INDUMENTI RIFLETTENTI PREVISTI DAL CdS: UNA BREVE SCHEDA INDICAZIONI DI TIPO NORMATIVO

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1 INDUMENTI RIFLETTENTI PREVISTI DAL CdS: UNA BREVE SCHEDA INDICAZIONI DI TIPO NORMATIVO Riferimenti normativi: - Art. 162 co. 4-ter CdS (Segnalazione di veicolo fermo), con le modifiche introdotte dalla legge n. 214 del 1 agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003; l articolo, riportato più avanti, è consultabile anche sul sito ACI nella sezione Per circolare -> Codice della strada ; - Decreto Ministeriale 30 dicembre 2003, relativo alle caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità; - Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici del prot. 14/MOT1 Destinatari - conducenti di veicoli con targa italiana (vedi anche più avanti CHI E SOGGETTO ALL OBBLIGO ); - conducenti di veicoli con targa straniera (in questo caso, però, giubbotti o bretelle possono anche non essere conformi alle caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale citato, in particolare per quanto riguarda l etichettatura 1 ). Casi di utilizzo L obbligo è contemplato nell articolo che richiama le modalità di utilizzo del segnale mobile di pericolo (triangolo), sostanzialmente imponendo l uso di giubbetto o bretelle nelle stesse condizioni di scarsa visibilità in cui è obbligatorio l uso del triangolo, con un ulteriore precisazione. L obbligatorietà di indossare giubbotti o bretelle si concretizza nelle seguente condizioni: 1. veicolo fermo fuori dai centri abitati, in condizioni di scarsa visibilità: a. di notte, quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza; b. in ogni caso, anche di giorno, quando il veicolo non può essere scorto a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo; (i precedenti casi, corrispondono alle situazioni nelle quali si deve posizionare il triangolo) ; 2. ferme restando le precedenti condizioni, non solo quando il veicolo è fermo a margine della carreggiata ma anche se è fermo sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta (non sulle aree di servizio). Il punto 2 è una ulteriore precisazione. Mentre infatti il primo comma dell art 162 stabilisce l obbligo di triangolo per i veicoli fermi sulla carreggiata (che, per l art. 3, è la parte della strada destinata allo sco rrimento dei veicoli ), l obbligo di giubbetto o bretelle viene stabilito anche nel caso di veicolo fermo in corsia di emergenza ( adiacente alla carreggiata, per l art. 3) e perfino nella piazzola di sosta ( adiacente esternamente alla banchina, sempre secondo l art. 3), dove il triangolo non è richiesto. [Per una descrizione visiva dei termini, si veda la fig. 1]. 1 I requisiti fissati nel DM non possono essere imposti anche a conducenti esteri che nei rispettivi mercati nazionali potrebbero reperire giubbotti o bretelle con caratteristiche diverse, ma con livello di protezione equivalente. Anche tali dispositivi, prodotti all estero, saranno presumibilmente conformi alla Direttiva 89/686/CEE sui Dispositivi di protezione individuale (per i quali vedi in ), nelle sue diverse attuazioni nazionali, recando quantomeno il marchio CE e la sigla dell organismo certificatore, fermo restando che la norma EN471 è la norma tecnica di riferimento per tutta l UE. Documento fornito da ACI Direzione Studi e Ricerche 1

2 CHI E SOGGETTO ALL OBBLIGO Il comma 4-ter dell art. 162 del Codice fa riferimento esclusivamente al conducente di veicolo, espressione presente anche nel Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2003 e nella circolare esplicativa (..che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli ai sensi dell articolo 163 co 4-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 ). A tale limitazione di applicabilità si contrappone il comma 4-bis del medesimo articolo, che prescrive l obbligo di indossare il dispositivo per rendere visibile il soggetto che opera e stabilisce come circostanza durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo. E evidente che le due disposizioni non sono coordinate fra loro: il 4-bis rende applicabile l obbligo a chiunque opera, il 4 -ter al solo conducente; il 4-bis collega l obbligo alla fase di deposizione del triangolo, il 4-ter lo svincola dal triangolo, applicandolo anche a situazioni in cui il triangolo non è richiesto. In effetti, solo di quella di cui al comma 4-ter occorre tener conto: nelle concitate fasi di discussione della legge di conversione (pervenuta blindata al Senato) fu impossibile riparare alla confusione creatasi in Camera dei Deputati con l introduzione dei due commi non coincidenti. Pertanto, il comma 4-bis è riportato per mero errore materiale, in quanto il successivo comma 4-ter rappresenta la versione corretta ed esaustiva della disposizione normativa concernente l uso dei dispositivi riflettenti di protezione individuale", secondo l Ordine del giorno, accolto dal Governo, presentato al Senato in occasione della conversione in legge del DL 151/03 il Di tale errore materiale occorre tener conto nella interpretazione ed applicazione della disposizione. D altra parte, coerentemente con la attribuzione di efficacia al solo comma 4-ter, esso è l unico al quale fanno riferimento sia il DM che la circolare esplicativa. Ne discende che se è il passeggero a scendere dal veicolo e circolare sulla strada nessuna sanzione è applicabile. Nessuna diversa argomentazione può essere tratta dal chiunque citato dal comma 5, dato che in realtà si tratta di una formula di stile presente in tutte le disposizioni sanzionatorie del Codice e che individua il soggetto autore della violazione solo sulla base delle disposizioni che precedono tale comma. L obbligo non sussiste, invece, per i conducenti di velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli, mentre sussiste, riteniamo, per i conducenti di quadricicli (veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h). A favore dell inclusione anche dei quadricicli leggeri (assimilati per altri aspetti - targatura, guida - ai ciclomotori: v. art. 52, nella sezione del sito web ACI sopra citata) gioca sia il tenore testuale della norma (che esclude solo i ciclomotori a due ruote) sia la ratio della norma (rendere maggiormente visibile chi si muove accanto ad un veicolo fermo in condizioni di scarsa visibilità), poiché il quadriciclo ha dimensioni senza dubbio superiori ai veicoli a due ruote e quindi induce chi scende o circola sulla strada a maggiori probabilità di pericolo. Il giubbotto o le bretelle devono essere indossate prima di scendere dall auto: di conseguenza, il dispositivo di protezione individuale deve essere custodito all interno dell abitacolo (mentre il triangolo normalmente viene sistemato nel portabagagli). Sanzioni: euro come sanzione minima; - decurtazione 2 punti patente (solo nel caso di infrazione compiuta dal conducente); - nessuna sanzione può, invece, essere comminata dalla Forze dell Ordine durante un normale controllo su strada da cui risulti il mancato possesso del dispositivo di protezione individuale. Non si tratta infatti di un obbligo di dotazione (come il triangolo) ma di un obbligo di uso in determinate condizioni. Documento fornito da ACI Direzione Studi e Ricerche 2

3 Fig. 1 striscia bianca di delimitazione carreggiata banchina carreggiata marciapiede carreggiata guardrail banchina striscia gialla di delimitazione carreggiata Art Segnalazione di veicolo fermo. carreggiata corsia di emergenza 1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento. 2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità. 3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione. 4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo. 4-bis. Nei casi indica ti al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi. (1) (2) 4-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle. (1) (3) 5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137, (1) Comma introdotto dalla legge n. 214 del 1 agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003. (2) L' Ordine del Giorno presentato al Senato in occasione della conversione in legge del DL 151/03 il 31 luglio 2003, accolto dal Governo, impegna il legislatore ad eliminare questo comma, perché "riportato per mero errore materiale, in quanto il successivo comma 4-ter rappresenta la versione corretta ed esaustiva della disposizione normativa concernente l uso dei dispositivi riflettenti di protezione individuale". (3) Il termine di decorrenza dell'obbligo è stato prorogato al 1 aprile 2004 dall'art. 5 decreto-legge n. 355/2003. Documento fornito da ACI Direzione Studi e Ricerche 3

4 INDICAZIONI TECNICHE (DI MASMA) PER VALUTARE LA CONFORMITÀ DEL DISPOTIVO Tipo di indumento: - possono essere indifferentemente bretelle o giubbotti (indumento privo di maniche, assimilabile a gilet o corpetto ); Colori ammessi e materiali: - il materiale di fondo può essere di colore giallo fluorescente, arancio-rosso fluorescente o rosso fluorescente. L area minima deve essere almeno 0.5mq per i giubbotti e 0.14mq per le bretelle. Nella norma EN 471 non è richiesta la resistenza al fuoco. - il materiale riflettente (banda) è costituito da bande disposte sopra il materiale di fondo. L area minima deve essere almeno 0.13mq per i giubbotti e 0.10mq per le bretelle. Ogni banda deve essere cucita ad almeno 5 cm dal bordo e di altezza di almeno 5 cm per i giubbotti e 3 cm per le bretelle. Elementi che rendono identificabile l indumento: - etichetta di segnalazione (deve contenere obbligatoriamente una serie precisa di informazioni, come si vedrà più avanti); - nota informativa del produttore (una scheda allegata ad ogni indumento. Anche in questo caso deve contenere gli elementi che verranno precisati); Informazioni che devono essere riportate nell etichetta di segnalazione 1. Identificazione del produttore (nome, marchio o altro mezzo di identificazione del produttore, indirizzo del produttore o del suo mandatario nella Comunità). 2. Nome del prodotto (designazione del tipo di prodotto, nome commerciale o codice). 3. designazione della taglia (pittogramma, una figura con un omino e l indicazione della taglia e delle misure). 4. riferimento alla norma EN Indicazione della classe (un altro pittogramma che riporta 2 numeri: nel caso del giubbotto a fianco del simbolo devono comparire due numeri 2; nel caso di bretelle il numero posto più in alto è il numero 1 e non il 2). 6. simboli di manutenzione (lavaggio, stiratura, ecc.) e il numero massimo di lavaggi che il capo può sostenere (MAX num). 7. marchio CE (marchio di conformità Europeo con altezza dei caratteri di almeno 5 mm). Informazioni che devono essere contenute nella nota informativa allegata al giubbotto/bretella: 1. Marcatura CE (facoltativa). 2. Identificazione del produttore (nome, o marchio, o altro mezzo di identificazione del produttore o del suo rappresentante autorizzato; indirizzo completo del produttore o del suo rappresentante nel territorio Comunitario). 3. Designazione del tipo di prodotto, nome commerciale o codice. 4. Nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificanti intervenuti nella fase di certificazione del dispositivo di protezione individuale. 5. Riferimento alla norma EN 471 Documento fornito da ACI Direzione Studi e Ricerche 4

5 6. Pittogramma indicante il livello di prestazione dell indumento, definita dall apposizione di due numeri (il numero in basso deve comunque essere il numero 2, sia per bretelle, sia per giubbotti). 7. Istruzioni per l uso (come indossare e come togliere l indumento; manutenzione e pulizia, numero massimo di lavaggi che il capo può sostenere, spiegazione dei simboli di lavaggio che sono riportati nell etichetta). 8. Simboli di lavaggio. Per approfondimenti di tipo tecnico, si allega la circolare esplicativa diramata dal Ministro. Documento fornito da ACI Direzione Studi e Ricerche 5

6 Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici prot. 14/MOT1 Roma, 15 gennaio 2004 Oggetto : Circolare - decreto ministeriale 30 dicembre 2003, relativo alle caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, ai sensi dell articolo 162 comma 4ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n Premessa Il decreto ministeriale in oggetto stabilisce le caratteristiche tecniche degli indumenti ad alta visibilità che devono essere indossati nelle situazioni previste dall articolo 162 del decreto legislativo 285/92 e successive modificazioni (Codice della strada). Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alle caratteristiche dell indumento idoneo all uso previsto dal Codice della strada. 2. Normativa vigente I giubbotti e le bretelle ad alta visibilità sono dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi delle direttive comunitarie 89/686/CEE, 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE recepite in Italia con il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.10 Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell attestato di certificazione previsto all articolo 7 del decreto legislativo 475/92. Con tale documento, un organismo di controllo autorizzato attesta che il modello di DPI e stato realizzato in conformità alle disposizioni del suddetto decreto. Gli organismi di controllo, i cui compiti sono stabiliti all articolo 6 del decreto legislativo 475/92, sono autorizzati, in Italia, dal Ministero delle Attività Produttive, amministrazione competente nel settore dei DPI. A ciascuno di tali organismi e assegnato un numero di identificazione. Una lista degli organismi di controllo operanti nel territorio comunitario ai sensi della direttiva DPI e reperibile presso il sito INTERNET della Commissione Europea (nella sezione Enterprise: L organismo di controllo verifica la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle norme armonizzate. Per gli indumenti ad alta visibilità la norma armonizzata di riferimento è la norma del Comitato Europeo di Normazione (CEN) EN 471: Tale norma è stata trasposta, in lingua italiana, dall Ente Nazionale di Unificazione (UNI) con il riferimento UNI EN 471:1995. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di iniziare la commercializzazione, rilascia una dichiarazione di conformità CE con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono conformi alle disposizioni del decreto legislativo 475/92, e appone la marcatura CE di cui all articolo 12 del medesimo decreto. Documento fornito da ACI Direzione Studi e Ricerche 1

7 3. Norma UNI EN 471 La norma UNI EN 471 relativa agli indumenti di segnalazione ad alta visibilità specifica i requisiti per gli indumenti in grado di segnalare la presenza dell utilizzatore, intesi a fornire un alta visibilità in situazioni pericolose in qualunque condizione di luce diurna ed alla luce dei fari dei veicoli nell oscurità. Tra gli indumenti definiti dalla norma (tute, giacche, pantaloni, giubbotti, corpetti e bretelle) la tipologia minima individuata dal codice della strada nell art. 162 è costituita dai giubbotti e dalle bretelle. Si coglie l occasione per chiarire che il termine giubbotto, ai sensi della norma UNI EN 471, si riferisce ad un indumento privo di maniche, assimilabile a gilet o corpetto. Tali indumenti sono costituiti da: - materiale (tessuto) di fondo fluorescente che può essere di colore giallo fluorescente, arancio-rosso fluorescente o rosso fluorescente, le cui coordinate tricromatiche sono riportate nel prospetto II della norma armonizzata. Il materiale (tessuto) di fondo ha la peculiarità di essere visibile di giorno anche in presenza di nebbia o scarsa visibilità. - materiale retroriflettente costituito da bande disposte sopra il materiale di fondo secondo uno degli esempi riportati nell allegato 1 alla presente circolare. Il nastro (o banda) retroriflettente ha la peculiarità di essere visibile di notte nel momento in cui viene illuminato (es. dai fari delle automobili). E altresì ammesso l impiego di materiali a prestazioni combinate, che possiedono sia le proprietà del materiale di fondo che quelle del materiale retroriflettente. 3.1 area minima di materiale (UNI EN 471 punto 4.1) La norma UNI EN 471 prevede al punto 4.1 tre classi di distinzione degli indumenti di segnalazione sulla base dell area minima dei materiali impiegati. Il Decreto ministeriale 30 dicembre 2003 prende in considerazione solamente due tipologie di indumenti (giubbotti e bretelle). Nella Tabella I sono riportati i valori minimi di area per le tipologie adottate. Tabella I aree minime di materiale visibile in m 2 Indumenti di classe 2 (giubbotti) Indumenti di classe 1 (bretelle) Materiale di fondo Materiale retroriflettente Materiale a prestazioni combinate Documento fornito da ACI Direzione Studi e Ricerche 2

8 Per i giubbotti la classe minima è la 2, mentre per le bretelle la classe minima è la 1. E ammessa l eventuale apposizione di iscrizioni o simboli, a condizione che siano comunque garantiti i valori minimi delle aree presenti in Tabella I. 3.2 prestazioni fotometriche (UNI EN 471 punto 6.1) Per quanto concerne le prestazioni fotometriche, per il materiale retroriflettente ed a prestazione combinata, il decreto ministeriale 30 dicembre 2003 stabilisce, con riferimento al punto 6.1 della norma UNI EN 471, che esso deve essere di classe 2. Al riguardo, si sottolinea come nella scelta delle prestazioni in termini di retroriflettenza si sia voluto assicurare all utenza privata, al pari degli operatori professionali della strada, un elevato grado di protezione, indipendentemente dall indumento scelto. Si riportano, nella tabella II, i valori minimi del coefficiente areico di intensita luminosa richiesto per i materiali di classe 2. Tabella II - Coefficiente areico di intensità luminosa minimo in cd/(lx* m2) Angolo di entrata Angolo di osservazione altre prescrizioni Per ciò che concerne ulteriori prescrizioni costruttive (proprietà meccaniche dei materiali, resistenza ai lavaggi ecc.) si rimanda a quanto contenuto nella norma UNI EN 471 Nell allegato 1 si riportano le principali caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle ad alta visibilità. 4. Elementi che rendono identificabile l indumento ad alta visibilità Gli indumenti ad alta visibilità sono muniti di una etichetta di segnalazione e sono accompagnati da una nota informativa del produttore, nelle quali sono riportate le informazioni, secondo lo schema della tabella seguente. Documento fornito da ACI Direzione Studi e Ricerche 3

9 Informazioni Etichetta di segnalazione a) Marcatura CE rilasciata ai sensi dell articolo 12 del decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, apposta in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI; b) Identificazione del produttore:nome, o marchio, o altro mezzo di identificazione del produttore o del suo rappresentante autorizzato. Nota Informativa Facoltativo Note E altresì ammessa la marcatura CE sul prodotto Nella nota informativa è altresì riportato l indirizzo completo del produttore o del suo rappresentante nel territorio Comunitario c) designazione del tipo di prodotto, nome commerciale o codice; d) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati intervenuti nella fase di certificazione del DPI; e) riferimento alla norma EN 471 è possibile indicare altresì la rispondenza al decreto ministeriale 30 dicembre 2003 (*); f) indicazione della taglia in conformita alla norma EN 340; g) pittogramma indicante il livello di prestazione dell indumento; il numero posto più in alto (X) a fianco del pittogramma indica la classe dell indumento in relazione all area dei materiali di cui alla tabella I della presente circolare (per i giubbotti la classe minima è la 2; per le bretelle la classe minima è la 1). Il numero posto in basso (Y) indica la classe del materiale retro-riflettente (banda retroriflettente) in conformità al punto 6.1 della norma EN 471; sia per i giubbotti che per le bretelle si richiede la classe 2; NO (*) Indicazione facoltativa per tener conto della presenza sul mercato comunitario di prodotti conformi provenienti da altri Paesi della Comunità. NO Documento fornito da ACI Direzione Studi e Ricerche 4

10 h) Istruzioni per l uso, che comprendono le seguenti informazioni: -come indossare e togliere l indumento; -manutenzione e pulizia: come pulire l indumento sulla base delle istruzioni complete di lavaggio o lavaggio a secco; NO -indicazione del numero di processi di pulizia senza che venga diminuito il livello di prestazione dell indumento; -spiegazione dei simboli di lavaggio, che figurano sull etichetta di segnalazione i) simboli di lavaggio Le informazioni sopra descritte sono riportate negli esempi di etichetta di segnalazione (allegato 2) e di nota informativa del produttore (allegato 3). Si sottolinea come le informazioni di cui ai citati allegati sono fornite a puro titolo di esempio e possono variare nei contenuti, fermo restando quanto prescritto dalla norma EN 471 e dall allegato II, punto 1.4, del decreto legislativo n. 475/92 come modificato dal decreto legislativo n. 10/97. IL CAPO DIPARTIMENTO (dott. ing. Amedeo Fumero) Documento fornito da ACI Direzione Studi e Ricerche 5

11 Allegato 1 Prospetto riassuntivo delle caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle ad alta visibilita Tessuto di fondo: Banda retroriflettente Area minima: (rif. UNI EN 471 punto 4.1) Area minima: (rif. UNI EN 471 punto 4.1) Prestazioni fotometriche: (rif. UNI EN 471 punto 6.1) Posizionamento delle bande retroriflettenti almeno 0.5 mq di tessuto fluorescente per i giubbotti, cosi come previsto per la classe 2 dalla tabella I. almeno 0.14 mq per le bretelle come previsto per la classe I dalla tabella I almeno 0.13 mq per i giubbotti come previsto per la classe 2 dalla tabella I. almeno 0.10 mq per le bretelle come previsto per la classe 1 dalla tabella I Le caratteristiche di retroriflettenza devono soddisfare i requisiti della tabella II (classe 2) sia per i giubbotti che per le bretelle. La banda deve essere cucita ad almeno 5 cm dal bordo e ogni banda deve essere distanziata di almeno 5 cm. L altezza della banda è di almeno 5 cm per i giubbotti e di almeno 3 cm per le bretelle. Esempi di modelli di giubbotti (gilet) previsti dalla norma EN mm Esempi di bretelle previsti dalla norma EN 471. Documento fornito da ACI Direzione Studi e Ricerche 6

12 Allegato 2 Esempio di informazioni da riportare nell etichetta di segnalazione (tra parentesi sono indicati i riferimenti al punto 4 del testo della circolare) Informazioni Identificazione del produttore (v. punto b) nome, o marchio, o altro mezzo di identificazione del produttore o del suo rappresentante autorizzato e indirizzo del produttore o del suo mandatario nella Comunita. Nome del prodotto (v. punto c) Designazione della taglia designazione del tipo di prodotto, nome commerciale o codice E un pittogramma che fa riferimento alla EN 340 per l indicazione della taglia (v. punto f) 2 2 Riferimento alla norma (v. punto e) Indicazione della classe (v. punto g) Simboli di manutenzione (v. punto i) Marchio CE (v. punto a) Bisogna citare la norma di riferimento (EN 471) E il pittogramma che indica le classi di riferimento della EN 471. Nel caso del giubbotto (gilet) a fianco del simbolo devono comparire due numeri 2. Nel caso delle bretelle il numero posto piu in alto e il numero 1 e non il 2 Sono una serie di pittogrammi che indicano come trattare il dispositivo al lavaggio, stiratura ecc. e il numero max di cicli di lavaggio che il capo può sostenere per rimanere a norma. E il marchio di conformità Europeo. Le proporzioni sono indicate nell allegato IV del decreto legislativo 475/92. L altezza dei caratteri e di almeno 5 mm. Documento fornito da ACI Direzione Studi e Ricerche 7

13 Allegato 3 Esempio di nota informativa del produttore (le informazioni contenute sono riportate unicamente a titolo di esempio e possono variare; le informazioni che devono essere riportate obbligatoriamente nella nota informativa sono quelle di cui all allegato II, punto 1.4 del decreto legislativo 475/92 come modificato dal decreto legislativo 10/97) NOME, O MARCHIO O ALTRO MEZZO DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE O DEL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO ISTRUZIONI PER L UTILIZZO DEI CAPI AD ALTA VIBILITA (GIUBBOTTO) DISPOTIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CERTIFICATO SECONDO LA NORMA EN 471/1994 DISPOTIVO RISPONDENTE AL DM (indicazione facoltativa) CEN EN 471/1994 ovvero UNI EN 471/1995 X = 2 Y = 2 Documento fornito da ACI Direzione Studi e Ricerche 8

14 NOME, O MARCHIO O ALTRO MEZZO DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE O DEL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO UTILIZZO Il capo deve essere indossato ed allacciato correttamente ogni qual volta l utilizzatore si trovi nelle situazioni previste dall art. 162 del Codice della Strada. Puo essere utilizzato altresì per (indicare gli eventuali altri usi consentiti) ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEL CAPO Tenere in un luogo asciutto e fresco, nell imballo d origine, al riparo dalla luce, dall umidità e dalle polveri al fine di garantire quanto previsto dalla norma EN 471/1994. I capi impermeabili non devono essere forati o spillati ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO Lavaggio a macchina ad una temperatura massima di 40 C centrifugazione ridotta, non trattare con cloro, non stirare. Non è consigliato il lavaggio a secco. Non è consigliata l asciugatura a tamburo DURATA: MAX -----LAVAGGI I materiali utilizzati per il confezionamento del D.P.I. sono stati testati per sopportare X lavaggi secondo le istruzioni di lavaggio riportate sull etichetta, non potendo prevedere le condizioni di utilizzo il numero di lavaggi consigliato è quello riportato sull etichetta del Dispositivo. L indumento sottoposto a lavaggio corretto, per il numero di lavaggi indicati sull etichetta, (a condizione che non venga imbrattato con sostanze inamovibili e che non sia stato soggetto ad abrasioni o deterioramenti da parte dell utilizzatore) conserva le sue proprietà di fluorescenza e retroriflettenza come previsto dalla norma EN 471/1994. PRESTAZIONI: Il capo indossato e conservato correttamente risponde ai requisiti della norma EN 471/1994. CERTIFICAZIONI: Nome, indirizzo e n di identificazione dell organismo notificato Documento fornito da ACI Direzione Studi e Ricerche 9

15 NOME, O MARCHIO O ALTRO MEZZO DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE O DEL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO X = 2 Y = 2 Il numero posizionato al posto della X indica la classe dell area del materiale in conformità al prospetto 1 della norma EN 471/1994 Il numero posizionato al posto della Y indica la classe di materiale retroriflettente secondo i prospetti 5 e 6 della norma EN 471/1994 Documento fornito da ACI Direzione Studi e Ricerche 10

16 NOME, O MARCHIO O ALTRO MEZZO DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE O DEL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO SPIEGAZIONE MBOLI E DICITURE DELL ETICHETTA DEI D.P.I. Nome, o marchio o altro mezzo di identificazione del produttore o del suo rappresentante autorizzato xxxxx yyyyy. N dell articolo e descrizione modello ART GIUBBOTTO AD ALTA VIBILITA indicazione di rispondenza al decreto ministeriale (facoltativa) DISPOTIVO RISPONDENTE AL DM Taglia TAGLIA: Marchio CE Riferimenti norma Pittogramma del tipo di D.P.I. e il livello di protezione La i nel riquadro significa che Le istruzioni per l uso devono essere consultate I CEN EN 471/1994 ovvero UNI EN 471/ Max X numero massimo di Lavaggi consigliati Simboli di lavaggio MAX. X Documento fornito da ACI Direzione Studi e Ricerche 11

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