IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
|
|
- Abele Lombardi
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 L ASSETTO ISTITUZIONALE DELL UNIONE EUROPEA (PARTE III) PROF. GIUSEPPE RUBERTO
2 Indice 1 IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO LE FUNZIONI DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO LE CAMERE GIURISDIZIONALI LA CORTE DEI CONTI LE FUNZIONI DELLA CORTE IL MEDIATORE EUROPEO IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE IL COMITATO DELLE REGIONI LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI) IL SISTEMA EUROPEO DELLE BANCHE CENTRALI (SEBC) E LA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE) IL CONSIGLIO EUROPEO di 14
3 1 Il Tribunale di primo grado Il Tribunale di primo grado è stato introdotto con l Atto Unico europeo ed istituito con una decisione del Consiglio del 1988, con la finalità di alleggerire il carico di lavoro della Corte di giustizia, che era diventato insostenibile e produceva l effetto di allungare i tempi delle decisioni. La disciplina del Tribunale di primo grado è contenuta nel Trattato istitutivo della Comunità europea (artt. 224 e 225) e nel Titolo IV dello Statuto della Corte di giustizia (che in parte rinvia alle disposizioni dettate per la Corte). Il Tribunale, inoltre, di concerto con Corte di giustizia, adotta un proprio regolamento di procedura, che deve essere approvato dal Consiglio con voto a maggioranza qualificata (art. 224, comma 5, TCE). Le disposizioni relative alla Corte di giustizia contenute nel TCE, salvo diversa previsione dello Statuto della Corte, si applicano anche al Tribunale di primo grado (art. 224, ult. comma, TCE). Ai sensi dell art. 224, comma 1, TCE, <<Il Tribunale di primo grado è composto da almeno un giudice per Stato membro. Il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia>>. La norma individua quindi solo il numero minimo dei giudici del Tribunale, rimettendo allo Statuto della Corte la sua concreta determinazione. I giudici del Tribunale di primo grado attualmente sono 27 (art. 48 dello Statuto). Il loro numero dunque coincide con quello minimo indicato dal Trattato. Anche i giudici del Tribunale di primo grado, come quelli della Corte di giustizia, sono nominati di comune accordo, per la durata di sei anni e con possibilità di rinnovo, dai Governi degli Stati membri, che li scelgono tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l esercizio di alte funzioni giurisdizionali (il livello richiesto è leggermente inferiore a quello previsto per i giudici della Corte di giustizia). Anche per il Tribunale ogni tre anni si procede ad un rinnovo parziale dei giudici. Essi, come i giudici della Corte, designano tra loro un presidente, il cui mandato dura tre anni ed è rinnovabile. Analoga è inoltre la disciplina relativa alle incompatibilità e alla cessazione dalle funzioni, stante l applicabilità ai giudici del Tribunale di primo grado dell intero Titolo I (artt. 2-8) dello Statuto della Corte di giustizia. 3 di 14
4 I membri del Tribunale possono essere chiamati a svolgere le funzioni di avvocato generale nei casi stabiliti dal regolamento di procedura e, una volta assunte dette funzioni, non possono prendere parte alla decisione della causa (art. 49 dello Statuto). Il Tribunale generalmente si riunisce in sezioni, composte da tre o cinque giudici. In determinati casi, disciplinati dal regolamento di procedura, il Tribunale può riunirsi in seduta plenaria, grande sezione o statuire nella persona di un giudice unico (art. 50 dello Statuto). La procedura è analoga a quella che si svolge davanti alla Corte: comprende una fase scritta e una fase orale e si conclude con la deliberazione del Tribunale in camera di consiglio Le funzioni del Tribunale di primo grado Ai sensi dell art. 225 TCE, il Tribunale di primo grado è competente a giudicare sui ricorsi di annullamento (art. 230 TCE) e in carenza (art. 232 TCE), con i limiti indicati dall art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia, nonché sui ricorsi in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità (artt. 235 TCE), di controversie tra la Comunità e i suoi agenti (art. 236 TCE; dal 2004 queste controversie sono state però rimesse, in primo grado, alla competenza del Tribunale della funzione pubblica) e sui ricorsi presentati sulla base di una clausola compromissoria (artt. 238). La norma precisa tuttavia che il Tribunale è competente a conoscere dei suddetti ricorsi, salvo che essi non siano attribuiti alle camere giurisdizionali o riservati dallo statuto alla Corte di giustizia. In generale può dirsi che la competenza del Tribunale riguarda solo i ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche e dagli Stati membri, mai i ricorsi delle istituzioni comunitarie. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado possono essere impugnate innanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto: incompetenza del Tribunale, vizi di procedura, violazione del diritto comunitario. Il Trattato di Nizza ha attribuito al Tribunale di primo grado anche la competenza a conoscere delle questioni pregiudiziali ex art. 234 TCE, in materie specificamente determinate dallo Statuto. Tuttavia il Tribunale, <<ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l unità o la coerenza del diritto comunitario, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci>>. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali sono impugnabili, in via eccezionale, dinanzi alla Corte di giustizia <<ove sussistano gravi rischi che l unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse>> (art. 225, par. 3, TCE). 4 di 14
5 Il Tribunale è inoltre competente a conosce dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali. In tal caso la sua decisione può essere eccezionalmente sottoposta al riesame della Corte di giustizia, <<ove sussistano gravi rischi che l unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse>> (art. 225, par. 2, TCE). L istituzione del Tribunale di primo grado e il potenziamento del suo ruolo operato dal Trattato di Nizza hanno inciso profondamente sulle funzioni giurisdizionali della Corte che ha assunto, in maniera sempre più accentuata, i tratti di giudice della nomofilachia, avente cioè il compito di assicurare la corretta e uniforme interpretazione delle norme comunitarie, garantendo l unità del diritto dell Unione Le camere giurisdizionali Il Trattato di Nizza ha previsto la possibilità di istituire, con deliberazione all unanimità del Consiglio, camere giurisdizionali <<incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche>> (art. 225A TCE). In tal modo si è introdotto uno strumento per snellire il carico di lavoro del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia. Le regole relative alla composizione e alle competenze delle camere giurisdizionali sono stabilite con la decisione che le istituisce. Le decisioni delle camere giurisdizionali sono impugnabili dinanzi al Tribunale di primo grado <<per i soli motivi di diritto o, qualora la decisione sull istituzione della camera lo preveda, anche per motivi di fatto>> (art. 225A, comma 3, TCE). Ad oggi è stata istituita una sola camera giurisdizionale, il Tribunale della funzione pubblica dell Unione europea (decisione del Consiglio 2004/752/CE del 2 novembre 2004), competente a pronunciarsi in primo grado sulle controversie tra la Comunità e i suoi agenti, cioè il personale delle istituzioni e degli organi dell Unione europea. Le sentenze del Tribunale della funzione pubblica sono impugnabili solo per motivi di diritto. 5 di 14
6 2 La Corte dei conti La Corte dei conti (artt TCE) controlla la gestione finanziaria della Comunità esaminando i conti delle entrate e delle spese. La Corte dei conti è composta da un numero di membri corrispondente a quello degli Stati dell Unione (attualmente dunque sono 27), nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento europeo e sulla base delle proposte di ciascuno Stato membro. I componenti della Corte durano in carica sei anni e il loro mandato è rinnovabile. Essi designano al loro interno un presidente, il cui mandato dura tre anni ed è rinnovabile. I membri della Corte dei conti sono scelti tra persone che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggano una qualifica specifica per svolgere tale funzione. Essi agiscono nel solo interesse della Comunità e non possono sollecitare né accettare istruzioni da alcun governo né da alcun altro organismo. La disciplina relativa alle incompatibilità e alla cessazione dalle funzioni dei membri della Corte dei conti è molto simile a quella dettata per i giudici della Corte di giustizia. Spetta a quest ultima, in particolare, dichiarare la loro destituzione Le funzioni della Corte Ai sensi dell art. 246 TCE, <<la Corte dei conti assicura il controllo dei conti>>. Essa ha il compito di controllare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e di accertare la sana gestione finanziaria della Comunità. In particolare, la Corte esamina non solo il bilancio annuale, ma anche i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità e degli organismi da essa creati, purché l atto costitutivo di questi ultimi non escluda espressamente tale esame. All esito del suddetto controllo, la Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione con cui attesta l affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell Unione europea. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti redige una relazione annuale, trasmessa alle istituzioni comunitarie e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell Unione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte. 6 di 14
7 Il controllo della Corte dei conti ha luogo generalmente sui documenti. Il Trattato prevede tuttavia che esso possa svolgersi anche mediante accesso diretto presso le istituzioni comunitarie, gli organismi che gestiscono le entrate e le spese per conto della Comunità e presso gli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio comunitario. Nel caso di controllo presso gli Stati membri, la Corte si avvale della collaborazione delle istituzioni nazionali di controllo o dei soggetti nazionali competenti. La Corte dei conti assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell esercizio della funzione di controllo sull esecuzione del bilancio. Essa inoltre può presentare in ogni momento relazioni speciali, contenenti le proprie osservazioni su problemi particolari. La Corte, infine, svolge una funzione consultiva, potendo dare pareri su richiesta delle istituzioni comunitarie. In alcuni casi il parere della Corte va richiesto obbligatoriamente (si veda, in proposito, l art. 279 TCE). 7 di 14
8 3 Il Mediatore europeo Il Mediatore europeo (art. 195 TCE), istituito con il Trattato di Maastricht, è il corrispettivo comunitario del nostro difensore civico e, come questo, si ispira alla figura dell ombudsman scandinavo. Il Mediatore è nominato dal Parlamento europeo per la durata della legislatura e il suo mandato è rinnovabile. Egli esercita le sue funzioni in piena indipendenza e, nell adempimento dei suoi doveri, non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo. Per l intera durata del mandato, inoltre, il Mediatore non può esercitare attività professionali, remunerate o meno. Il Mediatore europeo ha il compito di ricevere denunce di cittadini dell Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, riguardanti <<casi di cattiva amministrazione nell azione delle istituzioni o degli organi comunitari>> (art. 195, par. 1, TCE), escluse la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. L attività di controllo del Mediatore (a differenza di quella della commissioni temporanee d inchiesta del Parlamento europeo), dunque, non può rivolgersi nei confronti degli Stati membri. Una volta ricevute le denunce (presentate direttamente o per il tramite di un parlamentare europeo) o anche di propria iniziativa, il Mediatore svolge le indagini che ritiene necessarie (a tal fine può richiedere l accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie interessate, che non siano coperti da segreto) e, qualora constati un caso di cattiva amministrazione, investe della questione l amministrazione interessata, che ha tre mesi di tempo per comunicargli il suo parere. Il Mediatore trasmette quindi una relazione al Parlamento europeo e all istituzione interessata e informa la persona che ha sporto denuncia del risultato dell indagine. Il Mediatore europeo presenta ogni anno al Parlamento una relazione sui risultati delle sue indagini. 8 di 14
9 4 Il Comitato economico e sociale Il Comitato economico e sociale è un organo consultivo del Consiglio, della Commissione e del Parlamento, composto da <<rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni, dei consumatori e dell interesse generale>> (art. 257 TCE). Attualmente il Comitato è composto da 344 membri, ripartiti tra i vari Stati dell Unione (il tetto massimo di componenti e fissato dall art. 258 TCE in 350 membri) e distribuiti in maniera tale da assicurare un adeguata rappresentanza alle diverse categorie della vita economica e sociale. I membri del Comitato sono nominati per quattro anni (con possibilità di rinnovo) dal Consiglio - previa consultazione della Commissione ed eventuale parere richiesto alle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali - con deliberazione a maggioranza qualificata, sulla base delle proposte presentate dagli Stati membri, ciascuno dei quali invia un elenco con un numero di candidati doppio rispetto ai seggi che gli sono attribuiti. I membri del Comitato devono esercitare le proprie funzioni in piena indipendenza, nell interesse generale della Comunità. Non possono dunque perseguire gli interessi della categoria a cui appartengono. Il Consiglio e la Commissione devono consultare obbligatoriamente il Comitato nei casi previsti dal Trattato. Anche al di fuori di questi casi, tali istituzioni possono richiedere pareri al Comitato quando lo reputino opportuno. In seguito al Trattato di Amsterdam anche il Parlamento europeo può consultare il Comitato. Infine, quando lo ritenga necessario, il Comitato può formulare pareri di propria iniziativa, a prescindere da una specifica richiesta. I pareri del Comitato, sia obbligatori che facoltativi, non vincolano mai l istituzione che li richiede. 9 di 14
10 5 Il Comitato delle regioni Il Comitato delle regioni è un organo consultivo composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali, che sono <<titolari di un mandato elettorale nell ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un assemblea eletta>> (art. 263 TCE). Si tratta dunque di soggetti che già esercitano un incarico a livello nazionale. Analogamente al Comitato economico e sociale, il numero dei membri del Comitato delle regioni è attualmente pari a 344 (ad essi si aggiunge un egual numero di supplenti, nominati contestualmente), con tetto massimo, fissato dal Trattato, di 350 membri. Essi sono nominati dal Consiglio per quattro anni, salvo rinnovo, con deliberazione a maggioranza qualificata, su proposta degli Stati membri, ognuno dei quali ha diritto ad un certo numero di seggi in seno al Comitato (la distribuzione dei seggi tra gli Stati è analoga a quella prevista per il Comitato economico e sociale). In caso di scadenza del mandato nazionale, i membri del Comitato cessano dalle loro funzioni e devono essere sostituiti. Come i membri del Comitato economico e sociale, anche quelli del Comitato delle regioni non possono essere vincolati da un mandato imperativo e devono esercitare le proprie funzioni in piena indipendenza, nell interesse generale della Comunità. Essi inoltre non possono ricoprire la carica di parlamentare europeo. Le competenze consultive del Comitato delle regioni, disciplinate dall art. 265 TCE, sono analoghe a quelle previste per il Comitato economico e sociale. 10 di 14
11 6 La Banca europea per gli investimenti (BEI) La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali e alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato del mercato comune (art. 267 TCE). A tal fine essa concede prestiti e garanzie, sia ai governi che alle imprese, senza perseguire scopi di lucro, per facilitare il finanziamento di: progetti finalizzati alla valorizzazione delle regioni meno sviluppate; progetti diretti all ammodernamento o alla riconversione di imprese o alla creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere realizzati interamente con i mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri; progetti di interesse comune per più Stati membri, che non possono essere realizzati interamente con i mezzi di finanziamento disponibili al loro interno. Sono membri della BEI gli Stati dell Unione europea, i quali ne sottoscrivono il capitale (che attualmente è pari a circa 165 miliardi di euro). La Banca europea per gli investimenti ha una propria personalità giuridica, distinta da quella della Comunità, e un proprio bilancio. Essa è gestita da un Consiglio dei governatori, composto dai Ministri designati dagli Stati membri (generalmente i Ministri delle finanze), un Consiglio di amministrazione e un Comitato direttivo. Per reperire le risorse necessarie allo svolgimento della propria attività, la BEI fa ricorso a prestiti obbligazionari sul mercato dei capitali. I fondi raccolti sono destinati al finanziamento di programmi di investimento, congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari della Comunità (art. 267, ult. comma, TCE). 11 di 14
12 7 Il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e la Banca centrale europea (BCE). Parallelamente all avvio dell Unione monetaria è stato istituito il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC), costituito dalla Banca centrale europea (BCE), entrata in funzione il 3 maggio 1998, e dalle Banche centrali degli Stati membri. Del SEBC fanno parte anche gli Stati dell UE che non hanno adottato l euro. L obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Esso agisce in conformità al principio di un economia di mercato aperta e in libera concorrenza (art. 105, par. 1, TCE). I compiti fondamentali del SEBC, ai sensi dell art. 105 TCE, sono; definire e attuare la politica monetaria della Comunità; svolgere le operazioni sui cambi; detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri; promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento; contribuire ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. La BCE ha una personalità giuridica propria ed è indipendente dalle istituzioni e dagli organi comunitari e dai Governi degli Stati membri. Organi decisionali della BCE sono: - il Consiglio direttivo, composto dai membri del Comitato esecutivo e dai governatori delle banche centrali nazionali. Ha il compito di definire la politica monetaria; - il Comitato esecutivo, composto da un presidente, un vice-presidente e da quattro membri, <<nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di governo degli Stati membri, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della BCE>> (art. 112, par. 2, lett. b). Ad esso spetta l attuazione della politica monetaria sulla base degli indirizzi del Consiglio direttivo. Compito principale della BCE è il mantenimento della stabilità dei prezzi mediante l attuazione della politica monetaria nella zona euro. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l emissione di banconote all interno della Comunità. Le banconote emesse dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali (su autorizzazione 12 di 14
13 della BCE) costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità (art. 106, par. 1, TCE). Tra i compiti più importanti della BCE vi è inoltre quello di fissare i tassi di interesse nelle operazioni di credito. Il Consiglio, deliberando all unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE e parere conforme del Parlamento europeo, può affidare alla BCE la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie (art. 105, par. 6, TCE). La BCE, infine, può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze (art. 105, par. 5, TCE). La BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio europeo una relazione annuale sull attività del SEBC e sulla politica monetaria dell anno precedente e dell anno in corso. Il presidente della BCE presenta la relazione al Parlamento europeo, che può aprire un dibattito generale su di essa. Il presidente della BCE e i suoi membri possono inoltre essere ascoltati, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, dalle commissioni parlamentari competenti (art. 113, par. 3, TCE). 13 di 14
14 8 Il Consiglio europeo Del Consiglio europeo e della sua estraneità all organizzazione delle Comunità europee si è già parlato nel corso della prima lezione. Occorre, a questo punto, analizzare il ruolo che il Consiglio europeo ha assunto nella struttura istituzionale dell Unione. Ai sensi dell art. 4 TUE, <<Il Consiglio europeo dà all Unione l impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali>>. In relazione alla sua composizione la norma precisa che: <<il Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di governo degli Stati membri nonché il presidente della Commissione. Essi sono assistiti dai Ministri incaricati degli Affari esteri degli Stati membri e da un membro della Commissione. Il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte l anno sotto la Presidenza del Capo di Stato o di governo dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio>>. Va precisato che l individuazione dell organo (Capo di Stato o di Governo) che partecipa alle sedute del Consiglio europeo dipende dalla costituzione di ciascuno Stato membro (in una Repubblica presidenziale come la Francia tale prerogativa spetta al Presidente della Repubblica). L art. 4 TUE citato introduce un importante punto di contatto tra il Consiglio dell Unione europea e il Consiglio europeo (che si aggiunge alla partecipazione del Presidente della Commissione alle sedute del Consiglio europeo): lo Stato che detiene la Presidenza del Consiglio presiede anche il Consiglio europeo. Questo legame è accentuato dalla previsione dell art. 13, par. 3, TUE, che fa del Consiglio dell Unione l istituzione competente ad attuare gli orientamenti definiti del Consiglio europeo nell ambito della PESC. La norma prevede infatti che <<il Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione e l attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo>>. L ultimo comma dell art. 4 introduce un rapporto anche col Parlamento europeo, disponendo che: <<il Consiglio europeo presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni, nonché una relazione scritta annuale sui progressi compiuti dall Unione>>. Tra i compiti assegnati al Consiglio europeo, va annoverato inoltre il ruolo da esso svolto nella definizione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (art. 99 TCE). 14 di 14
ORGANI GIURISDIZIONALI DELL UNIONE EUROPEA
ORGANI GIURISDIZIONALI DELL UNIONE EUROPEA TRATTATO SULL UNIONE EUROPEA TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI Articolo 13 1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne
DettagliLE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UE (disposizioni scelte del TFUE)
LE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UE (disposizioni scelte del TFUE) Articolo 256 1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263 (legittimità atti),
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA Centro di informazione Europe Direct
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA Centro di informazione Europe Direct CRIE Centro di eccellenza Jean Monnet 13 marzo 2013 LE ISTITUZIONI E GLI ORGANI DELL UNIONE EUROPEA Federica Di Sarcina CRIE Centro
DettagliLegge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali *
Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali * Art. 1 Oggetto 1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza delle autonomie
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI. Art. 1 Costituzione e finalità
Allegato alla deliberazione consiliare n. 45 del 18/04/2012 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI Art. 1 Costituzione e finalità Il Comune di Senigallia riconosce nei giovani
DettagliDISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 813 B DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA) dal Ministro per le riforme costituzionali (QUAGLIARIELLO)
DettagliATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 20 marzo 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione dello statuto del
DettagliLegge Regionale Basilicata 13/4/1996 n.21. B.U.R. 20/4/1996 n.20
Legge Regionale Basilicata 13/4/1996 n.21 B.U.R. 20/4/1996 n.20 INTERVENTI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI IN BASILICATA ED ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DELL' IMMIGRAZIONE [1] Articolo
DettagliLegge federale sul Consiglio della magistratura
Legge federale sul Consiglio della magistratura (LCM) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 169 capoverso 1 e 191a della Costituzione federale 1 ; visto il
DettagliRinnovo degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N. medici e altre professionalità sanitarie
Rinnovo degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N. medici e altre professionalità sanitarie (comma 27, articolo 52, Legge 27 dicembre 2002, n. 289) 1 CONFERENZA
DettagliCOMUNE DI MARCELLINA Provincia di Roma
COMUNE DI MARCELLINA Provincia di Roma CONSULTA PER LA TUTELA AMBIENTALE LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI Approvato con deliberazione di C.C n. 40 del 28/11/2012. Art 1 COSTITUZIONE
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione Laboratorio di specializzazione professionale in Scienze dell'educazione permanente e della formazione continua I progetti
DettagliCOMUNE DI BONASSOLA Provincia della Spezia Via Beverino 1 cap tel fax
COMUNE DI BONASSOLA Provincia della Spezia Via Beverino 1 cap 19011 tel 0187 81381 fax 0187 813830 Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione
DettagliLE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI
LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI COSTITUZIONE TESTO VIGENTE COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO ART. 48 ART. 48 art. 38, CO. 1 Sono elettori
DettagliLEGGE REGIONALE N. 212 DEL REGIONE SICILIA
LEGGE REGIONALE N. 212 DEL 14-09-1979 REGIONE SICILIA Norme riguardanti l' Ente di sviluppo agricolo( ESA), l' Istituto regionale della vite e del vino( IRVV), l' Azienda siciliana trasporti( AST), l'
DettagliCOMUNE DI CANCELLARA. (Provincia di POTENZA) REGOLAMENTO per il funzionamento del Comitato Unico Di Garanzia
COMUNE DI CANCELLARA (Provincia di POTENZA) REGOLAMENTO per il funzionamento del Comitato Unico Di Garanzia 1 Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico
DettagliREGOLAMENTO DEL TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI
REGOLAMENTO DEL TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29.10.2012 TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO art. 1 PRINCIPI ISPIRATORI 1.
DettagliCittà Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21 dicembre 2015 INDICE Art. 1 Oggetto
DettagliINDICE PARTE PRIMA IL DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA
IX Presentazione... VII PARTE PRIMA IL DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA CAPITOLO I STORIA DELL INTEGRAZIONE EUROPEA: L EUROPA COMUNITARIA E LA SUA EVOLUZIONE 1. L origine delle Comunità europee: il Trattato
DettagliINDICE SOMMARIO. Notizie sugli Autori... Pag. V INTRODUZIONE
Notizie sugli Autori... Pag. V INTRODUZIONE 1. Il sogno di Kant... Pag. 1 1.1. Stati senza Pace...» 1 1.2. Oltre lo Stato...» 3 1.3. Un prototipo sovranazionale...» 6 1.4. L Europa e Kant...» 8 Schema
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n 3, del 31.01.2015 Art. 1 Promozione dei Comitato di Partecipazione Il Comune di Menconico,
DettagliCOMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Comune Capodistretto della Val d Enza
COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Comune Capodistretto della Val d Enza Piazza della Repubblica, 1 Tel. 0522.861811 Fax 0522.864709 www.comune.montecchio-emilia.re.it SETTORE I Affari
DettagliREGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE 2 ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA CONSULTA 2 ART. 2 - COMPITI DELLA CONSULTA COMUNALE DEL
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE 2 ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA CONSULTA 2 ART. 2 - COMPITI DELLA CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE 2 ART. 3 - ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE
DettagliL assetto istituzionale dell Unione Europea. a cura di Monica Montella - Franco Mostacci -
L assetto istituzionale dell Unione Europea a cura di Monica Montella - montella.monica@gmail.com Franco Mostacci - frankoball@hotmail.com Indice 1) Il quadro legislativo dell Unione europea 2) Gli organi
DettagliLE AUTONOMIE TERRITORIALI
LE AUTONOMIE TERRITORIALI Titolo V della Costituzione = sistema delle autonomie territoriali (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni). Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario.
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI
All. sub A alla delibera di C.C. n. 06 del 17.02.2004 COMUNE DI MARENO DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente
DettagliEconomia Politica e Istituzioni Economiche. Barbara Pancino Lezione 5
Economia Politica e Istituzioni Economiche Barbara Pancino Lezione 5 Riepilogo il tasso d interesse è determinato dall uguaglianza tra offerta di moneta e domanda di moneta; variando l offerta di moneta,
DettagliCOMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) REGOLAMENTO CONSULTE COMUNALI
COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) REGOLAMENTO CONSULTE COMUNALI EX ART.38 DELLO STATUTO DEL COMUNE DI GAETA 1) CONSULTA COMUNALE DELL ECONOMIA, DEL LAVORO E DELLE ATTIVITÁ SOCIALI 2) CONSULTA DELLA
DettagliCOMUNE DI ARTEGNA PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI ARTEGNA PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA GIOVANILE Approvato con delibera di C.C. n. 33 del 15/10/2015 1 Articolo 1 - Istituzioni e scopi 1.E istituita dal Comune di Artegna
DettagliLa trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como
La trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como XXIX Conferenza dell Osservatorio Giordano Dell Amore sui rapporti tra diritto ed
DettagliDelibera della Giunta Regionale n. 39 del 02/02/2016
Delibera della Giunta Regionale n. 39 del 02/02/2016 Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico Direzione Generale 16 - Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo
DettagliBANCA D ITALIA ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE, TITOLO V, CAP. 6. ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE TITOLO V Capitolo 6
ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE TITOLO V Capitolo 6 1 GESTIONE DEI FONDI PENSIONE E ISTITUZIONE DI FONDI PENSIONE APERTI DA PARTE DI BANCHE SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa
DettagliCOSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire
DettagliCittà di Lecce REGOLAMENTO DELLE CONSULTE
Città di Lecce Settore Affari Generali ed Istituzionali REGOLAMENTO DELLE CONSULTE Approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 30.05.05 Emendato con deliberazione di C.C. 2 del 05.01.07 INDICE ART. 1
DettagliComune di Padova REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE PARI OPPORTUNITA
Comune di Padova REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE PARI OPPORTUNITA Approvato con deliberazione consiliare n. 261 del 27 settembre 1993 In vigore dal 16 novembre 1993 I N D I C E Art. 1 -
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO Articolo 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l attività della Consulta delle
DettagliLe Istituzioni dell Unione europea Consiglio europeo Consiglio dell Unione europea Parlamento europeo Commissione Corte di giustizia Corte dei Conti
Istituzioni dell Unione Europea Le Istituzioni dell Unione europea Consiglio europeo Consiglio dell Unione europea Parlamento europeo Commissione Corte di giustizia Corte dei Conti Consiglio europeo Dal
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO
Allegato alla deliberazione C.C. n. 24 del 2/4/2012 Il Presidente Il Segretario F.to Frigerio Ft.to Urbano Unità Organizzativa Servizi Sociali REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO 1 INDICE Articolo
DettagliDall art. 1 (che modifica l art. 55) all art. 9 (che modifica l art.69)
Pubblichiamo le Modifiche degli Articoli della Costituzione parallelamente al Testo Vigente (Nella Proposta di Modifica troverete evidenziati i cambiamenti principali) Dall art. 1 (che modifica l art.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Sindacato Sociale e Lavoro Insieme In sigla SINDACATO SLI
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Sindacato Sociale e Lavoro Insieme In sigla SINDACATO SLI Art. 1 Costituzione È costituita, con sede in Casalnuovo di Napoli, l Associazione denominata Sindacato Sociale e Lavoro
DettagliREGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA IN CHIRURGIA TORACICA
REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA IN CHIRURGIA TORACICA Emanato con Decreto 3 marzo 2003, n. 4939 Ultime modifiche emanate con Decreto 10 dicembre 2008, n. 13944 UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO Art. 1 - Competenze La Consulta Comunale del Lavoro è un organo con funzioni propositive e consultive nei confronti della Amministrazione Comunale in materia di politiche
DettagliDECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BCE (IN AGGIUNTA
13 gennaio 2011 DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BCE (IN AGGIUNTA A QUELLE CHE FISSANO I TASSI DI INTERESSE) Gennaio 2011 Comunicazione esterna Pubblicazione delle Decisioni assunte dal
DettagliLA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE
LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE APPROVATA DEFINITIVAMENTE IL 12 APRILE 2016 WWW.RIFORMECOSTITUZIONALI.GOV.IT ELEMENTI ESSENZIALI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO
DettagliIL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV
IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di
DettagliR E G I O N E L A Z I O
X LEGISLATURA R E G I O N E L A Z I O CONSIGLIO REGIONALE Si attesta che il Consiglio regionale l 11 maggio 2016 ha approvato la deliberazione legislativa concernente: ISTITUZIONE DEL COMITATO PER IL MONITORAGGIO
DettagliProvincia della Spezia
Regolamento Consulta provinciale delle elette Il Consiglio Comunale adotta la deliberazione n. 40 del 13.05.2004 ad oggetto: Presa d atto dell istituzione delle Elette della Provincia di La Spezia esecutiva
DettagliIl rinvio pregiudiziale
Diritto delle organizzazioni internazionali a.a. 2013/2014 Il rinvio pregiudiziale Prof. Marcello Di Filippo (Università di Pisa) marcello.difilippo@sp.unipi.it I motivi che giustificano la previsione
DettagliIl sistema di tutela giurisdizionale
Corte di Giustizia http://curia.eu/it/index.htm Il sistema di tutela giurisdizionale Dr. Jens Woelk Una comunità di diritto Ripartizione e cooperazione: Corte di Giustizia Giudici degli Stati membri Mandato:
DettagliCamera dei deputati. Delibera 14 giugno 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 142, del 20 giugno 2016
Camera dei deputati Delibera 14 giugno 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 142, del 20 giugno 2016 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione
DettagliPillole d Europa Istituzioni e Governance. Antonio Maiello
Pillole d Europa Istituzioni e Governance Antonio Maiello Treviso - 11/11/2013 Un unico processo di costruzione europea? Processo di integrazione europea - Guarda alla capacità degli Stati membri di integrarsi
DettagliREGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)
REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB) (emanato con Decreto Rettorale n.17/2016 del 20 gennaio 2016) in vigore dal 21 gennaio 2016 INDICE Articolo 1 - Principi
DettagliGABINETTO IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
DettagliSegreteria Regionale di Basilicata STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA
STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA 2 ART. 1 Costituzione E costituita la Federazione dei medici della CISL, denominata Federazione CISL-Medici Basilicata con sede a Potenza conseguente
DettagliSTATUTO CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE
STATUTO CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE Art. 1 Istituzione e compiti E istituita dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte la Camera Arbitrale del Piemonte (in seguito
DettagliCOME FUNZIONA L UNIONE EUROPEA? Le Istituzioni dell Unione europea
COME FUNZIONA L UNIONE EUROPEA? Le Istituzioni dell Unione europea Carla CAVALLINI EUROPE DIRECT Carrefour europeo Emilia COME È FATTA L UNIONE EUROPEA? Definizione giuridica di Unione europea non è uno
DettagliLA RIFORMA COSTITUZIONALE
LA RIFORMA COSTITUZIONALE REFERENDUM COSTITUZIONALE del 4 dicembre 2016 VERSIONE DIMOSTRATIVA LA RIFORMA COSTITUZIONALE Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 Cat. I - N. 014200 - Grafiche E. GASPARI
DettagliDipartimento di Giurisprudenza Per Per una riflessione comune sulla riforma della Costituzione
Per Per una riflessione comune sulla riforma della Costituzione 21 giugno 2016 Aulario del Dipartimento di giurisprudenza Quadro sintetico delle principali novità 21 giugno 2016 Aulario del Dipartimento
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE CULTURA DEL COMUNE DI CESENA. Approvato con delibera di C.C. n. 110 del 11/12/2014
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE CULTURA DEL COMUNE DI CESENA Approvato con delibera di C.C. n. 110 del 11/12/2014 Art. 1 (Istituzione) 1. Il Comune di Cesena riconosce la cultura
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DEI CITTADINI STRANIERI EXTRA-UE ED APOLIDI RESIDENTI A TRIESTE
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DEI CITTADINI STRANIERI EXTRA-UE ED APOLIDI RESIDENTI A TRIESTE Articolo 1 Istituzione della Consulta E istituita, quale organo consultivo del Consiglio
DettagliCOMUNE DI SPILINGA (Provincia di Vibo Valentia) Tel Fax
COMUNE DI SPILINGA (Provincia di Vibo Valentia) Tel.0963.65035 Fax 0963.605802 www.comune.spilinga.vv.it REGOLAMENTO PER LA CONSULTA ANZIANI E PENSIONATI ART. 1 OBIETTIVI FONDAMENTALI La Consulta Comunale
DettagliREGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI RONCADE
All.A C I T T A D I R O N C A D E ( T V ) Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV) Tel.: 0422-8461 Fax: 0422-840597 SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO MARTIRI DELLA LIBERTA RONCADE DIREZIONE DIDATTICA RONCADE PROGETTO
DettagliLE ISTITUZIONI EUROPEE ED IL QUADRO ISTITUZIONALE RIVISTO DOPO I VARI TRATTATI
Trento, 11 marzo 2010 LE ISTITUZIONI EUROPEE ED IL QUADRO ISTITUZIONALE RIVISTO DOPO I VARI TRATTATI ARGOMENTI: 1. IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA 2. IL TRATTATO DI LISBONA 3. IL QUADRO ISTITUZIONALE
DettagliSTATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE
STATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE TITOLO 1- DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Fonti normative Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro fondamento giuridico nella legge n 267/2000, T.U.
DettagliPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI DECRETO 21 settembre 2015 Organizzazione del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei
DettagliREGOLAMENTO PER L VIII CONGRESSO DELL AUSER NAZIONALE 20/21/22 MARZO 2013 Approvato dal Comitato Direttivo del
REGOLAMENTO PER L VIII CONGRESSO DELL AUSER NAZIONALE 20/21/22 MARZO 2013 Approvato dal Comitato Direttivo del 11.10.12 Art.1 Criteri generali Il Comitato Direttivo delibera la convocazione dell VIII Congresso
DettagliREGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
CITTÀ DI AOSTA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA REPUBBLICA ITALIANA VILLE D AOSTE REGION AUTONOME VALLEE D AOSTE REPUBLIQUE ITALIENNE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI Approvato con delibera
DettagliREGOLAMENTO PER LE ALIENAZIONI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA PROVINCIALE
I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 39 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO PER LE ALIENAZIONI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA PROVINCIALE Approvato con D.C.P. in data 6.4.2009 n. 17 di reg.e modificato con D.C.P. in
DettagliCOMUNICAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO IN ORDINE A MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
COMUNICAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO IN ORDINE A MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente Regolamento disciplina
DettagliDichiarazione Schuman
Unione Europea Dichiarazione Schuman 9 maggio 1950: «L Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa risorgerà da realizzazioni concrete creando anzitutto una solidarietà
DettagliIl Ministro per i Rapporti con il Parlamento
DECRETO 23 settembre 2011 Organizzazione interna del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2011) Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento
Dettaglia) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36 1) Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia 1
Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36 1) Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia 1 1)Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1976, n. 40 - Numero straordinario. TITOLO I Norme generali CAPO
DettagliSTATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI
STATUTO Capo 1 Costituzione- Sede- Durata-Oggetto 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI 2. L Associazione ha sede in Roma Via Salaria 159 3. La durata dell Associazione
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 18 novembre 2008, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati: Conversione
DettagliRegolamento per la nomina e la disciplina dei compiti del Responsabile del Procedimento e per la composizione e il funzionamento della commissione di
Regolamento per la nomina e la disciplina dei compiti del Responsabile del Procedimento e per la composizione e il funzionamento della commissione di gara per le procedure di affidamento di beni e servizi
DettagliCOMUNE DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE COMUNALI
COMUNE DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 29 gennaio 1997 Indice Articolo 1...3 Articolo
DettagliChe cosa cambia e perché
Che cosa cambia e perché 1 La fine dell immobilismo Stop al bicameralismo paritario Procedure più snelle e veloci per fare le leggi Meno decreti legge disegni di legge con voto a data certa Il presidente
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI PROFESSIONISTI. ARTICOLO 1 (Oggetto del Regolamento) ARTICOLO 2 (Finalità e compiti della Consulta)
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI PROFESSIONISTI ARTICOLO 1 (Oggetto del Regolamento) 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento, organizzazione, criteri di selezione ed il numero
DettagliUniversità degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Ferrara UFFICIO AFFARI GENERALI FINANZIARI Rep. n. 273-2005 Prot. n. 4609 dell 1/03/2005 Titolo VI Classe 5 Fasc. 7 IL RETTORE VISTO lo Statuto dell Università degli Studi di
DettagliREGOLAMENTO DEL PERIODICO COMUNALE VEDUGGIO INFORMA
COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO REGOLAMENTO DEL PERIODICO COMUNALE VEDUGGIO INFORMA Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 17 del 28/04/1997 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n 10 del
DettagliIL DIRITTO IN SCHEMI. diretti da Roberto GAROFOLI
IL DIRITTO IN SCHEMI diretti da Roberto GAROFOLI propone: IL DIRITTO IN SCHEMI : - DIRITTO COSTITUZIONALE E PUBBLICO - DIRITTO PRIVATO/DIRITTO CIVILE - DIRITTO PENALE - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - DIRITTO
DettagliPROVINCIA DI GORIZIA
PROVINCIA DI GORIZIA REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI Approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 17 marzo 2005. In vigore dal 6 aprile 2005 1 Art. 1 Costituzione 1. Il Consiglio
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
MIUR.AOODPFSR.REGISTRO DECRETI.0004535.16-12-2014 DECRETO DIRETTORIALE RECANTE L ANNULLAMENTO DEI LAVORI DELLA TORNATA 2013 DELLA COMMISSIONE PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/A1 DIRITTO PRIVATO E IL RINNOVO
DettagliRegolamento del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze
Regolamento del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze Art. 1 Finalità 1.Allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita collettiva ed istituzionale, ai sensi dell
DettagliLe norme non sono leggi.
Cos è una norma Le norme non sono leggi. Le norme tecniche sono documenti che definiscono le caratteristiche (es.: dimensioni, aspetti di sicurezza, requisiti prestazionali) di un prodotto, processo o
DettagliMinistero della Difesa
Ministero della Difesa COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI REGOLAMENTO INTERNO Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)
DettagliLA RIFORMA COSTITUZIONALE SPIEGATA IN MODO SEMPLICE IL PARLAMENTO E LA FUNZIONE LEGISLATIVA
Avv. ALESSANDRO ROGGERI Studio Legale ROGGERI&GRAPPIOLO Associazione Professionale Complesso Torri di Colombo, via C. Colombo, 52 18018 Arma di Taggia (IM) Tel. 0184/462259, Fax 0184/462751 Pagina Facebook:
DettagliSTATUTO DEL PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO TICINESE Sezione di Massagno
STATUTO DEL PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO TICINESE Sezione di Massagno I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 È costituita, sotto la denominazione di Sezione di Massagno del Partito Popolare Democratico Ticinese
DettagliRegolamento delle Commissioni Comunali
Regolamento delle Commissioni Comunali approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 29/02/2000 D:\Lavoro\Roccafranca\Sito\Progetto\Materiale pubblicato\documenti Ufficiali\Regolamenti\Regolamento COMMISSIONI.doc
DettagliUniversità La Sapienza di Roma
Università La Sapienza di Roma La tutela giurisdizionale dei diritti in materia fiscale. Accertamento e processo Prof.ssa Rossella Miceli La tutela dei diritti del contribuente ed i mezzi di tutela utilizzabili.
DettagliRegolamento del Comitato per la Promozione dell Imprenditoria Femminile
Regolamento del Comitato per la Promozione dell Imprenditoria Femminile Approvato dalla Giunta Camerale con delibera n. 183 del 10 luglio 2006 R E G O L A M E N T O ART. 1 DEFINIZIONE 1. Il Comitato per
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MAZZONI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4694 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato MAZZONI Ratifica ed esecuzione del
DettagliCOMUNE DI VALENZANO Provincia di Bari
COMUNE DI VALENZANO Provincia di Bari REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DELL ASSOCIAZIONISMO L ISTITUZIONE DELL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione
DettagliRELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1658-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore DINI) Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 2009 SUL DISEGNO DI LEGGE
DettagliDISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2643 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa dei deputati ALFREIDER, GEBHARD, PLANGGER e SCHULLIAN (V. Stampato Camera n. 56) approvato, in sede di prima
DettagliArt Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni
provincia e al comune di Napoli e al comune di Palermo per l attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili»; Rilevato
DettagliComune di Biccari Provincia di Foggia REGOLAMENTO CIRCOLO ANZIANI
Comune di Biccari Provincia di Foggia REGOLAMENTO CIRCOLO ANZIANI Art. 1 Principi generali Il funzionamento del Circolo Anziani istituito dal Comune di Biccari è disciplinato dal presente Regolamento.
DettagliLA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE)
LA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE) La Banca centrale europea (BCE) è l'istituzione centrale dell'unione economica e monetaria e dal 1 O gennaio 1999 è incaricata di condurre la politica monetaria della zona
DettagliREGOLAMENTO PER LE CONSULTE DI FRAZIONE
REGOLAMENTO PER LE CONSULTE DI FRAZIONE (artt. 34 e 35 dello Statuto Comunale) Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30.09.1996 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale
DettagliLa Banca Centrale. La Banca Centrale (BC)
La Banca Centrale 1/26 La Banca Centrale (BC) è l istituzione responsabile dell ordinato funzionamento del sistema creditizio, in grado di determinare la disponibilità di mezzi di pagamento e l offerta
Dettagli