Opere ultrannuali: la deduzione dei costi di commessa e la rilevanza fiscale dei corrispettivi liquidati

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Opere ultrannuali: la deduzione dei costi di commessa e la rilevanza fiscale dei corrispettivi liquidati"

Transcript

1 I contratti d impresa di Vittoria Segre Opere ultrannuali: la deduzione dei costi di commessa e la rilevanza fiscale dei corrispettivi liquidati Premessa L Agenzia delle Entrate torna ad affrontare il tema degli stati di avanzamento dei lavori, distinguendo tra corrispettivi liquidati in via provvisoria e in via definitiva in merito ad un contratto di subappalto. Da tale distinzione fa discendere un diverso trattamento dei costi di commessa sostenuti dalla società appaltatrice che non appare del tutto condivisibile. Inoltre, permangono alcuni dubbi in merito alla modalità con cui far concorrere detti corrispettivi nella valutazione delle rimanenze della società subappaltatrice. Il quesito posto dall Agenzia Con la R.M. n.260/e/09, l Agenzia delle Entrate, prendendo spunto da un quesito relativo al trattamento contabile e fiscale delle somme trattenute dall appaltatore a garanzia della corretta esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore, è tornata ad esprimersi in merito alla rilevanza, ai fini della determinazione del reddito, dei corrispettivi liquidati a fronte di stati di avanzamento lavori, con particolare riferimento ai rapporti tra società appaltatrice e subappaltatrice. Il quesito è stato posto da una società appaltatrice che ha affidato in subappalto parte del lavoro ad un altra società. IL CASO Nel caso specifico, il rapporto contrattuale in essere prevede l emissione di fatture, da parte della società subappaltatrice, al raggiungimento degli stati di avanzamento dei lavori. Al momento del pagamento, la società appaltatrice trattiene una ritenuta a titolo di garanzia che ha la funzione di assicurare la corretta realizzazione dei lavori e che verrà restituita alla società subappaltatrice solo dopo il collaudo dell opera. Nel fornire una risposta a tale specifico quesito, l Agenzia ripercorre gli aspetti essenziali del contratto di appalto e dei relativi effetti ai fini delle imposte dirette che vale la pena riepilogare brevemente, anche in considerazione della particolare complessità della materia. Il criterio della percentuale di completamento e il rispetto dei principi di competenza e correlazione Come noto, i lavori in corso su ordinazione riguardano commesse ultrannuali da eseguire in due o più esercizi, in base a progetti definiti al momento dell ordinazione. Il regolamento del prezzo, spesso, prevede il pagamento di un acconto da parte del committente all atto della stipulazione del contratto, il versamento di ulteriori parti del prezzo in base allo stato di avanzamento dei lavori e del saldo al compimento dell opera o al collaudo della stessa. La durata pluriennale dei lavori su ordinazione comporta particolari problemi di valutazione delle rimanenze, ovverosia della parte di lavori in corso alla fine dell esercizio, prima del loro completamento. Se la valutazione fosse effettuata al criterio del costo, infatti, in caso di raggiungimento di un risultato positivo della commessa l utile verrebbe rilevato solo nell anno di ultimazione dei lavori. Il codice civile consente di derogare al criterio del costo e rilevare la formazione dell utile nel corso dei diversi esercizi in cui è effettuata la lavorazione. 40

2 In particolare, l art.2426 n.11 c.c. prevede che: i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza. Il principio contabile nazionale n.23 precisa, poi, che la valutazione possa avvenire: sia in base al criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento sia in base al criterio della commessa completata 19. In particolare, con il criterio della percentuale di completamento le rimanenze sono valorizzate, tenuto conto dei ricavi contrattualmente convenuti, in proporzione alla frazione di lavoro compiuto risultante dallo stato di avanzamento dei lavori. Uno dei metodi utilizzati per l individuazione di tale proporzione è il metodo del costo sostenuto (cost to cost), secondo il quale l'avanzamento dei lavori, ossia la percentuale di completamento dell'opera, viene determinata in funzione dei costi sostenuti sin dall'inizio dei lavori rispetto ai costi totali (sostenuti e che si stima di dover sostenere per la realizzazione dell'opera). In particolare, con tale metodologia, l'esatta individuazione della percentuale di completamento dell'opera dipende direttamente dall esatta individuazione del numeratore e del denominatore del rapporto che - tradotto in percentuale - è assunto quale stato di avanzamento dei lavori. Al numeratore e al denominatore confluiscono le stesse voci di costo, seppur in tempi diversi. In funzione di tale imputazione temporale, si determina la ripartizione dell'utile di commessa nei singoli esercizi. Il numeratore, infatti, aumenta esercizio dopo esercizio (alimentandosi con i costi sostenuti nell'esercizio) mentre il denominatore non varia se non nel caso di variazione della stima dei costi totali. Appare, quindi, evidente come nella complessiva rilevazione contabile delle opere pluriennali assuma estrema rilevanza l individuazione dell esercizio in cui i costi di commessa devono essere imputati al numeratore (e cioè cosa si intende per costi effettivi sostenuti). PRINCIPIO DI COMPETENZA In tale contesto, il procedimento di rilevazione dei costi e dei ricavi di commessa e la loro contabilizzazione soggiace al rispetto del principio di competenza e, quindi, deve prevedere l attribuzione dei costi all esercizio cui sono effettivamente riferibili, ossia nell esercizio in cui si svolge l attività della commessa (principio contabile n.23). Lo stretto legame tra la partecipazione di determinati costi al numeratore del rapporto cost to cost e l imputazione degli stessi in bilancio per il rispetto del principio di competenza economica risponde anche al rispetto del principio di correlazione, il quale impone che l individuazione dell esercizio di competenza dei costi debba essere individuato in funzione dei proventi cui attengono (il che implica che sono i costi a seguire i ricavi e non il contrario). PRINCIPIO DI CORRELAZIONE Con specifico riferimento ai contratti di subappalto, di cui si occupa la R.M. n.260/e, si pone, in particolare, il problema delle modalità, sotto il profilo temporale, con cui i lavori 19 In merito alla validità tecnica dei due criteri, il principio contabile nazionale n.23 afferma che solo il criterio della percentuale di completamento permette di raggiungere in modo corretto l obiettivo della contabilizzazione per competenza delle commesse a lungo termine, che è quello di riconoscere l utile della commessa con l avanzamento dell opera assicurando la corretta contrapposizione tra costi e ricavi. Il criterio della percentuale di completamento è, pertanto, quello che consente la corretta rappresentazione in bilancio dei risultati dell attività dell impresa in ciascun esercizio e deve essere adottato in tutti i casi in cui la sua applicazione sia tecnicamente possibile. 41

3 subappaltati ancora in corso debbano incidere sulla determinazione dell utile d esercizio (e del reddito imponibile) della società appaltatrice, per quanto attiene: sia l inclusione degli stessi al denominatore del rapporto tra costi sostenuti e costi totali (secondo la metodologia cost to cost); sia l imputazione degli stessi quali costi di esercizio del Conto economico. Soccorre, sotto tale aspetto, il Principio Contabile n nel quale si legge che: si deve tener conto, tra i costi, anche di quelli dei subappaltatori per il lavoro da essi già svolto ( ). I contratti con i subappaltatori variano da caso a caso ( ). È necessario che siano operanti nel sistema contabile dell impresa procedure adeguate che assicurino che tutti i costi relativi al lavoro affidato ai subappaltatori vengano appropriatamente rilevati. Se di tali costi si debba tener conto in base allo stato di avanzamento del lavoro svolto dai subappaltatori o al completamento dell intero lavoro ad essi assegnato, dipenderà dalle varie fattispecie, dalla struttura di cui dispone l appaltatore per verificare lo stato di avanzamento, dalla possibilità pratica di poterlo fare, ecc.. Ne deriva che le considerazioni che seguono devono ritenersi riferibili tanto ai rapporti tra committente e appaltatore quanto a quelli tra appaltatore e subappaltatore. Il rinvio della disciplina fiscale al criterio della percentuale di completamento Ciò premesso, occorre considerare che l art.93 del Tuir, rubricato Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, dopo aver sancito la rilevanza fiscale delle variazioni delle rimanenze finali delle opere ultrannuali rispetto alle rimanenze iniziali (co.1), precisa che, ai fini dell assunzione delle rimanenze finali, occorre fare specifico riferimento ai corrispettivi pattuiti quale base di computo di tale particolare rimanenza finale d'esercizio, la cui concreta applicazione è rappresentata dal criterio della percentuale di completamento. La norma in commento, quindi, sotto tale profilo, rinvia al criterio elaborato dalla dottrina economico-aziendalistica e adottato dal codice civile (co.2, primo periodo). La deducibilità dei costi relativi agli acconti liquidati a titolo provvisorio e definitivo Ciò premesso, per quanto attiene allo specifico tema della modalità, sotto il profilo temporale, con cui i lavori appaltati ancora in corso debbano incidere sulla determinazione del reddito d esercizio, occorre segnalare l assenza di una previsione specifica che affronti tale aspetto nel corpo dell art.93 del Tuir (che, infatti, si limita a precisare che la valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti ). Ciò porta ragionevolmente a ritenere che le motivazioni addotte alla base dei criteri per la loro (necessaria) imputazione in bilancio valgano anche ai fini dell imposizione diretta. In applicazione di un criterio interpretativo di carattere sistematico, infatti, occorre aver riguardo alla ratio di fondo delle disposizioni normative e, in particolare, all obbligo (seppur implicito) di rispettare il principio di competenza e di correlazione costi e ricavi. In tale ottica, la valutazione delle opere pluriennali deve sostanziarsi nell imputazione dei costi all utile ad essi riferibile, procedendo all evidenziazione contabile del risultato delle commesse in corso di esecuzione in ciascun esercizio, mediante la rilevazione della quota di corrispettivo maturata (economicamente), in ragione dell avanzamento della commessa e, a fronte di essa, dei relativi costi di esecuzione sostenuti nel medesimo esercizio. 20 Paragrafo D.II.c.5. 42

4 La R.M. n.260/e, sul punto, richiama l art.109, co.2, lett.b) del Tuir, secondo cui i costi e i ricavi delle prestazioni di servizi (quale deve intendersi l appalto ex art.1655 e ss. c.c.) si considerano conseguiti alla data in cui dette prestazioni sono ultimate. In tale prospettiva, l Agenzia afferma che, poiché il momento di ultimazione è, di regola, individuato al momento dell accettazione senza riserve, da parte del committente, dell opera compiuta dall appaltatore: ai fini delle imposte dirette i costi sostenuti dal committente si considerano sostenuti alla data di accettazione dell opera (i.e. collaudo), a meno che si tratti di stati di avanzamento lavori che, invece, determinano il conseguimento dei costi alla data di accettazione definitiva degli stessi. L Agenzia distingue, infatti, tra: pagamenti effettuati dal committente a titolo di acconto a favore dell appaltatore, che non costituiscono un costo, bensì un credito nei confronti dell appaltatore (tra cui l Agenzia ricomprende anche le ritenute a titolo di garanzia che, quindi, costituiscono mere movimentazioni finanziarie prive di effetti reddituali). Il costo rileverà fiscalmente (in contropartita della chiusura del predetto credito) soltanto nel periodo d imposta in cui interverrà l accettazione; corrispettivi liquidati in via definitiva, che costituiscono da subito costi fiscalmente rilevanti per il committente. L Agenzia rinvia a precedenti interventi di prassi (R.M. n.259/e/02 e n.75/e/03) per ribadire che per esserci liquidazione in via definitiva dei corrispettivi deve essersi verificato il passaggio della proprietà o del rischio. Esempio Al fine di poter valutare meglio gli effetti ai fini delle imposte sui redditi dell impostazione dell Agenzia in relazione al trattamento dei costi sostenuti in via provvisoria, è utile effettuare un esempio che prenda in considerazione una situazione di base riconducibile ad una società in qualità di appaltatrice (Ipotesi A) e la medesima situazione laddove parte del lavoro sia affidato, dalla società appaltatrice, ad un altra società in subappalto (Ipotesi B). Da tale esempio emerge ancor più chiaramente che l impostazione dell Agenzia non appare pienamente condivisibile, laddove: in primo luogo, attribuisce all art.109, co.2, lett.b) del Tuir il compito di regolare il criterio di imputazione temporale in relazione ad una materia (quella delle opere ultrannuali) di per sé già compiutamente disciplinata da una norma ad hoc (l art.93 dello stesso Tuir); in secondo luogo, dà rilevanza, ai fini fiscali, ai corrispettivi liquidati in via provvisoria in capo all appaltatore ( rimanenze, vedi sub infra) ma non anche in capo al committente ( costi ). Ipotesi A Si ipotizzino i seguenti dati di partenza: Costi totali: 800 Aggiornamento costi a finire nel 2007 per 100 Prezzo iniziale: Aggiornamento prezzo nel 2007 per 80 Durata della commessa: Metodo adottato: cost to cost Piano dei pagamenti: 43

5 I rata 10% pari a 100 alla firma II rata: 20% pari a 200 al completamento del 25% dell opera III rata 60% pari a 600 alla consegna Saldo 10% pari a a 60 gg. dall accettazione Al si ipotizzi che: i costi sostenuti sono 200; i costi a finire sono 600; la percentuale di completamento è pari al 25%, data dai costi sostenuti in rapporti ai costi complessivi, cioè 200/( ). Il bilancio della società appaltatrice apparirà come segue: Stato patrimoniale Conto economico Banca Debiti Costi Rim.Fin. Rim. Fin Utile/perdita Utile/perdita 50 Occorre evidenziare che l utile della commessa è pari a 50. Al si ipotizzi che: le parti abbiano concordato una variazione ai corrispettivi inizialmente previsti, con il riconoscimento alla società appaltatrice di un incremento del prezzo di 80, a causa di maggiori costi stimati rispetto a quanto previsto dalla stessa per 100; i costi sostenuti sono 600; i costi a finire sono 100; la percentuale di completamento è pari all 89%, data dai costi sostenuti rapportati ai costi complessivi, cioè ( )/( ). Stato patrimoniale Conto economico Banca Debiti Costi Rim.Fin. Rim. Fin Riserve Rim. Iniz Utile/perdita Utile/perdita 110 Occorre evidenziare che l utile della commessa è pari a 110. Al si ipotizzi che: i costi sostenuti nell esercizio sono 100; non ci sono costi a finire; la percentuale di completamento è pari al 100% con conseguente accettazione del lavoro al Considerato che l importo della III rata va parametrato al prezzo, comprensivo dell aggiornamento; detta rata sarà pari a 972 (ovverosia a prezzo iniziale + aggiornamento in rapporto alla percentuale complessiva di lavoro eseguito, cioè ( )/90%). 44

6 Stato patrimoniale Conto economico Banca Debiti Costi 100 Rim.Fin Rim. Fin. 160 Riserve Rim. Iniz Ricavi Crediti Utile/perdita Utile/perdita 20 Occorre evidenziare che l utile della commessa è pari a 20. IPOTESI B Nel caso in cui, con i medesimi dati di partenza, parte del lavoro venga affidato ad un subappaltatore, la cui quota di lavoro sia rappresentata da costi per 700 su 800 di costi totali, si avrebbe la seguente situazione. Al , si ipotizzi che: dei costi sostenuti dall appaltatore, 180 siano di competenza del subappaltatore; dei costi a finire dell appaltatore, 520 siano di competenza del subappaltatore; la percentuale di completamento del subappaltatore è pari al 26%, data dai costi sostenuti in rapporti ai costi sostenuti e a finire, cioè 180/( ). Seguendo l impostazione dell Agenzia, in presenza di corrispettivi liquidati in via provvisoria, i costi sostenuti dall appaltatore in esito allo stato di avanzamento dei lavori effettuati dal subappaltatore e rappresentato dai corrispettivi pattuiti non sarebbero deducibili. Pertanto, il reddito imponibile dell appaltatore non prenderebbe a base l importo di 50 (cioè l utile dell esercizio 2006), bensì 230 (dato da , di cui 180 sono i costi relativi alla quota di lavori di spettanza del subappaltatore). Al , si ipotizzi che: dei costi sostenuti dall appaltatore, 500 siano di competenza del subappaltatore; dei costi a finire dell appaltatore, 120 siano di competenza del subappaltatore; la percentuale di completamento del subappaltatore è pari all 81%, data dai costi sostenuti in rapporti ai costi sostenuti e a finire, cioè 500/( ). Anche in questo caso, seguendo l impostazione dell Agenzia, i costi sostenuti dall appaltatore in esito allo stato di avanzamento dei lavori effettuati dal subappaltatore non sarebbero deducibili, per cui il reddito imponibile dell appaltatore non prenderebbe a base l importo di 110 (utile dell esercizio 2007), bensì 610 (dato da , di cui 500 sono i costi relativi alla quota di lavori di spettanza del subappaltatore). Al , si ipotizzi che: dei costi sostenuti dall appaltatore 120 siano di competenza del subappaltatore; dei costi a finire dell appaltatore, 520 siano di competenza del subappaltatore; la percentuale di completamento del subappaltatore è pari al 100%, data dai costi sostenuti in rapporti ai costi sostenuti e a finire, cioè 120/(120+0). Coerentemente con il comportamento adottato negli esercizi 2006 e 2007, seguendo l impostazione dell Agenzia, in presenza di corrispettivi liquidati in via provvisoria, i costi sostenuti dall appaltatore in esito allo stato di avanzamento dei lavori effettuati dal subappaltatore e rappresentato dai corrispettivi pattuiti non sarebbero deducibili, per cui il reddito imponibile dell appaltatore non sarebbe 20 (utile dell esercizio 2008), bensì una perdita fiscale di 660 (dato da , di cui 680 sono i costi relativi alla quota di lavori di spettanza del subappaltatore). L esempio formulato evidenzia che, aderendo alla tesi dell Agenzia, in presenza di corrispettivi liquidati in via provvisoria, i costi sostenuti dal committente si considerano deducibili, ai fini delle imposte dirette, solo a partire dalla data di accettazione dell opera (avvenuta nel 2008). 45

7 Da tale impostazione consegue che l imputazione temporale dei costi determina una tassazione anticipata nei periodi d imposta 2006 e 2007 e una deduzione integrale degli stessi nel periodo d imposta 2008, tale da determinare addirittura, nell esempio formulato, una perdita fiscale. Diversamente, utilizzando il criterio di valutazione sulla base dei corrispettivi pattuiti di cui al co.2, primo periodo dell art.93, si adotta un comportamento che, prescindendo dal momento del versamento del corrispettivo monetario da parte del committente, è slegato da ogni valutazione soggettiva e determina un anticipazione della remuneratività della commessa. Tale impostazione determina, in una prospettiva di maggiore adesione ai principi di competenza e di correlazione, l adozione di un procedimento di rilevazione dei costi e dei ricavi di commessa che ne consente l imputazione all esercizio cui sono effettivamente riferibili. Ciò consente di tener conto del legame tra componenti positivi e negativi della commessa (in virtù del principio per cui sono i costi a seguire i ricavi e non il contrario) e di questi ultimi con l esercizio in cui si svolge l attività della commessa, da cui discenderebbe la rilevanza fiscale degli stessi nel medesimo periodo d imposta. La rilevanza fiscale degli acconti nella valutazione delle rimanenze L art.93, dopo aver precisato, come anticipato, che la valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti prosegue prevedendo che per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati. Trattasi, invero, di una disposizione che in varie occasioni è stata oggetto di commento da parte dell Amministrazione Finanziaria, ma, ad onor del vero, mai di un compiuto e coerente esame. In tale sede, il Legislatore si è voluto riferire espressamente solo agli stati di avanzamento dei lavori che non siano tali da rendere definitiva la liquidazione del corrispettivo. Nell ipotesi (opposta) di divisibilità in partite o lotti e di liquidazione dei corrispettivi in via definitiva, infatti, opera già il successivo co.4 secondo cui, infatti, in presenza di opere frazionabili in base all'accettazione definitiva delle singole "partite" o dei singoli "lotti" (e, quindi, per loro natura acquisibili pro quota), attesa la definitività dei relativi corrispettivi, i corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi. Conseguentemente, la valutazione delle rimanenze è limitata alla sola parte non ancora liquidata. Ne consegue, a contrariis, che l ultimo periodo del co.2 non può che riferirsi ad una fattispecie diversa da quella concernente i corrispettivi liquidati in via definitiva oggetto del co.4, poiché diversamente apparirebbe inutiliter data 21. Ciò premesso, nell esaminare il trattamento, ai fini delle imposte dirette, dei corrispettivi percepiti dall appaltatore, specularmente rispetto a quanto affermato in merito ai costi del committente, l Agenzia distingue tra corrispettivi percepiti: a titolo provvisorio e a titolo definitivo partendo dalla distinzione civilistica tra: appalto in senso lato e appalto divisibile in lotti ex art.1666 c.c. che produce effetti giuridici al momento dell accettazione senza riserve dell opera da parte del committente, da cui discende la provvisorietà dei pagamenti; che, invece, produce effetti giuridici all accettazione senza riserve della singola partita, cui si ricollega la definitività dei pagamenti. 21 Cfr. Rossi Ragazzi, "Lavori in corso": questioni controverse, in il Fisco n.1 del 3 gennaio

8 Nell effettuare tale distinzione, l Agenzia precisa, tuttavia, che i corrispettivi liquidati in via provvisoria a fronte di stati di avanzamento dei lavori: pur rivestendo in senso lato la natura di acconti, assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito dell appaltatore in quanto concorrono alla valutazione delle rimanenze 22. Si tratta di corrispettivi che, secondo l Agenzia, sono erogati, seppur in via provvisoria, per prestazioni già eseguite e che, sulla base di quanto già affermato nella C.M. n.36/82, si distinguono dai meri acconti, intesi quali anticipi del committente in conto lavori da eseguire. Tale affermazione troverebbe fondamento normativo, secondo l Agenzia, nel co.2, u.p., dell art.93 del Tuir secondo cui per la parte di opere ( ) coperta da stati di avanzamento di lavori, la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati. Sembrerebbe, quindi, che l Agenzia, accanto ai corrispettivi liquidati a titolo provvisorio ( meri acconti ) e a titolo definitivo (riconosciuti di per sé dal co.4 dell art.93), individui una terza fattispecie di corrispettivi (di non chiarissima definizione) liquidati in via provvisoria a fronte di stati di avanzamento lavori ma erogati per prestazioni già eseguite. Con riferimento a tale ultima fattispecie (che, è bene sottolineare, non trova fondamento nel testo normativo), l Agenzia (che richiama sul punto la datata C.M. n.36/82) afferma che: i corrispettivi erogati all appaltatore assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito in quanto concorrono alla valutazione delle rimanenze. Sotto questo profilo, l impostazione seguita dall Agenzia interpreta erroneamente il contenuto del co.2, ultimo periodo, dell art.93 del Tuir. Nel momento in cui si stabilisce, infatti, che, per le opere coperte da stati di avanzamento di lavori, la valutazione delle rimanenze deve essere svolta in base ai corrispettivi liquidati, la norma non vuole certo dire che alle rimanenze deve essere attribuito il medesimo valore dell ammontare liquidato e, quindi, una rilevanza reddituale per pari importo. Le somme pagate dal committente nel corso dell esecuzione di un opera possono assumere una rilevanza reddituale per l esecutore dei lavori solo ed esclusivamente nell ipotesi in cui, essendo l opera da realizzare divisibile in autonome partite, i pagamenti abbiano avuto natura definitiva, in quanto riferiti appunto a ciascuna partita (fattispecie cui, come anticipato, si rende già applicabile il successivo co.4 dell art.93). In ogni altro caso, in cui non esiste alcuna suddivisione della commessa in lotti, le somme ricevute dall appaltatore in corso di esecuzione dell opera possono assumere soltanto carattere patrimoniale, avendo natura di veri e propri acconti o anticipi 23. Deve ritenersi, infatti, che l ultima parte del co.2 dell art.93 individui esclusivamente un metodo che l appaltatore deve impiegare nella determinazione del valore totale della stessa sul quale commisurare la c.d. percentuale di completamento ; delle liquidazioni effettuate medio tempore deve tenere conto solo al fine di stabilire la parte di lavoro eseguita in concreto per esprimerla percentualmente, non per determinare il valore delle rimanenze finali dell esercizio Ai fini fiscali, infatti, la liquidazione del corrispettivo produce riflessi sulla classificazione del relativo componente positivo di reddito ( rimanenza o ricavo ) rilevato dall appaltatore. Il carattere provvisorio dei corrispettivi determina una rilevazione degli stessi tra le rimanenze, la natura definitiva, invece, impone l imputazione degli stessi tra i ricavi. Del medesimo avviso del resto si è, in più occasioni, dimostrata la stessa Amministrazione Finanziaria che, in riferimento a fattispecie analoghe a quella in oggetto, ha avuto modo di affermare, appunto, che devono ritenersi... ininfluenti le somme percepite nel corso dell esecuzione del contratto. Esse (...) costituiscono una componente patrimoniale (non reddituale) e trovano opportuna collocazione nello stato patrimoniale dell impresa attraverso l evidenziazione dell acconto ricevuto dal committente, mentre al contrario...il corrispettivo riverbera i suoi effetti nei ricavi dell esercizio ove il pagamento della prestazione effettuata assuma carattere definitivo (Nota n.9/2492 del 31 gennaio 1981 conforme a Nota n.9/1190 del 3 luglio 1980). 47

9 Tale non è, evidentemente, l impostazione dell Agenzia, laddove la risoluzione in commento precisa che i corrispettivi liquidati in via provvisoria a fronte di stati di avanzamento dei lavori, pur rivestendo in senso lato la natura di acconti, assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito dell appaltatore in quanto concorrono alla valutazione delle rimanenze. È bene, inoltre, sottolineare che, nel perseguire tale impostazione, l Agenzia non si esprime su quale sia, in concreto, la modalità da adottare per la valutazione fiscale delle rimanenze delle opere coperte da stati di avanzamento di lavori, in particolare nel caso (non raro) in cui il prezzo inizialmente stabilito dalle parti subisca un incremento, su richiesta dell appaltatore, per effetto dell aumento dei costi di commessa. Esempio Si ipotizzi che, come nel precedente esempio, nel 2006 la società appaltatrice affidi parte del lavoro ad una società in subappalto e tale lavoro subisca, nel 2007, un aggiornamento di prezzo di 80 a fronte di un aggiornamento di costi di 100. Sugli stessi dati di partenza di cui alla precedente ipotesi A, occorre chiedersi come procedere alla valutazione delle rimanenze nell esercizio L Agenzia non precisa se di tali corrispettivi occorra tener conto: commisurando tale importo alla parte di commessa già completata oppure adottando un diverso criterio rinviando, dunque, al medesimo criterio assunto dal punto di vista contabile; che assuma l aggiornamento del prezzo come valore assoluto, per intero, nell esercizio in cui venga riconosciuto. Tale differenza non è di poco conto perché, come dimostra l esempio che segue, determina (come nell esempio precedente) uno sfasamento temporale della rilevanza fiscale di talune componenti. Tornando all esempio, nel caso in cui l aggiornamento del prezzo sia commisurato alla percentuale di completamento, infatti, alla data del si avrebbe: il prezzo complessivo pari a 1.080; la percentuale di completamento pari all 89%; le rimanenze finali valorizzate applicando la percentuale di completamento al prezzo concordato tra le parti incluso l aggiornamento, cioè pari a 960 (1080*89%). Nel secondo caso, invece, escludendo l aggiornamento di prezzo dalla valutazione delle rimanenze commisurata alla percentuale di completamento e, quindi, semplicemente sommando tale importo a quanto già determinato, alla data del si avrebbe: il prezzo complessivo pari a 1.080; la percentuale di completamento pari all 89%; le rimanenze finali pari a 969, cioè a , ovverosia al prezzo inizialmente prefissato (1000) in rapporto alla percentuale di completamento (89%), cui si aggiunge l ammontare di 80 in valore assoluto. Da tale diversa impostazione discendono, evidentemente, aspetti di carattere fiscale: se, nel primo caso, il valore delle rimanenze finali (960) ai fini fiscali coincide con quello rilevato in contabilità, nel secondo caso l applicazione di un criterio diverso rende maggiore (969) il valore fiscale rispetto a quello rilevato in contabilità (960) con conseguente obbligo di rilevazione di una variazione in aumento pari a 9 in sede di dichiarazione dei redditi. Nell esercizio 2008, poi, per effetto dell accettazione della commessa, lo storno delle rimanenze a ricavi permetterà di recuperare la tassazione di 48

10 tale valore, con una corrispondente variazione in diminuzione per quei ricavi (pari a 9) che hanno già concorso alla formazione del reddito. Anche tale esempio, come già evidenziato nel primo, dimostra che, in assenza di posizioni chiare e esplicite della prassi amministrativa, si possono determinare sfasamenti temporali che, per effetto dell imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di reddito al reddito d esercizio, producono effetti fiscali notevolmente diversi (in particolare, un anticipazione della tassazione di ricavi e costi). 49

Le ritenute a garanzia nelle opere ultrannuali

Le ritenute a garanzia nelle opere ultrannuali I contratti d impresa di Sergio Pellegrino Le ritenute a garanzia nelle opere ultrannuali Premessa Sulla base della definizione contenuta nel principio contabile OIC 23, i lavori in corso su ordinazione

Dettagli

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE Rimanenze di beni e servizi da produrre su specifica indicazione del committente sulla base di uno specifico contratto. Si tratta di produzione già venduta. Se si rispetta

Dettagli

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE Rimanenze di beni e servizi da produrre su specifica indicazione del committente sulla base di uno specifico contratto. Si tratta di produzione già venduta. Se si rispetta

Dettagli

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE Rimanenze di beni e servizi da produrre su specifica indicazione del committente sulla base di uno specifico contratto. Si tratta di produzione già venduta. Se si rispetta

Dettagli

Roma,17 settembre 2009

Roma,17 settembre 2009 RISOLUZIONE N. 249/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,17 settembre 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Rimanenze finali su commesse pluriennali

Dettagli

Profili civilistici e fiscali delle rimanenze finali

Profili civilistici e fiscali delle rimanenze finali Profili civilistici e fiscali delle rimanenze finali Esercitazione di economia aziendale per la classe quarta ITC di Emanuele Perucci A. Rispondi alle seguenti domande. 1. Quali sono i criteri di valutazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 129/E

RISOLUZIONE N. 129/E RISOLUZIONE N. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 Oggetto: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Valutazione di opere, forniture e

Dettagli

(i) l iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l ammontare delle imposte correnti;

(i) l iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l ammontare delle imposte correnti; Fiscalità differita ed anticipata: casi e soluzioni L iscrizione delle imposte differite attive e passive ad integrazione delle imposte correnti è necessaria al fine di rappresentare correttamente nel

Dettagli

La determinazione del carico fiscale

La determinazione del carico fiscale La determinazione del carico fiscale Emanuele Perucci Traccia di Economia aziendale Il candidato, dopo aver illustrato il principio di competenza per la determinazione del reddito d impresa, soffermandosi

Dettagli

RIMANENZE DI MAGAZZINO

RIMANENZE DI MAGAZZINO RIMANENZE DI MAGAZZINO Caratteri economico-aziendali Cap. VI, parr. 5.1 5.3, pp. 344-350 Valutazione in bilancio Cap. VI, par. 5.4, pp. 350-369 Modalità fiscali di valutazione Art. 92 del Tuir (aggiornato

Dettagli

Distribuzione utili in caso di trasparenza

Distribuzione utili in caso di trasparenza Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 140 14.05.014 Distribuzione utili in caso di trasparenza Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Il reddito della società trasparente

Dettagli

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 1. Definizione Normalmente si riferiscono a contratti di durata ultrannuale per la realizzazione di un opera o di un compresso di opere che insieme formano un unico progetto,

Dettagli

I lavori in corso su ordinazione

I lavori in corso su ordinazione I lavori in corso su ordinazione 1 I lavori in corso su ordinazione Sono lavori svolti per conto di terzi richiedenti tempi lunghi di esecuzione, ovvero commesse a lungo termine che possono riguardare,

Dettagli

Esempio di contabilizzazione dei lavori in corso

Esempio di contabilizzazione dei lavori in corso Esempio di contabilizzazione dei lavori in corso INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA COMMESSA Un impresa ha ottenuto l appalto per la costruzione di una galleria. Gli elementi relativi al contratto in essere tra

Dettagli

LA DEDUZIONE IRAP DEL 10% COMPORTA LA RILEVAZIONE DELLA FISCALITÀ ANTICIPATA

LA DEDUZIONE IRAP DEL 10% COMPORTA LA RILEVAZIONE DELLA FISCALITÀ ANTICIPATA LA DEDUZIONE IRAP DEL 10% COMPORTA LA RILEVAZIONE DELLA FISCALITÀ ANTICIPATA a cura di Antonio Gigliotti La manovra anticrisi ha introdotto la possibilità di dedurre parzialmente (10%), a partire dal periodo

Dettagli

RIMANENZE DI MAGAZZINO

RIMANENZE DI MAGAZZINO RIMANENZE DI MAGAZZINO Caratteri economico-aziendali Capitolo VI, parr. 5.1-5.3, pp. 310-316 Iscrizione in bilancio Capitolo VI, par. 5.4, pp. 316-336 Condizionamenti fiscali Capitolo XI, par. 6.2.1, pp.

Dettagli

Ragioneria Generale e Applicata I. Rimanenze di magazzino Rimanenze di opere in corso su ordinazione Crediti

Ragioneria Generale e Applicata I. Rimanenze di magazzino Rimanenze di opere in corso su ordinazione Crediti Rimanenze di magazzino Rimanenze di opere in corso su ordinazione Crediti Caratteri economico-aziendali Fattori produttivi a veloce ciclo di utilizzo Beni che si trovano ad un diverso stadio del ciclo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 115/E

RISOLUZIONE N. 115/E RISOLUZIONE N. 115/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 agosto 2005 OGGETTO: Provvigioni da contratto di agenzia Periodo d imposta di competenza Articolo 109 del TUIR. Con l interpello

Dettagli

Ragioneria Generale e Applicata I a.a Rimanenze di magazzino Rimanenze di opere in corso su ordinazione Crediti

Ragioneria Generale e Applicata I a.a Rimanenze di magazzino Rimanenze di opere in corso su ordinazione Crediti Rimanenze di magazzino Rimanenze di opere in corso su ordinazione Crediti Rimanenze di magazzino Rimanenze di magazzino Caratteri economico-aziendali Fattori produttivi a veloce ciclo di utilizzo Beni

Dettagli

I lavori in corso su ordinazione

I lavori in corso su ordinazione I lavori in corso su ordinazione 1 I lavori in corso su ordinazione Sono lavori svolti per conto di terzi richiedenti tempi lunghi di esecuzione, ovvero commesse a lungo termine che possono riguardare,

Dettagli

Gli aspetti fiscali dell operazione di scissione Introduzione

Gli aspetti fiscali dell operazione di scissione Introduzione Introduzione Come per la fusione, l esame della disciplina fiscale delle operazioni di scissione riguarda pressoché esclusivamente le imposte dirette, in quanto: tale operazione è irrilevante ai fini IVA;

Dettagli

Fiscal News N Lavoratori autonomi: i rimborsi spesa. La circolare di aggiornamento professionale Premessa

Fiscal News N Lavoratori autonomi: i rimborsi spesa. La circolare di aggiornamento professionale Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 117 17.04.2014 Lavoratori autonomi: i rimborsi spesa Categoria: IRPEF Sottocategoria: Redditi di lavoro autonomo L intervento del Consiglio Nazionale

Dettagli

Temi speciali di bilancio

Temi speciali di bilancio Università degli Studi di Parma Temi speciali di bilancio Le imposte Riferimenti PRINCIPIO CONTABILE n. 25 (da fare tutto) DOCUMENTO INTERPRETATIVO AL P.C. 25 (N.2) (da fare: 1-15, 18-42) 2 Le imposte

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 27 09.06.2014 Il quadro RG e gli utili spettanti agli associati in partecipazione Nel Rigo RG17 vanno indicati i compensi erogati agli associati

Dettagli

L IRAP A TUTTO CAMPO

L IRAP A TUTTO CAMPO L IRAP A TUTTO CAMPO a cura di Roberta De Marchi Con circolare n. 27/E del 26 maggio 2009 l Agenzia delle entrate ha fornito una serie di risposte a quesiti, in ordine alle modifiche alla determinazione

Dettagli

Strumenti e Materiali - Economia Aziendale

Strumenti e Materiali - Economia Aziendale Strumenti e Materiali - Economia Aziendale Esercitazioni in preparazione all Esame di Stato ESERCITAZIONE 5 reddito fiscale e calcolo dell Ires a cura di Daniela Lucarelli La Bergami s.p.a presenta il

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA RISOLUZIONE N. 275/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 regime per i contribuenti minimi legge 24 dicembre

Dettagli

Applicazione n. 7. Contributi c/impianti

Applicazione n. 7. Contributi c/impianti Applicazione n. 7 Contributi c/impianti Contributi in c/capitale. (OIC 16 Immobilizzazioni materiali) La dottrina e la prassi contabile suddividono i contributi pubblici in: a) Contributi in conto esercizio;

Dettagli

PROFILI TRIBUTARI CRITICI DEI CONFERIMENTI IN SOCIETÀ DI CAPITALI. Prof. Dott. Francesco ROSSI RAGAZZI

PROFILI TRIBUTARI CRITICI DEI CONFERIMENTI IN SOCIETÀ DI CAPITALI. Prof. Dott. Francesco ROSSI RAGAZZI PROFILI TRIBUTARI CRITICI DEI CONFERIMENTI IN SOCIETÀ DI CAPITALI Prof. Dott. Francesco ROSSI RAGAZZI Diretta 23 marzo 2009 CONFERIMENTO DI BENI Il conferimento di beni (art. 9 T.U.I.R.) è - sempre e comunque

Dettagli

COMMESSE ULTRANNUALI

COMMESSE ULTRANNUALI Circolare informativa per la clientela n. 3/2011 del 27 gennaio 2011 COMMESSE ULTRANNUALI TRATTAMENTO FISCALE e CONTABILE In questa Circolare 1. Regole civilistiche 2. Trattamento ai fini delle imposte

Dettagli

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003 Risoluzione n.185/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo di Previdenza Complementare per il personale

Dettagli

CIRCOLARE N. 60/E. Roma, 23 dicembre 2010

CIRCOLARE N. 60/E. Roma, 23 dicembre 2010 CIRCOLARE N. 60/E Roma, 23 dicembre 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Modifiche introdotte alla determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative - articolo

Dettagli

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 16 luglio 2009

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 16 luglio 2009 CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 luglio 2009 OGGETTO: Articolo 1, commi 50 e 51 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Modifiche alla determinazione della base imponibile

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 4/2012. OGGETTO: il trattamento contabile delle imposte anticipate e differite

NOTA OPERATIVA N. 4/2012. OGGETTO: il trattamento contabile delle imposte anticipate e differite NOTA OPERATIVA N. 4/2012 OGGETTO: il trattamento contabile delle imposte anticipate e differite - Definizione Al fine di procedere all esame delle imposte anticipate e differite da un punto di vista contabile

Dettagli

A S S O S I M. Milano, 23 giugno La eliminazione delle interferenze fiscali effetti del c.d. disinquinamento fiscale dei bilanci

A S S O S I M. Milano, 23 giugno La eliminazione delle interferenze fiscali effetti del c.d. disinquinamento fiscale dei bilanci A S S O S I M Milano, 23 giugno 20004 La eliminazione delle interferenze fiscali effetti del c.d. disinquinamento fiscale dei bilanci Relatore: Dott. Franco Fondi S T U D I O F O N D I ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 137 04.05.2016 UNICO 2016: dividendi percepiti da persone fisiche Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: UNICO Persone Fisiche La tassazione

Dettagli

LOGICHE DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO

LOGICHE DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO LOGICHE DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO Il supporto del bilancio alle decisioni di investimento Quali sono le informazioni che il bilancio mette a disposizione dell analista? E possibile desumere dal bilancio

Dettagli

Bilancio Consolidato di Gruppo a.a Le imposte correnti, anticipate e differite nel Bilancio consolidato

Bilancio Consolidato di Gruppo a.a Le imposte correnti, anticipate e differite nel Bilancio consolidato Le imposte correnti, anticipate e differite nel Bilancio consolidato 1 A. Le imposte correnti nel bilancio individuale Risultato prima delle imposte [posta di conto economico] (R.A.I.) Reddito imponibile

Dettagli

1.1. Prisma S.p.A. (caso svolto)

1.1. Prisma S.p.A. (caso svolto) 1.1. Prisma S.p.A. (caso svolto) La situazione contabile della Prisma S.p.A. al 31 dicembre 25 è la seguente: STATO PATRIMONIALE Attività Passività e Netto Cassa Banca Crediti v/ clienti Effetti attivi

Dettagli

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 24 settembre Direzione Centrale Normativa

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 24 settembre Direzione Centrale Normativa CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 settembre 2012 OGGETTO: Beni concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell articolo 2, commi da 36 terdecies a 36- duodevicies, del decreto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 91/E. Roma, 12 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 91/E. Roma, 12 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 91/E Roma, 12 luglio 2006 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Contratto di agenzia - Articoli 1742 ss. codice civile - Esercizio di competenza delle provvigioni percepite

Dettagli

CONTRATTI DI GODIMENTO IN FUNZIONE DELLA SUCCESSIVA ALIENAZIONE DI IMMOBILI. Guida riepilogativa

CONTRATTI DI GODIMENTO IN FUNZIONE DELLA SUCCESSIVA ALIENAZIONE DI IMMOBILI. Guida riepilogativa CONTRATTI DI GODIMENTO IN FUNZIONE DELLA SUCCESSIVA ALIENAZIONE DI IMMOBILI Marzo 2015 L articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 (c.d. decreto Sblocca Italia) convertito con la legge 11

Dettagli

Il reddito di bilancio, determinato applicando le norme previste dal codice civile, non rappresenta l importo sul quale vengono calcolate le imposte,

Il reddito di bilancio, determinato applicando le norme previste dal codice civile, non rappresenta l importo sul quale vengono calcolate le imposte, Roma, 8 giugno 2015 Dott. Federico Del Fiume Il reddito di bilancio, determinato applicando le norme previste dal codice civile, non rappresenta l importo sul quale vengono calcolate le imposte, ma soltanto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 204/E

RISOLUZIONE N. 204/E RISOLUZIONE N. 204/E Roma, 19 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Trattamento IRES e IVA di una operazione

Dettagli

I PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE

I PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE I PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE Secondo il documento 13: i semilavorati hanno identità fisica definita; ai fini della valutazione sono del tutto equiparabili alle materie prime; i prodotti in corso

Dettagli

OPERAZIONI IN VALUTA. Fabio Mongiardini. Studio Coda Zabetta, Mongiardini& Partners-Rag. Fabio Mongiardini, Dott. Massimiliano Teruggi

OPERAZIONI IN VALUTA. Fabio Mongiardini. Studio Coda Zabetta, Mongiardini& Partners-Rag. Fabio Mongiardini, Dott. Massimiliano Teruggi Fabio Mongiardini 1 Posta in valuta: attività o passività, monetarie o non monetarie, rilevate in moneta diversa dalla moneta di conto Elementi monetari: attività e passività che comportano il diritto

Dettagli

I principi generali del bilancio di esercizio civilistico

I principi generali del bilancio di esercizio civilistico I principi generali del bilancio di esercizio civilistico 1 IL BILANCIO DI ESERCIZIO: clausole generali, principi di redazione e criteri di valutazione CLAUSOLE GENERALI PRINCIPI DI REDAZIONE CRITERI DI

Dettagli

Ragioneria generale e applicata Prof. Forte

Ragioneria generale e applicata Prof. Forte 1 Prof. Forte Le scritture di assestamento (parte seconda) Ilavoriincorsosuordinazione(1) 2 Produzione su commessa: o la produzione è svolta su specifica richiesta del cliente o il contratto definisce

Dettagli

Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016

Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016 Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016 Contabilità semplificata: adeguamento alle novità dal 1 gennaio 2017 Gentile cliente, la informiamo che con la legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 11.12.2016,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 76/E. Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N. 76/E. Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N. 76/E Roma, 16 settembre 2016 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Chiarimenti in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione

Dettagli

Modello e Teoria del Bilancio di Esercizio. La valutazione delle rimanenze

Modello e Teoria del Bilancio di Esercizio. La valutazione delle rimanenze La valutazione delle rimanenze 1 Rimanenze di magazzino Caratteri economico aziendali Fattori produttivi a veloce ciclo di utilizzo Beni che si trovano ad un diverso stadio del ciclo acquisti-produzionevendite,

Dettagli

RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA. Rif. dispensa

RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA. Rif. dispensa RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA Rif. dispensa 1. Le valutazioni di bilancio nel Codice Civile Sono prioritariamente individuati dall art 2426 del Codice Civile

Dettagli

Le imposte - esercizio

Le imposte - esercizio Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO Le imposte - esercizio Esempio di determinazione delle imposte correnti La Belvedere S.p.A. alla fine dell esercizio X presenta il seguente

Dettagli

L IRAP. Relatore: dott. Francesco Barone

L IRAP. Relatore: dott. Francesco Barone L IRAP Relatore: dott. Francesco Barone IRAP PER I SOGGETTI IRES La base imponibile è data dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell art. 2425 c.c. con

Dettagli

CONTRATTO DI AGENZIA PROVVIGIONE DELL AGENTE: DEDUCIBILE NELL ANNO DI CONSEGNA DEL BENE di Antonio Gigliotti, Studio tributario Gigliotti e associati

CONTRATTO DI AGENZIA PROVVIGIONE DELL AGENTE: DEDUCIBILE NELL ANNO DI CONSEGNA DEL BENE di Antonio Gigliotti, Studio tributario Gigliotti e associati CONTRATTO DI AGENZIA PROVVIGIONE DELL AGENTE: DEDUCIBILE NELL ANNO DI CONSEGNA DEL BENE di Antonio Gigliotti, Studio tributario Gigliotti e associati Se l esercizio in cui si conclude il contratto non

Dettagli

RATEI E RISCONTI INTRODUZIONE

RATEI E RISCONTI INTRODUZIONE RATEI E RISCONTI INTRODUZIONE In fase di formazione del bilancio di esercizio spesso accade che l effetto economico delle operazioni e degli altri eventi posti in essere dall impresa, non si manifesti

Dettagli

Fiscal Approfondimento Il focus di qualità

Fiscal Approfondimento Il focus di qualità Fiscal Approfondimento Il focus di qualità N. 6 16.02.2016 I lavori in corso su ordinazione Aspetti civilistici, contabili e fiscali A cura di Pasquale Pirone Categoria: Contabilità Sottocategoria: Adempimenti

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 9/2014. OGGETTO: Aspetti fiscali e contabili delle perdite su crediti di modesto importo.

NOTA OPERATIVA N. 9/2014. OGGETTO: Aspetti fiscali e contabili delle perdite su crediti di modesto importo. NOTA OPERATIVA N. 9/2014 OGGETTO: Aspetti fiscali e contabili delle perdite su crediti di modesto importo. - Introduzione Per le imprese si profilano importanti novità relativamente ai crediti divenuti

Dettagli

Le imposte sui redditi C O R S O D I R A G I O N E R I A G E N E R A L E E D A P P L I C A T A

Le imposte sui redditi C O R S O D I R A G I O N E R I A G E N E R A L E E D A P P L I C A T A Le imposte sui redditi C O R S O D I R A G I O N E R I A G E N E R A L E E D A P P L I C A T A A. A. 2 0 1 6-2017 D O T T. S S A L A U R A M U L A S Imposta sul reddito delle società (IRES) riferimenti

Dettagli

Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO. Le imposte. Le imposte valutazione e fonti

Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO. Le imposte. Le imposte valutazione e fonti Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO Le imposte Le imposte valutazione e fonti Per la valutazione delle imposte sul reddito si devono rispettare i criteri generali che sono alla

Dettagli

Soluzione IL CONTO ECONOMICO

Soluzione IL CONTO ECONOMICO Soluzione IL CONTO ECONOMICO CASO 4, IL CONTO ECONOMICO 1) L IRES è un imposta diretta proporzionale calcolata commisurando l aliquota del 27,5% all imponibile fiscale, ottenuto apportando all utile o

Dettagli

RISCONTI ATTIVI. I risconti attivi. Rappresentazione contabile e disciplina fiscale. di Luciano Olivieri SOMMARIO

RISCONTI ATTIVI. I risconti attivi. Rappresentazione contabile e disciplina fiscale. di Luciano Olivieri SOMMARIO Pag. 1504 n. 13/97 29/03/1997 I risconti attivi Rappresentazione contabile e disciplina fiscale di Luciano Olivieri SOMMARIO 1. Premessa 1504 2. I risconti attivi 1504 2.1. Definizione 1504 2.2. Rilevazione

Dettagli

dicembre 2004 n. 310, e, pertanto, applicabile al periodo d imposta chiuso al 31 dicembre 2004, prevede che "Le attività e le passività in valuta, ad

dicembre 2004 n. 310, e, pertanto, applicabile al periodo d imposta chiuso al 31 dicembre 2004, prevede che Le attività e le passività in valuta, ad Oggetto: Articolo 110 del TUIR - Corretto trattamento civilistico e fiscale dei debiti a medio-lungo termine in valuta estera, relativamente al periodo d imposta chiuso al 31 dicembre 2004. Alcune Direzioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 168/E

RISOLUZIONE N. 168/E RISOLUZIONE N. 168/E Roma, 25 novembre 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello Artt. 106 e 109 del Testo unico delle imposte sui redditi Deduzione extracontabile

Dettagli

LA SCISSIONE ASPETTI FISCALI. Prof. Claudia Rossi 1

LA SCISSIONE ASPETTI FISCALI. Prof. Claudia Rossi 1 LA SCISSIONE ASPETTI FISCALI Prof. Claudia Rossi 1 DATA DI EFFETTO La scissione ha effetto dalla data dell ultima delle iscrizioni dell atto di scissione dell ufficio del registro delle imprese in cui

Dettagli

San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche

San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche Reddito d impresa L art. 29, in particolare, specifica che è considerato reddito d impresa quello conseguente allo svolgimento di attività artigianali,

Dettagli

INTRODUZIONE DELLA COGE NELLE UNIVERSITA. Promemoria gestione contabile COGE contratti attivi: attività c/terzi e contributi

INTRODUZIONE DELLA COGE NELLE UNIVERSITA. Promemoria gestione contabile COGE contratti attivi: attività c/terzi e contributi ESEMPLIFICAZIONE RILEVAZIONI CONTABILI Prestazioni di servizi Riprendendo i dati dell esempio proposto nell incontro del 07/09/2012 in merito alle prestazioni di servizi rilevanti agli effetti commerciali

Dettagli

FISCALMENTE RICONOSCIUTI AI FINI DELL AMMORTAMENTO I NUOVI VALORI DA PERIZIA PER L AFFITTUARIO

FISCALMENTE RICONOSCIUTI AI FINI DELL AMMORTAMENTO I NUOVI VALORI DA PERIZIA PER L AFFITTUARIO FISCALMENTE RICONOSCIUTI AI FINI DELL AMMORTAMENTO I NUOVI VALORI DA PERIZIA PER L AFFITTUARIO a cura di Federico Gavioli Una società a responsabilità limitata che effettua distribuzione di gas, costituitasi

Dettagli

Il Regime della trasparenza fiscale

Il Regime della trasparenza fiscale L imposta sul reddito delle Società (IRES) Rimini, 7 febbraio 2004 Il Regime della trasparenza fiscale Dott. Giorgio Nerpiti Studio Combattelli e Nerpiti - Dottori Commercialisti Associati 00198 Roma -

Dettagli

OIC 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

OIC 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO OIC 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO ASPETTI FISCALI Lorenzo Arienti Commissione Imposte Dirette, ODCEC Bologna Bologna, 26 febbraio 2015 1 PROGETTO DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI

Dettagli

RISOLUZIONE N245/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma,23 luglio 2002

RISOLUZIONE N245/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma,23 luglio 2002 RISOLUZIONE N245/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,23 luglio 2002 Oggetto: Interpello /2002 - ART.11, legge 27-7-2000, n.212. Fondo pensione per i dirigenti Z. Comunicazione dei contributi

Dettagli

Periodico informativo n. 07/2011

Periodico informativo n. 07/2011 Periodico informativo n. 07/2011 OGGETTO: Pagamenti a cavallo d anno per i professionisti Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza di come devono

Dettagli

Risoluzione n. 379/E

Risoluzione n. 379/E Risoluzione n. 379/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 3 Dicembre 2002 Oggetto: Disciplina applicabile ai compensi correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati. DPR n. 917/1986,

Dettagli

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO Direzione Centrale Normativa Roma, 03/08/2016 OGGETTO: Interpello Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo Articolo 3 del decreto-legge

Dettagli

IL BILANCIO 2016: NUOVI PRINCIPI

IL BILANCIO 2016: NUOVI PRINCIPI IL BILANCIO 2016: NUOVI PRINCIPI CONTABILI E CONSEGUENZE FISCALI I riflessi fiscali dei nuovi principi di redazione del bilancio Dott. Valeria Russo AGENDA Possibili scenari in tema di imposizione diretta

Dettagli

Risoluzione del 28/10/2011 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Risoluzione del 28/10/2011 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Risoluzione del 28/10/2011 n. 104 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Società cooperative a mutualità prevalente. Agevolazioni fiscali ex art. 11 del DPR n. 601 del 1973 Testo: La Direzione

Dettagli

Ragioneria Generale e Applicata. Relazione tra bilancio di esercizio e reddito imponibile: le imposte differite e anticipate

Ragioneria Generale e Applicata. Relazione tra bilancio di esercizio e reddito imponibile: le imposte differite e anticipate Relazione tra bilancio di esercizio e reddito imponibile: le imposte differite e anticipate 1 Risultato prima delle imposte [posta di conto economico] Reddito imponibile [quantità determinata nella dichiarazione

Dettagli

E A SEZIONE DI RAGIONERIA G. FERRERO I CREDITI FONTI NORMATIVE: CODICE CIVILE; TUIR; OIC 15. L.Puddu, G.Giovando, C.Rainero

E A SEZIONE DI RAGIONERIA G. FERRERO I CREDITI FONTI NORMATIVE: CODICE CIVILE; TUIR; OIC 15. L.Puddu, G.Giovando, C.Rainero I CREDITI FONTI NORMATIVE: CODICE CIVILE; TUIR; OIC 15 1 ARGOMENTI TRATTATI I CREDITI RAGIONERIA DISCIPLINA CIVILISTICA; DISCIPLINA FISCALE; RAGIONERIA - Espressione di vendite non ancora incassate; -

Dettagli

Le rimanenze di magazzino e i lavori in corso su ordinazione II parte

Le rimanenze di magazzino e i lavori in corso su ordinazione II parte Capitolo 9 Le rimanenze di magazzino e i lavori in corso su ordinazione II parte Riferimenti: V. Antonelli, G. Liberatore (a cura di), Il bilancio d esercizio. Teoria e casi, Franco Angeli, Milano, capitolo

Dettagli

Correzione degli errori contabili: aspetti procedurali e fiscali

Correzione degli errori contabili: aspetti procedurali e fiscali S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Correzione degli errori contabili: aspetti procedurali e fiscali Giancarlo Dello Preite 14 Maggio 2014 - Auditorium San Fedele S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

Dettagli

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: Componenti positivi di reddito

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: Componenti positivi di reddito DIRITTO TRIBUTARIO Dr. Maurizio Tambascia REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: Componenti positivi di reddito COMPONENTI POSITIVI DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO DERIVANTE DALL ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI. La

Dettagli

Anno 2010 N. RF 66. La Nuova Redazione Fiscale BILANCIO 2009: DEDUZIONE IRAP 10% 2009 E ANNI PREGRESSI

Anno 2010 N. RF 66. La Nuova Redazione Fiscale BILANCIO 2009: DEDUZIONE IRAP 10% 2009 E ANNI PREGRESSI ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF 66 La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO BILANCIO 2009: DEDUZIONE IRAP 10% 2009 E ANNI PREGRESSI RIFERIMENTI DL N. 185/2008, OIC N. 19, OIC N.

Dettagli

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

ESPOSIZIONE DEL QUESITO RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 marzo 2004 Oggetto: Istanza di interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. WX spa Utilizzo di opere e servizi da parte

Dettagli

Elementi del reddito d impresa. Anno Accademico 2010/11

Elementi del reddito d impresa. Anno Accademico 2010/11 Elementi del reddito d impresa Anno Accademico 2010/11 Elementi reddituali Gli elementi reddituali possono: Positivi Negativi; Tipici Atipici; Con valenza periodica o multi periodica; Tassabili in misura

Dettagli

7. I LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

7. I LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 7. I LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE Sommario: 1. La valutazione civilistica; 2. La disciplina fiscale. I lavori in corso su ordinazione si riferiscono a contratti di durata normalmente ultrannuale per

Dettagli

REDDITO FISCALE. Viene determinato attraverso un bilancio differenziato (autonoma configurazione)

REDDITO FISCALE. Viene determinato attraverso un bilancio differenziato (autonoma configurazione) REDDITO FISCALE Viene determinato attraverso un bilancio differenziato (autonoma configurazione) E' finalizzato al prelievo d'imposta (aspettative dell'amministrazione finanziaria) La determinazione risulta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 61/E. Roma, 16 maggio Oggetto: Istanza di interpello Art. 47 TUIR Associazione in partecipazione Recesso dell associato X

RISOLUZIONE N. 61/E. Roma, 16 maggio Oggetto: Istanza di interpello Art. 47 TUIR Associazione in partecipazione Recesso dell associato X RISOLUZIONE N. 61/E Roma, 16 maggio 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. n. 2005/77753 Oggetto: Istanza di interpello Art. 47 TUIR Associazione in partecipazione Recesso dell associato

Dettagli

RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008

RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008 RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008 OGGETTO: ISTANZA DI INTERPELLO /2007 - ARTICOLO 11, LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212. - DPR N 917/1986 ART. 174 FUSIONE ENTI DIVERSI DALLE SOCIETÀ Con istanza presentata

Dettagli

Ragioneria Generale e Applicata I (Valutazioni di Bilancio) LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELLE IMPOSTE

Ragioneria Generale e Applicata I (Valutazioni di Bilancio) LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELLE IMPOSTE LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELLE IMPOSTE Al 31/12/2004 la Alfa S.p.A., società che opera nel settore industriale, presenta, tra gli altri, i seguenti conti: Stralcio della situazione contabile

Dettagli

La valutazione dei crediti e dei debiti in moneta estera: aspetti civilistici ed economici

La valutazione dei crediti e dei debiti in moneta estera: aspetti civilistici ed economici 15.13. La valutazione dei crediti e dei debiti in moneta estera: aspetti civilistici ed economici Le disposizioni del codice civile Quando un impresa opera nei mercati internazionali, può trovarsi in presenza

Dettagli

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE.

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. PREMESSA Per effetto della nuova disciplina in ambito di

Dettagli

RISOLUZIONE N.83 /E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 17 del QUESITO

RISOLUZIONE N.83 /E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 17 del QUESITO RISOLUZIONE N.83 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello -ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione dell art. 17, comma 1, lett. a-bis),

Dettagli

Il profilo tecnico-contabile della trasformazione: la relazione di stima

Il profilo tecnico-contabile della trasformazione: la relazione di stima Il profilo tecnico-contabile della trasformazione: la relazione di stima Per le trasformazioni omogenee evolutive (da S.P. a S.C.) l art. 2500 ter impone la redazione di una relazione di stima, per stabilire,

Dettagli

CORSO DI RAGIONERIA A.A. 2012/2013 CORSO DI LAUREA S.O.GE

CORSO DI RAGIONERIA A.A. 2012/2013 CORSO DI LAUREA S.O.GE CORSO DI RAGIONERIA A.A. 2012/2013 CORSO DI LAUREA S.O.GE MODULO A IL BILANCIO DI ESERCIZIO I Principi di redazione I PRINCIPI DI REDAZIONE CODIFICATI Prudenza Competenza Valutazione secondo la prospettiva

Dettagli

Esercitazione: la determinazione della base imponibile e delle imposte corrente, anticipate e differite

Esercitazione: la determinazione della base imponibile e delle imposte corrente, anticipate e differite Esercitazione: la determinazione della base imponibile e delle imposte corrente, anticipate e differite Al 31/12/2008 la Alfa S.p.A., società che opera nel settore industriale, presenta, tra gli altri,

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N.173 del 14 Dicembre 2016 Ai gentili clienti Loro sedi Compensi di fine anno agli Amministratori Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, nei casi in

Dettagli

REDDITO FISCALE. Viene determinato attraverso un bilancio differenziato (autonoma configurazione)

REDDITO FISCALE. Viene determinato attraverso un bilancio differenziato (autonoma configurazione) REDDITO FISCALE Viene determinato attraverso un bilancio differenziato (autonoma configurazione) E' finalizzato al prelievo d'imposta (aspettative dell'amministrazione finanziaria) La determinazione risulta

Dettagli

Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO. Esercitazione n.7

Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO. Esercitazione n.7 Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO Esercitazione n.7 La Belvedere S.p.A. alla fine dell esercizio 2014 presenta il seguente conto economico: Conti Saldo dare ( ) Saldo avere

Dettagli

RISOLUZIONE N.141/E. Roma, 04 ottobre 2005

RISOLUZIONE N.141/E. Roma, 04 ottobre 2005 RISOLUZIONE N.141/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 04 ottobre 2005 OGGETTO: Istanza d interpello - Articolo 110, commi 3 e 4 del TUIR. Corretto trattamento fiscale dei crediti e debiti

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 382 14.12.2016 Credito d'imposta estero Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 108 del 24.11.2016 Categoria: Fiscalità internazionale Sottocategoria:

Dettagli