REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE CONCILIARE FVG

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1 REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE CONCILIARE FVG Approvato con delibera di assemblea straordinaria dell'associazione Con.Equilibrio dd. 12/06/ Capo I - Disposizioni Generali Articolo 1 - Applicazione del regolamento e definizioni 1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011) per la risoluzione non contenziosa delle controversie, ispirandosi ai principi di informalità, rapidità e riservatezza. 2. Qualsiasi disposizione del presente regolamento è derogabile col consenso delle parti, del mediatore e del Coordinatore, purché la proposta di deroga non sia in contrasto con quanto disciplinato dal D.Lgs. 28/2010, dal D.M. 180/2010, dal D.M. 145/2011 e successive modificazioni. 3. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) mediazione : il servizio reso da uno o più soggetti, diversi dal giudice o dall arbitro, in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto ed avente lo scopo di dirimere una lite già insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che comunque ne favoriscano l autonoma composizione; b) mediatore : le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione del servizio di mediazione. Articolo 2 - Luoghi 1. Il procedimento di mediazione si svolge nelle sedi accreditate dall Organismo presso il Ministero della Giustizia. Articolo 3 - Obblighi di riservatezza e Diritto di accesso 1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. 2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. 3. L Organismo consente gratuitamente il tirocinio assistito di cui all art. 4 comma 3 lettera b del D.M. 145/

2 Il tirocinante è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell intero procedimento di mediazione. 4. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. 5. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. 6. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all incontro si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. Essi si impegnano, altresì, a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione. 7. Le parti si impegnano altresì ad astenersi dal chiamare il mediatore, il Coordinatore e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione. 8. Gli atti dei procedimenti trattati, sono conservati in copia presso l Organismo di mediazione per almeno un triennio dalla data di esaurimento del procedimento stesso. 9. Le parti hanno, in ogni caso, diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il responsabile designato dalla segreteria è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione; il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. 10. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali». Capo II - Procedimento Articolo 4 - Forma degli atti 1. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. 2. Richiedono la forma scritta: a. la domanda del proponente; b. l accettazione della controparte; 2

3 c. la comunicazione alle parti contenente la nomina del mediatore e la fissazione della data dell incontro; d. l accettazione dell incarico da parte del mediatore unitamente alla sua dichiarazione di imparzialità; e. l autorizzazione di una delle parti al mediatore a divulgare all altra le informazioni apprese durante gli incontri separati; f. la richiesta al mediatore di formulare la proposta di mediazione; g. la proposta di mediazione; h. l esito del tentativo di mediazione. Articolo 5 - Presentazione di una domanda di mediazione 1. Il procedimento di mediazione è attivato su richiesta di una o più parti indirizzata all organismo che abbia una sede in un comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere tale controversia. 2. La richiesta di cui al comma precedente può fondarsi anche su di una specifica clausola di mediazione preventivamente inserita nel regolamento contrattuale su cui si controverte, ovvero su invito di un giudice. 3. Per avviare la procedura la parte interessata compila gli appositi moduli, disponibili in forma cartacea presso le sedi dell'organismo oppure in forma digitale pubblicati sul sito web indicando: a) le generalità ed i recapiti propri e della controparte nonché degli eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni; b) la tipologia di mediazione (volontaria, obbligatoria per legge, demandata dal giudice, oppure obbligatoria per regolamento, contratto, statuto o atto costitutivo di Ente indicando l'atto a cui si riferisce); c) l oggetto della lite; d) le ragioni della pretesa (sintetica esposizione dei fatti); e) il valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile (in caso di valore indeterminato, si applica quanto disposto dall art. 17 comma 9 del presente Regolamento). Alla domanda vanno allegati eventuali documenti probatori (contratto oggetto della controversia, fatture, lettere di diffida ecc..). 4. La domanda può essere presentata anche congiuntamente dalle parti in lite. 5. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda: fa fede la data di deposito. 6. Sono di competenza esclusiva delle parti l assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, 3

4 eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all atto del deposito dell istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell organismo; Articolo 6 Valutazione di ammissibilità 1. La domanda di mediazione è sottoposta alla valutazione di ammissibilità del Coordinatore al fine di verificare che la materia del contendere sia tra quelle ammesse dalla normativa vigente. Articolo 7 Nomina del mediatore 1. Valutata ammissibile la domanda di mediazione, il Coordinatore dell Organismo nomina un mediatore unico o una commissione di mediatori tra quelli accreditati presso il Ministero della Giustizia. La lista aggiornata dei mediatori è consultabile presso le sedi dell Organismo o sul sito web 2 I mediatori inseriti nell elenco dell Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all art.18 del D.M. 180/2010 modificato con D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. 3. Nell assegnazione degli incarichi, il Coordinatore dell Organismo si attiene a quanto previsto nell art. 3 comma 1 lett. b) del D.M. 145/2011 A tal fine, l elenco dei mediatori del presente Organismo è suddiviso nelle seguenti sezioni: Sez. A Area giuridica Sez. B Area economico-finanziaria Sez. C Area medica Sez. D Area giornalistica Sez. E Area tecnica Il Coordinatore assegna i mediatori in una o più sezioni tenuto conto della specifica competenza professionale, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta o esperienza maturata nell area di appartenenza. La scelta del mediatore da parte del Coordinatore tiene conto dei seguenti criteri tabellari: a) materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti: il mediatore deve essere designato tra i nominativi indicati nelle sezioni A-E dell elenco; 4

5 b) materia di responsabilità medica: il mediatore deve essere designato tra i nominativi indicati nella sezione nelle sezioni A-C dell elenco; c) materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità: il mediatore deve essere designato tra i nominativi indicati nelle sezioni A-D dell elenco; d) materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari: il mediatore deve essere designato tra i nominativi indicati nelle sezioni A-B dell elenco; e) mediazioni obbligatorie per convenzione, demandate dal giudice e volontarie: il mediatore deve essere designato tra i nominativi indicati nella sezione dell elenco d oggetto più affine rispetto a quello della specifica controversia; f) nel caso di designazione di una commissione di mediatori, il criterio tabellare deve essere rispettato per uno solo dei componenti della commissione; g) nel caso di presentazione di domanda congiunta, le parti possono concordare il nominativo del mediatore scegliendolo tra quelli nell'elenco, anche derogando dal criterio tabellare sopradescritto; h) nel caso in cui cause di forza maggiore non consentano di applicare il criterio tabellare sopradescritto, il mediatore sarà scelto tra i professionisti iscritti nell area più affine a quella di riferimento, con idonea esperienza nell attività di mediazione; i) nel rispetto dei criteri tabellari, i mediatori verranno nominati con un sistema di rotazione, tenendo conto della disponibilità di ciascun mediatore e della sede della mediazione. 4. Il mediatore, con il consenso delle parti, può avvalersi per l'espletamento della propria opera di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Per il loro compenso si rimanda a quanto stabilito all art. 16 comma 2 del presente Regolamento. Articolo 8 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore 1. Il mediatore o i componenti della commissione di mediatori, prima di ogni attività di mediazione, devono accettare l incarico. 2. A pena di improcedibilità, il mediatore o i componenti della commissione di mediatori sono tenuti a sottoscrivere preventivamente una dichiarazione di indipendenza e imparzialità nella quale si attesta l insussistenza di cause di astensione previste dall'art. 51 comma 1 c.p.c. e, comunque, la presa visione ed il rispetto di quanto indicato nel Codice Etico di condotta. Tale dichiarazione resta agli atti del procedimento ed è 5

6 conservata nel fascicolo riguardante la controversia. 3. Entro la data fissata per il primo incontro, le parti possono presentare alla segreteria una domanda di ricusazione del mediatore o di uno o più membri della commissione per i motivi indicati nell'art. 51 comma 1 c.p.c. Sulla domanda decide il Coordinatore dell'organismo ovvero, in caso d'incompatibilità, il Vice Coordinatore. Se la domanda è accolta il mediatore viene sostituito con altro nominativo. 4. Il mediatore ha l obbligo di informare immediatamente il Coordinatore dell'organismo delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell indipendenza e dell'imparzialità dell'opera. In tal caso e, comunque, in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l Organismo informerà le parti e provvederà alla sostituzione del mediatore. 5. Il mediatore designato o i componenti della commissione di mediazione devono eseguire personalmente la loro prestazione. 6. Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; inoltre, è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. Articolo 9 - Coinvolgimento di un terzo e partecipazione volontaria di un terzo in mediazione 1. Se la parte nei cui confronti è stata rivolta la domanda intende estendere il procedimento di mediazione ad un terzo in tutti i casi in cui ne sarebbe consentita la chiamata in caso di esito giudiziale deve farne richiesta motivata entro la data fissata per il primo incontro presentando presso la segreteria dell'organismo la domanda di cui all'art. 5 del presente Regolamento, che dovrà altresì contenere i riferimenti del procedimento di mediazione già in corso. La segreteria comunicherà tale richiesta al mediatore, che se necessario aggiornerà la data dell'incontro per consentire la partecipazione del terzo. 2. La partecipazione volontaria di un terzo in mediazione è ammessa a meno che anche una sola delle parti non ne chieda l'esclusione. Il terzo non potrà comunque pretendere mutamenti delle date già fissate per l'incontro tra le parti. Articolo 10 Presenza delle parti e loro rappresentanza 1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente; alle persone giuridiche è richiesto di partecipare tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. 6

7 2. Le parti possono farsi assistere da una o più persone di propria fiducia. 3. Nelle mediazioni obbligatorie o disposte dal giudice ai sensi dell art 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010, le parti devono partecipare con l assistenza obbligatoria di un avvocato in ogni fase del procedimento (dall incontro preliminare fino al termine del procedimento). Nelle mediazioni volontarie le parti possono partecipare senza l assistenza di un avvocato, ma hanno la facoltà di farne ricorso in ogni momento, anche solo per la redazione dell accordo finale. 4. L avvocato e/o il rappresentante che presenzi agli incontri di mediazione in assenza della parte dovrà essere munito di specifico mandato scritto a transigere e conciliare. 5. In ogni caso, è compito delle parti portare a conoscenza della segreteria con congruo anticipo i nominativi di coloro i quali saranno presenti all incontro in aggiunta o in sostituzione delle parti stesse. Articolo 11 Procedimento di mediazione 1. Il Coordinatore dell Organismo, nominato un mediatore unico o una commissione di mediatori, fissa un incontro preliminare tra le parti, ai sensi dell art 84 del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013, entro 30 giorni dal deposito della domanda. La segreteria comunica alle parti con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione la data dell incontro, allegando alla comunicazione una copia della domanda di mediazione per le parti chiamate. L istante può farsi parte attiva, in aggiunta all Organismo, per effettuare le comunicazioni alle controparti con ogni mezzo idoneo. 2. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell istanza. 3. Durante l incontro preliminare il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi le invita ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione. 4. In caso di mancata adesione, il mediatore redige verbale negativo e, come previsto dall art 17 comma 5 ter del D.Lgs. 28/2010, nessun compenso è dovuto, salvo le spese in favore dell organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate). Quando l esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l accordo; il mediatore svolge l incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata e la 7

8 segreteria dell'organismo potrà rilasciare attestato di conclusione del procedimento all'esito del verbale, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 28/ Se nell incontro preliminare emerge la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria - come definita dall art. 1 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 28/ il mediatore dà conto nel verbale dell esito positivo dell incontro preliminare e procede testé a fissare il successivo incontro in accordo con le parti. 6. Le parti, aderendo al procedimento di mediazione si impegnano a rispettare il presente Regolamento, i principi di comportamento ivi previsti ed a versare le indennità in ottemperanza all art. 17 del Regolamento. 7. Le parti hanno facoltà di presentare memorie o documenti per tutta la durata del procedimento di mediazione. 8. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private debbano essere ritenuti riservati. 9. Il mediatore invita le parti a fornire tutti i chiarimenti necessari per l esatta comprensione della materia del contendere ed è libero di ascoltare le parti anche separatamente. 10. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. 11. Qualora almeno una delle parti ne faccia richiesta, il mediatore è tenuto a formulare una proposta di mediazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative, anche in caso di mancata partecipazione di una o di più parti al procedimento di mediazione. 12. Il mediatore redigerà una proposta che verrà comunicata alle parti per iscritto. Le parti avranno sette giorni di tempo dal ricevimento per far pervenire all Organismo una risposta in forma scritta con l'accettazione o il rifiuto di tale proposta. In mancanza di risposta entro il termine previsto, la proposta si considererà rifiutata. Salvo diverso accordo tra le parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 13. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta: a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione; b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente; Articolo 12 - Conclusione della mediazione 1. Oltre al caso previsto dall'art. 6, il procedimento di mediazione si conclude quando: a) una o tutte le parti non si presentino agli incontri stabiliti senza giustificato motivo, liberamente valutabile dal mediatore, da comunicarsi entro la data stabilita per l'incontro con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la 8

9 ricezione; b) una delle parti abbandoni la riunione durante la fase di mediazione; c) le parti raggiungano un accordo conciliativo firmando il relativo verbale che lo contiene. 2. Il verbale di mediazione, sottoscritto dalle parti e dal mediatore, dà atto dell esito dell incontro ed eventualmente dell impossibilità o del rifiuto di una parte a sottoscriverlo. Il mediatore autentica le firme. 3. Nel caso di esito positivo, i termini dell accordo sono recepiti nel processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. 4. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l espropriazione forzata, l esecuzione per consegna e rilascio, l esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell accordo alle norme imperative e all ordine pubblico. In tutti gli altri casi, l accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell ordine pubblico. 5. Ove specifiche norme di legge non attribuiscano una particolare efficacia all'accordo, l accordo raggiunto impegna le parti a livello contrattuale. 6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo. Previa integrale corresponsione delle indennità dovute, di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono, attestandone la conformità all'originale. 7. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall accordo raggiunto restano a carico delle parti. Articolo 13 - Scheda per la valutazione del servizio 1. Al termine del procedimento di mediazione a ogni parte verrà consegnata idonea scheda di valutazione del servizio, il cui modello è allegato al presente regolamento. 2. Le parti sono tenute a compilare e sottoscrivere tale scheda ed a consegnarla senza ritardo alla Segreteria dell'organismo. Articolo 14 - Sospensione o cancellazione dell'organismo dal registro di cui al D.M. 180/ Nel caso in cui l'organismo di mediazione venga sospeso o cancellato dal registro ai sensi dell'art. 10 D.M. 180/2010, i procedimenti di mediazione in corso si intendono interrotti di diritto e dovranno proseguire presso altro organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. 9

10 2. La Segreteria dell'organismo, su richiesta delle parti, rilascerà idonea certificazione d'interruzione della procedura con indicazione delle cause. Le indennità di mediazione versate dalle parti all'organismo verranno restituite, senza obbligo di corresponsione d'interessi. Capo III - Indennità Articolo 15 - Diritti per il servizio 1. Per i servizi di mediazione disciplinati dal presente Regolamento ciascuna parte è tenuta al versamento di un ammontare fisso per spese di avvio del servizio ed un ammontare variabile commisurato al valore della controversia, articolato per fasce ed indipendentemente dal numero degli incontri effettuati, oltre alle spese vive documentabili. 2. Le indennità dovute dalle parti sono conformi a quelle previste dal D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011 art. 16, come meglio determinato nell art. 17 del presente Regolamento. 3. Le spese di avvio sono versate dalla parte richiedente al momento del deposito della domanda e dalle parti chiamate entro l inizio dell incontro preliminare. 4. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all art.11 del D.Lgs 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all art. 5 comma 1 del citato D.Lgs l Organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. 5. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'organismo (spese di avvio e spese di mediazione ex art 16 del D.M. 180/2010). A tal fine la parte é tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Se l Organismo lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle Entrate di mancata presentazione, ecc.). Articolo 16 - Compensi ai mediatori ed ai consulenti 1. Le indennità di mediazione comprendono anche l onorario del mediatore e coprono l intero procedimento di mediazione. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento 10

11 ovvero di nomina di un collegio di mediatori. 2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore, con il consenso delle parti, può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, se non preventivamente concordato con le parti, viene determinato equitativamente da parte del Presidente dell'albo professionale a cui l'esperto è iscritto ovvero, in mancanza, dal Presidente della C.C.I.A.A. ove vi è la sede dell Organismo presso cui è stata depositata la domanda di mediazione, tenuto conto della natura e dell'importanza dell'opera prestata. Il conferimento dell'incarico all'esperto è subordinato all'accettazione della presente clausola, che vincola l'esperto a rispettare la decisione equitativa dell'organo deputato a liquidargli il compenso. Il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella. Articolo 17 - Criteri di determinazione delle indennità 1. Le indennità per il servizio di mediazione svolto dall Organismo sono composte dalle spese di avvio del procedimento e dalle indennità di mediazione. Inoltre sono dovute le spese vive documentate. 2. Quando più soggetti rappresentano un unico centro d interesse si considerano come un unica parte; le indennità sono dovute in solido da ciascuna parte che aderisce al procedimento. 3. Le spese di avvio del procedimento ammontano ad Euro 40,00 + IVA e devono essere versate dalla Parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalle Parti chiamate qualora raccolgano l invito a partecipare all incontro preliminare. Nel caso in cui la Parte istante non si presenti all incontro preliminare, nulla sarà dovuto dalle Parti chiamate. 4. Le spese vive sostenute in vista dell incontro preliminare (es. per la convocazione delle Parti chiamate) e documentate devono essere rimborsate dalla Parte istante in occasione dell incontro preliminare. L Organismo si riserva il diritto di chiedere il rimborso di ulteriori spese vive sostenute e documentate al termine del procedimento di mediazione. 5. Le indennità di mediazione sono dovute da ciascuna parte nella misura indicata nella tabella A allegata, soltanto in caso di adesione di una o più delle Parti chiamate. 6. L Organismo si riserva la possibilità di applicare a tutte le tipologie di mediazione la riduzione prevista dal D.Lgs. 28/2010 per le sole mediazioni riguardanti materie di cui all'art. 5 comma 1bis (di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti). 7. Le indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento (come determinate nella tabella A): 11

12 a) devono essere aumentate in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; b) ad eccezione delle mediazioni di cui all'art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010, devono essere aumentate di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010; c) ad eccezione delle mediazioni di cui all'art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010, possono essere aumentate in misura non superiore a un quinto vista la particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare. 8. Gli importi minimi relativi ai singoli scaglioni sono derogabili a discrezione dell organismo. 9. Il valore della controversia è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, ai sensi dell art 16. comma 8 del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011 l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro ,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Valore della controversia TABELLA A (INDENNITÀ DI MEDIAZIONE) Indennità di mediazione (IVA 22% inclusa) per ciascuna parte Aumento in caso di successo (IVA 22% inclusa) per ciascuna parte Fino a Euro: 52,86 Euro 13,21 Euro da a Euro: 105,74 Euro 26,44 Euro da a Euro: 195,20 Euro 48,80 Euro da a Euro: 292,80 Euro 73,20 Euro da a Euro: 488,00 Euro 122,00 Euro da a Euro: 813,34 Euro 203,34 Euro da a Euro: 1.220,00 Euro 305,00 Euro da a Euro: 2.318,00 Euro 579,50 Euro da a Euro: 3.172,00 Euro 793,00 Euro Oltre Euro: 5.612,00 Euro 1.403,00 Euro I suddetti importi potranno essere ridotti con l accordo tra tutte le parti e l Organismo. 12

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