli obblighi di comunicazione ai medesimi servizi competenti, si rinvia alle previsioni normative in materia 7 ed al citato decreto Interministeriale. 81

84 3 Cfr. art.4-bis, comma 7 del D.Lgs. n.181/2000 e successive modificazioni e integrazioni. 4 Per far fronte alle esigenze di bilinguismo, per la Provincia Autonoma di Bolzano l obbligo decorre dalla data del 1 dicembre Restano salve le assunzioni nei casi di urgenza connessa ad esigenze produttive che possono essere comunicate entro 5 giorni dall instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. 6 Cfr. art. 4-bis, comma 5, D.Lgs. n.181/2000 e art. 21, comma 1, L. n. 264/ Cfr.art. unico, comma 1180 e ss., L.n.296/2006 e relative disposizioni amministrative (note esplicative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 4 gennaio 2007, del 14 febbraio 2007, etc.) Circolare Inail n. 2 del 10 gennaio 2008 Cessazione dell'obbligo della DNA all'inail Le comunicazioni di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro inviate ai servizi competenti per territorio 11, sono valide ai fini dell'assolvimento dell'obbligo 12 di comunicare all'inail i codici fiscali dei lavoratori assunti o cessati dal servizio (DNA) 13. Dal 1 marzo 2008, i datori di lavoro devono obbligatoriamente trasmettere i moduli per via telematica e quindi, da tale data,cessa l'obbligo di presentare la DNA all'inail 14, con conseguente inapplicabilità della relativa sanzione amministrativa. La pluriefficacia 15 delle comunicazioni è espressamente prevista sia dalla legge finanziaria 2007, sia dal decreto di attuazione, in quanto il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dovrà trasferire automaticamente all'inail le comunicazioni riguardanti l'instaurazione e la cessazione dei rapporti di lavoro 16. La nuova normativa, quindi, semplifica gli adempimenti dei datori di lavoro, senza pregiudicare l'interesse dell'istituto a conoscere in tempo reale i dati anagrafici dei lavoratori che hanno diritto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 11. Ai sensi dell articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996 n. 608, come sostituito dall articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le comunicazioni devono essere inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. 12. Obbligo previsto dall articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n Articolo 4 bis, comma 6 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 come so-stituito dall articolo 1, comma 1184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 5 del decreto interministeriale 30 ottobre Articolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale 30 ottobre Articolo 5 del decreto interministeriale 30 ottobre Articolo 6, comma 3, del decreto interministeriale 30 ottobre

85 Art. 6. Modalità di trasferimento dei dati 1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4-bis, comma 6 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'art. 1, comma 1184 della legge 27 dicembre 2006, n legge finanziaria 2006, i servizi competenti trasmettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le comunicazioni con le modalità tecniche indicate nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le modifiche all'allegato tecnico di cui al comma precedente verranno sviluppate e rese disponibili secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui al comma 1-bis dell'art. 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale inoltra le predette comunicazioni all'istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo (UTG), nell'ambito del sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza di cui all'art. 71, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività. 83

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87 Art. 7. Abrogazioni A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogati: a) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 dicembre 1995, concernente l'adozione del modello C/ASS; Decreto 20 dicembre 1995 in G.U. n. 81 del 05/04/1996 b) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1 settembre 1999, concernente l'adozione del modulo denominato "Modello Unificato - Temp". D.M. allegato alla Circ. Ministero del Lavoro n. 68 del

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89 Art. 8. Regime transitorio 1. I soggetti obbligati e abilitati tenuti ad inviare le comunicazioni nei territori in cui non sono ancora disponibili i servizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite di un dominio messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. Al fine di consentire l'adeguamento delle procedure informatiche dei soggetti obbligati ed abilitati, l'obbligo di trasmettere i moduli esclusivamente per il tramite dei servizi informatici decorre dal 1 marzo Fino a tale data quanto previsto al precedente art. 5 si applica solo alle comunicazioni trasmesse per il tramite dei servizi informatici. 3. Per far fronte alle esigenze di bilinguismo della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni di cui al comma 2 decorrono dalla data del l dicembre Nota circolare congiunta 8371 del SANZIONI Come già indicato nelle note circolari di questo Ministero richiamate in premessa, le norme previste in Finanziaria non introducono alcun nuovo precetto rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, peraltro richiamati nella premessa di questa circolare. Pertanto, come peraltro già chiarito dalla circolare di questo Ministero n. 37/2003 del 24 novembre 2003, l apparato sanzionatorio rimane quello previsto dalla normativa vigente. Pur tuttavia, essendo modificata la modalità di adempimento dell obbligo (comunicazione effettuata solo per il tramite dei servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti), si ritiene necessario riprendere alcuni principi per individuare quali sono le condotte punibili e quindi sanzionabili. Le condotte punibili alle quali applicare il sistema sanzionatorio vigente sono riconducibili alle sole seguenti fattispecie: a) omesso invio della comunicazione; b) invio tardivo della comunicazione. Infatti, il sistema informatico predisposto è in grado di: a) rilasciare una ricevuta contestuale avente data certa di trasmissione, che attesta l avvenuto adempimento dell obbligo, quando la comunicazione è effettuata compilando tutti i campi, nelle forme e con le modalità indicati nel Decreto Interministeriale. Tale ricevuta, oltre ad essere conservata dal soggetto abilitato, ovvero dalle agenzie per il lavoro che assumono con contratto di somministrazione, è messa a disposizione degli organi ispettivi, unitamente alla comunicazione per intero. b) rilasciare la medesima ricevuta anche nel caso di utilizzo del modello Unificato Urg, per cause connesse ad esigenze produttive. In questo caso, come sottolineato precedentemente nell apposito paragrafo, l esatto adempimento dell obbligo si compie solo dopo l invio del modulo Unificato Lav, entro il primo giorno utile e comunque non oltre i cinque giorni dall instaurazione del rapporto di lavoro c) rilasciare un attestazione comprovante il mancato funzionamento dei servizi informatici che non permette l invio telematico della comunicazione. La buona fede del datore di lavoro, e conseguentemente, l esatto adempimento dell obbligo, è comprovata dall invio dei dati essenziali contenuti nel modello Unificato Urg al fax service messo a disposizione dal Ministero e, eventualmente, 87

90 dalle Regioni. Entro il primo giorno utile da identificare con il momento nel quale viene ripristinato il malfunzionamento, il datore di lavoro dovrà inviare il modulo Unificato Lav previsto per tutte le tipologie di comunicazione. Le operazioni di rettifica, nei termini e con le modalità previste nel paragrafo precedente non sono soggette a sanzioni, in applicazione della previsione richiamata e contenuta nell articolo 116, comma 12 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, configurandosi come mero errore formale, facilmente comprovabile in sede ispettiva. 13. TERMINI DI ATTUAZIONE Il decreto interministeriale entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A partire da tale data gli standard e le regole di trasmissione sono vincolanti e tutte le comunicazioni obbligatorie disciplinate dal decreto medesimo dovranno essere effettuate utilizzando i moduli adottati ai sensi dell articolo 3. Tali moduli sostituiscono ogni altro modello adottato dai servizi per l impiego e utilizzato dai datori di lavoro per le comunicazioni di cui al Decreto Interministeriale in parola. L articolo 7 del decreto medesimo, inoltre, abroga espressamente il modello C/ASS, utilizzato per le comunicazioni di instaurazione dei rapporti di lavoro e il modello Unificato-Temp, utilizzato dalle agenzie di somministrazione. Pertanto, le eventuali comunicazioni effettuate utilizzando moduli diversi da quelli adottati ai sensi del citato articolo 3 non sono valide ai fini dell assolvimento degli obblighi previsti dal decreto medesimo. Alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale i servizi competenti rendono disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione telematica dei moduli nei modi previsti dall articolo 2, comma 2 o, in alternativa, dall articolo 8, comma 1. L art. 8, comma 2, del decreto in parola fissa al 1 marzo 2008 la data dalla quale sarà obbligatorio effettuare l invio dei moduli esclusivamente per via informatica, concedendo un congruo tempo tecnico entro cui i soggetti abilitati potranno adeguare i loro sistemi. Per la Provincia Autonoma di Bolzano, in considerazione delle esigenze di adeguamento al bilinguismo, il periodo transitorio per la trasmissione delle comunicazioni termina il 1 dicembre Si ritiene opportuno sottolineare che, durante il regime transitorio di cui al paragrafo precedente, i datori di lavoro agricolo dovranno continuare ad inviare la comunicazione secondo le modalità indicate nella circolare INPS n. 80 del 27 aprile Fino a quella data, tuttavia, solo le comunicazioni inviate per il tramite dei servizi informatici regionali acquistano pluriefficacia, ai sensi dell art. 5. Al contrario, i soggetti obbligati ed abilitati che durante il periodo transitorio non si avvalgono dei servizi informatici invieranno le comunicazioni utilizzando esclusivamente i fac simile dei moduli cartacei allegati alla presente circolare e dovranno effettuare le comunicazioni all Inail e agli altri enti previdenziali e assistenziali, secondo la normativa vigente. Circolare Dipartimento della funzione pubblica UPPA n. 1 del 08 gennaio Sanzioni L obbligo di effettuare le comunicazioni si costituisce in capo al responsabile della gestione del personale o alla persona individuata quale responsabile del procedimento. 88

91 Nelle amministrazioni che hanno articolazioni sul territorio il soggetto obbligato è la struttura presso la quale il dipendente assume servizio e, conseguentemente, si farà riferimento al responsabile del personale o al responsabile del procedimenti ivi individuato. La mancata osservanza delle disposizioni in tema di comunicazioni obbligatorie comporta l applicazione, al datore di lavoro, e quindi al dirigente responsabile, delle sanzioni previste nell articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n Nello specifico si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, nel testo attualmente vigente. Per l acquisizione di ogni documentazione utile sul tema si rinvia alla nuova sezione appositamente dedicata del sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla voce Comunicazioni obbligatorie on line, nonché alla nota circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n del 21 dicembre 2007, nella quale sono forniti i chiarimenti relativi agli standard ed alle regole di trasmissione informatica delle comunicazioni, unitamente al documento Modelli e regole nel quale sono specificate in forma analitica e sistematica le regole d uso del sistema. Circolare Inail n. 2 del 10 gennaio 2008 Regime transitorio Dall'11 gennaio al 29 febbraio 2008 è previsto un periodo transitorio 17, durante il quale i datori di lavoro possono effettuare le comunicazioni sia con i moduli cartacei allegati al decreto, sia con modalità telematica. Se il datore di lavoro utilizza i moduli cartacei, deve continuare a trasmettere la DNA all'inail, con le stesse modalità finora seguite e con gli strumenti informatici già messi a disposizione dall'istituto. La pluriefficacia si applica, infatti, solo alle comunicazioni trasmesse per il tramite dei servizi informatici del sistema CO, fermo restando il particolare regime previsto per i datori di lavoro domestico, per i quali l'obbligo della DNA all'inail cessa senz'altro dall'11 gennaio Per le esigenze di bilinguismo, i datori di lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano possono utilizzare i moduli cartacei fino al 30 novembre 2008 e quindi l'obbligo di trasmettere le comunicazioni esclusivamente con gli strumenti informatici decorre dal 1 dicembre Articolo 8 comma 2, del decreto interministeriale 30 ottobre Cfr. nota circolare ministeriale del al punto 9). 19. Articolo 8, comma 3 del decreto interministeriale 30 ottobre

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93 Art. 9. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 2007 Il Decreto entra in vigore dall'11 gennaio 2008 e sarà pienamente operativo dal 1 marzo Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais Avvertenza: Si omette la pubblicazione degli allegati in quanto gli stessi sono pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'indirizzo Sito internet di riferimento: Sito internet per le trasmissioni: 91

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97 DECRETO 30 Ottobre 2007 (GU n. 299 del ) Adozione della scheda anagrafico - professionale del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati. ^^^^^ IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; Visto l'art. 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; Visti gli articoli 8, comma 3 e 17, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; Visto l'accordo dell'11 luglio 2002 in Conferenza unificata, concernente "Linee Guida per rendere operativo in tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL)"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori e segnatamente gli articoli 4, comma 1 e art. 5, comma 1; Acquisito il parere dell'istituto nazionale di Statistica (ISTAT) e dell'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in data 25 maggio 2007; Considerato che, ai sensi del citato art. 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, occorre definire il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafico - professionale dei lavoratori, al fine di rendere omogenea la base dei dati del sistema informativo lavoro (SIL); Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente il repertorio delle professioni; D'intesa con la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in data 30 ottobre 2007; Decreta: Art. 1. Definizioni Ai sensi del presente decreto si intendono per: a) "servizi competenti", i centri per l'impiego, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, o gli altri organismi individuati con propri provvedimenti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano; g) "servizi competenti, i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate «centri per l'impiego»; a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, 95

98 comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1; Art. 2. d. Lgs , n Funzioni e compiti conferiti 1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare: a) collocamento ordinario; b) collocamento agricolo; c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale; d) collocamento obbligatorio; f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'unione europea; g) collocamento dei lavoratori a domicilio; h) collocamento dei lavoratori domestici; i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli ufffici centrali degli enti pubblici; l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro; m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile. Art. 4 d. Lgs , n Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego 1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: omissis b) "elenco anagrafico", l'elenco di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442; Art. 4 Elenco anagrafico 1. Le persone aventi l età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro, e che essendo in cerca di lavoro perché inoccupate, disoccupate nonché occupate in cerca di altro lavoro intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono inserite in un elenco anagrafico, indipendentemente dal luogo della propria residenza. L elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore, nonché i dati relativi alla residenza, all eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all eventuale appartenenza a categorie protette ed allo stato occupazionale. L inserimento nell elenco anagrafico produce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento. c) "scheda professionale", il documento di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442; Art. 5 Scheda professionale 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per le pari opportunità, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina le caratteristiche del modello di scheda professionale nella quale, oltre ai dati contenuti nell elenco anagrafico, sono inserite le informazioni relative alle esperienze formative e professionali ed alle disponibilità del lavoratore. d) "scheda anagrafico - professionale", il documento standard di rappresentazione dei dati di ciascun lavoratore contenuti nell'elenco anagrafico e nella scheda professionale; 96

99 e) "modello di comunicazione", il modello informativo comune ed unitario secondo il quale i dati relativi a ciascun lavoratore vengono registrati nella scheda anagrafico - professionale; f) "formato di trasmissione", le caratteristiche tecniche con cui i dati, registrati secondo il modello di comunicazione, vengono scambiati tra i "servizi competenti"; g) "sistema di classificazione", l'insieme dei dizionari terminologici con cui sono codificati i dati contenuti nella scheda anagrafico - professionale. Art. 2. Modello di scheda anagrafico - professionale 1. È adottata la scheda anagrafico - professionale, secondo il modello di comunicazione di cui all'allegato A, il formato di trasmissione dei dati, di cui all'allegato B, il sistema di classificazione, di cui all'allegato C. Gli allegati formano parte integrante del presente decreto. 97

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102 2. La scheda anagrafico - professionale costituisce la base dei dati del sistema informativo lavoro. Art. 3. Funzione certificativa della scheda anagrafico- professionale 1. Limitatamente ai dati amministrativi relativi allo stato di disoccupazione ed alla sua durata, nonché all'iscrizione in liste o elenchi speciali la scheda anagrafico - professionale ha valore certificativo. Art. 4. Manutenzione e modifiche del sistema 1. All'aggiornamento del sistema di classificazione provvede il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Tavolo tecnico di cui all'accordo dell'11 luglio 2002, secondo le modalità indicate nell'allegato D. Art. 5. Modalità di trasferimento dei dati 1. La trasmissione dei dati contenuti nella scheda anagrafico - professionale tra servizi competenti avviene esclusivamente per via informatica, secondo gli standard tecnici definiti nell'allegato E. Art. 6. Abrogazioni e disposizioni finali 1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Decreto entra in vigore dal 27 dicembre Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2001, n. 151; Approvazione del modello di scheda professionale del lavoratore, ex art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n b) decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2001, n Approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori, ex art. 4, comma 3, del D.P.R. 7 luglio 2000, n Modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico. Roma, 30 ottobre 2007 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais Avvertenza: Si omette la pubblicazione degli allegati in quanto gli stessi sono pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'indirizzo 100

103 DECRETO 30 Ottobre 2007 (GU n. 299 del ) Standard tecnici della borsa continua nazionale del lavoro. ^^^^^ IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visti gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernenti la definizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e d'intesa con le regioni e le province autonome, degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio tra i sistemi, nonché delle sedi tecniche formalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento della borsa continua nazionale del lavoro a livello nazionale; Visto l'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 concernente le esigenze statistiche necessarie alle azioni di monitoraggio dei servizi per l'impiego; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto interministeriale del 13 ottobre 2004, concernente l'individuazione degli standard tecnici della Borsa continua nazionale del lavoro; Visto il decreto interministeriale di pari data, concernente l'adozione della scheda anagrafico - professionale; Acquisito il parere dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in data 25 maggio 2007; Considerato, che occorre modificare gli standard tecnici utili all'interoperabilità tra i nodi regionali per adeguarli a quanto individuato nella scheda anagrafico - professionale; D'intesa con la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in data 30 ottobre 2007; Decreta: Art. 1. Flussi informativi della borsa continua nazionale del lavoro 1. Gli allegati A e B di cui all'art. 2 del decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 del presente decreto, secondo i sistemi di classificazione di cui all'allegato 3 e il formato di trasmissione di cui all'allegato 4. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. L'allegato C di cui all'art. 3 del decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 è sostituito dall'allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto. 101

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107 Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Decreto entra in vigore dal 27 dicembre Roma, 30 ottobre 2007 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais Avvertenza: Si omette la pubblicazione degli allegati in quanto gli stessi sono pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'indirizzo 105

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109 D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 (G.U. Serie Generale n. 154 del 4 luglio 2000 ) coordinato con il D. Lgs. 19 dicembre 2002 n. 297 (G.U. Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2003) 1 Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), che, al fine di realizzare il riordino del sistema degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo dell'effettiva situazione di disagio; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che riserva allo Stato l'esercizio di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalità e definizioni 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono: a) i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione; b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata. 2. Ad ogni effetto si intendono per: a) "adolescenti", i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico; b) "giovani", i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'unione europea; c) "stato di disoccupazione", la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti; d) "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani; e) "inoccupati di lunga durata", coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani; f) "donne in reinserimento lavorativo", quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività; 1 Entrato in vigore il 30/01/03 107

110 g) "servizi competenti", i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 1-bis (Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di collocamento). 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro. 2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio. Art. 2. Stato di disoccupazione 1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. 2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti. 4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione è effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalità: a) sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza; b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato. 5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero Gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed a rendere la dichiarazione di cui al comma 1. Restano valide le dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa prestate ai sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per i servizi competenti. Art. 3. Indirizzi generali ai servizi per l'impiego ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata 108

111 1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi: a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale: 1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; 2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione. Art. 4. Perdita dello stato di disoccupazione 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi: a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468; b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3; c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani. Art. 4-bis (Modalità di assunzione e adempimenti successivi). 1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale. 4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente. 5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro: a) proroga del termine inizialmente fissato; b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; 109

112 d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato. 6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive. 7. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata. 8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.". 2. il comma 2 è stato poi sostituito dal comma 1180 della L. 296/2006, vedi art. 9 bis. 3. All'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo comma è sostituito dal seguente: "I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.". 4. All'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi". Art. 5. Disposizioni transitorie e finali 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dell'indennità di mobilità, di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n In sede di attuazione della delega di cui al comma 1 sono individuati criteri e modalità di raccordo tra l'attività svolta dai servizi competenti ai sensi del presente decreto e quella delle strutture private autorizzate all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 4, 5, 6, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è soppresso. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall'articolo 6, comma 1. Art Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) la legge 10 gennaio 1935, n. 112; b) il titolo I ed il titolo II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma, 27, commi 1 e 3, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive integrazioni e modificazioni; c) gli articoli 23, primo comma, lettera a), 27 e 29, primo comma, lettera a) della legge 19 gennaio 1955, n. 25; d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 110

113 e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83; f) la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e degli articoli 21 e 22; g) l'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223; h) gli articoli 9-bis, commi 1, 4, 5, 7 e 8, e 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; i) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n Art Dal presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare LEGGE 28 novembre 1996, n. 608 Gazzetta Ufficiale del 30/11/1996 n. 281 Suppl. Ord. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale. ART. 9 bis. Disposizioni in materia di collocamento 1. comma soppresso dall art. 8 D. Lgs. 297/ In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. 2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro". 2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. 3. comma soppresso dall art. 85, lett. e), D. Lgs. 276/ comma soppresso dall art. 8 D. Lgs. 297/ comma soppresso dall art. 8 D. Lgs. 297/ Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo comma soppresso dall art. 8 D. Lgs. 297/ comma soppresso dall art. 8 D. Lgs. 297/

114 9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento della attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attività formativa, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia. 11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n Ai fini della formazione delle graduatore di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie. 14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipendente, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro. La dotazione organica del contingente dell'arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di 143 unità di cui due ufficiali, 90 unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, 22 unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, 29 unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle 102 unità valutato in lire milioni per l'anno 1995 e in lire milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue 41 unità si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 37 del 20 luglio Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il 112

115 termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 113

116 Comunicazioni obbligatorie DECRETO 30 Ottobre 2007 (GU n. 299 del ) Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti. DECRETO 30 Ottobre 2007 (GU n. 299 del ) Adozione della scheda anagrafico - professionale del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati. DECRETO 30 Ottobre 2007 (GU n. 299 del ) Standard tecnici della borsa continua nazionale del lavoro. contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro (aggiornamento al ) Il presente lavoro riporta le disposizioni che attengono la materia, coordinate, per singolo articolo e con appositi box, con le disposizioni ivi richiamate e quelle emanate alla data di aggiornamento. La stesura coordinata ha il solo fine di fornire una pronta lettura. I testi riportati nel presente lavoro sono stati estrapolati da siti internet e risultano collazionati per consentirne lo studio ed un uso coordinato delle disposizioni. Per eventuali errori ed omissioni se ne solleva ogni responsabilità rinviando ai testi ufficiali riportati nelle Gazzette Ufficiali e/o nei Bollettini Ufficiali. Testi e circolari (fanno fede solo ed esclusivamente i testi ufficiali) sono stati elaborati al solo fine di consentirne lo studio ed un uso coordinato da Michele Vitale Maria Vitale Angelo Vitale

117 dal 1987 con il territorio interventi e servizi formativi WORKS IN PROGRESS Centro Studi Giuslavoristici

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