Conseil constitutionnel [Francia]

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1 1 Tutela penale del diritto d'autore (segue) 2 Conseil constitutionnel [Francia] è incostituzionale: 1. l'attribuzione ad un organo amministrativo del potere di irrogare sanzioni che producano la limitazione del diritto di accesso ad Internet, per condotte che, utilizzando la medesima rete Internet, violino i diritti d'autore 2. la previsione secondo cui il mero fatto che, utilizzando un indirizzo IP, siano stati posti in essere atti di contraffazione dà luogo ad una sanzione per omessa vigilanza a carico del titolare dell'indirizzo, esclusa solo subordinatamente alla prova della sussistenza di una causa di esonero da responsabilità non provoca una lesione sproporzionata al diritto alla riservatezza l'autorizzazione conferita a soggetti privati di raccogliere, e di utilizzare in forme predeterminate, i dati che permettono di identificare i titolari degli indirizzi IP dai quali siano stati commessi atti di contraffazione 1

2 SPAGNA Anteproyecto de ley de Economia Sostenible 3 stato dell'arte > l'art. 8 della Ley n. 34/2002 prevede la chiusura delle pagine web o la parziale restrizione del loro contenuto quando sussista una violazione dell'ordine pubblico, della dignità dell'individuo, della protezione dell'infanzia e la gioventù proposta: 1. estensione dell'applicazione di detto art. 8 alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale quando la pagina web persegua un animo di lucro diretto o indiretto o pretenda causare un danno patrimoniale al titolare del diritto 2. la competenza a decidere sulla sussistenza di tali presupposti è attribuita alla Seconda Sezione della Comisiòn de Propiedad Intelectual, organo amministrativo dipendente dal Ministero di Cultura REGNO UNITO - Digital Economy Act (c.d. cura Mandelson) - l'idea è quella di colpire gli utenti che violano il copyright a mezzo file sharing - obbligo di avviso secondo i dettami della dottrina Sarkozy + blocco legati ad attività di condivisione in violazione del diritto d'autore - British Telecom e TalkTalk - appello ai giudici dell'high Court contro la revisione del Digital Economy Act (DEA) - esito > nessuna disposizione del DEA risulti è contraria alle leggi comunitarie sulla privacy o sul commercio elettronico 4 2

3 BELGIO orientamenti comunitari 5 avanti alla ECJ > Scarlet Extendend (provider) vs. SABAM (equivalente belga della SIAE) - battaglia giudiziaria iniziata nel 2004 > accusa al provider di aver tratto vantaggio dai comportamenti illegali degli utenti > obbligo di bloccare l'accesso ai file scambiati illegalmente dai propri utenti - conclusioni dell'avvocato generale - un provvedimento che ordini ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio e blocco delle comunicazioni elettroniche per tutelare i diritti di proprietà intellettuale andrebbe a ledere le tutele previste dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'unione Europea - una tale limitazione sarebbe ammissibile solo se si basasse su un fondamento normativo nazionale accessibile, chiaro e prevedibile > così non sono gli obblighi di blocco imposti all'isp dalla disposizione di legge belga OLANDA 6 il caso > vede contrapposti il servizio di "indexing" FTD e lo studio cinematografico Eyeworks, intenzionato a impedire la circolazione sui circuiti "pirata" del film A Woman Goes To The Doctor La semplice indicazione di link equivale alla "messa in condivisione" di contenuti protetti dal diritto d'autore casi precedenti di processi al P2P in cui si era stabilito che i link non corrispondono a una "distribuzione" diretta 3

4 DDL CARLUCCI (n Camera) 7 Disposizioni per assicurare la tutela della legalità nella rete internet e delega al Governo per l'istituzione di un apposito comitato presso l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni art. 2, comma 1: «È vietato immettere in maniera anonima nella rete internet contenuti, ivi comprese le banche di dati, in forma testuale, sonora, audiovisiva o informatica, o in qualsiasi altra forma, ovvero agevolare l'immissione dei medesimi» art. 3, comma 1: il Governo è delegato ad istituire il Comitato per la tutela della legalità nella rete internet «il Comitato esercita le proprie funzioni mediante l'emanazione dei seguenti tipi di atti: 1) regole tecniche per l'applicazione delle norme di legge e di regolamento relative alla prevenzione e alla repressione dei reati commessi per mezzo della rete internet; 2)» DDL BARBARESCHI (n Camera) 8 Disposizioni concernenti la diffusione telematica delle opere dell'ingegno e delega al Governo per la disciplina dell'istituzione di piattaforme telematiche nazionali Art. 2. (Costituzione di piattaforme telematiche). «1. Lo Stato incentiva la realizzazione di piattaforme telematiche per l'immissione e per la fruizione legittime e gratuite delle opere dell'ingegno. I prestatori di servizi della società dell'informazione che realizzano le citate piattaforme telematiche compensano i detentori dei diritti d'autore relativi alle opere dell'ingegno diffuse per il loro tramite attraverso introiti pubblicitari e di sponsorizzazione realizzati mediante le piattaforme stesse» tra i principi direttivi per il successivo d. lgs. > «previsione di sistemi sanzionatori prevalentemente di natura civile e amministrativa, nonché di natura penale per i casi di più gravi violazioni, intendendo per tali non solo quelle di interessi maggiormente rilevanti, ma anche quelle caratte rizzate da ripetitività, abitualità e professionalità, con particolare riferimento al settore economico e tributario» 4

5 9 caso thepiratebay.org (Cass., , n ) capo di imputazione giurisrizione finalità del sequestro caso btjunkie.org i dati di traffico ed economici generati dal sito 500mila accessi quotidiani dall'italia banner pubblicitari > 3,5 milioni di euro l'anno l'accesso a Btjunkie.org è stato bloccato a partire da un ordine di inibizione emesso direttamente dal PM > ricorso in Cassazione artt. 14 e ss. D.Lgs 70 del caso btjunkie.org D. Lgs. n. 70/ art. 14 > Responsabilità dell'isp nell'attività di semplice trasporto (mere conduit) - art. 15 > attività di memorizzazione temporanea (caching) - art. 16 > attività di memorizzazione di informazioni (hosting) - ed il content provider? art. 16 D. Lgs. n. 70/2003 «3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse» 5

6 GUP. Roma, Trib. Milano, sent. 1972/2020 caso Vividown si tratta di una responsabilità omissiva > pacifica la responsabilità dell'autore della pubblicazione on-line del contenuto penalmente rilevante si può applicare l'art. 40 cpv? comunicazioni chiuse > art. 15 Cost.; art. 616 cp > inammissibile un vaglio preventivo comunicazioni aperte obbligo di impedire l'evento / obbligo di impedire il reato minorata tutela potere impeditivo > esigibilità/inesigibilità del controllo preventivo obbligo "giuridico" > qual è la fonte dell'obbligo? 12 caso Vividown prospettiva accusatoria - la responsabilità degli imputati deriverebbe dal mancato controllo (preventivo) sul contenuto del video - gli imputati, in quanto "content provider", rivestono una posizione di garanzia nei confronti del trattamento dei dati personali dei soggetti contenuti negli uploading degli utenti - l'omesso controllo del corretto trattamento dei dati personali contenuti nel video ha causato l'evento del reato contestato (diffamazione), che altrimenti non sarebbe avvenuto (o sarebbe avvenuto con minor danno da diffusione per la persona offesa) 6

7 13 caso Vividown motivazione (con rif. all'art. 40 cpv. cp) - non esiste un obbligo di legge codificato che imponga agli ISP un controllo preventivo della innumerevole serie di dati che passano nelle maglie dei gestori o proprietari dei siti web - non appare possibile ricavarlo aliunde (> divieto di analogia in malam partem) - la posizione di garanzia non può essere frutto di una (ingegnosa) costruzione giurisprudenziale - la posizione di garanzia deve derivare da una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o da una situazione di fatto per precedente condotta illegittima - non c'è posizione di garanzia senza potere giuridico e di fatto di impedimento dell'evento 14 caso Vividown motivazione (con rif. all'art. 167 TU privacy) - «Non appare quindi conforme a tali prescrizioni (ma anche alla possibilità logica ed umana di intervento sulla rete) far derivare l'esistenza di tale obbligo di intervento dalla violazione di una legge che non abbia per oggetto tali condotte e che sia stata emanata a copertura di comportamenti diversi da quello contestato» - pur ammettendo che esista un obbligo giuridico derivante dalla normativa sulla privacy, non v'è prova che l'esercizio di tale potere avrebbe certamente impedito l'evento diffamatorio - se l'informativa sulla privacy fosse stata data in modo chiaro e comprensibile all'utente, non può certamente escludersi che l'utente medesimo non avrebbe caricato il file video incriminato, commettendo il reato di diffamazione 7

8 15 caso Vividown conclusioni «La responsabilità penale degli ISP, mancando una precisa legislazione in materia che li equipari alle produzioni stampate o alle reti televisive, non può essere costruita al di là dei canoni interpretativi ed applicativi dell'attuale quadro normativo (quadro a cui si è recentemente aggiunta la Legge sul commercio elettronico D. Lgs. n. 70/2003 che, tuttavia appare applicabile soltanto agli host provider e nei limiti oggettivi identificati dalla stessa)» «Perciò, in attesa di una buona legge che costruisca una ipotesi di responsabilità penale per il mondo dei siti Web (magari colposa, ed allora sì per omesso controllo), non resta che assolvere gli imputati dal reato di cui al capo A, reato che, così come formulato, non sussiste». 16 D. Lgs. n. 70/2003 art. 14 (mere conduit) il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: - non dia origine alla trasmissione - non selezioni il destinatario della trasmissione - non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse 8

9 art. 15 (caching) il prestatore non è responsabile a condizione che: - non modifichi le informazioni - si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni - agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione art. 16 (hosting) il prestatore non è responsabile a condizione che - non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione - non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 9

10 19 art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza) - il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite - il prestatore è comunque tenuto - ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione - a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite - resp. civile in caso di violazione 20 Decreto 8 gennaio 2007 (Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia) art. 1, comma 1: «Il presente decreto definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia istituito ai sensi dell'art. 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269» 10

11 art. 5, comma 3: «Il filtro opera esclusivamente sulla lista dei siti fornita dal Centro e deve avere le seguenti caratteristiche: a) garantire l'impossibilita' di accedere e di apportare modifiche non autorizzate all'elenco dei siti inibiti; b) permettere l'inibizione dei siti segnalati indipendentemente dalla codifica dei caratteri utilizzata; c) escludere che i fornitori di connettività alla rete Internet siano autorizzati, ai fini del presente decreto e salvo i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, al trattamento dei dati relativi agli accessi effettuati dai singoli utenti.» art. 6, comma 1: «Sanzioni amministrative. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale dei fornitori di connettività alla rete Internet sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro » 21 profili di responsabilità civile per l'isp? 22 caso Telecinco (settembre 2008) Telecinco (controllata Mediaset) fa causa in Spagna a Google per presunto sfruttamento illecito di filmati di show televisivi il Tribunale di Madrid afferma che YouTube rimane un semplice intermediario 11

12 profili di responsabilità civile per l'isp? 23 caso RTI c/ YouTube (Trib. Roma, ord ) il fatto > diffusione di filmati de "Il Grande Fratello" (174 sequenze) l'attore > la condotta è riconducibile all'art. 171 ter LDA il convenuto YouTube svolge mera attività di hosting > non è resp. delle informazioni registrate dall'utilizzatore del servizio non c'è un obbligo generale di sorveglianza il controllo sarebbe, in ogni caso, inesigibile dal punto di vista tecnico profili di responsabilità civile per l'isp? 24 caso RTI c/ YouTube (Trib. Roma, ord ) la motivazione c'è giurisdizione del giudice italiano (> si tratta di programmi televisivi destinati al pubblico italiano e da questo fruiti) critica all'eccezione di inesigibilità rif. alla pedopornografia clausole contrattuali > diritto di controllare i contributi ed interrompere la fornitura del servizio obbligo di sorveglianza differenze tra hosting e content provider c'è comunque un dovere di rimuovere il materiale illecito una volta che si ha consapevolezza della sua presenza 12

13 profili di responsabilità civile per l'isp? 25 - caso PFA Films c/ Yahoo! (caso About Elly Trib. Roma, ord ) - richiesta dell'attore > rimozione dai server di Yahoo! dell'accesso ai file audiovisivi non autorizzati - motivazione - non vi è contestazione sulla illiceità del contenuto > la contestazione verte sulla esenzione o no da resp. del gestore del motore di ricerca per contributory infringment - il gestore del motore di ricerca non svolge un ruolo attivo e non ha conoscenza dei contenuti > tuttavia, è in condizione di esercitare un controllo successivo e di impedire la indiciaazione ed il collegamento (non essendo materia del contendere l'eliminazione dei contenuti dai siti pirata) - conclusione > affermata la responsabilità di Yahoo! quale intermediario nella violazione di diritti d'autore 13

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