CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
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- Giorgia Frigerio
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1 Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 29/06/ ' "- 'y-'v'^s"^^" V'-\ J 7. CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 13 Consiglio Regionale del Veneto Idei29/06/2015 Prot: Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 2^^ PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Pigozzo, Moretti, Azzalin, Dalla Libera, Ferrari, Fracasso, Guarda, Ruzzante, Salemi, Sinigaglia, Zanoni, Zottis DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI Presentato alla Presidenza del Consiglio il 26 giugno 2015.
2 DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI Relazione: Il Consiglio delle autonomie locali (CAL) è l'organismo esplicitamente previsto nel rinnovato articolo 123 della Costituzione, in base al quale ogni Regione disciplina, attraverso il proprio Statuto, il CAL "quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali ". In realtà, una particolare attenzione verso le autonomie locali la troviamo già nelle prime disposizioni della nostra carta costituzionale che, con l'articolo 5, introduce il principio generale secondo cui "La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali ". Pertanto, se da un lato la Repubblica italiana non può che essere considerata nella sua 'unità ', dall 'altro è ugualmente forte il riconoscimento delle autonomie come espressione delle rappresentanze territoriali. Questo riconoscimento viene ancora più marcato dalle recenti riforme costituzionali, che hanno elevato i concetti di autonomia e decentramento al ruolo di criteri ispiratori degli Statuti regionali, cui spetta il compito di prevedere e disciplinare apposite sedi di confronto istituzionale tra la Regione e le sue espressioni locali. Non solo autonomia regionale rispetto ai poteri decisionali dello Stato centrale, quindi, ma anche correlazione stabile tra l'autonomia dell 'ente Regione e quella degli enti locali che insistono sul suo territorio. In verità, anticipando anche i dettami del decreto legislativo 112/1998, la Regione del Veneto, con la legge regionale 20/1997, aveva istituito la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, attribuendo così una veste istituzionale alle forme di cooperazione strutturale e funzionale finalizzate alla collaborazione ed all'azione coordinata tra Regione ed enti locali. Più recentemente, tenendo conto dell 'ulteriore evoluzione normativa e delle diffuse esigenze di rinnovamento dell'assetto istituzionale, il nuovo Statuto della Regione del Veneto, vigente dal 18 aprile 2012, all'articolo 3, comma 2, sostiene che "La Regione riconosce, promuove e garantisce l'autonomia degli enti locali nelle sue diverse manifestazioni. "; poi al comma 3 afferma che "La Regione persegue l'estensione in senso federale delle competenze legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie nelle forme previste dalla Costituzione e nel rispetto del principio dì leale collaborazione. ". A seguire, in modo più completo e dettagliato, ali 'articolo 16 detta gli indirizzi relativi alle finalità, alle funzioni, alla composizione ed al funzionamento del CAL, rinviandone l'attuazione dei contenuti ad una specifica legge regionale. La presente proposta di legge rappresenta quindi lo strumento per declinare operativamente gli indirizzi dello Statuto del Veneto in merito al CAL, orientando l'attività istituzionale della Regione, intesa sia come Consiglio sia come Giunta, ali 'insegna della più ampia partecipazione ed integrazione, così da rendere possibile l'intervento diretto delle autonomie locali nei processi decisionali regionali, anche con il supporto di altri soggetti istituzionali attraverso la "composizione variabile", nel rispetto dei criteri di "rappresentanza territoriale", di "snellezza, flessibilità ed efficacia" dell'azione del CAL.
3 L'articolo 1 istituisce il Consiglio delle Autonomie locali presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza degli enti locali, di consultazione e cooperazione tra gli stessi e la Regione, ne disciplina la composizione, la durata, le modalità di formazione e dì funzionamento. L'articolo 2 indica la composizione del CAL, secondo il criterio della rappresentatività territoriale, distinguendo i componenti di diritto e quelli elettivi; in questo ambito si tiene conto anche dell'evoluzione normativa prevista per le province e per la città metropolitana. Si prevedono inoltre i soggetti partecipanti senza diritto di voto: il Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, e l'assessore regionale competente in materia di enti locali. Al comma 6 si precisa che i componenti dì diritto possono delegare un amministratore dei rispettivi enti a partecipare alle singole sedute del CAL. I commi 7 e 8 prevedono inoltre il sistema della "composizione variabile ", in relazione agli argomenti da trattare. In base a tale dispositivo, su invito dell'ufficio di presidenza del CAL, possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, due rappresentanti delle Università del Veneto, il Presidente di Unioncamere del Veneto ovvero un rappresentante di una Camera di commercio del Veneto, un rappresentante per ciascuna ulteriore autonomia funzionale, altri soggetti in rappresentanza di specifiche aree territoriali o che risultino maggiormente rappresentativi della realtà veneta. Al comma 9 viene precisato che ai componenti del CAL è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate, secondo i parametri fissati dal Regolamento del CAL. L'articolo 3 stabilisce che il CAL è costituito entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale e dura in carica per l'intera legislatura. All'articolo 4 viene definita la modalità di elezione dei componenti del CAL all'interno di un collegio unico regionale, sulla base di sezioni elettorali provinciali o metropolitane, con sistema proporzionale e su liste uniche regionali, una per ciascuna categoria. Sono elettori ed eleggibili i Sindaci e i Presidenti delle Unioni dei Comuni e delle Unioni montane. L'articolo 5 prescrive le modalità di decadenza e sostituzione dei componenti del CAL da parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e dell'ufficio di presidenza del CAL. Le funzioni del CAL, nei termini previsti dallo Statuto regionale, sono elencate ali 'articolo 6: espressione di parere obbligatorio e stipula di intese, secondo la modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio regionale; accordi tra la Regione e gli enti locali al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze. Si prevede inoltre la possibilità di presentazione di progetti di legge regionale, di proposta alla Giunta regionale della promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, di formulazione di proposte od osservazioni sulle leggi, sui regolamenti e sugli atti di competenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale. Il CAL può richiedere alla Commissione di Garanzia statutaria pareri sull'interpretazione di norme statutarie e di altre disposizioni regionali. Infine il CAL collabora con il Consiglio regionale e la Giunta regionale per la raccolta e l'elaborazione dì informazioni utili all'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione e dal sistema complessivo dei livelli di governo territoriali del Veneto. L 'articolo 7 dispone una seduta congiunta annuale tra CAL e Consiglio regionale durante la quale il Presidente del CAL presenta il rapporto annuale
4 sullo stato delle Autonomie locali in Veneto previsto dal successivo articolo 8. Tale appuntamento annuale rappresenta il momento di sintesi più significativo della sinergìa istituzionale tra la Regione ed il sistema delle Autonomie locali. Il Capo III tratta dell'organizzazione e funzionamento del CAL. In particolare l'articolo 9 si occupa del funzionamento dell' Assemblea, delle modalità di convocazione e di voto, della composizione variabile, rinviando allo specifico Regolamento i dettagli operativi. L'articolo 10 definisce l'elezione del Presidente e del Vicepresidente e le relative funzioni; l'articolo 11 fissa i compiti, le modalità per la costituzione e la composizione dell'ufficio di presidenza, mentre l'articolo 12 dispone che gli atti di competenza del CAL siano pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale. L'articolo 13 norma le modalità di approvazione del Regolamento del CAL delimitandone l'ambito di pertinenza e disponendo che il testo proposto venga trasmesso dall 'Ufficio di presidenza del CAL al Consiglio regionale e alla Giunta regionale per la formulazione, entro i dieci giorni successivi, di eventuali osservazioni utili a garantire l'esercizio coordinato delle funzioni del CAL, del Consiglio regionale e della Giunta regionale. Compete al Consiglio regionale (articolo 14) assicurare le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento e per l'esercizio delle funzioni del CAL, individuando la struttura operativa di supporto. Il Capo IV contiene le disposizioni finanziarie, transitorie e finali, e le abrogazioni. All'articolo 15 si dispone che il CAL sia costituito, per la prima volta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, precisando che fino a tale data, la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, come disciplinata dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, continua ad esercitare le sue funzioni. L'articolo 16 prevede l'abrogazione degli articoli da 9 a 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali " e degli articoli 1 e 3 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 9 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali "." Inoltre, si precisa che dopo tali abrogazioni, ogni richiamo alla Conferenza permanente Regione- Autonomie locali contenuto nella legislazione regionale vigente si intende riferito al CAL: Infine, l'articolo 17 contiene la norma fìnanziaria.
5 DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI CAPO I - Costituzione, durata e composizione del CAL Art. 1 - Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali. 1. È istituito il Consiglio delle Autonomie locati, di seguito denominato CAL, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza degli enti locali, di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione. 2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 16 dello Statuto, disciplina la composizione, la durata, le modalità di formazione e di fiinzionamento del CAL, nonché le modalità di svolgimento dei compiti ad esso attribuiti. Art. 2 - Composizione e soggetti partecipanti alle sedute. 1. Il CAL è costituito da trenta componenti, parte di diritto e parte elettivi. 2. Sono componenti di diritto: a) i presidenti delle Province del Veneto; b) il sindaco metropolitano di Venezia; d) i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia; e) il presidente dell'associazione regionale Comuni del Veneto (ANCI). 3. Sono componenti elettivi: a) due sindaci dei Comuni per ogni Provincia o Città metropolitana, di cui uno in rappresentanza dei Comuni con popolazione uguale o superiore a abitanti e uno in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a abitanti. b) un rappresentante delle Unione di Comuni; c) un rappresentante delle Unioni montane. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, la popolazione è determinata sulla base dell'ultimo dato disponibile fornito dall'istituto nazionale di statistica. 5. Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, e l'assessore regionale competente in materia di enti locali. 6. I componenti di diritto del CAL, anche in ragione degli argomenti da trattare, possono delegare un amministratore dei rispettivi enti o un componente dell'associazione di provenienza a partecipare alle singole sedute del CAL. 7. Nel caso in cui il CAL tratti argomenti di rilevanza per le autonomie funzionali, su invito dell'ufficio di presidenza del CAL di cui all'articolo 11, possono partecipare, senza diritto di voto: a) due rappresentanti delle Università del Veneto scelti secondo le modalità individuate dall'ordinamento universitario; b) il Presidente di Unioncamere del Veneto ovvero un rappresentante di una Camera di commercio del Veneto interessata ai provvedimenti in esame; c) un rappresentante per ciascuna ulteriore autonomia funzionale individuata dall'ufficio di presidenza del CAL. 8. L'Ufficio di presidenza del CAL può invitare a partecipare alle sedute del CAL, senza diritto di voto, altri soggetti in rappresentanza di specifiche aree territoriali o che risultino maggiormente rappresentativi della realtà veneta in relazione agli argomenti da trattare nella seduta.
6 9. Ai componenti del CAL è corrisposto per ogni giomata di seduta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate, secondo i parametri fissati dal Regolamento del CAL. Art. 3 - Costituzione e durata in carica. 1. Il CAL è costituito entro novanta giomi dall'insediamento del Consiglio regionale, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle designazioni e dei nominativi degli eletti pervenuti, e dura in carica per l'intera legislatura. 2. Ai fini di cui al comma 1, le designazioni e i nominativi degli eletti devono pervenire all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro quarantacinque giomi dallarichiestadello stesso. 3. La nomina a componente del CAL è comunicata agli interessati a cura dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro dieci giomi dal provvedimento di costituzione. 4. Il provvedimento di costituzione del CAL è inviato tempestivamente al Presidente della Giunta regionale. 5. La seduta di insediamento è convocata dal Presidente del Consiglio regionale ed è presieduta dal componente più anziano di età del CAL. Art. 4 - Elezione dei componenti del CAL. 1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 3, sono eletti all'intemo di un collegio unico regionale, sulla base di sezioni elettorali provinciali o metropolitane, con sistema proporzionale e su liste uniche regionali, una per ciascuna categoria. L'assegnazione dei seggi avviene con il sistema dei quozienti elettorali interi e dei più alti resti. 2. Sono elettori i Sindaci e i Presidenti delle Unioni dei Comuni e delle Unioni montane. 3. Sono eleggibili i Sindaci e i Presidenti delle Unioni dei Comuni e delle Unioni montane. 4. Ogni avente diritto al voto esprime una sola preferenza. 5. Nell'ambito di ciascuna lista risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane di età. Art. 5 - Decadenza e sostituzione dei componenti del CAL. 1. I componenti del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica rivestita presso l'ente di provenienza. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede alla sostituzione del componente decaduto del CAL, nel termine e secondo le modalità dettate dal Regolamento del CAL. 2. Il componente del CAL decade altresì dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dell'assemblea o dell'ufficio di presidenza, se membro di quest'ultimo. La decadenza è dichiarata dall'ufficio di presidenza del CAL.
7 CAPO II - Funzioni Art. 6 - Funzioni del CAL. 1. Il CAL esercita le seguenti fiinzioni: a) esprime parere obbligatorio nei casi e nei termini previsti dall'articolo 16,commi 5 e 6 e 7, dello Statuto, secondo la modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio regionale; b) stipula intese nei casi e nei termini previsti dall'articolo 16, commi 8 e 9 dello Statuto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio regionale; c) promuove la conclusione di accordi tra la Regione e gli enti locali al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune, come previsto dall'articolo 16, comma 10 dello Statuto; d) può presentare progetti di legge regionale, può proporre alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, può formulare proposte od osservazioni sulle leggi, sui regolamenti e sugli atti di competenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale, come previsto dall'articolo 16 comma 12 dello Statuto. 2. Il CAL può richiedere alla Commissione di Garanzia statutaria di cui all'articolo 62 dello Statuto pareri sull'interpretazione di norme statutarie e di altre disposizioni regionali CAL collabora con il Consiglio regionale e la Giunta regionale per la raccolta e l'elaborazione di informazioni utili all'esercizio delle fiinzioni amministrative esercitate dalla Regione e dal sistema complessivo dei livelli di govemo territoriali del Veneto. Art. 7 - Seduta congiunta annuale tra CAL e Consiglio regionale. 1. Il CAL e il Consiglio regionale si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un'analisi del sistema delle Autonomie locali in Veneto, Art. 8 - Rapporto annuale sullo stato delle Autonomie locali in Veneto. 1. Il CAL elabora un rapporto annuale sullo stato delle Autonomie locali in Veneto al fine di verificare ilrispettodei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, l'effettivo stato di avanzamento dei processi di attuazione regionale delle riforme costituzionali relativamente ai diversi livelli territoriali della Regione, nonché gli interventi legislativi regionali nelle materie di interesse locale. 2. Il rapporto annuale sullo stato delle Autonomie locali in Veneto è presentato dal Presidente del CAL nel corso della seduta congiunta annuale tra CAL e Consiglio regionale di cui all'articolo 7. CAPO III - Organizzazione e funzionamento Art. 9 - Assemblea. 1. Il CAL si riunisce in Assemblea con la partecipazione dei componenti di diritto ed elettivi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, alla quale possono partecipare i soggetti di cui ai commi 5, 7 e 8 del medesimo articolo Il CAL delibera, a maggioranza dei voti, con la presenza, almeno, della maggioranza assoluta dei componenti.
8 3. Le sedute sono pubbliche. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, nonché il quomm richiesto per l'approvazione delle deliberazioni, sono disciplinate dal Regolamento del CAL. 4. Ai fini di cui all'articolo 16,comma 4, dello Statuto, l'assemblea opera anche con composizione variabile, in modo da rappresentare le competenze e le aree territoriali concretamente interessate ai provvedimenti in discussione, secondo le modalità individuate dal Regolamento del CAL. 5. L'Assemblea si riunisce in ogni caso, in seduta plenaria, su richiesta motivata del Presidente del CAL ovvero di almeno dieci componenti. Art Presidente Presidente e il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, sono eletti nella seduta di insediamento tra i componenti del CAL a maggioranza assoluta dei componenti con diritto do voto dell'assemblea. 2. Il Presidente rappresenta il CAL, ne organizza e coordina l'attività; in particolare, presiede e convoca le sedute dell'assemblea e ne fissa l'ordine del giomo, cura i rapporti con gli organi della Regione, con gli enti locali e con gli altri enti e soggetti rappresentativi del territorio, secondo le modalità individuate dal Regolamento del CAL. 3. Il Presidente sottoscrive le intese e gli accordi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c). Art Ufficio di presidenza. 1. Nella seduta di insediamento del CAL, subito dopo l'elezione del Presidente, è costituito l'ufficio di presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori e di svolgere le altre fiinzioni indicate dal Regolamento. 2. L'Ufficio di presidenza, composto da dieci componenti, incluso il Presidente del CAL, svolge l'attività istmttoria finalizzata all'elaborazione delle deliberazioni del CAL, organizza i lavori e predispone la proposta di Regolamento del CAL. 3. I componenti dell'ufficio di presidenza di cui al comma 2, sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto dell'assemblea. Art Pubblicità degli atti. 1. Gli atti di competenza del CAL sono pubblicati sul sito intemet del Consiglio regionale. Art Regolamento dei CAL. 1. Il Regolamento del CAL è approvato dall'assemblea, su proposta dell'ufficio di presidenza, a maggioranza dei due terzi dei componenti, entro il termine di sessanta giomi dall'insediamento del CAL. Con la stessa procedura sono approvate le successive modifiche del Regolamento. 2. Il Regolamento disciplina le modalità di fiinzionamento e di organizzazione del CAL, anche mediante l'utilizzo di stmmenti telematici, nonché l'istituzione di eventuali commissioni interne per l'esame di specifiche questioni. 3. La proposta di Regolamento è trasmessa dall'ufficio di presidenza del CAL al Consiglio regionale e alla Giunta regionale per la formulazione, entro i dieci giomi successivi, di eventuali osservazioni utili a garantire l'esercizio
9 coordinato delle funzioni del CAL, del Consiglio regionale e della Giunta regionale. Art, 14 - Struttura di supporto. l. Il Consiglio regionale assicura le risorse umane e stmmentali necessarie per ilfiinzionamentoe per l'esercizio delle funzioni del CAL, individuando la stmttura operativa di supporto del CAL. CAPO IV - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali, abrogazioni Art Disposizioni transitorie. 1. Il CAL è costituito, per la prima volta, entro centoventi giomi dall'entrata in vigore della presente legge. 2. La Conferenza permanente Regione-autonomie locali, come disciplinata dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, esercita le sue funzioni fino alla data della prima seduta di insediamento del CAL. Art Abrogazioni e disposizioni finali. 1. A decorrere dalla prima seduta di insediamento del CAL sono abrogati: a) gli articoli da 9 a 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali"; b) gli articoli 1 e 3 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 9 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" ". 2. Dalla data dell'abrogazione di cui al comma 1, ogni richiamo alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali contenuto nella legislazione regionale vigente si intenderiferitoal CAL. Art. 17- Neutralità fìnanziaria. 1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, stmmentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
10 INDICE CAPO I - Costituzione, durata e composizione del CAL 4 Art. 1 - Istituzione del Consiglio delle Autonomie locati 4 Art. 2 - Composizione e soggetti partecipanti alle sedute 4 Art. 3 - Costituzione e durata in carica 5 Art. 4 - Elezione dei componenti del CAL 5 Art. 5 - Decadenza e sostituzione dei componenti del CAL 5 CAPO II - Funzioni 6 Art. 6 - Funzioni del CAL 6 Art. 7 - Seduta congiunta annuale tra CAL e Consiglio regionale 6 Art. 8 - Rapporto annuale sullo stato delle Autonomie locali in Veneto 6 CAPO III - Organizzazione e fiinzionamento 6 Art. 9 - Assemblea 6 Art Presidente 7 Art Ufficio di presidenza 7 Art Pubblicità degli atti 7 Art Regolamento del CAL 7 Art Stmttura di supporto 8 CAPO IV - Disposizionifinanziarie,transitorie e finali, abrogazioni 8 Art Disposizioni transitorie 8 Art Abrogazioni e disposizioni finati 8 Art. 17- Norma finanziaria 8
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