CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA

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1 CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA L anno duemilaotto addì del mese di in e nella sede del, avanti a me sono personalmente comparsi, senza l assistenza dei testimoni avendovi le parti, d accordo tra loro e col mio consenso, espressamente rinunciato, i Signori: -1 nato a,il il quale interviene nella qualità di del Consorzio idrico Terra di Lavoro di con sede in via Daniele, 12, P. IVA che in seguito per brevità verrà chiamato CITL. -2 nato a il, il quale interviene in questo atto nella qualità di dell Istituto Bancario sede in alla via, nr. c.f., che in seguito per brevità verrà chiamato Tesorerie. PREMESSO CHE con deliberazione del CITL n. 105 del , resa immediatamente eseguibile, veniva indetta gara di appalto per l affidamento del Servizio di Tesoreria consortile relativamente al periodo di tre esercizi finanziari, nonchè veniva approvato il relativo Capitolato Speciale di appalto per l affidamento del Servizio e lo schema della presente Convenzione; - in data, giusta verbale di gara regolarmente sottoscritto dalla relativa - Commissione, veniva espletata la gara d appalto; - con determina del Direttore Generale prot. nr del, si prendeva atto dell esito della gara, si approvava il relativo verbale e si affidava il Servizio di Tesoreria all Istituto Bancario con sede in alla via n. TANTO PREMESSO si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 (Generalità) 1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. Il Direttore Generale del CITL di affida il Servizio di Tesoreria dell Ente all Istituito Bancario con sede in, alla via n. che a mezzo del costituito dichiara di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna. Articolo 2 (Durata del Servizio) 1. L affidamento oggetto della presente convenzione ha la durata di 3 (tre) esercizi finanziari, oltre il residuo dell anno in corso al momento dell aggiudicazione stessa.

2 Articolo 3 (Oggetto del Servizio) 1. Il Servizio oggetto della presente convenzione comprende il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell Ente e finalizzata a: a. riscuotere le entrate; b. pagare le spese; c. custodire titoli e valori; d. realizzare gli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di contabilità dell Ente. 2. Il Servizio di Tesoreria viene espletato nel rispetto assoluto delle norme sulla Tesoreria unica stabilite con la legge 29/10/1984, n.720 e s.m.i., per cui ogni deposito, comunque costituito, intestato all Ente viene gestito dal Tesoriere.( L n. 720/84,D.Lgs 279/97,L. 388/00 e s.m.i.). 3. Il servizio di Tesoreria viene gestito con le modalità indicate nella presente convenzione nel Capitolato Speciale approvato con la deliberazione del CITL citata nella premessa e che il tesoriere, come sopra costituito, dichiara di ben conoscere e di accettare, nel rispetto della normativa vigente in materia. 4. Il Servizio viene gestito con sportello del costituito Istituto di credito sul territorio del Comune di, capoluogo della Provincia, che sarà opportunamente aperto, in caso di aggiudicazione della gara, se non già esistente, nel territorio del Comune di. Per l espletamento del Servizio dovranno essere destinate nr. unità impiegatizie addette esclusivamente al Servizio stesso, con sportello separato da altri destinati alla clientela dell Istituto affidatario e con esclusione di altre operazioni per altri clienti dell Istituto presso il detto sportello destinato al Servizio di Tesoreria. Nei soli casi in cui non vi siano operazioni ed attività da svolgere per il Servizio di tesoreria l Istituto di Credito potrà temporaneamente utilizzare le predette unità impiegatizie per altre mansioni e per la propria clientela. 5. Nei giorni di maggiore affluenza per pagamenti o per riscossioni l Istituto affidatario assicurerà il potenziamento dello sportello destinato al Servizio di Tesoreria destinandovi altre unità impiegatizie, in modo da garantire che gli utenti del Servizio di Tesoreria presenti nella sede possano compiere le operazioni nella giornata. Il servizio di Tesoreria è svolto secondo quanto previsto dall art.50 del D.Lgs. 77/95 ed è l insieme delle operazioni elencate dall art. 51 del D.Lgs. 77/95. Articolo 4 (Contabilità e registri del Servizio di Tesoreria) 1. Il Tesoriere deve tenere una contabilità analitica idonea a rilevare cronologicamente i movimenti di cassa, utilizzando tutti i registri che si rendono necessari per una corretta rilevazione dei dati. 2. La contabilità deve permettere in ogni momento di conoscere le giacenze di liquidità, divise tra fondi a destinazione, rilevando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti. 3. La contabilità deve permettere, inoltre, di rilevare movimenti dei depositi cauzionali e delle garanzie ricevute o prestate in qualsiasi forma.

3 Articolo 5 (Gestione informatizzata del Servizio di Tesoreria) 1. Il Servizio di Tesoreria dovrà essere gestito con tecniche informatiche in modo da permettere l attivazione del collegamento diretto tra il Servizio di Tesoreria e il Servizio Finanziario dell Ente. Articolo 6 (Responsabilità del Tesoriere) 1. Il Tesoriere ha la responsabilità prevista dall art. 53 del D.Lgs.77/95 e s.m.i.. 2. Il Tesoriere assume la responsabilità di tutti i depositi comunque costituiti, intestati all Ente. 3. Per eventuali danni causati all Ente o a terzi, per inosservanza degli obblighi di cui alla presente Convenzione il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. 4. In particolare il Tesoriere sarà ritenuto gravemente responsabile per: 4.1. pagamenti e incassi effettuati in conto sospeso e non perfezionati entro dieci giorni dal momento in cui sono stati effettuati; 4.2. mancato controllo della documentazione giustificativa; 4.3. mancata verifica dei versamenti da effettuare entro cinque giorni dalla scadenza d ogni trimestre. Articolo 7 (Adempimenti generali) 1. L Ente ha l obbligo di trasmettere tempestivamente al Tesoriere, all inizio di ciascun esercizio, copia del bilancio di previsione dell esercizio stesso e relativa deliberazione d approvazione munita degli estremi di eseguibilità. 2. Qualora all inizio dell esercizio finanziario il bilancio non fosse ancora approvato il Tesoriere estinguerà i mandati emessi con le modalità di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento di Contabilità dell Ente. 3. Nel corso dell esercizio sono trasmesse al Tesoriere le deliberazioni di storno, di prelevamento dal fondo di riserva e, comunque, tutte quelle modificative del bilancio dell esercizio. 4. E trasmesso, altresì, al Tesoriere l elenco dei residui attivi e passivi degli anni precedenti, vidimato dal Responsabile del Servizio Finanziario. Articolo 8 (Adempimenti per la riscossione delle Entrate) 1. La riscossione delle entrate dell Ente, che non siano tributarie, avviene mediante emissione di liste di carico o ruolo di riscossione, quando ricorrono le condizioni. Le entrate non preventivamente determinate sono riscosse mediante reversali od ordinativi di incasso emessi di volta in volta. 2. Le liste e gli ordinativi sono sottoscritti dal Responsabile dell Ufficio di Ragioneria, con le modalità indicate all art.36 del Regolamento di Contabilità e dal Direttore Generale ai sensi dell art.14 punto 13 dello Statuto.

4 3. Nelle liste di carico e nei ruoli sono indicati, in particolare, i nominativi delle persone obbligate, l ammontare della somma da riscuotere, la causale, gli eventuali vincoli di destinazione della somma, esternabili anche mediante sigle convenzionate, l indicazione della risorsa o del capitolo del bilancio cui è riferita l entrata, distintamente per residui e competenza, la codifica, la data di emissione. 4. L Ente può disporre che il Tesoriere curi l incasso nel domicilio del debitore ove trattasi di Enti Pubblici ovvero di Società esercenti servizi pubblici. 5. Il Tesoriere cura, inoltre, le rimesse che pervengono da Amministrazioni Pubbliche, previo apposito ordinativo di incasso dell Ente, provvedendo ad inserire nella situazione giornaliera di cassa apposito allegato relativo ai movimenti ed alle disponibilità di tali fondi. 6. Per le entrate che pervengono direttamente a mezzo vaglia, assegni bancari o in contanti, il Tesoriere effettua sollecita comunicazione all Ente per l emissione del relativo ordine di incasso. 7. La riscossione delle entrate, comprese le rendite patrimoniali, avviene senza l obbligo del non riscosso per riscosso, restando a carico dell Ente ogni iniziativa legale o amministrativa utile all effettivo realizzo. 8. Le ricevute d introito, da rilasciarsi a cura del Tesoriere solo a ricezione degli ordinativi, sono emesse con le bollette staccate da registri a tre copie con numerazione progressiva per anno, debitamente vidimate dal responsabile del Servizio Finanziario. 9. Rimane esclusa qualunque altra forma di quietanza. 10. Nel bollettario devono figurare tutte le entrate in maniera che il totale generale delle riscossioni, comprende entrate di competenza e residui, risulti sempre uguale al totale generale del giornale di cassa. 11. Su ogni bolletta deve essere richiamato l ordine di riscossione relativo alla somma introitata. 12. Le quietanze devono contenere l esatta descrizione delle entrate, conformemente alle indicazioni contenute nelle relative reversali, con l obbligo da parte del Tesoriere di imputare le somme riscosse alle singole partite iscritte nelle reversali medesime, secondo l ordine cronologico. Articolo 9 (Adempimenti per i Pagamenti) 1. I pagamenti sono effettuati esclusivamente con mandati emessi dall ente nei limiti dei fondi cui si riferiscono, quali risultano dal bilancio originario o variato, e trasmessi dall Ente anche mediante sistemi informatici, alle condizioni e modalità di cui all art. 6 quater del D.L.12/1/1991, n.6, convertito, con modificazioni, in legge 15/03/1991, n. 80 e s.m.i. 2. L avviso ai destinatari dei pagamenti che i relativi mandati sono stati trasmessi al Tesoriere è adempimento dell Ente. 3. I mandati devono contenere il numero d ordine progressivo di emissione nonchè i seguenti elementi essenziali, la mancanza di uno dei quali ne inficia l efficacia a norma dell art.36 del Regolamento di Contabilità: a. l indicazione del residuo passivo di spesa o dell intervento o del capitolo per i servizi per conto terzi, sul quale la spesa allocata e la relativa disponibilità;

5 b. la codifica a nove cifre, di cui le prime sette composte secondo l art. 3 del D.P.R. 31 gennaio 1996, n.104 e s.m.i. e le altre due giusta gli elenchi approvati con Decreto del Ministro del Tesoro del 24 luglio 1996, pubblicato nella G.U. n. 245 del 18 ottobre 1996; c. l indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza; d. la causale ; e. l ammontare della somma dovuta, arrotondata a dieci centesimi; f. gli estremi dell atto esecutivo da cui discende la spesa g. la correlazione della spesa con entrata a destinazione indistinta o con entrate vincolate eventualmente anche mediante sigle convenzionate; h. la firma. 4. E fatto divieto al Tesoriere di pagare mandati sui quali non sia indicata la codifica e la deliberazione o la determinazione di assunzione dell impegno divenuta esecutiva o gli estremi del contratto da cui derivi direttamente l obbligo di pagamento, nonchè uno degli altri elementi essenziali indicati nell art. 36 del Regolamento di Contabilità e riportati nel comma precedente. 5. I mandati di pagamento sono firmati con le modalità di cui all art. 36 del Regolamento di Contabilità e dell art.14 punto 13 dello Statuto. 6. I mandati di pagamento trasmessi al Tesoriere sono accompagnati da un elenco in duplice copia, firmato dal Responsabile del Servizio Finanziario, col numero progressivo e con la data di emissione. Uno dei due esemplari restituito all Ente controfirmato per ricevuta dal Tesoriere. 7. I mandati di pagamento di somme sulle quali devono essere operate ritenute e che, comunque, sono vincolati ad ordini d incasso emessi dall Ente per ritenute diverse o per compensazioni di debiti e crediti, devono contenere esplicita indicazione di riferimento dell ordine di incasso emesso da consegnare al Tesoriere contestualmente al mandato di pagamento. In tal caso il Tesoriere opera due distinte operazioni, una di pagamento e l altra di riscossione. 8. Il Tesoriere ha l obbligo: a. di assicurare la tempestiva estinzione dei pagamenti, tenendo conto di eventuali prescrizioni in essi contenuti, fino a concorrenza della effettiva disponibilità di cassa e sempre quando i mandati stessi, redatti nelle forme sopra descritte, siano contenuti nei limiti fissati dai rispettivi interventi o capitoli di bilancio, tenuto conto delle loro successive modificazioni, per cui non costituiranno titolo di scarico quelli eccedenti i limiti suddetti; b. di accertare l autenticità delle firme di cui al precedente comma 6 e di identificare, ai fini della regolarità della quietanza, i beneficiari dei pagamenti; c. di richiedere ai rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti l idonea documentazione che ne attesti la carica. 9. Il Tesoriere ha l obbligo di effettuare i pagamenti anche mediante accreditamenti e commutazioni di cui all articolo 37 del Regolamento di Contabilità dell Ente. 10. Il Tesoriere provvederà al pagamento mensile delle competenze ai dipendenti del CITL o direttamente presso l Ente o mediante l approntamento di sportelli riservati presso la sede della Tesoreria ovvero, a richiesta e senza spese, mediante accredito in conto corrente bancario o postale.

6 Articolo 10 (Obblighi del Tesoriere) 1. Il Tesoriere è responsabile della puntuale osservanza della legge sul bollo e di tutte le altre disposizioni di legge che regolano i pagamenti degli Enti pubblici. 2. Sugli ordinativi di pagamento o di riscossione sarà obbligo dell Ente precisare il trattamento fiscale applicabile all operazione finanziaria. 3. Il Tesoriere resta sollevato da responsabilità in caso della errata o omessa indicazione di cui innanzi. 4. Nessuna somma potrà essere pagata se il mandato non è firmato nei modi stabiliti dall art.36 del Regolamento di Contabilità e dall art. 14 punto 13 dello Statuto. 5. Il Tesoriere deve astenersi dal pagare mandati che contengono abrasioni o cancellature. 6. Il Tesoriere ha l obbligo di rispettare le norme di cui al sistema della Tesoreria unica introdotto con la legge 29/10/1984, n. 720 e s.m.i.. Articolo 11 (Adempimenti Contabili del Tesoriere) 1. Il Tesoriere è obbligato alla tenuta aggiornata dei seguenti Registri: a. il Giornale di Cassa per registrare in ordine cronologico ogni riscossione ed ogni pagamento, sia in conto competenza che in conto residui; b. il bollettario delle riscossioni; c. i partitari di entrate e di uscite per l esaurimento degli stanziamenti degli interventi e dei capitoli di bilancio, sui quali deve registrare gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e le deliberazioni relative alle variazioni degli stanziamenti dei detti interventi e capitoli di bilancio di previsione; d. il partitario di esaurimento dei mandati di pagamento collettivi; e. il sommario dei mandati di pagamento, registrati secondo l ordine cronologico; f. il registro cronologico delle cauzioni prestate a favore dell Ente; g. il bollettario speciale per eventuali altri depositi dell Ente; h. eventuali altri registri richiesti dal sistema contabile dell Ente. 2. Per i depositi contrattuali e d asta si osservano le disposizioni di cui agli articoli 52 e 53 del Regolamento di Contabilità. 3. Il Tesoriere dovrà curare la riscossione, alle scadenze stabilite, degli interessi maturati sui titoli pubblici o privati di pertinenza dell Ente dandone sollecita comunicazione all Ufficio di ragioneria del CITL. Articolo 12 (Adempimenti Particolari del Tesoriere) 1. Alla fine del mese di Gennaio di ogni anno il Tesoriere rimette all Ente, senza bisogno di richiesta, i mandati non estinti, accompagnati da regolare distinta. 2. Per i mandati collettivi, parzialmente soddisfatti, il Tesoriere invia un elenco descrittivo delle somme non pagate, affinchè l Ente confermi che tali mandati siano considerati ridotti alla quota soddisfatta. 3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 riguardano solamente quei mandati non pagati, anche dopo la loro commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

7 4. Il Tesoriere trasmetterà, inoltre, una distinta delle liste di carico e delle reversali riferite ad entrate totalmente o parzialmente non riscosse. 5. Il Tesoriere, a richiesta dell Ente, è obbligato a fornire gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguito nonchè la relativa prova documentale. 6. I pagamenti garantiti da delegazioni devono essere effettuati entro e non oltre le relative scadenze, per cui per eventuali ritardi ed indennità di mora risponde esclusivamente il Tesoriere. 7. Il Tesoriere potrà anticipare l importo delle fatture emesse dall ente a carico di Comuni consorziati. Articolo 13 (Depositi) 1. Il Tesoriere cura il servizio deposito di titoli, di cauzione ed altri valori secondo le norme di cui all art. 51 del Regolamento di contabilità dell Ente. Articolo 14 (Conto del Tesoriere) 1. Entro due mesi dalla chiusura dell esercizio finanziario il Tesoriere rende il conto della propria gestione, redatto su modello approvato con il regolamento previsto dall art. 160 del TUEL n. 267/ Al conto sono allegati gli atti e documenti di cui all art. 226 del TUEL n. 267/2000 e cioè: a. gli ordinativi di riscossione e di pagamento distinti per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa, nonchè per ogni capitolo di entrata e di spesa e per i servizi per conto di terzi; b. le matrici del bollettario delle quietanze rilasciate a fronte degli ordinativi di cui alla precedente lettera a) ; c. i mandati di pagamento quietanzati, d. tutti gli allegati collegati ai documenti di cui alle lettere precedenti; e. eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti. 3. Il Responsabile del Servizio Finanziario dell Ente rilascia attestato di ricezione del conto del Tesoriere e dei documenti allegati; 4. La trasmissione del conto del Tesoriere alla competente sezione della Corte dei Conti rimane compito dell Ente, che vi provvede dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione del C.d.A di approvazione del rendiconto dell Ente. 5. La declataratoria a discarico verrà rilasciata dopo l approvazione del rendiconto dell Ente. Articolo 15 (Anticipazione di Tesoreria) 1. Le anticipazioni di tesoreria possono essere richieste dall Ente entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate, come risultanti dal rendiconto approvato del penultimo anno precedente l esercizio in cui l anticipazione richiesta. 2. Il Tesoriere dell Ente è tenuto a concedere le anticipazioni, al tasso offerto in sede di gara, nelle forme e nei limiti di cui al comma precedente, previa acquisizione di specifica deliberazione dell Organo Esecutivo.

8 3. Gli interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall effettivo utilizzo delle somme, con le modalità indicate nella deliberazione di cui al precedente comma e secondo le disposizioni del Responsabile del Servizio Finanziario. 4. Il Tesoriere utilizza le anticipazioni a seconda delle necessità, previa richiesta del Servizio Finanziario e provvede a ridurre l esposizione debitoria con le prime riscossioni dell Ente. 5. Il limite dei tre dodicesimi delle entrate correnti, di cui al precedente primo comma, rappresenta la misura massima dell esposizione debitoria e costituisce, quindi, stanziamento di spesa utilizzabile di volta in volta. 6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l Ente estingue immediatamente l esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all atto del conferimento dell incarico, le anzidette esposizioni, nonchè facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell interesse dell Ente. 7. Il Tesoriere, in seguito all eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell Ente, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell art. 246 del D.Lgs. n 267 del 2000, può sospendere, fino al 31dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l utilizzo della residua linea di credito per anticipazione di tesoreria. Articolo 16 (Compenso) 1. Per l espletamento del servizio di Tesoreria spetta il compenso annuo pari all offerta di gara, da liquidarsi alla fine di ciascun anno oppure: 2. Gli ulteriori aspetti economici del rapporto con il Tesoriere sono indicati nell offerta dallo stesso presentata in sede di gara e che viene allegata alla presente convenzione per formarne parte integrante e sostanziale. 3. Al Tesoriere spettano gli interessi sulle anticipazioni di cassa così come da offerta presentata in sede di gara e che viene allegata alla presente convenzione. Articolo 17 (Spese della Convenzione) 1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, specie quelle per imposte di bollo e di registro, sono ad esclusivo carico del Tesoriere, ivi compresi i diritti di rogito, per la cui determinazione il valore della presente convenzione viene fissato d accordo fra le parti in Articolo 18 (Disposizioni finali) 1. Il Tesoriere è sottoposto alle verifiche ordinarie di cassa di cui al T.U.E.L. n.267/2000 ed agli artt.67 e 68 del Regolamento di Contabilità dell Ente; 2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni legislative in materia, al Regolamento di Contabilità dell Ente ed al Capitolato Speciale del Servizio di tesoreria approvato con la deliberazione richiamata nelle premesse della presente convenzione;

9 3. Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono soggette al pagamento dell IVA, per cui richiedono la registrazione in misura fissa a norma dell art.38 del D.P.R. 26/10/1972 n.634. Del che, io Segretario Rogante ho redatto il presente atto, scritto al computer da persona di mia fiducia su fogli di carta resa legale per facciate fin qui, il quale viene da Me letto alle costituite parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, l approvano ed in segno di accettazione, insieme con me, lo sottoscrivono come appresso. Per la Banca Per il Consorzio Idrico Terra di Lavoro Il Segretario Rogante

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