Le regole di compilazione del formulario e il caso della stampa in remoto del FIR per il trasportatore

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1 Le regole di compilazione del formulario e il caso della stampa in remoto del FIR per il trasportatore di GIULIA URSINO Avvocato-Junior Associate Carissimi Avv. Daniele & Altri S.t.p. ABSTRACT Il presente lavoro ha lo scopo di analizzare la possibilità di procedere alla c.d. stampa in remoto del FIR. Ci si interroga, infatti, sulla possibilità per una Azienda di trasporto di compilare il FIR presso la sede principale, demandando alla sede operativa non iscritta quale unità locale la sola stampa degli stessi (c.d. stampa in remoto). Tale problematica è di evidente importanza, stante le notevoli ricadute di ordine pratico, quali quelle connesse alla modalità di conservazione nonché di registrazione dei FIR nel Registro di c/s. IN SINTESI Il FIR deve essere conservato presso la sede in cui deve essere conservato il registro di carico e scarico. Per unità locale si intende il luogo ove l operatore esercita stabilmente una o più attività produttive. La sede operativa è qualificabile come unità locale solo ove ricorrano i presupposti per questa ultima previsti. Non sussiste, a livello normativo, un divieto di procedere alla c.d. stampa in remoto del FIR. Per esigenze operative, l Azienda può utilizzare contestualmente più bollettari FIR. In caso di più bollettari, le annotazioni sul registro c/s devono essere effettuate secondo l ordine di emissione dei FIR. La data di emissione dei FIR può non coincidere con la data del trasporto. L ordine cronologico deve essere rispettato per i soli formulari effettivamente utilizzati per il trasporto. 412 N. 3 - Novembre-Dicembre 2016

2 Il Formulario di Identificazione del Rifiuto Una delle questioni più dibattute tra gli operatori del settore e che merita pertanto una approfondita disamina è quella relativa alla possibilità di procedere alla c.d. stampa in remoto del FIR. Ebbene, prima di procedere all analisi delle norme che disciplinano il caso oggetto della presente trattazione al fine di far chiarezza sul tema - è utile ripercorrere brevemente le norme che disciplinano il Formulario di Identificazione del Rifiuto (di seguito anche Formulario o FIR), onde circoscriverne l ambito e capirne la reale portata applicativa. Ebbene, durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un Formulario di Identificazione del Rifiuto, ai sensi e per gli effetti dell art. 193 del D.Lgs. 152/2006 (di seguito Testo Unico Ambientale o TUA). Tale regola, però, non è scevra da eccezioni, laddove ciò sia tassativamente previsto dalla legge. In particolare, la compilazione e la sottoscrizione del FIR non è necessaria: Se si tratta di rifiuti urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico; ovvero se ha ad oggetto la movimentazione di modeste quantità (30kg/Lt) di rifiuti non pericolosi eseguiti dal produttore in proprio, in modo occasionale e saltuario. A tal proposito, quanto alla definizione di occasionalità e saltuarietà si sottolinea che, il D.Lgs. n. 205/2010 che è andato ad innovare il suddetto articolo 193, ma la cui modifica produrrà effetti solo dalla piena operatività del SISTRI ha precisato che Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l anno. Ciò posto si sottolinea che la ratio posta alla base dell obbligo del Formulario di identificazione dei rifiuti, risiede nel permettere la concreta e reale tracciabilità dei rifiuti e dei soggetti coinvolti dal trasporto dei rifiuti stessi nonché del percorso seguito. A tal proposito e proprio per rispondere alla suddetta finalità, dal Formulario devono quindi risultare i seguenti dati: anagrafica del produttore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell istradamento; anagrafica del destinatario. Il formulario, inoltre, deve essere redatto in quattro esemplari, di cui: una copia deve rimanere presso il produttore, mentre le altre tre - controfirmate e datate in arrivo dal destinatario - sono acquisite, una dal destinatario, una dal trasportatore, una dal produttore (tramite il trasportatore). Nello specifico, questo deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore 1, ai sensi e per gli effetti dell art. 193, comma 2, del TUA. È il produttore quindi che ha l obbligo di inserire tutti i dati necessari ad una corretta tracciabilità del rifiuto, competendo al trasportatore la sola controfirma dello stesso. Tale assunto è confermato anche dal novellato art. 193, comma 3, del TUA, il quale - sebbene operativo solo dalla data di piena operatività del SISTRI - può comunque essere utilizzato al fine di comprendere la ripartizione degli oneri tra i vari soggetti coinvolti nella filiera del rifiuto. In particolare, tale articolo al comma 3 prevede che 3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SI- STRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell incarico. Il trasportatore, quindi, non è responsabile della veridicità dei dati inseriti nel FIR dal produttore, tranne per quelle difformità così macroscopiche che avrebbe potuto notare usando l ordinaria diligenza. La responsabilità del solo produttore si riverbera altresì sulla disciplina inerente il controllo circa il ritorno della quarta copia del FIR, in quanto questi è l unico soggetto responsabile del controllo di tale adempimento, per il tramite del quale potrà al fine liberarsi degli obblighi connessi ad una corretta gestione del rifiuto prodotto. Ai sensi e per gli effetti dell art. 188 (responsabilità della gestione dei rifiuti) del TUA 2 infatti: La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: [ ] b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a 1 Disposizione questa che rimarrà sostanzialmente invariata anche a seguito della piena operatività del SISTRI. 2 Sul punto si evidenzia che tale articolo, a decorrere dalla piena operatività del SISTRI verrà così sostituito: 3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo N. 3 - Novembre-Dicembre

3 condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Il produttore quindi rimane responsabile degli obblighi connessi ad una corretta gestione dei rifiuti, sino alla positiva verifica circa il ritorno della quarta copia del FIR. Tali obblighi non gravano sul trasportatore nei limiti sopra descritti né tantomeno sul destinatario. Da quanto sopra esposto emerge quindi che, l allocazione di tale responsabilità in capo al solo produttore, è coerente e si integra perfettamente all interno del sistema creato dal Legislatore per una corretta gestione dei rifiuti. Ciò posto, si rammenta poi che le copie del formulario devono essere conservate, da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti, per cinque anni. Tale termine a ben vedere si ricollega a quello previsto per la prescrizione delle sanzioni amministrative (cinque anni appunto). Sanzioni che vengono comminate ex art. 258 comma 4 del TUA 3 - a chiunque effettua il trasporto in assenza di formulario ovvero indica nello stesso dati incompleti o inesatti. Con l ulteriore precisazione che, dal momento che le copie dei formulari costituiscono parte integrante del registro di carico e scarico, di fatto devono essere conservate per tutto il tempo per il quale è prescritta la conservazione dei registri che lo integrano. Il formulario, infine, deve risultare numerato e vidimato dai competenti uffici dell Agenzia delle Entrate, ovvero dalle Camere di Commercio o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. Il formulario poi deve essere annotato sul registro Iva-acquisti, previa vidimazione. Dall art. 4. Comma 2, del D.M. 145/ si evince che, non è richiesto di annotare sul registro-iva ogni singolo formulario emesso, ma basta che sia registrata la fattura di acquisto del bollettario (o del modulo continuo). * 2. L obbligo di conservazione del FIR integrata con il registro di carico e scarico ed il concetto di Unità Locale Ciò posto in ordine alla disciplina generale del Formulario di Identificazione del Rifiuti, si rammenta che ulteriori regole di dettaglio attinenti la sua gestione sono altresì contenute nel D.M. 145/1998 5, nonché nella Circolare esplicativa n. 812/ Nello specifico: il D.M. 145/1998 detta norme specifiche relative alla emissione e compilazione del FIR; mentre la Circolare esplicativa n. 812/1998 si sofferma principalmente sulle modalità di interazione tra il Formulario ed il Registro di carico e scarico. Quanto a quest ultimo punto, si evidenzia che la necessaria integrazione tra formulario e registro emerge sia dalla necessità di procedere alle annotazioni c.d. incrociate degli stessi, sia dalle loro modalità di conservazione, le quali come vedremo nel proseguo della trattazione corrono in parallelo. In particolare, la necessità di procedere ad annotazioni incrociate emerge tra l altro dall art. 1 lett. j) della Circolare laddove impone che j) per attuare la necessaria integrazione tra formulario e registro, il decreto ministeriale n. 145 del 1998 prevede, inoltre, che in alto a destra del formulano sia riportato il numero di registro. Tale voce si deve intendere ri- 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa: a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione; b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. 3 Art. 258, comma 4 del TUA (testo vigente fino alla piena operatività del SISTRI): 4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. 4 L art. 4. Comma 2, del D.M. 145/1998 così recita la fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro iva-acquisti prima dell utilizzo del primo formulario. 5 Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2 lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n N. 3 - Novembre-Dicembre 2016

4 3.16. ferita al numero progressivo che individua l annotazione sul registro dell operazione di carico o di scarico relativa ai rifiuti oggetto del trasporto. Emerge altresì dall art. 2, lett. c), secondo il quale nella prima colonna del registro devono essere riportate le seguenti informazioni: numero del formulario dei rifiuti trasportati che sono oggetto dell operazione di carico e scarico annotata su registro [ ]. Nel formulario devono quindi essere riportati gli estremi del registro e viceversa. Invece, quanto alle modalità di conservazione del FIR che è il caso che qui maggiormente interessa queste vengono regolamentate all art. 1 (modalità di tenuta e di compilazione del formulario) lett. i) della Circolare, la quale sancisce che: il formulario sia conservato nel medesimo luogo dove deve essere conservato il registro di carico e scarico. Di conseguenza, per Ubicazione dell esercizio si deve intendere: la sede dell impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta. All uopo si ricorda che ai sensi per gli effetti dell art : I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto. Il Formulario, quindi, deve essere conservato presso la sede in cui deve essere conservato il registro di carico e scarico. Occorrerà, dunque, in primo luogo capire cosa la norma intenda per sede operativa (laddove sussista quindi una sede diversa dalla sede legale), in particolare se tale espressione è stata, o meno, intesa come sinonimo di unità locale. Invero, sebbene nulla muti per il soggetto produttore che deve tenere un registro per ogni luogo di produzione né tantomeno per il soggetto destinatario il quale deve tenere un registro per ogni impianto di recupero/smaltimento, tale conclusione non è pacifica per il soggetto trasportatore, per il quale la norma parla di sede operativa. Pertanto, qualificare la sede operativa in termini di unità locale, o meno, influisce sugli adempimenti connessi alla compilazione, alla stampa ed alla tenuta del Formulario di Identificazione del Rifiuto in sede. Ciò in quanto, l obbligo di compilare, registrare e conservare il FIR in sede (unitamente al registro di carico e scarico disciplinato e previsto, inter alia, dall art. 190 del D. Lgs 152/2006) - sussiste unicamente per le sedi secondarie qualificabili in termini di unità locale. Ebbene, a tal proposito si sottolinea che - la definizione di unità locale - è ricavabile dal combinato disposto dell art. 1, comma 1, lett. e) del D.M. 359/2001 (Regolamento per l attuazione dell articolo 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e dell art c.c. (sedi secondarie). Nello specifico, ai sensi dell art. 1 (definizioni), comma 1, lett. e) del D.M. 359/ per unità locale si intende l impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia. Allo stesso modo, l art (sedi secondarie) del c.c. statuisce che: L imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l iscrizione all ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell impresa. Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. Dunque, le sedi operative potrebbero essere intese come sedi secondarie e quindi giustificare una compilazione e conservazione diversa dei FIR/Registri di carico e scarico - solo allorché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: l impianto operativo sia dotato di autonomia gestionale e produttiva; vi sia una rappresentanza stabile; sia a tal fine iscritta presso il Registro delle Imprese. Conferme in tal senso provengono anche dalla disamina della normativa sul SISTRI, la quale, riproducendo un sistema alternativo a quello cartaceo, ma fondato sugli stessi principi, può essere utilmente analizzato onde meglio chiarire la ratio della normativa sulla tracciabilità e conseguentemente gli adempimenti nel caso in esame. Ebbene a tal proposito 7 Si ricorda che la formulazione dell art. 190 previgente al D.Lgs. 205 del 2010 rimarrà in vigore fintanto che non sarà pienamente attuata l obbligatorietà del SISTRI. 8 Regolamento per l attuazione dell articolo 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura N. 3 - Novembre-Dicembre

5 il D.M. 78 del 2016 (cd. Testo Unico Sistri o TUS) prevede la definizione di unità locale come qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l operatore esercita stabilmente una o più attività che determinano la produzione di rifiuti da cui deriva l obbligo o la facoltà di adesione al SI- STRI laddove l avverbio stabilmente richiama quanto sopra enunciato in merito alle unità locali confermando la ricostruzione esposta. D altro canto, da una attenta lettura dell art. 190 e della Circolare sopra richiamata si evidenzia che mentre per i soggetti produttori e destinatari deve essere tenuto un registro (e quindi conseguentemente i Formulari) per impianto di produzione ovvero di smaltimento/recupero (e quindi presso ogni sede), tale specificazione non è prevista per l attività di trasporto, il cui registro (e quindi conseguentemente Formulari) deve essere tenuto presso la sola sede dell azienda. Da ciò discende che per le imprese di trasporto l obbligo di tenuta in sede del registro sussiste unicamente per la sede legale dell azienda ovvero per la sede qualificata come unità locale, nei termini sopra esposti. Diversamente tale obbligo non sussiste per la sede qualificabile come solamente operativa. Ciò posto, non resta ora che analizzare la normativa ambientale relativa agli obblighi di tracciabilità del trasportatore, con particolare attenzione alle norme che disciplinano il Formulario di Identificazione del Rifiuti, onde meglio capire quali e quanti obblighi gravano su tale soggetto. * 3. La stampa in remoto del FIR e la normativa applicabile La normativa di riferimento, ai fini della risposta al quesito in analisi, è l art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del T.U.A - ad oggi vigente 9 - ai sensi del quale [ ] 5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sessanta giorni dall entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell ambiente 1 aprile 1998, n La definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione e le modalità di numerazione, di vidimazione ai sensi della lettera b) e di gestione dei formulari di identificazione, nonché la disciplina delle specifiche responsabilità del produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare tenendo conto delle specifiche modalità delle singole tipologie di trasporto, con particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla microraccolta. Sino all emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni: a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell ambiente 1 aprile 1998, n. 145; b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. Ebbene, dall analisi della sopra citata norma, emerge che per tutte le modalità di compilazione stampa e tenuta del Formulario si rinvia al D.M. 145/1998. Il suddetto D.M. n. 145/1998 (Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) in particolare, per quel che attiene alla stampa, all art. 2, prevede che: Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati A e B, dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco. Disposizioni ulteriormente specificate sono contenute nella Circolare n. 812/1998, la quale - all art. 1 (Modalità di tenuta e di compilazione del formulario) - prevede che comma 1, lett. b) la fattura di 9 Si ricorda che la formulazione dell art. 193 previgente al D.Lgs. 205 del 2010 rimarrà in vigore fintanto che non sarà pienamente attuata l obbligatorietà del SISTRI. A partire da tale data il testo normativo verrà così sostituito: 6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell ambiente 1 aprile 1998, n I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. 416 N. 3 - Novembre-Dicembre 2016

6 3.16. acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi identificativi della tipografia autorizzata e gli estremi seriali e numerici dei formulari stessi, deve essere annotata sul registro IVA acquisti prima dell utilizzo dei formulari medesimi. I soggetti che per esigenze operative utilizzano contestualmente più bollettari dovranno prestare particolare attenzione al rispetto di tale disposizione, curando, inoltre, che la registrazione delle operazioni di trasporto sul registro di carico e scarico rispetti l ordine cronologico di emissione dei formulari. * Sulla base di quanto sin qui esposto si rileva che non sussista, a livello normativo, un divieto di procedere alla c.d. stampa in remoto, e vale a dire della stampa dalla sede legale alla sede operativa. Ed infatti nel silenzio della legge relativamente alla c.d. stampa in remoto, sembrerebbe che in linea anche col noto brocardo latino Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit - allo stato non sussista nessun divieto di legge relativo alla stampa in remoto del Formulario, precompilato dalla sede principale. D altra parte, posto che la ratio del Formulario è quella di accompagnare i rifiuti durante il trasporto, ai fini di una loro corretta identificazione e gestione, non vi è alcuna ragione per ritenere che la stampa in remoto possa pregiudicare il raggiungimento del predetto fine. Al contrario, la normativa prende atto che per esigenze operative, quale potrebbe essere quella descritta in analisi, un soggetto trasportatore possa utilizzare contestualmente più bollettari, legittimando tale pratica, considerandola, invero, quale presupposto di fatto. In siffatta ipotesi, tuttavia, impone quale unico obbligo per il soggetto che si avvale contestualmente degli stessi, di verificare che le annotazioni sul registro di carico e scarico dei predetti FIR vengano effettuate secondo l ordine cronologico di emissione dei FIR. A tal fine si precisa che, la data di emissione del formulario (quale risulta indicata nell allegato C, punto II, del DM 145/ ) è la data di compilazione. La circolare n. 812 del 1998 che al n. 1) lett. h), a tal proposito, così statuisce: La data da riportare a fianco dei suddetti serie e numero è la data di emissione, cioè di compilazione, del formulario, e dovrà, ovviamente, essere uguale per tutte e quattro le copie. La data di emissione può non corrispondere a quella riportata alla voce data inizio trasporto di cui al punto 10 del formulario. Quest ultima infatti, si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto. Tale prescrizione può tuttavia confliggere con le prassi aziendali e la medesima normativa in tema di tracciabilità specialmente laddove come nel caso che si è prospettato vi sia un unico registro (presso la sede legale del trasportatore) ma più bollettari dei rifiuti (uno presso la sede legale ed uno presso la sede operativa). Vero è, infatti, che l articolo 190 al comma 1 lett. b) più volte richiamato prevede che per il soggetto trasportatore le operazioni sul registro di carico e scarico (dove deve essere annotato il numero di formulario secondo l ordine di emissione di cui alla Circolare richiamata) devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto: [ ] Le annotazioni devono essere effettuate: b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto [ ] 11. Pertanto, il criterio di annotazione del registro non è quello di emissione del formulario, bensì quello della data di trasporto, le quali, come ben precisato dalla circolare, possono non corrispondere. Peraltro, nella prassi aziendali, ben può accadere che i formulari non vengano utilizzati ai fini del trasporto nell ordine di emissione. Ed invero vi possono essere dei formulari emessi e non ancora utilizzati ai fini del trasporto e altri formulari utilizzati ai fini del trasporto (e quindi da registrare) seppur emessi successivamente ad altri FIR. Ciò determina da un lato che solo su questi ultimi scatta l obbligo di registrazione entro dieci giorni, ma anche che, dall altro lato, gli stessi non verranno registrati secondo l ordine di emissione. Ebbene, chi scrive ritiene che tale apparente contraddizione normativa possa essere risolta, interpretan- 10 Allegato C, punto II, del D.M. 145/1998: II. In alto a destra del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie, nonché il numero progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce, e il numero progressivo del registro che corrisponde all annotazione dei rifiuti medesimi. 11 Articolo che alla data di piena operatività del SISTRI verrà così sostituito: 1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate: [ ] b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività [ ]. 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7 4I Quaderni sui rifiuti 5I Quaderni sui rifiuti do la legge nel senso che l ordine di emissione con cui i formulari devono essere registrati non possa che riguardare solo quei formulari effettivamente utilizzati per il trasporto e per i quali scatta l onere della registrazione nei termini di legge e non anche tutti i formulari emessi da una società. Pertanto, nel caso in cui le registrazioni vengono fatte su base quotidiana, ciò determina: che la registrazione dei formulari emessi e utilizzati nella giornata dovranno essere registrati secondo l ordine di emissione; che inevitabilmente l intero registro non avrà le registrazioni effettuate secondo l ordine di emissione del formulario. Interpretazioni difformi invero frustrerebbero la ratio della tracciabilità che impone di dare evidenza CONCLUSIONI alle operazioni effettivamente svolte e quindi alle attività di trasporto concretamente effettuate e non anche a quelle programmate (mediante emissione del formulario). Alla luce delle considerazioni sopra esposte si può quindi affermare che il trasportatore possa procedere alla stampa in remoto dei formulari. In caso di utilizzo contestuale di più blocchi FIR, però, si dovrà tuttavia prestare particolare attenzione a che la registrazione delle operazioni di trasporto sul registro di carico e scarico rispetti l ordine cronologico di emissione dei formulari in relazione tuttavia ai soli formulari effettivamente utilizzati per il trasporto. COLLANA: I Quaderni sui rifiuti Specifici approfondimenti su tematiche del settore ambientale affrontati con autorevolezza e chiarezza. Resta sempre aggiornato con le pubblicazioni di Ambiente legale. Acquista la nostra editoria specializzata sul sito La gestione dei rifiuti sanitari 1I Quaderni sui rifiuti Produttori di rifiuti e sottoprodotti 2I Quaderni sui rifiuti La gestione dei rifiuti della manutenzione del verde La gestione dei rifiuti tessili 418 N. 3 - Novembre-Dicembre 2016

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