AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA
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- Oliviero Piazza
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1 n.43 9 novembre 205 TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI ADEMPIMENTO E CHECK LIST Il trattamento fiscale degli omaggi Nella prassi commerciale, un impresa può erogare agli attuali clienti/fornitori o ai potenziali clienti degli omaggi di beni, per finalità promozionali o di pubbliche relazioni, con l obiettivo di generare benefici economici attuali o futuri per l impresa. Per determinare le corrette modalità di fatturazione di tali operazioni, è necessario sapere se gli omaggi di beni rientrano nell attività caratteristica dell impresa. Antonio Gigliotti DA SAPERE Semplificazioni fiscali: le novità IVA Il decreto sulle Semplificazioni fiscali ha apportato alcune modifiche alla normativa IVA. Con la circolare n. 4 del 205, Assonime illustra alcune delle novità normative, in particolare le disposizioni IVA in tema di detrazione dell imposta relativa alle operazioni di sponsorizzazione, di adeguamento del valore entro il quale gli omaggi non assumono rilevanza ai fini del tributo, di recupero dell imposta versata e afferente a fatture insolute, e, infine, in tema di agevolazioni per l acquisto della prima casa. AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Fisco Interventi di sostegno del reddito Lavoro Sistema Gestione Deleghe Impresa Studi di settore Scadenze dal 20 novembre al 3 dicembre 205 Copyright 205 Wolters Kluwer Italia Srl
2 ADEMPIMENTI TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI di Antonio Gigliotti Le possibili fattispecie concrete L analisi del trattamento fiscale degli omaggi rende necessario distinguere a seconda del tipo di bene destinato ad essere omaggiato nonché in relazione ai vari profili impositivi. Combinando dette variabili, è possibile individuare le seguenti fattispecie: ai fini IVA è necessario distinguere gli omaggi in: - beni rientranti nell attività d impresa; - beni NON rientranti nell attività d impresa; ai fini della deducibilità delle imposte dirette, la distinzione, nel rispetto dei principi di inerenza e congruità, è più di carattere quantitativo che qualitativa. Ciò che conta ai fini della deducibilità, è il rispetto dei criteri quantitativi dettati dal DM nonché il rispetto dei principi di inerenza dettati sia dal DM che dall art. 08, co. 2, D.P.R. 97/986; ai fini IRAP, invece, ciò che conta è il metodo utilizzato per la determinazione dell IRAP, ovvero metodo da bilancio o metodo fiscale. OMAGGI AI CLIENTI DI BENI NON OGGETTO DELL ATTIVITÀ D IMPRESA L IVA relativa all acquisto di beni destinati ad essere omaggiati, non rientranti nell attività d impresa, ricompresi fra le spese di rappresentanza in base al DM : - è detraibile se il costo unitario dell omaggio è inferiore a 50,00; - è indetraibile se il costo unitario dell omaggio è superiore a 50,00. La successiva cessione gratuita del bene (omaggio), indipendentemente dal valore dell omaggio, è esclusa dal campo di applicazione dell IVA per effetto di quanto previsto dall art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/972, che recita testualmente Costituiscono inoltre cessioni di beni:. 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro 50,00 e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 9, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;. Copyright 205 Wolters Kluwer Italia Srl 2 2
3 Mentre per la detrazione a monte dell IVA assolta sull acquisto di beni destinati ad essere omaggiati ciò che conta è il limite quantitativo, la successiva cessione del bene è esclusa dal campo di applicazione dell IVA in quanto: se il costo unitario è inferiore a 50 euro lo prevede espressamente l art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/972; se il costo unitario è superiore a 50 euro la cessione è esclusa dal campo di applicazione dell IVA in quanto all atto dell acquisto non è stato operata la detrazione dell imposta. Si propone la seguente tabella di sintesi. Tabella - Omaggi a clienti di beni NON oggetto dell attività d impresa Acquisto Cessione Beni Non oggetto dell attività d impresa Detraibile se Costo unitario inferiore a 50,00 Indetraibile se Costo unitario superiore a 50,00 Esclusa da campo di applicazione dell IVA. Si ricorda che ai fini IVA (C.M. 34/E/2009), per l individuazione degli omaggi da ricomprendere tra le spese di rappresentanza, è necessario fare riferimento a quanto disposto dall art., DM ; in particolare, è necessario che le spese: siano sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; siano ragionevoli in funzione dell obiettivo di generare benefici economici; siano coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore. Si propone il seguente prospetto di sintesi. Beni NON oggetto dell attività d impresa Spese di rappresentanza D.M IVA detraibile IVA indetraibile Costo unitario inferiore a 50,00 Costo unitario superiore a 50,00 Copyright 205 Wolters Kluwer Italia Srl 3 3
4 Analizzate le regole generali IVA riguardanti gli omaggi di beni NON rientranti dell attività d impresa, passiamo ad analizzare alcuni casi particolari. Si tratta dei seguenti casi: - l acquisto di cesti natalizi; - l acquisto di alimenti e bevande o compresi in cesti natalizi o acquistati separatamente; - le spese relative alle cene natalizie. Per quanto riguarda l acquisto di cesti natalizi, l unica accortezza da utilizzare è che il limite di 50,00 va riferito al costo dell intera confezione e non a quello dei singoli componenti. Di conseguenza: è indetraibile l IVA relativa all acquisto di un cesto regalo di costo superiore a 50,00; è detraibile l IVA relativa all acquisto di un cesto regalo di costo non superiore a 50,00. Per quanto riguarda l acquisto di alimenti e bevande (ovviamente che non formano oggetto dell attività d impresa), l art. 9, co., lett. f), D.P.R. 633/972 prevede che non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, l Amministrazione Finanziaria nella C.M. 54/E/2002 ha riconosciuta la detrazione dell IVA purché gli stessi siano di costo unitario non superiore a 50,00 euro e rientrino fra le spese di rappresentanza per le quali trova applicazione la citata lett. h). Infine, per quanto riguarda le cene natalizie è importante definire quando le stesse rientrano tra le spese di rappresentanza. La C.M. 34/E/2009 ha precisato che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono da considerare spese di rappresentanza a meno che all evento siano presenti esclusivamente dipendenti dell impresa. In caso, dunque, alla cena siano presenti esclusivamente dipendenti dell impresa la spesa non rientrerà tra le spese di rappresentanza e l IVA sarà indetraibile. Si propone la seguente tabella di sintesi. Tabella Beni NON rientranti nell attività d impresa: Casi particolari Tipologia spesa Cestini natalizi Alimenti e bevande Cene natalizie Detraibilità IVA Si, se di costo unitario inferiore ad euro 50,00 e rientra tra le spese di rappresentanza Si, se di costo unitario inferiore ad euro 50,00 e rientri tra le spese di rappresentanza No, se partecipano solo dipendenti Copyright 205 Wolters Kluwer Italia Srl 4 4
5 Ai fini delle imposte dirette, come accennato in premessa, ciò che conta è l aspetto quantitativo più che l aspetto qualitativo (che però non è irrilevante). Ancora per il periodo d imposta 205, ai fini IRES/ IRPEF, in base alle disposizioni dell art. 08, co.2, D.P.R. 97/986, i costi sostenuti per l acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza in base al D.M , sono deducibili: integralmente, se di valore unitario non superiore a 50; se di valore unitario superiore a 50, nell anno di sostenimento e nel limite dell importo annuo massimo, ottenuto applicando ai ricavi / proventi della gestione caratteristica (voci A. e A.5 del Conto economico) le seguenti percentuali: -,3% con ricavi proventi gestione caratteristica fino a 0 milioni di euro; - 0,5% con ricavi proventi gestione caratteristica da 0 milioni di euro a 50 milioni di euro; - 0,% con ricavi proventi gestione caratteristica superiori a 50 milioni di euro. - Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, invece, troverà applicazione il limite dell % dei compensi percepiti nel periodo d imposta, a prescindere dal valore unitario, cosi come previsto dall art. 54, co. 5, D.P.R. 97/986. NOVITA 206 A partire dal periodo d imposta 206, per effetto di quanto previsto dall art. 9 del Decreto crescita e internalizzazione (art. 9, D.lgs.47/205), saranno più alti i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza, con la possibilità che un successivo Decreto del Ministero e dell Economia intervenga per apportare variazioni oltre che sulle percentuali di deduzione anche sul limite che consente la deduzione integrale delle spese di rappresentanza attualmente fissato a 50 euro. Nulla varia per il periodo d imposta in corso. I contribuenti dovranno continuare a far riferimento ai vecchi limiti. L applicazione differita si giustifica con esigenze di gettito: la relazione accompagnatoria quantifica infatti in qualche milione di euro le minori entrate per l Erario conseguenti all intervento in oggetto. Mentre nella precedente normativa l art. 08 del Tuir rinviava a un Decreto Ministeriale la fissazione delle condizioni di inerenza e congruità per la deduzione delle spese di rappresentanza nell esercizio di sostenimento, la nuova formulazione normativa conferma la regolazione per rinvio limitatamente al requisito dell inerenza, dettando invece direttamente nel testo del nuovo art. 08, comma 2, del T.U.I.R., i parametri di valutazione della congruità, anche rivedendoli al rialzo. Per effetto delle modifiche normativa, a partire dal prossimo periodo d imposta, dette spese potranno essere dedotte nel periodo di sostenimento entro il limite di:,5% (prima,,3%) dei ricavi e altri proventi fino a euro 0 milioni; 0,6% (prima, 0,5%) dei ricavi e altri proventi per la parte compresa tra euro 0 e 50 milioni; 0,4% (prima, 0,%) dei ricavi e altri proventi oltre euro 50 milioni. Copyright 205 Wolters Kluwer Italia Srl 5 5
6 Poniamo a confronto i vecchi limiti con i nuovi limiti con un esempio, tenendo presente che per l individuazione dei ricavi rilevanti deve farsi riferimento alle voci A e A5 del Conto Economico, senza tenere conto dell importo delle spese per la distribuzione o l erogazione gratuita di beni di valore unitario non superiore a 50 euro (che sono pienamente deducibili). Alfa Srl ha realizzato ricavi della gestione caratteristica pari a ,00 e ha sostenuto spese di rappresentanza per ,00 euro Deducibilità dal 206 Deducibilità sino al Ricavi fino a 0 milioni Ricavi fino a 0 milioni , ,00*,5% ,00*,3% ,00 Ricavi tra 0 e 50 milioni ,00*0,6% ,00 Ricavi tra 0 e 50 milioni ,00*0,5% ,00 Ricavi oltre 50 milioni Ricavi oltre 50 milioni , ,00*0,4% ,00*0,% 0.000,00 Totale deducibilità ,00 Totale deducibilità ,00 E evidente che la deducibilità cresce con il crescere dei limiti dimensionale dell impresa, assumendo come parametro di riferimento l ammontare dei ricavi della gestione caratteristica. Nel caso di specie, a fronte dei ,00 euro di spese di rappresentanza sostenute, inerenti in base al D.M , si potranno dedurre: nel ,00 euro; nel ,00 euro. Come accennato in premessa, il plafond di deducibilità e il limite che consente l integrale deduzione delle spese di rappresentanza, potranno essere modificati anche con un semplice decreto del Mef. Resta il nodo relativo alla riportabilità in avanti dell eccedenza rispetto al plafond di deducibilità. Il Decreto prevedeva che non si sarebbe potuto riportare in avanti il plafond residuo per la copertura delle spese degli anni successivi. Tale ultima disposizione non è stata oggetto di modifiche. Nulla cambia per i professionisti e più in generale per gli esercenti arti e professioni. Per tali soggetti il limite di deducibilità resta fissato nella misura dell % dei compensi. Per il trattamento ai fini IRAP dei costi sostenuti per l acquisto di beni NON oggetto dell attività destinati a omaggio per i clienti, è necessario differenziare sulla base della modalità con la quale è stata calcolata la base imponibile IRAP, ossia: Copyright 205 Wolters Kluwer Italia Srl 6 6
7 metodo di bilancio: per i soggetti IRES nonché per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria che hanno optato per tale modalità di determinazione della base imponibile; c.d. metodo fiscale. qualora la base imponibile IRAP è determinata con il metodo da bilancio, poiché le spese in esame rientrano nella voce B.4 del Conto economico, le stesse risultano interamente deducibili ai fini IRAP; qualora la base imponibile IRAP è determinata con il metodo fiscale, le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e conseguentemente le stesse risultano indeducibili ai fini IRAP. OMAGGI AI CLIENTI DI BENI OGGETTO DELL ATTIVITÀ D IMPRESA Gli omaggi di beni rientranti nell attività d impresa, secondo le indicazioni fornite dall Amministrazione Finanziaria nella C.M. 88/E/998, non costituiscono spese di rappresentanza. Pertanto: l IVA assolta all'atto dell'acquisto è detraibile. Non trova, infatti, applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all'art. 9-bis co. lett. h) del D.P.R. 633/72; la cessione gratuita è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni (art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72). Di conseguenza, si verificherà la situazione esposta nella seguente tabella. Tabella - Omaggi a clienti di beni oggetto dell attività d impresa Acquisto Cessione Omaggio Beni oggetto dell attività d impresa Detraibile Imponibile Nel caso di cessione di beni (omaggi) rientranti nello svolgimento dell attività d impresa, la cessione gratuita è imponibile IVA e pertanto si dovrà procedere alla determinazione della base imponibile e ad espletare gli obblighi documentali. Copyright 205 Wolters Kluwer Italia Srl 7 7
8 In tal senso, la base imponibile è rappresentata, ai sensi dell art. 3, DPR n. 633/72, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni. Inoltre, è da tenere in debita considerazione che la rivalsa dell IVA non è obbligatoria, come disposto dall art. 8, DPR n. 633/72. Di conseguenza, come spesso accade, l IVA rimane quindi a carico del cedente e costituisce per quest ultimo un costo indeducibile ex art. 99, comma, TUIR. Ai fini pratici, si potrà: - emettere una fattura con applicazione dell IVA, senza addebitare la stessa al cliente, specificando che trattasi di omaggio senza rivalsa dell IVA ex art. 8, DPR n. 633/72. Alfa S.r.l. C.so San Benedetto, Cetraro (CS) P.IVA Fattura n Dicembre 205 Omaggio n.. Gamma S.r.l. Via Alemanni, Cetraro (CS) P.IVA Quantità Prodotto Descrizione Prezzo Imponibile 00 Iva 22% Totale 0 Fattura Rivalsa IVA non esercitata ai sensi dell art. 8, co. 3, D.P.R. 633/972 - emettere un autofattura in unico esemplare, con indicazione del valore dei beni come sopra individuato (prezzo di acquisto o di costo), dell aliquota e della relativa imposta, specificando che trattasi di autofattura per omaggi. La stessa può essere: singola per ciascuna cessione ( autofattura immediata ); globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese ( autofattura differita ). Copyright 205 Wolters Kluwer Italia Srl 8 8
9 Alfa S.r.l. C.so San Benedetto, Cetraro (CS) P.IVA Autofattura per Omaggi 20 Dicembre 205 Omaggio n.. Quantità Prodotto Descrizione Prezzo Autofattura per omaggi Imponibile 00 Iva 22% Totale 0 Fattura In alternativa, si potrà tenere il registro degli omaggi, sul quale annotare l ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota. Copyright 205 Wolters Kluwer Italia Srl 9 9
10 CHECK LIST OMAGGI DI BENI NON RIENTRANTI NELL ATTIVITA DI IMPRESA ACQUISTO DEL BENE DESTINATO AD ESSERE OMAGGIATO IVA VERIFICA COSTO UNITARIO D ACQUISTO SUPERIORE A 50 EURO NO INFERIORE A 50 EURO SI Cestini natalizi Si, se di costo unitario inferiore ad euro 50,00 e rientra tra le spese di rappresentanza Alimenti e bevande Si, se di costo unitario inferiore ad euro 50,00 e rientra tra le spese di rappresentanza Cene natalizie No, se partecipano solo dipendenti ACQUISTO DEL BENE DESTINATO AD ESSERE OMAGGIATO Imposte dirette Valore unitario dell omaggio Integralmente deducibile inferiore a 50 euro Valore unitario dell omaggio superiore a 50 euro Deducibile nel rispetto dei seguenti limiti:,3% con ricavi proventi gestione caratteristica fino a 0 milioni di euro; 0,5% con ricavi proventi gestione caratteristica da 0 milioni di euro a 50 milioni di euro; 0,% con ricavi proventi gestione caratteristica superiori a 50 milioni di euro ACQUISTO DEL BENE DESTINATO AD ESSERE OMAGGIATO Metodo da bilancio Deducibili IRAP Metodo fiscale Indeducibili CESSIONE BENE OMAGGIO CESSIONE DI UN BENE CON COSTO SUPERIORE A 50 EURO NO Copyright 205 Wolters Kluwer Italia Srl 0 0
11 CESSIONE DI UN BENE CON COSTO INFERIORE A 50 EURO n. 43 NO Omaggio Beni oggetto dell attività d impresa: trattamento fiscale 205 Omaggi IVA IRES/IRPEF IRAP Acquisto Cessione Deducibilità Deducibilità Clienti Detraibile. Resta ferma la possibilità di non detrarre l IVA per non assoggettare ad imposta la successiva cessione gratuita. Imponibile, tranne nei casi si scelga di non detrarre l IVA sull acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita Integrale, se il costo del bene destinato ad essere omaggiato è di valore unitario non superiore a 50; Se superiore, la deducibilità dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti limiti:,3% con ricavi proventi gestione caratteristica fino a 0 milioni di euro; 0,5% con ricavi proventi gestione caratteristica da 0 milioni di euro a 50 milioni di euro; 0,% con ricavi proventi gestione caratteristica superiori a 50 milioni di euro Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, invece, troverà applicazione il limite dell % dei compensi percepiti nel periodo d imposta, a prescindere dal valore unitario. Deducibile se si applica il metodo di bilancio. Per i lavoratori autonomi deducibili nel limite dell % dei compensi percepiti nel periodo d imposta Copyright 205 Wolters Kluwer Italia Srl
12 DA SAPERE Semplificazioni fiscali: le novità Iva in materia di omaggi tratto da QOL Il decreto sulle Semplificazioni fiscali ha apportato alcune modifiche alla normativa IVA. Con la circolare n. 4 del 205, Assonime illustra alcune delle novità normative, in particolare le disposizioni IVA in tema di detrazione dell imposta relativa alle operazioni di sponsorizzazione, di adeguamento del valore entro il quale gli omaggi non assumono rilevanza ai fini del tributo, di recupero dell imposta versata e afferente a fatture insolute, e, infine, in tema di agevolazioni per l acquisto della prima casa. Operazioni di sponsorizzazione e detrazione dell imposta La modifica dell art. 74, comma 6, del decreto IVA ha elevato la misura della percentuale di detrazione forfetaria dell IVA afferente le prestazioni di sponsorizzazione dal 0 al 50%. Per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione telefonica, la detrazione forfetizzata rimane fissata nella misura di /3 dell imposta per esse dovuta. Omaggi: adeguamento del valore Per quanto riguarda l adeguamento della disciplina IVA degli omaggi alle norme in tema di imposte sui redditi per la deducibilità dei costi sostenuti per l acquisto dei stessi beni, il decreto Semplificazioni ha elevato da 25,82 euro a 50 euro sia il limite monetario di riferimento entro cui le cessioni gratuite dei beni non rientranti nell attività propria dell impresa sono considerati esclusi dal campo di applicazione dell IVA, sia la soglia monetaria entro la quale l IVA relativa all acquisto degli stessi beni risulta detraibile. Innalzato da 25,82 euro a 50 euro anche il limite monetario entro il quale viene esclusa l applicazione dell IVA per le prestazioni di servizi rese a titolo gratuito o formanti oggetto di autoconsumo o per le quali non sia stata detratta l imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione ai sensi degli articoli 9 e 9-bis, D.P.R. n. 633/972. Recupero dell imposta versata in relazione a fatture rimaste insolute Il decreto Semplificazioni fiscali ha esteso l ambito di applicazione dell art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/972, prevedendo la possibilità di emettere nota di variazione IVA in diminuzione, senza limiti temporali, anche nell ipotesi in cui l operazione originaria si sia ridotta a seguito dell omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito o del perfezionamento di un piano attestato di risanamento. La modifica - che allinea la normativa IVA in tema di recupero dei crediti commerciali non pagati con la disciplina delle perdite su crediti disciplinata dal TUIR - decorre dal 3 dicembre 204. Pertanto, è Copyright 205 Wolters Kluwer Italia Srl 2 2
13 applicabile ai piani attestati che risultino pubblicati nel Registro delle imprese e agli accordi di ristrutturazione che vengano omologati dal Tribunale a partire dalla stessa data. Agevolazioni prima casa Il decreto Semplificazioni fiscali ha uniformato la definizione di abitazione di lusso per la normativa IVA e quella relativa all imposta di registro. Per entrambe le discipline, la definizione di abitazioni di lusso, è riferita alla classificazione catastale. La disposizione trova applicazione in tutti gli ambiti in cui la normativa IVA rinvia al concetto di abitazione di lusso, anche laddove la modifica non sia stata espressamente prevista dalla disposizione di legge. Copyright 205 Wolters Kluwer Italia Srl 3 3
14 NOTIZIE DELLA SETTIMANA FISCO Prolungamento degli interventi di sostegno del reddito E' stato pubblicato il decreto 88332/205 che concede il pagamento delle mensilità residue del 205 per i lavoratori esodati ante 200 destinatari del decreto interministeriale n del 24 ottobre 204. E' previsto un onere di 9,8 milioni di euro a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Ministero lavoro e politiche sociali, Decreto 29 settembre 205 (GU n. 265 del 3//205) Prima casa e separazione consensuale: non c è decadenza In tema di benefici prima casa, l'attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di "alienazione" dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici "prima casa, bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti tra coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza (e proprio in vista della cessazione della convivenza stessa). Cassazione, sentenza n del 3 novembre 205 Bonus mobili per giovani coppie: una detrazione per pochi Un emendamento approvato al disegno di legge di Stabilità per il 206 prevede il raddoppio - da a euro - del limite massimo del bonus mobili riguardante le giovani coppie. La misura sembra interessante, ma in realtà il beneficio fiscale sarà applicabile solo a pochi soggetti. Ciò per effetto delle condizioni poste dalla norma per poter fruire della detrazione: in particolare è richiesto che nell anno oggetto della detrazione almeno uno dei due componenti la coppia non abbia raggiunto i 35 anni di età, che nel periodo gennaio- 3 dicembre 206 venga acquistato un nuovo immobile da destinare ad abitazione principale e che il nucleo familiare sia stato costituito da almeno tre anni. Disegno di legge di Stabilità per il 206 Sanzioni per il «vecchio» abuso di diritto La Cassazione ricorda che esiste nell ordinamento la previsione generale che sanziona la condotta di indicazione nella dichiarazione, ai fini delle singole imposte, di un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o comunque un imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante. È perciò da escludersi che il principio della riserva di legge in materia tributaria, costituisca ostacolo per attribuire rilevanza sul piano punitivo amministrativo delle condotte che, con abuso del diritto, realizzino l effetto di sottrazione di ricchezza imponibile, in relazione a qualsivoglia genere di imposta. Cassazione, Ordinanza n del 5 novembre 205 Imu e Tasi per l Anci Copyright 205 Wolters Kluwer Italia Srl 4 4
15 L Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) ha pubblicato una prima nota di lettura al Ddl. di stabilità per l anno 206. Il documento esamina le norme contenute di interesse dei Comuni e delle città metropolitane. Relativamente all IMU, l art. 4 del Ddl. interviene, nei primi suoi tre commi, sul regime dei terreni agricoli, disponendo una parziale detassazione, oltre ad anticipare la data di comunicazione al Ministero dell Economia e finanze di delibere e regolamenti relativi a IMU e TASI. Anci, Nota di lettura in audizione Camera e Senato del 9 novembre 205 E-commerce e consumatori finali: corrispettivi non più da certificare Efficacia retroattiva, dal gennaio 205, per l esonero dall obbligo di certificazione dei corrispettivi per operazioni di commercio elettronico diretto business to consumer (B2C); rimane invariato l obbligo per le operazioni tra soggetti passivi business to business (B2B), che seguono le regole ordinarie. Min. economia e finanze, Decreto 27 ottobre 205 (GU n. 263 del //205) La Orlandi fa il punto su 730 e fatturazione elettronica Sono oltre 2,5 milioni le dichiarazioni inviate utilizzando la precompilata con i dati elaborati dall Agenzia. Raccolto il risultato, l Amministrazione finanziaria sta lavorando per incrementare le informazioni da inserire preventivamente nel modello. Commissioni Parlamentari, Audizione del 8 novembre 205 Rateizzazione cartelle Riammissione per i decaduti Equitalia fa sapere che ci sono ancora pochi giorni per aderire alla nuova opportunità di rateizzare le cartelle riservata ai contribuenti decaduti dal beneficio negli ultimi due anni. Il termine del 2 novembre cade di sabato pertanto, per agevolare chi vuole presentare la domanda agli sportelli di Equitalia nell'ultimo giorno utile, la scadenza è stata rinviata al 23 novembre, primo giorno lavorativo successivo. Equitalia, Comunicato stampa 7 novembre 205 LAVORO Esonero contributivo triennale: controlli su eventuali comportamenti elusivi Ulteriori indicazioni operative finalizzate alla implementazione delle verifiche ispettive su eventuali comportamenti elusivi volti alla fruizione dell esonero contributivo triennale, introdotto dalla Legge di Stabilità 205 (Legge n. 90/204) giungono dal Ministero che informa che le sedi centrali Inps, forniranno le informazioni sui datori di lavoro che, negli ultimi mesi, hanno richiesto la fruizione dell esonero ed in particolare, sulle precedenti posizioni lavorative del personale interessato alla stabilizzazione. In particolare, nella circolare è evidenziata la necessità di ulteriori controlli mirati, anche congiuntamente al personale ispettivo dell Istituto Previdenziale. Ministero lavoro e politiche sociali, lettera circolare n del 9 novembre 205 Sistema Gestione Deleghe Nell ottica di migliorare la comunicazione con gli Intermediari delle Aziende, l Inps comunica che è in corso di rilascio una nuova versione internet del sistema di Gestione Deleghe, integrata con il sistema di Anagrafica Unica del Contribuente.In particolare, la nuova modalità consentirà, in fase di acquisizione di una o più deleghe, la visualizzazione di Copyright 205 Wolters Kluwer Italia Srl 5 5
16 tutte le posizioni contributive legate al Codice Fiscale del Soggetto Contribuente indicato. Inps, Messaggio n del 7 novembre 205 IMPRESA Condizioni necessarie ai fini della revoca del provvedimento di sospensione imprenditoriale Il Ministero del lavoro era già intervenuto con la circolare n. 26/205, con la quale chiariva che, oltre al pagamento delle citate somme è altresì necessaria, ai fini della revoca, la regolarizzazione delle violazioni accertate. In tal senso, con specifico riferimento al settore dell'edilizia, il Ministero ha rammentato che, configurandosi nella quasi totalità dei casi la violazione di obblighi puniti penalmente (almeno in riferimento all omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione), il personale ispettivo deve adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi contravvenzionali e verificare, conseguentemente, l'ottemperanza alla prescrizione impartita. Ministero lavoro e politiche sociali, nota n del 6 novembre 205 Studi di settore: giustificato lo scostamento per crisi economica cronica In tema di accertamento da studi di settore l ufficio è tenuto ad attivare, a pena di nullità, il contraddittorio con il contribuente, adattando gli indici standard ai plurimi fattori propri della singola situazione economica, del periodo di riferimento ed in generale della stessa storia commerciale del contribuente, oltre che del mercato e del settore di operatività. Cassazione, Ordinanza 0 novembre 205, n Copyright 205 Wolters Kluwer Italia Srl 6 6
17 AGENDA Scadenze dal 20 novembre al 3 dicembre Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell art c.c., sia dell art. 6, comma 8, D.L. 330/994 (convertito dalla L. 473/994), sia, infine, dell art. 8, D.Lgs. 24/994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. DATA OGGETTO VERIFICA Sabato 2 RISCOSSIONE - Nuova rateazione di precedenti rateazioni scadute Presentazione istanza Mercoledì 25 IVA - Scambi intracomunitari - Elenchi INTRASTAT mensili Lunedì 30 IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO - Rateizzazione - Non titolari di partita IVA SOGGETTI IRES - Acconti d imposta IRES ed IRAP Seconda o unica rata - Versamento IRPEF / IRAP - Acconti d imposta - Seconda o unica rata - Persone fisiche e società di persone Versamento CEDOLARE SECCA - Imposta sostitutiva - Acconto - Versamento seconda o unica rata INPS - Contributo alla gestione separata sui compensi ai lavoratori autonomi - Seconda rata d acconto - Versamento INPS - Contributi dovuti da artigiani e commercianti - Seconda rata d acconto Versamento IRES / IRAP - Dichiarazione Modello UNICO e dichiarazione IRAP - Adempimenti collegati - Termini di presentazione e di versamento IVA - Adempimenti di fine mese IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/972 - Dichiarazione e versamento REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili - Versamento imposta IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI - Versamento mensile Copyright 205 Wolters Kluwer Italia Srl 7 7
18 Martedì dicembre ACCISE - Gas naturale - Versamento della rata d acconto mensile ANAGRAFE TRIBUTARIA - Intermediari finanziari - Comunicazione periodica - Trasmissione telematica VOLUNTARY DISCLOSURE Collaborazione volontaria - Presentazione istanza Termini di versamento IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24 Versamento e compensazione Copyright 205 Wolters Kluwer Italia Srl 8 8
Per inquadrare il trattamento fiscale degli omaggi natalizi è necessario distinguere tra le seguenti variabili:
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