Avv. Mattia Crucioli Via Assarotti 11/ Genova Tel Fax:
|
|
- Alessia Testa
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Avv. Mattia Crucioli Via Assarotti 11/ Genova Tel Fax: AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI, PER L INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELLA DIFESA SEZIONE ARMA DEI CARABINIERI, IN ESECUZIONE DELL ORDINANZA 278/2017 DEL TAR LAZIO-ROMA, SEZ. I BIS, NEL RICORSO RGR N. 9366/2016 Nell interesse del Sig. Ravo Jacopo (nato a Genova il 26/06/1996; residente in Genova Via Brigata Salerno, 56/9; C.F.: RVAJCP96H26D969P) rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell atto introduttivo del giudizio, dagli Avv.ti Mattia Crucioli, (C.F. CRMTT76E03D969G; P.Iva: ; Pec: mattia.crucioli@ordineavvgenova.it; FAX: ) e Alessia Tiragallo (C.F.:TRGLSS86L50D969R;P.IVA: ; P.Iva: Pec: alessia.tiragallo@ordineavvgenova.it; Fax: ) ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria di Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio, sede di Roma, nel ricorso proposto e pendente nanti il Tar per il Lazio, Roma, Sez. I bis, rgr n 9366/2016 contro - il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l Avvocatura dello Stato; - il Comando Generale dell Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex lege presso l Avvocatura dello Stato; ed anche nei confronti di - Cucci Lorenzo, Scarpa Gabriele, Turini Filippo; - e di tutti i concorrenti ricompresi nella graduatoria di merito del concorso, per esami, per l ammissione di 50 Allievi al primo anno del 198 corso dell Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell Arma dei Carabinieri per l anno accademico , indetto, tra gli altri, con il Decreto Interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015, meglio specificati al paragrafo G; si precisa quanto segue A) Autorità giudiziaria adita Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio, Roma, Sez. I bis. B) Numero di registro generale del ricorso 9366 del C) Ricorrente Jacopo Ravo. C) Amministrazioni intimate - Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, 1
2 - Comando Generale dell Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore; D) Richieste Quanto al ricorso principale, annullamento, previa sospensiva: - della nota prot. n /3-6 SEL Codice Concorso MO198, datata 22/06/2016, del Comando Generale dell Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Verbale della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali: 198 Corso dell Accademia Militare di Modena ; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ed ivi espressamente - ove occorra: - della Relazione Psicologica, prot. n /3-4 SEL Cod. Concorso MO198, del 21/06/2016, a firma dell Ufficiale Psicologo Ten. Col. Carmelo Lo Castro - Ufficio Selezione del Personale - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Comando Generale dell Arma dei Carabinieri; - della Scheda di valutazione attitudinale dell Ufficiale Perito Selettore sul conto dell Aspirante, prot. n /3-5 SEL Cod. Concorso MO198 del 22/06/2016, a firma dell Ufficiale Perito Selettore Ten. Col. Alessandro Lombardi - Ufficio Selezione del Personale - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Comando Generale dell Arma dei Carabinieri; - delle graduatorie eventualmente stilate non pubblicate e non conosciute dall odierno ricorrente. Quanto ai motivi aggiunti, per l annullamento, previa sospensiva: - della graduatoria di merito del concorso, per esami, per l ammissione di 50 Allievi al primo anno del 198 corso dell Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell Arma dei Carabinieri per l anno accademico , indetto, tra gli altri, con il Decreto Interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015; - occorrendo, del provvedimento della Commissione per il riesame dei requisiti attitudinali prot. n /3-8 SEL del 17/11/2016, che, in asserita esecuzione dell ordinanza del TAR n /2016 del 12/10/2016, ha nuovamente ritenuto inidoneo il ricorrente. Risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente E) Provvedimento cautelare Tar Lazio, Roma, Sez. I bis, ordinanza n 278 del 18 gennaio 2017 pubblicata in data 19/01/2017 ove è stata disposta l integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria in parola mediante pubblicazione dell avviso sul sito internet dell Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi del presente provvedimento, nonché dell indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l intimata Amministrazione). F) Sunto dei motivi di gravame del ricorso rgr 9366 del
3 1. Violazione del principio di trasparenza e imparzialità, ai sensi dell art. 97 della Costituzione italiana e dell art. 1, primo comma, legge n. 241 del Violazione dell art. 7, penultimo alinea, del DPR n. 62 del Violazione dell art. 7 delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso, per esami, per l ammissione di 50 allievi al primo anno del 198 corso dell accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell arma dei carabinieri, di cui all Allegato D al f. n. 1 10/ U, datato /f. febbraio 2016, del C.N.S.R.. Inosservanza delle prescrizioni del PTPC del Ministero della Difesa. Inosservanza delle prescrizioni del Preambolo della Guida per le commissioni esaminatrici edizione aggiornata novembre 2014 del Ministero della Difesa. Eccesso di potere; sviamento. il provvedimento di esclusione del Sig. Ravo, impugnato, datato 22/06/2016 ed avente ad oggetto la valutazione di inidoneità attitudinale del medesimo, è stato emesso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali, così composta: Presidente; ufficiale Perito Selettore; funzioni di Ufficiale Psicologo ( ). Orbene, i membri della suddetta Commissione non risultano essere né terzi, né neutrali rispetto al profilo e alla persona del Sig. Ravo, dato che, innanzitutto, due membri su tre, (cioè l Ufficiale Perito Selettore,, e l Ufficiale Psicologo, ) sono i medesimi che hanno fatto parte della omonima Commissione che ha effettuato il giudizio finale di accertamento attitudinale nei confronti dell odierno ricorrente solamente tre mesi orsono, ossia il 17/03/2016, e che, in quella occasione, lo aveva già valutato non compatibile e perciò inidoneo, escludendolo dalla prosecuzione dell iter concorsuale per l ammissione al 197 corso dell Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell Arma dei Carabinieri. In tale data, infatti,, il Sig. Ravo è stato convocato, in (asserita) esecuzione della sentenza Tar Lazio, Sez. I Bis, n. 659/2016, presso il C.N.S.R. onde poter essere riammesso alla fase concorsuale (fase degli accertamenti attitudinali, appunto), illegittimamente interrotta, per l accesso al corso di cui sopra. ( ) In proposito occorre notare che lo svolgimento delle prove attitudinali del 17 marzo 2016, inerenti - solo per il Sig. Ravo e in esecuzione del dictum giudiziale sopracitato- al 197 corso per l Ammissione all Accademia Ufficiali, si sono svolte in contemporanea rispetto al contestuale svolgimento delle parallele prove inerenti al 198 corso,. E, in una simile circostanza, non certo ideale per garantire lo svolgimento sereno ed obiettivo di procedure di valutazione così delicate, il Ministero della Difesa non ha prudenzialmente previsto modifiche di composizione della relativa commissione (l unico membro ad essere nel frattempo mutato è il Presidente,, che non svolge più le funzioni di Direttore del C.N.S.R. dell Arma dei Carabinieri); ma, nei relativi Decreti Ministeriali di nomina delle commissioni tecniche per i concorsi relativi alle prove del 197 corso per l a.a (D.M. n. 12 del 20/01/2015 ), e del 198 corso per l a.a (D.M. n. 55/1D del 18/02/2016, ), il Ministero ha individuato alcuni 3
4 membri del personale quali possibili sostituti dei titolari componenti delle rispettive commissioni, nel caso in cui si verificasse la necessità di una sostituzione per impedimento grave e documentato dei titolari medesimi. Orbene, è evidente che un simile impedimento non può non riscontrarsi nel caso in cui, come quello de quo, un valutatore e componente di una commissione concorsuale si trovi a giudicare contemporaneamente, in due sedi concorsuali di identico oggetto, lo stesso candidato concorrente; il che avrebbe dovuto comportare la sostituzione, quantomeno per il concorso per l ammissione al 198 corso, dei componenti che già stavano valutando l odierno ricorrente ai fini della selezione per l ammissione al 197 corso. Nel caso di specie, infatti, si sarebbe dovuto optare per una scelta di sostituzione, stante l obbligo per la P.A. di rispettare i supremi principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento ed efficacia, di cui, in particolare, all art. 97 della Costituzione e all art. 1 della legge n. 241 del 1990, principi che risultano violati nelle selezioni cui è stato sottoposto il Sig. Ravo. Peraltro si precisa che, ancor prima di addivenire alla necessità di una sostituzione, i soggetti coinvolti avrebbero ben potuto ritenere di astenersi dallo svolgimento dei citati incarichi, come si desume del resto dalle prescrizioni contenute nel cd Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al DPR 62 del 2013 ed, in particolare, agli artt. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e 7 (Obbligo di astensione); per quanto interessa in questa sede, si osserva che il penultimo alinea dell art. 7 indica espressamente, come prescrizione di chiusura, che, al di là della sussistenza dei criteri formali identificativi del conflitto di interesse, Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. A supporto di quanto sopra descritto, si evidenzia che i predetti componenti, l Ufficiale Perito Selettore e l Ufficiale Psicologo, nelle selezioni svolte -a distanza di soli tre mesi- per l ammissione al 197 (marzo 2016) e per il 198 corso (giugno 2016) dell Accademia Militare, hanno addirittura emesso identici giudizi valutativi del profilo attitudinale del Sig. Ravo, per quanto riguarda le tre aree della personalità (Area Cognitiva; Area Comportamentale; Area dell Assunzione di Ruolo) che vengono esplorate ai fini dell accertamento de quo, esprimendo in entrambe le occasioni un giudizio negativo per due delle tre aree (Comportamentale e dell Assunzione di ruolo), il che, comporta, ispo facto, l esclusione ( ). Il fatto che due selezioni così delicate siano state svolte in un brevissimo lasso di tempo da parte dei medesimi esaminatori sul medesimo soggetto esaminato, addivenendo al medesimo esito negativo, suscita quanto meno il sospetto che le valutazioni predette non siano state rese con la dovuta imparzialità e neutralità di giudizio, tanto più se si tiene poi in considerazione il fatto che il Sig. Ravo ha impugnato innanzi Codesto Ecc.mo Tar le predette valutazioni, rese nel marzo 2016, mediante 4
5 presentazione di apposito ricorso ( ) che era pendente nel momento in cui si sono svolti gli accertamenti attitudinali, i cui esiti negativi vengono odiernamente discussi. E tutto quanto finora esposto vale a maggior ragione se si tiene in ulteriore conto anche il fatto, di non trascurabile importanza, che il sopracitato Presidente della Commissione per gli accertamenti attitudinali per il 198 corso,, pur non avendo presieduto gli accertamenti svolti nel marzo 2016 sul Sig. Ravo e ai fini dell ammissione al 197 corso ( ), ha però, nella sua qualità di Direttore del C.N.S.R., sottoscritto la Nota prot /4-4-3-CONT. DI PROT. MO 197, datata 9/06/2016 (cioè, sottoscritta solo pochi giorni prima dell espletamento delle prove attitudinali odiernamente impugnate), avente ad oggetto Aspirante Ravo Jacopo. Ricorso al T.a.r. per il Lazio, con richiesta di sospensiva, avverso il provvedimento di esclusione -per inidoneità attitudinale- dal concorso per l ammissione al 197 corso dell Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell Arma dei Carabinieri nell anno accademico (G.U.R.I.-4 serie speciale, n. 2, del 9 gennaio 2015). È evidente che la situazione testé descritta legittimi una non trascurabile perplessità in ordine alla carenza di genuinità, trasparenza e imparzialità delle valutazioni attitudinali, recentemente compiute sulla persona del Sig. Ravo ad opera della Commissione, dato che si tratta di valutazioni che dovrebbero essere condotte obiettivamente, senza condizionamento o preconcetto alcuno, non solo perché ciò corrisponde a quanto disposto dai principi generali dell ordinamento, ma altresì perché la conduzione obiettiva di un giudizio valutativo assolve altresì ai criteri all uopo dettati dalle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso, per esami, per l ammissione di 50 allievi al primo anno del 198 corso dell Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell Arma dei Carabinieri, di cui all Allegato D al f. n. 110/ U, datato 19 febbraio 2016, del C.N.S.R.. Queste ultime, infatti, al par. 7 (dedicato alle Procedure di selezione ), punto d), rubricato Colloquio con la commissione attitudinale ed espressione del Giudizio attitudinale definitivo, prevedono espressamente che La Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, esaminato il protocollo delle prove sostenute dai concorrenti [ ], sottopone gli stessi a colloquio e nella circostanza accerta e valuta oggettivamente che i risultati da questi conseguiti siano in linea o meno con il profilo attitudinale richiesto per prestare servizio quale Ufficiale dell Arma dei Carabinieri [ ]. Inoltre, quanto alle competenze svolte ai fini degli accertamenti attitudinali de quibus dal C.N.S.R.,, il par. 3 delle Norme tecniche, sopra citate, chiarisce che Il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento (CNSR), è deputato a svolgere gli accertamenti attitudinali previsti dall Art. 12 del bando di concorso. La situazione finora descritta risulta ancor più grave se si considera che sia il Presidente della Commissione per gli accertamenti attitudinali,, sia l Ufficiale Perito Selettore,, sono annoverati in qualità di Dirigenti (rispettivamente, il primo perché è -come detto- Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell Arma dei Carabinieri, il secondo perché è -si 5
6 badi- Capo Ufficio Concorsi e Contenzioso del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'arma dei Carabinieri) nell apposita Sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell Arma dei Carabinieri, ai sensi dell art. 15 del D. Lgs. 33/2013 ( ). In particolare, la pubblicazione dei dati relativi ai suddetti Dirigenti è prevista nell apposita Area della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell Arma dei Carabinieri per la seguente motivazione In quest'area sono pubblicati gli incarichi dirigenziali afferenti alle "aree di rischio"(reclutamento, avanzamento, scelta del contraente) individuate nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione" del Ministero della Difesa (cfr Sezione Amministrazione Trasparente dell Arma dei Carabinieri, alla pagina web sopra citata). Si fa notare che il PTPC del Ministero della Difesa (cfr PTCP del Ministero della Difesa , in Sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell Arma dei Carabinieri), al II.3.4, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, pagg , indica -tra le misure generali di prevenzione e trattamento del rischio suddetto- anche la seguente: Il dipendente deve astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. (.), la Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha pubblicato una Guida per le commissioni esaminatrici edizione aggiornata novembre 2014 (di cui si riporta, per brevità solo il Preambolo ), che costituisce uno strumento atto a offrire ai componenti delle commissioni concorsuali un quadro aggiornato ed ordinato della normativa vigente da utilizzare nelle diverse fasi dei concorsi indetti dalla Direzione Generale per il Personale Militare, per reclutare il personale da immettere nei diversi ruoli dell Esercito, della Marina, dell Aeronautica e dell Arma dei Carabinieri o da avviare alla frequenza delle Accademie e delle Scuole Militari. Nel Preambolo della suddetta Guida (sicuramente conosciuta dai componenti della Commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui sopra), a pag. VI, si legge infatti che Il concorso pubblico, quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito, costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le Pubbliche Amministrazioni disposta dall articolo 97 della Costituzione. La regola del concorso pubblico è stata posta quale presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell azione amministrativa [ ] ; e che Ai precetti costituzionali dell imparzialità e del buon andamento si associano però anche i seguenti altri due principi: la par condicio fra tutti i candidati e la massima partecipazione degli aspiranti. Principi questi particolarmente rilevanti nell interpretazione dei bandi di concorso, negli adempimenti preliminari dei concorrenti, nelle modalità di svolgimento e valutazione delle prove d esame. L Amministrazione della Difesa al pari delle altre Amministrazioni Pubbliche provvede al reclutamento del proprio personale da avviare alle Scuole Militari e alle Accademie mediante concorsi pubblici. 2. Violazione dei principi di uguaglianza e di pari opportunità, di cui agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione italiana. Violazione dei principi di buon andamento ed efficacia, ai 6
7 sensi dell art. 97 della Costituzione italiana e dell art. 1 della legge n. 241 del Eccesso di potere, sviamento. Il provvedimento di esclusione per inidoneità attitudinale del Sig. Ravo, di cui alla Nota datata 22/06/2016 ( ), appare viziato da carente imparzialità ed obiettività di giudizio anche perché, ( ), la medesima si presenta protocollata con un numero di serie ( ) con cui viene identificata e classificata tutta la documentazione concorsuale riferibile al Sig. Jacopo Ravo, che, quindi, risulta essere associato ad un unico fascicolo numerato, in cui viene fatto confluire l insieme del materiale documentale (comprese lettere e memorie emesse dal C.N.S.R.) inerente a tutti i concorsi di accesso all Accademia Ufficiali dell Arma dei Carabinieri, cui l odierno ricorrente ha finora partecipato, cioè sia la documentazione afferente al 197 concorso, comprensivo del successivo segmento procedimentale, resosi necessario in virtù di quanto deciso da Codesto Ecc.mo Collegio; sia afferente al 198 concorso, tuttora aperto e in corso di svolgimento ( ). In sostanza, nella descritta situazione è assai improbabile che le valutazioni, in particolare di tipo attitudinale, compiute nei confronti del Sig. Ravo siano state condotte in assenza di un seppur inconsapevole pregiudizio, atteso che, comunque, il profilo dell odierno ricorrente viene -per forza di cose- sempre vagliato alla luce del pregresso; ( ). Non può che concludersi che, nel caso di specie, le valutazione attitudinale, odiernamente impugnata, manifesti palesi vizi di sviamento di giudizio; nonché profili di violazione dei principi di buon andamento ed efficacia dell agire amministrativo, ai sensi dell art. 97 della Costituzione e dell art. 1 della legge n. 241 del 1990, e dei principi di uguaglianza e pari opportunità, ai sensi degli artt. 3 e e 51, primo comma, della Costituzione italiana. Quanto a quest ultimo tratto di illegittimità della valutazione di inidoneità attitudinale del Sig. Ravo, occorre sottolineare che l annosa e ormai sedimentata vicenda che lo ha visto -suo malgrado- coinvolto non può che porlo in posizione di disparità di trattamento, rispetto alle valutazioni di cui si vedranno oggetto altri aspiranti all accesso all Accademia Militare dell Arma dei Carabinieri. Questi ultimi, infatti, con tutta probabilità si ritroveranno ad affrontare sessioni concorsuali del tutto neutre e prive dei seppur inconsapevoli pregiudizi, di cui sembra essere ormai gravato l odierno ricorrente; ed è evidente che anche solo la parvenza o il sospetto di presenza di simili pregiudizi non può certo consentire che i concorsi di cui trattasi possano svolgere appieno la relativa funzione di meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito come recita la Guida per le commissioni esaminatrici, sopra richiamata (cfr Preambolo della Guida sopra citata, ). 3. Eccesso di potere; sviamento. Contraddittorietà estrinseca. 7
8 Tutto quanto finora esposto, in merito ai vizi di legittimità che presenta la valutazione di inidoneità attitudinale del Sig. Ravo,, e, in particolare, tutto quanto sopra osservato in merito al riflesso negativo che i predetti vizi comportano sulla neutralità del giudizio svolto dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali del C.N.S.R. in data 22/06/2016, viene ulteriormente confermato se si opera, in particolare, un confronto tra il predetto giudizio rispetto alle valutazioni attitudinali, di tutt altro tenore ed esito, che sono state effettuate da parallele Commissioni per gli accertamenti de quibus nell ambito dei concorsi per l accesso alle Scuole Allievi Ufficiali dell Esercito e dell Aeronautica, cui il Sig. Ravo ha partecipato tra il 2015 e il 2016, in contemporanea e contestualmente alla partecipazione ai concorsi dell Arma dei Carabinieri. Infatti, il Sig. Ravo, in data 20/04/2016, a seguito della Sua partecipazione al concorso per l ammissione al primo anno del 198 corso dell Accademia militare dell Esercito, di cui alla G.U.R.I.- 4^ serie speciale n. 4 del 15/01/2016, ha svolto i calendarizzati accertamenti attitudinali, all esito dei quali è stato giudicato IDONEO ( ). Rispetto ai predetti accertamenti, si osserva che nella Direttiva Tecnica relativa al protocollo unico integrato per l accertamento dei requisiti di personalità e psicoattitudinali per il reclutamento del personale volontario dell esercito e per l ammissione alle scuole militari dell Esercito. Anno 2016, dello Stato Maggiore dell Esercito, Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento, 4^ Sezione Selezione del personale ( ), al paragrafo contenente la Descrizione delle aree di indagine e delle relative caratteristiche attitudinali vengono indicati elementi descrittivi [ ] utili a individuare le caratteristiche da rilevare nel candidato in varie Aree della personalità, tra le quali le Aree dell adattabilità al contesto militare ; relazionale (dimensione interpersonale) ; emozionale (dimensione intrapersonale) ; del lavoro (dimensione produttiva/gestionale). Si tratta, a ben vedere, di canoni di valutazione non dissimili (se non addirittura più severi) rispetto ai corrispettivi canoni di indagine delle Norme tecniche per gli accertamenti attitudinali dell Arma dei Carabinieri ( ). Ragion per cui non si comprende come il Sig. Ravo possa essere stato valutato in maniera diametralmente opposta (inidoneo in un caso, idoneo nell altro) in contesti di selezione attitudinale omogenei per scopi e procedure seguite. Le medesime considerazioni possono essere effettuate anche sulla base del confronto fra le valutazioni compiute dal C.N.S.R. dell Arma dei Carabinieri e le valutazioni psicoattitudinali relative al Sig. Ravo, svoltesi in occasione dell espletamento del periodo di tirocinio presso l Accademia dell Aeronautica, durante i mesi di agosto/settembre All esito del predetto tirocinio, l odierno ricorrente ha riportato un ottima valutazione attitudinale, 8
9 Se si confrontano le risultanze dei suddetti accertamenti attitudinali non può che apparire evidente il contrasto con quello impugnato in questa sede, considerando che, per di più, gli stessi sono stati effettuati in periodo ravvicinato gli uni dagli altri. Pertanto, alla luce di tutto quanto finora osservato, non può dubitarsi della sindacabilità sotto plurimi profili della valutazione attitudinale, di cui si discute, da parte di Codesto Ill.mo Collegio. Si osserva -in chiusura- che laddove l accertamento dei requisiti attitudinali venga qualificato quale tipica manifestazione della cd. discrezionalità tecnica, la giurisprudenza -a partire dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 601 del si è consolidata su una nozione di discrezionalità tecnica autonoma dalla cd discrezionalità amministrativa e, dunque, sindacabile per travisamento dei fatti ed illogicità, nonché sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità (cfr, ex multis, Tar Lazio, Roma, sez. I, 19/01/2015, n. 773; Cons. Stato, sez. IV, 15/03/2012, n. 1448; Cons. Stato, sez. IV, 06/05/2010, n. 2628; Cons. Stato, sez VI, 11/09/2006, n. 5252). Tutto quanto sopra esposto e considerato, l odierno ricorrente insta sin d ora affinché Codesto Ecc.mo Tar, ritenendolo opportuno, voglia disporre, ai sensi degli articoli 19 e 66 del C.p.a., e similmente a quanto avvenuto nella trattazione del Ricorso n.., apposita verificazione nei confronti del Sig. Jacopo Ravo, onde poterlo sottoporre ad un rinnovato accertamento attitudinale, garantendo in tal modo che l accertamento medesimo sia svolto secondo i doverosi canoni di terzietà ed imparzialità prescritti dall ordinamento; in alternativa, il Sig. Ravo insta fin d ora affinché, al fine di garantire un controllo della conformità della valutazione de qua rispetto ai canoni di neutralità ed oggettività predetti, Codesto Ecc.mo Tar voglia disporre apposita CTU, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 19 e 67 del C.p.a. Conclusioni Si chiede, ex art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, l annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati in questa sede, con ogni conseguenza di legge anche sul piano processuale. In via cautelare si chiede che l odierno ricorrente venga ammesso con riserva alle fasi successive del concorso, ove possibile nelle sessioni già calendarizzate o, in subordine, mediante calendarizzazione di sessioni ad hoc. In via istruttoria si insta affinché, occorrendo, l Ill.mo Collegio voglia disporre, ai sensi dell art. 66 e/o dell art. 67 del C.p.a., una apposita verificazione e/o una apposita CTU al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità attitudinale del Sig. Jacopo Ravo. Con vittoria delle spese. Sunto dei motivi di gravame di cui ai motivi aggiunti. A. Quanto al provvedimento di riesame n /3-8 sel del 17/11/2016. I) Violazione del principio di trasparenza e imparzialità, ai sensi dell art. 97 della Costituzione italiana e dell art. 1, primo comma, legge n. 241 del Violazione dell art. 7, penultimo 9
10 alinea, del DPR n. 62 del Violazione delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso, per esami, per l ammissione di 50 allievi al primo anno del 198 corso dell accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell arma dei carabinieri, di cui all Allegato D al f. n. 1 10/ U, datato /f. febbraio 2016, del C.N.S.R.. Inosservanza delle prescrizioni del PTPC del Ministero della Difesa. Inosservanza delle prescrizioni del Preambolo della Guida per le commissioni esaminatrici edizione aggiornata novembre 2014 del Ministero della Difesa. Eccesso di potere. Sviamento. Inottemperanza alla ordinanza del TAR Lazio, Sez. I Bis, n /2016 del 12/10/2016. I.I. Con ordinanza Codesto Spett.le Collegio ha ritenuto che la relazione di chiarimenti depositata dall Arma dei Carabinieri in ottemperanza a quanto in precedenza richiesto dal TAR non appare, allo stato, sufficiente a superare i dubbi in ordine ai profili di illegittimità denunziati con il presente ricorso e, particolarmente, con il primo mezzo ed ha ravvisato, pertanto, l opportunità di disporre che la P.A provveda a far riesaminare il ricorrente da una Commissione avente una diversa composizione. In asserita ottemperanza a quanto ordinato dal TAR, il Comando Generale dell Arma dei Carabinieri ha convocato il ricorrente per esaminarlo in data 17/11/2016 alle ore 8, senza specificare quali sarebbero stati i membri della Commissione esaminatrice. Con pec del 27/10/2016 il ricorrente, a mezzo dello scrivente difensore, ha chiesto che venisse esplicitata la composizione della Commissione. L Amministrazione procedente non ha riscontrato tale richiesta. Il ricorrente, presentatosi al giorno e all ora prestabilita è stato fatto accomodare di fronte ad una Commissione composta da tre membri, due dei quali riproponevano i medesimi vizi di parzialità già dedotti con il primo motivo di ricorso. La Commissione, infatti, risulta composta: - dal Presidente di Commissione, il quale in data 6/9/2016 aveva firmato le controdeduzioni all odierno ricorso ( ) e non poteva, perciò, risultare imparziale rispetto alla posizione del ricorrente, né poteva smentire quanto affermato poco più di un mese prima; - dall Ufficiale Psicologo, la quale aveva già esaminato il ricorrente il 17/03/2016 con esito negativo ( ) impugnato con ricorso tutt ora pendente; anch essa, quindi, non poteva essere imparziale rispetto al ricorrente né poteva smentire quanto in precedenza erroneamente - attestato. In altre parole, il CNSR, invece di emendare il proprio operato dai vizi che il TAR ha riscontrato con l ordinanza di riesame, li ha apertamente reiterati. II. Tali circostanze risultano tanto più censurabili se si tiene conto che, contrariamente a quanto normalmente avviene ed in violazione alle norme tecniche sugli accertamenti attitudinali, il 10
11 riesame de quo non ha comportato la somministrazione di alcun test psicologico e di performance né la compilazione di un questionario informativo e nemmeno un colloquio con un perito selettore, ma si è risolto con una chiacchierata con la predetta commissione, apertamente e pregiudizialmente avversa al ricorrente. In particolare, si censura il fatto che i test effettuati in precedenza dal ricorrente non siano stati non solo ripetuti ma neppure riesaminati, come invece sarebbe stato necessario alla luce dell ordinanza del TAR. Infatti, da quanto si apprende dal provvedimento in questa sede impugnato, la Commissione: - da un lato, ha ritenuto ancora validi i test effettuati dal ricorrente in occasione della selezione per il concorso MO198 in un periodo temporale pressochè recente ; - dall altro, si è basata sull esame della Relazione psicologica in precedenza redatta dall Ufficiale Psicologo in data 21/06/2016 sulla base della disamina del protocollo testologico relativo al candidato, nonché sull esame della scheda di valutazione attitudinale in precedenza redatta dall Ufficiale Perito Selettore a conclusione dell intervista attitudinale di selezione condotta con l aspirante in data 22/6/2016, tant è che a pag. 4 del proprio verbale la Commissione ha ribadito di aver TENUTO CONTO delle valutazioni espresse sul conto del concorrente nella relazione psicologica e nella Scheda di valutazione per l intervista attitudinale di selezione. E dunque documentalmente provato che il riesame in questione si è basato, innanzitutto, sulla Relazione Psicologica,, del 21/06/2016, a firma dell Ufficiale Psicologo e sulla Scheda di valutazione attitudinale dell Ufficiale Perito Selettore sul conto dell Aspirante, del 22/06/2016, a firma dell Ufficiale Perito Selettore, che costituivano atti specificamente censurati con il ricorso introduttivo dell odierno procedimento e che, quindi, avrebbero dovuto essere ripetuti in sede di riesame del ricorrente. Alla luce di quanto accaduto, è evidente che il CNSR non abbia ottemperato a quanto ordinato da Codesto Spett.le Collegio con ordinanza e che non sia più possibile attendersi una valutazione imparziale del ricorrente da parte di tale organismo. II. Quanto alla graduatoria di merito del concorso per l ammissione di 50 allievi al primo anno del 198 corso dell accademia militare degli ufficiali dell arma dei carabinieri. Illegittimità derivata per i medesimi motivi già dedotti nell atto introduttivo del ricorso nonché per l illegittimità del provvedimento di riesame di cui al punto I che precede. La graduatoria impugnata non tiene conto dell illegittima esclusione del ricorrente ed è pertanto intrinsecamente viziata per i medesimi motivi dedotti nel ricorso introduttivo dell odierno giudizio (motivi sopra ritrascritti e che si intendono qui richiamati) nonché per i motivi di cui al paragrafo di diritto che precede. III. Sull istanza di sospensione e/o adozione di idonee misure cautelari 11
12 In ordine al fumus si rinvia alle considerazioni suesposte, dalle quali emerge la fondatezza del presente ricorso. Quanto al periculum, si evidenzia che, in assenza dell ammissione con riserva alle fasi successive del concorso, che in questa sede viene richiesta, il Sig. Ravo non potrà accedere al tirocinio perdendo irrimediabilmente, come già accaduto per l anno accademico , anche l anno accademico IV Domanda di risarcimento dei danni Si domanda la condanna dell Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal ricorrente in conseguenza degli atti illegittimi quivi impugnati. Pur rinviando una più precisa quantificazione di tali danni al prosieguo del giudizio, si osserva sin d ora che in conseguenza della illegittima, reiterata, esclusione del ricorrente dal 198 corso dell Accademia Militare di Modena, lo stesso ha subito e subirà sia danni patrimoniali sia danni non patrimoniali a titolo di perdita di guadagno e/o di perdita di chances lavorative e/o di carriera, dei quali si domanda, occorrendo, la valutazione anche in via equitativa. Conclusioni Si chiede l annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati, con ogni conseguenza di legge anche sul piano processuale. In via cautelare si chiede che l odierno ricorrente venga ammesso con riserva e in soprannumero alle fasi successive del concorso mediante calendarizzazione di sessioni ad hoc. Si chiede, inoltre, la condanna dell amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente a causa dell illegittimità degli atti impugnati. In via istruttoria si insta affinché, occorrendo, l Ill.mo Collegio voglia disporre, ai sensi dell art. 66 e/o dell art. 67 del C.p.a., una apposita verificazione e/o una apposita CTU al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità attitudinale del Sig. Jacopo Ravo, non scegliendo i verificatori e/o consulenti d ufficio all interno dell Arma dei Carabinieri (analogamente a quanto deciso da Codesto TAR con ordinanza n. 3964/2015 del 16/9/2015). Con vittoria delle spese. G) Indicazione dei Controinteressati. Vincitori di cui all art. 2 del Decreto del Vice Direttore, Direzione Generale per il Personale Militare, Ministero della Difesa del 10/10/2016: SCARPA Gabriele 27/10/1997; BAZZURRI Luigi 21/01/1995; GOTTARDELILI Marco 18/06/1997; PECCIA Mario 06/08/1989; 12
13 BALDINI Michele 01/09/1991; BAZZURRI Vincenzo 21/01/1995; RICCARDO Pasquale 13/08/1995; DE STEFANO Alfonso 07/01/1998; BALBONI Stefano 07/10/1994; IATARESTA Giovanni 10/02/1998; TOLO Alessandro 20/03/1990; LEONE Francesco 31/05/1996; ROSATI Guido 08/05/1997; MANFREDI Vito Angelo Maria 26/08/1996; CALIFRI Ernesto Maria Antonio 12/06/1990; CATERINO Nicola 01/12/1994; BICCARDI Michele 25/11/1997; D AURIA Emanuele 28/09/1997; DE FILIPPO Daniele 07/10/1994; GIACULLI Davide 25/10/1997; MOLINO Domenico 02/09/1994; PENGE Alessia 02/05/1997; BLANCO Riccardo 17/02/1995; BEVILACQUA Riccardo 11/06/1997; DI PARDO Mariagrazia 20/11/1997; ZERINO Angelo Maria 14/03/1997 DE CINTIO Samuele 10/03/1996; MACAUDA Samuel 10/08/1997; LA MANNA Giacomo 7/05/1996; ANDREOZZI Mario 8/09/1994; DI TOMASSI Leonardo 14/01/1995; MANGIONE Fabio 26/08/1993; CUCCI Lorenzo 20/01/1997; SALVATI Gloria 12/04/1995; GRECO Giangiacomo 26/11/1994; SANTINO Alberto 21/03/1997; GENOVESE Matteo 7/05/1997; ZARRILLO Antonio 23/02/1993; 13
14 TROIA Gabriele 21/10/1996; SEVERI Francesco 20/02/1996; DI MONACO Simone Maria 14/10/1995; GIANSANTE Daniele 5/07/1994; CAPASSO Marco 22/05/1996; BEZZECCHERI Mario 13/03/1996; GINEX Riccardo 5/11/1997; BELLOMO Angela 10/03/1996; RAPPAZZO Michele 18/10/1996; MANGANIELLO Luca 10/01/1998; CANNATA GALANTE Sebastiano 11/06/1997; BERNACCHINI Camilla 14/12/1997; TURINI Filippo 31/05/1997. Riserve di cui all art. 3 del Decreto del Vice Direttore, Direzione Generale per il Personale Militare, Ministero della Difesa del 10/10/2016: BERTOGLIO Matteo 20/05/1997; CACCAVELLA Antonio 8/10/1995; URSINI Catello Claudio 8/06/1995; MASCETTI Andrea 24/10/1996; CHIETTIINI Edoardo 21/07/1995; BULLA Andrea 8/05/1996; FRAU Rosario 7/05/1991; SANTAPA Gabriele Francesco 8/11/1995; VALENTE Alessandro 23/07/1995; BETTINELLI Francesca 29/09/1997; GOLINO Marco 13/07/1997 AGRO Carmelo 26/08/1996 H) Modalità di conoscenza Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito nella sezione tribunali amministrativi regionali, Lazio Roma, ed inserendo il numero di registro generale del ricorso n. 9366/2016. I) Pubblicazione Il presente avviso è pubblicato in esecuzione dell ordinanza del Tar Lazio, Roma, Sez. I bis, n 278 del 18 gennaio 2017 pubblicata in data 19/01/2017 ove il Collegio ha ritenuto che è stata impugnata la 14
15 graduatoria del concorso in questione con motivi aggiunti notificati solo ad alcuni contro interessati sicchè risulta necessario disporre l integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria in parola mediante pubblicazione dell avviso sul sito internet dell Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi del presente provvedimento, nonché dell indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l intimata Amministrazione). Con osservanza Avv. Mattia Crucioli Avv. Alessia Tiragallo 15
STUDIO LEGALE ABENIACAR VIALE E.CHIESA, MASSA TEL. E FAX
STUDIO LEGALE ABENIACAR VIALE E.CHIESA, 20-54100 MASSA TEL. E FAX 0585.43900 studioabeniacar@gmail.com AVV. FRANCESCA ABENIACAR PATROCINANTE IN CASSAZIONE AVV. CLAUDIA DI CICCO DOTT. STEFANO ROSSARI AVVISO
DettagliAVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI ***** TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA. Sez. I bis r.g.
AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA Sez. I bis r.g. 359/2017 Prossima udienza fissata per la data del 29 novembre 2017 In esecuzione
Dettagliha pronunciato la presente
N. / REG.PROV.COLL. N. 07056/2016 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ORDINANZA sul ricorso numero
Dettagliha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 748 del 2005, proposto da:
N. 00748/2005 REG.RIC. Page 1 of 7 N. 01862/2014 REG.PROV.COLL. N. 00748/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliS T U D I O L E G A L E A S S O C I A T O A v v. A l e s s a n d r o S C I O L L A A v v. S e r g i o V I A L E
S T U D I O L E G A L E A S S O C I A T O A v v. A l e s s a n d r o S C I O L L A A v v. S e r g i o V I A L E C orso Monte vecchio n. 68-10129 TORINO T el. 011-5 80.85.80 - Fax: 011-50.17.44 Avviso di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter composto dai signori magistrati: Luigi Tosti Presidente Franco Angelo Maria De Bernardi
Dettagliha pronunciato la presente
N. / REG.PROV.PRES. N. 03982/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente Il Presidente ORDINANZA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 05209/2014 REG.PROV.COLL. N. 02539/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA
N. / REG.PROV.COLL. N. 03239/2017 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ORDINANZA sul ricorso
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:
Pubblicato il 28/03/2017 N. 00152/2017 REG.PROV.CAU. N. 00249/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliNORME TECNICHE. (G.U.R.I. 4ª serie speciale, n.2, del 10 gennaio 2017) Allegato D al f.n. 120/ U, datato 14 febbraio 2017, del C.N.S.R.
Allegato D al f.n. 120/14-1-2016-U, datato 14 febbraio 2017, del C.N.S.R. CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO UFFICIO SELEZIONE RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI FISSAZIONE DI PUBBLICA UDIENZA E CONTESTUALE ISTANZA AI
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI FISSAZIONE DI PUBBLICA UDIENZA E CONTESTUALE ISTANZA AI SENSI DELL ART. 17 BIS D. LGS. N. 546/1992 PER,in persona
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 5544/16 Trasferimenti da Università straniere Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione del previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 177 del 2017, proposto da:
Pubblicato il 09/06/2017 N. 00250/2017 REG.PROV.COLL. N. 00177/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 03.02.2015 n. 343 Materia: mancata rafferma R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 21 gennaio 2015 NUMERO AFFARE
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05544/2016 REG.PROV.COLL. N. 12273/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliMIUR.AOODRER.Registro Decreti IL DIRETTORE GENERALE
MIUR.AOODRER.Registro Decreti.0000570.05-10-2017 IL DIRETTORE GENERALE la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo
Dettaglicontro nei confronti di ha pronunciato la presente
Pubblicato il 24/10/2016 N. 06528/2016 REG.PROV.CAU. N. 09039/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione Terza
Dettagli128 FORMULARIO RAGIONATO DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER L ESAME SCRITTO DI AVVOCATO
128 FORMULARIO RAGIONATO DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER L ESAME SCRITTO DI AVVOCATO 3. RICORSO INCIDENTALE Tradizionalmente il ricorso incidentale è considerato lo strumento processuale con cui il controinteressato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4958/06 REG.DEC. N. 2577 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliMINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE IL VICE DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell Ordinamento Militare e successive modifiche
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A
N. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent. ANNO Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater composto da dr. Mario Di Giuseppe dr. Carlo Taglienti dr. Umberto Realfonzo
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA
Pagina 1 di 6 N. 00645/2015 REG.PROV.CAU. N. 16515/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA N. 4855 /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Reg. Sent. N.2022/08 Reg.Ric. PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE composto dai Magistrati:
DettagliConsiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia
Ricorso per revocazione Con istanza di sospensione Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia Ricorso per revocazione Per PASSAVANTI Salvatore, nato l 20.01.1956 a Palermo [c.f. PSSSVT56A20G273Y]
DettagliON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA RICORRE. (TRCFNC86T10D086B), residente in Paterno Calabro (CS), alla Via
Avv. GIUSEPPE CARRATELLI STUDIO LEGALE CARRATELLI Professionisti Associat i Via Sabotino, 55 87100 COSENZA Tel. 0984/27842/24271 Fax 75759 ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA RICORRE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0000766.05-07-2017 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca DDG 766 5 luglio 2017 IL DIRETTORE GENERALE VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale
MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008266.29-05-2013 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Cagliari, 29.5.2013 IL VICE DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto del Direttore Generale n.
DettagliAutore: sentenza In: Magistratura amministrativa REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI QUINTA SEZIONE
TAR Campania, Napoli, relativa alla necessaria sussistenza del requisito dell'attualità, in tema di diniego di porto d'armi, dell'affidabilità del soggetto interessato. Autore: sentenza In: Magistratura
DettagliS E N T E N Z A. contro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. RS Anno 2006 N. 6706 RG Anno 2006 -SEZIONE II BIS- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA
TAR Lazio, Sez. I bis, 16.03.2015, n. 4226; Materia: Canone alloggio occupato sine titulo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda) SENTENZA.
N. 11275/2015 REG.PROV.COLL. N. 09469/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA PERUGIA SENTENZA. omissis. presso. omissis. contro
ha pronunciato la seguente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA PERUGIA Dec. n. 515 Depositata il 25 Novembre 2005 nell'udienza Pubblica del 09 Novembre 2005 Sul
DettagliSito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer. Indietro Pubblicato il 01/09/2017
Indietro Pubblicato il 01/09/2017 N. 05151/2017 REG.PROV.PRES. N. 09248/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) Il Consigliere delegato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA
N. 00336/2016 REG.PROV.CAU. N. 00666/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;
Pubblicato il 27/09/2016 N. 01397/2016 REG.PROV.COLL. N. 00815/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliVisto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale
DettagliIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) ORDINANZA
N. / REG.PROV.CAU. N. 00979/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 2468/16 Trasferimenti di studenti provenienti da Università straniere - Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno
DettagliATTO DI AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
ATTO DI AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Prima Quater, con ordinanza presidenziale 12 gennaio 2017 n. 90 - resa in esito all istanza ex
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
N. 00809/2013 REG.PROV.COLL. N. 00963/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione
DettagliT.A.R. PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA Sez. I^ quater - Rg /14 Notificazione per pubblici proclami In ottemperanza all Ordinanza n /2016 REG.
T.A.R. PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA Sez. I^ quater - Rg. 16498/14 Notificazione per pubblici proclami In ottemperanza all Ordinanza n. 06577/2016 REG. PROV. COLL. del Tribunale Amministrativo Regionale
DettagliIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ORDINANZA
N. 00208/2010 REG.ORD.SOSP. N. 00491/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 07108/2009 REG.SEN. N. 12125/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la
DettagliPUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL MINISTERO DELLA DIFESA, IN ESECUZIONE DELL ORDINANZA N /2016 DEL
AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI, TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL MINISTERO DELLA DIFESA, IN ESECUZIONE DELL ORDINANZA N. 12550/2016 DEL TAR LAZIO, ROMA, SEZIONE I BIS, NELL AMBITO DEL RICORSO
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA
Pubblicato il 11/05/2017 N. 00075/2017 REG.PROV.CAU. N. 00100/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
DettagliTAR Lazio 1837/16 ammette ai corsi di medicina in sovrannumero per violata segretezza delle prove
TODOS CABALLEROS OVVERO MEGLIO UN ASINO VIVO CHE UN DOTTORE MORTO MA CHI E' L'ASINO IN QUESTO CASO? Il TAR Lazio, con sentenza N. 1837/2016, depositata l'8/2/2016, ha ammesso al corso di laurea in medicina
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA
T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 8 settembre 2006, n. 1314 Competenze degli organi degli Enti locali - Conferimento di incarico di progettazione per lavori di pubblica illuminazione - Competenza - Spetta
Dettagliha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:
Pubblicato il 09/12/2016 N. 02056/2016 REG.PROV.CAU. N. 04892/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 983 del 2017, proposto da:
N. / REG.PROV.COLL. N. 00983/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero
DettagliDELIBERAZIONE N. 502 DEL 03/11/2017. OGGETTO: Avviso pubblico per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di Dirigente Medico di Cardiologia
AZIENDA OSPEDALIERA G. Rummo BENEVENTO OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93) D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n 2) Via dell Angelo, 1 Tel. 0824 57111 DELIBERAZIONE N. 502 DEL 03/11/2017 OGGETTO:
Dettagliha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;
Pubblicato il 20/09/2016 N. 01690/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
DettagliOrdinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016
Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016 Ricorso esaminato: annullamento graduatoria di ammissione al CdL Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e protesi dentaria, AA 2016-17 Interpretazione L.17/2004
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER
TRIBUNALE CIVILE DI Ricorso per sequestro conservativo ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via -
DettagliCORSO DI MAGISTRATURA. Le lezioni di Roberto GAROFOLI
CORSO DI MAGISTRATURA Le lezioni di Roberto GAROFOLI Roberto GAROFOLI DIRITTO AMMINISTRATIVO Volume settimo II edizione Aggiornato a: - Ordine di trattazione dei ricorsi principali ed incidentali contenenti
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA
Pubblicato il 25/10/2016 N. 06548/2016 REG.PROV.CAU. N. 09021/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 10 dicembre 2014 e del 14 gennaio 2015
Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 20.02.2015 n. 514 Materia: graduatoria concorso G. d. F. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 10 dicembre
DettagliBOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE
BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO Istanza di reclamo ai sensi dell art. 17 bis D. Lgs. 546/92 * * * * * * * * CONTRIBUENTE: sig., nato a
Dettagliper l'annullamento, previa sospensiva,
N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione
DettagliBollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 27-10-2016 51745 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 24 ottobre 2016, n. 771 SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER
DettagliPROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AVVOCATURA REGIONALE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Codice CIFRA: AVV/DEL /2015/ OGGETTO: Cont. 1325/14/TO M.F.M. C/ REGIONE PUGLIA. CONSIGLIO DI STATO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. RATIFICA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 2566/16 Annullamento Bando INPS 900 medici esterni - Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito il ricorso volto ad ottenere l annullamento
DettagliOGGETTO: Richiesta di parere in materia di sospensione amministrativa della riscossione art. 39 d.p.r. 602/1973.
RISOLUZIONE N. 21/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 febbraio 2007 OGGETTO: Richiesta di parere in materia di sospensione amministrativa della riscossione art. 39 d.p.r. 602/1973. Con
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 01003/2015 REG.PROV.COLL. N. 01091/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI SEZIONE LAVORO RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE.,, C.F., rappresentato e difeso, giusta mandato
TRIBUNALE ORDINARIO DI SEZIONE LAVORO RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE (EX ART. 615 C.P.C E SS.) * per il ricorrente Sig., nato a, il, e residente a ( ) in via,, C.F., rappresentato e difeso, giusta
DettagliREGOLAMENTO PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DEL PERSONALE PRESSO VERSILIA AMBIENTE S.R.L.
REGOLAMENTO PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DEL PERSONALE PRESSO VERSILIA AMBIENTE S.R.L. Pagina 1 di 6 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento viene emanato per disciplinare la ricerca, la
DettagliLa demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo
La demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo Autore: sentenza In: L art. 27 del d.p.r. n. 380/2001 impone al dirigente che... accerti l'inizio o l'esecuzione di opere
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 01575/2015 REG.PROV.COLL. N. 01011/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliSCHEMA. Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post
SCHEMA Fonti normative: Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post riforma del 2012). a) Art. 339 c.p.c.: appellabilità delle sentenze; b) Art. 341 c.p.c.: Giudice
DettagliCOMUNE DI VILLARICCA
1/6 COPIA COMUNE DI VILLARICCA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 3 del 05-01-2017 OGGETTO: PATROCINIO LEGALE RIGUARDANTE PROCEDIMENTO A CARICO DI UN DIPENDENTE.
DettagliCORSO DI MAGISTRATURA. Le lezioni di Roberto GAROFOLI
CORSO DI MAGISTRATURA Le lezioni di Roberto GAROFOLI Roberto GAROFOLI DIRITTO AMMINISTRATIVO Volume primo PREMESSA Il CORSO DI MAGISTRATURA costituisce un prezioso ausilio per la preparazione alle prove
DettagliD.Lgs.18/4/2006, n.50 Trasparenza. 8 giugno Alberto Mischi
D.Lgs.18/4/2006, n.50 Trasparenza 8 giugno 2016 Alberto Mischi 1 Comunicazioni ai concorrenti Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni:
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA
pubblicato il 09/12/2016 N. 02032/2016 REG.PROV.CAU. N. 04894/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliMINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Decreto n. 2.. -15 /ID MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE IL VICE DIRETTORE GENERALE il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento Militare"
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A CINQUE POSTI DI IMPIEGATO CON PROFILO DI SISTEMISTA INFORMATICO DA ASSUMERE CON QUALIFICA DI OPERATIVO, LIVELLO INIZIALE, IN PROVA, DI CUI AL BANDO
Dettaglicontro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01421/2012 REG.PROV.COLL. N. 01591/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
N. 03046/2012 REG.PROV.COLL. N. 10099/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
DettagliSENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA N. 1414 DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliMIUR.AOODRER.Registro Decreti IL DIRETTORE GENERALE
MIUR.AOODRER.Registro Decreti.0000344.25-07-2017 IL DIRETTORE GENERALE la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale ORDINANZA
N. 00077/2016 REG.PROV.COLL. N. 00927/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente
DettagliCOMUNE DI SAN CESAREO Provincia di Roma. Numero Registro Generale 506 DETERMINAZIONE COPIA. SETTORE I Numero 139 del
COMUNE DI SAN CESAREO Provincia di Roma Numero Registro Generale 506 DETERMINAZIONE COPIA Numero 139 del 24-06-2015 OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE". APPROVAZIONE
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02566/2016 REG.PROV.COLL. N. 00670/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00357/2016 REG.PROV.COLL. N. 00163/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliNOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI Sunto del ricorso n. 2395/2017 R.G., pendente innanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio- Roma, Sezione I Bis. Il sig. Marco Failla, rappresentato e difeso
DettagliN /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliIL REVISORE DEI CONTI
IL REVISORE DEI CONTI Verbale n. 2 del 21/02/2017 : Controllo interno regolarità amministrativa successiva Area Amministrativa /Affari Generali per il 2 semestre 2016 ai sensi del D.L. 174/2012 convertito
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 01408/2016 REG.PROV.COLL. N. 01168/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente ex
DettagliPolizia, concorso interno 108 posti vice sovrintendente
Segreteria Nazionale Via Farini, 62-00186 Roma Tel. +39 06 48903773-48903734 335 7262435-335 7262863 Fax: +39 06 48903735 coisp@coisp.it www.coisp.it T.A.R. REGIONE LAZIO Sezione Prima Ter Sentenza n.
Dettagli