IL MINISTRO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ
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2 ,\, -}U6DULARIO P.C"'"1. MOD.251 IL MINISTRO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 2006, con il quale 1'0n. dott.ssa Barbara Pollastrini è stata nominata Ministro senza portafoglio; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006, con il quale all'on. dott.ssa Barbara Pollastrini è stato conferito l'incarico di Ministro per i diritti c le pari opportunità; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale al Ministro On. Barbara Pollastrini è stata conferita la delega, fra l'altro, a "esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona e delle pari opportunità, nonché la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione", a "prevenire e rimuovere le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente fondate, in particolare, sulla razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età e gli orientamenti sessuali", nonché a "promuovere e coordinare, d'intesa col Ministro delle politiche per la famiglia, le azioni di Governo in tema di diritti, prerogative e facoltà delle persone che prendono parte ad unioni di fatto"; VISTA la direttiva del Consiglio Europeo del 9 febbraio 1976, n. 207, relativa all'attuazione della parità di trattamento fra gli uomini e le donne; VISTO l'articolo 13 della legge 16 giugno 1998, n. 209, di ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'unione Europea; VISTA la risoluzione sulla "Parificazione dei diritti di gay e lesbiche nella Comunità Europea" adottata dal Parlamento Europeo nella seduta del 8 febbraio 1994 ; VISTA la raccomandazione dell' Assemblea Parlamentare del Consiglio d'europa n del 1989 sulla non discriminazione delle persone transessuali; VISTA la risoluzione "Sulla parità di diritti per gli omosessuali nell'unione Europea" adottata dal Parlamento europeo nella seduta 17 settembre 1998; VISTA la raccomandazione 924/1999 "Sulla discriminazione contro gli omosessuali" adottata dall'assemblea parlamentare del Consiglio d'europa; VISI A la direttiva del Consiglio Europeo del 27 novembre 2000, n. 78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; - 1
3 MOD. 251, I,; l'! li 9 ;;I D Ụ. D u ia o ; VISTA la Carta dei diritti fondamentali nell'unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, che all'articolo 9 vieta espressamente qualsiasi fonna di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale; VISTA la direttiva del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006, n. 54, che all'articolo 3 stabilisce che il principio della parità di trattamento tra uomini e donne "si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso"; VISTO l'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni in materia di istituzione di commissioni ed altri organismi collegiali dì carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali; CONSIDERATO che in quasi tutti i paesi dell'unione Europea sono state messe in atto rifonne legislative e buone pratiche tese a contrastare le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere; CONSIDERATO che appare necessario, per il superamento di tali discriminazioni, che il Ministro si avvalga di un organismo di carattere tecnico e ad elevata specializzazione che ne possa supportarel'azione, in particolare,attraversoil monitoraggioe l'analisi della reale. situazione in Italia e l'indicazione delle opportune azioni amministrative e modifiche normative, anche mediante confronto con altre istituzioni e con l'associazionismo omosessuale e transessuale; CONSIDERATO che i suddetti obiettivi istituzionali non sono perseguibili attraverso l'utilizzazione esclusiva di personale del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità; VISTO il proprio decreto del 3 maggio 2007, che istituisce e disciplina la Commissione per i diritti e le pari opportunità per lesbiche, gay, bisessuali e transgender; VISTO il decreto-legge 4 luglio 2006, fi. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e in particolare l'articolo 19, comma 3, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità; VISTO il proprio decreto del 13 giugno 2007, di ripartizione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, che destina fmo a euro per il funzionamento della Commissione per i diritti e le pari opportunità per lesbiche, gay, bisessuali e transgender; CONSIDERATA la necessità di rendere operativa la Commissione per i diritti e le pari opportunità per lesbiche, gay, bisessuali' e transgender, ridefmendo la relativa disciplina,. anche avendo riguardo al citato decreto del 13 giugno 2007; --- 2
4 MOD.251 DECRETA Art. l l. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, la Commissione per i diritti e le pari opportunità per lesbiche, gay, bisessuali e transgender, di seguito denominata Commissione. 2. La Commissione ha 'durata di tre anni a decorrere dall'adozione del presente decreto. Art La Commissione fornisce consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche per i diritti e le pari opportunità per lesbiche, gay, bisessuali e transgender. 2. Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione, in particolare: a) analizza le questioni di carattere istituzionale e normativo che possano risultare direttamente o indirettamente discriminatorie in riferimento all'orientamento sessuale o all'identità di genere; b) elabora proposte di provvedimenti da adottare al fme di rimuovere le suddette cause di discriminazione ed ogni effetto pregiudizievole; c) elabora studi e ricerche in materia; d) propone linee guida per la produzione di materiale informativo e per la realizzazione di convegni e campagne informative; e) collabora con il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità per tutte le azioni intraprese in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere; j) supporta l'attività della Consulta delle associazioni LGBT italiane di cui all'articolo 8. Art. 3 l. La Commissione è composta da nove membri, nominati con successivo decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità, dei quali: a) sette scelti tra esperti in materia di politiche relative a orientamento sessuale e identità di genere; b) due rappresentanti del Dipartimento per i diritti e,le pari opportunità. 2. Le nomine di cui al comma l avvengono nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere Il presidente viene nominato, con il decreto di cui al comma l, fra i membri di cui alla lettera a) del medesimo comma. 3
5 '. MODULARIO 1>.CM.-J8 Moo. 251 Art. 4 l. La Commissione è validamente costituita con la presenzadi almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza degli stessi. 2. La Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro su temi specifici e può invitare alle riunioni esperti e rappresentanti di amministrazioni, enti, istituzioni ed associazioni interessate. Art. 5 l. La Commissione articola i suoi lavori in due ambiti tematici generali, "Orientamento sessuale"e "Identità di genere", che sono affrontati di norma separatamente. 2. Quando la Commissione si riunisce per affrontare tematiche relative all'identità di genere, partecipano alle riunioni, in qualità esperti, quattro esponenti dell' associazionismo transgender nominati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità con separato decreto. Art Il Presidente rappresenta la Commissione, ne regola l'attività, garantisce il rispetto' del presente decreto, dirige il dibattito, pone le questioni e stabilisce, ove sia necessario, l'ordine delle votazioni, proclamandone l'esito. Art. 7 l. Per il suo funzionamento la Commissione si avvale di una segreteria tecnica, composta da personale del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità e da due. esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, individuati tra persone aventi particolare esperienza nelle materie di competenza della Commissione. 2. I componenti della segreteria tecnica sono nominati con il decreto di cui all'articolo 3, comma l, che determina altresì, per i componenti estranei alla pubblica amministrazione, i relativi compensi, a gravare sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.. L- Art. 8 l. È istituita la Consulta delle associazioni LGBT italiane, di seguito denonùdata Consulta, quale organismo di partecipazione per l'incontro ed il dialogo, tra soggetti sociali ed istituzionali, in materia di diritti e pari opportunità in relazione' all'orientamento sessuale e all'identità di genere. 4
6 g Moo La Consulta è composta dai rappresentanti o loro delegati di tutte le associazioni regolarmente costituite, su base nazionale o locale, aventi fra le finalità i diritti e le pari opportunità per le persone lesbiche, gay, bisessuali o transgender. 3. La Consulta si riunisce di nonna due volte l'anno; è convocata e presieduta dal Ministro per i diritti e le pari opportunità e coordinata dal presidente della Commissione per i diritti e le pari opportunità per lesbiche, gay, bisessuali e transgender. 4. Per le attività di supporto organizzativo la Consulta si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo 7. Art. 9 l. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione i componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità; ai componenti che abbiano la sede di servizio fuori dal comune sede della riunione della Commissione vengono rimborsate le spese di viaggio, purché debitarnente documentate; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dalla Commissione. Art. lo 1. La spesa complessiva per il fw1zionamentodella Commissione grava sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, del quale il decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità del 13 giugno 2007 ha destinato, per l'anno 2007, una quota fino a euro per il funzionamento della Commissione medesima. 2. Per gli anni successivi le risorse da destinare alla Commissione, a valere sul medesimo Fondo, saranno detenninate con apposito decreto. Art. Il!! Ḍ CJ- " "CJ 1. Il presente decreto sostituisce integralmente il precedente del 3 maggio Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo la nonnativa vigente. i"::; ol!! :>!! Roma, 2". O lt 2007' : :rr "SI ::-:.:' ;."'"'7,';v. 1.1!:c.t';nST-.,. E('j]t::: :::.:. ';.:.:',!t.ts t!fhcio Di :TA. :,";:r. - v.,"'7'':i1ja..f{j.(, Il. r.!!\'i'or.tlt \ I.,,"..._1.,..-::, ; 5
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