La fiscalità indiretta nell utilizzo dello Strumento

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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il Trust di Garanzia La fiscalità indiretta nell utilizzo dello Strumento Massimo Caldara 23 ottobre Sala Convegni, Corso Europa 11 Milano

2 Trust Imposte indirette Quadro normativo e interpretativo di riferimento Art. 2, commi 47 53, d.l. n. 262 del 3 ottobre 2006 T.U. sull imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990) Studio realizzato dal gruppo di lavoro istituito presso la DRE dell Emilia Romagna Circolari 48/E del 6 agosto 2007 e 3/E del 22 del gennaio 2008 Risoluzione 110/E del 23 aprile 2009 Circolare Assonime 13 del 12 marzo 2007 Circolare ABI del 17 ottobre 2007 Studio Tributario n /T - Consiglio Nazionale Del Notariato 2

3 Imposta sulle successioni e donazioni l art. 2 del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, come modificato in sede di conversione, ha reistituto l imposta sulle successioni e donazioni, sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione ampliamento del presupposto del tributo con la previsione della fattispecie costituzione di vincoli di destinazione Fattispecie autonoma o necessità di un trasferimento di beni e diritti? Quale rapporto con il Trust? 3

4 Imposta sulle successioni e donazioni La nuova imposta si applica con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni: a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, di euro: 4%; a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, euro: 6%; a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%; a favore di altri soggetti: 8 per cento. In caso di beneficiario persona portatrice di handicap, la franchigia ammonta a euro. 4

5 Il punto di vista dell Agenzia delle Entrate: il vincolo di destinazione (CM 3/2008) Tassazione in base alle diverse modalità (traslativa e non) con cui l effetto segregativo viene conseguito: modalità non traslativa: imposta di registro in misura fissa; modalità traslativa, sia mediante testamento ovvero effettuata per atto inter vivos: imposta sulle successioni e donazioni, con l'aliquota determinata in riferimento al rapporto di parentela tra il disponente e il soggetto destinatario del trasferimento. Eventuali successivi atti di trasferimento dei beni vincolati ad altri soggetti scontano l'imposta di successione e donazione ovvero l'imposta di registro a seconda degli effetti giuridici prodotti dall'atto stesso 5

6 Il punto di vista dell Agenzia delle Entrate: il vincolo di destinazione (CM 3/2008) esempio: negozio stipulato a scopo di garanzia che preveda il trasferimento della proprietà di un bene a favore del creditore e la successiva restituzione del medesimo, quando il debito sarà stato pagato nell ipotesi in cui il bene trasferito in sede di costituzione del vincolo debba essere successivamente ritrasferito a terzi si verificherà che: il primo negozio traslativo della proprietà sarà assoggettato all imposta sulle successioni e donazioni; il secondo trasferimento, in base alla sua natura giuridica, sarà anch esso assoggettato all imposta sulle successioni e donazioni ovvero all imposta di registro. 6

7 Il punto di vista dell Agenzia delle Entrate: il Trust (CM n. 48/E/2007, CM n. 3/E/2008) Secondo l Agenzia delle Entrate, tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di trust La costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell applicazione dell imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust Unitarietà causale del trust : idoneità, in quanto vincolo di destinazione, a realizzare una prospettiva, giuridicamente inequivoca e suscettibile di tutela, di un vantaggio patrimoniale tangibile in favore del soggetto beneficiario, diverso dall'autore del vincolo funzionale 7

8 Il punto di vista dell Agenzia delle Entrate: il Trust (CM n. 48/E/2007, CM n. 3/E/2008) A livello applicativo, ciò comporta l immediata imposizione, all atto della costituzione del vincolo, senza dover attendere i successivi atti di attribuzione, eventualmente posti in essere anche a notevole distanza di tempo Ogni successiva attribuzione ai beneficiari risulta, infatti, irrilevante ai fini del tributo in oggetto, sia nel caso in cui il trasferimento riguardi gli stessi beni segregati, sia quando ai beneficiari vengano trasferiti gli incrementi del patrimonio del trust 8

9 Il punto di vista dell Agenzia delle Entrate: il Trust (CM n. 48/E/2007, CM n. 3/E/2008) Per la determinazione dell imposta dovuta e, quindi, per individuare l aliquota applicabile, le franchigie, così come le fattispecie di esenzione, occorre considerare il rapporto tra il disponente ed il beneficiario Nei casi di trust senza beneficiari diretti (come nei trust di scopo), così come quando non vi è nessun rapporto di parentela tra i soggetti indicati, la tassazione si realizzerebbe, secondo l Agenzia, con l aliquota più elevata, senza applicazione di franchigie 9

10 Il punto di vista dell Agenzia delle Entrate: il Trust (CM n. 48/E/2007, CM n. 3/E/2008) Poichè il trust di scopo risulta soggetto ad aliquota dell 8%, la distinzione fra trust con beneficiari e trust senza beneficiari (o trust di scopo) diventa fondamentale! Secondo l agenzia il trust di scopo è quello gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario finale (CM 3/E/2008 e CM 48/E/2007) In tal senso, il trust di garanzia rappresenterebbe un esempio di trust di scopo (CM 48/E/2007) 10

11 Il punto di vista dell Agenzia delle Entrate: il Trust (CM n. 48/E/2007, CM n. 3/E/2008) Da un lato l agenzia definisce i beneficiari coloro i quali hanno azione verso il trustee per rivendicare i loro diritti (CM 48/E/2007) senza specificare la causa (liberale/onerosa) Dall altro, l agenzia distingue tra beneficiario di reddito, colui che gode delle utilità dei beni in trust (ad esempio, percepisce periodicamente delle somme) e beneficiario finale dei beni a cui saranno devoluti al termine del trust, evocando un concetto di natura liberale Il Trust di garanzia è di scopo o con beneficiario? 11

12 Il punto di vista dell Agenzia delle Entrate: il Trust (CM n. 48/E/2007, CM n. 3/E/2008) L Agenzia si spinge oltre e, dopo aver definito il Trust un vincolo di destinazione, lo attrae ad imposta di successione e donazione anche in assenza di effetti traslativi nel cd. trust auto-dichiarato! La posizione sostenuta dalla Circolare trarrebbe giustificato motivo dalla natura patrimoniale del conferimento in Trust nonché dall effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà, e da ultimo, da complessivo trattamento fiscale del Trust 12

13 Alcuni esempi di trust A titolo meramente esemplificativo, il Trust può essere utilizzato per: la regolamentazione dei passaggi generazionali di patrimoni aziendali o personali e, più in generale, la trasmissione della ricchezza (c.d. trust liberali); la gestione di aziende o patrimoni per conto di soggetti deboli o incapaci (anziani, minori, disabili, ecc.); la separazione dei beni personali rispetto a quelli soggetti al rischio di impresa o ad altri rischi; finalità di tipo solutorio, ossia dirette al miglior adempimento di obblighi preesistenti (c.d. trust solutori); 13

14 Alcuni esempi di trust come strumento di garanzia patrimoniale, specie nell ambito di procedure fallimentari, in cui attraverso il trust certi beni vengono segregati "a garanzia" dei creditori di un determinato soggetto, in modo da renderlo finanziabile o da realizzare un concordato; per rafforzare e garantire l adempimento di accordi (ad esempio trust con cui si dà attuazione ad un patto parasociale finalizzato all espressione del voto in assemblea societaria o a regolamentare la circolazione delle partecipazioni conferite in trust); per disporre la segregazione dell attività di impresa, spesso a titolo di garanzia (c.d. trust commerciali); Etc 14

15 L orientamento di dottrina e giurisprudenza Sia la Dottrina prevalente che la Giurisprudenza tributaria delle Corti, sia in primo che in secondo grado, hanno negato la validità della tesi ministeriale, obiettando: la tassatività dell elenco di cui all art. 2 comma 47 del D.L. 262/2006 l assenza di attribuzione di ricchezza e dell animus donandi la differenza tra vincoli di destinazione e trust la quantificazione della base imponibile la condizione sospensiva 15

16 L assenza di attribuzione di ricchezza e di animus donandi trasferimento di beni e diritti : complesso degli effetti giuridici, riconducibili alle nozioni di attribuzione o di effetto liberale, che implicano incremento stabile, misurabile, di un dato patrimonio e correlato decremento di un altro La determinazione dell imposta in base al rapporto di parentela, di affinità o meno del beneficiario con il disponente (art. 2 comma 49 dl 269), conferma che per applicare l imposta in oggetto deve esserci un beneficiario finale, naturalmente diverso dal disponente 16

17 L assenza di attribuzione di ricchezza e di animus donandi Non possono essere incluse nella fattispecie imponibile dell imposta sulle donazioni tutte le ipotesi di trasferimenti di situazioni giuridiche soggettive a contenuto patrimoniale con funzione solo strumentale alla realizzazione di assetti finali liberali in cui l indice di capacità contributiva si realizzerà solo successivamente nè tantomeno quelli strumentali alla realizzazione di assetti finali onerosi Ai trasferimenti strumentali alla realizzazione di assetti finali onerosi non può che applicarsi l imposta di registro 17

18 L assenza di attribuzione di ricchezza e di animus donandi Vincoli di destinazione Puri e semplici : non determinano alcun arricchimento effettivo e definitivo nel patrimonio di un soggetto ( il beneficiario ) connesso ad un trasferimento di ricchezza. Agli effetti fiscali, non sembrerebbero rivelatori di alcuna capacità contributiva: pertanto, è possibile ritenere che tali atti siano assoggettabili all imposta di registro in misura fissa e, qualora siano trascrivibili, scontino l imposta ipotecaria anch essa in misura fissa 18

19 L assenza di attribuzione di ricchezza e di animus donandi Vincoli di destinazione con trasferimento : nella complessa vicenda negoziale in cui il vincolo s inserisce, possono essere previste attribuzioni strumentali del bene su cui incide il vincolo stesso, ad un soggetto attuatore Tale ultimo soggetto acquista la titolarità del bene, ma non è in suo favore che il vincolo di destinazione è costituto, né l incremento di cui s è più volte detto si produce nel suo patrimonio con il carattere della stabilità. In tale ipotesi, infatti, egli consegue una proprietà finalizzata all espletamento del compito che si è obbligato a svolgere 19

20 L assenza di attribuzione di ricchezza e di animus donandi Inoltre, il trasferimento, benchè gratuito, potrebbe essere strumentale ad un assetto finale oneroso (beneficiari destinatari di una attribuzione solvendi causa) Quand anche l assetto finale fosse liberale (beneficiari destinatari di una attribuzione donandi causa), risulta comunque difficilmente sostenibile che: l attuatore possa considerarsi soggetto passivo del tributo successorio, poiché tale effetto non si produce nel suo patrimonio il beneficiario finale abbia una capacità contributiva effettiva e attuale (bensì astratta ) 20

21 Differenza fra vincolo di destinazione e trust La natura dei due concetti è diversa e non assimilabile: il Trust è un istituto giuridico, il Vincolo di Destinazione è l effetto giuridico di una categoria generica ed atipica di atti negoziali Occorre distinguere tra la destinazione e il vincolo : la prima (destinazione) sempre presente nella istituzione di un trust, la seconda (vincolo) non necessariamente, ma affinché possa parlarsi di vincolo di destinazione è necessaria la compresenza di entrambe le figure Differenza vincolo reale (art ter cc) e vincolo obbligatorio 21

22 La quantificazione della Base Imponibile I criteri di determinazione della base imponibile sono previsti al comma 49 dell art.2: ai fini della determinazione della base imponibile è necessario detrarre dal valore dei beni e diritti donati l ammontare degli oneri diversi di quelli di cui all art. 58 comma 1 del Tus vale a dire gli oneri posti a carico del donatario e aventi per oggetto prestazioni che non siano rivolte a soggetti terzi determinati individualmente Il beneficiario del trasferimento, e cioè il Trustee, è onerato dell obbligo di ritrasferire ai beneficiari finali del negozio giuridico i beni ricevuti - onere che è sempre per definizione pari al valore del bene ricevuto 22

23 La condizione sospensiva Il II comma dell art. 58 del D. Lgsl. 31 ottobre 1990, n. 346 afferma che Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all imposta di registro ed il V comma che Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione e quindi anche ai trust A sua volta il I e II comma dell art. 27 del t.u. di registro affermano rispettivamente che: Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell imposta in misura fissa 23

24 La condizione sospensiva e Quando la condizione si verifica [ ], si riscuote la differenza tra l imposta, dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell atto, e quella pagata in sede di registrazione Va precisato che, nel caso che qui interessa, la condizione non riguarda il trasferimento dei beni al trustee, che è a titolo definitivo, ma l individuazione, e quindi l attribuzione della ricchezza, ai beneficiari 24

25 Il trust di garanzia Rassegna sentenze Elenco puramente esemplificativo: CTP Milano 240/08/13 del CTP Milano n. 113/18/10 del CTR Milano n. 73/15/12 del CTP Bologna n. 120 del CTR Bologna n. 16 del CTR Firenze n. 117 del CTP Firenze n. 100/09/2009 del CTP Ravenna n. 143/01/12 del CTP Caserta n. 418 del CTP Macerata n. 207/02/12 del CTP Forlì del

26 Il trust di garanzia: esempio 1 Il caso: Trust istituito al solo scopo di garantire che per tutta la sua durata delle opere d arte rimanessero indenni e segregate rispetto a qualsiasi vicenda Obbligo per il trustee di trasferire la piena ed esclusiva proprietà alla persona che nel corso della durata del trust corrisponda una somma superiore a un certo importo In assenza di un offerta superiore, obbligo per il trustee di vendere le opere ad un soggetto prestabilito L ufficio ha applicato l imposta di donazione dell 8%, trattandosi di vincolo di destinazione, prescindendo quindi dall animus donandi 26

27 Il trust di garanzia: esempio 1 Secondo la CTP Bologna sentenza n. 120 del , il trust in questione va registrato con il pagamento dell imposta di registro in misura fissa poichè: non ha"generato alcun arricchimento né potenziale né effettivo in capo al trustee o in capo ai Disponenti" non ha evidenziato "alcun intento liberale da parte di alcuno", ma era stato istituito al solo scopo di realizzare una reciproca garanzia. Conclusioni ribadite dalla CTR di Bologna, con sentenza n. 16 del , che richiama lo studio realizzato dal gruppo di lavoro istituito presso la DRE dell Emilia Romagna 27

28 Il trust di garanzia: esempio 2 Il caso: Trust istituito per garantire una linea di credito, mediante segregazione di beni del disponente, con obbligo di restituzione allo stesso dei beni segregati al termine della durata del trust L atto istitutivo di un trust di garanzia, nel quale non è ravvisabile né l animus donandi né un arricchimento concreto, non può dar luogo all applicazione dell imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, ma deve essere registrato con il pagamento dell imposta fissa (CTP Macerata n. 207/02/12 depositata in data 26/09/2012) 28

29 Il trust di garanzia: esempio 2 Secondo l ufficio non rileva la finalità perseguita dal trust, rilevando esclusivamente il fatto che venga costituito un vincolo di destinazione sui beni oggetto del trasferimento L impostazione ministeriale non convince essendo l intento del disponente riconducibile a quello sotteso ad un mandato, pur se rafforzato (per flessibilità, realità e segregazione) Art. 20 del T.U.: nell imposizione di un negozio, deve attribuirsi rilievo alla sua causa reale e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dalle parti. Quali conclusioni in caso di beni apportati da un terzo? 29

30 Il trust di garanzia: esempio 2 Cassazione 25 febbraio 2002, n. 2713: In tema di imposta di registro, la prevalenza, che l art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, attribuisce, ai fini dell interpretazione degli atti registrati, alla natura intrinseca e agli effetti giuridici degli stessi sul loro titolo e sulla loro forma apparente, vincola l interprete a privilegiare il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati anche frazionatamente in uno o più atti, e perciò il risultato di un comportamento sostanzialmente unitario rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali. Ne consegue che una pluralità di negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale, vanno considerati, ai fini dell imposta di registro, come un fenomeno unitario, anche in conformità al principio costituzionale della capacità contributiva. 30

31 Il trust di garanzia: esempio 2 L apporto di beni da parte di un terzo nel Trust di garanzia si può considerare ancora un atto neutro, solo strumentale alla realizzazione di assetti finali onerosi o liberali? Oppure è in grado di produrre un effetto giuridico finale? Esiste il rischio che l Ufficio del Registro applichi l art. 6 co. 1 della Tariffa, Parte I, DPR 131/86 che prevede per le garanzie reali prestate a favore di terzi la registrazione in termine fisso e l assoggettamento all'imposta dello 0,50%? 31

32 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Massimo Caldara Studio Via Cosimo del Fante Milano tel

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