CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (ESTRATTO)

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1 Pagina 1 di 9 Pol. n Mondial Assistance Italia S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (ESTRATTO) stipulato tra: Mondial Assistance Italia S.p.A. con Sede in Milano Via Ampère, 30 e: CTA Centro Turistico ACLI Sede Nazionale con Sede Nazionale in Roma Via G. Marcora, 18/20 in favore del: CENTRO TURISTICO ACLI DECORRENZA: dalle ore 24 del 31/12/2000 SCADENZA: alle ore 24 del 31/01/2008

2 Polizza no Pagina 2 di 9 C O N D I Z I O N I D I A S S I C U R A Z I O N E 1. DEFINIZIONI 1.1 Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Nel caso specifico la copertura assicurativa è operante per l attività svolta da tutte le strutture territoriali, aventi sede in italia, preposte allo svolgimento delle attività istituzionali previste nello statuto associativo quali: - la sede nazionale; - le sedi regionali; - le sedi provinciali; - le strutture territoriali locali di base (talvolta denominate anche Circoli CTA ). Tali strutture sono identificate in relazione alla loro univoca ed inequivocabile menzione sugli atti ufficiali dell Associazione Nazionale CTA Centro Turistico Acli e/o ricavabili dai registri sociali e/o amministrativi di affiliazione per annualità assicurativa di competenza. 1.2 Assicurazione il contratto di assicurazione 1.3 Attività Professionale L attività svolta dall Assicurato a carattere continuativo, abituale, remunerativo, in qualità di intermediario e/o organizzatore di viaggi/soggiorni, per la quale è in possesso di regolare autorizzazione all esercizio. 1.4 Cliente (consumatore) La persona che usufruisce di una delle prestazioni di organizzazione od intermediazione sia che il contratto venga stipulato o che il prezzo venga pagato da lei o da chi per lei, sia che ne usufruisca gratuitamente. 1.5 Contratto di assicurazione il contratto con il quale l assicuratore, dietro il pagamento di un premio si obbliga a tenere indenne l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro. 1.6 Contratto di viaggio Il contratto di organizzazione e/o intermediazione. 1.7 Cose Gli oggetti materiali e gli animali. 1.8 Danno corporale La morte e le lesioni corporali 1.9 Danno materiale La distruzione ed il deterioramento di cose Fatturato Organizzazione i costi complessivi sostenuti dai Clienti a fronte dei servizi erogati, comprensivi anche delle spese di viaggi aerei e delle commissioni pagate a chi di competenza. Commissioni di intermediazione le commissioni ricavate dalla vendita di qualsiasi servizio inerente l attività di intermediazione escluse le eventuali commissioni relative a quei servizi costituenti i viaggi di propria organizzazione Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Intermediario di viaggi La persona fisica o giuridica che professionalmente assume l impegno di procurare ad un altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione sia uno o più servizi separati che permettono di effettuare un viaggio od un soggiorno qualsiasi Organizzatore di Viaggi La persona fisica o giuridica che professionalmente assume l impegno di procurare ad un altra persona, per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisce.

3 Polizza no Pagina 3 di Perdite Patrimoniali Ogni danno causato a Terzi che non sia conseguenza diretta od indiretta di danni materiali o di danni corporali Premio la somma dovuta alla Società 1.16 Scoperto L importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che, per ciascun sinistro liquidato a termine di polizza, viene dedotto dall indennizzo Sinistro La richiesta di risarcimento dei danni per i quali è prestata l assicurazione Società L impresa autorizzata a norma di legge all esercizio delle assicurazioni. Nella presente polizza designa la Mondial Assistance Italia S.p.A. 2. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 2.1 Dichiarazioni relative alle Circostanze del Rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 Cod. Civ.). 2.2 Altre assicurazioni L assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve dare avviso scritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art Cod. Civ.) 2.3 Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati. Se l Assicurato non paga il premio o la prima rata del premio stabilita dal contratto, l assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l Assicurato paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute l Assicurato non paga i premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando le successive scadenze (art 1901 Cod. Civ.) 2.4 Premio Anticipato/Minimo. OMISSIS Regolazione del premio Il premio anticipato come sopra definito, è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo semestrale, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 30 gg. dalla fine di ogni periodo semestrale di assicurazione il CTA deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio e precisamente il numero degli iscritti al CTA in progressione ed il relativo elenco nominativo. La differenza attiva risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 15 giorni successivi dalla relativa comunicazione alla Società. Se l Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. 2.5 Modifiche dell Assicurazione Le variazioni e le modificazioni devono essere provate per iscritto. 2.6 Aggravamento del Rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o

4 Polizza no Pagina 4 di 9 parziale del diritto all indennizzo, non ché la stessa cessazione dell assicurazione (art Cod. Civ.). 2.7 Diminuzione del Rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell Assicurato (art Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. 2.8 Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60 giorno da quello in cui l indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere con preavviso di 30 giorni dal contratto colpito dal sinistro. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto dalla Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto la Società mette a disposizione dell Assicurato il rateo di premio, al netto delle imposte, relativo al periodo di rischio non ancora corso. 2.9 Proroga dell Assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell assicurazione, la stessa sarà prorogata per un ulteriore anno Oneri Fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato Foro Competente Foro Competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l agenzia cui è assegnata la polizza Rinvio alle Norme di Legge Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 3. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE 3.1 Responsabilità Civile In base alle garanzie previste e nei limiti dei massimali prescelti ed alle condizioni della presente polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese): verso terzi RCT, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose in conseguenza: a) di fatti accidentali verificatisi in relazione all esercizio dell impresa assicurata e delle attività complementari e sussidiarie; b) di fatti accidentali verificatisi in relazione alla conduzione dei fabbricati, in cui si svolge l attività dell impresa assicurata e le attività complementari e sussidiarie, e dei relativi impianti fissi ed attrezzature ivi esistenti. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. La garanzia si intende, inoltre, estesa ai danni derivanti: c) dalla proprietà e manutenzione di insegne, anche luminose, cartelli pubblicitari o striscioni, esclusi i danni alle cose sulle quali sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile incombente sull Assicurato nella sua qualità di committente (art Cod. Civ.); d) da lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati in cui si svolge l attività dell impresa. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile incombente sull Assicurato nella sua qualità di committente (art Cod. Civ.); e) dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall allestimento o smontaggio di stand; f) dall impiego da parte dell Assicurato o dei suoi dipendenti di biciclette, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano in occasione di lavoro o servizio; L assicurazione RCT vale anche per: g) la responsabilità civile derivante all Assicurato in base all art del Codice Civile per i danni che i suoi dipendenti, in occasione di lavoro o di servizio per conto dell impresa, abbiano: - causato a terzi; - provocato in relazione alla guida di autovetture, motocicli o ciclomotori che non siano in usufrutto o locati o intestati al P.R.A. all Assicurato, compresi i danni corporali alle persone trasportate su detti veicoli.

5 Polizza no Pagina 5 di 9 La garanzia, limitatamente ai danni alle cose, è prestata con l applicazione di una franchigia fissa di Lire (cinquecentomila) per sinistro; h) la responsabilità civile personale dei dipendenti dell Assicurato, compresi quadri, dirigenti, accompagnatori e collaboratori occasionali designati dall Assicurato, per danni dagli stessi involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni in occasione di lavoro o di servizio per conto dell impresa: - a terzi, escluso l Assicurato; - ad altri dipendenti dell Assicurato, esclusivamente per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite nell articolo 583 del Codice Penale. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento si intende, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più dipendenti, quadri, dirigenti, accompagnatori e collaboratori occasionali. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti; i) le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) a dipendenti dell Assicurato, compresi accompagnatori e collaboratori occasionali, non soggetti all obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. n del 30 giugno La garanzia è prestata sino alla concorrenza dei massimali convenuti per l assicurazione RCO anche in caso di evento interessante contemporaneamente la presente garanzia e quella RCO. Qualora l Assicurato organizzi viaggi di scolaresche e/o di studenti, la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi (RCT) si intende estesa alla: l) responsabilità personale degli insegnanti che accompagnano le scolaresche stesse nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli studenti a Terzi escluso, comunque, l Assicurato durante lo svolgimento del viaggio-soggiorno. La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale per sinistro, per persona danneggiata e per danni a cose di Lire (tremiliardi) intendendosi lo stesso, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più persone. Si precisa, inoltre, che la garanzia è prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di responsabilità civile già esistenti stipulate dagli insegnanti o dagli Istituti Scolastici. Per ogni danno materiale, con esclusione dei Danni Corporali, sull importo indennizzabile verrà applicato lo scoperto, per persona danneggiata, identificato in polizza con il massimo, comunque, di Lire (tremilioni) per evento verso prestatori di lavoro RCO, quale civilmente responsabile degli infortuni (escluse le malattie professionali): a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n del 30 giugno 1965 sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti e per i quali egli risulti in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi per l assicurazione di legge; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n del 30 giugno 1965 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivante una 9invalidità permanente non inferiore all 11% (undici percento), calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. n del 30 giugno L Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperita dall I.N.P.S. a sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984 n Responsabilità Civile Professionale L assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all Assicurato, esclusivamente ai sensi delle leggi che regolano le responsabilità specifiche degli agenti di viaggio ed in particolare del D.Lgs. 17/03/1995 n. 111 e della CVV (Convenzione Internazionale sul Contratto di Viaggio) ratificata in Italia con Legge 27/12/1977 n. 1084, per danni involontariamente cagionati ai Terzi-Clienti, in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso con lo svolgimento della attività professionale dichiarata in polizza; sono compresi i danni, anche se causati da fatti dolosi, provocati dalle persone di cui l Assicurato debba rispondere, inclusi gli accompagnatori ed i collaboratori occasionali, nello svolgimento delle loro mansioni. La garanzia si intende operante anche per la Responsabilità Civile derivante all Assicurato dall aver venduto ad altri Organizzatori di Viaggi o Servizi Turistici ma, esclusivamente, per i danni cagionati ai Terzi-Clienti. Nel caso in cui, a seguito di inadempimento totale o parziale dei servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all esecuzione del viaggio, l Assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine tali servizi, ivi compreso il rimpatrio e/o comunque il raggiungimento della destinazione prevista dal contratto, la Società autorizza l organizzazione di tali servizi sempreché l evento dannoso sia risarcibile a termini di polizza. La presente estensione di garanzia è quindi relativa alle maggiori spese incontrate per evitare e/o contenere i danni, sempreché le stesse siano ragionevolmente necessarie allo scopo.

6 Polizza no Pagina 6 di 9 La garanzia si intende prestata con lo scoperto del 10% (dieci percento) con il minimo di Lire (un milione) e sino alla concorrenza di lire (centomilioni) quale massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo. 4. DELIMITAZIONI 4.1 Soggetti non considerati Terzi Non sono considerati terzi: le persone cui compete la qualifica di Assicurato; il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, a meno che subiscano danni in qualità di viaggiatori ma solo in quanto per gli stessi sia responsabile un terzo esecutore del servizio (di trasporto, di alloggio, di ristorazione o di qualsiasi altro tipo relativo all esecuzione del viaggio); i dipendenti dell Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro, fermo quanto disposto alla lettera h) del punto Inizio e termine dell Assicurazione La garanzia assicurativa è operante per le richieste di risarcimento presentate all Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre 12 mesi prima della data di effetto dell assicurazione. La garanzia non è operante per i danni conseguenti a fatti e circostanze già note all Assicurato all inizio del periodo di assicurazione. 4.3 Validità territoriale La garanzia è operante per i danni che si verifichino in qualsiasi parte del mondo. 4.4 Massimali e limiti di indennizzo verso terzi (art ) Esposizione Massima - per sinistro Lire per persona danneggiata Lire per danni a cose Lire verso prestatori di lavoro/rco (art ) Esposizione Massima per sinistro e per persona danneggiata Lire professionale (art. 3.2) Esposizione Massima per Sinistro Lire Le garanzie vengono prestate con i sottolimiti previsti dal D.Lgs. n. 111 del 17/03/ ESCLUSIONI L assicurazione non comprende i Danni conseguenti a: 5.1 Responsabilità Civile Verso Terzi (3.1.1) sottrazione, smarrimento, distruzione e deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelli derivanti da furto, rapina o incendio. 5.2 Responsabilità Civile Professionale (3.2) insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell Assicurato; sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore; responsabilità derivante all Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativo all esecuzione del viaggio e del soggiorno; sono inoltre esclusi i Danni: di cui l intermediario debba eventualmente rispondere, assumendo la qualità di Organizzatore, a seguito della violazione degli obblighi relativi alle indicazioni da riportare sul documento di viaggio ai sensi della CCV; verificatisi in territori trovatisi in stato di guerra dichiarata o non dichiarata; conseguenti ad errata o mancata emissione o ritardi nel pagamento dei premi di polizze assicurative private anche a copertura dei rischi inerenti i viaggi/soggiorni dei Clienti. Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai Clienti dell Assicurato restano esclusi dall assicurazione gli importi (corrispondenti alla differenza tra il valore delle prestazioni dovute ed il valore delle prestazioni fornite) che l Assicurato è tenuto a corrispondere al Cliente in virtù del minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.

7 Polizza no Pagina 7 di 9 6. NORMATIVA IN CASO DI SINISTRO 6.1 Obblighi dell Assicurato In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso scritto alla Direzione della Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. L assicurato ha l obbligo di fornire alla Società copia della richiesta di rimborso inoltrata egli effettivi responsabili Scoperto per Danni Materiali e Perdite Patrimoniali La garanzia è prestata con lo scoperto per persona danneggiata e per evento identificato nel modello contabile. 6.3 Gestione delle vertenze di Danno Spese Legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il summenzionato massimale le spese vengono ripartite fra Assicurato e Società in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati ed, inoltre, non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale. 6.4 Diritto di surrogazione La Società si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L Assicurato si obbliga, a pena di decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l esercizio del diritto di rivalsa. ========== APPENDICE NR. 1 alla POL. N Emessa il 29/09/2005 CONTRAENTE C.T.A. VIA MARCORA 18/ ROMA RM Con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza, si conviene tra le Parti di spostare la scadenza contrattuale al di ciascuna annualità in luogo del Conseguentemente la scadenza delle rate annuali si intende fissata alle ore 24 del di ogni anno. Fermo ed invariato il resto. ===========

8 Polizza no Pagina 8 di 9 APPENDICE NR. 2 alla POL. N Emessa il 14/02/2006 CONTRAENTE C.T.A. VIA MARCORA 18/ ROMA RM Con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza, si precisa e si dà atto a quanto segue: 1. a parziale deroga di quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione (rif. Mod /2002) si prende atto fra le parti e si pattuisce che quanto stabilito dalle Condizioni aggiuntive sottoriportate si intende in sostituzione e/o a modifica e/o ad integrazione e/o a miglior chiarimento delle Condizioni Generali di Assicurazione e, in caso di discordanza, prevarrà la condizione più favorevole all Assicurato. CONDIZIONI AGGIUNTIVE A.1 DEFINIZIONI DANNO MATERIALE: la distruzione o il danneggiamento di cose; DANNO CORPORALE o FISICO: la morte o lesioni corporali; PERDITE PATRIMONIALI: il pregiudizio economico causato da terzi, che non sia conseguenza diretta o indiretta di danni materiali o di danni corporali; A.2 IDENTIFICAZIONE DELL ASSICURATO L Assicurato dichiara di essere autorizzato a svolgere ai sensi e per gli effetti della L.R.T. 23/03/2000, n. 42 le attività professionali specificate in polizza. A.3 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato nei limiti e termini di cui alle Condizioni generali di assicurazione, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni materiali, corporali e perdite patrimoniali quale civilmente responsabile ai sensi di legge per atti connessi all esercizio delle attività cui risulti espressamente autorizzato ai sensi della L.R.T. 23/03/2000, n. 42, e specificate nel contratto nei modi di cui al precedente articolo. A.4 RISCHI ASSICURATI I rischi assicurati dalla presente polizza sono almeno tutti quelli derivanti all Assicurato dal regolare svolgimento delle attività cui esso è autorizzato, nella osservanza delle disposizioni previste dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) di cui alla LEGGE 27 DICEMBRE 1977, n nonché, per i viaggi che superino le 24 ore o comprendano una notte, dalle norme vigenti in Italia e concernenti l applicazione del D.Lgs. 17/03/1995 n. 111 in materia di circuiti tutto compreso. A.5 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO Fermo restando i limiti previsti all Art delle Delimitazioni l esposizione massima della Società è la seguente: per le Perdite Patrimoniali (ved. A.1 Definizioni) ,00 per ogni anno assicurativo, con il limite di per sinistro; per Danni Materiali e Corporali : ,00 per ogni sinistro ,00 per ogni persona per danni corporali subiti, con limite per danni materiali: ,00 per ogni sinistro ,00 per ogni persona. A.6 NORMATIVA IN CASO DI SINISTRO La Società si impegna: a) al ricevimento della denuncia di sinistro da parte dell Assicurato, a richiederne tempestivamente la documentazione necessaria per la valutazione del sinistro e, più precisamente, i seguenti documenti: - dichiarazione attestante il verificarsi dell evento dannoso;

9 Polizza no Pagina 9 di 9 - copia di certificazione medica, ospedaliera e/o altra documentazione rilasciata da pubblica autorità; - generalità degli eventuali testimoni dell evento dannoso; - in caso di furti e/o smarrimenti, copia della denuncia alle autorità competenti; - ogni altra eventuale documentazione probatoria relativa al sinistro. b) a comunicare all Assicurato le proprie determinazioni in ordine alla valutazione del sinistro entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione probatoria. c) a procedere alla liquidazione dei danni entro i trenta giorni successivi al riconoscimento della liquidazione stessa. d) a non opporre al terzo danneggiato gli eventuali scoperti e/o franchigie previsti in polizza, che rimarranno comunque a carico dell Assicurato. e) a pagare i sinistri in Italia e in Euro. f) qualora l Assicurato, a seguito dell inadempimento totale o parziale dei servizi relativi all esecuzione del viaggio o soggiorno, si trovasse nella necessità di portare a termine detti servizi al fine di rispettare gli obblighi contrattuali e ad evitare e/o contenere i danni, la Società autorizza l Assicurato ad organizzare tali servizi, sempre che l evento dannoso sia imputabile a responsabilità dell Assicurato coperta dalle condizioni di polizza. g) la garanzia comprende le maggiori spese inoltrate a tale scopo e comunque entro i limiti dei massimali previsti dall Art. A.5 delle Perdite Patrimoniali sempre che le stesse siano ragionevolmente necessarie ad evitare o contenere i danni. Fermo ed invariato il resto. =========

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