Responsabilità Civile Colpa Grave (Dipendenti SSN - Professioni Sanitarie/Dipendenti Pubblici - Professioni non Sanitarie) Mod.

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1 Responsabilità Civile Colpa Grave (Dipendenti SSN - Professioni Sanitarie/Dipendenti Pubblici - Professioni non Sanitarie) Mod. R58

2 Indice 2 ARGOMENTI In questa lezione potrai approfondire i seguenti argomenti: Scenario di mercato Responsabilità Civile Colpa Grave Mod. R58 ed. 09/2016 Guida pratica Spunti Commerciali OBIETTIVI Al termine del corso sarai in grado di: Conoscere le caratteristiche della polizza RC Colpa Grave

3 Responsabilità Civile - Colpa Grave 3 SCENARIO DI MERCATO

4 Scenario di mercato 4 Dipendenti Pubblici in Italia I NUMERI (*) Complessivamente si tratta di circa dipendenti pubblici, di cui: circa, appartenenti al ruolo sanitario personale infermieristico: unità ( 58,5%) medici e odontoiatri: unità (23,4%) altre figure professionali: unità (18,1%) (veterinari, biologi, farmacisti, fisici, chimici, psicologi, ecc.) circa, amministrativi e tecnici: settore istruzione, scolastico universitario: unità ( 37%) enti territoriali e amministrazioni centrali: unità (30%) altre amministrazioni: unità circa dipendenti SSN (33%) (*) Fonte: pubblicazione annuale Ministero della Sanità dicembre 2015 rilevazioni del SIS (Servizio Informatico Sanitario) dati 2012 / MEF Ragioneria generale dello Stato «Conto annuale 2014»

5 Scenario di mercato 5 Le ragioni di un nuovo prodotto I dipendenti pubblici: allo stato, come tali, non sono gravati da un obbligo assicurativo di legge rispetto ad eventuali azioni per responsabilità civile professionale esperite nei loro confronti dai terzi danneggiati per danni cagionatigli nell esercizio dell attività; si sentono spesso sufficientemente tutelati dall Azienda/ Amministrazione di appartenenza (obbligata in solido nei confronti dei terzi danneggiati e, per lo più, tenuta a stipulare copertura assicurativa ovvero a ricorrere ad altre analoghe misure per la RCT a tutela altresì del proprio personale).

6 Scenario di mercato 6 Le ragioni di un nuovo prodotto Quadro normativo di riferimento obbligo assicurativo operatori sanitari: DL 13 agosto 2011 n.138 convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011 n. 148 (art. 3, comma 5, lett. e) : tra i principi da seguire per la riforma degli ordinamenti professionali, da effettuare con decreto entro il 15/8/2012, indica la previsione dell obbligo per il professionista di stipulare, a tutela del cliente, idonea assicurazione per i rischi derivanti dall esercizio dell attività professionale, rendendo noti al cliente, al momento dell assunzione dell incarico, gli estremi della polizza stipulata e il relativo massimale. Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, approvato con DPR 7 agosto 2012 n. 137 (art. 5): stabilisce, fissando il termine per l entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione al 15/8/2013, che il professionista è tenuto a stipulare - anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai rispettivi consigli nazionali e enti previdenziali di appartenenza - idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale - comprese custodia di documenti e valori ricevuti - e deve rendere nota al cliente anche ogni variazione successiva. La violazione dell obbligo assicurativo è indicata come illecito disciplinare. DL 13 settembre 2012 n Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (c.d. decreto Balduzzi) convertito con modificazioni con legge 8 novembre 2012 n. 189 : nel dettare una serie di norme dedicate ai professionisti dell area sanitaria, prevede altresì l emanazione di un decreto attuativo contenente anche la disciplina delle procedure e dei requisiti minimi ed uniformi per l idoneità dei relativi contratti assicurativi (art. 3, comma 2). DL 21 giugno 2013 N. 69 convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013 n. 98: stabilisce che, nelle more dell emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie prevista dall articolo 3 del decreto Balduzzi, anche per agevolare l accesso alla copertura assicurativa altresì per i giovani esercenti le professioni sanitarie e per consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, l entrata in vigore dell obbligo assicurativo di cui al DL 138/2011, per gli esercenti le professioni sanitarie, è differita al 15/08/2014 (art. 44, comma 4 quater).

7 Scenario di mercato 7 Le ragioni di un nuovo prodotto Quadro normativo di riferimento obbligo assicurativo operatori sanitari: DL 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014 n. 114: nell introdurre una serie di novità nell art. 3 del decreto Balduzzi, tra le quali l obbligo assicurativo anche per le strutture sanitarie, il Governo ribadisce l esclusione dei dipendenti SSN dall obbligo assicurativo di cui al DL 138/2011 degli esercenti professioni sanitarie. Il Consiglio di Stato, con il parere numero 00486/2015 del 19/02/2015 conferma che, per gli esercenti le professioni sanitarie, l obbligo assicurativo potrà considerarsi effettivo soltanto a seguito dell attuazione di quanto previsto dall art 3, comma 2 del c.d. decreto Balduzzi in ordine alla definizione delle procedure e dei requisiti minimi e uniformi per l idoneità dei relativi contratti (*). Nelle more, pertanto, la mancata stipula di polizza assicurativa non potrà essere considerata quale illecito disciplinare. (*) il decreto attuativo predisposto dal Ministero della Salute, acquisiti gli assensi dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell Economia e delle Finanze, il parere favorevole della Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e del Consiglio di Stato, è tornato al Ministero della Salute, presso il quale è tutt ora «pendente». Dall estate 2015, riuniti una serie di ddl di varia iniziativa, il Parlamento sta lavorando ad una riforma in materia di gestione del rischio sanitario, responsabilità professionale e obblighi assicurativi degli esercenti professioni sanitarie e delle strutture sanitarie (il ddl, approvato alla Camera, è ora in carico alla Commissione competente in Senato in sede referente, che sta esaminando gli emendamenti presentati al testo licenziato dalla Camera) nel quale è, tra l altro, previsto l obbligo per i professionisti dell area sanitaria «strutturati» ( i quali, in assenza di un contratto diretto col paziente danneggiato, risponderebbero a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art cc) di una copertura assicurativa a garanzia della rivalsa per quanto la struttura, pubblica o privata, di appartenenza avesse pagato a terzi per danni da loro cagionatigli nell esercizio dell attività sanitaria.

8 Scenario di mercato 8 Le ragioni di un nuovo prodotto Alla responsabilità civile diretta verso i terzi danneggiati si aggiunge, tuttavia, per i dipendenti pubblici, altresì una speciale forma di responsabilità che li espone al rischio di azioni di rivalsa da parte dell Amministrazione di appartenenza: la responsabilità amministrativa Il suddetto rischio non è assicurabile dall Azienda-Ente di appartenenza (art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre legge Finanziaria per il 2008) Il legislatore ha chiarito che gli Enti e le Aziende Pubbliche non possono, pena l applicazione di onerose sanzioni e la nullità del contratto assicurativo stesso, assumere a proprio carico il costo delle coperture assicurative volte a garantire la specifica rivalsa verso i dipendenti qualora il danno sia la conseguenza di atti od omissioni riconducibili a COLPA GRAVE del professionista E, quindi, frequente la richiesta da parte di dipendenti pubblici di una copertura assicurativa a garanzia esclusivamente della suddetta responsabilità amministrativa per COLPA GRAVE

9 PRODOTTO 9

10 Responsabilità Civile Colpa Grave 10 A chi si rivolge? Il prodotto è rivolto ai pubblici dipendenti e, in particolare, a: operatori sanitari dipendenti SSN ed equiparati (medici, compresi specializzandi, ed altri operatori socio sanitari) in rapporto esclusivo di lavoro, compresa l eventuale attività libero professionale esercitata in regime intramurario (intra moenia) dipendenti amministrativi e tecnici (Dirigenti, Quadri, Impiegati) della P.A. (esclusi gli incarichi di carattere elettivo, politico, gli appartenenti ad Amministrazioni o Corpi militari o anche smilitarizzati o comunque connesse con funzioni di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, polizia tributaria o protezione civile) Si tratta, quindi, dei professionisti che esercitano: DOVE: all interno di strutture sanitarie rientranti nell ambito del SSN e di amministrazioni pubbliche COME: con qualifica di dipendente pubblico (sanitario, amministrativo o tecnico) o pienamente equiparata ai fini della soggezione esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti in relazione alla responsabilità amministrativa per danni patrimoniali all Amministrazione di appartenenza.

11 Responsabilità Civile «Colpa Grave» Dipendenti SSN - Professioni Sanitarie Oggetto della copertura 11 A) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PROFESSIONALE PER COLPA GRAVE La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a rimborsare all Erario a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti con accertamento della colpa grave dell Assicurato in relazione a danni dallo stesso involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali e distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati per errori personalmente commessi nell esercizio della professione indicata nel frontespizio di polizza, esercitata, nell ambito del sistema sanitario pubblico e prevalentemente alle dipendenze della struttura sanitaria facente capo al sistema sanitario pubblico nazionale indicata in polizza, compresa l attività professionale eventualmente esercitata in regime intra moenia in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti.

12 Responsabilità Civile «Colpa Grave» Dipendenti SSN - Professioni Sanitarie Oggetto della copertura 12 B) R.C. PROFESSIONALE PER INTERVENTI PROFESSIONALI EFFETTUATI PER OBBLIGO DI SOLIDARIETÀ La Società si impegna, inoltre, a tenere indenne l Assicurato di quanto questi fosse tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali personalmente commessi nell esecuzione di interventi di primo soccorso effettuati anche al di fuori della struttura sanitaria pubblica indicata in polizza per obbligo di solidarietà umana, così come previsto dal codice di deontologia professionale.

13 Responsabilità Civile «Colpa Grave» Dipendenti SSN - Professioni Sanitarie Oggetto della copertura 13 PRINCIPALI ESTENSIONI DI GARANZIA COMPRESE NELL OGGETTO DELL ASSICURAZIONE: uso di tecniche radianti e di immagine e apparecchiature elettromedicali in genere vaccinazioni somministrate in qualsiasi fascia di età malattia conseguente ad encefalopatia spongiforme (BSE) impiego di sonde e/o cateteri e/o altre tecniche per esami, analisi, indagini diagnostiche e terapeutiche a carattere invasivo mesoterapia, magnetoterapia ionoforesi, diatermia, elettroterapie a scopi terapeutici Impiego e/o prescrizione di farmaci omeopatici da parte di medici cure palliative e/o terapie del dolore

14 Responsabilità Civile «Colpa Grave» Dipendenti SSN - Professioni Sanitarie Garanzie Opzionali 14 GARANZIE OPZIONALI Attività presso pronto soccorso (CG02) Attività di consulenza presso pronto soccorso (CG03) Estensione alla Medicina estetica (CG10)

15 Responsabilità Civile «Colpa Grave» Dipendenti Pubblici Professioni non Sanitarie Oggetto della copertura 15 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA - AMMINISTRATIVA CONTABILE PER COLPA GRAVE La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, nei limiti dei massimali previsti in polizza, di quanto, in via di rivalsa, debba pagare alla Pubblica Amministrazione a seguito di atti, fatti od omissioni colposi a lui imputabili, che abbiano cagionato una perdita patrimoniale, connessi all esercizio delle sue funzioni o della carica ricoperta indicata nel frontespizio di polizza, comprese altresì le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità amministrativa ed amministrativo contabile. La garanzia prevista s intende operante per il caso di colpa grave dell Assicurato, comunque con esclusione del dolo, pertanto sono in garanzia le somme che l Assicurato sia tenuto a pagare alla Pubblica Amministrazione per effetto di sentenze definitive della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile ed amministrativa dello Stato.

16 Responsabilità Civile «Colpa Grave» Dipendenti Pubblici Professioni non Sanitarie Oggetto della copertura 16 PRINCIPALI ESTENSIONI DI GARANZIA COMPRESE NELL OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo e fino alla concorrenza del limite massimo per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari al 5% del massimale di polizza; Perdite Patrimoniali per l attività connessa all assunzione ed alla gestione del Personale fino alla concorrenza del limite massimo per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari al 10% del massimale di polizza. Sono escluse le richieste in via di rivalsa formulate dalla Pubblica Amministrazione all Assicurato derivanti da qualsiasi comportamento lesivo dell integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti; Perdite Patrimoniali per l attività derivante dal Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni fino alla concorrenza del limite massimo, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari al 10% del massimale di polizza. Perdite Patrimoniali derivanti dall attività di cui al D. Lgs 196/2003 fino alla concorrenza del limite massimo per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari al 15% del massimale di polizza.

17 Responsabilità Civile Colpa Grave 17 La Tutela Legale Ad integrazione della copertura per la Responsabilità amministrativa professionale per colpa grave e, per gli operatori sanitari, della RC professionale per interventi effettuati per obblighi di solidarietà, è possibile acquistare altresì una copertura di Tutela Legale La garanzia è prestabile in autonomia agenziale con i seguenti massimali per sinistro/anno: Euro Euro

18 Responsabilità Civile Colpa Grave 18 La Tutela Legale Tutela Legale Rc Colpa Grave Dipendenti Pubblici - Professioni non sanitarie La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato in polizza, l onere relativo ad ogni spesa per assistenza giudiziale, nei procedimenti di responsabilità avanti la Corte dei Conti o Organo di Giustizia amministrativa e civile, per tutela dell Assicurato, in conseguenza di errori commessi nell esercizio dell attività indicata nel frontespizio di polizza esercitata alle dipendenze della Pubblica Amministrazione di appartenenza. Per spese si intendono esclusivamente: le spese per intervento di un legale; le spese per intervento di un perito.

19 Responsabilità Civile Colpa Grave 19 La Tutela Legale Tutela Legale- Rc Colpa Grave Dipendenti SSN-Professioni Sanitarie La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato in polizza, l onere relativo ad ogni spesa per assistenza giudiziale, nei procedimenti di responsabilità avanti la Corte dei Conti, per tutela dell Assicurato, in conseguenza di errori commessi nell esercizio della professione, indicata nel frontespizio di polizza, esercitata alle dipendenze del sistema sanitario pubblico, compresa l attività intra moenia in conformità alle norme vigenti; la garanzia è estesa a danni involontariamente cagionati dall Assicurato a terzi per morte o lesioni personali/corporali nell esecuzione di interventi di primo soccorso effettuati anche ad di fuori della struttura pubblica indicata in polizza per obbligo di solidarietà umana come previsto dal codice di deontologia professionale. Per spese si intendono esclusivamente: le spese per intervento di un legale; le spese per intervento di un perito.

20 Responsabilità Civile Colpa Grave 20 Caratteristiche Generali del Prodotto CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRODOTTO PRODOTTO MODELLI CONTRATTUALI R58 PROFESSIONI SANITARIE: Mod. R58CGAS/01 PROFESSIONI NON SANITARIE : Mod. R58CGAP/01 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L ASSUNZIONE RISCHIO PROFESSIONI SANITARIE: Proposta questionario Modello QRC- CGS PROFESSIONI NON SANITARIE: Proposta questionario Modello QRC-CGP MASSIMALI sinistro/anno Euro , , TUTTI IN AUTONOMIA AGENZIALE SCOPERTO/FRANCHIGIA Non sono previsti né scoperto, né franchigia. L eventuale inserimento di una franchigia è RD.

21 Responsabilità Civile Colpa Grave 21 Caratteristiche Generali del Prodotto CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRODOTTO DURATA FRAZIONAMENTO MODALITA DI PAGAMENTO IN DELEGA Annuale o Triennale senza tacito rinnovo Annuale Semestrale nessun aumento previsto Quadrimestrale aumento del 4% Trimestrale aumento del 5% Mensile tramite SDD (no diritti frazionamento) Per il frazionamento mensile è possibile anche: - Modalità delega locale. - Modalità delega centralizzata (solo per i dipendenti non sanitari) ESTENSIONE TERRITORIALE Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano (art. 8)

22 Responsabilità Civile Colpa Grave 22 Caratteristiche Generali del Prodotto CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRODOTTO COASSICURAZIONE RECESSO PER SINISTRO SCADENZA E RINNOVO DEL CONTRATTO Non ammessa Facoltà Bilaterale esercitabile dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, mediante avviso all altra Parte. se esercitato dal Contraente, dal ricevimento della comunicazione se esercitato dalla Società, decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa In tutti i casi, entro il 15 giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. (art. 14) L'assicurazione cessa alla scadenza contrattualmente stabilita senza necessità di disdetta. Le Parti si riservano, tuttavia, la facoltà di rinnovare il contratto alla scadenza. Se entro il quindicesimo giorno dalla scadenza, il contratto è rinnovato per il medesimo rischio, l'efficacia dell'assicurazione viene temporaneamente prorogata fino alla data del rinnovo (ma non oltre il predetto quindicesimo giorno) - art Durata 16 settembre 2016 dell assicurazione.

23 Responsabilità Civile Colpa Grave 23 Tariffa TARIFFA La tariffa è in forma tradizionale (no bonus/malus) e strutturata con premi finiti flat in un ottica di massima semplificazione PROFESSIONI SANITARIE Le 11 classi del prodotto RC Professioni Sanitarie R57/04 sono state sostanzialmente ricondotte a 4 (per le classi 4, 5 e 6 i premi sono identici): Classe 1: specializzazioni classi A,B e C prodotto R57, escluse Ostetriche Classe 2: Ostetriche e specializzazioni classi 1, 2 e 3 prodotto R57 Classe 3: specializzazioni classi 4, 5 e 6 prodotto R57 Classi 4, 5 e 6: specializzazioni classi 7, 8 e 9 prodotto R57 I codici attività sono gli stessi del prodotto R57 con alcune ridenominazioni. Per i rischi indenni, tutte le specializzazioni sono assumibili in autonomia agenziale esclusa soltanto Ginecologia e Ostetricia DIPENDENTI AMMINISTRATIVE E TECNICI Sono previste 4 categorie, in caso di rischi indenni, tutte assumibili in autonomia agenziale: Dirigenti e Quadri con incarichi tecnici Dirigenti e Quadri senza incarichi tecnici Impiegati con incarichi tecnici Impiegati senza incarichi tecnici

24 RC Colpa Grave R58 24 GUIDA PRATICA ALL ASSUNZIONE APPROFONDIMENTI «PRESTA ATTENZIONE A» DOMANDE TIPO

25 RC Colpa Grave R58 25 Regime temporale Validità temporale della copertura: CLAIMS MADE CON POSTUMA SEMESTRALE: l assicurazione è operante per le «richieste di risarcimento» pervenute per la prima volta all Assicurato durante il periodo di efficacia dell assicurazione o entro 6 mesi dalla sua cessazione, sempreché originate da errori posti in essere durante il periodo di efficacia dell assicurazione. Estensione della validità della copertura Errori Pregressi 3 anni (di default) o 5 anni (con estensione) Allegato RETR. Estende nel passato il periodo in cui può essere avvenuto il comportamento generatore del danno. Postuma da cessazione dell attività - per un minimo di 5 anni e fino ad un massimo 10 anni Prolunga nel futuro il periodo in cui l assicurato può ricevere la «richiesta di risarcimento» (v. definizione sinistro in polizza).

26 RC Colpa Grave R58 Regime temporale Per tutti gli Assicurati Per i già clienti ERRORI PREGRESSI Retroattività triennale automatica senza sovrappremio: «richieste di risarcimento» presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia della polizza in conseguenza di errori professionali dallo stesso personalmente commessi anteriormente la sua decorrenza e comunque non prima della data indicata nel frontespizio di polizza (di default retroagente di 3 anni rispetto alla data di effetto della polizza inserita in emissione), sempreché la richiesta di risarcimento non sia assistita da coperture assicurative in essere con altri assicuratori precedentemente alla data di effetto del contratto. Su richiesta del cliente, il periodo di retroattività può essere aumento a 5 anni. L esclusione della retroattività è RD. In caso di sostituzione senza soluzione di continuità, l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato durante il periodo di validità della nuova polizza non indennizzabili sulla base della polizza sostituita in quanto presentate all Assicurato oltre i limiti temporali previsti dalla stessa purché originate da errori professionali commessi non prima della decorrenza del primo contratto nella catena delle sostituzioni (con il limite di 10 anni dalla data di effetto della polizza) e riconducibili al medesimo rischio (attività e settore di attività oggetto della copertura assicurativa). La copertura è prestata alle condizioni normative e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla polizza in corso, che rappresenta l esposizione massima della Società, indipendentemente dal numero nelle richieste. 26

27 RC Colpa Grave R58 27 Regime temporale POSTUMA DA CESSAZIONE DELL ATTIVITA QUANDO: in caso di cessazione dell attività professionale, debitamente documentata, intervenuta durante il periodo di efficacia dell assicurazione per raggiungimento dei limiti di età, rinuncia volontaria (esclusa radiazione o sospensione dall ordine professionale), malattia o morte. COME: è facoltà dell Assicurato o dei suoi eredi richiedere la proroga fino ad un massimo di dieci anni del termine per la presentazione delle richieste formulate in via di rivalsa dalla Pubblica Amministrazione, previsto in sei mesi nelle CGA. COSTI: 2 volte l ultimo premio annuo in caso di durata fino a 5 anni 3 volte l ultimo premio annuo in caso di durata superiore a 5 anni e fino a 10 anni MASSIMALE (per l intero periodo): il massimale previsto in polizza per l annualità assicurativa in corso al momento della cessazione dell attività.

28 RC Colpa Grave R58 28 Presta attenzione a. Il Contraente/Assicurato deve dichiarare di non essere a conoscenza di avvisi di garanzia, provvedimenti penali o disciplinari, eventi, fatti, situazioni o circostanze che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento e di non averne ricevute nell ultimo quinquennio. Il Contraente/Assicurato deve dichiarare presso quale struttura /ente eserciti l attività Il Contraente/Assicurato deve dichiarare se abbia in corso o abbia avuto altre polizze di assicurazione per lo stesso rischio o per la responsabilità civile professionale con la Società o con altre compagnie assicurative.

29 RC Colpa Grave R58 29 Presta attenzione a. Al fine di assumere correttamente il rischio è indispensabile raccogliere tutte le informazioni e le dichiarazioni richieste nei rispettivi modelli di Proposta questionario : - modello QRC-CGS (professioni sanitarie) - modello QRC-CGP (professioni non sanitarie) Questionario MOD. QRC-CGS Questionario MOD. QRC-CGP

30 RC Colpa Grave R58 30 Presta attenzione a. Domanda Da quanti anni possiede l abilitazione e/o esercita l attività professionale? In quale struttura /ente esercita la sua attività? Scopo Raccogliere informazioni necessarie per la descrizione e l assunzione del rischio Ha in corso o ha avuto polizze di assicurazione per lo stesso rischio con altre compagnie? E a conoscenza di eventi, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo a richieste di risarcimento? Ha ricevuto richieste di risarcimento? Esercita l attività professionale fuori dall Italia? Intende estendere la copertura alle spese legali e peritali? Per i dipendenti che svolgono attività sanitaria: Quali tipi di interventi, indagini o terapie svolge? Effettua, ad esempio, indagini o terapie di tipo invasivo, medicina estetica, implantologia? Raccogliere informazioni sulla storia del rischio; verificare coesistenza di altre polizze e/o motivi eventuale cessazione. Per una corretta valutazione del grado di onerosità del rischio. In caso di risposte affermative non è possibile assumere il rischio in autonomia (valutazione riservata alla Direzione). Valutare l opportunità di estendere la copertura assicurativa mediante la copertura aggiuntiva dedicata Raccogliere informazioni per il corretto inquadramento del rischio.

31 SPUNTI COMMERCIALI 31

32 RC Colpa Grave R58 32 Esempi pratici con il cliente Sono un dipendente del Ministero degli Esteri, con responsabilità amministrative, esposto al rischio di causare perdite patrimoniali: questa polizza mi dà copertura? Sono interessato ad avere una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità amministrativa per colpa grave Ma sarebbe possibile optare per una trattenuta diretta sul mio stipendio? Lo preferirei come modalità di pagamento. Non si preoccupi, questa copertura è compresa nell oggetto dell assicurazione ed è estesa anche alle perdite patrimoniali derivanti da responsabilità amministrativa/contabile. E prevista la possibilità, per il frazionamento mensile, di optare per la modalità di pagamento in delega locale o in delega centralizzata limitatamente ai dipendenti non sanitari. Sono un chirurgo maxillofacciale, la polizza copre eventuali azioni di responsabilità per l attività finora svolta? La polizza, esclusi naturalmente i fatti noti all assicurato, prevede sempre una retroattività triennale (che può essere aumentata con un sovrappremio fino a cinque anni),

33 RC Colpa Grave R58 33 Iniziative di Cross - Selling Prodotto Sconto 30% Sconto 20% Sconto 10% Generali Sei a Casa Generali Detto Fatto casa Valore Ufficio Generali Sei in Sicurezza Inf. senza clausola I 057 Inf. con clausola I 057 Malattie Generali Sei in Sicurezza in Circolazione Inf. senza clausola I 057 Inf. con clausola I 057 Generali Sei in Salute Alta Protezione Generali detto fatto Salute

34 RC Colpa Grave R58 34 In conclusione, perché scegliere la polizza Responsabilità Civile Colpa Grave? Per tutelarsi dall azione di rivalsa da parte dell Amministrazione Pubblica di appartenenza per un accertata responsabilità amministrativa di Colpa Grave! Offre la possibilità di scegliere tra differenti combinazioni di massimali Premi contenuti! Offre la possibilità di estendere le garanzie anche alla Tutela Legale

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