ALLEGATO ASSICURAZIONI DEL PROGETTO

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1 ALLEGATO ASSICURAZIONI DEL PROGETTO 1. Obbligazioni Assicurative della Società Finanziata TRM Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A. (la Società Finanziata ) dovrà stipulare e mantenere ovvero far stipulare e mantenere le coperture assicurative (le Assicurazioni del Progetto) secondo quanto specificato di seguito al paragrafo 2 di questo Allegato. 1.1 Gradimento degli Assicuratori Le Assicurazioni del Progetto dovranno essere stipulate e mantenute in vigore con Compagnie Assicurative (gli Assicuratori) di rating non inferiore ad A Standard & Poor s, A Fitch, A2 Moody s o equivalente ed in ogni caso gli Assicuratori dovranno essere di gradimento delle banche. A maggior precisazione e con riferimento alle Assicurazioni di cui ai punti Assicurazione Tutti i rischi di montaggio/alop e 2.2 Trasporti /ALOP tale requisito di rating dovrà essere rispettato oltre che dagli Assicuratori della Società Finanziata anche dagli Assicuratori dell Appaltatore aggiudicatario del Contratto di Appalto (l EPC Contractor). Qualora il rating scenda al disotto del valore minimo sopraindicato la Società Finanziata dovrà sostituire tale Assicurazione con una di pari livello contratta con una Compagnia Assicurativa in possesso dei requisiti minimi di rating sopra richiamati. Limitatamente alle coperture poste in essere dall Appaltatore in ordine al rispetto degli adempimenti di legge e contrattuali, potrà essere consentito l utilizzo di compagnie di Assicurazione con rating inferiore ai requisiti sopra descritti, fermo restando il gradimento degli enti finanziatori, per una quota non superiore al 20% del riparto assicurativo delle stesse. 1.2 Modifiche alle coperture Assicurazioni da Vincolare Le somme assicurate e i rischi coperti da tutte le Assicurazioni di Progetto sotto riportate non dovranno in nessun caso essere ridotti senza il preventivo benestare scritto degli Enti Finanziatori. Le Assicurazioni di cui ai punti Assicurazione Tutti i rischi di montaggio/alop, 2.2 Trasporti /ALOP Indennitaria e 2.4 Tutti i rischi (Danni Materiali diretti e indiretti) (le Assicurazioni Vincolate) dovranno contenere idonea Appendice di Vincolo aderente al testo di cui al paragrafo 3.1 di questo Allegato e prevedere la qualifica di Assicurati per gli Enti Finanziatori. A maggior precisazione, le polizze di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2,3 dell EPC Contractor dovranno contenere un idonea Loss Payee Clause accettata dagli Enti Finanziatori in forma e sostanza in linea con la clausola di cui al paragrafo 3.2 di questo Allegato. A ulteriore chiarimento, resta inteso che dovrà essere data comunicazione agli Enti Finanziatori di qualsiasi variazione sostanziale in merito alle polizze. 1.3 Struttura delle coperture assicurative della fase della costruzione Al fine del rispetto della normativa vigente sugli appalti pubblici, il programma assicurativo della fase della costruzione con specifico riferimento alle Assicurazioni di cui punti Assicurazione Tutti i rischi di montaggio/alop e 2.2 Trasporti /ALOP verrà strutturato nel seguente modo:

2 A. Assicurazione Tutti i rischi di montaggio/responsabilità Civile Terzi/ ALOP A.1 Polizza stipulata dall EPC Contractor in forma primary limitatamente alle Sezioni I - Danni alle Cose e II - Responsabilità Civile Terzi A.2 Polizza stipulata da TRM in forma integrativa DIC/DIL (Differenza di Condizioni /Differenza di Limiti) rispetto alla polizza dell EPC Contractor per le Sezioni Sezioni I - Danni materiali, II - Responsabilità Civile Terzi e III - Advanced Loss of Profits (ALOP). Qualora per qualsiasi motivo la copertura dell EPC Contractor dovesse venir meno o dovesse per qualsiasi motivo non essere più vigente nei termini convenuti, la Società Finanziata dovrà rimediarvi entro [15] giorni lavorativi ponendo in essere una copertura integrale in forma primary con condizioni, garanzie e limiti pari alla somma delle due polizze di cui ai punti A.1 e A.2 così come delineato nei term sheet di copertura di cui al punto 2.1 del paragrafo 2 che segue. B. Assicurazione Trasporti /ALOP B. 1 Polizza stipulata da TRM in forma integrativa Primary contenente le Sezioni I - Danni materiali e Sezione II - Advanced Loss of Profits (ALOP).

3 2 Le Assicurazioni del Progetto A) Fase di Costruzione 2.1 Assicurazione Tutti i rischi di montaggio La Società Finanziata dovrà stipulare un Assicurazione contro ogni danno materiale derivante da qualsiasi causa (salve le limitazioni di polizza) durante il periodo di montaggio e costruzione. Tale polizza potrà essere stipulata dalla Società Finanziata in forma DIC/DIL rispetto alla polizza dell EPC Contractor ovvero in forma primary secondo quanto stabilito al punto 1.3 sopra ed in ogni caso le coperture finali e/o la sommatoria di esse nella loro globalità dovranno essere allineate e coerenti in termini di condizioni, garanzie, limiti e franchigie ai requisiti minimi descritti di seguito. Tale polizza dovrà essere mantenuta in vigore dalla data di verbale di consegna dei lavori fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione oltre ad un periodo non inferiore ai 36 (trentasei) mesi per le attività di manutenzione Term Sheet Polizza Tutti i rischi di montaggio / Responsabilità Civile Terzi / ALOP A.1 Polizza dell EPC Contractor POLIZZA DI ASSICURAZIONE Ai sensi dell art. 30, comma 3, della legge n. 109/94 SCHEMA TIPO 2.3 COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE SCHEDA TECNICA 2.3 La presente Scheda tecnica costituisce parte integrante dello Schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e riporta i dati e le informazioni necessarie all attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema tipo. Contraente (Esecutore dei lavori) ATI composta da: RTI Constructions Industrielles de la Mediterranée CNIM CG; COOPSETTE; UNIECO. Stazione appaltante Sede TRM Spa: Trattamento Rifiuti Via Livorno Torino

4 Metropolitani CF/P.IVA n Descrizione lavori Realizzazione chiavi in mano dell Impianto di Termovalorizzazione Luogo di esecuzione Comune di TORINO area Gerbido Contratto appalto n. Data stipula Costo compl. previsto opera alla stipula ,00 (importo di aggiudicazione) Data inizio lavori Data fine lavori ( 1050 giorni) SCHEMA TIPO 2.3 SCHEDA TECNICA 2.3 Sezione A Somme assicurate alla stipula % Scoperto minimo: massimo: Franchigia Partita ,00 == (*) == == Partita ,00 == == == Partita ,00 == == == Sezione B Massimale per sinistro e durata alla stipula % Scoperto minimo: massimo: Franchigia ,00 == ==

5 (*) a) Nel periodo di collaudo, manutenzione e garanzia di fornitura per danni relativi ad inceneritori, rifiuti, caldaia, turbina a valore, generatori e trasformatori principale resta a carico dell Assicurato una franchigia di Euro ,00 per ciascun sinistro b) Per le opere civili in capo a Coopsette resta a carico dell Assicurato una franchigia di Euro ,00 per ciascun sinistro c) Per danni dovuti da aventi naturali resta a carico dell Assicurato una franchigia di Euro ,00 per ciascun sinistro Data inizio copertura assicurativa Data cessazione copertura assicurativa 37 mesi Data inizio copertura assicurativa manutenzione Data cessazione copertura assicurativa manutenzione 36 mesi Contraente : ATI composta da: RTI Constructions Industrielles de la Mediterranée CNIM CG; COOPSETTE; UNIECO. Oggetto : Realizzazione chiavi in mano dell Impianto di Termovalorizzazione nell area di Gerbido del Comune di Torino Si conviene tra le parti di estendere le coperture assicurative di base previste dalla Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004, n.123 alle seguenti garanzie : PRECISAZIONI a) ad integrazione dell'art 27 secondo comma dello Schema Tipo 2.3.,qualora nel testo della presente polizza, siano posti a carico dell'assicurato scoperti o franchigie, resta inteso che si intendono posti a carico del Contraente b) l' importo di aggiudicazione ( Partita 1 di Euro ,00 ) si intende comprensivo delle opere in OPZIONE

6 CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER LE SEZIONI A e B 1) Estensione della qualifica di assicurato L'art.15 si intende così integrato: Appaltatore, TRM, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti, nonché il Concedente ( ossia l' Associazione d'ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti ), la Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell'opera 2) Abrogazione delimitazioni RCT (Società consociate, collegate ecc.) Il comma d) dell'art. 11 deve intendersi abrogato. 3) Colpa grave A parziale deroga di quanto previsto dello Schema tipo 2.3 Si precisa che sono risarcibili i danni dovuti a Colpa grave dell assicurato. 4) Durata dell'assicurazione Si precisa che il periodo di costruzione/manutenzione è da intendersi pari a 37 mesi inclusi i 6 mesi di testing e commissionino mentre il periodo di manutenzione estesa è da intendersi pari a 36 mesi dopo l emissione del certificato di ultimazione lavori. La presente polizza ha quindi efficacia: dalle ore del alle ore del con termine all'avvenuta ultimazione dei lavori ai sensi dell' art 172 DPR 544/99 e dell'art 21- DM 145/00 compresi montaggio, prove in bianco, prove meccaniche, prove a caldo, collaudo, avviamento ed accettazione definitiva e comunque non prima della data di inizio dell'esercizio provvisorio dell'impianto; dalle ore del alle ore del per la manutenzione estesa e garanzia di fornitura come da condizioni di polizza. 5) Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione A parziale deroga dell art.3, comma 6) e dell'art 12 lettera q), dello schema tipo, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da insufficiente progettazione e/o errori di progettazione e di calcolo, vizi di materiale, difetti di fusione e di fabbricazione e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere sino alla concorrenza di Euro 10 milioni per singolo sinistro e di Euro 10 milioni per durata della polizza. Sono inoltre indennizzabili i danni materiali diretti per la parte affetta causati da detti vizi, difetti ed errori, sino alla concorrenza di Euro ,00 per singolo sinistro e durata della polizza; la Società rimborsa inoltre i costi per l eliminazione dei vizi, difetti ed errori alla parte dell opera già eseguita anche se non danneggiata, sino alla concorrenza di Euro ,00 per singolo sinistro e durata. E escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti a vizi di materiali, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione per la parte dell opera ancora da realizzare. 6) Anticipo indennizzi

7 L'Assicurato ha il diritto di chiedere e di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto sino ad un massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di Euro = e che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e cioè che le risultanze della stima preliminare del danno effettuate dal perito liquidatore diano ampie garanzie che le circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro siano garantite dal contratto, che vi sia rispondenza nelle descrizioni, dichiarazioni, qualità e quantità delle cose distrutte o avariate, che non vi siano impedimenti contrattuali quali vincoli, assicurazioni per conto terzi, circostanze per le quali è opportuno avere il benestare da chi ha interesse. L'obbligazione della Compagnia dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. 7) Manutenzione estesa Nel periodo di manutenzione - che avrà inizio dall 'avvenuta ultimazione dei lavori ai sensi dell' art 172 DPR 544/99 e dell'art 21- DM 145/00 e comunque non prima della data di inizio dell'esercizio provvisorio dell'impianto - sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sez. B, dovuti a causa risalente al periodo delle operazioni di montaggio e costruzione, oppure a fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le limitazioni di polizza - intendendosi abrogate le esclusioni di cui al punto 3 dell'art 3 -, nonché le franchigie stabilite per il periodo di montaggio limitatamente alla Sez. B. Il periodo di manutenzione estesa è di 36 mesi dalla fine di periodo di costruzione che è pari a 37 mesi. 8) Garanzia di fornitura Resta convenuta e stabilita l'estensione della presente copertura alla Sezione A, partita 1, per impianti o macchinari permanenti. La Società è obbligata per i danni materiali e diretti agli impianti ed ai macchinari permanenti assicurati alla Sezione A, partita 1, causati da errori di montaggio, o da errori di progettazione e/o calcolo, di fabbricazione, difetti dei materiali o di fusione, rimanendo tuttavia escluse le eventuali spese di riprogettazione e le spese che l'assicurato dovrebbe sostenere per l'eliminazione dell'errore originale, nel caso esso fosse individuato prima del verificarsi del sinistro. La garanzia di fornitura viene prestata per una durata di 36 mese e analogamente per il periodo di manutenzione estesa avrà inizio dall'avvenuta ultimazione dei lavori ai sensi dell' art 172 DPR 544/99 e dell'art 21- DM 145/00 e comunque non prima della data di inizio dell'esercizio provvisorio dell'impianto. Il limite d indennizzo per la presente garanzia è di Euro per sinistro e Euro per durata di polizza. 9) Pluralità di assicurati - Responsabilità civile incrociata Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le altre esclusioni di cui alla Sezione B. Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A Partite 1 e 2 non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione B. 10) Vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno

8 A parziale deroga del comma j), dell'art.12), la Società risponde dei danni a cose di terzi causati da vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere delle opere assicurate, nell'ambito dei massimali stabiliti in polizza alla Sezione B. Resta tuttavia a carico dell'assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto del 10% dell'indennizzo dovuto con il minimo di Euro =, senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, stipulare altra assicurazione che copra la quota parte del risarcimento a suo carico. Il limite d indennizzo per la presente garanzia è di Euro per sinistro e per durata di polizza. 11) Cavi o condutture sotterranee A parziale deroga dell'art. 12 comma m), Sono risarcibili, nell'ambito del massimale convenuto in Polizza alla Sezione B, i danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee solo se, prima dell'inizio del lavori, l'assicurato abbia richiesto e ottenuto dalle Autorità competenti le informazioni necessarie circa l'esatta posizione di tali condutture Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro vale il limite massimo di indennizzo di Euro =. 12) Danni da inquinamento accidentale A deroga dell'art. 12 punto K Esclusioni specifiche della Sezione B dello Schema tipo 2.3, la Compagnia è obbligata anche per tali danni qualora siano dovuti ad un fatto accidentale ed improvviso e derivante dall'attività descritta in polizza Per ogni sinistro risarcibile resta a carico dell'assicurato franchigia pari ad Euro =; il limite di indennizzo per la presente garanzia è di Euro = per sinistro e per durata di polizza. 13) Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (compresi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione A di polizza e fino al 20% dell'importo indennizzato per detto sinistro. 14) Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo, atti dolosi e sabotaggio organizzato A parziale deroga dell'art.3 comma 4) e dell' art 12 lettera o), la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo, atti dolosi o sabotaggio organizzato, sino alla concorrenza indicata in scheda di polizza. Per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione terroristica o governo perpetrato a scopi politici, religiosi, militari o similari, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. Agli effetti della presente precisazione, per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari o religiosi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento di attività. La Società e l Assicurato hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 14 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

9 In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta relativa alla garanzia prestata con la presente clausola. Il limite massimo di indennizzo è pari alla somma assicurata indicata in polizza a partita 1. Relativamente ai danni da terrorismo e sabotaggio anche organizzato, il limite massimo di indennizzo è pari a euro ,00 per sinistro e a euro ,00 per durata di polizza. 15) Sospensione dei lavori Rischi di giacenza Con riferimento all'art. 7 Schema tipo 2.3, l'assicurato comunicherà alla Compagnia, non appena venuto a conoscenza, le interruzioni, cessazioni o sospensioni dell'attività di montaggio solo nel caso di abbandono del cantiere per motivi eccezionali. L'Assicurato può chiedere che le garanzie assicurative di cui alla presente polizza siano - per tutto il tempo di sospensione dei lavori - limitati ai soli rischi di "inattività" (sia per la Sez. A che per la Sez. B) e la scadenza finale della garanzia sarà prorogata di un periodo uguale a quello della suddetta sospensione. Il Contraente si impegna a corrispondere un premio addizionale calcolato al tasso imponibile del 60% del prorata del tasso di polizza per mese o frazione di mese da applicarsi alla somma assicurata alla Part.1 realizzata fino al momento della sospensione, fino a 8 mesi consecutivi di sospensione, ferme restando ulteriori eventuali pattuizioni per periodi successivi. Le garanzie tutte di polizza si intendono automaticamente e pienamente riattivate dal momento in cui i lavori siano ripresi, con l'obbligo - da parte dell'assicurato - di dichiarare, anche successivamente ma comunque entro 30 giorni dalla ripresa, la data di ripresa dei lavori e di mettere a disposizione, su richiesta della Società, libri mastri, registri o altri documenti dai quali sia possibile risalire all'esatta data di sospensione e/o ripresa dei lavori. 16) Buona fede L'omissione da parte dell'assicurato della dichiarazione di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'assicurato si impegna a corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. 17) Oneri peritali La Compagnia rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito. La presente garanzia è prestata con un limite di indennizzo in aggregato per l'intera durata della polizza di Euro =. 18) Luogo di esecuzione dei lavori Si precisa che per "luogo di esecuzione dei lavori" deve intendersi il cantiere e/o qualunque altro luogo - anche esterno al cantiere - ove vengano eseguite operazioni inerenti i lavori oggetto della presente polizza oppure vengano depositati enti assicurati dalla presente polizza.

10 Restano comunque esclusi i rischi della circolazione su strada pubblica aperta al traffico. Sono comprese le operazioni di preassemblaggio presso gli stabilimenti degli Assicurati con le relative operazioni di collaudo. 19) Ordigni esplosivi e residuati bellici A deroga di quanto previsto dall'art. 3, comma 2), la Compagnia risponde dei danni causati da residuati bellici esplosivi nei limiti delle Condizioni di Polizza, sempre che siano state effettuate in precedenza le necessarie opere di bonifica dei luoghi dove si eseguono i lavori. Restano esclusi i danni a mezzi e/o attrezzature utilizzati per le suddette operazioni di sminamento e bonifica avvenuti nel corso delle operazioni medesime. 20) Reintegro automatico delle somme assicurate limiti di indennizzo Secondo i termini e le Condizioni Generali di Polizza ed a parziale deroga dell'art 25 comma 2 e 3 Schema Tipo 2.3, in caso di sinistro indennizzabile, tutte le somme assicurate di cui alla Sezione A di Polizza ed i limiti di indennizzo, se esistenti, subiranno una diminuzione eguale all'importo pagato o pagabile dalla Società. Si conviene però che tutti gli importi saranno automaticamente e totalmente reintegrati nel loro valore iniziale con effetto dalla data del sinistro. Il premio risultante relativo a tale reintegro di somma assicurata verrà computato in base al prorata temporis del tasso di polizza. Quanto precede verrà regolato da apposito documento. La riduzione delle somme assicurate non sarà tenuta in considerazione ai fini dell'applicazione dell'art C.C. (regola proporzionale). 21) Rinuncia alla rivalsa La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa, salvo il caso di dolo, nei confronti di soggetti evidenziati alla voce "Assicurato", nonché nei confronti delle persone di cui l'assicurato e/o il Contraente deve rispondere a norma di legge, verso Società collegate, controllate, consociate, controllanti, gli Istituti finanziatori 22) Parificazione dei danni Si conviene fra le Parti di considerare parificati ai danni garantiti con la presente polizza anche i guasti fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'assicurato e/o da terzi allo scopo di arrestare, evitare o minimizzare l'evento dannoso. 23) Proroghe prorata temporis Con riferimento all'art. 30, qualora la costruzione dell'opera non sia conclusa entro i termini stabiliti dal contratto di appalto, il Contraente può chiedere alla Società, che si impegna ad accettare, il prolungamento della garanzia per un più esteso periodo, per una durata massima di 6 mesi, al tasso prorata temporis qualora il rapporto tra sinistri pagati e denunciati e premi imponibili pagati sia inferiore al 60%. In caso contrario le condizioni tutte per la proroga devono essere stabilite in accordo tra le parti.

11 Il premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata nell'atto di proroga come termine dei lavori. 24) Danni da interruzione o sospensioni d'esercizio di terzi A parziale deroga di quanto previsto all'art. 16, comma 1), la garanzia viene estesa ai danni subiti da terzi conseguenti ad interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi avvenuti durante il periodo assicurato per la costruzione delle opere. Il limite di indennizzo per la presente garanzia è di Euro =. La presente clausola non vale ai fini della Condizione aggiuntiva 9 Pluralità di assicurati Responsabilità Civile Incrociata. Ad ulteriore precisazione, il committente non è considerato terzo. 25) Danni da polvere A parziale deroga dell'art. 12, comma g), la Compagnia è obbligata anche per i danni causati accidentalmente da polvere sollevata per effetto dell'esecuzione dei lavori descritti in polizza. Per ogni sinistro risarcibile resta a carico dell'assicurato una franchigia pari ad euro ; il limite di indennizzo per la presente garanzia è di Euro = per sinistro e per durata di polizza. 26) Ritrovamenti archeologici - Spese supplementari Qualora nel corso dei lavori venissero rinvenuti reperti archeologici e/o opere ed oggetti d'arte sottoposti a vincolo, si conviene di considerare indennizzabili, a parziale deroga dell'art. 3 comma h) Condizioni Generali di Assicurazione, i costi sostenuti dall'assicurato per custodire e sorvegliare detti reperti, sino alla concorrenza di Euro = per singolo ritrovamento e per tutti i ritrovamenti avvenuti nel corso degli scavi assicurati. La Società si riserva la facoltà di decidere se indennizzare i suddetti costi o provvedere con propri mezzi alla relativa custodia e conservazione. 27) Danni a veicoli di terzi e/o dipendenti Vengono compresi - nei limiti previsti dalla presente copertura assicurativa - gli eventuali danni a veicoli di terzi e/o dipendenti verificatisi nei luoghi di esecuzione delle opere, sempre che gli stessi veicoli non rientrino fra quelli di cantiere. 28) Onorari ingegneri, architetti, consulenti, progettisti, professionisti La Società rimborserà all'assicurato le spese e/o gli onorari (secondo le tariffe previste dai rispettivi Ordini Professionali) che lo stesso dovrà eventualmente pagare ad ingegneri, architetti, consulenti, progettisti, professionisti in conseguenza di perdite, danni e/o responsabilità risarcibili a termini di polizza. Il limite di indennizzo per la presente garanzia è di Euro = per l'intera durata della polizza. 29) Estensione della qualifica di terzi

12 A parziale deroga ed a modifica dell'art. 11 dello Schema tipo 2.3, d'accordo fra le Parti vengono considerati Terzi anche i dipendenti che non partecipano direttamente ai lavori di cui alla presente copertura assicurativa, nonché tutti coloro, purché autorizzati, che accedano ai luoghi di lavoro per visite e/o controlli. 30) Ricerca del danno Sono indennizzabili le spese necessarie che l'assicurato deve sostenere per localizzare un danno e ciò fino alla concorrenza massima per sinistro di Euro = e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata alla partita 1. Dette spese sono in aggiunta ai costi necessari per rimpiazzare, riparare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate come specificato nella Sezione 1 Oggetto dell'assicurazione 31) Esclusione dolo dell'assicurato (precisazione) Si conviene tra le Parti che l'esclusione di polizza riguardante i danni causati da dolo dell'assicurato, è riferita solamente ad atti e/o comportamenti dolosi dei seguenti soggetti: Legali rappresentanti (Legal representatives) Consiglio di Amministrazione ( Board of Directors) Socio a responsabilità illimitata (General partner) Amministratore Delegato (Managing director) 32) Broker La gestione della polizza e delle comunicazione ad esse relative saranno effettuate tramite broker. Comunque tutti gli atti relativi alla polizza non saranno validi se non stati sottoscritti dal Contraente e dalla Società. 33) Schedari, disegni, materiale contabile A parziale deroga delle esclusioni relative alla Sezione A si precisa che devono intendersi assicurate anche le perdita e/o i danni a schedari, disegni, materiale contabile. L indennizzo relativo a tali enti riguarderà il puro costo di riproduzione degli stessi, entro il limite di Euro ) Visitatori Con riferimento alla Responsabilità Civile verso Terzi, si precisa che vengono considerati terzi anche eventuali persone in visita ai luoghi dei lavori. 35) Denuncia dei sinistri A parziale deroga dell' art. 20, l'assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve darne comunicazione alla Società entro 8 giorni, secondo le forme previste. Si precisa che notizia del sinistro, da parte dell Assicurato della Società potrà essere data anche a mezzo fax o telex o .

13 36) Operazioni di collaudo Si prende atto che le operazioni di collaudo garantite con la presente polizza possono avvenire entro il periodo di manutenzione quindi eventuali danni saranno parificati ai danni avvenuti durante la costruzione. 37) Forza Maggiore A parziale deroga dell'art.3 comma 5 e dell'art 12 lettera p), ferme le altre delimitazioni di polizza, la Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita A causati da eventi naturali di forza maggiore in genere tra i quali, a titolo di esempio e non limitativo, terremoto, eventi naturali, inondazioni, alluvione allagamento. Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni sinistro risarcibile resta a carico dell'assicurato uno franchigia pari ad euro ,00. La Società risponde fino alla concorrenza di euro ,00 per sinistro e per durata. 38) Furto e rapina A parziale deroga dell'art.3 comma 4, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate alla Partita 1 in occasione di furto e/o rapina. 39) Frazionamento del premio Con lo specifico accordo della Committente fermo quanto previsto dall Art 23 Premio dello schema tipo 2.3, premesso che il premio di polizza è unico ed indivisibile, si conviene fra le parti di frazionarne il pagamento come segue: - prima rata entro il - seconda rata entro il - terza rata entro il In caso di inadempimento la garanzia è sospesa e la Società può, a sua scelta o dichiarare risolto il contratto mediante lettera raccomandata oppure esigerne giudizialmente l esecuzione. 40) Regolazione somma assicurata A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo 4 dell articolo 4 dello Schema Tipo 2.3, premesso che la somma assicurata corrisponde all'importo netto contrattuale d'appalto, si conviene tra le parti che gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata (varianti escluse) saranno comunicati alla società alla fine dei lavori. 41) Forma delle comunicazioni A parziale deroga dell'art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione oltre che a mezzo raccomandata, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte validamente anche a mezzo telegramma, telefax ed . 42) Regola Proporzionale

14 A parziale deroga dell'art 24 dello Schema Tipo si conviene fra le Pari che, in caso di sinistro, non si applicherà la regola della proporzionale se la somma assicurata per ogni ente danneggiato risulta insufficiente in misura non superiore al 10%. Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale di cui all'art 1907 del Codice Civile verrà applicata considerando la somma assicurata maggiorata di detta percentuale. 43) Clausola 50/50 In caso di danno o perdita che colpisca le cose / enti assicurati, cui accertamento venga effettuato dopo il disimballaggio nel luogo di esecuzione dei lavori, e la cui attribuzione non possa con certezza essere imputata alla fase di trasporto, la presente polizza interverrà nella liquidazione in quota paritaria con la polizza trasporti operante alla data del sinistro. La validità della presente clausola è subordinata all'esistenza di una polizza trasporti e che le cause del sinistro siano coperte sia con la presente polizza che con quella trasporti. Per la parte di danno risarcibile dalla presente polizza verrà applicata una franchigia pari al 50% di quella contrattualmente prevista. 44) Termini di pagamento del premio (mora) Relativamente al pagamento di premio, il periodo di mora viene elevato a 60 giorni. 45)Clausola vincolo (VEDERE PARGRAFO 3.2 di questo allegato) In relazione al Contratto di Finanziamento stipulato tra TRM S.p.A. e BNP Parias Succursale Italia Via Lombardia Roma in qualità di coordinatori e banche capofila dei finanziamenti (di seguito Enti finanziatori ), si prende atto che, in relazione alle somme dovute a titolo di indennizzo a TRM S.p.A. ai sensi di questa polizza, la presente è vincolata a tutti gli effetti a favore degli Enti finanziatori e pertanto la compagnia Assicuratrice si obbliga per tutta la durata della polizza: a) a riconoscere detto vincolo come l unico a esse dichiarato e da esse riconosciuto; b) fermo restando che ogni indennizzo, di qualunque importo, dovrà essere pagato secondo quanto previsto al successivo punto c), a non liquidare nessun indennizzo di importo superiore a ,00 (euro duecentomila), se non in confronto e con il consenso scritto di che agirà in qualità di Banca Agente per le Garanzie (ovvero come altrimenti definita nel Contratto di Finanziamento) in nome e per conto degli Enti finanziatori; c) a pagare esclusivamente a meno che la Banca Agente non dia istruzioni per iscritto agli Assicuratori di pagare dette liquidazioni su un diverso conto a essa intestato; d) a notificare tempestivamente alla Banca Agente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l eventuale mancato pagamento del premio, nonché il mancato rinnovo ovvero la scadenza della polizza stessa e a considerare valida a tutti gli effetti la presente polizza fino a quando non siano trascorsi sessanta giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata ricevuta dalla Banca Agente stessa; e) a non apportare alla presente polizza nessuna variazione sostanziale se non con il consenso scritto della Banca Agente e a notificare alla stessa tutte le circostanze che menomassero o che potessero menomare la validità della presente polizza; f) a conservare il presente vincolo inalterato, nonché a riportarlo nelle eventuali nuove polizze che dovessero sostituire la presente fino a quando non sia stata comunque soddisfatta ogni ragione di credito degli Enti finanziatori.

15 46) Coassicurazione e delega L assicurazione è ripartita in quote tra le compagnie sotto indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e dalla disdetta, debbono trasmettersi dall una all altra parte unicamente per il tramite della Società, all uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Società in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell atto relativo oppure dell accettazione, per iscritto, delle relative condizioni.

16 A.2 Polizza sottoscritta da TRM (Polizza EAR in DIC/DIL e ALOP) SCHEDA DI POLIZZA Contraente/Committente TRM - Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A. Via Livorno Torino C.F. P. IVA n Concedente Associazione d Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti EPC Contractor A.T.I. tra Constructions Industrielles de la Méditerranée-CNIM S.A., UNIECO Società Cooperativa, Coopsette Società Cooperativa (Appaltatore) Esecutori Assicurato Progetto Assicurato Ubicazione Vari Sezione A Danni alle cose e Sezione B Responsabilità civile verso terzi - Il Contraente/Committente e i suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti; - l EPC Contractor, gli Esecutori; - il Concedente; - la Direzione Lavori; - i Progettisti, i Fornitori, i Subfornitori, i Subappaltatori e tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell opera; - gli Enti finanziatori Sezione C Advanced Loss of Profit (ALOP) - Il Contraente/Committente; - gli Enti finanziatori Realizzazione chiavi in mano di un Impianto di termovalorizzazione e delle eventuali Opere in opzione Area di Gerbido nel Comune di Torino Polizza Base Periodo di Assicurazione Data prevista di inizio Esercizio Provvisorio Somme Assicurate La polizza E.A.R. n. stipulata dall EPC Contractor presso Assicurazioni Generali S.p.A., che qui s intende espressamente richiamata e operante a tutti gli effetti Come previsto dalla Polizza Base relativamente al periodo di costruzione/montaggio e collaudo, ossia: dal al.. (1080 giorni), con termine all'avvenuta ultimazione dei lavori ai sensi dell' art 172 d.p.r. 544/1999 e dell'art. 21 d.m. 145/2000 compresi montaggio, prove in bianco, prove meccaniche, prove a caldo, collaudo, avviamento e accettazione definitiva e comunque non prima della data di inizio dell'esercizio Provvisorio dell'impianto salvo eventuali proroghe Sezione A Danni alle cose Partita 1 Opere Euro ,00 (1) Partita 2 Opere preesistenti Non Operante Partita 3 Demolizione e sgombero Non Operante (1) Importo di aggiudicazione escluse le c.d. Opere in opzione. Sezione B Responsabilità civile verso terzi Massimale Euro ,00

17 Sezione C ALOP (Advanced Loss of Profits) Somma assicurata Euro ,00 Periodo di indennizzo 24 mesi Franchigia Per la Sezione C, sessanta giorni di calendario in aggregato. Tabella dei Limiti di Indennizzo per le Sezioni A/B, per sinistro e per durata 1 Polizza Base 2 DIL 3 Complessivi (Euro) (Euro) (Euro) Terrorismo/sabotaggio , ,00* ,00 Forza Maggiore , ,00* ,00 Progetto e Calcolo , ,00* ,00 Parte Affetta , ,00* ,00 Responsabilità Civile , , ,00 (*) I Limiti di Indennizzo, con esclusivo riferimento alla presente polizza, si intendono combined tra Sezione A e Sezione C. Operatività della presente polizza Art. 1. Premessa 1.1 L A.T.I. tra Constructions Industrielles de la Méditerranée-CNIM S.A., UNIECO Società Cooperativa, Coopsette Società Cooperativa, si è aggiudicata l appalto per la realizzazione chiavi in mano dell Impianto di Termovalorizzazione nell area denominata Gerbido nel Comune di Torino giusta determina di aggiudicazione definitiva efficace dell Amministratore delegato di TRM S.p.A. n. in data. 1.2 In ottemperanza a quanto previsto dal citato Contratto di Appalto, l A.T.I. ha stipulato la Polizza EAR n. emessa da Assicurazioni Generali, qui indicata come Polizza Base. Detta Polizza, che qui si intende integralmente richiamata, rimarrà pienamente operante fino all'avvenuta ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 172 del d.p.r. 544/1999 e dell'art. 21 del d.m. 145/2000, compresi montaggio, prove in bianco, prove meccaniche, prove a caldo, collaudo, avviamento e accettazione definitiva e, comunque, non prima della data di inizio dell'esercizio Provvisorio dell'impianto. 1.3 Sottoscrivendo la presente polizza, TRM S.p.A. si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, entro il massimo di trenta giorni successivi alla data in cui TRM S.p.A. ne sia venuta a conoscenza: i) ogni e qualsiasi sinistro dovesse colpire le opere assicurate dalla Polizza Base; ii) ogni e qualsiasi variazione apportata alla Polizza Base. Art. 2. Operatività della copertura La presente polizza si intenderà operante come segue: 1 - relativamente alla Sezione A Danni alle cose ed alla Sezione B Responsabilità Civile verso Terzi: in Differenza di Limiti (DIL) come più sotto specificato nella Drop Down Clause; 2 - relativamente alla Sezione C ALOP: in Differenza di Condizioni (DIC) come più avanti specificato nella relativa Sezione della presente polizza.

18 Art. 3. Drop Down Clause Qualora in seguito a sinistro indennizzato ai sensi della Polizza Base i Limiti di Indennizzo della stessa (cfr. Tabella dei Limiti di Indennizzo colonna 1 Polizza Base ) risultassero ridotti, la presente polizza opererà in eccesso, ovverosia indennizzerà la parte di danno eccedente i Limiti di Indennizzo ridotti e fino alla concorrenza dei Limiti di Indennizzo assicurati dalla presente polizza (cfr. Tabella dei Limiti di Indennizzo colonna 2 - DIL ). Qualora, in seguito a sinistro indennizzato ai sensi della Polizza Base, i Limiti di Indennizzo della stessa risultassero esauriti, la presente polizza opererà come assicurazione primaria in luogo della Polizza Base, fino alla concorrenza dei Limiti di Indennizzo previsti dalla presente polizza (cfr. Tabella dei Limiti di Indennizzo, colonna 2 DIL ) e sarà soggetta alle franchigie e agli scoperti previsti dalla Polizza Base. Art. 4. Interpretazione del contratto Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato. Sezione C Advanced Loss of Profits (ALOP) Art. 5. Definizioni relative alla Sezione C 5.1 Data prevista di inizio dell'esercizio Provvisorio La data, indicata nella Scheda di Polizza, in cui viene dichiarato l'inizio dell'esercizio Provvisorio come definito nel Contratto di Appalto fra TRM Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A. e l A.T.I. tra Constructions Industrielles de la Méditerranée-CNIM S.A., UNIECO Società Cooperativa, Coopsette Società Cooperativa. 5.2 Esercizio Provvisorio Il periodo della durata di dodici mesi che inizia successivamente all ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d Appalto. 5.3 Franchigia temporale Periodo indicato nella Scheda di Polizza durante il quale la Società non è obbligata all indennizzo. Se il Ritardo in aggregato è di durata inferiore o uguale al suddetto periodo, la Società non è obbligata ad alcun risarcimento; in caso contrario, l ammontare corrispondente viene calcolato moltiplicando l indennizzo medio giornaliero durante il Periodo d indennizzo per il numero dei giorni convenuti a titolo di Franchigia temporale e tale importo viene detratto dall indennizzo dovuto 5.4 Periodo di assicurazione Il Periodo di assicurazione inizia con la data indicata nella Scheda di Polizza e termina alla data indicata nella Scheda stessa e, in nessun caso, mai oltre la data di cessazione della copertura di cui alla Sezione A della Polizza Base. 5.5 Periodo di copertura Il periodo durante il quale la Società ha concordato di indennizzare le perdite dell'assicurato; tale periodo inizierà alla Data prevista di inizio dell'esercizio Provvisorio indicata nella Scheda di Polizza. 5.6 Periodo di indennizzo

19 Quel periodo, all'interno del Periodo di copertura, che inizia alla data in cui, se non si fosse verificato il Ritardo, l'esercizio Provvisorio avrebbe dovuto iniziare e durante il quale i risultati dell'esercizio dell Impianto hanno subito le conseguenze di tale Ritardo. Resta in ogni caso inteso che la Società non risponderà per quelle parti di danno corrispondenti alla Franchigia temporale il cui ammontare sarà calcolato come la media dei valori giornalieri del Ritardo moltiplicato per il numero dei giorni concordati quale Franchigia. 5.7 Profitto lordo annuo La differenza tra l'ammontare del Volume di affari annuo e le spese di esercizio specificate. Le spese di esercizio specificate potranno essere i costi variabili sostenuti per l'esercizio dell Impianto in quanto tali costi risultano dipendenti dal Volume di affari. 5.8 Rapporto di profitto lordo Il rapporto tra il Profitto lordo e il Volume di affari che, se non si fosse verificato il Ritardo, sarebbe stato ottenuto nel Periodo di indennizzo. 5.9 Ritardo Il periodo di tempo che intercorre tra la Data prevista di inizio dell'esercizio Provvisorio e la data in cui è iniziato o avrebbe potuto iniziare l'esercizio Provvisorio Volume di affari Quanto pagato o pagabile (dedotti gli sconti ottenuti) all'assicurato per l'attività svolta o altri servizi resi nel corso dell'esercizio dell Impianto svolti nel luogo ove si svolge l'attività Volume di affari annuo Il Volume di affari che, se non si fosse verificato il Ritardo, sarebbe stato ottenuto durante i dodici mesi successivi alla Data prevista di inizio dell'esercizio Provvisorio. Art. 6. Oggetto dell'assicurazione Qualora l'opera assicurata subisca una perdita o un danno indennizzabile ai sensi della Sezione A della Polizza Base e/o della Sezione A della presente polizza, durante il Periodo di assicurazione indicato nella Scheda di Polizza, e quanto accaduto provochi un interferenza nei lavori di costruzione/montaggio in modo che ne risulti un Ritardo rispetto alla Data prevista di inizio dell'esercizio Provvisorio indicata nella Scheda di Polizza, la Società indennizzerà le perdite del Committente nel modo e nei limiti più sotto definiti. La copertura prevista dalla presente Sezione sarà limitata alle perdite di Profitto lordo conseguenti alla riduzione del giro d'affari e all'incremento dei costi di esercizio e la Società sarà tenuta a pagare: - relativamente alla perdita di Profitto lordo: la somma ottenuta applicando il Rapporto di profitto lordo alla differenza tra il Volume d'affari che si sarebbe ottenuto senza il ritardo e il Volume d'affari effettivamente ottenuto durante il Periodo di indennizzo; - relativamente all'aumento dei costi di esercizio: le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute (compresi i maggiori costi di smaltimento dei rifiuti) al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del Volume di affari che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il Periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite comunque dell'importo ottenuto applicando il Rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del Volume di affari in tal modo evitata. Se la somma assicurata è inferiore all'importo ottenuto applicando il Rapporto di profitto lordo al Volume di affari annuo, l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione. Art. 7. Esclusioni Speciali relative alla Sezione C La Società non risponderà per:

20 7.1 la Franchigia temporale indicata nella Scheda di Polizza; 7.2 ogni Ritardo dei lavori di costruzione/montaggio direttamente o indirettamente dovuto a: a) perdita o danno assicurati da appendici alla Sezione A della Polizza Base e/o alla Sezione A della presente polizza, a meno che non sia stato espressamente convenuto che il Ritardo risultante da tale perdita o danno non venga coperto anche dalla presente Sezione C; b) perdita o danno agli impianti e opere preesistenti; c) terremoto, eruzione vulcanica; d) perdita o danno ai lavori di costruzione/montaggio di prototipi, a meno che non sia stato specificatamente concordato; e) perdita o danno ad attrezzature, macchinari e baraccamenti di cantiere; f) ogni perdita causata da abbandono, per qualsiasi motivo, del progetto intrapreso dall'assicurato; 7.3 ogni Ritardo nel completamento dell'opera direttamente o indirettamente attribuibile a: a) mancanza, distruzione, deterioramento o danno alle materie prime o ai materiali necessari all'esercizio dell Impianto; b) limitazioni alla ricostruzione o all operatività imposte dall'autorità; c) modifiche, aggiunte, miglioramenti, rettifiche di difetti o errori o eliminazione di ogni imperfezione manifestatasi durante la riparazione e il rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati; d) mancanza di mezzi finanziari per riparare o rimpiazzare i beni distrutti o danneggiati; e) riparazione di beni non indicati nella Scheda di Polizza, anche se tale riparazione è conseguente a perdita o danno subiti da un bene indicato nella Scheda di Polizza; 7.4 danni consequenziali o responsabilità di qualsiasi tipo incluso, a titolo di esempio, penalità o multe, mancata performance, perdita o rottura di contratto, ritardata o mancata esecuzione di ordini. Art. 8. Condizioni relative alla Sezione C 8.1 Periodo di assicurazione Ogni proroga del Periodo di assicurazione della Polizza Base e/o della Sezione A della presente polizza non sarà automaticamente considerato come proroga del Periodo di assicurazione per la presente Sezione. Ogni proroga dovrà essere richiesta per iscritto il prima possibile dal Contraente, il quale dovrà indicare le circostanze che hanno determinato tale proroga, e avrà effetto per la presente Sezione solo se espressamente concordato per iscritto. Ogni modifica della Data prevista di inizio dell'esercizio Provvisorio indicata nella Scheda di Polizza avrà effetto per la presente Sezione solo se espressamente concordato per iscritto. 8.2 Base per la liquidazione dei sinistri Nel calcolo del Volume d'affari annuo e del Rapporto di profitto lordo, dovranno essere tenuti in considerazione i seguenti elementi: a) i risultati dell'esercizio dell Impianto nei ventiquattro mesi successivi alla data di inizio di detto esercizio; b) variazioni e particolari circostanze che avrebbero potuto influenzare l'attività se il Ritardo non si fosse verificato; c) variazioni e particolari circostanze che hanno influenzato l'attività dopo l'inizio dell'esercizio Provvisorio. Il risultato finale dovrà rappresentare il più fedelmente possibile i risultati che l'assicurato avrebbe ottenuto dopo la data di inizio dell'esercizio dell Impianto, se il Ritardo non si fosse verificato.

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