Terre e rocce da scavo

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1 MASTER SICUREZZA Ing. Marco Borile Trento 21 maggio 2010

2 Premessa 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) 3. Modalità di campionamento e analisi 4. Adempimenti amministrativi 5. Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo 6. Fondi naturali e DGP 166/09 7. Rifiuto o no? cose da fare 8. Bonifiche (D.Lgs. 152/2006) 9. ESEMPI FONDI NATURALI DGP 166/09

3 PRIMA PARTE 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006)

4 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) EVOLUZIONE NORMATIVA A partire dal Decreto Ronchi (D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) fino ad oggi si sono succeduti, da parte del legislatore italiano, svariati tentativi di escludere a priori le terre e le rocce da scavo dall ambito di applicazione della normativa sui rifiuti. Tali tentativi sono sempre stati cassati da parte delle Commissione Europea e dopo molte procedure di infrazione e altrettante modifiche normative si è arrivati alla prima stesura del D.Lgs. 152/06 e nello specifico dell art La disciplina introdotta in materia di terre e rocce da scavo dall art. 186 non ha però posto fine al contenzioso comunitario, in quanto riproduce sostanzialmente il contenuto delle disposizioni contestate dalla Commissione europea ed oggetto di un ricorso alla Corte di giustizia in atto al momento dell emanazione del D.Lgs 152/06.

5 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) D.Lgs. 4/08 nuovo Art. 186 (D.Lgs. 152/06) Con il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, si è modificata completamente la versione iniziale dell art. 186 del D.Lgs. 152/06 per adeguarlo ai dettami comunitari. Questo ha portato ad una modifica radicale nell approccio alle terre e rocce da scavo. Approccio ante D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 Le terre e rocce da scavo non sono rifiuti purché vi sia la certezza dell utilizzo e non provengano da siti contaminati; l eccezione è che siano rifiuti. Approccio post D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 Le terre e rocce da scavo sono rifiuti fatto salvo che non siano identificabili some sottoprodotti; l eccezione ora è che non siano rifiuti

6 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Limiti al campo di applicazione D.Lgs. 152/06 Con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è stato modificato l art. 185 del D.Lgs. 152/2006 dove sono indicati i limiti al campo di applicazione di tale normativa. In particolare è stata introdotta, al comma 1, la lettera c-bis che prevede l esclusione dall ambito di applicazione della normativa sui rifiuti per: c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività' di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato.

7 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Limiti al campo di applicazione D.Lgs. 152/06 Come applicare tale esclusione? suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale Rispetto CSC ed eventualmente CSR (bonifiche) o solamente assenza fonti presenti o passate di potenziale contaminazione? Suggerimento: sempre analisi chimica del materiale presente! Certezza di utilizzo Esplicita previsione all interno del progetto dell opera. N.B.: se si esce dal campo di applicazione del D.Lgs. 152/06 non si è soggetti ai limiti temporali previsti per i rifiuti dall art. 183 ne a quelli per i sottoprodotti fissati dall art. 186

8 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Art D.Lgs. 152/06 Comma 1: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:.. Definizione di sottoprodotto prevista dal comma 1, lettera p, dall art. 183 del D.Lgs. 152/06

9 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Definizione di sottoprodotto comma 1, lettera p, dall art. 183 del D.Lgs. 152/06 p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato.

10 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Art D.Lgs. 152/06 Comma 1: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

11 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Art D.Lgs. 152/06 Comma 1: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

12 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Art D.Lgs. 152/06 Comma 2: Comma 3: Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (Dia).

13 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Art D.Lgs. 152/06 Comma 4: Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a Via né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista Comma 5: Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto. Comma 6: La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

14 Comma 7: (regime transitori) 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Art D.Lgs. 152/06 Comma 7-bis: Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni: a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali; b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane; c) un miglioramento della percezione paesaggistica. Comma 7-ter: i fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo

15 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Sentenze di interesse (1/3) Discarica abusiva- Apporto ripetuto ed organizzato di rifiuti Suprema Corte, sentenza 28 dicembre 1994 n (Pres. Zucconi Galli Fonseca, Rel. Raimondi), ha delineato con precisione il concetto di realizzazione e gestione di discarica; [ ] la realizzazione consiste nella destinazione e allestimento a discarica di una data area, con la effettuazione, di norma delle operazioni a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, apertura dei relativi accessi, sistemazione perimetrazione, recinzione, ecc. Tale ipotesi, per la sua struttura, ricorda da vicino il reato di costruzione abusiva, che è permanente fino all ultimazione dell opera. Dopodiché diventa ad effetti permanenti [ ]

16 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Sentenze di interesse (2/3) Cass. Sez. III n del 6 novembre 2008 (Ud. 7 ott. 2008) La disciplina delle terre e delle rocce di scavo trova specifica regolamentazione nell'art. 186 del D.Lgs. 152/06, così come sostituito dal DLvo n. 4/2008, e dunque, ai sensi del comma 5 della disposizione citata, le stesse sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti solo qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo medesimo. A tale proposito non appare sufficiente per ipotizzare il reato la mera circostanza che esse vengano utilizzate per il riempimento di una cava (modalità questa già espressamente ricondotta nell' originaria versione dell' art. 186 comma 5 nel concetto di effettivo utilizzo), né la attività di frammentazione può essere di per se stessa intesa come trasformazione preliminare ai sensi dell'articolo 186, comma l, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come attualmente modificato dal DLvo n. 4/2008, in quanto l'attività di macinatura delle terre e rocce da scavo non determina di per sé stessa alcuna alterazione dei requisiti merceologici e di qualità ambientale.

17 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Sentenze di interesse (3/3) Cass. Sez. III n del 1 ottobre 2008 (Ud. 12 giu. 2008) L'art. 186 del D.Lgs n. 152 esclude dall'applicazione della disciplina sui rifiuti le terre e rocce da scavo a determinate condizioni. Poiché la norma costituisce direttamente una deroga alla nozione di rifiuto definita dall'art ett. a), e indirettamente configura una causa di esclusione della punibilità dei reati che hanno come oggetto o come presupposto i rifiuti (v. rispettivamente da una parte gli artt. 256, 259 e 260, e dall'altra art. 258, comma 4), grava sull'imputato l'onere di provare le condizioni positive per l'applicabilità della deroga (riutilizzazione delle terre e rocce da scavo secondo progetto ambientalmente compatibile), mentre resta compito del pubblico ministero la prova della circostanza di esclusione della deroga (concentrazione di inquinanti superiore ai massimi consentiti).

18 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Art disposizioni finali 7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.

19 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Recepimento direttiva 2008/98/CE Il Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010 ha approvato la bozza del D.Lgs. per il recepimento della nuova direttiva europea sui rifiuti 2008/98/CE

20 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Recepimento direttiva 2008/98/CE Il Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010 ha approvato la bozza del D.Lgs. per il recepimento della nuova direttiva europea sui rifiuti 2008/98/CE

21 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Recepimento direttiva 2008/98/CE Al comma 3 dell articolo 34 è prevista l abrogazione in toto dell attuale articolo 186 del D.Lgs. 152/06 Non essendoci più uno specifico articolo la gestione delle come sottoprodotti rientrerebbe solo ed esclusivamente sotto le prescrizione previste per tali materiali.

22 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Recepimento direttiva 2008/98/CE L articolo 10 prevede la sostituzione in toto dell attuale articolo 183 del D.Lgs. 152/06 con quello previsto dal D.Lgs. Di recepimento. All interno del nuovo testo dell art. 183 non è presente alcuna definizione di sottoprodotto.

23 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Recepimento direttiva 2008/98/CE L articolo 12 introdurrebbe uno specifico articolo, l art. 184-bis, relativo esclusivamente alla definizione del sottoprodotto Recepimento.pdf

24 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Nuova definizione di sottoprodotto Testo proposto per nuovo art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 1 È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni : a) la sostanza o l oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l oggetto soddisfa, per l utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o la salute umana.

25 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Nuova definizione di sottoprodotto Testo proposto per nuovo art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché una sostanza o un oggetto specifico sia considerato sottoprodotto e non rifiuto. All adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità con quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

26 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Confronto definizioni di sottoprodotto Testo comma 1, lettera p, dall art. 183 del D.Lgs. 152/06 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; Testo proposto per nuovo art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 a) la sostanza o l oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

27 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Confronto definizioni di sottoprodotto Testo comma 1, lettera p, dall art. 183 del D.Lgs. 152/06 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; Testo proposto per nuovo art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 b) è certo che la sostanza o l oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

28 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Confronto definizioni di sottoprodotto Testo comma 1, lettera p, dall art. 183 del D.Lgs. 152/06 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; Testo proposto per nuovo art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 c) la sostanza o l oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

29 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Confronto definizioni di sottoprodotto Testo comma 1, lettera p, dall art. 183 del D.Lgs. 152/06 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; Testo proposto per nuovo art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 d) l ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l oggetto soddisfa, per l utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o la salute umana;

30 1. Terre e rocce di scavo (D.Lgs. 152/2006) Confronto definizioni di sottoprodotto Testo comma 1, lettera p, dall art. 183 del D.Lgs. 152/06 5) abbiano un valore economico di mercato; Testo proposto per nuovo art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 NON DICE NULLA IN MERITO AL VALORE DI MERCATO!!!!!!!!!!!!!!!!!!

31 SECONDA PARTE 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali)

32 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali)

33 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Provincia Autonoma di Trento D.G.P. 29 agosto 2008, n (non più vigente) D.G.P. 22 maggio 2009, n (sostituisce la DGP 2173/08) D.G.P. 03 luglio 2009, n (integra la DGP 1227/09) DGP 1227/09.pdf N.B.: Le normative regionali e provinciali sono delle linee guida di applicazione della normativa nazionale e non si sostituiscono ad essa.

34 Regione Veneto 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) D.G.R del 08/08/2008: "Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152." - Revoca la Delib. 80/2005 D.G.R. 794 del 31/03/2009: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n Procedure operative per la gestione delle terre e rocce - integrazioni alla Dgr 2424/08 DGR-2424/08.pdf N.B.: Le normative regionali e provinciali sono delle linee guida di applicazione della normativa nazionale e non si sostituiscono ad essa.

35 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Provincia Autonoma di Trento D.G.P del 22 maggio Ambito di applicazione 2. Presupposti per l utilizzo 3. Modalità di utilizzo 4. Requisiti di qualità ambientale 5. Deposito provvisorio 6. Adempimenti e documentazione 7. Verifiche finali 8. Esclusioni particolari 9. Criteri di accertamento delle caratteristiche di qualità ambientale

36 Regione Veneto 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) D.G.R del 08 agosto Procedure Operative da utilizzare in funzione del processo produttivo di origine 2. Modalità operative per lo svolgimento dell indagine ambientale 3. Metodiche operative di campionamento, analisi chimiche del terreno e test di cessione 4. Tabelle di riferimento siti di possibile destinazione in riferimento ai limiti di concentrazione degli inquinanti 5. Modulistica

37 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Provincia Autonoma di Trento Ambiti di applicazione D.G.P. 1227/09 1. Ambito di applicazione Ai sensi dell art. 185, comma 1, lettera c bis), del D. lgs. n. 152 del 2006, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato, è escluso dall ambito di applicazione della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e delle presenti linee guida. Per l utilizzo di terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti1, si applica l art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con le precisazioni ed i chiarimenti di seguito riportati.

38 Regione Veneto 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Ambiti di applicazione D.G.R. 2424/08 La Regione Veneto, con Delib. Giunta. Reg. n del 08/08/08 Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell articolo 186 del D.Lgs. 03/04/06, n. 152 definisce con elevato livello di dettaglio le procedure da seguire prima, durante e alla fine del cantiere, affinché le terre e rocce da scavo possano essere gestite come sottoprodotto, senza che ad esse si applichi la disciplina dei rifiuti. Viene evidenziato in premessa che la presentazione della documentazione prevista dall articolo 186 è facoltativa in quanto necessaria esclusivamente al fine di qualificare i materiali di scavo quali sottoprodotti; se ne deduce che in assenza di tale documentazione si applica la disciplina dei rifiuti e tutte le SANZIONI previste per l eventuale mancato adempimento a quanto previsto dalla disciplina sui rifiuti (dallo stoccaggio al trasporto, dai registri ai formulari, etc.)

39 Regione Veneto 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Ambiti di applicazione D.G.R. 2424/08 UNA SEMPLIFICAZIONE MANCATA? (1/3) Con D.G.R. n. 794 del 31/03/2009 le procedure della D.G.R. 2424/2008 sono allineate alla Legge n. 2/2009: Dalla nuova disposizione emerge che la non applicazione ai materiali di scavo della disciplina relativa ai rifiuti è subordinata alla dimostrazione della coesistenza di due condizioni: a) il materiale di scavo non deve essere contaminato (con riferimento alla destinazione d uso dell area interessata); b) deve essere certa la sua utilizzazione nello stesso sito in cui è stato scavato. La verifica e la dimostrazione delle succitate condizioni può avvenire utilizzando le procedure già previste dalla Dgr n in data 8/8/2008.

40 Regione Veneto 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Ambiti di applicazione D.G.R. 2424/08 UNA SEMPLIFICAZIONE MANCATA? (2/3) Ne consegue che chi intendesse avvalersi dell esclusione prevista dall art. 185 deve allegare al progetto dell opera che comporta lo scavo la seguente documentazione: indagine ambientale condotta con le modalità previste al punto 2 dell allegato A della Dgr n in data 8/8/2008; dichiarazione sottoscritta dal proponente il progetto dell opera ove, a fronte dell individuazione della quantità di materiale che sarà oggetto dello scavo, si attesti che tutto lo stesso materiale sarà riutilizzato nel sito di scavo (è utilizzabile il Modello 1 allegato alla d.g.r. n. 2424/2008 con le opportune modifiche al caso specifico).

41 Regione Veneto 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Ambiti di applicazione D.G.R. 2424/08 UNA SEMPLIFICAZIONE MANCATA? (3/3) Va altresì sottolineato che i succitati materiali naturali di scavo, depositati in attesa di utilizzo nello stesso sito, non scontano la necessità di rispettare le temporalità massime indicate ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 186, ma possono permanere per tutta la durata del cantiere, fino al loro integrale riutilizzo in sito in ragione del fatto che, rispettate tutte le condizioni, a detto materiale si applicano le conseguenze dell art. 185 del D. Lgs. n. 152/2006. Si rimarca da ultimo che qualora i materiali di scavo non possano essere completamente riutilizzati nel medesimo sito nel quale sono stati scavati, per la quota parte esportata possono comunque essere seguite le procedure previste dall art 186 del D. Lgs. n. 152/2006 e dalla Dgr n. 2424/2008 al fine di per poterla utilizzare come sottoprodotto.

42 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Provincia Autonoma di Trento Ambiti di applicazione D.G.P. 1227/09 8. Esclusioni Nel caso di scavi, movimentazioni e prelievi di terre e rocce connessi con l esecuzione delle opere e degli interventi di sistemazione idraulica e forestale, previsti dall'articolo 10 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), e realizzati secondo le modalità previste dall'articolo 84 della medesima legge, l indagine ambientale e l elaborato progettuale (Mod. A) previsti dal punto 6. nonché la documentazione di cui al punto 7 non sono necessari, purché: 8.1. gli scavi non interessino aree comprese nell anagrafe dei siti da bonificare o nell elenco dei siti potenzialmente inquinati; 8.2. l autorità competente all esecuzione delle predette opere o interventi non rilevi autonomamente l esigenza di attivare specifica indagine ambientale. Anche in questo caso deve essere allegata al progetto la dichiarazione con la quale si attesta che le terre e rocce da scavo provengono da aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale (Mod. D).

43 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Regione Veneto Ambiti di applicazione D.G.R. 2424/08 Esclusioni previste dal Paragrafo Si tratta di modesti lavori di manutenzione e/o di riparazione, spesso eseguiti in via d urgenza, che producono quantità poco significative di materiale di scavo, spesso quasi del tutto riutilizzato in cantiere e che, per le loro particolari caratteristiche, non hanno alcuna incidenza urbanistico/edilizia sul territorio e, quindi, non sono sottoposti ad alcun provvedimento autorizzativo, né espresso né tacito. In questi casi i materiali di scavo derivanti da tali attività, se riutilizzati in sito non necessitano di alcuna procedura di verifica, mentre quelli esportati, in quanto esuberanti le necessità di riuso in cantiere, possono essere gestiti come sottoprodotti nel rispetto delle seguente modalità:

44 Regione Veneto 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Ambiti di applicazione D.G.R. 2424/08 Esclusioni previste dal Paragrafo a) attività di manutenzione e/o di riparazione alle infrastrutture (reti viarie, ferroviarie) e ai sottoservizi (fognature, acquedotti, gas, elettricità, telefoniche, ecc.): per queste attività trova applicazione l art. 230, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e quanto previsto agli ultimi due paragrafi del punto (compilazione MOD 2 e 3) ed ai seguenti capitoli 2 e 3 (modalità di deposito e trasporto) b) attività di florivivaismo (manutenzione aree verdi, a parco, a giardino, ecc.): i materiali di scavo derivanti da tali attività non necessitano di alcuna procedura di verifica purché, anche dopo essere stati accumulati presso aree in disponibilità dell impresa che ha effettuato l intervento, siano riutilizzati nelle normali pratiche florivivaistiche c) attività di manutenzione ordinaria, ecc.: per queste attività non necessita alcuna procedura di verifica purché il materiale complessivamente scavato nell ambito del cantiere non superi la quantità di 200 mc e il sito non rientri fra quelli contaminati o potenzialmente contaminati. In caso contrario dovranno essere inviati al Comune interessato dall intervento le dichiarazioni MOD 2, con allegata l indagine ambientale, ed il MOD 3.

45 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Regione Veneto Ambiti di applicazione D.G.R. 2424/08 Esclusioni previste dal Paragrafo Paragrafo 1.1.5, lettera d) Attività di manutenzione alvei di scolo ed irrigui : - Per queste attività l articolo 185 del d.lgs. 152/2006 esclude i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto. - Con la dicitura materiali vegetali, terre e pietrame si intende la commistione di tali materiali che è di difficile separazione e che costituisce il tipico risultato dell espurgo di fossati irrigui o di scolo, normalmente eseguito dagli Uffici del Genio civile e dai Consorzi di Bonifica. - è opportuno ribadire che deve trattarsi dei soli materiali naturali indicati nell articolo e che eventuali altri materiali estranei (oggetti in plastica, vetro, metallo, legno non naturale, ecc.) dovranno essere raccolti preventivamente e consegnati al servizio di raccolta loro destinato.

46 Regione Veneto 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Ambiti di applicazione D.G.R. 2424/08 Esclusioni previste dal Paragrafo L Ente gestore dovrà valutare caso per caso se l eventuale vicinanza di fonti di pressione (abitati, scarichi, tipi di concimazioni e/o spandimenti praticati in zona, infrastrutture, ecc.) possa costituire indizio per consigliare l effettuazione di preventive analisi. In tal caso le modalità di campionamento saranno quelle indicate al capitolo 2 e le verifiche analitiche dovranno essere effettuate su un campione medio del fango contenente terra, materiale vegetale e pietrame 1.6. Esclusioni delle discipline di cui all art. 186 del D.Lgs. 152/06 [ ] non sono soggetti alla normativa in materia di terre e rocce da scavo disciplinate dall art. 186 del D.Lgs. n.152/06: - i miglioramenti fondiari che: a) determinano esportazione di materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche, e sono quindi soggetti alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 sulle attività di cava; b) non determinano esportazione di materiale, e, quindi, si sostanziano solo in movimentazione di terreno, ai fini agronomici, nell ambito dello stesso fondo;

47 Regione Veneto 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Ambiti di applicazione D.G.R. 2424/08 Esclusioni previste dal Paragrafo [ ] non sono soggetti alla normativa in materia di terre e rocce da scavo disciplinate dall art. 186 del D.Lgs. n.152/06: [ ] - i materiali litoidi provenienti da escavazioni effettuate negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d acqua e nelle spiagge e nei fondali lacuali, per l effettuazione delle quali il quinto comma dell articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, prevede il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni da parte dell autorità idraulica. Tali autorizzazioni e/o concessioni, rilasciate dalle autorità idrauliche competenti in conformità alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 ed alle successive deliberazioni della Giunta regionale n. 999/2003, n. 918/2004 e n. 3163/2005, surrogano infatti i provvedimenti autorizzativi previsti dalla citata legge quadro sulle attività estrattive, n. 44 del 1982, consentendo che l esercizio di questa particolare attività di estrazione di materiali litoidi nei corsi d acqua sia teso ad assicurare la funzionalità idraulica della rete idrografica regionale.

48 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Provincia Autonoma di Trento Presupposti all utilizzo D.G.P. 1227/09 2. Presupposti per l utilizzo: 2.1. le terre e rocce da scavo non devono provenire dall interno della perimetrazione di siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 2.2. devono garantire, fin dalla fase di produzione, il rispetto dei requisiti di qualità ambientale specificati al punto 4; 2.3. il loro utilizzo non deve richiedere la necessità di preventivo trattamento o trasformazioni preliminari, inclusa la miscelazione se ha come effetto la diluizione di inquinanti, per soddisfare i requisiti di qualità ambientale specificati al punto 4 e i requisiti merceologici di cui al citato 186, comma 1, lettera c). Non sono considerate operazioni di preventivo trattamento o di trasformazione preliminare la riduzione volumetrica, la macinatura e la vagliatura, finalizzate all adeguamento delle caratteristiche geotecniche del materiale, a condizione che siano sempre verificati e rispettati i requisiti di qualità ambientale e merceologici di cui alle presenti linee guida per ciascuna aliquota; 2.4. non siano contenuti elementi estranei alle terre e rocce da scavo, quali, ad esempio, rifiuti o materiali derivanti da operazioni di demolizione.

49 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Provincia Autonoma di Trento Presupposti all utilizzo D.G.P. 1227/09 2. Presupposti per l utilizzo: 2.1..le terre e rocce da scavo non devono provenire dall interno della perimetrazione di siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152,..; In relazione alla definizione dei fondi naturali, con conseguente esclusione dalla possibile classificazione del sito come contaminato, la D.G.P. n del 3 luglio 2009 ha stabilito: 1) di approvare al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni legislative statali e delle norme provinciali una prima cartografia recante la perimetrazione di macro-aree interessate da fenomeni naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). 2) di dare atto che all interno delle macro-aree è ammesso il superamento dei valori limite per gli specifici metalli caratteristici, qualora non associati ad eventi o lavorazioni di origine antropica, assumendo che le concentrazioni massime riscontrate siano le nuove CSC per ogni singolo sito in cui dovessero essere misurate.

50 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Provincia Autonoma di Trento Presupposti all utilizzo D.G.P. 1227/09 2. Presupposti per l utilizzo: 2.3..Non sono considerate operazioni di preventivo trattamento o di trasformazione preliminare la riduzione volumetrica, la macinatura e la vagliatura, finalizzate all adeguamento delle caratteristiche geotecniche del materiale,..; Questa condizione equivale a dire che non è possibile lavorare le terre e rocce da scavo con la finalità di miscelarle se questo ha come effetto la diluizione degli inquinanti o di creare due aliquote con caratteristiche, conformità ai limiti di colonna A o colonna B, differenti da quelle del materiale di partenza. Se il materiale iniziale rispetta i limiti di tabella B tutte le aliquote prodotte dovranno essere gestite come se presentassero tali caratteristiche; non è possibile vagliare un terreno caratterizzato da valori sotto colonna B per ottenere una aliquota che rispetti colonna A e una che rispetti i limiti di colonna B. In pratica il trattamento non deve avere come finalità una diluizione e/o una separazione degli inquinanti rilevati nel terreno tal quale. È importante rilevare come tali interventi possano essere realizzati sia nel sito d origine sia in quello di destino.

51 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Provincia Autonoma di Trento Presupposti all utilizzo D.G.P. 1227/09 2. Presupposti per l utilizzo: 2.3..Non sono considerate operazioni di preventivo trattamento o di trasformazione preliminare la riduzione volumetrica, la macinatura e la vagliatura, finalizzate all adeguamento delle caratteristiche geotecniche del materiale,..; In relazione alla operazioni che è possibile effettuare sulle terre e rocce da scavo la D.G.P. n del 3 luglio 2009 ha introdotto una particolare possibilità di omogeneizzazione dei materiali provenienti da aree caratterizzate da fondi naturali. La D.G.P. n del 3 luglio 2009 ha infatti aggiunto alla fine del punto 4.4 b) della D.G.P. 1227/09 la seguente parte: b)... Per la definizione del valore di fondo naturale del luogo di destino si ammette una variabilità massima del 20% dei valori analitici ivi riscontrati. E ammessa l omogeneizzazione di terre e rocce da scavo con presenza di concentrazioni superiori alle CSC per diversi elementi purchè dovute a fenomeni di origine naturale, al fine di migliorare le caratteristiche ambientali finali delle terre e rocce da scavo da utilizzare nel sito di destino

52 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Provincia Autonoma di Trento Presupposti all utilizzo D.G.P. 1227/09 4. Requisiti di qualità ambientale Modifica introdotta dalla D.G.P. n del 3 luglio 2009 omogeneizzazione: L omogeneizzazione delle terre può essere fatta, sempre secondo le indicazione di APPA, purché: 1. Sia effettuata su frazioni che superano singolarmente le CSC per presenza naturale; 2. Si tratti di frazioni tutte provenienti dal medesimo sito di origine; 3. L omogeneizzazione sia effettuata nel sito di origine; 4. Le analisi siano fatte prima dell omogeneizzazione per evitare la diluizione di inquinanti antropici; 5. Successivamente all omogeneizzazione siano ripetute le analisi per verificare la compatibilità del materiale prodotto col sito di destinazione.

53 Regione Veneto 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Presupposti all utilizzo D.G.R. 2424/08 LA PREMESSA DEFINISCE ALCUNI PRINCIPI SUCCESSIVAMENTE CONFERMATI DALLE SENTENZE DI CASSAZIONE Le terre e rocce da scavo non devono provenire dall interno della perimetrazione di siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Le disposizioni relative alle terre e rocce da scavo si applicano a materiali di scavo naturali e non detriti da demolizione, residui di scarifica, calcestruzzi, ecc. Le lavorazioni sui materiali di scavo quali vagliatura, lavaggio, riduzione volumetrica, essiccazione mediante stendimento e stabilizzazione mediante trattamento a calce o cemento non incidono sulla classificazione degli stessi in quanto non costituiscono trattamenti o trasformazioni preliminari, bensì lavorazioni che consentono di rendere maggiormente produttivo e tecnicamente efficace l utilizzo di tali materiali.

54 Regione Veneto 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Presupposti all utilizzo D.G.R. 2424/08 Le lavorazioni su materiali non naturali (es. asfalto e inerti) sono quindi considerati trattamenti preliminari: le attività di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata son infatti previste dal D.M. 05/02/1998 (All. 1, Sub. 1, 7.1.3) quali attività di recupero di rifiuto (R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche )

55 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Provincia Autonoma di Trento Requisiti di qualità ambientale D.G.P. 1227/09 4. Requisiti di qualità ambientale In particolare l utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti è consentito esclusivamente nel rispetto dei seguenti criteri: 4.1. ai fini dell utilizzo in processi industriali in sostituzione dei materiali di cava, le terre e rocce da scavo devono avere composizione compatibile con i valori di colonna A;qualora rispettino i valori della colonna B possono essere utilizzati per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi, nel rispetto delle norme tecniche di settore; 4.2. se la destinazione d uso del sito ove è previsto il reimpiego corrisponde a verde pubblico, verde privato ovvero a zona residenziale o agricola, è ammesso l utilizzo di terre e rocce da scavo solo se le stesse presentano caratteristiche compatibili con la colonna A; 4.3. se la destinazione d uso del sito ove è previsto il reimpiego corrisponde a zona commerciale o industriale, è ammesso l utilizzo di terre e rocce da scavo con caratteristiche anche non compatibili con la colonna A purché, in ogni caso, nel rispetto dei valori della colonna B;

56 Regione Veneto 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Requisiti di qualità ambientale D.G.R. 2424/ Siti di possibile destinazione in riferimento ai limiti di concentrazione degli inquinanti Sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati: 1. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, possono essere utilizzate in qualsiasi sito, a prescindere dalla sua destinazione; 2. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, limitatamente a: a) realizzazione di sottofondi e rilevati stradali e ferroviari, arginature di corsi d acqua; b) siti a destinazione produttiva (artigianale, industriale e commerciale), purché i test di cessione rispettino i valori della tabella di riferimento indicata al punto.

57 Regione Veneto 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Requisiti di qualità ambientale D.G.R. 2424/ Siti di possibile destinazione in riferimento ai limiti di concentrazione degli inquinanti Sono utilizzabili nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava: 1. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, possono essere utilizzate, in qualsiasi processo industriale, in sostituzione dei materiali di cava, a prescindere dalla sua tipologia. 2. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, possono essere utilizzate solo negli impianti industriali nei quali le loro caratteristiche fisiche e chimiche vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce di partenza o da loro frazioni (ad es. processi termici per la produzione di cemento, cottura di laterizi, ecc.).

58 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali)

59 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Provincia Autonoma di Trento Oltre colonna B e fondi naturali - D.G.P. 1227/09 4. Requisiti di qualità ambientale 4.4 in deroga a quanto disposto nei punti 4.2 e 4.3, il reimpiego di terre e rocce con presenza di elementi in concentrazioni superiori a quanto ivi previsto, è ammissibile solo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni: a) tale presenza sia dovuta a fenomeni naturali, riconosciuti ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale ovvero riconosciuti a livello locale dall Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente; b) l operazione di reimpiego sia effettuata all interno di aree nelle quali la Giunta provinciale o l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente abbiano riconosciuto la presenza di fenomeni naturali analoghi, purché i valori dei parametri che eccedono i valori limite per la specifica destinazione d uso non siano superiori ai valori di fondo naturale ivi riconosciuti.

60 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Provincia Autonoma di Trento Oltre colonna B e fondi naturali - D.G.P. 1227/09 4. Requisiti di qualità ambientale Come anticipato in precedenza il punto 4.4 b) è stato così modificato dalla D.G.P. n del 3 luglio 2009 : b) l operazione di reimpiego sia effettuata all interno di aree nelle quali la Giunta provinciale o l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente abbiano riconosciuto la presenza di fenomeni naturali analoghi, purché i valori dei parametri che eccedono i valori limite per la specifica destinazione d uso non siano superiori ai valori di fondo naturale ivi riconosciuti. Per la definizione del valore di fondo naturale del luogo di destino si ammette una variabilità massima del 20% dei valori analitici ivi riscontrati. E ammessa l omogeneizzazione di terre e rocce da scavo con presenza di concentrazioni superiori alle CSC per diversi elementi purchè dovute a fenomeni di origine naturale, al fine di migliorare le caratteristiche ambientali finali delle terre e rocce da scavo da utilizzare nel sito di destino

61 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Provincia Autonoma di Trento Oltre colonna B e fondi naturali - D.G.P. 1227/09 4. Requisiti di qualità ambientale Modifica introdotta dalla D.G.P. n del 3 luglio 2009 fondo naturale : Per la definizione del valore di fondo naturale del luogo di destino interno alle sopracitate macro-aree secondo le indicazioni di APPA è necessario seguire la seguente procedura: 1. Prelevare almeno 1 Campione composito ogni 5000 m 2 di superficie del sito di destino; 2. Formare il campione con almeno 5 incrementi 3. Spingere i singoli incrementi ad una profondità di almeno 1 m dal p.c.

62 Regione Veneto 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Oltre colonna B e fondi naturali - D.G.R. 2424/ Siti di possibile destinazione in riferimento ai limiti di concentrazione degli inquinanti Sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati: 3. Nei casi in cui è dimostrato che il superamento dei limiti tabellari è stato determinato da fenomeni naturali o sia dovuto alla presenza di inquinamento diffuso di cui al punto 4.1, l utilizzo delle terre e rocce di scavo è consentito nel rispetto della compatibilità dei maggiori valori rilevati con i corrispondenti valori riscontrabili nel sito di destinazione. Sono utilizzabili nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava: Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti supera i limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, non possono essere utilizzate in alcun impianto tranne nel caso in cui tale utilizzo sia disciplinato dal progetto di bonifica redatto ed approvato secondo le modalità previste dalla disciplina di cui allo stesso Titolo V, Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

63 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Provincia Autonoma di Trento Tipologia di analisi D.G.P. 1227/09 4. Requisiti di qualità ambientale Le terre e rocce da scavo, che presentino concentrazioni superiori ai valori di colonna A, devono rispettare i limiti previsti per il test di cessione di cui all Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, ad esclusione del parametro COD e dell Amianto. Detti limiti previsti per il test di cessione devono essere rispettati anche nel caso di terre e rocce da scavo aventi le caratteristiche di cui al punto 4.4 a), fatta eccezione per gli elementi identificati come fondo naturale. In relazione al rispetto dei limiti di colonna A o colonna B al successivo punto 6.1 della DGP 1227/09 è specificato che per i terreni è richiesta: 6.1 la verifica analitica delle loro caratteristiche chimiche, in riferimento al seguente set di parametri minimi: Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Selenio, Zinco, Rame, Cromo totale, Mercurio, Idrocarburi C>12; il soggetto incaricato del campionamento si assume la responsabilità dell eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso, che devono essere oggetto di analisi;

64 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Regione Veneto Tipologia di analisi D.G.R. 2424/ Tabelle di riferimento La tabella di riferimento per verificare se il test di cessione supera i valori di legge è la tabella 2, dell allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006. La tabella di riferimento per verificare se la concentrazione di inquinanti supera i valori di legge che ne permettono l utilizzo in determinate aree, è la tabella 1, dell allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006. Per quanto riguarda le sostanze da verificare, queste vanno definite in funzione dei risultati dell analisi storica condotta, e comunque è necessario verificare i parametri relativi a: - Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame e Zinco. - Idrocarburi pesanti (C>12) - Idrocarburi Policiclici Aromatici tab. 1, all. 5, parte IV del d.lgs. 152/06. -PCB.

65 4. Requisiti di qualità ambientale Caratteristiche terreni: 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Provincia Autonoma di Trento Riassunto possibili utilizzi D.G.P. 1227/09 Concentrazioni inferiori ai limiti di colonna A Concentrazioni comprese fra i limiti di colonna A e quelli di colonna B, sito con destino commerciale, industriale o assimilabili a tali tipologie e valori di cessione conformi all. 3 del D.M. 186/06 Destini possibili: Siti con destino Verde pubblico/privato, zona residenziale, area agricola o assimilabili a tali tipologie Siti con destino commerciale, industriale o assimilabili a tali tipologie Qualsiasi tipologia di processo industriale in sostituzione dei materiali di cava Solamente processi industriali finalizzati alla produzione di conglomerati bituminosi e cementizi

66 Regione Veneto 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Riassunto possibili utilizzi D.G.R. 2424/08 Caratteristiche terreni: Concentrazioni inferiori ai limiti di colonna A Concentrazioni comprese fra i limiti di colonna A e quelli di colonna B, sito con destino commerciale, industriale o assimilabili a tali tipologie e valori di cessione conformi ai limiti acque di falda Destini possibili: Siti con destino Verde pubblico/privato, zona residenziale, area agricola o assimilabili a tali tipologie Siti con destino commerciale, industriale o assimilabili a tali tipologie Qualsiasi tipologia di processo industriale in sostituzione dei materiali di cava Solamente processi industriali finalizzati con modifica sostanziale materiali (processi termici per la produzione di cemento, cottura di laterizi, ecc.)

67 4. Requisiti di qualità ambientale Caratteristiche terreni: 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Provincia Autonoma di Trento Riassunto possibili utilizzi D.G.P. 1227/09 Concentrazioni superiori ai limiti previsti per la tipologia di destino d uso ma situazione dovuta a fenomeni naturali riconosciuti dalla Giunta Provinciale o da APPA Destini possibile: Siti con destino commerciale, industriale o assimilabili a tali tipologie per quei terreni rispettanti colonna B e test cessione Solamente processi industriali finalizzati alla produzione di conglomerati bituminosi e cementizi per quei terreni rispettanti colonna B e test cessione In aree in cui siano stati riconosciuti, dalla Giunta Provinciale o da APPA, fenomeni naturali analoghi.

68 Regione Veneto 4. Requisiti di qualità ambientale Caratteristiche terreni: 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Riassunto possibili utilizzi D.G.R. 2424/08 Concentrazioni superiori ai limiti previsti per la tipologia di destino d uso Destini possibile: Se superamento dovuto a fenomeni di fondo naturale riutilizzo in con caratteristiche compatibili riconosciute Se superamento colonna B utilizzo solamente in processi industriali previsti nel progetto di bonifica. E se fondo naturale (?)

69 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Provincia Autonoma di Trento 5. Deposito provvisorio L eventuale deposito in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo presso il sito di produzione, o presso aree individuate dall apposito progetto, non può avere durata superiore ad un anno. Tuttavia, nel caso di interventi di scavo previsti da progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale e per i quali sia previsto l utilizzo delle terre e rocce da scavo nello stesso progetto, i tempi dell eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto, purché in ogni caso non superino i tre anni. Le scadenze sopra indicate non si applicano alle terre e rocce da scavo trasferite presso il sito di utilizzo nel rispetto del provvedimento urbanistico-edilizio di autorizzazione alla realizzazione delle opere per le quali è previsto l utilizzo delle stesse.

70 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Provincia Autonoma di Trento 5. Deposito provvisorio Alla luce della lettera c-bis del comma 1 dell articolo 185, che prevede l esclusione dall ambito di applicazione della normativa sui rifiuti per il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività' di costruzione ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato, l eccezione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale che permette il deposito provvisoria fino ai tre anni deve essere ovviamente associata al deposti dei materiali effettuasti esternamente al cantiere dove sono stati prodotti.. Tuttavia, nel caso di interventi di scavo previsti da progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale e per i quali sia previsto l utilizzo delle terre e rocce da scavo nello stesso progetto, i tempi dell eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto, purché in ogni caso non superino i tre anni..

71 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Regione Veneto Modalità per il deposito delle terre in attesa di definitivo utilizzo Il deposito di terre da scavo, in attesa del loro definitivo utilizzo può essere effettuato nel luogo di produzione, in un area esterna allo stesso appositamente individuata e, ove necessario, autorizzata, ovvero presso la sede della Ditta che effettua lo scavo. In ogni caso devono essere rispettati i tempi massimi della durata del deposito previsti dall articolo 186 le normative tecniche, edilizie ed urbanistiche vigenti.

72 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Regione Veneto Modalità per il deposito delle terre in attesa di definitivo utilizzo Nel caso di deposito in attesa di definitivo utilizzo delle terre da scavo all esterno del cantiere di produzione, i cumuli di terra da scavo vanno tenuti distinti per cantiere di provenienza e su ciascun cumulo dovrà essere posizionato in modo ben visibile un cartello riportante le informazioni relative al cantiere di provenienza e alla quantità di materiale depositato.

73 2. Terre e rocce di scavo (Normative Locali) Provincia Autonoma di Trento e Regione Veneto Va posta particolare attenzione al fatto che il deposito provvisorio è definito: eventuale in attesa di utilizzo Utilizzo che deve essere certo fin dall inizio e quindi non è possibile mettere in deposito il materiale senza aver definito prima, almeno formalmente, il suo effettivo destino.

74 TERZA PARTE 3. Modalità di campionamento e analisi

75 3. Modalità di campionamento e analisi Provincia Autonoma di Trento Numero analisi D.G.P. 1227/09 6. Adempimenti e documentazione Quante analisi? Punto 9 della DGP 1227/09. Volume da scavare < m 3 Volume da scavare > m 3 Per terreni boschivi il volume di riferimento è di m 3 ; almeno 1 campione almeno 1 campione + 1 campione aggiuntivo ad ogni multiplo intero di m 3 Nel caso di presenza di eterogeneità litologiche o di utilizzo del sito è necessario incrementare il numero di campioni in modo da renderli rappresentativi delle diverse tipologie di materiali presenti. Per scavi per gallerie naturali il numero di campioni deve essere definito nel progetto in funzione delle formazioni geologiche.

76 Regione Veneto 3. Modalità di campionamento e analisi Numero analisi D.G.R. 2424/08 La normativa fissa il numero delle analisi in base alle caratteristiche del sito: Opere/interventi da svolgere in aree pubbliche o private interessate dalla presenza di attività industriali o artigianali (in essere o dismesse), serbatoi o cisterne interrate,.., dovrà essere eseguito almeno il seguente n. di campionamenti: < m 2 : almeno 5 punti; m 2 : da 5 a 15 punti; m 2 : da 15 a 60 punti; m 2 : da 60 a 120 punti; > m 2 : almeno 2 punti ogni m Opere/interventi da realizzare in aree pubbliche o private interessate da procedimenti di bonifica conclusi Opere/interventi da realizzare in aree pubbliche o private ubicate in fascia stradale o con rischio ricaduta emissioni in atmosfera Opere/interventi da svolgere nei corsi d acqua Opere/interventi da svolgere in aree diverse da quelle ai punti precedenti m 3 o 500 m lineari

77 3. Modalità di campionamento e analisi TECNICHE DI CAMPIONAMENTO La normativa base relativa alle modalità di effettuazione del campionamento è comune per Rifiuti e Terre e Rocce da scavo ed è la norma UNI 10802:2004 ove necessario adattata alla specificità della Parte Quarta del Titolo V del D.Lgs. 152/06 In Regione Veneto va osservata la DGRV n. 2922/2003 Prelievo tramite sondaggi Campionamento sistematico Campionamento casuale Campionamento da singoli strati Campione puntuale Campione incrementale Prelievo da cumuli Campione puntuale Campione medio IL CAMPIONE DEVE ESSERE RAPPRESENTATIVO

78 3. Modalità di campionamento e analisi MODALITA DI FORMAZIONE DEL CAMPIONE Rifiuti (Sia Rifiuti da Demolizione che Rifiuti di ): Campione tal quale in esenzione dalla normativa ambientale (Sottoprodotti) : Campione privo della frazione > 2 cm Campione tal quale N.B.: Potrei avere necessità di altre analisi in base al destino del sottoprodotto come ad esempio analisi agronomiche, geotecniche, ecc.

79 3. Modalità di campionamento e analisi MODALITA DI FORMAZIONE DEL CAMPIONE ATTENZIONE IN MERITO ALLE MODALITA DI FORMAZIONE DEL CAMPIONE LA DGRV 2424/08 PREVEDE CHE: In ogni caso, per assicurare certezza di rappresentatività degli esiti analitici, il prelievo dei campioni deve essere effettuato dal personale tecnico del laboratorio incaricato dall analisi.

80 3. Modalità di campionamento e analisi MODALITA DI ANALISI - CARATTERIZZAZIONE Rifiuti (Sia Rifiuti da Demolizione che Rifiuti di ): Analisi sul tal quale come SOTTOPRODOTTI: Analisi sulla frazione < 2 mm Concentrazione riferita alla totalità dei materiali secchi comprensiva dello scheletro (All. 2 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06) Verifica requisiti richiesti dall attività di recupero/smaltimento a cui i rifiuti sono avviati (es. ammissibilità in discarica, al recupero in procedura semplificata, ecc.) Verifica rispetto limiti della tabella 1 - colonna A e B

81 3. Modalità di campionamento e analisi MODALITA DI ANALISI TEST DI CESSIONE Rifiuti (Sia Rifiuti da Demolizione che Rifiuti di ): Analisi sul tal quale secondo la norma UNI EN % in peso < 4 mm; 24h come SOTTOPRODOTTI: Analisi sulla frazione < 2 cm secondo norma UNI EN Verifica requisiti richiesti dall attività di recupero/smaltimento a cui i rifiuti sono avviati (es. ammissibilità in discarica, al recupero in procedura semplificata, ecc.) Verifica rispetto limiti dell allegato 3 al D.M. 5/02/98 Provincia di Trento Verifica rispetto limiti acque di falda Tab. 2 D.Lgs. 152/06 Regione Veneto

82 3. Modalità di campionamento e analisi Provincia Autonoma di Trento Modalità di Analisi Casi particolari - D.G.P. 1227/09 1. Roccia compatta o ghiaia > 2 cm Secondo la normativa provinciale non si deve effettuare la caratterizzazione ma va data solo indicazione della natura geologica del materiale nella relazione geologica per evitare utilizzi poco sicuri. Attenzione si consiglia vivamente di effettuare ugualmente l indagine ambientale 2. Strati di materiali diversi destinati a siti ed utilizzi diversi Vanno campionati e caratterizzati separatamente 3. Strati di materiali diversi, non separabili Possono essere campionati e caratterizzati insieme purché abbiano unica destinazione.

83 3. Modalità di campionamento e analisi Provincia Autonoma di Trento Modalità di Analisi Casi particolari - D.G.P. 1227/09 4. Vagliatura con produzione di una frazione < 2 cm e una frazione > 2 cm 5. Primo strato con presenza di rifiuti e secondo strato pulito Campionata e caratterizzata la frazione < 2 cm, ma se non conforme si intende non conforme anche la frazione > 2 cm Gestione separata dei due strati se ben riconoscibili e definiti: primo strato: caratterizzazione e gestione ai sensi della normativa sui rifiuti; secondo strato: caratterizzazione e gestione ai sensi della deliberazione n del NB: SE NON SONO SEPARABILI SONO TUTTI RIFIUTI

84 3. Modalità di campionamento e analisi Test di cessione secondo la norma UNI :2004 La norma UNI 10802:2004 rimanda, per l effettuazione del test di cessione, alla normativa UNI Il test di cessione condotto secondo le modalità della norma suddetta, lo ritroviamo nelle seguenti normative: DGP 1227/09 (gestione delle terre e rocce in deroga) DM DM 186/06 (procedure semplificate) DM (criteri per l ammissibilità dei rifiuti in discarica)

85 3. Modalità di campionamento e analisi Riutilizzo Smaltimento Elemento/sostanza Simbolo U.M. Valore lim. All. 3 DM 5/2/98 e s.m.i. (DM 186/06) Valori lim. Tab. 2 del DM 03/08/05 Nitrati NO3 mg/l 50 Fluoruri F mg/l 1,5 1 Solfati SO4 mg/l Cloruri Cl mg/l Cianuri CN µg/l 50 Bario Ba mg/l 1 2 TDS / mg/l 400 Indice di fenolo / mg/l 0,1 DOC / mg/l 50 Antimonio Sb mg/l 0,006 Molibdeno Mo mg/l 0,05

86 3. Modalità di campionamento e analisi Riutilizzo Smaltimento Elemento/sostanza Simbolo U.M. Valore lim. All. 3 DM 5/2/98 e s.m.i. (DM 186/06) Valori lim. Tab. 2 del DM 03/08/05 Rame Cu mg/l 0,05 0,2 Zinco Zn mg/l 3 0,4 Berillio Be µg/l 10 Cobalto Co µg/l 250 Nichel Ni µg/l Vanadio V µg/l 250 Arsenico As µg/l Cadmio Cd µg/l 5 4 Cromo tot Cr tot µg/l Piombo Pb µg/l 50 50

87 3. Modalità di campionamento e analisi Riutilizzo Smaltimento Elemento/sostanza Simbolo U.M. Valore lim. All. 3 DM 5/2/98 e s.m.i. (DM 186/06) Valori lim. Tab. 2 del DM 03/08/05 Selenio Se µg/l Mercurio Hg µg/l 1 1 Amianto / mg/l 30 (non si cerca) COD / mg/l 30 (non si cerca) BLU ROSSO BIANCO Parametri specifici per la normativa prevista per il RIUTILIZZO (DM 05/02/98 e s.m.i. - all. 3 Parametri specifici per la normativa prevista per lo smaltimento in DISCARICA (DM 03/08/2005 Tab. 2) Parametri comuni in entrambe le normative

88 QUARTA PARTE 4. Adempimenti amministrativi

89 4. Adempimenti amministrativi In funzione del processo produttivo di origine, la procedura operativa per la gestione delle terre e rocce da scavo è diversa in entrambe le normative anche se con leggere differenze. Si distinguono: progetti sottoposti a VIA / AIA interventi sottoposti a Permesso a costruire interventi sottoposti a DIA lavori pubblici non sottoposti ai 3 punti precedenti Si ricorda che, cosa esplicitata nella normativa regionale veneta, la presentazione della documentazione prevista dall articolo 186 è facoltativa in quanto necessaria esclusivamente al fine di qualificare i materiali di scavo quali sottoprodotti; se ne deduce che in assenza di tale documentazione si applica la disciplina dei rifiuti.

90 4. Adempimenti amministrativi Provincia Autonoma di Trento MODULISTICA MOD. A: Elaborato Progettuale da allegare al progetto (indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione richiesta) N.B.: vale anche per le modifiche MOD. B: Documentazione di trasporto MOD. C: Dichiarazione di avvenuto utilizzo

91 Regione Veneto 4. Adempimenti amministrativi MODULISTICA MOD. 1: Dichiarazione del tecnico incaricato da allegare al progetto dei lavori privati soggetti a permesso a costruire o denuncia di inizio attività (D.I.A.) MOD. 2: Dichiarazione dell appaltatore/committente e del tecnico incaricato da presentare prima dell esecuzione dei lavori MOD. 3: Dichiarazione del Direttore dei Lavori da presentare alla fine dei lavori MOD. 4: Documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata dei materiali di scavo

92 4. Adempimenti amministrativi Provincia Autonoma di Trento Modello A elaborato progettuale Qualora l elaborato progettuale (Mod. A) non precisi in via definitiva il sito o l impianto di reimpiego del materiale da scavare o il sito di deposito provvisorio o, comunque, qualora si renda necessario modificare tali informazioni contenute nel Mod. A anche in esito alle indagini analitiche, il proponente deve presentare alle autorità competenti sopraindicate un apposita comunicazione recante le predette informazioni prima di procedere a qualsiasi forma di reimpiego delle terre e rocce. Fatte salve le deroghe previste al punto 8 della delibera stessa, anche le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo, dichiarate nel Mod. A, devono essere verificate prima di procedere a qualsiasi forma di reimpiego delle terre e rocce.

93 4. Adempimenti amministrativi Provincia Autonoma di Trento Modello A elaborato progettuale mod_a.pdf Tornando al modello A: Deve essere compilato dal Progettista o D.L. o altro tecnico che si assume la responsabilità della corretta compilazione. Deve riportare il Volume di scavo stimato e il volume massimo stimato destinato a utilizzo fuori sito : tali dati devono essere ricavati dal progetto dell opera e non necessariamente corrisponderanno ai volumi effettivi scavati (fattore di espansione) che saranno dichiarati nel Mod. B (ovvero nel Mod. C). Deve riportare le caratteristiche merceologiche del materiale indicando una descrizione fedele del suo aspetto fisico (es. terra vegetale, sabbia, limo,ghiaia, ). Deve riportare le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche: se non sono ancora state eseguite le analisi chimiche tali dati possono essere ipotizzati sulla base della relazione geologica; in seguito si dovranno comunque verificare tramite le analisi.

94 4. Adempimenti amministrativi Provincia Autonoma di Trento Modello A elaborato progettuale mod_a.pdf Tornando al modello A: Deve essere compilato un unico Mod. A anche per più siti di destinazione. Si dovranno indicare i sito di destinazione o di deposito provvisorio; si avrà la possibilità di modificare tali informazioni in un secondo momento tramite apposita comunicazione alle autorità competenti o dichiarazione che dovrà comunque essere resa prima di procedere al reimpiego. Si dovranno inserire le eventuali autorizzazioni urbanistico/edilizia relativa all intervento nel sito di utilizzo delle terre. Nella parte relativa alle modalità di trasporto andrà specificato se quanto indicato nella sezione Sito di destinazione è uno stoccaggio intermedio o il sito di riutilizzo finale.

95 4. Adempimenti amministrativi Provincia Autonoma di Trento Modello A elaborato progettuale mod_a.pdf Tornando al modello A: Deve essere compilato e firmato dal Progettista, dalla D.L. o da altro tecnico che si assume la responsabilità della corretta compilazione. Deve essere sottoscritto dal proprietario del sito di origine. Devono essere allegati obbligatoriamente la planimetria e le sezioni dell area con indicazione delle zone di escavazione e la relazione geologica di progetto. Nel caso fossero già state effettuate si dovranno allegare anche le analisi chimiche. Nel caso di utilizzo a beneficio dell agricoltura dovrà essere allegata anche la relazione agronomica.

96 4. Adempimenti amministrativi Regione Veneto mod_1.pdf Modello 1 e Modello 2 elaborati progettuali mod_2.pdf L elaborato Mod. 1, con le diverse modalità previste per le differenti tipologie di opere da realizzare, deve essere redatto contestualmente alla realizzazione del progetto dell opera. È firmato da un tecnico abilitato ed è molto più essenziale rispetto a quello previsto dalla Provincia di Trento. Questo perché preventivamente all inizio dei lavori è prevista la presentazione di un ulteriore documentazione l elaborato Mod. 2

97 Regione Veneto 4. Adempimenti amministrativi Modello 1 e Modello 2 elaborati progettuali mod_1.pdf mod_2.pdf Il Mod. 2 è diviso in due parti: 1. La prima è la dichiarazione dell appaltatore/committente Deve riportare il Volume di scavo stimato e il volume massimo stimato destinato a utilizzo fuori sito Si dovranno indicare i siti di destinazione specificando se si tratta di utilizzo in interventi urbanistici o in processi produttivi inserendo le eventuali autorizzazioni urbanistico/edilizia relativa all intervento nel sito di utilizzo delle terre. Si dovranno indicare se sono previsti depositi provvisori 2. La prima è la dichiarazione del tecnico incaricato In cui viene dichiarata la conformità, in tutte le sue parti, alla DGRV 2424/08 e all Art. 186 del D.Lgs. 152/06

98 4. Adempimenti amministrativi Provincia Autonoma di Trento Modello B Documento di trasporto mod_b.pdf In tutti i casi di utilizzo di terre e rocce da scavo, il materiale deve essere accompagnato durante il trasporto da un documento che ne attesti la provenienza e la destinazione (Mod. B allegato alle presenti linee guida): tale documentazione deve essere conservata in originale, fino all ultimazione dei lavori, dal D.L. o dal proprietario dell opera prevista nel sito di utilizzo e, qualora richiesto, deve essere esibita agli organi di controllo. È un modello specifico per i trasporti effettuati dallo stesso automezzo a partire da un unico sito di origine verso un unico sito di utilizzo o di deposito provvisorio. Va redatto in unica copia. Deve essere conservato in originale dal responsabile del sito di utilizzo ( D.L. o proprietario del sito) fino all ultimazione dei lavori.

99 4. Adempimenti amministrativi Provincia Autonoma di Trento Modello B Documento di trasporto mod_b.pdf Deve essere: aggiornato dall autista ad ogni trasporto; sottoscritto fin dal primo trasporto da parte del soggetto che ha la disponibilità del sito di origine; controfirmato dal soggetto che ha la disponibilità del sito o dell impianto di utilizzo al termine di tutti i trasporti.

100 4. Adempimenti amministrativi Regione Veneto Modello 4 Documento di trasporto mod_4.pdf Durante il trasporto i materiali di scavo devono essere accompagnati da una documentazione (MOD 4) attestante: - generalità della Stazione Appaltante dell opera pubblica - generalità della Ditta appaltatrice dei lavori di scavo - generalità della Ditta che trasporta il materiale di scavo - generalità della Ditta che riceve il materiale di scavo - sito di provenienza (con estremi dell atto abilitativo all intervento/del luogo di deposito) - data ed orario di carico - sito di utilizzo (con estremi dell atto abilitativo all intervento) - data ed orario di scarico - quantità e tipologia di materiale trasportato.

101 Regione Veneto 4. Adempimenti amministrativi Modello 4 Documento di trasporto mod_4.pdf La documentazione deve essere predisposta in triplice copia, una per la Ditta appaltatrice, una per la Ditta destinataria ed una per la Ditta trasportatrice. Copia della documentazione deve essere conservata dalla Ditta appaltatrice che ne dovrà fornire copia dal Direttore dei Lavori ai fini della compilazione della dichiarazione da presentare alla fine dei lavori (MOD. 3).

102 4. Adempimenti amministrativi Provincia Autonoma di Trento Modello C Dichiarazione di avvenuto utilizzo mod_c.pdf Al completamento degli interventi di produzione e di utilizzo di terre e rocce da scavo, i soggetti che hanno la disponibilità del sito di origine e di utilizzo o i D.L. delle opere ivi previste, o i soggetti responsabili dell impianto industriale in cui le terre e rocce sono utilizzate in sostituzione dei materiali di cava, devono produrre all autorità competente di cui al punto 6, nonché al comune territorialmente competente in relazione al sito di utilizzo la documentazione atta a dimostrare l effettivo reimpiego dei materiali scavati. Sito di origine Al termine dei lavori di scavo: 1 mod C all autorità competente per il sito di origine Sito di utilizzo 1 mod C ai comuni per ogni sito di utilizzo delle terre Al termine dei lavori di utilizzo: 1 mod C all autorità competente per ogni sito di origine 1 mod C al comune del sito di utilizzo delle terre

103 4. Adempimenti amministrativi Provincia Autonoma di Trento Modello C Dichiarazione di avvenuto utilizzo mod_c.pdf Il Mod. C va compilato per ogni sito di origine e per ogni sito di destinazione È una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e deve quindi essere sottoscritta, previa identificazione, in presenza del dipendente addetto, oppure presentata unitamente a fotocopia non autenticata del documento di identità La prima parte deve essere compilata dal responsabile del sito di origine, la seconda parte dal responsabile del sito di utilizzo. Il volume dichiarato deve essere quello effettivo e deve corrispondere a quello dichiarato nel Mod. B anche se può non corrispondere a quello stimato nel Mod. A

104 Regione Veneto 4. Adempimenti amministrativi Modello 3 Dichiarazione di avvenuto utilizzo mod_3.pdf Al completamento degli interventi di produzione e di utilizzo di terre e rocce da scavo il Direttore dei Lavori dei sito di origine (non è previsto nulla per i siti di utilizzo) deve produrre all autorità competente a cui è stato presentato il Mod. 1 la documentazione atta a dimostrare l effettivo reimpiego dei materiali scavati. Tale comunicazione viene fatta presentando il mod. 3 nel quale il D.L. dichiara: Che visti tutti i documenti la gestione delle terre e rocce da scavo è risultata conforme al progetto allegato Si dovranno indicare i siti di destinazione effettiva dei materiali specificando se si tratta di utilizzo in interventi urbanistici o in processi produttivi inserendo le eventuali autorizzazioni urbanistico/edilizia relativa all intervento nel sito di utilizzo delle terre. Non è del tutto chiaro come indicare la parte relativa al deposito provvisorio

105 4. Adempimenti amministrativi Provincia Autonoma di Trento 8. Esclusioni Particolari Modello D Dichiarazione di non sottoposizione ad indagine ambientale mod_d.pdf Il Mod. D è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel quale si dichiara che l area di scavo non è stata interessata da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale. Tale modello sostituisce il Mod. A. e il Mod. C, non il mod. B per il trasporto, e può essere utilizzato in caso di: 1. Scavi di modesta entità (volume da scavare < 100 mc). 2. Sistemazioni idrauliche e forestali (previste e realizzate ai sensi degli Artt. 10 e 84 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11). purché: - area non compresa nell anagrafe dei siti da bonificare; - sito non potenzialmente contaminato ; - non si rilevi necessità di indagine ambientale.

106 4. Adempimenti amministrativi Provincia Autonoma di Trento 8. Esclusioni Particolari Modello D Dichiarazione di non sottoposizione ad indagine ambientale mod_d.pdf Va presentato all autorità competente, prima del rilascio dei titoli abilitativi a carattere urbanistico-edilizio, o allegato al progetto dell opera, ed è compilato dal proprietario del terreno nel caso di scavi di modesta entità o dall autorità competente all esecuzione dei lavori nel caso di interventi di sistemazione idraulica e forestale. Compilazione del punto 1) è sempre obbligatoria mentre quella del punto 2) è richiesta solo nei casi di presenza di fenomeni naturali.

107 QUINTA PARTE 5. Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo

108 5. Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo Un Piano di Gestione delle deve contenere: 1. Indagine storica del sito 2. Descrizione del progetto dell opera 3. Piano di campionamenti da eseguire tipologie materiali e numero campioni 4. Piano di campionamenti da eseguire Definizione numero e tipologie di analisi da eseguire 5. Piano di campionamenti da eseguire Metodiche di campionamento e di formazione del campione 6. Descrizione esiti indagini ambientali 7. Descrizione esiti analitici 8. Piano di Gestione dei materiali di scavo 9. Luogo di destinazione o di utilizzo dei materiali da scavare

109 5. Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo Un Piano di Gestione delle deve contenere: 1. Indagine storica del sito : a) Inquadramento geologico del sito b) Ricostruzione delle attività pregresse con attenzione all impatto sulle matrici sensibili (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) c) Raccolta dati storici relativi ad insediamenti industriali/artigianali e relative sostanze utilizzate eventualmente nel sito d) Trasformazioni urbanistiche eventualmente occorse e) Criticità idrogeologiche e ambientali insistenti sull area e ricostruzione storica delle stesse (esondazioni, sversamenti, incendi, alluvioni, ecc.) f) Fonti antropiche critiche (strade, emissioni in atmosfera, cisterne interrate ecc.) SERVE PER DEFINIRE LE EVENTUALI FONTI DI PRESSIONE ESISTENTI

110 5. Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo Un Piano di Gestione delle deve contenere: 2. Descrizione del progetto dell opera: a) Indicazione delle caratteristiche volumetriche: volumi di scavo, incremento di volume successivo allo scavo, profondità di scavo prevista, planimetrie e sezioni di scavo, ecc. b) Indicazione delle caratteristiche geologiche: stratigrafia presunta o definita da precedenti sondaggi, indicazione degli eventuali sondaggi già eseguiti, valutazione geologica di ogni strato litologicamente significativo, ecc. c) Indicazione degli elementi topografici: p.ed. e p.f. interessate, planimetrie generali dell area, ortofoto, ecc. Con i sopraindicati elementi a disposizione posso definire gli ipotetici destini dei materiali e il Piano di campionamenti da eseguire.

111 5. Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo Un Piano di Gestione delle deve contenere: 3. Piano di campionamenti da eseguire tipologie materiali e numero campioni: a) Indicazione del numero dei materiali da analizzare separatamente. b) Indicazione del numero di campioni da prelevare per ogni materiale di cui al punto precedente: per definire tale dato devo avere già un idea dei possibili utilizzi dei materiali e quindi delle analisi che dovrò effettuare su di essi per verificarne l idoneità.

112 5. Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo Un Piano di Gestione delle deve contenere: 4. Piano di campionamenti da eseguire Definizione numero e tipologie di analisi da eseguire: Per ogni tipologia di materiali da analizzare separatamente devo definire, in base ai suoi possibili utilizzi, il numero e la tipologia di analisi da effettuare che possono essere: a) Analisi ambientali: da eseguirsi sul materiale setacciato scartando in campo la frazione > 2 cm. b) Analisi agronomiche: da eseguirsi sul materiale tal quale (non setacciato). c) Analisi merceologiche: da eseguirsi sul materiale tal quale (non setacciato). d) Analisi geotecniche : da eseguirsi sul materiale tal quale (non setacciato).

113 5. Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo Un Piano di Gestione delle deve contenere: 5. Piano di campionamenti da eseguire Metodiche di campionamento e di formazione del campione: a) Indicazione delle metodiche di esecuzione dei sondaggi: trincee, carotaggi, ecc. b) Metodiche di formazione dei campioni: da stabilire in base alle analisi da eseguire sul singolo campione.

114 5. Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo Un Piano di Gestione delle deve contenere: 6. Descrizione esiti indagini ambientali: In tale sezione devono essere evidenziati gli esiti dell indagine ambientale in relazione alla reale stratigrafia del terreno e soprattutto all eventuale presenza di rifiuti. Nel caso di rinvenimento di rifiuti va indicato se sia auspicabile un loro riutilizzo in loco o il loro allontanamento. In tale sezione è necessario riportare: - individuazione dei punti di indagine con ausilio di tecniche speditive (GPS) - verbali di campionamento

115 5. Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo Un Piano di Gestione delle deve contenere: 7. Descrizione esiti analitici: In tale parte devono essere descritti gli esiti delle analisi effettuate sui campioni prelevati evidenziando eventuali non conformità ai limiti normativi o al destino inizialmente ipotizzato per essi. Se differenti da quelli indicati nella sezione precedente anche in tale parte è necessario riportare: - individuazione dei punti di indagine con ausilio di tecniche speditive (GPS) - verbali di campionamento

116 5. Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo Un Piano di Gestione delle deve contenere: 8. Piano di Gestione dei materiali di scavo: Devono essere stabiliti, in base agli esiti del Piano di indagine e delle analisi effettuate: a) Tipologie di destinazioni o utilizzi del materiale scavato valutando l opportunità di modificare il progetto dell opera al fine di contenere il più possibile i costi. b) Modalità di scavo necessarie al fine di separare i materiali con caratteristiche e/o destini differenti.

117 5. Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo Un Piano di Gestione delle deve contenere: 9. Luogo di destinazione o di utilizzo dei materiali da scavare: Nel caso sia possibile già in fase di progettazione deve essere indicato, per ogni tipologia di materiale, l effettivo sito dove esso sarà riutilizzato specificando: a) Progetto, autorizzazione e/o descrizione del sito di destino all utilizzo del materiale: concessione edilizia, descrizione attività industriale, ecc. b) Caratteristiche dei materiali che li redono idonei all utilizzo previsto nel sito di destino: esiti delle analisi effettuate. c) Modalità di deposito e di trasporto dal sito di produzione a quello di utilizzo: vanno indicati i tempi e le modalità del deposito dei materiali scavati e le modalità di trasporto specificando se diretto o con deposito intermedio; in tale seconda ipotesi provvedimenti autorizzativi del deposito intermedio. N.B.: il sito di effettivo utilizzo dei materiali scavati deve essere comunque definito preventivamente alla realizzazione dello scavo o secondo quanto previsto dall autorità competente.

118 SESTA PARTE 6. Fondi naturali e DGP 166/09

119 6. Fondi naturali e DGP 166/09 D.G.P del 03 luglio 2009 Ulteriori indicazioni integrative per l'utilizzo di terre e rocce da scavo provenienti da aree interessate da fenomeni naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione

120 6. Fondi naturali e DGP 166/09 A Fonte: mbiente CARTA LITOLOGICA-MINERARIA DEL TRENTINO ALTO-ADIGE a cura di Ciro Andreatta

121 6. Fondi naturali e DGP 166/09 D.G.P del 03 luglio 2009 Art. 240, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006: b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati. Quindi, quando si fa riferimento alla Tabella 1 dell Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con le concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferite alle specifiche destinazioni d uso dei siti, va anche tenuto conto di eventuali fenomeni naturali. I limiti tabellari diventano quelli di fondo naturale, se quest ultimo ha valori superiori.

122 6. Fondi naturali e DGP 166/09 D.G.P del 03 luglio 2009 La DGP n. 1666/2009 stabilisce: 1) di approvare al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni legislative statali e delle norme provinciali in premessa citate la prima cartografia recante la perimetrazione di macro-aree interessate da fenomeni naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale; 2) di dare atto che all interno delle macro-aree è ammesso il superamento dei valori limite per gli specifici metalli caratteristici, qualora non associati ad eventi o lavorazioni di origine antropica, assumendo che le concentrazioni massime riscontrate siano le nuove CSC per ogni singolo sito in cui dovessero essere misurate; 3) di aggiungere al punto 4.4 b) della deliberazione di Giunta provinciale n del 22 maggio 2009 i seguenti periodi: Per la definizione del valore di fondo naturale del luogo di destino si ammette una variabilità massima del 20% dei valori analitici ivi riscontrati. E ammessa l omogeneizzazione di terre e rocce da scavo con presenza di concentrazioni superiori alle CSC per diversi elementi purchè dovute a fenomeni di origine naturale, al fine di migliorare le caratteristiche ambientali finali delle terre e rocce da scavo da utilizzare nel sito di destino. 4) di dare atto che le indicazioni derivanti dal presente provvedimento, trovano applicazione a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento; 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

123 6. Fondi naturali e DGP 166/09 D.G.P del 03 luglio 2009 Metodologia adottata In considerazione della complessità delle problematiche affrontate, e della estensione areale del territorio, si è adottata una metodologia semplificata al fine di delineare lo stato attuale delle conoscenze senza precludere la possibilità di futuri approfondimenti. Pertanto la cartografia ad oggi realizzata costituisce un primo tassello il cui progressivo affinamento permetterà, nel tempo, una delimitazione più mirata In considerazione dei differenti tipi di metallogenesi e delle conseguenti differenti attività estrattive che si sono succedute per centinaia di anni sul territorio provinciale (quali ad es. l area del monte Calisio, che è stata oggetto di coltivazione nel medioevo per l estrazione di argento) sono state prodotte le delimitazioni di alcune macro-aree. Queste macro-aree sono caratterizzate da una costituzione geologica che determina una relativa omogeneità nella presenza di metalli e metalloidi in suoli e rocce, associati alle varie mineralizzazioni esistenti.

124 6. Fondi naturali e DGP 166/09 D.G.P del 03 luglio 2009

125 6. Fondi naturali e DGP 166/09 D.G.P del 03 luglio 2009 Le cartografie sono state realizzate attingendo alle seguenti fonti: - catasto dei vecchi siti minerari realizzato dal Servizio Minerario e dal Servizio Geologico: per localizzare i giacimenti e quindi individuare le principali aree sorgenti; - catasti storici: per localizzare antiche aree di coltivazione; - cartografia geologica: per contestualizzare i giacimenti minerari e conseguentemente individuare altri siti in cui, con ogni probabilità, il contenuto mineralogico, pur non raggiungendo valori sfruttabili commercialmente, può comunque determinare un arricchimento in quantità di alcuni elementi; - analisi geomorfologica: finalizzata ad individuare le principali aree in cui l evoluzione geomorfologica ha con ogni probabilità comportato un arricchimento degli elementi caratteristici nei depositi quaternari. In questo contesto assume grande rilevanza la definizione dei principali bacini imbriferi, perché individuano le aree di erosione e deposito; - analisi esistenti: i risultati delle analisi chimiche sino ad oggi effettuate ed in possesso delle strutture provinciali competenti, per una prima verifica delle delimitazioni cartografiche elaborate sulla base delle considerazioni precedenti. Si sottolinea come l individuazione di macro-aree distinte per genesi e tipologia dei giacimenti esistenti non significa automaticamente significative differenze nella possibile presenza di elementi in concentrazioni superiori alle CSC. Infatti, seppur in concentrazioni differenti, l insieme degli elementi presenti a volte in concentrazioni superiori alle CSC è abbastanza omogeneo. Di fatto la variabilità principale della composizione di terre e rocce da una macro-area all altra è relativa ai rapporti percentuali tra i singoli elementi, piuttosto che alla presenza o assenza del singolo metallo o metalloide. Ad esempio nell area dell Alta Valsugana si riscontra frequentemente nei suoli la presenza di Arsenico associato sporadicamente a Piombo. Al contrario, nell area del monte Calisio si osserva una presenza diffusa di Piombo talvolta associato ad Arsenico.

126 6. Fondi naturali e DGP 166/09 D.G.P del 03 luglio 2009 Allo stato attuale si presentano due macro-aree: 1. Macro-area Alta Valsugana: considera le aree interessate dai giacimenti minerari presenti principalmente nell area della Panarotta (val dei Mocheni, Vetriolo, Calceranica etc..); 2. Macro-area Monte Calisio: considera le aree oggetto di coltivazione per l estrazione di solfuri e argento in epoca medievale. Gli elementi che sono stati riscontrati più comunemente nelle analisi chimiche di campioni di suoli e rocce in queste due macro-aree sono, per entrambe: Piombo, Rame, Zinco, Stagno, Arsenico, Cadmio, Selenio, Cobalto, Tallio, Berillio.

127 Versione attuale delle linee guida, punto 4.4: 6. Fondi naturali e DGP 166/09 D.G.P del 03 luglio il reimpiego di terre e rocce con presenza di elementi in concentrazioni superiori a quanto disposto in colonna B è ammissibile solo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni: a) tale presenza sia dovuta a fenomeni naturali, riconosciuti ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale ovvero riconosciuti a livello locale dall Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente; b) l operazione di reimpiego sia effettuata all interno dell area individuata dalla Provincia, purché i valori dei parametri che eccedono la colonna B non siano superiori al valore limite di fondo naturale come sopra riconosciuti. Per la definizione del valore di fondo naturale del luogo di destino si ammette una variabilità massima del 20% dei valori analitici ivi riscontrati. E ammessa l omogeneizzazione di terre e rocce da scavo con presenza di concentrazioni superiori alle CSC per diversi elementi purchè dovute a fenomeni di origine naturale, al fine di migliorare le caratteristiche ambientali finali delle terre e rocce da scavo da utilizzare nel sito di destino

128 6. Fondi naturali e DGP 166/09 Studio del fondo naturale dei suoli dei Comuni Lo studio viene fatto dall Ente Locale e validato dalla PAT ( pareri A.P.S.S. A.P.P.A. e Servizio Geologico) Collaborazione da I.S.S. e A.P.A.T Le analisi dei suoli vengono validate dal Laboratorio A.P.P.A. L Ente locale fornisce così al Tecnico che opera nel campo ambientale uno strumento certificato che evita poi singole indagini all interno del territorio comunale Definisce eventuali livelli di fondo naturali di metalli nei suolo

129 LEVICO TERME Valori di concentrazione dei metalli fondi naturali Col A Col B Col A Col B Arsenico 20 [mg/kg] 50 [mg/kg] Rame 120 [mg/kg] 600 [mg/kg] [mg/kg] Set dati iniziale Set dati fondo Set dati fondo [mg/kg] Set dati iniziale naturale naturale conteggio conteggio media media dev stand dev stand max max min min perc perc Col A Col B Col A Col B Cadmio 2 [mg/kg] 15 [mg/kg] Selenio 3 [mg/kg] 15 [mg/kg] [mg/kg] Set dati iniziale Set dati fondo Set dati fondo [mg/kg] Set dati iniziale naturale naturale conteggio conteggio media media dev stand dev stand E-16 max max min min perc perc Col A Col B Col A Col B Cobalto 20 [mg/kg] 250 [mg/kg] Stagno 1 [mg/kg] 350 [mg/kg] [mg/kg] Set dati iniziale Set dati fondo Set dati fondo [mg/kg] Set dati iniziale naturale naturale conteggio conteggio media media dev stand dev stand max max min min perc perc Col A Col B Col A Col B Piombo 100 [mg/kg] 1000 [mg/kg] Zinco 150 [mg/kg] 1500 [mg/kg] [mg/kg] Set dati iniziale Set dati fondo Set dati fondo [mg/kg] Set dati iniziale naturale naturale conteggio conteggio media media dev stand dev stand max max min min perc perc

130 PERGINE VALSUGANA Valori di concentrazione dei metalli fondi naturali cartella planimetria

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