Prot. n Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per il Tabelle degli importi.

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1 Prot. n CIRC.n. 312 del A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per il Tabelle degli importi. In data 7 dicembre 2012 la nostra Associazione e le Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori si sono ritrovate per gli adempimenti previsti, ai fini della determinazione dell'elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a valere per l'anno 2013, dall'articolo 38, terzo comma, lettera f), del C.C.N.L , come modificato e integrato dall'accordo per il rinnovo dello stesso, e dagli articoli 3 e 19 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Come noto, l accordo del 19 aprile 2010, di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 giugno 2008 ha introdotto il nuovo istituto dell'elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), quale elemento di retribuzione ancorato e dipendente dall andamento congiunturale sia del settore, a livello provinciale, che della specifica azienda, ed ha demandato alle parti sociali provinciali i criteri operativi e la determinazione dello stesso. Ricordiamo che l accordo nazionale del 19 aprile 2010, nel demandare alle parti sociali provinciali la determinazione della misura dell'e.v.r., ne ha fissato il tetto massimo nella misura del 6% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1 gennaio A conclusione ed in esito agli adempimenti previsti, le Parti sociali hanno convenuto che l E.V.R. nell'anno solare 2013 sarà erogato, in misura piena (3,6%) o in misura ridotta (2,7%), soltanto dalle imprese che, sulla base del volume di affari IVA e delle ore denunciate in Cassa Edile, presentino, nell'anno 2011 rispetto al 2008, un andamento positivo, rispettivamente, di entrambi o di uno solo dei predetti parametri aziendali. Invece, l'impresa non corrisponderà l'e.v.r. qualora le variazioni dei suddetti due parametri aziendali risultino entrambe negative. Gli importi mensili dell'e.v.r. da corrispondere con decorrenza gennaio 2013 e fino dicembre 2013, di cui alleghiamo le relative Tabelle, risultano gli stessi già determinati per l'anno 2012, e la corresponsione, per gli impiegati, o l'accantonamento, per gli operai, avviene con le medesime modalità. Le imprese procederanno alla determinazione degli importi mensili dell'elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovuti a livello aziendale, entro il 28 febbraio L'importo relativo alla mensilità del mese di gennaio 2013 potrà essere accantonato, per gli operai, e corrisposto, per gli impiegati, cumulativamente all'importo dovuto per il mese di febbraio 2013.

2 L'E.V.R. così concepito dovrebbe presentare le caratteristiche per poter godere della agevolazione fiscale per l'incremento della produttività del lavoro (c.d. detassazione) più avanti commentata, e della decontribuzione (sgravio sui contributi previdenziali INPS) prevista per i premi di risultato erogati in attuazione di un contratto collettivo territoriale. Per una analisi dello stato attuale delle misure di detassazione e decontribuzione rinviamo all'apposito paragrafo più avanti riportato. Tutte le informazioni relative alla misura dell'e.v.r. e relative alla procedura di verifica aziendale sono pubblicate sul sito istituzionale della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso. Richiamiamo, in questa sede la regolamentazione dell'e.v.r. ed i meccanismi per la corresponsione nell'anno E.V.R. per gli operai e per gli impiegati (Allegati 3, 12 e 19 dell'accordo provinciale del 22 marzo Verbale 7 dicembre 2012) Con l'accordo del 22 marzo 2012 per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 26 ottobre 2006, le Parti sociali hanno definito, in conformità alle previsioni contenute negli artt. 3, 38 e 46 del C.C.N.L , come modificato e integrato dall'accordo per il rinnovo dello stesso, il meccanismo di determinazione e di corresponsione dell'e.v.r. In attuazione di quanto precede e nel rispetto delle regole generali, le Parti sociali procedono annualmente alle verifiche ed agli adempimenti necessari per la determinazione concreta degli importi dell'e.v.r. da corrispondere e del periodo di corresponsione e validità degli stessi. Con separato verbale, datato 7 dicembre 2012, le Parti sociali hanno determinato gli importi mensili, in misura piena e ridotta, dell'e.v.r. (cfr. tabelle allegate) da corrispondere agli operai e agli impiegati per il periodo da gennaio 2013 a dicembre 2013, in esito alla verifica che ciascuna azienda effettuerà a livello aziendale. Le imprese procederanno alla determinazione degli importi mensili dell'elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovuti a livello aziendale, entro il 28 febbraio L'importo relativo alla mensilità del mese di gennaio 2013 potrà essere accantonato, per gli operai, e corrisposto, per gli impiegati, cumulativamente all'importo dovuto per il mese di febbraio L E.V.R. è dovuto in misura fissa mensile, piena o ridotta, unica per gli operai e per gli impiegati, in funzione del livello di inquadramento. L'importo mensile dell'e.v.r. è corrisposto per 12 mensilità e tale importo viene corrisposto indipendentemente dalle ore effettivamente lavorate nel periodo di corresponsione. Inoltre, l'e.v.r. in misura fissa mensile, piena o ridotta, non avrà alcuna incidenza sugli altri istituti retributivi previsti nel contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Pertanto, ad esempio, non incide: sul trattamento di malattia e di infortunio, anche se l'e.v.r. viene corrisposto in pag. 2

3 misura fissa mensile e quindi non subisce decurtazioni in caso di malattia ed infortunio nel periodo di corresponsione; sulle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno; sugli accantonamenti alla cassa edile per ferie e gratifica natalizia; sulla contribuzione da versare alla Cassa Edile. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto, ai fini della corresponsione dell'importo mensile dell'e.v.r., la frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni. Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo mensile dell'e.v.r. è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa. Per gli apprendisti minorenni, assunti entro il 25 aprile 2012, per i quali si applica la normativa contrattuale di cui all'art.93 del C.C.N.L , ai sensi dell'art.92 del C.C.N.L , come modificato e integrato dall'accordo per il rinnovo dello stesso, la misura dell'e.v.r. è proporzionalmente ridotta. Nelle more della eventuale regolamentazione della retribuzione degli apprendisti prevista dal contratto collettivo di lavoro stipulato a livello nazionale, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n.167/2011, relativamente alle assunzioni decorrenti dal 26 aprile 2012, si applica l'accordo interconfederale 18 aprile 2012 e i valori mensili dell'elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) sono determinati in base al livello di inquadramento iniziale Come anticipato, la corresponsione dell'e.v.r. e la sua misura dipendono da una verifica, da effettuarsi a livello aziendale, in merito all'andamento che due parametri aziendali hanno registrato in un triennio di riferimento rispetto al triennio immediatamente precedente. Ai fini della verifica a livello aziendale, le Parti sociali provinciali hanno stabilito quanto segue: 1. si considera il triennio ( ) quale triennio di riferimento da comparare con il triennio ( ) immediatamente precedente: in sostanza i valori da comparare sono quelli relativi all'anno solare 2011 rispetto all'anno solare 2008, posto che i valori del 2009 e 2010 sono comuni ad entrambi i termini della comparazione; 2. i parametri aziendali sono costituiti da: ore relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse edili, anche diverse dalla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, non computando le ore per cassa integrazione (ore lavorate, così come registrate sul Libro unico del lavoro, per le imprese con solo impiegati); pag. 3

4 volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge. All'esito del confronto: 1. l'impresa corrisponderà importi mensili dell'e.v.r., in misura piena del 3,6% dei minimi di paga base e degli stipendi minimi mensili in vigore alla data del 1 gennaio 2010, qualora, nel triennio , rispetto al triennio precedente , le variazioni dei due parametri aziendali risultino entrambe pari o positive; 2. l'impresa corrisponderà importi mensili dell'e.v.r., in misura ridotta del 2,7% dei minimi di paga base e degli stipendi minimi mensili in vigore alla data del 1 gennaio 2010, qualora, nel triennio , rispetto al triennio precedente , solo una delle variazioni dei due parametri aziendali risulti pari o positiva; 1. l'impresa non corrisponderà l'e.v.r., qualora, nel triennio , rispetto al triennio precedente , le variazioni dei suddetti due parametri aziendali risultino entrambe negative; 2. le nuove imprese costituitesi nel 2010, 2011 o nel 2012, mancando valori annuali rappresentativi per un raffronto dei parametri aziendali, corrisponderanno importi mensili dell'e.v.r. nella misura determinata al punto 1; 3. per le imprese costituitesi nel 2009 e 2008, l'erogazione dell'e.v.r. seguirà l'esito del confronto dei parametri aziendali ed a tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio. A tali fini si considerano solo gli anni solari in cui la società ha svolto la sua attività normale per 12 mesi. Esempio: * * * Come detto il confronto del triennio , rispetto al triennio precedente , può essere semplificato nel mero confronto dell'anno 2011 rispetto all'anno 2008 (infatti, aggiungendo o sottraendo lo stesso termine - nel nostro caso i valori relativi al 2009 e ai due membri della stessa disuguaglianza, si ottiene una disuguaglianza equivalente a quella data). L'impresa dovrà pertanto confrontare: - il numero di ore denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, non computando il numero di ore per cassa integrazione guadagni, nell'anno solare (da gennaio a dicembre) 2011 con lo stesso numero di ore denunciato nell'anno solare (da gennaio a dicembre) 2008; - il volume d'affari IVA 2011 con quello 2008, così come rilevabili esclusivamente dalle relative dichiarazioni annuali presentate; Supponiamo che i dati e l'esito del confronto siano i seguenti: pag. 4

5 Ipotesi 1 - numero di ore denunciate alle Casse Edili nell'anno 2008 e nell'anno 2011, con conseguente variazione positiva del parametro aziendale; - volume di affari IVA euro nel 2008 e nel 2011, con conseguente variazione positiva del parametro aziendale. In questa ipotesi (variazioni dei due parametri aziendali entrambe positive), l'impresa corrisponderà, per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, importi mensili dell'e.v.r., in misura piena del 3,6% dei minimi di paga base mensili e degli stipendi minimi mensili in vigore alla data del 1 gennaio Ipotesi 2 - numero di ore denunciate alle Casse Edili nell'anno 2008 e nell'anno 2011, con conseguente variazione negativa del parametro aziendale; - volume di affari IVA euro nel 2008 e nel 2011, con conseguente variazione positiva del parametro aziendale. In questa ipotesi (variazione positiva di un solo dei due parametri aziendali), l'impresa corrisponderà, per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, importi mensili dell'e.v.r., in misura ridotta del 2,7% dei minimi di paga base mensili e degli stipendi minimi mensili in vigore alla data del 1 gennaio Ipotesi 3 - numero di ore denunciate alle Casse Edili nell'anno 2008 e nell'anno 2011, con conseguente variazione negativa del parametro aziendale; - volume di affari IVA euro nel 2008 e nel 2011, con conseguente variazione negativa del parametro aziendale. In questa ipotesi (variazioni dei due parametri aziendali entrambe negative), l'impresa non corrisponderà l'e.v.r. nel periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre * * * Come previsto dall'accordo nazionale , nei soli casi in cui le variazioni dei suddetti parametri aziendali non siano entrambe positive (e quindi nei casi di corresponsione dell'e.v.r. in misura ridotta o di non corresponsione dell'e.v.r.- Ipotesi 2 e 3 dell'esempio sopra riportato), l'impresa renderà una autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali ad ANCE TREVISO e alla Cassa edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite. Sul sito della Cassa edile e di Assistenza della Provincia di Treviso sarà disponibile un fac-simile di autodichiarazione. ANCE TREVISO e/o la predetta Cassa Edile informeranno con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente pag. 5

6 sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate. Per le imprese con solo impiegati, la precedente procedura verrà attivata solo con il consenso delle stesse e, in tal caso, la verifica verrà effettuata esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione afferente alle ore lavorate, così come registrate sul Libro unico del lavoro. Quanto alle modalità di erogazione, gli importi mensili dell'e.v.r. sono corrisposti: per gli operai, mediante accantonamento mensile presso la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso; il pagamento ai lavoratori degli importi dell'e.v.r., loro spettanti ed accantonati, verrà effettuato dalla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso in unica soluzione annuale entro il mese di febbraio dell'anno successivo con riferimento a quanto accantonato di competenza dell'anno precedente; per gli impiegati direttamente ai medesimi. Per quanto concerne le modalità di accantonamento alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso (Allegato 19 dell'accordo provinciale del 22 marzo 2012 denominato "Allegato C - Regolamento relativo all'accantonamento e al pagamento dell'e.v.r per gli operai"), l'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda, compreso l'e.v.r. L'importo mensile che deve essere accantonato presso la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso è determinato nella misura convenzionale dell'80% dell'importo mensile dell'e.v.r. spettante mensilmente all'operaio. A tali fini l'impresa presenta alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso l'ordinaria denuncia mensile con distinta indicazione degli importi mensili dell'e.v.r. accantonati. Gli stessi importi dell'e.v.r. devono essere accantonati alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso sommandoli alle altre voci che compongono la denuncia mediante unico versamento. * * * Agevolazione per l'incremento della produttività del lavoro (c.d. detassazione) e sgravio contributivo. Ricordiamo che all'e.v.r. corrisposto dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 è risultata applicabile l'imposta sostitutiva dell'irpef e relative addizionali (c.d. detassazione), in misura del 10%, entro il limite di importo complessivo di euro lordi, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva (cfr. nostra circolare n.149 del ). Tale agevolazione è stata determinata, per il 2012, dal D.P.C.M , come previsto dall'art. 33, comma 12, della L. n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 della L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 111/2011. Peraltro, il medesimo art. 33, comma 12, della L. n. 183/2011 prevedeva l'applicazione pag. 6

7 dell'agevolazione anche nell'anno 2013, nel limite massimo di onere di 263 milioni, con rinvio ad un D.P.C.M. per l'importo massimo agevolabile e per i limiti di reddito del contribuente. Il disegno di legge della legge di stabilità 2013, attualmente al Senato, dopo essere stato approvato alla Camera, prevede ai fini della proroga, nel periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l incremento della produttività del lavoro, l'introduzione di una speciale agevolazione, nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l anno 2013 e di 400 milioni di euro per l anno 2014, per le cui modalità di attuazione è prevista l'emanazione entro il 15 gennaio prossimo di un apposito D.P.C.M. Al momento pertanto non si conosce se verranno confermate la tipologia di agevolazione fiscale e le regole vigenti. Ci riserviamo di tornare sull'argomento, non appena verrà approvata definitivamente la legge di stabilità 2013 e verrà emanato il provvedimento attuativo. Ricordiamo altresì, per quanto riguarda la decontribuzione dell'e.v.r., che l'art.4, comma 28, della legge n.92/2012, intervenendo sulla normativa in materia, ha previsto che a decorrere dal 2012 lo sgravio dei contributi, dovuti sulle somme erogate in attuazione di contratti collettivi territoriali (o aziendali) delle quali sono incerti la corresponsione o l ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell andamento economico dell impresa e dei suoi risultati, sia concesso con i criteri della legge n.247/2007 (entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale; sgravio sui contributi previdenziali INPS dovuti dai datori di lavoro nella misura di 25 punti percentuali e su quelli dovuti dai lavoratori nella misura integrale) a valere su risorse pari a 650 milioni di euro. Peraltro siamo ancora in attesa dell'apposito decreto interministeriale che dovrebbe stabilire le modalità attuative dello sgravio per il 2012, anche con riferimento all individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concesso, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti. Per informazioni: Area Mercato e Impresa Dott. Paolo Valerio valerio@ancetreviso.it pag. 7

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