IL PARLAMENTO ITALIANO. Laura Pagnoni
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- Giacinta Lidia Deluca
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1 IL PARLAMENTO ITALIANO 1
2 COSTITUZIONALE poiché rientra nell organizzazione costituzionale dello Stato COMPLESSO perché costituito da due organi in posizione di parità E UN ORGANO COLLEGIALE in quanto sia il Parlamento che gli organi interni non agiscono individualmente ma come collegio RAPPRESENTATIVO in quanto rappresenta la volontà politica del corpo elettorale 2
3 LEGISLATIVE ad esso spetta il potere di esprimere la volontà politica del corpo elettorale attraverso l emanazione di leggi; CON FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO sull operato del Governo che deve godere della fiducia delle Camere per poter governare; GIURISDIZIONALI O DI ACCUSA per la messa in Stato di accusa del Presidente della Repubblica e il rinvio a giudizio innanzi alla Corte Costituzionale 3
4 LA STRUTTURA CAMERA DEI DEPUTATI Montecitorio SENATO DELLA REPUBBLICA Palazzo Madama 4
5 BICAMERALISMO PERFETTO entrambe le Camere sono poste su un piano di parità, hanno gli stessi compiti, le stesse funzioni e gli stessi poteri; i loro componenti sono scelti direttamente dai cittadini attraverso libere elezioni; hanno identica durata: 5 anni (c.d. legislatura) 5
6 DIFFERENZE CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA Elettorato attivo (età minima per votare) Elettorato passivo (età minima per essere eletti ) 18 anni 25 anni 25 anni 40 anni Numero dei componenti 630 deputati 315 senatori + alcuni senatori a vita 6
7 ORGANI DELLE CAMERE COMMISSIONI PARLAMENTARI Le Commissioni riproducono in piccolo la composizione politica del Parlamento, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione tra i vari gruppi parlamentari. GIUNTE PARLAMENTARI Sono anch esse formate in modo da rispecchiare la proporzione tra le forze politiche presenti in Parlamento. Hanno funzioni consultive (es.la «Giunta per le autorizzazioni a procedere» a cui spetta di vigilare le richieste di autorizzazione di cui all art. 68 Cost.) GRUPPI PARLAMENTARI Sono associazioni di deputati o senatori costituite per far sentire maggiormente il peso delle forze politiche del paese. Per costituire un gruppo occorrono un minimo di 10 senatori e di 20 deputati. I gruppi rappresentano i partiti politici all interno del Parlamento 7
8 LE COMMISSIONI PARLAMENTARI SPECIALI Se sono costituite occasionalmente all interno delle Camere (come ad es. le Commissioni di inchiesta) PERMANENTI Se sono costituite permanentemente all interno delle Camere In questo caso operano: In sede referente quando esaminano i progetti di legge e riferiscono all Assemblea In sede deliberante quando non si limitano ad esaminare i progetti di legge ma li approvano anche. In sede redigente quando si limitano a redigere articoli di un progetto di legge. 8
9 LE CAMERE RIUNITE IN SEDUTA COMUNE Il Parlamento si riunisce in seduta comune nel seguenti casi: elezione del Presidente della Repubblica; giuramento del Presidente della Repubblica; messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura; elezione di un terzo dei giudici costituzionali 9
10 LE DELIBERAZIONI VALIDITA (c.d. numero legale) MAGGIORANZE RICHIESTE Le deliberazioni di ciascuna Camera sono valide se è presente la maggioranza dei componenti Di norma la maggioranza semplice (ossia la maggioranza dei presenti) In casi particolari: maggioranza assoluta, maggioranza qualificata. MODALITA DI VOTO di norma voto palese (alzata di mano, appello nominale), in casi particolari voto segreto (es. quando si tratta di eleggere il Presidente della repubblica) 10
11 LO SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE Art. 88 Cost. «Le Camere possono essere sciolte singolarmente o congiuntamente dal Presidente della Repubblica» Le ipotesi più comuni in cui si procede allo scioglimento delle Camere sono le seguenti: a) quando non appaiono più rappresentative delle forze politiche esistenti nel Paese; b) quando sia impossibile formare una maggioranza politica stabile nel Parlamento; c) quando si determini un insanabile contrasto politico tra le due assemblee. ( Le Camere non possono essere sciolte durante il c.d «semestre bianco») 11
12 LA PROROGA (E l effetto di una legge) Art.60 Cost. «La Camera dei deputati e il Senato sono eletti per 5 anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.» LA PROROGATIO (Opera di diritto) Art. 61 Cost. «Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 70 gg. dalle precedenti. Finchè non siano riunite le nuove Camere, sono prorogati i poteri delle precedenti» La prorogatio non deve superare i 90gg 12
13 LE PREROGATIVE DEI PARLAMENTARI DIVIETO DI MANDATO OPERATIVO (Art.67 Cost.) Caratteristiche Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato Esempio Il parlamentare, in quanto rappresentante dell intera nazione e non dei singoli elettori del suo collegio, non può ricevere da questi disposizioni vincolanti circa il modo in cui svolgere il suo mandato INSINDACABILITA (Art. 68, 1 co. Cost.) I Parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell esercizio delle loro funzioni Il parlamentare può intervenire liberamente in assemblea sostenendo le sue opinioni senza per questo essere perseguito IMMUNITA PENALE (Art. 68, 2 co., Cost.) Impedisce che un parlamentare possa essere arrestato, privato della libertà personale, perquisito, sottoposto a intercettazioni senza autorizzazione della Camera di appartenenza (tramite la Giunta per le autorizzazioni a procedere) L abitazione di un parlamentare non può essere perquisita o il suo telefono non può essere messo sotto controllo senza un apposita autorizzazione della Giunta per le autorizzazioni 13
14 LA FUNZIONE LEGISLATIVA L Iter di formazione delle leggi si articola nelle seguenti fasi: 1. L iniziativa legislativa; 2. La fase dell esame e dell approvazione da parte di una Camera; 3. Il passaggio del testo all altra Camera e la sua approvazione con il medesimo testo; 4. La promulgazione da parte del Presidente della Repubblica; 5. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore. 14
15 1. INIZIATIVA LEGISLATIVA L iniziativa legislativa consiste nella presentazione di una proposta di legge (che viene chiamata disegno di legge quando è presentata dai senatori o dal Governo) da parte di uno dei seguenti soggetti: ciascun deputato o senatore; il Governo; elettori; il Cnel limitatamente a proposte di legge in materia di economia e lavoro; ciascun consiglio regionale limitatamente a proposte di legge in materia regionale 15
16 2. ESAME E APPROVAZIONE DA PARTE DI UNA CAMERA La fase dell approvazione può avvenire attraverso tre procedimenti diversi: La Commissione competente per materia esamina il progetto di legge e riferisce all Assemblea attraverso una relazione 1.PROCEDIMENTO ORDINARIO In tal caso la Commissione opera in sede REFERENTE 16
17 2.PROCEDIMENTO DECENTRATO In questo tipo di procedimento la Commissione non si limita ad esaminare il progetto di legge ma lo approva anche. Per questo è decentrato perché non si svolge innanzi all intera assemblea (in aula) ma in sede decentrata innanzi alla Commissione legislativa competente per materia. In tal caso la Commissione opera in sede DELIBERANTE 17
18 3.PROCEDIMENTO MISTO Consiste in una suddivisione del lavoro tra la Commissione e l Assemblea La Commissione competente per materia formula gli articoli di un progetto di legge Mentre l approvazione dei singoli articoli e del progetto finale è riservata all Assemblea In tal caso la Commissione opera in sede REDIGENTE 18
19 3. PASSAGGIO DEL TESTO ALL ALTRA CAMERA Indipendentemente dalla procedura adottata, il progetto di legge approvato da una Camera viene trasmesso all altra Camera che deve approvarlo nello stesso identico testo. Se, però, l altra Camera vi apporta una o più modifiche, il testo di legge deve essere riesaminato (limitatamente alle parti modificate) dalla Camera che se ne era occupata in precedenza. NAVETTA O PING PONG 19
20 4.PROMULGAZIONE, PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE LA PROMULGAZIONE (entro un mese dall approvazione) La legge, una volta approvata, viene trasmessa al Presidente della Repubblica per la promulgazione. E un atto con il quale il P.d.R. attesta che la legge è stata regolarmente approvata e ne ordina la pubblicazione e l osservanza. Il P.d.R. può rinviare la legge alle Camere, con messaggio motivato, per chiedere una nuova deliberazione. Se la legge, però, viene nuovamente approvata, essa deve comunque essere promulgata. 20
21 LA PUBBLICAZIONE (deve avvenire entro 30 gg. dalla promulgazione) Consiste nell inserimento del testo nella «Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana» e nella pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» L ENTRATA IN VIGORE La legge entra in vigore, e quindi diventa obbligatoria per tutti i destinatari, dopo il periodo c.d. di vacatio legis, in genere 15 gg. dopo la pubblicazione a meno che la legge non prescriva un termine minore o maggiore. Dal momento dell entrata in vigore, la legge si presume conosciuta da tutti i destinatari e vige il principio «ignorantia legis non excusat» 21
22 La Costituzione italiana è rigida IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE Pertanto la sua modificazione può essere attuata dal Parlamento solo attraverso una procedura più complessa, detta aggravata. (Art.138 Cost.) La proposta di legge può provenire soltanto dal Parlamento o dal Governo Il testo di legge deve essere approvato due volte da parte di ciascuna Camera Tra la prima e la seconda deliberazione deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a tre mesi; Se la legge viene approvata a maggioranza qualificata, ossia con i 2/3 dei voti, la legge viene approvata definitivamente ed entra in vigore; Se, invece, ottiene la maggioranza assoluta, la legge, entro tre mesi dalla sua approvazione, potrebbe essere sottoposta ad un referendum popolare su richiesta di un quinto dei membri di una Camera, elettori o 5 Consigli Regionali 22
23 Proposta di legge costituzionale Prima votazione approvazione a maggioranza, da parte di entrambe le Camere Intervallo Almeno di 3 mesi Approvazione Con maggioranza assoluta Seconda votazione da parte di entrambe le Camere PROMULGAZIONE da parte del Presidente della Repubblica Approvazione Con maggioranza qualificata (2/3 dei voti) Può essere chiesto un Referendum entro 3 mesi. Se non viene chiesto, la legge si intende approvata; se viene chiesto, è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei cittadini 23
24 LA FUNZIONE DI CONTROLLO POLITICO SUL GOVERNO INTERROGAZIONE MOZIONE E una domanda rivolta, per iscritto, al Governo da un parlamentare per conoscere se un determinato fatto sia vero oppure no o semplicemente per venire a conoscenza di una determinata situazione Consiste nella richiesta, da parte di singoli membri del Parlamento, alla Camera cui appartengono di procedere alla discussione e votazione di un determinato argomento: mira a promuovere una deliberazione dell Assemblea. INTERPELLANZA Consiste nella domanda rivolta per iscritto da un Parlamentare al Governo, circa i motivi o gli intendimenti della condotta di Governo 24
25 LA MOZIONE DI FIDUCIA L Art.94 Cost. stabilisce che il Governo deve presentarsi alle Camere entro 10 gg. dalla sua formazione, per ottenerne la fiducia. LA MOZIONE DI SFIDUCIA LA QUESTIONE DI FIDUCIA E l atto attraverso il quale il Parlamento manifesta la volontà di far venir meno il rapporto fiduciario con il Governo: revoca la fiducia al Governo (deve essere votata per appello nominale) Si ha quando il Governo pone la fiducia su un disegno di legge avvertendo che, in caso di mancata approvazione di una proposta essenziale per il suo programma, ciò equivale ad una mozione di sfiducia e, dunque, rassegnerà le dimissioni. 25
26 L ATTUALE RIFORMA COSTITUZIONALE L attuale riforma costituzionale, in caso di sua approvazione, comporterà la modifica di alcune norme della Costituzione. Tra le novità più rilevanti vi e è il superamento del bicameralismo perfetto. Nello specifico i punti salienti della riforma sono i seguenti: FINE DEL BICAMERALISMO PERFETTO IL SENATO DEI CENTO Le due Camere non avranno più le stesse funzioni come è sempre stato dalla nascita della Repubblica. Il numero dei Senatori passerà da 315 a 100 (74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 senatori nominati dal Capo dello Stato per 7 anni) 26
27 LA FIDUCIA AL GOVERNO Il Senato non avrà più il potere di dare o togliere la fiducia al Governo che sarà una prerogativa della Camera. Il Senato avrà la possibilità di esprimere proposte di modifica (potrà esprimere non dovrà) su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti ed in tempi strettissimi: in tal caso la legge tornerà alla Camera che avrà 20 gg. di tempo per decidere se accogliere o meno i suggerimenti. In ogni caso la Camera potrà non tener conto della richiesta del Senato. 27
28 NIENTE PING PONG E probabilmente l effetto più importante: l approvazione delle leggi sarà quasi sempre prerogativa della Camera, con il risultato che l iter sarà molto più rapido. La competenza legislativa sarà piena solo sulle riforme costituzionali. GOVERNO ANCORA PIU FORTE Il Governo avrà una corsia preferenziale per i suoi provvedimenti: la Camera dovrà metterli in votazione entro 70 gg. Il potere esecutivo si rafforza a scapito del potere legislativo. 28
29 I SENATORI Non saranno più eletti durante le elezioni politiche ma in forma comunque diretta durante le elezioni regionali (ad es. attraverso un listino apposito o attraverso la nomina dei più votati) I POTERI DEL SENATO Il Senato: si occuperà di enti locali italiani e di Europa (politiche comunitarie); avrà poi un ruolo di controllo sulla Pubblica Amministrazione: Potrà eleggere 2 giudici della corte Costituzionale 29
30 IMMUNITA I nuovi senatori godranno delle stesse tutele dei deputati. Non potranno essere arrestati o sottoposti a intercettazione senza l autorizzazione del Senato. TITOLO V COST. Riorganizzazione dei rapporti tra Stato e Regioni (lo Stato riavrà alcune competenze che precedentemente erano state assegnate alle Regioni come energia, infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto); Eliminazione di ogni riferimento costituzionale alle province nella Costituzione (necessario per procedere alla loro abrogazione); Soppressione del Cnel 30
31 INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE Ora sono sufficienti firme; se sarà approvata la riforma ne occorreranno IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Attualmente il Presidente della Repubblica, è eletto dal Parlamento in seduta Comune con la partecipazione dei delegati regionali (tre per ogni regione, uno per la val d Aosta). Se il Disegno di Legge di riforma supererà il referendum popolare, il nuovo Presidente della Repubblica sarà eletto dai 630 deputati e dai 100 senatori senza delegati perché le regioni sono già rappresentate nel nuovo Senato. 31
32 IL GOVERNO Palazzo Chigi, a Roma, è la sede del Governo 32
33 COSTITUZIONALE poiché rientra nell organizzazione costituzionale dello Stato E UN ORGANO COMPLESSO in quanto costituito, al suo interno da più organi: Il Presidente del Consiglio, i Ministri il Consiglio dei Ministri. DI PARTE in quanto espressione delle forze politiche di maggioranza che lo sostengono con la fiducia 33
34 ESECUTIVE In quanto deve dare esecuzione alle leggi emanate dal Parlamento CON FUNZIONI LEGISLATIVE In quanto può emanare norme giuridiche mediante atti aventi forza di legge ex Art. 76 e 77 Cost. (decreti legge e decreti delegati) Dirige l attività della pubblica amministrazione e stabilisce le linee più importanti della politica nazionale 34
35 LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL GOVERNO E COMPOSTO DA I MINISTRI IL CONSIGLIO DEI MINISTRI Composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri In genere i ministri sono uomini politici (parlamentari o persone che hanno incarichi nei partiti politici) o tecnici (ossia persone esperte in un particolare settore) 35
36 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E nominato con decreto del Capo dello Stato e dura in carica fino a che il Governo è sorretto dalla fiducia del Parlamento; Dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile; Mantiene l unità di indirizzo politico e amministrativo di tutti i Ministri; Promuove e coordina l attività dei Ministri; Chiede alle Camere la fiducia; Controfirma gli atti più importanti del Presidente della Repubblica; Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa 36
37 I MINISTRI I Ministri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Hanno funzioni POLITICHE Perché partecipano alle decisioni del Consiglio dei Ministri AMMINISTRATIVE perché sono a capo di un Ministero (c.d. «Ministri con portafoglio») I «ministri senza portafoglio» sono, invece, ministri che non hanno sotto di sé un complesso apparato amministrativo ma solo limitate strutture con pochi dipendenti (si tratta spesso di tecnici) 37
38 LA RESPONSABILITA DEI MINISTRI Tipo di Responsabilità POLITICA : quando non vi è più la fiducia tra Parlamento e Governo CIVILE: si verifica se i ministri provocano danni ad altri soggetti (violano norme di diritto civile) PENALE: si verifica se i ministri commettono reati nell esercizio delle loro funzioni Conseguenze Dimissioni del Governo (o di un singolo ministro se la sfiducia è individuale) Risarcimento del danno (art.2043 cod.civ.) Reclusione e/o pena pecuniaria (sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria previa autorizzazione della Camera di appartenenza se il ministro è un Parlamentare oppure del Senato se il Ministro non è un membro del Parlamento) 38
39 IL CONSIGLIO DEI MINISTRI E un organo collegiale formato dal Presidente del Consiglio e da tutti i Ministri (con e senza portafoglio); Ha la funzione di indirizzo politico e amministrativo del Paese; Stabilisce gli obiettivi fondamentali dell attività della Pubblica Amministrazione; Intrattiene rapporti politici e di fiducia con il Parlamento. 39
40 CRISI DI GOVERNO Il Governo si può dimettere per una crisi che può essere PARLAMENTARE a seguito di sfiducia del Parlamento. In pratica il Parlamento (anche una sola Camera) revoca la fiducia al Governo mediante l approvazione di una mozione di sfiducia EXTRA PARLAMENTARE Se non vi è più accordo tra i componenti del Governo o tra le forze politiche che lo sostengono Quando vi è una crisi di Governo, il P.d R. avvia la fase delle consultazioni per formare un nuovo Governo 40
41 LA FORMAZIONE DEL GOVERNO 1. LE CONSULTAZIONI 2. IL CONFERIMENTO DELL INCARICO 3. L ATTIVITA DELL INCARICATO 4. LA NOMINA DEL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI 5. IL GIURAMENTO 6. LA FIDUCIA 41
42 1. LE CONSULTAZIONI Il Presidente della Repubblica interroga le forze politiche al fine di individuare la persona più idonea a formare il nuovo Governo; vengono consultati i Presidenti delle Camere, i Presidenti dei Gruppi Parlamentari, i Segretari di partito, le personalità istituzionali 42
43 2. IL CONFERIMENTO DELL INCARICO Il Presidente della Repubblica Conferisce l incarico alla persona che ritiene sia in grado di formare il nuovo Governo: l INCARICATO il quale accetta l incarico con riserva 43
44 3.ATTIVITA DELL INCARICATO L incaricato svolge, a sua volta, delle consultazioni tra i Capi gruppo parlamentari al termine delle quali può: 1. accettare l incarico (sciogliendo la riserva) 2. rinunciare all incarico 44
45 4.LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI Una volta che l incaricato scioglie la riserva, il Presidente della Repubblica nomina con decreto: 1. il Presidente del Consiglio e, 2. su proposta di questi, i Ministri 45
46 5.IL GIURAMENTO Il Presidente del Consiglio ed i Ministri devono prestare giuramento di fedeltà alla Costituzione e alla Repubblica nelle mani del Capo dello Stato 46
47 6.LA FIDUCIA Entro 10 giorni dal decreto di nomina, il Governo si deve presentare davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia Se la fiducia non viene concessa, il Governo non entra in carica (e il P.d.R. può conferire l incarico ad altra personalità o sciogliere anticipatamente le Camere) 47
48 FUNZIONI DEL GOVERNO ESECUTIVA Che consiste nel dare esecuzione alle leggi del Parlamento NORMATIVA Consiste nella facoltà di emanare norme giuridiche attraverso DECRETI LEGGE Nei casi di necessità e di urgenza DECRETI LEGISLATIVI Su delega del Parlamento 48
49 I DECRETI LEGISLATIVI Sono emanati dal Governo sulla base di una legge del Parlamento (legge delega) che indica l oggetto, i tempi, i principi e i criteri cui il Governo deve attenersi nell esercizio della delega. Il procedimento attraverso cui si forma il decreto legislativo può essere diviso in due momenti: 1.Delega del Parlamento al Governo (mediante una legge, c.d. legge delega) 2.Emanazione del Decreto Legislativo da parte del Governo Il Parlamento (organo delegante) trasferisce al Governo (organo delegato), attraverso un apposita legge di delegazione, l esercizio della funzione legislativa. Il Governo, sulla base della delega ricevuta, emana il decreto legislativo. 49
50 Sono emanati dal Governo nei casi straordinari di necessità e di urgenza I DECRETI LEGGE Sono pubblicati sulla G.U. immediatamente dopo la loro emanazione Entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione Devono essere convertiti in legge entro 60 giorni altrimenti perdono efficacia 50
51 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Palazzo del Quirinale a Roma Sergio Mattarella 51
52 REPUBBLICA PRESIDENZIALE (es. gli Usa) Il Presidente della Repubblica è posto sia a Capo dello Stato che del Governo ed ha pertanto ampi poteri decisionali REPUBBLICA PARLAMENTARE (es. l Italia) L organo di maggiore rilevanza è il Parlamento mentre il Presidente della Repubblica svolge prevalentemente funzioni formali e di rappresentanza 52
53 COSTITUZIONALE perché rientra nell organizzazione costituzionale dello Stato MONOCRATICO no Collegiale E UN ORGANO CON FUNZIONI IMPARZIALI di rappresentanza dello Stato SUPER PARTES al di fuori e al di sopra dei poteri dello Stato NEUTRALE perché garante dell UNITA del sistema costituzionale nel suo complesso 53
54 ELEGIBILITA Requisiti per l elezione alla carica di Presidente della Repubblica sono: la cittadinanza italiana l età (non inferiore a 50 anni) il pieno godimento dei diritti civili e politici non appartenere, per discendenza o legame di parentela, alla Casa Savoia 54
55 INCOMPATIBILITA L UFFICIO DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E INCOMPATIBILE CON QUALSIASI ALTRA CARICA 55
56 ELEZIONE Da chi è eletto il Presidente della Repubblica? Il P.D.R. è eletto dal Parlamento in Seduta Comune integrato da tre delegati di ogni Regione (tranne la Val d Aosta che ne designa uno soltanto) In che modo avviene l elezione? Avviene a scrutinio segreto a maggioranza, non dei votanti, ma dei componenti l assemblea: nei primi tre scrutini occorre la maggioranza dei 2/3; successivamente almeno la maggioranza assoluta. 56
57 DURATA DELLA CARICA Il Presidente della Repubblica dura in carica 7 ANNI ed è immediatamente rieleggibile 57
58 GIURAMENTO Ai sensi dell Art.91 Cost., il P.d.R., prima di assumere le sue funzioni, deve prestare GIURAMENTO di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta Comune 58
59 SUPPLENZA In caso di IMPEDIMENTO TEMPORANEO le sue funzioni vengono svolte dal Presidente del Senato (se verrà approvata la legge di Riforma Costituzionale, sarà il Presidente della Camera a svolgere le funzioni ad interim) Solo nel caso in cui il P.d.R. non possa svolgere il suo incarico in modo permanente (es. a causa di una gravissima malattia o in caso di morte) si dovrà attivare una particolare procedura per l elezione del nuovo Presidente 59
60 MORTE CESSAZIONE DALLA CARICA FINE DEL SETTENNIO DIMISSIONI IMPEDIMENTO PERMANENTE 60
61 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA indice le elezioni delle nuove Camere può inviare messaggi alle Camere può sciogliere le Camere o anche una sola di esse tranne negli ultimi 6 mesi del suo mandato (c.d. semestre bianco) RELATIVE ALLA FUNZIONE LEGISLATIVA autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa promulga le leggi ed emana gli atti aventi forza di legge prima di promulgare una legge può chiedere un secondo esame alle Camere indice il referendum popolare nomina 5 senatori a vita 61
62 nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri nomina i funzionari dello Stato (ad es. il Presidente della Corte dei Conti) RELATIVE ALLA FUNZIONE ESECUTIVA dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere ha il comando delle forze armate ratifica i trattati internazionali può sciogliere i consigli regionali 62
63 Nomina 5 giudici della Corte Costituzionale RELATIVE ALLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura Può concedere la grazia 63
64 LA GRAZIA E un atto di clemenza del Capo dello Stato a beneficio di una sola persona (ha carattere INDIVIDUALE): fa venir meno la pena principale condonandola in tutto o in parte AMNISTIA (estingue il reato) E un provvedimento di carattere GENERALE cioè destinato ad una pluralità di persone che comporta l estinzione di tutti i reati dello stesso tipo. INDULTO (estingue la pena) E anch esso un provvedimento a carattere GENERALE, con il quale viene condonata in tutto o in parte la pena inflitta. Rinvio 64
65 LA RESPONSABILITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ATTI COMPIUTI NELL ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell esercizio delle sue funzioni tranne che per Alto Tradimento e Attentato alla Costituzione (art.90 Cost.) Di tali atti sono responsabili i Ministri che li controfirmano ATTI COMPIUTI AL DI FUORI DELL ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI Di tali atti il capo dello Stato risponde al pari di qualsiasi cittadino. Tuttavia, nel silenzio della Costituzione, si ritiene che non si possa procedere contro di lui finchè resti in carica 65
66 LA MAGISTRATURA Insieme dei giudici cui è affidato l esercizio della funzione giurisdizionale Consiste nell applicare le norme giuridiche ai casi concreti al fine di risolverli nel rispetto della legge 66
67 PRINCIPI COSTITUZIONALI CHE DISCIPLINANO L ATTIVITA DEI GIUDICI ASSUNZIONE DEI GIUDICI Tramite Concorso Pubblico al fine di garantire una migliore selezione dei candidati e un criterio di scelta più trasparente (c.d. giudici ordinari ) (Art.106 Cost.) Esistono anche altri giudici che non vengono assunti tramite concorso ma sono selezionati sulla base di titoli come ad es. il giudice di pace (c.d. giudici onorari) 67
68 A norma dell Art.104 Cost. la Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, autonomia garantita da un organo di autogoverno il «Consiglio Superiore della Magistratura» AUTONOMIA E INDIPENDENZA DEI MAGISTRATI L Art. 107, 1 co. Cost. sancisce il principio dell inamovibilità dei magistrati nel senso che non possono essere trasferiti dalla loro sede senza il loro consenso per evitare che sia bloccata un inchiesta a seguito del trasferimento coatto del giudice L Art.107, 3 co. Cost. prevede l assenza di gerarchia tra i magistrati: si distinguono solo per diversità di funzioni 68
69 Garantisce: Che il processo sia incentrato sul contraddittorio tra le parti; Che le parti siano in condizioni di parità; IL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO (Art.111 Cost) Che il processo sia sottoposto alla decisione di un giudice imparziale; Che tutti i provvedimenti del giudice siano motivati; Che i provvedimenti del giudice possono essere riesaminati da un altro giudice su richiesta di una delle parti in causa (principio del doppio grado di giurisdizione); 69
70 LA GIURISDIZIONE ORDINARIA SPECIALE CIVILE PENALE Amministrativa Contabile Militare 70
71 LA GIURISDIZIONE CIVILE Ha ad oggetto la tutela di diritti soggettivi dei privati, controversie che sorgono in materia di diritto privato. (es. le azioni per recuperare crediti non pagati o risarcimenti dei danni conseguenti a incidenti stradali ecc.) Come si attiva il processo civile? Si istanza di parte attraverso l «atto di citazione» L attore è colui che cita (ossia che chiama in giudizio) l altra parte, il convenuto davanti al giudice PARTI DEL PROCESSO CIVILE = ATTORE E CONVENUTO 71
72 ORGANI DELLA GIURISDIZIONE CIVILE 1 grado GIUDICE DI PACE (giudice monocratico) TRIBUNALE (giudice monocratico o collegiale) 2 grado TRIBUNALE (giudice monocratico o collegiale CORTE DI APPELLO (giudice collegiale) 3 grado CORTE DI CASSAZIONE (Sezioni civili) ricorso in cassazione per soli motivi di legittimità 72
73 LA GIURISDIZIONE PENALE Ha ad oggetto la tutela di diritti oggettivi e oggettivamente protetti mediante l inflizione di una sanzione penale. In pratica tende ad accertare la responsabilità penale di un soggetto che ha commesso un reato. Come si attiva il processo penale? Vige il principio dell obbligatorietà dell azione penale E il Pubblico Ministero che dà avvio all azione penale, è obbligato a procedere nei confronti del presunto colpevole quando ha conoscenza del reato PARTI DEL PROCESSO PENALE = IMPUTATO E P.M. 73
74 ORGANI DELLA GIURISDIZIONE PENALE 1 grado GIUDICE DI PACE (giudice monocratico) TRIBUNALE (giudice monocratico o collegiale) CORTE D ASSISE (collegio + giudici popolari) 2 grado TRIBUNALE (giudice monocratico o collegiale CORTE DI APPELLO (giudice collegiale) CORTE D ASSISE D APPELLO (coll. + giudici pop.) 3 grado CORTE DI CASSAZIONE (Sezioni penali) ricorso in cassazione per soli motivi di legittimità 74
75 LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA Qual è la competenza della giurisdizione amministrativa? E diretta alla risoluzione di controversie che insorgono tra pubbliche amministrazioni o tra amministrazioni e privati cittadini per la tutela dei loro interessi legittimi PARTI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO = RICORRENTE E RESISTENTE 75
76 ORGANI DELLA GIURIUSDIZIONE AMMINISTRATIVA 1 grado TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI (TAR) 2 grado CONSIGLIO DI STATO Corte di Cassazione (solo per questioni attinenti alla giurisdizione) 76
77 Ha l obbligo di esercitare l azione penale (Art.112 Cost.) IL PUBBLICO MINISTERO E un magistrato ma non fa parte degli organi giudicanti Opera come organo investigativo nella fase delle indagini e come pubblica accusa nel processo penale 77
78 Ha il compito di garantire la massima indipendenza ed autonomia della Magistratura dagli altri poteri IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Composizione del CSM: 3 membri di diritto: Presidente della Repubblica (che lo presiede), primo presidente e procuratore generale della Corte di Cassazione 16 membri eletti dai magistrati ordinari: membri togati 8 membri eletti dal Parlamento in seduta comune: membri laici, tra i quali il CSM elegge il vicepresidente Si occupa di tutte le decisioni che riguardano l attività dei magistrati (assunzioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari) 78
79 LA RESPONSABILITA DEI MAGISTRATI 1. Responsabilità penale: al pari di tutti gli altri cittadini 2.Responsabilità disciplinare (violazione dei doveri d ufficio) Ministro della Giustizia o Procuratore Generale presso la Cassazione (azione disciplinare) Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (sezioni disciplinari) 3.Responsabilità civile (dolo o colpa grave e diniego di giustizia) Richiesta di risarcimento da parte di chiunque abbia subito un danno Stato Azione di rivalsa sul magistrato 79
80 Grazie per l attenzione FINE 80
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