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2 Il Mansionario delle pratiche eco-compatibili per le strutture da diporto è stato realizzato nell ambito del Progetto Transfrontaliero Italia Francia Marittimo MISTRAL PARTNER/PARTENAIRES Provincia di Lucca Mairie de Solenzara (Corse) Camera di Commercio di La Spezia Provincia di La Spezia Provincia di Livorno Provincia dell Ogliastra Provincia di Pisa Provincia di Sassari Programma cofinanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo regionale Programme cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

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11 INDICE Tutela dell aria PAG 1 Provincia di Livorno Scheda 1 PAG 8 Provincia di Pisa Scheda 2 PAG 15 Provincia di Lucca Scheda 3 PAG 22 Provincia di La Spezia Scheda 4 PAG 30 Provincia di Sassari Scheda 5 PAG 37 Provincia dell Ogliastra Scheda 6 PAG 44 Comune di Sari Solenzara Scheda 7 Tutela dell acqua PAG 51 Provincia di Livorno Scheda 1 PAG 68 Provincia di Pisa Scheda 2 PAG 85 Provincia di Lucca Scheda 3 PAG 102 Provincia di La Spezia Scheda 4 PAG 116 Provincia di Sassari Scheda 5 PAG 129 Provincia dell Ogliastra Scheda 6 PAG 142 Comune di Sari Solenzara Scheda 7 Gestione dei rifiuti PAG 153 Provincia di Livorno Scheda 1 PAG 169 Provincia di Pisa Scheda 2 PAG 184 Provincia di Lucca Scheda 3 PAG 199 Provincia di La Spezia Scheda 4 PAG 213 Provincia di Sassari Scheda 5 PAG 226 Provincia dell Ogliastra Scheda 6 PAG 239 Comune di Sari Solenzara Scheda 7 Allegato: Schemi di riepilogo

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13 SCHEDA 1 - TUT. ARIA TUTELA DELL ARIA AREA AMMINISTRATIVA: PROVINCIA DI LIVORNO NORMATIVA COMUNITARIA REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2000 DEL 29 GIUGNO 2000 SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO REGOLAMENTO (CE) N. 166/2006 DEL 18 GENNAIO 2006 RELATIVO ALL ISTITUZIONE DI UN REGISTRO EUROPEO DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 91/689/CEE E 96/61/CE DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO CE N. 842/2006 DEL 17 MAGGIO 2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA REGOLAMENTO CE N. 1497/2007 DEL 18 DICEMBRE 2007 CHE STABILISCE, CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, I REQUISITI STANDARD DI CONTROLLO DELLE PERDITE PER I SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO FISSI CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA Il regolamento CE 842/2006 ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, contemplate dal protocollo di Kyoto. Il regolamento riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, l'etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo delle apparecchiature, nonché la formazione e certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate dal presente regolamento. Rappresenta oggi lo strumento normativo più recente ed avanzato per la gestione dei gas normalmente impiegati nella produzione di pompe di calore ed altri impianti termici. L "operatore", ovvero la persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti (anche il proprietario può essere responsabile degli obblighi dell'operatore) provvede affinché le macchine e gli impianti siano controllati, per individuare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, con la frequenza indicata all art.3. 1

14 NORMATIVA NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO 27 MARZO 2006, N. 161 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/42/CE, PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI CONSEGUENTI ALL'USO DI SOLVENTI IN TALUNE PITTURE E VERNICI, NONCHE' IN PRODOTTI PER LA CARROZZERIA" Il decreto, al fine di prevenire o di limitare l'inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei composti organici volatili sulla formazione dell'ozono troposferico, determina, per le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria, elencati nell'allegato I, il contenuto massimo di COV ammesso ai fini dell'immissione sul mercato. Il decreto introduce prescrizioni e sanzioni anche per coloro che utilizzano tali prodotti per la miscelazione. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 FEBBRAIO 2006, N. 147 REGOLAMENTO CONCERNENTE MODALITÀ PER IL CONTROLLO ED IL RECUPERO DELLE FUGHE DI SOSTANZE LESIVE DELLA FASCIA DI OZONO STRATOSFERICO DA APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA E POMPE DI CALORE, DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2000 Il regolamento disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate da taluni impianti e apparecchiature che le contengono e si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate. DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE QUINTA - NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI L autorizzazione alle emissioni in atmosfera è un adempimento previsto dalla parte V del D. Lgs del 3 Aprile 2006, n. 152 finalizzato a limitare le emissioni inquinanti in atmosfera derivanti da impianti e attività. I gestori degli impianti che ricadono nella procedura descritta dall Art. 269, devono presentare domanda di autorizzazione, accompagnata dal progetto dell impianto e dalla relazione tecnica che descriva l intero ciclo produttivo, alla Provincia di Livorno, che esaminata la domanda, convoca la conferenza dei servizi. Se l autorità competente non si pronuncia entro centoventi giorni, o centocinquanta in caso di richiesta integrazione, il gestore può richiedere il provvedimento al Ministro dell Ambiente, notificando la richiesta alla Provincia. La durata della autorizzazione è di quindici anni. 2

15 Ai sensi dell Art. 272 per gli impianti cosiddetti in deroga, l autorità competente in materia di emissioni può prevedere con proprio provvedimento: - il rilascio di autorizzazioni in via generale che sostituiscono le autorizzazioni espresse. Si tratta di autorizzazioni di carattere generale, relative a singole categorie di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, la periodicità dei controlli. Le autorizzazioni generali adottate dalla Provincia di Livorno sono riportate sotto la rubrica Normativa Provinciale. - che il gestore comunichi alla Provincia di ricadere nella lista di impianti o attività le cui emissioni siano scarsamente rilevanti agli effetti dell inquinamento e che non ricadono nel regime autorizzatorio. L elenco, passibile di essere aggiornato su proposta delle regioni, provincie autonome e associazioni di categoria, si trova nella parte I dell Allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/2006. A titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti attività, che potrebbero aver luogo nel cantiere navale o nella zona commerciale del porto turistico: Impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature. Impianti di aspirazione situati in laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona. Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie. Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg. Impianti di trattamento delle acque. IMPIANTI TERMICI ex Art. 283 comma 1, lettera a, Titolo II, D.Lgs 152/2006 Gli impianti termici civili ex Art. 283, comma 1, lettera d con potenza termica nominale inferiore alle soglie di cui all Art. 269, comma 14 - sono disciplinati dal Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006. Mentre gli impianti termici con potenza termica nominale uguale o superiore a tali soglie sono disciplinati dal Titolo I della Parte Quinta. In particolare per gli impianti termici civili si ricordano gli obblighi rinvenibili nel Titolo II della Parte Quinta inerenti l installazione, la gestione e i controlli periodici di detti impianti. EMISSIONI DI C.O.V. 3

16 Le emissioni dei Composti Organici Volatili (C.O.V.) sono disciplinati, oltre che dall Art. 269, anche dall Art. 275 del D.Lgs 152/2006 che, nell Allegato III, stabilisce i valori limite, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del Piano di gestione dei solventi. In particolare per gli impianti ricadenti nei disposti dell Art. 275, si ricorda l obbligo della presentazione annuale del Piano di Gestione dei solventi, secondo le indicazioni contenute nella parte V dell allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. A titolo meramente indicativo segnaliamo che possono ricadere nell ambito di applicazione dell Art. 275 le seguenti attività: - per l area dei servizi al diporto: attività di lavanderia. - per l area cantieristica: qualsiasi attività, ad esempio la verniciatura, che implichi l uso di prodotti contenenti c.o.v. con un consumo annuo di questi ultimi superiore a 5 ton/anno. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI Gli impianti di distribuzione carburante sono disciplinati dall Art. 276 del D.Lgs 152/2006, se si tratta di benzina e dall Art. 277 per i carburanti in generale. In particolare si ricorda che la puntuale regolamentazione tecnica degli impianti in oggetto si rinviene nell Allegato VII (Art. 276) e nell Allegato VIII (Art. 277). COMBUSTIBILI I combustibili consentiti, qualunque sia il loro utilizzo, sono esclusivamente quelli elencati nell Allegato X al Titolo III del D.Lgs. 152/2006. SANZIONI Le inosservanze delle disposizioni contenute nelle norme sopra richiamate sono sanzionate dagli Artt. 279, 288, 296, Parte V del D.Lgs. 152/2006. NORMATIVA REGIONALE TOSCANA LEGGE REGIONALE 05 MAGGIO 1994, N. 33 NORME PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL ARIA 4

17 CIRCOLARE DELLA REGIONE TOSCANA - DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI - PROTOCOLLO AOOGRT/149615/ DEL 24 MAGGIO 2006 Oggetto: Entrata in vigore del Decreto legislativo 152/2006 < Norme in materia in materia ambientale Allocazione delle competenze> RIPARTO COMPETENZE La Legge Regionale n. 33 del 1994 disciplina le emissioni in atmosfera di qualsiasi sostanza, solida, liquida o gassosa proveniente da sorgenti fisse, con esclusione delle emissioni accidentali o occasionali non derivanti dal normale esercizio di cicli di lavorazione, e modalità di esercizio delle funzioni amministrative concernenti le relative autorizzazioni. In seguito all entrata in vigore del D. Lgs 152/2006 la Direzione Generale delle politiche territoriali e Ambientali ha emesso la circolare protocollo AOOGRT/149615/ del 24 Maggio 2006 con cui si conferma, tra l altro, che l ente competente per il rilascio delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera è la Provincia. ORGANI DI CONTROLLO La Provincia di Livorno, in quanto autorità competente al controllo, è autorizzata ad effettuare presso gli impianti, tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto delle norme. Gli impianti possono essere soggetti al controllo, oltre che dell Autorità competente, anche degli Enti tecnici, quali Arpat, Usl, e vari Organi di Polizia. NORMATIVA PROVINCIALE La domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del Dlgs n. 152/2006 per impianti nuovi, per modifiche o trasferimento di impianti esistenti va presentata alla Provincia di Livorno, oppure al SUAP (Sportello Unico alle Attività Produttive) del Comune di pertinenza, laddove fosse attivo. E possibile avvalersi delle seguenti autorizzazioni in via generale ex art. 272 del Dlgs n. 152/2006 adottate dalla Provincia di Livorno: DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 74 DEL 16 MARZO 2005 AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI A CICLO CHIUSO PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E DI PELLAMI (ESCLUSE LE PELLICCE) E DI PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO, PREVISTA DALL ARTICOLO 9 DEL DECRETO 5

18 MINISTERIALE 16 GENNAIO 2004, N. 44 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 99/13/CE SUI C.O.V. DELIBERA N. 850 DEL 16 OTTOBRE 1998 REGOLAMENTO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEL LEGNO DELIBERA N. 851 DEL 16 OTTOBRE 1998 REGOLAMENTO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI IMPIANTI DI VERNICIATURA DEL LEGNO CORRELAZIONI TRA NORME E AMBITI SPECIFICI Premesso che le richiamate norme di carattere generale sono applicabili alle diverse attività presenti nelle strutture da diporto, si ritiene utile indicare le correlazioni tra alcune norme sopra accennate ed alcune specifiche attività in cui esse trovano concreta applicazione. CANTIERISTICA - Regolamento ce n. 842/2006 del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. - Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 2006, n Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (ce) n. 2037/ Decreto legislativo 27 marzo 2006, n Attuazione della direttiva 2004/42/ce, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria. - Emissioni di COV ex art.275, D.Lgs 152/ Autorizzazione generale per la lavorazione del legno adottata dalla Provincia di Livorno con Delibera n. 850 del 16 ottobre Autorizzazione generale per la verniciatura del legno adottata dalla Provincia di Livorno con Delibera n. 851 del 16 ottobre Impianti termici - Norme di cui al Titolo I e Titolo II, Parte V, D.Lgs. 152/

19 SERVIZI PER IL DIPORTO - Regolamento ce n. 842/2006 del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. - Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 2006, n Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (ce) n. 2037/ Autorizzazione generale per l attività di pulitintolavanderie a ciclo chiuso adottata dalla Provincia di Livorno con Delibera della Giunta Provinciale n. 74 del 16 marzo Impianti termici - Norme di cui al Titolo I e Titolo II, Parte V, D.Lgs. 152/ Distributore Carburanti - Artt.276 e 277, Titolo I, Parte V, D.Lgs. 152/

20 SCHEDA 2 - TUT. ARIA TUTELA DELL ARIA AREA AMMINISTRATIVA: PROVINCIA DI PISA NORMATIVA COMUNITARIA REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2000 DEL 29 GIUGNO 2000 SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO REGOLAMENTO (CE) N. 166/2006 DEL 18 GENNAIO 2006 RELATIVO ALL ISTITUZIONE DI UN REGISTRO EUROPEO DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 91/689/CEE E 96/61/CE DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO CE N. 842/2006 DEL 17 MAGGIO 2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA REGOLAMENTO CE N. 1497/2007 DEL 18 DICEMBRE 2007 CHE STABILISCE, CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, I REQUISITI STANDARD DI CONTROLLO DELLE PERDITE PER I SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO FISSI CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA Il regolamento CE 842/2006 ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, contemplate dal protocollo di Kyoto. Il regolamento riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, l'etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo delle apparecchiature, nonché la formazione e certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate dal presente regolamento. Rappresenta oggi lo strumento normativo più recente ed avanzato per la gestione dei gas normalmente impiegati nella produzione di pompe di calore ed altri impianti termici. L "operatore", ovvero la persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti (anche il proprietario può essere responsabile degli obblighi dell'operatore) provvede affinché le macchine e gli impianti siano controllati, per individuare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, con la frequenza indicata all art.3. 8

21 NORMATIVA NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO 27 MARZO 2006, N. 161 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/42/CE, PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI CONSEGUENTI ALL'USO DI SOLVENTI IN TALUNE PITTURE E VERNICI, NONCHE' IN PRODOTTI PER LA CARROZZERIA" Il decreto, al fine di prevenire o di limitare l'inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei composti organici volatili sulla formazione dell'ozono troposferico, determina, per le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria, elencati nell'allegato I, il contenuto massimo di COV ammesso ai fini dell'immissione sul mercato. Il decreto introduce prescrizioni e sanzioni anche per coloro che utilizzano tali prodotti per la miscelazione. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 FEBBRAIO 2006, N. 147 REGOLAMENTO CONCERNENTE MODALITÀ PER IL CONTROLLO ED IL RECUPERO DELLE FUGHE DI SOSTANZE LESIVE DELLA FASCIA DI OZONO STRATOSFERICO DA APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA E POMPE DI CALORE, DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2000 Il regolamento disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate da taluni impianti e apparecchiature che le contengono e si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate. DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE QUINTA - NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI L autorizzazione alle emissioni in atmosfera è un adempimento previsto dalla parte V del D. Lgs del 3 Aprile 2006, n. 152 finalizzato a limitare le emissioni inquinanti in atmosfera derivanti da impianti e attività. I gestori degli impianti che ricadono nella procedura descritta dall Art. 269, devono presentare domanda di autorizzazione, accompagnata dal progetto dell impianto e dalla relazione tecnica che descriva l intero ciclo produttivo, alla Provincia di Pisa, che esaminata la domanda, convoca la conferenza dei servizi. Se l autorità competente non si pronuncia entro centoventi giorni, o centocinquanta in caso di richiesta integrazione, il gestore può richiedere i provvedimento al Ministro dell Ambiente, notificando la richiesta alla Provincia. La durata della autorizzazione è di quindici anni. 9

22 Ai sensi dell Art. 272 per gli impianti cosiddetti in deroga, l autorità competente in materia di emissioni può prevedere, con propri provvedimenti: - il rilascio di autorizzazioni in via generale che sostituiscono le autorizzazioni espresse. Si tratta di autorizzazioni di carattere generale, relative a singole categorie di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, la periodicità dei controlli. Le autorizzazioni generali adottate dalla Provincia di Pisa sono riportate sotto la rubrica Normativa Provinciale. - che il gestore comunichi alla Provincia di ricadere nella lista di impianti o attività le cui emissioni siano scarsamente rilevanti agli effetti dell inquinamento e che non ricadono nel regime autorizzatorio. L elenco, passibile di essere aggiornato su proposta delle regioni, provincie autonome e associazioni di categoria, si trova nella parte I dell Allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/2006. A titolo meramente indicativo, segnaliamo le seguenti attività, che potrebbero aver luogo nel cantiere navale o nella zona commerciale del porto turistico: Impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature. Impianti di aspirazione situati in laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona. Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie. Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg. Impianti di trattamento delle acque. IMPIANTI TERMICI ex Art. 283 comma 1, lettera a, Titolo II, D.Lgs 152/2006 Gli impianti termici civili ex Art. 283, comma 1, lettera d con potenza termica nominale inferiore alle soglie di cui all Art. 269, comma 14 - sono disciplinati dal Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006. Mentre gli impianti termici con potenza termica nominale uguale o superiore a tali soglie sono disciplinati dal Titolo I della Parte Quinta. In particolare per gli impianti termici civili si ricordano gli obblighi rinvenibili nel Titolo II della Parte Quinta inerenti l installazione, la gestione e i controlli periodici di detti impianti. 10

23 EMISSIONI DI C.O.V. Le emissioni dei Composti Organici Volatili (C.O.V.) sono disciplinati, oltre che dall Art. 269, anche dall Art. 275 del D. Lgs 152/2006 che, nell Allegato III, stabilisce i valori limite, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del Piano di gestione dei solventi. In particolare per gli impianti ricadenti nei disposti dell Art. 275, si ricorda l obbligo della presentazione annuale del Piano di Gestione dei solventi, secondo le indicazioni contenute nella parte V dell allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. A titolo meramente indicativo segnaliamo che possono ricadere nell ambito di applicazione dell Art. 275 le seguenti attività: - per l area dei servizi: attività di lavanderia. - per l area cantieristica: qualsiasi attività, ad esempio la verniciatura, che implichi l uso di prodotti contenenti c.o.v. con un consumo annuo di questi ultimi superiore a 5 ton/anno. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI Gli impianti di distribuzione carburante sono disciplinati dall Art. 276 se si tratta di benzina e dall Art. 277 per i carburanti in generale. In particolare si ricorda che la puntuale regolamentazione tecnica degli impianti in oggetto si rinviene nell Allegato VII (Art. 276) e nell Allegato VIII (Art. 277). COMBUSTIBILI I combustibili consentiti, qualunque sia il loro utilizzo, sono esclusivamente quelli elencati nell Allegato X al Titolo III del D.Lgs. 152/2006. SANZIONI Le inosservanze delle disposizioni contenute nelle norme sopra richiamate sono sanzionate dagli Artt. 279, 288, 296, Parte V del D.Lgs. 152/2006. NORMATIVA REGIONALE TOSCANA LEGGE REGIONALE 05 MAGGIO 1994, N. 33 NORME PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL ARIA 11

24 CIRCOLARE DELLA REGIONE TOSCANA - DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI - PROTOCOLLO AOOGRT/149615/ DEL 24 MAGGIO 2006 Oggetto: Entrata in vigore del Decreto legislativo 152/2006 < Norme in materia in materia ambientale Allocazione delle competenze> RIPARTO COMPETENZE La Legge Regionale n. 33 del 1994 disciplina le emissioni in atmosfera di qualsiasi sostanza, solida, liquida o gassosa proveniente da sorgenti fisse, con esclusione delle emissioni accidentali o occasionali non derivanti dal normale esercizio di cicli di lavorazione, e modalità di esercizio delle funzioni amministrative concernenti le relative autorizzazioni. In seguito all entrata in vigore del D. Lgs 152/2006 la Direzione Generale delle politiche territoriali e Ambientali ha emesso la circolare protocollo AOOGRT/149615/ del 24 Maggio 2006 con cui si conferma, tra l altro, che l ente competente per il rilascio delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera è la Provincia. ORGANI DI CONTROLLO La Provincia di Pisa, in quanto autorità competente al controllo, è autorizzata ad effettuare presso gli impianti, tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto delle norme. Gli impianti possono essere soggetti al controllo, oltre che dell Autorità competente, anche degli Enti tecnici, quali Arpat, Usl, e vari Organi di Polizia. NORMATIVA PROVINCIALE E possibile aderire alle seguenti autorizzazioni in via generale ex art. 272 del Dlgs n. 152/2006 adottate dalla Provincia di Pisa: DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 6 DEL 21 GENNAIO 2005 ADOZIONE DEL MODELLO DI AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER LE PULITINTOLAVANDERIE AI SENSI DELL ART. 9 DEL D.M. 16/01/2004 N

25 CORRELAZIONI TRA NORME E AMBITI SPECIFICI Premesso che le richiamate norme di carattere generale sono applicabili alle diverse attività presenti nelle strutture da diporto, si ritiene utile indicare le correlazioni tra alcune norme sopra accennate ed alcune specifiche attività in cui esse trovano concreta applicazione. CANTIERISTICA - Regolamento ce n. 842/2006 del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. - Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 2006, n Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (ce) n. 2037/ Decreto legislativo 27 marzo 2006, n Attuazione della direttiva 2004/42/ce, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonche' in prodotti per la carrozzeria. - Emissioni di COV ex art.275, D.Lgs 152/ Impianti termici - Norme di cui al Titolo I e Titolo II, Parte V, D.Lgs. 152/2006. SERVIZI AL DIPORTO - Regolamento ce n. 842/2006 del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. - Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 2006, n Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (ce) n. 2037/ Autorizzazione generale per l attività di pulitintolavanderie a ciclo chiuso adottata dalla Provincia di Pisa con Delibera della Giunta Provinciale n. 6 del 21 Gennaio Impianti termici - Norme di cui al Titolo I e Titolo II, Parte V, D.Lgs. 152/ Distributore Carburanti Artt.276 e 277, Titolo I, Parte V, D.Lgs. 152/

26 REGOLAMENTI TECNICI SUGGERITI Per la compilazione della domanda di autorizzazione alle emissioni nelle attività di verniciatura e lavorazione del legno, si suggerisce l adozione dei regolamenti tecnici approvati dalla Provincia di Livorno contenuti nelle autorizzazioni generali approvati con DCP n. 850/1998 e con DCP n. 851/1998 che riguardano rispettivamente la lavorazione del legno e la verniciatura del legno. 14

27 SCHEDA 3 TUT. ARIA TUTELA DELL ARIA AREA AMMINISTRATIVA: PROVINCIA DI LUCCA NORMATIVA COMUNITARIA REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2000 DEL 29 GIUGNO 2000 SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO REGOLAMENTO (CE) N. 166/2006 DEL 18 GENNAIO 2006 RELATIVO ALL ISTITUZIONE DI UN REGISTRO EUROPEO DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 91/689/CEE E 96/61/CE DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO CE N. 842/2006 DEL 17 MAGGIO 2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA REGOLAMENTO CE N. 1497/2007 DEL 18 DICEMBRE 2007 CHE STABILISCE, CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, I REQUISITI STANDARD DI CONTROLLO DELLE PERDITE PER I SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO FISSI CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA Il regolamento CE 842/2006 ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, contemplate dal protocollo di Kyoto. Il regolamento riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, l'etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo delle apparecchiature, nonché la formazione e certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate dal presente regolamento. Rappresenta oggi lo strumento normativo più recente ed avanzato per la gestione dei gas normalmente impiegati nella produzione di pompe di calore ed altri impianti termici. L "operatore", ovvero la persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti (anche il proprietario può essere responsabile degli obblighi dell'operatore) provvede affinché le macchine e gli impianti siano controllati, per individuare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, con la frequenza indicata all art.3. 15

28 NORMATIVA NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO 27 MARZO 2006, N. 161 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/42/CE, PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI CONSEGUENTI ALL'USO DI SOLVENTI IN TALUNE PITTURE E VERNICI, NONCHE' IN PRODOTTI PER LA CARROZZERIA" Il decreto, al fine di prevenire o di limitare l'inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei composti organici volatili sulla formazione dell'ozono troposferico, determina, per le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria, elencati nell'allegato I, il contenuto massimo di COV ammesso ai fini dell'immissione sul mercato. Il decreto introduce prescrizioni e sanzioni anche per coloro che utilizzano tali prodotti per la miscelazione. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 FEBBRAIO 2006, N. 147 REGOLAMENTO CONCERNENTE MODALITÀ PER IL CONTROLLO ED IL RECUPERO DELLE FUGHE DI SOSTANZE LESIVE DELLA FASCIA DI OZONO STRATOSFERICO DA APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA E POMPE DI CALORE, DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2000 Il regolamento disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate da taluni impianti e apparecchiature che le contengono e si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate. DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE QUINTA - NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI L autorizzazione alle emissioni in atmosfera è un adempimento previsto dalla parte V del D. Lgs del 3 Aprile 2006, n. 152 finalizzato a prevenire e limitare le emissioni in atmosfera derivanti da impianti e attività. I gestori degli impianti che ricadono nella procedura descritta dall Art. 269, devono presentare domanda di autorizzazione, accompagnata dal progetto dell impianto e dalla relazione tecnica che descriva l intero ciclo produttivo, alla Provincia di Lucca, che esaminata la domanda, convoca la conferenza dei servizi. Se l autorità competente non si pronuncia entro centoventi giorni, o centocinquanta in caso di richiesta integrazione, il gestore può richiedere i provvedimento al Ministro dell Ambiente, notificando la richiesta alla Provincia. La durata della autorizzazione è di quindici anni. 16

29 Ai sensi dell Art. 272 per gli impianti cosiddetti in deroga, l autorità competente in materia di emissioni può prevedere: - il rilascio di autorizzazioni in via generale che sostituiscono le autorizzazioni espresse. Si tratta di autorizzazioni di carattere generale, relative a singole categorie di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, la periodicità dei controlli. Nella parte II dell Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 sono elencate le categorie di impianti per le quali l autorità competente dovrebbe aver emesso tale provvedimento entro due anni dall entrata in vigore del decreto stesso. Le autorizzazioni generali adottate dalla Provincia di Lucca sono riportate sotto la rubrica Normativa Provinciale. - la semplice comunicazione all autorità competente di ricadere nella lista di impianti o attività le cui emissioni siano scarsamente rilevanti agli effetti dell inquinamento e che non ricadono nel regime autorizzatorio. E inoltre necessario comunicare la data di avvio della dell attività o dell impianto. L elenco, passibile di essere aggiornato su proposta delle regioni, provincie autonome e associazioni di categoria, si trova nella parte I dell Allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/2006. Ai fini del Mansionario, riteniamo di segnalare le seguenti attività, che potrebbero aver luogo nel cantiere navale o nella zona commerciale del porto turistico: Impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature. Impianti di aspirazione situati in laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona. Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie. Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg. Impianti di trattamento delle acque. IMPIANTI TERMICI ex Art. 283 comma 1, lettera a, Titolo II, D.Lgs 152/2006 Gli impianti termici civili ex Art. 283, comma 1, lettera d con potenza termica nominale inferiore alle soglie di cui all Art. 269, comma 14 - sono disciplinati dal Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006. Mentre gli impianti termici con potenza termica nominale uguale o superiore a tali soglie sono disciplinati dal Titolo I della Parte Quinta. In particolare per gli impianti termici civili si ricordano gli obblighi rinvenibili nel Titolo II della Parte Quinta inerenti l installazione, la gestione e i controlli periodici di detti impianti. 17

30 EMISSIONI DI C.O.V. Le emissioni dei Composti Organici Volatili (C.O.V.) sono disciplinati, oltre che dall Art. 269, anche dall Art. 275 del D. Lgs 152/2006 che, nell Allegato III, stabilisce i valori limite, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del Piano di gestione dei solventi. In particolare per gli impianti ricadenti nei disposti dell Art. 275, si ricorda l obbligo della presentazione annuale del Piano di Gestione dei solventi, secondo le indicazioni contenute nella parte V dell allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. A titolo meramente indicativo segnaliamo che possono ricadere nell ambito di applicazione dell Art. 275 le seguenti attività: - per l area dei servizi: attività di lavanderia. - per l area cantieristica: qualsiasi attività, ad esempio la verniciatura, che implichi l uso di prodotti contenenti c.o.v. con un consumo annuo di questi ultimi superiore a 5 ton/anno. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI Gli impianti di distribuzione carburante sono disciplinati dall Art. 276 se si tratta di benzina e dall Art. 277 per i carburanti in generale. In particolare si ricorda che la puntuale regolamentazione tecnica degli impianti in oggetto si rinviene nell Allegato VII (Art. 276) e nell Allegato VIII (Art. 277). COMBUSTIBILI I combustibili consentiti, qualunque sia il loro utilizzo, sono esclusivamente quelli elencati nell Allegato X al Titolo III del D.Lgs. 152/2006. SANZIONI Le inosservanze delle disposizioni contenute nelle norme sopra richiamate sono sanzionate dagli Artt. 279, 288, 296, Parte V del D.Lgs. 152/2006. NORMATIVA REGIONALE TOSCANA LEGGE REGIONALE 05 MAGGIO 1994, N. 33 NORME PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL ARIA 18

31 CIRCOLARE DELLA REGIONE TOSCANA - DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI - PROTOCOLLO AOOGRT/149615/ DEL 24 MAGGIO 2006 Oggetto: Entrata in vigore del Decreto legislativo 152/2006 < Norme in materia in materia ambientale Allocazione delle competenze> RIPARTO COMPETENZE La Legge Regionale n. 33 del 1994 disciplina le emissioni in atmosfera di qualsiasi sostanza, solida, liquida o gassosa proveniente da sorgenti fisse, con esclusione delle emissioni accidentali o occasionali non derivanti dal normale esercizio di cicli di lavorazione, e modalità di esercizio delle funzioni amministrative concernenti le relative autorizzazioni. In seguito all entrata in vigore del D. Lgs 152/2006 la Direzione Generale delle politiche territoriali e Ambientali ha emesso la circolare protocollo AOOGRT/149615/ del 24 Maggio 2006 con cui si conferma, tra l altro, che l ente competente per il rilascio delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera è la Provincia. ORGANI DI CONTROLLO La Provincia di Lucca, in quanto autorità competente al controllo, è autorizzata ad effettuare presso gli impianti, tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto delle norme. Gli impianti possono essere soggetti al controllo, oltre che dell Autorità competente, anche degli Enti tecnici, quali Arpat, Usl, e vari Organi di Polizia. NORMATIVA PROVINCIALE E possibile aderire alle seguenti autorizzazioni in via generale ex art. 272 del Dlgs n. 152/2006 adottate dalla Provincia di Lucca: DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIASLE N. 139 DEL 22 LUGLIO 1998 AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER ATTIVITÀ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO "VERNICIATURA DEL LEGNO" DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 140 DEL 22 LUGLIO 1998 AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER ATTIVITÀ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO "LAVORAZIONE DEL LEGNO" 19

32 DETERMINA N. 36 DEL 22 FEBBRAIO 2005 AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI A CICLO CHIUSO DI PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E DI PELLAMI (ESCLUSE LE PELLICCE) E DI PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO CORRELAZIONI TRA NORME E AMBITI SPECIFICI Premesso che le richiamate norme di carattere generale sono applicabili alle diverse attività presenti nelle strutture da diporto, si ritiene utile indicare le correlazioni tra alcune norme sopra accennate ed alcune specifiche attività in cui esse trovano concreta applicazione. CANTIERISTICA - Regolamento ce n. 842/2006 del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. - Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 2006, n Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (ce) n. 2037/ Decreto legislativo 27 marzo 2006, n Attuazione della direttiva 2004/42/ce, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria. - Emissioni di COV ex art.275, D.Lgs 152/ Autorizzazione generale per la lavorazione del legno adottata dalla Provincia di Lucca con Delibera n. 140 del 22 Luglio Autorizzazione generale per la verniciatura del legno adottata dalla Provincia di Lucca con Delibera n. 139 del 22 Luglio Impianti termici - Norme di cui al Titolo I e Titolo II, Parte V, D.Lgs. 152/2006. SERVIZI PER IL DIPORTO - Regolamento ce n. 842/2006 del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. - Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 2006, n Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono 20

33 stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (ce) n. 2037/ Autorizzazione generale per l attività di pulitintolavanderie a ciclo chiuso adottata dalla Provincia di Lucca con Determina n. 36 del 22 Febbraio Impianti termici - Norme di cui al Titolo I e Titolo II, Parte V, D.Lgs. 152/ Artt.276 e 277, Titolo I, Parte V, D.Lgs. 152/

34 SCHEDA 4 TUT. ARIA TUTELA DELL ARIA AREA AMMINISTRATIVA: PROVINCIA DI LA SPEZIA NORMATIVA COMUNITARIA REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2000 DEL 29 GIUGNO 2000 SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO REGOLAMENTO (CE) N. 166/2006 DEL 18 GENNAIO 2006 RELATIVO ALL ISTITUZIONE DI UN REGISTRO EUROPEO DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 91/689/CEE E 96/61/CE DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO CE N. 842/2006 DEL 17 MAGGIO 2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA REGOLAMENTO CE N. 1497/2007 DEL 18 DICEMBRE 2007 CHE STABILISCE, CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, I REQUISITI STANDARD DI CONTROLLO DELLE PERDITE PER I SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO FISSI CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA Il regolamento CE 842/2006 ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, contemplate dal protocollo di Kyoto. Il regolamento riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, l'etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo delle apparecchiature, nonché la formazione e certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate dal presente regolamento. Rappresenta oggi lo strumento normativo più recente ed avanzato per la gestione dei gas normalmente impiegati nella produzione di pompe di calore ed altri impianti termici. L "operatore", ovvero la persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti (anche il proprietario può essere responsabile degli obblighi dell'operatore) provvede affinché le macchine e gli impianti siano controllati, per individuare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, con la frequenza indicata all art.3. 22

35 NORMATIVA NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO 27 MARZO 2006, N. 161 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/42/CE, PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI CONSEGUENTI ALL'USO DI SOLVENTI IN TALUNE PITTURE E VERNICI, NONCHE' IN PRODOTTI PER LA CARROZZERIA" Il decreto, al fine di prevenire o di limitare l'inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei composti organici volatili sulla formazione dell'ozono troposferico, determina, per le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria, elencati nell'allegato I, il contenuto massimo di COV ammesso ai fini dell'immissione sul mercato. Il decreto introduce prescrizioni e sanzioni anche per coloro che utilizzano tali prodotti per la miscelazione. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 FEBBRAIO 2006, N. 147 REGOLAMENTO CONCERNENTE MODALITÀ PER IL CONTROLLO ED IL RECUPERO DELLE FUGHE DI SOSTANZE LESIVE DELLA FASCIA DI OZONO STRATOSFERICO DA APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA E POMPE DI CALORE, DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2000 Il regolamento disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate da taluni impianti e apparecchiature che le contengono e si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate. DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE QUINTA - NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI L autorizzazione alle emissioni in atmosfera è un adempimento previsto dalla parte V del D. Lgs del 3 Aprile 2006, n. 152 finalizzato a limitare le emissioni inquinanti in atmosfera derivanti da impianti e attività. I gestori degli impianti che ricadono nella procedura descritta dall Art. 269, devono presentare domanda di autorizzazione, accompagnata dal progetto dell impianto e dalla relazione tecnica che descriva l intero ciclo produttivo, alla Provincia di La Spezia, che esaminata la domanda, convoca la conferenza dei servizi. Se la Provincia non si pronuncia entro centoventi giorni, o centocinquanta in caso di richiesta integrazione, il gestore può richiedere i provvedimento al Ministro dell Ambiente, notificando la richiesta alla Provincia. La durata della autorizzazione è di quindici anni. 23

36 Ai sensi dell Art. 272 per gli impianti cosiddetti in deroga, il Comune territorialmente competente provvede al rilascio di autorizzazioni in via generale che sostituiscono le autorizzazioni espresse. Si tratta di autorizzazioni di carattere generale, relative a singole categorie di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, la periodicità dei controlli. Le autorizzazioni generali adottate dalla Regione Liguria sono riportate sotto la rubrica Normativa Regionale. Ai sensi dell Art. 272, comma 1, i gestori di impianti o attività le cui emissioni siano scarsamente rilevanti agli effetti dell inquinamento, possono comunicare alla Provincia di la Spezia di ricadere in tale lista di impianti o attività. L elenco, passibile di essere aggiornato su proposta delle regioni, provincie autonome e associazioni di categoria, si trova nella parte I dell Allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/2006. A titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti attività, che potrebbero aver luogo nel cantiere navale o nella zona commerciale del porto turistico: Impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature. Impianti di aspirazione situati in laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona. Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie. Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg. Impianti di trattamento delle acque. IMPIANTI TERMICI ex Art. 283 comma 1, lettera a, Titolo II, D.Lgs 152/2006 Gli impianti termici civili ex Art. 283, comma 1, lettera d con potenza termica nominale inferiore alle soglie di cui all Art. 269, comma 14 - sono disciplinati dal Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006. Mentre gli impianti termici con potenza termica nominale uguale o superiore a tali soglie sono disciplinati dal Titolo I della Parte Quinta. In particolare per gli impianti termici civili si ricordano gli obblighi rinvenibili nel Titolo II della Parte Quinta inerenti l installazione, la gestione e i controlli periodici di detti impianti. EMISSIONI DI C.O.V. Le emissioni dei Composti Organici Volatili (C.O.V.) sono disciplinati, oltre che dall Art. 269, anche dall Art. 275 del D. Lgs 152/2006 che, nell Allegato III, stabilisce i valori limite, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del Piano di gestione dei solventi. 24

37 In particolare per gli impianti ricadenti nei disposti dell Art. 275, si ricorda l obbligo della presentazione annuale del Piano di Gestione dei solventi, secondo le indicazioni contenute nella parte V dell allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. A titolo meramente indicativo segnaliamo che possono ricadere nell ambito di applicazione dell Art. 275 le seguenti attività: - per l area dei servizi al diporto: attività di lavanderia. - per l area cantieristica: qualsiasi attività, ad esempio la verniciatura, che implichi l uso di prodotti contenenti c.o.v. con un consumo annuo di questi ultimi superiore a 5 ton/anno. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI Gli impianti di distribuzione carburante sono disciplinati dall Art. 276 se si tratta di benzina e dall Art. 277 per i carburanti in generale. In particolare si ricorda che la puntuale regolamentazione tecnica degli impianti in oggetto si rinviene nell Allegato VII (Art. 276) e nell Allegato VIII (Art. 277). COMBUSTIBILI I combustibili consentiti, qualunque sia il loro utilizzo, sono esclusivamente quelli elencati nell Allegato X al Titolo III del D.Lgs. 152/2006. SANZIONI Le inosservanze delle disposizioni contenute nelle norme sopra richiamate sono sanzionate dagli Artt. 279, 288, 296, Parte V del D.Lgs. 152/2006. NORMATIVA REGIONALE LIGURIA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1999, N. 18 ADEGUAMENTO DELLE DISCIPLINE E CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO ED ENERGIA RIPARTO COMPETENZE Sono di competenza della Provincia: 25

38 - il rilascio delle autorizzazioni ex Art. 269 del D.Lgs 152/2006 in seguito all installazione di nuovi impianti, alla modifica, o al trasferimento di impianti esistenti; - il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e attività di cui alla parte II dell Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 non disciplinate da autorizzazione generale; - il ricevimento delle comunicazioni per gli impianti e le attività di cui alla parte I dell Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006; Mentre sono di competenza del Comune le comunicazioni inerenti gli impianti e le attività di cui alla parte II dell allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, disciplinate da autorizzazione generale (autocertificazione). ORGANI DI CONTROLLO Il Comune e la Provincia, in quanto autorità competenti al controllo, sono autorizzate ad effettuare presso gli impianti, tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle norme. Gli impianti possono essere soggetti al controllo, oltre che del Comune e della Provincia, anche degli Enti tecnici, quali Arpal, Usl, e vari Organi di Polizia. AUTORIZZAZIONI IN VIA GENERALE E possibile aderire alle seguenti autorizzazioni in via generale ex art. 272 del D.Lgs n. 152/2006 adottate dalla Regione Liguria: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N DEL AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LA COSTRUZIONE, L ESERCIZIO, LA MODIFICA O TRASFERIMENTO DI IMPIANTI ADIBITI A VERNICIATURA DI OGGETTI VARI IN METALLO O VETRO CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL USO NON SUPERIORE A 50 KG/GIORNO. DELIBERA GIUNTA REGIONALE N DEL AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE E/O DICHIARAZIONE DI POCA SIGNIFICATIVITÀ DELLE EMISSIONI NUOVE O ESISTENTI DERIVANTI DA IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITÀ DI SALDATURA E TAGLIO TERMICO DI OGGETTI E SUPERFICI METALLICHE DELIBERA GIUNTA REGIONALE N DEL AUTORIZZAZIONE GENERALE PER EMISSIONI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI PRODUZIONE MOBILI, OGGETTI, IMBALLAGGI A BASE DI LEGNO CON USO DI MATERIE PRIME <2000 KG/G E LORO VERNICIATURA CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO <50 KG/G 26

39 DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 317 DEL AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LA COSTRUZIONE, L'ESERCIZIO, LA MODIFICA O TRASFERIMENTO DI IMPIANTI ADIBITI A LAVORAZIONI MECCANICHE DEI METALLI DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 607 DEL MODIFICA DELLA D.G.R. N 2538 DEL 23/12/1998 RIGUARDANTE IL CAMPIONAMENTO DEL PARTICOLATO SOLIDO DERIVANTE DALLA LAVORAZIONE MECCANICA DEL LEGNO E TRATTATO MEDIANTE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO A CICLONI DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 826 DEL AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER COSTRUZIONE, ESERCIZIO, MODIFICA O TRASFERIMENTO DI IMPIANTI ADIBITI A INCOLLAGGIO CON CONSUMO DI SOSTANZE COLLANTI (MASTICI E COLLE) NON SUPERIORE A 100 KG/GIORNO DELIBERA GIUNTA REGIONALE N DEL AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LA COSTRUZIONE, L'ESERCIZIO, LA MODIFICA O TRASFERIMENTO DI IMPIANTI ADIBITI A PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 314 DEL RETTIFICA DELLA D.G.R. N 1438 DEL 22/12/2000 RIGUARDANTE L'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LA COSTRUZIONE, L'ESERCIZIO, LA MODIFICA O TRASFERIMENTO DI IMPIANTI ADIBITI A PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 759 DEL SOSTITUZIONE DELLA DGR N.1655/04 "AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI A CICLO CHIUSO DI PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E DALLE PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO La normativa regionale comprende anche i seguenti testi normativi: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 318 DEL PRECISAZIONI TECNICHE RILASCIO AUTORIZZAZIONI GENERALI PER IMPIANTI DI RIPARAZIONE CARROZZERIE AUTO, DI VERNICIATURA OGGETTI IN METALLO, DI SALDATURA E TAGLIO TERMICO DI METALLI, DI LAVORAZIONE E VERNICIATURA LEGNO - PROROGA DEI TERMINI DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 499 DEL

40 PRECISAZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE AD IMPIANTI RIENTRANTI NELL'ELENCO DELLE ATTIVITÀ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO CORRELAZIONI TRA NORME E AMBITI SPECIFICI Premesso che le richiamate norme di carattere generale sono applicabili alle diverse attività presenti nelle strutture da diporto, si ritiene utile indicare le correlazioni tra alcune norme sopra accennate ed alcune specifiche attività in cui esse trovano concreta applicazione. CANTIERISTICA - Regolamento ce n. 842/2006 del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. - Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 2006, n Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (ce) n. 2037/ Decreto legislativo 27 marzo 2006, n Attuazione della direttiva 2004/42/ce, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria. - Emissioni di COV ex art.275, D.Lgs 152/ Autorizzazione generale per la verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro adottata dalla Regione Liguria con Delibera di Giunta Regionale n del 10 Luglio Autorizzazione generale per la saldatura e taglio termico di oggetti e superfici metalliche adottata dalla Regione Liguria con Delibera di Giunta Regionale n del 11 Settembre Autorizzazione generale per la produzione di mobili, oggetti, imballaggi a base di legno con uso di materie prime <2000 kg/g e loro verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso <50 kg/g, adottata dalla Regione Liguria con Delibera Giunta Regionale n del 23 Dicembre Autorizzazione generale per le lavorazioni meccaniche dei metalli, adottata dalla Regione Liguria con Delibera di Giunta Regionale n. 317 del 30 Marzo Autorizzazione generale per il campionamento del particolato solido derivante dalla lavorazione meccanica del legno e trattato mediante impianti di abbattimento a cicloni, adottata dalla Regione Liguria con Delibera di Giunta Regionale n. 607 del 30 Maggio

41 - Autorizzazione generale per incollaggio con consumo di sostanze collanti (mastici e colle) non superiore a 100 kg/giorno, adottata dalla Regione Liguria con Delibera di Giunta Regionale n. 826 del 21 Luglio Autorizzazione generale per la produzione di CALCESTRUZZO, adottata dalla Regione Liguria con Delibera di Giunta Regionale n del 22 Dicembre 2000, e relativa rettifica approvata con Deliberazione Giunta Regionale N. 314 del 16 Marzo Precisazioni tecniche a riguardo del rilascio di autorizzazioni generali per impianti di riparazione carrozzerie auto, di verniciatura oggetti in metallo, di saldatura e taglio termico di metalli, di lavorazione e verniciatura legno approvate con delibera di Giunta Regionale n. 318 del 30 Marzo Impianti termici - Norme di cui al Titolo I e Titolo II, Parte V, D.Lgs. 152/2006. SERVIZI PER IL DIPORTO - Regolamento ce n. 842/2006 del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. - Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 2006, n Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (ce) n. 2037/ Sostituzione della DGR n. 1655/04 "Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso approvata dalla Regione Liguria con Delibera di Giunta Regionale n. 759 del 9 Luglio Impianti termici - Norme di cui al Titolo I e Titolo II, Parte V, D.Lgs. 152/ Distributore Carburanti - Artt.276 e 277, Titolo I, Parte V, D.Lgs. 152/

42 SCHEDA 5 TUT. ARIA TUTELA DELL ARIA AREA AMMINISTRATIVA: PROVINCIA DI SASSARI NORMATIVA COMUNITARIA REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2000 DEL 29 GIUGNO 2000 SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO REGOLAMENTO (CE) N. 166/2006 DEL 18 GENNAIO 2006 RELATIVO ALL ISTITUZIONE DI UN REGISTRO EUROPEO DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 91/689/CEE E 96/61/CE DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO CE N. 842/2006 DEL 17 MAGGIO 2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA REGOLAMENTO CE N. 1497/2007 DEL 18 DICEMBRE 2007 CHE STABILISCE, CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, I REQUISITI STANDARD DI CONTROLLO DELLE PERDITE PER I SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO FISSI CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA Il regolamento CE 842/2006 ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, contemplate dal protocollo di Kyoto. Il regolamento riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, l'etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo delle apparecchiature, nonché la formazione e certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate dal presente regolamento. Rappresenta oggi lo strumento normativo più recente ed avanzato per la gestione dei gas normalmente impiegati nella produzione di pompe di calore ed altri impianti termici. L "operatore", ovvero la persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti (anche il proprietario può essere responsabile degli obblighi dell'operatore) provvede affinché le macchine e gli impianti siano controllati, per individuare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, con la frequenza indicata all art.3. 30

43 NORMATIVA NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO 27 MARZO 2006, N. 161 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/42/CE, PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI CONSEGUENTI ALL'USO DI SOLVENTI IN TALUNE PITTURE E VERNICI, NONCHE' IN PRODOTTI PER LA CARROZZERIA" Il decreto, al fine di prevenire o di limitare l'inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei composti organici volatili sulla formazione dell'ozono troposferico, determina, per le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria, elencati nell'allegato I, il contenuto massimo di COV ammesso ai fini dell'immissione sul mercato. Il decreto introduce prescrizioni e sanzioni anche per coloro che utilizzano tali prodotti per la miscelazione. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 FEBBRAIO 2006, N. 147 REGOLAMENTO CONCERNENTE MODALITÀ PER IL CONTROLLO ED IL RECUPERO DELLE FUGHE DI SOSTANZE LESIVE DELLA FASCIA DI OZONO STRATOSFERICO DA APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA E POMPE DI CALORE, DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2000 Il regolamento disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate da taluni impianti e apparecchiature che le contengono e si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate. DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE QUINTA - NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI L autorizzazione alle emissioni in atmosfera è un adempimento previsto dalla parte V del D. Lgs del 3 Aprile 2006, n. 152 finalizzato a limitare le emissioni inquinanti in atmosfera derivanti da impianti e attività. I gestori degli impianti che ricadono nella procedura descritta dall Art. 269, devono presentare domanda di autorizzazione, accompagnata dal progetto dell impianto e dalla relazione tecnica che descriva l intero ciclo produttivo, alla Provincia che, esaminata la domanda, convoca la conferenza dei servizi. Se l autorità competente non si pronuncia entro centoventi giorni, o centocinquanta in caso di richiesta integrazione, il gestore può richiedere i provvedimento al Ministro dell Ambiente, notificando la richiesta alla Provincia. La durata della autorizzazione è di quindici anni. Ai sensi dell Art. 272, comma 2, per gli impianti cosiddetti in deroga, la Provincia provvede al rilascio di autorizzazioni in via generale che sostituiscono le autorizzazioni espresse. Si tratta di 31

44 autorizzazioni di carattere generale, relative a singole categorie di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, la periodicità dei controlli. Le autorizzazioni generali adottate dalla Regione Sardegna sono riportate sotto la rubrica Normativa Regionale. Ai sensi dell Art. 272, comma 1, i gestori di impianti o attività le cui emissioni siano scarsamente rilevanti agli effetti dell inquinamento, devono comunicare alla Provincia di ricadere nell elenco di cui alla parte I dell Allegato IV, Parte Quinta del D.Lgs 152/2006. L elenco, passibile di essere aggiornato su proposta delle regioni, provincie autonome e associazioni di categoria, si trova nella parte I dell Allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/2006. A titolo meramente indicativo, segnaliamo le seguenti attività, che potrebbero aver luogo nel cantiere navale o nella zona commerciale del porto turistico: Impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature. Impianti di aspirazione situati in laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona. Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie. Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg. Impianti di trattamento delle acque. IMPIANTI TERMICI ex Art. 283 comma 1, lettera a, Titolo II, D.Lgs 152/2006 Gli impianti termici civili ex Art. 283, comma 1, lettera d con potenza termica nominale inferiore alle soglie di cui all Art. 269, comma 14 - sono disciplinati dal Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006. Mentre gli impianti termici con potenza termica nominale uguale o superiore a tali soglie sono disciplinati dal Titolo I della Parte Quinta. In particolare per gli impianti termici civili si ricordano gli obblighi rinvenibili nel Titolo II della Parte Quinta inerenti l installazione, la gestione e i controlli periodici di detti impianti. EMISSIONI DI C.O.V. Le emissioni dei Composti Organici Volatili (C.O.V.) sono disciplinati, oltre che dall Art. 269, anche dall Art. 275 del D. Lgs 152/2006 che, nell Allegato III, stabilisce i valori limite, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del Piano di gestione dei solventi. In particolare per gli impianti ricadenti nei disposti dell Art. 275, si ricorda l obbligo della presentazione annuale del Piano di Gestione dei solventi, secondo le indicazioni contenute nella parte V dell allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/

45 A titolo meramente indicativo segnaliamo che possono ricadere nell ambito di applicazione dell Art. 275 le seguenti attività: - per l area dei servizi al diporto: attività di lavanderia. - per l area cantieristica: qualsiasi attività, ad esempio la verniciatura, che implichi l uso di prodotti contenenti c.o.v. con un consumo annuo di questi ultimi superiore a 5 ton/anno. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI Gli impianti di distribuzione carburante sono disciplinati dall Art. 276 se si tratta di benzina e dall Art. 277 per i carburanti in generale. In particolare si ricorda che la puntuale regolamentazione tecnica degli impianti in oggetto si rinviene nell Allegato VII (Art. 276) e nell Allegato VIII (Art. 277). COMBUSTIBILI I combustibili consentiti, qualunque sia il loro utilizzo, sono esclusivamente quelli elencati nell Allegato X al Titolo III del D.Lgs. 152/2006. SANZIONI Le inosservanze delle disposizioni contenute nelle norme sopra richiamate sono sanzionate dagli Artt. 279, 288, 296, Parte V del D.Lgs. 152/2006. NORMATIVA REGIONALE SARDEGNA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2006 N. 9 CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AGLI ENTI LOCALI. LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008 N. 3 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009 N. 3 DISPOSIZIONI URGENTI NEI SETTORI ECONOMICO E SOCIALE 33

46 RIPARTO COMPETENZE Con la Legge Regionale n. 9 del 2006 la Regione Sardegna ha individuato le Province quali autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni. Successivamente, con la Legge Regionale n. 3 del 2008, commi 16 32, e s.m.i., ha istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) presso le Amministrazioni Comunali, il quale è responsabile dei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e dei procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi. Con la Legge Regionale n. 3 del 2009 la Regione ha confermato che la procedura relativa al rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera è di competenza delle Amministrazioni Provinciali. ORGANI DI CONTROLLO La Provincia di Sassari, in quanto autorità competente al controllo, è autorizzata ad effettuare presso gli impianti, tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto delle norme. Gli impianti possono essere soggetti al controllo, oltre che dell Autorità competente, anche degli Enti tecnici, quali Arpas, Usl, e vari Organi di Polizia. AUTORIZZAZIONI IN VIA GENERALE E possibile aderire alle seguenti autorizzazioni in via generale ex art. 272 del Dlgs n. 152/2006 adottate dalla Regione Sardegna: DETERMINAZIONE N. 1180/II DEL AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, DI CONGLOMERATI BITUMINOSI E DI FRANTUMAZIONE DI INERTI DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 4/12 DEL AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI IMPIANTI PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E DI PELLAMI E PER LE PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N. 121 /II DEL AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI IMPIANTI PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E DI PELLAMI E PER LE PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO DETERMINAZIONE N. 1431/II DEL

47 NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE ALLE ATTIVITA A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO DI CUI AL D.P.R. 25 LUGLIO 1991 E FISSAZIONE DEI VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI La normativa regionale comprende anche i seguenti testi normativi: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 47/31 DEL DIRETTIVE REGIONALI IN TEMA DI AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA CORRELAZIONI TRA NORME E AMBITI SPECIFICI Premesso che le richiamate norme di carattere generale sono applicabili alle diverse attività presenti nelle strutture da diporto, si ritiene utile indicare le correlazioni tra alcune norme sopra accennate ed alcune specifiche attività in cui esse trovano concreta applicazione. CANTIERISTICA - Regolamento ce n. 842/2006 del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. - Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 2006, n Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (ce) n. 2037/ Decreto legislativo 27 marzo 2006, n Attuazione della direttiva 2004/42/ce, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria. - Emissioni di COV ex art.275, D.Lgs 152/ Autorizzazione generale per la produzione di calcestruzzo preconfezionato, di conglomerati bituminosi e di frantumazione di inerti, adottata dalla regione Sardegna con determinazione n. 1180/II del 23 Maggio Autorizzazione generale per la verniciatura del legno adottata dalla - Impianti termici - Norme di cui al Titolo I e Titolo II, Parte V, D.Lgs. 152/2006. SERVIZI PER IL DIPORTO - Regolamento ce n. 842/2006 del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. 35

48 - Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 2006, n Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (ce) n. 2037/ Autorizzazione generale per l attività di pulitintolavanderie a ciclo chiuso adottata dalla Regione Sardegna con Delibera di Giunta Regionale n. 4/12 del 10 Febbraio 2005 e con Determinazione del Direttore del Servizio n. 121 /II del 22 Febbraio Impianti termici - Norme di cui al Titolo I e Titolo II, Parte V, D.Lgs. 152/ Distributore Carburanti - Artt.276 e 277, Titolo I, Parte V, D.Lgs. 152/2006. REGOLAMENTI TECNICI SUGGERITI Per la compilazione della domanda di autorizzazione alle emissioni nelle attività di verniciatura e lavorazione del legno, si suggerisce l adozione dei regolamenti tecnici approvati dalla Provincia di Livorno e di Lucca. 36

49 SCHEDA 6 TUT. ARIA TUTELA DELL ARIA AREA AMMINISTRATIVA: PROVINCIA DELL OGLIASTRA NORMATIVA COMUNITARIA REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2000 DEL 29 GIUGNO 2000 SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO REGOLAMENTO (CE) N. 166/2006 DEL 18 GENNAIO 2006 RELATIVO ALL ISTITUZIONE DI UN REGISTRO EUROPEO DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 91/689/CEE E 96/61/CE DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO CE N. 842/2006 DEL 17 MAGGIO 2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA REGOLAMENTO CE N. 1497/2007 DEL 18 DICEMBRE 2007 CHE STABILISCE, CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, I REQUISITI STANDARD DI CONTROLLO DELLE PERDITE PER I SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO FISSI CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA Il regolamento CE 842/2006 ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, contemplate dal protocollo di Kyoto. Il regolamento riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, l'etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo delle apparecchiature, nonché la formazione e certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate dal presente regolamento. Rappresenta oggi lo strumento normativo più recente ed avanzato per la gestione dei gas normalmente impiegati nella produzione di pompe di calore ed altri impianti termici. L "operatore", ovvero la persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti (anche il proprietario può essere responsabile degli obblighi dell'operatore) provvede affinché le macchine e gli impianti siano controllati, per individuare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, con la frequenza indicata all art.3. 37

50 NORMATIVA NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO 27 MARZO 2006, N. 161 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/42/CE, PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI CONSEGUENTI ALL'USO DI SOLVENTI IN TALUNE PITTURE E VERNICI, NONCHE' IN PRODOTTI PER LA CARROZZERIA" Il decreto, al fine di prevenire o di limitare l'inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei composti organici volatili sulla formazione dell'ozono troposferico, determina, per le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria, elencati nell'allegato I, il contenuto massimo di COV ammesso ai fini dell'immissione sul mercato. Il decreto introduce prescrizioni e sanzioni anche per coloro che utilizzano tali prodotti per la miscelazione. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 FEBBRAIO 2006, N. 147 REGOLAMENTO CONCERNENTE MODALITÀ PER IL CONTROLLO ED IL RECUPERO DELLE FUGHE DI SOSTANZE LESIVE DELLA FASCIA DI OZONO STRATOSFERICO DA APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA E POMPE DI CALORE, DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2000 Il regolamento disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate da taluni impianti e apparecchiature che le contengono e si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate. DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE QUINTA - NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI L autorizzazione alle emissioni in atmosfera è un adempimento previsto dalla parte V del D. Lgs del 3 Aprile 2006, n. 152 finalizzato a limitare le emissioni inquinanti in atmosfera derivanti da impianti e attività. I gestori degli impianti che ricadono nella procedura descritta dall Art. 269, devono presentare domanda di autorizzazione, accompagnata dal progetto dell impianto e dalla relazione tecnica che descriva l intero ciclo produttivo, alla Provincia che, esaminata la domanda, convoca la conferenza dei servizi. Se l autorità competente non si pronuncia entro centoventi giorni, o centocinquanta in caso di richiesta integrazione, il gestore può richiedere i provvedimento al Ministro dell Ambiente, notificando la richiesta alla Provincia. La durata della autorizzazione è di quindici anni. Ai sensi dell Art. 272, comma 2, per gli impianti cosiddetti in deroga, la Provincia provvede al rilascio di autorizzazioni in via generale che sostituiscono le autorizzazioni espresse. Si tratta di 38

51 autorizzazioni di carattere generale, relative a singole categorie di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, la periodicità dei controlli. Le autorizzazioni generali adottate dalla Regione Sardegna sono riportate sotto la rubrica Normativa Regionale. Ai sensi dell Art. 272, comma 1, i gestori di impianti o attività le cui emissioni siano scarsamente rilevanti agli effetti dell inquinamento, devono comunicare alla Provincia di ricadere nell elenco di cui alla parte I dell Allegato IV, Parte Quinta del D.Lgs 152/2006. L elenco, passibile di essere aggiornato su proposta delle regioni, provincie autonome e associazioni di categoria, si trova nella parte I dell Allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/2006. A titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti attività, che potrebbero aver luogo nel cantiere navale o nella zona commerciale del porto turistico: Impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature. Impianti di aspirazione situati in laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona. Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie. Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg. Impianti di trattamento delle acque. IMPIANTI TERMICI ex Art. 283 comma 1, lettera a, Titolo II, D.Lgs 152/2006 Gli impianti termici civili ex Art. 283, comma 1, lettera d con potenza termica nominale inferiore alle soglie di cui all Art. 269, comma 14 - sono disciplinati dal Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006. Mentre gli impianti termici con potenza termica nominale uguale o superiore a tali soglie sono disciplinati dal Titolo I della Parte Quinta. In particolare per gli impianti termici civili si ricordano gli obblighi rinvenibili nel Titolo II della Parte Quinta inerenti l installazione, la gestione e i controlli periodici di detti impianti. EMISSIONI DI C.O.V. Le emissioni dei Composti Organici Volatili (C.O.V.) sono disciplinati, oltre che dall Art. 269, anche dall Art. 275 del D. Lgs 152/2006 che, nell Allegato III, stabilisce i valori limite, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del Piano di gestione dei solventi. 39

52 In particolare per gli impianti ricadenti nei disposti dell Art. 275, si ricorda l obbligo della presentazione annuale del Piano di Gestione dei solventi, secondo le indicazioni contenute nella parte V dell allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. A titolo meramente indicativo segnaliamo che possono ricadere nell ambito di applicazione dell Art. 275 le seguenti attività: - per l area dei servizi al diporto: attività di lavanderia. - per l area cantieristica: qualsiasi attività, ad esempio la verniciatura, che implichi l uso di prodotti contenenti c.o.v. con un consumo annuo di questi ultimi superiore a 5 ton/anno. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI Gli impianti di distribuzione carburante sono disciplinati dall Art. 276 se si tratta di benzina e dall Art. 277 per i carburanti in generale. In particolare si ricorda che la puntuale regolamentazione tecnica degli impianti in oggetto si rinviene nell Allegato VII (Art. 276) e nell Allegato VIII (Art. 277). COMBUSTIBILI I combustibili consentiti, qualunque sia il loro utilizzo, sono esclusivamente quelli elencati nell Allegato X al Titolo III del D.Lgs. 152/2006. SANZIONI Le inosservanze delle disposizioni contenute nelle norme sopra richiamate sono sanzionate dagli Artt. 279, 288, 296, Parte V del D.Lgs. 152/2006. NORMATIVA REGIONALE SARDEGNA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2006 N. 9 CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AGLI ENTI LOCALI. LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008 N. 3 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009 N. 3 DISPOSIZIONI URGENTI NEI SETTORI ECONOMICO E SOCIALE 40

53 RIPARTO COMPETENZE Con la Legge Regionale n. 9 del 2006 la Regione Sardegna ha individuato le Province quali autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni. Successivamente, con la Legge Regionale n. 3 del 2008, commi 16 32, e s.m.i., ha istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) presso le Amministrazioni Comunali, il quale è responsabile dei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e dei procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi. Con la Legge Regionale n. 3 del 2009 la Regione ha confermato che la procedura relativa al rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera è di competenza delle Amministrazioni Provinciali. ORGANI DI CONTROLLO La Provincia di Ogliastra, in quanto autorità competente al controllo, è autorizzata ad effettuare presso gli impianti, tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto delle norme. Gli impianti possono essere soggetti al controllo, oltre che dell Autorità competente, anche degli Enti tecnici, quali Arpas, Usl, e vari Organi di Polizia. AUTORIZZAZIONI IN VIA GENERALE E possibile aderire alle seguenti autorizzazioni in via generale ex art. 272 del Dlgs n. 152/2006 adottate dalla Regione Sardegna: DETERMINAZIONE N. 1180/II DEL AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, DI CONGLOMERATI BITUMINOSI E DI FRANTUMAZIONE DI INERTI DETERMINAZIONE N. 1431/II DEL NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE ALLE ATTIVITA A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO DI CUI AL D.P.R. 25 LUGLIO 1991 E FISSAZIONE DEI VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 4/12 DEL AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI IMPIANTI PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E DI PELLAMI E PER LE PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N. 121 /II DEL AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI IMPIANTI PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E DI PELLAMI E PER LE PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO 41

54 La normativa regionale comprende anche i seguenti testi normativi: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 47/31 DEL DIRETTIVE REGIONALI IN TEMA DI AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA CORRELAZIONI TRA NORME E AMBITI SPECIFICI Premesso che le richiamate norme di carattere generale sono applicabili alle diverse attività presenti nelle strutture da diporto, si ritiene utile indicare le correlazioni tra alcune norme sopra accennate ed alcune specifiche attività in cui esse trovano concreta applicazione. CANTIERISTICA - Regolamento ce n. 842/2006 del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. - Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 2006, n Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (ce) n. 2037/ Decreto legislativo 27 marzo 2006, n Attuazione della direttiva 2004/42/ce, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria. - Emissioni di COV ex art.275, D.Lgs 152/ Autorizzazione generale per la produzione di calcestruzzo preconfezionato, di conglomerati bituminosi e di frantumazione di inerti, adottata dalla regione Sardegna con determinazione n. 1180/II del 23 Maggio Autorizzazione generale per la verniciatura del legno adottata dalla - Impianti termici - Norme di cui al Titolo I e Titolo II, Parte V, D.Lgs. 152/2006. SERVIZI PER IL DIPORTO - Regolamento ce n. 842/2006 del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. - Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 2006, n Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono 42

55 stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (ce) n. 2037/ Autorizzazione generale per l attività di pulitintolavanderie a ciclo chiuso adottata dalla Regione Sardegna con Delibera di Giunta Regionale n. 4/12 del 10 Febbraio 2005 e con Determinazione del Direttore del Servizio n. 121 /II del 22 Febbraio Impianti termici - Norme di cui al Titolo I e Titolo II, Parte V, D.Lgs. 152/ Distributore Carburanti - Artt.276 e 277, Titolo I, Parte V, D.Lgs. 152/2006. REGOLAMENTI TECNICI SUGGERITI Per la compilazione della domanda di autorizzazione alle emissioni nelle attività di verniciatura e lavorazione del legno, si suggerisce l adozione dei regolamenti tecnici approvati dalla Provincia di Livorno e di Lucca. 43

56 SCHEDA 7 TUT. ARIA TUTELA DELL ARIA AREA AMMINISTRATIVA: COMUNE DI SARI - SOLENZARA NORMATIVA COMUNITARIA REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2000 DEL 29 GIUGNO 2000 SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO REGOLAMENTO (CE) N. 166/2006 DEL 18 GENNAIO 2006 RELATIVO ALL ISTITUZIONE DI UN REGISTRO EUROPEO DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 91/689/CEE E 96/61/CE DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO CE N. 842/2006 DEL 17 MAGGIO 2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA REGOLAMENTO CE N. 1497/2007 DEL 18 DICEMBRE 2007 CHE STABILISCE, CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, I REQUISITI STANDARD DI CONTROLLO DELLE PERDITE PER I SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO FISSI CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA Il regolamento CE 842/2006 ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, contemplate dal protocollo di Kyoto. Il regolamento riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, l'etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo delle apparecchiature, nonché la formazione e certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate dal presente regolamento. Rappresenta oggi lo strumento normativo più recente ed avanzato per la gestione dei gas normalmente impiegati nella produzione di pompe di calore ed altri impianti termici. L "operatore", ovvero la persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti (anche il proprietario può essere responsabile degli obblighi dell'operatore) provvede affinché le macchine e gli impianti siano controllati, per individuare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, con la frequenza indicata all art.3. 44

57 NORMATIVA NAZIONALE CODE DE L ENVIRONNEMENT LIVRE II - TITRE II: AIR ET ATMOSPHÈRE LIVRE V: PREVENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUÉ ET DES NUISANCES LIVRE V TITRE I: INSTALLATIONS CLASSES POUR LA PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT ARRÊTÉS MINISTÉRIEAUX Nei seguenti paragrafi tematici le norme contenute nel codice dell ambiente vengono completate dagli arrêtés ministérieaux. BREVI INDICAZIONI DI LETTURA DEL CODICE DELL AMBIENTE Il Codice dell Ambiente è suddiviso in due parti, una legislativa e una regolamentare che comprende le discipline di dettaglio, ossia le norme specificative della parte legislativa. L articolazione degli argomenti trattati nella parte legislativa è speculare alla trattazione degli argomenti nella parte regolamentare. Ad esempio: le misure tecniche nazionali per la prevenzione dell inquinamento nell aria sono disciplinate a livello generale nel Libro II, Titolo II, Capitolo IV, articoli da L224-1 fino a L224-5 (dove L sta per Partie Législative). Le corrispondenti disposizioni del dettaglio regolamentale seguono la stessa classificazione: Libro II, Titolo II, Capitolo IV, articoli R224-1 a R (dove R sta per Partie Réglementaire). La nomenclatura degli articoli L224/R224 trasmette, attraverso i numeri 2 (Libro II) 2 (Titolo II) 4 (Capitolo IV), la collocazione dello stesso articolo all interno del Codice. Il LIBRO II del Codice dell Ambiente (Milieux Phyisiques) si occupa di individuare le norme prescrittive per la tutela dei componenti ambientali indicando i valori soglia di tolleranza e le misure tecniche nazionali per la salvaguardia dell ambiente e della salute umana. Nel TITOLO II del LIBRO II sono raccolte le norme che presiedono alla prevenzione, limitazione o eliminazione dell inquinamento atmosferico, sono stabiliti i valori soglia da rispettare e sono altresì regolamentati i controlli e le sanzioni (capitolo VI, art. L226-1 L226-11). AUTORIZZAZIONI LIBRO V, TITOLO I Chiunque voglia intraprendere attività o realizzare costruzioni che possano avere un impatto sull ambiente, deve avviare una procedura di ICPE (Installations Classées pour la Protection de l Environnement). Per installation classée si intende ogni attività industriale o agricola, che possa causare inquinamento, danneggiare l ambiente, o mettere a rischio la sicurezza e la salute dell uomo. 45

58 L articolo R511-9 ed il suo allegato individuano una lista di attività potenzialmente pericolose, definite nomenclatures, il cui regime giuridico è differenziato in base alla loro pericolosità. Le attività elencate, per essere abilitate, possono essere sottoposte ad Autorisation per gli impianti a più elevata pericolosità - oppure a Déclaration - per gli impianti meno pericolosi. Prima della messa in esercizio di una attività sottoposta a déclaration, il gestore dell impianto deve presentare il dossier de déclaration (contenente documentazione tecnica) all Ufficio Ambiente (Bureau de l Environnement) della Prefettura dipartimentale. Il prefetto controlla la completezza del dossier, lo valida e rilascia una ricevuta di dichiarazione, assieme alle prescrizioni generali previste dalla legge per le nomenclatures relative all impianto. La domanda di autorizzazione, trasmessa in prefettura, viene sottoposta ad istruttoria che ne verifica la completezza. Successivamente a tale verifica, la domanda è sottoposta ad una seconda istruttoria cui partecipano il Consiglio Municipale del Comune interessato, ed altri servizi che rilasciano pareri tecnici ed amministrativi tra cui la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement). Alla fine dell istruttoria, il Prefetto comunica la sua decisione attraverso decreto (arrêté), fissando le prescrizioni tecniche alle quali l impianto dovrà sottostare. Può anche rifiutare l autorizzazione ove non sussistano i presupposti. Si rimanda alla rubrica Correlazione tra le norme e ambiti specifici per una lista completa delle nomenclatures attinenti all ambito del presente Mansionario. Per quanto attiene ai controlli ed alle sanzioni in caso di infrazione delle norme sulle ICPE si fa riferimento al LIBRO V - CAPITOLO IV : Contrôle et contentieux des installations classe - Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs (Articles L514-1 à L514-8) Dal marzo 2009, in Corsica è stata costituita a livello regionale una nuova istituzione, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - DREAL, che sostituisce le preesistenti DRE (Directions Régionales de l'équipement), DRIRE (Direction Régionale de l Industrie, de la Recherche et de l Environnement), DIREN (Directions Régionales de l'environnement). Ogni riferimento normativo o regolamentare in ogni atto a questi organismi, dal Marzo 2009 deve intendersi riferito alla DREAL. La DREAL organizza, sotto l autorità del Prefetto di Dipartimento, le ispezioni. I controlli standard, da eseguirsi a campione, sono eseguiti dagli inspecteurs des installations classées in forza presso i vari enti preposti (principalmente la DREAL, per conto del Prefetto del Dipartimento). Per alcune nomenclatures di ICPE indicate dalla sigla DC sono previsti controlli periodici, che devono essere eseguiti da enti o organismi muniti di autorizzazione ministeriale. IMPIANTI TERMICI CIVILI La disciplina degli impianti termici civili si trova nel LIBRO II, Titolo II, Capitolo IV Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie Sezione 2 Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles Sottosezione 2 Rendements, équipement et contrôle des chaudières (Article R224-20): Paragrafo 1 Rendements minimaux et équipement (Articles R à R224-30) Paragrafo 2 Contrôle périodique de l'efficacité énergétique (Articles R à R224-41) Paragrafo 3 Contrôle des émissions polluantes (Articles R à R ) 46

59 Paragrafo 4 Entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kw (Articles R à R224-41). Per i controlli e le sanzioni: Capitolo VI Contrôles et sanctions, Paragrafo 4 Rendements, équipement et contrôle des chaudières (Articles R226-9 à R226-10). DISTRIBUTORE CARBURANTI La disciplina del distributore carburanti si trova negli articoli da R224 1 fino a R224-6, Sous-section 1 : Dispositions relatives aux stations-service et à la réduction des émissions de composés organiques volatils, e nei seguenti decreti attuativi (arrêtés): Arrêté du 8 décembre lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service; Arrêté du 17 mai réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à mètres cubes par an; Arrêté du 17 mai réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et mètres cubes par an. FLUIDI FRIGORIGENI La disciplina per l uso ed il controllo delle perdite degli impianti utilizzanti fluidi dannosi per l ozono stratosferico, si trova nel Libro V Prévention des pollutions, des risques et des nuisances al Titolo IV : Déchets, Capitolo III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R), Sezione 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques, e nei seguenti decreti attuativi (arrêtés): Arrêté du 19 juin 2009 portant agrément d'un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l'article R du code de l'environnement Arrêté du 10 juillet 2009 portant agrément d'un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l'article R du code de l'environnement Arrêté du 12 janvier 2000 relatif au contrôle d étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques. 47

60 CORRELAZIONI TRA NORME E AMBITI SPECIFICI Nel Codice dell Ambiente, sotto il Libro V, Titolo I, Capitolo I, Parte Regolamentare, l art. R511 9 ed il suo allegato contengono la lista delle attività potenzialmente pericolose, ognuna delle quali viene individuata da un numero di rubrica. Per i due ambiti specifici vengono nel seguito selezionate le rubriche attinenti e citati i decreti ministeriali (arreté) relativi. SERVIZI AL DIPORTO Rubrique n. 1138: Impiego e stoccaggio di cloro. a) Se quantità di cloro presente nei depositi è inferiore a 1 ton, ma superiore a 500 kg: autorizzazione. b) Se quantità di cloro presente nei depositi è inferiore a 500 kg, ma superiore a 100 kg: dichiarazione DC. Arrêté du 17 décembre 2008 Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n Rubrique n. 1432: Deposito di liquidi infiammabili. a) Capacità superiore a 100 mc: autorizzazione. b) Capacità inferiore a 100 mc: dichiarazione DC. Arrêté du 22 juin 98 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes. Arrêté du 18 avril 08 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Arrêté du 22 décembre 08 Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables). Rubrique n. 2340: Lavanderie (ad eccezione delle pulitintorie a secco). a) Capacità di lavaggio superiore a 5 ton / giorno: autorizzazione. b) Capacità di lavaggio tra 500kg e 5 ton / giorno: dichiarazione. Rubrique n. 2345: Pulitintorie a secco. a) Capacità nominale delle macchine presenti nell impianto superiore a 50kg: autorizzazione. 48

61 b) Capacità nominale tra 0,5 kg e 50: dichiarazione DC. Arrêté du 31 août 2009 Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n 2345 relative à l'utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou des vêtements. CANTIERISTICA Rubrique n. 2415: Prodotti per la protezione del legno e di materiali derivati. a) Quantità presente nell impianto superiore a 1000 lt.: autorizzazione. b) Quantità presente inferiore a 1000 lt., ma superiore a 200 lt, e se la quantità di solventi utilizzata è superiore a 25 ton / anno: dichiarazione DC. Arrêté du 17 décembre 2004 Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n 2415 relative aux installations de mise en oeuvre de produits de préservation du bois et matériaux derives. Rubrique n. 2564: Pulizia, sgrassamento, decapaggio delle superfici (metalliche, plastiche ecc.) tramite processi che utilizzano liquidi organoalogeni o solventi organici. Se il volume delle cisterne di trattamento è: a) superiore a 1500 lt: autorizzazione; b) tra 200 e 1500lt: dichiarazione DC; c) tra 20 e 200lt in caso di utilizzo di solventi a frase di rischio R 45, R 46, R 49, R 60, R 61, o solventi alogeni etichettati R40: dichiarazione DC. Arrêté du 21 juin 2004 Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2564 relative au nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques...) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques. Rubrique n. 2640: Impiego di coloranti e pigmenti organici, minerali e naturali. a) Quantità impiegata superiore a 2 ton /giorno: autorizzazione. b) Quantità impiegata tra 200 kg e 2 ton / giorno: dichiarazione. Rubrique n. 2940: Attività di verniciatura, incollaggio, appretto, intonacatura su qualsiasi supporto. Se i prodotti utilizzati sono a base liquida e vengono utilizzati per procedure di tempra: a) quantità superiore a 1000 lt: autorizzazione; b) quantità tra 100 e 1000 lt: dichiarazione DC. 49

62 Se i prodotti sono utilizzati per altri processi, tranne la tempra: a) quantità 100 kg / giorno: autorizzazione; b) quantità tra 10 e 100 kg /giorno: dichiarazione DC. Se i prodotti sono polveri a base di resine organiche: a) quantità utilizzata superiore a 200 kg /giorno: autorizzazione. b) quantità tra 20 e 200 kg / giorno: dichiarazione DC. Arrêté du 2 mai 2002 Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique Arrêté du 15 juillet 2009 Modifiant l'arrêté du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940 Utilisation (application, cuisson, séchage) de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile), à l'exclusion des activités couvertes par d'autres rubriques dont les rubriques 1521, 2445, Rubrique n. 2930: Officine di riparazione e manutenzione dei veicoli e motori comprese le attività di carrozzeria e tranciatura. Officine di riparazione e manutenzione dei veicoli a motore: a) superficie dell officina superiore 5000 mq: autorizzazione; b) superficie tra 2000 e 5000 mq: dichirazione DC. Verniciatura, pittura e appretto su veicoli a motore: a) quantità massima di prodotti utilizzati superiore a 100kg / giorno: autorizzazione; b) quantità massima tra 10 e 100 kg / giorno se la quantità annuale dei solventi è superiore a 0,5 ton: dichiarazione DC. Arrêté du 4 juin 2004 Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2930 relative aux ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. 50

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64 SCHEDA 1 TUT. ACQUA TUTELA DELL ACQUA AREA AMMINISTRATIVA: PROVINCIA DI LIVORNO SOMMARIO - Disciplina degli scarichi - Riutilizzo delle acque reflue - Sversamenti e immersione di materiali in mare 1 - Di idrocarburi 2 - Da utilizzo di vernici antivegetative /detergenti 3 Immersione di materiale di scavo, inerti e manufatti APPENDICE: - Raccomandazioni tecniche 51

65 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NORMATIVA NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO I criteri generali della disciplina degli scarichi delle acque reflue ed i valori limite di emissione, sono riportati nell Art. 101 e nell Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006. Riportiamo la definizione di scarico così come indicata nell Art. 74 dello stesso decreto: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo, e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO Art. 124, comma 1 - Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Art. 124, comma 4 In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato. Art. 125, comma 1 la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall indicazione delle caratteristiche dello scarico, della tipologia del recettore, della individuazione del punto di prelievo, delle apparecchiature impiegate per la misurazione del flusso e degli impianti /sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione. Art. 124, comma 8 L autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. ACQUE DI SCARICO INDUSTRIALI 52

66 Definizione di acque reflue industriali ex Art. 74 del D.Lgs 152/2006: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si volgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento. Art. 105, comma 1 - Lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali deve rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi dell Art. 101 commi 1 e 2. Art. 107, comma 1 Gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite dell autorità d ambito competente, in base alle caratteristiche dell impianto. ACQUE DI SCARICO DOMESTICHE E ASSIMILABILI Definizione di acque reflue domestiche ex Art. 74 del D.Lgs 152/2006: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Art. 107, comma 2 - Gli scarichi delle acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi (non necessitano di autorizzazione preventiva), purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato. ACQUE DI SCARICO METEORICHE DI DILAVAMENTO (AMD) E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA Art. 113, comma 1 Le Regioni disciplinano e attuano i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche effettuate tramite altre condotte separate siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi comprese l eventuale autorizzazione. Art. 113, comma 2 - Le acque meteoriche non disciplinate dalla Regioni non sono soggette ai vincoli ed alle prescrizioni derivanti dalla parte terza del D. Lgs. 152/2006. Art. 113, comma 3 - I casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di dilavamento siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione sono disciplinati dalle Regioni. AUTORITA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE L Art. 148 definisce l Autorità d ambito come una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad 53

67 essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. SANZIONI Le inosservanze delle disposizioni contenute nelle norme sopra richiamate, e nelle norme relative al D. Lgs 152/2006 menzionate nel corso della trattazione, sono sanzionate dagli Artt. 133, 134, 135, 136, 137, Parte Terza del D.Lgs. 152/2006. NORMATIVA REGIONALE LEGGE REGIONE TOSCANA 31 MAGGIO 2006, N. 20 NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 SETTEMBRE 2008, N. 46/R - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2006 N. 20 NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO La disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue si trova nel TITOLO II del REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE REGIONALE, Artt Di seguito una schematizzazione dei recapiti e relative competenze: RECAPITO ACQUE COMPETENZE NOTE Reflue urbane e Provincia Art.8 industriali Non in pubblica fognatura Reflue domestiche Comune Art.10 In pubblica fognatura Reflue urbane e industriali AATO 5 Toscana Costa (Autorità d Ambito Territoriale Ottimale) Art. 11 La domanda di autorizzazione viene presentata, ove presente, allo sportello unico per le attività produttive che la fa pervenire entro sette giorni all autorità competente. L autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività ed è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. 54

68 RINNOVO AUTORIZZAZIONE Il rinnovo è disciplinato dal CAPO II del TITOLO II del REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE REGIONALE, Artt Gli scarichi di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura ( ) sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate. Il Comune provvede al periodico controllo a campione del permanere negli scarichi, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il comune ne dà notizia all Arpat che provvede per quanto di competenza. ACQUE DI SCARICO URBANE E INDUSTRIALI Ai sensi della legge regionale n. 20/2006, art. 4, comma 1, il rilascio dell autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane e industriali, non in pubblica fognatura, è di competenza della provincia. Art. 5, comma 2 - il rilascio dell autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane e industriali, in pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate, è di competenza dell AATO. ACQUE DI SCARICO DOMESTICHE E ASSIMILABILI Ai sensi della legge regionale n. 20/2006, Art. 4, comma 2, il rilascio dell autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, non in pubblica fognatura è di competenza del comune. Art. 4, comma 4 qualora da uno stesso stabilimento abbiano origine, separatamente, oltre a scarichi di acque reflue urbane, industriali e meteoriche di dilavamento, anche scarichi di acque reflue domestiche, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, è di competenza della provincia. Art. 5, comma 1 lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione. L assimilazione ad acque reflue domestiche e loro trattamenti sono disciplinati nel TITOLO III del Regolamento, Art La tabella 1 dell allegato 2 al regolamento individua gli stabilimenti/insediamenti le cui acque reflue hanno caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche. Tra questi: 55

69 o Attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche; o Alberghi, residenze turistico alberghiere, residence; o Ristoranti, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina; o Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento e spettacolo) enoteche bottiglierie con somministrazione; o Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari con capacità massima complessiva di 100kg; o Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza, servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico. ACQUE DI SCARICO METEORICHE DI DILAVAMENTO (AMD) & ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (AMPP) Nell Art. 2, lettera d) della legge regionale n. 20/2006, le acque meteoriche dilavanti sono definite come acque derivanti da precipitazioni atmosferiche, e sono poi suddivise in AMD non contaminate e AMD contaminate. Nello stesso articolo alla lettera g) le acque meteoriche di prima pioggia sono definite come acque, corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Le norme generali di gestione delle acque meteoriche dilavanti sono contenute nell Art. 38 del Regolamento, che ai commi 2 e 3, stabilisce in via prioritaria il loro riutilizzo all interno dello stabilimento/insediamento che le produce, e stabilisce che le AMD derivanti da tetti e altre coperture, non suscettibili di essere inquinate da sostanze pericolose, siano convogliate in reti esclusivamente pluviali. Lo scarico di acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) è disciplinato dall Art. 9 della legge regionale n. 20/2006: nel rispetto delle condizioni individuate dalla norma non sono necessarie autorizzazioni, per lo scarico in pubblica fognatura mista e nella condotta bianca. Lo scarico di AMDNC nella condotta nera delle fognature separate è vietato, come stabilito al comma 2 dello stesso articolo. Le acque meteoriche di prima pioggia sono assimilate alle AMDNC nei casi definiti dall Art. 8, comma 8 della legge regionale n. 20/2006. Le AM contaminate sono definite dalla legge n.20/2006 come acque di dilavamento, diverse da quelle non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano un oggettivo rischio di trascinamento, nelle AM, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. Tali attività sono quelle elencate nell Allegato 5, tabella 5, del Regolamento. All interno delle strutture per la nautica da diporto, e nell ambito del cantiere navale si possono svolgere: 56

70 Punto 2 - Attività stradali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti. Impianti di stoccaggio di idrocarburi. Punto 9 - Attività per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare. Entrambe le attività rientrano nell elenco della tab. 5. Lo scarico di acque meteoriche contaminate è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall ente, competente per tipologia di recettore, nel rispetto delle disposizioni a tutela della qualità delle acque e dell ambiente previste dalla normativa nazionale e regionale per lo scarico di acque reflue industriali. I titolari di tali attività presentano un Piano di gestione delle acque meteoriche alla Provincia, la quale valuta il Piano, prescrive le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore e definisce i termini di adeguamento alle dette prescrizioni in un termine massimo di quattro anni. Per le attività esistenti e non in possesso di altre autorizzazioni allo scarico per acque reflue, il Piano è presentato entro un anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento. L Art. 43 del Regolamento individua gli indirizzi per il trattamento delle AMD e delle AMPP derivanti da insediamenti e stabilimenti di cui all art. 39. Il comma 1 stabilisce che il titolare dell attività debba presentare all atto di richiesta dell autorizzazione allo scarico il Piano di gestione delle AMD, secondo le modalità di cui all Allegato 5. Il Piano viene valutato dalla Provincia di Livorno che, al rilascio dell autorizzazione, individua eventuali prescrizioni e adeguamenti impiantistici. L Art. 8, comma 3, stabilisce che lo scarico delle AMPP diverse da quelle derivanti dalle aree pubbliche, nella pubblica fognatura mista o nella condotta nera delle fognature separate, è sottoposta ad autorizzazione rilasciata dall AATO. L Art. 8, comma 4, disciplina lo scarico delle AMPP diverse da quelle derivanti dalle aree pubbliche, fuori dalla pubblica fognatura è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Livorno. Il comma 5 dell Art. 8 stabilisce, inoltre, che le acque di cui sopra siano sottoposte ad idoneo trattamento di depurazione prima dell immissione nel corpo recettore finale. Richiamiamo l Art. 40 ed i commi 5 e 6 dell Art. 39, in quanto inerente alla fase di costruzione delle strutture: nei sopracitati articoli si fa esplicito riferimento alle AMD derivanti dagli impianti di 57

71 lavorazione di inerti e dai cantieri. I titolari di tali attività devono presentare un piano di gestione delle acque meteoriche, che viene valutato dalla Provincia di Livorno la quale prescrive le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore. SINTESI RIPARTO COMPETENZE Alla Provincia di Livorno compete l autorizzazione e il rinnovo allo scarico delle acque reflue urbane e industriali non in pubblica fognatura, e lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento contaminate che devono essere autorizzate ai sensi dell Art. 39 del Regolamento. Ai Comuni della Provincia di Livorno compete l autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche o assimilabili a domestiche non recapitanti in pubblica fognatura. All Autorità d Ambito Territoriale Ottimale compete l autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque urbane e industriali. CONTROLLI La disciplina delle attività di controllo delle acque reflue si trova nell Art. 3 del Regolamento Regionale: le province, i comuni e le autorità d ambito territoriale ottimale definiscono, d intesa con l Arpat, il programma di monitoraggio degli scarichi di propria competenza che l Arpat è tenuta ad attuare. 58

72 RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 2003, n. 185 REGOLAMENTO RECANTE NORME TECNICHE PER IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 26, COMMA 2, DEL D. LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152 Il riutilizzo dell acqua è disciplinato dall art. 99 del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede che il Ministero dell Ambiente, con proprio decreto, detti le norme tecniche per il riutilizzo, e che le regioni, nel rispetto della legislazione statale, adottino norme volte a favorire il riciclo ed il riutilizzo delle acque reflue depurate. Il Decreto Ministeriale 2 Maggio 2006 Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue non è stato a suo tempo inviato per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo della Corte dei Conti e non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti. La conseguenza è che si continua ad applicare il Decreto Ministeriale n. 185 del 2003 Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell articolo 26, comma 2, del D. lgs. 11 maggio 1999, n L art. 2 del D.M. n. 185/2003 definisce il riutilizzo come l impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea. Le destinazioni d uso ammissibili sono indicate nell Art. 3, mentre i requisiti di qualità delle acque reflue ai fini del riutilizzo sono stabilite nell Art. 4. L Art. 6 riguarda l autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo: nell ambito dello scarico con finalità di riutilizzo e, nel caso di impianti di recupero delle acque reflue urbane, dell approvazione dei progetti ai sensi dell art. 47 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono dettate le prescrizioni atte a garantire che l impianto autorizzato osservi i valori limite e le norme del regolamento e della normativa regionale di attuazione. L impianto di recupero è soggetto al controllo da parte dell autorità competente per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell autorizzazione, come stabilito dall art

73 NORMATIVA REGIONALE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 SETTEMBRE 2008, N. 46/R - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2006 N. 20 NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO L Art. 9 del Regolamento regionale decreta che il rilascio dell autorizzazione per il riutilizzo delle acque reflue industriali e urbane sia di competenza della Provincia di Livorno, la quale, oltre a stabilire le modalità di adeguamento degli impianti esistenti, indica, visto il parere dell azienda sanitaria locale, le prescrizioni necessarie a garantire che l impianto autorizzato osservi le disposizioni del decreto ministeriale. Alla Provincia di Livorno competono l autorizzazione per il riutilizzo delle acque reflue industriali e urbane ed il controllo del rispetto delle prescrizioni in essa contenute. 60

74 SVERSAMENTI E IMMERSIONE DI MATERIALI IN MARE 1 - SVERSAMENTI DI IDROCARBURI NORMATIVA NAZIONALE DECRETO MINISTERIALE 29 NOVEMBRE 2002 REQUISITI TECNICI PER LA COSTRUZIONE, L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERBATOI INTERRATI DESTINATI ALLO STOCCAGGIO DI CARBURANTI LIQUIDI PER AUTOTRAZIONE, PRESSO GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE Le disposizioni del decreto stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi presso gli impianti di distribuzione. Per gli impianti posizionati sui porti, tali requisiti rappresentano anche garanzie per la tutela delle acque marine dallo sversamento di idrocarburi. DECRETO MINISTERIALE DEL 23 DICEMBRE 2002 DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA DEI PRODOTTI DISPERDENTI ED ASSORBENTI DA IMPIEGARE IN MARE PER LA BONIFICA DALLA CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI PETROLIFERI Il decreto definisce le procedure necessarie per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti ad esclusione degli affondanti, da impiegare per la bonifica dell'ambiente marino dalla contaminazione di idrocarburi petroliferi. DECRETO DIRETTIVO DEL 31 MARZO 2009 IMPIEGABILITA IN MARE DI PRODOTTI COMPOSTI DA MATERIALI INERTI DI ORIGINE NATURALE O SINTETICA, AD AZIONE ASSORBENTE, PER LA BONIFICA DALLA CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI PETROLIFERI Il decreto riconosce l'utilizzabilità in mare di prodotti per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi composti da materiali ad azione assorbente di origine vegetale o animale o minerale o sintetica e inerti dal punto di vista chimico e biologico. 61

75 LEGGE 31 DICEMBRE 1982, n. 979 (GU n. 016 Suppl. Ord. del 18/01/1983) DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE Art Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorità marittima più vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti. L'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute. Nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere. SORVEGLIANZA ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO Art. 135, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 Il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, provvede alla sorveglianza ed all accertamento delle violazioni di cui alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l ambiente marino e costiero. 62

76 2 - UTILIZZO DI VERNICI ANTIVEGETATIVE/DETERGENTI NORMATIVA COMUNITARIA REGOLAMENTO (CE) N. 782/2003 DEL 14 APRILE 2003 SUL DIVIETO DEI COMPOSTI ORGANOSTANNICI SULLE NAVI REGOLAMENTO (CE) N. 536/2008 DEL 13 GIUGNO 2008 RECANTE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, E DELL ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 782/2003 SUL DIVIETO DEI COMPOSTI ORGANOSTANNICI SULLE NAVI E RECANTE MODIFICA DI DETTO REGOLAMENTO I composti organostannici trisostituiti sono stati in passato ampiamente utilizzati nelle pitture antivegetative per le imbarcazioni. Tuttavia, è stato riscontrato che queste pitture presentano rischi per gli organismi acquatici a causa dei loro effetti di alterazione endocrina. L utilizzo dei composti organostannici (composti organici a base di stagno) nelle pitture antivegetative è stato perciò limitato dalla direttiva 76/769/CEE e dal regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi. Inoltre, i composti organostannici trisostituiti non possono più essere utilizzati come biocidi in base alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all immissione sul mercato dei biocidi. REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL 31 MARZO 2004 RELATIVO AI DETERGENTI REGOLAMENTO (CE) N. 551/2009 DELLA COMMISSIONE DEL 25 GIUGNO 2009 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AI DETERGENTI AI FINI DI UN ADEGUAMENTO DEGLI ALLEGATI V E VI (DEROGA PER I TENSIOATTIVI) (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (G.U.U.E. L164 DEL ) Il Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GUUE L 104/1 dell' ) introduce un'importante classificazione della biodegradabilità: o "biodegradabilità primaria" (trasformazione di un tensioattivo da parte di microrganismi che ne provoca la perdita delle proprietà tensioattive); o "biodegradabilità aerobica completa" (livello di biodegradazione ottenuto quando un tensioattivo viene eliminato completamente dai microrganismi in presenza di ossigeno). Vengono stabiliti i limiti in percentuale dei due tipi di biodegradabilità (80% per la "primaria" e 60% per la "completa"). 63

77 3 - IMMERSIONE DI MATERIALE DI SCAVO, INERTI E MANUFATTI NORMATIVA NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO L Art. 109, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, in conformità delle convenzioni internazionali vigenti consente l immersione deliberata in mare, solamente dei materiali seguenti: - materiali di scavo dei fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; - inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l innocuità ambientale; L immersione in mare dei predetti materiali è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia di Livorno. CONTROLLI Art. 135, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 Il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, provvede alla sorveglianza ed all accertamento delle violazioni di cui alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l ambiente marino e costiero. SANZIONI Art. 133, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro. 64

78 NORMATIVA REGIONALE LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2003, N. 19 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FASCIA COSTIERA E DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1998, N. 88 L Art. 1 della legge regionale n. 19/2003 attribuisce alle Provincie le autorizzazioni relative alle seguenti attività: a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, dei seguenti materiali: 1. materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi; 2. inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l'innocuità; b) immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a); c) interventi di ripascimento della fascia costiera; d) movimentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e condotte non avente carattere internazionale." NORMATIVA PROVINCIALE REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 4 APRILE 2003, N.19 MOVIMENTAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N.62/ Nel documento vengono definite le indicazioni tecniche riguardanti: le metodologie di campionamento del sedimento da dragare, i parametri e le metodiche di analisi dei campioni, i criteri di classificazione qualitativa dei materiali nonché le differenti opzioni di gestione del materiale dragato. 65

79 APPENDICE - Raccomandazioni tecniche PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE DELLA TOSCANA APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE IL 24 LUGLIO 2007 CON DELIBERA N. 72. Il Master Plan della Rete dei Porti Toscani è contenuto all interno del Piano di Indirizzo Regionale come Allegato A elaborato 5. Ai sensi dell art. 17, della legge regionale 1/2005, l'avviso relativo all'approvazione del PIT è stato pubblicato sul Burt n. 42 del 17 ottobre 2007 e quindi, da questa data, il piano ha acquistato efficacia. L Allegato II del Master Plan contiene direttive e standard che costituiscono riferimenti consigliati per la pianificazione e progettazione dei porti e approdi turistici. Al capo III sono presenti gli standard ambientali. Si segnalano i seguenti articoli inerenti alla tutela delle acque: Art Raccolta delle acque 1. E fatto divieto di scaricare rifiuti solidi e liquidi nello specchio acqueo del porto. 2. Per la raccolta delle acque piovane e nere a terra si prevede che queste siano convogliate per gravità o mediante stazioni di sollevamento - verso collettori generali o impianti di trattamento. Sono esclusi dalla rete i pontili e le opere di difesa se prive, lato bacino portuale, di banchine utilizzabili per ormeggi. Per la raccolta delle acque nere prodotte dalle imbarcazioni si prevede che: quelle prodotte da wc di tipo chimico con serbatoio asportabile, necessitano di un punto di svuotamento e pulitura a terra, da ubicare in corrispondenza dei servizi igienici; quelle raccolte in apposito serbatoio fisso, posizionato all'interno dell'imbarcazione e dotate di collettore unificato ISO 4567 necessitano per lo svuotamento di un sistema a depressione; in entrambi i casi i reflui devono essere successivamente convogliati alla rete fognaria; il numero di impianti a depressione dovrà essere indicativamente pari ad uno ogni quattrocento barche con un minimo di un impianto. 3. Per la raccolta delle acque oleose si deve prevedere l'installazione di almeno un impianto per in prossimità delle aree tecniche e cantieristiche del porto corredato di un sistema disoleatore per far rientrare la concentrazione di idrocarburi nei limiti tollerati dal consorzio o ente responsabile del depuratore fognario. 66

80 Art.14 - Ricambio ed ossigenazione delle acque marine 1. Un ridotto ricambio delle acque interne portuali può produrre concentrazione di sostanze inquinanti e riduzione del tasso di ossigeno disciolto pertanto nei mari a bassa escursione di marea è necessario favorire artificialmente la circolazione delle acque in ambito portuale, utilizzando una o più delle seguenti soluzioni: collegamento idraulico dello specchio acqueo interno con il mare a mezzo di tubazioni di diametro variabile, localizzate in corrispondenza dei punti più ridossati e lontani dall'imboccatura; installazione di diffusori a pale inseriti nelle predette tubazioni (o di altro dispositivo di pompaggio), al fine di aumentare artificialmente il flusso, contribuendo al completo ricambio delle acque in tempi ragionevolmente contenuti (12-48 ore); installazione di ossigenatori in zone particolarmente ridossate. Detti dispositivi pompano, dalla superficie libera sul fondale, aria in bolle di piccolo diametro, rimescolando con moti verticali ed orizzontali l'acqua circostante e producendo così un aumento della percentuale di ossigeno disciolto nell'acqua. Gli ossigenatori sono alimentati con motori elettrici subacquei, costruiti per resistere all'ambiente aggressivo marino; creazione di un ampio bacino lontano dall'imboccatura (piallazza) per aumentare lo scambio idrico prodotto dal gradiente di marea. 67

81 SCHEDA 2 TUT. ACQUA TUTELA DELL ACQUA AREA AMMINISTRATIVA: PROVINCIA DI PISA SOMMARIO - Disciplina degli scarichi - Riutilizzo delle acque reflue - Sversamenti e immersione di materiali in mare 1 - Di idrocarburi 2 - Da utilizzo di vernici antivegetative /detergenti 3 Immersione di materiale di scavo, inerti e manufatti APPENDICE: - Raccomandazioni tecniche 68

82 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NORMATIVA NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO I criteri generali della disciplina degli scarichi delle acque reflue ed i valori limite di emissione, sono riportati nell Art. 101 e nell Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006. Riportiamo la definizione di scarico così come indicata nell Art. 74 dello stesso decreto: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo, e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO Art. 124, comma 1 - Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Art. 124, comma 4 In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato. Art. 125, comma 1 la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall indicazione delle caratteristiche dello scarico, della tipologia del recettore, della individuazione del punto di prelievo, delle apparecchiature impiegate per la misurazione del flusso e degli impianti /sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione. Art. 124, comma 8 L autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. ACQUE DI SCARICO INDUSTRIALI Definizione di acque reflue industriali ex Art. 74 del D.Lgs 152/2006: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si volgono attività commerciali o di produzione di beni, 69

83 differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento. Art. 105, comma 1 - Lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali deve rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi dell Art. 101 commi 1 e 2. Art. 107, comma 1 Gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite dell autorità d ambito competente, in base alle caratteristiche dell impianto. ACQUE DI SCARICO DOMESTICHE E ASSIMILABILI Definizione di acque reflue domestiche ex Art. 74 del D.Lgs 152/2006: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Art. 107, comma 2 - Gli scarichi delle acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi (non necessitano di autorizzazione preventiva), purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato. ACQUE DI SCARICO METEORICHE DI DILAVAMENTO (AMD) E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA Art. 113, comma 1 Le Regioni disciplinano e attuano i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche effettuate tramite altre condotte separate siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi comprese l eventuale autorizzazione. Art. 113, comma 2 - Le acque meteoriche non disciplinate dalla Regioni non sono soggette ai vincoli ed alle prescrizioni derivanti dalla parte terza del D. Lgs. 152/2006. Art. 113, comma 3 - I casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di dilavamento siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione sono disciplinati dalle Regioni. AUTORITA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE L Art. 148 definisce l Autorità d ambito come una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. 70

84 SANZIONI Le inosservanze delle disposizioni contenute nelle norme sopra richiamate, e nelle norme relative al D. Lgs 152/2006 menzionate nel corso della trattazione, sono sanzionate dagli Artt. 133, 134, 135, 136, 137, Parte Terza del D.Lgs. 152/2006. NORMATIVA REGIONALE LEGGE REGIONE TOSCANA 31 MAGGIO 2006, N. 20 NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 SETTEMBRE 2008, N. 46/R - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2006 N. 20 NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO La disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue si trova nel TITOLO II del REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE REGIONALE, Artt Di seguito una schematizzazione dei recapiti e relative competenze: RECAPITO ACQUE COMPETENZE NOTE Reflue urbane e Provincia Art.8 Non industriali in pubblica fognatura Reflue domestiche Comune Art.10 In pubblica fognatura Reflue urbane e industriali AATO 2 Basso Valdarno e AATO 5 Toscana Costa - (Autorità d Ambito Territoriale Ottimale) Art. 11 La domanda di autorizzazione viene presentata, ove presente, allo sportello unico per le attività produttive che la fa pervenire entro sette giorni all autorità competente. L autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività ed è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. RINNOVO AUTORIZZAZIONE 71

85 Il rinnovo è disciplinato dal CAPO II del TITOLO II del REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE REGIONALE, Artt Gli scarichi di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura ( ) sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate. Il Comune provvede al periodico controllo a campione del permanere negli scarichi, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il comune ne dà notizia all Arpat che provvede per quanto di competenza. ACQUE DI SCARICO URBANE E INDUSTRIALI Ai sensi della legge regionale n. 20/2006, art. 4, comma 1, il rilascio dell autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane e industriali, non in pubblica fognatura, è di competenza della provincia. Art. 5, comma 2 - il rilascio dell autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane e industriali, in pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate, è di competenza dell AATO. ACQUE DI SCARICO DOMESTICHE E ASSIMILABILI Ai sensi della legge regionale n. 20/2006, Art. 4, comma 2, il rilascio dell autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, non in pubblica fognatura è di competenza del comune. Art. 4, comma 4 qualora da uno stesso stabilimento abbiano origine, separatamente, oltre a scarichi di acque reflue urbane, industriali e meteoriche di dilavamento, anche scarichi di acque reflue domestiche, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, è di competenza della provincia. Art. 5, comma 1 lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione. L assimilazione ad acque reflue domestiche e loro trattamenti sono disciplinati nel TITOLO III del Regolamento, Art La tabella 1 dell allegato 2 al regolamento individua gli stabilimenti/insediamenti le cui acque reflue hanno caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche. Tra questi: o o o Attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche; Alberghi, residenze turistico alberghiere, residence; Ristoranti, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina; 72

86 o Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento e spettacolo) enoteche bottiglierie con somministrazione; o Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari con capacità massima complessiva di 100kg; o Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza, servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico. ACQUE DI SCARICO METEORICHE DI DILAVAMENTO (AMD) & ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (AMPP) Nell Art. 2, lettera d) della legge regionale n. 20/2006, le acque meteoriche dilavanti sono definite come acque derivanti da precipitazioni atmosferiche, e sono poi suddivise in AMD non contaminate e AMD contaminate. Nello stesso articolo alla lettera g) le acque meteoriche di prima pioggia sono definite come acque, corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Le norme generali di gestione delle acque meteoriche dilavanti sono contenute nell Art. 38 del Regolamento, che ai commi 2 e 3, stabilisce in via prioritaria il loro riutilizzo all interno dello stabilimento/insediamento che le produce, e stabilisce che le AMD derivanti da tetti e altre coperture, non suscettibili di essere inquinate da sostanze pericolose, siano convogliate in reti esclusivamente pluviali. Lo scarico di acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) è disciplinato dall Art. 9 della legge regionale n. 20/2006: nel rispetto delle condizioni individuate dalla norma non sono necessarie autorizzazioni, per lo scarico in pubblica fognatura mista e nella condotta bianca. Lo scarico di AMDNC nella condotta nera delle fognature separate è vietato, come stabilito al comma 2 dello stesso articolo. Le acque meteoriche di prima pioggia sono assimilate alle AMDNC nei casi definiti dall Art. 8, comma 8 della legge regionale n. 20/2006. Le AM contaminate sono definite dalla legge n.20/2006 come acque di dilavamento, diverse da quelle non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano un oggettivo rischio di trascinamento, nelle AM, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. Tali attività sono quelle elencate nell Allegato 5, tabella 5, del Regolamento. All interno delle strutture per la nautica da diporto, e nell ambito del cantiere navale si possono svolgere: Punto 2 - Attività stradali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti. Impianti di stoccaggio di idrocarburi. 73

87 Punto 9 - Attività per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare. Entrambe le attività rientrano nell elenco della tab. 5. Lo scarico di acque meteoriche contaminate è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall ente, competente per tipologia di recettore, nel rispetto delle disposizioni a tutela della qualità delle acque e dell ambiente previste dalla normativa nazionale e regionale per lo scarico di acque reflue industriali. I titolari di tali attività presentano un Piano di gestione delle acque meteoriche alla Provincia, la quale valuta il Piano, prescrive le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore e definisce i termini di adeguamento alle dette prescrizioni in un termine massimo di quattro anni. Per le attività esistenti e non in possesso di altre autorizzazioni allo scarico per acque reflue, il Piano è presentato entro un anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento. L Art. 43 del Regolamento individua gli indirizzi per il trattamento delle AMD e delle AMPP derivanti da insediamenti e stabilimenti di cui all art. 39. Il comma 1 stabilisce che il titolare dell attività debba presentare all atto di richiesta dell autorizzazione allo scarico il Piano di gestione delle AMD, secondo le modalità di cui all Allegato 5. Il Piano viene valutato dalla Provincia di Pisa che, al rilascio dell autorizzazione, individua eventuali prescrizioni e adeguamenti impiantistici. L Art. 8, comma 3, stabilisce che lo scarico delle AMPP diverse da quelle derivanti dalle aree pubbliche, nella pubblica fognatura mista o nella condotta nera delle fognature separate, è sottoposta ad autorizzazione rilasciata dall AATO. L Art. 8, comma 4, disciplina lo scarico delle AMPP diverse da quelle derivanti dalle aree pubbliche, fuori dalla pubblica fognatura è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Pisa. Il comma 5 dell Art. 8 stabilisce, inoltre, che le acque di cui sopra siano sottoposte ad idoneo trattamento di depurazione prima dell immissione nel corpo recettore finale. Richiamiamo l Art. 40 ed i commi 5 e 6 dell Art. 39, in quanto inerente alla fase di costruzione delle strutture: nei sopracitati articoli si fa esplicito riferimento alle AMD derivanti dagli impianti di lavorazione di inerti e dai cantieri. I titolari di tali attività devono presentare un piano di gestione delle acque meteoriche, che viene valutato dalla Provincia di Pisa. La Provincia in seguito alla valutazione, prescrive le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore. 74

88 SINTESI RIPARTO COMPETENZE Alla Provincia di Pisa compete l autorizzazione e il rinnovo allo scarico delle acque reflue urbane e industriali non in pubblica fognatura, e lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento contaminate che devono essere autorizzate ai sensi dell Art. 39 del Regolamento. Ai Comuni della Provincia di Pisa compete l autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche o assimilabili a domestiche non recapitanti in pubblica fognatura. All Autorità d Ambito Territoriale Ottimale compete l autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque urbane e industriali. CONTROLLI La disciplina delle attività di controllo delle acque reflue si trova nell Art. 3 del Regolamento Regionale: le province, i comuni e le autorità d ambito territoriale ottimale definiscono, d intesa con l Arpat, il programma di monitoraggio degli scarichi di propria competenza che l Arpat è tenuta ad attuare. 75

89 RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 2003, N. 185 REGOLAMENTO RECANTE NORME TECNICHE PER IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 26, COMMA 2, DEL D. LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152 Il riutilizzo dell acqua è disciplinato dall art. 99 del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede che il Ministero dell Ambiente, con proprio decreto, detti le norme tecniche per il riutilizzo, e che le regioni, nel rispetto della legislazione statale, adottino norme volte a favorire il riciclo ed il riutilizzo delle acque reflue depurate. Il Decreto Ministeriale 2 Maggio 2006 Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue non è stato a suo tempo inviato per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo della Corte dei Conti e non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti. La conseguenza è che si continua ad applicare il Decreto Ministeriale n. 185 del 2003 Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell articolo 26, comma 2, del D. lgs. 11 maggio 1999, n L art. 2 del D.M. n. 185/2003 definisce il riutilizzo come l impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea. Le destinazioni d uso ammissibili sono indicate nell Art. 3, mentre i requisiti di qualità delle acque reflue ai fini del riutilizzo sono stabilite nell Art. 4. L Art. 6 riguarda l autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo: nell ambito dello scarico con finalità di riutilizzo e, nel caso di impianti di recupero delle acque reflue urbane, dell approvazione dei progetti ai sensi dell art. 47 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono dettate le prescrizioni atte a garantire che l impianto autorizzato osservi i valori limite e le norme del regolamento e della normativa regionale di attuazione. L impianto di recupero è soggetto al controllo da parte dell autorità competente per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell autorizzazione, come stabilito dall art

90 NORMATIVA REGIONALE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 SETTEMBRE 2008, N. 46/R - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2006 N. 20 NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO L Art. 9 del Regolamento regionale decreta che il rilascio dell autorizzazione per il riutilizzo delle acque reflue industriali e urbane sia di competenza della Provincia di Pisa, la quale, oltre a stabilire le modalità di adeguamento degli impianti esistenti, indica, visto il parere dell azienda sanitaria locale, le prescrizioni necessarie a garantire che l impianto autorizzato osservi le disposizioni del decreto ministeriale. Alla Provincia di Pisa competono l autorizzazione per il riutilizzo delle acque reflue industriali e urbane ed il controllo del rispetto delle prescrizioni in essa contenute. 77

91 SVERSAMENTI E IMMERSIONE DI MATERIALI IN MARE 1 - SVERSAMENTI DI IDROCARBURI NORMATIVA NAZIONALE DECRETO MINISTERIALE 29 NOVEMBRE 2002 REQUISITI TECNICI PER LA COSTRUZIONE, L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERBATOI INTERRATI DESTINATI ALLO STOCCAGGIO DI CARBURANTI LIQUIDI PER AUTOTRAZIONE, PRESSO GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE Le disposizioni del decreto stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi presso gli impianti di distribuzione. Per gli impianti posizionati sui porti, tali requisiti rappresentano anche garanzie per la tutela delle acque marine dallo sversamento di idrocarburi. DECRETO MINISTERIALE DEL 23 DICEMBRE 2002 DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA DEI PRODOTTI DISPERDENTI ED ASSORBENTI DA IMPIEGARE IN MARE PER LA BONIFICA DALLA CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI PETROLIFERI Il decreto definisce le procedure necessarie per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti ad esclusione degli affondanti, da impiegare per la bonifica dell'ambiente marino dalla contaminazione di idrocarburi petroliferi. DECRETO DIRETTIVO DEL 31 MARZO 2009 IMPIEGABILITA IN MARE DI PRODOTTI COMPOSTI DA MATERIALI INERTI DI ORIGINE NATURALE O SINTETICA, AD AZIONE ASSORBENTE, PER LA BONIFICA DALLA CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI PETROLIFERI Il decreto riconosce l'utilizzabilità in mare di prodotti per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi composti da materiali ad azione assorbente di origine vegetale o animale o minerale o sintetica e inerti dal punto di vista chimico e biologico. 78

92 LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979 (GU n. 016 Suppl. Ord. del 18/01/1983) DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE Art Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorità marittima più vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti. L'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute. Nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere. SORVEGLIANZA ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO Art. 135, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 Il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, provvede alla sorveglianza ed all accertamento delle violazioni di cui alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l ambiente marino e costiero. 79

93 2 - UTILIZZO DI VERNICI ANTIVEGETATIVE /DETERGENTI NORMATIVA COMUNITARIA REGOLAMENTO (CE) N. 782/2003 DEL 14 APRILE 2003 SUL DIVIETO DEI COMPOSTI ORGANOSTANNICI SULLE NAVI REGOLAMENTO (CE) N. 536/2008 DEL 13 GIUGNO 2008 RECANTE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, E DELL ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 782/2003 SUL DIVIETO DEI COMPOSTI ORGANOSTANNICI SULLE NAVI E RECANTE MODIFICA DI DETTO REGOLAMENTO I composti organostannici trisostituiti sono stati in passato ampiamente utilizzati nelle pitture antivegetative per le imbarcazioni. Tuttavia, è stato riscontrato che queste pitture presentano rischi per gli organismi acquatici a causa dei loro effetti di alterazione endocrina. L utilizzo dei composti organostannici (composti organici a base di stagno) nelle pitture antivegetative è stato perciò limitato dalla direttiva 76/769/CEE e dal regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi. Inoltre, i composti organostannici trisostituiti non possono più essere utilizzati come biocidi in base alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all immissione sul mercato dei biocidi. REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL 31 MARZO 2004 RELATIVO AI DETERGENTI REGOLAMENTO (CE) N. 551/2009 DELLA COMMISSIONE DEL 25 GIUGNO 2009 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AI DETERGENTI AI FINI DI UN ADEGUAMENTO DEGLI ALLEGATI V E VI (DEROGA PER I TENSIOATTIVI) (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (G.U.U.E. L164 DEL ) Il Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GUUE L 104/1 dell' ) introduce un'importante classificazione della biodegradabilità: o "biodegradabilità primaria" (trasformazione di un tensioattivo da parte di microrganismi che ne provoca la perdita delle proprietà tensioattive); o "biodegradabilità aerobica completa" (livello di biodegradazione ottenuto quando un tensioattivo viene eliminato completamente dai microrganismi in presenza di ossigeno). Vengono stabiliti i limiti in percentuale dei due tipi di biodegradabilità (80% per la "primaria" e 60% per la "completa"). 80

94 3 - IMMERSIONE DI MATERIALE DI SCAVO, INERTI E MANUFATTI NORMATIVA NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO L Art. 109, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, in conformità delle convenzioni internazionali vigenti consente l immersione deliberata in mare, solamente dei materiali seguenti: - materiali di scavo dei fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; - inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l innocuità ambientale; L immersione in mare dei predetti materiali è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia di Pisa. CONTROLLI Art. 135, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 Il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, provvede alla sorveglianza ed all accertamento delle violazioni di cui alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l ambiente marino e costiero. SANZIONI Art. 133, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro. 81

95 NORMATIVA REGIONALE LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2003, N. 19 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FASCIA COSTIERA E DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1998, N. 88 L Art. 1 della legge regionale n. 19/2003 attribuisce alle Provincie le autorizzazioni relative alle seguenti attività: a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, dei seguenti materiali: 1. materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi; 2. inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l'innocuità; b) immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a); c) interventi di ripascimento della fascia costiera; d) movimentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e condotte non avente carattere internazionale." 82

96 APPENDICE - Raccomandazioni tecniche PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE DELLA TOSCANA APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE IL 24 LUGLIO 2007 CON DELIBERA N. 72. Il Master Plan della Rete dei Porti Toscani è contenuto all interno del Piano di Indirizzo Regionale come Allegato A elaborato 5. Ai sensi dell art. 17, della legge regionale 1/2005, l'avviso relativo all'approvazione del PIT è stato pubblicato sul Burt n. 42 del 17 ottobre 2007 e quindi, da questa data, il piano ha acquistato efficacia. L Allegato II del Master Plan contiene direttive e standard che costituiscono riferimenti consigliati per la pianificazione e progettazione dei porti e approdi turistici. Al capo III sono presenti gli standard ambientali. Si segnalano i seguenti articoli inerenti alla tutela delle acque: Art Raccolta delle acque 1. E fatto divieto di scaricare rifiuti solidi e liquidi nello specchio acqueo del porto. 2. Per la raccolta delle acque piovane e nere a terra si prevede che queste siano convogliate per gravità o mediante stazioni di sollevamento - verso collettori generali o impianti di trattamento. Sono esclusi dalla rete i pontili e le opere di difesa se prive, lato bacino portuale, di banchine utilizzabili per ormeggi. Per la raccolta delle acque nere prodotte dalle imbarcazioni si prevede che: quelle prodotte da wc di tipo chimico con serbatoio asportabile, necessitano di un punto di svuotamento e pulitura a terra, da ubicare in corrispondenza dei servizi igienici; quelle raccolte in apposito serbatoio fisso, posizionato all'interno dell'imbarcazione e dotate di collettore unificato ISO 4567 necessitano per lo svuotamento di un sistema a depressione; in entrambi i casi i reflui devono essere successivamente convogliati alla rete fognaria; il numero di impianti a depressione dovrà essere indicativamente pari ad uno ogni quattrocento barche con un minimo di un impianto. 3. Per la raccolta delle acque oleose si deve prevedere l'installazione di almeno un impianto per in prossimità delle aree tecniche e cantieristiche del porto corredato di un sistema disoleatore per far rientrare la concentrazione di idrocarburi nei limiti tollerati dal consorzio o ente responsabile del depuratore fognario. 83

97 Art.14 - Ricambio ed ossigenazione delle acque marine 1. Un ridotto ricambio delle acque interne portuali può produrre concentrazione di sostanze inquinanti e riduzione del tasso di ossigeno disciolto pertanto nei mari a bassa escursione di marea è necessario favorire artificialmente la circolazione delle acque in ambito portuale, utilizzando una o più delle seguenti soluzioni: collegamento idraulico dello specchio acqueo interno con il mare a mezzo di tubazioni di diametro variabile, localizzate in corrispondenza dei punti più ridossati e lontani dall'imboccatura; installazione di diffusori a pale inseriti nelle predette tubazioni (o di altro dispositivo di pompaggio), al fine di aumentare artificialmente il flusso, contribuendo al completo ricambio delle acque in tempi ragionevolmente contenuti (12-48 ore); installazione di ossigenatori in zone particolarmente ridossate. Detti dispositivi pompano, dalla superficie libera sul fondale, aria in bolle di piccolo diametro, rimescolando con moti verticali ed orizzontali l'acqua circostante e producendo così un aumento della percentuale di ossigeno disciolto nell'acqua. Gli ossigenatori sono alimentati con motori elettrici subacquei, costruiti per resistere all'ambiente aggressivo marino; creazione di un ampio bacino lontano dall'imboccatura (piallazza) per aumentare lo scambio idrico prodotto dal gradiente di marea. 84

98 SCHEDA 3 TUT. ACQUA TUTELA DELL ACQUA AREA AMMINISTRATIVA: PROVINCIA DI LUCCA SOMMARIO - Disciplina degli scarichi - Riutilizzo delle acque reflue - Sversamenti e immersione di materiali in mare 1 - Di idrocarburi 2 - Da utilizzo di vernici antivegetative /detergenti 3 Immersione di materiale di scavo, inerti e manufatti APPENDICE: - Raccomandazioni tecniche 85

99 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NORMATIVA NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO I criteri generali della disciplina degli scarichi delle acque reflue ed i valori limite di emissione, sono riportati nell Art. 101 e nell Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006. Riportiamo la definizione di scarico così come indicata nell Art. 74 dello stesso decreto: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo, e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO Art. 124, comma 1 - Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Art. 124, comma 4 In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato. Art. 125, comma 1 la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall indicazione delle caratteristiche dello scarico, della tipologia del recettore, della individuazione del punto di prelievo, delle apparecchiature impiegate per la misurazione del flusso e degli impianti /sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione. Art. 124, comma 8 L autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. ACQUE DI SCARICO INDUSTRIALI 86

100 Definizione di acque reflue industriali ex Art. 74 del D.Lgs 152/2006: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si volgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento. Art. 105, comma 1 - Lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali deve rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi dell Art. 101 commi 1 e 2. Art. 107, comma 1 Gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite dell autorità d ambito competente, in base alle caratteristiche dell impianto. ACQUE DI SCARICO DOMESTICHE E ASSIMILABILI Definizione di acque reflue domestiche ex Art. 74 del D.Lgs 152/2006: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Art. 107, comma 2 - Gli scarichi delle acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi (non necessitano di autorizzazione preventiva), purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato. ACQUE DI SCARICO METEORICHE DI DILAVAMENTO (AMD) E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA Art. 113, comma 1 Le Regioni disciplinano e attuano i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche effettuate tramite altre condotte separate siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi comprese l eventuale autorizzazione. Art. 113, comma 2 - Le acque meteoriche non disciplinate dalla Regioni non sono soggette ai vincoli ed alle prescrizioni derivanti dalla parte terza del D. Lgs. 152/2006. Art. 113, comma 3 - I casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di dilavamento siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione sono disciplinati dalle Regioni. AUTORITA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE L Art. 148 definisce l Autorità d ambito come una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad 87

101 essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. SANZIONI Le inosservanze delle disposizioni contenute nelle norme sopra richiamate, e nelle norme relative al D. Lgs 152/2006 menzionate nel corso della trattazione, sono sanzionate dagli Artt. 133, 134, 135, 136, 137, Parte Terza del D.Lgs. 152/2006. NORMATIVA REGIONALE LEGGE REGIONE TOSCANA 31 MAGGIO 2006, N. 20 NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 SETTEMBRE 2008, N. 46/R REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2006 N. 20 NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO La disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue si trova nel TITOLO II del REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE REGIONALE, Artt Di seguito una schematizzazione dei recapiti e relative competenze: RECAPITO ACQUE COMPETENZE NOTE Reflue urbane e Provincia Art.8 industriali Non in pubblica fognatura Reflue domestiche Comune Art.10 In pubblica fognatura Reflue urbane e industriali AATO 1 Toscana Nord e AATO 2 Basso Valdarno (Autorità d Ambito Territoriale Ottimale) Art. 11 La domanda di autorizzazione viene presentata, ove presente, allo sportello unico per le attività produttive che la fa pervenire entro sette giorni all autorità competente. L autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività ed è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. 88

102 RINNOVO AUTORIZZAZIONE Il rinnovo è disciplinato dal CAPO II del TITOLO II del REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE REGIONALE, Artt Gli scarichi di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura ( ) sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate. Il Comune provvede al periodico controllo a campione del permanere negli scarichi, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il comune ne dà notizia all Arpat che provvede per quanto di competenza. ACQUE DI SCARICO URBANE E INDUSTRIALI Ai sensi della legge regionale n. 20/2006, art. 4, comma 1, il rilascio dell autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane e industriali, non in pubblica fognatura, è di competenza della provincia. Art. 5, comma 2 - il rilascio dell autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane e industriali, in pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate, è di competenza dell AATO. ACQUE DI SCARICO DOMESTICHE E ASSIMILABILI Ai sensi della legge regionale n. 20/2006, Art. 4, comma 2, il rilascio dell autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, non in pubblica fognatura è di competenza del comune. Art. 4, comma 4 qualora da uno stesso stabilimento abbiano origine, separatamente, oltre a scarichi di acque reflue urbane, industriali e meteoriche di dilavamento, anche scarichi di acque reflue domestiche, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, è di competenza della provincia. Art. 5, comma 1 lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione. L assimilazione ad acque reflue domestiche e loro trattamenti sono disciplinati nel TITOLO III del Regolamento, Art La tabella 1 dell allegato 2 al regolamento individua gli stabilimenti/insediamenti le cui acque reflue hanno caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche. Tra questi: o o Attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche; Alberghi, residenze turistico alberghiere, residence; 89

103 o Ristoranti, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina; o Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento e spettacolo) enoteche bottiglierie con somministrazione; o Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari con capacità massima complessiva di 100kg; o Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza, servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico. ACQUE DI SCARICO METEORICHE DI DILAVAMENTO (AMD) & ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (AMPP) Nell Art. 2, lettera d) della legge regionale n. 20/2006, le acque meteoriche dilavanti sono definite come acque derivanti da precipitazioni atmosferiche, e sono poi suddivise in AMD non contaminate e AMD contaminate. Nello stesso articolo alla lettera g) le acque meteoriche di prima pioggia sono definite come acque, corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Le norme generali di gestione delle acque meteoriche dilavanti sono contenute nell Art. 38 del Regolamento, che ai commi 2 e 3, stabilisce in via prioritaria il loro riutilizzo all interno dello stabilimento/insediamento che le produce, e stabilisce che le AMD derivanti da tetti e altre coperture, non suscettibili di essere inquinate da sostanze pericolose, siano convogliate in reti esclusivamente pluviali. Lo scarico di acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) è disciplinato dall Art. 9 della legge regionale n. 20/2006: nel rispetto delle condizioni individuate dalla norma non sono necessarie autorizzazioni, per lo scarico in pubblica fognatura mista e nella condotta bianca. Lo scarico di AMDNC nella condotta nera delle fognature separate è vietato, come stabilito al comma 2 dello stesso articolo. Le acque meteoriche di prima pioggia sono assimilate alle AMDNC nei casi definiti dall Art. 8, comma 8 della legge regionale n. 20/2006. Le AM contaminate sono definite dalla legge n.20/2006 come acque di dilavamento, diverse da quelle non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano un oggettivo rischio di trascinamento, nelle AM, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. Tali attività sono quelle elencate nell Allegato 5, tabella 5, del Regolamento. All interno delle strutture per la nautica da diporto, e nell ambito del cantiere navale si possono svolgere: Punto 2 - Attività stradali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti. Impianti di stoccaggio di idrocarburi. 90

104 Punto 9 - Attività per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare. Entrambe le attività rientrano nell elenco della tab. 5. Lo scarico di acque meteoriche contaminate è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall ente, competente per tipologia di recettore, nel rispetto delle disposizioni a tutela della qualità delle acque e dell ambiente previste dalla normativa nazionale e regionale per lo scarico di acque reflue industriali. I titolari di tali attività presentano un Piano di gestione delle acque meteoriche alla Provincia, la quale valuta il Piano, prescrive le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore e definisce i termini di adeguamento alle dette prescrizioni in un termine massimo di quattro anni. Per le attività esistenti e non in possesso di altre autorizzazioni allo scarico per acque reflue, il Piano è presentato entro un anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento. L Art. 43 del Regolamento individua gli indirizzi per il trattamento delle AMD e delle AMPP derivanti da insediamenti e stabilimenti di cui all art. 39. Il comma 1 stabilisce che il titolare dell attività debba presentare all atto di richiesta dell autorizzazione allo scarico il Piano di gestione delle AMD, secondo le modalità di cui all Allegato 5. Il Piano viene valutato dalla Provincia di Lucca che, al rilascio dell autorizzazione, individua eventuali prescrizioni e adeguamenti impiantistici. L Art. 8, comma 3, stabilisce che lo scarico delle AMPP diverse da quelle derivanti dalle aree pubbliche, nella pubblica fognatura mista o nella condotta nera delle fognature separate, è sottoposta ad autorizzazione rilasciata dall AATO. L Art. 8, comma 4, disciplina lo scarico delle AMPP diverse da quelle derivanti dalle aree pubbliche, fuori dalla pubblica fognatura è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Lucca. Il comma 5 dell Art. 8 stabilisce, inoltre, che le acque di cui sopra siano sottoposte ad idoneo trattamento di depurazione prima dell immissione nel corpo recettore finale. Richiamiamo l Art. 40 ed i commi 5 e 6 dell Art. 39, in quanto inerente alla fase di costruzione delle strutture: nei sopracitati articoli si fa esplicito riferimento alle AMD derivanti dagli impianti di lavorazione di inerti e dai cantieri. I titolari di tali attività devono presentare un piano di gestione delle acque meteoriche, che viene valutato dalla Provincia di Lucca. La Provincia in seguito alla valutazione, prescrive le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore. 91

105 SINTESI RIPARTO COMPETENZE Alla Provincia di Lucca compete l autorizzazione e il rinnovo allo scarico delle acque reflue urbane e industriali non in pubblica fognatura, e lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento contaminate che devono essere autorizzate ai sensi dell Art. 39 del Regolamento. Ai Comuni della Provincia di Lucca compete l autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche o assimilabili a domestiche non recapitanti in pubblica fognatura. All Autorità d Ambito Territoriale Ottimale compete l autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque urbane e industriali. CONTROLLI La disciplina delle attività di controllo delle acque reflue si trova nell Art. 3 del Regolamento Regionale: le province, i comuni e le autorità d ambito territoriale ottimale definiscono, d intesa con l Arpat, il programma di monitoraggio degli scarichi di propria competenza che l Arpat è tenuta ad attuare. 92

106 RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 2003, n. 185 REGOLAMENTO RECANTE NORME TECNICHE PER IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 26, COMMA 2, DEL D. LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152 Il riutilizzo dell acqua è disciplinato dall art. 99 del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede che il Ministero dell Ambiente, con proprio decreto, detti le norme tecniche per il riutilizzo, e che le regioni, nel rispetto della legislazione statale, adottino norme volte a favorire il riciclo ed il riutilizzo delle acque reflue depurate. Il Decreto Ministeriale 2 Maggio 2006 Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue non è stato a suo tempo inviato per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo della Corte dei Conti e non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti. La conseguenza è che si continua ad applicare il Decreto Ministeriale n. 185 del 2003 Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell articolo 26, comma 2, del D. lgs. 11 maggio 1999, n L art. 2 del D.M. n. 185/2003 definisce il riutilizzo come l impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea. Le destinazioni d uso ammissibili sono indicate nell Art. 3, mentre i requisiti di qualità delle acque reflue ai fini del riutilizzo sono stabilite nell Art. 4. L Art. 6 riguarda l autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo: nell ambito dello scarico con finalità di riutilizzo e, nel caso di impianti di recupero delle acque reflue urbane, dell approvazione dei progetti ai sensi dell art. 47 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono dettate le prescrizioni atte a garantire che l impianto autorizzato osservi i valori limite e le norme del regolamento e della normativa regionale di attuazione. L impianto di recupero è soggetto al controllo da parte dell autorità competente per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell autorizzazione, come stabilito dall art

107 NORMATIVA REGIONALE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 SETTEMBRE 2008, N. 46/R - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2006 N. 20 NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO L Art. 9 del Regolamento regionale decreta che il rilascio dell autorizzazione per il riutilizzo delle acque reflue industriali e urbane sia di competenza della Provincia di Lucca, la quale, oltre a stabilire le modalità di adeguamento degli impianti esistenti, indica, visto il parere dell azienda sanitaria locale, le prescrizioni necessarie a garantire che l impianto autorizzato osservi le disposizioni del decreto ministeriale. Alla Provincia di Lucca competono l autorizzazione per il riutilizzo delle acque reflue industriali e urbane ed il controllo del rispetto delle prescrizioni in essa contenute. 94

108 SVERSAMENTI E IMMERSIONE DI MATERIALI IN MARE 1 - SVERSAMENTI DI IDROCARBURI NORMATIVA NAZIONALE DM INTERNO 29 NOVEMBRE 2002 REQUISITI TECNICI PER LA COSTRUZIONE, L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERBATOI INTERRATI DESTINATI ALLO STOCCAGGIO DI CARBURANTI LIQUIDI PER AUTOTRAZIONE, PRESSO GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE Le disposizioni del decreto stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi presso gli impianti di distribuzione. Per gli impianti posizionati sui porti, tali requisiti rappresentano anche garanzie per la tutela delle acque marine dallo sversamento di idrocarburi. DECRETO MINISTERIALE DEL 23 DICEMBRE 2002 DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA DEI PRODOTTI DISPERDENTI ED ASSORBENTI DA IMPIEGARE IN MARE PER LA BONIFICA DALLA CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI PETROLIFERI Il decreto definisce le procedure necessarie per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti ad esclusione degli affondanti, da impiegare per la bonifica dell'ambiente marino dalla contaminazione di idrocarburi petroliferi. DECRETO DIRETTIVO DEL 31 MARZO 2009 IMPIEGABILITA IN MARE DI PRODOTTI COMPOSTI DA MATERIALI INERTI DI ORIGINE NATURALE O SINTETICA, AD AZIONE ASSORBENTE, PER LA BONIFICA DALLA CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI PETROLIFERI Il decreto riconosce l'utilizzabilità in mare di prodotti per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi composti da materiali ad azione assorbente di origine vegetale o animale o minerale o sintetica e inerti dal punto di vista chimico e biologico. 95

109 LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979 (GU n. 016 Suppl. Ord. del 18/01/1983) DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE Art Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorità marittima più vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti. L'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute. Nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere. SORVEGLIANZA ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO Art. 135, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 Il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, provvede alla sorveglianza ed all accertamento delle violazioni di cui alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l ambiente marino e costiero. 96

110 2 - UTILIZZO DI VERNICI ANTIVEGETATIVE /DETERGENTI NORMATIVA COMUNITARIA REGOLAMENTO (CE) N. 782/2003 DEL 14 APRILE 2003 SUL DIVIETO DEI COMPOSTI ORGANOSTANNICI SULLE NAVI REGOLAMENTO (CE) N. 536/2008 DEL 13 GIUGNO 2008 RECANTE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, E DELL ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 782/2003 SUL DIVIETO DEI COMPOSTI ORGANOSTANNICI SULLE NAVI E RECANTE MODIFICA DI DETTO REGOLAMENTO I composti organostannici trisostituiti sono stati in passato ampiamente utilizzati nelle pitture antivegetative per le imbarcazioni. Tuttavia, è stato riscontrato che queste pitture presentano rischi per gli organismi acquatici a causa dei loro effetti di alterazione endocrina. L utilizzo dei composti organostannici (composti organici a base di stagno) nelle pitture antivegetative è stato perciò limitato dalla direttiva 76/769/CEE e dal regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi. Inoltre, i composti organostannici trisostituiti non possono più essere utilizzati come biocidi in base alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all immissione sul mercato dei biocidi. REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL 31 MARZO 2004 RELATIVO AI DETERGENTI REGOLAMENTO (CE) N. 551/2009 DELLA COMMISSIONE DEL 25 GIUGNO 2009 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AI DETERGENTI AI FINI DI UN ADEGUAMENTO DEGLI ALLEGATI V E VI (DEROGA PER I TENSIOATTIVI) (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (G.U.U.E. L164 DEL ) Il Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GUUE L 104/1 dell' ) introduce un'importante classificazione della biodegradabilità: o "biodegradabilità primaria" (trasformazione di un tensioattivo da parte di microrganismi che ne provoca la perdita delle proprietà tensioattive); o "biodegradabilità aerobica completa" (livello di biodegradazione ottenuto quando un tensioattivo viene eliminato completamente dai microrganismi in presenza di ossigeno). Vengono stabiliti i limiti in percentuale dei due tipi di biodegradabilità (80% per la "primaria" e 60% per la "completa"). 97

111 3 - IMMERSIONE DI MATERIALE DI SCAVO, INERTI E MANUFATTI NORMATIVA NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO L Art. 109, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, in conformità delle convenzioni internazionali vigenti consente l immersione deliberata in mare, solamente dei materiali seguenti: - materiali di scavo dei fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; - inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l innocuità ambientale; L immersione in mare dei predetti materiali è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia di Lucca. CONTROLLI Art. 135, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 Il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, provvede alla sorveglianza ed all accertamento delle violazioni di cui alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l ambiente marino e costiero. SANZIONI Art. 133, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro. 98

112 NORMATIVA REGIONALE LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2003, N. 19 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FASCIA COSTIERA E DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1998, N. 88 L Art. 1 della legge regionale n. 19/2003 attribuisce alle Provincie le autorizzazioni relative alle seguenti attività: a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, dei seguenti materiali: 1. materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi; 2. inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l'innocuità; b) immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a); c) interventi di ripascimento della fascia costiera; d) movimentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e condotte non avente carattere internazionale." NORMATIVA PROVINCIALE DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 4 APRILE 2003, N APPROVATE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 544 DEL Il documento disciplina il procedimento per il rilascio dei titoli autorizzativi e sviluppa gli aspetti tecnici e le azioni da intraprendere per gestire in modo ecosostenibile la movimentazione dei sedimenti in ambito marino costiero, non solo riguardo ai dragaggi portuali, ma anche relativamente al prelievo di materiale dai fondali o dai terreni litoranei emersi e alle attività di ripascimento di aree costiere soggette ad erosione, nonché la posa in opera di cavi e condotte. 99

113 APPENDICE - Raccomandazioni tecniche PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE DELLA TOSCANA APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE IL 24 LUGLIO 2007 CON DELIBERA N. 72. Il Master Plan della Rete dei Porti Toscani è contenuto all interno del Piano di Indirizzo Regionale come Allegato A elaborato 5. Ai sensi dell art. 17, della legge regionale 1/2005, l'avviso relativo all'approvazione del PIT è stato pubblicato sul Burt n. 42 del 17 ottobre 2007 e quindi, da questa data, il piano ha acquistato efficacia. L Allegato II del Master Plan contiene direttive e standard che costituiscono riferimenti consigliati per la pianificazione e progettazione dei porti e approdi turistici. Al capo III sono presenti gli standard ambientali. Si segnalano i seguenti articoli inerenti alla tutela delle acque: Art Raccolta delle acque 1. E fatto divieto di scaricare rifiuti solidi e liquidi nello specchio acqueo del porto. 2. Per la raccolta delle acque piovane e nere a terra si prevede che queste siano convogliate per gravità o mediante stazioni di sollevamento - verso collettori generali o impianti di trattamento. Sono esclusi dalla rete i pontili e le opere di difesa se prive, lato bacino portuale, di banchine utilizzabili per ormeggi. Per la raccolta delle acque nere prodotte dalle imbarcazioni si prevede che: quelle prodotte da wc di tipo chimico con serbatoio asportabile, necessitano di un punto di svuotamento e pulitura a terra, da ubicare in corrispondenza dei servizi igienici; quelle raccolte in apposito serbatoio fisso, posizionato all'interno dell'imbarcazione e dotate di collettore unificato ISO 4567 necessitano per lo svuotamento di un sistema a depressione; in entrambi i casi i reflui devono essere successivamente convogliati alla rete fognaria; il numero di impianti a depressione dovrà essere indicativamente pari ad uno ogni quattrocento barche con un minimo di un impianto. 3. Per la raccolta delle acque oleose si deve prevedere l'installazione di almeno un impianto per in prossimità delle aree tecniche e cantieristiche del porto corredato di un sistema disoleatore per far rientrare la concentrazione di idrocarburi nei limiti tollerati dal consorzio o ente responsabile del depuratore fognario. 100

114 Art.14 - Ricambio ed ossigenazione delle acque marine 1. Un ridotto ricambio delle acque interne portuali può produrre concentrazione di sostanze inquinanti e riduzione del tasso di ossigeno disciolto pertanto nei mari a bassa escursione di marea è necessario favorire artificialmente la circolazione delle acque in ambito portuale, utilizzando una o più delle seguenti soluzioni: collegamento idraulico dello specchio acqueo interno con il mare a mezzo di tubazioni di diametro variabile, localizzate in corrispondenza dei punti più ridossati e lontani dall'imboccatura; installazione di diffusori a pale inseriti nelle predette tubazioni (o di altro dispositivo di pompaggio), al fine di aumentare artificialmente il flusso, contribuendo al completo ricambio delle acque in tempi ragionevolmente contenuti (12-48 ore); installazione di ossigenatori in zone particolarmente ridossate. Detti dispositivi pompano, dalla superficie libera sul fondale, aria in bolle di piccolo diametro, rimescolando con moti verticali ed orizzontali l'acqua circostante e producendo così un aumento della percentuale di ossigeno disciolto nell'acqua. Gli ossigenatori sono alimentati con motori elettrici subacquei, costruiti per resistere all'ambiente aggressivo marino; creazione di un ampio bacino lontano dall'imboccatura (piallazza) per aumentare lo scambio idrico prodotto dal gradiente di marea. 101

115 SCHEDA 4 TUT. ACQUA TUTELA DELL ACQUA AREA AMMINISTRATIVA: PROVINCIA DI LA SPEZIA SOMMARIO - Disciplina degli scarichi - Riutilizzo delle acque reflue - Sversamenti e immersione di materiali in mare: 1 - Di idrocarburi 2 - Da utilizzo di vernici antivegetative /detergenti 3 Immersione di materiale di scavo, inerti e manufatti 102

116 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NORMATIVA NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO I criteri generali della disciplina degli scarichi delle acque reflue ed i valori limite di emissione, sono riportati nell Art. 101 e nell Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006. Riportiamo la definizione di scarico così come indicata nell Art. 74 dello stesso decreto: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo, e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO Art. 124, comma 1 - Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Art. 124, comma 4 In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato. Art. 125, comma 1 la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall indicazione delle caratteristiche dello scarico, della tipologia del recettore, della individuazione del punto di prelievo, delle apparecchiature impiegate per la misurazione del flusso e degli impianti /sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione. Art. 124, comma 8 L autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. ACQUE DI SCARICO INDUSTRIALI Definizione di acque reflue industriali ex Art. 74 del D.Lgs 152/2006: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si volgono attività commerciali o di produzione di beni, 103

117 differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento. Art. 105, comma 1 - Lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali deve rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi dell Art. 101 commi 1 e 2. Art. 107, comma 1 Gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite dell autorità d ambito competente, in base alle caratteristiche dell impianto. ACQUE DI SCARICO DOMESTICHE E ASSIMILABILI Definizione di acque reflue domestiche ex Art. 74 del D.Lgs 152/2006: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Art. 107, comma 2 - Gli scarichi delle acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi (non necessitano di autorizzazione preventiva), purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato. ACQUE DI SCARICO METEORICHE DI DILAVAMENTO (AMD) E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA Art. 113, comma 1 Le Regioni disciplinano e attuano i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche effettuate tramite altre condotte separate siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi comprese l eventuale autorizzazione. Art. 113, comma 2 - Le acque meteoriche non disciplinate dalla Regioni non sono soggette ai vincoli ed alle prescrizioni derivanti dalla parte terza del D. Lgs. 152/2006. Art. 113, comma 3 - I casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di dilavamento siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione sono disciplinati dalle Regioni. AUTORITA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE L Art. 148 definisce l Autorità d ambito come una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma

118 SANZIONI Le inosservanze delle disposizioni contenute nelle norme sopra richiamate, e nelle norme relative al D. Lgs 152/2006 menzionate nel corso della trattazione, sono sanzionate dagli Artt. 133, 134, 135, 136, 137, Parte Terza del D.Lgs. 152/2006. NORMATIVA REGIONALE LEGGE REGIONE LIGURIA 16 AGOSTO 1995, N. 43 NORME IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO LEGGE REGIONE LIGURIA 21 GIUGNO 1999, N. 18 ADEGUAMENTO DELLE DISCIPLINE E CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO ED ENERGIA LEGGE REGIONE LIGURIA 31 OTTOBRE 2006, N. 30 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE LEGGE REGIONE LIGURIA 13 AGOSTO 2007, N. 29 DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE LEGGE REGIONE LIGURIA 28 OTTOBRE 2008, N. 39 ISTITUZIONE DELLE AUTORITA D AMBITO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE E GESTIONE RIFIUTI AI SENSI DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 REGOLAMENTO REGIONALE 10 LUGLIO 2009, N. 4 DISCIPLINA DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DELLE ACQUE DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE (LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2008, N. 39) AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO Le legge regionale n. 43 del 1995, la legge regionale n. 18 del 1999e la legge regionale n. 30 del 2006 ripartiscono le competenze in materia di autorizzazione allo scarico. Di seguito una schematizzazione dei recapiti e relative competenze: 105

119 RECAPITO ACQUE COMPETENZE NOTE Reflue urbane e Provincia l.r. 43/ Art. 3 industriali Non in pubblica fognatura Reflue domestiche e assimilabili Comune l.r. 43/1995 Art. 16 e Art. 4 In pubblica fognatura Reflue urbane e industriali ATO LA SPEZIA l.r. 30/ Art. 3 l.r. 39/2008 RINNOVO AUTORIZZAZIONE L autorizzazione allo scarico ha validità per quattro anni ed il rinnovo dell autorizzazione deve essere richiesto un anno prima della scadenza. L Ente Competente si avvale delle strutture provinciali dell ARPAL per acquisire i dati relativi ai controlli tecnici necessari al rilascio del rinnovo. ACQUE DI SCARICO URBANE E INDUSTRIALI L Art. 3 della legge 43/1995 attribuisce alla Provincia di La Spezia il rilascio dell autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi recapitanti nei corpi idrici sul suolo (nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di tutela delle acque e purché i liquami non siano tossici e pericolosi) e nelle acque costiere marine. In seguito all istituzionale nazionale degli Ambiti Territoriali Ottimali, di cui all Art. 148 del D. Lgs. 152/2006, la Regione Liguria attribuisce all Autorità d Ambito - con la legge n. 30/2006, Art. 3 - la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura. La legge regionale 29/2007 disciplina i criteri di assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche. L Art. 3 indica che, ai fini della disciplina e del regime di autorizzazione degli scarichi, sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell Art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs. 152/2006, le acque reflue industriali che presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui all allegato A alla legge. L allegato può essere modificato, nel rispetto della normativa nazionale, dalla Giunta Regionale con proprio atto. ACQUE DI SCARICO DOMESTICHE E ASSIMILABILI L Art. 16 della legge 43/1995 attua una classificazione, in base alla provenienza, degli scarichi di insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura. Tra questi: 106

120 o punto b) insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio e dai quali provengono scarichi dovuti esclusivamente all uso abitativo degli edifici oppure derivanti da cucine, bagni, latrine o dalle attività di lavatura di stoviglie ed indumenti esplicate a servizio delle persone residenti anche in via temporanea nell insediamento; o punto c) insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio od anche produttive dai quali provengono scarichi caratterizzati da parametri che prima di qualsiasi trattamento depurativo rientrano nei limiti indicati nella tabella 1 allegata alla legge (Assimilabilità degli scarichi a quelli degli insediamenti esclusivamente abitativi). Ai sensi dell Art. 84 della l.r. n. 18 del 1999 l autorizzazione allo scarico delle sopracitate tipologie di reflui è dei Comuni. L Art. 21 indica che gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili sono esenti dall obbligo di autorizzazione. L Art. 6 indica che gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili sono sempre ammessi nei modi previsti dalle norme regolamentari che disciplinano il servizio idrico. ACQUE DI SCARICO METEORICHE DI DILAVAMENTO (AMD), ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (AMPP) E ACQUE DI LAVAGGIO (ADL) Come previsto dall Art. 9 della legge regionale n. 39 del 2008 la Giunta regionale ha adottato appositi regolamenti in materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia. Il regolamento regionale n. 4 del 10 luglio 2009 disciplina lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento (AMD), delle acque di prima pioggia (AMPP) e di lavaggio delle aree esterne (ADL). Sono definite come AMD quella parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti; le AMPP sono quelle corrispondenti in ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull intera superficie scolante; le ADL sono quelle utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica. Qualora le AMPP e le acque di lavaggio derivino da insediamenti ed installazioni produttive di cui all Art. 7 del regolamento, sono soggette alle disposizioni del Capo II. Tali disposizioni prevedono che i titolari delle suddette attività predispongano un piano di prevenzione e di gestione delle AMPP e delle ADL che individui le sorgenti di inquinamento, gli accorgimenti per mantenere l impatto delle sostanze inquinanti entro i limiti fissati dalla tabella 3 dell allegato V alla parte III del D. Lgs. 152/2006, e i sistemi di trattamento previsti. Il piano è approvato dall autorità competente al controllo degli scarichi per tipologia di recapito, come specificato nell Art. 9. I titolari della attività sono tenuti ad adeguare gli impianti alle prescrizioni dettate dall autorità competente entro il termine stabilito dai relativi atti organizzativi. I recapiti ammessi per le AMPP e per le ADL sono la rete fognaria e le acque superficiali, come indicato nell Art

121 Tra le attività individuate dal regolamento e sottoposte al Capo II: o punto b) le attività di distribuzione del carburante; o punto e) i centri di raccolta, trattamento e trasferimento dei rifiuti; o punto f) stabilimenti e insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree esterne siano adibite all accumulo o stoccaggio di materie prime, di prodotti o rifiuti che possano provocare il rilascio dio sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell allegato V alla parte III del D. Lgs. 152/2006. SINTESI RIPARTO COMPETENZE Gli scarichi diretti nell ambiente (fuori dalle pubbliche fognature ) di acque reflue industriali sono di competenza della Provincia di La Spezia. Gli scarichi delle acque domestiche ed assimilabili (vedi art. 16, comma 2, lettera b) e c) e comma 3, lettera b) ) sono di competenza dei Comuni. Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio diretti nell ambiente sono di competenza della Provincia di La Spezia, mentre quelli diretti nella pubblica fognatura sono di competenza dei Comuni. Gli scarichi delle acque reflue nella pubblica fognatura sono di competenza dell Ato spezzino. CONTROLLI Per ogni tipologia di scarico, ai sensi dell art. 6 della l.r. n. 18 del 1999 l ARPAL costituisce l organo tecnico della pubblica amministrazione preposto al controllo tecnico ed al controllo dell istruttoria necessaria al rilascio dell autorizzazione. 108

122 RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 2003, n. 185 REGOLAMENTO RECANTE NORME TECNICHE PER IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 26, COMMA 2, DEL D. LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152 DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO Il riutilizzo dell acqua è disciplinato dall art. 99 del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede che il Ministero dell Ambiente, con proprio decreto, detti le norme tecniche per il riutilizzo, e che le regioni, nel rispetto della legislazione statale, adottino norme volte a favorire il riciclo ed il riutilizzo delle acque reflue depurate. Il Decreto Ministeriale 2 Maggio 2006 Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue non è stato a suo tempo inviato per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo della Corte dei Conti e non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti. La conseguenza è che si continua ad applicare il Decreto Ministeriale n. 185 del 2003 Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell articolo 26, comma 2, del D. lgs. 11 maggio 1999, n L art. 2 del D.M. n. 185/2003 definisce il riutilizzo come l impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea. Le destinazioni d uso ammissibili sono indicate nell Art. 3, mentre i requisiti di qualità delle acque reflue ai fini del riutilizzo sono stabilite nell Art. 4. L Art. 6 riguarda l autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo: nell ambito dello scarico con finalità di riutilizzo e, nel caso di impianti di recupero delle acque reflue urbane, dell approvazione dei progetti ai sensi dell art. 47 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono dettate le prescrizioni atte a garantire che l impianto autorizzato osservi i valori limite e le norme del regolamento e della normativa regionale di attuazione. L impianto di recupero è soggetto al controllo da parte dell autorità competente per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell autorizzazione, come stabilito dall art

123 SVERSAMENTI E IMMERSIONE DI MATERIALI IN MARE 1 - SVERSAMENTI DI IDROCARBURI NORMATIVA NAZIONALE DECRETO MINISTERIALE DEL 29 NOVEMBRE 2002 REQUISITI TECNICI PER LA COSTRUZIONE, L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERBATOI INTERRATI DESTINATI ALLO STOCCAGGIO DI CARBURANTI LIQUIDI PER AUTOTRAZIONE, PRESSO GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE Le disposizioni del decreto stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi presso gli impianti di distribuzione. Per gli impianti posizionati sui porti, tali requisiti rappresentano anche garanzie per la tutela delle acque marine dallo sversamento di idrocarburi. DECRETO MINISTERIALE DEL 23 DICEMBRE 2002 DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA DEI PRODOTTI DISPERDENTI ED ASSORBENTI DA IMPIEGARE IN MARE PER LA BONIFICA DALLA CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI PETROLIFERI Il decreto definisce le procedure necessarie per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti ad esclusione degli affondanti, da impiegare per la bonifica dell'ambiente marino dalla contaminazione di idrocarburi petroliferi. DECRETO DIRETTIVO DEL 31 MARZO 2009 IMPIEGABILITA IN MARE DI PRODOTTI COMPOSTI DA MATERIALI INERTI DI ORIGINE NATURALE O SINTETICA, AD AZIONE ASSORBENTE, PER LA BONIFICA DALLA CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI PETROLIFERI Il decreto riconosce l'utilizzabilità in mare di prodotti per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi composti da materiali ad azione assorbente di origine vegetale o animale o minerale o sintetica e inerti dal punto di vista chimico e biologico. 110

124 LEGGE 31 DICEMBRE 1982, n. 979 (GU n. 016 Suppl. Ord. del 18/01/1983) DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE Art Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorità marittima più vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti. L'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute. Nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere. SORVEGLIANZA ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO Art. 135, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 Il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, provvede alla sorveglianza ed all accertamento delle violazioni di cui alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l ambiente marino e costiero. 111

125 2 - UTILIZZO DI VERNICI ANTIVEGETATIVE/DETERGENTI NORMATIVA COMUNITARIA REGOLAMENTO (CE) N. 782/2003 DEL 14 APRILE 2003 SUL DIVIETO DEI COMPOSTI ORGANOSTANNICI SULLE NAVI REGOLAMENTO (CE) N. 536/2008 DEL 13 GIUGNO 2008 RECANTE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, E DELL ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 782/2003 SUL DIVIETO DEI COMPOSTI ORGANOSTANNICI SULLE NAVI E RECANTE MODIFICA DI DETTO REGOLAMENTO I composti organostannici trisostituiti sono stati in passato ampiamente utilizzati nelle pitture antivegetative per le imbarcazioni. Tuttavia, è stato riscontrato che queste pitture presentano rischi per gli organismi acquatici a causa dei loro effetti di alterazione endocrina. L utilizzo dei composti organostannici (composti organici a base di stagno) nelle pitture antivegetative è stato perciò limitato dalla direttiva 76/769/CEE e dal regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi. Inoltre, i composti organostannici trisostituiti non possono più essere utilizzati come biocidi in base alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all immissione sul mercato dei biocidi. REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL 31 MARZO 2004 RELATIVO AI DETERGENTI REGOLAMENTO (CE) N. 551/2009 DELLA COMMISSIONE DEL 25 GIUGNO 2009 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AI DETERGENTI AI FINI DI UN ADEGUAMENTO DEGLI ALLEGATI V E VI (DEROGA PER I TENSIOATTIVI) (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) Il Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GUUE L 104/1 dell' ) introduce un'importante classificazione della biodegradabilità: o "biodegradabilità primaria" (trasformazione di un tensioattivo da parte di microrganismi che ne provoca la perdita delle proprietà tensioattive); o "biodegradabilità aerobica completa" (livello di biodegradazione ottenuto quando un tensioattivo viene eliminato completamente dai microrganismi in presenza di ossigeno). Vengono stabiliti i limiti in percentuale dei due tipi di biodegradabilità (80% per la "primaria" e 60% per la "completa"). 112

126 3 - IMMERSIONE DI MATERIALE DI SCAVO, INERTI E MANUFATTI NORMATIVA NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO L Art. 109, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, in conformità delle convenzioni internazionali vigenti consente l immersione deliberata in mare, solamente dei materiali seguenti: - materiali di scavo dei fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; - inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l innocuità ambientale. L immersione in mare dei predetti materiali è soggetta ad autorizzazione. CONTROLLI Art. 135, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 Il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, provvede alla sorveglianza ed all accertamento delle violazioni di cui alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l ambiente marino e costiero. SANZIONI Art. 133, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro. 113

127 NORMATIVA REGIONALE LEGGE REGIONE LIGURIA 28 APRILE 1999, N.13 DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DELLA COSTA, RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI, PROTEZIONE E OSSERVAZIONE DELL AMBIENTE MARINO E COSTIERO, DEMANIO MARITTIMO E PORTI LEGGE REGIONE LIGURIA 31 OTTOBRE 2006, N. 30 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE REGOLAMENTO REGIONALE 18 GIUGNO 2007, N. 3 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ART. 5, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006, N. 30 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE), RECANTE NORME PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE ALL IMMERSIONE IN MARE DI MATERIALI ED ATTIVITA DI POSA IN MARE DI CAVI E CONDOTTE AI SENSI DELL ART. 109 DEL D. LGS. 152/2006 DGR N. 955 DEL 15 SETTEMBRE 2006 CRITERI PER IL RIUTILIZZO DI MATERIALE DRAGATO DA FONDALI PORTUALI AI FINI DI RIEMPIMENTO IN AMBITO COSTIERO DGR N DEL 2 DICEMBRE 2005 L.R. N. 18/99 ART. 2, C.1 LETT.G) E L.R. N. 38/98 ART. 16 C. 1 APPROVAZIONE CRITERI DIRETTI A SALVAGUARDARE L HABITAT NATURALE PRIORITARIO DELLA PRATERIA DI POSIDONIA OCEANICA L Art. 5 della legge regionale n. 30/2006 dichiara che le funzioni relative all autorizzazione all immersione in mare di materiale e all attività di posa in mare di cavi e condotte, già esercitate dalla Regione alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006, sono confermate in capo alla medesima. La Regione Liguria ha disciplinato - con proprio regolamento in data 18 giugno 2007, n. 3 - il procedimento relativo al rilascio, da parte della Regione, dell autorizzazione di cui all art. 109 del D. Lgs. 152/2006, per: a) l immersione in mare o in ambiti ad esso contigui di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l innocuità ambientale; b) l immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque in strutture di contenimento poste in ambito costiero, di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; 114

128 c) la movimentazione dei fondali marini derivante dall attività di posa in mare di cavi e condotte, con l eccezione di quelli facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale o di connessione con reti energetiche di altri stati, per i quali l autorizzazione è di competenza del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio, nonché delle condotte fognarie, autorizzate dalla Provincia in base alla legislazione regionale vigente. Con DGR n del 2 dicembre 2005 sono stati approvati i criteri ambientali da rispettare negli interventi potenzialmente lesivi della prateria di Posidonia Oceanica. L Allegato al DGR n riporta, tra gli altri, gli interventi di: o scarichi di acque reflue; o posa di cavi e condotte; o dragaggi e movimentazione di sedimenti dragati; o porticcioli turistici, di cui alla lettera h) dell allegato 2 e alla lettera e dell allegato 3 della l.r. 38/98 (disciplina regionale per la valutazione d impatto ambientale) Il titolo III della legge regionale n. 13/1999 relativo a porti e demanio marittimo, all Art. 10, comma 1, lettera d) attribuisce ai Comuni, in qualità di amministrazione competente per la gestione del demanio marittimo, la funzione relativa al rilascio dell autorizzazione all escavazione dei fondali in ambito portuale. CONTROLLI Nel caso di attività di immersione in mare collegata ad opere che siano soggette a la valutazione di impatto ambientale, ARPAL svolge i controlli ambientali e la verifica di conformità di realizzazione del progetto con le prescrizioni contenute nella pronuncia o nel provvedimento di screening, come previsto dall Art. 14 della legge regionale n. 38/98. (Linee guida relative ai controlli tecnici sulla realizzazione delle attività di immersione in mare, ai sensi della legge regionale n. 13/1999). 115

129 SCHEDA 5 TUT. ACQUA TUTELA DELL ACQUA AREA AMMINISTRATIVA: PROVINCIA DI SASSARI SOMMARIO - Disciplina degli scarichi - Riutilizzo delle acque reflue - Sversamenti e immersione di materiali in mare 1 - Di idrocarburi 2 - Da utilizzo di vernici antivegetative /detergenti 3 Immersione di materiale di scavo, inerti e manufatti 116

130 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NORMATIVA NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO I criteri generali della disciplina degli scarichi delle acque reflue ed i valori limite di emissione, sono riportati nell Art. 101 e nell Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006. Riportiamo la definizione di scarico così come indicata nell Art. 74 dello stesso decreto: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo, e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO Art. 124, comma 1 - Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Art. 124, comma 4 In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato. Art. 125, comma 1 la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall indicazione delle caratteristiche dello scarico, della tipologia del recettore, della individuazione del punto di prelievo, delle apparecchiature impiegate per la misurazione del flusso e degli impianti /sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione. Art. 124, comma 8 L autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. ACQUE DI SCARICO INDUSTRIALI Definizione di acque reflue industriali ex Art. 74 del D.Lgs 152/2006: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si volgono attività commerciali o di produzione di beni, 117

131 differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento. Art. 105, comma 1 - Lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali deve rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi dell Art. 101 commi 1 e 2. Art. 107, comma 1 Gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite dell autorità d ambito competente, in base alle caratteristiche dell impianto. ACQUE DI SCARICO DOMESTICHE E ASSIMILABILI Definizione di acque reflue domestiche ex Art. 74 del D.Lgs 152/2006: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Art. 107, comma 2 - Gli scarichi delle acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi (non necessitano di autorizzazione preventiva), purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato. ACQUE DI SCARICO METEORICHE DI DILAVAMENTO (AMD) E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA Art. 113, comma 1 Le Regioni disciplinano e attuano i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche effettuate tramite altre condotte separate siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi comprese l eventuale autorizzazione. Art. 113, comma 2 - Le acque meteoriche non disciplinate dalla Regioni non sono soggette ai vincoli ed alle prescrizioni derivanti dalla parte terza del D. Lgs. 152/2006. Art. 113, comma 3 - I casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di dilavamento siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione sono disciplinati dalle Regioni. AUTORITA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE L Art. 148 definisce l Autorità d ambito come una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma

132 SANZIONI Le inosservanze delle disposizioni contenute nelle norme sopra richiamate, e nelle norme relative al D. Lgs 152/2006 menzionate nel corso della trattazione, sono sanzionate dagli Artt. 133, 134, 135, 136, 137, Parte Terza del D.Lgs. 152/2006. NORMATIVA REGIONALE LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2006, N. 9 CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AGLI ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 2 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2007) DELIBERAZIONE N. 69/25 DEL DIRETTIVA REGIONALE IN MATERIA DI DISCIPLINA REGIONALE DEGLI SCARICHI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO La disciplina delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue si trova nel TITOLO II della Direttiva Regionale Disciplina degli scarichi, approvata dalla Regione Sardegna con la Delibera n. 69/25 del , i criteri generali sono contenuti negli artt RECAPITO ACQUE COMPETENZE NOTE Reflue urbane e industriali PROVINCIA Non in pubblica fognatura In pubblica fognatura Reflue urbane e industriali ATO SARDEGNA Art. 51 della LR n. 9/2006 Art. 51 della LR n. 9 /2006 come modificato da LR n. 2 del 2007 La domanda di autorizzazione viene presentata all autorità competente che rilascia l autorizzazione al titolare dell attività da cui origina lo scarico. L autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio e un anno prima della scadenza deve esserne chiesto il rinnovo. Come specificato al comma 9 dell Art. 5 della Direttiva regionale, in caso di mutamenti nella situazione degli scarichi di acque reflue tali da determinarne variazione delle caratteristiche quali 119

133 quantitative, il titolare deve darne immediata comunicazione all autorità competente, la quale verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari. ACQUE DI SCARICO INDUSTRIALI Il Capo III della Direttiva regionale disciplina le acque reflue industriali, artt , stabilendo recapiti, modalità di redazione della domanda, valori limite e prescrizioni. In particolare, gli scarichi di sostanze pericolose sono disciplinati nell art. 20, nel cui comma 6, viene stabilito che, questa tipologia di scarichi, in rete fognaria ed in corpo idrico superficiale, sia sempre subordinata al parere tecnico dell ARPAS. L'autorità competente per il controllo può effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi di sostanze pericolose. ACQUE DI SCARICO DOMESTICHE E ASSIMILABILI L Art. 5, comma 3 specifica che gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell osservanza del regolamento fissato dal gestore del servizio idrico integrato ed approvato dall Autorità d Ambito. La acque reflue domestiche e assimilate sono disciplinate dagli Artt , che individuano i recapiti preferenziali del refluo ed i valori limite di emissione. ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE Riportiamo la definizione di acque di prima pioggia e acque di lavaggio di aree esterne contenute nell art. 2, lettere b) e c), della Direttiva regionale Disciplina degli scarichi : le prime sono definite acque corrispondenti per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull intera superficie scolante; le seconde sono le acque meteoriche o di dilavamento di superfici impermeabili scoperte (piazzali, tetti, strade, ecc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti fognarie e suolo. Nel Capo V della Direttiva regionale Disciplina degli scarichi artt sono regolamentate le acque di prima pioggia e di lavaggio dalle superfici scolanti. Qualora tali acque provenissero da stabilimenti o insediamenti di attività di produzione di beni e servizi, per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici scoperte di sostanze inquinanti, lo scarico è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dall autorità competente per tipologia di recapito. Tra le attività potenzialmente inquinanti, elencate nell Art. 22: punto n. attività portuali; 120

134 punto o. aree di sosta di estensione superiore a 1000 mq. calcolate escludendo le aree verdi e le coperture; punto p. aree di deposito e stoccaggio di rifiuti, centri di raccolta e/o trasformazione degli stessi, di rottami e di veicoli destinati alla demolizione; punto q. superfici scolanti destinate al carico /scarico e alla distribuzione dei carburanti e combustibili ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita e deposito. CONTROLLI L Art. 26 della Direttiva regionale specifica che al controllo della conformità degli scarichi e all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative previste dall art. 133 del D.Lgs. 152/06, provvedono le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. La verifica del rispetto dei valori limite di emissione, viene effettuata attraverso un controllo periodico definito dall autorità competente e integrato dai controlli sulla conformità degli scarichi eseguiti dai gestori degli impianti stessi. L autorizzazione allo scarico deve contenere, tra le altre prescrizioni, anche l elenco dei parametri da sottoporre a controllo, la frequenza dei campionamenti e l obbligo a rendere accessibili gli scarichi alle autorità preposte al controllo, per i campionamenti. SINTESI RIPARTO COMPETENZE Alla Provincia di Sassari compete l autorizzazione ed il rinnovo allo scarico delle acque reflue urbane e industriali e delle acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura. All ATO Sardegna compete l autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall ente competente per tipologia di recettore. NORMATIVA PROVINCIALE E in fase di definizione per l approvazione del Consiglio Provinciale, il nuovo regolamento sulla disciplina degli scarichi, redatto sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e delle Linee Guida regionali approvate con deliberazione n 69/25 del Al momento è in vigore il regolamento redatto sulla base delle disposizioni del D. Lgs. 152/

135 RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE NORMATIVA NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 2003, n. 185 REGOLAMENTO RECANTE NORME TECNICHE PER IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 26, COMMA 2, DEL D. LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152 Il riutilizzo dell acqua è disciplinato dall art. 99 del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede che il Ministero dell Ambiente, con proprio decreto, detti le norme tecniche per il riutilizzo, e che le regioni, nel rispetto della legislazione statale, adottino norme volte a favorire il riciclo ed il riutilizzo delle acque reflue depurate. Il Decreto Ministeriale 2 Maggio 2006 Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue non è stato a suo tempo inviato per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo della Corte dei Conti e non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti. La conseguenza è che si continua ad applicare il Decreto Ministeriale n. 185 del 2003 Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell articolo 26, comma 2, del D. lgs. 11 maggio 1999, n L art. 2 del D.M. n. 185/2003 definisce il riutilizzo come l impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea. Le destinazioni d uso ammissibili sono indicate nell Art. 3, mentre i requisiti di qualità delle acque reflue ai fini del riutilizzo sono stabilite nell Art. 4. L Art. 6 riguarda l autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo: nell ambito dello scarico con finalità di riutilizzo e, nel caso di impianti di recupero delle acque reflue urbane, dell approvazione dei progetti ai sensi dell art. 47 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono dettate le prescrizioni atte a garantire che l impianto autorizzato osservi i valori limite e le norme del regolamento e della normativa regionale di attuazione. 122

136 L impianto di recupero è soggetto al controllo da parte dell autorità competente per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell autorizzazione, come stabilito dall art. 7. NORMATIVA REGIONALE DELIBERAZIONE N. 75/15 DEL DIRETTIVA CONCERNENTE MISURE DI TUTELA QUALI-QUANTITATIVA DELLE RISORSE IDRICHE TRAMITE IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE, IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE, DELL ART. 3 COMMA 5 DELLA L.R. 14/2000, DELL ART. 99 COMMA 2 DEL D.LGS. 152/2006 E DELL ART. 1 COMMA 4 DEL D.M. 185/2003 Con la delibera 75/15 del , la Regione Sardegna ha approvato le direttive regionali concernenti il riutilizzo delle acque reflue depurate. Nell Art. 14, la direttiva regionale afferma che il riutilizzo delle acque reflue depurate è subordinato al rilascio dell autorizzazione da parte della Provincia di Sassari. L istanza di autorizzazione dovrà essere presentata dal titolare del trattamento e dovrà contenere le indicazioni riportate nell Allegato 4. L autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni cui dovranno conformarsi sia i gestori della rete di distribuzione, sia gli utilizzatori finali. L autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo delle acque reflue recuperate è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Entro e non oltre un anno dalla scadenza deve essere chiesto il rinnovo Come indicato nell Art. 15 l impianto di recupero dei reflui dovrà essere sottoposto, da parte della Provincia di Sassari, o su disposizione di quest ultima dal titolare dell impianto di recupero, al programma di controlli previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato al Piano di Gestione di cui agli Artt. 3 e 4, con le modalità previste dall allegato 5 alla direttiva. Nell allegato 5 è specificato che i giudizio di conformità delle acque reflue urbane affinate destinate al riutilizzo è rilasciato dalla Provincia di Sassari, sentita l ARPAS, sulla base dei risultati del programma annuale di controllo. Al comma 5 dell Art. 15, viene precisato che la Provincia può richiedere al gestore dell impianto di affinamento ulteriori accertamenti e controlli e può richiedere all ARPAS di svolgere controlli volti a verificare gli effetti del riutilizzo sul suolo, sulle falde sotterranee, sulla vegetazione e sulle colture. Al comma 6 dello stesso articolo, viene specificato che l ASL, nell esercizio delle attività di propria competenza, può effettuare ulteriori controlli al fine di valutare gli effetti igienico sanitari connessi all impiego delle acque reflue recuperate. 123

137 SVERSAMENTI E IMMERSIONE DI MATERIALI IN MARE 1 - SVERSAMENTI DI IDROCARBURI NORMATIVA NAZIONALE DECRETO MINISTERIALE 29 NOVEMBRE 2002 REQUISITI TECNICI PER LA COSTRUZIONE, L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERBATOI INTERRATI DESTINATI ALLO STOCCAGGIO DI CARBURANTI LIQUIDI PER AUTOTRAZIONE, PRESSO GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE Le disposizioni del decreto stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi presso gli impianti di distribuzione. Per gli impianti posizionati sui porti, tali requisiti rappresentano anche garanzie per la tutela delle acque marine dallo sversamento di idrocarburi. DECRETO MINISTERIALE DEL 23 DICEMBRE 2002 DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA DEI PRODOTTI DISPERDENTI ED ASSORBENTI DA IMPIEGARE IN MARE PER LA BONIFICA DALLA CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI PETROLIFERI Il decreto definisce le procedure necessarie per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti ad esclusione degli affondanti, da impiegare per la bonifica dell'ambiente marino dalla contaminazione di idrocarburi petroliferi. DECRETO DIRETTIVO DEL 31 MARZO 2009 IMPIEGABILITA IN MARE DI PRODOTTI COMPOSTI DA MATERIALI INERTI DI ORIGINE NATURALE O SINTETICA, AD AZIONE ASSORBENTE, PER LA BONIFICA DALLA CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI PETROLIFERI Il decreto riconosce l'utilizzabilità in mare di prodotti per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi composti da materiali ad azione assorbente di origine vegetale o animale o minerale o sintetica e inerti dal punto di vista chimico e biologico. 124

138 LEGGE 31 DICEMBRE 1982, n. 979 (GU n. 016 Suppl. Ord. del 18/01/1983) DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE Art Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorità marittima più vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti. L'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute. Nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere. SORVEGLIANZA ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO Art. 135, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 Il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, provvede alla sorveglianza ed all accertamento delle violazioni di cui alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l ambiente marino e costiero. 125

139 2 - UTILIZZO DI VERNICI ANTIVEGETATIVE/DETERGENTI NORMATIVA COMUNITARIA REGOLAMENTO (CE) N. 782/2003 DEL 14 APRILE 2003 SUL DIVIETO DEI COMPOSTI ORGANOSTANNICI SULLE NAVI REGOLAMENTO (CE) N. 536/2008 DEL 13 GIUGNO 2008 RECANTE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, E DELL ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 782/2003 SUL DIVIETO DEI COMPOSTI ORGANOSTANNICI SULLE NAVI E RECANTE MODIFICA DI DETTO REGOLAMENTO I composti organostannici trisostituiti sono stati in passato ampiamente utilizzati nelle pitture antivegetative per le imbarcazioni. Tuttavia, è stato riscontrato che queste pitture presentano rischi per gli organismi acquatici a causa dei loro effetti di alterazione endocrina. L utilizzo dei composti organostannici (composti organici a base di stagno) nelle pitture antivegetative è stato perciò limitato dalla direttiva 76/769/CEE e dal regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi. Inoltre, i composti organostannici trisostituiti non possono più essere utilizzati come biocidi in base alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all immissione sul mercato dei biocidi. REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL 31 MARZO 2004 RELATIVO AI DETERGENTI REGOLAMENTO (CE) N. 551/2009 DELLA COMMISSIONE DEL 25 GIUGNO 2009 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AI DETERGENTI AI FINI DI UN ADEGUAMENTO DEGLI ALLEGATI V E VI (DEROGA PER I TENSIOATTIVI) (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (G.U.U.E. L164 DEL ) Il Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GUUE L 104/1 dell' ) introduce un'importante classificazione della biodegradabilità: o "biodegradabilità primaria" (trasformazione di un tensioattivo da parte di microrganismi che ne provoca la perdita delle proprietà tensioattive); o "biodegradabilità aerobica completa" (livello di biodegradazione ottenuto quando un tensioattivo viene eliminato completamente dai microrganismi in presenza di ossigeno). Vengono stabiliti i limiti in percentuale dei due tipi di biodegradabilità (80% per la "primaria" e 60% per la "completa"). 126

140 3 - IMMERSIONE DI MATERIALE DI SCAVO, INERTI E MANUFATTI NORMATIVA NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO L Art. 109, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, in conformità delle convenzioni internazionali vigenti consente l immersione deliberata in mare, solamente dei materiali seguenti: - materiali di scavo dei fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; - inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l innocuità ambientale; L immersione in mare dei predetti materiali è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia. CONTROLLI Art. 135, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 Il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, provvede alla sorveglianza ed all accertamento delle violazioni di cui alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l ambiente marino e costiero. SANZIONI Art. 133, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro. 127

141 NORMATIVA REGIONALE LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2006, N. 9 CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AGLI ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 2 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2007) L articolo 51, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2006, come sostituito dall Art. 15, comma 12, lettera d), della legge regionale n. 2 del 2007, stabilisce che: Sono altresì attribuiti alle province i compiti e le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni relative alle seguenti attività: a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi; b) immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l innocuità; c) immersione in casse di colmata, in vasche di raccolta o comunque in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a) del presente articolo; d) posa in mare di cavi e condotte ed eventuale relativa movimentazione dei fondali marini non avente carattere internazionale. 128

142 SCHEDA 6 TUT. ACQUA TUTELA DELL ACQUA AREA AMMINISTRATIVA: PROVINCIA DELL OGLIASTRA SOMMARIO - Disciplina degli scarichi - Riutilizzo delle acque reflue - Sversamenti e immersione di materiali in mare 1 - Di idrocarburi 2 - Da utilizzo di vernici antivegetative /detergenti 3 Immersione di materiale di scavo, inerti e manufatti 129

143 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NORMATIVA NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO I criteri generali della disciplina degli scarichi delle acque reflue ed i valori limite di emissione, sono riportati nell Art. 101 e nell Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006. Riportiamo la definizione di scarico così come indicata nell Art. 74 dello stesso decreto: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo, e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO Art. 124, comma 1 - Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Art. 124, comma 4 In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato. Art. 125, comma 1 la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall indicazione delle caratteristiche dello scarico, della tipologia del recettore, della individuazione del punto di prelievo, delle apparecchiature impiegate per la misurazione del flusso e degli impianti /sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione. Art. 124, comma 8 L autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. ACQUE DI SCARICO INDUSTRIALI Definizione di acque reflue industriali ex Art. 74 del D.Lgs 152/2006: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si volgono attività commerciali o di produzione di beni, 130

144 differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento. Art. 105, comma 1 - Lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali deve rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi dell Art. 101 commi 1 e 2. Art. 107, comma 1 Gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite dell autorità d ambito competente, in base alle caratteristiche dell impianto. ACQUE DI SCARICO DOMESTICHE E ASSIMILABILI Definizione di acque reflue domestiche ex Art. 74 del D.Lgs 152/2006: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Art. 107, comma 2 - Gli scarichi delle acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi (non necessitano di autorizzazione preventiva), purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato. ACQUE DI SCARICO METEORICHE DI DILAVAMENTO (AMD) E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA Art. 113, comma 1 Le Regioni disciplinano e attuano i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche effettuate tramite altre condotte separate siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi comprese l eventuale autorizzazione. Art. 113, comma 2 - Le acque meteoriche non disciplinate dalla Regioni non sono soggette ai vincoli ed alle prescrizioni derivanti dalla parte terza del D. Lgs. 152/2006. Art. 113, comma 3 - I casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di dilavamento siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione sono disciplinati dalle Regioni. AUTORITA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE L Art. 148 definisce l Autorità d ambito come una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma

145 SANZIONI Le inosservanze delle disposizioni contenute nelle norme sopra richiamate, e nelle norme relative al D. Lgs 152/2006 menzionate nel corso della trattazione, sono sanzionate dagli Artt. 133, 134, 135, 136, 137, Parte Terza del D.Lgs. 152/2006. NORMATIVA REGIONALE LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2006, N. 9 CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AGLI ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 2 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2007) DELIBERAZIONE N. 69/25 DEL DIRETTIVA REGIONALE IN MATERIA DI DISCIPLINA REGIONALE DEGLI SCARICHI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO La disciplina delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue si trova nel TITOLO II della Direttiva Regionale Disciplina degli scarichi, approvata dalla Regione Sardegna con la Delibera n. 69/25 del , i criteri generali sono contenuti negli artt RECAPITO ACQUE COMPETENZE NOTE Reflue urbane e industriali PROVINCIA Non in pubblica fognatura In pubblica fognatura Reflue urbane e industriali ATO SARDEGNA Art. 51 della LR n. 9/2006 Art. 51 della LR n. 9 /2006 come modificato da LR n. 2 del 2007 La domanda di autorizzazione viene presentata all autorità competente che rilascia l autorizzazione al titolare dell attività da cui origina lo scarico. L autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio e un anno prima della scadenza deve esserne chiesto il rinnovo. Come specificato al comma 9 dell Art. 5 della Direttiva regionale, in caso di mutamenti nella situazione degli scarichi di acque reflue tali da determinarne variazione delle caratteristiche quali quantitative, il titolare deve darne immediata comunicazione all autorità competente, la quale 132

146 verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari. ACQUE DI SCARICO INDUSTRIALI Il Capo III della Direttiva regionale disciplina le acque reflue industriali, artt , stabilendo recapiti, modalità di redazione della domanda, valori limite e prescrizioni. In particolare, gli scarichi di sostanze pericolose sono disciplinati nell art. 20, nel cui comma 6, viene stabilito che, questa tipologia di scarichi, in rete fognaria ed in corpo idrico superficiale, sia sempre subordinata al parere tecnico dell ARPAS. L'autorità competente per il controllo può effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi di sostanze pericolose. ACQUE DI SCARICO DOMESTICHE E ASSIMILABILI L Art. 5, comma 3 specifica che gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell osservanza del regolamento fissato dal gestore del servizio idrico integrato ed approvato dall Autorità d Ambito. La acque reflue domestiche e assimilate sono disciplinate dagli Artt , che individuano i recapiti preferenziali del refluo ed i valori limite di emissione. ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE Riportiamo la definizione di acque di prima pioggia e acque di lavaggio di aree esterne contenute nell art. 2, lettere b) e c), della Direttiva regionale Disciplina degli scarichi : le prime sono definite acque corrispondenti per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull intera superficie scolante; le seconde sono le acque meteoriche o di dilavamento di superfici impermeabili scoperte (piazzali, tetti, strade, ecc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti fognarie e suolo. Nel Capo V della Direttiva regionale Disciplina degli scarichi artt sono regolamentate le acque di prima pioggia e di lavaggio dalle superfici scolanti. Qualora tali acque provenissero da stabilimenti o insediamenti di attività di produzione di beni e servizi, per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici scoperte di sostanze inquinanti, lo scarico è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dall autorità competente per tipologia di recapito. Tra le attività potenzialmente inquinanti, elencate nell Art. 22: punto n. attività portuali; 133

147 punto o. aree di sosta di estensione superiore a 1000 mq. calcolate escludendo le aree verdi e le coperture; punto p. aree di deposito e stoccaggio di rifiuti, centri di raccolta e/o trasformazione degli stessi, di rottami e di veicoli destinati alla demolizione; punto q. superfici scolanti destinate al carico /scarico e alla distribuzione dei carburanti e combustibili ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita e deposito. CONTROLLI L Art. 26 della Direttiva regionale specifica che al controllo della conformità degli scarichi e all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative previste dall art. 133 del D.Lgs. 152/06, provvedono le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. La verifica del rispetto dei valori limite di emissione, viene effettuata attraverso un controllo periodico definito dall autorità competente e integrato dai controlli sulla conformità degli scarichi eseguiti dai gestori degli impianti stessi. L autorizzazione allo scarico deve contenere, tra le altre prescrizioni, anche l elenco dei parametri da sottoporre a controllo, la frequenza dei campionamenti e l obbligo a rendere accessibili gli scarichi alle autorità preposte al controllo, per i campionamenti. SINTESI RIPARTO COMPETENZE Alla Provincia dell Ogliastra compete l autorizzazione ed il rinnovo allo scarico delle acque reflue urbane e industriali e delle acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura. All ATO Sardegna compete l autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall ente competente per tipologia di recettore. NORMATIVA PROVINCIALE E in fase di definizione per l approvazione del Consiglio Provinciale, il nuovo regolamento sulla disciplina degli scarichi, redatto sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e delle Linee Guida regionali approvate con deliberazione n 69/25 del Al momento è in vigore il regolamento redatto sulla base delle disposizioni del D. Lgs. 152/

148 RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE NORMATIVA NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 2003, n. 185 REGOLAMENTO RECANTE NORME TECNICHE PER IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 26, COMMA 2, DEL D. LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152 Il riutilizzo dell acqua è disciplinato dall art. 99 del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede che il Ministero dell Ambiente, con proprio decreto, detti le norme tecniche per il riutilizzo, e che le regioni, nel rispetto della legislazione statale, adottino norme volte a favorire il riciclo ed il riutilizzo delle acque reflue depurate. Il Decreto Ministeriale 2 Maggio 2006 Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue non è stato a suo tempo inviato per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo della Corte dei Conti e non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti. La conseguenza è che si continua ad applicare il Decreto Ministeriale n. 185 del 2003 Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell articolo 26, comma 2, del D. lgs. 11 maggio 1999, n L art. 2 del D.M. n. 185/2003 definisce il riutilizzo come l impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea. Le destinazioni d uso ammissibili sono indicate nell Art. 3, mentre i requisiti di qualità delle acque reflue ai fini del riutilizzo sono stabilite nell Art. 4. L Art. 6 riguarda l autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo: nell ambito dello scarico con finalità di riutilizzo e, nel caso di impianti di recupero delle acque reflue urbane, dell approvazione dei progetti ai sensi dell art. 47 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono dettate le prescrizioni atte a garantire che l impianto autorizzato osservi i valori limite e le norme del regolamento e della normativa regionale di attuazione. 135

149 L impianto di recupero è soggetto al controllo da parte dell autorità competente per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell autorizzazione, come stabilito dall art. 7. NORMATIVA REGIONALE DELIBERAZIONE N. 75/15 DEL DIRETTIVA CONCERNENTE MISURE DI TUTELA QUALI-QUANTITATIVA DELLE RISORSE IDRICHE TRAMITE IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE, IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE, DELL ART. 3 COMME 5 DELLA L.R. 14/2000, DELL AR. 99 COMMA 2 DEL D.LGS. 152/2006 E DELL ART. 1 COMMA 4 DEL D.M. 185/2003 Con la delibera 75/15 del , la Regione Sardegna ha approvato le direttive regionali concernenti il riutilizzo delle acque reflue depurate. Nell Art. 14, la direttiva regionale afferma che il riutilizzo delle acque reflue depurate è subordinato al rilascio dell autorizzazione da parte della Provincia dell Ogliastra. L istanza di autorizzazione dovrà essere presentata dal titolare del trattamento e dovrà contenere le indicazioni riportate nell Allegato 4. L autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni cui dovranno conformarsi sia i gestori della rete di distribuzione, sia gli utilizzatori finali. L autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo delle acque reflue recuperate è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Entro e non oltre un anno dalla scadenza deve essere chiesto il rinnovo Come indicato nell Art. 15 l impianto di recupero dei reflui dovrà essere sottoposto, da parte della Provincia dell Ogliastra, o su disposizione di quest ultima dal titolare dell impianto di recupero, al programma di controlli previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato al Piano di Gestione di cui agli Artt. 3 e 4, con le modalità previste dall allegato 5 alla direttiva. Nell allegato 5 è specificato che i giudizio di conformità delle acque reflue urbane affinate destinate al riutilizzo è rilasciato dalla Provincia dell Ogliastra, sentita l ARPAS, sulla base dei risultati del programma annuale di controllo. Al comma 5 dell Art. 15, viene precisato che la Provincia può richiedere al gestore dell impianto di affinamento ulteriori accertamenti e controlli e può richiedere all ARPAS di svolgere controlli volti a verificare gli effetti del riutilizzo sul suolo, sulle falde sotterranee, sulla vegetazione e sulle colture. Al comma 6 dello stesso articolo, viene specificato che l ASL, nell esercizio delle attività di propria competenza, può effettuare ulteriori controlli al fine di valutare gli effetti igienico sanitari connessi all impiego delle acque reflue recuperate. 136

150 SVERSAMENTI E IMMERSIONE DI MATERIALI IN MARE 1 - SVERSAMENTI DI IDROCARBURI NORMATIVA NAZIONALE DECRETO MINISTERIALE 29 NOVEMBRE 2002 REQUISITI TECNICI PER LA COSTRUZIONE, L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERBATOI INTERRATI DESTINATI ALLO STOCCAGGIO DI CARBURANTI LIQUIDI PER AUTOTRAZIONE, PRESSO GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE Le disposizioni del decreto stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi presso gli impianti di distribuzione. Per gli impianti posizionati sui porti, tali requisiti rappresentano anche garanzie per la tutela delle acque marine dallo sversamento di idrocarburi. DECRETO MINISTERIALE DEL 23 DICEMBRE 2002 DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA DEI PRODOTTI DISPERDENTI ED ASSORBENTI DA IMPIEGARE IN MARE PER LA BONIFICA DALLA CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI PETROLIFERI Il decreto definisce le procedure necessarie per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti ad esclusione degli affondanti, da impiegare per la bonifica dell'ambiente marino dalla contaminazione di idrocarburi petroliferi. DECRETO DIRETTIVO DEL 31 MARZO 2009 IMPIEGABILITA IN MARE DI PRODOTTI COMPOSTI DA MATERIALI INERTI DI ORIGINE NATURALE O SINTETICA, AD AZIONE ASSORBENTE, PER LA BONIFICA DALLA CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI PETROLIFERI Il decreto riconosce l'utilizzabilità in mare di prodotti per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi composti da materiali ad azione assorbente di origine vegetale o animale o minerale o sintetica e inerti dal punto di vista chimico e biologico. 137

151 LEGGE 31 DICEMBRE 1982, n. 979 (GU n. 016 Suppl. Ord. del 18/01/1983) DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE Art Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorità marittima più vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti. L'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute. Nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere. SORVEGLIANZA ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO Art. 135, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 Il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, provvede alla sorveglianza ed all accertamento delle violazioni di cui alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l ambiente marino e costiero. 138

152 2 - UTILIZZO DI VERNICI ANTIVEGETATIVE/DETERGENTI NORMATIVA COMUNITARIA REGOLAMENTO (CE) N. 782/2003 DEL 14 APRILE 2003 SUL DIVIETO DEI COMPOSTI ORGANOSTANNICI SULLE NAVI REGOLAMENTO (CE) N. 536/2008 DEL 13 GIUGNO 2008 RECANTE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, E DELL ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 782/2003 SUL DIVIETO DEI COMPOSTI ORGANOSTANNICI SULLE NAVI E RECANTE MODIFICA DI DETTO REGOLAMENTO I composti organostannici trisostituiti sono stati in passato ampiamente utilizzati nelle pitture antivegetative per le imbarcazioni. Tuttavia, è stato riscontrato che queste pitture presentano rischi per gli organismi acquatici a causa dei loro effetti di alterazione endocrina. L utilizzo dei composti organostannici (composti organici a base di stagno) nelle pitture antivegetative è stato perciò limitato dalla direttiva 76/769/CEE e dal regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi. Inoltre, i composti organostannici trisostituiti non possono più essere utilizzati come biocidi in base alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all immissione sul mercato dei biocidi. REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL 31 MARZO 2004 RELATIVO AI DETERGENTI REGOLAMENTO (CE) N. 551/2009 DELLA COMMISSIONE DEL 25 GIUGNO 2009 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AI DETERGENTI AI FINI DI UN ADEGUAMENTO DEGLI ALLEGATI V E VI (DEROGA PER I TENSIOATTIVI) (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (G.U.U.E. L164 DEL ) Il Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GUUE L 104/1 dell' ) introduce un'importante classificazione della biodegradabilità: o "biodegradabilità primaria" (trasformazione di un tensioattivo da parte di microrganismi che ne provoca la perdita delle proprietà tensioattive); o "biodegradabilità aerobica completa" (livello di biodegradazione ottenuto quando un tensioattivo viene eliminato completamente dai microrganismi in presenza di ossigeno). Vengono stabiliti i limiti in percentuale dei due tipi di biodegradabilità (80% per la "primaria" e 60% per la "completa"). 139

153 3 - IMMERSIONE DI MATERIALE DI SCAVO, INERTI E MANUFATTI NORMATIVA NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO PER LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO L Art. 109, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, in conformità delle convenzioni internazionali vigenti consente l immersione deliberata in mare, solamente dei materiali seguenti: - materiali di scavo dei fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; - inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l innocuità ambientale; L immersione in mare dei predetti materiali è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia. CONTROLLI Art. 135, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 Il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, provvede alla sorveglianza ed all accertamento delle violazioni di cui alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l ambiente marino e costiero. SANZIONI Art. 133, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro. 140

154 NORMATIVA REGIONALE LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2006, N. 9 CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AGLI ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 2 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2007) L articolo 51, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2006, come sostituito dall Art. 15, comma 12, lettera d), della legge regionale n. 2 del 2007, stabilisce che: Sono altresì attribuiti alle province i compiti e le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni relative alle seguenti attività: a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi; b) immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l innocuità; c) immersione in casse di colmata, in vasche di raccolta o comunque in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a) del presente articolo; d) posa in mare di cavi e condotte ed eventuale relativa movimentazione dei fondali marini non avente carattere internazionale. 141

155 SCHEDA 7 TUT. ACQUA TUTELA DELL ACQUA AREA AMMINISTRATIVA: COMUNE DI SARI - SOLENZARA (CORSICA) SOMMARIO - Tutela delle acque marine - Scarichi in fognatura 142

156 TUTELA DELLE ACQUE MARINE NORMATIVA NAZIONALE CODE DES PORTS MARITIMES CODE DE L ENVIRONNEMENT LIVRE II: MILIEUX PHYSIQUES TITRE IER: EAU ET MILIEUX AQUATIQUES La loi sur l eau, ed i relativi décrets integrativi, sono stati codificati nel 2007 nel Titolo I del Libro II del Code de l Environnement: Eau et milieux acquatiques. Il Titolo I racchiude tutta la normativa nazionale di recepimento delle direttive europee in materia. Per Milieux Acquatiques, tradotto con ambiente acquatico, si intende ogni risorsa naturale legata all acqua: acque marine, fluviali, lacustri, piovane, sotterranee. Il Capitolo 1, dal titolo Régime général et gestion de la ressource (artt. 212-nn.), detta le disposizioni generali per la gestione della risorsa-acqua, per la tutela delle acque superficiali e sotterranee, stabilisce i poteri in caso di intervento di sicurezza in emergenza, assegna al Prefetto Regionale ampi poteri in materia di coordinamento e controllo. Gli obiettivi di qualità indicati negli artt. L212-2 e L212-3 e nei decreti attuativi richiamati, devono essere rispettati dagli atti di pianificazione. PROCEDURE ABILITATIVE PER IMPIANTI, ATTIVITÀ, INSTALLAZIONI ED OPERE (PROCEDURA IOTA) Il Capitolo 4 (art. 214-nn.) disciplina la procedura abilitativa che deve essere seguita prima di realizzare o intraprendere ogni impianto, installazione, attività, lavoro od opera, abbreviate in IOTA (Installations, ouvrages, travaux, activités). La procedura, è simile alla procedura relativa alle ICPE (Installations Classées pour la Protection de l Environnement): chiunque intenda intraprendere una IOTA che preveda attività o impianti ricompresi nella lista di noménclatures prevista dal Codice (art. R214-1), deve chiedere l autorizzazione al Prefetto del dipartimento ovvero, in caso di IOTA meno pericolose per l ambiente come indicato dalla norma, dichiarare l inizio dell attività. In entrambi i casi è necessario presentare un dossier tecnico e sottostare alle eventuali prescrizioni adottate. Per la procedura di autorizzazione (L214-3 ss.; R214-6 ss.), la domanda si indirizza al prefetto del dipartimento, munita di dossier tecnico. Il prefetto può chiedere di completare il dossier se è incompleto. L autorizzazione può essere concessa o respinta con arrêté préfectorial motivato, che fissa anche la durata dell autorizzazione. La procedura di rinnovo è regolata dall art. R Per la procedura di dichiarazione (R ss.), la domanda si indirizza al prefetto del dipartimento, munita di dossier tecnico. Entro 15 giorni il Prefetto può bloccare l attività (opposition) o chiedere integrazioni al dossier; se ciò non avviene la IOTA può essere intrapresa. Se 143

157 mutano le condizioni di attività, il Prefetto ha il diritto di emanare prescrizioni, anche successivamente all inizio delle attività. Riportiamo le rubriche della lista delle IOTA (Noménclatures), attinenti alla costruzione e gestione di porti turistici, ed i relativi arrêtés che stabiliscono prescrizioni tecniche generali: Rubrique n Stazioni di depurazione degli impianti di sanificazione o dispositivi di depurazione individuali (non collettivi, ad esempio fosse settiche): o Se il carico lordo di inquinanti organici da trattare nel comune o nel gruppo di comuni è superiore a 600 kg de DBO5: Autorizzazione. o Se è superiore a 12kg ma inferiore o uguale a 600 kg: Dichiarazione. Rubrique n Scarichi di acque meteoriche nelle acque dolci superficiali o sul suolo o nel sottosuolo: o Se la superficie totale del progetto, aumentata della superficie corrispondente alla parte del bacino naturale dove gli scoli sono intercettati dal progetto è superiore o uguale a 20 Ha: Autorizzazione. o Se è superiore a 1 Ha ma inferiore a 20: Dichiarazione. Rubrique n Scarichi nelle acque di superficie diversi a quelli previsti alle rubriche ; ; ; ) Se il flusso totale di inquinamento lordo è: o Superiore o uguale al livello R2 per almeno uno dei parametri: Autorizzazione. o Superiore al livello R1 e inferiore al livello R2 per almeno uno dei parametri: Dichiarazione. 2) Se il prodotto di concentrazione massima di Escherichia coli per la media giornaliera dello scarico situato a meno di 1km da una zona conchicola o di coltura marina, di una presa d acqua potabile o di una zona di balneazione ai sensi degli artt. D e D del Code de la santé publique è: o superiore o uguale a 1011 E coli / giorno: Autorizzazione. o Compreso tra 1010 e 1011 E coli / giorno: Dichiarazione. Le prescrizioni generali sono indicate da Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique (1, b, et 2, b) de la nomenclature annexée au décret n du 29 mars 1993 modifié. 144

158 Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique (1, b, et 2, b) de la nomenclature annexée au décret n du 29 mars 1993 modifié. I parametri e i valori di riferimento R1 e R2 e sono riportati ne Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques , et de la nomenclature annexée au décret n du 29 mars Rubrique n Lavori di creazione di un porto marittimo o di un canale di accesso o lavori di modifica delle specifiche teoriche di un canale di accesso esistente: Autorizzazione. Rubrique n Lavori di organizzazione e ristrutturazione portuale ed altre opere realizzate in contatto con il mare ed aventi incidenza diretta su di esso: o Se l importo è uguale o superiore a : Autorizzazione. o Se è superiore o eguale a ma inferiore a : Dichiarazione. Prescrizioni generali contenute ne Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application des articles L à L du code de l'environnement et relevant de la rubrique (2 ) de la nomenclature annexée au décret n du 29 mars 1993 modifié. Rubrique n Dragaggi e/o scarichi in mare. 1) Se il contenuto dei sedimenti estratti è superiore o uguale al valore di riferimento N2 per almeno un elemento: Autorizzazione. 2) Se il contenuto dei sedimenti estratti è compreso tra i valori N1 e N2 per almeno un elemento, e: o Il volume massimo dragato in sito in 12 mesi consecutivi è superiore o uguale a 5000 mc: Autorizzazione o Il volume massimo dragato è inferiore a 5000 mc: Dichiarazione. 3) Se il contenuto dei sedimenti è inferiore o uguale al valore N1 per tutti gli elementi e: 145

159 o il volume massimo dragato in sito in 12 mesi consecutivi è superiore o uguale a mc: Autorizzazione. o Il volume massimo dragato è superiore a 500 mc e inferiore a mc: Dichiarazione. Le prescrizioni generali sono adottate con: Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application des articles L à L du code de l'environnement et relevant de la rubrique (2 ) de la nomenclature annexée au décret n du 29 mars 1993 modifié. Arrêté du 2 août 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L à L du code de l'environnement et relevant de la rubrique de la nomenclature annexée au décret no du 29 mars 1993 modifié Gli elementi e i valori di riferimento N1 e N2 e sono riportati nell Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques , et de la nomenclature annexée au décret n du 29 mars 1993 RAPPORTI TRA PROCEDURA ICPE E PROCEDURA IOTA L articolo L214-7 descrive i rapporti tra la procedura ICPE e la procedura EAU. Se una IOTA prevede attività già ricomprese nelle noménclature ICPE, l abilitazione (autorisation o déclaration) rilasciata ai sensi della normativa ICPE è valida anche per la normativa EAU. L arrêté integré indica le prescrizioni per la tutela ai sensi della Loi sur l eau da applicarsi alle ICPE sottoposte ad autorizzazione. Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. CONTROLLI SULLA QUALITÀ DELL ACQUA Istituita con Circolare del Ministero dell Ambiente del , la REPOM (Réseau national de surveillance de la qualité de l eau et des sédiments des ports marittime) è una rete nazionale che unisce istituzioni e strutture portuali e racchiude le singole CQEL (Céllule Qualité des Eaux Littorales) attive a livello dipartimentale, e le altre reti permanenti di monitoraggio della qualità 146

160 delle acque del litorale. Le CQEL sono organismi misti che eseguono i controlli sulla qualità delle acque e sui sedimenti dei bacini portuali. La circolare individua la frequenza dei controlli come da tabella seguente (relativa ai porti turistici): Programma Classe 2 Classe 3 Acqua (frequenza di analisi, numero minimo, punti di prelievo) da 500 a 1000 ormeggi 2 volte per anno (1 in estate, 1 in inverno) 1 punto di prelievo più di 1000 ormeggi 4 volte per anno (3 in estate, 1 in inverno) 1 punto di prelievo Sedimenti (frequenza di analisi) 1 volta in tre anni 1 volta in tre anni La REPOM segnala al prefetto l eventuale mancato rispetto delle prescrizioni previste dal regime abilitativo. SANZIONI Il capitolo 6 (artt. 216-nn.) indica i soggetti abilitati a controllare e le sanzioni amministrative e penali per le violazioni delle norme a tutela dell acqua. Sono considerati agenti ispettivi: 1. Funzionari dei services d Etat (DREAL principalmente) 2. gli Ispettori ICPE 3. Gli ingegneri del Laboratoire central 4. Agenti della dogana. 5. Agenti dell Office national de la chasse et de la faune sauvage e de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques. 6. I tecnici dell'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 7. Gli Officiers de Port (Comandanti del Porto) 8. Gli agenti e I tecnici dell Office national des forêts 9. Gli agenti dei Parchi Nazionali 147

161 INQUINAMENTO DA RIFIUTI PROVENIENTI DALLE IMBARCAZIONI E DA ATTIVITÀ DI NAVIGAZIONE Il Capitolo VIII del Code de l Environnement (articoli 218-nn.) detta le Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime e si occupa principalmente di proibire e reprimere fenomeni di inquinamento causati dalla navigazione. Per ciascuno dei fenomeni individuati il Codice descrive le responsabilità, i poteri di accertamento delle violazioni, la relativa procedura e le sanzioni. Le ipotesi previste che interessano sono: Responsabilità civile e assicurazione obbligatoria anti-inquinamento per i proprietari delle imbarcazioni che trasportano idrocarburi (L218-1 L218-9) Disposizioni per la repressione dell inquinamento in mare: incriminazioni e procedure (L L218-31) Inquinamento da immersione (L L218-58) Altre disposizioni contro comportamenti nocivi per il mare (L L218-80) Gli Art. L218-5 e ss. indicano quali sono gli agenti che possono accertare le infrazioni: 1. Polizia giudiziaria. 2. Agenti e Ispettori della DRAM (Direction Régionale des Affaires Maritimes) e della DDAM (Direction Départementale des Affaires Maritimes) 3. Tecnici del Servizio Nazionale di Sicurezza della Navigazione. 4. Officiers de port. 5. Polizia di navigazione. 6. Genio Civile 7. Agenti della dogana. La lista dei soggetti che possono accertare eventuali infrazioni è completata dai seguenti articoli: L relativo alle attività di esplorazione e sfruttamento del fondale; L per l incenerimento; L Un ruolo centrale per l accertamento delle violazioni è svolto dagli agenti della DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement). Gli articoli L e ss. contengono altre disposizioni contro comportamenti nocivi per il mare e sono norme di chiusura che reprimono i comportamenti pericolosi per il mare che non siano analiticamente affrontati nelle sezioni precedenti del Capitolo VIII del Code de l Env. GESTIONE DELLE ACQUE DI SENTINA E DEI RESIDUI DI CARICO (Déchets d'exploitation et résidus de cargaison) 148

162 Norme di riferimento: L C.Env. sui rifiuti da immersione in mare R543-2 C. Env. Che rinvia agli artt. Da R343-1 a R343-3 del Code des Ports Maritimes per la normativa in oggetto. L332-2 del Code des Ports Maritimes, che stabilisce il divieto di attentare al buono stato del demanio portuale e divieto di gettare qualsiasi cosa, rifiuti compresi, nelle acque portuali, pena contravvenzione. Il Libro III, titolo 5, capitolo 3 (artt. L353-nn.) del Code des Ports Maritimes detta le sanzioni penali per i Déchets d'exploitation et résidus de cargaison affidando i compiti di controllo alla polizia giudiziaria, agli Officiers de Port (Comandanti di Porto), agli Officiers de Port aggiunti, ai sorveglianti di porto (art. L345-1) L articolo L343-1 del Code des Ports Maritimes obbliga tutte le navi comprese le imbarcazioni da pesca e da diporto, a scaricare le acque di sentina prima di lasciare il porto nelle installations de réception. In caso contrario gli Officiers de Port possono vietare l uscita ed applicare una sanzione proporzionata alla lunghezza della barca (L343-2). L articolo R343-3 del Code des Ports Maritimes impone alle navi (tranne quelle da pesca e da diporto con equipaggio massimo 12 persone) di certificare di aver scaricato le acque di scarico e i residui prima di lasciare il porto, ovvero di indicare il porto di arrivo per scaricare ivi. La procedura è completata dal seguente Arrêté che indica le informazioni circa le acque di sentina e i residui del carico, che il comandante della nave è obbligato a comunicare al porto di destinazione: Arrêté du 5 juillet 2004 portant sur les informations à fournir au port par les capitaines de navires sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires PIANI DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI Gli articoli R121-2 e obbligano i porti a dotarsi di un piano di raccolta e di trattamento dei rifiuti (plan de réception et de traitement des déchets), che deve essere approvato dall Autorità Portuale. Nel caso di porti di interesse locale il piano è approvato dal Prefetto dipartimentale o dal Sindaco. Nel Comune di Sari - Solenzara l Autorità preposta ad approvare il piano è il Sindaco. Il contenuto del piano deve essere conforme al seguente arrêté: Arrêté du 21 juillet 2004 relatif aux plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison dans les ports maritimes 149

163 ATTIVITA DI DRAGAGGIO I lavori di dragaggio sono riportati nella rubrica ai sensi delle noménclature EAU e sottostanno al relativo regime abilitativo. Il dragaggio dei porti genera rifiuti da immersione (artt. L ss.), il cui sversamento in mare senza autorizzazione o dichiarazione è proibito. La procedura abilitativa ai sensi de la Loi de Eau per i dragaggi copre sia il prelievo che lo scarico. Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique (2o, a, II-2o, b, II, et 3o, b) de la nomenclature annexée au décret no du 29 mars 1993 modifié RIUTILIZZO DELLE ACQUE PIOVANE Il seguente arrêté prescrive la possibilità di utilizzare le acque piovane per gli usi connessi al funzionamento delle imbarcazioni: Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments NORMATIVA REGIONALE SDAGE - SCHÉMA DIRECTEUR D AMENAGÉMENT ET DE GÉSTION DE L EAU Lo SDAGE è il documento adottato da ogni Autorità di Bacino (Conseil de Bassin) per la tutela dei milieux aquatiques. Previsto dall art. L212-1 del Code de l Env., è adottato dal Conseil de Bassin ed il contenuto è in linea generale indicato dall Arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des Schemas directeurs d aménagement et de gestion des eaux. Il Bacino della Corsica (sottobacino del Bassin Rhone-Méditerranée-Corse) ha approvato lo SDAGE relativo agli anni il 16 Ottobre Lo SDAGE è un documento indirizzato in primo luogo alle amministrazioni, ma anche ai privati perché stabilisce gli obiettivi per il miglioramento di medio periodo della qualità dei milieux acquatiques e indica in linea generale le azioni per raggiungerli. I dossiers tecnici che devono essere predisposti assieme agli avant-projects per la costruzione, l estensione e l ammodernamento di un porto turistico, così come quelli per ottenere il visto (autorizzazione o silenzio-assenso in caso di dichiarazione) per il regime ICPE (Installations Classées pour la Protection de l Environnement) o il regime Eau, debbono essere compatibili con lo SDAGE. È previsto un mezzo di pianificazione a livello locale (dall art. L212-3 all art. L e R ss.), il SAGE (Schéma de Aménagement et Géstion de l Eau) relativo a singole aree interne al Bacino. Allo stato attuale il Comune di Solenzara non ha approvato il SAGE. 150

164 SCARICHI IN FOGNATURA CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TÉRRITORIALES (CGCT) LIBRO, 2, TITOLO 2, CAPITOLO 4: SERVIZI COMUNALI INDUSTRIALI E COMMERCIALI. SEZIONE I: ACQUA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE Gli articoli di riferimento sono i seguenti: dall Art. L all Art. L e dall Art. R all Art. R Lo scarico delle acque reflue è di competenza dei comuni, che curano l allaccio delle condutture alla rete di fognatura pubblica e la rimozione dei fanghi. L articolo R prescrive che l allaccio alla rete fognaria (assainissement) devono fare dichiarazione al Comune. La stessa procedura vale per il riutilizzo delle acque piovane/meteoriche. La dichiarazione deve contenere le informazioni indicate dal seguente Arrêté: Arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau L articolo R indica che tutte le acque reflue che entrano in un sistema di raccolta devono essere depurate prima di essere immesse nell ambiente. L articolo R riguarda i Controlli della rete fognaria. I controlli devono essere eseguiti dal Comune, che comunica al Prefetto e all Agence de l Eau. L arrêté attuativo non è stato ancora adottato. CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE PREMIERE PARTIE: PROTECTION GENERALE DE LA SANTE LIVRE III : PROTECTION DE LA SANTE ET ENVIRONNEMENT TITRE III: PREVENTION DES RISQUES SANITAIRES LIES A L ENVIRONNEMENT ET AU TRAVAIL L articolo L prescrive l obbligo di allaccio alla rete fognaria o alla realizzazione di una installation de assainissement non collectif. Gli impianti di smaltimento non collettivi sono regolamentati da Arrêtés-guida che dettano prescrizioni tecniche minime, che possono essere integrate da quelle rilasciate dal Prefetto investito dell abilitazione ai sensi delle nomenclature EAU o ICPE. Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 151

165 L articolo L prescrive che tutti gli scarichi non domestici in pubblica fognatura debbano essere autorizzati dal Comune, o dall associazione di comuni, o dalla Régie Municipale (ossia la società municipalizzata) che gestisce il servizio idrico. Il Comune può adottare anche un Regolamento sul servizio di pubblica fognatura (Réglement du Service d Assainissement). Riassumendo: l allaccio e lo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue domestiche deve essere comunicato al Comune; l allaccio e lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue non domestiche, deve essere autorizzato dal Comune. La violazione delle norme comporta una sanzione penale, come previsto dall art. L Norma di chiusura: L : gli immobili non abitativi che non sono sottoposti ad autorizzazione o dichiarazione ICPE ed EAU devono essere dotati di un dispositivo di trattamento degli scarichi non domestici, adatto alla natura dell attività, che garantisca una protezione soddisfacente dell ambiente naturale. 152

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