COMUNICAZIONE AI MEMBRI

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1 Parlamento europeo Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione n. 1278/2010, presentata da D.M., cittadino italiano, sul rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato e sulla presunta violazione da parte dell'italia della direttiva 1999/70/CE Petizione n. 1302/2010, presentata da M. R., cittadina italiana, sulla reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato e presunta violazione da parte dell'italia della direttiva 1999/70/CE Petizione n. 1525/2010, presentata da Valeria Pizzati, cittadina italiana, sulle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato e sulla presunta violazione da parte dell'italia della direttiva 1999/70/CE Petizione n. 186/2012, presentata da G.C., cittadina italiana, sulla reiterazione dei contratti a termine per il personale docente Petizione n. 1948/2012, presentata da G.R.P., cittadino italiano, sui contratti di lavoro temporanei in Italia nel settore dell'istruzione, in violazione della direttiva 1990/70/CE Petizione n. 0467/2013, presentata da G.R.P., cittadino italiano, sulla situazione dei lavoratori precari presso i ministeri italiani Petizione n. 1169/2013, presentata da Arianna Formato, cittadina italiana, corredata di 135 firme, sull'insicurezza occupazionale nelle scuole italiane Petizione n. 2417/2013, presentata da Edmondo Febbrari, cittadino italiano, sulla stabilizzazione degli insegnanti precari in Italia Petizione n. 2444/2013, presentata da Loretta Zaganelli, cittadina italiana, sulla titolarizzazione degli insegnanti precari in Italia Petizione n. 0131/2015, presentata da Remo Pulcini, cittadino italiano, CM\ doc PE v10-00 Unita nella diversità

2 sull'applicazione in Italia della sentenza C-22/13 della Corte di giustizia sull'illegittimità dei contratti precari nella scuola Petizione n. 0502/2015, presentata da M.G., cittadina italiana, sulla situazione degli insegnanti precari nelle scuole italiane Petizione n. 0024/2016, presentata da Alessandro Viti, cittadino italiano, sulla riforma della scuola in Italia e sul rispetto della direttiva 1990/70 1. Sintesi della petizione Petizione 1278/2010 Il firmatario afferma che le autorità italiane non applicano correttamente la direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepita nell'ordinamento nazionale mediante il decreto legislativo 368/01. In particolare, il firmatario ritiene che il ripetuto rinnovo di contratti a tempo determinato costituisca una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. Petizione 1302/2010 La firmataria afferma che le autorità italiane non applicano correttamente la direttiva 1999/70/CE del Consiglio relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepita nell'ordinamento nazionale mediante il decreto legislativo 368/01. In particolare sostiene che il continuo rinnovo di contratti a tempo determinato costituisce una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. Petizione 1525/2010 La firmataria sostiene che le autorità italiane non applicano correttamente la direttiva 1999/70/CE del Consiglio relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepita nell'ordinamento nazionale mediante il decreto legislativo 368/01. In particolare sostiene che le continue proroghe di contratti a tempo determinato costituiscono una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. Petizione 0186/2012 La firmataria, abilitata per l'insegnamento nella scuola primaria, dal novembre 2003 è insegnante precaria presso la scuola pubblica italiana, mediante contratti annuali che vengono rinnovati. Tale situazione la vede oggetto di una serie di discriminazioni, in termini di retribuzione e di inquadramento, rispetto ai colleghi titolarizzati. Petizione 1948/2012 Il firmatario, impiegato amministrativo temporaneo presso l'istituto Petrarca, una scuola statale situata in Sicilia, dichiara di essere stato assunto tramite una serie di contratti di lavoro temporanei che sono stati rinnovati dal 2005 al PE v /2 CM\ doc

3 Tale situazione sarebbe contraria alla direttiva 1999/70 relativa al lavoro a tempo determinato e avrebbe creato un grave pregiudizio economico e di carriera al firmatario, che denuncia altresì un danno biologico esistenziale. Petizione 0467/2013 Il firmatario è un assistente amministrativo temporaneo in una scuola della provincia di Catania. È stato inserito in un elenco pubblico di candidati selezionati per il servizio civile, ma non può ricoprire un incarico fisso a causa delle continue riforme e degli incessanti tagli al bilancio nei ministeri italiani, dettati da misure economiche di austerità. Il firmatario sottolinea che l'amministrazione italiana è solita rinnovare contratti temporanei per anni e anni, e chiede quindi che siano introdotti posti fissi. Petizione 1169/2013 La firmataria intende sensibilizzare il Parlamento europeo in merito alla situazione degli insegnanti in Italia senza un'occupazione sicura, il cui numero è aumentato in maniera sostanziale dal In tal senso, nella petizione si chiede al Parlamento europeo di intraprendere iniziative presso le autorità italiane, così che i docenti temporanei che hanno esercitato la professione per almeno tre anni possano avere un posto permanente, come previsto dalla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato. Petizione 2417/2013 La petizione chiede l'assunzione degli insegnanti precari in Italia dopo 36 mesi di attività, protestando contro la precarizzazione di migliaia di docenti in possesso di titoli di studio e professionalità acquisita nell'esercizio della docenza sul campo. Petizione 2444/2013 La petizione chiede l'assunzione degli insegnanti precari in Italia dopo 36 mesi di attività, protestando contro la precarizzazione di migliaia di docenti in possesso di titoli di studio e professionalità acquisita nell'esercizio della docenza sul campo. Petizione 0131/2015 La petizione chiede l'effettiva applicazione da parte dell'italia della sentenza C-22/13 del 26 novembre 2014 che ha condannato l'italia per il rinnovo reiterato dei contratti precari nel settore della scuola pubblica, ingiungendo l'assunzione a tempo indeterminato dei precari. Secondo il firmatario l'italia non starebbe ottemperando alla sentenza, anche alla luce della recente riforma del lavoro (Jobs Act) che generalizzerebbe il precariato. Petizione 0502/2015 La firmataria spiega che la Camera dei deputati italiana ha approvato il decreto legge "Buona CM\ doc 3/3 PE v10-00

4 scuola", che costituisce un'altra riforma dell'ordinamento scolastico italiano. A parere della firmataria, il nuovo decreto contiene misure che mettono a repentaglio il concetto stesso di scuola pubblica ed è discriminatorio nei confronti dei diritti dei lavoratori in quanto obbligherà gli insegnanti già presenti nelle graduatorie d'istituto a partecipare a un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato. La firmataria dichiara che l'italia è il paese più corrotto d'europa e che il nuovo decreto non è conforme alla direttiva 1999/70/CE. La firmataria obietta con veemenza sul fatto che gli insegnanti interessati debbano partecipare a un concorso pubblico in quanto persuasa che il concorso stesso non corrisponda alle conoscenze o alle competenze. La firmataria propone un piano d'assunzione degli insegnanti a lungo termine. Petizione 0024/2016 Il firmatario sostiene che la legge italiana 107 del 13 luglio 2015, che ha introdotto alcune riforme del sistema scolastico, non rispetterebbe la direttiva 1999/70, in particolare per quanto riguarda il divieto di discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e il divieto di una reiterazione senza limite di contratti a tempo determinato. 2. Ricevibilità Petizione 1278/2010: dichiarata ricevibile il 7 febbraio Petizione 1302/2010: dichiarata ricevibile il 8 febbraio Petizione 1525/2010: dichiarata ricevibile il 18 marzo Petizione 186/2012: dichiarata ricevibile il 13 giugno Petizione 1948/2012: dichiarata ricevibile il 24 luglio Petizione 0467/2013: dichiarata ricevibile il 15 novembre Petizione 1169/2013: dichiarata ricevibile il 13 marzo Petizione 2417/2013: dichiarata ricevibile il 29 settembre Petizione 2444/2013: dichiarata ricevibile il 29 settembre Petizione 0131/2015: dichiarata ricevibile il 27 ottobre Petizione 0502/2015: dichiarata ricevibile il 19 gennaio Petizione 0024/2016: dichiarata ricevibile il 1 giugno La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento). 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011 "Le petizioni Il firmatario della petizione 1278/2010 afferma di essere stato danneggiato dalla mancata applicazione pratica di misure di tutela contro gli abusi nella successione di contratti a tempo determinato. A suo parere, nelle scuole italiane non viene rispettato l'articolo 5, paragrafo 4 bis, del decreto legislativo 368/01, in base al quale uno o più contratti di durata superiore a tre anni devono essere considerati contratti a tempo indeterminato. Il firmatario lamenta il fatto di essere stato licenziato senza preavviso nel settembre 2010 dal ministero italiano dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tramite l'ufficio scolastico PE v /4 CM\ doc

5 provinciale (Provveditorato agli Studi) di Catania, dopo una serie di undici contratti a tempo determinato come assistente amministrativo (personale ATA) il cui inizio risale al Egli sostiene inoltre che lo Stato italiano non garantisce una tutela efficace dal momento che riferisce i tribunali del lavoro si limitano a stabilire un indennizzo, anziché la conversione dell'impiego in un contratto a tempo indeterminato. Il firmatario cita anche un'interrogazione scritta del deputato al PE Rita Borsellino alla Commissione e la risposta del Commissario Andor. La firmataria della petizione 1302/2010 afferma di essere stata danneggiata dalla mancata applicazione pratica di misure di tutela contro gli abusi nella successione di contratti a tempo determinato. Ella dichiara di essere stata licenziata senza preavviso nel settembre 2010 dopo una serie di sette contratti a tempo determinato come assistente amministrativo (personale ATA) il cui inizio risale al Denuncia inoltre la posizione assunta dallo Stato italiano riguardo a un'effettiva tutela dal momento che riferisce i tribunali del lavoro si limitano a stabilire un indennizzo, anziché la conversione dell'impiego in un contratto a tempo indeterminato; ella ritiene che la concessione di un indennizzo sia inefficace e inadeguata. La firmataria della petizione 1525/2010 afferma di essere stata danneggiata dalla mancata applicazione pratica di misure di tutela contro gli abusi nella successione di contratti a tempo determinato. Ella lamenta di essere stata impiegata con una serie di nove contratti a tempo determinato, cui ha fatto seguito un decimo contratto ancora in corso, con scadenza giugno La firmataria sostiene che tale evidente mancata applicazione dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE le abbia arrecato un danno. Ella lamenta inoltre l'inadeguata tutela offerta dai tribunali del lavoro, che si limitano a stabilire un indennizzo, il che riduce l'efficacia e la congruità delle sanzioni applicate nella pratica. Osservazioni della Commissione sulle petizioni Anche l'on. Rita Borsellino, nell'interrogazione parlamentare E-2354/10, ha sollevato il problema degli ausiliari tecnici amministrativi (personale ATA) impiegati nelle scuole pubbliche con contratti a tempo determinato per diversi anni. L'interrogazione ricorda la sentenza della Corte di giustizia dell'unione europea nella causa C-212/04 Adeneler, secondo la quale il diritto dell'unione vieta di stabilire che soltanto i contratti a tempo determinato consecutivi non separati gli uni dagli altri da un lasso temporale superiore a 20 giorni devono essere considerati successivi. L'Italia ha recepito la direttiva 1999/70/CE con il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 (e successive modificazioni). L'articolo 4 del decreto stabilisce che un contratto a tempo determinato può essere prorogato non più di una volta e che la durata complessiva non può essere superiore a 3 anni. L'articolo 5 disciplina la conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, che avviene se la riassunzione ha luogo entro dieci giorni dalla data di scadenza per i contratti fino a sei mesi o entro venti giorni dalla data di scadenza per i contratti di durata superiore a sei mesi. Inoltre, l'articolo 5, paragrafo 4 bis, stabilisce che, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l altro, il rapporto di lavoro si considera a CM\ doc 5/5 PE v10-00

6 tempo indeterminato. La Commissione ha contattato le autorità italiane nell'aprile 2010 per chiarire se l'assunzione, in Italia, di personale ausiliario tecnico amministrativo con contratti successivi a tempo determinato nelle scuole pubbliche fosse conforme a questa normativa italiana di recepimento della direttiva. Nel luglio 2010 le autorità italiane hanno informato la Commissione che la legislazione italiana che disciplina il lavoro nel settore scolastico (in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, della legge n. 124/99 e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 430/00) rappresenta una categoria a parte e consente la non indicazione della natura causale del primo contratto a tempo determinato, prevista in generale dalle norme interne che regolamentano tutti gli altri rapporti di lavoro a tempo determinato, nonché il rinnovo dei contratti a prescindere dall'esistenza di requisiti permanenti e di lungo termine, oltre a non prevedere alcuna disposizione circa la durata massima complessiva dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, il numero dei relativi rinnovi o, in circostanze normali, degli eventuali intervalli tra i rinnovi oppure, nel caso di posti di insegnamento annuali temporanei (supplenze annuali), dei periodi corrispondenti alle vacanze estive, durante le quali l'attività scolastica è sospesa o fortemente ridotta. Le autorità italiane hanno inoltre affermato che la questione dei rinnovi contrattuali per il personale scolastico rientra nelle competenze del ministero dell'istruzione, mentre i rapporti di lavoro con un ente pubblico rientrano nelle competenze del ministero per la Pubblica amministrazione. Il ministero del Lavoro ha tuttavia precisato che, ai sensi dell'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego), le autorità pubbliche si avvalgono esclusivamente di contratti di lavoro a tempo indeterminato per le loro normali necessità ma che, al fine di far fronte a esigenze temporanee ed eccezionali, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (quali contratti a tempo determinato e contratti di formazione e lavoro), nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Il ministero ha sottolineato che, a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Non è però chiaro se dette disposizioni imperative comprendano misure volte a prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, come previsto dalla clausola 5 dell'accordo quadro. Le autorità italiane hanno rimarcato che, per quanto concerne specificamente la conversione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato nel caso in cui siano violati i limiti temporali previsti dalla legge, il decreto legislativo n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, ha aggiunto un nuovo paragrafo 5 bis all'articolo 36 relativo all'impiego nel settore pubblico, in base al quale le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 4- quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo n. 368/2001 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del PE v /6 CM\ doc

7 Testo unico sul pubblico impiego, ossia mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. Pertanto, in base alle leggi citate, le sanzioni legate alla conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato non si applicano, nella legislazione italiana, ai rapporti di lavoro del personale tecnico scolastico, poiché detto personale non rientra nelle disposizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165/2001. Secondo le autorità italiane tale esclusione non risulta essere discriminatoria in quanto non concerne una categoria specifica di lavoratori, ma l'intero settore del pubblico impiego. La direttiva non prevede che un impiego con contratti a tempo determinato successivi, dopo un certo periodo, debba essere convertito in un impiego a tempo indeterminato; essa impone piuttosto l'adozione di misure volte a prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato. Nelle cause C-212/02 Adeneler e C-53/04 Marrosu, la Corte ha stabilito che la conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato non costituisce l'unica misura volta a prevenire simili abusi né l'esito inevitabile dell'applicazione della direttiva al settore pubblico. Le prescrizioni della direttiva possono essere soddisfatte anche da efficaci misure alternative alla conversione tese a prevenire e, ove opportuno, punire il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato stipulati in successione. Le petizioni in oggetto contestano appunto tale ricorso abusivo a contratti a tempo determinato stipulati in successione per il personale ausiliario tecnico amministrativo delle scuole pubbliche. La materia è già stata oggetto di esame da parte della Commissione, che ha contattato a questo proposito le autorità italiane, dalla cui risposta si evince che non sono state predisposte misure volte a prevenire detti abusi. Sembra inoltre che non esista alcun quadro legislativo generale cui poter ricorrere per prevenire questi ultimi. Tale conclusione emerge dalla corrispondenza con le autorità italiane, le quali hanno semplicemente informato la Commissione del fatto che le abituali misure contro eventuali abusi non si applicano a questa categoria di impiegati del settore pubblico. Poiché non esiste alcuna deroga per la categoria di impiegati del settore pubblico in questione 1, la clausola 5 dell'accordo quadro si applica all'assunzione di personale ausiliario tecnico amministrativo nelle scuole pubbliche. Inoltre, poiché le autorità italiane non hanno fornito informazioni riguardo alle eventuali misure volte a prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti per il personale ausiliario tecnico amministrativo, la Commissione può unicamente dedurre che simili misure non esistano. Conclusione La Commissione ritiene che le affermazioni dei firmatari riguardo alla prassi invalsa in Italia per l'assunzione di personale ausiliario tecnico amministrativo con contratti a tempo determinato stipulati in successione siano fondate, in quanto non risultano esistere misure di prevenzione degli abusi legati a tale prassi, il che non è conforme al diritto dell'ue. La Commissione ha già avviato le procedure necessarie per chiedere all'italia di conformarsi al 1 Cfr. i punti della sentenza nella causa C-307/05, Yolanda Del Cerro Alonso/Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, Raccolta 2007, pag. I CM\ doc 7/7 PE v10-00

8 diritto dell'unione." 4. Risposta complementare della Commissione (REV), ricevuta il 30 gennaio 2013 "La direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato 1 (nel prosieguo "la direttiva sul lavoro a tempo determinato") impone agli Stati membri di introdurre misure per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Impone inoltre di riservare pari trattamento ai dipendenti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. Le petizioni in oggetto contestano appunto tale ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato per il personale ausiliario tecnico amministrativo delle scuole pubbliche. La materia è già stata oggetto di esame da parte della Commissione, tra le altre cose in risposta all'interrogazione scritta E-2354/10 presentata dall'on. Borsellino, e in merito alla quale sono state contattate le autorità italiane. Dalla risposta fornita dalle autorità italiane si evince che non esistono misure atte a prevenire l'abuso derivante dall'utilizzo di tali contratti a tempo determinato e, pertanto, poiché non è prevista alcuna deroga per la categoria dei dipendenti del settore pubblico in questione 2, è stata avviata una procedura d'infrazione avente a oggetto gli aspetti sollevati dalla firmataria e incentrata innanzitutto sul personale ausiliare tecnico-amministrativo (ATA) nelle scuole pubbliche. A seguito di ulteriori scambi con le autorità nazionali, il campo di applicazione della procedura è stato esteso, a mezzo di una lettera di messa in mora supplementare in data , a tutti i dipendenti con contratti a tempo determinato nelle scuole pubbliche (non soltanto della categoria ATA), includendo quindi anche docenti come i firmatari, ed evidenziando le seguenti rimostranze: non risulta disponibile alcun efficace strumento per presentare ricorso in caso di uso abusivo di successivi contratti a tempo determinato; risulta che ai dipendenti delle scuole pubbliche (non soltanto della categoria ATA) con contratti a tempo determinato sia riservato un trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, nel senso che l'esperienza professionale dei dipendenti con contratti a tempo determinato e la loro attività precedente nel sistema scolastico pubblico non vengono considerate nel calcolo delle retribuzioni, il che si traduce in un pagamento al livello "iniziale", a prescindere dal numero di anni di un servizio simile prestato nel quadro di precedenti contratti. La Commissione desidera tuttavia far presente che non può intervenire in casi singoli. Per tutelare i propri diritti, i soggetti danneggiati devono avvalersi degli opportuni meccanismi nazionali, anche contenziosi, messi a loro disposizione dagli ordinamenti giuridici degli Stati. La Commissione aggiornerà la commissione per le petizioni non appena ci saranno ulteriori sviluppi. 5. Risposta complementare della Commissione (REV II), ricevuta il 31 maggio GU L 175 del , pag Cfr. i punti della sentenza nella causa C-307/05, Yolanda Del Cerro Alonso/Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, Raccolta 2007, pag. I PE v /8 CM\ doc

9 Per le petizioni 1278/2010, 1302/2010, 1525/2010 e 0186/2012 "La direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato 1 (nel prosieguo "la direttiva sul lavoro a tempo determinato") impone agli Stati membri di introdurre misure per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Impone inoltre di riservare pari trattamento ai dipendenti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. Le petizioni in oggetto contestano appunto tale ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato per il personale ausiliario tecnico amministrativo delle scuole pubbliche. La materia è già stata oggetto di esame da parte della Commissione, tra le altre cose in risposta all'interrogazione scritta E-2354/10 presentata dall'on. Borsellino, e in merito alla quale sono state contattate le autorità italiane. A seguito di scambi con le autorità nazionali, il campo di applicazione della procedura è stato esteso, a mezzo di una lettera di messa in mora supplementare in data , a tutti i dipendenti con contratti a tempo determinato nelle scuole pubbliche (non soltanto della categoria ATA), includendo quindi anche docenti come i firmatari, ed evidenziando le seguenti rimostranze: non risulta disponibile alcun efficace strumento per presentare ricorso in caso di uso abusivo di successivi contratti a tempo determinato; risulta che ai dipendenti delle scuole pubbliche (non soltanto della categoria ATA) con contratti a tempo determinato sia riservato un trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, nel senso che l'esperienza professionale dei dipendenti con contratti a tempo determinato e la loro attività precedente nel sistema scolastico pubblico non vengono considerate nel calcolo delle retribuzioni, il che si traduce in un pagamento al livello "iniziale", a prescindere dal numero di anni di un servizio simile prestato nel quadro di precedenti contratti. Una risposta a questa lettera di messa in mora supplementare è pervenuta il 5 marzo 2013 ed è attualmente in corso d'esame. La Commissione desidera tuttavia far presente che non può intervenire in casi singoli. Per tutelare i propri diritti, i soggetti danneggiati devono avvalersi degli opportuni meccanismi nazionali, anche contenziosi, messi a loro disposizione dagli ordinamenti giuridici degli Stati. La Commissione aggiornerà la commissione per le petizioni non appena ci saranno ulteriori sviluppi. 6. Risposta complementare della Commissione (REV III), ricevuta il 19 dicembre 2013 Per le petizioni 1278/2010, 1302/2010, 1525/2010, 0186/2012 e 1948/2012 "Le petizioni in oggetto contestano il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato per il personale ausiliario tecnico amministrativo delle scuole pubbliche. Il 20 novembre 2013 la Commissione ha deciso di emettere nei confronti dell'italia un parere 1 GU L 175 del , pag. 43. CM\ doc 9/9 PE v10-00

10 motivato riguardo al lavoro a tempo determinato nelle scuole italiane, con le seguenti rimostranze: - trattamento meno favorevole riservato ai lavoratori a tempo determinato nella scuola pubblica italiana rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, e - insufficiente efficacia delle misure per combattere l'abuso della successione di contratti di lavoro a tempo determinato nelle scuole pubbliche italiane. Alcuni dei firmatari si sono messi in contatto diretto con i servizi della Commissione e hanno fornito materiale che potrà essere utilizzato come prova qualora dovesse essere adita la Corte di giustizia. Conclusione L'Italia dispone ora di un termine di due mesi per rispondere al parere motivato. La Commissione aggiornerà la commissione per le petizioni non appena ci saranno ulteriori sviluppi. La Commissione desidera far presente che non può intervenire in casi singoli. Per tutelare i propri diritti, i soggetti danneggiati devono avvalersi degli opportuni meccanismi nazionali, anche contenziosi, messi a loro disposizione dagli ordinamenti giuridici degli Stati. 7. Risposta complementare della Commissione (REV IV), ricevuta il 27 giugno 2014 Per le petizioni 1278/2010, 1302/2010, 1525/2010, 0186/2012 e 1948/2012 "Il 20 novembre 2013 la Commissione ha deciso di emettere nei confronti dell'italia un parere motivato riguardo al lavoro a tempo determinato nelle scuole italiane, con le seguenti rimostranze: I. trattamento meno favorevole riservato ai lavoratori a tempo determinato nella scuola pubblica italiana rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, e II. insufficiente efficacia delle misure per combattere l'abuso della successione di contratti di lavoro a tempo determinato nelle scuole pubbliche italiane. Il 20 gennaio 2014 l'italia ha risposto al parere motivato. Inoltre due domande di rinvio pregiudiziale riguardo alle norme italiane sul lavoro a tempo determinato nel settore pubblico sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'unione europea (CGUE): Causa C-418/13 NAPOLANO et a. Cause riunite C-22, 61, 62, 63/13 Raffaella MASCOLO Conclusione PE v /10 CM\ doc

11 La Commissione sta esaminando la risposta delle autorità italiane. Tuttavia, al fine di completare tale esame, sarà necessario attendere le sentenze nelle due cause di cui sopra, che sono già pendenti dinanzi alla Corte. La Commissione aggiornerà la commissione per le petizioni non appena vi saranno ulteriori sviluppi. La Commissione desidera far presente che non può intervenire in casi singoli. Per tutelare i propri diritti, i soggetti danneggiati devono avvalersi degli opportuni meccanismi nazionali, anche contenziosi, messi a loro disposizione dagli ordinamenti giuridici degli Stati. La Commissione desidera inoltre ricordare che la pertinente legislazione dell'ue in materia (direttiva 1999/70/CE) prevede che gli Stati membri adottino misure contro il ricorso abusivo alla successione di contratti a tempo determinato, senza specificare la forma di tali misure né i limiti esatti da imporre per evitare che la successione di contratti a tempo determinato diventi un abuso." 8. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2014 Per le petizioni 0467/2013 e 1169/2013 "La questione della conversione di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato riguarda anche le petizioni 1278/2010, 1302/2010, 1525/2010, 186/2012 e 1948/2012, oltre alla petizione in oggetto 1169/2013. Il 20 novembre 2013 la Commissione ha deciso di emettere nei confronti dell'italia un parere motivato nel quadro del procedimento d'infrazione 2010/2124 riguardo al lavoro a tempo determinato nelle scuole italiane, con le seguenti rimostranze: I. trattamento meno favorevole riservato ai lavoratori a tempo determinato nella scuola pubblica italiana rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, e II. insufficiente efficacia delle misure per combattere l'abuso della successione di contratti di lavoro a tempo determinato nelle scuole pubbliche italiane. Il 20 gennaio 2014 l'italia ha risposto al parere motivato. Inoltre, due domande di pronuncia pregiudiziale riguardo alle norme italiane sul lavoro a tempo determinato nel settore pubblico sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'unione europea: Causa C-418/13 NAPOLANO et a. Cause riunite C-22, 61, 62, 63/13 Raffaella MASCOLO La Commissione desidera far presente che non può intervenire in casi singoli. Per tutelare i propri diritti, i soggetti danneggiati devono avvalersi degli opportuni meccanismi nazionali, anche contenziosi, messi a loro disposizione dagli ordinamenti giuridici degli Stati. CM\ doc 11/11 PE v10-00

12 La Commissione desidera inoltre ricordare che la pertinente legislazione dell'ue in materia (direttiva 1999/70/CE) prevede che gli Stati membri adottino misure contro il ricorso abusivo alla successione di contratti a tempo determinato, senza specificare la forma di tali misure né i limiti esatti da imporre per evitare che la successione di contratti a tempo determinato diventi un abuso. Di conseguenza, il periodo di 3 anni/36 mesi menzionato dalla firmataria è l'espressione di una scelta del legislatore italiano e non una specifica disposizione del diritto dell'unione. In secondo luogo, poiché la direttiva 1999/70/CE prevede l'adozione di "misure" senza che la legislazione dell'ue ne specifichi la forma, è lecito che gli Stati membri consentano o impongano il licenziamento del personale con contratto a tempo determinato una volta raggiunti i limiti stabiliti. Tale azione non viola la direttiva 1999/70/CE poiché il licenziamento è finalizzato ad evitare l'abuso del rinnovo di contratti a tempo determinato, mediante l'interruzione definitiva del rapporto di lavoro. La pertinente legislazione dell'ue non richiede esplicitamente la conversione in contratto fisso/a tempo indeterminato cui la firmataria fa riferimento. Tale conversione non può pertanto essere oggetto di un procedimento di infrazione. Come già menzionato, la questione riguardante l'efficacia delle misure adottate dall'italia in risposta alla direttiva 1999/70/CE è già oggetto di un procedimento di infrazione e di due domande di pronuncia pregiudiziale. In terzo luogo, l'amministrazione del sistema scolastico, la dotazione di personale e la distribuzione dei compiti tra il personale impiegato non rientrano nelle competenze legislative dell'ue. Il trasferimento del personale insegnante a ruoli amministrativi non può quindi essere valutato dalla Commissione europea. Conclusione Oltre ad analizzare la risposta delle autorità italiane, sarà necessario attendere la conclusione dei due procedimenti summenzionati attualmente in attesa di giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia. La Commissione aggiornerà la commissione per le petizioni non appena ci saranno ulteriori sviluppi." 9. Risposta complementare della Commissione (REV V), ricevuta il 28 novembre 2014 Per le petizioni 1278/2010, 1302/2010, 1525/2010, 0186/2012, 1948/2012, 2417/2013 e 2444/2013 "Le accuse di ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato per il personale delle scuole pubbliche formano anche l'oggetto delle petizioni 186/2012, 1948/2012 e 1169/2013. Il 20 novembre 2013 la Commissione ha deciso di emettere nei confronti dell'italia un parere motivato nel quadro del procedimento d'infrazione 2010/2124 riguardo al lavoro a tempo determinato nelle scuole italiane, con le seguenti rimostranze: I. trattamento meno favorevole riservato ai lavoratori a tempo determinato nella scuola pubblica italiana rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, e PE v /12 CM\ doc

13 II. insufficiente efficacia delle misure per combattere l'abuso della successione di contratti di lavoro a tempo determinato nelle scuole pubbliche italiane. Il 20 gennaio 2014 l'italia ha risposto al parere motivato. La risposta delle autorità italiane è in corso di esame presso i servizi della Commissione. Inoltre, due domande di rinvio pregiudiziale riguardo alle norme italiane sul lavoro a tempo determinato nel settore pubblico sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'unione europea: Causa C-418/13 NAPOLANO et a. Cause riunite C-22, 61, 62, 63/13 Raffaella MASCOLO Nel frattempo è pervenuto un gran numero di denunce relative al ricorso a contratti a tempo determinato per il personale della funzione pubblica italiana in generale e sono state svolte ulteriori indagini nel quadro del sistema EU Pilot. La documentazione in questione è attualmente in corso di esame. Conclusione Per poter completare l'esame nel quadro del procedimento di infrazione in corso sarà necessario attendere le sentenze nelle due cause di cui sopra, che sono già pendenti dinanzi alla Corte. La Commissione aggiornerà la commissione per le petizioni non appena vi saranno ulteriori sviluppi. La Commissione desidera far presente che non può intervenire in casi singoli. Per tutelare i propri diritti, i soggetti danneggiati devono avvalersi degli opportuni meccanismi nazionali, anche contenziosi, messi a loro disposizione dagli ordinamenti giuridici degli Stati. La Commissione desidera inoltre ricordare che la pertinente legislazione dell'ue in materia (direttiva 1999/70/CE) prevede che gli Stati membri adottino misure contro il ricorso abusivo alla successione di contratti a tempo determinato, senza specificare la forma di tali misure né i limiti esatti da imporre per evitare che la successione di contratti a tempo determinato diventi un abuso." 10. Risposta della Commissione (REV) alla petizione 0467/2013, ricevuta il 28 novembre 2014 Il 20 novembre 2013 la Commissione ha deciso di emettere nei confronti dell'italia un parere motivato nel quadro del procedimento d'infrazione 2010/2124 riguardo al lavoro a tempo determinato nelle scuole italiane, con le seguenti rimostranze: I. trattamento meno favorevole riservato ai lavoratori a tempo determinato nella scuola pubblica italiana rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, e II. insufficiente efficacia delle misure per combattere l'abuso della successione di contratti di lavoro a tempo determinato nelle scuole pubbliche italiane. Il 20 gennaio 2014 l'italia ha risposto al parere motivato. La risposta delle autorità italiane è in corso di esame presso i servizi della Commissione. CM\ doc 13/13 PE v10-00

14 Inoltre, due domande di rinvio pregiudiziale riguardo alle norme italiane sul lavoro a tempo determinato nel settore pubblico sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'unione europea: Causa C-418/13 NAPOLANO et a. Cause riunite C-22, 61, 62, 63/13 Raffaella MASCOLO Nel frattempo è pervenuto un gran numero di denunce relative al ricorso a contratti a tempo determinato per il personale della funzione pubblica italiana in generale e sono state svolte ulteriori indagini nel quadro del sistema EU Pilot. La documentazione in questione è attualmente in corso di esame. Conclusione Per poter completare l'esame nel quadro del procedimento di infrazione in corso sarà necessario attendere le sentenze nelle due cause di cui sopra, che sono già pendenti dinanzi alla Corte. La Commissione aggiornerà la commissione per le petizioni non appena vi saranno ulteriori sviluppi. La Commissione desidera inoltre ricordare che la pertinente legislazione dell'ue in materia (direttiva 1999/70/CE) prevede che gli Stati membri adottino misure contro il ricorso abusivo alla successione di contratti a tempo determinato, senza specificare la forma di tali misure né i limiti esatti da imporre per evitare che la successione di contratti a tempo determinato diventi un abuso. In secondo luogo, poiché la direttiva 1999/70/CE prevede l'adozione di "misure" senza che la legislazione dell'ue ne specifichi la forma, è lecito che gli Stati membri consentano o impongano il licenziamento del personale con contratto a tempo determinato una volta raggiunti i limiti stabiliti. Tale azione non viola la direttiva 1999/70/CE poiché il licenziamento è finalizzato ad evitare l'abuso del rinnovo di contratti a tempo determinato, mediante l'interruzione definitiva del rapporto di lavoro. La pertinente legislazione dell'ue non richiede esplicitamente la conversione in contratto fisso/a tempo indeterminato cui la firmataria fa riferimento. Tale conversione non può pertanto essere oggetto di un procedimento di infrazione. Come già menzionato, la questione riguardante l'efficacia delle misure adottate dall'italia in risposta alla direttiva 1999/70/CE è già oggetto di un procedimento di infrazione e di due domande di pronuncia pregiudiziale. In terzo luogo, l'amministrazione del sistema scolastico, la dotazione di personale e la distribuzione dei compiti tra il personale impiegato non rientrano nelle competenze legislative dell'ue. Il trasferimento del personale insegnante a ruoli amministrativi non può quindi essere valutato dalla Commissione europea. 11. Risposta della Commissione (REV) alla petizione 1169/2013, ricevuta il 28 novembre 2014 Il 20 novembre 2013 la Commissione ha deciso di emettere nei confronti dell'italia un parere motivato nel quadro del procedimento d'infrazione 2010/2124 riguardo al lavoro a tempo determinato nelle scuole italiane, con le seguenti rimostranze: I. trattamento meno favorevole riservato ai lavoratori a tempo determinato nella scuola pubblica italiana rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, e PE v /14 CM\ doc

15 II. insufficiente efficacia delle misure per combattere l'abuso della successione di contratti di lavoro a tempo determinato nelle scuole pubbliche italiane. Il 20 gennaio 2014 l'italia ha risposto al parere motivato. La risposta delle autorità italiane è in corso di esame presso i servizi della Commissione. Inoltre, due domande di rinvio pregiudiziale riguardo alle norme italiane sul lavoro a tempo determinato nel settore pubblico sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'unione europea: Causa C-418/13 NAPOLANO et a. Cause riunite C-22, 61, 62, 63/13 Raffaella MASCOLO Nel frattempo è pervenuto un gran numero di denunce relative al ricorso a contratti a tempo determinato per il personale della funzione pubblica italiana in generale e sono state svolte ulteriori indagini nel quadro del sistema EU Pilot. La documentazione in questione è attualmente in corso di esame. Per quanto concerne il riconoscimento delle qualifiche a fini di assunzione a tempo indeterminato, la Commissione desidera rammentare che l'organizzazione del sistema d'istruzione di un paese e, di conseguenza, il (mancato) riconoscimento di alcune qualifiche italiane, è una questione che rientra nelle competenze nazionali e l'ue non è autorizzata a intervenire se non vi sono ripercussioni negative in altri settori politici, come il mercato interno, in cui l'ue dispone di competenze. Di conseguenza, la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali non si applica alle questioni sollevate nella petizione, dal momento che essa disciplina esclusivamente situazioni che interessano diplomi, qualifiche ed esperienza professionale esteri. La questione dello status delle qualifiche italiane per il conferimento del diritto all'assunzione come insegnante in Italia esula dall'ambito delle competenze dell'ue. La Commissione desidera inoltre ricordare che la pertinente legislazione dell'ue in materia (direttiva 1999/70/CE) prevede che gli Stati membri adottino misure contro il ricorso abusivo alla successione di contratti a tempo determinato, senza specificare la forma di tali misure né i limiti esatti da imporre per evitare che la successione di contratti a tempo determinato diventi un abuso." Di conseguenza, il periodo di 3 anni/36 mesi specificato nella legislazione italiana e menzionato dalla firmataria è l'espressione di una scelta del legislatore italiano. In secondo luogo, poiché la direttiva 1999/70/CE prevede l'adozione di 'misure' senza specificarne la forma, la conversione in contratto fisso/a tempo indeterminato cui fa riferimento la petizione non è esplicitamente richiesta. Tale conversione non può pertanto essere oggetto di un procedimento di infrazione. Come già menzionato, la questione riguardante l'efficacia delle misure adottate dall'italia in risposta alla direttiva 1999/70/CE è già oggetto di un procedura di infrazione e di due domande di rinvio pregiudiziale pendenti dinanzi alla Corte di giustizia. Di conseguenza, oltre ad analizzare la risposta delle autorità italiane, sarà necessario attendere le sentenze dei due procedimenti summenzionati. La Commissione aggiornerà la commissione per le petizioni non appena vi saranno ulteriori sviluppi." CM\ doc 15/15 PE v10-00

16 12. Risposta complementare della Commissione (REV VI), ricevuta il 17 luglio 2015 Per le petizioni 1278/2010, 1302/2010, 1525/2010, 0186/2012, 1948/2012, 2417/2013 e 2444/2013 "La Commissione ha ricevuto numerose denunce relative alla regolamentazione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle scuole pubbliche italiane. La Commissione ha inviato un parere motivato alle autorità italiane il 20 novembre Parallelamente, è stata inoltrata domanda di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'unione europea sulla stessa questione. Il 26 novembre 2014 la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza nella causa C-22/13, Mascolo contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, nella quale dichiara che la normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nelle scuole pubbliche è contraria alla clausola 5 della direttiva volta ad attuare l'accordo quadro. Le autorità italiane hanno ora presentato, in parte nel quadro di tale sentenza, una riforma del settore scolastico ("La Buona Scuola"). A quanto risulta alla Commissione, la riforma proposta prevede tra l'altro un piano straordinario di assunzioni che consentirebbe alla maggior parte, se non alla totalità, del personale occupato a tempo determinato di essere assunto su base permanente. Le ulteriori assunzioni di personale a tempo determinato saranno limitate. La riforma prevede inoltre un risarcimento per i precedenti casi di trattamento meno favorevole del personale assunto a tempo determinato rispetto al personale a tempo indeterminato. Le riforme dovrebbero essere adottate nell'estate Per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche e dei precedenti periodi di occupazione a tempo determinato ai fini della determinazione dell'anzianità e di altri benefici, i servizi della Commissione hanno consultato le autorità nazionali chiedendo ulteriori chiarimenti onde accertare se la riforma in programma affronterà appieno la questione. La Commissione deciderà su tale base se sarà necessario adottare ulteriori provvedimenti". Conclusione In risposta alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione, le autorità nazionali hanno presentato un progetto di riforma inteso a superare la non conformità. I servizi della Commissione hanno consultato le autorità nazionali per chiedere ulteriori chiarimenti onde accertare se la riforma in programma risolverà definitivamente anche la questione del riconoscimento delle qualifiche e dei precedenti periodi di occupazione a tempo determinato ai fini della determinazione dell'anzianità e di altri benefici. La Commissione deciderà su tale base se sarà necessario adottare ulteriori provvedimenti". 13. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 gennaio 2016 Per le petizioni 1278/2010, 1302/2010, 1525/2010, 0186/2012, 1948/2012, 0467/2013, 1169/2013, 2417/2013, 2444/2013 e 0131/2015 "La Commissione ha ricevuto numerose denunce relative alla regolamentazione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle scuole pubbliche italiane, per quanto concerne differenze di trattamento tra il personale assunto a tempo determinato e quello assunto a tempo PE v /16 CM\ doc

17 indeterminato e le lunghe reiterazioni di contratti a tempo determinato. Poiché ciò solleva la questione del rispetto delle clausole 4 e 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE 1 sul lavoro a tempo determinato, il 20 novembre 2013 la Commissione ha inviato alle autorità italiane un parere motivato. Il 26 novembre 2014 la Corte di giustizia dell'unione europea ha pronunciato la sentenza nella causa C-22/13 2, Mascolo contro ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, nella quale dichiara che la normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nelle scuole pubbliche è contraria alla clausola 5 della direttiva volta ad attuare l'accordo quadro. In tale contesto, le autorità italiane hanno adottato il 13 luglio 2015 una sostanziale riforma del settore scolastico mediante la legge n. 107/ ("La Buona Scuola"). La legge prevede tra l'altro un piano straordinario di assunzioni che consentirebbe alla maggior parte del personale docente occupato a tempo determinato di essere assunto su base permanente 4. La riforma limita altresì la durata dei contratti a tempo determinato per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario a un massimo di 36 mesi, anche laddove tali contratti non siano consecutivi 5. Infine, la riforma prevede un risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi 6, per tutto il personale della pubblica istruzione. A tal fine è stato istituito un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e Per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche e dei precedenti periodi di occupazione a tempo determinato ai fini della determinazione dell'anzianità e di altri benefici, il problema principale riguardava il coefficiente di riduzione previsto all'articolo 485 del decreto legislativo 297/1994. Tuttavia, poiché tale coefficiente si applica al personale assunto a tempo determinato dopo 4 anni di servizio, dal momento che la riforma prevede una durata massima continuativa di 3 anni di impiego a tempo determinato, in pratica tale coefficiente non sarà più applicato. La Commissione desidera ricordare che la Corte di giustizia ha rilevato, in più occasioni 7, che l'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non prevede un obbligo generale per gli Stati membri di disporre la conversione dei contratti di assunzione a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Occorre altresì notare che, ai fini del rispetto della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato, è sufficiente che sia stata adottata una delle misure di tutela contro gli abusi nella reiterazione di contratti a tempo determinato 1 Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, GU L 175 del , pag ECLI:EU:C:2014: Legge 13 luglio 2015, n. 107 sulla "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del ). 4 Legge n. 107/2015, paragrafi da 95 a 105 e paragrafi 113 e Legge n. 107/2015, paragrafo Legge n. 107/2015, paragrafo Cfr. in particolare Huet, EU:C:2012:133, paragrafi da 38 a 40, e la giurisprudenza ivi citata; Fiamingo, ECLI:EU:C:2014:2044, paragrafo 65. CM\ doc 17/17 PE v10-00

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