Organizzazione costituzionale dello Stato
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- Gaetana Morandi
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1 Organizzazione costituzionale dello Stato Lo Stato ha la qualità di persona giuridica e può intervenire nel mondo del diritto tramite soggetti che sono legittimati ad agire in suo nome e per suo conto
2 Organi costituzionali I soggetti che agiscono in nome e per conto dello Stato sono suoi organi (teoria del rapporto organico). Fra gli organi dello Stato sono qualificati come organi costituzionali quelli che sono collocati al vertice in una posizione di superiorità rispetto a tutti gli altri
3 Parlamento E l organo elettivo che incarna la democrazia rappresentativa. In base all art. 55 Cost. è un organo: costituzionale: partecipa all esercizio della sovranità attraverso la titolarità della funzione legislativa complesso: costituito da due organi elettivi e titolari delle stesse funzioni rappresentativo: rappresenta il popolo inteso come corpo elettorale da cui è eletto
4 Bicameralismo perfetto Camera e Senato sono su un piano di assoluta parità, sono eletti dal popolo con sistemi analoghi e condividono gli stessi poteri. Le sole differenze riguardano: diverso elettorato attivo diverso elettorato passivo numero dei componenti presenza di membri non elettivi al Senato
5 Autonomia del Parlamento Autonomia regolamentare (art. 64 c. 1 Cost.) Autonomia finanziaria: ciascuna Camera ha il potere di decidere sull impiego delle proprie risorse, delibera il proprio bilancio e il proprio consuntivo Autonomia amministrativa: ciascuna Camera ha il potere di stabilire l organizzazione dei propri uffici amministrativi interni e di disciplinare la carriera giuridica ed economica dei propri dipendenti
6 Durata Camera e Senato hanno una durata di cinque anni (artt. 60, 61 Cost.) Prorogatio: (art. 61, c. 2 Cost.) consente alle Camere scadute di esercitare alcuni poteri fino alla riunione delle nuove Camere. In tale periodo non si possono compiere atti di indirizzo politico ma solo quelli improrogabili e urgenti e gli atti dovuti (es.: si possono convertire in legge i decreti-legge)
7 Funzioni del Parlamento Funzione legislativa: è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70 Cost.) Funzione di controllo:consiste in un insieme di attività e procedure attraverso cui le Camere verificano l azione del Governo e la sua rispondenza agli obiettivi stabiliti nelle leggi o in altri atti di indirizzo e comporta il potere di far valere la responsabilità politica dell esecutivo mediante l approvazione di una mozione di sfiducia
8 Funzioni del Parlamento Funzione di revisione costituzionale Funzione di indirizzo politico: ne è contitolare insieme al Governo Funzioni elettorali (in senso lato): elegge il Presidente della Repubblica, 5 giudici della Corte Costituzionale, 8 componenti del CSM
9 Mozioni di fiducia e sfiducia Art. 94 Cost.
10 Il Governo E l organo posto al vertice del potere esecutivo Ha il compito di formare e attuare l indirizzo politico e di dirigere l attività della pubblica amministrazione. Svolge anche funzioni legislative (può emanare atti aventi forza di legge)
11 Organi del Governo Il Governo è un organo complesso in quanto formato da più organi con competenze autonome Organi necessari: sono individuati dall art. 92, c. 1 Cost. (Presidente del Consiglio, Ministri e Consiglio dei Ministri) Organi eventuali: sono disciplinati da leggi ordinarie (Vice-presidente del Consiglio, Sottosegretari, Consiglio di Gabinetto, Comitati interministeriali)
12 Formazione del Governo Art. 92 Cost.: non specifica la procedura da seguire per cui si osservano norme consuetudinarie e convenzioni costituzionali Il procedimento di formazione, così regolato, si distingue in tre fasi: preparatoria, costitutiva, integrativa dell efficacia
13 Fase preparatoria Consultazioni: il Presidente della Repubblica individua la personalità che nel contesto politicoparlamentare appare la più adeguata a formare il Governo Consultazioni necessarie: quelle dei Presidenti dei gruppi parlamentari, dei segretari di partiti e dei Presidenti delle Camere C. eventuali: di alcune personalità (ex Presidenti della Repubblica e del Consiglio)
14 Incarico Dopo le consultazioni il Presidente conferisce l incarico di formare il governo ad una personalità che accetta con riserva Qualora le elezioni diano una chiara maggioranza ad una coalizione il Capo dello Stato non ha discrezionalità nella scelta dell incaricato che sarà il leader dello schieramento vincente
15 Fase costitutiva In caso di scioglimento positivo della riserva da parte del Presidente incaricato, il Capo dello Stato emana tre decreti presidenziali: di nomina del Presidente del Consiglio di nomina dei Ministri di accettazione delle dimissioni del Governo uscente che è restato in carica per lo svolgimento dell o. amministrazione
16 Scelta dei Ministri Spetta sostanzialmente al Presidente del Consiglio Il Presidente della Repubblica può dare consigli non vincolanti mentre il rifiuto di accogliere la proposta del Presidente del Consiglio è ammesso solo in casi del tutto eccezionali
17 Fase integrativa dell efficacia Art. 93 Cost.: il nuovo Governo entra in funzione con il giuramento Art. 94 Cost.: entro dieci giorni dal giuramento deve presentarsi di fronte alle Camere per ottenere la fiducia
18 Crisi di Governo Si apre la crisi quando il Governo perde la fiducia della maggioranza parlamentare e non è più in grado di operare perché le Camere si opporrebbero ad ogni sua iniziativa Si distinguono crisi parlamentari (sono determinate da un espresso voto di sfiducia del Parlamento) ed extraparlamentari (derivano da ragioni esterne al Parlamento: es. morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio)
19 Presidente del Consiglio dei Ministri La l. n. 400/1988 ha regolamentato la distribuzione delle competenze all interno del Governo Le competenze del Presidente del Consiglio sono distinte a seconda che riguardino i rapporti con altri organi costituzionali, con il Consiglio dei Ministri, con i Ministri
20 Rapporti con altri organi costituzionali Il Presidente del Consiglio espone le dichiarazioni programmatiche, pone la questione di fiducia (con l assenso del Consiglio) e presenta i disegni di legge di fronte alle Camere; sottopone al Presidente della Repubblica i disegni di legge da presentare alle Camere per la preventiva autorizzazione,nonché le leggi per la promulgazione e i decreti aventi forza di legge e i regolamenti per l emanazione; solleva, su deliberazione del Consiglio, di fronte alla Corte costituzionale le questioni di legittimità costituzionale sulle leggi regionali e i conflitti di attribuzione con altri poteri dello Stato e con le Regioni
21 Rapporti con il Consiglio dei Ministri Il Presidente presiede l organo collegiale, lo convoca, ne fissa l ordine del giorno e ne dirige i lavori
22 Rapporti con i Ministri Il Presidente del Consiglio ha il potere di: indirizzare ai Ministri direttive volte ad attuare le deliberazioni consiliari e a garantire la direzione della politica generale del Governo sospendere l adozione di atti da parte dei Ministri competenti e di sottoporli al Consiglio dei Ministri istituire appositi Comitati di Ministri cui deferire l esame di specifiche questioni
23 Consiglio dei Ministri Art. 2 l. n. 400/1988: ha il compito di determinare la politica generale del Governo e l indirizzo generale dell azione amministrativa
24 Ministri Come membri dell organo collegiale di Governo contribuiscono alla determinazione dell indirizzo politico Sono titolari di un Ministero cioè dell apparato burocratico incaricato della gestione di uno specifico ramo dell amministrazione statale
25 Il Presidente della Repubblica Tale organo è disciplinato nella Parte II, Titolo II, Cost. ma è ampio lo spazio lasciato a regole convenzionali e all influenza svolta dalla personalità del titolare della carica La maggioranza della dottrina lo considera un organo imparziale di garanzia, chiamato a vigilare sul rispetto della Costituzione.
26 L elezione Il Presidente è eletto dal parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni Regione uno solo per la Valle d Aosta (art. 83 Cost.) Dura in carica sette anni e non sono previsti limiti alla sua rieleggibiltà Una volta eletto presta giuramento di fedeltà alla Costituzione dinanzi alle Camere in seduta comune
27 La supplenza Art. 86 Cost.: in ogni caso in cui il Presidente non possa adempiere le sue funzioni queste sono esercitate dal Presidente del Senato Art. 86, c. 2 Cost.: si è discusso sull organo competente ad accertare l impedimento. Si ritiene che tale accertamento deve spettare congiuntamente al Presidente del Consiglio, al Presidente del Senato e al Presidente della Camera
28 Poteri del Presidente Art. 87 Cost. Poteri di garanzia nei confronti delle Camere: sciogliere le Camere per indire nuove elezioni; inviare messaggi per richiamare l attenzione su problemi di particolare rilievo per la vita nazionale; promulgare una legge o rinviarla alle Camere
29 Poteri di garanzia nei confronti del Governo Nominare Presidente del Consiglio e, su proposta di questi, i Ministri; emanare con D.P.R. i decreti aventi forza di legge e i regolamenti deliberati dal Governo; presiedere il Consiglio Supremo di Difesa; comandare le forze armate
30 Poteri di garanzia nei confronti della Magistratura Concedere la grazia ( misura di clemenza individuale che elimina o riduce la pena) Presiedere il CSM Nominare 5 giudici della Corte Costituzionale
31 Poteri di rappresentanza nazionale Art. 59 Cost. Accredita e riceve gli ambasciatori Ratifica i trattati internazionali, previa autorizzazione delle Camere quando occorra (art. 80 Cost.) Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 78 Cost.)
32 Potere di esternazione Può prendere la parola in occasioni pubbliche, inviare messaggi alla nazione nelle ricorrenze, far conoscere il proprio pensiero attraverso interviste, prendere parte ad eventi luttuosi per mostrare solidarietà
33 La controfirma Art. 89, c. 1 Cost.: si possono distinguere tre categorie di atti: Atti che il Presidente compie su proposta o su deliberazione di altri organi rispetto ai quali la firma presidenziale assume la funzione di controllo di legittimità, mentre la controfirma sta a indicare la reale provenienza dell atto (atti con forza di legge, regolamenti )
34 Atti sostanzialmente presidenziali Atti che provengono dalla sola volontà del Capo dello Stato: messaggi alle Camere, nomina di senatori a vita e dei giudici costituzionali La decisione è del Presidente della Repubblica e la controfirma indica solo che il Governo non ha ragione per opporvisi
35 Atti sostanzialmente complessi Nomina del Presidente del Consiglio la cui controfirma al decreto presidenziale vale come accettazione della nomina Scioglimento delle Camere (confluiscono con pari forza le volontà del Capo dello Stato e del Governo tramite la controfirma del Presidente del Consiglio)
36 Responsabilità del Presidente della Repubblica La responsabilità politica può essere istituzionale (implica un rapporto istituzionale tra due soggetti e la possibilità di uno di utilizzare strumenti di controllo fino alla rimozione della carica dell altro rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo) o diffusa (consiste nella facoltà di critica riconosciuta a tutti i soggetti politici che non comporta conseguenze istituzionali). Solo a quest ultima è soggetto il Presidente della Repubblica
37 Responsabilità giuridica Art. 90 Cost.: non è responsabile degli atti compiuti nell esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento o attentato alla costituzione
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